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Decisione

72.2010.99

Incendio intenzionale, danneggiamento, ingiuria, minaccia, guida in stato di inattidudine; irresponsabilità totale e scemata imputabilità

3 marzo 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. incendio intenzionale

per avere, il 16 dicembre 2007, a ______, in correità con AC 2, intenzionalmente cagionato un incendio al veicolo Renault Clio

targato __________ di AP 1, mettendo in pericolo l’incolumità pubblica degli

inquilini dell’immobile sovrastante, anch’esso danneggiato dall’incendio?

1.2. danneggiamento

per avere, il 14 dicembre 2007, a ______, rotto due finestrini del veicolo Renault Clio targato __________ di AP 1?

1.3. ingiuria

per avere, il 14 dicembre 2007, a ______, offeso l’onore di AP 1?

1.4. minaccia

per avere, il 14 dicembre 2007, a ______, incusso spavento o timore a AP 1?

1.5. guida in

stato di inattitudine

per avere, il 16 dicembre 2007, tra ______, ______e

______, condotto un autoveicolo con un tasso alcolemico variante tra 1,80 e

2,00 g/kg?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata imputabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

4.

Deve un

risarcimento agli accusatori privati, e se sì in quale misura?

5.

Deve

essere ordinata la confisca e/o il sequestro conservativo di quanto in

sequestro?

B. AC 2

1.

è autore colpevole

di:

1.1

incendio intenzionale

per avere, il 16 dicembre 2007, a ______, in correità con AC 1, intenzionalmente cagionato un incendio al veicolo Renault Clio

targato __________ di AP 1, mettendo in pericolo l’incolumità pubblica degli

inquilini dell’immobile sovrastante, anch’esso danneggiato dall’incendio?

1.2

danneggiamento

per avere, il 16 dicembre 2007, a ______, rotto un finestrino del veicolo Renault Clio targato __________ di AP 1?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Ha agito

in stato di incapacità o di scemata imputabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

4.

Trattasi

di pena aggiuntiva a quella di 75 aliquote giornaliere a fr. 120.– cadauna

inflittagli il 10 marzo 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, oppure

deve essere pronunciata una pena unica ex art. 46 CP?

5.

Deve

essere ordinata una misura?

6.

Deve un

risarcimento agli accusatori privati, e se sì in quale misura?

7.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Considerato, in fatto ed in

diritto

che le parti hanno accettato il giudizio con cui

questa Corte ha condannato AC 1 per incendio intenzionale, danneggiamento,

ingiuria, minaccia e guida in stato di inattitudine alla pena detentiva di 16

mesi sospesa per due anni, e con cui ha prosciolto AC 2 dalle imputazioni a suo

carico, facendogli tuttavia ordine di seguire un trattamento ambulatoriale per

la durata di tre anni;

che tale giudizio non necessita pertanto di

essere ulteriormente motivato (art. 82 CPP);

che AP 2 e AP 3, costituitesi parte civile, non

possiedono in realtà la qualità giuridica di accusatore privato, non essendo

dei danneggiati, ovvero coloro i cui diritti sono stati direttamente lesi dal

reato (art. 115 cpv. 1 CPP);

che non vi è pertanto la possibilità di decidere

sulle loro istanze risarcitorie;

che l’accusatrice privata AP 1 non ha formulato

pretese risarcitorie per l’automobile di sua proprietà, mentre che ha fatto

pervenire al Ministero pubblico copia della corrispondenza con la locataria

relativa a canoni di locazione impagati (AI 66);

che da tale scritto nemmeno è dato di comprendere

se essa intenda per questo motivo chiedere un risarcimento all’autore AC 1,

motivo per cui essa deve essere rinviata al competente foro civile;

che anche l’eventuale pretesa di AP 4 (cfr. AI

59) deve essere rinviata al foro civile;

che non è in effetti chiaro se tale ente possieda

la necessaria legittimazione a stare in giudizio per essere proprietario

dell’immobile, o se invece agisca come rappresentante ed amministratore dello

stabile;

che nemmeno l’articolata (ed ingente) pretesa di AP

5.

può trovare udienza in questa sede (AI 84);

che la signora AP 5, infatti, sentita dalla

polizia al riguardo dell’evento dannoso avvenuto a margine dell’incendio in

discussione, ha dichiarato che “sono uscita sul piazzale e mentre stavo

parlando con un pompiere non ho notato la presenza a terra di un tubo

dell’acqua dei pompieri, che non avevo in mente di aver visto prima, nel quale

ho inciampato cadendo pesantemente a terra” (AI 67, verbale 3 dicembre

2008, pag. 2);

che l’infortunio è perciò stato causato in primo

luogo da un’inavvertenza della stessa parte lesa, così che nell’opinione della

Corte non sussiste un sufficiente nesso di causalità adeguata tra l’agire

dell’autore AC 1e il danno di cui è chiesta la riparazione;

che perciò anche questa accusatrice privata deve

essere rinviata al foro civile.

Rispondendo A. per AC 1 affermativamente

ai quesiti posti, meno che al n. 4 e 5;

B. per AC 2 affermativamente

ai quesiti 2, 5 e 7, negativamente ai quesiti n. 1.1 e 1.2, mentre che i

quesiti n. 3, 4, 6 divengono privi di oggetto;

visti gli art. 12,

19, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 56, 63, 69, 144 cpv. 1, 177, 180, 221

cpv. 1 CP;

91.

cpv.1 LCS;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1

è autore colpevole di:

1.1

incendio intenzionale

per avere, il 16 dicembre 2007, a ______, intenzionalmente cagionato un incendio al veicolo Renault Clio targato __________ di AP

1, mettendo in pericolo l’incolumità pubblica degli inquilini dell’immobile

sovrastante, anch’esso danneggiato dall’incendio;

1.2

danneggiamento

per avere, il 14 dicembre 2007, a ______, rotto due finestrini del veicolo Renault Clio targato __________ di AP 1;

1.3

ingiuria

per avere, il 14 dicembre 2007, a ______, offeso l’onore di AP 1;

1.4

minaccia

per avere, il 14 dicembre 2007, a ______, incusso spavento o timore a AP 1;

1.5

guida in

stato di inattitudine

per avere, il 16 dicembre 2007, tra ______, ______e

______, condotto un autoveicolo con un tasso alcolemico variante tra 1,80 e

2,00 g/kg;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

AC 2

è prosciolto dalle imputazioni di incendio intenzionale e danneggiamento.

3.

Di conseguenza,

AC 1, avendo in

parte agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:

3.1

alla pena

detentiva di 16 (sedici) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

3.2

l’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

A AC 2 è

fatto ordine di sottoporsi per un periodo di 3 anni a trattamento ambulatoriale

con frequenza mensile presso il medico curante dott. _______________.

5.

AP 2 e AP

3.

non possiedono qualità di accusatore privato.

6.

Gli

accusatori privati AP 1, AC 5 e AC 4 sono rinviati al competente foro civile.

7.

È ordinata

la confisca di un accendino giallo. La banconota da fr. 10.– parzialmente

bruciata è dissequestrata in favore di AC 1.

8.

Le spese

per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato. La retribuzione dei

difensori sarà stabilita con decisione separata. Resta riservato l’art. 135

cpv. 4 CPP.

9.

La tassa

di giustizia di fr. 500.– e i disborsi sono a carico di AC 1, eccezion fatta

per i costi della perizia psichiatrica (AI 80), che sono a carico dello Stato.

10.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di

revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle

assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci

giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va

inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla

notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 5'493.10

Perizia fr. 1'200.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 268.--

fr. 7'461.10

===========

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 3'860.10

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 134.--

fr. 4'494.10

===========

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 00.--

Inchiesta

preliminare fr. 1'633.--

Perizia fr. 1'200.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 134.--

fr. 2'967.--

===========

Le spese di AC 2 sono a carico dello Stato.

Intimazione a:

a

accusatori privati:

Per la Corte

delle assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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