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Decisione

72.2010.86

Appropriazione indebita da parte di un fiduciario di fondi a lui affidati per Eur 2'606'000.-. Procedura contumaciale

17 gennaio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

138 cifra 1 CP.

Presenti: - il Procuratore

pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’avv. DUF

1 patrocinatore d’ufficio dell’imputato AC 1;

- l’avv. RAAP_1,

patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato AP_1;

- l’avv. RATAG_1,

patrocinatore di fiducia del terzo aggravato, titolare della relazione TAG_1.

Espletato il pubblico dibattimento, martedì 17 gennaio 2012 dalle

ore 09:30 alle ore 12:10.

Evase le seguenti

questioni: Il Presidente

constata che l’imputato non si è presentato all’odierno dibattimento senza

presentare giustificazioni di sorta, che peraltro nemmeno ha fatto pervenire al

suo difensore.

Il Presidente richiama, e dà qui come

integralmente riprodotto, il verbale del dibattimento del 9 novembre 2011,

dibattimento al quale l’imputato pure non aveva partecipato, senza

giustificazione.

In quella sede l’imputato è stato nuovamente

citato a comparire in data odierna, con raccomandata del 10 novembre 2011. Il

Presidente constata che la raccomandata non è stata ritirata dall’imputato

(come attesta il doc. TPC 19)

In assenza di ogni giustificazione,

trattandosi della seconda citazione, avendo l’imputato durante la procedura

predibattimentale avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui

contestati, preso atto della situazione probatoria che consente quindi la

pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputato, sentite le parti

sulla questione della contumacia, laddove:

- il

PP postula che si faccia luogo oggi al dibattimento contumaciale, essendo date

tutte le condizioni;

- il

difensore dà atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia e

quindi non si oppone alla continuazione del dibattimento;

- il

rappresentante dell’AP non si oppone al dibattimento contumaciale;

- il

rappresentante del terzo aggravato non si oppone al dibattimento contumaciale.

La Corte, preso atto di tutto ciò, decide di

far luogo al dibattimento in contumacia.

Sentiti: - il

Procuratore pubblico il quale osserva come l’imputato abbia dimostrato a

più riprese di non volersi confrontare con le accuse che lo concernono.

Nonostante la scarsa collaborazione, l’istruttoria ha permesso, a mente

dell’accusa, di comprovare sia i trasferimenti effettuati dall’accusatore

privato sia la distrazione di tali importi da parte dell’imputato. Per quanto

attiene al sequestro della relazione TAG_1, il PP postula la confisca del saldo

attivo e l’attribuzione all’accusatore privato AP_1. L’accusa chiede la

condanna di AC 1 a una pena detentiva di 24 mesi sospesi condizionalmente per

un periodo di prova di 2 anni;

- l’avv.

RAAP_1, rappresentante dell’accusatore privato AP_1, la quale si associa

alla requisitoria del PP evidenziando il comportamento dell’imputato, la

consistenza del danno, l’assenza di pentimento o di confessione da parte di AC 1. In particolare, viene postulata la confisca e l’attribuzione del saldo presente sulla relazione TAG_1

nonché la condanna dell’imputato al pagamento di Eur 2'606'000.- più interessi;

- l’avv.

RATAG_1, rappresentante del terzo aggravato relazione TAG_1, il quale innanzitutto

postula la condanna dell’imputato. Evidenzia come il suo cliente si sia avvalso

di professionisti per quanto attiene alla questione della compravendita

immobiliare con AC 1 e che nessuno di questi ha mai messo in dubbio la

transazione in questione ciò a dimostrazione della buona fede del suo cliente.

La difesa di TAG_1 richiede pertanto il dissequestro della relazione;

- l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato AC 1, il quale sottolinea che AC 1 è stato

dipinto in modo eccessivamente negativo. Pone l’accento sul fatto che per

alcuni importi AC 1 ha comprovato di aver sostenuto delle spese in relazione ad

alcuni investimenti operati per conto di AP_1 e che dunque non è possibile

considerare che si sia appropriato indebitamente dell’intero importo. Sulle pretese

di parte civile la difesa chiede che non vengano accolte integralmente. Sulla

questione riguardante il sequestro la difesa ribadisce quanto già detto da AC 1,

vale a dire che l’importo non ha nulla a che vedere con la questione AP_1 e che

pertanto deve avvenire il dissequestro della relazione TAG_1. Pertanto, la

difesa, in considerazione anche del lungo periodo di tempo intercorso, chiede

una notevole riduzione della pena e la sospensione condizionale.

Preso

atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione

scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82

CPP;

visti gli art. 12, 40,

42, 44, 47, 49, 71, 138 CP;

82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg.CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

AC 1

1. è autore

colpevole di:

appropriazione indebita ripetuta

per avere,

in più occasioni, a __________,

nel periodo dal 23 gennaio 2002 all'11 aprile

2005,

indebitamente utilizzato, distraendoli a scopo di

indebito profitto personale e di terzi, valori patrimoniali per complessivi Eur

2'606'000 a lui affidati dalla parte civile AP_1 e arrecandogli così un danno

patrimoniale di pari importo

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di

conseguenza,

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 21 (ventuno) mesi;

2.2

a versare

all’accusatore privato AP_1 l’importo di Eur 2'606'000 più interessi al 5 % dal

30.

giugno 2005 a titolo di risarcimento danni;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 2 (due).

4.

È

mantenuto il sequestro conservativo sulla relazione TAG_1 n. __________ presso __________

a garanzia delle pretese dell’accusatore privato di cui al dispositivo n. 2.2.

5.

Le spese

per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135

cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione

separata.

6.

Il

condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della

presente sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo

giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1

CPP).

Per la Corte delle

assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta

spese:

Tassa di

giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Altri

disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 128.50

fr. 828.50

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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