72.2010.78
Spaccio di ca. 200 grammi di eroina da parte di tossicodipendente. Norma di condotta
19 agosto 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
72.2010.78
Data decisione, Autorità:
19.08.2011, PENAL
Titolo:
Spaccio di ca. 200 grammi di eroina da parte di tossicodipendente. Norma di condotta
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
CONSUMO DI STUPEFACENTI
NORME DI CONDOTTA
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
SCEMATA IMPUTABILITÀ
TRATTAMENTO AMBULATORIALE
art. 19 CPS
art. 94 CPS
art. 19 let. a LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2010.78
72.2011.71
Lugano,
19 agosto 2011/rb
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise correzionali di Locarno
composta da: giudice Marco Villa, Presidente
Anna
Grümann, vicecancelliera
sedente
nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’imputato, con l’annuenza del Difensore e del
Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare
nella causa penale Ministero pubblico
contro AC 1
patrocinato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 15 luglio 2011 al
9 agosto 2011 (26 giorni)
in carcerazione di sicurezza dal 10 agosto 2011
imputato, a norma dell’atto d’accusa n. 77/2010
del 21 giugno 2010, di
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
1.1. per avere,
senza essere autorizzato,
a __________ e in altre località del Cantone
Ticino,
in date imprecisate nel periodo compreso tra il
mese di aprile 2009 e il 17 aprile 2010,
acquistato da fornitori sconosciuti almeno 96 grammi di eroina con grado di purezza indeterminato, di cui almeno la metà (48 grammi di eroina) rivenduti a terze persone, sostanza
confezionata in buste dosi da 0,25 grammi e vendute al prezzo di fr. 40.00/50.00 ciascuna;
1.2. per
avere,
senza essere autorizzato,
a __________ e in altre
località del Cantone Ticino,
in date imprecisate nel periodo compreso tra il
mese di aprile 2009 e il 17 aprile 2010,
offerto alla sua
compagna __________ almeno 1,2 grammi di eroina (6 dosi da fumare di grammi 0,2
ciascuna) e ad amici/conoscenti almeno 2 grammi di eroina (10 dosi da fumare di grammi 0,2 ciascuna), per complessivi 3,2 grammi di eroina;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
2.1. per
avere,
senza essere autorizzato,
a __________,
durante la primavera del 2009,
coltivato 6 piantine di canapa ottenendo
della marijuana destinata al suo uso personale, i cui scarti delle piantine di
grammi 3’125 sono stati sequestrati in data 17 aprile 2010,
2.2. e per
avere,
senza essere autorizzato,
a __________ e in altre località del Cantone
Ticino,
in date imprecisate nel periodo compreso tra il
26 gennaio 2010 e il 17 aprile 2010,
consumato almeno 24 grammi di eroina e fumato 12 spinelli confezionati con la marijuana
ricavata dalla coltivazione di Cugnasco;
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
art. 19 cifra 1 LStup, art. 19a LStup;
inoltre imputato, a norma dell’atto d’accusa
aggiuntivo n. 69/2011 del 9
agosto 2011, di
Fatti
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che
sapeva, o doveva presumere, essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone,
in particolare,
per avere,
senza essere autorizzato,
Ø a __________, nel periodo metà novembre 2010 / dicembre 2010, venduto
a __________, in tre distinte occasioni, complessivi 142 grammi di eroina, stupefacente acquistato da un non meglio identificato “__________”,
Ø a __________, nel periodo metà novembre 2010 / dicembre 2010, offerto
a __________, in occasione del loro primo incontro 1 grammo di eroina, nonché, in occasione di una delle transazioni di cui sopra, 4/5
grammi di eroina;
Ø tra __________ e __________, nel periodo fine maggio 2011 / giugno
2011, procurato a _____________ 18,6 grammi di eroina;
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto:
art. 19 cifra 2 LStup.;
Considerandi
2.
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo giugno 2010 / 15 luglio 2011,
a __________,
personalmente consumato un imprecisato
quantitativo di eroina, ma almeno 30 grammi;
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto:
art. 19a LStup.;
Presenti: - il Ministero
pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1;
- l’imputato
AC 1, accompagnato dal suo Difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:05 alle ore 17:00.
Evase le seguenti
questioni: I.
“Il Presidente, richiamato il RPG del
19.4.2010
relativo all’AA 77/2010 del 21.6.2010, constata come i residui di
canapa lordi sequestrati all’imputato il 17.4.2010 sono 3'125 grammi e non 3'145 grammi.
Con il consenso delle parti l’AA 77/2010 del
21.6
, alla voce sequestri, viene modificato di conseguenza.”
Sentiti: - Il
Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale pone in risalto la
gravità della colpa dell’imputato e i suoi precedenti. Sottolinea che ha
delinquito nel periodo di prova e che la prognosi è negativa. Non si oppone al
riconoscimento di una scemata imputabilità a favore dell’imputato. Conclude
chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa e dell’atto d’accusa
aggiuntivo nonché la condanna dell’imputato a una pena detentiva di 16 mesi, di
cui 10 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, a
valere quale pena unica al decreto d’accusa del 1. marzo 2010. Postula altresì
che non sia revocata la pena detentiva di 75 giorni di cui al decreto d’accusa
del 27.9.2004 ma che l’imputato venga ammonito;
- l’avv.
DUF 1, Difensore dell’imputato, il quale evidenzia come il suo assistito
abbia ammesso i fatti imputatigli. Pone in risalto la sua situazione personale
rilevando come egli abbia dimostrato di voler cambiare vita. Ritiene che il suo
assistito debba essere sottoposto a un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP,
se del caso inizialmente stazionario. Chiede che il suo assistito venga
condannato a una pena massima di 12 mesi da porre al beneficio della
sospensione condizionale e che venga disposta a suo favore l’assistenza
riabilitativa con l’obbligo di seguire una psicoterapia.
Preso
atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta
della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 19,
40, 42, 43, 44, 46, 47, 48a, 49, 51, 69, 94 e 95 CP;
19.
cifre 1 e 2 e
19a cifra 1 LStup;
80.
segg., 84 segg.,
135, 263 segg., 335 segg., 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e
pronuncia:
AC 1
1.
è autore
colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che
sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone,
per avere, senza
essere autorizzato,
a __________, __________
ed in altre imprecisate località,
nel periodo aprile 2009 / giugno 2011,
ripetutamente venduto a terze persone 190 grammi di eroina in forma di grammi e buste dosi, ripetutamente ceduto gratuitamente a terze
persone 8 grammi di eroina nonché ripetutamente procurato a terza persona 18 grammi di eroina;
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a __________, __________
ed in altre imprecisate località,
nel periodo primavera 2009 / 15.7.2011,
coltivato 6 piantine di canapa per ottenere della
marijuana nonché consumato 54 grammi di eroina ed un imprecisato quantitativo
di marijuana;
e meglio come descritto negli atti d’accusa e nei
considerandi.
2.
Di
conseguenza,
avendo agito in stato di scemata imputabilità,
AC 1 è condannato:
2.1
alla pena
detentiva di 14 (quattordici) mesi,
a valere quale pena unica al decreto d’accusa
dell’1.3.2010 del Ministero Pubblico di Bellinzona e quale pena parzialmente
aggiuntiva ai decreti d’accusa del 27.9.2004 e dell’1.3.2010 del Ministero
Pubblico di Bellinzona, da dedursi il carcere
preventivo sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) e delle spese procedurali.
3.
L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 1 è sospesa in
ragione di 8 (otto) mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre)
anni.
Per il resto di 6 (sei) mesi è da espiare e il
condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione
della pena rispettivamente in vista della procedura d’appello (art. 231
cpv. 1 CPP).
§ Il mantenimento in carcerazione di sicurezza è impugnabile alla
Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1
lett. b CPP).
4.
Non è
revocata la sospensione condizionale della pena di dentizione di 75
(settantacinque) giorni inflittagli con decreto d’accusa del 27.9.2004 del
Ministero Pubblico di Bellinzona, ma AC 1 è nuovamente ammonito.
5.
Quale
norma di condotta è ordinato a AC 1 di sottoporsi a un trattamento
psicoterapeutico presso un professionista di sua scelta.
6.
AC 1 è
sottoposto ad assistenza riabilitativa.
7.
È ordinata
la confisca a AC 1 di:
7.1
1 sacco
della spazzatura con residui di canapa del peso lordo di 3'125 grammi, da distruggere;
7.2
1 pesola;
7.3
1 Sim card __________.
8.
È ordinata
la restituzione a AC 1 di 1 telefono, __________.
9.
Le spese
per la difesa d’ufficio di AC 1, a suo carico, sono sostenute dallo Stato. Resta
riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
9.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 9'124.95, comprensiva di onorario,
spese e IVA.
§ La
quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio è impugnabile alla
Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 393 cpv. 1
lett. b CPP).
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 100.95
fr. 800.95
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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