72.2011.15
Furto e coazione: spacciandosi per acquirente interessato inscenato una compravendita di orologi di lusso da concludersi all'interno di un'automobile e al momento della consegna sottratto la merce all
11 aprile 2011Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2011.15
Data decisione, Autorità:
11.04.2011, PENAL
Titolo:
Furto e coazione: spacciandosi per acquirente interessato inscenato una compravendita di orologi di lusso da concludersi all'interno di un'automobile e al momento della consegna sottratto la merce alla vittima impedendole poi di uscire dall'abitacolo. Accusatori privati rinviati al foro civile
COAZIONE
FURTO
RINVIO AL FORO CIVILE
art. 139 cf. 1 CPS
art. 181 CPS
Incarto n.
72.2011.15
Lugano,
11 aprile 2011/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Marco
Villa, Presidente
GI 1 10
GI 2 11
avv. Orsetta
Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati
ACPR 1
ACPR 2
contro
IM 1
rappresentato da DF 1
in carcerazione
preventiva dal 19 ottobre 2010 al 6 dicembre 2010 (49 giorni)
in carcerazione
di sicurezza dal 7 dicembre 2010
imputat, a norma dell’atto d’accusa n. 20/2011 del
15 marzo 2011, di
1. furto
aggravato
siccome commesso come associato a una banda intesa
a commettere furti o rapine,
per avere,
il 14.12.2007, a __________, presso il parcheggio
di Via __________qualificandosi sotto le false generalità di __________,
agendo in banda, in quanto associato nella
perpetrazione del reato al sedicente C.__________, dall’imputato poi
identificato nel non meglio precisato B.__________,
al fine di procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto,
sottratto al fine di appropriarsene una cosa
mobile altrui, segnatamente n. 12 orologi di lusso e n. 6 diamanti per un
valore complessivo fissato nell’ambito della transazione in CHF 407'800.--;
e meglio, per avere,
con l’intento di illecitamente sottrarre a ACPR 2
(quest’ultimo agente per conto di ACPR 1) tali oggetti di valore, organizzato e
pianificato con B.__________ un incontro con il medesimo, da tenersi a .__________
nelle suddette circostanze di tempo, facendogli credere di essere interessato
all’acquisto dei predetti oggetti per un prezzo dichiarato all’epoca (dicembre
2007), di circa Euro 200'000.-- / 250'000.--,
ricevendo da B.__________ la promessa di
ottenere, a compimento del reato pianificato, un compenso dichiarato di Euro 28'000.--,
ponendo in esecuzione tale disegno criminale,
segnatamente, per avere, unitamente a B.__________,
dopo avere incontrato ACPR 2 presso il bar __________
sito in Via __________ a __________,
dopo averlo accompagnato presso il suddetto
parcheggio, dove era già presente tale B.__________,
dopo aver preso posto nell’autovettura marca
Mercedes, grigia, targata (I) __________ intestata a tale non meglio
identificato __________ (latitante), all’interno della quale avrebbe dovuto
avvenire la compravendita, e meglio: l’imputato sul sedile anteriore lato
passeggero, B.__________ sul sedile lato guidatore, mentre ACPR 2 sul sedile
posteriore,
dopo che i presenti procedevano al controllo, a
mano di una lista fornita dallo stesso ACPR 2, della completezza dei pezzi
oggetto della millantata compravendita,
dopo che B.__________
provvedeva a mostrare a ACPR 2 due buste, ciascuna contenente una mazzetta di
banconote da Euro 500.- (prima busta con no. 125 banconote da Euro 500.- contraffatte
con l’indicazione “FACSIMILE * FALSO” più una banconota da Eur 500.- autentica
– la seconda busta con no. 150 banconote da Euro 500.- più 3 banconote da Euro
500.- autentiche),
datisi alla fuga
prendendo con sé i n. 12 orologi di lusso e n. 6 diamanti, segnatamente uscendo
improvvisamente e rapidamente dalla vettura, impedendo a ACPR 2 di sortire dal
veicolo, in quanto B.__________, dapprima lo respingeva all’interno
dell’abitacolo, dove ACPR 2 rimaneva rinchiuso, essendo state preventivamente
bloccate le portiere posteriori;
raggiungendo poi un’altra autovettura di marca
Ford Focus con le chiavi di accensione già inserite, precedentemente parcheggiata
poco distante,
allontanandosi in direzione dell’Italia e
varcando il confine in luogo imprecisato,
facendo quindi perdere le proprie tracce,
ricevendo da B.__________, in realtà, un compenso
dichiarato di Euro 10'000.-;
reato previsto: dall’art.
139 cifra 2 cpv. 2 CP;
2. coazione
per avere,
in correità con B.__________,
nelle circostanze di tempo e di luogo, di cui
sub. 1,
usando violenza o minaccia di grave danno contro
una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, costretto ACPR
2 a fare, omettere o tollerare un atto,
e meglio, avendo deciso con B.__________ di far
accomodare ACPR 2 sul sedile posteriore
dell’autovettura Mercedes, grigia, targata (I) __________, così come avvenuto,
avendo impedito - di concerto con B.__________ - a
ACPR 2 di uscire dall’automobile, come descritto al precedente punto 1, usando
violenza, rispettivamente intralciando la libertà di agire del citato ACPR 2,
costringendo ACPR 2 a tollerare il furto di n. 12 orologi di lusso e n. 6 diamanti il cui valore complessivo
nell’ambito della transazione era stato definito in CHF 407'800.--,
favorendo quindi in questo modo la fuga di IM 1 e
di B.__________, dopo che gli stessi si erano impossessati del bottino;
reato previsto: dall’art.
181 CP;
fatti avvenuti: nelle
surriferite circostanze di luogo e di tempo.
Presenti
§ il Procuratore pubblico;
§ l’imputato IM 1, accompagnato dal suo difensore di fiduciaDF 1.
Espleti i
pubblici dibattimenti
lunedì 11
aprile 2011, dalle ore 9: 30 alle ore 12:10.
Sentiti § Il
Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni:
- chiede la conferma dell’atto d’accusa e che
l’imputato sia condannato alla pena detentiva di 24 mesi per cui non si oppone
all’eventuale sospensione condizionale per un periodo di prova di 4 anni;
- chiede inoltre la condanna dell’imputato al
pagamento delle spese giudiziarie e al risarcimento degli accusatori privati
nella misura di fr. 407'800;
chiede infine la confisca di quanto in sequestro
affinché, in particolare per quanto attiene al Rolex, alla Mercedes e ai soldi,
Fatti
il prodotto venga assegnato agli accusatori privati;
§ all’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM
1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
- contestando l’aggravante della banda quo al
reato di furto, conclude chiedendo una riduzione della pena da sospendersi
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;
- chiede inoltre il rinvio degli accusatori
privati al foro civile
- non si oppone a che il Rolex, i soldi e
l’automobile vengano tenuti in sequestro conservativo a garanzia del
risarcimento degli accusatori privati;
§ il
Procuratore pubblico, in replica rileva che sarebbe più economico liberare
l’automobile piuttosto che pagarne il deposito;
§ all’avv. DF 1, in duplica non si oppone a tale eventualità.
Considerato, in fatto ed in
diritto
1. che al presente procedimento visto la pena comminata a IM 1 è
applicabile l’art. 82 cpv. 1 lett. a) e b) CPP secondo cui il tribunale di
primo grado rinuncia ad una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza
(art. 82 cpv. 1 lett. a CPP, ciò che è stato fatto alla fine del pubblico
dibattimento dell’11.4.2011, verbale principale del dibattimento, di seguito
solo VPD, pag. 4) e, tra le altre ipotesi di legge indicate, non è stata
pronunciata una pena detentiva (art. 40 CP) superiore a due anni oppure una
privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea
della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 lett. b CPP, art.
40, 44 e 46 CP nonché verbale della deliberazione, di seguito solo VD, pag. 2);
Considerandi
2.
che, previo richiamo dell’art. 82 cpv. 2 lett. a) e b) CPP, sia il
Procuratore Pubblico (di seguito solo PP) che IM 1 non hanno domandato entro
dieci giorni dalla notifica del dispositivo, avvenuta l’11.4.2011 alla fine del
pubblico dibattimento (art. 84 cpv. 2 CPP e VPD pag. 4), la motivazione scritta
della sentenza (art. 82 cpv. 2 lett. a CPP) né tantomeno hanno interposto
annuncio di appello (art. 82 cpv. lett. b e 399 cpv. 1 CPP) conformemente a
quanto già da loro anticipato a conclusione del pubblico dibattimento (VPD pag.
4);
3.
che il presente procedimento aveva altre due parti e meglio gli
accusatori privati (art. 104 cpv. 1 lett. b CPP, di seguito solo AP) ACPR 1 e ACPR
2, non comparsi né rappresentati al pubblico dibattimento dell’11.4.2011 (art.
338.
cpv. 1 e 3 CPP, doc. TPC 13 e 14 nonché VPD pag. 2), ai quali il
Dispositivo
dispositivo della sentenza (art. 84 cpv. 2 CPP) è stato notificato per
raccomandata lo stesso giorno (art. 85 cpv. 2 CPP) per essere ritirato (art. 85
cpv. 3 CPP) da ACPR 2 il 12.4.2011 e da ACPR 1 il 14.4.2001;
4. che nei dieci giorni successivi al loro ritiro della raccomandata
con il dispositivo della sentenza (art. 84 cpv. 2 e 384 lett. a CPP) né ACPR 2
né ACPR 1 hanno presentato annuncio d’appello (art. 82 cpv. 2 lett. b e 399
cpv. 1 CPP), col che si deve concludere come la presente sentenza sia passata
in giudicato (art. 437 cpv. 1 lett. a CPP);
5. che il PP in data 22.4.2011 ha trasmesso alla Corte un suo scambio
di email del 21/22.4.2011 con ACPR 2 e ACPR 1 dove questi AP, rivolgendosi allo
scrivente giudice, postulavano “una traduzione in tedesco del verbale (recte:
del dispositivo della sentenza dell’11.4.2011) e inoltre sapere che cosa
succede cogli articoli confiscati - vedere pagina 2” (doc. TPC 15);
6. che al di là della più che dubbia valenza della forma di questa
comunicazione in quanto non rispettosa dei disposti di cui agli art. 85 e 86
CPP applicabili perlomeno per analogia, il principio del divieto del formalismo
eccessivo sancito dall’art. 3 cpv. 2 lett. a) CPP comporta, a mente dello
scrivente, il dover parificare questo email ad una formale richiesta di ACPR 2
e ACPR 1 di motivazione della sentenza ex art. 82 cpv. 2 lett. a) CPP;
7. che giusta l’art. 82 cpv. 3 CPP se è unicamente un AP a domandare la
motivazione della sentenza, il tribunale di primo grado la motiva solo per il
comportamento punibile che gli ha arrecato pregiudizio e per le sue pretese
civili, ricordato come giusta l’art. 382 cpv. 2 CPP l’AP non può impugnare una
decisione riguardo alla sanzione inflitta e che in base all’art. 84 cpv. 4 CPP
ad un AP la sentenza deve essere motivata soltanto con i punti concernenti le
sue conclusioni;
8. che in merito al comportamento punibile imputato a IM 1, la Corte
ha parzialmente confermato l’atto d’accusa riconoscendolo colpevole dei reati
di furto semplice (art. 139 cfr. 1 CP, VPD pag. 3 e VD pag. 1 punto 1.1) e di
coazione (art. 181 CP e VD pag. 1 punto 1.2), da cui la susseguente sua
condanna ad una pena detentiva di 22 mesi da dedursi il carcere preventivo
sofferto (art. 40 e 51 CP nonché VD pag. 2 punto 2.1) sospesa condizionalmente
con un periodo di prova di 3 anni (art. 42 cpv. 1 e 44 cpv. 1 CP nonché VD pag.
2 punto 3) oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle
spese procedurali (art. 422 segg. CPP e VD pag. 2 punto 2.2) e questo previo
richiamo della sua confessione agli atti così come ribadita anche in sede
dibattimentale (verbale d’interrogatorio dell’imputato, di seguito solo VI,
pag. 2);
9. che predette risultanze ben adempiono i presupposti oggettivi e
soggettivi di legge propri agli art. 139 cfr. 1 e 181 CP e questo
indipendentemente dalla differente ed erronea opinione di ACPR 2 mirante alla
realizzazione del reato di rapina (art. 140 CP), in concreto qui non dato oltre
che per evidenti considerazioni di diritto anche solo in forza dell’art. 10
cpv. 3 CPP previo richiamo di quanto dichiarato dall’imputato nel suo verbale
dibattimentale dell’11.4.2011 (VI pag. 2);
10. che ACPR 1 si è costituito parte civile (art. 69 segg. CPP/TI) in
sede di verbale d’interrogatorio di Polizia del 14.3.2008 così come ha fatto
lo stesso giorno anche ACPR 2, che comunque non era il proprietario degli
orologi e dei diamanti sottratti il 14.12.2007;
11. che giusta l’art. 123 cpv. 1 CPP la pretesa fatta valere nell’azione
civile (art. 119 cpv. 2 lett. b CPP) deve per quanto possibile essere
quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente
motivata per scritto o oralmente a verbale, al più tardi in sede di arringa
(art. 123 cpv. 2 e 346 cpv. 1 lett. b CPP), indicando i mezzi di prova
invocati, ricordato come giusta l’art. 126 cpv. 2 lett. b) CPP anche in caso di
dichiarazione di colpevolezza dell’imputato (art. 126 cpv. 1 lett. a CPP)
l’azione civile (art. 119 cpv. 2 lett. b nonché 123 cpv. 1 e 2 CPP) è rinviata
al foro civile se l’AP non ha sufficientemente quantificato o motivato
l’azione;
12. che per le loro pretese di risarcimento ACPR 1 e ACPR 2 -
ricordato come quest’ultimo, visto quanto indicato nel considerando 10 della
presente decisione, potrebbe far valere, qualora e se del caso, esclusivamente
e solo le sue non documentate spese mediche per l’asserita sua “contusione
al pollice della mano sinistra” - sono stati rinviati al foro civile (art.
126 cpv. 2 lett. b CPP) ritenuto come non sia mai stata presentata una formale
istanza di risarcimento ai sensi dell’art. 123 cpv. 1 e 2 CPP e ricordato come,
in merito alla necessaria motivazione e quantificazione del danno, gli atti non
evidenziano ancora sufficientemente quali dei sottratti valori fossero di
effettiva proprietà di ACPR 1 e quali in conto vendita (AI 1, 3, 6, 7, da 9 a 17 e da 19 a 25) né documentano in alcun modo il dichiarato accordo interno di risarcimento tra
questi due AP per fr. 220'000.-;
13. che in forza agli art. 69 e 70 CP la Corte ha ordinato la
confisca di vari oggetti (VD pag. 2 punto 5) tra cui Euro 2'000.- previa
deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali (art. 263 lett. b,
268 lett. a e 422 segg. CPP nonché VD pag. 2 punto 5.1), dell’automobile
Mercedes (VD pag. 2 punto 5.7) e, quale sequestro conservativo (art. 71 cpv. 3
CP), di un orologio Rolex Submariner Oyster Perpetual Date (VD pag. 2 punto 6),
per la cui possibile loro destinazione in favore dei due AP si richiama l’art.
73 cpv. 1 lett. b) CP a condizione che, preventivamente, le asserite loro
pretese di risarcimento siano fatte valere e riconosciute in sede civile (VPD
pag. 3, VI pag. 3, VD pag. 2 punto 4 e AI 111).
Visti gli art. 12, 40,
42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 71, 73, 139, 140, 181 CP;
84 e segg., 335 e segg., 422 e segg. CPP e 39 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore
colpevole di
1.1. furto
per avere, alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, agendo in correità con il non meglio precisato B.__________ alias __________,
sotto le false generalità di __________,
il 14.12.2007, a __________, all’interno dell’autovettura marca
Mercedes, grigia, targata (I) __________ posteggiata presso il parcheggio di
Via __________, sottratto a ACPR 2, al fine di appropriarsene, 12 orologi e 6
diamanti per un valore complessivo fissato nell’ambito della transazione in fr.
407'800.--;
1.2. coazione
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo, di cui sub. 1.1,
in correità con il non meglio precisato B.__________ alias __________,
intralciato la libertà d’agire di ACPR 2, seduto sul sedile
posteriore, impedendogli di uscire dall’autovettura Mercedes, grigia, targata
(I) __________ e ciò alfine di garantirsi la fuga dopo essersi impossessati del
bottino;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nel verbale principale del dibattimento e nei considerandi.
2. Di
conseguenza, IM 1 è condannato:
2.1. alla pena
detentiva di 22 (ventidue) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto;
2.2. al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 1’000.- e delle spese procedurali.
3. L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 3 (tre).
4. Gli
accusatori privati ACPR 2 e ACPR 1 sono rinviati al foro civile.
5. È ordinata
la confisca di:
5.1. Euro 2'000.-
in banconote da 500 Euro, previo incasso della tassa di giustizia e delle spese
procedurali
5.2. 1 scontrino
di parcheggio
5.3. 1 confezione
regalo contenente una bottiglia
5.4. 1 confezione
regalo contenente una cravatta
5.5. 275 banconote
facsimile di Euro 500.00
5.6. 2 buste
5.7. 1 automobile
Mercedes
5.8. 1 mappa nera
marca Mandarina Duck contenente 2 riviste
6. E’
ordinato il sequestro conservativo di 1 orologio Rolex Submariner Oyster
Perpetual Date.
Intimazione a:
accusatori privati:
Per la Corte
delle assise criminali
Il presidente La
vicecancelliera
Distinta
spese:
Tassa di
giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 320.60
Altri disborsi
(postali, tel., ecc.) fr. 158.50
fr. 1'479.10
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster