72.2011.136
Truffa, falsità in documenti ripetuta, complicità in truffa, complicità in falsità in documenti; trascuranza degli obblighi di mantenimento
15 settembre 2015Italiano31 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2011.136
72.2013.93
Lugano,
15 settembre 2015/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1
ACPR 7
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
tutti rappresentati dall’avv. RAAP
2
ACPR 5
ACPR 6
entrambi rappresentati dall’avv.
RAAP 2
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 2
IM 2
rappresentato dall’avv. DUF 2
IM 3
rappresentata dall’avv. DUF 1
IM 4
rappresentata dall’avv. DF 1
imputati, a norma dell'atto
d'accusa 135/2011 del 27.12.2011 emanato dal Procuratore pubblico __________, di
Fatti
A. IM 1 e IM 2 in correità
1. truffa
per avere,
in correità fra di loro,
tra il mese di ottobre 2009 e il mese di giugno 2010,
a __________ e __________,
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia persone affermando cose false o dissimulando
cose vere, oppure confermandone subdolamente l'errore,
inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio
altrui,
e meglio,
per avere,
IM 2, in qualità di socio gerente, e IM 1, in qualità di dominus
della società __________ Sagl, con sede a __________, attiva nel campo della sicurezza,
indotto con astuzia i funzionari delle Casse Disoccupazione ACPR 4,
ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 2 a mezzo di formulari “attestato di guadagno
intermedio” indicanti falsamente un numero di ore lavorative dei dipendenti
della ditta inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte dai medesimi,
inducendo in tal modo le Casse Disoccupazione in questione a versare indennità
di disoccupazione non dovute pari a complessivi CHF 76'159.--, di cui
CHF 45'497.10 versati dalla Cassa di disoccupazione ACPR 4, CHF 17'778.25
versati dalla Cassa di disoccupazione ACPR 1, CHF 12'096.95 versati dalla Cassa
di disoccupazione ACPR 3 e CHF 786.70 versati da ACPR 2,
danneggiando in tal modo il patrimonio delle Casse disoccupazione
per questi importi;
Considerandi
2.
falsità in documenti,
ripetuta
per avere,
in correità con il figlio IM 2,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1,
a scopo di indebito profitto, fatto attestare in documenti,
contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,
segnatamente,
allo scopo di mettere in atto le truffe di cui al punto 1, fatto
compilare i formulari “attestato di guadagno intermedio” di seguito
elencati indicando un numero di ore lavorative inferiore rispetto al numero di
ore lavorative effettivamente svolte dai dipendenti della società, __________
Sagl, sottoscrivendo tali documenti, segnatamente:
·
attestato di guadagno intermedio concernente IM 3 del 2 febbraio 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ 2
febbraio 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 2
febbraio 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ 2
febbraio 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 3
febraio 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 3
febbraio 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ 3
febbraio 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 3
febbraio 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 23
febbraio 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ 23
febbraio 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 31
febbraio 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente IM 3 del 31 marzo
2010.
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 31
marzo 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ 31 marzo
2010.
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 31
marzo 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 31
marzo 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 31
marzo 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ 31 marzo
2010.
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 31
marzo 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 31
marzo 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 31
marzo 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 23
aprile 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente IM 3 del 5 maggio
2010.
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ 5 maggio
2010.
·
attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 5
maggio 2010
·
attestato di guadagno intermedio concernente IM 1 del 21 giugno
2010;
B. IM 3
3.
complicità in truffa
per avere,
tra il mese di maggio 2010 e il mese di giugno 2010,
a __________ e __________,
aiutato intenzionalmente IM 2, nella sua qualità di
socio gerente della società di sicurezza __________ Sagl e IM 1 in
qualità di dominus della medesima,
a mettere in atto le truffe di cui sub 1 ai danni delle Casse
Disoccupazione ACPR 4, ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 2,
e meglio,
per avere, in qualità di impiegata d’ufficio / segretaria della
surriferita società, sulla base del budget massimo mensile a disposizione per
gli stipendi dei dipendenti, elaborato ogni mese per ciascun agente delle
proposte di ore di lavoro inferiori rispetto a quelle effettive da annunciare falsamente
alle Casse Disoccupazione ACPR 4, ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 2 che sottoponeva per
accettazione a IM 1 e, una volta corrette e vistate da quest’ultimo, trasmesse,
fino al mese di maggio 2010, alla collaboratrice IM 4 per la compilazione dei
formulari “attestato di guadagno intermedio”; in seguito, nel mese di
giugno 2010, compilato direttamente tali formulari indicanti un numero di ore
di lavoro inferiore rispetto a quelle effettivamente svolte da collaboratori della
società, aiutando in tal modo gli imputati IM 2 e IM 1 a mettere in atto le truffe
ai danni delle surriferite Casse Disoccupazione, le quali hanno versato le indennità
di disoccupazione indicate sub 1, danneggiando il loro patrimonio per tali
importi;
4.
complicità in ripetuta
falsità in documenti
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo di cui sub 3,
su richiesta di IM 1 e IM 2,
al fine di procacciare ad altri un indebito profitto,
attestato in un documento, contrariamente alla verità, fatti di
importanza giuridica,
segnatamente,
allo scopo di aiutare a mettere in atto le truffe di cui sub 1,
compilato i formulari “attestato di guadagno intermedio” sapendo di
indicare un numero di ore di lavoro inferiore a quelle effettivamente svolte
dagli agenti sottoscrivendo in alcune occasioni tali documenti;
C. IM 4
5.
complicità in truffa
per avere,
tra il mese di marzo 2010 e il mese di giugno 2010,
a __________,
aiutato intenzionalmente IM 2, nella sua qualità di
socio gerente della società di sicurezza __________ Sagl e IM 1 in
qualità di dominus della medesima,
e meglio,
per avere, in qualità di impiegata d’ufficio / segretaria della
surriferita società, sulla base delle indicazioni scritte trasmessele dalla
collega IM 3, compilato i formulari “attestato di guadagno intermedio” sapendo
di indicare un numero di ore di lavoro inferiori rispetto a quelle
effettivamente svolte dagli agenti, formulari quest’ultimi poi inviati alle
Casse Disoccupazione ACPR 4, ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 2, supportando in tal modo IM
1.
e IM 2 a mettere in atto truffe ai danni delle surriferite Casse Disoccupazione,
le quali hanno versato le indennità di disoccupazione indicate sub 1,
danneggiando il loro patrimonio per tali importi;
6.
complicità in falsità in
documenti
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo di cui sub 5,
su richiesta di IM 1 e IM 2,
al fine di procacciare ad altri un indebito profitto,
attestato in un documento, contrariamente alla verità, fatti di
importanza giuridica,
segnatamente,
allo scopo di aiutare a mettere in atto le truffe di cui sub 1,
compilato i formulari “attestato di guadagno intermedio” sapendo di
indicare un numero di ore di lavoro inferiore a quelle effettivamente svolte
dagli agenti sottoscrivendo in alcune occasioni tali documenti;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1
CP, in parte in relazione con l'art. 25 CP;
ed inoltre, IM 1 imputato, a norma
dell'atto d'accusa aggiuntivo 73/2013 del 06.08.2013 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1.
truffa
(processuale), mancata
per avere, nel periodo dal 21 giugno 2012 al 19 novembre 2012, per
procacciare a sé un indebito profitto, ingannato con astuzia un persona
affermando cose false o dissimulando cose vere, tentando di indurla in tal modo
ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui, non riuscendo nel proprio
intento.
e meglio per avere
prodotto nella causa tutela giurisdizionale nei casi manifesti,
sfratto del conduttore, promossa da ACPR 6 il 7 maggio 2012 (SO.2012.326)
presso la Pretura di Mendrisio Sud e nei vari gradi di giudizio che ne sono
seguiti, i documenti falsi di cui la punto 2., al fine di ingannare le predette
autorità giudiziarie dell’effettivo pagamento da parte sua della somma di
denaro di CHF 11'000 all’istante,
non riuscendo nel proprio intento, ritenuto come l’istanza di
sfratto è stata accolta il 02 luglio 2012 e i successivi ricorsi contro la
predetta decisione alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello e al Tribunale
federale sono stati respinti rispettivamente in data 21 agosto 2012 e 19
novembre 2012;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;
2.
falsità in documenti
per avere, nel periodo dal 10 dicembre 2011 al 07 febbraio 2012, a __________, __________ e in altre imprecisate località, al fine di nuocere al patrimonio di ACPR
6.
e di ACPR 5 ed al fine di procacciare a sé un indebito profitto, formato
quattro documenti falsi e utilizzato tali documenti falsificati a scopo
d’inganno,
e meglio per avere
al fine di attestare, contrariamente al vero, l’avvenuto
pagamento, da parte sua nelle mani di ACPR 5 agente anche in rappresentanza di ACPR
6, di una somma complessiva di CHF 11’000.00,
fotocopiato la ricevuta rilasciatagli in data 10 dicembre 2011 da ACPR
5.
da quest’ultima debitamente firmata per l’effettivo pagamento di CHF 1'000.00
avvenuto nel mese di dicembre 2011, formando così quattro fotocopie in cui ha
alterato la data, il mese relativo alla causale di pagamento e la relativa
somma di denaro pagata,
e conseguentemente fatto uso di siffatti documenti falsi, la prima
volta in data 7 febbraio 2012, consegnandoli al proprio patrocinatore affinché
contestasse le pretese fatte valere da ACPR 6 per il mancato pagamento
dell’affitto delle mura del Bar __________ a __________, documenti falsi
allegati allo scritto di data 08 febbraio 2012 dell’avv. __________ indirizzato
ad ACPR 6,
ed in seguito, versato agli atti della causa tutela
giurisdizionale nei casi manifesti, sfratto del conduttore promossa da ACPR 6
il 7 maggio 2012 (SO.2012.326) presso la Pretura di Mendrisio Sud, e nei vari
gradi di giudizio che ne sono seguiti, siffatti documenti falsi, al fine di
ingannare le preposte autorità giudiziarie in merito al pagamento da parte sua
della somma di CHF 11'000.— e meglio come esposto al punto 1.
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’ art. 251 cifra 1 CP;
3.
trascuranza degli
obblighi di mantenimento
per avere omesso, benché ne avesse o potesse averne i mezzi per
farlo, di prestare al figlio minorenne __________, e per esso all’ACPR 7 che li
anticipa al beneficiario, gli alimenti stabiliti con sentenza di divorzio 30
marzo 2010 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, così da essere in
arretrato per complessivi CHF 10'965.50 per il periodo 01.11.2011 – 31.07.2012;
fatti avvenuti: a __________, nelle circostanze di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 217 cpv. 1 CP;
Presenti: - la Procuratore
pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DF 2;
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
- l’imputata IM 3, assistita
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputata IM 4, assistita
dal suo difensore di fiducia, avv. __________;
- l’avv.
RAAP 1, in rappresentanza degli accusatori privati ACPR 5 (presente in aula) e ACPR
6;
- l’avv.
RAAP 2, in rappresentanza degli accusatori privati ACPR 4, ACPR 3 e ACPR 2.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 17:00.
Evase le seguenti
questioni: verbale del dibattimento
Il Presidente precisa al
difensore che la Corte non esclude di pronunciarsi anche in merito al reato di
cui all’art. 105 LADI, effettuando un apprezzamento giuridico divergente. Le
parti ne prendono atto e non hanno osservazioni.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
chiede la conferma in fatto e in diritto degli atti d’accusa. Per
le accuse relative al primo AA, gli imputati sono sostanzialmente rei confessi.
Ripercorre le ammissioni nei verbali agli atti, con particolare riferimento al
primo verbale di Polizia di IM 2. Il suo coinvolgimento pare avere inizio solo
al suo rientro dal servizio militare. La PP si rimette alla Corte e non si
oppone ad un eventuale restringimento del periodo di riferimento a suo carico.
L’assunzione di responsabilità di IM 1 non è lineare e trasparente, in merito a
chi decideva di truffare le casse disoccupazione come pure a chi decideva di
volta in volta quante ore notificare. Tutte le persone sentite, hanno definito
di “padre padrone” e di “guru” IM 1 all’interno della società, nonostante fosse
intestata al figlio. IM 4 e IM 3 hanno riconosciuto di essere state al corrente
della truffa in atto alla disoccupazione, la prima si occupava di riempire gli
attestati per guadagno intermedio nel periodo aprile-maggio 2010, e la seconda
nel periodo maggio 2010-giugno 2010. Esse hanno di fatto aiutato IM 2 e IM 1
con l’allestimento dei formulari. Chiede dunque la conferma dell’AA. Per le
accuse di cui all’AA aggiuntivo, l’imputato le contesta integralmente. Malgrado
la negazione di responsabilità, IM 1 ha falsificato i documenti e tentato di
indurre in errore le autorità civili. Chiede dunque la conferma di questa
fattispecie. Per il titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento, IM 1
non ha pagato i contributi malgrado ne avesse le possibilità, chiede dunque che
anche questa imputazione venga confermata. In diritto, a mente della PP la
truffa e la falsità in documenti in relazione alle casse disoccupazione sono
date, si riferisce a questo proposito alla sentenza DTF 119 IV 234.
Per la commisurazione della pena, IM 1 ha la colpa maggiore. Ha
imposto il suo volere ai dipendenti e al figlio e non si è fatto scrupolo
nell’ottenere indebiti vantaggi economici per finanziare le sue società. Il suo
agire gli ha creato un indebito guadagno di ca. 80'000 fr sull’arco di 5-6
mesi. L’imputato ha preso lo Stato come cassa personale, ha pure omesso di
pagare gli alimenti al figlio __________. Il suo agire ha continuato anche nei
rapporti contrattuali con gerente e proprietario del Bar __________, creando
false ricevute e producendole in causa. Le motivazioni soggettive sono
puramente egoistiche. Egli non è incensurato. L’atteggiamento processuale non è
trasparente. Chiede una condanna ad una pena detentiva di 15 mesi, sospesa per
4.
anni, oltre alla revoca della pena pecuniaria di 7 aliquote giornaliere.
Chiede che venga condannato a pagare il risarcimento delle pretese degli
accusatori privati, in solido con il figlio limitatamente alle pretese delle
casse disoccupazione. Per IM 2, la sua colpa è mitigata rispetto a quella del
padre, dapprima per la giovane età, in seguito dal fatto che egli era
influenzato dal padre a cui si affidava. Ritenuto anche che la pena a suo
carico sarà totalmente aggiuntiva a quella di cui al DAC 4.12.2010, chiede che
venga condannato a una pena detentiva di 11 mesi, sospesi condizionalmente per
2.
anni. Chiede che venga condannato in solido con il padre a pagare le pretese
degli ACP. Per IM 3 e IM 4, la loro colpa è ulteriormente mitigata, esse sono
complici ed entrambe hanno agito su istruzioni del proprio datore. Sono infine
incensurate. Chiede la condanna ad una pena pecuniaria di 90 aliquote
giornaliere, sospesa per 2 anni, le cui singole aliquote chiede vengano
stabilite in fr. 30.-;
l’avv. RAAP 2, rappresentante degli accusatori privati ACPR
4.
e ACPR 3:
si riconferma nell’istanza di risarcimento prodotta, chiede che il
risarcimento venga accollato a tutti gli imputati in solido, indipendentemente
da chi ne abbia beneficiato. Essi hanno tutti concorso alla commissione del
reato, e come tali sono tutti tenuti a risarcire;
l’avv. RAAP 1, rappresentante degli accusatori privati ACPR
6.
e ACPR 5, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
a mente del patrocinatore, presentando ricevute fasulle per
l’ammontare di fr. 11'000.-, IM 1 ha tacciato la signora ACPR 5 di persona
disonesta. Non c’è stato nessun ravvedimento da parte sua. Che dire della cassa
pensioni, il patrocinatore si chiede da dove provengano realmente questi soldi.
IM 1 non aveva precedenti esperienze come esercente. In realtà non sapeva
nemmeno il nome del suo gerente. Secondo l’avv. RAAP 1, si trattava del
diabolico mezzo per ottenere dei soldi per tappare precedenti buchi. Il reato
imputato nell’atto d’accusa è dato e pacifico. Per quanto concerne il danno e
risarcimento, rinvia all’istanza di risarcimento già agli atti;
l’avv. __________, difensore dell’imputata IM 4, la quale
formula e motiva le seguenti conclusioni:
IM 4 avrebbe compilato i formulari attestato guadagno intermedio
per i mesi aprile-maggio 2010, sapendo di indicare un numero di ore inferiore
rispetto a quelle effettivamente svolte dai dipendenti. Ai tempi, l’imputata
aveva 54 anni e si trovava in disoccupazione dal marzo 2009. Considerate le
difficoltà di reinserimento professionale e l’età, IM 4 ha accettato con gioia
l’offerta di lavoro presso l’__________. La società era attiva da circa cinque
mesi e la truffa alla disoccupazione era già in atto. L’accusa le rimprovera di
essersi resa complice, ma ella non aveva nessun controllo sulle ore che
svolgevano gli agenti. Nati i sospetti chiedeva informazioni alla IM 3 e a IM 1,
in risposta le veniva sempre detto che tutto era a posto, e che il suo ruolo
era unicamente quello di trascrivere i dati. L’atteggiamento di IM 1 era
autoritario, a nulla sono valsi i tentativi di IM 4 di far valere i propri
dubbi. Il fatto che per essere validi fosse necessaria la firma della società,
l’aveva inoltre portata a pensare che lei non potesse essere ritenuta
responsabile. IM 4 non voleva e non credeva di partecipare, ella mai avrebbe
pensato che sulla base della sua mansione sarebbe stato possibile imputarle
alcunché. Inoltre, non ha mai beneficiato del provento del reato. Chiede una
massiccia riduzione della pena proposta, tenuto conto dell’attenuante specifica
ex. art. 48 CP. Chiede infine che non venga condannata al risarcimento
dell’indebito totale in solido, non avendo mai beneficiato di nulla;
l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 3, la quale
formula e motiva le seguenti conclusioni:
la signora IM 3 ha semplicemente obbedito a quanto dettatogli da IM
1, e ne ha spiegato i motivi, non da ultima la necessità di crescere la figlia.
Per la commisurazione della pena, l’avv. DUF 1 chiede di tenere conto della
situazione economica e personale dell’imputata. In merito alle pretese delle
casse disoccupazione, chiede alla Corte di fare giustizia, e non di limitarsi
ad applicare la legge, che in tal caso porterebbe ad un risultato profondamente
ingiusto. Per questi motivi, chiede una riduzione della pena proposta e che la IM
3.
non venga riconosciuta come debitrice solidale, e soprattutto che vengano
rinviate le pretese degli ACP al foro civile;
l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale
formula e motiva le seguenti conclusioni:
per IM 2, l’inchiesta e il processo hanno costituito un passaggio
doloroso. IM 2 non ha lo stile truffaldino del padre, lo dimostra anche il
fatto che sta pagando di tasca propria l’AVS non pagata dal padre con la
società a lui intestata. I doveri di un padre verso il figlio sono ben diversi
da quanto fatto da IM 1. A mente del difensore, IM 2 è complice, non ha
l’animus autoris. IM 1 incassava dalle ditte e non pagava i dipendenti. Spiace
al difensore che la PP non abbia considerato questo aspetto. Chiede la
derubricazione al grado di complicità. Il comportamento processuale di IM 2 e
il pignoramento di salario a favore dell’AVS costituiscono un sincero
pentimento a mente del difensore. Chiede l’attenuante specifica dell’art. 48.
Chiede la condanna ad una pena pecuniaria sospesa con la condizionale. Per il
risarcimento chiede il rinvio al foro civile, ove le casse disoccupazione
potrebbero decidere di rifarsi solo su IM 1, unico beneficiario;
l’avv. DF 2, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula
e motiva le seguenti conclusioni:
per quanto attiene al primo atto d’accusa, il difensore premette
che ne contesta la qualificazione giuridica. A mente del difensore, gli
attestati non configurano un documento ex art. 251 CP. Le indicazioni costituiscono
semplici bugie scritte. Le casse sono inoltre tenute a verificare le
indicazioni del datore di lavoro. La LADI prescrive che la cassa può esigere se
necessario altri documenti per la verifica. Non vi è alcuna accresciuta
fedefacenza. Chiede dunque il proscioglimento dal reato di falsità in
documenti. Per quanto concerne l’accusa di truffa, alle casse disoccupazione
non sono stati trasmessi nemmeno i rapporti di lavoro inveritieri firmati dai
dipendenti. Non c’è dunque stato l’inganno astuto. L’inesattezza delle ore
risulta unicamente dagli attestati, non è stata prodotta alcuna scheda firmata
dai dipendenti, o altro. Chiede dunque il proscioglimento dal reato di truffa.
Resta l’ipotesi dell’infrazione dell’art. 105 LADI, la quale però non
contemplata nell’AA;
l’avv. DF 2, difensore dell’imputato IM 1, il quale
prosegue con le sue conclusioni:
chiede anche il proscioglimento dal reato di trascuranza degli
obblighi di mantenimento, essendo che IM 1 non poteva permettersi di pagare.
Rileva che non appena ha potuto ha consegnato 2'000 fr in contanti nelle mani
della madre. In quel periodo, dalla __________ egli percepiva uno stipendio
minimo e neppure il Bar __________ produceva guadagni, soprattutto a causa
della chiusura della sala giochi in quanto non era autorizzata, a sua insaputa.
Egli ha sacrificato il figlio che meno ne aveva bisogno, continuando a pagare i
contribuiti dell’altro. Per il reato di falsità in documenti di cui all’atto
d’accusa aggiuntivo, anche questo è contestato, le ricevute a mente del
difensore sono mere incongruenze scritte, anche se materialmente corrette.
Chiede il proscioglimento anche di questo capo d’accusa. I pagamenti avvenivano
in parte tramite versamenti postali, in parte a contanti. A mente del
difensore, la controparte ha eccepito il falso ingiustamente, sapendo che le
ricevute attestavano una situazione giuridica corretta, in un caos di
contabilità e operazioni non correttamente registrate. Per la tentata truffa
processuale, non è dato lo scopo dell’indebito profitto. Cita la definizione di
inganno astuto per la truffa processuale. L’autore deve agire a scopo di
indebito profitto, che sussiste quando l’autore vuole ottenere una decisione
non conforme con la realtà. Il fatto di aver richiamato le ricevute false in
causa non costituisce scopo di indebito profitto né inganno astuto. Chiede
dunque il proscioglimento integrale di IM 1, subordinatamente un’adeguata
riduzione della pena proposta dal PP la quale dovrà essere sospesa
condizionalmente. Chiede di considerare l’attenuante del lungo
tempo trascorso. Si oppone alle richieste di risarcimento;
gli accusatori privati ACPR 5 e ACPR 6, rispettivamente il
loro patrocinatore avv. RAAP 1, in replica, precisa che il contratto stipulato
era un contratto per esercizio pubblico e non per una sala giochi. Dare la
colpa alla mancanza di una sala giochi al proprietario, per giustificare minori
introiti, non è corretto. Idem non è corretto sminuire la creazione di
certificati falsi, egli li ha fatti valere, li ha prodotti poi in causa, per
giustificare dei pagamenti mai avvenuti.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 25, 34, 40,
42, 44, 47, 49, 69, 146, 217, 251 CP; 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 è autore colpevole di:
1.1
truffa
per avere,
in parziale correità con il figlio IM 2,
tra il mese di ottobre 2009 e il mese di giugno 2010,
a __________ e __________,
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia persone affermando cose false o dissimulando
cose vere, oppure confermandone subdolamente l'errore, inducendole in tal modo
ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,
e meglio, per avere, in qualità di dominus della società __________
Sagl, con sede a __________, attiva nel campo della sicurezza,
indotto con astuzia i funzionari delle Casse Disoccupazione ACPR 4,
ACPR 1, ACPR 3 e della ACPR 2 a mezzo di formulari “attestato di guadagno
intermedio” indicanti falsamente un numero di ore lavorative dei dipendenti
della ditta inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte, inducendo in tal
modo le Casse disoccupazione in questione a versare indennità di disoccupazione
non dovute pari a complessivi CHF 76'159.--, di cui CHF 45'497.10 versati dalla
Cassa di disoccupazione ACPR 4, CHF 17'778.25 versati dalla Cassa di
disoccupazione ACPR 1, CHF 12'096.95 versati dalla Cassa di disoccupazione ACPR
3.
e CHF 786.70 versati dalla ACPR 2;
1.2
truffa (processuale)
mancata
per avere,
nel periodo dal 21 giugno 2012 al 19
novembre 2012, per procacciare a sé un indebito profitto, ingannato con astuzia
una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, tentando di indurla
in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui, non riuscendo nel
proprio intento,
e meglio per avere prodotto nella causa tutela giurisdizionale dei
casi manifesti promossa da ACPR 6 il 7 maggio 2012 (SO.2012.326) presso la Pretura
di Mendrisio Sud e nei gradi di giudizio seguenti, i documenti falsi di cui al
pt. 1.3 che segue, al fine di ingannare le predette autorità giudiziarie
dell’effettivo pagamento da parte sua della somma di denaro di CHF 11'000
all’istante,
non riuscendo nel proprio intento, ritenuto come l’istanza di
sfratto è stata accolta il 2 luglio 2012 e i successivi ricorsi sono stati
respinti;
1.3
falsità in documenti
per avere,
nel periodo dal 10 dicembre 2011 al 07 febbraio 2012, a __________,
__________ e in altre imprecisate località, al fine di nuocere al patrimonio di
ACPR 6 e di ACPR 5 ed al fine di procacciare a sé un indebito profitto, fatto
uso di quattro documenti falsi a scopo d’inganno,
e meglio per avere
al fine di attestare, contrariamente al vero, l’avvenuto
pagamento, da parte sua, nelle mani di ACPR 5 agente anche in rappresentanza di
ACPR 6, di una somma complessiva di CHF 11’000.00, fatto uso di 4 documenti
falsi, la prima volta in data 7 febbraio 2012 consegnandoli al proprio
patrocinatore, ed in seguito versandoli agli atti della causa presso la Pretura
di Mendrisio Sud (SO.2012.326) e nei gradi di giudizio che ne sono seguiti, al
fine di ingannare le predette autorità giudiziarie in merito al pagamento da
parte sua della somma di CHF 11'000.-, e meglio come esposto al pt. 1.2.;
1.4
trascuranza degli obblighi
di mantenimento
per avere,
omesso, benché ne avesse o potesse averne i mezzi per farlo, di
prestare al figlio minorenne __________, e per esso all’ACPR 7 che li anticipa
al beneficiario, gli alimenti stabiliti con sentenza di divorzio 30 marzo 2010
del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, così da essere in arretrato
per complessivi CHF 10'965.50, per il periodo 01.11.2011 – 31.07.2012.
2.
IM 2 è autore colpevole di:
truffa
per avere,
in correità con il padre IM 1,
tra il mese di aprile 2010 ed il mese di giugno 2010,
a __________ e __________, al fine di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto,
ingannato con astuzia persone affermando cose false o dissimulando
cose vere, oppure confermandone subdolamente l'errore, inducendole in tal modo
ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,
e meglio, per avere, in qualità di socio gerente della società __________
Sagl, con sede a __________, attiva nel campo della sicurezza,
indotto con astuzia i funzionari delle Casse disoccupazione ACPR 4,
ACPR 1, ACPR 3 e dalla ACPR 2 a mezzo di formulari “attestato di guadagno
intermedio” indicanti falsamente un numero di ore lavorative dei dipendenti
della ditta inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte, inducendo in tal
modo le Casse Disoccupazione in questione a versare indennità di disoccupazione
non dovute pari a complessivi CHF 38’517.90, di cui CHF 27'066.30 versati dalla
Cassa di disoccupazione ACPR 4, CHF 9'255.90 versati dalla Cassa di
disoccupazione ACPR 1, CHF 2'011.35 versati dalla Cassa di disoccupazione ACPR
3.
e CHF 184.35 versati dalla ACPR 2;
3.
IM 3 è autrice colpevole
di:
complicità in truffa
per avere,
tra il mese di maggio 2010 e il mese di giugno 2010,
a __________ e __________,
aiutato intenzionalmente IM 2 e IM 1 a mettere in atto le truffe
di cui sub 1.1 e 2.1,
e meglio,
per avere, in qualità di impiegata d’ufficio / segretaria della
surriferita società, sulla base del budget massimo mensile a disposizione per
gli stipendi dei dipendenti, elaborato ogni mese per ciascun agente delle
proposte di ore di lavoro inferiori rispetto a quelle effettive da annunciare
falsamente alle Casse Disoccupazione ACPR 4, ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 2 che
sottoponeva per accettazione IM 1 e, una volta corrette e vistate da
quest’ultimo, trasmesse, fino al mese di maggio 2010, alla collaboratrice IM 4
per la compilazione dei formulari “attestato di guadagno intermedio”; in
seguito, nel mese di giugno 2010, compilato direttamente tali formulari
indicanti un numero di ore di lavoro inferiore rispetto a quelle effettivamente
svolte da collaboratori della società, aiutando in tal modo IM 2 e IM 1 a
mettere in atto le truffe ai danni delle surriferite Casse disoccupazione, inducendole
a versare indennità di disoccupazione non dovute pari a complessivi CHF 21'545.70,
di cui CHF 17'142.70 versati dalla Cassa di disoccupazione ACPR 4, CHF 4'218.65
versati dalla Cassa di disoccupazione ACPR 1 e CHF 184.35 versati da ACPR 2;
4.
IM 4 è autrice colpevole
di:
complicità in truffa
per avere,
tra il mese di aprile 2010 e il mese di maggio 2010,
a __________,
aiutato intenzionalmente IM 2, nella sua qualità di
socio gerente della società di sicurezza __________ Sagl e IM 1 in
qualità di dominus della medesima,
e meglio,
per avere, in qualità di impiegata d’ufficio / segretaria della
surriferita società, sulla base delle indicazioni scritte trasmessele dalla
collega IM 3, compilato i formulari “attestato di guadagno intermedio” sapendo
di indicare un numero di ore di lavoro inferiori rispetto a quelle
effettivamente svolte dagli agenti, formulari quest’ultimi poi inviati alle
Casse Disoccupazione ACPR 4, ACPR 1 e ACPR 3, supportando in tal modo IM 1 e IM
2.
a mettere in atto truffe ai danni delle surriferite Casse disoccupazione, inducendole
a versare indennità di disoccupazione non dovute pari a complessivi CHF 28'061.60,
di cui CHF 18'870.10 versati dalla Cassa di disoccupazione ACPR 4, CHF 7'035.45
versati dalla Cassa di disoccupazione ACPR 1, CHF 2'156.05 versati da ACPR 3;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
5.
IM 2 è prosciolto
dall’imputazione di truffa di cui al pt. A1 dell’AA 136/2011, limitatamente al
periodo temporale ottobre 2009-marzo 2010.
6.
IM 1, IM 2, IM 3 ed IM 4,
sono prosciolti dall’imputazione di falsità in documenti risp. complicità in
falsità in documenti di cui ai pt. A2, B4 e C6 dell’AA 136/2011.
7.
Di conseguenza,
7.1
IM 1
è condannato
7.1.1
alla pena detentiva di 15 (quindici)
mesi.
7.1.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
7.1.3
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena di 7 aliquote giornaliere di fr. 130.- l’una,
di cui al DAC 29.01.2009.
7.2
IM 2
ritenuta l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. a cfr. 4
CP
trattandosi di pena aggiuntiva a quella di cui al decreto di
accusa del 4.10.2010,
è condannato
7.2.1
alla pena pecuniaria di fr. 5'400.-,
corrispondenti a 180 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna.
7.2.2
L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
7.3
IM 3
ritenuta l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. a cfr. 4
CP
è condannata
7.3.1
alla pena pecuniaria di fr. 450.-,
corrispondenti a 15 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna.
7.3.2
L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
7.4
IM 4
ritenuta l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. a cfr. 4
CP
è condannata
7.4.1
alla pena pecuniaria di fr. 450.-,
corrispondenti a 15 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna.
7.4.2
L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
8.
IM 1, IM 2, IM 3 ed IM 4,
sono condannati in solido a versare ai seguenti accusatori privati le seguenti
indennità per risarcimento danni:
- alla cassa disoccupazione ACPR
4.
fr. 8'946.50,
- alla cassa disoccupazione ACPR
4.
unitamente alla ACPR 3 e alla ACPR 2, un complessivo di fr. 5’067.20 per
titolo di risarcimento per spese legali;
- all’ACPR 1 fr. 1'998.20.
8.1
IM 1, IM 2, IM 4, sono
condannati in solido a versare ai seguenti accusatori privati le seguenti
indennità per risarcimento danni:
- alla cassa disoccupazione ACPR
4.
fr. 9'923.60;
- alla ACPR 3 fr. 2'879.55;
- all’ACPR 1 fr. 5'037.25.
8.2
IM 1, IM 2 ed IM 3,
sono condannati in solido a versare ai seguenti accusatori privati le seguenti
indennità per risarcimento danni:
- alla cassa disoccupazione ACPR
4.
fr. 8'196.20;
- alla ACPR 2 fr. 184.35;
- all’ACPR 1 fr. 2'220.45.
8.3
IM 1, è condannato a
versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità per risarcimento
danni:
- alla cassa disoccupazione ACPR
4.
fr. 18'430.80;
- alla ACPR 2 fr. 602.35;
- all’ACPR 1 fr. 8'522.35;
- alla ACPR 3 fr. 9’217.40;
- ai signori ACPR 5 e ACPR 6
fr. 3'676.30 per titolo di risarcimento spese legali.
9.
È ordinata la confisca di
tutto quanto in sequestro.
10.
La tassa di giustizia di fr.
1'000.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con
ripartizione interna in misura di ¾ a carico di IM 1, 1/16 ciascuno a carico di
IM 2, IM 3 ed IM 4, ed il rimanente 1/16 a carico dello Stato.
11.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
11.1
La nota professionale
dell’avv. DF 2 è approvata per:
onorario fr. 3'390.00
spese fr. 339.00
IVA (8%) fr. 298.30
totale fr. 4’027.30
11.2
Il condannato IM 1 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4’027.30 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11.3
La nota professionale dell’avv.
DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 2'520.00
spese fr. 252.00
IVA (8%) fr. 285.10
totale fr. 3’057.10
11.4
Il condannato IM 2 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3’057.10 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11.5
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 4'380.00
spese fr. 332.00
totale fr. 4’712.00
11.6
La condannata IM 3 è tenuta a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4’712.00 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1’000.--
Inchiesta preliminare fr. 800.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 496.--
fr. 2’296.--
===========
Distinta spese a
carico di IM 1 (3/4)
Tassa di giustizia fr. 750.--
Inchiesta preliminare fr. 600.--
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 372.--
fr. 1’722.--
===========
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/16)
Tassa di giustizia fr. 62.50
Inchiesta preliminare fr. 50.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 31.--
fr. 143.50
============
Distinta spese a
carico di IM 3 (1/16)
Tassa di giustizia fr. 62.50
Inchiesta preliminare fr. 50.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 31.--
fr. 143.50
============
Distinta spese a
carico di IM 4 (1/16)
Tassa di giustizia fr. 62.50
Inchiesta preliminare fr. 50.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 31.--
fr. 143.50
============
Il rimanente è a carico dello Stato.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera