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Decisione

72.2011.136

Truffa, falsità in documenti ripetuta, complicità in truffa, complicità in falsità in documenti; trascuranza degli obblighi di mantenimento

15 settembre 2015Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

A. IM 1 e IM 2 in correità

1. truffa

per avere,

in correità fra di loro,

tra il mese di ottobre 2009 e il mese di giugno 2010,

a __________ e __________,

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia persone affermando cose false o dissimulando

cose vere, oppure confermandone subdolamente l'errore,

inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio

altrui,

e meglio,

per avere,

IM 2, in qualità di socio gerente, e IM 1, in qualità di dominus

della società __________ Sagl, con sede a __________, attiva nel campo della sicurezza,

indotto con astuzia i funzionari delle Casse Disoccupazione ACPR 4,

ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 2 a mezzo di formulari “attestato di guadagno

intermedio” indicanti falsamente un numero di ore lavorative dei dipendenti

della ditta inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte dai medesimi,

inducendo in tal modo le Casse Disoccupazione in questione a versare indennità

di disoccupazione non dovute pari a complessivi CHF 76'159.--, di cui

CHF 45'497.10 versati dalla Cassa di disoccupazione ACPR 4, CHF 17'778.25

versati dalla Cassa di disoccupazione ACPR 1, CHF 12'096.95 versati dalla Cassa

di disoccupazione ACPR 3 e CHF 786.70 versati da ACPR 2,

danneggiando in tal modo il patrimonio delle Casse disoccupazione

per questi importi;

Considerandi

2.

falsità in documenti,

ripetuta

per avere,

in correità con il figlio IM 2,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1,

a scopo di indebito profitto, fatto attestare in documenti,

contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,

segnatamente,

allo scopo di mettere in atto le truffe di cui al punto 1, fatto

compilare i formulari “attestato di guadagno intermedio” di seguito

elencati indicando un numero di ore lavorative inferiore rispetto al numero di

ore lavorative effettivamente svolte dai dipendenti della società, __________

Sagl, sottoscrivendo tali documenti, segnatamente:

·

attestato di guadagno intermedio concernente IM 3 del 2 febbraio 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ 2

febbraio 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 2

febbraio 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ 2

febbraio 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 3

febraio 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 3

febbraio 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ 3

febbraio 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 3

febbraio 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 23

febbraio 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ 23

febbraio 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 31

febbraio 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente IM 3 del 31 marzo

2010.

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 31

marzo 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ 31 marzo

2010.

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 31

marzo 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 31

marzo 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 31

marzo 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ 31 marzo

2010.

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 31

marzo 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 31

marzo 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 31

marzo 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 23

aprile 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente IM 3 del 5 maggio

2010.

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ 5 maggio

2010.

·

attestato di guadagno intermedio concernente __________ del 5

maggio 2010

·

attestato di guadagno intermedio concernente IM 1 del 21 giugno

2010;

B. IM 3

3.

complicità in truffa

per avere,

tra il mese di maggio 2010 e il mese di giugno 2010,

a __________ e __________,

aiutato intenzionalmente IM 2, nella sua qualità di

socio gerente della società di sicurezza __________ Sagl e IM 1 in

qualità di dominus della medesima,

a mettere in atto le truffe di cui sub 1 ai danni delle Casse

Disoccupazione ACPR 4, ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 2,

e meglio,

per avere, in qualità di impiegata d’ufficio / segretaria della

surriferita società, sulla base del budget massimo mensile a disposizione per

gli stipendi dei dipendenti, elaborato ogni mese per ciascun agente delle

proposte di ore di lavoro inferiori rispetto a quelle effettive da annunciare falsamente

alle Casse Disoccupazione ACPR 4, ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 2 che sottoponeva per

accettazione a IM 1 e, una volta corrette e vistate da quest’ultimo, trasmesse,

fino al mese di maggio 2010, alla collaboratrice IM 4 per la compilazione dei

formulari “attestato di guadagno intermedio”; in seguito, nel mese di

giugno 2010, compilato direttamente tali formulari indicanti un numero di ore

di lavoro inferiore rispetto a quelle effettivamente svolte da collaboratori della

società, aiutando in tal modo gli imputati IM 2 e IM 1 a mettere in atto le truffe

ai danni delle surriferite Casse Disoccupazione, le quali hanno versato le indennità

di disoccupazione indicate sub 1, danneggiando il loro patrimonio per tali

importi;

4.

complicità in ripetuta

falsità in documenti

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui sub 3,

su richiesta di IM 1 e IM 2,

al fine di procacciare ad altri un indebito profitto,

attestato in un documento, contrariamente alla verità, fatti di

importanza giuridica,

segnatamente,

allo scopo di aiutare a mettere in atto le truffe di cui sub 1,

compilato i formulari “attestato di guadagno intermedio” sapendo di

indicare un numero di ore di lavoro inferiore a quelle effettivamente svolte

dagli agenti sottoscrivendo in alcune occasioni tali documenti;

C. IM 4

5.

complicità in truffa

per avere,

tra il mese di marzo 2010 e il mese di giugno 2010,

a __________,

aiutato intenzionalmente IM 2, nella sua qualità di

socio gerente della società di sicurezza __________ Sagl e IM 1 in

qualità di dominus della medesima,

e meglio,

per avere, in qualità di impiegata d’ufficio / segretaria della

surriferita società, sulla base delle indicazioni scritte trasmessele dalla

collega IM 3, compilato i formulari “attestato di guadagno intermedio” sapendo

di indicare un numero di ore di lavoro inferiori rispetto a quelle

effettivamente svolte dagli agenti, formulari quest’ultimi poi inviati alle

Casse Disoccupazione ACPR 4, ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 2, supportando in tal modo IM

1.

e IM 2 a mettere in atto truffe ai danni delle surriferite Casse Disoccupazione,

le quali hanno versato le indennità di disoccupazione indicate sub 1,

danneggiando il loro patrimonio per tali importi;

6.

complicità in falsità in

documenti

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui sub 5,

su richiesta di IM 1 e IM 2,

al fine di procacciare ad altri un indebito profitto,

attestato in un documento, contrariamente alla verità, fatti di

importanza giuridica,

segnatamente,

allo scopo di aiutare a mettere in atto le truffe di cui sub 1,

compilato i formulari “attestato di guadagno intermedio” sapendo di

indicare un numero di ore di lavoro inferiore a quelle effettivamente svolte

dagli agenti sottoscrivendo in alcune occasioni tali documenti;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti: dagli art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1

CP, in parte in relazione con l'art. 25 CP;

ed inoltre, IM 1 imputato, a norma

dell'atto d'accusa aggiuntivo 73/2013 del 06.08.2013 emanato dal Procuratore

pubblico PP 1, di

1.

truffa

(processuale), mancata

per avere, nel periodo dal 21 giugno 2012 al 19 novembre 2012, per

procacciare a sé un indebito profitto, ingannato con astuzia un persona

affermando cose false o dissimulando cose vere, tentando di indurla in tal modo

ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui, non riuscendo nel proprio

intento.

e meglio per avere

prodotto nella causa tutela giurisdizionale nei casi manifesti,

sfratto del conduttore, promossa da ACPR 6 il 7 maggio 2012 (SO.2012.326)

presso la Pretura di Mendrisio Sud e nei vari gradi di giudizio che ne sono

seguiti, i documenti falsi di cui la punto 2., al fine di ingannare le predette

autorità giudiziarie dell’effettivo pagamento da parte sua della somma di

denaro di CHF 11'000 all’istante,

non riuscendo nel proprio intento, ritenuto come l’istanza di

sfratto è stata accolta il 02 luglio 2012 e i successivi ricorsi contro la

predetta decisione alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello e al Tribunale

federale sono stati respinti rispettivamente in data 21 agosto 2012 e 19

novembre 2012;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;

2.

falsità in documenti

per avere, nel periodo dal 10 dicembre 2011 al 07 febbraio 2012, a __________, __________ e in altre imprecisate località, al fine di nuocere al patrimonio di ACPR

6.

e di ACPR 5 ed al fine di procacciare a sé un indebito profitto, formato

quattro documenti falsi e utilizzato tali documenti falsificati a scopo

d’inganno,

e meglio per avere

al fine di attestare, contrariamente al vero, l’avvenuto

pagamento, da parte sua nelle mani di ACPR 5 agente anche in rappresentanza di ACPR

6, di una somma complessiva di CHF 11’000.00,

fotocopiato la ricevuta rilasciatagli in data 10 dicembre 2011 da ACPR

5.

da quest’ultima debitamente firmata per l’effettivo pagamento di CHF 1'000.00

avvenuto nel mese di dicembre 2011, formando così quattro fotocopie in cui ha

alterato la data, il mese relativo alla causale di pagamento e la relativa

somma di denaro pagata,

e conseguentemente fatto uso di siffatti documenti falsi, la prima

volta in data 7 febbraio 2012, consegnandoli al proprio patrocinatore affinché

contestasse le pretese fatte valere da ACPR 6 per il mancato pagamento

dell’affitto delle mura del Bar __________ a __________, documenti falsi

allegati allo scritto di data 08 febbraio 2012 dell’avv. __________ indirizzato

ad ACPR 6,

ed in seguito, versato agli atti della causa tutela

giurisdizionale nei casi manifesti, sfratto del conduttore promossa da ACPR 6

il 7 maggio 2012 (SO.2012.326) presso la Pretura di Mendrisio Sud, e nei vari

gradi di giudizio che ne sono seguiti, siffatti documenti falsi, al fine di

ingannare le preposte autorità giudiziarie in merito al pagamento da parte sua

della somma di CHF 11'000.— e meglio come esposto al punto 1.

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: dall’ art. 251 cifra 1 CP;

3.

trascuranza degli

obblighi di mantenimento

per avere omesso, benché ne avesse o potesse averne i mezzi per

farlo, di prestare al figlio minorenne __________, e per esso all’ACPR 7 che li

anticipa al beneficiario, gli alimenti stabiliti con sentenza di divorzio 30

marzo 2010 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, così da essere in

arretrato per complessivi CHF 10'965.50 per il periodo 01.11.2011 – 31.07.2012;

fatti avvenuti: a __________, nelle circostanze di tempo

indicate;

reato previsto: dall’art. 217 cpv. 1 CP;

Presenti: - la Procuratore

pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DF 2;

- l’imputato IM 2, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;

- l’imputata IM 3, assistita

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- l’imputata IM 4, assistita

dal suo difensore di fiducia, avv. __________;

- l’avv.

RAAP 1, in rappresentanza degli accusatori privati ACPR 5 (presente in aula) e ACPR

6;

- l’avv.

RAAP 2, in rappresentanza degli accusatori privati ACPR 4, ACPR 3 e ACPR 2.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 17:00.

Evase le seguenti

questioni: verbale del dibattimento

Il Presidente precisa al

difensore che la Corte non esclude di pronunciarsi anche in merito al reato di

cui all’art. 105 LADI, effettuando un apprezzamento giuridico divergente. Le

parti ne prendono atto e non hanno osservazioni.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

chiede la conferma in fatto e in diritto degli atti d’accusa. Per

le accuse relative al primo AA, gli imputati sono sostanzialmente rei confessi.

Ripercorre le ammissioni nei verbali agli atti, con particolare riferimento al

primo verbale di Polizia di IM 2. Il suo coinvolgimento pare avere inizio solo

al suo rientro dal servizio militare. La PP si rimette alla Corte e non si

oppone ad un eventuale restringimento del periodo di riferimento a suo carico.

L’assunzione di responsabilità di IM 1 non è lineare e trasparente, in merito a

chi decideva di truffare le casse disoccupazione come pure a chi decideva di

volta in volta quante ore notificare. Tutte le persone sentite, hanno definito

di “padre padrone” e di “guru” IM 1 all’interno della società, nonostante fosse

intestata al figlio. IM 4 e IM 3 hanno riconosciuto di essere state al corrente

della truffa in atto alla disoccupazione, la prima si occupava di riempire gli

attestati per guadagno intermedio nel periodo aprile-maggio 2010, e la seconda

nel periodo maggio 2010-giugno 2010. Esse hanno di fatto aiutato IM 2 e IM 1

con l’allestimento dei formulari. Chiede dunque la conferma dell’AA. Per le

accuse di cui all’AA aggiuntivo, l’imputato le contesta integralmente. Malgrado

la negazione di responsabilità, IM 1 ha falsificato i documenti e tentato di

indurre in errore le autorità civili. Chiede dunque la conferma di questa

fattispecie. Per il titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento, IM 1

non ha pagato i contributi malgrado ne avesse le possibilità, chiede dunque che

anche questa imputazione venga confermata. In diritto, a mente della PP la

truffa e la falsità in documenti in relazione alle casse disoccupazione sono

date, si riferisce a questo proposito alla sentenza DTF 119 IV 234.

Per la commisurazione della pena, IM 1 ha la colpa maggiore. Ha

imposto il suo volere ai dipendenti e al figlio e non si è fatto scrupolo

nell’ottenere indebiti vantaggi economici per finanziare le sue società. Il suo

agire gli ha creato un indebito guadagno di ca. 80'000 fr sull’arco di 5-6

mesi. L’imputato ha preso lo Stato come cassa personale, ha pure omesso di

pagare gli alimenti al figlio __________. Il suo agire ha continuato anche nei

rapporti contrattuali con gerente e proprietario del Bar __________, creando

false ricevute e producendole in causa. Le motivazioni soggettive sono

puramente egoistiche. Egli non è incensurato. L’atteggiamento processuale non è

trasparente. Chiede una condanna ad una pena detentiva di 15 mesi, sospesa per

4.

anni, oltre alla revoca della pena pecuniaria di 7 aliquote giornaliere.

Chiede che venga condannato a pagare il risarcimento delle pretese degli

accusatori privati, in solido con il figlio limitatamente alle pretese delle

casse disoccupazione. Per IM 2, la sua colpa è mitigata rispetto a quella del

padre, dapprima per la giovane età, in seguito dal fatto che egli era

influenzato dal padre a cui si affidava. Ritenuto anche che la pena a suo

carico sarà totalmente aggiuntiva a quella di cui al DAC 4.12.2010, chiede che

venga condannato a una pena detentiva di 11 mesi, sospesi condizionalmente per

2.

anni. Chiede che venga condannato in solido con il padre a pagare le pretese

degli ACP. Per IM 3 e IM 4, la loro colpa è ulteriormente mitigata, esse sono

complici ed entrambe hanno agito su istruzioni del proprio datore. Sono infine

incensurate. Chiede la condanna ad una pena pecuniaria di 90 aliquote

giornaliere, sospesa per 2 anni, le cui singole aliquote chiede vengano

stabilite in fr. 30.-;

l’avv. RAAP 2, rappresentante degli accusatori privati ACPR

4.

e ACPR 3:

si riconferma nell’istanza di risarcimento prodotta, chiede che il

risarcimento venga accollato a tutti gli imputati in solido, indipendentemente

da chi ne abbia beneficiato. Essi hanno tutti concorso alla commissione del

reato, e come tali sono tutti tenuti a risarcire;

l’avv. RAAP 1, rappresentante degli accusatori privati ACPR

6.

e ACPR 5, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

a mente del patrocinatore, presentando ricevute fasulle per

l’ammontare di fr. 11'000.-, IM 1 ha tacciato la signora ACPR 5 di persona

disonesta. Non c’è stato nessun ravvedimento da parte sua. Che dire della cassa

pensioni, il patrocinatore si chiede da dove provengano realmente questi soldi.

IM 1 non aveva precedenti esperienze come esercente. In realtà non sapeva

nemmeno il nome del suo gerente. Secondo l’avv. RAAP 1, si trattava del

diabolico mezzo per ottenere dei soldi per tappare precedenti buchi. Il reato

imputato nell’atto d’accusa è dato e pacifico. Per quanto concerne il danno e

risarcimento, rinvia all’istanza di risarcimento già agli atti;

l’avv. __________, difensore dell’imputata IM 4, la quale

formula e motiva le seguenti conclusioni:

IM 4 avrebbe compilato i formulari attestato guadagno intermedio

per i mesi aprile-maggio 2010, sapendo di indicare un numero di ore inferiore

rispetto a quelle effettivamente svolte dai dipendenti. Ai tempi, l’imputata

aveva 54 anni e si trovava in disoccupazione dal marzo 2009. Considerate le

difficoltà di reinserimento professionale e l’età, IM 4 ha accettato con gioia

l’offerta di lavoro presso l’__________. La società era attiva da circa cinque

mesi e la truffa alla disoccupazione era già in atto. L’accusa le rimprovera di

essersi resa complice, ma ella non aveva nessun controllo sulle ore che

svolgevano gli agenti. Nati i sospetti chiedeva informazioni alla IM 3 e a IM 1,

in risposta le veniva sempre detto che tutto era a posto, e che il suo ruolo

era unicamente quello di trascrivere i dati. L’atteggiamento di IM 1 era

autoritario, a nulla sono valsi i tentativi di IM 4 di far valere i propri

dubbi. Il fatto che per essere validi fosse necessaria la firma della società,

l’aveva inoltre portata a pensare che lei non potesse essere ritenuta

responsabile. IM 4 non voleva e non credeva di partecipare, ella mai avrebbe

pensato che sulla base della sua mansione sarebbe stato possibile imputarle

alcunché. Inoltre, non ha mai beneficiato del provento del reato. Chiede una

massiccia riduzione della pena proposta, tenuto conto dell’attenuante specifica

ex. art. 48 CP. Chiede infine che non venga condannata al risarcimento

dell’indebito totale in solido, non avendo mai beneficiato di nulla;

l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 3, la quale

formula e motiva le seguenti conclusioni:

la signora IM 3 ha semplicemente obbedito a quanto dettatogli da IM

1, e ne ha spiegato i motivi, non da ultima la necessità di crescere la figlia.

Per la commisurazione della pena, l’avv. DUF 1 chiede di tenere conto della

situazione economica e personale dell’imputata. In merito alle pretese delle

casse disoccupazione, chiede alla Corte di fare giustizia, e non di limitarsi

ad applicare la legge, che in tal caso porterebbe ad un risultato profondamente

ingiusto. Per questi motivi, chiede una riduzione della pena proposta e che la IM

3.

non venga riconosciuta come debitrice solidale, e soprattutto che vengano

rinviate le pretese degli ACP al foro civile;

l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale

formula e motiva le seguenti conclusioni:

per IM 2, l’inchiesta e il processo hanno costituito un passaggio

doloroso. IM 2 non ha lo stile truffaldino del padre, lo dimostra anche il

fatto che sta pagando di tasca propria l’AVS non pagata dal padre con la

società a lui intestata. I doveri di un padre verso il figlio sono ben diversi

da quanto fatto da IM 1. A mente del difensore, IM 2 è complice, non ha

l’animus autoris. IM 1 incassava dalle ditte e non pagava i dipendenti. Spiace

al difensore che la PP non abbia considerato questo aspetto. Chiede la

derubricazione al grado di complicità. Il comportamento processuale di IM 2 e

il pignoramento di salario a favore dell’AVS costituiscono un sincero

pentimento a mente del difensore. Chiede l’attenuante specifica dell’art. 48.

Chiede la condanna ad una pena pecuniaria sospesa con la condizionale. Per il

risarcimento chiede il rinvio al foro civile, ove le casse disoccupazione

potrebbero decidere di rifarsi solo su IM 1, unico beneficiario;

l’avv. DF 2, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula

e motiva le seguenti conclusioni:

per quanto attiene al primo atto d’accusa, il difensore premette

che ne contesta la qualificazione giuridica. A mente del difensore, gli

attestati non configurano un documento ex art. 251 CP. Le indicazioni costituiscono

semplici bugie scritte. Le casse sono inoltre tenute a verificare le

indicazioni del datore di lavoro. La LADI prescrive che la cassa può esigere se

necessario altri documenti per la verifica. Non vi è alcuna accresciuta

fedefacenza. Chiede dunque il proscioglimento dal reato di falsità in

documenti. Per quanto concerne l’accusa di truffa, alle casse disoccupazione

non sono stati trasmessi nemmeno i rapporti di lavoro inveritieri firmati dai

dipendenti. Non c’è dunque stato l’inganno astuto. L’inesattezza delle ore

risulta unicamente dagli attestati, non è stata prodotta alcuna scheda firmata

dai dipendenti, o altro. Chiede dunque il proscioglimento dal reato di truffa.

Resta l’ipotesi dell’infrazione dell’art. 105 LADI, la quale però non

contemplata nell’AA;

l’avv. DF 2, difensore dell’imputato IM 1, il quale

prosegue con le sue conclusioni:

chiede anche il proscioglimento dal reato di trascuranza degli

obblighi di mantenimento, essendo che IM 1 non poteva permettersi di pagare.

Rileva che non appena ha potuto ha consegnato 2'000 fr in contanti nelle mani

della madre. In quel periodo, dalla __________ egli percepiva uno stipendio

minimo e neppure il Bar __________ produceva guadagni, soprattutto a causa

della chiusura della sala giochi in quanto non era autorizzata, a sua insaputa.

Egli ha sacrificato il figlio che meno ne aveva bisogno, continuando a pagare i

contribuiti dell’altro. Per il reato di falsità in documenti di cui all’atto

d’accusa aggiuntivo, anche questo è contestato, le ricevute a mente del

difensore sono mere incongruenze scritte, anche se materialmente corrette.

Chiede il proscioglimento anche di questo capo d’accusa. I pagamenti avvenivano

in parte tramite versamenti postali, in parte a contanti. A mente del

difensore, la controparte ha eccepito il falso ingiustamente, sapendo che le

ricevute attestavano una situazione giuridica corretta, in un caos di

contabilità e operazioni non correttamente registrate. Per la tentata truffa

processuale, non è dato lo scopo dell’indebito profitto. Cita la definizione di

inganno astuto per la truffa processuale. L’autore deve agire a scopo di

indebito profitto, che sussiste quando l’autore vuole ottenere una decisione

non conforme con la realtà. Il fatto di aver richiamato le ricevute false in

causa non costituisce scopo di indebito profitto né inganno astuto. Chiede

dunque il proscioglimento integrale di IM 1, subordinatamente un’adeguata

riduzione della pena proposta dal PP la quale dovrà essere sospesa

condizionalmente. Chiede di considerare l’attenuante del lungo

tempo trascorso. Si oppone alle richieste di risarcimento;

gli accusatori privati ACPR 5 e ACPR 6, rispettivamente il

loro patrocinatore avv. RAAP 1, in replica, precisa che il contratto stipulato

era un contratto per esercizio pubblico e non per una sala giochi. Dare la

colpa alla mancanza di una sala giochi al proprietario, per giustificare minori

introiti, non è corretto. Idem non è corretto sminuire la creazione di

certificati falsi, egli li ha fatti valere, li ha prodotti poi in causa, per

giustificare dei pagamenti mai avvenuti.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 25, 34, 40,

42, 44, 47, 49, 69, 146, 217, 251 CP; 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

truffa

per avere,

in parziale correità con il figlio IM 2,

tra il mese di ottobre 2009 e il mese di giugno 2010,

a __________ e __________,

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia persone affermando cose false o dissimulando

cose vere, oppure confermandone subdolamente l'errore, inducendole in tal modo

ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,

e meglio, per avere, in qualità di dominus della società __________

Sagl, con sede a __________, attiva nel campo della sicurezza,

indotto con astuzia i funzionari delle Casse Disoccupazione ACPR 4,

ACPR 1, ACPR 3 e della ACPR 2 a mezzo di formulari “attestato di guadagno

intermedio” indicanti falsamente un numero di ore lavorative dei dipendenti

della ditta inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte, inducendo in tal

modo le Casse disoccupazione in questione a versare indennità di disoccupazione

non dovute pari a complessivi CHF 76'159.--, di cui CHF 45'497.10 versati dalla

Cassa di disoccupazione ACPR 4, CHF 17'778.25 versati dalla Cassa di

disoccupazione ACPR 1, CHF 12'096.95 versati dalla Cassa di disoccupazione ACPR

3.

e CHF 786.70 versati dalla ACPR 2;

1.2

truffa (processuale)

mancata

per avere,

nel periodo dal 21 giugno 2012 al 19

novembre 2012, per procacciare a sé un indebito profitto, ingannato con astuzia

una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, tentando di indurla

in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui, non riuscendo nel

proprio intento,

e meglio per avere prodotto nella causa tutela giurisdizionale dei

casi manifesti promossa da ACPR 6 il 7 maggio 2012 (SO.2012.326) presso la Pretura

di Mendrisio Sud e nei gradi di giudizio seguenti, i documenti falsi di cui al

pt. 1.3 che segue, al fine di ingannare le predette autorità giudiziarie

dell’effettivo pagamento da parte sua della somma di denaro di CHF 11'000

all’istante,

non riuscendo nel proprio intento, ritenuto come l’istanza di

sfratto è stata accolta il 2 luglio 2012 e i successivi ricorsi sono stati

respinti;

1.3

falsità in documenti

per avere,

nel periodo dal 10 dicembre 2011 al 07 febbraio 2012, a __________,

__________ e in altre imprecisate località, al fine di nuocere al patrimonio di

ACPR 6 e di ACPR 5 ed al fine di procacciare a sé un indebito profitto, fatto

uso di quattro documenti falsi a scopo d’inganno,

e meglio per avere

al fine di attestare, contrariamente al vero, l’avvenuto

pagamento, da parte sua, nelle mani di ACPR 5 agente anche in rappresentanza di

ACPR 6, di una somma complessiva di CHF 11’000.00, fatto uso di 4 documenti

falsi, la prima volta in data 7 febbraio 2012 consegnandoli al proprio

patrocinatore, ed in seguito versandoli agli atti della causa presso la Pretura

di Mendrisio Sud (SO.2012.326) e nei gradi di giudizio che ne sono seguiti, al

fine di ingannare le predette autorità giudiziarie in merito al pagamento da

parte sua della somma di CHF 11'000.-, e meglio come esposto al pt. 1.2.;

1.4

trascuranza degli obblighi

di mantenimento

per avere,

omesso, benché ne avesse o potesse averne i mezzi per farlo, di

prestare al figlio minorenne __________, e per esso all’ACPR 7 che li anticipa

al beneficiario, gli alimenti stabiliti con sentenza di divorzio 30 marzo 2010

del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, così da essere in arretrato

per complessivi CHF 10'965.50, per il periodo 01.11.2011 – 31.07.2012.

2.

IM 2 è autore colpevole di:

truffa

per avere,

in correità con il padre IM 1,

tra il mese di aprile 2010 ed il mese di giugno 2010,

a __________ e __________, al fine di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto,

ingannato con astuzia persone affermando cose false o dissimulando

cose vere, oppure confermandone subdolamente l'errore, inducendole in tal modo

ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,

e meglio, per avere, in qualità di socio gerente della società __________

Sagl, con sede a __________, attiva nel campo della sicurezza,

indotto con astuzia i funzionari delle Casse disoccupazione ACPR 4,

ACPR 1, ACPR 3 e dalla ACPR 2 a mezzo di formulari “attestato di guadagno

intermedio” indicanti falsamente un numero di ore lavorative dei dipendenti

della ditta inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte, inducendo in tal

modo le Casse Disoccupazione in questione a versare indennità di disoccupazione

non dovute pari a complessivi CHF 38’517.90, di cui CHF 27'066.30 versati dalla

Cassa di disoccupazione ACPR 4, CHF 9'255.90 versati dalla Cassa di

disoccupazione ACPR 1, CHF 2'011.35 versati dalla Cassa di disoccupazione ACPR

3.

e CHF 184.35 versati dalla ACPR 2;

3.

IM 3 è autrice colpevole

di:

complicità in truffa

per avere,

tra il mese di maggio 2010 e il mese di giugno 2010,

a __________ e __________,

aiutato intenzionalmente IM 2 e IM 1 a mettere in atto le truffe

di cui sub 1.1 e 2.1,

e meglio,

per avere, in qualità di impiegata d’ufficio / segretaria della

surriferita società, sulla base del budget massimo mensile a disposizione per

gli stipendi dei dipendenti, elaborato ogni mese per ciascun agente delle

proposte di ore di lavoro inferiori rispetto a quelle effettive da annunciare

falsamente alle Casse Disoccupazione ACPR 4, ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 2 che

sottoponeva per accettazione IM 1 e, una volta corrette e vistate da

quest’ultimo, trasmesse, fino al mese di maggio 2010, alla collaboratrice IM 4

per la compilazione dei formulari “attestato di guadagno intermedio”; in

seguito, nel mese di giugno 2010, compilato direttamente tali formulari

indicanti un numero di ore di lavoro inferiore rispetto a quelle effettivamente

svolte da collaboratori della società, aiutando in tal modo IM 2 e IM 1 a

mettere in atto le truffe ai danni delle surriferite Casse disoccupazione, inducendole

a versare indennità di disoccupazione non dovute pari a complessivi CHF 21'545.70,

di cui CHF 17'142.70 versati dalla Cassa di disoccupazione ACPR 4, CHF 4'218.65

versati dalla Cassa di disoccupazione ACPR 1 e CHF 184.35 versati da ACPR 2;

4.

IM 4 è autrice colpevole

di:

complicità in truffa

per avere,

tra il mese di aprile 2010 e il mese di maggio 2010,

a __________,

aiutato intenzionalmente IM 2, nella sua qualità di

socio gerente della società di sicurezza __________ Sagl e IM 1 in

qualità di dominus della medesima,

e meglio,

per avere, in qualità di impiegata d’ufficio / segretaria della

surriferita società, sulla base delle indicazioni scritte trasmessele dalla

collega IM 3, compilato i formulari “attestato di guadagno intermedio” sapendo

di indicare un numero di ore di lavoro inferiori rispetto a quelle

effettivamente svolte dagli agenti, formulari quest’ultimi poi inviati alle

Casse Disoccupazione ACPR 4, ACPR 1 e ACPR 3, supportando in tal modo IM 1 e IM

2.

a mettere in atto truffe ai danni delle surriferite Casse disoccupazione, inducendole

a versare indennità di disoccupazione non dovute pari a complessivi CHF 28'061.60,

di cui CHF 18'870.10 versati dalla Cassa di disoccupazione ACPR 4, CHF 7'035.45

versati dalla Cassa di disoccupazione ACPR 1, CHF 2'156.05 versati da ACPR 3;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

5.

IM 2 è prosciolto

dall’imputazione di truffa di cui al pt. A1 dell’AA 136/2011, limitatamente al

periodo temporale ottobre 2009-marzo 2010.

6.

IM 1, IM 2, IM 3 ed IM 4,

sono prosciolti dall’imputazione di falsità in documenti risp. complicità in

falsità in documenti di cui ai pt. A2, B4 e C6 dell’AA 136/2011.

7.

Di conseguenza,

7.1

IM 1

è condannato

7.1.1

alla pena detentiva di 15 (quindici)

mesi.

7.1.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

7.1.3

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena di 7 aliquote giornaliere di fr. 130.- l’una,

di cui al DAC 29.01.2009.

7.2

IM 2

ritenuta l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. a cfr. 4

CP

trattandosi di pena aggiuntiva a quella di cui al decreto di

accusa del 4.10.2010,

è condannato

7.2.1

alla pena pecuniaria di fr. 5'400.-,

corrispondenti a 180 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna.

7.2.2

L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

7.3

IM 3

ritenuta l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. a cfr. 4

CP

è condannata

7.3.1

alla pena pecuniaria di fr. 450.-,

corrispondenti a 15 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna.

7.3.2

L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

7.4

IM 4

ritenuta l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. a cfr. 4

CP

è condannata

7.4.1

alla pena pecuniaria di fr. 450.-,

corrispondenti a 15 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna.

7.4.2

L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

8.

IM 1, IM 2, IM 3 ed IM 4,

sono condannati in solido a versare ai seguenti accusatori privati le seguenti

indennità per risarcimento danni:

- alla cassa disoccupazione ACPR

4.

fr. 8'946.50,

- alla cassa disoccupazione ACPR

4.

unitamente alla ACPR 3 e alla ACPR 2, un complessivo di fr. 5’067.20 per

titolo di risarcimento per spese legali;

- all’ACPR 1 fr. 1'998.20.

8.1

IM 1, IM 2, IM 4, sono

condannati in solido a versare ai seguenti accusatori privati le seguenti

indennità per risarcimento danni:

- alla cassa disoccupazione ACPR

4.

fr. 9'923.60;

- alla ACPR 3 fr. 2'879.55;

- all’ACPR 1 fr. 5'037.25.

8.2

IM 1, IM 2 ed IM 3,

sono condannati in solido a versare ai seguenti accusatori privati le seguenti

indennità per risarcimento danni:

- alla cassa disoccupazione ACPR

4.

fr. 8'196.20;

- alla ACPR 2 fr. 184.35;

- all’ACPR 1 fr. 2'220.45.

8.3

IM 1, è condannato a

versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità per risarcimento

danni:

- alla cassa disoccupazione ACPR

4.

fr. 18'430.80;

- alla ACPR 2 fr. 602.35;

- all’ACPR 1 fr. 8'522.35;

- alla ACPR 3 fr. 9’217.40;

- ai signori ACPR 5 e ACPR 6

fr. 3'676.30 per titolo di risarcimento spese legali.

9.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro.

10.

La tassa di giustizia di fr.

1'000.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di ¾ a carico di IM 1, 1/16 ciascuno a carico di

IM 2, IM 3 ed IM 4, ed il rimanente 1/16 a carico dello Stato.

11.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

11.1

La nota professionale

dell’avv. DF 2 è approvata per:

onorario fr. 3'390.00

spese fr. 339.00

IVA (8%) fr. 298.30

totale fr. 4’027.30

11.2

Il condannato IM 1 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4’027.30 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

11.3

La nota professionale dell’avv.

DUF 2 è approvata per:

onorario fr. 2'520.00

spese fr. 252.00

IVA (8%) fr. 285.10

totale fr. 3’057.10

11.4

Il condannato IM 2 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3’057.10 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

11.5

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 4'380.00

spese fr. 332.00

totale fr. 4’712.00

11.6

La condannata IM 3 è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4’712.00 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1’000.--

Inchiesta preliminare fr. 800.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 496.--

fr. 2’296.--

===========

Distinta spese a

carico di IM 1 (3/4)

Tassa di giustizia fr. 750.--

Inchiesta preliminare fr. 600.--

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 372.--

fr. 1’722.--

===========

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/16)

Tassa di giustizia fr. 62.50

Inchiesta preliminare fr. 50.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 31.--

fr. 143.50

============

Distinta spese a

carico di IM 3 (1/16)

Tassa di giustizia fr. 62.50

Inchiesta preliminare fr. 50.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 31.--

fr. 143.50

============

Distinta spese a

carico di IM 4 (1/16)

Tassa di giustizia fr. 62.50

Inchiesta preliminare fr. 50.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 31.--

fr. 143.50

============

Il rimanente è a carico dello Stato.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera