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72.2011.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 marzo 2011Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i connotati dell’autore.

Dai connotati e dalle prime affermazioni verbali della vittima ci

indirizzavamo verso il rubricato.

Lo stesso veniva fermato a casa sua e tradotto presso il

Commissariato.

Sul posto veniva rinvenuto uno straccio in microfibra usato dal IM

1 inbevuto di alcool disinfettante (96%), che è stato usato per “intontire” la

vittima.

Allarmati i colleghi del gruppo cinofilo, provvedevano a prelevare

gli odori su due sciarpe, usate dal IM 1 per legare ed immobilizzare la

vittima, per paragonarle con l’odore del rubricato, con un cane “molecolare”.

In casa segnava immediatamente il IM 1.

Su questo fatto i colleghi hanno redatto un rapporto dettagliato,

(copia allegata al presente rapporto).

IM 1 a verbale, viste anche le prove oggettive contro di lui,

ammetteva i fatti, giustificandosi con il fatto che è oberato dia debiti e

pressato dai creditori, e non sapendo più deove sbattere al testa, aveva deciso

di etantere una rapina ai danni di ACPR 1, persona che aveva avuto modo di

conoscere in passato quando lavorava in quel palazzo effettuando le pulizie.

Durante la notte pianificava i dettagli e stamattina alle ore 0730

entrava furtivamente nel garage dello stabile n. 20 di via del Sole, aspettando

pazientemente la vittima per un’ora e mezza concretizzando così il suo piano

criminale.

Nel suo secondo verbale la vittima ha dichiarato che la sua paura,

al momento dell’aggressione, era quella di essere anche abusata sessualmente e

quella di essere soffocata con la sua sciarpa. Ho avuto nuovamente paura

quando, legata con le mani dietro la schiena e con la sciarpa sul volto, è

stata traquinata di peso dall’aggressore, dietro la sua vettura, dall’altra

parte rispetto all’uscita del garage, in una zona buia e discosta.

Visto che nei dintorni non c’era anima viva, ha cercato di

assecondarlo in qualche maniera ricordandosi una tecnica appresa in passato,

ossia di calmare l’aggressore dicendogli parole positive della serie “pace ed

amore-sei il mio angelo-ecc.”.

Tecnica andata a buon fine, visto che l’aggressore ha allentato la

presa sulla bocca.

Il certificato medico evidenzia però delle echimosi interne alle

labbra superiori ed inferiori, lato dentale, unitamente ad echimosi agli zigomi

ed escoriazioni alla mano sinistra, dovute alla forte pressione iniziale con la

mano”.

8. L’imputato è reo confesso

di tutti i reati imputatigli, di guisa che non si pon mente di ulteriormente

sindacare i fatti. In diritto occorre osservare, in merito alle imputazioni N.

8 e 9, che l’art. 169 CP punisce, in buona sostanza, chi non fa fronte al

pignoramento nonostante ne abbia i mezzi. Agli atti non risulta alcun calcolo

del minimo vitale che, conformemente ai suoi obblighi, l’UE avrebbe dovuto

eseguire per stabilire la cifra pignorabile. Le uniche informazioni al riguardo

fanno stato di una situazione debitoria disastrosa che depone, quantomeno in

applicazione del principio in dubio pro reo, a favore di una totale assenza di

mezzi di guisa che, se IM 1 non disponeva della cifra che avrebbe dovuto

versare, non può averla distratta. In questo senso nulla muta il fatto che, in

specie, è stato il debitore ad impegnarsi formalmente a pagare un determinato importo

mensile all’UE poiché, ancora una volta, se non ne aveva i mezzi, era

nell’impossibilità di far fronte al debito e, pertanto, non può aver distratto

un bene che non aveva. Analoga sorte ha l’imputazione di disobbedienza a

decisioni dell’autorità, ipotesi che, peraltro, non avrebbe avuto alcuna

possibilità di essere ritenuta, nemmeno se si fosse stabilito che IM 1 avrebbe

disposto dei mezzi per far fronte all’impegno assunto, il reato di cui all’art.

292 CP essendo sussidiario. Ne discende che tutte le imputazioni sono state

confermate così come esposte nell’atto d’accusa, ad eccezione di quelle di cui

ai N. 8 e 9 da cui IM 1 è stato assolto.

9. Tornando al reato di rapina

la Corte non ha condiviso né i sospetti degli inquirenti in punto ad

un’eventuale, poi peraltro abbandonata, finalità sessuale dell’aggressione, né

le spiegazioni dell’imputato che avrebbe agito perché oberato dai debiti e

braccato dai creditori. Il movente è un altro e va ricercato nella personalità

dell’accusato. Egli, in effetti, è uno stalker impenitente. L’attenta lettura

dell’illuminante sentenza 21 luglio 2005 delle Assise Criminali e degli atti di

questo procedimento, inducono a ritenere che, in realtà, IM 1 ha agito per

procacciarsi i mezzi necessari per pagare l’investigatore privato che,

altrimenti, non avrebbe continuato nel suo mandato di assumere e trasmettergli

informazioni sulla __________. In effetti, come riferito dallo stesso __________,

pochi giorni prima della rapina, IM 1 lo ha contattato chiedendogli a che punto

erano le sue investigazioni. Si tratta di un segno evidente che, nonostante il

rimpatrio in __________, l’interesse per la __________ e per quello che faceva,

era, in lui, ancora ben vivo. __________, in quell’occasione, gli ha

chiaramente ricordato che non era ancora stato pagato. Ecco che in IM 1 è nata

l’idea di procacciarsi i soldi con una rapina, peraltro da commettere in un

luogo a lui conosciuto (in precedenza aveva fatto il custode in quel palazzo)

ai danni di una persona a lui nota. Del resto, a parte il fatto che nessuno dei

suoi creditori risulta averlo braccato al punto da indurlo a compiere una

rapina, forza è constatare come, se davvero fosse stato per pagare i creditori

che lo pressavano, non vi sarebbe stato motivo per non utilizzare il danaro

proveniente dalle estorsioni che è, invece, stato quasi interamente sequestrato

dagli inquirenti già in occasione del primo arresto. Al contrario, la mancata

accettazione del fatto di essere stato lasciato dalla sua compagna, così come

avvenuto in occasione dei fatti all’origine della precedente condanna e la sua

voglia di rivalsa, lo hanno indotto a mettere in atto tutta una serie di azioni

di disturbo tipiche dello stalker, come appostarsi per controllarne i

movimenti, rubarle oggetti, importunarla con il falso allarme per metterla nei

guai con la polizia, fino a metterle alle calcagna un investigatore privato,

per finanziare il quale ha pure commesso una rapina. Questa è l’unica chiave di

lettura coerente con il funzionamento psicologico dell’accusato e compatibile

con un’attenta lettura degli atti.

10. Per quel che concerne la

commisurazione della pena, la Corte ha ritenuto una colpa grave. In particolare

per la rapina sono stati considerati l’esercizio di una violenza fisica non

certo trascurabile, l’impiego di oggetti atti ad intimorire in modo serio la

vittima, una buona organizzazione nella scelta del luogo, con tanto di attesa

nei garage per oltre un’ora, e della vittima di cui IM 1 conosceva il carattere

buono ed altruista, nonché il fatto che, per finire, egli non ha potuto portare

a termine il piano solo grazie al casuale, quanto provvidenziale, intervento di

un terzo. In punto alle estorsioni la Corte ha ritenuto che IM 1 ha agito

ripetutamente e con egoismo, facendo leva su persone deboli per il solo fatto

di essere straniere. Anche per questo reato l’accusato ha agito in base ad un

piano ben organizzato, con tanto di messa in scena che ha reso il suo

comportamento, agli occhi delle vittime, credibile. Né vanno banalizzati il

concorso di reati nella misura in cui l’imputato ha leso più beni

giuridicamente protetti ed i precedenti specifici, in particolare per quanto

riguarda lo stalking. Da questo punto di vista la Corte ha espresso tutta la

sua inquietudine nel constatare come, dalla sua scarcerazione, nonostante

l’espiazione di una condanna di non breve durata ed il trattamento

ambulatoriale cui è stato sottoposto, IM 1 è ripiombato nei medesimi

comportamenti. La sua totale mancanza di empatia verso le vittime ed i disturbi

di cui è affetto, illustrati nella perizia psichiatrica, suscitano serie

preoccupazioni che, una volta liberato, IM 1, già capace di mettere in pericolo

l’incolumità di più persone pur di soddisfare la sua sete di rivalsa e di

molestia, commetta di nuovo reati analoghi o magari anche più gravi.

11. Come detto IM 1 è stato

sottoposto a perizia psichiatrica che ha accertato un grado di scemata

imputabilità medio. Inoltre la Corte, a suo favore, ha considerato una

collaborazione tutto sommato discreta con gli inquirenti, nella misura in cui

dopo piccole reticenze iniziali, ha sostanzialmente ammesso le sue

responsabilità.

12. Tutto ciò considerato e ben

ponderato la Corte lo ha condannato ad una pena detentiva di due anni e nove

mesi a valersi quale pena unica ai sensi dell’art. 46 CP. Resta la questione

della misura di sicurezza. Al riguardo la Corte ha constatato come in passato

sia la custodia in una casa di rieducazione al lavoro sia il trattamento

ambulatoriale sono falliti. A questo proposito inquieta la constatazione che IM

1, comportatosi correttamente durante la detenzione e ligio nel rispettare i

dettami del trattamento ambulatoriale finché perdurava un interesse proprio,

una volta venuta meno la pressione di dover scontare l’ultima parte di pena,

alla scadenza del periodo di prova, ha autonomamente deciso di non seguire più

alcun trattamento. In realtà, come accertato in perizia, il rischio di recidiva

è estremamente elevato. A mente della perita, IM 1 deve essere sottoposto ad un

trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP. Non spetta a questa Corte (e

nemmeno alla perita) indicare il luogo dove esperire detto trattamento,

trattandosi di questione inerente esclusivamente l’esecuzione dello stesso. Ciò

posto va però detto che, per costante prassi dei nostri tribunali, la struttura

del ____ indicata dalla perita non può essere considerata idonea. A questo

riguardo le indicazioni espresse dall’Ufficio del patronato nel surriferito doc.

TPC 22 appaiono senz’altro più pertinenti. L’esecuzione della pena deve pertanto

essere sospesa per dar luogo al trattamento stazionario.

Si tratta in sostanza, per IM 1, dell’ultima opportunità. Dovesse

di nuovo commettere crimini gravi come quelli per cui è stato, in passato ed in

questa sede, condannato, l’ipotesi di una misura più severa, come

l’internamento ex art. 64 CP, avrà da essere presa in seria considerazione.

13. Sulle pretese di parte civile

va detto che quelle di ACPR 2, che ha pagato una “multa” al IM 1 di fr. 200.-

appaiono senz’altro ammissibili già in questa sede, mentre in assenza di

documentazione più precisa in merito al danno subito, alla vittima della rapina

viene riconosciuto il principio della riparazione del torto morale, per la

quantificazione del quale è rinviata al foro civile. Le spese processuali sono

poste a carico dell’imputato condannato, quelle per la difesa d’ufficio sono

caricate allo Stato. Per quel che è delle domande di confisca si rinvia

direttamente al dispositivo, all’accusato essendo restituiti gli oggetti

personali non strettamente legati con la commissione dei reati. Il notebook va

per contro retrocesso alla __________ tramite confisca ed attribuzione alla

stessa.

Visti gli artt. 12, 19, 22, 40,

42, 47, 49, 51, 56, 57, 59, 69, 70, 128bis, 139, 140, 144, 156, 169, 172ter,

181, 251, 292 CP e 96 LCStr;

41 e segg. e 49 CO;

la LAVI;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. rapina (tentata)

per avere,

in data 29 ottobre 2010, a __________ in Via __________,

tentato di commettere un furto in danno di ACPR 1 usando violenza

contro la medesima, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o

all’integrità corporale e rendendola incapace di opporre resistenza,

interrompendo il suo piano criminoso unicamente poiché stava sopraggiungendo

una terza persona;

1.2. estorsione (tentata e

consumata)

per avere,

nel periodo dal 15 ottobre 2010 al 20 ottobre 2010,

tra __________ e __________, lungo il tratto autostradale A2 (in

entrambe le direzioni),

per procacciare a sé un indebito profitto, minacciando più persone

di un grave danno, indotto e tentato di indurre le stesse ad atti

pregiudizievoli al loro patrimonio,

e meglio ordinato il pagamento brevi manu a contanti di una

contravvenzione di CHF 200.-/300.- per eccesso di velocità, prospettando in

caso contrario conseguenze amministrative o penali e finanche il sequestro

della vettura, e ottenuto in particolare da ACPR 2, ACPR 3 e da altre persone

rimaste ignote un importo complessivo di CHF 1'090.- e di EUR 180.-;

1.3. falsità in documenti

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di

cui sub. 1.2, in diverse occasioni,

al fine di procacciare a sé un indebito

profitto, formato documenti falsi e fatto uso, a scopo d’inganno, dei medesimi,

e meglio,

alterando uno scritto di avviso di contravvenzione già in suo

possesso, emesso dalla Polizia della Città di __________, allestito false

contravvenzioni per importi di CHF 200.-/300.- facendone uso nelle modalità

descritte sub. 1.2.;

1.4. falso allarme

per avere,

a __________, in data 23 settembre 2010,

cosciente della gratuità del suo atto, allarmato senza motivo i

servizi pubblici di sicurezza o di soccorso, in particolare la polizia, i

pompieri o i servizi sanitari,

e meglio,

chiamando i pompieri al numero telefonico 118 e segnalando che in

una camera presso la __________ di __________ si era sviluppato, contrariamente

al vero, un incendio, allarmato senza motivo il servizio pubblico in questione;

1.5. coazione (tentata)

per avere,

tra __________, __________ e __________,

nel periodo dal 22 settembre 2010 sino al 26 ottobre 2010,

intralciando la libertà di agire di __________,

tentato di costringerla a fare, omettere o tollerare un atto,

e meglio,

dopo che la vittima aveva troncato la loro relazione in data 22 settembre

2010:

- recandosi in data 23

settembre 2010 presso la __________, dove alloggiava __________, per

osservarla, chiedendo al proprietario di allontanarla, allarmando i pompieri,

facendo credere che lì vi fosse un incendio, scrivendole parimenti il seguente

sms: “mi hai preso in giro..ti ho sentito quando stavo con gli altri due ho

già avvisato la polizia e anche per il doc spagnolo salta..e avviso la tua

famiglia e non vedi più i tuoi figli”;

- contattando in data 24

settembre 2010 tale __________ quale investigatore privato allo scopo di

cercarla;

- seguendola in data 25

settembre 2010 presso il distributore __________ a __________ e ivi

insultandola, strattonandola e quindi sottraendole il suo personal computer;

- conferendo in data 28

settembre 2010 mandato d’investigazione a __________ al fine di raccogliere

informazioni su __________, consegnandogli parimenti, insieme ad altra

documentazione, il personal computer previamente sottratto con il precipuo

intento di esaminarlo;

- richiedendo ancora in data

26 ottobre 2010 a __________ di verificare i contatti di __________ su

Facebook,

tentato di limitare __________ nella sua

libertà di movimento.

1.6. furto

per avere,

a __________, in data 25 settembre 2010,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

sottratto a __________ un computer

portatile marca Compaq e la relativa borsa per un valore complessivo di CHF

700.-;

1.7. danneggiamento (di lieve

entità)

per avere,

a __________, in data 22 maggio 2010,

presso i posteggi nei pressi del Municipio,

per compiere un furto di carburante,

danneggiato il tappo del serbatoio

dell’autoveicolo Mini Cooper One targato __________ di proprietà di ACPR 4;

1.8. circolazione senza licenza

o targhe

per avere,

a __________, in data 16 settembre 2010,

condotto l’autovettura Alfa Romeo

intestata alla __________, senza le targhe di controllo richieste;

1.9. conducenti senza

l’assicurazione di responsabilità civile

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1.9., condotto

il veicolo Alfa Romeo sapendo o dovendo presumere che non sussiste la richiesta

assicurazione di responsabilità;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto dalle

imputazioni di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento

giudiziale (di cui al punto 8 dell’atto d’accusa) e di disobbedienza a

decisioni dell’autorità (di cui al punto 9 dell’atto d’accusa).

3.

Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1 è condannato:

3.1

alla pena detentiva di 2

(due) anni e 9 (nove) mesi, a valersi quale pena unica ai sensi dell’art. 46

cpv. 1 seconda frase CP richiamato il decreto d’accusa dell’11 gennaio 2010 del

Ministero pubblico del Cantone Ticino (DA 78/2010), da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

3.2

a versare all’accusatore

privato ACPR 2 l’importo di CHF 200.- a titolo di risarcimento danni;

3.3

al pagamento della tassa di

giustizia di CHF 3'000.- e dei disborsi.

4.

È riconosciuto il principio

della riparazione per torto morale in favore dell’accusatrice privata ACPR 1,

per la cui quantificazione la predetta è rinviata al competente foro civile.

5.

È ordinato il trattamento

stazionario del condannato giusta l’art. 59 cpv. 3 CP.

6.

L’esecuzione della pena

detentiva di cui al dispositivo n. 3.1. del presente giudizio è sospesa giusta

l’art. 57 CP per dar luogo all’esecuzione del trattamento stazionario di cui

sopra.

7.

Il condannato è

mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della misura,

della pena e/o in vista della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).

§ Il mantenimento in

carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel

termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).

8.

È ordinata la confisca dei

seguenti oggetti, con attribuzione alla vittima __________ una volta cresciuto

in giudicato il presente giudizio:

8.1

1 notebook con borsa e

accumulatore compaq CQ61 n/s 95144MF + documentazione CD;

8.2

1 penna USB con scritta

Verbatim;

8.3

1 penna USB grigia con

scritta CIBOX.

9.

È ordinato il dissequestro

dei seguenti oggetti, che verranno restituiti al condannato una volta cresciuto

in giudicato il presente giudizio:

9.1

1 computer marca Compaq nro __________

con cavo alimentazione.

9.2

1 natel Samsung N.ro IMEI __________

con batteria e batteria di riserva;

9.3

1 natel

Switel ME 10 Nro IMEI __________;

9.4

1 carta SIM __________;

9.5

1 carta SIM __________;

9.6

1 carta SIM __________

(__________);

9.7

1 paio di

scarpe marca Adidas nro US 10½;

9.8

1

giacca felpa nera 5.11 XL.

10.

È ordinata la confisca dei

restanti oggetti in sequestro (ossia di quelli elencati nell’atto d’accusa e

non indicati sopra ai punti 8 e 9 del presente dispositivo).

11.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato. La retribuzione del difensore sarà

stabilita con decisione separata. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

12.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:

accusatori

privati:

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente Il

vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta preliminare fr. 2'689.--

Perizie fr. 10'553.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 178.50

fr. 16'420.50

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