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Decisione

72.2010.74

Riciclaggio di denaro per aver trasportato banconote occultate nello schienale del veicolo e in un vano ricavato all'interno del cruscotto della vettura che provenivano da un traffico di stupefacenti

20 giugno 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

24.05.2012 (doc. TPC 30). Le raccomandate sono state ritirare da entrambi gli

imputati (doc. TPC 31 e 32).

La Presidente constata che gli imputati hanno avuto sufficienti

opportunità di esprimersi sui reati a loro contestati e che la situazione

probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in loro assenza.

Le parti danno atto che oggi vi

sono le condizioni per procedere in contumacia.

La Corte, preso atto di tutto

ciò, decide di far luogo al dibattimento in contumacia.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale riepiloga i numerosi indizi a sostegno della

colpevolezza degli imputati. In conclusione, postula la conferma integrale

dell’atto d’accusa sia in fatto che in diritto e propone per entrambi una pena

detentiva di 15 mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale della

stessa. Chiede inoltre la confisca di euro 83'000 e di tutto quanto in

sequestro nonché la devoluzione allo Stato delle cauzioni prestate dagli imputati;

- l’avv. DUF 3,

difensore dell’imputato AC 1, il quale sottolinea che non vi è prova del fatto

che il denaro provenga da un crimine. Evidenzia poi che il suo assistito ha

reso dichiarazioni lineari, giustificando in modo plausibile sia la provenienza

dei soldi che lo scopo del viaggio in Italia. Chiede quindi il proscioglimento

del suo patrocinato dall’accusa di riciclaggio di denaro. In via subordinata,

postula una riduzione della pena proposta dalla Pubblica Accusa, da porre al

beneficio della sospensione condizionale. Chiede che la cauzione prestata da AC

1 venga liberata in suo favore;

- l’avv. DUF 2,

difensore dell’imputato AC 2, il quale si associa al collega della difesa per

quanto concerne la mancanza di prove della colpevolezza degli imputati. Postula

quindi il proscioglimento di AC 2 con contestuale dissequestro di tutto quanto

in sequestro.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 51, 69, 70,

305bis cifra 1 CP;

82, 135, 240, 366, 367, 368, 371, 422 e segg. CPP e 22 LTG;

dichiara e pronuncia in contumacia:

1. AC 1 e AC 2 sono coautori

colpevoli di:

1.1. riciclaggio di denaro

per avere,

il 25 gennaio 2008,

trasportando dall’__________ a __________ in direzione dell’__________

euro 83'150.-- occultati all’interno del veicolo Mercedes Benz __________,

compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo

presumere che gli stessi provenivano da un crimine,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

2.1

AC 1 è condannato:

2.1.1

alla pena detentiva di 10

(dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.1.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e a AC 1 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

2.2

AC 2 è condannato:

2.2.1

alla pena detentiva di 10

(dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.2.2

L’esecuzione della pena detentiva

è sospesa e a AC 2 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

3.

È ordinata la confisca di:

- euro 83'150.--;

- telefono cellulare NOKIA

mod. 1200;

- scheda telefono SIM LYCA

Mobile;

- documentazione cartacea

varia

4.

Previo pagamento della

tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la devoluzione al

Cantone della cauzione di fr. 9'000.-- versata da AC 1.

5.

Previo pagamento della

tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la devoluzione al

Cantone della cauzione di euro 3'000.-- versata da AC 2.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio di AC 1 e di AC 2 sono sostenute dallo Stato; resta riservato

l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione dei difensori sarà stabilita con

decisione separata.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.-- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

8.

I condannati sono resi

attenti al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente

sentenza, possono presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio

al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).

9.

Parallelamente all’istanza

di nuovo giudizio o in sua vece, i condannati possono anche interporre appello

contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In

tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise

correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla

comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla

Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della

sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 10'418.40

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 171.70

fr. 11'590.10

============

Distinta spese a

carico di AC 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 5'209.20

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 85.85

fr. 5'795.05

============

Distinta spese a

carico di AC 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 5'209.20

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 85.85

fr. 5'795.05

============

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera