72.2010.81
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9 novembre 2011Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2010.81
Lugano,
9 novembre 2011/da
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Claudio Zali,
Presidente
Marco Masoni, vicecancelliere
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
PC 1,
PC 2,
PC 3,
PC 4,
contro
AC 1
rappresentato dall’avv. DUF 1,
in carcere preventivo dal 30
maggio 2010 al 31 maggio 2010 (2 giorni)
imputato a norma dell'atto
d'accusa nr. 78/2010 del 25 giugno 2010, di
1. truffa ripetuta,
consumata e tentata
per avere,
nel periodo dal 18 novembre 2000 al 23 giugno 2001,
in diversi negozi del Canton _____ tra cui il negozio __________
ed il negozio __________,
agendo parzialmente, a dipendenza della circostanza, in correità
con __________, __________, __________ e __________,
al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
in più occasioni,
astutamente ingannato rispettivamente tentato d’ingannare gli
organi ed i funzionari di società di emissione di carte di credito, inducendoli
in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio delle stesse società,
e in particolare
utilizzando mediante strisciata nell’apposito lettore
computerizzato o meccanico, carte di credito di illecita provenienza (siccome
clonate e quindi strumenti di acquisizione illecita di dati),
ingannato gli organi ed i funzionari delle società di emissione di
carte di credito __________, __________, __________, __________ ed __________,
inducendoli a credere, contrariamente al vero, che le carte di
credito fossero utilizzate dai legittimi titolari, mentre in realtà trattavasi
di carte di credito di illecita provenienza (clonate),
ottenendo in tal modo in 250 occasioni il versamento da parte
delle società di emissione delle carte di complessivi circa frs. 198'906.00,
denaro utilizzato in parte per il pagamento di acquisti di merce, di servizi e
in parte per ottenere dal negoziante, correo (__________), il versamento del
50% dell’importo addebitato alla carta di credito,
rispettivamente compiendo in 77 circostanze tutti gli atti
necessari per ottenere il versamento da parte delle società di emissione delle
carte di complessivi circa frs. 112'161.-,
conseguendo un illecito profitto asserito di ca. CHF 50’000;
reato previsto: dall' art. 146 cpv. 1 CP;
2. falsità in documenti
per avere,
agendo parzialmente, a dipendenza della circostanza, in correità
con __________, __________, __________ e __________,
in diverse località del Canton _______, tra cui e,
in più occasioni dal 18 novembre 2000 al 23 giugno 2001,
al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
formato documenti falsi rispettivamente fatto uso di documenti
falsi,
in particolare sottoscrivendo con falsa firma i vouchers
dipendenti dall'utilizzo delle carte di credito di illecita provenienza di cui
al punto 1 che precede, sapendo che, in caso di contestazione, tali vouchers
sarebbero stati trasmessi dal negoziante alle società di emissione delle carte
di credito;
reato previsto: dall'art. 251 cifra 1 CP;
Atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. AC 1 è
dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, come sopra.
2. Di conseguenza AC 1
è condannato:
alla pena di 14 (quattordici) mesi di detenzione, dedotto il
carcere preventivo sofferto;
pena parzialmente aggiuntiva a quella di 8 (otto) mesi di
detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
inflitta dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il 31 maggio 2001, e
pena aggiuntiva a quella di 2 (due) mesi di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni, inflitta da
questo Ministero Pubblico il 22 aprile 2002.
L’esecuzione della pena detentiva viene sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3. Per ogni
pretesa creditoria le parti civili sono rinviate al foro civile.
4. La tassa di
giustizia e le spese sono poste a carico dell’accusato.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato AC 1 assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:45.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 12, 19, 40, 42, 47, 146, 251 CP;
50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
Fatti
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n.
78/2010 del 25 giugno 2010 contro AC 1 con le relative proposte è approvato.
2. Di conseguenza AC 1
è condannato:
alla pena di 14 (quattordici) mesi di detenzione, dedotto il
carcere preventivo sofferto; pena parzialmente aggiuntiva a quella di 8 (otto)
mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni, inflitta dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il 31 maggio
2001, e pena aggiuntiva a quella di 2 (due) mesi di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni, inflitta da
questo Ministero Pubblico il 22 aprile 2002.
3. L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
4. Per ogni pretesa
Considerandi
creditoria le parti civili sono rinviate al foro civile.
5.
La tassa di
giustizia di fr. 200.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
Le spese per la difesa d’ufficio, a carico dell’imputato, sono
sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione
del difensore sarà stabilita con decisione separata.
6.
Questo giudizio è
definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,
al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di
accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a: -
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il
vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 111.40
fr. 511.40
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