72.2011.21
Ripetuta truffa ai danni di case da gioco, in correità. Procedura abbreviata
15 dicembre 2011Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2011.21
Lugano,
15 dicembre 2011/da
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Locarno
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1
rappresentato dall’avv. RAAP 1
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
in carcere preventivo dal 15
gennaio 2008 al 29 gennaio 2008 (14 giorni)
imputato a norma dell’atto
d'accusa 15/2011 del 16.03.2011 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. truffa, ripetuta
per avere, a __________, nel periodo 30 agosto – 31 dicembre 2007,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermatone
subdolamente l’errore, indicendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al
proprio o altrui patrimonio,
e meglio,
1.1 per avere,
ripetutamente, a __________, nel periodo 30 agosto – 31 dicembre 2007,
in correità con __________ e __________, ottenuto a suo favore dai
responsabili del ACPR 1 il pagamento di vincite per un importo complessivo di
almeno fr. 8'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che
avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________,
con il tacito consenso di __________, posizionava, a bocce ferme, le fiches
di gioco consegnategli dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette,
conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo
suddiviso tra i correi in parti uguali;
1.2 per avere,
ripetutamente, a __________, nel periodo 30 agosto – 31 dicembre 2007,
in correità con __________, __________ e __________, ottenuto a suo favore dai
responsabili del ACPR 1 il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr.
4’500.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto
regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________ e __________,
con il tacito consenso di __________, posizionavano, a bocce ferme, le fiches
di gioco loro consegnate dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette,
conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo
suddiviso tra i correi in parti uguali;
1.3 per avere,
ripetutamente, a __________, il 10 ottobre 2007,
in correità con __________, __________ e __________, ottenuto a suo favore e
di __________, dai responsabili del ACPR 1, il pagamento di vincite per un
importo complessivo di fr. 60’000.--, facendo loro credere,
contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette,
mentre in realtà __________, con il tacito consenso di __________, posizionava,
a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dai giocatori IM 1 e __________
sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito
profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso in fr. 18'000.--
ciascuno tra i correi IM 1, __________ e __________ e fr. 6'000.-- a __________;
1.4 per avere,
ripetutamente, a __________, nel mese di ottobre 2007,
in correità con __________ e __________, ottenuto a suo favore dai
responsabili del ACPR 1 il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr.
15’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto
regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________, con
il tacito consenso di __________, posizionava, a bocce ferme, le fiches
di gioco consegnategli dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette,
conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo
successivamente utilizzato per effettuare delle nuove puntate e interamente perso
al gioco;
il tutto conseguendo un indebito profitto complessivo di fr.
87'500.--, corrispondente al danno subito dalla casa da gioco, e
un guadagno personale complessivo di fr. 26'791, 50;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall' art. 146 cpv. 1 CP;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore
colpevole del reato di ripetuta truffa, a lui ascritto come sopra.
Fatti
Di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena pecuniaria di 290 (duecentonovanta) aliquote
giornaliere di CHF 30.00 (trenta) cadauna, corrispondente a complessivi CHF
8'700.00 (ottomilasettecento), da dedursi il carcere preventivo sofferto di 14
(quattordici) giorni (art. 34 e segg. e 51 CP);
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
2. L’accusatore privato
ACPR 1, è rinviato al competente foro per le sue pretese di natura civile.
3. IM 1 è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui importo
sarà stabilito dalla Corte Correzionale di Locarno.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia avv. DF 1.
Espletato il pubblico
dibattimento, giovedì 15 dicembre 2011 dalle ore 10:00 alle ore 10:15.
Evase le seguenti
questioni Con l’accordo delle parti, la
durata della carcerazione preventiva sofferta dall’imputato indicata nell’atto
d’accusa viene corretta, siccome è durata dal 15 gennaio (e non dal 16 gennaio)
al 29 gennaio 2008 e quindi 15 giorni (e non invece 14 giorni).
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
Considerandi
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
358.
e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n.
15/2011 del 16.3.2011 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con la
seguente correzione:
“in carcerazione preventiva dal giorno 15 gennaio al giorno 29
gennaio 2008 (in totale 15 giorni)”.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3.
Questo giudizio è
definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,
al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di
accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Accusatori privati: - avv. RAAP 1
(rappresentante accusatore privato ACPR 1)
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 88.--
fr. 788.--
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