72.2011.103
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5 dicembre 2011Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2011.103
Lugano
5 dicembre 2011/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
Claudio Zali,
Presidente
GI 1 6
GI 2 7
AS 1 6
AS 2 7
AS 4 9
AS 5 10
Marco Masoni,
vicecancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 18.05.2011
al 02.08.2011 (77 giorni)
in carcerazione di sicurezza dal 03.08.2011
imputato,
a norma dell’atto d’accusa nr. 104/2011 del 21 ottobre 2011, di
1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti, aggravata
siccome riferita a quantitativo che sapeva o poteva presumere tale
da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone
e meglio,
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo dal mese di settembre 2010 sino al 18 maggio 2011,
tra _________, _________, _________, _________,
__________ e altre località,
acquistato, trasporto e alienato complessivi 4346.73 grammi di eroina
e in particolare,
1.1. a _________, __________
e altre località venduto prevalentemente sottoforma di sacchetti da 5 grammi al prezzo di circa CHF 300.— l’uno o di buste dosi da 1 grammo a CHF 100.— l’una a spacciatori e consumatori locali, in parte noti e in parte non
identificati, 4082 grammi di eroina;
1.2. a _________ceduto
gratuitamente o come controprestazione in cambio di Ketalgine, 140 grammi di eroina a consumatori locali;
1.3. tra _________e _________acquistato
e trasportato, agendo con la correità di _________________ e IM 1, 124.73 grammi di eroina, stupefacente destinato alla vendita e sequestrato al momento del
fermo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 19 cifra 2 LStup;
2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a ________/a ________ e altre imprecisate località
nel periodo gennaio 2009 sino a febbraio 2010 personalmente
consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 200 grammi e da inizio settembre 2010 al 18 maggio 2011,
personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma
almeno 155 grammi, nonché un grammo di cocaina;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 19a LStup;
3. falsità in documenti
per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto, abusato
dell’altrui firma autentica per formare un documento suppositizio,
e meglio
3.1. a ________,
il 19.02.2009,
sottoscritto un contratto leasing n. __________ con la __________
per una vettura __________ sotto le mentite spoglie del fratello __________,
falsificandone la firma;
3.2. a ________,
il 17.03.2011,
sottoscritto un contratto leasing no. __________con la __________
per un motoveicolo Kymco sotto le mentite spoglie di __________, falsificandone
la firma,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art.251 CP;
4. guida senza licenza di
condurre o nonostante la revoca
per avere,
tra ________, ________, ________ e altre imprecisate località
condotto la vettura Ford e il motoveicolo Kymco sebbene gli fosse stato fatto
divieto di circolazione su territorio svizzero dalla competente Autorità
amministrativa in data 27.08.2010, per il periodo dal 06.02.2010 al 05.02.2012;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 95 cifra 2 LCStr;
Presenti
§ il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
§ l’imputato IM 1, assistito dal suo
difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento lunedì 5 dicembre 2011
dalle ore 09:30 alle ore 15:25.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale spiega come sia stato oggettivamente gravissimo lo spaccio di più di 4,5 kg di eroina effettuato in uno spazio ridotto in soli 8 mesi da IM 1, il quale ha agito per mero
scopo di lucro. Il magistrato in esito alla sua requisitoria, tenuto conto
dell’ampia collaborazione dell’accusato durante l’inchiesta, postula per IM 1
una pena detentiva di 5 anni e 10 mesi;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale indica come la pena da
infliggere al suo patrocinato debba essere giusta e rispettosa dei dettami del
codice penale. Il difensore si sofferma sui motivi che hanno avvicinato
l’imputato alla droga a 20 anni, ciò nonostante IM 1 ha sempre continuato a lavorare. L’accusato ha poi iniziato lo spaccio quando a causa della sua
dipendenza dalla droga si è trovato sommerso dai debiti. La difesa pone
l’accento su come grazie alla piena collaborazione di IM 1 le autorità
inquirenti abbiano potuto ricostruire i quantitativi di eroina spacciati
dall’imputato. In esito alla sua arringa difensiva il patrocinatore di IM 1
chiede che sia riconosciuta una scemata imputabilità di grado lieve per
l’accusato che al momento dei fatti era tossicodipende, infine chiede il
proscioglimento dell’imputato dal capo d’imputazione di cui al punto 2
dell’atto d’accusa e meglio, che il consumo personale sia rivisto in 150 grammi di eroina e non 155, l’integrale proscioglimento del capo d’imputazione di cui al punto
3.1 subordinatamente l’attenuante di cui agli art. 52-53 CP e il dissequestro
di parte del materiale sequestrato menzionato nell’atto d’accusa.
Posti dal Presidente, con
l’accordo delle parti, i seguenti
quesiti:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti, aggravata
per avere, senza essere autorizzato,nel periodo dal mese di
settembre 2010 - 18 maggio 2011, tra ________, canton ________, ________, ________,
_________________ e altre località, acquistato, trasportato e alienato
complessivi 4346.73 grammi di eroina?
1.2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a ________, ________ e altre
imprecisate località nel periodo gennaio 2009 - 18 maggio 2011,
personalmente
consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 355 grammi, nonché un grammo di cocaina?
1.3. ripetuta falsità in
documenti
1.3.1. per avere a ________, il 19
febbraio 2009, sottoscritto un contratto leasing con __________ sotto le
mentite spoglie del fratello __________, falsificandone la firma?
1.3.2. per avere a ________, il 17
marzo 2011, sottoscritto un contratto leasing con __________ per un motoveicolo
Kymco sotto le mentite spoglie di __________, falsificandone la firma?
1.4. guida senza licenza di
condurre o nonostante la revoca
per avere, tra ________, ________, ________ e altre imprecisate
località condotto la vettura Ford e il motoveicolo Kymco sebbene gli fosse
stato fatto divieto di circolazione su territorio svizzero dalla competente
Autorità amministrativa in data 27 agosto 2010, per il periodo dal 06 febbraio 2010 al 05 febbraio 2012?
e meglio come descritto nell’atto d’accusa
2. Ha agito in stato di
scemata imputabilità?
3. Sussistono attenuanti
specifiche?
4. Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena?
5. Deve essere ordinata la
confisca di quanto in sequestro?
Considerato, in fatto ed in diritto
1. IM 1, , figlio di __________
e __________ e fratello maggiore di __________ e __________, è nato il __________
a __________ (__________), città nella quale ha trascorso i primi anni di vita
con la nonna. All’età di nove anni ha raggiunto i genitori a __________ (I)
dove, oltre a continuare gli studi obbligatori, ha iniziato ad aiutare il padre
nel ristorante a conduzione familiare da lui gestito. Nel 1999, raggiunta la
maggiore età, ha prestato il servizio di leva nell’esercito, venendo tuttavia riformato
dopo 8 mesi a seguito della diagnosi di una forte depressione con potenziale
rischio di suicidio. Il prevenuto ha quindi fatto rientro a casa per riprendere
a lavorare con il padre nella sua veste di cuoco diplomato. Nel 2002 IM 1 ha ottenuto un permesso di tipo “G” per poter lavorare come pizzaiolo in un ristorante ad __________.
Dopo aver vissuto per circa un anno a ________, egli si è trasferito nel Canton
________, dove ha lavorato per 3 anni in una pizzeria. In questo periodo è
diventato padre di un bambino che oggi vive a __________ con la madre, al cui
sostentamento provvede con periodici invii di denaro, ma con il quale non ha
più rapporti da 4 anni. Nel 2005 l’imputato è tornato a vivere a __________,
lavorando nel corso dei successivi 5 anni in diversi ristoranti, sia in
Svizzera che in Italia. A partire dal 2010 l’accusato si è nuovamente
trasferito nel __________, intenzionato ad aprire in proprio lo snack bar “__________”
a __________, nei locali dell’ex __________”. Per realizzare questo progetto
l’accusato ha contratto un debito di fr. 40'000.-, importo assommatosi ai
debiti privati accumulati nel corso degli anni per circa fr. 60'000.-,
principalmente per il motivo di avere omesso di effettuare i propri pagamenti
per acquistare invece stupefacente per il proprio consumo (cfr. consid. 3). Il
22 giugno 2010 il prevenuto si è iscritto alla disoccupazione percependo, per
il periodo luglio 2010 - gennaio 2011 indennità per complessivi fr. 17'267.-.
2. Sul casellario giudiziale
svizzero dell’accusato figurano diversi precedenti penali. Il primo risale al 5
marzo 2007, quando è stato condannato per ricettazione in relazione
all’acquisto di un telefono cellulare. In seguito IM 1 ha subito 4 condanne per guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca (6 luglio 2009, 12
ottobre 2009, 10 maggio 2010 e 21 marzo 2011), venendo sanzionato con multe e
pene pecuniarie.
IM 1 ha anche un precedente in Italia, figurando a suo carico la
condanna del tribunale di __________ del 19 novembre 2009, per furto, alla pena
di 4 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.
3. Il primo rapporto
dell’accusato con gli stupefacenti si situa all’età di 18 anni quando, dopo una
serata tra amici, gli venne offerta una striscia di eroina. A partire da quel
momento il prevenuto è diventato un tossicodipendente a tutti gli effetti,
consumando eroina in maniera regolare fino al 2004, anno in cui ha deciso di
smettere di drogarsi in quanto lo stupefacente, oltre a non dargli più stimoli,
lo faceva addirittura stare male. Tolta una breve ricaduta con l’eroina tra il
2007 ed il 2008, l’accusato ha consumato invece metadone, che ha dapprima
acquistato illegalmente e che successivamente si è fatto dispensare da
istituzioni attive nel campo della cura delle dipendenze da alcol e droga,
quali “__________” in Svizzera e “__________” in Italia.
Tuttavia, dopo solo circa un anno di astinenza, il prevenuto è
ricaduto nel consumo di eroina, continuando sino a poco prima dell’arresto.
4. Nell’aprile del 2011, dall’audizione
di alcuni consumatori di eroina fermati a ________, in particolar modo nel
quartiere di __________ e nei pressi del __________, la polizia è venuta a
conoscenza che gli stessi, per il loro fabbisogno di sostanze stupefacenti,
facevano capo ad uno spacciatore che disponeva di diversi minigrip da 5 grammi di eroina da vendere.
Le transazioni avevano luogo a ________, previo appuntamento
telefonico, contattando il cellulare in uso a tale “__________”, descritto come
un uomo alto circa 180 cm, di corporatura robusta, che diceva di essere
originario di __________. Ne è seguita una censura telefonica in diretta
sull’utenza in questione e dall’ascolto delle telefonate è risultato palese il
coinvolgimento di “__________” con persone note alla Polizia nell’ambito degli
stupefacenti. Dai controlli si è inoltre capito che “__________” si recava
regolarmente a __________ per trasferte della durata di alcune ore, mentre che
in altre occasioni vi era evidenza che altri vi si recavano in sua vece.
5. Nel corso del mese di
maggio 2011 lo sconosciuto “__________” è stato identificato nel qui prevenuto IM
1. Appreso dai controlli telefonici che era in corso un trasporto di
stupefacente a lui destinato, il 18 maggio 2011 si è dapprima proceduto al
fermo di __________ e __________, rispettivamente fratello e amico
dell’accusato che stavano materialmente effettuando il trasporto, e poco dopo è
stato arrestato anche il prevenuto, che attendeva i due presso il suo
appartamento in __________ a ________-__________.
__________ __________ aveva su di sé circa 125 grammi di eroina. Nell’appartamento dell’accusato non sono invece stati rinvenuti stupefacenti,
ma solo documentazione recante annotazioni di cifre inerenti al traffico di
eroina da lui messo in atto.
6. Sin dal primo verbale
d’interrogatorio l’accusato ha collaborato con gli inquirenti, ammettendo di
aver condotto un’attività illegale legata al traffico di sostanze stupefacenti
(cfr. RPG, doc. 2, all. 1). Egli ha asserito di esservi stato costretto dalla
necessità di saldare i debiti accumulati nel corso degli anni e per recuperare
il denaro necessario all’apertura dello Snack Bar “__________”. In particolare,
ha riconosciuto di aver gestito ed organizzato con l’aiuto del fratello __________
e dell’amico __________ un traffico di eroina dalla Svizzera, vendendo lo
stupefacente sulla __________. Nonostante, in un primo momento, l’accusato
abbia dichiarato che tale traffico sarebbe cominciato solo nel gennaio del
2011, l’inchiesta ha potuto stabilire che in realtà IM 1 è stato attivo nella
vendita di eroina al dettaglio già a partire dal mese di settembre 2010.
7. Le successive ammissioni
del prevenuto hanno consentito di ricostruire la vicenda nei termini seguenti.
8. L’inizio del traffico di
sostanze stupefacenti messo in atto da IM 1 risale alla terza settimana di
settembre 2010, quando il prevenuto, frequentatore del __________ (inteso con
ciò il notorio ritrovo degli eroinomani di ________) e in difficoltà
finanziarie, ha maturato l’idea di ricavare qualche guadagno dalla vendita di
eroina data la scarsità, a quel momento, di “materiale” sulla piazza. Pertanto,
già nel corso di quel mese egli ha acquistato da __________ 10 grammi di eroina a fr. 900.-, consumandone 2 grammi e rivendendo la rimanenza, divisa in buste
dosi, ai frequentatori del __________.
Un paio di mesi più tardi, ovvero a novembre 2010, l’accusato ha
acquistato, insieme al poco più che ventenne __________, una partita di 50 grammi di eroina nel Canton ________.
Non avendo tuttavia reputato soddisfacente la qualità della droga,
l’accusato per rifornirsi si è in seguito rivolto a __________, un cittadino __________
che aveva dei contatti con cittadini di etnia __________ di __________ capaci
di procurargli regolarmente dell’eroina. __________, nel periodo novembre 2010
- febbraio 2011, ha venduto all’accusato complessivi 870 grammi a forniture successive di circa 50 grammi alla volta e ad un prezzo di fr. 300.- per il
sacchetto da 5 grammi. Dopodiché, l’accusato ha rivenduto la sostanza stupefacente
a consumatori (nella maggior parte dei casi a loro volta spacciatori al
dettaglio di parte della sostanza così acquistata) incontrati sia a ________
che al __________ di ________, al prezzo di fr. 350.- per il sacchetto da 5 grammi, traendo così un profitto personale complessivo di fr. 8'700.-. Nel frattempo, un conoscente
di nome __________ lo ha informato che, attraverso delle sue conoscenze nel __________,
sarebbe stato in grado di procuragli dell’eroina di migliore qualità, ad un
prezzo decisamente concorrenziale. Così, a dicembre 2010 l’accusato, sempre in
compagnia di __________ __________, si è recato per tre volte a __________ dove
ha acquistato da __________ __________ un quantitativo stimato tra i 142 e i 145 grammi di eroina al prezzo di fr. 200.- per il sacchetto da 5 grammi. Come ammesso dallo stesso accusato, 20 grammi di quella droga sono stati da lui consumati
personalmente, mentre i restanti 130 grammi sono stati venduti a ________ (cfr. RPG, doc 9 pag. 2). Tuttavia, anche in questo caso l’eroina si è rivelata di
scarsa qualità, ragione per cui l’accusato non ha più fatto capo a questa fonte
di approvvigionamento.
9. A partire da febbraio 2011,
nonostante l’arresto di __________ __________ nei pressi di __________,
l’attività dell’accusato è notevolmente aumentata di intensità. Egli, trovato
il giusto canale, insieme a suo fratello __________, ad __________ __________ e
ad __________ __________ ha messo in atto trasferte tra ________ ed ________ (__________)
per acquistare eroina da un individuo conosciuto unicamente come “__________”.
In questo modo, tra febbraio 2011 e il 18 maggio 2011, giorno dell’arresto, IM 1 a seguito di circa 50 trasferte in Svizzera, ha acquistato in partite da 50/100 grammi un
quantitativo complessivo di circa 3'300 grammi di eroina, che ha rivenduto in seguito a dosi da 5 grammi al prezzo di fr. 200.-.
10. Complessivamente, pertanto,
nel periodo compreso tra settembre 2010 e il 18 maggio 2011 l’accusato ha
acquistato, trasportato e alienato complessivamente 4’346.73 grammi di eroina. Di questi, 4’082 grammi sono stati venduti a circa una quarantina di
persone tra spacciatori e consumatori locali, in parte noti e in parte non
identificati; 140 grammi sono stati ceduti gratuitamente o come
controprestazione in cambio di Ketalgine (metadone) mentre i restanti 124.73 grammi, destinati alla vendita, sono stati ritrovati in possesso di __________ il giorno
dell’arresto. Il guadagno complessivo che il prevenuto è riuscito a ricavare da
questo traffico illecito si attesta a circa fr. 80'000.-. Come ribadito in fase
dibattimentale dall’accusato stesso, egli si prefiggeva di guadagnare un totale
di fr. 100'000.- per poter coprire da una parte i fr. 60'000.- di debiti
accumulati nel corso degli anni, d’altra parte i fr. 40'000.- necessari per
l’apertura del suo snack bar.
11. Riguardo al suo consumo
personale di eroina nel periodo gennaio 2009 – 18 maggio 2011, l’accusato ha
dichiarato quanto segue (Al. 118, pag.16):
"
…posso dire che i miei consumi di eroina, per quel che attiene il
periodo a partire da agosto 2010 fino a marzo 2011, sono quantificabili in 155 grammi di eroina.
Ho avuto una ricaduta, dopo il 2008, da gennaio 2009 fino a
febbraio 2010 avrò consumato 200 grammi”.
Successivamente l’accusato ha rivisto questa sua dichiarazione,
ammettendo di aver consumato, per il periodo agosto 2010 – marzo 2011,
unicamente 150 grammi di eroina.
Il consumo di sostanze stupefacenti è comunque stato confermato
dai test effettuati nel corso dei mesi di maggio e giugno 2011 (cfr. RPG, doc
49-50). La prova tossicologica delle urine del 23 maggio 2011 ha dato riscontro positivo al metadone (che tuttavia è stato dispensato all’accusato come
terapia sostitutiva da maggio 2010 fino al 18 maggio 2011 dal centro __________
di __________, come dimostrato dall’AI 70), mentre quella del capello
effettuata l’8 giugno 2011 ha dato esito positivo agli oppiacei.
12. Nel corso dell’indagine sono
emerse ulteriori infrazioni di carattere penale, ovvero la ripetuta falsità in
documenti e la ripetuta circolazione malgrado il divieto di far uso sul
territorio svizzero della patente di guida __________.
13. Il primo falso documentale
risale al 19 febbraio 2009 quando l’accusato, a ________, ha sottoscritto con
la __________ il contratto di leasing n. __________ per una vettura __________
sotto le mentite spoglie del fratello __________, falsificandone la firma. In
merito a tale reato il fratello dell’accusato ha dichiarato (AI 120, pag 2):
"
Mi ricordo che all’epoca io lavoravo ____________, vivevo a ________
mentre mio fratello viveva in __________, a __________, alcuni giorni dopo la
firma del contratto lui mi raggiunse sul posto di lavoro e mi disse che aveva
acquistato una __________, mi invitò a vederla ed io restai sorpreso del fatto
che fosse targata con targhe __________. Chiedendogli come avesse fatto a
targarla in __________ non disponendo del permesso, lui mi disse di aver preso
Fatti
i miei documenti dal mio appartamento e di essersi recato presso il
concessionario della “__________” dove era riuscito ad acquistare l’auto a mio
nome. Io gli dissi che per me non faceva niente anche se aveva usato i miei
documenti, a condizione che pagasse lui le rate e che io non avessi problemi”.
Il prevenuto, di fronte a tale dichiarazione, ha replicato (vedi
Al 120, pag 3):
"
Mio fratello sapeva già prima del contratto ed era d’accordo.
Spiego al verbalizzante che prima che io andassi a firmare il contratto si era
discusso in generale con mio fratello della necessità di acquistare una vettura
perché ad entrambi serviva per recarsi al lavoro, in questo senso lui era a
conoscenza della mia intenzione di acquistare una vettura”.
14. Situazione analoga si è
verificata, sempre a ________, il 17 marzo 2011 quando l’accusato ha
falsificato la firma di __________ al fine di stipulare un contratto con la __________
per il leasing di un motoveicolo Kymco __________. Interrogata sui fatti la
signora __________ ha dichiarato quanto segue (cfr. RPG, doc. 27 pag. 2):
"
Lo scooter Kymco l’ha acquistato IM 1 in leasing intestando il contratto a mio nome. Io personalmente non ho mai firmato nessun
documento. Posso dire, se non erro, che nel mese di gennaio 2011 mi giungevano dei richiami di pagamento a mio nome per un motoveicolo di cui non disponevo e non
sapevo niente. Ho preso contatto con __________ e lui mi ha spiegato che
avevano comperato mio nome il motoveicolo perché ero l’unica persona solvibile
per poter ottenere il finanziamento. (…) È stato __________ a dirmi che
l’acquisto era stato fatto da IM 1”.
Anche in questo caso l’accusato ha ammesso di aver firmato a nome
della signora __________ poiché a causa della sua situazione creditoria non
avrebbe ottenuto il finanziamento previsto dal contratto di leasing. Egli ha
tuttavia dichiarato che, come avvenuto con il fratello per l’acquisto
dell’autovettura __________, aveva chiesto alla signora __________ di poter
usare le sue credenziali.
15. La ripetuta circolazione
malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida
(emanato dalla Sezione della circolazione in data 27 agosto 2010 per un periodo
di 2 anni a partire dal 6 febbraio 2010) è legata alle numerose trasferte che
l’accusato ha ammesso di avere fatto in Svizzera interna per rifornirsi di
eroina, come pure alle consegne fatte ai suoi clienti in Ticino. Per questa
ragione, come ammesso dallo stesso accusato nell’interrogatorio del 24 agosto
2011 (AI 118, pag. 17), egli ha condotto nel periodo dal 6 dicembre 2010 fino
al giorno dell’arresto, per circa 40 volte, sia il veicolo Ford che il motoveicolo
Kymco, malgrado il precitato divieto.
16. Secondo l’art. 19 della LF
sugli stupefacenti (LFStup), chiunque intenzionalmente e senza essere
autorizzato tra l’altro acquista, trasporta, detiene, distribuisce, procura,
negozia per terzi o vende stupefacenti, oppure fa preparativi a questi scopi, è
punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o
con una pena pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non
inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria. Un caso è
grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una
quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie
persone (lett. a): il che è oggettivamente dato già per quantitativi, presi nel
loro complesso (DTF 112 IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 12 grammi di eroina pura (DTF 109 IV 145, con le precisazioni in DTF 119 IV 180 e 120 IV 334). Per
quanto riguarda invece l’aspetto soggettivo, occorre tenere presente che le
nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante sono ormai una realtà di comune
conoscenza (DTF 104 IV 211; cfr. anche 106 IV 232), ciò che a maggior ragione
vale per l’accusato, egli stesso tossicodipendente.
17. Per quanto concerne invece la
contravvenzione alla LFStup ai sensi del suo art. 19a, essa è stata ampiamente
confessata dall’accusato, che ha dichiarato di aver consumato almeno 350 grammi di eroina nel periodo tra gennaio 2009 e il 18 maggio 2011.
18. La Corte ha ritenuto dati
anche gli elementi costitutivi dell’ascritta falsità in documenti ex art. 251
cpv. 1 CP.
In entrambi i casi, ovvero al momento della stipulazione dei
contratti con __________ e con __________, l’accusato ha intenzionalmente
ingannato dette società, falsificando le firme autentiche di suo fratello __________
e della signora __________, al fine di ottenere la stipula di contratti leasing
che in quel momento, data la sua situazione finanziaria, le società in
questione non avrebbero sottoscritto.
La nozione di indebito arricchimento dell’art. 251 CP è da
interpretare in modo ampio e non necessariamente deve esser di natura
patrimoniale (TRECHSEL S., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
Zurigo 2007, ad art. 251). Basta infatti che l’autore di tale infrazione voglia
migliorare, in maniera generale, la sua situazione personale (REHBERG J.,
Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo 1996, p. 132). Le
argomentazioni dell’accusato, secondo il quale sia suo fratello che la signora __________
erano a conoscenza del suo intento e avrebbero addirittura dato il loro
assenso, non possono essere ritenute pertinenti. Questo perché appare dalle
dichiarazioni suesposte che entrambi hanno dichiarato di non aver mai dato il
loro accordo a sottoscrivere i contratti a loro nome, ma in ogni modo per il
motivo che l’inganno ha comunque riguardato anche le destinatarie delle firme
contraffatte, che non avrebbero stipulato con il prevenuto se questi si fosse
manifestato con il proprio nominativo.
19. Infine, anche per quel che
concerne il reato di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca ai
sensi dell’art. 95 cpv. 2 LCS la situazione appare chiara. Difatti, per sua
stessa ammissione l’imputato ha utilizzato sia l’autovettura Ford che il
motoveicolo Kymco per una quarantina di volte, nonostante gli fosse stato fatto
divieto di circolazione su territorio svizzero per un periodo di due anni a
partire dal 06 febbraio 2010.
20. L'art. 47 CP stabilisce che
il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita
anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena
avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di
prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del
condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può
ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze
sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del
17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV
97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono
tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata
alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso
di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers,
op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza
relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4
ad art. 47 CP), a mente della quale, per valutare la gravità della colpa,
entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il
soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la
gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di
scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in
seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il
comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di
emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con
rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
21. Nel caso in esame la colpa di
IM 1 è da considerarsi grave. In ordine al reato principale di infrazione aggravata
alla LFStup lo è, sia per il numero di viaggi effettuati, da cui la
constatazione di come non si sia trattato di un agire occasionale ma bensì di
buona intraprendenza criminale, sia per la sua reiterazione, in quanto eseguiti
in un periodo relativamente lungo. Infine, perché tale attività illecita si è
conclusa solo a seguito del suo arresto e di quelli di IM 1 e __________.
Inoltre, si tratta sicuramente di una colpa grave poiché si è di fronte ad un
quantitativo di eroina configurante un’infrazione aggravata di gran lunga
superiore alla soglia fissata dal TF.
Dal profilo soggettivo, va ritenuto come il prevenuto abbia agito
per mero fine di lucro. Infatti, nonostante i debiti, l’accusato ha tratto
beneficio proprio dalla sostanza di cui conosceva perfettamente le
pericolosità. Un comportamento biasimevole, ritenuto come egli nell’arco di 9
mesi ha messo a disposizione di una quarantina di tossicodipendenti della
piazza __________ un quantitativo mensile di circa mezzo chilogrammo di eroina,
ciò che lascia chiaramente intendere quale sia stata l’intensità della messa in
pericolo della salute pubblica, essendo l’eroina una delle droghe più
pericolose in circolazione.
__________, per tutta la durata dell’inchiesta e del processo ha
sempre dato l’impressione di essere un uomo lucido, in grado di mantenere il
controllo della situazione. Tuttavia, nonostante l’accusato non abbia dato
adito a grossi dubbi circa la capacità di riconoscere l’illecito e di
determinarsi in base a tale percezione, la Corte ha evidentemente dovuto tener conto di una situazione di tossicodipendenza, tale, così come accertata, da
giustificare l’ammissione in suo favore di una lieve scemata imputabilità.
A favore dell’imputato la Corte ha inoltre considerato l’immediata
ed estesa collaborazione fornita agli inquirenti, vicina per l’entità ad un
sincero pentimento. Grazie alla collaborazione dell’accusato si è potuto
risalire a numerosi nomi di clienti e fornitori e occorre anche rilevare come
l’entità del traffico non sarebbe mai stata determinata con esattezza senza la
piena confessione dell’imputato, altro segno questo di ravvedimento e di presa
di coscienza dei gravi errori commessi.
Dal punto di vista della vita anteriore, va rimarcato come il
prevenuto abbia fondamentalmente sempre lavorato, essendo tra l’altro in
possesso di un diploma di cuoco, attestato questo che gli potrà permettere il
reinserimento nel mondo lavorativo una volta espiata la sua condanna.
Quindi, tenuto altresì in debita considerazione l’ottimo
comportamento processuale; sulla base di tutte le circostanze, la Corte, posta
una pena di base di almeno 8 anni, dopo computo delle importanti circostanze
d’attenuazione ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 e per nulla eccessiva la
pena detentiva di 5 anni, con computo del carcere preventivo sofferto.
22. La Corte ha inoltre ordinato
la confisca dell’agenda di colore arancione reperto, della documentazione
cartacea reperto, della carta Sim ________ reperto, della carta Sim ________
reperto, dell’agenda di colore nero reperto, di diversi minigrip vuoti reperto,
della busta con scritte reperto.
La Corte ha invece mantenuto il sequestro conservativo
sull’importo di CHF 1'450.- a garanzia del pagamento di tasse e spese di
giustizia.
Per il resto gli oggetti sequestrati menzionati nell’atto di
accusa sono dissequestrati in favore dell’accusato.
23. IM 1 è infine condannato al
pagamento della tassa di giustizia di CHF 1'000.- e delle spese processuali.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti tranne
che ai punti 3 e 4;
visti gli art. 12, 34, 37, 40,
42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 70, 251 CP;
19, 19 a LStup;
95 LCStr
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva
presumere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone; per
avere, senza essere autorizzato,nel periodo di settembre 2010 - 18 maggio 2011,
tra ________, il canton ________, ________, ________, _________________ e altre
località, acquistato, trasportato e alienato complessivi 4346.73 grammi di eroina.
1.2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a ________, ________ e altre
imprecisate località nel periodo gennaio 2009 - 18 maggio 2011,
personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina, ma
almeno 350 grammi, nonché un grammo di cocaina.
1.3. ripetuta falsità in
documenti
1.3.1. per avere, a ________, il 19
febbraio 2009, sottoscritto un contratto leasing con __________ sotto le
mentite spoglie del fratello __________, falsificandone la firma.
1.3.2. per avere a ________, il 17
marzo 2011, sottoscritto un contratto leasing con __________ sotto le mentite
spoglie di __________, falsificandone la firma.
1.4. guida senza licenza di
condurre o nonostante la revoca
per avere, tra ________, ________, ________ e altre imprecisate
località condotto la vettura Ford e il motoveicolo Kymco sebbene gli fosse
stato fatto divieto di circolazione su territorio svizzero dalla competente
Autorità amministrativa in data 27 agosto 2010, per il periodo dal 6 febbraio 2010 al 5 febbraio 2012.
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità è
condannato:
alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, con computo del carcere
preventivo sofferto.
3.
Il condannato é mantenuto
in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena e/o in vista
della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).
§ Il mantenimento in
carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel
termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).
4.
È ordinata la confisca
dell’agenda di colore arancione reperto, della documentazione cartacea reperto,
della carta Sim ________ reperto, della carta Sim _________ reperto,
dell’agenda di colore nero reperto, di diversi minigrip vuoti reperto, della
busta con scritte reperto. È mantenuto il sequestro conservativo sull’importo
di fr. 1'450.- a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia. Per il
resto gli oggetti sequestrati menzionati nell’atto d’accusa sono dissequestrati
in favore dell’accusato.
5.
Le spese per la difesa
d’ufficio, a carico dell’imputato, sono sostenute dallo Stato; resta riservato
l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con
decisione separata.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 1’000.– e i disborsi sono a carico del condannato.
7.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per
iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 7'883.55
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 141.05
fr. 9'024.60
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