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Decisione

72.2010.90

Coautori colpevoli di infrazione aggravata alla LStup per avere il primo importato dall'Argentina 66 ovuli di cocaina e il secondo preso in consegna detti ovuli al fine di trasportarli in Italia

24 agosto 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. AC 2

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

in relazione alla presa in consegna da AC 1 di

gr. 665,29 di cocaina, alla detenzione, al trasporto e al deposito della

stessa all’interno della sua vettura,

a __________, il 25.4.2010,

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

1.1.1. trattasi di

infrazione aggravata a motivo del quantitativo?

Considerandi

2.

può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

C. Deve essere

ordinata la confisca di quanto in sequestro ed elencato nell’atto di accusa?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo A. per AC 1, affermativamente

al quesito 1., in modo parzialmente affermativo al quesito 2;

B. per AC 2, affermativamente

ai quesiti posti;

C. affermativamente

al quesito posto;

visti gli art. 12, 40,

42, 43, 44, 47, 51 CP;

19.

cifre 1 e 2 e 4 LStup;

9.

e segg. 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1

e AC 2 sono coautori colpevoli di infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzati,

sapendo o comunque dovendo presumere che quelli trattati erano quantitativi

tali di cocaina da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

agendo in parziale correità tra loro e con terzi,

AC 1 previa detenzione ed importazione in Svizzera, trasportato dall’Argentina

alla Svizzera fino a __________ 66 ovuli di cocaina per totali gr. 665,29,

nel periodo 22-25 aprile 2010,

sostanza da lui consegnata a __________, il 25 aprile 2010, a AC 2 il quale, ricevutala, la depositò nella sua vettura al fine di trasportarla a __________

(in provincia di __________) e di consegnarla a __________,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza,

2.1

AC 1

è condannato alla pena detentiva di anni 2 (due) e mesi 6 (sei), da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

AC 2

è condannato alla pena detentiva di anni 2 (due),

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta al condannato AC 2 è sospesa e a lui è impartito

un periodo di prova di anni 3 (tre).

4.

L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato AC 1 è

sospesa in ragione di anni 2 (due), con un periodo di prova di anni 3 (tre).

Per il resto è da espiare.

5.

La tassa

di giustizia di fr. 500 e le spese processuali sono a carico dei condannati in

solido.

6.

Deduzion

fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali è ordinata la confisca

di quanto in sequestro ed elencato nell’atto di accusa. La cocaina confiscata

deve essere distrutta.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 4'119.20

Traduzioni

scritte fr. 218.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 4'937.20

============

Distinta

spese a carico di AC 1 (1/2)

Tassa di

giustizia fr. 250.--

Inchiesta

preliminare fr. 2'059.60

Traduzioni

scritte fr. 109.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 2'468.60

============

Distinta

spese a carico di AC 2 (1/2)

Tassa di

giustizia fr. 250.--

Inchiesta

preliminare fr. 2'059.60

Traduzioni

scritte fr. 109.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 2'468.60

============

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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