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Decisione

72.2010.81

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 novembre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n.

78/2010 del 25 giugno 2010 contro AC 1 con le relative proposte è approvato.

2. Di conseguenza AC 1

è condannato:

alla pena di 14 (quattordici) mesi di detenzione, dedotto il

carcere preventivo sofferto; pena parzialmente aggiuntiva a quella di 8 (otto)

mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni, inflitta dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il 31 maggio

2001, e pena aggiuntiva a quella di 2 (due) mesi di detenzione sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni, inflitta da

questo Ministero Pubblico il 22 aprile 2002.

3. L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

4. Per ogni pretesa

Considerandi

creditoria le parti civili sono rinviate al foro civile.

5.

La tassa di

giustizia di fr. 200.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

Le spese per la difesa d’ufficio, a carico dell’imputato, sono

sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione

del difensore sarà stabilita con decisione separata.

6.

Questo giudizio è

definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,

al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla

comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di

accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a: -

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente Il

vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 111.40

fr. 511.40

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