72.2011.135
Ripetuta estorsione e falsità in documenti
31 ottobre 2012Italiano86 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2011.135
Lugano,
31 ottobre 2012/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
patrocinato dall’avv. DF 1
IM 2
patrocinato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
16.06.2011 al 06.08.2011 (52 giorni)
IM 3
patrocinato dall’avv. DF 2
in carcerazione preventiva dal
12.07.2011 al 06.08.2011 (26 giorni)
imputati, a norma dell'atto
d'accusa 136/2011 del 27.12.2011 emanato dal PP 1, di
A. IM 2 e IM 3 in correità tra loro
ripetuta estorsione
per avere,
a scopo di indebito profitto, indotto gli operai __________, __________,
__________, __________ e __________, minacciandoli di grave danno, ovvero di
restare disoccupati rispettivamente di perdere il posto di lavoro alle
dipendenze della società __________ (della quale il IM 3 era azionista e
direttore), ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio, in ispecie
costringendoli ad accettare
1. una retribuzione oraria
netta inferiore a quella (pari a CHF 19.00 (diciannove) prevista dal CCL
vigente in Ticino nel settore dell’edilizia e contenuta nei singoli contratti
ovvero Euro 13.00 (pari a CHF 16.90) __________; Euro 11.00 (pari a CHF 14.30),
__________, __________ e __________; Euro 9.00 (pari a CHF 11.70) __________;
2. la sottoscrizione dei falsi
conteggi salariali descritti sub C, apparentemente conformi al CCL per
ore lavorate, stipendi orari e trattenute salariali ma difformi dagli importi
realmente percepiti dagli operai;
3. la consegna delle tessere
Bancomat e del relativo codice PIN al IM 2, per consentirgli il prelevamento
dell’intero stipendio presso l’__________ di __________ e la trattenuta della
differenza rispetto agli importi imposti agli operai,
conseguendo in tal modo un indebito profitto di CHF 12'321.70 a favore di IM 2 (pari al totale degli importi prelevati dai conti degli operai e
trattenuti personalmente) nonché di CHF 4'837.50 a favore di IM 3 (pari al totale delle 96 ore e 45 minuti di lavoro non versato da IM 3
rispetto alle ore effettivamente lavorate).
B. IM 3 singolarmente
ripetuta estorsione
per avere,
a scopo di indebito profitto, indotto gli operai __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________
minacciandoli di grave danno, ovvero di restare disoccupati, rispettivamente di
perdere il posto di lavoro alle dipendenze della __________ (di cui era
azionista e direttore) ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio, in specie
costringendoli ad accettare
1. una retribuzione mensile
inferiore a quella prevista dal CCL vigente in Ticino nel settore dell’edilizia
e conforme ai singoli contratti di lavoro, ovvero calcolata in base ad un
numero di ore di lavoro inferiore a quelle reali;
2. la sottoscrizione dei falsi
conteggi salariali descritti sub C apparentemente conformi al CCL ma
recanti un numero di ore lavorate inferiore a quelle effettive
conseguendo in tal modo un indebito profitto di CHF 6'337.50 (pari
al totale di 126 ore e 45 minuti) di lavoro prestato ma non corrisposto.
C. IM 3, IM 2 e IM 1 in correità tra loro
falsità in documenti
per avere,
allo scopo di occultare i reati descritti sub A e B,
nonché simulare l’avvenuto versamento di stipendi difformi rispetto a quelli
previsti dal CCL vigente nel settore dell’edilizia
allestito, consegnato, fatto firmare dagli operai summenzionati
almeno 23 conteggi di salario (contenuti nel classificatore 6 lett. U
allegato al rapporto d’inchiesta 13.10.2011) relativi ai mesi di marzo e aprile
2011 attestanti un numero di ore di lavoro inferiori a quelle effettivamente
prestate, nonché (in almeno 9 casi) un salario superiore a quello realmente
corrisposto,
inserendo tali falsi conteggi nella documentazione contabile
ufficiale della società.
fatti avvenuti: a __________, __________ ed in altre
località del Cantone tra marzo e maggio 2011;
reati previsti: dagli art. 156 cifra 1 CP, art. 251 cifra 1
CP;
nonché, a norma dell’atto d’accusa subordinato del 26
ottobre 2012, relativamente ai punti A. e B. dell’atto d’accusa 136/2011 del
27.12.2011, di
A. Ripetuta usura
per avere, a scopo di indebito profitto, sfruttato lo stato
di bisogno e di dipendenza degli operai __________, __________, __________, __________
e __________, ovvero il timore di restare disoccupato, rispettivamente di
perdere il posto di lavoro alle dipendenze della società __________ (della
quale IM 3 era azionista e direttore), inducendoli ad accettare, quale
corrispettivo della loro assunzione, rispettivamente mantenimento alle
dipendenze della __________ i seguenti vantaggi pecuniari, in manifesta
sproporzione economica:
1, 2, 3 come indicato nell’atto d’accusa.
B. Ripetuta usura
per avere, a scopo di indebito profitto, sfruttato lo stato
di bisogno e di dipendenza degli operai __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________, ovvero il timore
di restare disoccupato, rispettivamente di perdere il posto di lavoro alle
dipendenze della società __________ (di cui era azionista e direttore),
inducendoli ad accettare, quale corrispettivo della loro assunzione,
rispettivamente mantenimento alle dipendenze della __________, i seguenti
vantaggi pecuniari, in manifesta sproporzione economica:
1 e 2 come indicato nell’atto d’accusa.
Presenti: - il PP
1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputato IM 3, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 2.
Espletato il pubblico
dibattimento:
martedì 30 ottobre 2012, dalle
ore 09:30 alle ore 17:35;
mercoledì 31 ottobre 2012, dalle
ore 17:00 alle ore 17:15.
Evase le seguenti
questioni: Verbale d’udienza preliminare
Fatti
I.
Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa viene corretto o
completato come di seguito:
- la valuta dell’indebito
profitto di IM 2 indicato al punto A. in Franchi 12'321.70 viene corretta con
l’indicazione che si tratta in Euro;
- la cifra 3. del punto
A. dell’atto d’accusa viene così completato:
“la consegna delle tessere Bancomat e del relativo codice PIN
al IM 2,
per consentirgli il prelevamento dell’intero stipendio presso
l’__________ di __________,
rispettivamente la consegna dello stipendio a IM 2,
per la trattenuta della differenza rispetto agli importi
imposti agli operai”;
- nel punto B. dell’atto
d’accusa viene aggiunto l’operaio __________ mentre che viene cancellato
l’operaio __________;
- nel punto C. dell’atto
d’accusa “simulare” viene corretto in “dissimulare”;
- nel punto C. dell’atto
d’accusa i conteggi di salario sono 24 invece che 23.
Considerandi
II.
Con l’accordo delle parti, in subordine al reato di “ripetuta
estorsione” di cui al punto A. dell’atto d’accusa, viene prospettata
l’imputazione di “ripetuta estorsione, in parte tentata”.
III.
Il PP 1 preannuncia che presenterà in subordine un atto d’accusa per l’ipotesi
di usura.
I Difensori non si oppongono.
Verbale
d’interrogatorio degli imputati
Le parti danno atto che dei 9 casi di cui al punto C. dell’atto
d’accusa, i seguenti casi vanno stralciati:
- stipendio marzo di __________;
- stipendio di aprile di __________;
- stipendio di febbraio
di __________.
Sentiti: - il PP 1, il quale
descrive le difficili condizioni economiche in cui versavano gli operai, tutti
disoccupati, condizioni di cui IM 2 e IM 3 erano perfettamente consapevoli.
Ripercorre i fatti alla base dell’atto d’accusa ed espone i motivi per i quali
gli stessi configurano il reato di ripetuta estorsione, segnatamente essendo
stati gli operai minacciati di restare disoccupati e successivamente di perdere
il lavoro. Rileva che IM 2 è sostanzialmente confesso e passa in rassegna gli
elementi che provano la colpevolezza di IM 3. Venendo alla posizione di IM 1,
ritiene che dal profilo oggettivo il reato sia pacifico e spiega perché anche
dal profilo soggettivo IM 1 è colpevole di falsità in documenti, citando ampia
dottrina e giurisprudenza (in particolare STF 6B.908/2009 del 3.11.2010). In
conclusione, chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa del 27 dicembre
2011.
sia in fatto che in diritto. Propone per IM 2 e IM 3 una pena detentiva
indicativa di 12 mesi e per IM 1 alcuni mesi di detenzione, non opponendosi
alla concessione della sospensione condizionale della pena;
- l’avv. DF 2,
difensore dell’imputato IM 3, il quale esordisce sottolineando che occorre ben
distinguere la posizione di IM 3 da quella di IM 2. In relazione all’imputazione di ripetuta estorsione, contesta che da parte degli operai vi fosse
la percezione di una minaccia, per cui chiede il proscioglimento del suo
patrocinato da tale reato. IM 3 deve poi essere prosciolto anche dal reato di
usura, dato che egli non era a conoscenza dell’entità delle trattenute
effettuate da IM 2 né della loro durata. Contesta la sussistenza del reato di
falsità in documenti sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo. In
conclusione, chiede il proscioglimento di IM 3 da tutti i capi d’accusa;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 2, la quale ritiene che il suo patrocinato debba
essere prosciolto dal reato di estorsione, subordinatamente usura, in relazione
al punto A.2. dell’atto d’accusa, non avendo egli nemmeno mai visto i conteggi
fatti sottoscrivere agli operai. IM 2 deve inoltre essere prosciolto da ogni
accusa in relazione all’operaio __________. Sulla base delle dichiarazioni
degli operai, l’indebito profitto conseguito da IM 2 va ridotto ad Euro
4'821.05. Contesta inoltre l’imputazione di falsità in documenti, siccome IM 2
non aveva nulla a che fare con la contabilità della __________. Ritiene che la
pena proposta dalla Pubblica Accusa sia quindi sproporzionata, anche perché
soggettivamente IM 2 riteneva giustificate le proprie trattenute sui salari
degli operai per aver loro trovato un lavoro e per la messa a disposizione del
furgone e del materiale di lavoro. In conclusione, tenuto conto anche del
carcere preventivo sofferto, delle ammissioni di IM 2 e della collaborazione
prestata nonché della sua incensuratezza in Svizzera, postula una massiccia
riduzione della pena proposta;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato IM 1, la quale ritiene che la condotta di IM 1 non
assurge a rilevanza penale. Contesta l’imputazione addebitata al suo
patrocinato sia dal profilo oggettivo che dal profilo soggettivo. Le buste paga
non configurano dei falsi documentali, poiché IM 1 inseriva in contabilità
tutte le versioni di busta paga, con le correzioni che apportava man mano, per
cui in contabilità vi era lo storico completo. Inoltre i versamenti ai
dipendenti erano comprovati dai versamenti bancari e non dalle buste paga
firmate dagli operai. Per quanto concerne le ore straordinarie, le stesse erano
conteggiate in numerose tabelle, che venivano tutte inserite in contabilità,
ciò che non è compatibile con un’asserita intenzione di non voler corrispondere
tali ore agli operai. Soggettivamente IM 1 era in perfetta buona fede. Egli era
infatti totalmente all’oscuro di quanto commesso da IM 2 e IM 3 e non aveva
nessun interesse a creare dei documenti falsi, poiché ciò non gli avrebbe
procurato alcun profitto personale. Sottolinea poi l’incensuratezza e la
condotta irreprensibile di IM 1. In conclusione, chiede che IM 1 venga
prosciolto dal reato di falsità in documenti;
- il PP 1 in replica ribadisce
che le busta paga, firmate dagli operai ed inserite in contabilità, sono dei
documenti. Gli stessi sono falsi in quanto attestano un numero di ore lavorate
che non corrisponde alla realtà ed un salario che non è quello realmente
percepito dagli operai. Per il resto, si riconferma nel suo precedente
intervento;
- l’avv. DF 2,
difensore dell’imputato IM 3, non duplica;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 2, non duplica;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato IM 1, in duplica ribadisce che letta nel suo insieme la
documentazione contabile della __________ attesta la perfetta buona fede di IM
1.
Per il rimanente, si riconferma in quanto detto in precedenza.
Considerato, in
fatto ed in diritto
Vita anteriore e precedenti degli imputati
1.
IM 2, cittadino __________,
è nato il __________ a __________ (__________), dove
ha frequentato le scuole dell’obbligo. Fino all’età di 20 anni ha svolto la
professione di muratore a __________. Tra i 20 e i 25 anni ha lavorato, sempre
come muratore, in __________ e in __________, per delle ditte italiane. In
seguito si è stabilito nella Provincia di __________, continuando a lavorare
come muratore. Nel 1993 ha fondato la __________ di IM 2 __________ di __________,
società attiva nella costruzione e ristrutturazione nell’ambito edile. Come lo
stesso ha dichiarato in aula, la società è stata sciolta nel 2011 e da ottobre
2011.
IM 2 lavora quale muratore dipendente presso la __________, __________ (__________)
(curriculum vitae sub doc. TPC 16; verbale d’interrogatorio degli imputati pag.
2, all. 1 al verbale del dibattimento).
Quo ai precedenti penali, si ha che IM 2, come è risultato
dall’estratto del casellario giudiziale acquisito da questo Tribunale, è
incensurato in Svizzera (estratto del 19.01.2012, doc. TPC 5).
In Italia, ha due precedenti: con decreto penale del GIP della Pretura di __________
del 19 febbraio 1997, IM 2 è stato condannato per emissione di assegno senza
provvista, alla multa di Lire 1'000'000 e al divieto di emettere assegni per un
anno. In data 6 maggio 2005 è stato inoltre condannato dal Tribunale in
composizione monocratica di __________ per acquisto di cose di sospetta provenienza,
all’ammenda di Euro 70, beneficiando dell’indulto in data 14 ottobre 2010
(cfr. estratto del casellario giudiziale italiano del 23 gennaio 2012,
doc. TPC 7).
In aula ha dichiarato di non essere mai stato in galera, confermando i
precedenti di cui all’estratto del casellario giudiziale.
2.
IM 3, cittadino __________,
è nato a __________ il __________. All’età di 5 anni si trasferisce unitamente
ai genitori a __________, dove frequenta le scuole obbligatorie. A 15 anni
inizia a lavorare come apprendista carpentiere metallico in alcune ditte della
zona. Dopo il servizio militare a __________, torna a __________ e inizia a
lavorare come operaio tessile. Successivamente consegue la patente per
autocarri e per 12/13 anni svolge la professione di autista in __________. Per
un periodo lavora, sempre come autista, per la ditta __________, nel Canton __________.
Apre poi una propria ditta di trasporti nel campo dell’edilizia, la __________
con sede a __________, attività che però non ha successo per cui la ditta viene
liquidata. A questo punto decide, insieme con un suo ex dipendente, __________,
di aprire una ditta in Svizzera, a __________. Nel dicembre 2009 viene quindi
costituita la __________, società al centro dei fatti che qui ci occupano.
In sede d’inchiesta IM 3 ha dichiarato che “La mia situazione personale e
finanziaria è sofferente perché ho investito tanti soldi in Italia e gli ho
persi tutti per la società che avevo prima. Ora comincio a vedere un po’ di
luce, riuscendo a portare a casa lo stipendio. Sono venuto in Svizzera perché
c’è lavoro e perché voglio ripropormi e fare qualche cosa di buono per i miei
figli” (verbale del 24.05.2011, pag. 9).
IM 3 è padre di due figli, __________ (__________) ed __________ (__________),
entrambi residenti a __________, nati dal suo primo matrimonio. In seconde
nozze ha sposato __________ (__________), con la quale vive a __________.
IM 3, come è risultato dall’estratto del casellario giudiziale
acquisito da questo Tribunale, è incensurato in Svizzera (estratto del casellario
giudiziale svizzero del 19 gennaio 2012, doc. TPC 6).
Per quanto concerne i suoi precedenti penali in __________, IM 3 ha dichiarato:
"
ADR: che in __________, diversi anni fa, ho avuto dei precedenti
penali per ricettazione, in merito a dei tappeti comperati al mare e poi emersi
essere oggetto di furto. Siccome non ero riuscito a provare l’acquisto di tale
merce ero stato denunciato e condannato per ricettazione. L’anno scorso ho
subito un processo, dalla quale sono stato assolto con formula piena, per il
reato di uso improprio di carta di benzina, in quanto un mio vicino di casa,
dovendomi del denaro, mi aveva proposto di pagarmi il pieno di benzina. Io
avevo accettato e l’inchiesta penale si era poi rivolta verso di me.
Tutt’ora è pendente un’inchiesta, per omicidio colposo, a seguito di un
incidente stradale avvenuto nel 2008. In quelle circostanze, avevo investito un uomo di 80 anni che ha attraversato la carreggiata nonostante il semaforo
rosso. È poi deceduto in ospedale dopo alcune ore. Non ricordo altri precedenti
penali.”
(verbale IM 1 del 12.07.2011, pag. 5).
Le dichiarazioni di IM 3 trovano parziale riscontro nell’estratto
del casellario giudiziale _____ del 23 gennaio 2012 (doc. TPC 8), dal
quale risulta che ha subito le seguenti condanne:
- con sentenza del 10
gennaio 1997 di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura
di __________, Sezione distaccata di __________, è stato condannato per
ricettazione alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione nonché alla multa di Lire
800'000, pena sospesa condizionalmente;
- con sentenza del 10
novembre 1999 della Corte di appello di __________ - in parziale riforma della
sentenza emessa l’11 febbraio1999 dalla Pretura di __________, Sezione
distaccata di __________ - è stato condannato per ricettazione in concorso,
alla pena di 2 anni di reclusione ed alla multa di Lire 2'000'000. Per quanto
concerne la multa, in data 15 ottobre 2007 IM 3 ha beneficiato dell’indulto;
- con sentenza del 22
febbraio 2002 della Corte di appello di __________ - in parziale riforma della
sentenza emessa il 22 maggio 2011 dal Tribunale di __________, è stato
condannato per furto alla pena di 1 anno, 2 mesi e 10 giorni di reclusione nonché
alla multa di Euro 220.--. La multa gli è stata condonata, mentre che ha
eseguito la pena detentiva dal 19 marzo 2004 al 3 agosto 2005, scontando 7 mesi
di carcere.
Al dibattimento IM 3 ha precisato di non aver più nulla da espiare
in __________ (verbale d’interrogatorio dibattimentale pag. 2, all. 1 al
verbale del dibattimento).
3.
IM 1 è nato a __________
il __________. Lo stesso, come è risultato dall’estratto del casellario
giudiziale acquisito da questo Tribunale, è incensurato (cfr. estratto del
casellario giudiziale svizzero del 19 gennaio 2012, doc. TPC 4).
Per quanto concerne la sua formazione, ha frequentato le scuole
elementari di __________, il ginnasio di __________ e le scuole professionali
di __________ fino al 1986. In seguito ha frequentato la Scuola Dirigenziale
Commerciale per tre anni e la Scuola Universitaria Professionale per 4 anni.
Tra il 1982 e il 1986 ha svolto l’apprendistato di elettromeccanico presso la __________
di __________. Nello stesso periodo ha inoltre lavorato quale agente di
sicurezza ausiliario per la __________ di __________.
IM 1 ha iniziato il suo iter professionale lavorando come
elettronico industriale militare per la __________ di __________ (1986-1988).
In seguito ha proseguito la sua carriera lavorando quale responsabile
produzione elettronica industriale per la __________ di __________ (1989-1991),
quale responsabile produzione e assistenza interna presso la __________ di __________
(1991-1992), quale responsabile produzione presso al __________ di __________
(1993-1998), quale direttore tecnico per la __________ di __________
(1998-1999), quale responsabile finanze e controlling della __________ di __________
e quale fiduciario per la __________ di Lugano (2003-2006). Tra il 1991 e il 1996 ha inoltre funto da responsabile amministrativo della __________ di __________.
Dal 2006 svolge l’attività di fiduciario presso la __________ di __________ e
in tale contesto ha costituito la __________ divenendone amministratore unico.
IM 1 è coniugato e ha due figli (cfr. curriculum vitae,
doc. TPC 15).
Rapporti tra gli imputati
4.
In sede d’inchiesta IM
2.
e IM 3 hanno dichiarato di essersi conosciuti qualche anno prima in __________,
lavorando entrambi nell’ambito del settore dell’edilizia e dei trasporti (verbali
IM 2 del 16.06.2011 e del 05.07.2011; verbali IM 3 del 16.06.2011 e del
12.07
).
Per quanto concerne il rapporto con IM 1, IM 3 ha precisato in aula che con il socio __________ si erano rivolti nel dicembre 2009 a IM 1 per costituire la __________ in modo del tutto casuale, in particolare avevano dato
un’occhiata ai vari fiduciari e telefonando a IM 1, lo stesso si era dichiarato
subito disponibile a riceverli (verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 2
, all. 1 al verbale del dibattimento).
Per contro, IM 2 e IM 1 non si sono mai conosciuti e non hanno mai
avuto alcun tipo di rapporto (verbale IM 1 del 25.08.2011, pag. 8; verbale IM 1
del 17.7.2012, pag. 2; verbale IM 2 del 17.7.2012, pag. 2; verbale
d’interrogatorio degli imputati pag. 11, all. 1 al verbale del dibattimento).
Inizio dell’inchiesta
5.
L’inchiesta per i
fatti qui a giudizio, ha preso avvio il 4 aprile 2011 da una segnalazione pervenuta
al Ministero Pubblico nell’ambito di altro procedimento penale concernente la
società __________. In particolare venivano segnalate presunte irregolarità nel
pagamento del salario di lavoratori alle dipendenze della __________, __________,
presso il cantiere del __________ di __________ (__________), __________.
Veniva quindi disposta l’apertura dell’istruzione nei confronti di ignoti per
titolo di estorsione, coazione e falsità in documenti (AI 1).
Gli inquirenti, dopo aver identificato gli operai alle dipendenze
della __________ e l’amministratore unico della stessa, IM 1 (cfr. rapporto di
segnalazione del 5.4.2011, AI 3), il 16 maggio 2011 interrogavano __________,
operaio carpentiere che aveva iniziato a lavorare per la __________ sul
cantiere del __________ il 14 marzo 2011 ma che era stato licenziato dopo circa
una settimana di lavoro.
__________ dichiarava che per quanto lo riguardava non si erano
verificate irregolarità nel pagamento del salario. Riferiva tuttavia di aver
appreso da altri operai che “c’era una persona che taglieggiava sui salari
degli operai. Precisamente il salario degli operai veniva versato sul conto
bancario presso __________ in Franchi svizzeri e una persona di cui non conosco
il nome si faceva consegnare le tessere bancomat dagli operai prelevando
l’intero salario, lo cambiava in Euro, e una parte del salario la consegnava in
Euro all’operai mentre ne tratteneva la parte rimanente” (verbale __________
del 16.05.2011, AI 4).
Il 24 maggio 2011, nell’ambito di una prima operazione di Polizia denominata
“__________”, venivano interrogati tutti gli operai attivi sul cantiere __________
per la __________, e meglio __________ e __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________, __________ e __________
oltre al responsabile della società, IM 3.
Tutti gli operai riferivano di percepire regolarmente lo stipendio
da parte della __________, che veniva loro versato mensilmente sul conto
appositamente aperto presso la sede __________ di __________ o di __________,
ad eccezione di __________, che non aveva ancora percepito il primo stipendio,
avendo appena cominciato a lavorare per la __________.
Nemmeno dall’interrogatorio di IM 3, sentito come persona
informata sui fatti, emergevano elementi utili all’inchiesta.
Nel frattempo gli inquirenti provvedevano al sequestro della
documentazione bancaria relativa ai conti degli operai e all’acquisizione dei
fotogrammi della videosorveglianza posta accanto agli sportelli del bancomat di
__________. Dall’analisi di detto materiale la Polizia constatava “… che in
talune circostanze, una persona che allora non era ancora stata identificata,
effettuava dei prelievi presso un distributore automatico __________ di __________,
con le tessere di una parte degli operai. Analizzando gli estratti bancari, si
notava che l’uomo in questione, prelevava praticamente tutto lo stipendio del
mese, ad eccetto (e solo in alcuni episodi) di qualche centinaia di franchi”
(rapporto d’inchiesta di PG del 13.10.2011, AI 110, pag. 6).
Gli inquirenti procedevano quindi, il 16 giugno 2011, ad
effettuare degli interrogatori mirati di parte degli operai della __________
interessati dai prelevamenti, nell’ambito dell’operazione denominata “__________”.
Una parte di questi operai, ovvero __________ e __________, __________
e __________, ammettevano di aver consegnato a IM 2 le loro tessere bancomat.
Precisavano che IM 2 aveva loro procurato il posto di lavoro presso la __________
e che in cambio loro avevano promesso una parte del loro stipendio.
Sulla base di tali riscontri, la Polizia procedeva quindi ad
interrogare IM 2, che nonostante negasse ogni addebito, al termine del verbale
veniva arrestato (verbale di polizia del 16.06.2011; verbale PP del 17.06.2011).
Il 12 luglio 2011 IM 3 veniva interrogato per la prima volta quale
imputato. Durante il verbale ammetteva di aver avuto dei sospetti che IM 2
trattenesse una parte dello stipendio di alcuni suoi dipendenti (verbale del
12.07
, pag. 9 segg.). Lo stesso giorno veniva riassunto a verbale e dinanzi
al PP 1 affermava di voler raccontare esattamente la verità per cui dichiarava
che:
"
In occasione del mio primo contatto con IM 2, egli mi disse che
avrebbe proceduto lui a dare una paga agli operai, trattenendo una parte del
salario quale sua commissione. Io gli dissi che se lui si metteva d’accordo con
gli operai e lasciava fuori me la mia ditta, a me poteva andare bene. Ma io non
volevo saperne niente”
(verbale IM 3 del 12.7.2011, AI 61, pag. 2).
Anche IM 3 veniva quindi arrestato.
Il giorno seguente, __________ trasmetteva (cfr. rapporto di
complemento del 13.7.2011, AI 64) la sequenza completa delle immagini
relative alle operazioni bancarie effettuate presso il bancomat __________ di __________
in data 4 aprile 2011 tra le 15.07 e le 19.09 (AI 53). Le immagini
mostravano che IM 3, oltre ad essere presente ai prelevamenti, ne aveva
effettuati lui stesso con le tessere degli operai “consegnando il denaro
direttamente a IM 2” (rapporto d’inchiesta di PG del 13.10.2011, AI 110, pag. 7).
Anche sulla scorta di questi ulteriori elementi veniva inoltrata istanza di
carcerazione preventiva (AI 69) che il GPC accoglieva con decisione del 14
luglio 2011 (AI 70).
Dopo essere stati ripetutamente interrogati, venuti meno i motivi
dell’arresto, il 6 agosto 2011 IM 2 e IM 3 venivano scarcerati (AI 96 e 97).
Il 25 agosto 2011 veniva interrogato quale imputato per titolo di
falsità in documenti l’amministratore unico della __________, IM 1. Al termine
del verbale veniva rilasciato.
Esito dell’inchiesta
6.
Con Atto d’accusa
del 17 dicembre 2011, la Pubblica Accusa ha rinviato a giudizio IM 2 e IM 3, in correità, per il reato di ripetuta estorsione ai danni di 5 operai della __________ (punto A.
dell’Atto d’accusa) per un illecito profitto di IM 2 pari a Euro 12'321.70 e di
IM 3 pari a Fr. 4’837.50, importo corrispondente al mancato pagamento di 96 ore
e 45 minuti di ore straordinarie.
A IM 3 singolarmente la Pubblica Accusa ha imputato inoltre la
ripetuta estorsione nei confronti di altri 9 operai (punto B. dell’Atto
d’accusa) per il mancato pagamento di 126 ore e 45 minuti di ore straordinarie
per un illecito profitto di Fr. 6'337.50.
A IM 2, IM 3 e IM 1 è stato infine imputato il reato di falsità in
documenti commesso in correità (punto C. dell’Atto d’accusa).
Al dibattimento la Pubblica Accusa relativamente ai punti A e B
dell’Atto d’accusa, ha imputato in via subordinata il reato di ripetuta usura
(doc. DIB 1).
Antefatti
7.
Dalle dichiarazioni
degli imputati e dalle risultanze d’inchiesta è emerso che nel dicembre 2009 IM
3, come accennato al considerando 2, aveva costituito unitamente al socio __________
la società __________ con l’intento di iniziare un’attività lavorativa nel
settore edile in Svizzera essendo fallita in __________, a ottobre 2010, la __________
di sua proprietà.
Nel luglio 2010 IM 3 aveva liquidato il socio della __________
diventando l’unico titolare e responsabile della società, il cui amministratore
unico, come detto, era IM 1.
Con la __________ IM 3 lavora a __________ per __________ impegnata
nell’edificazione di un centro commerciale oltre che per il gruppo __________
di __________ attivo nel pompaggio e produzione di calcestruzzo. Durante questo
periodo la __________ non ha operai suoi ma subappalta i lavori ad artigiani __________.
Lavorando per il gruppo __________ di __________, IM 3 viene in
contatto con un responsabile, __________, del cantiere __________ di __________
(__________). Grazie a questo contatto IM 3 e per esso la __________, sottoscrive
a gennaio 2011 con la __________, __________, società che aveva preso in
appalto le opere di edificazione del __________ di __________ (__________), un
contratto di subappalto per lavori di muratura e lavori a regia (verbale __________
del 24.05.2011). E’ così che IM 3 a gennaio 2011 comincia ad assumere operai
italiani che conosceva personalmente fino ad arrivare agli inizi di febbraio 2011 a 5 operai (__________e __________, __________, __________ e __________).
Le trattenute salariali
8.
A febbraio 2011 la __________
chiede a IM 3 la possibilità di avere ulteriore personale. IM 3 si rivolge a IM
2.
I due si incontrano in un Bar a __________. IM 3 chiede a IM 2 5 o 6 operai
che erano interessati a lavorare in Svizzera e che, come lui stesso ha dichiarato,
“erano disoccupati ed erano disponibili da subito a venire nel cantiere di __________”
(verbale del 16.06.2011 pag. 2; verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 4,
all. 1 al verbale del dibattimento). Durante l’incontro IM 2 si informa sulla
paga dei lavoratori e IM 3 gli mostra la busta paga di un operaio che aveva
assunto lui direttamente. Gli dice che la paga è quella minima sindacale di Fr.
24.95
all’ora lordi, per un netto di circa Fr. 19.-, che tradotti in Euro
ammontano a circa Euro 14.- netti.
IM 2 chiede a IM 3 se gli riconosce una commissione di 1 o 2 Euro
all’ora per operaio (verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 4, all. 1 al
verbale del dibattimento). IM 3 gli risponde che non “ci stava dentro”
(verbale IM 2 del 30.06.2011, pag. 1) e che non gli avrebbe dato nulla. IM 2
dice a IM 3 che avrebbe parlato con gli operai per vedere se loro gli avrebbero
riconosciuto qualcosa e gli avrebbe fatto sapere (IM 2, verbale
d’interrogatorio pag. 3, all. 1 al verbale del dibattimento).
IM 3 (dopo averlo negato durante l’inchiesta: verbale 12.07.2011,
pag. 10), al dibattimento ha ammesso che “... è possibile che IM 2 mi ha chiesto una commissione di uno o due Euro all’ora per operaio, ma io gli risposi che non gli
avrei dato nulla. Ho detto a IM 2 di parlare con gli operai, se loro ti
vogliono riconoscere qualcosa a titolo di favore per me va bene ma io non
voglio saperne niente” (verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 4,
all. 1 al verbale del dibattimento).
IM 2 quindi, con l’accordo di IM 3, contatta uno ad uno gli operai
che sapeva essere disoccupati (verbale GPC 17.06.2011 pag. 1; verbale d’interrogatorio
degli imputati pag. 4, all. 1 al verbale del dibattimento), alcuni dei quali
avevano già lavorato per lui in __________, dicendo loro di avere la
possibilità di un lavoro in Svizzera e meglio che li avrebbe messi in contatto
con una persona che li avrebbe fatti lavorare in Svizzera, lavoro per il quale
propone una paga oraria in Euro ammontante, così come stabilito con ciascun
operaio, a Euro 13.- per __________, a Euro 11.- per __________, __________ e __________
ed a Euro 9.- per __________ (IM 2 ha dichiarato invece di non aver mai preso
nulla dal salario di __________). Ha precisato che “il nostro accordo era
che loro avrebbero percepito gli importi menzionati ed io, la differenza tra
questi importi ed i 14 Euro che mi aveva detto IM 3” (verbale del 30.06.2011, pag. 2).
Avendo bisogno di lavorare ed essendo alla disperata ricerca di un
posto di lavoro, gli operai accettavano:
- __________:
"
Il nostro primo incontro con IM 2 era avvenuto a __________ nei
pressi di un bar e in questa circostanza lui mi aveva chiesto se ero
interessato al lavoro, ero [recte: era] a conoscenza che ero disoccupato e che
ero alla disperata ricerca di un posto di lavoro. Mi aveva detto che era a __________,
che avrei percepito EURO 11 all’ora e che le ferie le avrei fatte dal 01 agosto
al 15 agosto. Subito mi ha detto che se volevo questo impiego le condizioni era
che lui avrebbe potuto avere libero accesso al mio conto per poter prelevare la
sua parte. Come detto trovandomi in difficoltà economica ho subito accettato”
(verbale del 16.06.2011, pag. 5);
- __________:
"
Devo precisare che il primo contatto per poter lavorare per la __________
è avvenuto con IM 2, il quale mi ha chiamato telefonicamente. Mi sono poi
incontrato sempre al solito bar di __________. In quell’occasione IM 2 mi ha detto che se volevo lavorare le condizioni erano che una parte del mio salario sarebbe stato
di suo diritto. Per la precisione IM 2 mi aveva detto che avrei lavorato, guadagnando 9 euro l’ora e, la differenza illustratami da IM 3, i CHF 24 l’ora
(busta paga sindacale) sarebbe andata a IM 2 per avermi trovato il lavoro.
Ho accettato per disperazione e avevo bisogno di lavorare in quanto ho una
moglie e due figli piccoli da mantenere. Erano ormai due anni che ero in
disoccupazione”
(verbale del 16.06.2011, pag. 3);
- __________:
"
IM 2 mi aveva proposto un lavoro per 11 euro all’ora ed il primo
mese ha prelevato dal mio conto mediante la mia tessera bancomat, che gli avevo
dato io stesso, tutto lo stipendio e poi mi ha dato il corrispettivo delle ore
lavorate”
(verbale PP del 16.06.2011, pag. 3);
- __________:
"
Ancora prima di avere il primo incontro con __________, IM 2 mi aveva fatto una proposta consistente nel venire a lavorare per conto della __________ (gestita
da IM 3) a __________.
Lo stipendio mi sarebbe stato versato direttamente dalla __________ tramite
bonifico bancario, IM 2 avrebbe provveduto personalmente a ritirare il denaro
sul mio conto e a consegnarmi quello che era stato pattuito.
In buona sostanza IM 2 mi aveva proposto di guadagnare fisso 13 EUR l’ora
indipendentemente dall’importo effettivamente versato dalla __________ sul mio
conto”
(verbale di polizia del 16.06.2011, pag. 9).
9.
Raggiunto l’accordo
con gli operai __________, __________, __________ e __________ e __________, IM
2.
li presenta quindi a IM 3 in occasione di un incontro avvenuto a __________,
durante il quale IM 3 parla loro del lavoro, della durata del contratto (fino
al 31.12.2011), delle condizioni di lavoro, della sicurezza e, a suo dire,
anche dello stipendio, circostanza questa negata da IM 2 (verbale del 05.07.2011).
Successivamente a quest’incontro IM 2 accompagna gli operai presso
gli uffici della __________ a __________ per la firma del contratto di lavoro
che è a tempo determinato fino al 31.12.2011. Lo stipendio mensile lordo è di Fr.
4'330.- per 13 mensilità ed il periodo di prova previsto è di 2 mesi. La paga è
quella minima sindacale di Fr. 24.95 lordi all’ora per un netto di Fr. 19.-.
In tale occasione, IM 3 consiglia agli operai di aprire un conto presso __________
di __________ per il versamento del salario, cosa che gli operai fanno quando
escono dagli uffici della __________.
Gli operai, ottenuto il permesso di lavoro, iniziano a lavorare
sul cantiere a marzo 2011. Le ore di lavoro giornaliere erano di 9 ore e 15
minuti dal lunedì al giovedì e di 8 ore al venerdì.
10.
Il 4 aprile 2011 viene
versato agli operai dapprima un acconto sullo stipendio del mese di marzo di Fr.
1'000.- e l’8 aprile 2011 il saldo, accreditato in conto l’11 aprile 2011.
IM 3 - che già in occasione dell’incontro a due aveva detto a IM 2
che agli operai sarebbe stata consegnata una tessera bancomat (verbale IM 3 del
13.07.2011
pagg. 1-2; verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 8,
all. 1 al verbale del dibattimento ) - lo avvisa dell’avvenuto versamento dello
stipendio di marzo 2011 (verbale IM 3 del 13.07.2011 pag. 2; verbale d’interrogatorio
degli imputati pag. 7, all. 1 al verbale del dibattimento).
IM 2, con le tessere bancomat ed i relativi codici che si è fatto
consegnare dagli operai, alla presenza di alcuni di essi, effettua presso __________
di __________, in parte con l’aiuto di IM 3 che così richiesto, era arrivato
anche lui a __________, i prelevamenti degli stipendi versati dalla __________
sul conto degli operai cui aveva procurato il posto di lavoro (cfr. fotogrammi
del 4 aprile 2011 e 11 aprile 2011). IM 2 cambia il denaro prelevato in Euro e
dà agli operai il salario sulla base dell’importo orario stabilito in Euro con
ciascuno di essi. In pratica moltiplica la paga oraria per il numero di ore
eseguite durante il mese dagli operai e trattiene per sé la differenza.
Per i mesi di aprile e maggio IM 2 durante l’inchiesta ha
dichiarato che il prelievo dal salario degli operai era avvenuto in modo
diverso. Lui aveva restituito le tessere bancomat agli operai per cui erano
questi ultimi che prelevavano personalmente al bancomat il salario, lo
cambiavano in Euro e glielo consegnavano. Lui, fatti i debiti calcoli,
consegnava loro quanto avevano pattuito come paga oraria moltiplicato per le
ore eseguite, trattenendo per sé la differenza (verbale IM 2 del 05.07.2011, pagg.
4-5).
In merito ai prelevamenti effettuati la Corte non ha potuto non
tener conto delle dichiarazioni degli operai i quali hanno dichiarato che
nonostante l’accordo verbale raggiunto con IM 2, non gli hanno dato nulla (__________)
rispettivamente che dopo il prelevamento effettuato da IM 2 per il mese di
marzo, non gli hanno più dato nulla (__________e __________):
- __________:
"
ADR. Dalla mia prima busta paga ho visto che lo stipendio in
realtà era molto maggiore. IM 2 mi ha ritirato lo stipendio e quando ci siamo
incontrati gli ho detto che i miei soldi li volevo tutti.
ADR. Lui mi ha ribadito che avevamo un patto ma io gli ho detto che lo
stipendio è mio e che quindi mi spetta.
ADR. Non mi ha né minacciato né ha tentato di intimidirmi, la discussione è finita
lì.
ADR. In definitiva io non ho dato nulla a IM 2”
(verbale PP di __________ del 16.06.2011, pag. 2);
- __________:
"
ADR. IM 2 mi aveva proposto un lavoro per 11 euro all’ora ed il
primo mese ha prelevato dal mio conto mediante la mia tessera bancomat, che gli
avevo dato io stesso, tutto lo stipendio e poi mi ha dato il corrispettivo
delle ore lavorate. Le ore erano quelle della busta paga.
ADR. Questo è avvenuto soltanto per lo stipendio del primo mese, i prelevamenti
erano riferiti allo stesso stipendio. Il mese successivo ho visto la mia busta
paga e vedendo i soldi che prendevo ho detto a IM 2 che non gli avrei più dato
nulla”
(verbale PP di __________ del 16.06.2011, pag. 3);
- __________:
"
ADR IM 2 ha prelevato 1000 CHF dal mio conto (era il 7 o 8
aprile) utilizzando la mia carta. Io gli avevo dato il codice PIN che tengo
sempre nel mio portafogli. IM 2 si è intascato i 1000 CHF che aveva prelevato
dal mio conto. Penso che dopo lui li abbia cambiati in Euro.
ADR Quella stessa sera del prelevamento in banca ho rivisto IM 2 e io gli ho
chiesto un po’ di soldi e lui mi ha dato 200 Euro.
Questo è successo in occasione del primo stipendio.
ADR: Dopo quella volta non ho mai più visto IM 2. Lo stipendio mi viene versato
dalla __________ sul mio conto e io non ho più visto IM 2.
ADR IM 2 ha prelevato dal mio conto solamente quella volta che ho appena
riferito, questo verso il 7 o 8 aprile 2011.
ADR: Da quel giorno non l’ho mai più rivisto.”
(verbale __________ del 16.06.2011, pag. 3).
Ebbene a fronte di queste dichiarazioni degli operai, divergenti
rispetto al dire di IM 2 quo al numero delle trattenute operate sui salari, non
sono stati eseguiti i necessari accertamenti chiarificatori che si imponevano.
In particolare IM 2 non è stato confrontato con le dichiarazioni degli operai
né gli operai sono stati ulteriormente interrogati per confrontarli con il dire
di IM 2 e neppure è stato effettuato alcun confronto tra IM 2 e gli operai.
Gli inquirenti hanno seguito, facendole proprie, le dichiarazioni di
IM 2 che durante l’inchiesta aveva dichiarato di aver effettuato trattenute dal
salario degli operai per tre mesi (verbale del 05.07.2011 pag. 2; verbale GPC del
17.06.2011
pag. 1) e hanno pertanto quantificato il profitto di IM 2 in Euro 12'321.70.
Al dibattimento tuttavia, IM 2, in merito a dette trattenute ha dichiarato che:
"
Il primo mese ho prelevato su tutti gli operai. __________, __________
e __________, dopo avermi dato i soldi del primo mese, mi hanno detto che non
volevano darmi più nulla del loro salario. Io ho detto loro che andava bene.
Negli altri mesi non ho più preso soldi da questi tre operai. Ho continuato a
prendere soldi da __________ e basta”
(verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 6, all. 1 al verbale
del dibattimento).
La Corte, su tale punto, ha tenuto conto della reticenza
manifestata durante il primo verbale d’interrogatorio dagli operai a
coinvolgere IM 2. Tuttavia, dal momento in cui lo hanno poi chiamato in causa,
la Corte non ha ravvisato ulteriori motivi per non dire la verità sul numero
delle trattenute effettuate da IM 2 sul loro salario. Di conseguenza, in
difetto dei necessari accertamenti chiarificatori sopra detti, la Corte non ha
potuto che concludere che i fatti si sono svolti come riferito dai lavoratori,
diretti interessati, e da IM 2 (fatta eccezione per __________).
Per __________ (che non è mai stato interrogato), licenziato alla
fine di marzo, le trattenute sono limitate a questo mese (verbale IM 3
12.07
; fotogrammi del 04.04.2011; AI 28 all. 75).
In conclusione quindi la Corte ha ritenuto che IM 2 ha effettuato le trattenute sui salari degli operai __________, __________ e __________ solo per il
mese di marzo (a quest’ultimo IM 2 ha comunque restituito Euro 200.-- il giorno
stesso del prelevamento; cfr. verbale PP di __________ del 16.06.2011,
pag. 3) e ha continuato a prendere soldi per i mesi di aprile e maggio solo dal
salario di __________, per un totale, in base ai conteggi effettuati dalla
Corte basandosi sulla tabella agli atti allestita dagli inquirenti (classificatore
6, all. W), di complessivi Euro 4'621.05.
11.
Come visto, in
relazione a questi fatti si ha che IM 2 ha negato inizialmente ogni suo coinvolgimento anche a fronte delle dichiarazioni degli operai che lo chiamavano in
causa.
Nel corso dell’inchiesta, confrontato anche con i fotogrammi che lo ritraevano
nell’atto del prelievo di denaro dal conto intestato agli operai, presso gli
sportelli bancomat a _____, ha man mano ammesso le sue responsabilità.
IM 2 ha protetto IM 3 dicendo che lo stesso non sapeva del suo accordo con gli
operai e solo quando gli è stato detto che IM 3 era stato arrestato, ha ammesso
invece che “IM 3 era a conoscenza del mio accordo con gli operai. ADR che è
venuto subito a conoscenza del mio accordo non appena mi ero accordato con gli
operai circa lo stipendio e la modalità” (verbale del 13.07.2011). Al
dibattimento IM 2 ha cercato ancora – anche se invano - di proteggere IM 3,
dichiarando che l’accordo con gli operai doveva restare segreto “per non
dirlo a IM 3” (verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 5, all. 1 al verbale del
dibattimento).
In merito alle trattenute operate sul salario degli operai, IM 2
le ha giustificate con il fatto di aver trovato loro un posto di lavoro in
Svizzera ed anche per aver messo a loro disposizione un furgone per recarsi al
lavoro. Sempre nell’ottica di giustificare i prelievi dal salario degli operai,
durante l’inchiesta ha anche allegato, seppur in modo altalenante e neppure
troppo convinto, che in seguito sarebbe stata sua intenzione prendere un
appartamento in locazione a sue spese per metterlo a disposizione degli operai
per non farli rientrare tutte le sere in _____ (verbale del 30.06.2011 pag. 2;
manoscritto allegato al verbale del 05.07.2011).
IM 2 ha spiegato di aver usato il denaro trattenuto sul salario
degli operai per pagare “dei debiti che avevo nel ramo edile e domestica. La
mia economia finanziaria è critica, ho due figli che sostanzialmente devo
mantenere, mia moglie non lavora, e in __________ lavoro poco” (verbale del
05.07
, pag. 7).
Anche al dibattimento IM 2 ha confermato quanto ammesso in sede d’inchiesta,
con l’eccezione del quantum delle trattenute operate sul salario degli operai.
12.
IM 3, dal canto suo,
come visto, nei primi verbali ha negato di essere stato a conoscenza delle
trattenute operate sul salario degli operai vero è che durante i verbali, nel
riferire la richiesta degli operai fatta a IM 2, sorvolava sull’incontro che
avevano avuto solo loro due a __________. Ammetteva di essere stato in banca in
occasione dei prelevamenti del 4 aprile 2011 ma di essere stato “totalmente
all’oscuro” dei prelevamenti dal salario dei dipendenti fatti da IM 2 di
cui si diceva sorpreso dal momento che considerava “IM 2 una persona
coscienziosa ed onesta e che non avrebbe lucrato sul sudore degli operai”
(verbale del 16.06.2011, pag. 6). Si dichiarava convinto che gli operai
dovessero dare a IM 2 solo qualcosa per il trasporto (con il furgone) ma che “non
avrei mai pensato che ci fosse un accordo riguardo allo stipendio” (verbale
MP del 16.06.2011, pag. 2). Giustificava pertanto la presenza di IM 2 in occasione del prelevamento del 4 aprile 2011 “per farsi dare i soldi del furgone che aveva
prestato” (verbale del 12.07.2011, pag. 4).
Solo in occasione del
verbale del 12.07.2011 IM 1 afferma di aver “intuito” che IM 2 aveva
fatto degli accordi verbali con parte dei suoi dipendenti ma che il tutto era
rimasto circoscritto a dei sospetti (pag. 9), per poi affermare, poco oltre,
nello stesso verbale, che “sospettava che IM 2 tratteneva una sua parte, in
accordo con gli operai, ma io non ho mai ricevuto nulla” (pag. 10).
Negava recisamente che IM 2 (verbali IM 2 del 05.07.2011 pag. 2 e
del 30.06.2011 pag. 1) gli avesse chiesto un’intermediazione per il fatto
che gli procurava gli operai affermando che “non è vero che IM 2 mi ha proposto una simile cosa” (verbale del 12.07.2011, pag. 10), per poi - come visto -
cambiare attitudine in aula allorché ha ammesso che è possibile che IM 2 gli
abbia chiesto una intermediazione di 1 o 2 Euro all’ora per ogni operaio.
E’ stato solo in occasione del verbale MP del 12.07.2011 che
finalmente IM 3 ha ammesso di essere stato a conoscenza delle trattenute dello
stipendio operate da IM 2 sin dal primo contatto con quest’ultimo, non dopo
aver tentato comunque, all’inizio del verbale, di far credere di averlo saputo
solo dopo il licenziamento di __________ (verbale del 12.07.2011 pag. 1) e che
prima di allora non era a conoscenza di questi fatti. IM 3 ha quindi dichiarato testualmente che:
"
In occasione del mio primo contatto con IM 2, egli mi disse che
avrebbe proceduto lui a dare una paga oraria agli operai, trattenendo una parte
del salario quale sua commissione. Io gli dissi che se lui si metteva d’accordo
con gli operai e lasciava fuori me la mia ditta, a me poteva andare bene. Ma io
non volevo saperne niente.
Successivamente è avvenuta la loro assunzione così come ho riferito nei miei
precedenti verbali, rispettivamente l’apertura dei conti, intestati agli
operai, per il versamento del salario. IM 2 non mi disse che intendeva farsi
dare il bancomat, anche perché sarebbe stato illegale. Mi disse che li avrebbe
accompagnati al momento del prelevamento del salario per ricevere la sua parte.
[...]. Prima dell’apertura del procedimento io non sapevo quanto trattenesse il
IM 2”
(verbale MP del 12.07.2011, pagg. 2-3).
Nel verbale del 13.07.2011 (pagg. 1-2) IM 3 ha precisato ancora che:
"
L’accordo con IM 2 era quello che io avrei pagato su un conto
corrente bancario gli operai e lui, tramite un accordo con gli operai, avrebbe
pensato a pagarli lui in Euro. Preciso che io gli avevo anche riferito che
facendo un conto bancario, agli operai sarebbe stato consegnata una tessera
bancomat. In quell’occasione eravamo solo io e IM 2.”
Nel verbale dinanzi al GPC ha ribadito che era “al corrente del
fatto che IM 2 prelevava una parte dello stipendio versato agli operai”.
Precisava tuttavia di non essere “al corrente della percentuale prelevata da
IM 2”.
Nel verbale del 17 luglio 2012 (successivo all’emissione dell’Atto
d’accusa), IM3 ha ribadito di essere stato a conoscenza degli accordi di IM 2
con gli operai in merito alla loro retribuzione effettiva ma di non conoscere “l’ammontare
effettivo” dei soldi che lui tratteneva. Aggiungeva inoltre di non sapere “per
quanto tempo IM 2 avrebbe trattenuto dei soldi sulla paga corrisposta agli
operai” (verbale del 17.07.2012, pag. 2).
Nel medesimo verbale IM 3 ha prodotto la documentazione comprovante il versamento, da parte della __________, di importi integrativi del
salario dei dipendenti, con riferimento agli importi trattenuti da IM 2 ed
indicati nell’atto d’accusa (verbale 17.07.2012, pag. 2 e documentazione ivi
allegata; verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 7, all. 1 al verbale del
dibattimento).
Al dibattimento IM 3 ha mantenuto la sua versione dei fatti e ha
dichiarato:
"
Io mai avrei immaginato che le trattenute di IM 2 dagli stipendi
degli operai, fossero così ampie”
(verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 4, all. 1 al verbale
del dibattimento);
"
Io non pensavo che gli operai potessero accettare delle
trattenute del genere, voglio dire così alte così come sono venuto a conoscenza
in occasione del secondo interrogatorio, mentre aspettavamo con gli operai
nella saletta della polizia.”
(verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 5, all. 1 al verbale
del dibattimento).
13.
In definitiva quindi IM
3, anche se alla fine ha ammesso ed ammette di essere stato a conoscenza, sin
da subito, dell’accordo fatto da IM 2 con gli operai, nega di essere stato a
conoscenza dell’entità delle trattenute operate da IM 2 e di non sapere neppure
per quanto tempo IM 2 avrebbe trattenuto soldi dalla paga degli operai. In
sostanza egli nega di essere correo di IM 2.
La versione di IM 3 non ha convinto la Corte.
Correo è colui che in occasione della decisione, della
pianificazione e dell’esecuzione di un reato collabora intenzionalmente in modo
determinante con gli altri autori, così da risultare un partecipante
principale. La correità presuppone dunque una Mit-Tatherrschaft, ovvero una
padronanza collettiva dell’azione delittuosa, ritenuto che, se dal profilo
soggettivo la correità presuppone l’intenzionalità ed una comune decisione di
compiere il reato, questa, può essere anche manifestata tramite atti
concludenti e che il correo non deve aver necessariamente partecipato, già
dall’inizio, alla decisione originale, essendo sufficiente che egli aderisca
alla stessa anche solo in una fase successiva, fino al più tardi al compimento
del reato (Forster, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag,
Basilea 2007, vor art. 24 n. 7 segg. nonché DTF 133 IV 76, 130 IV 58, 118
IV 397 e 108 IV 88).
La Corte è partita dal fatto che IM 2 aveva rivolto a lui per
primo la richiesta di riconoscimento di una intermediazione di 1 o 2 Euro per
ogni ora di lavoro eseguita da ciascun operaio. Ricevuta - come sappiamo - da
lui risposta negativa, è con il suo consenso che IM 2 si è poi rivolto agli
operai, così come IM 3 stesso ha del resto dichiarato in aula (verbale d’interrogatorio
degli imputati pag. 4, all. 1 al verbale del dibattimento).
IM 3 quindi, a giudizio della Corte, non poteva non sapere o comunque
doveva e poteva presumere che la richiesta agli operai sarebbe stata perlomeno
analoga a quella che IM 2 aveva rivolto a lui. Pertanto IM 3 non può affermare
in modo credibile di non sapere a quanto ammontava la trattenuta del salario
per ciascun operaio dal momento che aveva tutti gli strumenti per poter/dover
prevedere che tale trattenuta fosse perlomeno equivalente a quanto IM 2 aveva
chiesto a lui direttamente, tenuto conto allo stesso tempo che IM 3 sapeva
anche bene - così come del resto IM 2 - che questi operai sarebbero già stati
da lui assunti con lo stipendio sindacale minimo.
Anche l’affermazione di IM 3 di non sapere per quanto tempo IM 2
avrebbe operato le trattenute sul salario degli operai non è risultata
credibile per la Corte. IM 3 infatti nel verbale del 13.07.2011 ha affermato
che “l’accordo con IM 2 era quello che io avrei pagato su un conto corrente
bancario gli operai e lui, tramite un accordo con gli operai, avrebbe pensato a
pagarli lui in Euro” ed ancora al dibattimento che “IM 2 mi disse che avrebbe proceduto lui a dare una paga oraria agli operai trattenendo poi una
parte come sua commissione” (verbale d’interrogatorio degli imputati pag.
4, all. 1 al verbale del dibattimento). E’ pertanto IM 3 stesso che - dicendo
di sapere fin dal primo contatto con IM 2 che avrebbe proceduto lui a dare la
paga agli operai trattenendo una parte del salario quale sua commissione - fa
indubbio riferimento ad un accordo quo ad una precisa modalità di pagamento
degli operai della quale non può credibilmente affermare di non essere stato a
conoscenza rispettivamente di non sapere fino a quando sarebbe durata. La
modalità di pagamento degli operai - da parte di IM 2 in Euro con l’esecuzione di trattenute - così come riferita da IM 3 stesso, era senza dubbio una
modalità di pagamento che sarebbe stata applicata, se non fosse stata
interrotta dall’avvio dell’inchiesta, fino al termine del rapporto di lavoro
con gli operai e quindi almeno fino al 31.12.2011.
IM 1 quindi, a giudizio della Corte, ha fin dall’inizio condiviso
e fatto proprio il piano di far pagare agli operai - disoccupati - la
commissione chiesta da IM 2. Procedendo poi all’assunzione dei lavoratori -
consapevole che sarebbe stato IM 2 a pagarli in Euro - ha fornito la
prestazione che IM 2 aveva promesso agli operai in cambio della quale questi
ultimi si erano impegnati a dargli una parte del loro salario. Così facendo IM 3 ha dato modo a IM 2 di operare le trattenute dal salario degli operai che già sapeva essere
disoccupati e assunti con la paga sindacale minima e ha ottenuto inoltre per sé
la disponibilità, immediata (come a richiesta della __________), di manodopera
competente pagata con il salario sindacale minimo.
La Corte ha considerato infine che IM 3 - che aveva già detto a IM
2, quando erano solo loro due, che con l’apertura del conto, agli operai
sarebbe stata data una tessera bancomat - ha consigliato, in occasione della
firma del contratto, agli operai di aprire un conto presso __________ per il
versamento dello stipendio, ha poi avvisato IM 2 dell’avvenuto versamento del
salario di marzo e lo ha infine raggiunto presso il bancomat di __________ per
aiutarlo a prelevare i soldi dal conto degli operai.
IM 3 quindi non ha solamente condiviso il piano di far pagare agli operai una
commissione in cambio del posto di lavoro, ma ha anche contribuito in maniera
determinante nel corso della sua esecuzione.
Sulla base di tutte queste risultanze la Corte ha ritenuto IM 3 correo di IM 2,
perlomeno per dolo eventuale.
14.
Relativamente alle
trattenute sul salario degli operai, la Pubblica Accusa ha imputato il reato di
ripetuta estorsione (art. 156 CP) e in via subordinata, il reato di ripetuta
usura (art. 157 CP).
Giusta l’art. 156 n. 1 CP chi per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un
grave danno la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è
punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria (art. 34 segg. CP).
Oggettivamente il comportamento punito dalla norma,
che interessa sia il patrimonio che la libertà altrui, consiste nel determinare
una persona a compiere degli atti pregiudizievoli ai suoi interessi pecuniari o
a quelli di un terzo. Per violenza viene intesa quella effettiva che risulta
dalla forza fisica esercitata sulle cose (Weissenberger, Basler
Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 156 n.
6.
segg. e Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Stämpfli, Berna 2002,
art. 156 n. 8 segg.) mentre una minaccia di grave danno è
ammessa quando, secondo le dichiarazioni dell’autore, la realizzazione di un
tale pregiudizio appare dipendente dalla sua volontà e la minaccia è
appropriata, secondo criteri oggettivi, a limitare la di lei libertà di
decisione, ovvero ad indurla ad adottare un comportamento che essa non avrebbe
verosimilmente avuto senza una simile minaccia (Weissenberger, op. cit., art.
156.
n. 10 segg., Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, art. 156 n. 4 e Corboz, op. cit., art.
156.
n. 10 segg. nonché sentenza non pubblicata del TF 6B.477/2007
del 17.12.2008), ricordato come il concetto di minaccia di grave danno proprio
alla coazione (art. 181 CP, Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht
II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 181 n. 25 segg.) si applica per analogia anche al reato di estorsione (art. 156 n.1
CP). La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel
prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda
dalla volontà dell’autore. Non occorre che l’agente sia in grado di realizzare
tale sua minaccia, essendo però sufficiente che in base alle sue dichiarazioni
la realizzazione di tale danno appaia dipendere dalla sua volontà (DTF 117 IV
445, 106 IV 125 e 105 IV 120). Una semplice messa in guardia, cioè il fatto di
annunciare la possibile realizzazione di un danno futuro senza avere la
possibilità di influenzarlo, non rappresenta una minaccia di grave danno che
presuppone invece che chi così agisce abbia la possibilità di poterlo
concretizzare (Trechsel/Crameri, op. cit., art. 156 n. 4 e DTF 106 IV 125). La norma chiede altresì che l’autore ottenga dalla
vittima un atto dispositivo del suo patrimonio (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, art. 156 n. 3 e
Corboz, op. cit., art. 156 n. 18 segg.) e che sussista il nesso
di causalità naturale ed adeguato tra tutti questi elementi (Corboz, op.
cit., art. 156 n. 21). L’estorsione (art. 156 n. 1 CP) è
consumata allorquando il patrimonio della vittima ha subito un danno (Trechsel/Crameri, op. cit., art. 156 n. 12) ritenuto che, trattandosi di un delitto di
risultato, ogni forma di tentativo è ravvisabile (Corboz, op. cit., art.
156.
n. 32) a condizione che la minaccia sia stata presa
seriamente in esame dalla vittima (DTF 79 IV 60). Soggettivamente
l’autore deve agire intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 prima frase CP), ma il
dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è comunque sufficiente
(Weissenberger, op. cit., art. 156 n. 30, Stratenwerth/Wohlers,
op. cit., art. 156 n. 5 e Corboz, op. cit., art. 156 n. 22) e il vantaggio
patrimoniale perseguito deve essere indebito (Weissenberger, op. cit., art. 156
n. 31, Stratenwerth/Wohlers, op. cit., art. 156 n. 5 e
Corboz op. cit., art. 156 n. 23 segg.) ritenuto che se l’autore
ha, o crede di avere, una pretesa patrimoniale legittima, la fattispecie qui in
esame non viene integrata, trattandosi invece, qualora e se del caso, di
coazione ai sensi dell’art. 181 CP (Trechsel/Crameri, op. cit., art. 156 n.
10).
Giusta l'art. 157 n. 1 CP 1, chiunque sfrutta lo stato di bisogno
o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una
persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una
prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica
con la propria prestazione, chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena
o lo fa valere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una
pena pecuniaria.
Con la DTF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 l'alta Corte federale ha statuito che l'usura presuppone l'ottenimento di un vantaggio
pecuniario, una disproporzione tra le prestazioni fornite nell'ambito di un
contratto a titolo oneroso, l'esistenza di una situazione di debolezza ed un
nesso di causa tra la situazione di debolezza e la disproporzione delle
prestazioni in favore dell'autore. In particolare il vantaggio tratto deve
essere in evidente sproporzione sul piano economico con la prestazione fornita.
Il rapporto tra prestazione e controprestazione si misura comparando i prezzi
usuali con quelli praticati nella specie.
Quanto allo stato di bisogno non è necessario che sia di natura
economica, bastando che la vittima si trovi in una stato di costrizione che
influisca in modo determinante sulla sua libertà di decisione e che quindi
acconsenta a fornire le prestazioni usuraie. Il termine di paragone è
oggettivo: occorre riferirsi ad una persona normalmente ragionevole che, posta
nelle medesime condizioni, non sarebbe libera di decidere. Vi è sfruttamento dello
stato di bisogno quando l'autore ne approfitta scientemente per farsi accordare
vantaggi economici sproporzionati.
Il reato è intenzionale. L'autore deve conoscere, almeno per dolo
eventuale, la disproporzione tra le prestazioni ed aver coscienza che lo stato
di bisogno induce la controparte ad accettare tale sproporzione (DTF 130 IV
106).
15.
Nella presente fattispecie la Corte non ha ritenuto realizzato il
reato di estorsione poiché, in base agli atti, difetta la prova di una minaccia
di grave danno agli operai per indurli ad accettare le condizioni poste per la
loro assunzione.
La Corte ha ritenuto innanzitutto che lo stato di
disoccupazione degli operai era preesistente alla proposta fatta loro da IM 2 e
non l’effetto di una minaccia di grave danno da parte di quest’ultimo per cui
il “restare disoccupati” non poteva comunque nei fatti essere ricondotto ad un
comportamento di minaccia di IM 2.
In ogni caso, dalle testimonianze assunte è emerso
che gli operai hanno accettato le condizioni poste da IM 2 non per effetto di
una minaccia ma perché erano disoccupati e la maggior parte di loro con moglie
e figli da mantenere per cui avevano bisogno di lavorare.
Nemmeno successivamente, vale a dire una volta in essere il rapporto di lavoro,
vi è la prova di una qualsiasi minaccia agli operai che potesse farli temere
per la perdita del posto di lavoro e neppure è stata riscontrata dagli atti la
percezione da parte degli operai di un clima di minaccia o di coazione che
potesse far temere loro di venire licenziati.
A comprova di queste conclusioni la Corte ha rilevato che alcuni operai,
malgrado si fossero impegnati a corrispondere mensilmente le trattenute dal
proprio salario, sono stati liberi di revocare l’accordo con IM 2 senza subire
conseguenze di sorta vero è che hanno continuato a lavorare sul cantiere anche
nei mesi successivi alla revoca dell’accordo sulle trattenute e quindi durante
i mesi di aprile e maggio 2011. Le dichiarazioni degli operai (__________, __________,
__________) sono chiare e concordano tutte sul fatto che quando hanno detto che
non avrebbero, al contrario di quanto si erano impegnati a fare, dato nulla (__________)
rispettivamente dato più nulla (__________e __________) a IM 2 dopo le trattenute
dal salario di marzo, non vi sono state né minacce né forme di coazione da
parte di quest’ultimo né del resto da parte di IM 3.
Sulla base di tali risultanze la Corte non ha ritenuto realizzato il reato di
estorsione.
16.
La Corte, in base ai riscontri agli atti e soprattutto in base alle
testimonianze degli operai, ha ritenuto che nella fattispecie concreta vi sia
stato invece da parte di IM 3 e IM 2 lo sfruttamento dello stato di
disoccupazione degli operai - conosciuto da entrambi gli imputati - e quindi
dello stato di bisogno in cui versavano che li ha indotti a promettere, in
cambio di un posto di lavoro in Svizzera assicurato loro dalla successiva
assunzione di IM 3, una parte cospicua del loro salario.
IM 3 e IM 2, per quanto già detto, erano consapevoli
dello stato di bisogno degli operai e che proprio per questo motivo gli stessi
sarebbero stati disposti, come poi lo sono stati, ad accettare le condizioni
loro proposte.
La Corte ha considerato che gli importi di 1, 3 e 5
Euro che gli operai hanno promesso a IM 2 in cambio del posto di lavoro, corrispondono ad una percentuale del 7%, del 21% e del 35% della paga oraria che
ammontava a Euro 14.- netti (controvalore di Fr. 19.-), allorché la Legge
Federale sul collocamento per persone in cerca di lavoro, che la Corte ha preso
quale riferimento, prevede una commissione pari al massimo al 5% del salario
annuo lordo che corrisponde ad una percentuale mensile dello 0,4% e ha concluso
pertanto ritenendo la controprestazione degli operai largamente sproporzionata
rispetto a quella del posto di lavoro in Svizzera loro fornita, anche
considerando la messa a disposizione del furgone (indipendentemente che fosse o
meno IM 2 a pagare le spese vive dell’uso dello stesso, particolare che, tra
l’altro, l’inchiesta non ha definitivamente chiarito).
IM 2 e IM 3 sapevano o comunque potevano e dovevano
rendersi conto della sproporzione evidente che c’era tra la prestazione di un
posto di lavoro in Svizzera e la controprestazione cui si erano impegnati gli
operai, se appena si pon mente al fatto che le trattenute variavano da 1 a 5 Euro per ogni ora di lavoro prestata, che si trattava di trattenute dovute ogni mese dagli
operai e che sarebbero state dovute/operate per tutta la durata del contratto
di lavoro e quindi almeno fino al 31.12.2011.
Sempre con riferimento all’aspetto soggettivo, nella
concreta fattispecie è stato accertato che gli imputati conoscevano la
provenienza dei lavoratori, la crisi del mercato di lavoro in __________, il
loro stato di disoccupazione e la necessità di trovare un posto di lavoro.
Sia IM 2 che IM 3 erano consapevoli dello
sfruttamento commesso in danno dei lavoratori visto da una parte che IM 2 ha negato finché ha potuto di aver preso soldi dal salario degli operai, ha raccomandato loro di
tenere “segreto” l’accordo raggiunto e non ha messo nulla per iscritto
limitandosi ad un accordo verbale con gli operai e ha negato, falsamente, per
diversi verbali, che IM 3 fosse a conoscenza di questo accordo con gli operai.
IM 3 stesso, dal canto suo, come abbiamo visto, dopo
aver chiesto a IM 2 operai disponibili subito e quindi disoccupati, ha negato
per diverso tempo e per diversi verbali di essere stato a conoscenza
dell’accordo con gli operai, continua a negare di essere stato a conoscenza
dell’entità delle trattenute e della loro durata, ha sorvolato in modo accorto,
nel corso dei verbali, sull’incontro a due avvenuto a __________ (quando ha
mostrato a IM 2 la busta paga di un operaio) e quando è successa la faccenda
IP, ha detto a IM 2 di “interrompere il prelievo delle commissioni”
(verbale GPC 14.07.2011).
Ne discende che non occorre disquisire oltre sull’elemento soggettivo del
reato, risultando pacifica l’intenzionalità dell’agire degli imputati, che fin
dall’inizio hanno indirizzato la loro ricerca verso operai disoccupati.
In conclusione quindi la Corte ha ritenuto
realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di usura che si è
consumato nel momento in cui gli operai __________, __________, __________ e __________
nonché __________ hanno promesso, in cambio del posto di lavoro, una parte del
loro salario a IM 2, ciò che si è concretizzato con la firma del contratto di
lavoro con IM 3 e per esso con la __________.
Fattispecie delle ore straordinarie
17.
Oltre a questi fatti,
dall’inchiesta è emerso che sulle buste paga non erano conteggiate le ore
straordinarie eseguite dagli operai. IM 1 stampava mensilmente le buste paga e
le faceva firmare agli operai consegnando loro una copia. La busta paga firmata
veniva consegnata a IM 1 che teneva la contabilità della società. Tutti gli
operai della __________ e non solo quelli assunti tramite IM 2, firmavano la
busta paga.
Secondo la Pubblica Accusa, dal momento che le buste paga che
venivano fatte firmare non contenevano l’indicazione delle ore straordinarie
eseguite e che gli operai non avevano una documentazione da cui risultavano
queste ore straordinarie, IM 3 - per tutti gli operai della __________ - e IM 2
- per gli operai procurati a IM 3 - avrebbero costretto gli operai a rinunciare
alla retribuzione delle ore straordinarie con la minaccia di restare
disoccupati o perdere il posto di lavoro. IM 3, secondo l’Accusa, così facendo
e stante la regolare fatturazione di tali ore straordinarie alla __________,
avrebbe concretizzato un indebito profitto relativamente agli operai di IM 2 di
Fr. 4'837.50 (“pari al totale di 96 ore e 45 minuti di lavoro non versato da
IM 3 rispetto alle ore effettivamente lavorate”, punto A. dell’AA) e di Fr.
6'337.50 per gli operai da lui assunti direttamente (“pari al totale di 126
ore e 45 minuti di lavoro prestato ma non corrisposto” punto B. dell’AA).
18.
IM 3 ha contestato l’assunto dell’Accusa e ha dichiarato che il pagamento delle ore straordinarie era
stato, in accordo con i dipendenti, procrastinato per problemi di liquidità della
società e ha dichiarato che le stesse sarebbero state pagate successivamente:
"
ADR che non ho conteggiato le ore effettive degli operai nelle
buste paga perché la società non godeva di liquidità sufficiente e avevo deciso
di saldare le ore in un secondo momento, più florido per le finanze societarie”
(verbale del 03.08.2011 pag. 4; cfr. anche verbale del 25.07.2011
pag. 2; verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 8, all. 1 al verbale
del dibattimento).
19.
In merito alle ore
straordinarie, la Corte ha accertato che:
- buona parte degli operai,
tra quelli che sono stati interrogati in merito, era a conoscenza di avere
delle ore straordinarie in sospeso (__________; __________; __________; __________;
__________); alcuni di essi tenevano un conteggio di tali ore (segnate a casa
sul calendario: __________, __________; __________); diversi operai sapevano
che sulla busta paga non erano conteggiate le ore straordinarie (__________, __________,
__________);
- buona parte di questi
operai sono stati concordi nel dichiarare di aver dato il loro consenso a IM 1 a che le ore straordinarie fossero pagate loro più in là:
-- __________:
"
... le ore supplementari mi verranno pagate a fine anno. [...]. Ad
ogni modo io tengo un controllo in forma cartacea delle ore supplementari che
eseguo. Posso aggiungere che ho pure facoltà di recuperare le ore invece che
farmele pagare”
(verbale 24.05.2011 pag. 2);
-- __________:
"
Ero a conoscenza che sulle buste paga non figuravano queste ore
straordinarie, ma IM 3 mi aveva detto che me le avrebbe pagate a Luglio o più
in la. Vi era solo un accordo verbale”
(verbale 29.07.2011 pag. 2);
-- __________:
"
... sapevo di avere 9 ore in sospeso effettuate da febbraio ad
oggi. IM 3 mi aveva detto che tali ore sarebbero state compensate a fine anno
...”
(verbale 22.07.2011, pag. 2);
-- __________:
"
… IM 3 mi aveva detto che mi avrebbe compensato le ore
straordinarie quando necessitavo di assentarmi dal cantiere per motivi di
salute”
(verbale 29.07.2011, pag. 2);
-- __________:
"
… sapevo che il conteggio di salario ... indicava un numero di
ore inferiori ... con IM 3 mi ero accordato o meglio lui mi aveva detto che più
in là me le avrebbe pagate, senza però precisare una data. Sinceramente non
sono in grado di dire come mi avrebbe corrisposto queste ore, mi ha solo detto
che me le avrebbe pagate”.
(verbale 28.07.2011 pag. 2);
-- __________:
"
… io non ho mai segnato le ore in quanto lavorando con mio
fratello e facendo gli stessi orari, era lui che le segnava. Le annotava a casa
in un calendario. […]. Ero a conoscenza che sulle buste paga non figuravano
queste ore straordinarie, ma IM 3 mi aveva detto che me le avrebbe pagate a
Luglio o più in la”.
(verbale 28.07.2011, pag. 2).
In linea con tali risultanze, IM 1 ha dichiarato che le ore straordinarie, con l’accordo degli operai, venivano accantonate e che le
stesse sarebbero state pagate successivamente agli operai a causa dei problemi
di liquidità che aveva la società (verbale IM 1 25.08.2011 pag. 6).
In merito alla firma delle buste paga, IM 1 l’ha ricondotta al
fatto che IM 3 era “abituato alla prassi italiana della firma della busta
paga come ricevuta” e che alla __________ sarebbe bastato il documento
bancario attestante il bonifico a favore del dipendente (cfr. verbale IM 1 del 25.08.2011,
pag. 7).
20.
Oltre a
questi riscontri, la Corte in base alle risultanze dell’inchiesta e del
dibattimento, ha accertato:
- l’esistenza
di un conteggio di queste ore straordinarie che venivano accantonate - inserito
in contabilità - tenuto da IM 3, che lo aggiornava mensilmente e lo spediva via
mail a IM 1, come dimostra anche la mail 02.04.2011 inviata dalla moglie
di IM 3, __________, a IM 1 con la quale comunica a quest’ultimo la separazione
operata tra le “ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE IN
MARZO, CON QUELLE DELLA CPC E RELATIVA DIFFERENZA”, inviandogli in
allegato il relativo conteggio (AI 28, all. 72; tabelle all. 5 e 6 al verbale
di IM 1 del 25.08.2011);
- l’esistenza
di un documento informatico allestito da IM 1 (inserito nella contabilità della
__________) e sequestrato dagli inquirenti (cfr. verbale IM 1 25.08.2011 pag.
5, D.9; verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 10, all. 1 al verbale del
dibattimento) nel quale risulta il conteggio delle ore straordinarie eseguite
da ciascun operaio;
- il fatto che
accanto al conteggio delle ore straordinarie aggiornate mensilmente per ciascun
operaio, nel documento tenuto da IM 3 e che trasmetteva via mail a IM 1,
risultano segnati anche i giorni di vacanza che gli operai avevano effettuato
al fine di poterne tener conto.
La Corte pertanto sulla base di tutti questi
riscontri ha ritenuto comprovata l’intenzione di IM 3 di far fronte al
pagamento, differito, delle ore straordinarie dal momento che diversamente IM 3
non avrebbe tenuto - né avrebbe avuto senso farlo - un conteggio di tali ore
segnando accanto al numero di ore straordinarie anche i giorni di vacanza
usufruiti dagli operai da poter porre, se del caso, in compensazione con le ore
straordinarie accantonate e da pagare.
Sulla base di questo stesso riscontro, la Corte ha
escluso anche che il conteggio delle ore straordinarie fosse tenuto, come
sostenuto dall’Accusa, solo per poter fatturare le ore di straordinario alla __________
dal momento che per la fatturazione di tali ore alla __________, è oltremodo
evidente che non era affatto necessario tener conto dei giorni di vacanza
usufruiti dagli operai.
Infine, a giudizio della Corte, vi è anche il rilievo che se
oggettivamente è indiscusso che sulle buste paga - firmate - non figuravano e
meglio non erano conteggiate le ore straordinarie, è altrettanto vero che le
buste paga non dicono assolutamente nulla in merito a queste ore, in
particolare non attestano che non ne fossero state eseguite. E’ oggettivo ed
indiscusso che tali ore non erano segnate sulla busta paga ma è anche
altrettanto certo che il conteggio delle ore straordinarie poteva essere
ricostruito, qualora ce ne fosse stato bisogno, oltre che in base alla
documentazione della __________, anche in base ai conteggi della __________,
cui del resto hanno fatto ricorso gli stessi inquirenti per calcolare le ore
straordinarie di ciascun operaio.
Infine non vi è chi non veda che se IM 3 non avesse avuto
l’intenzione di pagare queste ore straordinarie, non ne avrebbe sicuramente
parlato con gli operai dicendo loro che le avrebbe pagate più in là ma più
semplicemente si sarebbe astenuto da ogni riferimento al futuro pagamento delle
stesse rispettivamente non avrebbe consegnato copia della busta paga mensile -
che non contemplava le ore straordinarie - in mano agli operai.
Accanto a tutti questi riscontri vi è poi e soprattutto ancora il
fatto che, come già sviluppato ai considerandi 19 e segg. della presente
sentenza, non risulta in alcun modo comprovata una qualsiasi minaccia di
perdere il posto di lavoro e neppure alcuna situazione di costrizione agli
operai al momento della firma delle buste paga né, allo stesso tempo, come
appena visto, è risultata comprovata l’intenzione di non far fronte al
pagamento delle ore straordinarie agli operai.
Tutte queste risultanze valutate globalmente nel
loro insieme, hanno condotto la Corte a non ritenere realizzate le fattispecie
imputate con l’Atto d’accusa - riferite alle ore straordinarie - ed al
conseguente proscioglimento di IM 2 e IM 3 dall’ipotesi di reato di estorsione
subordinatamente usura riferite al punto A.2 dell’Atto d’accusa e di IM 3 dall’accusa
di cui al punto B dell’Atto di accusa.
A fronte di tutte queste risultanze, univoche e convergenti, che
concernono tutti gli operai della __________, non muta il
convincimento della Corte la circostanza che IM 2, “pagando” agli operai cui
aveva procurato il posto di lavoro le ore effettive da questi eseguite
mensilmente, “pagava” loro anche le ore straordinarie e che in definitiva quindi
gli operai (assunti tramite IM 2), a seguire IM 3, avrebbero percepito due
volte il pagamento delle ore straordinarie, in quanto IM 2 ha chiarito che i soldi che sarebbero stati corrisposti da IM 3 agli operai quale pagamento delle
ore straordinarie, gli sarebbero stati riversati dagli operai (verbale
d’interrogatorio degli imputati pag. 11, all. 1 al verbale del dibattimento),
ricordato poi oltretutto come tale circostanza non riguardi tutti gli operai ma
sia circoscritta solo a quelli assunti tramite IM 2.
Falsità in documenti
21.
La Pubblica Accusa ha
infine imputato a IM 3, IM 2 e IM 1 il reato di falsità in documenti commessa
in correità, per avere allestito, consegnato e fatto firmare agli operai 24 conteggi
di salario - relativi ai mesi di marzo ed aprile 2011 - attestanti un numero di
ore di lavoro inferiore rispetto a quelle effettivamente prestate.
Gli imputati, agendo sempre in correità, avrebbero inoltre
allestito, consegnato e fatto firmare agli operai 9 conteggi di salario -
ridotti a 6 durante il dibattimento (cfr. verbale dibattimentale
d’interrogatorio degli imputati, pag. 11) - attestanti un salario superiore a
quello realmente corrisposto.
Tutti questi falsi conteggi di salario sarebbero poi stati
inseriti nella documentazione contabile ufficiale della __________.
Gli imputati avrebbero così agito - sempre secondo la Pubblica
Accusa - allo scopo di occultare i reati di cui ai punti A. e B. dell’Atto
d’accusa nonché per dissimulare l’avvenuto versamento di stipendi difformi
rispetto a quelli previsti dal CCL vigente nel settore dell’edilizia.
22.
Giusta l’art. 251 n. 1
CP commette il reato di falsità in documenti ed è punito con una pena detentiva
(art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP)
chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o
altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o
dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure
attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di
importanza giuridica o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento.
Il reato presuppone una contraffazione a scopo di inganno e di indebito
profitto. L’art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento,
cioè un falso materiale, ma anche la redazione di un documento dal falso
contenuto, cioè un falso ideologico. Nel primo caso l’art. 251 CP esige che il
documento falsificato sia un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP, cioè sia
uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi
destinato a provare il fatto falso, fermo restando però come non tutti gli
scritti costituiscano necessariamente un documento ai sensi dell’art. 251 CP in
quanto occorre che dispongano di una certa forza probatoria (Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Dike Verlag
AG, Zurigo / San Gallo 2008, art. 251 n. 3 segg., Corboz, op.
cit., art. 251 n. 15 segg., DTF 96 IV 150 e 88 IV 33). Nel secondo caso
ed in virtù della giurisprudenza del TF la norma penale va applicata in modo
restrittivo poiché la cosiddetta menzogna scritta trascende in reato solo dove,
dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità grazie al
valore che la legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha
redatto quale funzionario, notaio, medico, architetto, ecc…(Trechsel/Erni, op.
cit., art. 251 n. 9 nonché DTF 123 IV 132 e 61). Si può prescindere da un’interpretazione
restrittiva qualora il documento non sia inveritiero ma contraffatto perché la
falsificazione è suscettibile di ingannare terze persone non solo sul
contenuto, ma anche sulla persona dell’autore ovvero sull’origine e l’integrità
del documento stesso. Uno scritto può essere un documento per certi aspetti e
non per altri. Va quindi esaminato se, secondo le circostanze, tale documento
disponeva, tenuto conto in particolare della persona che l’ha redatto, di un
valore probatorio accresciuto (DTF 123 IV 17, 122 IV 332, 121 IV 131 e 120 IV
122).
In merito al reato di falsità in documenti, si richiama quanto
stabilito dalla Corte di appello e di revisione penale in una recente sentenza
del 26 ottobre 2011 (inc. 17.2011.55, consid. 24).
Dal profilo soggettivo il reato esige che l’autore abbia agito
intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l’art. 12 cpv. 2 prima
frase CP allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, quest’ultima nozione
da interpretarsi in modo ampio e quindi non solo con riferimento ad un
vantaggio patrimoniale (Boog, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 251 n. 95, Trechsel/Erni,
op. cit., art. 251 n. 15, Corboz, op. cit., art. 251 n. 179 segg., DTF 121 IV 90, 120 IV 361 e 119 IV 234), o di nuocere al
patrimonio e/o ad altri diritti altrui. Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2
seconda frase CP) è comunque sufficiente (Boog, op. cit., art. 251 n. 86 segg.,
Trechsel/Erni, op. cit., art. 251 n. 12 e Corboz, op.
cit., art. 251 n. 171 segg.).
23.
Nel caso concreto,
oggetto dell’imputazione di falsità in documenti sono 24 buste paga (e non 23 come
inizialmente indicato nell’Atto d’accusa, rettificato in occasione dell’udienza
preliminare) relative ai mesi di marzo ed aprile 2011, firmate dagli operai,
che non indicano le ore straordinarie prestate dagli stessi (cfr. rapporto
d’inchiesta AI 110, classificatore 6, all. U). Queste buste paga sono state
rinvenute dagli inquirenti tra la documentazione sequestrata alla __________.
In 9 casi gli inquirenti hanno inoltre constatato che l’importo
indicato sulla busta paga firmata dall’operaio era superiore all’importo
accreditato sul conto del dipendente.
In occasione dell’udienza preliminare, la Pubblica Accusa ha
precisato che questi 9 casi sono quelli evidenziati in rosso nella tabella
allegato n. 3 al verbale d’interrogatorio di IM 1 del 25 agosto 2011 (AI 110,
classificatore 1, all. 15).
Al dibattimento, con l’accordo delle parti, 3 di questi 9 casi
sono stati stralciati, e precisamente le due buste paga di __________ (quella
di marzo perché non è agli atti e quella di aprile perché l’importo corrisponde
a quanto realmente accreditato) nonché la busta di paga di __________ (siccome
relativa al mese di febbraio, non imputato nell’Atto d’accusa).
24.
La contabilità della __________
era tenuta dall’amministratore unico IM 1.
In particolare, per il periodo che qui interessa, e meglio fino ad
aprile/maggio 2011, IM 1 si occupava personalmente di allestire le buste paga
degli operai (verbale di polizia di IM 1 del 25.08.2011, pag. 2; verbale di
polizia di IM 3 del 16.06.2011, pag. 2).
IM 3, rispettivamente sua moglie, si occupava invece di eseguire
materialmente il bonifico bancario degli stipendi agli operai, tramite
e-banking (verbali di polizia di IM 3 del 24.05.2011, pag. 6; del 16.06.2011,
pag. 2; del 12.07.2011, pag. 2; del 25.07.2011, pag. 3).
In relazione all’allestimento delle buste paga, IM 1 ha spiegato durante l’inchiesta (verbale di polizia del 25 agosto 2012) di aver allestito nel suo
computer un documento informatico in cui le buste paga erano ordinate in ordine
crescente con il n. 1, 2, 3 ecc. da gennaio in poi e ordinate in base alle
versioni rese e corrette con una lettera alfabetica in ordine crescente (a, b,
c, d, ...).
Ha spiegato di aver apportato delle correzioni alle buste paga a
seguito di “aggiustamenti” che aveva operato in quanto in taluni casi
non era possibile conoscere “a priori l’importo o la percentuale da
applicare per la deduzione”. Ha fatto quindi l’esempio delle correzioni
dovute alla mancata conoscenza della deduzione da operare per la cassa
pensione, “che dopo alcuni mesi, alla risposta delle istituzioni
assicurative, con il certificato di salario, è stato possibile conoscere la
dedizione corretta”. Ha indicato altri esempi che hanno dato
luogo a delle correzioni quali “l’imposta alla fonte, gli assegni familiari
e le ore festive” (verbale IM 1 25.08.2011).
IM 1 ha quindi dichiarato che la versione corretta di ogni busta
paga è quella riconducibile all’ultima lettera in ordine alfabetico di ogni
mese, per ogni operaio.
Ha inoltre dichiarato che gli ammanchi dovuti alle correzioni
apportate alle buste paga venivano indicati a margine della tabella informatica
da lui allestita.
IM 1 ha poi spiegato che la voce “correzione” figurante
sulle buste paga prima dell’indicazione del salario netto, era riconducibile
alla differenza tra la prima busta paga e l’ultima in ordine alfabetico. Agli
operai era stato versato lo stipendio della prima busta paga e, una volta note
le deduzioni corrette, l’ammanco era stato poi versato con la voce “correzione”.
Le dichiarazioni di IM 1 in merito all’allestimento delle buste paga trovano
riscontro nelle tabelle informatiche sequestrate dagli inquirenti (AI 110,
classificatore 6, all. T), dalle quali risulta in particolare che effettivamente
in dette tabelle venivano indicati gli ammanchi dovuti agli operai a seguito
delle differenze tra le diverse versioni di busta paga (correzioni).
In sede d’inchiesta, la Polizia ha dato atto che gli ammanchi
indicati nella tabella di IM 1 corrispondevano agli importi da loro ricostruiti
analizzando l’insieme della documentazione sequestrata (verbale di IM 1 del 25
agosto 2011, pag. 4; rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, pag. 28).
In merito al fatto che le buste paga venissero fatte firmare agli
operai, IM 1 - come già accennato - ha affermato che era IM 1 che lo richiedeva
e che ciò era probabilmente da ricondurre al fatto che era abituato alla prassi
italiana della firma della busta paga come ricevuta e che “in effetti a noi
sarebbe bastato il documento bancario attestante il bonifico a favore del
dipendente” (verbale di polizia del 25 agosto 2012, pag. 7; verbale
d’interrogatorio pag. 10, all. 1 al verbale del dibattimento).
Nel verbale MP del 17 luglio 2012, IM 1 ha precisato di essere venuto a conoscenza del fatto che IM 3 facesse firmare le buste paga agli
operai unicamente in occasione dell’unico verbale d’interrogatorio di polizia
(pag. 3).
Quanto dichiarato da IM 1 corrisponde a quanto dichiarato da IM 3,
il quale ha affermato che richiedeva la sottoscrizione delle buste paga perché
in __________ si usa fare così (verbale di polizia del 03.08.2012, pag. 4;
verbale d’interrogatorio degli imputati, all. 1 al verbale dibattimentale, pag.
10).
25.
Al dibattimento è
stato chiarito che tutti i conteggi di stipendio (o buste paga che dir si voglia)
indicate al punto C. dell’Atto d’accusa, erano inseriti nella contabilità della
__________. IM 1 ha infatti spiegato che tutte le diverse versioni di busta
paga - sia le prime versioni che venivano fatte firmare agli operai, sia le
successive versioni (con le correzioni) indicate con le lettere a, b, c, d -
venivano inserite in contabilità.
La Corte ha quindi ritenuto - conformemente ai principi giurisprudenziali
citati più sopra e alla dottrina (Boog, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 251) -
che i conteggi di salario, in quanto elementi della contabilità della __________,
godono di quel valore probatorio accresciuto che può, secondo le circostanze,
dar luogo al reato di falsità in documenti.
È altresì pacifico che i 24 conteggi di salario fatti firmare agli
operai non contemplavano le ore straordinarie prestate dagli operai e che in 6
casi l’importo indicato sulla busta paga non corrispondeva all’importo che era
stato effettivamente versato sul conto dei dipendenti.
Dal profilo oggettivo non è quindi escluso che tali conteggi di
stipendio, che godono di valore probatorio accresciuto e che contengono
indicazioni non corrispondenti alla realtà o comunque incomplete, possano
configurare un falso ideologico ai sensi dell’art. 251 CP, tuttavia la Corte
non ha ritenuto di dover approfondire oltre la questione, facendo
manifestamente difetto, nel caso concreto, per tutti e tre gli imputati,
l’aspetto soggettivo del reato, per i motivi qui di seguito indicati.
26.
Per quanto riguarda IM
1, è incontestato - e nemmeno la Pubblica Accusa ha preteso il contrario - che
egli fosse totalmente all’oscuro delle commissioni che IM 2, in correità con IM 3, prelevava dagli stipendi degli operai. È quindi escluso che IM 1 abbia
inserito le buste paga in contabilità con l’intenzione di occultare i
“taglieggiamenti” sugli stipendi dei dipendenti della __________.
Anche in relazione alla fattispecie delle ore straordinarie la
Corte ha dato credito alla buona fede di IM 1. Si richiamano al riguardo le
considerazioni già ampiamente esposte ai considerandi 19 e segg. della presente
sentenza. Stante l’accertata intenzione di IM 3 e IM 1 di far fronte, in
futuro, al pagamento delle ore straordinarie agli operai, dall’inserimento in
contabilità di buste paga - firmate e non - che non indicano le ore
straordinarie prestate dagli operai, non può essere dedotta alcuna volontà di
nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciarsi un
indebito profitto. Si ricorda infatti in merito, che in contabilità erano
parimenti inserite le tabelle riportanti, per ogni operaio, le ore
straordinarie effettuate e ancora da retribuire.
Con riferimento ai 6 conteggi di salario indicanti un importo
differente da quello realmente versato agli operai, occorre innanzitutto
ricordare che non era IM 1 che effettuava il pagamento dello stipendio ai
dipendenti ma IM 3 o sua moglie.
Durante l’inchiesta, quando gli inquirenti hanno contestato a IM 3
due di questi casi, quest’ultimo ha dichiarato che “non sono in grado di
dare una spiegazione, probabilmente si tratta di un errore nel fatto che mia
moglie digitando gli importi deve essere confusa con le buste paga”
(verbale di polizia IM 3 del 12.07.2012, pag. 11), versione che ha confermato
anche nel verbale del 25.07.2012 (pag. 3).
In ogni caso, dall’analisi della documentazione sequestrata
risulta che questi ammanchi erano riportati nelle tabelle informatiche
allestite da IM 1 e soprattutto che gli stessi sono stati saldati agli operai
con il versamento dello stipendio di aprile 2011, circostanza della quale le
parti hanno dato atto in aula (verbale d’interrogatorio degli imputati, pag.
11, dove per errore è stata verbalizzata solo la domanda della Presidente e non
la risposta - affermativa - delle parti). Il versamento degli ammanchi è quindi
avvenuto prima dell’apertura della presente inchiesta, ciò che comprova, a
giudizio della Corte, la buona fede di IM 1 anche in punto alle buste paga che
riportavano importi inferiori rispetto a quelli - inizialmente - corrisposti
agli operai.
In definitiva, dal momento che IM 1 immetteva in contabilità tutte
le diverse versioni di busta paga, che provvedeva ad annotare in contabilità
gli importi scoperti dovuti agli operai a causa delle differenze tra le diverse
versioni di buste paga o tra la busta paga e l’ammontare accreditato
all’operaio, che teneva un conteggio, inserito in contabilità, delle ore
straordinarie prestate dagli operai e che i conti erano stati pareggiati prima
dell’apertura dell’inchiesta - fatta eccezione per le ore straordinarie il cui
pagamento, come visto, era stato procrastinato - non si può che concludere per
la buona fede di IM 1, che così agendo non può che aver voluto dare un quadro
esaustivo - benché piuttosto complicato - della situazione finanziaria della __________.
È invece contrario ad ogni evidenza sostenere che con ciò IM 1 intendesse
ingannare e nuocere al patrimonio (o ad altri diritti) di una persona oppure
procacciare a sé (o ad altri) un indebito profitto. In assenza di dolo, la
Corte ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di falsità in documenti.
27.
Analogo discorso vale
per IM 3. Anche nel suo caso la Corte ha ritenuto, per gli stessi motivi già
esposti per IM 1, che egli non abbia agito né per occultare l’esistenza di ore
straordinarie prestate dagli operai e quindi procacciarsi un indebito profitto
rispettivamente danneggiare il patrimonio altrui, né per intascarsi, nei 6 casi
in cui la busta paga indicava un salario superiore a quello - in un primo tempo
- realmente accreditato, una parte dei soldi dei suoi dipendenti, trattandosi
verosimilmente di errori ed essendo stati, come visto al punto precedente, gli
importi scoperti riversati agli operai prima dell’apertura dell’inchiesta.
IM 3 però, a differenza di IM 1, era correo di IM 2 nei
“taglieggiamenti” ai salari degli operai. Per occultare le commissioni
prelevate da IM 2 non era però affatto necessario falsificare la documentazione
contabile della __________, dato che le commissioni venivano prelevate solo
dopo che la società aveva bonificato gli stipendi - conformi ai contratti
sottoscritti con gli operai in base al CCL - agli operai. In altri termini, le
buste paga che venivano contabilizzate non erano - su questo punto - false, in
quanto rispecchiavano lo stipendio realmente corrisposto agli operai che solo
successivamente veniva decurtato.
Anche IM 3 è quindi stato prosciolto dall’imputazione di falsità in documenti.
28.
Venendo infine a IM 2
si ha che lo stesso non ricopriva alcun ruolo all’interno della __________ e
non aveva quindi nulla a che fare con la contabilità della società. Dato che IM
1.
e IM 3 sono stati prosciolti dal reato di falsità in documenti, la correità
di IM 2 è a priori esclusa.
In ogni caso, abbondanzialmente si rileva che è vero che IM 2 sapeva, siccome
glielo aveva riferito IM 3, che sulle buste paga non erano indicate le ore
straordinarie prestate dagli operai (verbale di polizia del 27.07.2011, pag. 2)
ma egli ha dichiarato di non aver mai visto le buste paga e di non essere mai
stato presente al momento della sottoscrizione delle stesse da parte degli
operai (verbale PP del 17.07.2012, pag. 2). Va da sé - e nessuno delle parti ha
sostenuto il contrario - che IM 2 ignorava, rispettivamente non aveva neppure
interesse a sapere, se dette buste paga erano o meno inserite nella contabilità
della __________.
Non è nemmeno sostenibile che IM 2 fosse implicato nei 6 casi in
cui il salario in un primo tempo versato agli operai era inferiore rispetto a
quanto indicato sulla busta paga, poiché - come visto - si è trattato
verosimilmente di errori occorsi al momento del bonifico dello stipendio.
Da ultimo si osserva ancora che IM 2 neppure aveva la necessità
che la contabilità della __________ fosse manomessa dal momento che le
commissioni che prelevava rispettivamente che si faceva corrispondere dagli
operai, erano successive al versamento in conto dello stipendio da parte della
società.
In conclusione si ha che IM 2 non può essere correo di IM 3 e/o IM
1, che sono stati prosciolti dal reato di falsità in documenti e che comunque,
per i suddetti motivi risulta essere totalmente estraneo alla prospettata
fattispecie di falsità in documenti che gli è stata imputata, per cui è stato
prosciolto dalla Corte.
Commisurazione della pena
29.
Nella commisurazione
della pena (art. 47 CP) il giudice tiene conto della colpa del reo, della vita
e delle condizioni personali di lui nonché dell’effetto che la pena avrà sulla
sua vita. Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado
di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,
tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
Per il resto è ancora valida la giurisprudenza elaborata
nell’ambito del vecchio art. 63 CP per cui, nella valutazione della colpa,
entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il
soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la
gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di
scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in
seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il
comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento volontà di
emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con
rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati la situazione familiare professionale
dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita,
l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in
genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1
pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la
sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit)
per rapporto allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla
situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (cfr. per tutte, la
sentenza 18.12.2007 della CCRP in re A.A. e la giurisprudenza ivi richiamata).
30.
Avuto riguardo alla
commisurazione della pena va detto innanzitutto che la Corte ha ritenuto
oggettivamente e soggettivamente grave la colpa degli imputati. Il reato di
usura è già di per sé un reato grave perché implica lo sfruttamento di uno
stato di bisogno per ottenere un vantaggio patrimoniale. Quello che la Corte ha
considerato biasimevole è che gli imputati hanno sfruttato lo stato di bisogno
in cui versavano gli operai e meglio il loro stato di disoccupazione e quindi la
necessità che avevano di trovare un posto di lavoro per provvedere al
mantenimento della propria famiglia per un proprio tornaconto personale
costituito dal denaro che IM 2 ha ricavato lucrando sul sudore degli operai
senza muovere un dito con ancora ed inoltre il parallelo indubbio vantaggio per
IM 3 costituito dal fatto di aver avuto subito a disposizione (per poter far
fronte alla richiesta della __________ che costituiva per lui fonte di
ulteriore lavoro e di guadagno) la manodopera di cui necessitava, prestata da
operai con esperienza che pagava con un salario al minimo sindacale. Hanno
denotato, a mente della Corte, una totale mancanza di rispetto delle persone e
della loro dignità di lavoratori di cui è tra l’altro prova ancora più
pregnante la modalità adottata - consegna delle tessere e dei relativi codici -
per operare le trattenute sul salario del mese di marzo.
La Corte ha considerato poi che entrambi gli imputati non hanno
certamente brillato per collaborazione e trasparenza e che riguardo all’inchiesta,
hanno cominciato ad ammettere parzialmente qualcosa solo quando sono stati
confrontati con i riscontri oggettivi in mano agli inquirenti. IM 3 ha comunque continuato a professarsi innocente negando la consapevolezza del quantum delle
trattenute e della durata delle stesse, anche al dibattimento. La Corte ha
considerato inoltre che i taglieggiamenti al salario degli operai sono cessati
grazie all’avvio dell’inchiesta e all’intervento della magistratura.
La Corte ha considerato che i precedenti di entrambi gli imputati
sono datati nel tempo. A favore di IM 3 la Corte ha tenuto conto che ha
provveduto a risarcire gli operai per gli importi che erano stati loro
sottratti mentre che a favore di IM 2 è stato considerato che alla fine ha
ammesso in sostanza le proprie responsabilità per cui tenuto conto del carcere
preventivo sofferto, dei proscioglimenti che sono stati pronunciati, che dalla
scarcerazione non hanno più interessato le Autorità penali e tenuto conto per IM
2.
della precaria situazione finanziaria in cui versava dovuta alla chiusura
della sua ditta in __________, la Corte ha ritenuto adeguata alla loro colpa
una pena detentiva di 8 mesi da porre al beneficio della sospensione
condizionale per un periodo di prova di due anni.
Tassa di giustizia e spese
31.
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è stata approvata per Fr. 11'531.-, comprensiva di onorario e
spese. Non è invece stata riconosciuta l’IVA, essendo IM 2 domiciliato
all’estero (art. 8 LIVA). Non possono essere riconosciuti nemmeno i
contatti con la moglie dell’imputato (Fr. 570.- di onorario e Fr. 84.- di
spese) nonché i contatti con l’avvocato _______ di IM 2 (Fr. 585.-- per
l’onorario e Fr. 90.- di spese).
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato del
Canton Ticino, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP, secondo il quale l’imputato è
tenuto a rimborsare la retribuzione del Difensore d’ufficio al Cantone non
appena le sue condizioni economiche glielo permettano.
32.
Visto l’esito del
procedimento, la tassa di giustizia di Fr. 900.-- e le spese processuali sono
poste per i 2/3 a carico di IM 2 e IM 3, in solido, e per la rimanenza a carico dello Stato.
Visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 49, 51, 156, 157 e 251 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 2 e IM 3 sono coautori
colpevoli di:
1.1
ripetuta usura
per avere,
tra __________ e __________, tra marzo e maggio 2011,
sfruttato, in quanto disoccupati, lo stato di bisogno degli operai
__________, __________, __________, __________ e __________,
inducendoli a promettere, quale corrispettivo della loro
assunzione, vantaggi pecuniari in manifesta sproporzione economica con la
propria prestazione,
e meglio come descritto ai punti A.1. e A.3. dell’atto d’accusa subordinato
del 26 ottobre 2012.
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di falsità in documenti.
3.
IM 2 è prosciolto:
3.1
dal reato di ripetuta
estorsione in relazione ai punti A.1. e A.3. dell’atto d’accusa del 17 [recte:
27] dicembre 2011 perché quello ritenuto è il reato di ripetuta usura;
3.2
dal reato di ripetuta
estorsione, subordinatamente ripetuta usura, in relazione al punto A.2.
dell’atto d’accusa del 17 [recte: 27] dicembre 2011 e al punto A.2.
dell’atto d’accusa subordinato del 26 ottobre 2012;
3.3
dal reato di falsità in
documenti.
4.
IM 3 è prosciolto:
4.1
dal reato di ripetuta
estorsione in relazione ai punti A.1. e A.3. dell’atto d’accusa del 17 [recte:
27] dicembre 2011 perché quello ritenuto è il reato di ripetuta usura;
4.2
dal reato di ripetuta
estorsione, subordinatamente ripetuta usura, in relazione ai punti A.2. e B.
dell’atto d’accusa del 17 [recte: 27] dicembre 2011 e al punto A.2 e B.
dell’atto d’accusa subordinato del 26 ottobre 2012;
4.3
dal reato di falsità in documenti.
5.
Di conseguenza,
5.1
IM 2 è condannato:
5.1.1
alla pena detentiva di 8
(otto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.1.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e a IM 2 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
5.2
IM 3 è condannato:
5.2.1
alla pena detentiva di 8
(otto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.2.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e a IM 3 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
6.
Le spese per la difesa d’ufficio
di IM 2 sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
6.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 11'531.-, comprensiva di onorario e spese.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 900.-- e i disborsi sono a carico dei condannati IM 2 e IM 3 per i 2/3, in
solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 ciascuno. Per il rimanente di
1/3, la tassa di giustizia e i disborsi sono a carico dello Stato.
8.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 900.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 261.40
fr. 1'361.40
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 66.67
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 87.13
fr. 453.80
============
Distinta spese a
carico di IM 3 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 66.67
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 87.13
fr. 453.80 ============
Il rimanente è a carico dello Stato.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera