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Decisione

72.2011.135

Ripetuta estorsione e falsità in documenti

31 ottobre 2012Italiano86 min

Source ti.ch

Fatti

I.

Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa viene corretto o

completato come di seguito:

- la valuta dell’indebito

profitto di IM 2 indicato al punto A. in Franchi 12'321.70 viene corretta con

l’indicazione che si tratta in Euro;

- la cifra 3. del punto

A. dell’atto d’accusa viene così completato:

“la consegna delle tessere Bancomat e del relativo codice PIN

al IM 2,

per consentirgli il prelevamento dell’intero stipendio presso

l’__________ di __________,

rispettivamente la consegna dello stipendio a IM 2,

per la trattenuta della differenza rispetto agli importi

imposti agli operai”;

- nel punto B. dell’atto

d’accusa viene aggiunto l’operaio __________ mentre che viene cancellato

l’operaio __________;

- nel punto C. dell’atto

d’accusa “simulare” viene corretto in “dissimulare”;

- nel punto C. dell’atto

d’accusa i conteggi di salario sono 24 invece che 23.

Considerandi

II.

Con l’accordo delle parti, in subordine al reato di “ripetuta

estorsione” di cui al punto A. dell’atto d’accusa, viene prospettata

l’imputazione di “ripetuta estorsione, in parte tentata”.

III.

Il PP 1 preannuncia che presenterà in subordine un atto d’accusa per l’ipotesi

di usura.

I Difensori non si oppongono.

Verbale

d’interrogatorio degli imputati

Le parti danno atto che dei 9 casi di cui al punto C. dell’atto

d’accusa, i seguenti casi vanno stralciati:

- stipendio marzo di __________;

- stipendio di aprile di __________;

- stipendio di febbraio

di __________.

Sentiti: - il PP 1, il quale

descrive le difficili condizioni economiche in cui versavano gli operai, tutti

disoccupati, condizioni di cui IM 2 e IM 3 erano perfettamente consapevoli.

Ripercorre i fatti alla base dell’atto d’accusa ed espone i motivi per i quali

gli stessi configurano il reato di ripetuta estorsione, segnatamente essendo

stati gli operai minacciati di restare disoccupati e successivamente di perdere

il lavoro. Rileva che IM 2 è sostanzialmente confesso e passa in rassegna gli

elementi che provano la colpevolezza di IM 3. Venendo alla posizione di IM 1,

ritiene che dal profilo oggettivo il reato sia pacifico e spiega perché anche

dal profilo soggettivo IM 1 è colpevole di falsità in documenti, citando ampia

dottrina e giurisprudenza (in particolare STF 6B.908/2009 del 3.11.2010). In

conclusione, chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa del 27 dicembre

2011.

sia in fatto che in diritto. Propone per IM 2 e IM 3 una pena detentiva

indicativa di 12 mesi e per IM 1 alcuni mesi di detenzione, non opponendosi

alla concessione della sospensione condizionale della pena;

- l’avv. DF 2,

difensore dell’imputato IM 3, il quale esordisce sottolineando che occorre ben

distinguere la posizione di IM 3 da quella di IM 2. In relazione all’imputazione di ripetuta estorsione, contesta che da parte degli operai vi fosse

la percezione di una minaccia, per cui chiede il proscioglimento del suo

patrocinato da tale reato. IM 3 deve poi essere prosciolto anche dal reato di

usura, dato che egli non era a conoscenza dell’entità delle trattenute

effettuate da IM 2 né della loro durata. Contesta la sussistenza del reato di

falsità in documenti sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo. In

conclusione, chiede il proscioglimento di IM 3 da tutti i capi d’accusa;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 2, la quale ritiene che il suo patrocinato debba

essere prosciolto dal reato di estorsione, subordinatamente usura, in relazione

al punto A.2. dell’atto d’accusa, non avendo egli nemmeno mai visto i conteggi

fatti sottoscrivere agli operai. IM 2 deve inoltre essere prosciolto da ogni

accusa in relazione all’operaio __________. Sulla base delle dichiarazioni

degli operai, l’indebito profitto conseguito da IM 2 va ridotto ad Euro

4'821.05. Contesta inoltre l’imputazione di falsità in documenti, siccome IM 2

non aveva nulla a che fare con la contabilità della __________. Ritiene che la

pena proposta dalla Pubblica Accusa sia quindi sproporzionata, anche perché

soggettivamente IM 2 riteneva giustificate le proprie trattenute sui salari

degli operai per aver loro trovato un lavoro e per la messa a disposizione del

furgone e del materiale di lavoro. In conclusione, tenuto conto anche del

carcere preventivo sofferto, delle ammissioni di IM 2 e della collaborazione

prestata nonché della sua incensuratezza in Svizzera, postula una massiccia

riduzione della pena proposta;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato IM 1, la quale ritiene che la condotta di IM 1 non

assurge a rilevanza penale. Contesta l’imputazione addebitata al suo

patrocinato sia dal profilo oggettivo che dal profilo soggettivo. Le buste paga

non configurano dei falsi documentali, poiché IM 1 inseriva in contabilità

tutte le versioni di busta paga, con le correzioni che apportava man mano, per

cui in contabilità vi era lo storico completo. Inoltre i versamenti ai

dipendenti erano comprovati dai versamenti bancari e non dalle buste paga

firmate dagli operai. Per quanto concerne le ore straordinarie, le stesse erano

conteggiate in numerose tabelle, che venivano tutte inserite in contabilità,

ciò che non è compatibile con un’asserita intenzione di non voler corrispondere

tali ore agli operai. Soggettivamente IM 1 era in perfetta buona fede. Egli era

infatti totalmente all’oscuro di quanto commesso da IM 2 e IM 3 e non aveva

nessun interesse a creare dei documenti falsi, poiché ciò non gli avrebbe

procurato alcun profitto personale. Sottolinea poi l’incensuratezza e la

condotta irreprensibile di IM 1. In conclusione, chiede che IM 1 venga

prosciolto dal reato di falsità in documenti;

- il PP 1 in replica ribadisce

che le busta paga, firmate dagli operai ed inserite in contabilità, sono dei

documenti. Gli stessi sono falsi in quanto attestano un numero di ore lavorate

che non corrisponde alla realtà ed un salario che non è quello realmente

percepito dagli operai. Per il resto, si riconferma nel suo precedente

intervento;

- l’avv. DF 2,

difensore dell’imputato IM 3, non duplica;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 2, non duplica;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato IM 1, in duplica ribadisce che letta nel suo insieme la

documentazione contabile della __________ attesta la perfetta buona fede di IM

1.

Per il rimanente, si riconferma in quanto detto in precedenza.

Considerato, in

fatto ed in diritto

Vita anteriore e precedenti degli imputati

1.

IM 2, cittadino __________,

è nato il __________ a __________ (__________), dove

ha frequentato le scuole dell’obbligo. Fino all’età di 20 anni ha svolto la

professione di muratore a __________. Tra i 20 e i 25 anni ha lavorato, sempre

come muratore, in __________ e in __________, per delle ditte italiane. In

seguito si è stabilito nella Provincia di __________, continuando a lavorare

come muratore. Nel 1993 ha fondato la __________ di IM 2 __________ di __________,

società attiva nella costruzione e ristrutturazione nell’ambito edile. Come lo

stesso ha dichiarato in aula, la società è stata sciolta nel 2011 e da ottobre

2011.

IM 2 lavora quale muratore dipendente presso la __________, __________ (__________)

(curriculum vitae sub doc. TPC 16; verbale d’interrogatorio degli imputati pag.

2, all. 1 al verbale del dibattimento).

Quo ai precedenti penali, si ha che IM 2, come è risultato

dall’estratto del casellario giudiziale acquisito da questo Tribunale, è

incensurato in Svizzera (estratto del 19.01.2012, doc. TPC 5).

In Italia, ha due precedenti: con decreto penale del GIP della Pretura di __________

del 19 febbraio 1997, IM 2 è stato condannato per emissione di assegno senza

provvista, alla multa di Lire 1'000'000 e al divieto di emettere assegni per un

anno. In data 6 maggio 2005 è stato inoltre condannato dal Tribunale in

composizione monocratica di __________ per acquisto di cose di sospetta provenienza,

all’ammenda di Euro 70, beneficiando dell’indulto in data 14 ottobre 2010

(cfr. estratto del casellario giudiziale italiano del 23 gennaio 2012,

doc. TPC 7).

In aula ha dichiarato di non essere mai stato in galera, confermando i

precedenti di cui all’estratto del casellario giudiziale.

2.

IM 3, cittadino __________,

è nato a __________ il __________. All’età di 5 anni si trasferisce unitamente

ai genitori a __________, dove frequenta le scuole obbligatorie. A 15 anni

inizia a lavorare come apprendista carpentiere metallico in alcune ditte della

zona. Dopo il servizio militare a __________, torna a __________ e inizia a

lavorare come operaio tessile. Successivamente consegue la patente per

autocarri e per 12/13 anni svolge la professione di autista in __________. Per

un periodo lavora, sempre come autista, per la ditta __________, nel Canton __________.

Apre poi una propria ditta di trasporti nel campo dell’edilizia, la __________

con sede a __________, attività che però non ha successo per cui la ditta viene

liquidata. A questo punto decide, insieme con un suo ex dipendente, __________,

di aprire una ditta in Svizzera, a __________. Nel dicembre 2009 viene quindi

costituita la __________, società al centro dei fatti che qui ci occupano.

In sede d’inchiesta IM 3 ha dichiarato che “La mia situazione personale e

finanziaria è sofferente perché ho investito tanti soldi in Italia e gli ho

persi tutti per la società che avevo prima. Ora comincio a vedere un po’ di

luce, riuscendo a portare a casa lo stipendio. Sono venuto in Svizzera perché

c’è lavoro e perché voglio ripropormi e fare qualche cosa di buono per i miei

figli” (verbale del 24.05.2011, pag. 9).

IM 3 è padre di due figli, __________ (__________) ed __________ (__________),

entrambi residenti a __________, nati dal suo primo matrimonio. In seconde

nozze ha sposato __________ (__________), con la quale vive a __________.

IM 3, come è risultato dall’estratto del casellario giudiziale

acquisito da questo Tribunale, è incensurato in Svizzera (estratto del casellario

giudiziale svizzero del 19 gennaio 2012, doc. TPC 6).

Per quanto concerne i suoi precedenti penali in __________, IM 3 ha dichiarato:

"

ADR: che in __________, diversi anni fa, ho avuto dei precedenti

penali per ricettazione, in merito a dei tappeti comperati al mare e poi emersi

essere oggetto di furto. Siccome non ero riuscito a provare l’acquisto di tale

merce ero stato denunciato e condannato per ricettazione. L’anno scorso ho

subito un processo, dalla quale sono stato assolto con formula piena, per il

reato di uso improprio di carta di benzina, in quanto un mio vicino di casa,

dovendomi del denaro, mi aveva proposto di pagarmi il pieno di benzina. Io

avevo accettato e l’inchiesta penale si era poi rivolta verso di me.

Tutt’ora è pendente un’inchiesta, per omicidio colposo, a seguito di un

incidente stradale avvenuto nel 2008. In quelle circostanze, avevo investito un uomo di 80 anni che ha attraversato la carreggiata nonostante il semaforo

rosso. È poi deceduto in ospedale dopo alcune ore. Non ricordo altri precedenti

penali.”

(verbale IM 1 del 12.07.2011, pag. 5).

Le dichiarazioni di IM 3 trovano parziale riscontro nell’estratto

del casellario giudiziale _____ del 23 gennaio 2012 (doc. TPC 8), dal

quale risulta che ha subito le seguenti condanne:

- con sentenza del 10

gennaio 1997 di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura

di __________, Sezione distaccata di __________, è stato condannato per

ricettazione alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione nonché alla multa di Lire

800'000, pena sospesa condizionalmente;

- con sentenza del 10

novembre 1999 della Corte di appello di __________ - in parziale riforma della

sentenza emessa l’11 febbraio1999 dalla Pretura di __________, Sezione

distaccata di __________ - è stato condannato per ricettazione in concorso,

alla pena di 2 anni di reclusione ed alla multa di Lire 2'000'000. Per quanto

concerne la multa, in data 15 ottobre 2007 IM 3 ha beneficiato dell’indulto;

- con sentenza del 22

febbraio 2002 della Corte di appello di __________ - in parziale riforma della

sentenza emessa il 22 maggio 2011 dal Tribunale di __________, è stato

condannato per furto alla pena di 1 anno, 2 mesi e 10 giorni di reclusione nonché

alla multa di Euro 220.--. La multa gli è stata condonata, mentre che ha

eseguito la pena detentiva dal 19 marzo 2004 al 3 agosto 2005, scontando 7 mesi

di carcere.

Al dibattimento IM 3 ha precisato di non aver più nulla da espiare

in __________ (verbale d’interrogatorio dibattimentale pag. 2, all. 1 al

verbale del dibattimento).

3.

IM 1 è nato a __________

il __________. Lo stesso, come è risultato dall’estratto del casellario

giudiziale acquisito da questo Tribunale, è incensurato (cfr. estratto del

casellario giudiziale svizzero del 19 gennaio 2012, doc. TPC 4).

Per quanto concerne la sua formazione, ha frequentato le scuole

elementari di __________, il ginnasio di __________ e le scuole professionali

di __________ fino al 1986. In seguito ha frequentato la Scuola Dirigenziale

Commerciale per tre anni e la Scuola Universitaria Professionale per 4 anni.

Tra il 1982 e il 1986 ha svolto l’apprendistato di elettromeccanico presso la __________

di __________. Nello stesso periodo ha inoltre lavorato quale agente di

sicurezza ausiliario per la __________ di __________.

IM 1 ha iniziato il suo iter professionale lavorando come

elettronico industriale militare per la __________ di __________ (1986-1988).

In seguito ha proseguito la sua carriera lavorando quale responsabile

produzione elettronica industriale per la __________ di __________ (1989-1991),

quale responsabile produzione e assistenza interna presso la __________ di __________

(1991-1992), quale responsabile produzione presso al __________ di __________

(1993-1998), quale direttore tecnico per la __________ di __________

(1998-1999), quale responsabile finanze e controlling della __________ di __________

e quale fiduciario per la __________ di Lugano (2003-2006). Tra il 1991 e il 1996 ha inoltre funto da responsabile amministrativo della __________ di __________.

Dal 2006 svolge l’attività di fiduciario presso la __________ di __________ e

in tale contesto ha costituito la __________ divenendone amministratore unico.

IM 1 è coniugato e ha due figli (cfr. curriculum vitae,

doc. TPC 15).

Rapporti tra gli imputati

4.

In sede d’inchiesta IM

2.

e IM 3 hanno dichiarato di essersi conosciuti qualche anno prima in __________,

lavorando entrambi nell’ambito del settore dell’edilizia e dei trasporti (verbali

IM 2 del 16.06.2011 e del 05.07.2011; verbali IM 3 del 16.06.2011 e del

12.07

).

Per quanto concerne il rapporto con IM 1, IM 3 ha precisato in aula che con il socio __________ si erano rivolti nel dicembre 2009 a IM 1 per costituire la __________ in modo del tutto casuale, in particolare avevano dato

un’occhiata ai vari fiduciari e telefonando a IM 1, lo stesso si era dichiarato

subito disponibile a riceverli (verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 2

, all. 1 al verbale del dibattimento).

Per contro, IM 2 e IM 1 non si sono mai conosciuti e non hanno mai

avuto alcun tipo di rapporto (verbale IM 1 del 25.08.2011, pag. 8; verbale IM 1

del 17.7.2012, pag. 2; verbale IM 2 del 17.7.2012, pag. 2; verbale

d’interrogatorio degli imputati pag. 11, all. 1 al verbale del dibattimento).

Inizio dell’inchiesta

5.

L’inchiesta per i

fatti qui a giudizio, ha preso avvio il 4 aprile 2011 da una segnalazione pervenuta

al Ministero Pubblico nell’ambito di altro procedimento penale concernente la

società __________. In particolare venivano segnalate presunte irregolarità nel

pagamento del salario di lavoratori alle dipendenze della __________, __________,

presso il cantiere del __________ di __________ (__________), __________.

Veniva quindi disposta l’apertura dell’istruzione nei confronti di ignoti per

titolo di estorsione, coazione e falsità in documenti (AI 1).

Gli inquirenti, dopo aver identificato gli operai alle dipendenze

della __________ e l’amministratore unico della stessa, IM 1 (cfr. rapporto di

segnalazione del 5.4.2011, AI 3), il 16 maggio 2011 interrogavano __________,

operaio carpentiere che aveva iniziato a lavorare per la __________ sul

cantiere del __________ il 14 marzo 2011 ma che era stato licenziato dopo circa

una settimana di lavoro.

__________ dichiarava che per quanto lo riguardava non si erano

verificate irregolarità nel pagamento del salario. Riferiva tuttavia di aver

appreso da altri operai che “c’era una persona che taglieggiava sui salari

degli operai. Precisamente il salario degli operai veniva versato sul conto

bancario presso __________ in Franchi svizzeri e una persona di cui non conosco

il nome si faceva consegnare le tessere bancomat dagli operai prelevando

l’intero salario, lo cambiava in Euro, e una parte del salario la consegnava in

Euro all’operai mentre ne tratteneva la parte rimanente” (verbale __________

del 16.05.2011, AI 4).

Il 24 maggio 2011, nell’ambito di una prima operazione di Polizia denominata

“__________”, venivano interrogati tutti gli operai attivi sul cantiere __________

per la __________, e meglio __________ e __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________ e __________, __________ e __________

oltre al responsabile della società, IM 3.

Tutti gli operai riferivano di percepire regolarmente lo stipendio

da parte della __________, che veniva loro versato mensilmente sul conto

appositamente aperto presso la sede __________ di __________ o di __________,

ad eccezione di __________, che non aveva ancora percepito il primo stipendio,

avendo appena cominciato a lavorare per la __________.

Nemmeno dall’interrogatorio di IM 3, sentito come persona

informata sui fatti, emergevano elementi utili all’inchiesta.

Nel frattempo gli inquirenti provvedevano al sequestro della

documentazione bancaria relativa ai conti degli operai e all’acquisizione dei

fotogrammi della videosorveglianza posta accanto agli sportelli del bancomat di

__________. Dall’analisi di detto materiale la Polizia constatava “… che in

talune circostanze, una persona che allora non era ancora stata identificata,

effettuava dei prelievi presso un distributore automatico __________ di __________,

con le tessere di una parte degli operai. Analizzando gli estratti bancari, si

notava che l’uomo in questione, prelevava praticamente tutto lo stipendio del

mese, ad eccetto (e solo in alcuni episodi) di qualche centinaia di franchi”

(rapporto d’inchiesta di PG del 13.10.2011, AI 110, pag. 6).

Gli inquirenti procedevano quindi, il 16 giugno 2011, ad

effettuare degli interrogatori mirati di parte degli operai della __________

interessati dai prelevamenti, nell’ambito dell’operazione denominata “__________”.

Una parte di questi operai, ovvero __________ e __________, __________

e __________, ammettevano di aver consegnato a IM 2 le loro tessere bancomat.

Precisavano che IM 2 aveva loro procurato il posto di lavoro presso la __________

e che in cambio loro avevano promesso una parte del loro stipendio.

Sulla base di tali riscontri, la Polizia procedeva quindi ad

interrogare IM 2, che nonostante negasse ogni addebito, al termine del verbale

veniva arrestato (verbale di polizia del 16.06.2011; verbale PP del 17.06.2011).

Il 12 luglio 2011 IM 3 veniva interrogato per la prima volta quale

imputato. Durante il verbale ammetteva di aver avuto dei sospetti che IM 2

trattenesse una parte dello stipendio di alcuni suoi dipendenti (verbale del

12.07

, pag. 9 segg.). Lo stesso giorno veniva riassunto a verbale e dinanzi

al PP 1 affermava di voler raccontare esattamente la verità per cui dichiarava

che:

"

In occasione del mio primo contatto con IM 2, egli mi disse che

avrebbe proceduto lui a dare una paga agli operai, trattenendo una parte del

salario quale sua commissione. Io gli dissi che se lui si metteva d’accordo con

gli operai e lasciava fuori me la mia ditta, a me poteva andare bene. Ma io non

volevo saperne niente”

(verbale IM 3 del 12.7.2011, AI 61, pag. 2).

Anche IM 3 veniva quindi arrestato.

Il giorno seguente, __________ trasmetteva (cfr. rapporto di

complemento del 13.7.2011, AI 64) la sequenza completa delle immagini

relative alle operazioni bancarie effettuate presso il bancomat __________ di __________

in data 4 aprile 2011 tra le 15.07 e le 19.09 (AI 53). Le immagini

mostravano che IM 3, oltre ad essere presente ai prelevamenti, ne aveva

effettuati lui stesso con le tessere degli operai “consegnando il denaro

direttamente a IM 2” (rapporto d’inchiesta di PG del 13.10.2011, AI 110, pag. 7).

Anche sulla scorta di questi ulteriori elementi veniva inoltrata istanza di

carcerazione preventiva (AI 69) che il GPC accoglieva con decisione del 14

luglio 2011 (AI 70).

Dopo essere stati ripetutamente interrogati, venuti meno i motivi

dell’arresto, il 6 agosto 2011 IM 2 e IM 3 venivano scarcerati (AI 96 e 97).

Il 25 agosto 2011 veniva interrogato quale imputato per titolo di

falsità in documenti l’amministratore unico della __________, IM 1. Al termine

del verbale veniva rilasciato.

Esito dell’inchiesta

6.

Con Atto d’accusa

del 17 dicembre 2011, la Pubblica Accusa ha rinviato a giudizio IM 2 e IM 3, in correità, per il reato di ripetuta estorsione ai danni di 5 operai della __________ (punto A.

dell’Atto d’accusa) per un illecito profitto di IM 2 pari a Euro 12'321.70 e di

IM 3 pari a Fr. 4’837.50, importo corrispondente al mancato pagamento di 96 ore

e 45 minuti di ore straordinarie.

A IM 3 singolarmente la Pubblica Accusa ha imputato inoltre la

ripetuta estorsione nei confronti di altri 9 operai (punto B. dell’Atto

d’accusa) per il mancato pagamento di 126 ore e 45 minuti di ore straordinarie

per un illecito profitto di Fr. 6'337.50.

A IM 2, IM 3 e IM 1 è stato infine imputato il reato di falsità in

documenti commesso in correità (punto C. dell’Atto d’accusa).

Al dibattimento la Pubblica Accusa relativamente ai punti A e B

dell’Atto d’accusa, ha imputato in via subordinata il reato di ripetuta usura

(doc. DIB 1).

Antefatti

7.

Dalle dichiarazioni

degli imputati e dalle risultanze d’inchiesta è emerso che nel dicembre 2009 IM

3, come accennato al considerando 2, aveva costituito unitamente al socio __________

la società __________ con l’intento di iniziare un’attività lavorativa nel

settore edile in Svizzera essendo fallita in __________, a ottobre 2010, la __________

di sua proprietà.

Nel luglio 2010 IM 3 aveva liquidato il socio della __________

diventando l’unico titolare e responsabile della società, il cui amministratore

unico, come detto, era IM 1.

Con la __________ IM 3 lavora a __________ per __________ impegnata

nell’edificazione di un centro commerciale oltre che per il gruppo __________

di __________ attivo nel pompaggio e produzione di calcestruzzo. Durante questo

periodo la __________ non ha operai suoi ma subappalta i lavori ad artigiani __________.

Lavorando per il gruppo __________ di __________, IM 3 viene in

contatto con un responsabile, __________, del cantiere __________ di __________

(__________). Grazie a questo contatto IM 3 e per esso la __________, sottoscrive

a gennaio 2011 con la __________, __________, società che aveva preso in

appalto le opere di edificazione del __________ di __________ (__________), un

contratto di subappalto per lavori di muratura e lavori a regia (verbale __________

del 24.05.2011). E’ così che IM 3 a gennaio 2011 comincia ad assumere operai

italiani che conosceva personalmente fino ad arrivare agli inizi di febbraio 2011 a 5 operai (__________e __________, __________, __________ e __________).

Le trattenute salariali

8.

A febbraio 2011 la __________

chiede a IM 3 la possibilità di avere ulteriore personale. IM 3 si rivolge a IM

2.

I due si incontrano in un Bar a __________. IM 3 chiede a IM 2 5 o 6 operai

che erano interessati a lavorare in Svizzera e che, come lui stesso ha dichiarato,

“erano disoccupati ed erano disponibili da subito a venire nel cantiere di __________”

(verbale del 16.06.2011 pag. 2; verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 4,

all. 1 al verbale del dibattimento). Durante l’incontro IM 2 si informa sulla

paga dei lavoratori e IM 3 gli mostra la busta paga di un operaio che aveva

assunto lui direttamente. Gli dice che la paga è quella minima sindacale di Fr.

24.95

all’ora lordi, per un netto di circa Fr. 19.-, che tradotti in Euro

ammontano a circa Euro 14.- netti.

IM 2 chiede a IM 3 se gli riconosce una commissione di 1 o 2 Euro

all’ora per operaio (verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 4, all. 1 al

verbale del dibattimento). IM 3 gli risponde che non “ci stava dentro”

(verbale IM 2 del 30.06.2011, pag. 1) e che non gli avrebbe dato nulla. IM 2

dice a IM 3 che avrebbe parlato con gli operai per vedere se loro gli avrebbero

riconosciuto qualcosa e gli avrebbe fatto sapere (IM 2, verbale

d’interrogatorio pag. 3, all. 1 al verbale del dibattimento).

IM 3 (dopo averlo negato durante l’inchiesta: verbale 12.07.2011,

pag. 10), al dibattimento ha ammesso che “... è possibile che IM 2 mi ha chiesto una commissione di uno o due Euro all’ora per operaio, ma io gli risposi che non gli

avrei dato nulla. Ho detto a IM 2 di parlare con gli operai, se loro ti

vogliono riconoscere qualcosa a titolo di favore per me va bene ma io non

voglio saperne niente” (verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 4,

all. 1 al verbale del dibattimento).

IM 2 quindi, con l’accordo di IM 3, contatta uno ad uno gli operai

che sapeva essere disoccupati (verbale GPC 17.06.2011 pag. 1; verbale d’interrogatorio

degli imputati pag. 4, all. 1 al verbale del dibattimento), alcuni dei quali

avevano già lavorato per lui in __________, dicendo loro di avere la

possibilità di un lavoro in Svizzera e meglio che li avrebbe messi in contatto

con una persona che li avrebbe fatti lavorare in Svizzera, lavoro per il quale

propone una paga oraria in Euro ammontante, così come stabilito con ciascun

operaio, a Euro 13.- per __________, a Euro 11.- per __________, __________ e __________

ed a Euro 9.- per __________ (IM 2 ha dichiarato invece di non aver mai preso

nulla dal salario di __________). Ha precisato che “il nostro accordo era

che loro avrebbero percepito gli importi menzionati ed io, la differenza tra

questi importi ed i 14 Euro che mi aveva detto IM 3” (verbale del 30.06.2011, pag. 2).

Avendo bisogno di lavorare ed essendo alla disperata ricerca di un

posto di lavoro, gli operai accettavano:

- __________:

"

Il nostro primo incontro con IM 2 era avvenuto a __________ nei

pressi di un bar e in questa circostanza lui mi aveva chiesto se ero

interessato al lavoro, ero [recte: era] a conoscenza che ero disoccupato e che

ero alla disperata ricerca di un posto di lavoro. Mi aveva detto che era a __________,

che avrei percepito EURO 11 all’ora e che le ferie le avrei fatte dal 01 agosto

al 15 agosto. Subito mi ha detto che se volevo questo impiego le condizioni era

che lui avrebbe potuto avere libero accesso al mio conto per poter prelevare la

sua parte. Come detto trovandomi in difficoltà economica ho subito accettato”

(verbale del 16.06.2011, pag. 5);

- __________:

"

Devo precisare che il primo contatto per poter lavorare per la __________

è avvenuto con IM 2, il quale mi ha chiamato telefonicamente. Mi sono poi

incontrato sempre al solito bar di __________. In quell’occasione IM 2 mi ha detto che se volevo lavorare le condizioni erano che una parte del mio salario sarebbe stato

di suo diritto. Per la precisione IM 2 mi aveva detto che avrei lavorato, guadagnando 9 euro l’ora e, la differenza illustratami da IM 3, i CHF 24 l’ora

(busta paga sindacale) sarebbe andata a IM 2 per avermi trovato il lavoro.

Ho accettato per disperazione e avevo bisogno di lavorare in quanto ho una

moglie e due figli piccoli da mantenere. Erano ormai due anni che ero in

disoccupazione”

(verbale del 16.06.2011, pag. 3);

- __________:

"

IM 2 mi aveva proposto un lavoro per 11 euro all’ora ed il primo

mese ha prelevato dal mio conto mediante la mia tessera bancomat, che gli avevo

dato io stesso, tutto lo stipendio e poi mi ha dato il corrispettivo delle ore

lavorate”

(verbale PP del 16.06.2011, pag. 3);

- __________:

"

Ancora prima di avere il primo incontro con __________, IM 2 mi aveva fatto una proposta consistente nel venire a lavorare per conto della __________ (gestita

da IM 3) a __________.

Lo stipendio mi sarebbe stato versato direttamente dalla __________ tramite

bonifico bancario, IM 2 avrebbe provveduto personalmente a ritirare il denaro

sul mio conto e a consegnarmi quello che era stato pattuito.

In buona sostanza IM 2 mi aveva proposto di guadagnare fisso 13 EUR l’ora

indipendentemente dall’importo effettivamente versato dalla __________ sul mio

conto”

(verbale di polizia del 16.06.2011, pag. 9).

9.

Raggiunto l’accordo

con gli operai __________, __________, __________ e __________ e __________, IM

2.

li presenta quindi a IM 3 in occasione di un incontro avvenuto a __________,

durante il quale IM 3 parla loro del lavoro, della durata del contratto (fino

al 31.12.2011), delle condizioni di lavoro, della sicurezza e, a suo dire,

anche dello stipendio, circostanza questa negata da IM 2 (verbale del 05.07.2011).

Successivamente a quest’incontro IM 2 accompagna gli operai presso

gli uffici della __________ a __________ per la firma del contratto di lavoro

che è a tempo determinato fino al 31.12.2011. Lo stipendio mensile lordo è di Fr.

4'330.- per 13 mensilità ed il periodo di prova previsto è di 2 mesi. La paga è

quella minima sindacale di Fr. 24.95 lordi all’ora per un netto di Fr. 19.-.

In tale occasione, IM 3 consiglia agli operai di aprire un conto presso __________

di __________ per il versamento del salario, cosa che gli operai fanno quando

escono dagli uffici della __________.

Gli operai, ottenuto il permesso di lavoro, iniziano a lavorare

sul cantiere a marzo 2011. Le ore di lavoro giornaliere erano di 9 ore e 15

minuti dal lunedì al giovedì e di 8 ore al venerdì.

10.

Il 4 aprile 2011 viene

versato agli operai dapprima un acconto sullo stipendio del mese di marzo di Fr.

1'000.- e l’8 aprile 2011 il saldo, accreditato in conto l’11 aprile 2011.

IM 3 - che già in occasione dell’incontro a due aveva detto a IM 2

che agli operai sarebbe stata consegnata una tessera bancomat (verbale IM 3 del

13.07.2011

pagg. 1-2; verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 8,

all. 1 al verbale del dibattimento ) - lo avvisa dell’avvenuto versamento dello

stipendio di marzo 2011 (verbale IM 3 del 13.07.2011 pag. 2; verbale d’interrogatorio

degli imputati pag. 7, all. 1 al verbale del dibattimento).

IM 2, con le tessere bancomat ed i relativi codici che si è fatto

consegnare dagli operai, alla presenza di alcuni di essi, effettua presso __________

di __________, in parte con l’aiuto di IM 3 che così richiesto, era arrivato

anche lui a __________, i prelevamenti degli stipendi versati dalla __________

sul conto degli operai cui aveva procurato il posto di lavoro (cfr. fotogrammi

del 4 aprile 2011 e 11 aprile 2011). IM 2 cambia il denaro prelevato in Euro e

dà agli operai il salario sulla base dell’importo orario stabilito in Euro con

ciascuno di essi. In pratica moltiplica la paga oraria per il numero di ore

eseguite durante il mese dagli operai e trattiene per sé la differenza.

Per i mesi di aprile e maggio IM 2 durante l’inchiesta ha

dichiarato che il prelievo dal salario degli operai era avvenuto in modo

diverso. Lui aveva restituito le tessere bancomat agli operai per cui erano

questi ultimi che prelevavano personalmente al bancomat il salario, lo

cambiavano in Euro e glielo consegnavano. Lui, fatti i debiti calcoli,

consegnava loro quanto avevano pattuito come paga oraria moltiplicato per le

ore eseguite, trattenendo per sé la differenza (verbale IM 2 del 05.07.2011, pagg.

4-5).

In merito ai prelevamenti effettuati la Corte non ha potuto non

tener conto delle dichiarazioni degli operai i quali hanno dichiarato che

nonostante l’accordo verbale raggiunto con IM 2, non gli hanno dato nulla (__________)

rispettivamente che dopo il prelevamento effettuato da IM 2 per il mese di

marzo, non gli hanno più dato nulla (__________e __________):

- __________:

"

ADR. Dalla mia prima busta paga ho visto che lo stipendio in

realtà era molto maggiore. IM 2 mi ha ritirato lo stipendio e quando ci siamo

incontrati gli ho detto che i miei soldi li volevo tutti.

ADR. Lui mi ha ribadito che avevamo un patto ma io gli ho detto che lo

stipendio è mio e che quindi mi spetta.

ADR. Non mi ha né minacciato né ha tentato di intimidirmi, la discussione è finita

lì.

ADR. In definitiva io non ho dato nulla a IM 2”

(verbale PP di __________ del 16.06.2011, pag. 2);

- __________:

"

ADR. IM 2 mi aveva proposto un lavoro per 11 euro all’ora ed il

primo mese ha prelevato dal mio conto mediante la mia tessera bancomat, che gli

avevo dato io stesso, tutto lo stipendio e poi mi ha dato il corrispettivo

delle ore lavorate. Le ore erano quelle della busta paga.

ADR. Questo è avvenuto soltanto per lo stipendio del primo mese, i prelevamenti

erano riferiti allo stesso stipendio. Il mese successivo ho visto la mia busta

paga e vedendo i soldi che prendevo ho detto a IM 2 che non gli avrei più dato

nulla”

(verbale PP di __________ del 16.06.2011, pag. 3);

- __________:

"

ADR IM 2 ha prelevato 1000 CHF dal mio conto (era il 7 o 8

aprile) utilizzando la mia carta. Io gli avevo dato il codice PIN che tengo

sempre nel mio portafogli. IM 2 si è intascato i 1000 CHF che aveva prelevato

dal mio conto. Penso che dopo lui li abbia cambiati in Euro.

ADR Quella stessa sera del prelevamento in banca ho rivisto IM 2 e io gli ho

chiesto un po’ di soldi e lui mi ha dato 200 Euro.

Questo è successo in occasione del primo stipendio.

ADR: Dopo quella volta non ho mai più visto IM 2. Lo stipendio mi viene versato

dalla __________ sul mio conto e io non ho più visto IM 2.

ADR IM 2 ha prelevato dal mio conto solamente quella volta che ho appena

riferito, questo verso il 7 o 8 aprile 2011.

ADR: Da quel giorno non l’ho mai più rivisto.”

(verbale __________ del 16.06.2011, pag. 3).

Ebbene a fronte di queste dichiarazioni degli operai, divergenti

rispetto al dire di IM 2 quo al numero delle trattenute operate sui salari, non

sono stati eseguiti i necessari accertamenti chiarificatori che si imponevano.

In particolare IM 2 non è stato confrontato con le dichiarazioni degli operai

né gli operai sono stati ulteriormente interrogati per confrontarli con il dire

di IM 2 e neppure è stato effettuato alcun confronto tra IM 2 e gli operai.

Gli inquirenti hanno seguito, facendole proprie, le dichiarazioni di

IM 2 che durante l’inchiesta aveva dichiarato di aver effettuato trattenute dal

salario degli operai per tre mesi (verbale del 05.07.2011 pag. 2; verbale GPC del

17.06.2011

pag. 1) e hanno pertanto quantificato il profitto di IM 2 in Euro 12'321.70.

Al dibattimento tuttavia, IM 2, in merito a dette trattenute ha dichiarato che:

"

Il primo mese ho prelevato su tutti gli operai. __________, __________

e __________, dopo avermi dato i soldi del primo mese, mi hanno detto che non

volevano darmi più nulla del loro salario. Io ho detto loro che andava bene.

Negli altri mesi non ho più preso soldi da questi tre operai. Ho continuato a

prendere soldi da __________ e basta”

(verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 6, all. 1 al verbale

del dibattimento).

La Corte, su tale punto, ha tenuto conto della reticenza

manifestata durante il primo verbale d’interrogatorio dagli operai a

coinvolgere IM 2. Tuttavia, dal momento in cui lo hanno poi chiamato in causa,

la Corte non ha ravvisato ulteriori motivi per non dire la verità sul numero

delle trattenute effettuate da IM 2 sul loro salario. Di conseguenza, in

difetto dei necessari accertamenti chiarificatori sopra detti, la Corte non ha

potuto che concludere che i fatti si sono svolti come riferito dai lavoratori,

diretti interessati, e da IM 2 (fatta eccezione per __________).

Per __________ (che non è mai stato interrogato), licenziato alla

fine di marzo, le trattenute sono limitate a questo mese (verbale IM 3

12.07

; fotogrammi del 04.04.2011; AI 28 all. 75).

In conclusione quindi la Corte ha ritenuto che IM 2 ha effettuato le trattenute sui salari degli operai __________, __________ e __________ solo per il

mese di marzo (a quest’ultimo IM 2 ha comunque restituito Euro 200.-- il giorno

stesso del prelevamento; cfr. verbale PP di __________ del 16.06.2011,

pag. 3) e ha continuato a prendere soldi per i mesi di aprile e maggio solo dal

salario di __________, per un totale, in base ai conteggi effettuati dalla

Corte basandosi sulla tabella agli atti allestita dagli inquirenti (classificatore

6, all. W), di complessivi Euro 4'621.05.

11.

Come visto, in

relazione a questi fatti si ha che IM 2 ha negato inizialmente ogni suo coinvolgimento anche a fronte delle dichiarazioni degli operai che lo chiamavano in

causa.

Nel corso dell’inchiesta, confrontato anche con i fotogrammi che lo ritraevano

nell’atto del prelievo di denaro dal conto intestato agli operai, presso gli

sportelli bancomat a _____, ha man mano ammesso le sue responsabilità.

IM 2 ha protetto IM 3 dicendo che lo stesso non sapeva del suo accordo con gli

operai e solo quando gli è stato detto che IM 3 era stato arrestato, ha ammesso

invece che “IM 3 era a conoscenza del mio accordo con gli operai. ADR che è

venuto subito a conoscenza del mio accordo non appena mi ero accordato con gli

operai circa lo stipendio e la modalità” (verbale del 13.07.2011). Al

dibattimento IM 2 ha cercato ancora – anche se invano - di proteggere IM 3,

dichiarando che l’accordo con gli operai doveva restare segreto “per non

dirlo a IM 3” (verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 5, all. 1 al verbale del

dibattimento).

In merito alle trattenute operate sul salario degli operai, IM 2

le ha giustificate con il fatto di aver trovato loro un posto di lavoro in

Svizzera ed anche per aver messo a loro disposizione un furgone per recarsi al

lavoro. Sempre nell’ottica di giustificare i prelievi dal salario degli operai,

durante l’inchiesta ha anche allegato, seppur in modo altalenante e neppure

troppo convinto, che in seguito sarebbe stata sua intenzione prendere un

appartamento in locazione a sue spese per metterlo a disposizione degli operai

per non farli rientrare tutte le sere in _____ (verbale del 30.06.2011 pag. 2;

manoscritto allegato al verbale del 05.07.2011).

IM 2 ha spiegato di aver usato il denaro trattenuto sul salario

degli operai per pagare “dei debiti che avevo nel ramo edile e domestica. La

mia economia finanziaria è critica, ho due figli che sostanzialmente devo

mantenere, mia moglie non lavora, e in __________ lavoro poco” (verbale del

05.07

, pag. 7).

Anche al dibattimento IM 2 ha confermato quanto ammesso in sede d’inchiesta,

con l’eccezione del quantum delle trattenute operate sul salario degli operai.

12.

IM 3, dal canto suo,

come visto, nei primi verbali ha negato di essere stato a conoscenza delle

trattenute operate sul salario degli operai vero è che durante i verbali, nel

riferire la richiesta degli operai fatta a IM 2, sorvolava sull’incontro che

avevano avuto solo loro due a __________. Ammetteva di essere stato in banca in

occasione dei prelevamenti del 4 aprile 2011 ma di essere stato “totalmente

all’oscuro” dei prelevamenti dal salario dei dipendenti fatti da IM 2 di

cui si diceva sorpreso dal momento che considerava “IM 2 una persona

coscienziosa ed onesta e che non avrebbe lucrato sul sudore degli operai”

(verbale del 16.06.2011, pag. 6). Si dichiarava convinto che gli operai

dovessero dare a IM 2 solo qualcosa per il trasporto (con il furgone) ma che “non

avrei mai pensato che ci fosse un accordo riguardo allo stipendio” (verbale

MP del 16.06.2011, pag. 2). Giustificava pertanto la presenza di IM 2 in occasione del prelevamento del 4 aprile 2011 “per farsi dare i soldi del furgone che aveva

prestato” (verbale del 12.07.2011, pag. 4).

Solo in occasione del

verbale del 12.07.2011 IM 1 afferma di aver “intuito” che IM 2 aveva

fatto degli accordi verbali con parte dei suoi dipendenti ma che il tutto era

rimasto circoscritto a dei sospetti (pag. 9), per poi affermare, poco oltre,

nello stesso verbale, che “sospettava che IM 2 tratteneva una sua parte, in

accordo con gli operai, ma io non ho mai ricevuto nulla” (pag. 10).

Negava recisamente che IM 2 (verbali IM 2 del 05.07.2011 pag. 2 e

del 30.06.2011 pag. 1) gli avesse chiesto un’intermediazione per il fatto

che gli procurava gli operai affermando che “non è vero che IM 2 mi ha proposto una simile cosa” (verbale del 12.07.2011, pag. 10), per poi - come visto -

cambiare attitudine in aula allorché ha ammesso che è possibile che IM 2 gli

abbia chiesto una intermediazione di 1 o 2 Euro all’ora per ogni operaio.

E’ stato solo in occasione del verbale MP del 12.07.2011 che

finalmente IM 3 ha ammesso di essere stato a conoscenza delle trattenute dello

stipendio operate da IM 2 sin dal primo contatto con quest’ultimo, non dopo

aver tentato comunque, all’inizio del verbale, di far credere di averlo saputo

solo dopo il licenziamento di __________ (verbale del 12.07.2011 pag. 1) e che

prima di allora non era a conoscenza di questi fatti. IM 3 ha quindi dichiarato testualmente che:

"

In occasione del mio primo contatto con IM 2, egli mi disse che

avrebbe proceduto lui a dare una paga oraria agli operai, trattenendo una parte

del salario quale sua commissione. Io gli dissi che se lui si metteva d’accordo

con gli operai e lasciava fuori me la mia ditta, a me poteva andare bene. Ma io

non volevo saperne niente.

Successivamente è avvenuta la loro assunzione così come ho riferito nei miei

precedenti verbali, rispettivamente l’apertura dei conti, intestati agli

operai, per il versamento del salario. IM 2 non mi disse che intendeva farsi

dare il bancomat, anche perché sarebbe stato illegale. Mi disse che li avrebbe

accompagnati al momento del prelevamento del salario per ricevere la sua parte.

[...]. Prima dell’apertura del procedimento io non sapevo quanto trattenesse il

IM 2”

(verbale MP del 12.07.2011, pagg. 2-3).

Nel verbale del 13.07.2011 (pagg. 1-2) IM 3 ha precisato ancora che:

"

L’accordo con IM 2 era quello che io avrei pagato su un conto

corrente bancario gli operai e lui, tramite un accordo con gli operai, avrebbe

pensato a pagarli lui in Euro. Preciso che io gli avevo anche riferito che

facendo un conto bancario, agli operai sarebbe stato consegnata una tessera

bancomat. In quell’occasione eravamo solo io e IM 2.”

Nel verbale dinanzi al GPC ha ribadito che era “al corrente del

fatto che IM 2 prelevava una parte dello stipendio versato agli operai”.

Precisava tuttavia di non essere “al corrente della percentuale prelevata da

IM 2”.

Nel verbale del 17 luglio 2012 (successivo all’emissione dell’Atto

d’accusa), IM3 ha ribadito di essere stato a conoscenza degli accordi di IM 2

con gli operai in merito alla loro retribuzione effettiva ma di non conoscere “l’ammontare

effettivo” dei soldi che lui tratteneva. Aggiungeva inoltre di non sapere “per

quanto tempo IM 2 avrebbe trattenuto dei soldi sulla paga corrisposta agli

operai” (verbale del 17.07.2012, pag. 2).

Nel medesimo verbale IM 3 ha prodotto la documentazione comprovante il versamento, da parte della __________, di importi integrativi del

salario dei dipendenti, con riferimento agli importi trattenuti da IM 2 ed

indicati nell’atto d’accusa (verbale 17.07.2012, pag. 2 e documentazione ivi

allegata; verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 7, all. 1 al verbale del

dibattimento).

Al dibattimento IM 3 ha mantenuto la sua versione dei fatti e ha

dichiarato:

"

Io mai avrei immaginato che le trattenute di IM 2 dagli stipendi

degli operai, fossero così ampie”

(verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 4, all. 1 al verbale

del dibattimento);

"

Io non pensavo che gli operai potessero accettare delle

trattenute del genere, voglio dire così alte così come sono venuto a conoscenza

in occasione del secondo interrogatorio, mentre aspettavamo con gli operai

nella saletta della polizia.”

(verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 5, all. 1 al verbale

del dibattimento).

13.

In definitiva quindi IM

3, anche se alla fine ha ammesso ed ammette di essere stato a conoscenza, sin

da subito, dell’accordo fatto da IM 2 con gli operai, nega di essere stato a

conoscenza dell’entità delle trattenute operate da IM 2 e di non sapere neppure

per quanto tempo IM 2 avrebbe trattenuto soldi dalla paga degli operai. In

sostanza egli nega di essere correo di IM 2.

La versione di IM 3 non ha convinto la Corte.

Correo è colui che in occasione della decisione, della

pianificazione e dell’esecuzione di un reato collabora intenzionalmente in modo

determinante con gli altri autori, così da risultare un partecipante

principale. La correità presuppone dunque una Mit-Tatherrschaft, ovvero una

padronanza collettiva dell’azione delittuosa, ritenuto che, se dal profilo

soggettivo la correità presuppone l’intenzionalità ed una comune decisione di

compiere il reato, questa, può essere anche manifestata tramite atti

concludenti e che il correo non deve aver necessariamente partecipato, già

dall’inizio, alla decisione originale, essendo sufficiente che egli aderisca

alla stessa anche solo in una fase successiva, fino al più tardi al compimento

del reato (Forster, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag,

Basilea 2007, vor art. 24 n. 7 segg. nonché DTF 133 IV 76, 130 IV 58, 118

IV 397 e 108 IV 88).

La Corte è partita dal fatto che IM 2 aveva rivolto a lui per

primo la richiesta di riconoscimento di una intermediazione di 1 o 2 Euro per

ogni ora di lavoro eseguita da ciascun operaio. Ricevuta - come sappiamo - da

lui risposta negativa, è con il suo consenso che IM 2 si è poi rivolto agli

operai, così come IM 3 stesso ha del resto dichiarato in aula (verbale d’interrogatorio

degli imputati pag. 4, all. 1 al verbale del dibattimento).

IM 3 quindi, a giudizio della Corte, non poteva non sapere o comunque

doveva e poteva presumere che la richiesta agli operai sarebbe stata perlomeno

analoga a quella che IM 2 aveva rivolto a lui. Pertanto IM 3 non può affermare

in modo credibile di non sapere a quanto ammontava la trattenuta del salario

per ciascun operaio dal momento che aveva tutti gli strumenti per poter/dover

prevedere che tale trattenuta fosse perlomeno equivalente a quanto IM 2 aveva

chiesto a lui direttamente, tenuto conto allo stesso tempo che IM 3 sapeva

anche bene - così come del resto IM 2 - che questi operai sarebbero già stati

da lui assunti con lo stipendio sindacale minimo.

Anche l’affermazione di IM 3 di non sapere per quanto tempo IM 2

avrebbe operato le trattenute sul salario degli operai non è risultata

credibile per la Corte. IM 3 infatti nel verbale del 13.07.2011 ha affermato

che “l’accordo con IM 2 era quello che io avrei pagato su un conto corrente

bancario gli operai e lui, tramite un accordo con gli operai, avrebbe pensato a

pagarli lui in Euro” ed ancora al dibattimento che “IM 2 mi disse che avrebbe proceduto lui a dare una paga oraria agli operai trattenendo poi una

parte come sua commissione” (verbale d’interrogatorio degli imputati pag.

4, all. 1 al verbale del dibattimento). E’ pertanto IM 3 stesso che - dicendo

di sapere fin dal primo contatto con IM 2 che avrebbe proceduto lui a dare la

paga agli operai trattenendo una parte del salario quale sua commissione - fa

indubbio riferimento ad un accordo quo ad una precisa modalità di pagamento

degli operai della quale non può credibilmente affermare di non essere stato a

conoscenza rispettivamente di non sapere fino a quando sarebbe durata. La

modalità di pagamento degli operai - da parte di IM 2 in Euro con l’esecuzione di trattenute - così come riferita da IM 3 stesso, era senza dubbio una

modalità di pagamento che sarebbe stata applicata, se non fosse stata

interrotta dall’avvio dell’inchiesta, fino al termine del rapporto di lavoro

con gli operai e quindi almeno fino al 31.12.2011.

IM 1 quindi, a giudizio della Corte, ha fin dall’inizio condiviso

e fatto proprio il piano di far pagare agli operai - disoccupati - la

commissione chiesta da IM 2. Procedendo poi all’assunzione dei lavoratori -

consapevole che sarebbe stato IM 2 a pagarli in Euro - ha fornito la

prestazione che IM 2 aveva promesso agli operai in cambio della quale questi

ultimi si erano impegnati a dargli una parte del loro salario. Così facendo IM 3 ha dato modo a IM 2 di operare le trattenute dal salario degli operai che già sapeva essere

disoccupati e assunti con la paga sindacale minima e ha ottenuto inoltre per sé

la disponibilità, immediata (come a richiesta della __________), di manodopera

competente pagata con il salario sindacale minimo.

La Corte ha considerato infine che IM 3 - che aveva già detto a IM

2, quando erano solo loro due, che con l’apertura del conto, agli operai

sarebbe stata data una tessera bancomat - ha consigliato, in occasione della

firma del contratto, agli operai di aprire un conto presso __________ per il

versamento dello stipendio, ha poi avvisato IM 2 dell’avvenuto versamento del

salario di marzo e lo ha infine raggiunto presso il bancomat di __________ per

aiutarlo a prelevare i soldi dal conto degli operai.

IM 3 quindi non ha solamente condiviso il piano di far pagare agli operai una

commissione in cambio del posto di lavoro, ma ha anche contribuito in maniera

determinante nel corso della sua esecuzione.

Sulla base di tutte queste risultanze la Corte ha ritenuto IM 3 correo di IM 2,

perlomeno per dolo eventuale.

14.

Relativamente alle

trattenute sul salario degli operai, la Pubblica Accusa ha imputato il reato di

ripetuta estorsione (art. 156 CP) e in via subordinata, il reato di ripetuta

usura (art. 157 CP).

Giusta l’art. 156 n. 1 CP chi per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un

grave danno la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è

punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria (art. 34 segg. CP).

Oggettivamente il comportamento punito dalla norma,

che interessa sia il patrimonio che la libertà altrui, consiste nel determinare

una persona a compiere degli atti pregiudizievoli ai suoi interessi pecuniari o

a quelli di un terzo. Per violenza viene intesa quella effettiva che risulta

dalla forza fisica esercitata sulle cose (Weissenberger, Basler

Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 156 n.

6.

segg. e Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Stämpfli, Berna 2002,

art. 156 n. 8 segg.) mentre una minaccia di grave danno è

ammessa quando, secondo le dichiarazioni dell’autore, la realizzazione di un

tale pregiudizio appare dipendente dalla sua volontà e la minaccia è

appropriata, secondo criteri oggettivi, a limitare la di lei libertà di

decisione, ovvero ad indurla ad adottare un comportamento che essa non avrebbe

verosimilmente avuto senza una simile minaccia (Weissenberger, op. cit., art.

156.

n. 10 segg., Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, art. 156 n. 4 e Corboz, op. cit., art.

156.

n. 10 segg. nonché sentenza non pubblicata del TF 6B.477/2007

del 17.12.2008), ricordato come il concetto di minaccia di grave danno proprio

alla coazione (art. 181 CP, Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht

II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 181 n. 25 segg.) si applica per analogia anche al reato di estorsione (art. 156 n.1

CP). La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel

prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda

dalla volontà dell’autore. Non occorre che l’agente sia in grado di realizzare

tale sua minaccia, essendo però sufficiente che in base alle sue dichiarazioni

la realizzazione di tale danno appaia dipendere dalla sua volontà (DTF 117 IV

445, 106 IV 125 e 105 IV 120). Una semplice messa in guardia, cioè il fatto di

annunciare la possibile realizzazione di un danno futuro senza avere la

possibilità di influenzarlo, non rappresenta una minaccia di grave danno che

presuppone invece che chi così agisce abbia la possibilità di poterlo

concretizzare (Trechsel/Crameri, op. cit., art. 156 n. 4 e DTF 106 IV 125). La norma chiede altresì che l’autore ottenga dalla

vittima un atto dispositivo del suo patrimonio (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, art. 156 n. 3 e

Corboz, op. cit., art. 156 n. 18 segg.) e che sussista il nesso

di causalità naturale ed adeguato tra tutti questi elementi (Corboz, op.

cit., art. 156 n. 21). L’estorsione (art. 156 n. 1 CP) è

consumata allorquando il patrimonio della vittima ha subito un danno (Trechsel/Crameri, op. cit., art. 156 n. 12) ritenuto che, trattandosi di un delitto di

risultato, ogni forma di tentativo è ravvisabile (Corboz, op. cit., art.

156.

n. 32) a condizione che la minaccia sia stata presa

seriamente in esame dalla vittima (DTF 79 IV 60). Soggettivamente

l’autore deve agire intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 prima frase CP), ma il

dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è comunque sufficiente

(Weissenberger, op. cit., art. 156 n. 30, Stratenwerth/Wohlers,

op. cit., art. 156 n. 5 e Corboz, op. cit., art. 156 n. 22) e il vantaggio

patrimoniale perseguito deve essere indebito (Weissenberger, op. cit., art. 156

n. 31, Stratenwerth/Wohlers, op. cit., art. 156 n. 5 e

Corboz op. cit., art. 156 n. 23 segg.) ritenuto che se l’autore

ha, o crede di avere, una pretesa patrimoniale legittima, la fattispecie qui in

esame non viene integrata, trattandosi invece, qualora e se del caso, di

coazione ai sensi dell’art. 181 CP (Trechsel/Crameri, op. cit., art. 156 n.

10).

Giusta l'art. 157 n. 1 CP 1, chiunque sfrutta lo stato di bisogno

o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una

persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una

prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica

con la propria prestazione, chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena

o lo fa valere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una

pena pecuniaria.

Con la DTF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 l'alta Corte federale ha statuito che l'usura presuppone l'ottenimento di un vantaggio

pecuniario, una disproporzione tra le prestazioni fornite nell'ambito di un

contratto a titolo oneroso, l'esistenza di una situazione di debolezza ed un

nesso di causa tra la situazione di debolezza e la disproporzione delle

prestazioni in favore dell'autore. In particolare il vantaggio tratto deve

essere in evidente sproporzione sul piano economico con la prestazione fornita.

Il rapporto tra prestazione e controprestazione si misura comparando i prezzi

usuali con quelli praticati nella specie.

Quanto allo stato di bisogno non è necessario che sia di natura

economica, bastando che la vittima si trovi in una stato di costrizione che

influisca in modo determinante sulla sua libertà di decisione e che quindi

acconsenta a fornire le prestazioni usuraie. Il termine di paragone è

oggettivo: occorre riferirsi ad una persona normalmente ragionevole che, posta

nelle medesime condizioni, non sarebbe libera di decidere. Vi è sfruttamento dello

stato di bisogno quando l'autore ne approfitta scientemente per farsi accordare

vantaggi economici sproporzionati.

Il reato è intenzionale. L'autore deve conoscere, almeno per dolo

eventuale, la disproporzione tra le prestazioni ed aver coscienza che lo stato

di bisogno induce la controparte ad accettare tale sproporzione (DTF 130 IV

106).

15.

Nella presente fattispecie la Corte non ha ritenuto realizzato il

reato di estorsione poiché, in base agli atti, difetta la prova di una minaccia

di grave danno agli operai per indurli ad accettare le condizioni poste per la

loro assunzione.

La Corte ha ritenuto innanzitutto che lo stato di

disoccupazione degli operai era preesistente alla proposta fatta loro da IM 2 e

non l’effetto di una minaccia di grave danno da parte di quest’ultimo per cui

il “restare disoccupati” non poteva comunque nei fatti essere ricondotto ad un

comportamento di minaccia di IM 2.

In ogni caso, dalle testimonianze assunte è emerso

che gli operai hanno accettato le condizioni poste da IM 2 non per effetto di

una minaccia ma perché erano disoccupati e la maggior parte di loro con moglie

e figli da mantenere per cui avevano bisogno di lavorare.

Nemmeno successivamente, vale a dire una volta in essere il rapporto di lavoro,

vi è la prova di una qualsiasi minaccia agli operai che potesse farli temere

per la perdita del posto di lavoro e neppure è stata riscontrata dagli atti la

percezione da parte degli operai di un clima di minaccia o di coazione che

potesse far temere loro di venire licenziati.

A comprova di queste conclusioni la Corte ha rilevato che alcuni operai,

malgrado si fossero impegnati a corrispondere mensilmente le trattenute dal

proprio salario, sono stati liberi di revocare l’accordo con IM 2 senza subire

conseguenze di sorta vero è che hanno continuato a lavorare sul cantiere anche

nei mesi successivi alla revoca dell’accordo sulle trattenute e quindi durante

i mesi di aprile e maggio 2011. Le dichiarazioni degli operai (__________, __________,

__________) sono chiare e concordano tutte sul fatto che quando hanno detto che

non avrebbero, al contrario di quanto si erano impegnati a fare, dato nulla (__________)

rispettivamente dato più nulla (__________e __________) a IM 2 dopo le trattenute

dal salario di marzo, non vi sono state né minacce né forme di coazione da

parte di quest’ultimo né del resto da parte di IM 3.

Sulla base di tali risultanze la Corte non ha ritenuto realizzato il reato di

estorsione.

16.

La Corte, in base ai riscontri agli atti e soprattutto in base alle

testimonianze degli operai, ha ritenuto che nella fattispecie concreta vi sia

stato invece da parte di IM 3 e IM 2 lo sfruttamento dello stato di

disoccupazione degli operai - conosciuto da entrambi gli imputati - e quindi

dello stato di bisogno in cui versavano che li ha indotti a promettere, in

cambio di un posto di lavoro in Svizzera assicurato loro dalla successiva

assunzione di IM 3, una parte cospicua del loro salario.

IM 3 e IM 2, per quanto già detto, erano consapevoli

dello stato di bisogno degli operai e che proprio per questo motivo gli stessi

sarebbero stati disposti, come poi lo sono stati, ad accettare le condizioni

loro proposte.

La Corte ha considerato che gli importi di 1, 3 e 5

Euro che gli operai hanno promesso a IM 2 in cambio del posto di lavoro, corrispondono ad una percentuale del 7%, del 21% e del 35% della paga oraria che

ammontava a Euro 14.- netti (controvalore di Fr. 19.-), allorché la Legge

Federale sul collocamento per persone in cerca di lavoro, che la Corte ha preso

quale riferimento, prevede una commissione pari al massimo al 5% del salario

annuo lordo che corrisponde ad una percentuale mensile dello 0,4% e ha concluso

pertanto ritenendo la controprestazione degli operai largamente sproporzionata

rispetto a quella del posto di lavoro in Svizzera loro fornita, anche

considerando la messa a disposizione del furgone (indipendentemente che fosse o

meno IM 2 a pagare le spese vive dell’uso dello stesso, particolare che, tra

l’altro, l’inchiesta non ha definitivamente chiarito).

IM 2 e IM 3 sapevano o comunque potevano e dovevano

rendersi conto della sproporzione evidente che c’era tra la prestazione di un

posto di lavoro in Svizzera e la controprestazione cui si erano impegnati gli

operai, se appena si pon mente al fatto che le trattenute variavano da 1 a 5 Euro per ogni ora di lavoro prestata, che si trattava di trattenute dovute ogni mese dagli

operai e che sarebbero state dovute/operate per tutta la durata del contratto

di lavoro e quindi almeno fino al 31.12.2011.

Sempre con riferimento all’aspetto soggettivo, nella

concreta fattispecie è stato accertato che gli imputati conoscevano la

provenienza dei lavoratori, la crisi del mercato di lavoro in __________, il

loro stato di disoccupazione e la necessità di trovare un posto di lavoro.

Sia IM 2 che IM 3 erano consapevoli dello

sfruttamento commesso in danno dei lavoratori visto da una parte che IM 2 ha negato finché ha potuto di aver preso soldi dal salario degli operai, ha raccomandato loro di

tenere “segreto” l’accordo raggiunto e non ha messo nulla per iscritto

limitandosi ad un accordo verbale con gli operai e ha negato, falsamente, per

diversi verbali, che IM 3 fosse a conoscenza di questo accordo con gli operai.

IM 3 stesso, dal canto suo, come abbiamo visto, dopo

aver chiesto a IM 2 operai disponibili subito e quindi disoccupati, ha negato

per diverso tempo e per diversi verbali di essere stato a conoscenza

dell’accordo con gli operai, continua a negare di essere stato a conoscenza

dell’entità delle trattenute e della loro durata, ha sorvolato in modo accorto,

nel corso dei verbali, sull’incontro a due avvenuto a __________ (quando ha

mostrato a IM 2 la busta paga di un operaio) e quando è successa la faccenda

IP, ha detto a IM 2 di “interrompere il prelievo delle commissioni”

(verbale GPC 14.07.2011).

Ne discende che non occorre disquisire oltre sull’elemento soggettivo del

reato, risultando pacifica l’intenzionalità dell’agire degli imputati, che fin

dall’inizio hanno indirizzato la loro ricerca verso operai disoccupati.

In conclusione quindi la Corte ha ritenuto

realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di usura che si è

consumato nel momento in cui gli operai __________, __________, __________ e __________

nonché __________ hanno promesso, in cambio del posto di lavoro, una parte del

loro salario a IM 2, ciò che si è concretizzato con la firma del contratto di

lavoro con IM 3 e per esso con la __________.

Fattispecie delle ore straordinarie

17.

Oltre a questi fatti,

dall’inchiesta è emerso che sulle buste paga non erano conteggiate le ore

straordinarie eseguite dagli operai. IM 1 stampava mensilmente le buste paga e

le faceva firmare agli operai consegnando loro una copia. La busta paga firmata

veniva consegnata a IM 1 che teneva la contabilità della società. Tutti gli

operai della __________ e non solo quelli assunti tramite IM 2, firmavano la

busta paga.

Secondo la Pubblica Accusa, dal momento che le buste paga che

venivano fatte firmare non contenevano l’indicazione delle ore straordinarie

eseguite e che gli operai non avevano una documentazione da cui risultavano

queste ore straordinarie, IM 3 - per tutti gli operai della __________ - e IM 2

- per gli operai procurati a IM 3 - avrebbero costretto gli operai a rinunciare

alla retribuzione delle ore straordinarie con la minaccia di restare

disoccupati o perdere il posto di lavoro. IM 3, secondo l’Accusa, così facendo

e stante la regolare fatturazione di tali ore straordinarie alla __________,

avrebbe concretizzato un indebito profitto relativamente agli operai di IM 2 di

Fr. 4'837.50 (“pari al totale di 96 ore e 45 minuti di lavoro non versato da

IM 3 rispetto alle ore effettivamente lavorate”, punto A. dell’AA) e di Fr.

6'337.50 per gli operai da lui assunti direttamente (“pari al totale di 126

ore e 45 minuti di lavoro prestato ma non corrisposto” punto B. dell’AA).

18.

IM 3 ha contestato l’assunto dell’Accusa e ha dichiarato che il pagamento delle ore straordinarie era

stato, in accordo con i dipendenti, procrastinato per problemi di liquidità della

società e ha dichiarato che le stesse sarebbero state pagate successivamente:

"

ADR che non ho conteggiato le ore effettive degli operai nelle

buste paga perché la società non godeva di liquidità sufficiente e avevo deciso

di saldare le ore in un secondo momento, più florido per le finanze societarie”

(verbale del 03.08.2011 pag. 4; cfr. anche verbale del 25.07.2011

pag. 2; verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 8, all. 1 al verbale

del dibattimento).

19.

In merito alle ore

straordinarie, la Corte ha accertato che:

- buona parte degli operai,

tra quelli che sono stati interrogati in merito, era a conoscenza di avere

delle ore straordinarie in sospeso (__________; __________; __________; __________;

__________); alcuni di essi tenevano un conteggio di tali ore (segnate a casa

sul calendario: __________, __________; __________); diversi operai sapevano

che sulla busta paga non erano conteggiate le ore straordinarie (__________, __________,

__________);

- buona parte di questi

operai sono stati concordi nel dichiarare di aver dato il loro consenso a IM 1 a che le ore straordinarie fossero pagate loro più in là:

-- __________:

"

... le ore supplementari mi verranno pagate a fine anno. [...]. Ad

ogni modo io tengo un controllo in forma cartacea delle ore supplementari che

eseguo. Posso aggiungere che ho pure facoltà di recuperare le ore invece che

farmele pagare”

(verbale 24.05.2011 pag. 2);

-- __________:

"

Ero a conoscenza che sulle buste paga non figuravano queste ore

straordinarie, ma IM 3 mi aveva detto che me le avrebbe pagate a Luglio o più

in la. Vi era solo un accordo verbale”

(verbale 29.07.2011 pag. 2);

-- __________:

"

... sapevo di avere 9 ore in sospeso effettuate da febbraio ad

oggi. IM 3 mi aveva detto che tali ore sarebbero state compensate a fine anno

...”

(verbale 22.07.2011, pag. 2);

-- __________:

"

… IM 3 mi aveva detto che mi avrebbe compensato le ore

straordinarie quando necessitavo di assentarmi dal cantiere per motivi di

salute”

(verbale 29.07.2011, pag. 2);

-- __________:

"

… sapevo che il conteggio di salario ... indicava un numero di

ore inferiori ... con IM 3 mi ero accordato o meglio lui mi aveva detto che più

in là me le avrebbe pagate, senza però precisare una data. Sinceramente non

sono in grado di dire come mi avrebbe corrisposto queste ore, mi ha solo detto

che me le avrebbe pagate”.

(verbale 28.07.2011 pag. 2);

-- __________:

"

… io non ho mai segnato le ore in quanto lavorando con mio

fratello e facendo gli stessi orari, era lui che le segnava. Le annotava a casa

in un calendario. […]. Ero a conoscenza che sulle buste paga non figuravano

queste ore straordinarie, ma IM 3 mi aveva detto che me le avrebbe pagate a

Luglio o più in la”.

(verbale 28.07.2011, pag. 2).

In linea con tali risultanze, IM 1 ha dichiarato che le ore straordinarie, con l’accordo degli operai, venivano accantonate e che le

stesse sarebbero state pagate successivamente agli operai a causa dei problemi

di liquidità che aveva la società (verbale IM 1 25.08.2011 pag. 6).

In merito alla firma delle buste paga, IM 1 l’ha ricondotta al

fatto che IM 3 era “abituato alla prassi italiana della firma della busta

paga come ricevuta” e che alla __________ sarebbe bastato il documento

bancario attestante il bonifico a favore del dipendente (cfr. verbale IM 1 del 25.08.2011,

pag. 7).

20.

Oltre a

questi riscontri, la Corte in base alle risultanze dell’inchiesta e del

dibattimento, ha accertato:

- l’esistenza

di un conteggio di queste ore straordinarie che venivano accantonate - inserito

in contabilità - tenuto da IM 3, che lo aggiornava mensilmente e lo spediva via

mail a IM 1, come dimostra anche la mail 02.04.2011 inviata dalla moglie

di IM 3, __________, a IM 1 con la quale comunica a quest’ultimo la separazione

operata tra le “ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE IN

MARZO, CON QUELLE DELLA CPC E RELATIVA DIFFERENZA”, inviandogli in

allegato il relativo conteggio (AI 28, all. 72; tabelle all. 5 e 6 al verbale

di IM 1 del 25.08.2011);

- l’esistenza

di un documento informatico allestito da IM 1 (inserito nella contabilità della

__________) e sequestrato dagli inquirenti (cfr. verbale IM 1 25.08.2011 pag.

5, D.9; verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 10, all. 1 al verbale del

dibattimento) nel quale risulta il conteggio delle ore straordinarie eseguite

da ciascun operaio;

- il fatto che

accanto al conteggio delle ore straordinarie aggiornate mensilmente per ciascun

operaio, nel documento tenuto da IM 3 e che trasmetteva via mail a IM 1,

risultano segnati anche i giorni di vacanza che gli operai avevano effettuato

al fine di poterne tener conto.

La Corte pertanto sulla base di tutti questi

riscontri ha ritenuto comprovata l’intenzione di IM 3 di far fronte al

pagamento, differito, delle ore straordinarie dal momento che diversamente IM 3

non avrebbe tenuto - né avrebbe avuto senso farlo - un conteggio di tali ore

segnando accanto al numero di ore straordinarie anche i giorni di vacanza

usufruiti dagli operai da poter porre, se del caso, in compensazione con le ore

straordinarie accantonate e da pagare.

Sulla base di questo stesso riscontro, la Corte ha

escluso anche che il conteggio delle ore straordinarie fosse tenuto, come

sostenuto dall’Accusa, solo per poter fatturare le ore di straordinario alla __________

dal momento che per la fatturazione di tali ore alla __________, è oltremodo

evidente che non era affatto necessario tener conto dei giorni di vacanza

usufruiti dagli operai.

Infine, a giudizio della Corte, vi è anche il rilievo che se

oggettivamente è indiscusso che sulle buste paga - firmate - non figuravano e

meglio non erano conteggiate le ore straordinarie, è altrettanto vero che le

buste paga non dicono assolutamente nulla in merito a queste ore, in

particolare non attestano che non ne fossero state eseguite. E’ oggettivo ed

indiscusso che tali ore non erano segnate sulla busta paga ma è anche

altrettanto certo che il conteggio delle ore straordinarie poteva essere

ricostruito, qualora ce ne fosse stato bisogno, oltre che in base alla

documentazione della __________, anche in base ai conteggi della __________,

cui del resto hanno fatto ricorso gli stessi inquirenti per calcolare le ore

straordinarie di ciascun operaio.

Infine non vi è chi non veda che se IM 3 non avesse avuto

l’intenzione di pagare queste ore straordinarie, non ne avrebbe sicuramente

parlato con gli operai dicendo loro che le avrebbe pagate più in là ma più

semplicemente si sarebbe astenuto da ogni riferimento al futuro pagamento delle

stesse rispettivamente non avrebbe consegnato copia della busta paga mensile -

che non contemplava le ore straordinarie - in mano agli operai.

Accanto a tutti questi riscontri vi è poi e soprattutto ancora il

fatto che, come già sviluppato ai considerandi 19 e segg. della presente

sentenza, non risulta in alcun modo comprovata una qualsiasi minaccia di

perdere il posto di lavoro e neppure alcuna situazione di costrizione agli

operai al momento della firma delle buste paga né, allo stesso tempo, come

appena visto, è risultata comprovata l’intenzione di non far fronte al

pagamento delle ore straordinarie agli operai.

Tutte queste risultanze valutate globalmente nel

loro insieme, hanno condotto la Corte a non ritenere realizzate le fattispecie

imputate con l’Atto d’accusa - riferite alle ore straordinarie - ed al

conseguente proscioglimento di IM 2 e IM 3 dall’ipotesi di reato di estorsione

subordinatamente usura riferite al punto A.2 dell’Atto d’accusa e di IM 3 dall’accusa

di cui al punto B dell’Atto di accusa.

A fronte di tutte queste risultanze, univoche e convergenti, che

concernono tutti gli operai della __________, non muta il

convincimento della Corte la circostanza che IM 2, “pagando” agli operai cui

aveva procurato il posto di lavoro le ore effettive da questi eseguite

mensilmente, “pagava” loro anche le ore straordinarie e che in definitiva quindi

gli operai (assunti tramite IM 2), a seguire IM 3, avrebbero percepito due

volte il pagamento delle ore straordinarie, in quanto IM 2 ha chiarito che i soldi che sarebbero stati corrisposti da IM 3 agli operai quale pagamento delle

ore straordinarie, gli sarebbero stati riversati dagli operai (verbale

d’interrogatorio degli imputati pag. 11, all. 1 al verbale del dibattimento),

ricordato poi oltretutto come tale circostanza non riguardi tutti gli operai ma

sia circoscritta solo a quelli assunti tramite IM 2.

Falsità in documenti

21.

La Pubblica Accusa ha

infine imputato a IM 3, IM 2 e IM 1 il reato di falsità in documenti commessa

in correità, per avere allestito, consegnato e fatto firmare agli operai 24 conteggi

di salario - relativi ai mesi di marzo ed aprile 2011 - attestanti un numero di

ore di lavoro inferiore rispetto a quelle effettivamente prestate.

Gli imputati, agendo sempre in correità, avrebbero inoltre

allestito, consegnato e fatto firmare agli operai 9 conteggi di salario -

ridotti a 6 durante il dibattimento (cfr. verbale dibattimentale

d’interrogatorio degli imputati, pag. 11) - attestanti un salario superiore a

quello realmente corrisposto.

Tutti questi falsi conteggi di salario sarebbero poi stati

inseriti nella documentazione contabile ufficiale della __________.

Gli imputati avrebbero così agito - sempre secondo la Pubblica

Accusa - allo scopo di occultare i reati di cui ai punti A. e B. dell’Atto

d’accusa nonché per dissimulare l’avvenuto versamento di stipendi difformi

rispetto a quelli previsti dal CCL vigente nel settore dell’edilizia.

22.

Giusta l’art. 251 n. 1

CP commette il reato di falsità in documenti ed è punito con una pena detentiva

(art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP)

chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o

altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o

dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure

attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di

importanza giuridica o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento.

Il reato presuppone una contraffazione a scopo di inganno e di indebito

profitto. L’art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento,

cioè un falso materiale, ma anche la redazione di un documento dal falso

contenuto, cioè un falso ideologico. Nel primo caso l’art. 251 CP esige che il

documento falsificato sia un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP, cioè sia

uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi

destinato a provare il fatto falso, fermo restando però come non tutti gli

scritti costituiscano necessariamente un documento ai sensi dell’art. 251 CP in

quanto occorre che dispongano di una certa forza probatoria (Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Dike Verlag

AG, Zurigo / San Gallo 2008, art. 251 n. 3 segg., Corboz, op.

cit., art. 251 n. 15 segg., DTF 96 IV 150 e 88 IV 33). Nel secondo caso

ed in virtù della giurisprudenza del TF la norma penale va applicata in modo

restrittivo poiché la cosiddetta menzogna scritta trascende in reato solo dove,

dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità grazie al

valore che la legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha

redatto quale funzionario, notaio, medico, architetto, ecc…(Trechsel/Erni, op.

cit., art. 251 n. 9 nonché DTF 123 IV 132 e 61). Si può prescindere da un’interpretazione

restrittiva qualora il documento non sia inveritiero ma contraffatto perché la

falsificazione è suscettibile di ingannare terze persone non solo sul

contenuto, ma anche sulla persona dell’autore ovvero sull’origine e l’integrità

del documento stesso. Uno scritto può essere un documento per certi aspetti e

non per altri. Va quindi esaminato se, secondo le circostanze, tale documento

disponeva, tenuto conto in particolare della persona che l’ha redatto, di un

valore probatorio accresciuto (DTF 123 IV 17, 122 IV 332, 121 IV 131 e 120 IV

122).

In merito al reato di falsità in documenti, si richiama quanto

stabilito dalla Corte di appello e di revisione penale in una recente sentenza

del 26 ottobre 2011 (inc. 17.2011.55, consid. 24).

Dal profilo soggettivo il reato esige che l’autore abbia agito

intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l’art. 12 cpv. 2 prima

frase CP allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, quest’ultima nozione

da interpretarsi in modo ampio e quindi non solo con riferimento ad un

vantaggio patrimoniale (Boog, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 251 n. 95, Trechsel/Erni,

op. cit., art. 251 n. 15, Corboz, op. cit., art. 251 n. 179 segg., DTF 121 IV 90, 120 IV 361 e 119 IV 234), o di nuocere al

patrimonio e/o ad altri diritti altrui. Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2

seconda frase CP) è comunque sufficiente (Boog, op. cit., art. 251 n. 86 segg.,

Trechsel/Erni, op. cit., art. 251 n. 12 e Corboz, op.

cit., art. 251 n. 171 segg.).

23.

Nel caso concreto,

oggetto dell’imputazione di falsità in documenti sono 24 buste paga (e non 23 come

inizialmente indicato nell’Atto d’accusa, rettificato in occasione dell’udienza

preliminare) relative ai mesi di marzo ed aprile 2011, firmate dagli operai,

che non indicano le ore straordinarie prestate dagli stessi (cfr. rapporto

d’inchiesta AI 110, classificatore 6, all. U). Queste buste paga sono state

rinvenute dagli inquirenti tra la documentazione sequestrata alla __________.

In 9 casi gli inquirenti hanno inoltre constatato che l’importo

indicato sulla busta paga firmata dall’operaio era superiore all’importo

accreditato sul conto del dipendente.

In occasione dell’udienza preliminare, la Pubblica Accusa ha

precisato che questi 9 casi sono quelli evidenziati in rosso nella tabella

allegato n. 3 al verbale d’interrogatorio di IM 1 del 25 agosto 2011 (AI 110,

classificatore 1, all. 15).

Al dibattimento, con l’accordo delle parti, 3 di questi 9 casi

sono stati stralciati, e precisamente le due buste paga di __________ (quella

di marzo perché non è agli atti e quella di aprile perché l’importo corrisponde

a quanto realmente accreditato) nonché la busta di paga di __________ (siccome

relativa al mese di febbraio, non imputato nell’Atto d’accusa).

24.

La contabilità della __________

era tenuta dall’amministratore unico IM 1.

In particolare, per il periodo che qui interessa, e meglio fino ad

aprile/maggio 2011, IM 1 si occupava personalmente di allestire le buste paga

degli operai (verbale di polizia di IM 1 del 25.08.2011, pag. 2; verbale di

polizia di IM 3 del 16.06.2011, pag. 2).

IM 3, rispettivamente sua moglie, si occupava invece di eseguire

materialmente il bonifico bancario degli stipendi agli operai, tramite

e-banking (verbali di polizia di IM 3 del 24.05.2011, pag. 6; del 16.06.2011,

pag. 2; del 12.07.2011, pag. 2; del 25.07.2011, pag. 3).

In relazione all’allestimento delle buste paga, IM 1 ha spiegato durante l’inchiesta (verbale di polizia del 25 agosto 2012) di aver allestito nel suo

computer un documento informatico in cui le buste paga erano ordinate in ordine

crescente con il n. 1, 2, 3 ecc. da gennaio in poi e ordinate in base alle

versioni rese e corrette con una lettera alfabetica in ordine crescente (a, b,

c, d, ...).

Ha spiegato di aver apportato delle correzioni alle buste paga a

seguito di “aggiustamenti” che aveva operato in quanto in taluni casi

non era possibile conoscere “a priori l’importo o la percentuale da

applicare per la deduzione”. Ha fatto quindi l’esempio delle correzioni

dovute alla mancata conoscenza della deduzione da operare per la cassa

pensione, “che dopo alcuni mesi, alla risposta delle istituzioni

assicurative, con il certificato di salario, è stato possibile conoscere la

dedizione corretta”. Ha indicato altri esempi che hanno dato

luogo a delle correzioni quali “l’imposta alla fonte, gli assegni familiari

e le ore festive” (verbale IM 1 25.08.2011).

IM 1 ha quindi dichiarato che la versione corretta di ogni busta

paga è quella riconducibile all’ultima lettera in ordine alfabetico di ogni

mese, per ogni operaio.

Ha inoltre dichiarato che gli ammanchi dovuti alle correzioni

apportate alle buste paga venivano indicati a margine della tabella informatica

da lui allestita.

IM 1 ha poi spiegato che la voce “correzione” figurante

sulle buste paga prima dell’indicazione del salario netto, era riconducibile

alla differenza tra la prima busta paga e l’ultima in ordine alfabetico. Agli

operai era stato versato lo stipendio della prima busta paga e, una volta note

le deduzioni corrette, l’ammanco era stato poi versato con la voce “correzione”.

Le dichiarazioni di IM 1 in merito all’allestimento delle buste paga trovano

riscontro nelle tabelle informatiche sequestrate dagli inquirenti (AI 110,

classificatore 6, all. T), dalle quali risulta in particolare che effettivamente

in dette tabelle venivano indicati gli ammanchi dovuti agli operai a seguito

delle differenze tra le diverse versioni di busta paga (correzioni).

In sede d’inchiesta, la Polizia ha dato atto che gli ammanchi

indicati nella tabella di IM 1 corrispondevano agli importi da loro ricostruiti

analizzando l’insieme della documentazione sequestrata (verbale di IM 1 del 25

agosto 2011, pag. 4; rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, pag. 28).

In merito al fatto che le buste paga venissero fatte firmare agli

operai, IM 1 - come già accennato - ha affermato che era IM 1 che lo richiedeva

e che ciò era probabilmente da ricondurre al fatto che era abituato alla prassi

italiana della firma della busta paga come ricevuta e che “in effetti a noi

sarebbe bastato il documento bancario attestante il bonifico a favore del

dipendente” (verbale di polizia del 25 agosto 2012, pag. 7; verbale

d’interrogatorio pag. 10, all. 1 al verbale del dibattimento).

Nel verbale MP del 17 luglio 2012, IM 1 ha precisato di essere venuto a conoscenza del fatto che IM 3 facesse firmare le buste paga agli

operai unicamente in occasione dell’unico verbale d’interrogatorio di polizia

(pag. 3).

Quanto dichiarato da IM 1 corrisponde a quanto dichiarato da IM 3,

il quale ha affermato che richiedeva la sottoscrizione delle buste paga perché

in __________ si usa fare così (verbale di polizia del 03.08.2012, pag. 4;

verbale d’interrogatorio degli imputati, all. 1 al verbale dibattimentale, pag.

10).

25.

Al dibattimento è

stato chiarito che tutti i conteggi di stipendio (o buste paga che dir si voglia)

indicate al punto C. dell’Atto d’accusa, erano inseriti nella contabilità della

__________. IM 1 ha infatti spiegato che tutte le diverse versioni di busta

paga - sia le prime versioni che venivano fatte firmare agli operai, sia le

successive versioni (con le correzioni) indicate con le lettere a, b, c, d -

venivano inserite in contabilità.

La Corte ha quindi ritenuto - conformemente ai principi giurisprudenziali

citati più sopra e alla dottrina (Boog, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 251) -

che i conteggi di salario, in quanto elementi della contabilità della __________,

godono di quel valore probatorio accresciuto che può, secondo le circostanze,

dar luogo al reato di falsità in documenti.

È altresì pacifico che i 24 conteggi di salario fatti firmare agli

operai non contemplavano le ore straordinarie prestate dagli operai e che in 6

casi l’importo indicato sulla busta paga non corrispondeva all’importo che era

stato effettivamente versato sul conto dei dipendenti.

Dal profilo oggettivo non è quindi escluso che tali conteggi di

stipendio, che godono di valore probatorio accresciuto e che contengono

indicazioni non corrispondenti alla realtà o comunque incomplete, possano

configurare un falso ideologico ai sensi dell’art. 251 CP, tuttavia la Corte

non ha ritenuto di dover approfondire oltre la questione, facendo

manifestamente difetto, nel caso concreto, per tutti e tre gli imputati,

l’aspetto soggettivo del reato, per i motivi qui di seguito indicati.

26.

Per quanto riguarda IM

1, è incontestato - e nemmeno la Pubblica Accusa ha preteso il contrario - che

egli fosse totalmente all’oscuro delle commissioni che IM 2, in correità con IM 3, prelevava dagli stipendi degli operai. È quindi escluso che IM 1 abbia

inserito le buste paga in contabilità con l’intenzione di occultare i

“taglieggiamenti” sugli stipendi dei dipendenti della __________.

Anche in relazione alla fattispecie delle ore straordinarie la

Corte ha dato credito alla buona fede di IM 1. Si richiamano al riguardo le

considerazioni già ampiamente esposte ai considerandi 19 e segg. della presente

sentenza. Stante l’accertata intenzione di IM 3 e IM 1 di far fronte, in

futuro, al pagamento delle ore straordinarie agli operai, dall’inserimento in

contabilità di buste paga - firmate e non - che non indicano le ore

straordinarie prestate dagli operai, non può essere dedotta alcuna volontà di

nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciarsi un

indebito profitto. Si ricorda infatti in merito, che in contabilità erano

parimenti inserite le tabelle riportanti, per ogni operaio, le ore

straordinarie effettuate e ancora da retribuire.

Con riferimento ai 6 conteggi di salario indicanti un importo

differente da quello realmente versato agli operai, occorre innanzitutto

ricordare che non era IM 1 che effettuava il pagamento dello stipendio ai

dipendenti ma IM 3 o sua moglie.

Durante l’inchiesta, quando gli inquirenti hanno contestato a IM 3

due di questi casi, quest’ultimo ha dichiarato che “non sono in grado di

dare una spiegazione, probabilmente si tratta di un errore nel fatto che mia

moglie digitando gli importi deve essere confusa con le buste paga”

(verbale di polizia IM 3 del 12.07.2012, pag. 11), versione che ha confermato

anche nel verbale del 25.07.2012 (pag. 3).

In ogni caso, dall’analisi della documentazione sequestrata

risulta che questi ammanchi erano riportati nelle tabelle informatiche

allestite da IM 1 e soprattutto che gli stessi sono stati saldati agli operai

con il versamento dello stipendio di aprile 2011, circostanza della quale le

parti hanno dato atto in aula (verbale d’interrogatorio degli imputati, pag.

11, dove per errore è stata verbalizzata solo la domanda della Presidente e non

la risposta - affermativa - delle parti). Il versamento degli ammanchi è quindi

avvenuto prima dell’apertura della presente inchiesta, ciò che comprova, a

giudizio della Corte, la buona fede di IM 1 anche in punto alle buste paga che

riportavano importi inferiori rispetto a quelli - inizialmente - corrisposti

agli operai.

In definitiva, dal momento che IM 1 immetteva in contabilità tutte

le diverse versioni di busta paga, che provvedeva ad annotare in contabilità

gli importi scoperti dovuti agli operai a causa delle differenze tra le diverse

versioni di buste paga o tra la busta paga e l’ammontare accreditato

all’operaio, che teneva un conteggio, inserito in contabilità, delle ore

straordinarie prestate dagli operai e che i conti erano stati pareggiati prima

dell’apertura dell’inchiesta - fatta eccezione per le ore straordinarie il cui

pagamento, come visto, era stato procrastinato - non si può che concludere per

la buona fede di IM 1, che così agendo non può che aver voluto dare un quadro

esaustivo - benché piuttosto complicato - della situazione finanziaria della __________.

È invece contrario ad ogni evidenza sostenere che con ciò IM 1 intendesse

ingannare e nuocere al patrimonio (o ad altri diritti) di una persona oppure

procacciare a sé (o ad altri) un indebito profitto. In assenza di dolo, la

Corte ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di falsità in documenti.

27.

Analogo discorso vale

per IM 3. Anche nel suo caso la Corte ha ritenuto, per gli stessi motivi già

esposti per IM 1, che egli non abbia agito né per occultare l’esistenza di ore

straordinarie prestate dagli operai e quindi procacciarsi un indebito profitto

rispettivamente danneggiare il patrimonio altrui, né per intascarsi, nei 6 casi

in cui la busta paga indicava un salario superiore a quello - in un primo tempo

- realmente accreditato, una parte dei soldi dei suoi dipendenti, trattandosi

verosimilmente di errori ed essendo stati, come visto al punto precedente, gli

importi scoperti riversati agli operai prima dell’apertura dell’inchiesta.

IM 3 però, a differenza di IM 1, era correo di IM 2 nei

“taglieggiamenti” ai salari degli operai. Per occultare le commissioni

prelevate da IM 2 non era però affatto necessario falsificare la documentazione

contabile della __________, dato che le commissioni venivano prelevate solo

dopo che la società aveva bonificato gli stipendi - conformi ai contratti

sottoscritti con gli operai in base al CCL - agli operai. In altri termini, le

buste paga che venivano contabilizzate non erano - su questo punto - false, in

quanto rispecchiavano lo stipendio realmente corrisposto agli operai che solo

successivamente veniva decurtato.

Anche IM 3 è quindi stato prosciolto dall’imputazione di falsità in documenti.

28.

Venendo infine a IM 2

si ha che lo stesso non ricopriva alcun ruolo all’interno della __________ e

non aveva quindi nulla a che fare con la contabilità della società. Dato che IM

1.

e IM 3 sono stati prosciolti dal reato di falsità in documenti, la correità

di IM 2 è a priori esclusa.

In ogni caso, abbondanzialmente si rileva che è vero che IM 2 sapeva, siccome

glielo aveva riferito IM 3, che sulle buste paga non erano indicate le ore

straordinarie prestate dagli operai (verbale di polizia del 27.07.2011, pag. 2)

ma egli ha dichiarato di non aver mai visto le buste paga e di non essere mai

stato presente al momento della sottoscrizione delle stesse da parte degli

operai (verbale PP del 17.07.2012, pag. 2). Va da sé - e nessuno delle parti ha

sostenuto il contrario - che IM 2 ignorava, rispettivamente non aveva neppure

interesse a sapere, se dette buste paga erano o meno inserite nella contabilità

della __________.

Non è nemmeno sostenibile che IM 2 fosse implicato nei 6 casi in

cui il salario in un primo tempo versato agli operai era inferiore rispetto a

quanto indicato sulla busta paga, poiché - come visto - si è trattato

verosimilmente di errori occorsi al momento del bonifico dello stipendio.

Da ultimo si osserva ancora che IM 2 neppure aveva la necessità

che la contabilità della __________ fosse manomessa dal momento che le

commissioni che prelevava rispettivamente che si faceva corrispondere dagli

operai, erano successive al versamento in conto dello stipendio da parte della

società.

In conclusione si ha che IM 2 non può essere correo di IM 3 e/o IM

1, che sono stati prosciolti dal reato di falsità in documenti e che comunque,

per i suddetti motivi risulta essere totalmente estraneo alla prospettata

fattispecie di falsità in documenti che gli è stata imputata, per cui è stato

prosciolto dalla Corte.

Commisurazione della pena

29.

Nella commisurazione

della pena (art. 47 CP) il giudice tiene conto della colpa del reo, della vita

e delle condizioni personali di lui nonché dell’effetto che la pena avrà sulla

sua vita. Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado

di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,

tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.

Per il resto è ancora valida la giurisprudenza elaborata

nell’ambito del vecchio art. 63 CP per cui, nella valutazione della colpa,

entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il

soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la

gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di

scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato

volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in

seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il

comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento volontà di

emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con

rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati la situazione familiare professionale

dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita,

l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in

genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1

pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la

sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit)

per rapporto allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla

situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (cfr. per tutte, la

sentenza 18.12.2007 della CCRP in re A.A. e la giurisprudenza ivi richiamata).

30.

Avuto riguardo alla

commisurazione della pena va detto innanzitutto che la Corte ha ritenuto

oggettivamente e soggettivamente grave la colpa degli imputati. Il reato di

usura è già di per sé un reato grave perché implica lo sfruttamento di uno

stato di bisogno per ottenere un vantaggio patrimoniale. Quello che la Corte ha

considerato biasimevole è che gli imputati hanno sfruttato lo stato di bisogno

in cui versavano gli operai e meglio il loro stato di disoccupazione e quindi la

necessità che avevano di trovare un posto di lavoro per provvedere al

mantenimento della propria famiglia per un proprio tornaconto personale

costituito dal denaro che IM 2 ha ricavato lucrando sul sudore degli operai

senza muovere un dito con ancora ed inoltre il parallelo indubbio vantaggio per

IM 3 costituito dal fatto di aver avuto subito a disposizione (per poter far

fronte alla richiesta della __________ che costituiva per lui fonte di

ulteriore lavoro e di guadagno) la manodopera di cui necessitava, prestata da

operai con esperienza che pagava con un salario al minimo sindacale. Hanno

denotato, a mente della Corte, una totale mancanza di rispetto delle persone e

della loro dignità di lavoratori di cui è tra l’altro prova ancora più

pregnante la modalità adottata - consegna delle tessere e dei relativi codici -

per operare le trattenute sul salario del mese di marzo.

La Corte ha considerato poi che entrambi gli imputati non hanno

certamente brillato per collaborazione e trasparenza e che riguardo all’inchiesta,

hanno cominciato ad ammettere parzialmente qualcosa solo quando sono stati

confrontati con i riscontri oggettivi in mano agli inquirenti. IM 3 ha comunque continuato a professarsi innocente negando la consapevolezza del quantum delle

trattenute e della durata delle stesse, anche al dibattimento. La Corte ha

considerato inoltre che i taglieggiamenti al salario degli operai sono cessati

grazie all’avvio dell’inchiesta e all’intervento della magistratura.

La Corte ha considerato che i precedenti di entrambi gli imputati

sono datati nel tempo. A favore di IM 3 la Corte ha tenuto conto che ha

provveduto a risarcire gli operai per gli importi che erano stati loro

sottratti mentre che a favore di IM 2 è stato considerato che alla fine ha

ammesso in sostanza le proprie responsabilità per cui tenuto conto del carcere

preventivo sofferto, dei proscioglimenti che sono stati pronunciati, che dalla

scarcerazione non hanno più interessato le Autorità penali e tenuto conto per IM

2.

della precaria situazione finanziaria in cui versava dovuta alla chiusura

della sua ditta in __________, la Corte ha ritenuto adeguata alla loro colpa

una pena detentiva di 8 mesi da porre al beneficio della sospensione

condizionale per un periodo di prova di due anni.

Tassa di giustizia e spese

31.

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è stata approvata per Fr. 11'531.-, comprensiva di onorario e

spese. Non è invece stata riconosciuta l’IVA, essendo IM 2 domiciliato

all’estero (art. 8 LIVA). Non possono essere riconosciuti nemmeno i

contatti con la moglie dell’imputato (Fr. 570.- di onorario e Fr. 84.- di

spese) nonché i contatti con l’avvocato _______ di IM 2 (Fr. 585.-- per

l’onorario e Fr. 90.- di spese).

Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato del

Canton Ticino, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP, secondo il quale l’imputato è

tenuto a rimborsare la retribuzione del Difensore d’ufficio al Cantone non

appena le sue condizioni economiche glielo permettano.

32.

Visto l’esito del

procedimento, la tassa di giustizia di Fr. 900.-- e le spese processuali sono

poste per i 2/3 a carico di IM 2 e IM 3, in solido, e per la rimanenza a carico dello Stato.

Visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51, 156, 157 e 251 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 2 e IM 3 sono coautori

colpevoli di:

1.1

ripetuta usura

per avere,

tra __________ e __________, tra marzo e maggio 2011,

sfruttato, in quanto disoccupati, lo stato di bisogno degli operai

__________, __________, __________, __________ e __________,

inducendoli a promettere, quale corrispettivo della loro

assunzione, vantaggi pecuniari in manifesta sproporzione economica con la

propria prestazione,

e meglio come descritto ai punti A.1. e A.3. dell’atto d’accusa subordinato

del 26 ottobre 2012.

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di falsità in documenti.

3.

IM 2 è prosciolto:

3.1

dal reato di ripetuta

estorsione in relazione ai punti A.1. e A.3. dell’atto d’accusa del 17 [recte:

27] dicembre 2011 perché quello ritenuto è il reato di ripetuta usura;

3.2

dal reato di ripetuta

estorsione, subordinatamente ripetuta usura, in relazione al punto A.2.

dell’atto d’accusa del 17 [recte: 27] dicembre 2011 e al punto A.2.

dell’atto d’accusa subordinato del 26 ottobre 2012;

3.3

dal reato di falsità in

documenti.

4.

IM 3 è prosciolto:

4.1

dal reato di ripetuta

estorsione in relazione ai punti A.1. e A.3. dell’atto d’accusa del 17 [recte:

27] dicembre 2011 perché quello ritenuto è il reato di ripetuta usura;

4.2

dal reato di ripetuta

estorsione, subordinatamente ripetuta usura, in relazione ai punti A.2. e B.

dell’atto d’accusa del 17 [recte: 27] dicembre 2011 e al punto A.2 e B.

dell’atto d’accusa subordinato del 26 ottobre 2012;

4.3

dal reato di falsità in documenti.

5.

Di conseguenza,

5.1

IM 2 è condannato:

5.1.1

alla pena detentiva di 8

(otto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.1.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e a IM 2 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

5.2

IM 3 è condannato:

5.2.1

alla pena detentiva di 8

(otto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e a IM 3 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

6.

Le spese per la difesa d’ufficio

di IM 2 sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 11'531.-, comprensiva di onorario e spese.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 900.-- e i disborsi sono a carico dei condannati IM 2 e IM 3 per i 2/3, in

solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 ciascuno. Per il rimanente di

1/3, la tassa di giustizia e i disborsi sono a carico dello Stato.

8.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 900.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 261.40

fr. 1'361.40

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 66.67

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 87.13

fr. 453.80

============

Distinta spese a

carico di IM 3 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 66.67

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 87.13

fr. 453.80 ============

Il rimanente è a carico dello Stato.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera