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Decisione

72.2011.104

Appropriazione indebita; falsità in documenti; complicità in appropriazione indebita

14 marzo 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i loro soldi agli imputati affinché fossero investiti nel trading bancario.

Contesta inoltre la sussistenza dell’attenuante del lungo tempo trascorso ex

art. 48 lett. e CP. Per il resto, si riconferma nelle sue precedenti

conclusioni;

§ la

MLaw __________, rappresentante degli accusatori privati, non replica;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 2, in duplica ribadisce che non essendo dato il presupposto dell’affidamento, non è realizzato il reato di

appropriazione indebita, per cui si riconferma nella richiesta di

proscioglimento del suo assistito da ogni accusa. Ribadisce inoltre la

richiesta di rinvio al foro civile delle pretese di risarcimento degli

accusatori privati in applicazione dell’art. 44 CO. Per il rimanente, si

riconferma nel suo precedente intervento;

§ I

difensori di IM 1 e di IM 3 non duplicano.

Preso atto che le parti non hanno

richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui

sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 25, 40, 42,

44, 47, 49, 51, 69, 70, 73, 138 cifra 1, 251 cifra 1 CP;

33 Larm;

82, 135, 366 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1. appropriazione indebita

per avere,

in correità con IM 2,

per il tramite di società a loro riconducibili e con la complicità di IM 3,

a __________, __________, __________ e __________,

nel periodo maggio 2008 - luglio 2009,

per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

indebitamente impiegato a profitto proprio o di terzi valori patrimoniali

affidatigli da ACPR 1 e ACPR 2 per il tramite di loro società (__________, __________.

e __________) per complessivi Euro 650'888.53;

1.2. falsità in documenti

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1.1 del

dispostivo,

al fine di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé o ad

altri un indebito profitto,

formato la falsa

concessione di prestito di Euro 200'000.-- datata 29 aprile 2008 a nome della società __________, il falso scritto non datato con il quale __________ dichiara di

elargire Euro 200'000.-- all’__________ di Euro 25'000.-- datata

25 luglio 2008 e Euro 75'000.-- non datata, sapendo che detti

documenti sarebbero stati inseriti in contabilità,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel verbale del

dibattimento.

Considerandi

2.

IM 2 è autore colpevole di:

appropriazione indebita

per avere,

in correità con IM 1,

per il tramite di società a loro riconducibili e con la complicità di IM 3,

a __________, __________, __________ e __________,

nel periodo maggio 2008 - luglio 2009,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

indebitamente impiegato a profitto proprio o di terzi valori patrimoniali

affidatigli da ACPR 1 e ACPR 2 per il tramite di loro società (__________, __________.

e __________) per complessivi Euro 650'888.53,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

3.

IM 3, in contumacia, è autore colpevole di:

complicità in

appropriazione indebita

per avere,

a __________, __________, __________ e __________,

nel periodo maggio 2008 - luglio 2009,

intenzionalmente aiutato IM 1 e IM 2 a mettere in atto l’appropriazione indebita di cui ai punti 1.1 e 2.1 del dispositivo,

partecipando alle trattative con gli investitori ACPR 1 e ACPR 2 ed

assicurandoli poi sul buon andamento dei loro investimenti, dissimulando che in

realtà i fondi venivano distratti per altre finalità,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

4.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di falsità in documenti di cui al punto 2.3 dell’atto

d’accusa.

5.

IM 2 è prosciolto

dall’imputazione di falsità in documenti di cui al punto 2. dell’atto d’accusa.

6.

IM 3 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni di cui al

punto 4. dell’atto d’accusa.

7.

Di conseguenza,

7.1

IM 1 è condannato:

7.1.1

alla pena detentiva di 21 (ventuno)

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

7.1.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e a IM 1 è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).

7.2

IM 2 è condannato:

7.2.1

alla pena detentiva di 16 (sedici)

mesi.

7.2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e a IM 2 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

7.3

IM 3 è condannato in

contumacia:

7.3.1

alla pena detentiva di 13

(tredici) mesi.

7.3.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e a IM 3 è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).

8.

È riconosciuto il principio

del risarcimento del danno da parte dei condannati IM 1, IM 2 e IM 3, in solido, a favore degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, per la cui quantificazione gli

accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

9.

A valere quale risarcimento

parziale del danno, previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese

processuali, è ordinato il dissequestro in favore degli accusatori privati ACPR

1.

e ACPR 2 del saldo attivo delle seguenti relazioni bancarie e dei seguenti

importi:

- relazione n. __________

intestata a Association __________, __________, presso __________, __________;

- relazione n. __________

intestata a __________, __________, presso __________, __________;

- relazione n. __________

intestata a __________, __________, presso __________, __________;

- relazione n. __________

intestata a Association __________, presso __________, __________ (già Banca __________);

- relazione n. __________

intestata a __________ presso Banca __________, __________;

- relazione n. __________

cifrato __________ presso Banca __________, __________;

- relazione n. __________

intestata a __________ presso Banca __________ del __________;

- relazione n. __________ intestata

a IM 2 presso Banca __________ del __________;

- relazione n. __________

intestata a IM 2 presso Banca __________ del __________;

- Fr. 1'956.65 ed Euro

2'915.-- versati sul ccp del Ministero Pubblico e trasferiti al Tribunale Penale;

- Euro 16'150.-- versati sul

ccp del Ministero Pubblico e trasferiti al Tribunale Penale.

10.

È ordinato il dissequestro

delle seguenti relazioni bancarie con saldo negativo:

- relazione n. __________ intestata

a IM 2 presso __________, __________ (già Banca __________);

- relazione n. __________

intestata a IM 1 presso __________, __________ (già Banca __________).

11.

È ordinata la confisca di 4

certificati azionari n. 02, 03, 04, 05 della __________, in liquidazione.

12.

È ordinata la confisca di un

fucile semi-automatico SIG Fass 90, di un moschetto Waffenfabrick K31 e di una

carabina da caccia Remigton 700.

13.

È ordinato il sequestro

conservativo in quanto mezzi di prova della documentazione in sequestro ed

elencata nell’atto d’accusa.

14.

Le

spese per le difese d’ufficio di IM 1, di IM 2 e di IM 3 sono sostenute dallo

Stato.

14.1

La

nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per:

onorario fr. 6’195.--

spese fr. 500.--

IVA (8%) fr. 535.60

totale fr. 7’230.60

14.1.1

IM 1 è tenuto a rimborsare allo

Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7’230.60 non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

14.2

La

nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 8’730.--

spese fr. 523.80

totale fr. 9'253.80

14.2.1

IM 2 è tenuto a rimborsare allo

Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9'253.80 non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

14.3

La

nota professionale dell’avv. DUF 3 è approvata per:

onorario fr. 5’940.--

spese fr. 500.--

totale fr. 6’440.--

14.3.1

IM 3 è tenuto a rimborsare allo

Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6’440.-- non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

15.

La tassa di giustizia di fr.

3'000.- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione

interna in misura di 1/3 ciascuno.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 300.--

Pubblicazioni su FU fr. 160.25

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 419.35

fr. 3'879.60

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Pubblicazioni su FU fr. 53.42

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 139.78

fr. 1'293.20

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Pubblicazioni su FU fr. 53.42

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 139.78

fr. 1'293.20

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Pubblicazioni su FU fr. 53.42

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 139.78

fr. 1'293.20

============

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente La

vicecancelliera