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Decisione

72.2010.73

Rapina aggravata tentata; aggressione, complicità; furto; favoreggiamento; truffa; infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni; furto tentato; danneggiamento; infra

15 luglio 2010Italiano114 min

Source ti.ch

Fatti

i giorni A_________andava a trovare AC 1. Nel frattempo A_________aveva saputo

che loro erano gli autori della rapina siccome una sera a __________ (non

ricordo quando, prima di andare in __________) i tre avevano nuovamente rifatto

la scenetta davanti a me e ad A_________, spiegando cosa era accaduto."

La AC 3 ha confermato questa sua versione finale dei fatti avanti al Procuratore pubblico, il 9 aprile 2010 (AI 232).

14. Fondamentali

per la corretta comprensione della fattispecie sono le dichiarazioni di A_________,

la all'epoca 18enne ragazza dell'AC 1.

Sentita la prima volta il 2 novembre 2009 (all.

45 RPG), essa ha raccontato di essere legata all'AC 1 da circa un anno e tre

mesi e di avere già vissuto con lui, con comprensibile difficoltà, la sua

carcerazione a ________ nel settembre 2008 e il successivo periodo di arresti

domiciliari. In quel verbale essa ha però sottaciuto di sapere della

partecipazione dell'amico alla rapina.

Solo nel successivo verbale del 30 dicembre 2009

(all. 46 RPG), in cui è stata sentita come indagata per favoreggiamento e non

più come testimone, essa ha dichiarato che (pag. 2):

" ...la

sera della rapina, quando ho incontrato AC 1 sotto casa di AC 3, AC 1 mi aveva detto che era stato lui ad aver fatto la rapina. Per la precisione, AC 1 aveva detto

che aveva fatto una cazzata e che era tutta colpa sua. Non aveva detto

esplicitamente di aver fatto la rapina, ma lui ha detto che era stato lui

"alla _________". Quando sono arrivata sotto casa della AC 3, già

sapevo che alla _________ di __________ vi era stata una rapina perché ne avevo

parlato alla cena a casa mia. inoltre avevo chiesto a AC 1 cosa avessero preso.

Ho usato il plurale perché lui mi aveva detto che aveva fatto il colpo alla _________

con AC 2. Poi AC 1 ha aggiunto che dal colpo non avevano preso nulla. Io mi

sono messa a piangere e sono tornata a casa. AC 1, nel discorso, mi aveva fatto

capire che il motivo della rapina era il fatto che doveva racimolare soldi per

il "nostro" appartamento, malgrado io gli avessi detto più volte che

non intendevo andare a convivere con lui. Per questo ritengo che lui abbia

voluto fare la rapina solo per soldi.

Ribadisca quanto segue: AC 1 mi aveva detto che la colpa era sua. Io gli avevo chiesto con chi aveva fatto il colpo. Lui mi

aveva risposto che M__________e AC 2 non avevano preso la decisione di fare il

colpo, che però avevano partecipato. Se ben ricordo AC 1 mi aveva detto che in automobile era rimasto M__________ e che lui era entrato con AC 2."

Il 2 aprile 2010, sempre in polizia, la A____________,

oltre a confermare le precedenti dichiarazioni, ha completato il proprio

racconto narrando anch'essa l'episodio della "scenetta" della rapina

recitata dall'AC 1 a __________, a casa di M__________ (all. 47 RPG, pag. 5):

" Ricordo

che ad un certo punto, ridendo, AC 1 ha descritto la scena facendo una

scenetta. Nella scenetta AC 1 ha spiegato come sono entrati, uno dei due ha

detto "mani in alto" e che uno dei due ha anche alzato le mani. AC 1,

imitando AC 2, ha fatto un gesto penso con la mano destra descrivendo una

pistola e puntando la mano verso l'alto ha detto "ha sparato in aria"

facendo riferimento ad AC 2 e indicandolo con le mani. AC 2 se ne è stato zitto

e non ha detto niente, ridendo alla scenetta di AC 1. Infatti posso dire che AC

1 era il "giullare di corte" e che cercava di sdrammatizzare le cose.

AC 1 aveva aggiunto che il negozio era vuoto e che avevano cercato di strappare

le casse. Sempre durante la scenetta AC 1 aveva detto che sono dovuti scappare.

Non mi pare che AC 1 abbia parlato di M________. Ricordo che si era discusso se

fuori dal negozio c'erano videocamere o meno. Durante la scenetta AC 2 non ha

parlato ma sorrideva a AC 1. M__________ in quel frangente mi pare si trovasse

in un'altra stanza. AC 3, se ben ricordo, si trovava lì con noi e mi pare abbia

solo ascoltato e osservato la scenetta senza dire nulla di particolare. Sono

comunque certa che AC 1, imitando la rapina e il colpo sparato, facesse

riferimento ad AC 2 e non ad altre persone."

La A____________ ha confermato queste

dichiarazioni anche il 27 aprile 2010 avanti al Procuratore pubblico, presenti

i difensori di AC 2 e M_________ e AC 1 (all. 48 RPG).

Con grande trasparenza, essa ha ammesso in quel

frangente di essere stata aiutata dalla polizia nel ricordare l'episodio della

scenetta, ma ha comunque confermato che il ricordo è autentico e corrisponde a

quanto da lei effettivamente vissuto (pag. 5).

15. AC 1,

eludendo la censura della corrispondenza, dal carcere è riuscito a fare

pervenire a tale F________ uno scritto datato 25 febbraio 2010 (allegato ad

all. 17 RPG) in cui tra l'altro si legge:

" Hai

ragione a dire che devo pensare a me perché ad es. la persona che doveva starmi

più vicina, A_________, non solo se ne è lavata subito le mani ma ha vanificato

tutti i miei sforzi facendo l'infame. Ti spiego, mi hanno interrogato per 70

ore nel giro di 5 giorni perché non ho mai fatto e mai farò il nome dei miei

complici, mentre A_________ha inventato e sputtanato delle persone. (...) Quando

uscirò me la pagherà A_________ma soprattutto ha coinvolto persone che la

vogliono sotto terra!!! Sta puttana infame."

Interrogato dal Procuratore pubblico sul

significato dello scritto (verbale PP 26 aprile 2010, all. 17 RPG), AC 1 ha spiegato di avere conosciuto il F________ sette anni addietro e di averlo poi regolarmente

frequentato, anche se non in maniera intensa. Negli ultimi tempi, tuttavia,

"le nostre frequentazioni si sono diradate nel senso che ci si incontrava

nei bar e ci si salutava, ma non abbiamo più organizzato serate in comune"

(pag. 2).

Quanto al senso di una simile lettera proprio al

F________, ovvero ad una persona che per sua ammissione l'accusato frequentava

superficialmente, AC 1 ha spiegato che (pag. 5) "Nei confronti di A_________non

avevo alcuna intenzione particolare. Volevo invece mettere alla prova F________

per verificare se potevo fidarmi di lui".

Il magistrato ha anche chiesto spiegazioni sul

contenuto della frase "ha vanificato tutti i miei sforzi facendo

l'infame", sentendosi rispondere che (pag. 3):

" Con

l'espressione in questione io intendevo dire che A____________, affermando cose

da me mai dette, aveva vanificato le mie dichiarazioni. Io non mi sarei mai

arrabbiato se A_________avesse riferito agli inquirenti che la rapina l'avevo

commessa io visto che io stesso le avevo detto di esserne l'autore. Io non le

ho invece mai detto di averla fatta con AC 2; io non le ho mai detto con chi

avevo fatto la rapina. Con le sue dichiarazioni A____________ ha appesantito

l'inchiesta rendendo necessari ulteriori interrogatori che per me sono pesanti."

16. I testi che

hanno riferito di AC 2 sono stati concordi nel metterne in evidenza le

millanterie, nel senso che egli avrebbe vantato il possesso di ingenti fortune,

temporaneamente gravate da provvedimenti restrittivi.

La A____________, nel prefato verbale PP del 27

aprile 2010 (all. 48 RPG), ha narrato che (pag. 2):

" ...AC

2, da come si comportava, voleva far capire di essere una persona benestante;

lui stesso mi aveva detto di possedere una villa enorme a ______, villa che mi

aveva anche mostrato tramite internet; ricordo che questa villa era molto

grande e disponeva di piscina e campo da tennis; AC 2 mi aveva mostrato questa villa utilizzando il computer di AC 3 presso il di lei appartamento.

Confermo anche che AC 2 mi aveva detto di possedere alcune automobili, mi

sembra di ricordare che avesse fatto riferimento o a una Ferrari o a una

Porsche. AC 2 aveva anche precisato che questi beni dovevano essere sbloccati e

che quindi non poteva usufruirne."

AC 3 racconta di averne sentite anche di più

grosse (verbale PP 10 febbraio 2010, all. 41 RPG, pag. 3):

" AC 2,

quando mi aveva conosciuta, mi aveva detto che aveva molte disponibilità

economiche ma che i suoi beni erano bloccati; non mi aveva mai detto il motivo

per il quale i suoi averi gli erano stati bloccati, limitandosi a dire che

erano "delle brutte cose" che tuttavia si erano risolte. Per questo

motivo era in attesa di ricevere 80 milioni di Euro. Una volta, poteva essere

nel mese di settembre 2009, AC 2 si era recato a __________ da un avvocato che

mi aveva detto chiamarsi __________. In quella circostanza mi aveva chiesto di

accompagnarlo. Ci eravamo recati a __________ con la macchina di ___________. AC

Considerandi

2.

mi aveva detto che aveva un appuntamento con l'avv. ______ davanti alla __________

(grande negozio) che si trova subito fuori dall'autostrada di ________, nei

pressi di una villa che AC 2 mi aveva detto essere di sua proprietà. Ricordo

che AC 2 mi aveva mostrato la villa anche in internet; l'aveva mostrata anche

ai miei figli dicendo loro che un giorno saremmo andati lì ad abitare. In

realtà l'avv. _______ non si era presentato all'appuntamento e quindi per

finire ce ne eravamo ritornati a casa. Preciso che lo scopo della trasferta era

quello di recarci a __________ presso la __________ insieme all'avv. __________,

prelevare il denaro e tutti i documenti relativi ai suoi beni."

La AC 3 ha confermato queste dichiarazioni al dibattimento, aggiungendovi il giro in Ferrari che AC 2 aveva promesso di far

fare al di lei figlio (verbale dibattimentale, pag. 12).

PALE 2, amico del AC 2, al quale ha prestato

importanti somme di denaro e che gli ha rubato la pistola, il 2 dicembre 2009 ha dichiarato che (all. 86 RPG, pag. 5):

" Si

spacciava per persona facoltosa proprietario di numerosi palazzi e autovetture

di lusso. Come a sue parole si trattava di una comunione ereditaria di cui un

parente si opponeva alla vendita."

C________, detto __________, che ha funto da

autista la sera dell'aggressione di PC 2, riferisce del AC 2 le medesime cose

(verbale PP 18 febbraio 2010, all. 50 RPG inc. 6125/2009, pag. 3):

" AC 2 mi aveva detto che era rientrato dalla __________ perché aveva delle proprietà in Italia; mi aveva

accennato ad un'eredità dicendomi che aveva una casa a __________; ricordo che

mi aveva detto che se decideva di andarci ad abitare avrebbe portato anche me

visto che ero in affitto."

PC 3, del cui rapporto con AC 2 si dirà più

avanti, racconta di come egli vantasse anche amicizie altolocate (verbale 24

novembre 2009, all. 8 RPG inc. 6125/2009, pag. 13):

" AC 2 mi aveva detto di conoscere bene __________ che chiamava "il mio caro __________ "".

Al dibattimento AC 2 ha negato di possedere quanto gli è stato attribuito, ma ha anche negato di avere espresso simili

vanterie. Ha nondimeno dichiarato di avere delle aspettative di migliore

fortuna qualora Impregilo, di cui lui conoscerebbe un importante funzionario,

fosse riuscita ad aggiudicarsi un grosso appalto da parte del governo. Egli non

è però riuscito a spiegare con chiarezza, ed in effetti il Presidente non l'ha

capito, in cosa consisterebbe il suo ruolo, rispettivamente per quale motivo il

concretizzarsi di siffatto appalto dovrebbe comportare un utile per lui.

17.

Al

dibattimento non è emerso nulla di nuovo, avendo i prevenuti confermato le loro

ultime versioni preprocessuali.

18.

Il

Procuratore pubblico addebita la rapina a AC 3 e AC 1, che l’avrebbero

materialmente commessa, nonché ad AC 2, la cui correità consisterebbe

nell'avere messo a disposizione degli esecutori la pistola.

La tesi appare d'acchito poco congruente, visto

che nessuna delle risultanze istruttorie depone da sola tal senso: AC 1 accusa

se stesso e la AC 3 ma è categorico nello scagionare AC 2, A____________ e la AC

3.

chiamano in causa i due AC 2 e l'AC 1, mentre che AC 2 proclama la propria

innocenza e non accusa nessuno.

Atteso che AC 1 è reo confesso e che la Corte,

anche se per motivi ben diversi da quelli ritenuti dal PP (e che verranno

esposti qui di seguito) condivide il giudizio di colpevolezza su AC 2, il punto

di questione è in primo luogo quello della partecipazione alla rapina di AC 3.

Il convincimento del magistrato d'accusa al

riguardo della donna, come spiegato in requisitoria, si fonda sulla chiamata di

correo fatta dall'AC 1, ritenuta credibile, su talune affermazioni del AC 2 e

sulle bugie raccontate dalla AC 3 in sede d'inchiesta. Quanto all'apparente

contraddizione con le affermazioni della A____________, ritenuta credibile dal

Procuratore pubblico, essa sarebbe stata male informata dall'AC 1, siccome

egli, secondo il Procuratore pubblico, "non poteva ammettere di avere

commesso la rapina con una donna".

19.

La corretta

lettura degli atti impone di ritenere che AC 1 ha ripetutamente mentito al servizio de AC 2 e M_________, continuando a farlo sino all'ultimo,

quando, nel secondo confronto con AC 2 (all. 16 RPG), si è platealmente

smentito da una pagina all'altra sostenendo che la pistola gli era stata data

dal coimputato mezz'ora prima della rapina (pag. 1), ciò che poneva AC 2 a casa della AC 3 poco prima del colpo, e poi ritrattando tranquillamente per affermare che anzi

no, l'aveva ricevuta qualche giorno prima (pag. 2).

AC 1, tolta l'ammissione della propria colpevolezza,

non è credibile su nulla.

Il balletto delle sue versioni è stato rievocato

al considerando 11, al quale si rinvia. In aula egli non ha certo fatto

migliore figura. Evasivo nelle risposte, infastidito dal dibattimento, con

attitudine al limite della strafottenza, egli non ha fatto nulla per tentare di

dare fondamento alle proprie parole. La sua verità va semmai ricercata nello

scritto che ha contrabbandato fuori dal carcere, il cui contenuto è da ritenere

veritiero perché non indirizzato agli inquirenti: "A_________, non solo

se ne è lavata subito le mani ma ha vanificato tutti i miei sforzi facendo

l'infame". La lettura di questo passaggio può essere solo una: AC 1 ha fatto enormi sforzi per proteggere AC 2 e M_________ con le proprie dichiarazioni (e non certo

per essere stato lungamente interrogato, ciò che è solo un'ulteriore menzogna)

e la A____________ li ha vanificati raccontando la verità, ovvero collaborando

con gli inquirenti, ciò che nel vocabolario dell'AC 1 significa appunto

"fare l'infame" (cfr. il suo già menzionato verbale 17 dicembre 2009,

all. 1 RPG, pag. 7). D'altronde, già solo il fatto che AC 1 abbia fatto uscire

clandestinamente questo scritto dal carcere per tentare di intimidire la

A____________ e indurla forse alla ritrattazione -e non certo per "mettere

alla prova" (e a che pro?) un F________ il rapporto con il quale è un

saluto al bar- è la riprova della correttezza di questa chiave di lettura.

La chiamata di correo nei confronti della AC 3,

fatta due settimane dopo avere scritto la lettera, è in questo contesto

semplicemente la risposta di AC 1 alle rivelazioni della A____________ e anche

della AC 3, un rilancio nella partita a poker giocata (e vinta) contro il

Procuratore pubblico. E visto che AC 1 alla AC 3 ha attribuito il ruolo di colui che l'ha accompagnato nella _________ e ha esploso il colpo di

pistola, ad una simile chiamata in correità si oppone già solo la deposizione

del teste __________, secondo il quale l'autore più basso era, per postura,

camminata, corsa e stazza, un uomo al 90%. E' ben vero che al dibattimento AC 2

non è sembrato avere la stazza attribuitagli dal teste, ma è d'altro canto

anche vero che la AC 3, che il Presidente attendeva di vedere proprio per

questa verifica, ha mostrato di possedere fattezze assolutamente femminili,

senza elementi androgini, suscettibili di creare equivoco sul sesso se

mascherata.

Già solo a questo punto si imporrebbe almeno il

ragionevole dubbio sulla partecipazione alla rapina da parte dell'accusata. La

Corte ha invece maturato il convincimento della di lei innocenza dopo disamina

delle deposizioni di A____________.

La giovane ragazza è in primo luogo sicuramente

esclusa dal novero dei possibili rapinatori, e fornisce pertanto l'unica

testimonianza disinteressata, tolto il comprensibile desiderio di proteggere l'AC

1, ciò che essa però non ha fatto se non tacendo in occasione del primo verbale

di interrogatorio. Quando essa ha poi fornito il proprio racconto, l'ha fatto

in maniera lineare e credibile. Essa non avrebbe avuto alcun interesse nel

mentire accusando ingiustamente qualcuno per scagionare la AC 3. La tesi del

complotto tra donne concordemente addotta da AC 1 e AC 2 appare priva di

fondamento. La Corte non crede inoltre che una ragazza di 18 anni, priva di un

valido motivo di mentire, avrebbe ripetutamente saputo accusare, in polizia e

avanti al Procuratore pubblico, un innocente di un grave reato per proteggere

una donna con cui non aveva particolari rapporti. Se ne deve necessariamente

concludere che essa ha detto la verità, ciò che pare ulteriormente dimostrato

sia dalla scomposta reazione dell'AC 1 alle sue esternazioni ("infame...puttana",

epiteto quest'ultimo attribuito anche alla AC 3 quando essa sollevò quanto meno

il sospetto che AC 2 e M_________ fossero i coautori della rapina, cfr. all. 8

RPG, pag. 2), che dal fatto che in definitiva la sua versione coincide con

quella della AC 3, sia nell'esito (cioè il nome degli autori), che soprattutto

in dettagli, come quello della scenetta, che le due donne non possono avere

concordato.

In queste circostanze, pretendere, come fa il

Procuratore pubblico, che la A____________ dice il vero ma che essa sarebbe

stata male informata dall'AC 1 che le avrebbe mentito siccome non poteva

confessare di avere commesso la rapina con una donna, significa -né più, né

meno- argomentare in base ad una mera e personalissima congettura, dimenticando

da un lato che l'ulteriore menzogna dell'AC 1 alla A____________ non accresce

di sicuro la credibilità della di lui chiamata di correo che il Procuratore ha

inteso salvare con siffatta elucubrazione, e d'altro lato che tale tesi non

spiega come la A____________ avrebbe a questo punto potuto assistere alla

"scenetta" recitata dall'AC 1 in cui il ruolo della AC 3 era stato attribuito all'incolpevole AC 2 senza che nessuno dei presenti avesse a

protestare.

E ancora, la Corte è infine convinta che la AC 3,

qualora si fosse trovata nella vettura proveniente dalla rapina, pur se

comprensibilmente agitata non avrebbe posteggiato in un parcheggio diverso dal

suo, come è invece accaduto, con il risultato che una vettura sospetta è stata

notata da custode ed inquilini del palazzo ed è quindi stata puntualmente

attribuita alla AC 3, alla cui porta si è andati a bussare per chiederle di

spostarla (cfr. gli all. 79, 80 RPG).

Caduta l'ipotesi che essa abbia commesso la

rapina pistola alla mano, viene meno anche l'eventualità che essa quel giorno

sia stata in possesso dell'arma per averla ricevuta dall'AC 1 che (ma non è

vero) l'avrebbe a sua volta ricevuta dal AC 2.

Allo stesso modo, nulla se non le smentite parole

dell'AC 1 o le menzogne del AC 2 dimostra che essa avrebbe avuto il possesso

della pistola dall'8 al 15 ottobre 2009, per il che essa va prosciolta anche

dall'imputazione di infrazione alla LFArm (punto 12 AA).

20.

AC 2, che a

sua volta ha ripetutamente mentito per proteggere se stesso (quanto meno senza

accusare degli innocenti), va ritenuto colpevole della rapina, essendo colui

che con l'AC 1 è entrato nel negozio, esplodendo inoltre il colpo d'arma da

fuoco.

A questo risultato, stante l'inattendibilità

delle sue parole e di quelle dell'AC 1, si giunge in primo luogo sulla scorta

della chiamata in causa fatta dalla A____________, confermata come detto dalle

parole della AC 3, senza dimenticare che anche l'AC 1 l'aveva ad un certo punto collocato a __________ il pomeriggio della rapina, smentendo la sua

affermazione di essere stato a __________. Le palesi e grossolane incongruenze,

sino all'ultimo confronto, tra la versione dell'AC 1 e quella del AC 2 al

riguardo delle modalità della pretesa consegna della pistola dimostrano che

semplicemente tale consegna non è mai avvenuta. La pistola è sempre stata in

possesso del AC 2, prima, durante e dopo la rapina, e in tal senso risulta a

posteriori che AC 1 ha fornito almeno un iniziale frammento di verità

affermando che il correo era colui che aveva portato la pistola per fare la

rapina.

21.

A carico di AC

2.

vi è anche un'imputazione di truffa commessa in danno di PC 3, per essersi

fatto consegnare fr. 10'000.- nel contesto di un accordo in cui PC 3 avrebbe

chiesto l'eliminazione di PC 3 e dell'avv. __________, e meglio simulando con

delle false telefonate fatte alla di lei presenza la necessità di disporre

immediatamente di un'ingente somma di denaro per ottenere la scarcerazione del

sicario, detenuto nella Svizzera interna.

Inevitabilmente, la disamina di questa

imputazione a carico del AC 2 comporta un pregiudizio sulla posizione di PC 3,

arrestata il 4 novembre 2009 con la grave accusa di istigazione a duplice

assassinio e detenuta sino che la CRP, il 25 giugno 2010, ne ha accolto la

domanda di libertà provvisoria.

22.

AC 2,

sentito il 28 ottobre 2009, giorno dell'arresto, è stato interrogato (da pagina

15) anche al riguardo di PC 3. Queste le sue iniziali dichiarazioni:

" L'ho

conosciuta questa estate in un bar di __________ (se ben ricordo il bar "__________").

Ci siamo conosciuti per caso. Ci siamo frequentati per un po', se ben ricordo

per un mese. Lei è venuta qualche volta a casa mia, presso l'appartamento di

mio figlio in via __________ a __________. Poi il contatto si è interrotto

siccome aveva troppe pretese.

D: Ricorda dove abitava la signora PC 3?

R: Se ricordo bene a __________.

D: Lei è mai stato a casa della signora PC 3?

R: No, non sono mai stato.

D: Lei ha mai ricevuto dei soldi dalla signora PC

3?

R: Si, ne ho ricevuti. Ho ricevuto CHF 7000.- da questa donna. Lei, di sua

spontanea volontà, mi ha dato questo importo quale dono. Infatti in

un'occasione le avevo detto che mi trovavo in difficoltà economica e lei, come

detto di sua iniziativa, mi ha dato del denaro. La consegna del denaro è

avvenuta presso l'appartamento di mio figlio ma non ricordo la data esatta. Mi

pare di ricordare che ciò è capitato nel mese di maggio o giugno del corrente

anno.

D: La donna sostiene di averle dato CHF 17'000.-

e non 7'000.- come da lei sostenuto.

R: Non è vero.

D: Per quale motivo la signora PC 3 le ha

consegnato l'importo di CHF 7'000.-?

R: La signora PC 3 pretendeva che si andasse nel

negozio PC 3 di __________, dove lavora il fratello del defunto marito, per

dare una bella lezione a lui, alla suocera e poi all'avvocato che amministra il

negozio __________. Questo è il motivo per il quale la donna mi ha dato tale

importo.

La signora mi ha pagato CHF 7'000.- per

organizzare una spedizione punitiva verso la famiglia PC 3. Lei mi ha anche

detto di andare "oltre", lasciandomi capire di andare anche oltre e

di farli fuori. Io, furbamente, ho preso il contante e poi non mi sono fatto

più vivo e non ho commesso quanto commissionatomi dalla signora PC 3, che se

ben ricordo aveva il cognome __________.

Inoltre, nel nostro incontro, la signora PC 3 mi ha portato diverse foto e indirizzi delle persone "da colpire" della famiglia __________.

Io sono stato al gioco, ma quando ho preso i soldi mi sono reso irreperibile.

D: Può spiegare come è avvenuto il contatto per

tale lavoro?

R: Sono stato contattato direttamente da PC 3, la quale aveva avuto il mio no

di telefono da una mia conoscente di nome __________ (non ricordo il cognome).

Dopo la telefonata abbiamo concordato un incontro a __________ ed abbiamo

discusso del lavoro. Poi qualche giorno dopo ho preso i soldi. Ho temporeggiato

qualche giorno. Una mattina di domenica lei si è presentata a __________

dicendo che voleva indietro i soldi. Dopo questo episodio non l'ho più vista.

Comunque sulla scheda telefonica svizzera ci sono ancora svariati messaggi

minacciosi di lei. Ribadisco che ho unicamente preso i soldi e non ho mai fatto

nulla di quanto commissionatomi.

Voglio aggiungere che la signora PC 3 faceva

seriamente e voleva che io facessi il sicario."

Se questo iniziale racconto deve essere il

biglietto da visita della credibilità del AC 2, allora va subito rilevato come

egli abbia mentito su non meno di 5 circostanze.

Infatti, AC 2 dichiara il falso quando afferma di

avere conosciuto la signora PC 3 per caso in un bar di __________, così come

egli mente consapevolmente quando afferma di credere che ella abiti a ___________

e sostiene di non essere mai stato a casa sua, essendoci stato per aggredire il

di lei figlio. Egli mente ancora quando dice di avere ricevuto fr. 7'000.- in

dono e afferma il falso negando di avere ricevuto complessivi fr. 17'000.-.

Che egli sia un bugiardo risulta già solo dal

citato brano del verbale, senza necessità di altre informazioni, atteso come

egli alla medesima domanda circa la causale della dazione dei fr. 7'000.- abbia

fornito due risposte differenti nella stessa pagina 16, a poche righe di distanza, e come egli spontaneamente a pag. 17 si sia rimangiato la risposta

data a pag. 15 sulle circostanze della conoscenza della signora PC 3.

23.

La versione

corretta sulle circostanze della conoscenza di PC 3 con l'accusato è la

seconda. Ha infatti trovato conferma il suo racconto di come essa all'esterno

dell'esercizio pubblico __________ di __________, dove aveva accompagnato il

figlio per esservi temporaneamente assunto, ha casualmente avviato una

conversazione con __________, alla quale ella avrebbe chiesto il contatto con

una persona che potesse procurarle un bravo avvocato per la sua causa

successoria, per il che essa le avrebbe dato il numero di telefono del AC 2.

La __________, sentita a due riprese dalla

polizia (all. 43 e 44 RPG inc. 6125/2009), in occasione del primo verbale non è

stata molto chiara nel raccontare i dettagli della richiesta fattale dalla PC 3,

avendo genericamente dichiarato che "mi chiedeva se potevo aiutarla

(...) Da parte mia le comunicavo che conoscevo certo AC 2 domiciliato a __________

che probabilmente poteva aiutarla" (verbale 6 novembre 2009, all. 43

RPG, pag. 1).

Già il comune buon senso dovrebbe far escludere

che la PC 3 abbia chiesto ad una sconosciuta aiuto per compiere delle azioni

illegali e pur se vago l'esposto della __________ rivela che essa indicando AC 2 ha comunque inteso indirizzare la PC 3 a chi "conosceva dei buoni avvocati" (pag.

2) e di cui "ho sempre pensato che fosse una persona onesta"

(pag. 3).

24.

Lo stesso AC

2.

nel secondo verbale d'interrogatorio (verbale 30 ottobre 2009, all. 15 RPG

inc. 6125/2009), dopo avere meglio spiegato le circostanze del primo incontro

avvenuto l'8 luglio 2009 (appuntamento al bar __________ di __________, di

seguito conversazione privata nel vicino appartamento in uso al figlio M________)

riconosce che (pag. 2) "in un primo momento PC 3 mi ha chiesto se avevo un contatto per un avvocato disposto ad aiutarla" ciò che, si

ripete, collima con la versione della donna.

AC 2 soggiunge poi, come se fosse la cosa più

naturale del mondo, che (sempre a pag. 2) "PC 3 esplicitamente mi ha

detto che non si sarebbe accontentata unicamente di un avvocato ma che voleva

dei sicari. Per sicari intendo persone disposte a picchiare violentemente e

disposte ad uccidere".

La sequenza delle affermazioni di AC 2 e

M_________ merita un'immediata riflessione, posta la manifesta incongruenza del

comportamento di chi, dopo un breve colloquio con una persona finora

sconosciuta, invece di un patrocinatore chiederebbe un sicario (incongruenza

puntualmente rilevata dalla PC 3 in istruttoria: verbale PP 14 gennaio 2010,

all. 10 RPG inc. 6125/2009, pag. 3 e mai chiarita dagli inquirenti).

Il Presidente al dibattimento ha tentato di

chiedere a AC 2 se egli durante quel primo breve colloquio avesse in qualche

modo dato ad intendere alla PC 3 di potere essere procacciatore di sicari

piuttosto che di legali, o di essere un qualche tipo di malavitoso, ricevendone

risposta negativa, il che non soddisfa, perché lascia avvolta di

incomprensibile la richiesta che si vorrebbe attribuire alla PC 3.

25.

L'asserito

seguito della trattativa, sempre nel racconto del AC 2 del 30 ottobre 2009, non

concorre ad aumentarne la verosimiglianza (verbale citato, pag. 2):

" ...mi

ha detto che dovevo colpire il fratello, la madre e l'amministratore di _________.

PC 3 voleva che il fratello venisse investito con un'automobile (incidente),

che la suocera sarebbe dovuta morire per lo spavento preso per l'incidente del

figlio e che l'avvocato doveva essere una cosa più violenta e drastica. Io ho

inteso queste cose come se io dovevo provvedere ad uccidere queste tre persone.

La signora PC 3, ribadisco, faceva seriamente.

Come detto la signora PC 3 era disposta a pagarmi

per compiere l'omicidio delle tre persone sopraelencate. Durante il nostro

primo incontro abbiamo pattuito CHF 7'000.- per questo lavoro. PC 3 mi ha chiesto di lasciarle due giorni per riflettere. Dopo ciò l'incontro è finito."

L'accusato sottace che in realtà l'incontro è

finito a letto e non con questa conversazione (lo dichiarerà nel verbale di

confronto il 25 novembre 2009, all. 9 RPG inc. 6125/2009, pag. 4 e 5, ciò che

la PC 3, vincendo un intuibile pudore, confermerà solo più avanti: verbale PP

23.

marzo 2010, all. 13 RPG inc. 6125/2009, pag. 2), il che aggiunge del torbido

alla situazione e non giova alla credibilità del AC 2.

Quo al contenuto dell'accordo, il prevenuto,

suscitando comprensibile ilarità, ha spiegato in aula che la PC 3 voleva pagare

solo fr. 5'000.- e che egli dopo breve trattativa è riuscito a spuntare fr.

7'000.- per un duplice omicidio (in cui oltretutto l'esigente cliente fornisce

anche vincolanti indicazioni sulle modalità operative), importo manifestamente

risibile alla luce del rischio assunto da chi avesse accettato un simile

mandato, ciò che depone contro la verosimiglianza di quanto raccontato. E' vero

che nello stesso verbale AC 2 (pag. 3) ha dichiarato che la mandante

consegnandogli i fr. 7'000.- avrebbe detto "te ne darò degli altri

quando il lavoro sarà portato a termine", ma l'affermazione (peraltro

non ribadita nei verbali successivi) non renderebbe più plausibile la

situazione, in cui il sicario sarebbe alla mercé del mandante e accetterebbe di

commettere due delitti per fr. 7'000.- più in un'ipotetica e non quantificata

gratifica a lavoro fatto.

Sempre stando a questo secondo verbale del AC 2,

la PC 3 dopo i due giorni di riflessione gli avrebbe consegnato i fr. 7'000.-

(in realtà la consegna è avvenuta il giorno dopo il primo incontro, ovvero il 9

luglio 2009), e il giorno dopo ancora (pag. 3):

" ...PC

3.

mi ha chiamato chiedendomi a che punto eravamo. Io ho inventato una storia

dicendo che avevano provato a sparare a __________ all'avvocato (che era la

prima persona da colpire) ma purtroppo la polizia aveva fatto fuori il mio

sicario in una sparatoria. Questa era una fantasia ma PC 3 ci ha creduto.

Il giorno dopo molto probabilmente PC 3 ha verificato la notizia sui quotidiani locali, ma non trovando niente alle ore 09.00 si è

presentata a casa mia reclamando la restituzione dei soldi. Io le ho detto che

non potevo ridarle i soldi siccome li avevo già dati alle persone che si

sarebbero occupate del" lavoro". Anzi ho pure aggiunto che ne avevo

messi pure di tasca mia.

Mi permetto di dire che la situazione è molto

comica."

Anche questa esternazione dell'accusato necessita

di essere discussa subito alla luce del fatto che esistono solamente due

possibilità:

Essa è falsa, ovvero l'accusato non ha mai detto

alla PC 3 che il suo primo sicario era stato ucciso a __________ durante

un'inesistente scontro a fuoco con la polizia.

Si tratta in tal caso dell'ennesima menzogna del AC

2, stavolta clamorosa, di cui sono costellati i suoi verbali, e se ne devono

trarre le dovute conseguenze.

Essa è vera, ossia AC 2 ha raccontato questa colossale frottola alla PC 3, PC 3 ha quindi necessariamente appreso

l'indomani dal silenzio dei media che AC 2 le aveva mentito in modo così

spudorato, e nondimeno PC 3 qualche giorno dopo gli avrebbe consegnato i fr.

10'000.- per fare scarcerare il presunto sicario, così come afferma l'atto di

accusa.

In tale ipotesi mal si comprende come potrebbe

essere formulata un'accusa di truffa per atti di disposizione posteriori,

essendo la PC 3 in siffatta eventualità manifestamente venuta meno ai più

elementari doveri di prudenza consegnando consapevolmente denaro a chi le aveva

mentito in tal modo, così da non potere più rivendicare la protezione

dell'azione penale (cfr. per analogia: Corte delle Assise Criminali 17 marzo 2005 in re P. e B., consid. 34, in cui per il periodo successivo non è stata tutelata la banca che ha

continuato ad avere rapporti d'affari con un cliente che aveva depositato

titoli riconosciuti come falsi a garanzia della propria posizione debitoria).

26.

Per

terminare la disamina del secondo verbale dell'accusato si segnala solo che

egli ha proseguito nel solco della menzogna, sostenendo di nuovo per ben tre

volte, contrariamente al vero di avere ricevuto solo fr. 7'000.- da PC 3 (pag.

4, 5, 6), di non sapere ove ella abitasse (pag. 5), di essere totalmente

estraneo all'aggressione di PC 2 (pag. 6) e professando, per il medesimo reato,

anche l'innocenza del figlio (pag. 6).

Il verbale è quindi bruscamente terminato con il

rifiuto del AC 2 di continuare a rispondere in quanto "mi sento

accusato" (pag. 7).

27.

Il 4

novembre 2009 AC 2 ha deposto avanti al Procuratore pubblico (all. 19 RPG inc.

6125/2009) confermando le precedenti deposizioni (pag. 1, pag. 4 sull'asserita

richiesta dei due omicidi).

Egli ha contestato il possesso di un'arma

attribuitogli dalla PC 3 dichiarando "non sono mai stato in possesso di

una pistola" (pag. 3), ha negato ancora di avere ricevuto i fr.

10'000.- oggetto dell'ipotesi accusatoria (pag. 6) e, sapendo di mentire, si è

anche dichiarato "totalmente estraneo all'aggressione avvenuta ai danni

del figlio PC 2 il 10 luglio 2009 e francamente ritengo che anche mio figlio vi

sia estraneo".

PC 3 è stata arrestata lo stesso 4 novembre 2009.

28.

Nell'interlocutorio

verbale del 18 novembre 2009 (all. 44 RPG inc. 6125/2009) l'accusato ha

ripetuto di essere estraneo all'aggressione di PC 2 (pag. 3), di essere certo

che anche il figlio M__________ lo sia (pag. 4) -tanto da suggerire agli

inquirenti che sarebbe stata la PC 3 ad imbeccare il figlio ("..sa

essere molto convincente..", pag. 5) affinché riconoscesse M__________come

uno degli aggressori- e di avere ricevuto dalla signora PC 3 solo fr. 7'000.-

(pag. 6).

29.

Il 25

novembre 2009 ha avuto luogo il confronto tra l'accusato e la PC 3 (all. 9 RPG

inc. 6125/2009), ma in realtà è stato un monologo del PC 2, avendo PC 3 sistematicamente

rifiutato di commentare le di lui risposte.

AC 2, ripercorse le circostanze del primo

incontro, ha quanto meno ammesso che l'interlocutrice gli aveva in primo luogo

chiesto l'indicazione di un patrocinatore (pag. 4):

" ...mi

disse che aveva intrapreso la via legale; mi aveva anche detto il nome del suo

avvocato ma non lo ricordo più. Mi disse che questo avvocato aveva portato

avanti le cose senza ottenere niente. Al che io le avevo chiesto "ma

perché non prendi un altro avvocato?". Lei mi rispose che in Ticino non

c'era nessun avvocato disposto a difenderla. Io le avevo chiesto il motivo ma

lei non mi aveva fornito una spiegazione. A quel punto io le dissi che

conoscevo un avvocato in Italia e le feci il nome dell'avv. __________."

Fino a questo punto la versione del AC 2 non si

discosta di molto da quella della signora PC 3.

Il Ticino, notoriamente, è terra d'avvocati,

ragione per cui con oltre 600 iscritti all'albo potrebbe sembrare strano che si

affermi che non c'è nessuno disposto ad assumere il mandato. In realtà ben si

può credere alla difficoltà della signora PC 3 di trovare un avvocato,

possibilmente valido: essa era priva di mezzi (ciò che non la rendeva

allettante per nessun patrocinatore), era sicuramente una persona particolare

(cfr. il suo verbale PP 14 gennaio 2010, all. 10 RPG 6125/2009, pag. 2 e 3, sui

suoi trascorsi, anche psichiatrici, e non a caso il Procuratore nell'inchiesta

a suo carico ha ordinato l'allestimento di una perizia psichiatrica) e veniva a

proporre una difficile causa nella successione del marito, un personaggio molto

popolare in Ticino. Per meglio attestare queste difficoltà, essa ha allestito

una lista di 34 avvocati che hanno rifiutato il mandato (allegata al verbale PP

14.

gennaio 2010, all. 10 RPG 6125/2009), circostanza che alla Corte è apparsa

credibile.

A questo punto, nuovamente, secondo AC 2 la

volontà della PC 3 si sarebbe indirizzata verso richieste illegali, ma è

interessante notare come egli, a confronto, non le abbia immediatamente

attribuito l'intento di uccidere, ma solo quello di picchiare, e abbia

dichiarato che i fr. 7'000.- sarebbero serviti a far picchiare, e non uccidere,

le persone prese di mira (pag. 4):

" Dopo

aver parlato degli avvocati PC 3 dapprima mi disse che forse non era

sufficiente intraprendere una procedura legale. Poi mi disse che sarebbe stato

opportuno strapazzare un attimo queste persone qua. (...) A quel punto dalla

sua borsa tirò fuori una busta bianca con dentro CHF 7'000.-. Io le dissi che

quella somma l'avrei dovuta consegnare alle persone che avrebbero fatto il

lavoro e che non sarebbero bastati. Con il termine "lavoro" in quella

fase delle nostre discussioni le intenzioni di PC 3 _____________erano quelle

di picchiare la suocera, il cognato e l'avvocato __________."

AC 2 inizia poi a descrivere la "scena dei

telefonini" avvenuta a suo dire un paio di giorni dopo, ovvero quella che

secondo il Procuratore pubblico è la messinscena costitutiva dell'imputazione

di truffa in rassegna (pag. 5):

" Potevano

essere le ore 23.00 visto che PC 3 veniva da me sempre la sera. Visto che PC 3 mi aveva dato CHF 7'000.- così facilmente avevo pensato che forse potevo ottenerne altri e così

avevo impostato i miei cellulari in modo tale che ogni tre-quattro minuti

squillassero. Si trattava della sveglia ma con una suoneria da telefono. Io

avevo impostato i miei cellulari su una determinata ora perché prima volevo

parlare con PC 3. In particolare ricordo che le avevo detto che si era già

cercato di uccidere l'avvocato ma che la cosa non era andata bene poiché la

Polizia aveva ucciso l'uomo che io avevo mandato."

Sennonché, AC 2 si avvede che sta eccedendo in

zelo per avere inviato sicario a tentare un assassinio quando il mandato era

(secondo il verbale in corso) solo quello di picchiare, e allora recupera (pag.

5):

" Devo

a questo punto fare un passo indietro (...) Dopo avermi dato i soldi PC 3 mi disse che non era sufficiente strapazzarli, lei mi propose di prendere due vie. Io avrei dovuto

accompagnarla dall'avv. __________ per intraprendere una via legale e poi

contemporaneamente uccidere l'avvocato che era quello che doveva morire per

primo e, in un secondo tempo, uccidere il cognato. Il cognato secondo le

intenzioni di PC 3 avrebbe dovuto morire in un incidente stradale."

Il racconto diverge però dalle precedenti

versioni non solo perché fa precedere la richiesta dagli omicidi da quella di

un pestaggio, ma anche perché il prezzo di fr. 7'000.- include a questo punto

sia gli atti violenti che la consultazione con il legale indicato dal AC 2.

L'accusato prosegue poi il racconto della

messinscena dei telefonini (pag. 5/6):

" Per

ritornare alla storia dei cellulari che avevo impostato perché suonassero ogni

3/4 minuti allo scopo di cercare di ottenere ancora denaro da parte della

signora PC 3 ricordo che con questo stratagemma le avevo fatto credere,

parlando da solo al telefono visto che non vi era alcun interlocutore, che

l'uccisione dell'avvocato ______ non era riuscita; ricordo che quando parlavo

al telefono con me stesso avevo pronunciato frasi del tipo "che cosa è

successo?", "come è potuto accadere?". Ricordo che durante

queste finte telefonate le avevo fatto credere che avevo bisogno di denaro che

dovevo dare all'avvocato per mettere a posto le cose; se non mi sbaglio avevo

detto che avevo bisogno di 15-20'000.- Euro. Avevo anche detto che questi soldi

li avrei dati all'avv. _______. (...) Durante la messa in scena non avevo

chiesto a PC 3 di darmi del denaro e lei non me ne ha dato; la messa in scena

non aveva funzionato. Quella sera poi la signora PC 3 andò a casa. L'indomani

mattina molto probabilmente lei ha riflettuto su tutta la storia e la messa in

scena della sera precedente e quindi è venuta a casa di mio figlio di prima

mattina per richiedermi indietro il denaro."

In questa versione riveduta e corretta la bugia

plateale del sicario ucciso è parte integrante della "scena dei

telefonini" mentre che priva di riscontri appare la tesi accusatoria di

una richiesta finalizzata ad ottenere denaro per scarcerare un (altro?) sicario

arrestato. AC 2 è infatti esplicito nel ripetere che "le avevo detto

che si era già cercato di uccidere l'avvocato ma che la cosa non era andata

bene poiché la Polizia aveva ucciso l'uomo che io avevo mandato" (pag.

5) mentre che non viene spiegato, se non nei generici termini di "mettere

a posto le cose" (pag. 6) a cosa sarebbe servito il denaro da dare

all'avv. __________, e mai si fa menzione di cauzioni da pagare.

Per il resto, anche il verbale di confronto è

gravato dalle oramai ricorrenti menzogne sulla ricezione degli ulteriori fr.

10'000.-, (pag. 6, 7, 8), sul possesso della pistola (pag. 9: "io non

possiedo nessuna pistola e non ne ho mai posseduta una") e sulla

partecipazione all'aggressione di PC 2 (pag. 10).

30.

Il 1°

dicembre 2010, sentito nuovamente dal Procuratore pubblico (all. 20 RPG inc.

6125/2009), oltre ad avere ammesso di avere rubato la pistola a PALE 2 (pag.

1-3), AC 2 ha finalmente dato atto di avere ricevuto da PC 3 (ulteriori) fr.

10'000.-, il 16 luglio 2009 dopo la "scena dei telefonini", così come

sostenuto dalla donna (pag. 9).

A mente sua si sarebbe trattato di un prestito

(pag. 9: "Voglio precisare che io avevo detto a PC 3 che si trattava di

un prestito che avrei restituito a breve"), ma l'accusato non ha

fornito ulteriori dettagli circa le circostanze della dazione -ovvero sulle

modalità dell'asserita truffa- rivelando invece che (pag. 11):

" ...sino

al giorno 17.07.2009 i miei rapporti con PC 3 erano buoni. Si stava delineando

una possibile relazione sentimentale con lei. Sino a quel giorno avevamo avuto

due rapporti sessuali; tra noi due c'era comunque molta intimità. Non posso

dire se PC 3 si era innamorata di me; quello che posso dire è che in più di

un'occasione mi aveva mandato dei messaggi SMS affettuosi ed io avevo fatto

altrettanto."

La Corte non vuole sembrare insensibile, ma

questa frase va interpretata alla luce delle circostanze, nel senso che a AC 2 non

deve essere parso vero di avere trovato una donna a cui era così facile scucire

ragguardevoli somme di denaro, e la "possibile relazione" era quella

in cui lui inviava qualche sms tenero e concedeva favori sessuali, cercando nel

contempo di farsi consegnare quanto più denaro possibile.

__________, soggetto sicuramente particolare e le

cui dichiarazioni in assenza di puntuali verifiche vanno prese con le molle

(aveva anche dichiarato che __________ avrebbe rivendicato da AC 2 un compenso

di fr. 1'000.- per avergli indicato la PC 3, affermazione negata dalla donna

(all. 44 RPG) ma che alla luce dell'intera vicenda non è priva di verosimiglianza),

ritiene che (verbale 23 novembre 2009, all. 78 RPG, pag. 7):

" Ho

avuto l'impressione che tra i due vi fosse sesso a pagamento. La donna pagava AC

2.

per prestazioni sessuali. Inoltre ho avuto l'impressione che AC 2 "si

stava lavorando" la signora per prendersi una fetta dell'eredità."

31.

Il verbale di

AC 2 e M_________ dell'11 dicembre 2009 avanti al Procuratore pubblico non ha

apportato novità di rilievo (all. 21 RPG inc. 6125/2009), mentre che il 18

dicembre sono stati passati in rassegna gli sms scambiati dall'accusato e la PC

3.

rinvenuti nei vari telefonini,

Contrariamente alle dichiarazioni rese a verbale,

si tratta in questo caso di affermazioni genuine, non destinate ad essere lette

da terze persone, e quindi potenzialmente rivelatrici della vera natura dei

rapporti intercorsi tra i due.

Premesso che solo una parte degli sms è stata

recuperata (gli altri sono stati cancellati), il primo rilievo che si impone è

che nessun messaggio della PC 3 consente di ipotizzare che essa abbia pagato

denaro per ottenere l'eliminazione di qualcuno (anche se ella in un sms del 17

luglio 2009, pag. 2, menziona la prigione per dire di non averne paura).

Vero invece è che la PC 3 ha ripetutamente espresso rabbia per essere stata a mente sua "truffata" per fr. 17'000.-

(pag. 2, 3, 4), ma il messaggio più significativo è quello inviato

dall'accusato all aPC 3 il 16 agosto 2009, a quasi un mese dall'interruzione dei loro rapporti (pag. 4):

" Se

te mi lasciavi fare, adesso sarebbe tutto a posto e x causa tua o perso pure la

mia compagna, ma fa niente io mi ero davvero innamorato di te non dei soldi

ciao buonanotte"

Gli interroganti hanno chiesto a AC 2a cosa si

riferisse il "lasciar fare", ed egli ha risposto (pag. 4):

" Intendevo

il "far fuori le persone" (come commissionatomi dalla PC 3, che

comunque non avrei mai fatto e tantomeno fatto fare)."

Stando pertanto al testo del messaggio così

interpretato dall'autore, la situazione appare essere diametralmente opposta a

quella ritenuta dalla pubblica accusa, nel senso che -la lingua italiana non

consente una diversa interpretazione- era semmai AC 2 ad essere intenzionato a

"fare" ed è la PC 3 a non averlo "lasciato fare".

Probabilmente è comunque preferibile

l'interpretazione fatta dalla destinataria che ha risposto "credo che

si riferiva alla causa civile, al fatto che lui doveva trovarmi un civilista

disposto a prendere in mano il mio incarto" (verbale 16 dicembre 2009,

all. 5 RPG inc. 6125/2009, pag. 5).

32.

Nell'ultimo

verbale, quello del 25 gennaio 2010 (all. 18 RPG), all'accusato sono stati

contestati tre ulteriori sms a lui inviati da PC 3 il 22 luglio 2009, tutti

chiaramente indicanti che la prestazione che AC 2 doveva fornire era il

contatto con un avvocato di __________ e che (parte) dei soldi doveva essere

resa il 21 luglio.

AC 2 ha rifiutato di rispondere.

33.

La

valutazione complessiva delle affermazioni dell'accusato sul tema non consente

di concludere per la loro attendibilità.

Si tratta di dichiarazioni poco verosimili per il

loro contenuto (fr. 7'000.- per l'uccisione di due persone, sicari uccisi per

strada a __________, ecc.), non lineari nell'esposizione, gravate da evidenti e

reiterate menzogne difensive, a tratti contraddittorie. Inoltre, ancorché

diligentemente riassunte (come la Corte crede di avere fatto), mai le

dichiarazioni dell'accusato (cfr. in particolare il consid. 29) hanno dato

corpo alla narrazione fattuale di cui all'atto di accusa, secondo la quale la

dazione dei fr. 10'000.- sarebbe servita a scarcerare, siccome arrestato, il sicario

assoldato per compiere gli omicidi asseritamente commissionati da PC 3.

Il giudizio sul AC 2 è pertanto di totale inattendibilità.

Essendo egli per la Corte un bugiardo mitomane, il suo dire è processualmente

inutilizzabile, anche a rischio di doversi così fare astrazione dai frammenti

di verità che dovessero galleggiare nel brodo delle sue continue bugie.

Certo, la Corte non ha mancato di chiedersi

perché egli dovrebbe mentire in modo così clamoroso ed accusare un'innocente di

fatti tanto gravi, ritenendo in ogni caso che la mancanza di una risposta certa

a questo interrogativo non può da sola -nelle circostanze date- far ritenere

attendibili le sue accuse. AC 2 potrebbe avere mentito per sviare le accuse a

suo carico dalla sua persona, per offrire della merce di scambio agli

inquirenti, per patologica mitomania, per ritorsione alle denunce per truffa

(in tal senso il messaggio 10 agosto 2009 del AC 2, vagamente minatorio e in

cui egli sembra esporre anticipatamente la propria linea difensiva: "a

me non ai dato soldi, me li volevi dare per le tue schifezze. Continua così e

poi vediamo sei te che stai poco bene") o per qualsiasi altro motivo,

anche quello di avere creduto che simili dichiarazioni lo avrebbero messo al

riparo dall'imputazione di truffa, come suggerito dalla parte civile.

Rimane il fatto che secondo questa Corte le sue

dichiarazioni sono da ritenere inutilizzabili.

34.

Posto che

l'asserita truffa da fr. 10'000.- legata alla causale di avere pagato per la

scarcerazione di un sicario non trova fondamento nelle parole dell'accusato,

essa non poteva nemmeno trovarlo in quelle della parte civile che, si ripete,

mai ha ammesso di avere ordito per la morte del cognato e dell'avv. __________.

Sin dal giorno dell'arresto (all. 1 RPG inc.

6125/2009) essa ha dichiarato di avere pagato fr. 7'000.- per ottenere il

contatto con un avvocato disposto a seguire la sua pratica successoria, mentre

che sarebbe semmai stato AC 2 a ventilarle la possibilità di far capo ad altri

sistemi (pag. 10, 11).

E' lei che il 24 novembre 2009 per prima racconta

al magistrato la "scena dei telefonini" (all. 8 RPG), racconto dal

quale emerge un'immagine assai losca del AC 2, ma non invece che essa avesse

pagato per fare liberare il sicario che avrebbe dovuto uccidere per lei (pag. 3

e 4):

" Entrata

nell'appartamento lo avevo trovato sconvolto e agitato; camminava avanti ed

indietro ed era al telefono (cellulare). Da che io ero entrata

nell'appartamento lui aveva effettuato diverse telefonate e ne aveva ricevute

altrettante. AC 2 aveva l'abitudine di chiamare, dire "chiamami" e

riattaccare in modo tale da farsi richiamare. Ricordo che ad un certo punto

egli sembrava stesse parlando ad un avvocato al quale stava dicendo che la

somma che gli veniva richiesta in quel momento lui non la poteva dare poiché

non ne aveva a sufficienza. Tra una telefonata e l'altra io e AC 2 riusciamo a

parlare e io gli chiedo che cosa stava succedendo. Lui mi dice che aveva dei

problemi e che doveva dare dei soldi ad un avvocato; mentre stava dicendo queste

cose ricordo che continuava a passeggiare avanti ed indietro sempre molto

nervosamente. Da parte mia ricordo di avergli detto di calmarsi, che era sera e

che domani sarebbe riuscito a mettere a posto le cose. Lui mi rispondeva che la

somma non la poteva racimolare anche se avesse prelevato dal suo conto o dal

quello del figlio sia quel giorno stesso che dopo la mezzanotte. Mentre mi dice

queste cose AC 2 riceve ancora una telefonata dell'avvocato al quale ribadisce

sempre in modo agitato che lui non ce la fa a racimolare il denaro. Al che io

gli chiedo a cosa serviva questo denaro e AC 2 mi dice che gli avevano fermato un suo collaboratore con addosso una pistola e che lui doveva

intervenire; questo suo collaboratore si trovava nelle prigioni di __________ e

lui doveva intervenire drasticamente per non farlo parlare poiché se avesse

parlato sarebbe saltato fuori un pandemonio. In questi frangenti egli tira

fuori una pistola da un marsupio/piccolo borsetto (pistola che mi sembrava

essere uguale che mi era stata mostrata alcuni giorni prima) dicendo che

avrebbe usato quella per sistemare le cose a __________; ricordo che egli aveva

detto "questa mi serve in ogni caso". Al che io mi sono offerta,

vista la situazione, di prestargli dei soldi per andare a __________ e pagare

l'avvocato. Avevo quindi chiesto a AC 2 quanto gli poteva servire e lui mi

aveva risposto 7-8'000.- CHF e che doveva mettersi subito in viaggio per andare

a __________. A tale scopo aveva già contattato tale ___________che poi era

venuto a prendere AC 2 e mi aveva dato un passaggio sino alla mia macchina. (...).

Io avevo quindi preso la mia macchina, sono andata a casa con loro che mi

seguivano e sono andata al luogo che avevamo concordato. Lì ho consegnato la

somma e i due se ne sono partiti dicendo che andavano a __________. Dopo un po'

che erano partiti AC 2 mi aveva mandato un sms con il quale mi ringraziava per

la mia dolcezza; io infatti gli avevo consegnato di più di quanto lui non mi

avesse chiesto. Dopo un po' io l'ho contattato sul cellulare e mi sono

insospettita poiché non avevo sentito il rumore di una macchina in movimento.

Il giorno successivo, quindi il 17 luglio 2009, mi reco da AC 2 per chiedergli la restituzione del denaro che gli avevo prestato. Preciso che

la sera in cui gli avevo dato questa somma lui mi aveva detto che me li avrebbe

restituiti martedì 21 luglio 2009. (...) ...gli ero letteralmente piombata in

casa verso le 08:30 del mattino...(...)...Durante questo incontro AC 2 aveva

ammesso che non si era recato a __________ dicendomi che comunque il denaro da

me ricevuto lo aveva realmente dato a qualcuno. Ricordo che egli mi aveva detto

che lui non li aveva più e che comunque me li avrebbe ridati martedì 21 luglio

2009.

"

Questo racconto è quanto meno equivalente (se non

preferibile perché maggiormente dettagliato) a quello del AC 2, ma esso non

comprova in alcun modo il substrato fattuale ritenuto dal Procuratore pubblico

a sostegno dell'accusa di truffa.

PC 3, dopo avere fatto scena muta al confronto

con AC 2, è tornata brevemente sull'argomento nel verbale riassuntivo avanti al

Procuratore pubblico del 23 marzo 2010 (all. 13 RPG inc. 6125/2009, pag. 10 e

11, ma nemmeno in questo frangente essa ha inteso ammettere di avere voluto

consegnare del denaro affinché venisse liberato il sicario che avrebbe dovuto

uccidere __________ e l'avv. __________.

35.

In

definitiva, la Corte ritiene che AC 2 debba essere prosciolto dall'imputazione

di truffa a suo carico per il motivo che i fatti dai quali si vorrebbe dedurre

l'esistenza del reato -una messinscena volta ad ottenere la liberazione del

sicario incaricato di uccidere __________ e l'avv. __________ - non sono

comprovati, dunque non esistono.

Significativo è in specie che sulla scorta degli

atti in possesso di questa Corte nemmeno lo stesso AC 2 risulta mai essersi

espresso in questi termini, motivo per cui proprio non si capisce su quale base

il magistrato d'accusa (che in requisitoria ha liquidato la questione con poche

frasi) possa averli ipotizzati.

Rimane aperta la questione a sapere se AC 2, in relazione ai fr. 10'000.-, non abbia commesso il reato di truffa sulla scorta di una differente

costellazione di fatti, ma essendo la Corte vincolata a quelli indicati nel

documento d'accusa non vi è necessità di risolvere l'interrogativo.

36.

Con l’atto

di accusa in rassegna, il Procuratore pubblico ha inoltre addebitato ad AC 1 e AC

2.

(che sarebbe unicamente complice) il reato di aggressione per avere, in

correità con M__________ preso parte, all’aggressione in danno di PC 2.

37.

AC 1 è reo

confesso, egli ha infatti ammesso (già in fase predibattimentale) di essersi

recato con la propria Smart presso l’abitazione degli __________ a _________ la

sera del 10 luglio 2009 seguendo la vettura in cui si trovavano C________ (alla

guida dell’automobile) e AC 2, di essere entrato nella camera di PC 2 e di

averlo aggredito, precisando (nel chiaro intento di minimizzare la gravità

della sua colpa) di avergli “tirato due sberle” e “un pugno sulla

coscia” (verbale 21 gennaio 2010, all. 23 RPG inc. 6125/2009, pag. 4,5 e 8;

verbale PP 25 gennaio 2010, all. 24 RPG inc. 6125/2009, pag. 5), laddove invece

la vittima, che non ha alcun motivo di mentire, ha parlato di “pugni e

calci, in particolare in direzione del volto” (verbale 11 luglio 2009 di PC

2, all. 70 RPG inc. 6125/2009, pag. 2; verbale PP 20 novembre 2009, all. 32 RPG

inc. 6125/2009, pag. 2).

AC 1 ha però sempre negato di aver agito con un

correo, e ciò benché la vittima abbia raccontato sia alla Polizia che al

Procuratore pubblico di essere stata aggredita da due persone e persino

riconosciuto M__________ in uno degli aggressori (verbale 28 ottobre 2009, all.

28.

RPG inc. 6125/2009, pag. 1 e 2), confermando tale circostanza anche davanti

al Procuratore pubblico (verbale PP 20 novembre 2009, all. 32 RPG inc.

6125/2009, pag. 5). Il fatto che gli aggressori fossero due trova riscontro

anche nelle dichiarazioni di PC 3 (espliciti, in tal senso: verbale 11 luglio

2009, all. 70 RPG inc. 6125/2009, pag. 3; verbale 4 novembre 2009, all. 1 RPG

inc. 6125/2009, pag. 3), così come in quelle di altri testi che hanno in

sostanza raccontato di aver visto due individui entrare e uscire dallo stabile

(verbale 27 ottobre 2009 di __________, in all. 72 RPG inc. 6125/2009, pag. 2;

verbale 3 novembre 2009 di __________, in all. 72 RPG inc. 6125/2009, pag. 1 e

2). Se ciò non bastasse, M__________ è stato indicato come uno degli autori

materiali dell’aggressione anche da C________ (verbale PP 18 febbraio 2010,

all. 50 RPG inc. 6125/2009, pag. 8: “confermo che la sera della trasferta

presso l’abitazione della madre del ragazzo M__________ era presente (…). M__________

era presente e, come detto, aveva anche detto al padre che aveva dato 4

schiaffoni al ragazzo.”).

L’accusato si è ostinato a negare l’evidenza

anche in aula, rifiutandosi di fatto di rendere piena confessione in merito

alle circostanze dell’aggressione. Pur avendo ammesso che quella sera vi era qualcuno nella sua vettura (ciò che è una novità del

dibattimento), egli ha negato che questa persona abbia partecipato

all’aggressione visto che non sarebbe nemmeno scesa dall’automobile motivo per

cui, trattandosi di un innocente, non ha voluto farne il nome (verbale

dibattimentale, pag. 9).

38.

AC 2, da

parte sua, dopo avere strenuamente negato qualsivoglia coinvolgimento – sia suo

che del figlio – nell’aggressione, ha infine quantomeno ammesso di essersi

recato presso l’abitazione degli PC 3 la sera del 10 luglio 2009 e di avere

mantenuto i contatti telefonici tra l’AC 1 e la PC 3, pretendendo però di non avere

conosciuto il motivo della trasferta a _________. L’accusato, spalleggiato in

ciò dalla consueta compiacenza dell'AC 1, ha ribadito anche in aula di avere prestato la propria opera di “centralinista” ignaro delle

ragioni della visita, siccome discusse tra AC 1 e la PC 3 (verbale

dibattimentale, pag. 9).

La Corte non ha creduto a queste penose menzogne

e ha invece raggiunto il convincimento che AC 2, oltre

ad avere accompagnato gli autori materiali sul luogo dell’aggressione, ne sia

in realtà l’organizzatore, laddove è pacifico che la sua partecipazione

configura correità, e non solo la complicità erroneamente ritenuta dal

Procuratore pubblico.

Il primo indizio in favore del ruolo centrale di AC

2.

nell'aggressione è da ricercare nell'incontro avvenuto il giorno precedente

tra lo stesso AC 2 e PC 2 (presenti anche l’AC 1 e C________)

a __________.

PC 2, che non ha motivo alcuno di mentire, già in

occasione del suo primo interrogatorio davanti alla Polizia aveva narrato che

due o tre giorni prima dell’aggressione era stato avvicinato da tre individui

all’uscita dalle piscine di __________ che gli dissero “che non devo più

insultare e trattare male mia madre. Uno dei tre uomini mi ha minacciato di

tirarmi una sberla” (verbale 11 luglio 2009, all. 70 RPG inc. 6125/2009,

pag. 3). Il ragazzo ha precisato l'episodio in occasione del verbale successivo

(verbale 28 ottobre 2009, in all. 72 RPG inc. 6125/2009, pag. 2):

" In

quella circostanza questa persona si era avvicinata a me e al mio conoscente

(…) chiedendo chi fosse PC 3. Alla mia risposta positiva costui mi diceva di

non più bigiare la scuola, di trattare bene mia madre, di non insultarla e di

non picchiarla (…). Posso anche dire che il suo tono non era minaccioso ma

comunque in un certo senso voleva farmi capire che era un consiglio da seguire.

A questo punto in modo deciso rispondevo a questa persona che non sapevo chi

era, cosa volesse, perché fossero lì (…) e di lasciarmi stare. L’uomo un po’

irritato dalla mia risposta mi diceva di stare calmo altrimenti mi avrebbero

picchiato”.

Interrogato anche dal Procuratore pubblico, PC 3 ha nuovamente confermato la circostanza, precisando che “Questa frase non mi era stata rivolta

con particolare aggressività ma comunque io l’avevo percepita come una sorta di

minaccia” (verbale PP 20 novembre 2009, all. 32 RPG inc. 6125/2009, pag. 4).

Pesantemente indizianti anche le dichiarazioni di

C________, che la sera dell'aggressione ha fatto da autista per AC 2, che bene

illustrano il ruolo dell'accusato nella vicenda (verbale

28.

gennaio 2010, all. 49 RPG inc. 6125/2009, pag. 2):

" una

volta AC 2 mi aveva detto che c’era da andare a picchiare uno in Svizzera

siccome aveva rotto le balle a sua madre”.

pag. 4 e 5:

" …dopo

l’incontro alla stazione di __________ (…) io ed AC 2 siamo partiti a bordo del

mio veicolo, mentre AC 1 e M__________ ci hanno seguiti a bordo della Smart di AC

1.

Io, prima di partire, avevo chiesto ad AC 2 cosa si andava su a fare. Lui mi

aveva risposto dicendomi che andava su a parlare che ci sarebbe stata la madre

con il figlio e se il ragazzo avesse risposto male gli avrebbero dato due

sberle. (…) Io sono andato su di malavoglia. AC 2 ha insistito dicendomi: “No, devo andare su a parlargli perché il ragazzo mi ha rotto le balle,

perché continua a picchiare la madre”. Infatti AC 2 mi aveva detto di aver visto la donna piena di lividi. Io avevo detto ad AC 2 di non fare casini e

lui mi aveva risposto che bisognava farlo.”

pag. 8:

" AC 2 mi aveva detto che doveva andare su a regolare i conti, vale a dire di parlare con il ragazzo e

fargli capire di comportarsi bene. Aveva detto che se il ragazzo avesse fatto

il gradasso gli avrebbe mollato due sberle.”

La chiamata in causa è stata puntualmente

ribadita avanti al Procuratore pubblico (verbale PP 18 febbraio 2010 C________,

all. 50 RPG inc. 6125/2009, pag. 4):

" AC 2 mi aveva telefonato chiedendomi se potevo accompagnarlo dalla madre del ragazzo visto che questi

l’aveva picchiata di nuovo. (…) Mi sono quindi recato al bar __________ dove si

trovava AC 2. Lì AC 2 mi diceva che dovevamo recarci dalla signora perché il

figlio “l’aveva gonfiata di botte”. (…) Io avevo chiesto ad AC 2 come mai

venivano anche AC 1 e M________. Io non ricordo esattamente cosa mi aveva

risposto AC 2; mi sembra di ricordare che egli mi avesse fatto capire che se in

casa c’era il ragazzo gli avrebbe fatto dare quattro schiaffoni.”.

Della credibilità di C________ (almeno in

relazione a quanto da lui riferito su AC 2) la Corte non ha motivo di dubitare.

Questi, oltre ad essere sicuramente più attendibile di quanto non lo siano AC 2

e AC 1, si è spontaneamente espresso anche in merito all’episodio delle piscine

di __________, confermando persino il dettaglio della “sberla” riferito da PC 2

(verbale PP citato, all. 50 RPG inc. 6125/2009, pag. 4: “AC 2 gli diceva

quindi di non picchiare più la madre e che se l’avrebbe fatto un’altra volta lo

sarebbe andato a prendere e gli avrebbe dato due sberle”). Egli ha pure

fornito sia alla Polizia che al Procuratore pubblico un racconto dettagliato e

lineare delle circostanze precedenti l’aggressione, dal quale risulta come lui

e AC 2 (occupato con la sua attività di “centralinista”) si siano recati a _________

con la sua automobile, seguiti dall’AC 1 e M__________ (cfr. verbale 28 gennaio

2010.

di C________, all. 49 RPG inc. 6125/2009, pag. 4-5; verbale PP 18 febbraio

2010.

di C________, all. 50 RPG inc. 6125/2009, pag. 3-4), ciò che trova

comunque parziale riscontro nelle dichiarazioni di AC 1, così come in quelle di

AC 2 e M_________.

Tanto è bastato alla Corte per accertare la

colpevolezza di AC 2 al riguardo dell'ascritto reato di aggressione.

La difesa per siffatta eventualità ha chiesto di

ritenere in favore del proprio assistito l'attenuante dell'esistenza di motivi

onorevoli in considerazione del fatto che AC 2 avrebbe agito per proteggere una

donna indifesa, ovvero PC 3 che egli sapeva essere picchiata dal figlio.

In realtà, atteso che l'accusato in ordine alle

proprie motivazioni ha dichiarato che (verbale18 dicembre 2009, all. 17 RPG

inc. 6125/2009, pag. 3) "Avendo ricevuto CFR 7'000.- in prestito e

avendo voluto far credere che facevo qualcosa per i lavori commissionatimi, ho

deciso di andare", la Corte ha ritenuto che dei motivi onorevoli non

vi sia neppure l'ombra.

Inoltre, come rettamente evidenziato dalla difesa

di AC 2, C________ è da ritenere (lui si) complice nell'aggressione, avendone

favorito la commissione accompagnando AC 2 con il proprio veicolo consapevole,

almeno per dolo eventuale, di ciò che si andava a fare. Il fatto che C________

non sia stato perseguito è però circostanza ininfluente ai fini della condanna

del AC 2, che non se ne può dunque prevalere.

39.

La cartella

clinica di Pronto Soccorso di PC 2 documenta come egli abbia riportato una “contusione

ed escoriazioni cutanee in sede della spalla destra, angolo mentoniero e

mandibolare a destra, contusione frontale destra e anche a sinistra” (all.

33.

RPG inc. 6125/2009). Interrogato dal Procuratore pubblico circa le

conseguenze fisiche dell’aggressione, PC 3 ha dichiarato che “durante la settimana successiva ero riuscito con molta fatica ad infilarmi il casco a causa

dell’ematoma che mi era comparso sulla fronte; riuscivo a provare il casco ma

provavo molto dolore per il fatto che dovevo forzarlo e così schiacciare

l’ematoma” (verbale PP 1° aprile 2010, all. 33 RPG inc. 6125/2009, pag. 6).

A mente della Corte ciò eccede manifestamente il

limite delle sole vie di fatto, ed è invece costitutivo di lesioni semplici

giusta l'art. 123 CP, per il che sono date le premesse oggettive per ritenere

l'ascritto reato di aggressione ai sensi dell'art. 134 CP.

40.

Quo ai reati

minori imputati all’AC 1, egli ha contestato le imputazioni di tentato furto e

danneggiamento di cui ai punti 8 e 9 AA, ossia il tentativo di sottrarre cose

mobili dal veicolo di PC 1 e il contestuale danneggiamento della vettura.

Dalla descrizione dei fatti fornita dalla parte

lesa risulta che l'autore (o gli autori) nella notte tra il 25 e il 26 gennaio 2008 ha infranto il vetro della porta anteriore destra, il parabrezza e anche il vetro del portellone

posteriore del veicolo in oggetto, parcheggiato a _________ in via ________).

In questo modo sarebbe stato aperto il portellone posteriore, ma nulla sarebbe

stato asportato (cfr. il formulario di denuncia per furto/ danneggiamento,

classificatore atti istruttori n. 6, AI 1 dell’inc. 2009.6321).

Dall’abitacolo del veicolo è stato prelevato un

sacchetto contenente un cavo elettrico sul quale è stata rinvenuta una traccia

di sangue che, secondo gli accertamenti, è risultata appartenere all’AC 1

(classificatore atti istruttori n. 6, AI 4 dell’inc. 2009.6321). Interrogato

dagli inquirenti, il prevenuto ha raccontato che sabato 26 gennaio 2008 si era

recato presso la discoteca __________ di _________ (in via __________) e che al

termine della serata, verso le 4.00/5.00 del mattino, era stato coinvolto in

una rissa all’esterno del locale durante la quale è rimasto ferito, precisando

di essere stato spinto contro una siepe durante la colluttazione, ma escludendo

di avere infranto i vetri di un’autovettura (verbale 15 aprile 2008,

classificatore atti istruttori n. 6, AI 1 dell’inc. 2009.6321, pag. 1-2). AC 1 ha in sostanza riconfermato davanti al Procuratore pubblico quanto da lui dichiarato alla Polizia,

contestando recisamente gli addebiti mossigli (verbale 25 gennaio 2010,

classificatore atti istruttori n. 6, AI 3 dell’inc. 2009.6321, pag. 8).

__________, il solo testimone sentito dagli

inquirenti, ha dichiarato di essersi recato presso la discoteca __________ di _________

la sera del 26 gennaio 2008 e confermato che al momento della chiusura del

locale l’amico AC 1 era stato coinvolto in una rissa, ma non ha saputo riferire

nulla in merito al danneggiamento della vettura di PC 1 (verbale 30 aprile

2008, classificatore atti istruttori n. 6, AI 1 dell’inc. 2009.6321, pag. 2).

La Corte, nella sua valutazione ha ritenuto che

non vi sia prova certa della presenza dell’AC 1 sul luogo del reato nel momento

topico, considerato che la parte lesa ha sporto querela per il danneggiamento

sabato 26 gennaio 2008 per fatti avvenuti nella notte tra il 25 e il 26

gennaio, mentre che solo la sera del 26 gennaio l’indiziato si è recato alla

discoteca __________.

Vi è inoltre ragionevole dubbio sull'esistenza

stessa del tentativo di furto, atteso come la distruzione di buona parte dei

vetri della vettura indizia semmai un atto vandalico e non il tentativo di

sottrarre oggetti, che secondo logica si commetterebbe nel modo più discreto

possibile, ovvero rompendo un solo vetro per potere accedere all'interno della

vettura.

In definitiva, si ha che la presenza del DNA di AC

1, ancorché priva di spiegazione, risulta essere il solo indizio a suo carico,

ciò che la Corte non ha ritenuto oggettivamente sufficiente per una condanna,

per il che il prevenuto è stato prosciolto da questi addebiti.

41.

AC 1 è

invece autore confesso sia di infrazione, per la vendita di 43.1 grammi di cocaina, che di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punti 10 e 11 AA; verbale

dibattimentale, pag. 8). La Corte, d'accordo la difesa, ha ricondotto il

periodo del consumo imputatogli entro i termini di prescrizione dell’azione

penale senza modificare i quantitativi indicati nell’atto d’accusa.

42.

Per quanto

attiene ai reati minori addebitati a AC 2, egli ha ammesso la correttezza dei

fatti descritti al punto 4 AA. In particolare, egli ha dato atto di avere

aiutato l’AC 1 a lasciare la Svizzera per recarsi a __________ (Italia) presso

l’appartamento di suo figlio M__________, organizzandogli la trasferta tramite

l’amico ___________che l’ha condotto in Italia a bordo della sua automobile

(verbale dibattimentale, pag. 7), ciò che configura l’ascritto reato di

favoreggiamento.

In sede di arringa, il difensore di AC 2 ha sostenuto che il rapporto padre-figlio esistente tra AC 1 e AC 2 giustificherebbe l’applicazione

dell’art. 305 cpv. 2 CP, opinione che la Corte non ha condiviso, non potendosi

ragionevolmente ritenere che tra due persone che si conoscevano da soli 2-3

anni (verbale 28 ottobre 2009 di AC 2, all. 73 RPG inc. 6125/2009, pag. 13)

esistano relazioni così strette – comunque ben lungi dalla relazione pretesa

dalla difesa – da giustificare l’applicazione della norma d'eccezione

invocata.

43.

AC 2 è inoltre reo confesso del reato di furto di cui al punto 3 AA,

avendo ammesso di avere sottratto la pistola di PALE 2 (verbale dibattimentale,

pag. 5).

44.

Egli è

inoltre accusato di infrazione alla LF sulle armi, per avere, nel periodo 26/28 agosto 2009, e rispettivamente l’8 ottobre 2009,

portato senza diritto una pistola. I fatti sono parzialmente

ammessi da AC 2, che sostiene tuttavia di avere consegnato l'arma all’AC 1 due

o tre giorni prima della rapina (verbale dibattimentale, pag. 7).

La Corte, come già visto, non gli ha però

creduto, per il che egli va ritenuto autore colpevole del capo d'accusa così

come formulato al punto 6 dell'atto di accusa.

45.

AC 3 ha commesso una poco significativa contravvenzione alla LFStup che può essere sanzionata con una

multa di fr. 200.-, con comminatoria di una pena detentiva sostitutiva di tre

giorni per il caso di mancato pagamento.

46.

La Corte,

confermando la richiesta della pubblica accusa, a fronte della notevole gravità

della colpa ha determinato in 30 mesi con computo del carcere preventivo e di

quello estradizionale dal 28 ottobre 2009 la pena detentiva per l'AC 1, pena

aggiuntiva a quella pronunciata a suo carico l’11 febbraio 2009 dal G.I.P. del

Tribunale di __________.

Dati i precedenti dell'AC 1, tale pena ai sensi

dell'art. 42 cpv. 2 CP poteva essere sospesa solo in presenza di circostanze

particolarmente favorevoli, qui manifestamente non date.

La pena deve pertanto essere espiata. AC 1, con

gesto apprezzabile siccome inteso, finalmente, all'ammissione degli errori

commessi, ha accettato la sanzione a suo carico.

47.

La pena di AC

2.

è stata determinata in 34 mesi di pena detentiva con computo del carcere

preventivo sofferto, anche in questo caso aderendo alla richiesta di pena del

Procuratore pubblico.

La Corte, pur ritenendola fosca, non ha potuto

considerare negativa la prognosi per lui, non potendosi in particolare

pronosticare che la sospensione della pena non avrà l'effetto di trattenerlo

dalla perpetrazione di nuovi reati.

La pena a suo carico è pertanto stata sospesa in

misura di 19 mesi con un periodo di prova di 4 anni, mentre che per 15 mesi

essa è da espiare.

48.

La Corte ha

determinato in fr. 1'000.- il pregiudizio morale subito da PC 2 in conseguenza dell'aggressione in suo danno e ha condannato gli autori AC 2 e AC 1 anche al

risarcimento delle spese legali di fr. 4'394.40, ritenuto in questo caso

particolare adeguato ed opportuno il patrocinio.

La Corte ha invece rinviato al foro civile la

richiesta di risarcimento dell'altra posizione di danno materiale, non

risultando liquido il nesso di causalità adeguata tra l'aggressione subita e

l'insorgere di tale pregiudizio.

49.

Stante il

proscioglimento del AC 2 dal relativo capo di imputazione, la Corte in

applicazione dell'art. 272 CPP non si è pronunciata sulla domanda risarcitoria

di PC 3.

50.

La Corte nei

confronti di AC 1 ha disposto la confisca di tutto quanto sequestratogli nel

contesto dell'incarto 2007.9663 in tema di stupefacenti, e meglio: 1278 grammi di canapa (da distruggere), 37 piante di canapa (da distruggere), 179 semi di canapa (da

distruggere), 45 fiale deca-durabulin, 18 fiale omnadren, 16 fiale testosteron

(tutte da distruggere), 8 pastiglie rosa e 6 pastiglie blu (da distruggere), 2

bilance elettroniche e sacchetti di plastica sottovuoto.

La Corte, sempre all'AC 1, ha inoltre confiscato, tra i reperti dell'inc. 2009.6321, un contenitore in plastica contenente

ammoniaca.

Tutti gli altri reperti sequestrati, elencati

alle pagine 6 e 7 dell'atto di accusa, sono invece dissequestrati in favore dei

rispettivi aventi diritto.

51.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- e le spese processuali sono a carico di AC 1 e AC 2 in solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 ciascuno.

Rispondendo A. per AC 1 affermativamente

ai quesiti posti, meno che ai n. 1.3, 1.4, 2 e in modo parzialmente affermativo

al n. 4;

B. per AC 2 affermativamente

ai quesiti posti, meno che ai n. 1.2.1, 1.4.1, 1.5, 4;

C. per AC 3 affermativamente

ai quesiti posti, meno che 1.1, 1.2, 2, 3;

visti gli art. 12, 22,

40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 103, 134, 139 cpv. 1, 140 cifra 1 e 2, 144, 146

cifra 1, 305 CP;

19.

cifra 1, 19a LStup;

27, 33 cpv. 1 lett. a LArm;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC

1.

è autore colpevole di:

1.1

tentata

rapina, aggravata

siccome commessa con un’arma da fuoco,

per avere, l’8 ottobre 2009, a __________, in correità con terzi, tentato di compiere un furto in danno del grande magazzino

_________, minacciando di pericolo imminente alla vita la gerente e una cliente

del grande magazzino;

1.2

aggressione

per avere, il 10 luglio 2009, a _________, in correità con terzi, preso parte all’aggressione in danno di PC 2;

1.3

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo

giugno 2008 - giugno 2009, a __________, venduto 43.1 grammi di cocaina;

1.4

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

1.4.1

nel periodo

15.

luglio - settembre 2007, a _________, coltivato due piante di marijuana per

produrre stupefacente per il proprio consumo personale;

1.4.2

nel periodo

settembre 2007 - 22 ottobre 2007, a __________, detenuto presso il proprio

domicilio almeno 1’278 grammi di marijuana destinati al suo consumo personale;

1.4.3

nel periodo

15.

luglio 2007 - giugno 2009, a __________ e altre imprecisate località,

consumato almeno 450 grammi di marijuana, almeno 31 grammi di cocaina e almeno 15 pastiglie di ecstasy;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

1.5

AC 1 è

prosciolto dalle imputazioni di tentato furto (punto 8 AA) e danneggiamento

(punto 9 AA).

2.

AC 2

è autore colpevole di:

2.1

tentata

rapina, aggravata

siccome commessa con un’arma da fuoco,

per avere, l’8 ottobre 2009, a __________, in correità con terzi, tentato di compiere un furto in danno del grande magazzino

_________, minacciando di pericolo imminente alla vita la gerente e una cliente

del grande magazzino;

2.2

aggressione

per avere, il 10 luglio 2009, a _________, in correità con terzi, preso parte all’aggressione in danno di PC 2;

2.3

furto

per avere, tra il 26 e il 28 agosto 2009, a __________,

per procacciarsi indebito profitto e al fine di

appropriarsene,

sottratto la pistola marca Star Luxe matricola

no. __________ calibro 6.35;

2.4

favoreggiamento

per avere, il 9 ottobre 2009, a __________, sottratto ad atti di procedimento penale AC 1, aiutandolo a lasciare la Svizzera

per recarsi a __________ (Italia);

2.5

infrazione

alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

per avere, nel periodo dal 26/28 agosto 2009

all’8 ottobre 2009, a __________, portato senza diritto la pistola marca Star

Luxe matricola no. __________ calibro 6.35;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.6

AC 2 è

prosciolto dall’imputazione di truffa (punto 5 AA).

3.

AC

3.

è autrice colpevole di:

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata,

3.1

il 28

ottobre 2009, a __________, detenuto 8.3 grammi di hascisc destinati al suo consumo personale;

3.2

dal 9

gennaio al 28 ottobre 2009, a __________ e altre imprecisate località,

consumato un imprecisato quantitativo di hascisc;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

4.

AC 3 è

prosciolta dalle imputazioni di tentata rapina, aggravata e infrazione alla LF

sulle armi.

5.

Di conseguenza,

5.1

AC 1 è condannato:

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a

quella di 1 anno e 10 mesi e Euro 4’000.– di multa inflittagli con sentenza del

G.I.P. del Tribunale di __________ dell’11 febbraio 2009, alla pena detentiva

di 30 (trenta) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

5.2

AC 2 è

condannato:

5.2.1

alla pena

detentiva di 34 (trentaquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto;

5.2.2

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa in ragione di 19 (diciannove) mesi, con un

periodo di prova di anni 5 (cinque).

Per il resto, ovvero per 15 (quindici) mesi, è da

espiare.

5.3

AC

3.

è condannata:

alla multa di fr. 200.–, ritenuto che in caso di

mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva di 3 (tre)

giorni;

6.

AC 1 e AC

2.

sono condannati a pagare in solido alla PC 2:

6.1

fr. 1'000. –

per torto morale;

6.2

fr. 4'394.40

per spese legali.

7.

Per il

rimanente della sua pretesa la PC 2 è rinviata al competente foro civile.

8.

Non si dà

luogo a pronuncia sulle pretese della PC 3.

9.

È ordinata

la confisca, con distruzione dello stupefacente:

- dei

reperti di cui all’inc. 2007.9663 nei confronti di AC 1, menzionati a pag. 7

AA;

- di 1

contenitore in plastica contenente ammoniaca di cui all’inc. 2009.6321 nei

confronti di AC 1, menzionato a pag. 7 AA.

Tutto il resto degli oggetti sequestrati è

dissequestrato in favore degli aventi diritto.

10.

La tassa di giustizia di fr. 1'500.– e le spese processuali sono a

carico di AC 1 e AC 2 in solido, con ripartizione interna in misura di ½

ciascuno.

11.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 1'500.--

Inchiesta

preliminare fr. 33'647.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 150.--

fr. 35'297.--

============

Distinta

spese a carico di AC 1 (1/2)

Tassa di

giustizia fr. 750.--

Inchiesta

preliminare fr. 16'823.50

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 75.--

fr. 17'648.50

============

Distinta

spese a carico di AC 2 (1/2)

Tassa di

giustizia fr. 750.--

Inchiesta

preliminare fr. 16'823.50

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 75.--

fr. 17'648.50

============

Distinta spese a carico di AC 3

Tassa di

giustizia fr. 00.--

Inchiesta

preliminare fr. 00.--

Multa fr. 200.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 00.--

fr. 200.--

============

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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