72.2010.74
Riciclaggio di denaro per aver trasportato banconote occultate nello schienale del veicolo e in un vano ricavato all'interno del cruscotto della vettura che provenivano da un traffico di stupefacenti
20 giugno 2012Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2010.74
Lugano,
20 giugno 2012/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
AC 1,
patrocinato dall’avv. DUF 3
in carcerazione preventiva dal
25.01.2009 al 02.04.2009 (68 giorni)
AC 2,
patrocinato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal
25.01.2009 al 09.04.2009 (75 giorni)
imputati, a norma dell'atto
d'accusa 71/2010 del 15.06.2010 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
riciclaggio di denaro
per avere, il 25 gennaio 2008, a __________, in correità tra loro, a bordo del veicolo Mercedes Benz __________ di proprietà di AC 2, in provenienza dall'Italia e diretti in __________, trasportando occultati nello schienale del
veicolo e in un vano ricavato all'interno del cruscotto della vettura l'importo
di € 83'150 in banconote provenienti da un traffico di stupefacenti, compiuto
un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento
o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono
da un crimine;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: art. 305bis cifra 1 CP.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 2, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- il difensore d’ufficio
dell’imputato AC 1, avv. DUF 3, nonché la praticante dello studio
MLaw __________;
- il difensore d’ufficio
dell’imputato AC 2, avv. DUF 2.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:30.
Evase le
seguenti
questioni: La
Presidente constata che gli imputati non si sono presentati all’odierno
dibattimento senza presentare valide giustificazioni.
La Presidente richiama, e dà qui
come integralmente riprodotto, il verbale del dibattimento del 24 maggio 2012,
dibattimento al quale gli imputati pure non avevano partecipato, senza valida
giustificazione.
Gli imputati sono stati
nuovamente citati a comparire in data odierna tramite invio raccomandato del
Fatti
24.05.2012 (doc. TPC 30). Le raccomandate sono state ritirare da entrambi gli
imputati (doc. TPC 31 e 32).
La Presidente constata che gli imputati hanno avuto sufficienti
opportunità di esprimersi sui reati a loro contestati e che la situazione
probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in loro assenza.
Le parti danno atto che oggi vi
sono le condizioni per procedere in contumacia.
La Corte, preso atto di tutto
ciò, decide di far luogo al dibattimento in contumacia.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale riepiloga i numerosi indizi a sostegno della
colpevolezza degli imputati. In conclusione, postula la conferma integrale
dell’atto d’accusa sia in fatto che in diritto e propone per entrambi una pena
detentiva di 15 mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale della
stessa. Chiede inoltre la confisca di euro 83'000 e di tutto quanto in
sequestro nonché la devoluzione allo Stato delle cauzioni prestate dagli imputati;
- l’avv. DUF 3,
difensore dell’imputato AC 1, il quale sottolinea che non vi è prova del fatto
che il denaro provenga da un crimine. Evidenzia poi che il suo assistito ha
reso dichiarazioni lineari, giustificando in modo plausibile sia la provenienza
dei soldi che lo scopo del viaggio in Italia. Chiede quindi il proscioglimento
del suo patrocinato dall’accusa di riciclaggio di denaro. In via subordinata,
postula una riduzione della pena proposta dalla Pubblica Accusa, da porre al
beneficio della sospensione condizionale. Chiede che la cauzione prestata da AC
1 venga liberata in suo favore;
- l’avv. DUF 2,
difensore dell’imputato AC 2, il quale si associa al collega della difesa per
quanto concerne la mancanza di prove della colpevolezza degli imputati. Postula
quindi il proscioglimento di AC 2 con contestuale dissequestro di tutto quanto
in sequestro.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 51, 69, 70,
305bis cifra 1 CP;
82, 135, 240, 366, 367, 368, 371, 422 e segg. CPP e 22 LTG;
dichiara e pronuncia in contumacia:
1. AC 1 e AC 2 sono coautori
colpevoli di:
1.1. riciclaggio di denaro
per avere,
il 25 gennaio 2008,
trasportando dall’__________ a __________ in direzione dell’__________
euro 83'150.-- occultati all’interno del veicolo Mercedes Benz __________,
compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo
presumere che gli stessi provenivano da un crimine,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
2.1
AC 1 è condannato:
2.1.1
alla pena detentiva di 10
(dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2.1.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e a AC 1 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
2.2
AC 2 è condannato:
2.2.1
alla pena detentiva di 10
(dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2.2.2
L’esecuzione della pena detentiva
è sospesa e a AC 2 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
3.
È ordinata la confisca di:
- euro 83'150.--;
- telefono cellulare NOKIA
mod. 1200;
- scheda telefono SIM LYCA
Mobile;
- documentazione cartacea
varia
4.
Previo pagamento della
tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la devoluzione al
Cantone della cauzione di fr. 9'000.-- versata da AC 1.
5.
Previo pagamento della
tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la devoluzione al
Cantone della cauzione di euro 3'000.-- versata da AC 2.
6.
Le spese per la difesa
d’ufficio di AC 1 e di AC 2 sono sostenute dallo Stato; resta riservato
l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione dei difensori sarà stabilita con
decisione separata.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.-- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con
ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.
8.
I condannati sono resi
attenti al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente
sentenza, possono presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio
al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).
9.
Parallelamente all’istanza
di nuovo giudizio o in sua vece, i condannati possono anche interporre appello
contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In
tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise
correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla
comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla
Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della
sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 10'418.40
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 171.70
fr. 11'590.10
============
Distinta spese a
carico di AC 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 5'209.20
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 85.85
fr. 5'795.05
============
Distinta spese a
carico di AC 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 5'209.20
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 85.85
fr. 5'795.05
============
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera