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Decisione

72.2010.97

Truffa ripetuta per complessivi fr. 1'500'000.-

14 dicembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1995 di __________ in considerazione dell’intervenuta prescrizione dell’azione

penale.

Sentiti § Il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il quale

chiede che all’accusato sia comminata una pena detentiva di 20 mesi, posti al

beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni.

§ Il Difensore, il quale dichiara che i fatti di cui all’AA non sono contestati.

Pone in risalto gli sforzi del suo assistito per risarcire le parti civili. Chiede alla Corte di prescindere dalla punizione in applicazione dell’art. 53 CP. Rileva che in caso di condanna del suo assistito

l’importo malversato va comunque decurtato di fr. 20'000.–, così come stabilito

in sede dibattimentale. Postula inoltre il rinvio delle parti civili al foro

civile.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle

parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

1. è autore

colpevole di:

truffa, ripetuta

per avere, nel

periodo gennaio 1998 – aprile 2002, a __________, __________e in altre

località, al fine di procacciarsi indebito profitto, in più occasioni,

ingannato con astuzia 14 clienti investitori, inducendoli ad atti

pregiudizievoli al loro patrimonio per oltre complessivi fr. 1'500’000.–?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

3.

Deve un

risarcimento alle PC, e se sì in quale misura?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente

ai quesiti posti;

visti gli art. 12,

40, 42, 43, 44, 47, 49, 53, 146 cpv. 1 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

truffa, ripetuta

per avere, nel

periodo gennaio 1998 – aprile 2002, a __________, __________e in altre

località, al fine di procacciarsi indebito profitto, in più occasioni,

ingannato con astuzia 14 clienti investitori, inducendoli ad atti

pregiudizievoli al loro patrimonio per oltre complessivi fr. 1'500’000.–;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Di

conseguenza,

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 20 mesi;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.– e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

AC 1 è

inoltre condannato a pagare:

4.1

fr.

53'245.20 (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

4.2

fr.

39'978.10 (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

4.3

fr.

236'225.50 (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

4.4

fr.

23'795.05 (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

4.5

fr.

13'498.45 (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

4.6

fr.

20'247.30 (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

4.7

fr.

37'908.10 (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

4.8

fr.

118'010.– (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

4.9

fr.

281'728.45 (oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2004) alla PC __________;

4.10

fr. 13'993.70

(oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

4.11

fr. 12'194.40

(oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

e alle parti civili:

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 750.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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