Lexipedia

Decisione

72.2011.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 aprile 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti risarcimenti in favore degli accusatori privati:

4.1. fr. 64'290.80 al ACPR 1;

4.2. fr. 21'639.75 al ACPR 2;

4.3. fr. 165'400.- oltre interessi

al 5% dal 13 novembre 2008 e fr. 2'793.10 per spese legali a ACPR 3;

4.4. fr.3'755.- a

ACPR 5 e ACPR 4;

4.5. fr. 87'500.-

a ACPR 6;

4.6. fr. 12'087.20 a ACPR 7;

4.7. fr. 1'451'878.80 a ACPR 8 e ACPR 9.

5. Ogni

altra pretesa degli accusatori privati è rinviata al competente foro civile.

Considerandi

6.

Previa

corrispondente cessione in favore dello Stato, il risarcimento compensatorio di

cui al dispositivo 2.2 è proporzionalmente devoluto in favore degli accusatori

privati i cui crediti sono stati riconosciuti così come indicato al dispositivo

n. 4.

7.

È ordinato il dissequestro:

7.1

della documentazione

sequestrata presso gli uffici dello studio __________ in favore dell’avente

diritto;

7.2

delle azioni della società ACPR

3.

in favore dell’avente diritto;

7.3

del 19% degli averi

patrimoniali relativi alla comunione ereditaria fu __________ ed __________ in

favore del notaio divisore, a beneficio degli altri membri della Comunione

ereditaria ad esclusione dell’imputato.

8.

Sui restanti beni ed

oggetti sequestrati, indicati nell’atto di accusa, è mantenuto il sequestro

conservativo a garanzia del pagamento del risarcimento compensatorio di cui al

Dispositivo

dispositivo 2.2. L’eventuale provento dell’eventuale realizzazione di questi

beni ed oggetti va in seguito devoluto, dedotte le spese, in favore degli

accusatori privati di cui al dispositivo n. 4 in proporzione dei rispettivi crediti in capitale, senza computo di interessi e spese legali.

9. Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La

retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

10. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 320.--

Devoluzione fr. 1'000'000.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 297.25

fr. 1'001'617.25

============