72.2011.104
Appropriazione indebita; falsità in documenti; complicità in appropriazione indebita
14 marzo 2014Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2011.104
Lugano,
14 marzo 2014/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Rosa
Item, Presidente
GI 1 giudice
a latere
GI 2 giudice
a latere
Anna Grümann,
vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati
ACPR 1
ACPR 2
entrambi rappresentati dall’avv. RAAP 1
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 3 luglio 2009 al 17 luglio
2009 (15 giorni)
IM 2
rappresentato dall’avv. DUF 1
IM 3
rappresentato dall’avv. DUF 3
imputati, a
norma dell’atto d’accusa nr. 105/2011 del 24 ottobre 2011 emanato dal
Procuratore Pubblico PP 1, di
A. IM 1 e IM 2 in correità
1. appropriazione indebita
per avere,
agendo in correità fra di loro, per il tramite delle società __________,
Association __________ (nel frattempo dichiarate fallite) e __________, di cui
erano dominus operativi e dirigenziali,
e con la complicità di IM 3,
in più occasioni, a __________, __________, __________ e __________
nel periodo maggio 2008 - luglio 2009,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
indebitamente impiegato a profitto proprio o di terzi valori
patrimoniali loro affidati,
segnatamente per avere,
indebitamente impiegato a proprio profitto o di terzi valori
patrimoniali per complessivi EUR 650'888.53 (pari ad un controvalore di CHF
1'051'974.77) a loro affidati in gestione da ACPR 1 e ACPR 2 per il tramite
di loro società (__________, __________. e __________) sulla base dei seguenti
contratti di investimento e dei seguenti trasferimenti predisposti dalle parti
offese sulla base di istruzioni di IM 1 e IM 2:
1.1. in data 5 maggio 2008,
per il tramite della società __________, EUR 200'000.- trasferiti sulla
relazione bancaria __________ presso Banca __________ del __________ intestata
a __________, in virtù dell'incarico di investimento del 5 maggio 2008
sottoscritto da ACPR 1 e __________;
1.2. a fronte del contratto
di investimento del 29 luglio 2008 sottoscritto tra __________ e __________
(rappresentata da ACPR 2), ricevuto da __________:
- EUR 24'972.35 trasferiti
il 29 luglio 2008 sulla relazione __________ intestata a __________ presso Banca
__________ del __________;
- EUR 200'000.- bonificati
il 2 settembre 2008 sul conto dell'Association __________ presso la Banca __________
in __________;
- EUR 74'972.12 trasferiti
il 3 settembre 2008 sul conto __________ della __________ presso Banca _______
del ______,
- EUR 99'972.12 trasferiti
il 3 settembre 2008 presso la relazione __________ intestata alla __________
presso Banca __________ del __________,
per un ammontare complessivo di EUR 399'916.59;
1.3. in data 8 settembre
2008 trasferito sulla relazione __________ della __________ presso Banca __________
del __________, per il tramite della __________, l'importo di EUR 50'971.94, a
fronte dell'incarico di investimento del 27 agosto 2008 siglato tra ACPR 1 e __________
"finalizzato all'acquisto del 10% delle quote di una __________ Bank",
denaro non investito, bensì utilizzato per scopi estranei a quelli
previsti contrattualmente, la cui destinazione è così riassumibile:
● CHF 86'881.-
trasferiti per bonifico all'imputato IM 1
● CHF 52'713.-
trasferiti per bonifico al complice IM 3
● CHF 13'002.-
trasferiti per bonifico a favore dell'imputato IM 2
● CHF 138'363.-
destinati a spese societarie (__________ e Associazione
__________)
● CHF 60'000.- al Garage
__________ per acquisto veicoli
● CHF 88'863.- a favore
di terzi legati da relazioni d'affari con gli imputati
● CHF 614'883.-
prelevati a contanti, di cui CHF 196'520.- prelevati dall'imputato IM 1, CHF
416'363.- prelevati dall'imputato IM 2, ritenuto che l'importo prelevato da IM
2 è stato destinato nella misura di almeno Eur 40'000.- al complice IM 3;
2. falsità in documenti
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1,
al fine di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé un
indebito profitto, formato documenti falsi facendone in seguito uso a scopo di
inganno,
segnatamente,
allo scopo di occultare l'effettiva causale dei bonifici
predisposti da ACPR 1 e ACPR 2 di cui sub 1, allestito e trasmesso alla Banca __________
del __________, rispettivamente alla Banca __________ i seguenti falsi
documenti:
2.1. falsa concessione di
prestito di EUR 200'000.-- del 29 aprile 2008
a nome della società __________, apponendo una falsa firma in
rappresentanza di __________, allo scopo di giustificare il trasferimento di
EUR 200'000.-- del 5 maggio 2008 sul conto della __________ presso Banca __________
del __________,
2.2. falso scritto non
datato nel quale __________ dichiara di elargire EUR 200'000.-- all’Association
__________, allo scopo di giustificare il
trasferimento di EUR 200'000.-- avvenuto in data 2 settembre 2008 sul conto
dell'Associazione presso Banca ______,
2.3. falsa concessione di
prestito di EUR 100'000.-- a nome di __________ del 29 luglio 2008, con la
finalità di giustificare il trasferimento di EUR 99'972.12 avvenuto in data 3
settembre 2008 sul conto della __________ presso Banca __________ del __________,
2.4. falsa fattura di EUR
25'000.-- del 25 luglio 2008 finalizzata a giustificare il trasferimento di EUR
24'972.35 avvenuto in data 29 luglio 2008 sul conto della __________ presso
Banca __________ del __________,
2.5. falsa fattura di EUR
75'000.-- non datata, allo scopo di giustificare il trasferimento di EUR 74'972.12
avvenuto in data 3 settembre 2008 sul conto della __________ presso Banca __________
del __________;
B. IM 3
3. complicità in
appropriazione indebita
per avere,
a __________, __________, __________ e __________,
nel periodo maggio 2008 - luglio 2009,
intenzionalmente aiutato IM 2 e IM 1 a mettere in atto le appropriazioni indebite ai danni di ACPR 1 e ACPR 2 di cui sub 1, partecipando
alle trattative con gli investitori, anche al loro domicilio, ed assicurandoli
telefonicamente, in più occasioni, in urto con la verità, sul buon andamento
dei loro investimenti e sul fatto che i fondi sarebbe stati depositati presso
una banca di garanzia, dissimulando che in realtà i loro fondi venivano
distratti per altre finalità poco dopo il trasferimento,
conseguendo un indebito profitto personale di almeno CHF 52'713.-
(per bonifico) e EUR 40'000.- per contanti;
4. infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni
per avere,
a __________,
il 29 gennaio 2010, 12 febbraio 2010 e 16 febbraio 2010,
acquistato presso l’armeria di __________ in __________, in
assenza del necessario permesso d’acquisto d’armi rilasciato dalla competente
autorità amministrativa, 1 fucile semi-automatico SIG Fass 90, 1 moschetto
Waffenfabrick K 31 e una carabina da caccia Remington 700;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli artt. 138 cifra 1 CP, in parte in
relazione con l'art. 25 CP; art. 251 cifra 1 CP; art. 33 LARM in combinazione
con gli artt. 8 e 10 LArm e 21 OArm;
Presenti:
§ il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
§ l’imputato IM 1, assistito dal suo
difensore d’ufficio avv. DUF 2;
§ l’imputato IM 2, assistito dal suo
difensore d’ufficio avv. IM 2;
§ l’avv. DUF 3, difensore d’ufficio
dell’imputato IM 3, accompagnato dalla dott. iur. __________;
§ la __________, patrocinatore di
fiducia degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2.
Espletato il pubblico
dibattimento:
venerdì 7 marzo 2014, dalle ore 09:30 alle ore 17:25;
lunedì 10 marzo 2014, dalle ore 09:30
alle ore 11:55;
venerdì 14 marzo 2014, dalle ore
09:30 alle ore 09:50.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del
dibattimento
La Presidente constata che l’imputato IM 3 non si è presentato
all’odierno dibattimento senza presentare giustificazioni.
La Presidente constata che l’imputato IM 3, di ignota dimora, è
stato regolarmente citato all’odierno dibattimento tramite pubblicazione nel
foglio ufficiale del 21 gennaio 2014 (doc. TPC 53).
La Presidente richiama il verbale del dibattimento del 14
gennaio 2014.
La Presidente constata che l’imputato IM 3 ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui contestati durante la procedura
predibattimentale e che la situazione probatoria consente quindi la pronuncia
di una sentenza anche in sua assenza. La Presidente chiede alle parti di
esprimersi sulla questione della contumacia:
- il PP postula che si
faccia luogo al dibattimento contumaciale, essendo date tutte le condizioni;
- la __________ non si
oppone alla continuazione del dibattimento;
- l’avv. DUF 3 dà atto
che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia e quindi non si
oppone alla continuazione del dibattimento;
- l’avv. DUF 2 non si
oppone alla continuazione del dibattimento;
- l’avv. DUF 1 non si
oppone alla continuazione del dibattimento.
Preso atto di tutto ciò, la Corte decide di far luogo al
dibattimento in contumacia nei confronti dell’imputato IM 3.
Verbale d’interrogatorio degli imputati
Il Procuratore pubblico, con l’accordo delle Parti, completa il
punto 2. dell’atto d’accusa con l’indicazione che detti documenti sono stati
inseriti in contabilità.
Sentiti: § il Procuratore Pubblico, il quale mette in
evidenza il contesto in cui hanno agito gli imputati e ripercorre i fatti alla
base dell’atto d’accusa. Rileva che il denaro consegnato da ACPR 1 e ACPR 2 non
è stato impiegato come concordato ma distratto per altre finalità. Sul ruolo di
IM 3, evidenzia che lo stesso ha partecipato alle trattative con gli
investitori, come dichiarato dai coimputati in aula, così come ha cercato di
tranquillizzarli sul buon andamento dei loro investimenti, incassando inoltre
una cifra non indifferente sapendo che proveniva dai soldi degli investitori.
Per quanto concerne l’infrazione alla LF sulle armi, rileva che per il fucile
Fass 90 non è sufficiente il permesso C ma ci vuole un’autorizzazione e che chi
acquista delle armi dovrebbe informarsi. Osserva inoltre che anche chi agisce
per negligenza è punibile. Rileva che IM 1 e IM 2 hanno agito in correità e che
IM 3 deve invece essere considerato complice. In merito alla falsità in
documenti, rileva che il documento di cui al punto 2.1 è un falso materiale
mentre gli altri sono falsi ideologici, ai quali va riconosciuto un valore
probatorio accresciuto in quanto inseriti in contabilità e prodotti in banca.
Sottolinea inoltre che IM 1 ha sostanzialmente ammesso la propria
responsabilità in relazione ai falsi documenti e che IM 2 deve essere ritenuto
correo in quanto i documenti falsi sono riconducibili ad un’azione comune. In
conclusione, chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa sia in fatto che
in diritto. Venendo alla commisurazione della pena, considera piuttosto grave
la colpa di IM 1, tenuto conto dell’importo complessivo sottratto, del modus
operandi truffaldino, del comportamento processuale tutt’altro che trasparente,
del concorso di reati e soprattutto dei precedenti penali. Considera a suo
favore la leggerezza delle vittime nel concedere gli investimenti. Chiede
quindi che IM 1 venga condannato alla pena detentiva di 30 mesi, di cui 6
mesi da espiare. Per IM 2 richiama quanto appena esposto per IM 1,
sottolineando che quest’ultimo è però incensurato. Anche nel suo caso il
comportamento processuale non consente sconti di pena. Rileva inoltre che IM 2 ha avuto un ruolo minoritario rispetto a IM 1, ma che l’ammontare da lui percepito è comunque
ingente. Postula quindi la condanna di IM 2 alla pena detentiva di 24 mesi, non
opponendosi alla sospensione condizionale della stessa. Per quanto riguarda IM
3, evidenzia che ha avuto il ruolo di complice ma che ha comunque beneficiato
di un indebito profitto rilevante. Sottolinea poi che non è incensurato e che
durante l’inchiesta ha tenuto un comportamento ancora peggiore dei coimputati,
non presentandosi nemmeno al dibattimento. Propone quindi per IM 3 la pena
detentiva di 18 mesi, rimettendosi al giudizio della Corte per quanto riguarda
la sospensione condizionale della pena. Per quanto riguarda i sequestri, chiede
la restituzione agli accusatori privati dei conti e del denaro, dedotte le
spese di giustizia. Chiede inoltre la confisca o perlomeno il sequestro
conservativo delle armi nonché la confisca delle azioni e della documentazione;
§ la
MLaw __________, rappresentante degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2,
la quale si associa alla Pubblica accusa per quanto concerne la colpevolezza
degli imputati. Ribadisce le richieste indicate nell’istanza di risarcimento
scritta, alla quale rinvia;
§ l’avv.
__________, difensore dell’imputato IM 2, il quale contesta che vi sia
stato affidamento, in quanto non vi è stato alcun accordo in merito
all’utilizzo dei soldi e ACPR 1 e ACPR 2 non hanno nemmeno letto i contratti.
Contesta quindi l’imputazione di appropriazione indebita, configurando semmai i
fatti di cui all’atto d’accusa il reato di amministrazione infedele, che nel
concreto caso non è però stato imputato. Contesta anche l’imputazione di
falsità in documenti, dato che IM 1 esclude il coinvolgimento di IM 2 e che
comunque non vi è alcuna prova al riguardo. In via principale, chiede quindi il
proscioglimento del suo assistito da ogni accusa. Subordinatamente, in caso di
condanna chiede una massiccia riduzione della pena proposta dalla Pubblica
accusa, tenuto conto dell’età e della situazione personale del suo patrocinato,
del lungo tempo trascorso dai fatti e della collaborazione prestata. Contesta
le pretese degli accusatori privati e chiede che vengano rinviate al foro
civile;
§ l’avv.
__________, difensore dell’imputato IM 1, il quale rileva che il suo
patrocinato ha sostanzialmente ammesso i fatti di cui all’atto d’accusa, con
l’unica eccezione della donazione di Euro 200'000.-, fattispecie in relazione
alla quale gli imputati devono essere prosciolti. Sottolinea il comportamento
scriteriato degli accusatori privati e delinea il personaggio di ACPR 1 che
emerge dagli articoli prodotti alla Corte. In assenza di ogni e qualsiasi
istruzione da parte degli accusatori privati in merito all’utilizzo del denaro,
fa difetto il requisito dell’affidamento, per cui il suo patrocinato deve
essere prosciolto dall’imputazione di appropriazione indebita. Il suo assistito
si dichiara invece pronto a rispondere dell’imputazione di falsità in
documenti. Chiede quindi in via principale il proscioglimento del suo assistito
dal reato di appropriazione indebita e in via subordinata una massiccia
riduzione della pena, tenuto conto della violazione del principio di celerità,
del lungo tempo trascorso dai fatti ex art. 48 lett. e CP, dell’età del suo
assistito e del fatto che ha sempre lavorato nonché della collaborazione e
delle ammissioni rese, pena da porre al beneficio della sospensione
condizionale. Per quel che concerne le pretese di risarcimento degli accusatori
privati, rileva - fatta salva l’autorizzazione a devolvere in loro favore
quanto in sequestro - che le stesse sono integralmente contestate, invocando
l’art. 44 CO ma soprattutto la carente legittimazione attiva degli accusatori
privati, contestando altresì il tasso di cambio applicato nell’atto d’accusa;
§ l’avv.
__________, difensore dell’imputato IM 3, il quale rileva che il suo
assistito non ha partecipato alle trattative, non era presente alla
sottoscrizione e non ha sottoscritto alcun contratto ed è intervenuto presso
gli accusatori privati solo in seguito, come da lui sempre sostenuto. IM 3 è
pure totalmente estraneo ai falsi giustificativi e ai prelievi di denaro
effettuati dai coimputati. Il denaro che ha ricevuto è stato percepito a titolo
di risarcimento delle spese e stipendio. Si associa comunque ai colleghi della
difesa nel negare la sussistenza dell’affidamento e quindi del reato di
appropriazione indebita. Contesta il punto 4. dell’atto d’accusa, dal momento
che il suo patrocinato soggettivamente era in buona fede. In conclusione,
postula il proscioglimento del suo assistito da ogni accusa. Subordinatamente,
chiede una massiccia riduzione della pena proposta dalla Pubblica accusa, visto
il lungo tempo trascorso. Chiede inoltre la reiezione delle pretese degli
accusatori privati, da rinviare al foro civile;
§ il
Procuratore Pubblico in replica ribadisce la fondatezza del reato di
appropriazione indebita, dal momento che gli accusatori privati hanno affidato
Fatti
i loro soldi agli imputati affinché fossero investiti nel trading bancario.
Contesta inoltre la sussistenza dell’attenuante del lungo tempo trascorso ex
art. 48 lett. e CP. Per il resto, si riconferma nelle sue precedenti
conclusioni;
§ la
MLaw __________, rappresentante degli accusatori privati, non replica;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 2, in duplica ribadisce che non essendo dato il presupposto dell’affidamento, non è realizzato il reato di
appropriazione indebita, per cui si riconferma nella richiesta di
proscioglimento del suo assistito da ogni accusa. Ribadisce inoltre la
richiesta di rinvio al foro civile delle pretese di risarcimento degli
accusatori privati in applicazione dell’art. 44 CO. Per il rimanente, si
riconferma nel suo precedente intervento;
§ I
difensori di IM 1 e di IM 3 non duplicano.
Preso atto che le parti non hanno
richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui
sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 25, 40, 42,
44, 47, 49, 51, 69, 70, 73, 138 cifra 1, 251 cifra 1 CP;
33 Larm;
82, 135, 366 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. appropriazione indebita
per avere,
in correità con IM 2,
per il tramite di società a loro riconducibili e con la complicità di IM 3,
a __________, __________, __________ e __________,
nel periodo maggio 2008 - luglio 2009,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
indebitamente impiegato a profitto proprio o di terzi valori patrimoniali
affidatigli da ACPR 1 e ACPR 2 per il tramite di loro società (__________, __________.
e __________) per complessivi Euro 650'888.53;
1.2. falsità in documenti
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1.1 del
dispostivo,
al fine di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto,
formato la falsa
concessione di prestito di Euro 200'000.-- datata 29 aprile 2008 a nome della società __________, il falso scritto non datato con il quale __________ dichiara di
elargire Euro 200'000.-- all’__________ di Euro 25'000.-- datata
25 luglio 2008 e Euro 75'000.-- non datata, sapendo che detti
documenti sarebbero stati inseriti in contabilità,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel verbale del
dibattimento.
Considerandi
2.
IM 2 è autore colpevole di:
appropriazione indebita
per avere,
in correità con IM 1,
per il tramite di società a loro riconducibili e con la complicità di IM 3,
a __________, __________, __________ e __________,
nel periodo maggio 2008 - luglio 2009,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
indebitamente impiegato a profitto proprio o di terzi valori patrimoniali
affidatigli da ACPR 1 e ACPR 2 per il tramite di loro società (__________, __________.
e __________) per complessivi Euro 650'888.53,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
3.
IM 3, in contumacia, è autore colpevole di:
complicità in
appropriazione indebita
per avere,
a __________, __________, __________ e __________,
nel periodo maggio 2008 - luglio 2009,
intenzionalmente aiutato IM 1 e IM 2 a mettere in atto l’appropriazione indebita di cui ai punti 1.1 e 2.1 del dispositivo,
partecipando alle trattative con gli investitori ACPR 1 e ACPR 2 ed
assicurandoli poi sul buon andamento dei loro investimenti, dissimulando che in
realtà i fondi venivano distratti per altre finalità,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
4.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di falsità in documenti di cui al punto 2.3 dell’atto
d’accusa.
5.
IM 2 è prosciolto
dall’imputazione di falsità in documenti di cui al punto 2. dell’atto d’accusa.
6.
IM 3 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni di cui al
punto 4. dell’atto d’accusa.
7.
Di conseguenza,
7.1
IM 1 è condannato:
7.1.1
alla pena detentiva di 21 (ventuno)
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
7.1.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e a IM 1 è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).
7.2
IM 2 è condannato:
7.2.1
alla pena detentiva di 16 (sedici)
mesi.
7.2.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e a IM 2 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
7.3
IM 3 è condannato in
contumacia:
7.3.1
alla pena detentiva di 13
(tredici) mesi.
7.3.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e a IM 3 è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).
8.
È riconosciuto il principio
del risarcimento del danno da parte dei condannati IM 1, IM 2 e IM 3, in solido, a favore degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, per la cui quantificazione gli
accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.
9.
A valere quale risarcimento
parziale del danno, previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese
processuali, è ordinato il dissequestro in favore degli accusatori privati ACPR
1.
e ACPR 2 del saldo attivo delle seguenti relazioni bancarie e dei seguenti
importi:
- relazione n. __________
intestata a Association __________, __________, presso __________, __________;
- relazione n. __________
intestata a __________, __________, presso __________, __________;
- relazione n. __________
intestata a __________, __________, presso __________, __________;
- relazione n. __________
intestata a Association __________, presso __________, __________ (già Banca __________);
- relazione n. __________
intestata a __________ presso Banca __________, __________;
- relazione n. __________
cifrato __________ presso Banca __________, __________;
- relazione n. __________
intestata a __________ presso Banca __________ del __________;
- relazione n. __________ intestata
a IM 2 presso Banca __________ del __________;
- relazione n. __________
intestata a IM 2 presso Banca __________ del __________;
- Fr. 1'956.65 ed Euro
2'915.-- versati sul ccp del Ministero Pubblico e trasferiti al Tribunale Penale;
- Euro 16'150.-- versati sul
ccp del Ministero Pubblico e trasferiti al Tribunale Penale.
10.
È ordinato il dissequestro
delle seguenti relazioni bancarie con saldo negativo:
- relazione n. __________ intestata
a IM 2 presso __________, __________ (già Banca __________);
- relazione n. __________
intestata a IM 1 presso __________, __________ (già Banca __________).
11.
È ordinata la confisca di 4
certificati azionari n. 02, 03, 04, 05 della __________, in liquidazione.
12.
È ordinata la confisca di un
fucile semi-automatico SIG Fass 90, di un moschetto Waffenfabrick K31 e di una
carabina da caccia Remigton 700.
13.
È ordinato il sequestro
conservativo in quanto mezzi di prova della documentazione in sequestro ed
elencata nell’atto d’accusa.
14.
Le
spese per le difese d’ufficio di IM 1, di IM 2 e di IM 3 sono sostenute dallo
Stato.
14.1
La
nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 6’195.--
spese fr. 500.--
IVA (8%) fr. 535.60
totale fr. 7’230.60
14.1.1
IM 1 è tenuto a rimborsare allo
Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7’230.60 non appena le sue condizioni
economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
14.2
La
nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 8’730.--
spese fr. 523.80
totale fr. 9'253.80
14.2.1
IM 2 è tenuto a rimborsare allo
Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9'253.80 non appena le sue condizioni
economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
14.3
La
nota professionale dell’avv. DUF 3 è approvata per:
onorario fr. 5’940.--
spese fr. 500.--
totale fr. 6’440.--
14.3.1
IM 3 è tenuto a rimborsare allo
Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6’440.-- non appena le sue condizioni
economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
15.
La tassa di giustizia di fr.
3'000.- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione
interna in misura di 1/3 ciascuno.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 300.--
Pubblicazioni su FU fr. 160.25
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 419.35
fr. 3'879.60
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Pubblicazioni su FU fr. 53.42
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 139.78
fr. 1'293.20
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Pubblicazioni su FU fr. 53.42
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 139.78
fr. 1'293.20
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Pubblicazioni su FU fr. 53.42
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 139.78
fr. 1'293.20
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Per la Corte delle assise
criminali
La Presidente La
vicecancelliera