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Decisione

72.2011.103

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 dicembre 2011Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i miei documenti dal mio appartamento e di essersi recato presso il

concessionario della “__________” dove era riuscito ad acquistare l’auto a mio

nome. Io gli dissi che per me non faceva niente anche se aveva usato i miei

documenti, a condizione che pagasse lui le rate e che io non avessi problemi”.

Il prevenuto, di fronte a tale dichiarazione, ha replicato (vedi

Al 120, pag 3):

"

Mio fratello sapeva già prima del contratto ed era d’accordo.

Spiego al verbalizzante che prima che io andassi a firmare il contratto si era

discusso in generale con mio fratello della necessità di acquistare una vettura

perché ad entrambi serviva per recarsi al lavoro, in questo senso lui era a

conoscenza della mia intenzione di acquistare una vettura”.

14. Situazione analoga si è

verificata, sempre a ________, il 17 marzo 2011 quando l’accusato ha

falsificato la firma di __________ al fine di stipulare un contratto con la __________

per il leasing di un motoveicolo Kymco __________. Interrogata sui fatti la

signora __________ ha dichiarato quanto segue (cfr. RPG, doc. 27 pag. 2):

"

Lo scooter Kymco l’ha acquistato IM 1 in leasing intestando il contratto a mio nome. Io personalmente non ho mai firmato nessun

documento. Posso dire, se non erro, che nel mese di gennaio 2011 mi giungevano dei richiami di pagamento a mio nome per un motoveicolo di cui non disponevo e non

sapevo niente. Ho preso contatto con __________ e lui mi ha spiegato che

avevano comperato mio nome il motoveicolo perché ero l’unica persona solvibile

per poter ottenere il finanziamento. (…) È stato __________ a dirmi che

l’acquisto era stato fatto da IM 1”.

Anche in questo caso l’accusato ha ammesso di aver firmato a nome

della signora __________ poiché a causa della sua situazione creditoria non

avrebbe ottenuto il finanziamento previsto dal contratto di leasing. Egli ha

tuttavia dichiarato che, come avvenuto con il fratello per l’acquisto

dell’autovettura __________, aveva chiesto alla signora __________ di poter

usare le sue credenziali.

15. La ripetuta circolazione

malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida

(emanato dalla Sezione della circolazione in data 27 agosto 2010 per un periodo

di 2 anni a partire dal 6 febbraio 2010) è legata alle numerose trasferte che

l’accusato ha ammesso di avere fatto in Svizzera interna per rifornirsi di

eroina, come pure alle consegne fatte ai suoi clienti in Ticino. Per questa

ragione, come ammesso dallo stesso accusato nell’interrogatorio del 24 agosto

2011 (AI 118, pag. 17), egli ha condotto nel periodo dal 6 dicembre 2010 fino

al giorno dell’arresto, per circa 40 volte, sia il veicolo Ford che il motoveicolo

Kymco, malgrado il precitato divieto.

16. Secondo l’art. 19 della LF

sugli stupefacenti (LFStup), chiunque intenzionalmente e senza essere

autorizzato tra l’altro acquista, trasporta, detiene, distribuisce, procura,

negozia per terzi o vende stupefacenti, oppure fa preparativi a questi scopi, è

punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o

con una pena pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non

inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria. Un caso è

grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una

quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie

persone (lett. a): il che è oggettivamente dato già per quantitativi, presi nel

loro complesso (DTF 112 IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 12 grammi di eroina pura (DTF 109 IV 145, con le precisazioni in DTF 119 IV 180 e 120 IV 334). Per

quanto riguarda invece l’aspetto soggettivo, occorre tenere presente che le

nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante sono ormai una realtà di comune

conoscenza (DTF 104 IV 211; cfr. anche 106 IV 232), ciò che a maggior ragione

vale per l’accusato, egli stesso tossicodipendente.

17. Per quanto concerne invece la

contravvenzione alla LFStup ai sensi del suo art. 19a, essa è stata ampiamente

confessata dall’accusato, che ha dichiarato di aver consumato almeno 350 grammi di eroina nel periodo tra gennaio 2009 e il 18 maggio 2011.

18. La Corte ha ritenuto dati

anche gli elementi costitutivi dell’ascritta falsità in documenti ex art. 251

cpv. 1 CP.

In entrambi i casi, ovvero al momento della stipulazione dei

contratti con __________ e con __________, l’accusato ha intenzionalmente

ingannato dette società, falsificando le firme autentiche di suo fratello __________

e della signora __________, al fine di ottenere la stipula di contratti leasing

che in quel momento, data la sua situazione finanziaria, le società in

questione non avrebbero sottoscritto.

La nozione di indebito arricchimento dell’art. 251 CP è da

interpretare in modo ampio e non necessariamente deve esser di natura

patrimoniale (TRECHSEL S., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,

Zurigo 2007, ad art. 251). Basta infatti che l’autore di tale infrazione voglia

migliorare, in maniera generale, la sua situazione personale (REHBERG J.,

Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo 1996, p. 132). Le

argomentazioni dell’accusato, secondo il quale sia suo fratello che la signora __________

erano a conoscenza del suo intento e avrebbero addirittura dato il loro

assenso, non possono essere ritenute pertinenti. Questo perché appare dalle

dichiarazioni suesposte che entrambi hanno dichiarato di non aver mai dato il

loro accordo a sottoscrivere i contratti a loro nome, ma in ogni modo per il

motivo che l’inganno ha comunque riguardato anche le destinatarie delle firme

contraffatte, che non avrebbero stipulato con il prevenuto se questi si fosse

manifestato con il proprio nominativo.

19. Infine, anche per quel che

concerne il reato di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca ai

sensi dell’art. 95 cpv. 2 LCS la situazione appare chiara. Difatti, per sua

stessa ammissione l’imputato ha utilizzato sia l’autovettura Ford che il

motoveicolo Kymco per una quarantina di volte, nonostante gli fosse stato fatto

divieto di circolazione su territorio svizzero per un periodo di due anni a

partire dal 06 febbraio 2010.

20. L'art. 47 CP stabilisce che

il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita

anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena

avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di

prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del

condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può

ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze

sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del

17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV

97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono

tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata

alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso

di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers,

op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza

relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4

ad art. 47 CP), a mente della quale, per valutare la gravità della colpa,

entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il

soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la

gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di

scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato

volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in

seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il

comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di

emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con

rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

21. Nel caso in esame la colpa di

IM 1 è da considerarsi grave. In ordine al reato principale di infrazione aggravata

alla LFStup lo è, sia per il numero di viaggi effettuati, da cui la

constatazione di come non si sia trattato di un agire occasionale ma bensì di

buona intraprendenza criminale, sia per la sua reiterazione, in quanto eseguiti

in un periodo relativamente lungo. Infine, perché tale attività illecita si è

conclusa solo a seguito del suo arresto e di quelli di IM 1 e __________.

Inoltre, si tratta sicuramente di una colpa grave poiché si è di fronte ad un

quantitativo di eroina configurante un’infrazione aggravata di gran lunga

superiore alla soglia fissata dal TF.

Dal profilo soggettivo, va ritenuto come il prevenuto abbia agito

per mero fine di lucro. Infatti, nonostante i debiti, l’accusato ha tratto

beneficio proprio dalla sostanza di cui conosceva perfettamente le

pericolosità. Un comportamento biasimevole, ritenuto come egli nell’arco di 9

mesi ha messo a disposizione di una quarantina di tossicodipendenti della

piazza __________ un quantitativo mensile di circa mezzo chilogrammo di eroina,

ciò che lascia chiaramente intendere quale sia stata l’intensità della messa in

pericolo della salute pubblica, essendo l’eroina una delle droghe più

pericolose in circolazione.

__________, per tutta la durata dell’inchiesta e del processo ha

sempre dato l’impressione di essere un uomo lucido, in grado di mantenere il

controllo della situazione. Tuttavia, nonostante l’accusato non abbia dato

adito a grossi dubbi circa la capacità di riconoscere l’illecito e di

determinarsi in base a tale percezione, la Corte ha evidentemente dovuto tener conto di una situazione di tossicodipendenza, tale, così come accertata, da

giustificare l’ammissione in suo favore di una lieve scemata imputabilità.

A favore dell’imputato la Corte ha inoltre considerato l’immediata

ed estesa collaborazione fornita agli inquirenti, vicina per l’entità ad un

sincero pentimento. Grazie alla collaborazione dell’accusato si è potuto

risalire a numerosi nomi di clienti e fornitori e occorre anche rilevare come

l’entità del traffico non sarebbe mai stata determinata con esattezza senza la

piena confessione dell’imputato, altro segno questo di ravvedimento e di presa

di coscienza dei gravi errori commessi.

Dal punto di vista della vita anteriore, va rimarcato come il

prevenuto abbia fondamentalmente sempre lavorato, essendo tra l’altro in

possesso di un diploma di cuoco, attestato questo che gli potrà permettere il

reinserimento nel mondo lavorativo una volta espiata la sua condanna.

Quindi, tenuto altresì in debita considerazione l’ottimo

comportamento processuale; sulla base di tutte le circostanze, la Corte, posta

una pena di base di almeno 8 anni, dopo computo delle importanti circostanze

d’attenuazione ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 e per nulla eccessiva la

pena detentiva di 5 anni, con computo del carcere preventivo sofferto.

22. La Corte ha inoltre ordinato

la confisca dell’agenda di colore arancione reperto, della documentazione

cartacea reperto, della carta Sim ________ reperto, della carta Sim ________

reperto, dell’agenda di colore nero reperto, di diversi minigrip vuoti reperto,

della busta con scritte reperto.

La Corte ha invece mantenuto il sequestro conservativo

sull’importo di CHF 1'450.- a garanzia del pagamento di tasse e spese di

giustizia.

Per il resto gli oggetti sequestrati menzionati nell’atto di

accusa sono dissequestrati in favore dell’accusato.

23. IM 1 è infine condannato al

pagamento della tassa di giustizia di CHF 1'000.- e delle spese processuali.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti tranne

che ai punti 3 e 4;

visti gli art. 12, 34, 37, 40,

42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 70, 251 CP;

19, 19 a LStup;

95 LCStr

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva

presumere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone; per

avere, senza essere autorizzato,nel periodo di settembre 2010 - 18 maggio 2011,

tra ________, il canton ________, ________, ________, _________________ e altre

località, acquistato, trasportato e alienato complessivi 4346.73 grammi di eroina.

1.2. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a ________, ________ e altre

imprecisate località nel periodo gennaio 2009 - 18 maggio 2011,

personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina, ma

almeno 350 grammi, nonché un grammo di cocaina.

1.3. ripetuta falsità in

documenti

1.3.1. per avere, a ________, il 19

febbraio 2009, sottoscritto un contratto leasing con __________ sotto le

mentite spoglie del fratello __________, falsificandone la firma.

1.3.2. per avere a ________, il 17

marzo 2011, sottoscritto un contratto leasing con __________ sotto le mentite

spoglie di __________, falsificandone la firma.

1.4. guida senza licenza di

condurre o nonostante la revoca

per avere, tra ________, ________, ________ e altre imprecisate

località condotto la vettura Ford e il motoveicolo Kymco sebbene gli fosse

stato fatto divieto di circolazione su territorio svizzero dalla competente

Autorità amministrativa in data 27 agosto 2010, per il periodo dal 6 febbraio 2010 al 5 febbraio 2012.

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità è

condannato:

alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, con computo del carcere

preventivo sofferto.

3.

Il condannato é mantenuto

in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena e/o in vista

della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).

§ Il mantenimento in

carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel

termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).

4.

È ordinata la confisca

dell’agenda di colore arancione reperto, della documentazione cartacea reperto,

della carta Sim ________ reperto, della carta Sim _________ reperto,

dell’agenda di colore nero reperto, di diversi minigrip vuoti reperto, della

busta con scritte reperto. È mantenuto il sequestro conservativo sull’importo

di fr. 1'450.- a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia. Per il

resto gli oggetti sequestrati menzionati nell’atto d’accusa sono dissequestrati

in favore dell’accusato.

5.

Le spese per la difesa

d’ufficio, a carico dell’imputato, sono sostenute dallo Stato; resta riservato

l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con

decisione separata.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 1’000.– e i disborsi sono a carico del condannato.

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 7'883.55

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 141.05

fr. 9'024.60

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