72.2010.86
Appropriazione indebita da parte di un fiduciario di fondi a lui affidati per Eur 2'606'000.-. Procedura contumaciale
17 gennaio 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
72.2010.86
Data decisione, Autorità:
17.01.2012, PENAL
Titolo:
Appropriazione indebita da parte di un fiduciario di fondi a lui affidati per Eur 2'606'000.-. Procedura contumaciale
APPROPRIAZIONE INDEBITA
PROCEDURA CONTUMACIALE
art. 366 CPP
art. 138 CPS
Incarto n.
72.2010.86
Lugano,
17 gennaio 2012/da
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
Sabrina Aldi,
vicecancelliera
sedente
nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’imputato, con l’annuenza del difensore e del
Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità
di accusatore privato:
AP_1
rappresentato
dall’avv. RAAP_1
e in qualità
di terzo aggravato:
Titolare
relazione TAG_1
rappresentato
dall’avv. RATAG_1
contro
AC 1
patrocinato dall’avv.
DUF 1
imputato, a
norma dell'atto d'accusa 83/2010 del 16 luglio 2010, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. Appropriazione
indebita ripetuta
in più occasioni, a __________,
nel periodo dal 23 gennaio 2002 all'11 aprile
2005,
per avere indebitamente utilizzato, distraendoli
a scopo di indebito profitto personale e di terzi, i seguenti valori
patrimoniali a lui affidati dalla parte civile AP_1,
segnatamente per aver indebitamente distratto a
scopo di indebito profitto personale e di terzi:
1.1. l'accredito
di Eur 1'000'000.- del 23 gennaio 2002 predisposto da AP_1 a favore del conto
n. __________ rubrica "__________" intestato alla fiduciaria __________
presso __________, dando disposizioni a __________ di trasferire i fondi, che
avrebbero dovuto servire per l'attività del fondo __________, con destinazioni
estranee alla gestione del suddetto fondo;
1.2. l'accredito
di Eur 25'000.- del 23 gennaio 2002 predisposto dalla parte civile AP_1 a
favore del conto __________ rubrica "__________" intestato a __________
presso __________, dando disposizioni a __________ di trasferire i fondi, che
avrebbero dovuto servire per l'attività del fondo __________, con destinazioni
estranee alla gestione del suddetto fondo;
1.3. l'accredito
di Eur 281'000.- del 21 novembre 2003 a favore del conto n. __________
intestato all'accusato AC 1 presso __________;
1.4. l'accredito
di Eur 750'000.- del 28 luglio 2004 a favore del conto __________ intestato
all'accusato AC 1 presso __________, che avrebbe dovuto essere destinato
all'acquisto di quote della società __________, ma che AC 1 ha destinato a __________;
1.5. l'accredito
di Eur 550'000.- predisposto da AP_1 il 9 marzo 2005 predisposto da AP_1 a
favore del conto n. __________ intestato a AC 1 presso __________;
arrecando alla parte civile AP_1 un pregiudizio
patrimoniale
di Eur 2'606'000.-;
fatti avvenuti:nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art.
Fatti
138 cifra 1 CP.
Presenti: - il Procuratore
pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’avv. DUF
1 patrocinatore d’ufficio dell’imputato AC 1;
- l’avv. RAAP_1,
patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato AP_1;
- l’avv. RATAG_1,
patrocinatore di fiducia del terzo aggravato, titolare della relazione TAG_1.
Espletato il pubblico dibattimento, martedì 17 gennaio 2012 dalle
ore 09:30 alle ore 12:10.
Evase le seguenti
questioni: Il Presidente
constata che l’imputato non si è presentato all’odierno dibattimento senza
presentare giustificazioni di sorta, che peraltro nemmeno ha fatto pervenire al
suo difensore.
Il Presidente richiama, e dà qui come
integralmente riprodotto, il verbale del dibattimento del 9 novembre 2011,
dibattimento al quale l’imputato pure non aveva partecipato, senza
giustificazione.
In quella sede l’imputato è stato nuovamente
citato a comparire in data odierna, con raccomandata del 10 novembre 2011. Il
Presidente constata che la raccomandata non è stata ritirata dall’imputato
(come attesta il doc. TPC 19)
In assenza di ogni giustificazione,
trattandosi della seconda citazione, avendo l’imputato durante la procedura
predibattimentale avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui
contestati, preso atto della situazione probatoria che consente quindi la
pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputato, sentite le parti
sulla questione della contumacia, laddove:
- il
PP postula che si faccia luogo oggi al dibattimento contumaciale, essendo date
tutte le condizioni;
- il
difensore dà atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia e
quindi non si oppone alla continuazione del dibattimento;
- il
rappresentante dell’AP non si oppone al dibattimento contumaciale;
- il
rappresentante del terzo aggravato non si oppone al dibattimento contumaciale.
La Corte, preso atto di tutto ciò, decide di
far luogo al dibattimento in contumacia.
Sentiti: - il
Procuratore pubblico il quale osserva come l’imputato abbia dimostrato a
più riprese di non volersi confrontare con le accuse che lo concernono.
Nonostante la scarsa collaborazione, l’istruttoria ha permesso, a mente
dell’accusa, di comprovare sia i trasferimenti effettuati dall’accusatore
privato sia la distrazione di tali importi da parte dell’imputato. Per quanto
attiene al sequestro della relazione TAG_1, il PP postula la confisca del saldo
attivo e l’attribuzione all’accusatore privato AP_1. L’accusa chiede la
condanna di AC 1 a una pena detentiva di 24 mesi sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 2 anni;
- l’avv.
RAAP_1, rappresentante dell’accusatore privato AP_1, la quale si associa
alla requisitoria del PP evidenziando il comportamento dell’imputato, la
consistenza del danno, l’assenza di pentimento o di confessione da parte di AC 1. In particolare, viene postulata la confisca e l’attribuzione del saldo presente sulla relazione TAG_1
nonché la condanna dell’imputato al pagamento di Eur 2'606'000.- più interessi;
- l’avv.
RATAG_1, rappresentante del terzo aggravato relazione TAG_1, il quale innanzitutto
postula la condanna dell’imputato. Evidenzia come il suo cliente si sia avvalso
di professionisti per quanto attiene alla questione della compravendita
immobiliare con AC 1 e che nessuno di questi ha mai messo in dubbio la
transazione in questione ciò a dimostrazione della buona fede del suo cliente.
La difesa di TAG_1 richiede pertanto il dissequestro della relazione;
- l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato AC 1, il quale sottolinea che AC 1 è stato
dipinto in modo eccessivamente negativo. Pone l’accento sul fatto che per
alcuni importi AC 1 ha comprovato di aver sostenuto delle spese in relazione ad
alcuni investimenti operati per conto di AP_1 e che dunque non è possibile
considerare che si sia appropriato indebitamente dell’intero importo. Sulle pretese
di parte civile la difesa chiede che non vengano accolte integralmente. Sulla
questione riguardante il sequestro la difesa ribadisce quanto già detto da AC 1,
vale a dire che l’importo non ha nulla a che vedere con la questione AP_1 e che
pertanto deve avvenire il dissequestro della relazione TAG_1. Pertanto, la
difesa, in considerazione anche del lungo periodo di tempo intercorso, chiede
una notevole riduzione della pena e la sospensione condizionale.
Preso
atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione
scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82
CPP;
visti gli art. 12, 40,
42, 44, 47, 49, 71, 138 CP;
82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg.CPP e 22
TG sulle spese;
dichiara e pronuncia in contumacia:
AC 1
1. è autore
colpevole di:
appropriazione indebita ripetuta
per avere,
in più occasioni, a __________,
nel periodo dal 23 gennaio 2002 all'11 aprile
2005,
indebitamente utilizzato, distraendoli a scopo di
indebito profitto personale e di terzi, valori patrimoniali per complessivi Eur
2'606'000 a lui affidati dalla parte civile AP_1 e arrecandogli così un danno
patrimoniale di pari importo
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di
conseguenza,
AC 1 è condannato:
2.1
alla pena
detentiva di 21 (ventuno) mesi;
2.2
a versare
all’accusatore privato AP_1 l’importo di Eur 2'606'000 più interessi al 5 % dal
30.
giugno 2005 a titolo di risarcimento danni;
2.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 2 (due).
4.
È
mantenuto il sequestro conservativo sulla relazione TAG_1 n. __________ presso __________
a garanzia delle pretese dell’accusatore privato di cui al dispositivo n. 2.2.
5.
Le spese
per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135
cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione
separata.
6.
Il
condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della
presente sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo
giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1
CPP).
Per la Corte delle
assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta
spese:
Tassa di
giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Altri
disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 128.50
fr. 828.50
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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