72.2011.12
Abuso di un impianto per l'elaborazione dati; truffa; falsità in documenti; soppressione di documenti
24 luglio 2013Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2011.12
Lugano,
24 luglio 2013/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1
contro
IM 1
e fu domiciliato a coniugato
patrocinato dall’avv. DF 1,
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 9/2011 del 02.03.2011, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. abuso di un impianto per
l'elaborazione dati
per avere,
a __________, in più occasioni nelle sottoelencate circostanze di
tempo,
nella sua qualità di consulente alla clientela attivo preso ACPR 1
per procacciare ad altri un indebito profitto,
servendosi in modo indebito di dati, influito su un processo
elettronico di trattamento dati, provocando un trasferimento indebito di attivi
a danno di clienti dell'istituto,
segnatamente,
1.1. allo scopo di celare
spese e commissioni addebitate in conto a taluni clienti che le contestavano,
rispettivamente per migliorare
Fatti
i saldi di conti di altri clienti di ACPR 1 di cui era consulente
di riferimento, predisposto bonifici elettronici, mediante imputazione diretta
nel sistema informatico UTS, che hanno portato ad addebitare indebitamente i
seguenti conti di clienti accesi presso ACPR 1, con trasferimenti di valori
patrimoniali a favore di conti di altri clienti, in buona fede, del medesimo
istituto:
1.1.1. nel periodo 17 novembre
2004 - 1° dicembre 2009, effettuato 25 addebiti non autorizzati a danno del
conto n. arrecando un pregiudizio temporaneo al cliente C.D. di EUR 105'968.01,
ritenuto che l'imputato, a partire dal 26 aprile 2005, ha accreditato il conto con indebiti trasferimenti, mediante imputazione diretta nel sistema
informatico UTS, da conti di altri clienti di cui era consulente di
riferimento, cosicché il cliente, terzo in buona fede, non risulta attualmente
danneggiato,
1.1.2. nel periodo 28
aprile 2005 - 18 novembre 2009, eseguito 37 indebiti trasferimenti a danno del
conto, arrecando un pregiudizio temporaneo ai clienti G.L. e R.L. di EUR
101'952.77 e USD 4'110.57.-, con un danno residuo di EUR 58'928.70 e USD
518.83, tenuto conto degli accrediti a favore del conto predisposti a partire
dal 6 giugno 2005 dall'imputato addebitando conti di clienti terzi,
1.1.3. tra il 17 dicembre 2004
e il 14 maggio 2007, effettuato 6 illeciti addebiti a danno del conto n. con un
danno di EUR 22'828.-,
1.1.4. il 9 maggio 2005
addebitato illecitamente il conto n. 0247-716812 per EUR 5'000.-,
1.1.5. il 4 e il 5 febbraio 2010,
effettuato due addebiti, senza l'autorizzazione del cliente, a danno del conto
n. 0247-671021 per EUR 250.-,
1.1.6. in data 11 gennaio 2005
addebitato illecitamente il conto n. per EUR 700.-,
1.1.7. tra il 25 maggio 2009 e
18 novembre 2009, posto in esecuzione 5 addebiti, senza valida causa, a danno
del conto n. per complessivi EUR 26'000.-,
1.1.8. tra il 25 maggio 2009 e
il 30 ottobre 2009, effettuato 4 addebiti, all'insaputa dei clienti, a danno
del conto n. per complessivi EUR 16'500.-,
1.1.9. tra il 25 maggio 2009 e
l'11 dicembre 2009, posto in esecuzione 11 addebiti, all'insaputa della
cliente, a pregiudizio del conto n. per complessivi EUR 36'476.61,
1.1.10. tra il 21 novembre 2003
e il 24 luglio 2007, senza disporre di alcuna autorizzazione del cliente,
effettuato 20 addebiti a danno del conto n. per totali EUR 52'681.62 e USD
3'890.-,
1.1.11. tra l'8 e il 19 giugno
2007, predisposto 4 addebiti, senza valida causa, in danno del conto n. per
complessivi EUR 3'407.45 e USD 3'174.98,
1.1.12. il 25 settembre 2009
addebitato, all'insaputa del cliente, il conto n. per EUR 5'000.-,
1.1.13. il 15 ottobre 2009,
predisposto senza valida causa e all’insaputa del cliente, l'addebito del conto
n..- per EUR 500.-,
1.1.14. tra il 3 ottobre 2008 e
il 28 dicembre 2009, predisposto senza l'autorizzazione della cliente, 3
trasferimenti a debito del conto n. per complessivi EUR 11'290.-,
1.1.15. il 3 ottobre 2008
addebitato indebitamente il conto n. per l'importo di EUR 3'000.-,
1.1.16. il 6 ottobre 2008
predisposto indebitamente un bonifico di EUR 500.- a debito del conto n.,
1.1.17. il 28 novembre 2005
addebitato indebitamente il conto n. di EUR 500.-,
1.2. allo scopo di tentare
di raggiungere un rendimento del 4% annuo
promesso dall'imputato al cliente C.D. titolare della relazione,
tra il 4 gennaio 2005 e il 23 marzo 2010,
eseguito numerose operazioni di borsa non autorizzate dal cliente,
mediante imputazione diretta nel programma UTS, arrecando un pregiudizio al
patrimonio del cliente di EUR 220'686.-,
1.3. tra il 16 marzo 2010 e
il 6 maggio 2010, proceduto, senza disporre di alcuna autorizzazione da parte
dei titolari del conto n., all'acquisto di titoli che hanno generato perdite
per EUR 5'433.60,
arrecando un pregiudizio complessivo di EUR 619'674.06.06 e USD
11'175.55, con un danno finale, tenuto conto degli accrediti predisposti
dall'imputato secondo le modalità suddette, di EUR 469'681.98 e USD 7’583.81,
nel frattempo risarcito ai clienti da Banca ACPR 1;
2. truffa
per avere,
a __________,
in più occasioni nelle sottoelencate circostanze di tempo,
a scopo di indebito profitto di terzi,
ripetutamente ingannato, con astuzia, funzionari della banca ACPR
1, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,
sfruttando il rapporto di fiducia esistente con i propri colleghi
di lavoro e la sua funzione di consulente alla clientela, ovvero ingannato con
astuzia cassieri agli sportelli, inducendoli a consegnargli denaro contante
presentando loro le fiches di cassa elencate al punto n. 3.1. su cui aveva
personalmente apposto la firma falsificata dei titolari dei conti,
rispettivamente ingannato con astuzia i colleghi preposti all'esecuzione degli
ordini di bonifico, sottoponendo loro il falso ordine di cui al punto n. 3.5,
inducendoli ad addebitare, senza valida causa, i seguenti importi:
2.1. in data 21 dicembre 2009 l'importo di EUR 12'120.- a debito del conto;
2.2. in data 22 dicembre 2009 l'importo di EUR 10'100.- a debito del conto n.;
2.3. in data 24 dicembre 2009 l'importo di EUR 12'120.- a debito del conto
2.4. in data 24 dicembre 2009 l'importo di EUR 12'120.- a debito del conto;
2.5. in data 24
dicembre 2009 l'importo di EUR 12'120.- a debito del conto;
2.6. in data 24 dicembre 2009 l'importo di EUR 60'000.- a debito del conto, con trasferimento a favore del conto n.;
Considerandi
valori patrimoniali che l'imputato ha in seguito riversato su
conti di terzi clienti di ACPR 1 danneggiando in tal modo i titolari dei
suddetti conti per complessivi EUR 118'580.-, nel frattempo indennizzati da
banca ACPR 1;
3.
falsità in documenti
per avere,
a __________,
nel periodo 5 marzo 2007 - 23 marzo 2010;
a scopo di indebito profitto di terzi,
formato e fatto uso a scopo di inganno di documenti falsi,
segnatamente:
3.1
allo scopo di mettere
in atto le truffe di cui al punto n. 2, allestito le sottoelencate fiches di
prelevamento false, falsificando la firma di clienti, sottoponendole ai
colleghi della cassa, i quali, indotti in tal modo in errore con inganno
astuto, gli hanno consegnato banconote pari agli importi figuranti sulle
fiches, nell'erronea convinzione che le operazioni di cassa avvenissero con il
benestare dei clienti:
3.1.1
falsa fiche di
prelevamento di EUR 12'120.- a debito del conto, falsificando la firma del
cliente,
3.1.2
falsa fiche di
prelevamento di EUR 10'100.- a debito del conto, falsificando la firma della
titolare del conto,
3.1.3
falsa fiche di
prelevamento di EUR 12'120.- a debito del conto, falsificando le firme dei
clienti,
3.1.4
falsa fiche di
prelevamento di EUR 12'120.- a debito del conto, falsificando la firma della
titolare del conto,
3.1.5
falsa fiche di
prelevamento di EUR 12'120.- a debito del conto, falsificando le firme dei
clienti,
3.1.6
falsa fiche di
prelevamento del 23 marzo 2010 di EUR 290.- a debito del conto n. e falsa fiche
di prelevamento del 23 marzo 2010 di EUR 272.70 a debito del medesimo conto, falsificando la firma della titolare del conto,
3.2
il 5 marzo 2007,
allestito l'ordine relativo al conto n. 0247-510700, con trasferimento del
saldo a favore del conto n., falsificando la firma del cliente,
3.3
il 6 giugno 2007,
allestito l'ordine relativo al conto n., con trasferimento del saldo a favore
del conto n. -, falsificando la firma del cliente,
3.4
in data 22
ottobre 2009 allestito il falso ordine di apertura di un anticipo fisso di CHF
1'500'000.-, falsificando la firma del cliente C.D. titolare della relazione,
3.5
in data 21 dicembre
2009, allestito il falso ordine di trasferimento della somma di EUR 60'000.- a
favore del conto n., falsificando la firma del titolare del conto ______;
4.
soppressione di
documenti
per avere,
a _____, nel corso del mese di dicembre 2009
al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una
persona e di procacciare a terzi un indebito profitto,
ovvero allo scopo di occultare le truffe di cui al punto n. 2,
soppresso le fiches di prelevamento elencate al punto n. 3.1.;
reati previsti: dagli art. 146 cpv. 1 CP, art. 147 cpv. 1
CP, art. 251 cifra 1 CP, art. 254 cpv. 1 CP;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore
colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
Di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 20 (venti) mesi.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
ed inoltre 2. Le pretese civili e di
indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento formulate da parte
dell’accusatore privato ACPR 1 sono riconosciute e poste a carico dell’imputato,
sino a concorrenza di EUR 588'181.98 e USD 7'583.81 (art. 360 cpv. 1 lett. f
CPP).
3.
IM 1 è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui importo
sarà stabilito dalla Corte Correzionale di Lugano.
4.
E' ordinata la
confisca dei falsi documenti elencati al punto n. 3 (art. 69 cpv. 1 CP).
5.
E' mantenuto il
sequestro sulla quota di comproprietà di 1 / 2 sul fondo n. ______ RFD Comune
di _____.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;
- l’avv.RA 1, in rappresentanza dell’accusatore privato ACPR 1.
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:20.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
358.
e segg., 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n.
2011/9 del 2.3.2011 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con la
seguente modifica del punto 5. delle proposte:
5.
A
garanzia del risarcimento dell’accusatore privato e del pagamento di tasse e
spese di giustizia, è mantenuto il sequestro conservativo sulla quota di
comproprietà di 1/2 sul fondo n. _____RFD Comune di ______.
2.
Questo giudizio è
definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,
al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di
accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 83.--
fr. 783.--
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