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Decisione

72.2010.78

Spaccio di ca. 200 grammi di eroina da parte di tossicodipendente. Norma di condotta

19 agosto 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

1. infrazione

alla LF sugli stupefacenti, aggravata

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che

sapeva, o doveva presumere, essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone,

in particolare,

per avere,

senza essere autorizzato,

Ø a __________, nel periodo metà novembre 2010 / dicembre 2010, venduto

a __________, in tre distinte occasioni, complessivi 142 grammi di eroina, stupefacente acquistato da un non meglio identificato “__________”,

Ø a __________, nel periodo metà novembre 2010 / dicembre 2010, offerto

a __________, in occasione del loro primo incontro 1 grammo di eroina, nonché, in occasione di una delle transazioni di cui sopra, 4/5

grammi di eroina;

Ø tra __________ e __________, nel periodo fine maggio 2011 / giugno

2011, procurato a _____________ 18,6 grammi di eroina;

fatti avvenuti:

nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto:

art. 19 cifra 2 LStup.;

Considerandi

2.

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo giugno 2010 / 15 luglio 2011,

a __________,

personalmente consumato un imprecisato

quantitativo di eroina, ma almeno 30 grammi;

fatti avvenuti:

nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto:

art. 19a LStup.;

Presenti: - il Ministero

pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1;

- l’imputato

AC 1, accompagnato dal suo Difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:05 alle ore 17:00.

Evase le seguenti

questioni: I.

“Il Presidente, richiamato il RPG del

19.4.2010

relativo all’AA 77/2010 del 21.6.2010, constata come i residui di

canapa lordi sequestrati all’imputato il 17.4.2010 sono 3'125 grammi e non 3'145 grammi.

Con il consenso delle parti l’AA 77/2010 del

21.6

, alla voce sequestri, viene modificato di conseguenza.”

Sentiti: - Il

Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale pone in risalto la

gravità della colpa dell’imputato e i suoi precedenti. Sottolinea che ha

delinquito nel periodo di prova e che la prognosi è negativa. Non si oppone al

riconoscimento di una scemata imputabilità a favore dell’imputato. Conclude

chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa e dell’atto d’accusa

aggiuntivo nonché la condanna dell’imputato a una pena detentiva di 16 mesi, di

cui 10 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, a

valere quale pena unica al decreto d’accusa del 1. marzo 2010. Postula altresì

che non sia revocata la pena detentiva di 75 giorni di cui al decreto d’accusa

del 27.9.2004 ma che l’imputato venga ammonito;

- l’avv.

DUF 1, Difensore dell’imputato, il quale evidenzia come il suo assistito

abbia ammesso i fatti imputatigli. Pone in risalto la sua situazione personale

rilevando come egli abbia dimostrato di voler cambiare vita. Ritiene che il suo

assistito debba essere sottoposto a un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP,

se del caso inizialmente stazionario. Chiede che il suo assistito venga

condannato a una pena massima di 12 mesi da porre al beneficio della

sospensione condizionale e che venga disposta a suo favore l’assistenza

riabilitativa con l’obbligo di seguire una psicoterapia.

Preso

atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta

della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 19,

40, 42, 43, 44, 46, 47, 48a, 49, 51, 69, 94 e 95 CP;

19.

cifre 1 e 2 e

19a cifra 1 LStup;

80.

segg., 84 segg.,

135, 263 segg., 335 segg., 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

AC 1

1.

è autore

colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che

sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone,

per avere, senza

essere autorizzato,

a __________, __________

ed in altre imprecisate località,

nel periodo aprile 2009 / giugno 2011,

ripetutamente venduto a terze persone 190 grammi di eroina in forma di grammi e buste dosi, ripetutamente ceduto gratuitamente a terze

persone 8 grammi di eroina nonché ripetutamente procurato a terza persona 18 grammi di eroina;

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________, __________

ed in altre imprecisate località,

nel periodo primavera 2009 / 15.7.2011,

coltivato 6 piantine di canapa per ottenere della

marijuana nonché consumato 54 grammi di eroina ed un imprecisato quantitativo

di marijuana;

e meglio come descritto negli atti d’accusa e nei

considerandi.

2.

Di

conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 14 (quattordici) mesi,

a valere quale pena unica al decreto d’accusa

dell’1.3.2010 del Ministero Pubblico di Bellinzona e quale pena parzialmente

aggiuntiva ai decreti d’accusa del 27.9.2004 e dell’1.3.2010 del Ministero

Pubblico di Bellinzona, da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) e delle spese procedurali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 1 è sospesa in

ragione di 8 (otto) mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre)

anni.

Per il resto di 6 (sei) mesi è da espiare e il

condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione

della pena rispettivamente in vista della procedura d’appello (art. 231

cpv. 1 CPP).

§ Il mantenimento in carcerazione di sicurezza è impugnabile alla

Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1

lett. b CPP).

4.

Non è

revocata la sospensione condizionale della pena di dentizione di 75

(settantacinque) giorni inflittagli con decreto d’accusa del 27.9.2004 del

Ministero Pubblico di Bellinzona, ma AC 1 è nuovamente ammonito.

5.

Quale

norma di condotta è ordinato a AC 1 di sottoporsi a un trattamento

psicoterapeutico presso un professionista di sua scelta.

6.

AC 1 è

sottoposto ad assistenza riabilitativa.

7.

È ordinata

la confisca a AC 1 di:

7.1

1 sacco

della spazzatura con residui di canapa del peso lordo di 3'125 grammi, da distruggere;

7.2

1 pesola;

7.3

1 Sim card __________.

8.

È ordinata

la restituzione a AC 1 di 1 telefono, __________.

9.

Le spese

per la difesa d’ufficio di AC 1, a suo carico, sono sostenute dallo Stato. Resta

riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

9.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 9'124.95, comprensiva di onorario,

spese e IVA.

§ La

quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio è impugnabile alla

Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 393 cpv. 1

lett. b CPP).

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 100.95

fr. 800.95

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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