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Decisione

72.2011.23

Detenzione, importazione, trasporto e transito di eroina (gr 11'943.42 purezza 9,5%) e cocaina (gr 5'970.60 purezza 65%) da parte di un cittadino straniero

6 maggio 2011Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I debiti complessivi ammonterebbero quindi a circa EUR 26'000.-, a cui vanno

aggiunti gli EUR 399.- mensili di interessi ipotecari (onere che dovrebbe

essere modificato in occasione della procedura di divorzio). Per quanto attiene

alle entrate, IM 1 ha dichiarato di percepire una pensione di EUR 1'250.- (VI

PP 10.11.2010, pag. 3).

Va detto che di fronte alla Polizia l’imputato aveva riferito di

cifre leggermente differenti, sebbene comparabili quanto all’ordine di

grandezza (cfr. VI Pol. 08.11.2010).

Si rileva infine che IM 1 ha dichiarato di non fare uso di sostanze stupefacenti, ciò che è stato confermato dall’esito negativo dell’esame

tossicologico delle urine al quale si è volontariamente sottoposto (VI Pol.

18.10.2010, pag. 12; all. 13 al rapporto d’inchiesta, AI 46).

b) L’imputato risulta

incensurato sia in Svizzera (AI 3) sia in __________ (AI 19).

Presso le autorità __________ dovrebbe però essere aperto un

procedimento penale per truffa in relazione all’attività di sublocazione a

cittadini __________ di appartamenti di vacanza svolta da IM 1 in __________ negli ultimi anni. È lo stesso imputato a raccontarlo alla Polizia (VI Pol.

08.11.2010, pag. 6), sebbene due giorni dopo, dinanzi al Procuratore pubblico,

in occasione dell’interrogatorio del 10 novembre 2010, ha in un primo tempo negato l’esistenza di procedimenti penali a suo carico in __________ e/o

in __________, salvo poi ammettere che in __________ ne è stato effettivamente

aperto uno e che, stando a quanto riferitogli telefonicamente dalla moglie, la

Polizia __________ lo aveva cercato presso il suo domicilio quando però già si

trovava in carcere preventivo in ________ (VI PP 10.11.2010, pag. 11).

Ciò detto, IM 1 è stato giudicato siccome incensurato.

2. IM 1 è stato fermato per un

controllo dalle Guardie di confine (GCF) al valico autostradale di __________,

in uscita dalla Svizzera, il giorno giovedì 14 ottobre 2010 verso le ore 17.15,

mentre si trovava al volante dell’autovettura __________ di colore nero targata

__________, appartenente alla ditta di noleggio __________

Stando a quanto emerge dal rapporto CGCF del 14.10.2010 (all. 10

al rapporto d’arresto 15.10.2010 della Polizia cantonale, AI 1), l’autovettura

è stata fermata e controllata dal cane antidroga. Avendo il cane manifestato

interesse per la parte posteriore del veicolo, quest’ultimo è stato condotto

nell’apposita officina della GCF e sottoposto ad un approfondito controllo che

ha permesso di rinvenire un ricettacolo nel paraurti posteriore, in relazione

al quale il cane antidroga segnalava la presenza di stupefacenti. È stato

quindi individuato il vano d’accesso al ricettacolo, dove sono stati trovati

alcuni panetti. Dopo l’intervento della Polizia cantonale, effettuati i rilievi

di rito, sono stati estratti 24 panetti di eroina di circa 500 g cadauno per un peso lordo complessivo di circa 12 kg (successivamente determinato in 11'943.42 g netti di sostanza stupefacente con purezza compresa tra il 9.2% e il 9.8%). Dopo

ulteriori controlli sono stati scoperti altri 6 panetti, ma di cocaina, di

circa 1’200 g ciascuno per un peso lordo totale di circa 7,2 kg (pari a 5'970.60 g netti di cocaina con purezza compresa tra il 68% e il 71%), celati nel

longherone del lato del passeggero. Inoltre, applicato al primo panetto

estratto ed avvolto da una pellicola trasparente, è stato rinvenuto un telefono

cellulare.

Per i dettagli si rinvia, segnatamente, al rapporto d’arresto

15.10.2010 della Polizia cantonale e ai relativi annessi (AI 1), al rapporto

specialistico del controllo effettuato dal CGCF datato 15.10.2010 (all. 17 al

rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 04.01.2011, AI 46), nonché alla

documentazione fotografica 18.01.2011 allestita dalla Polizia scientifica (AI

52) e al cd GCF del controllo approfondito dell’autovettura (cd 1 annesso a rapporto

d’inchiesta di polizia giudiziaria 04.01.2011, AI 46).

Vale la pena rilevare che il controllo approfondito dell’__________

ha permesso di individuare complessivamente tre ricettacoli: uno nel paraurti

posteriore (dove sono stati nascosti i panetti d’eroina) e due nella zona

anteriore dei longheroni: in quello destro sono stati rinvenuti i panetti di

cocaina, mentre quello sinistro è risultato vuoto, sebbene le analisi compiute

abbiano permesso di accertare l’utilizzo anche di questo ricettacolo per il

trasporto di sostanza stupefacente. Su tale aspetto torneremo più avanti.

Inoltre sono stati sequestrati, in particolare, tre telefoni

cellulari (oltre a quello applicato sul panetto di cocaina) e un navigatore

cellulare.

IM 1 è stato quindi tratto in arresto il 14 ottobre 2010.

Interrogato dalla Polizia cantonale la sera stessa, l’imputato ha dichiarato di

essere partito la mattina da __________ con l’intenzione di raggiungere __________

in provincia di __________, convinto di trasportare 2 kg di canapa su incarico di un sedicente cittadino ____ residente in __________ chiamato __________,

che gli avrebbe corrisposto, per tale trasporto, una somma di EUR 2'000.-.

L’imputato ha negato di avere assistito alla fase di preparazione

dell’autovettura e del carico dello stupefacente. Egli ha però ammesso di avere

già effettuato un viaggio, con la medesima destinazione, per conto di __________

tre settimane prima (VI Pol. 14.10.10).

L’autovettura è risultata essere stata noleggiata il 29 settembre

2010 presso la __________ dall’imputato, il quale ha apposto la propria firma,

come da lui riconosciuto, sul relativo contratto (VI Pol. 14.10.10, con all.

doc. A). Al momento del noleggio il contachilometri dell’__________ segnava 213'459 km, mentre al momento del fermo del 14 ottobre 2010 al valico di __________ lo stesso segnava

219'617 km, per un totale di 6'158 km percorsi. Anche su questi aspetti

torneremo in seguito.

L’arresto di IM 1 è stato confermato dal GIAR con decisione

15.10.2010 (AI 4), considerata l’esistenza a suo carico di gravi e concreti

indizi di colpevolezza nonché ritenuta la presenza di preminenti motivi di

interesse pubblico, segnatamente il pericolo di fuga, i bisogni dell’istruzione

e il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, come pure il

pericolo di recidiva.

Dal 22 dicembre 2010 l’imputato si trova in regime di carcerazione

ordinario a seguito della sua richiesta di essere posto in anticipata

espiazione di pena giusta l’art. 105 CPP-TI in vigore a quel momento (VI PP

22.12.10, pag. 4; AI 42).

Già nel corso dell’istruttoria l’accusato ha chiesto di poter

espiare la pena in __________, richiesta confermata al dibattimento. La

questione andrà affrontata con le competenti autorità d’esecuzione una volta

cresciuta in giudicato la presente.

3. Come detto, l’imputato è

stato arrestato il 14 ottobre 2010 al valico di __________ in quanto il veicolo

da lui condotto conteneva sostanza stupefacente e meglio 11'943.42 grammi netti di eroina con un grado di purezza compreso tra il 9.2% e il 9.8% (grado di

purezza medio 9.5%, pari a 1'134.6249 grammi di eroina pura) e 5'970.60 grammi netti di cocaina con un grado di purezza compreso tra il 68% e il 71% (grado di

purezza medio 69.5%, pari a 4'149.567 grammi di cocaina pura), così come stabilito dalle analisi effettuate (cfr. all. 15 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 04.01.2011, AI 46).

a) IM 1 ha riferito di avere ricevuto l’incarico di trasportare stupefacente da un sedicente cittadino ______,

tale __________, uomo di circa 30 anni residente in __________, di cui non

conoscerebbe le generalità.

Ha raccontato di avere conosciuto casualmente, intorno al 20

settembre 2010, in un bar di __________, il __________, il predetto __________,

il quale gli avrebbe proposto di effettuare un trasporto di canapa verso _______

contro pagamento di una somma di denaro (VI Pol. 18.10.2010, pag. 12;

03.12.2010, pag. 3; VI PP 10.11.2010, pagg. 3-4).

"

Un giorno, al __________, a __________, una persona mi ha chiesto

se ero disposto a fare un trasporto in _________. In particolare questa persona

mi ha detto che avrei potuto guadagnare 2'000 euro portando marijuana in ________”

(VI PP 10.11.2010, pag. 3);

"

(…) questa somma di 2'000 euro era riferita ad un solo viaggio”

(VI PP 10.11.2010, pag. 3);

"

Da parte mia ho risposto che ero d’accordo siccome necessitavo di

soldi per saldare i miei debiti in __________. Ho comunque detto che non volevo

trasportare troppo, per non correre troppi rischi. Questa persona, che conosco

solo con il diminutivo di __________, mi ha detto che avrebbero nascosto “erba”

o marijuana nel veicolo”

(VI PP 10.11.2010, pag. 4).

Posto di fronte alle perplessità degli inquirenti circa la

versione fornita (ossia quella di un incontro casuale seguito da una proposta

quasi immediata per un trasporto di stupefacente), l’imputato ha così risposto

in corso d’inchiesta:

"

Voglio dire che con __________ stavamo già parlando da un paio

d’ore. È così saltato fuori che io ero appena rientrato dalla __________. __________

sembrava già aver appreso da qualcun altro questa cosa. Mi ha quindi chiesto

cosa facevo al momento in __________ ed io gli ho risposto che non facevo

nulla. È a quel momento che mi ha proposto di fare il trasporto”

(VI PP 10.11.2010, pag. 4);

"

Qualche giorno dopo questo nostro primo incontro __________ mi ha

telefonato e ci siamo incontrati un’altra volta nello stesso bar. In

quell’occasione gli ho chiesto di quanto stupefacente si trattava e lui mi ha

risposto che erano 2-3 chilogrammi di marijuana. Si sarebbe trattato di

pacchetti ben schiacciati”

(VI PP 10.11.2010, pag. 4);

"

Durante il primo incontro al bar avevamo parlato in generale, non

è che __________ mi avesse detto tutti i particolari, ciò è avvenuto negli

incontri successivi. Durante il primo incontro __________ mi diceva che io non

sarei stato l’unico a fare questi lavori ma c’era altra gente che faceva i

viaggi per lui”

(VI Pol. 03.12.2010, pag. 3).

Quanto alla persona di __________, IM 1, il quale ha specificato

di conoscere bene l’accento ______ in ragione dell’elevata presenza di

cittadini di quel paese in __________, ha dichiarato:

"

Mi viene chiesto se sono proprio sicuro che __________ sia un

cittadino __________. Posso dire che __________ parlava male l’__________ e che

qualche volta usava delle parole in tedesco, quindi penso che abbia vissuto in __________.

__________ non mi ha mai detto da dove proveniva ma io, dal suo accento ed

anche dalla sua fisionomia (che riesco a distinguere da quella di un cittadino _____),

posso supporre che fosse un cittadino __________. A tale proposito, voglio

precisare che lui non mi ha mai detto di chiamarsi __________, ma quando mi ha

dato il telefonino, usato durante il primo viaggio, il numero di telefono

registrato nella rubrica con cui avrei dovuto contattarlo figurava sotto la

dicitura __________. Per questo motivo io ho pensato che lui si chiamasse __________,

forse un diminutivo di __________, ma si trattava di una mia supposizione. Di

fatto __________, cioè colui che mi ha incaricato di andare in ______ con la __________,

non mi ha mai detto il mio nome”

(VI Pol. 29.10.2010, pagg. 3-4).

b) Va detto che IM 1 ha fornito, in occasione dell’interrogatorio dinanzi alla Polizia del 21.10.2010, qualche

indicazione circa la marca, il colore e alcune lettere della targa dell’autovettura

che guidava __________ in __________ (VI Pol. 21.10.2010, pag. 1), ma dal

rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria non risulta che si sia giunti

all’identificazione del soggetto.

Inizialmente IM 1 aveva riferito che __________ “gestisce un

commercio di macchine a noleggio e quindi l’auto trovata in mio possesso

potrebbe anche appartenergli” (VI Pol. 14.10.2010, pag. 2), salvo poi

attribuire tale frase ad un problema di traduzione (cfr. VI Pol. 18.10.2010,

pagg. 6-7 e VI PP 10.11.2010 pag. 5).

Ad ogni modo, nel presente procedimento, ciò che rileva è che,

come minimo, IM 1 era ben cosciente dell’attività che svolgeva __________:

"

L’unica cosa che posso dire con certezza è che __________ è

attivo nello spaccio droga e che è stato lui ad incaricarmi di effettuare il

viaggio per _________ per la __________”

(VI Pol. 18.10.2010, pag. 7);

"

(…) intendevo che evidentemente in quel garage (ndr: quello in

cui l’__________ è stata “preparata”) trattano stupefacenti”

(VI PP 10.11.2010, pag. 8).

IM 1 ha dichiarato in corso d’inchiesta di avere percepito da __________

complessivamente la somma di EUR 10'000.- per i cinque viaggi programmati, in

due tranches da EUR 5'000.-.

"

Ritornando al compenso che ne avrei ricevuto dichiaro che __________

mi aveva in un primo momento offerto 2'000 euro per il viaggio verso _________.

Parlando e venendo a conoscenza del fatto che avevo debiti, mi ha proposto di

darmi 10'000 euro suddivisi in due “rate”: 5'000 euro prima della partenza e

5'000 euro al mio rientro”

(VI PP 10.11.2010, pag. 5);

"

(…) effettivamente i viaggi sarebbero dovuti essere cinque. In

pratica quindi non sono stato pagato di più, ma visto che __________ si fidava

di me mi ha dato in due tranche l’importo totale relativo ai cinque viaggi,

quando ancora di viaggi da compiere ne rimanevano quattro”

(VI PP 10.11.2010, pag. 5);

"

(…) Da parte mia dopo aver eseguito i cinque trasporti avrei

dovuto smettere”

(VI PP 10.11.2010, pag. 5).

Sulla qualità e la quantità di sostanza stupefacente che IM 1

avrebbe dovuto trasportare dall’__________ verso _______ per conto di __________,

ci torneremo.

c) IM 1 ha dichiarato di essersi recato il 29 settembre 2010 con __________ presso la ditta __________ e di

avere ritirato un’automobile, l’__________, dopo avere sottoscritto un

contratto di noleggio su indicazione di __________. A trattare con la __________

è stato __________.

Salito a bordo dell’__________, l’imputato ha seguito __________

(che si trovava sulla propria autovettura) fino ad un garage situato nella zona

di __________. Grazie ad uno schizzo disegnato da IM 1 e da alcune fotografie

satellitari della zona mostrategli dalla Polizia è stato possibile determinare

l’esatta ubicazione del garage in questione (VI Pol. 21.10.2010).

Giunto a __________, IM 1 è sceso dall’__________ lasciandola a __________,

il quale si è messo al volante per oltrepassare un cancello e dirigersi

all’interno di un piazzale recintato, che viene utilizzato da due garages (il

garage __________ e il garage __________). L’imputato ha riferito di avere

notato due persone che stavano aspettando __________ e che pure sono entrate

all’interno del piazzale. Prima di salire sull’__________, __________ ha detto

a __________ che lo avrebbe chiamato quando sarebbe stato il momento. IM 1, dal

canto suo, e sempre stando alle sue dichiarazioni, è rientrato al proprio

domicilio al volante del proprio veicolo, che aveva posteggiato a __________

con __________ prima che i due si recassero con l’automobile di quest’ultimo

presso l’autonoleggio.

In sostanza, IM 1 ha sostenuto di non avere in alcun modo

assistito a quanto avvenuto all’interno del garage.

"

D: È sicuro di non aver partecipato alle operazioni stoccaggio

dello stupefacente all’interno della vettura ?

R: Sicurissimo, ho solo guidato la macchina. Non mi hanno mai

mostrato nulla di tutto ciò”

(VI Pol. 03.12.10, pag. 6).

d) IM 1 ha riferito di avere compiuto il primo viaggio dall’__________ verso ______ per conto di __________

il 7 ottobre 2010.

Il giorno precedente la partenza, ossia il 6 ottobre 2010, IM 1 ha ricevuto una telefonata da parte di __________, con la quale veniva informato che l’__________

era pronta. Recatosi presso il posteggio esterno di __________, ha lasciato il

proprio veicolo, una __________, e preso in consegna da __________ l’__________,

a bordo della quale rientrava al domicilio della compagna a __________. In

quell’occasione riceveva pure, sempre da __________, un telefono cellulare di

marca Nokia nel quale era stato memorizzato unicamente il numero di __________,

nonché la prima tranche di EUR 5'000.--.

La mattina di giovedì 7 ottobre 2010, verso le ore 06:00, IM 1 è

quindi partito al volante dell’__________ alla volta di __________ in provincia

di __________, transitando per ________, il ______, il __________, la

___________, la ____________ e la Svizzera. Peraltro era stato fermato dalle

autorità doganali ___________, che lo avevano fatto scendere dal veicolo,

controllato i suoi documenti, guardato all’interno del portabagagli e sotto i

sedili, senza trovare nulla e facendolo quindi proseguire. Giunto a

destinazione, a _____, nel tardo pomeriggio, l’imputato ha avvertito __________

e in seguito ha ricevuto una telefonata da una donna __________ di origini __________,

con la quale tuttavia non riusciva ad accordarsi convenientemente. Dopo avere

atteso invano per due ore a __________, l’imputato ha deciso di cercare un

albergo. Presa una camera al __________ a __________, è stato richiamato dalla

donna, la quale, venuta a conoscenza della sua ubicazione, gli avrebbe chiesto

di attendere presso l’albergo l’arrivo di due ragazzi. IM 1 ha quindi consegnato loro l’__________. Il giorno seguente, egli è stato informato dalla donna che

il veicolo presentava un guasto (in corso d’inchiesta, l’imputato ha riferito

di non avere in realtà creduto a tale versione) e che necessitava di essere

riparato, ciò che lo ha costretto a prolungare il suo soggiorno a __________ di

alcuni giorni. Per sostenere le spese IM 1 ha affermato di avere ricevuto da questi cittadini un importo totale di EUR 1'750.--. La domenica successiva, ossia

il 10 ottobre 2010, IM 1 è stato chiamato dalla donna per essere informato che

l’__________ era pronta. È stato quindi accompagnato da due cittadini in una

località sconosciuta nell’__________, dove gli è stata riconsegnata l’__________.

Durante il tragitto gli è stato mostrato il posteggio del supermercato _________

di __________, luogo in cui sarebbe dovuto avvenire l’incontro in occasione del

successivo trasporto dall’__________.

IM 1 ha quindi fatto ritorno in __________, giungendo presso la

residenza della compagna a __________ verso le ore 02:00 di lunedì 11 ottobre 2010. A mezzogiorno ha dichiarato di avere riportato l’__________ presso il posteggio esterno di __________,

dove ad attenderlo c’era __________, con cui si era accordato in tal senso. __________

ha quindi preso in consegna l’autovettura portandola all’interno del piazzale

delle officine di __________. In tale circostanza, dopo essersi fatto

restituire il telefono cellulare Nokia, __________ consegnava ad IM 1 la

seconda tranche di EUR 5'000.--. Congedatosi da __________, faceva poi rientro

a casa.

e) L’imputato ha dichiarato di

essersi nuovamente recato a __________ mercoledì 13 ottobre 2010 per ritirare

l’__________ in vista di un ulteriore viaggio, così come concordato con __________,

il quale già in occasione del suo rientro dal primo viaggio aveva sondato la

disponibilità dell’imputato a ripartire a breve:

"

__________ mi ah peraltro chiesto se volevo ripartire il giorno

dopo verso _______. Io ho risposto di no perché ero stanco. __________ mi ha

allora chiesto se mi andava bene di partire giovedì (ndr: 14 ottobre 2010) ed

io gli ho risposto di provare a chiamarmi. Ciò è avvenuto mercoledì e __________

mi ha detto che la macchina era pronta, chiedendomi se mi andava bene di

partire il giorno dopo. Visto che a me andava bene, quella sera alle ore 18:00

sono passato a ritirare la vettura. Dopo aver dormito a casa mia come in

occasione del primo viaggio, la mattina dopo sono partito verso _______”

(VI PP 10.11.2010, pag. 7).

Partito dall’__________ la mattina del 14 ottobre 2010 al volante

dell’ __________ alla volta dell’______, con destinazione il posteggio del

supermercato __________, IM 1 ha percorso lo stesso tragitto del viaggio da lui

compiuto il 7 ottobre 2010, attraversando vari paesi prima di essere fermato

nel tardo pomeriggio al valico di __________ dalle autorità svizzere.

f) L’imputato ha sempre negato

un dolo diretto nella consapevolezza di trasportare droghe pesanti, limitandosi

ad affermare di essere convinto di trafficare canapa. Sia che sia ha ammesso il

dolo eventuale (VI MP 10.11.10):

"

Il SPP mi chiede se ciò non equivale a dire che io sospettavo che

ci fosse ben altro di due chili di marijuana.

Rispondo di sì, lo temevo.

Il verbalizzante mi fa presente che in una situazione di questo

tipo, dove io avevo ricevuto un’ingente somma di denaro per pochi viaggi in _____,

e avendo io – per mia stessa ammissione – sospettato che non si trattava di

semplice marijuana, non è concepibile che io dopo una semplice e sommaria

ispezione del veicolo (dietro i parafanghi e sotto i sedili) mi sia comunque

messo in viaggio.

Ciò é vero ma avrei dovuto smontare la macchina. È vero che

malgrado questi dubbi mi sono messo in viaggio.

Il SPP mi chiede se non è che io piuttosto mi sia detto che, visto

che avevo bisogno di soldi, andava comunque bene.

Ciò è vero nel senso che non sapevo quale tipo di droga fosse e la

quantità.”

E ancora più chiaramente il 22.12.10:

"

Come ammesso nel mio verbale del 10.11.2010 dinnanzi al SPP avevo

avuto dei dubbi su quello che mi stavano facendo trasportare. Voglio oggi

precisare che non solo prima del secondo viaggio ho controllato sommariamente

la macchina alla ricerca della droga, ma l’ho fatto anche prima del primo viaggio.

Ricordo che entrambe le volte ho guardato sotto i sedili, nel cruscotto, sotto

la ruota di scorta e in uno sportello del bagagliaio. Comunque avevo bisogno di

soldi e qualunque cosa vi fosse nella macchina andava bene. (….)Ripeto che

avevo bisogno di soldi e che sono quindi andato a fare le consegne senza

riguardo a quando e cosa stessi trasportando”.

D’altro canto non si può certo ritenere che potesse esser convinto

di trasportare unicamente della canapa se solo si pon mente alla retribuzione

pattuita, 2000 EURO a viaggio per cinque viaggi, somma che avrebbe consumato

tutto il guadagno illecito, la canapa avendo un prezzo al kg di gran lunga

inferiore all’eroina ed alla cocaina. Inoltre vi è da considerare il fatto che all’accusato

è stata consegnata l’auto riempita da terzi, senza che egli avesse assistito

alle operazioni di carico, segno evidente che il suo compito era quello di

trasportare qualsiasi cosa. Del resto, se avesse davvero voluto trasportare

solo della canapa, non avendo potuto vedere cosa fosse stato davvero caricato,

avrebbe certamente avuto l’occasione di verificare quanto trasportato, subito

dopo essere partito, tanto più che è notorio che quando si accetta di

trasportare della droga si sa che la stessa viene celata in modo accurato nel

veicolo.

A tutto ciò aggiungasi che il viaggio era organizzato in maniera

tipica di chi intende trasportare merce illegale, con partenza dall’__________

senza conoscere il destinatario e con la consegna di un cellulare nella cui

memoria vi era solo il numero da chiamare al momento dell’arrivo.

g) Per il resto, per quel che è

dei riscontri oggettivi, sulla sostanza stupefacente ritrovata all’interno

dell’__________ si è già detto sopra (1'134.6249 gr di eroina pura e 4'149.567

gr di cocaina pura).

Il 14 ottobre 2010 è stata effettuata l’analisi IONSCAN ad opera

degli specialisti del CGCF mediante prelievi all’interno dell’autovettura, nei

ricettacoli, su un pane e sulla persona di IM 1. I risultati sono contenuti nel

rapporto CGCF datato 15.10.10 (all. 18 al rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria, AI 46) e sono stati riassunti nel rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria (AI 46) alle pagg. 5 e 6.

Ciò che vale la pena evidenziare è che l’analisi IONSCAN ha

permesso di accertare che i tre ricettacoli dell’__________ non presentano

alcun segno di contaminazione di THC (principio attivo contenuto nella canapa),

mentre gli stessi ricettacoli (quindi anche il ricettacolo rinvenuto vuoto al

momento del fermo del 14 ottobre 2010, ossia quello posto sul longherone

sinistro) sono risultati positivi (contaminazione indiretta) alla cocaina e

all’eroina.

Inoltre va rilevato che i due viaggi ammessi da IM 1 hanno trovato

riscontro nei dati dei tabulati retroattivi relativi alle utenze in uso

all’imputato __________ e __________), i quali confermano una sua presenza sul

territorio svizzero i giorni 7 e 14 ottobre 2010, con contatti con le utenze in

uso a __________ (cfr. segnatamente VI Pol. 03.12.10: contiene il riassunto del

traffico telefonico sul territorio svizzero, pagg. 2-3; e vengono contestati

all’imputato alcuni sms, pagg. 7-12).

Vi è stato pure riscontro positivo circa il soggiorno di IM 1

presso il __________ di __________ dal 7 al 10 ottobre 2010 (cfr. all. 24 a rapporto inchiesta polizia giudiziaria AI 46). In particolare si rileva che IM 1 non ha

utilizzato il posteggio dell’albergo né il telefono della camera.

Per quanto attiene all’__________, il contratto di noleggio figura

firmato da IM 1.

E’, dipoi, stato accertato che il contachilometri segnava, al

momento del noleggio il 29 settembre 2010, 213'459 km percorsi, mentre in occasione del fermo avvenuto il 14 ottobre 2010, 219'617 km percorsi. Ciò significa che nel periodo in questione sono stati percorsi 6'158 km. Da __________ a __________ vi sono poco meno di 1'100 km e i viaggi ammessi dall’imputato conducono ad un totale di 3'500/3'600 km percorsi. Vi è quindi una differenza

importante tra questa cifra e i 6'158 km di cui sopra, differenza che ha portato la Polizia ad ipotizzare un altro viaggio. Tuttavia si ricorda che,

stando alla versione fornita dall’imputato, il veicolo è rimasto nella

disponibilità delle persone che lo attendevano a __________ dal 7 al 10 ottobre

2010 e non è dato sapere quale uso ne abbiano fatto.

Ad ogni modo, non vi sono altri elementi che possano suffragare

l’ipotesi di un ulteriore viaggio da parte di IM 1, eccezion fatta per quel sms

di __________ indirizzato all’imputato, di cui si è già parlato sopra (e che

chiedeva a quest’ultimo di partire, sostanzialmente, all’inizio di ottobre). IM

1 ha dal canto suo sempre ribadito di non avere dato seguito all’indicazione

di __________ e di avere rimandato la partenza al 7 ottobre 2010.

Quanto al navigatore, è stato ritrovato memorizzato, nello spazio

riservato a “casa mia”, l’indirizzo di __________ di __________. Al riguardo

l’imputato non ha saputo fornire spiegazioni particolari, limitandosi ad

affermare di avere salvato lui l’indirizzo di __________ (cfr. VI Pol.

03.12.2010, pag. 4).

La documentazione cartacea sequestrata è costituita da due

bigliettini, sui quali ha affermato di avere annotato a mano le spese sostenute

per i viaggi. Su uno dei biglietti figura anche una calligrafia non

riconducibile all’imputato, il quale d’altronde aveva dichiarato di avere

h) Giusta l’art. 19 LStup

chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da alcaloidi o canapa per

produrre stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, fabbrica, estrae,

trasforma o prepara stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, deposita,

spedisce, trasporta, importa, esporta o transita stupefacenti, chiunque, senza

essere autorizzato, offre, distribuisce, vende, negozia per terzi, procura,

prescrive, mette in commercio o cede stupefacenti, chiunque, senza essere

autorizzato, possiede, detiene, compera o acquista in altro modo stupefacenti,

chiunque fa preparativi a questi scopi, chiunque finanzia un traffico illecito

di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento, chiunque

pubblicamente istiga al consumo di stupefacenti o rivela la possibilità di

acquistarli o di consumarli, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una

pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi la

pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una

pena pecuniaria.

Un caso è ad esempio grave se l’autore sa o deve presumere che la

sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in

pericolo la salute di parecchie persone (lett. a): il che è oggettivamente dato

già per quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113; con la

precisazione in DTF 114 IV 165), di 12 gr. di eroina pura o di 18 gr. di

cocaina pura (DTF 109 IV 145, con le precisazioni in DTF 119 IV 180 e 120 IV

334). Per quanto riguarda poi l’aspetto soggettivo, occorre tenere presente che

le nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante è ormai una realtà di comune

conoscenza (DTF 104 IV 211; cfr. anche 106 IV 232).

Equivale ad importazione il trasporto dello stupefacente già nel

territorio doganale svizzero (art. 3 Oprec - RS 812.121.3).

Dal profilo soggettivo il reato è intenzionale. Basta il dolo

eventuale che è dato allorquando l'agente, pur non volendo un determinato

risultato di rilevanza penale, lo accetta nel caso in cui si realizzi.

i) Alla luce di quanto

suesposto si ha che IM 1 è stato riconosciuto colpevole di infrazione aggravata

alla LFStup nelle circostanze indicate nell’atto d’accusa, non dovendosi

disquisire sulla portata giuridica del primo viaggio e degli ulteriori tre già

programmati, il PP avendo, opportunamente, limitato le imputazioni al solo

viaggio in occasione del quale è stato fermato.

4. Il processo di cui in

rassegna rappresenta, in sostanza, un caso in cui determinante è, in maniera

preponderante, la commisurazione della pena, laddove l’elemento chiave è la

gravità della colpa. L’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce esplicitamente che il

giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita

anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena

avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di

prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del

condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può

ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze

sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (sentenza del

Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF

128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di

prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la

pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad

esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar, n. 17 e 18 ad

art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza

relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers,

Handkommentar, n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale, per valutare la gravità

della colpa, entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che

hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito

(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,

pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2 pag. 289). In materia di stupefacenti il TF ha stabilito che il

criterio dei quantitativi non è sempre quello determinante, ma rimane un criterio

importante (DTF 6B 370/2007).

Vanno inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza

– la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui

ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali

precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47

con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag.

289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della

pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età,

agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva

ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007

del 17 aprile 2007, consid. 6.4,6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1

e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, n. 53 e

segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono

solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il

principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in

casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé

conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP)

diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole

invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base

alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v.

anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).

a) La colpa di IM 1 è

estremamente grave. Il primo pensiero della Corte va senz’altro agli importanti

quantitativi di droga trasportati. Quantitativi che riguardano ben due tipi di

droga pesante, la cui messa sul mercato avrebbe fruttato un guadagno illecito

ingente a fronte della messa in pericolo della salute di moltissime persone.

Altro fattore che ha impressionato molto negativamente la Corte è

la disponibilità dell’accusato di effettuare più viaggi su scala

internazionale. Inoltre, se, da un lato, è vero che la Corte ha accertato un

dolo, si fa per dire, soltanto eventuale quantomeno sui quantitativi e sui tipi

di stupefacente, dall’altro non va sminuita la disponibilità dell’accusato a

trasportare qualsiasi cosa illecita conto tenuto del fatto che egli,

consapevole di effettuare dei trasporti di merce illecita, non si è minimamente

peritato di verificare cosa effettivamente trasportava. In altri termini, per

lui, poteva essere di tutto, dalla droga in quantità ancora maggiore ad altri

oggetti ancora maggiormente pericolosi. Il tutto con il solo scopo del lucro

nonostante una situazione finanziaria personale oggettivamente non agevole, ma

nemmeno particolarmente difficile, se si pon mente al fatto che, da quanto

emerge dagli atti, non risultano particolari pressioni da parte dei creditori

da far perdere il senno all’imputato sin da spingerlo a tanto.

b) Detto che l’accusato non ha

precedenti e che tale circostanza non è di per sé atta a diminuire automaticamente

la pena (CARPE 25.05.11 in re N.), la Corte ha considerato a favore di IM 1 il

fatto che ha agito quale semplice corriere, per dolo eventuale anche se

lambisce il dolo diretto e che ha collaborato, quantunque in maniera non

immediata e nemmeno particolarmente dettagliata, con gli inquirenti,

limitandosi ad ammettere quanto, francamente, non poteva certo negare. A tale

riguardo la Corte non ha inteso dar prova di particolare severità nel

riconoscergli tale, seppur limitata, attenuante poiché conscia del fatto che

l’accusato ha agito nell’ambito di un traffico internazionale che è spesso

retto da delinquenti senza scrupoli e che, pertanto, una maggiore

collaborazione potrebbe anche essere foriera di spiacevoli conseguenze, una

volta liberato.

c) Alla luce di quanto

suesposto si giustificherebbe una pena detentiva di sei anni, che si inserisce

perfettamente nel solco della prassi ticinese in questi casi (sentenze Corti

criminali 8 ottobre 2004; 12 gennaio 2010 e CCRP 12.05.10).

Per la Corte l’attenuante di maggior peso è legata all’età

dell’accusato, tenuto conto che più la speranza di vita di una persona è

minore, maggiore è, in termini di sensibilità alla sanzione, l’incisività della

pena privativa della libertà. Pur tenuto conto che l’accusato gode di buona

salute, la Corte si è messa una mano sul cuore operando un’ulteriore riduzione

della pena, stabilendola in 5 anni, in considerazione pure del fatto che la

risocializzazione di IM 1 non pare porre problemi particolari, conto tenuto del

fatto che egli ha ribadito l’intenzione di espiare la pena in __________,

circostanza che la Corte non può che salutare positivamente.

5. Per l’art. 69 CP il giudice,

indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca

degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che

costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la

sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico (cpv. 1). Il giudice

può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti

(cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 70 CP il giudice ordina altresì la confisca dei

valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati

a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere

restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale

(cpv. 1). La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori

patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in

cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei

suoi confronti una misura eccessivamente severa (cvp. 2).

La Corte ha proceduto alle confische dei beni sequestrati che sono

stati direttamente coinvolti nel traffico.

In particolare è stata confiscata l’autovettura utilizzata per il

trasporto non solo perché è servita a commettere il reato, ma pure in quanto

compromette la sicurezza pubblica nella misura in cui , da una parte, la stessa

è stata modificata e presenta tre appositi nascondigli destinati

all’occultamento di stupefacente e, dall’altra, la ditta stessa e le persone ad

essa collegate sono sospettate dalle autorità __________ di polizia di essere

legate al traffico di stupefacenti.

Per il resto si rinvia al testo del dispositivo.

Visti gli artt. 12, 40, 42, 43,

47, 51, 69 e 70 CP;

19 cifra 2 LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla

Legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita a una quantità di stupefacenti che sapeva o

doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie

persone,

per avere, senza essere autorizzato,

il 14 ottobre 2010 a __________, presso il valico doganale di __________,

proveniente dall’__________ e diretto in ______,

detenuto, importato, trasportato e transitato in Svizzera 11'943.42 grammi di eroina (grado di purezza medio 9.5%) e 5'970.60 grammi di cocaina (grado di purezza medio 69.5%) a bordo dell’autovettura __________ da lui

presa a noleggio e condotta, all’interno della quale la sostanza stupefacente

era stata occultata

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 5

(cinque) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di CHF 1'000.- e dei disborsi.

3.

Il condannato è

mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena

e/o in vista della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).

§ Il mantenimento in

carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel

termine di 10 giorni (artt. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).

4.

È ordinata la confisca e la

distruzione di:

4.1

24 pani di eroina per un

totale di 11'943.42 grammi (rep. SAD 2010 nr. 3324.1);

4.2

6 pani di cocaina per un

totale di 5'970.60 grammi (rep. SAD 2010 nr. 3324.2).

5.

È ordinata la confisca di:

5.1

1 autovettura __________ di

colore __________, con chiave d’avviamento e relativa documentazione;

5.2

1 telefono cellulare Nokia

1661;

5.3

1 scheda SIM

Vodafone __________;

5.4

1

telefono cellulare LG __________;

5.5

1 scheda SIM Vodafone con

numero sconosciuto;

5.6

1 navigatore satellitare __________

con accumulatore;

5.7

documentazione cartacea (rep.

11804);

5.8

EUR 450.- .

6.

È ordinato il dissequestro

di:

6.1

1 telefono cellulare Nokia

1650;

6.2

1 scheda SIM Kruidvat nr. __________

6.3

1 telefono cellulare Samsung

GT-E1150;

6.4

1 scheda SIM Kruidvat nr. __________;

6.5

1 scheda SIM

Orange nr. __________;

6.6

1 scheda SIM Telefonica Movistar nr. __________

6.7

1 caricatore

Nokia;

6.8

1 caricatore

Samsung.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato. La retribuzione del difensore sarà

stabilita con decisione separata. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr.

. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 12'385.--

Traduzioni fr. 1'804.80

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 94.80

fr. 15'284.60

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