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Decisione

72.2011.15

Furto e coazione: spacciandosi per acquirente interessato inscenato una compravendita di orologi di lusso da concludersi all'interno di un'automobile e al momento della consegna sottratto la merce all

11 aprile 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

il prodotto venga assegnato agli accusatori privati;

§ all’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM

1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

- contestando l’aggravante della banda quo al

reato di furto, conclude chiedendo una riduzione della pena da sospendersi

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

- chiede inoltre il rinvio degli accusatori

privati al foro civile

- non si oppone a che il Rolex, i soldi e

l’automobile vengano tenuti in sequestro conservativo a garanzia del

risarcimento degli accusatori privati;

§ il

Procuratore pubblico, in replica rileva che sarebbe più economico liberare

l’automobile piuttosto che pagarne il deposito;

§ all’avv. DF 1, in duplica non si oppone a tale eventualità.

Considerato, in fatto ed in

diritto

1. che al presente procedimento visto la pena comminata a IM 1 è

applicabile l’art. 82 cpv. 1 lett. a) e b) CPP secondo cui il tribunale di

primo grado rinuncia ad una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza

(art. 82 cpv. 1 lett. a CPP, ciò che è stato fatto alla fine del pubblico

dibattimento dell’11.4.2011, verbale principale del dibattimento, di seguito

solo VPD, pag. 4) e, tra le altre ipotesi di legge indicate, non è stata

pronunciata una pena detentiva (art. 40 CP) superiore a due anni oppure una

privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea

della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 lett. b CPP, art.

40, 44 e 46 CP nonché verbale della deliberazione, di seguito solo VD, pag. 2);

Considerandi

2.

che, previo richiamo dell’art. 82 cpv. 2 lett. a) e b) CPP, sia il

Procuratore Pubblico (di seguito solo PP) che IM 1 non hanno domandato entro

dieci giorni dalla notifica del dispositivo, avvenuta l’11.4.2011 alla fine del

pubblico dibattimento (art. 84 cpv. 2 CPP e VPD pag. 4), la motivazione scritta

della sentenza (art. 82 cpv. 2 lett. a CPP) né tantomeno hanno interposto

annuncio di appello (art. 82 cpv. lett. b e 399 cpv. 1 CPP) conformemente a

quanto già da loro anticipato a conclusione del pubblico dibattimento (VPD pag.

4);

3.

che il presente procedimento aveva altre due parti e meglio gli

accusatori privati (art. 104 cpv. 1 lett. b CPP, di seguito solo AP) ACPR 1 e ACPR

2, non comparsi né rappresentati al pubblico dibattimento dell’11.4.2011 (art.

338.

cpv. 1 e 3 CPP, doc. TPC 13 e 14 nonché VPD pag. 2), ai quali il

Dispositivo

dispositivo della sentenza (art. 84 cpv. 2 CPP) è stato notificato per

raccomandata lo stesso giorno (art. 85 cpv. 2 CPP) per essere ritirato (art. 85

cpv. 3 CPP) da ACPR 2 il 12.4.2011 e da ACPR 1 il 14.4.2001;

4. che nei dieci giorni successivi al loro ritiro della raccomandata

con il dispositivo della sentenza (art. 84 cpv. 2 e 384 lett. a CPP) né ACPR 2

né ACPR 1 hanno presentato annuncio d’appello (art. 82 cpv. 2 lett. b e 399

cpv. 1 CPP), col che si deve concludere come la presente sentenza sia passata

in giudicato (art. 437 cpv. 1 lett. a CPP);

5. che il PP in data 22.4.2011 ha trasmesso alla Corte un suo scambio

di email del 21/22.4.2011 con ACPR 2 e ACPR 1 dove questi AP, rivolgendosi allo

scrivente giudice, postulavano “una traduzione in tedesco del verbale (recte:

del dispositivo della sentenza dell’11.4.2011) e inoltre sapere che cosa

succede cogli articoli confiscati - vedere pagina 2” (doc. TPC 15);

6. che al di là della più che dubbia valenza della forma di questa

comunicazione in quanto non rispettosa dei disposti di cui agli art. 85 e 86

CPP applicabili perlomeno per analogia, il principio del divieto del formalismo

eccessivo sancito dall’art. 3 cpv. 2 lett. a) CPP comporta, a mente dello

scrivente, il dover parificare questo email ad una formale richiesta di ACPR 2

e ACPR 1 di motivazione della sentenza ex art. 82 cpv. 2 lett. a) CPP;

7. che giusta l’art. 82 cpv. 3 CPP se è unicamente un AP a domandare la

motivazione della sentenza, il tribunale di primo grado la motiva solo per il

comportamento punibile che gli ha arrecato pregiudizio e per le sue pretese

civili, ricordato come giusta l’art. 382 cpv. 2 CPP l’AP non può impugnare una

decisione riguardo alla sanzione inflitta e che in base all’art. 84 cpv. 4 CPP

ad un AP la sentenza deve essere motivata soltanto con i punti concernenti le

sue conclusioni;

8. che in merito al comportamento punibile imputato a IM 1, la Corte

ha parzialmente confermato l’atto d’accusa riconoscendolo colpevole dei reati

di furto semplice (art. 139 cfr. 1 CP, VPD pag. 3 e VD pag. 1 punto 1.1) e di

coazione (art. 181 CP e VD pag. 1 punto 1.2), da cui la susseguente sua

condanna ad una pena detentiva di 22 mesi da dedursi il carcere preventivo

sofferto (art. 40 e 51 CP nonché VD pag. 2 punto 2.1) sospesa condizionalmente

con un periodo di prova di 3 anni (art. 42 cpv. 1 e 44 cpv. 1 CP nonché VD pag.

2 punto 3) oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle

spese procedurali (art. 422 segg. CPP e VD pag. 2 punto 2.2) e questo previo

richiamo della sua confessione agli atti così come ribadita anche in sede

dibattimentale (verbale d’interrogatorio dell’imputato, di seguito solo VI,

pag. 2);

9. che predette risultanze ben adempiono i presupposti oggettivi e

soggettivi di legge propri agli art. 139 cfr. 1 e 181 CP e questo

indipendentemente dalla differente ed erronea opinione di ACPR 2 mirante alla

realizzazione del reato di rapina (art. 140 CP), in concreto qui non dato oltre

che per evidenti considerazioni di diritto anche solo in forza dell’art. 10

cpv. 3 CPP previo richiamo di quanto dichiarato dall’imputato nel suo verbale

dibattimentale dell’11.4.2011 (VI pag. 2);

10. che ACPR 1 si è costituito parte civile (art. 69 segg. CPP/TI) in

sede di verbale d’interrogatorio di Polizia del 14.3.2008 così come ha fatto

lo stesso giorno anche ACPR 2, che comunque non era il proprietario degli

orologi e dei diamanti sottratti il 14.12.2007;

11. che giusta l’art. 123 cpv. 1 CPP la pretesa fatta valere nell’azione

civile (art. 119 cpv. 2 lett. b CPP) deve per quanto possibile essere

quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente

motivata per scritto o oralmente a verbale, al più tardi in sede di arringa

(art. 123 cpv. 2 e 346 cpv. 1 lett. b CPP), indicando i mezzi di prova

invocati, ricordato come giusta l’art. 126 cpv. 2 lett. b) CPP anche in caso di

dichiarazione di colpevolezza dell’imputato (art. 126 cpv. 1 lett. a CPP)

l’azione civile (art. 119 cpv. 2 lett. b nonché 123 cpv. 1 e 2 CPP) è rinviata

al foro civile se l’AP non ha sufficientemente quantificato o motivato

l’azione;

12. che per le loro pretese di risarcimento ACPR 1 e ACPR 2 -

ricordato come quest’ultimo, visto quanto indicato nel considerando 10 della

presente decisione, potrebbe far valere, qualora e se del caso, esclusivamente

e solo le sue non documentate spese mediche per l’asserita sua “contusione

al pollice della mano sinistra” - sono stati rinviati al foro civile (art.

126 cpv. 2 lett. b CPP) ritenuto come non sia mai stata presentata una formale

istanza di risarcimento ai sensi dell’art. 123 cpv. 1 e 2 CPP e ricordato come,

in merito alla necessaria motivazione e quantificazione del danno, gli atti non

evidenziano ancora sufficientemente quali dei sottratti valori fossero di

effettiva proprietà di ACPR 1 e quali in conto vendita (AI 1, 3, 6, 7, da 9 a 17 e da 19 a 25) né documentano in alcun modo il dichiarato accordo interno di risarcimento tra

questi due AP per fr. 220'000.-;

13. che in forza agli art. 69 e 70 CP la Corte ha ordinato la

confisca di vari oggetti (VD pag. 2 punto 5) tra cui Euro 2'000.- previa

deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali (art. 263 lett. b,

268 lett. a e 422 segg. CPP nonché VD pag. 2 punto 5.1), dell’automobile

Mercedes (VD pag. 2 punto 5.7) e, quale sequestro conservativo (art. 71 cpv. 3

CP), di un orologio Rolex Submariner Oyster Perpetual Date (VD pag. 2 punto 6),

per la cui possibile loro destinazione in favore dei due AP si richiama l’art.

73 cpv. 1 lett. b) CP a condizione che, preventivamente, le asserite loro

pretese di risarcimento siano fatte valere e riconosciute in sede civile (VPD

pag. 3, VI pag. 3, VD pag. 2 punto 4 e AI 111).

Visti gli art. 12, 40,

42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 71, 73, 139, 140, 181 CP;

84 e segg., 335 e segg., 422 e segg. CPP e 39 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore

colpevole di

1.1. furto

per avere, alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, agendo in correità con il non meglio precisato B.__________ alias __________,

sotto le false generalità di __________,

il 14.12.2007, a __________, all’interno dell’autovettura marca

Mercedes, grigia, targata (I) __________ posteggiata presso il parcheggio di

Via __________, sottratto a ACPR 2, al fine di appropriarsene, 12 orologi e 6

diamanti per un valore complessivo fissato nell’ambito della transazione in fr.

407'800.--;

1.2. coazione

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo, di cui sub. 1.1,

in correità con il non meglio precisato B.__________ alias __________,

intralciato la libertà d’agire di ACPR 2, seduto sul sedile

posteriore, impedendogli di uscire dall’autovettura Mercedes, grigia, targata

(I) __________ e ciò alfine di garantirsi la fuga dopo essersi impossessati del

bottino;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nel verbale principale del dibattimento e nei considerandi.

2. Di

conseguenza, IM 1 è condannato:

2.1. alla pena

detentiva di 22 (ventidue) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

2.2. al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 1’000.- e delle spese procedurali.

3. L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 3 (tre).

4. Gli

accusatori privati ACPR 2 e ACPR 1 sono rinviati al foro civile.

5. È ordinata

la confisca di:

5.1. Euro 2'000.-

in banconote da 500 Euro, previo incasso della tassa di giustizia e delle spese

procedurali

5.2. 1 scontrino

di parcheggio

5.3. 1 confezione

regalo contenente una bottiglia

5.4. 1 confezione

regalo contenente una cravatta

5.5. 275 banconote

facsimile di Euro 500.00

5.6. 2 buste

5.7. 1 automobile

Mercedes

5.8. 1 mappa nera

marca Mandarina Duck contenente 2 riviste

6. E’

ordinato il sequestro conservativo di 1 orologio Rolex Submariner Oyster

Perpetual Date.

Intimazione a:

accusatori privati:

Per la Corte

delle assise criminali

Il presidente La

vicecancelliera

Distinta

spese:

Tassa di

giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 320.60

Altri disborsi

(postali, tel., ecc.) fr. 158.50

fr. 1'479.10

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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