72.2011.116
Ripetuta truffa ai danni delle casse malati da parte di una farmacista, per mezzo di falsi documenti, creando un danno di almeno CHF 1'543'167.00. Procedura abbreviata
9 marzo 2012Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2011.116
Lugano,
9 marzo 2012/da
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani,
Presidente
Andrea Minesso, vicecancelliere
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentata dall’avv. DF 1,
imputata a norma dell'atto d'accusa
115/2011 del 28.11.2011 emanato dal Procuratore pubblico PP
1, di
1. truffa, ripetuta
per avere,
a __________ ed in altre località,
nel periodo 1.1.2004 al 24.6.2009,
nella sua veste di farmacista attiva di regola a __________ presso
la __________,
in correità con terzi,
ognuno con proprio ruolo,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
ripetutamente partecipato ad ingannare con astuzia i funzionari delle
__________, della __________ e della __________ affermando cose false e sottacendo
cose vere, segnatamente trasmettendo loro (o facendo trasmettere da suoi
dipendenti) attraverso l’intermediario __________, che allestiva le relative
fatture, ricette mediche riferite a medicamenti che in realtà non erano stati
forniti ai clienti delle citate farmacie, in favore dei quali, in luogo di
consegnare in tutto o in parte i medicamenti prescritti sulle ricette,
allestivano dei buoni per un valore equivalente, poi utilizzati dai clienti per
l’acquisto di altri prodotti,
inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio
delle __________, di __________ e di __________, in particolare al pagamento
tramite __________ di importi non dovuti per almeno CHF 1'543'167.00
ritenuto che in tal modo venne conseguito un indebito profitto di almeno
CHF 500’000.00.
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;
2. falsità in documenti,
ripetuta
per avere,
a __________,
al fine di nuocere al patrimonio o altri diritti di una persona o
di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente alterato dei
documenti veri, facendo altresì uso a scopo di inganno di tali documenti,
in particolare per avere,
ripetutamente falsificato le ricette del medico __________
riferite alla paziente __________ e/o al di lei marito
aggiungendo di suo pugno
·
sulla ricetta datata 25.09.2006 la scritta “rip. 6 mesi”,
·
sulla ricetta datata 25.08.2006 la scritta “ripetibile 6 mesi”,
·
sulla ricetta datata 12.03.2007 modificato il nome __________ in __________,
·
sulla ricetta a nome __________ datata 03.06.2007 modificato la
validità della stessa da “1 mese” a “1 anno”,
·
sulla ricetta datata 14.09.2007 modificato davanti ad un
medicamento con l’indicazione “2x”,
·
nella ricetta originariamente datata 21.02.2008 modificato la
data,
·
nella ricetta datata 15.06.2007 la scritta “ripetibile 1 anno”,
nonché
·
nella ricetta della Dr. __________ riferita alla signora __________,
datata originariamente 31.03.2009 proceduto a modificarne la data,
e fatto uso di tali falsi documenti trasmettendoli all’__________
per la fatturazione;
reato previsto: all’art. 251 cifra 1 CP
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarata
autore colpevole dei reati a lei ascritti come sopra
Fatti
di conseguenza IM 1 è condannata alla pena detentiva di 15
mesi;
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CP).
2. IM 1 è condannata al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre
3. Ordina, ad avvenuta
omologazione del presente atto di accusa, la restituzione ai sequestratari,
degli oggetti sequestrati come all’elenco allegato,
ad eccezione dei medicamenti trovantisi presso il
Farmacista cantonale e delle false ricette, di cui viene ordinata la confisca e
la distruzione, nonché dello schedario dei buoni e delle copie dei
database __________ di cui viene ordinato il sequestro conservativo.
Presenti - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputata IM 1, assistita
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico
dibattimento venerdì 9 marzo 2012 dalle ore 14:21 alle ore 14:37.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
Considerandi
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli artt.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa nr.
115/2011 del 28 novembre 2011 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
2.
La tassa di giustizia di
CHF 500.-- (cinquecento) e i disborsi sono posti a carico della condannata.
3.
Questo giudizio è
definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,
al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di
accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il
vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 1'767.90
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 65.--
fr. 2'332.90
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