72.2011.18
Ripetute truffe alla roulette presso una casa da gioco facendo credere, contrariamente al vero, in qualità di ispettore ai tavoli e con la correità di terzi, che alcune vincite fossero regolari
12 dicembre 2011Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2011.18
Lugano,
12 dicembre 2011/da
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR1
RAAP1
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF1
in carcere preventivo dal 31
dicembre 2007 al 23 gennaio 2007 (24 giorni)
imputato a norma dell'atto
d'accusa n. _______ del 16 marzo 2011 emanato dal Procuratore pubblico PP1, di
1. truffa, ripetuta
per avere, a __________, nel periodo 6 gennaio – 20 dicembre 2007,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermatone
subdolamente l’errore, indicendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al
proprio o altrui patrimonio,
e meglio,
1.1 per avere,
ripetutamente, a ________, il 6 gennaio 2007,
in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con ___________,
___________ e ___________, ottenuto a favore del giocatore ____________ dai
responsabili del _____________ il pagamento di vincite per un importo
complessivo di fr. 45'000.--, facendo loro credere, contrariamente al
vero, che ___________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette,
mentre in realtà _____________e ____________, con il tacito consenso di IMPU_1,
posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal
giocatore ____________ sul numero vincente della roulette, conseguendo
così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i
correi in parti uguali;
1.2 per avere,
ripetutamente, a __________, il 1. marzo 2007,
in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con __________,
__________ e ____________, ottenuto a favore del giocatore ___________ dai responsabili
del ______________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr.
43'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che __________
avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ___________e
__________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionavano, a bocce ferme, le fiches
di gioco loro consegnate dal giocatore ____________ sul numero vincente della roulette,
conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo
suddiviso tra i correi in parti uguali;
1.3 per avere,
ripetutamente, a _________, il 23 giugno 2007,
in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con ____________,
___________ e ____________, ottenuto a favore del giocatore __________dai
responsabili del ______________ il pagamento di vincite per un importo
complessivo di fr. 30'000.--, facendo loro credere, contrariamente al
vero, che _____________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette,
mentre in realtà __________e ____________, con il tacito consenso di IMPU_1,
posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal
giocatore ____________sul numero vincente della roulette, conseguendo
così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i
correi in parti uguali;
1.4 per avere,
ripetutamente, a ___________, il 10 agosto 2007,
in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con ______________,
___________ e ___________, ottenuto a favore del giocatore ________ dai
responsabili del _______________ il pagamento di vincite per un importo
complessivo di fr. 21'000.--, facendo loro credere, contrariamente al
vero, che __________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette,
mentre in realtà ___________e ___________, con il tacito consenso di IMPU_1,
posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal
giocatore ____________ sul numero vincente della roulette, conseguendo
così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i
correi in parti uguali;
1.5 per avere,
ripetutamente, a _______, il 21 agosto 2007,
in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con ____________,
___________ e ___________, ottenuto a favore del giocatore __________dai
responsabili del ____________ il pagamento di vincite per un importo
complessivo di fr. 36'000.--, facendo loro credere, contrariamente al
vero, che _________avesse vinto regolarmente al gioco della roulette,
mentre in realtà ________ e ___________, con il tacito consenso di IMPU_1,
posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal
giocatore ___________ sul numero vincente della roulette, conseguendo
così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i
correi in parti uguali;
1.6 per avere, ripetutamente,
a ________, il 20 dicembre 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1,
in correità con _____________ e __________, ottenuto a favore del giocatore ____________
dai responsabili del ______________ il pagamento di vincite per un importo complessivo
di fr. 35’900.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che _____________avesse
vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ____________,
con il tacito consenso di IMPU_1, posizionava, a bocce ferme, le fiches
di gioco consegnategli dal giocatore __________ sul numero vincente della roulette,
conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo
suddiviso tra i correi in parti uguali;
1.7 per avere,
ripetutamente, a _________, nel periodo 1. maggio – 30 novembre 2007,
in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con _________, ___________
e _____________, ottenuto a favore del giocatore __________ dai responsabili
del ______________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di almeno
fr. 35’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che _____________
avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ____________,
con il tacito consenso di IMPU_1, posizionava, a bocce ferme, le fiches
di gioco consegnategli dal giocatore ____________sul numero vincente della roulette,
conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo
suddiviso tra i correi in parti uguali;
1.8 per avere,
ripetutamente, a __________, nel mese di febbraio 2007,
in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con _________, _____________,
____________ e ___________, ottenuto a favore del giocatore _____________ dai
responsabili del ACPR1 il pagamento di vincite per un importo complessivo di almeno
fr. 22’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che ______________
avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ____________,
con il tacito consenso di IMPU_1, posizionava, a bocce ferme, le fiches
di gioco consegnategli dal giocatore sul numero vincente della roulette,
conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo
suddiviso tra i correi in parti uguali;
il tutto conseguendo un indebito profitto complessivo fr.
267'900.--, corrispondente al danno subito dalla casa da gioco, e un
guadagno personale complessivo di fr. 71'784.--;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’ art. 146 cpv. 1 CP;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IMPU_1 è dichiarato autore colpevole del reato di ripetuta truffa, a lui ascritto come sopra.
Fatti
Di conseguenza IMPU_1 è condannato:
alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi (art. 40 CP), da
dedursi 25 (venticinque) giorni di carcere preventivo sofferto.
L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
2. Le pretese civili e
di indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento formulate dall’accusatore
privato, sono state regolate dalle parti nella ricordata convenzione. Per
ulteriori pretese l’accusatore privato è rinviato al foro civile.
3. E’ ordinata la
confisca e la distruzione di 2.2 grammi di marijuana sequestrata in data 30
dicembre 2007 (reperto no. ___________ SAD ______) (art. 69 cpv. 2 CP).
4. E’ ordinato il
dissequestro di CHF 320.- e Euro 265.- (pari a CHF 329.20), sequestrati il
30.12.2007, previa deduzione delle spese e tasse di giustizia (p.to 5 del
presente atto di accusa).
(Importi girati al TP).
5. IMPU_1 è condannato
al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui importo
sarà stabilito dalla Corte Correzionale di Lugano.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IMPU_1, assistito
dal suo difensore d’ufficio avv. DUF1;
- l’avv. RAAP1, in rappresentanza
dell’accusatore privato ACPR1.
Espletato il pubblico
dibattimento lunedì 12 dicembre 2011, dalle ore 09:35 alle ore 09:55.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
Considerandi
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. __________
del 16.3.2011 contro IMPU_1 con le relative proposte è approvato, con la
seguente correzione:
in carcerazione preventiva dal giorno 31 dicembre 2007 al
23.
gennaio 2008 (24 giorni).
2.
La tassa di
giustizia di fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
2.1
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La
retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
3.
Questo giudizio è
definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,
al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di
accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 85.70
fr. 785.70
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