72.2011.23
Detenzione, importazione, trasporto e transito di eroina (gr 11'943.42 purezza 9,5%) e cocaina (gr 5'970.60 purezza 65%) da parte di un cittadino straniero
6 maggio 2011Italiano40 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2011.23
Lugano,
6 maggio 2011/rb
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
GI 1 23
GI 2 24
AS 2 18
AS 3 19
AS 4 20
AS 5 21
Andrea Minesso, vicecancelliere
sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
rappresentato da DUF 2 e dal MLaw __________
in carcerazione preventiva dal 14
ottobre 2010 al 21 dicembre 2010 (69 giorni)
posto in esecuzione anticipata di
pena dal 22 dicembre 2010
imputato, a
norma dell’atto d’accusa n. 22/2011 del 16 marzo 2011, di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
il 14 ottobre 2010 a __________,
proveniente dall’__________ via __________, __________, __________,
__________ e verosimilmente diretto in __________,
detenuto, importato, trasportato e transitato
in Svizzera 11'943,42 grammi netti di eroina (grado di purezza medio del
9,5%) e 5'970,60 grammi netti di cocaina (grado di purezza medio del
69,5%) destinati a persone non identificate, sostanza confezionata in 24 pani
di eroina dal peso di circa 500 grammi cadauno e 6 pani di cocaina dal peso di
circa 1'200 grammi cadauno, avvolti in pellicola cellophane ed occultati in un
vano ricavato nel longherone destro ed in un vano ricavato nel paraurti
posteriore dell’autovettura marca _____, di colore nero, targata __________, da
lui condotta e da lui noleggiata il 29 settembre 2010 presso la __________
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’ art. 19 cifra 2 LStup.;
Presenti
§ il Ministero pubblico, rappresentato
dal PP 1;
§ l'imputato IM 1 accompagnato
dai sui Difensori d’ufficio (con GP) avv. DUF 2 e MLaw __________;
§ l'interprete __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:35 alle ore
16:15.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la
sua requisitoria, il quale nella sua arringa riassume i fatti emersi nel corso
dell’inchiesta con particolare riferimento a quelli oggetto dell’atto d’accusa,
evidenziando come diversi aspetti non abbiano potuto essere chiariti. Ritiene
pacifica la qualifica giuridica del reato. Sostiene che il primo viaggio
compiuto dallimputato, sebbene non sia stato ripreso nell’atto d’accusa (non
essendo noti né il tipo di sostanza né il quantitativo trasportati), debba
comunque essere debitamente considerato nell’ambito della valutazione della
colpa. Per quanto attiene all’aspetto soggettivo, egli considera ampiamente
provato il dolo eventuale, ipotizzando finanche un dolo diretto. Ritiene
sconcertanti la propensione e la disponibilità a delinquere dell’imputato,
vista l’età e considerata l’esperienza di vita. Pertanto egli chiede
l’integrale conferma dell’atto d’accusa e, tenuto conto, da un lato, della
colpa estremamente grave in capo all’imputato (segnatamente in ragione della
natura e della quantità delle sostanze stupefacenti trasportate), dall’altro,
dell’incensuratezza, della relativa collaborazione fornita e dell’avanzata età,
chiede la sua condanna alla pena detentiva di otto anni, nonché alla rifusione
delle spese sostenute per il procedimento. Chiede inoltre la confisca di tutti
gli oggetti elencati nell’atto d’accusa, ad eccezione di quelli menzionati dal
Presidente nel corso del dibattimento;
§ MLaw __________, rappresentante
dell’imputato IM 1, il quale nella sua arringa ripercorre la vita
dell’imputato, sottolineandone i problemi di natura finanziaria derivati
dall’attività da lui svolta in ___________. Mette in evidenza come il mandante
abbia approfittato della debolezza dell’imputato e rileva come quest’ultimo
abbia fornito agli inquirenti tutte le informazioni in suo possesso. Ricordato
come l’intenzione debba riguardare tutti gli elementi costitutivi del reato,
ritiene che il suo patrocinato possa essere condannato unicamente per il
trasporto di due chilogrammi di marijuana, ossia unicamente per ciò che egli
credeva di trasportare: mai l’imputato avrebbe accettato di trasportare droga
pesante. Evoca al riguardo anche l’errore sui fatti. In considerazione della
situazione personale e finanziaria, dell’assenza di precedenti penali, del suo
stato di salute, dell’età e del fatto che l’aspettativa media di vita in __________
è di 78 anni per gli uomini, chiede una massiccia riduzione della pena proposta
dalla Pubblica accusa.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Il curriculum vitae di IM 1
risulta agli atti e meglio dai verbali d’interrogatorio resi dall’imputato
dinanzi alla Polizia in data 8 novembre 2010 (AI 46, all. 5, pagg. 5-7) e
dinanzi al Procuratore pubblico il 10 novembre 2010 (AI 21, pagg. 2-3).
a) L’imputato, cittadino __________,
è nato __________ __________, dove è cresciuto insieme ai suoi genitori
(entrambi nel frattempo deceduti) e al fratello minore __________, nato circa
un __________ dopo di lui. A L’__________ l’imputato ha frequentato la scuola
elementare della durata di sei anni e successivamente una scuola tecnica per
quattro anni (avendo egli ripetuto un anno scolastico), conseguendo all’età di 16
anni il diploma di falegname.
Una volta diplomatosi, IM 1 ha lavorato presso il negozio di alimentari del padre fino all’età di 19 anni, occupandosi anche della consegna del
carbone (prodotto che pure veniva venduto dal padre e che veniva diffusamente
utilizzato per il riscaldamento delle abitazioni dell’epoca). Ha quindi assolto
il servizio militare (durato 20 mesi) diventando soldato di primo rango e,
all’età di 21 anni, ha aperto un proprio negozio di alimentari a __________.
Dopo tre anni l’imputato ha iniziato a lavorare quale rappresentante alla
vendita di frutta e verdura presso un supermercato della catena ______.
Trascorsi due anni egli ha acquistato una filiale della medesima catena a __________,
che ha gestito per cinque anni. In seguito IM 1 è passato alle dipendenze di __________,
altra catena di alimentari, occupandosi sempre del settore frutta e verdura.
Presso la predetta società egli ha lavorato per 22 anni, fino all’età di 58
anni, ossia fino all’assorbimento della __________ da parte di un’altra
società. Non avendo però ancora raggiunto l’età per il prepensionamento,
fissata a 62 anni, IM 1 ha beneficiato di un trattamento particolare che ha
comportato il versamento di una rendita di circa EUR 1'600.-/1'700.- mensili,
importo pari all’80% del suo stipendio.
Nel 1961 IM 1 ha conosciuto sua moglie __________, con la quale si
è coniugato nel 1965. Nel ____ è nata la loro unica figlia, __________.
Un mese dopo il pre-prepensionamento di cui sopra, avvenuto nel
2001, l’imputato si è trasferito, senza la famiglia, in __________, e meglio
nella regione di __________ (località vicina a __________), dove è rimasto per
circa nove anni, fino alla fine dell’estate 2010. Stando a quanto da lui
dichiarato, durante i primi due anni trascorsi in __________ ha svolto piccoli
lavori, soprattutto riparazioni. Poi, sempre secondo quanto da lui riferito, ha
iniziato un’attività in proprio (in nero, come riferito dallo stesso imputato)
di sublocazione di appartamenti: prendeva in locazione appartamenti dai
proprietari __________ per sublocarli a compatrioti __________ per le vacanze.
La differenza tra le pigioni pagate dall’imputato per gli enti locati (che
venivano riservati con largo anticipo, dandogli la possibilità di spuntare
prezzi favorevoli) e quelle versategli dai locatari __________ costituiva la
sua unica fonte di reddito in __________, ritenuto che la rendita pensionistica
di cui beneficiava in patria veniva versata alla moglie rimasta in __________.
Grazie a questa attività l’imputato ha percepito mediamente circa EUR
1'200.-/1'300.- al mese, somma con la quale, sempre a suo dire, egli poteva
vivere bene. L’imputato ha peraltro riferito che il suo matrimonio con __________
era sostanzialmente finito nel momento in cui egli si è trasferito in __________,
dove ha poi conosciuto la sua attuale compagna __________, nata nel __________,
con la quale è legato sentimentalmente dall’inizio del 2009. Ogni volta ogni
sei mesi circa, l’imputato rientrava in __________ per un paio di settimane per
vedere la figlia __________.
Nell’autunno 2010 la moglie __________, preso atto della
situazione, ha inoltrato una domanda di divorzio in __________.
Tornando alla sua attività lucrativa in __________, IM 1 ha riferito della difficile situazione nella quale si è ritrovato, a partire dal 2007/2008, a
seguito della contrazione del numero di clienti __________ interessati a
trascorrere le loro ferie all’estero, dovuta essenzialmente alla crisi
economica. I problemi sono sorti poiché l’imputato non era più in grado di far
fronte al pagamento delle pigioni dei numerosi appartamenti presi in locazione
e ha dovuto così riconsegnare gli stessi ai proprietari. Al tempo stesso, però,
diversi clienti __________ avevano già riservato e versato all’imputato un
acconto, costringendo quest’ultimo a prendere in locazione altri appartamenti
all’ultimo momento, pagando importi che non gli concedevano il vantaggioso
margine che gli era possibile spuntare affittandoli con largo anticipo.
Alla fine dell’estate 2010 IM 1 è definitivamente rientrato in __________,
con la compagna __________ (la quale abita a __________, nei pressi di __________).
Alcuni clienti __________ tuttavia, nonostante il versamento delle caparre
all’imputato, non hanno ricevuto alcun appartamento in locazione. È lo stesso
imputato ad ammettere di essersi intascato e di avere speso gli anticipi
incassati senza fornire alcuna controprestazione (VI PP 10.11.2010, pag. 3) e
di essere poi stato denunciato alle autorità __________ per truffa (VI Pol.
08.11.2010, pag. 6).
Dal profilo economico, in occasione dell’interrogatorio del
10.11.2010 dinanzi al Procuratore pubblico, l’imputato ha riferito di avere
contratto con una banca __________ un debito di EUR 13'000.- per l’avvio della
sua attività in __________. Inoltre egli ha stimato in EUR 12'000.-/13'000.-
circa la somma delle caparre che egli deve ancora restituire ai suoi clienti __________.
Fatti
I debiti complessivi ammonterebbero quindi a circa EUR 26'000.-, a cui vanno
aggiunti gli EUR 399.- mensili di interessi ipotecari (onere che dovrebbe
essere modificato in occasione della procedura di divorzio). Per quanto attiene
alle entrate, IM 1 ha dichiarato di percepire una pensione di EUR 1'250.- (VI
PP 10.11.2010, pag. 3).
Va detto che di fronte alla Polizia l’imputato aveva riferito di
cifre leggermente differenti, sebbene comparabili quanto all’ordine di
grandezza (cfr. VI Pol. 08.11.2010).
Si rileva infine che IM 1 ha dichiarato di non fare uso di sostanze stupefacenti, ciò che è stato confermato dall’esito negativo dell’esame
tossicologico delle urine al quale si è volontariamente sottoposto (VI Pol.
18.10.2010, pag. 12; all. 13 al rapporto d’inchiesta, AI 46).
b) L’imputato risulta
incensurato sia in Svizzera (AI 3) sia in __________ (AI 19).
Presso le autorità __________ dovrebbe però essere aperto un
procedimento penale per truffa in relazione all’attività di sublocazione a
cittadini __________ di appartamenti di vacanza svolta da IM 1 in __________ negli ultimi anni. È lo stesso imputato a raccontarlo alla Polizia (VI Pol.
08.11.2010, pag. 6), sebbene due giorni dopo, dinanzi al Procuratore pubblico,
in occasione dell’interrogatorio del 10 novembre 2010, ha in un primo tempo negato l’esistenza di procedimenti penali a suo carico in __________ e/o
in __________, salvo poi ammettere che in __________ ne è stato effettivamente
aperto uno e che, stando a quanto riferitogli telefonicamente dalla moglie, la
Polizia __________ lo aveva cercato presso il suo domicilio quando però già si
trovava in carcere preventivo in ________ (VI PP 10.11.2010, pag. 11).
Ciò detto, IM 1 è stato giudicato siccome incensurato.
2. IM 1 è stato fermato per un
controllo dalle Guardie di confine (GCF) al valico autostradale di __________,
in uscita dalla Svizzera, il giorno giovedì 14 ottobre 2010 verso le ore 17.15,
mentre si trovava al volante dell’autovettura __________ di colore nero targata
__________, appartenente alla ditta di noleggio __________
Stando a quanto emerge dal rapporto CGCF del 14.10.2010 (all. 10
al rapporto d’arresto 15.10.2010 della Polizia cantonale, AI 1), l’autovettura
è stata fermata e controllata dal cane antidroga. Avendo il cane manifestato
interesse per la parte posteriore del veicolo, quest’ultimo è stato condotto
nell’apposita officina della GCF e sottoposto ad un approfondito controllo che
ha permesso di rinvenire un ricettacolo nel paraurti posteriore, in relazione
al quale il cane antidroga segnalava la presenza di stupefacenti. È stato
quindi individuato il vano d’accesso al ricettacolo, dove sono stati trovati
alcuni panetti. Dopo l’intervento della Polizia cantonale, effettuati i rilievi
di rito, sono stati estratti 24 panetti di eroina di circa 500 g cadauno per un peso lordo complessivo di circa 12 kg (successivamente determinato in 11'943.42 g netti di sostanza stupefacente con purezza compresa tra il 9.2% e il 9.8%). Dopo
ulteriori controlli sono stati scoperti altri 6 panetti, ma di cocaina, di
circa 1’200 g ciascuno per un peso lordo totale di circa 7,2 kg (pari a 5'970.60 g netti di cocaina con purezza compresa tra il 68% e il 71%), celati nel
longherone del lato del passeggero. Inoltre, applicato al primo panetto
estratto ed avvolto da una pellicola trasparente, è stato rinvenuto un telefono
cellulare.
Per i dettagli si rinvia, segnatamente, al rapporto d’arresto
15.10.2010 della Polizia cantonale e ai relativi annessi (AI 1), al rapporto
specialistico del controllo effettuato dal CGCF datato 15.10.2010 (all. 17 al
rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 04.01.2011, AI 46), nonché alla
documentazione fotografica 18.01.2011 allestita dalla Polizia scientifica (AI
52) e al cd GCF del controllo approfondito dell’autovettura (cd 1 annesso a rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 04.01.2011, AI 46).
Vale la pena rilevare che il controllo approfondito dell’__________
ha permesso di individuare complessivamente tre ricettacoli: uno nel paraurti
posteriore (dove sono stati nascosti i panetti d’eroina) e due nella zona
anteriore dei longheroni: in quello destro sono stati rinvenuti i panetti di
cocaina, mentre quello sinistro è risultato vuoto, sebbene le analisi compiute
abbiano permesso di accertare l’utilizzo anche di questo ricettacolo per il
trasporto di sostanza stupefacente. Su tale aspetto torneremo più avanti.
Inoltre sono stati sequestrati, in particolare, tre telefoni
cellulari (oltre a quello applicato sul panetto di cocaina) e un navigatore
cellulare.
IM 1 è stato quindi tratto in arresto il 14 ottobre 2010.
Interrogato dalla Polizia cantonale la sera stessa, l’imputato ha dichiarato di
essere partito la mattina da __________ con l’intenzione di raggiungere __________
in provincia di __________, convinto di trasportare 2 kg di canapa su incarico di un sedicente cittadino ____ residente in __________ chiamato __________,
che gli avrebbe corrisposto, per tale trasporto, una somma di EUR 2'000.-.
L’imputato ha negato di avere assistito alla fase di preparazione
dell’autovettura e del carico dello stupefacente. Egli ha però ammesso di avere
già effettuato un viaggio, con la medesima destinazione, per conto di __________
tre settimane prima (VI Pol. 14.10.10).
L’autovettura è risultata essere stata noleggiata il 29 settembre
2010 presso la __________ dall’imputato, il quale ha apposto la propria firma,
come da lui riconosciuto, sul relativo contratto (VI Pol. 14.10.10, con all.
doc. A). Al momento del noleggio il contachilometri dell’__________ segnava 213'459 km, mentre al momento del fermo del 14 ottobre 2010 al valico di __________ lo stesso segnava
219'617 km, per un totale di 6'158 km percorsi. Anche su questi aspetti
torneremo in seguito.
L’arresto di IM 1 è stato confermato dal GIAR con decisione
15.10.2010 (AI 4), considerata l’esistenza a suo carico di gravi e concreti
indizi di colpevolezza nonché ritenuta la presenza di preminenti motivi di
interesse pubblico, segnatamente il pericolo di fuga, i bisogni dell’istruzione
e il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, come pure il
pericolo di recidiva.
Dal 22 dicembre 2010 l’imputato si trova in regime di carcerazione
ordinario a seguito della sua richiesta di essere posto in anticipata
espiazione di pena giusta l’art. 105 CPP-TI in vigore a quel momento (VI PP
22.12.10, pag. 4; AI 42).
Già nel corso dell’istruttoria l’accusato ha chiesto di poter
espiare la pena in __________, richiesta confermata al dibattimento. La
questione andrà affrontata con le competenti autorità d’esecuzione una volta
cresciuta in giudicato la presente.
3. Come detto, l’imputato è
stato arrestato il 14 ottobre 2010 al valico di __________ in quanto il veicolo
da lui condotto conteneva sostanza stupefacente e meglio 11'943.42 grammi netti di eroina con un grado di purezza compreso tra il 9.2% e il 9.8% (grado di
purezza medio 9.5%, pari a 1'134.6249 grammi di eroina pura) e 5'970.60 grammi netti di cocaina con un grado di purezza compreso tra il 68% e il 71% (grado di
purezza medio 69.5%, pari a 4'149.567 grammi di cocaina pura), così come stabilito dalle analisi effettuate (cfr. all. 15 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 04.01.2011, AI 46).
a) IM 1 ha riferito di avere ricevuto l’incarico di trasportare stupefacente da un sedicente cittadino ______,
tale __________, uomo di circa 30 anni residente in __________, di cui non
conoscerebbe le generalità.
Ha raccontato di avere conosciuto casualmente, intorno al 20
settembre 2010, in un bar di __________, il __________, il predetto __________,
il quale gli avrebbe proposto di effettuare un trasporto di canapa verso _______
contro pagamento di una somma di denaro (VI Pol. 18.10.2010, pag. 12;
03.12.2010, pag. 3; VI PP 10.11.2010, pagg. 3-4).
"
Un giorno, al __________, a __________, una persona mi ha chiesto
se ero disposto a fare un trasporto in _________. In particolare questa persona
mi ha detto che avrei potuto guadagnare 2'000 euro portando marijuana in ________”
(VI PP 10.11.2010, pag. 3);
"
(…) questa somma di 2'000 euro era riferita ad un solo viaggio”
(VI PP 10.11.2010, pag. 3);
"
Da parte mia ho risposto che ero d’accordo siccome necessitavo di
soldi per saldare i miei debiti in __________. Ho comunque detto che non volevo
trasportare troppo, per non correre troppi rischi. Questa persona, che conosco
solo con il diminutivo di __________, mi ha detto che avrebbero nascosto “erba”
o marijuana nel veicolo”
(VI PP 10.11.2010, pag. 4).
Posto di fronte alle perplessità degli inquirenti circa la
versione fornita (ossia quella di un incontro casuale seguito da una proposta
quasi immediata per un trasporto di stupefacente), l’imputato ha così risposto
in corso d’inchiesta:
"
Voglio dire che con __________ stavamo già parlando da un paio
d’ore. È così saltato fuori che io ero appena rientrato dalla __________. __________
sembrava già aver appreso da qualcun altro questa cosa. Mi ha quindi chiesto
cosa facevo al momento in __________ ed io gli ho risposto che non facevo
nulla. È a quel momento che mi ha proposto di fare il trasporto”
(VI PP 10.11.2010, pag. 4);
"
Qualche giorno dopo questo nostro primo incontro __________ mi ha
telefonato e ci siamo incontrati un’altra volta nello stesso bar. In
quell’occasione gli ho chiesto di quanto stupefacente si trattava e lui mi ha
risposto che erano 2-3 chilogrammi di marijuana. Si sarebbe trattato di
pacchetti ben schiacciati”
(VI PP 10.11.2010, pag. 4);
"
Durante il primo incontro al bar avevamo parlato in generale, non
è che __________ mi avesse detto tutti i particolari, ciò è avvenuto negli
incontri successivi. Durante il primo incontro __________ mi diceva che io non
sarei stato l’unico a fare questi lavori ma c’era altra gente che faceva i
viaggi per lui”
(VI Pol. 03.12.2010, pag. 3).
Quanto alla persona di __________, IM 1, il quale ha specificato
di conoscere bene l’accento ______ in ragione dell’elevata presenza di
cittadini di quel paese in __________, ha dichiarato:
"
Mi viene chiesto se sono proprio sicuro che __________ sia un
cittadino __________. Posso dire che __________ parlava male l’__________ e che
qualche volta usava delle parole in tedesco, quindi penso che abbia vissuto in __________.
__________ non mi ha mai detto da dove proveniva ma io, dal suo accento ed
anche dalla sua fisionomia (che riesco a distinguere da quella di un cittadino _____),
posso supporre che fosse un cittadino __________. A tale proposito, voglio
precisare che lui non mi ha mai detto di chiamarsi __________, ma quando mi ha
dato il telefonino, usato durante il primo viaggio, il numero di telefono
registrato nella rubrica con cui avrei dovuto contattarlo figurava sotto la
dicitura __________. Per questo motivo io ho pensato che lui si chiamasse __________,
forse un diminutivo di __________, ma si trattava di una mia supposizione. Di
fatto __________, cioè colui che mi ha incaricato di andare in ______ con la __________,
non mi ha mai detto il mio nome”
(VI Pol. 29.10.2010, pagg. 3-4).
b) Va detto che IM 1 ha fornito, in occasione dell’interrogatorio dinanzi alla Polizia del 21.10.2010, qualche
indicazione circa la marca, il colore e alcune lettere della targa dell’autovettura
che guidava __________ in __________ (VI Pol. 21.10.2010, pag. 1), ma dal
rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria non risulta che si sia giunti
all’identificazione del soggetto.
Inizialmente IM 1 aveva riferito che __________ “gestisce un
commercio di macchine a noleggio e quindi l’auto trovata in mio possesso
potrebbe anche appartenergli” (VI Pol. 14.10.2010, pag. 2), salvo poi
attribuire tale frase ad un problema di traduzione (cfr. VI Pol. 18.10.2010,
pagg. 6-7 e VI PP 10.11.2010 pag. 5).
Ad ogni modo, nel presente procedimento, ciò che rileva è che,
come minimo, IM 1 era ben cosciente dell’attività che svolgeva __________:
"
L’unica cosa che posso dire con certezza è che __________ è
attivo nello spaccio droga e che è stato lui ad incaricarmi di effettuare il
viaggio per _________ per la __________”
(VI Pol. 18.10.2010, pag. 7);
"
(…) intendevo che evidentemente in quel garage (ndr: quello in
cui l’__________ è stata “preparata”) trattano stupefacenti”
(VI PP 10.11.2010, pag. 8).
IM 1 ha dichiarato in corso d’inchiesta di avere percepito da __________
complessivamente la somma di EUR 10'000.- per i cinque viaggi programmati, in
due tranches da EUR 5'000.-.
"
Ritornando al compenso che ne avrei ricevuto dichiaro che __________
mi aveva in un primo momento offerto 2'000 euro per il viaggio verso _________.
Parlando e venendo a conoscenza del fatto che avevo debiti, mi ha proposto di
darmi 10'000 euro suddivisi in due “rate”: 5'000 euro prima della partenza e
5'000 euro al mio rientro”
(VI PP 10.11.2010, pag. 5);
"
(…) effettivamente i viaggi sarebbero dovuti essere cinque. In
pratica quindi non sono stato pagato di più, ma visto che __________ si fidava
di me mi ha dato in due tranche l’importo totale relativo ai cinque viaggi,
quando ancora di viaggi da compiere ne rimanevano quattro”
(VI PP 10.11.2010, pag. 5);
"
(…) Da parte mia dopo aver eseguito i cinque trasporti avrei
dovuto smettere”
(VI PP 10.11.2010, pag. 5).
Sulla qualità e la quantità di sostanza stupefacente che IM 1
avrebbe dovuto trasportare dall’__________ verso _______ per conto di __________,
ci torneremo.
c) IM 1 ha dichiarato di essersi recato il 29 settembre 2010 con __________ presso la ditta __________ e di
avere ritirato un’automobile, l’__________, dopo avere sottoscritto un
contratto di noleggio su indicazione di __________. A trattare con la __________
è stato __________.
Salito a bordo dell’__________, l’imputato ha seguito __________
(che si trovava sulla propria autovettura) fino ad un garage situato nella zona
di __________. Grazie ad uno schizzo disegnato da IM 1 e da alcune fotografie
satellitari della zona mostrategli dalla Polizia è stato possibile determinare
l’esatta ubicazione del garage in questione (VI Pol. 21.10.2010).
Giunto a __________, IM 1 è sceso dall’__________ lasciandola a __________,
il quale si è messo al volante per oltrepassare un cancello e dirigersi
all’interno di un piazzale recintato, che viene utilizzato da due garages (il
garage __________ e il garage __________). L’imputato ha riferito di avere
notato due persone che stavano aspettando __________ e che pure sono entrate
all’interno del piazzale. Prima di salire sull’__________, __________ ha detto
a __________ che lo avrebbe chiamato quando sarebbe stato il momento. IM 1, dal
canto suo, e sempre stando alle sue dichiarazioni, è rientrato al proprio
domicilio al volante del proprio veicolo, che aveva posteggiato a __________
con __________ prima che i due si recassero con l’automobile di quest’ultimo
presso l’autonoleggio.
In sostanza, IM 1 ha sostenuto di non avere in alcun modo
assistito a quanto avvenuto all’interno del garage.
"
D: È sicuro di non aver partecipato alle operazioni stoccaggio
dello stupefacente all’interno della vettura ?
R: Sicurissimo, ho solo guidato la macchina. Non mi hanno mai
mostrato nulla di tutto ciò”
(VI Pol. 03.12.10, pag. 6).
d) IM 1 ha riferito di avere compiuto il primo viaggio dall’__________ verso ______ per conto di __________
il 7 ottobre 2010.
Il giorno precedente la partenza, ossia il 6 ottobre 2010, IM 1 ha ricevuto una telefonata da parte di __________, con la quale veniva informato che l’__________
era pronta. Recatosi presso il posteggio esterno di __________, ha lasciato il
proprio veicolo, una __________, e preso in consegna da __________ l’__________,
a bordo della quale rientrava al domicilio della compagna a __________. In
quell’occasione riceveva pure, sempre da __________, un telefono cellulare di
marca Nokia nel quale era stato memorizzato unicamente il numero di __________,
nonché la prima tranche di EUR 5'000.--.
La mattina di giovedì 7 ottobre 2010, verso le ore 06:00, IM 1 è
quindi partito al volante dell’__________ alla volta di __________ in provincia
di __________, transitando per ________, il ______, il __________, la
___________, la ____________ e la Svizzera. Peraltro era stato fermato dalle
autorità doganali ___________, che lo avevano fatto scendere dal veicolo,
controllato i suoi documenti, guardato all’interno del portabagagli e sotto i
sedili, senza trovare nulla e facendolo quindi proseguire. Giunto a
destinazione, a _____, nel tardo pomeriggio, l’imputato ha avvertito __________
e in seguito ha ricevuto una telefonata da una donna __________ di origini __________,
con la quale tuttavia non riusciva ad accordarsi convenientemente. Dopo avere
atteso invano per due ore a __________, l’imputato ha deciso di cercare un
albergo. Presa una camera al __________ a __________, è stato richiamato dalla
donna, la quale, venuta a conoscenza della sua ubicazione, gli avrebbe chiesto
di attendere presso l’albergo l’arrivo di due ragazzi. IM 1 ha quindi consegnato loro l’__________. Il giorno seguente, egli è stato informato dalla donna che
il veicolo presentava un guasto (in corso d’inchiesta, l’imputato ha riferito
di non avere in realtà creduto a tale versione) e che necessitava di essere
riparato, ciò che lo ha costretto a prolungare il suo soggiorno a __________ di
alcuni giorni. Per sostenere le spese IM 1 ha affermato di avere ricevuto da questi cittadini un importo totale di EUR 1'750.--. La domenica successiva, ossia
il 10 ottobre 2010, IM 1 è stato chiamato dalla donna per essere informato che
l’__________ era pronta. È stato quindi accompagnato da due cittadini in una
località sconosciuta nell’__________, dove gli è stata riconsegnata l’__________.
Durante il tragitto gli è stato mostrato il posteggio del supermercato _________
di __________, luogo in cui sarebbe dovuto avvenire l’incontro in occasione del
successivo trasporto dall’__________.
IM 1 ha quindi fatto ritorno in __________, giungendo presso la
residenza della compagna a __________ verso le ore 02:00 di lunedì 11 ottobre 2010. A mezzogiorno ha dichiarato di avere riportato l’__________ presso il posteggio esterno di __________,
dove ad attenderlo c’era __________, con cui si era accordato in tal senso. __________
ha quindi preso in consegna l’autovettura portandola all’interno del piazzale
delle officine di __________. In tale circostanza, dopo essersi fatto
restituire il telefono cellulare Nokia, __________ consegnava ad IM 1 la
seconda tranche di EUR 5'000.--. Congedatosi da __________, faceva poi rientro
a casa.
e) L’imputato ha dichiarato di
essersi nuovamente recato a __________ mercoledì 13 ottobre 2010 per ritirare
l’__________ in vista di un ulteriore viaggio, così come concordato con __________,
il quale già in occasione del suo rientro dal primo viaggio aveva sondato la
disponibilità dell’imputato a ripartire a breve:
"
__________ mi ah peraltro chiesto se volevo ripartire il giorno
dopo verso _______. Io ho risposto di no perché ero stanco. __________ mi ha
allora chiesto se mi andava bene di partire giovedì (ndr: 14 ottobre 2010) ed
io gli ho risposto di provare a chiamarmi. Ciò è avvenuto mercoledì e __________
mi ha detto che la macchina era pronta, chiedendomi se mi andava bene di
partire il giorno dopo. Visto che a me andava bene, quella sera alle ore 18:00
sono passato a ritirare la vettura. Dopo aver dormito a casa mia come in
occasione del primo viaggio, la mattina dopo sono partito verso _______”
(VI PP 10.11.2010, pag. 7).
Partito dall’__________ la mattina del 14 ottobre 2010 al volante
dell’ __________ alla volta dell’______, con destinazione il posteggio del
supermercato __________, IM 1 ha percorso lo stesso tragitto del viaggio da lui
compiuto il 7 ottobre 2010, attraversando vari paesi prima di essere fermato
nel tardo pomeriggio al valico di __________ dalle autorità svizzere.
f) L’imputato ha sempre negato
un dolo diretto nella consapevolezza di trasportare droghe pesanti, limitandosi
ad affermare di essere convinto di trafficare canapa. Sia che sia ha ammesso il
dolo eventuale (VI MP 10.11.10):
"
Il SPP mi chiede se ciò non equivale a dire che io sospettavo che
ci fosse ben altro di due chili di marijuana.
Rispondo di sì, lo temevo.
Il verbalizzante mi fa presente che in una situazione di questo
tipo, dove io avevo ricevuto un’ingente somma di denaro per pochi viaggi in _____,
e avendo io – per mia stessa ammissione – sospettato che non si trattava di
semplice marijuana, non è concepibile che io dopo una semplice e sommaria
ispezione del veicolo (dietro i parafanghi e sotto i sedili) mi sia comunque
messo in viaggio.
Ciò é vero ma avrei dovuto smontare la macchina. È vero che
malgrado questi dubbi mi sono messo in viaggio.
Il SPP mi chiede se non è che io piuttosto mi sia detto che, visto
che avevo bisogno di soldi, andava comunque bene.
Ciò è vero nel senso che non sapevo quale tipo di droga fosse e la
quantità.”
E ancora più chiaramente il 22.12.10:
"
Come ammesso nel mio verbale del 10.11.2010 dinnanzi al SPP avevo
avuto dei dubbi su quello che mi stavano facendo trasportare. Voglio oggi
precisare che non solo prima del secondo viaggio ho controllato sommariamente
la macchina alla ricerca della droga, ma l’ho fatto anche prima del primo viaggio.
Ricordo che entrambe le volte ho guardato sotto i sedili, nel cruscotto, sotto
la ruota di scorta e in uno sportello del bagagliaio. Comunque avevo bisogno di
soldi e qualunque cosa vi fosse nella macchina andava bene. (….)Ripeto che
avevo bisogno di soldi e che sono quindi andato a fare le consegne senza
riguardo a quando e cosa stessi trasportando”.
D’altro canto non si può certo ritenere che potesse esser convinto
di trasportare unicamente della canapa se solo si pon mente alla retribuzione
pattuita, 2000 EURO a viaggio per cinque viaggi, somma che avrebbe consumato
tutto il guadagno illecito, la canapa avendo un prezzo al kg di gran lunga
inferiore all’eroina ed alla cocaina. Inoltre vi è da considerare il fatto che all’accusato
è stata consegnata l’auto riempita da terzi, senza che egli avesse assistito
alle operazioni di carico, segno evidente che il suo compito era quello di
trasportare qualsiasi cosa. Del resto, se avesse davvero voluto trasportare
solo della canapa, non avendo potuto vedere cosa fosse stato davvero caricato,
avrebbe certamente avuto l’occasione di verificare quanto trasportato, subito
dopo essere partito, tanto più che è notorio che quando si accetta di
trasportare della droga si sa che la stessa viene celata in modo accurato nel
veicolo.
A tutto ciò aggiungasi che il viaggio era organizzato in maniera
tipica di chi intende trasportare merce illegale, con partenza dall’__________
senza conoscere il destinatario e con la consegna di un cellulare nella cui
memoria vi era solo il numero da chiamare al momento dell’arrivo.
g) Per il resto, per quel che è
dei riscontri oggettivi, sulla sostanza stupefacente ritrovata all’interno
dell’__________ si è già detto sopra (1'134.6249 gr di eroina pura e 4'149.567
gr di cocaina pura).
Il 14 ottobre 2010 è stata effettuata l’analisi IONSCAN ad opera
degli specialisti del CGCF mediante prelievi all’interno dell’autovettura, nei
ricettacoli, su un pane e sulla persona di IM 1. I risultati sono contenuti nel
rapporto CGCF datato 15.10.10 (all. 18 al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria, AI 46) e sono stati riassunti nel rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria (AI 46) alle pagg. 5 e 6.
Ciò che vale la pena evidenziare è che l’analisi IONSCAN ha
permesso di accertare che i tre ricettacoli dell’__________ non presentano
alcun segno di contaminazione di THC (principio attivo contenuto nella canapa),
mentre gli stessi ricettacoli (quindi anche il ricettacolo rinvenuto vuoto al
momento del fermo del 14 ottobre 2010, ossia quello posto sul longherone
sinistro) sono risultati positivi (contaminazione indiretta) alla cocaina e
all’eroina.
Inoltre va rilevato che i due viaggi ammessi da IM 1 hanno trovato
riscontro nei dati dei tabulati retroattivi relativi alle utenze in uso
all’imputato __________ e __________), i quali confermano una sua presenza sul
territorio svizzero i giorni 7 e 14 ottobre 2010, con contatti con le utenze in
uso a __________ (cfr. segnatamente VI Pol. 03.12.10: contiene il riassunto del
traffico telefonico sul territorio svizzero, pagg. 2-3; e vengono contestati
all’imputato alcuni sms, pagg. 7-12).
Vi è stato pure riscontro positivo circa il soggiorno di IM 1
presso il __________ di __________ dal 7 al 10 ottobre 2010 (cfr. all. 24 a rapporto inchiesta polizia giudiziaria AI 46). In particolare si rileva che IM 1 non ha
utilizzato il posteggio dell’albergo né il telefono della camera.
Per quanto attiene all’__________, il contratto di noleggio figura
firmato da IM 1.
E’, dipoi, stato accertato che il contachilometri segnava, al
momento del noleggio il 29 settembre 2010, 213'459 km percorsi, mentre in occasione del fermo avvenuto il 14 ottobre 2010, 219'617 km percorsi. Ciò significa che nel periodo in questione sono stati percorsi 6'158 km. Da __________ a __________ vi sono poco meno di 1'100 km e i viaggi ammessi dall’imputato conducono ad un totale di 3'500/3'600 km percorsi. Vi è quindi una differenza
importante tra questa cifra e i 6'158 km di cui sopra, differenza che ha portato la Polizia ad ipotizzare un altro viaggio. Tuttavia si ricorda che,
stando alla versione fornita dall’imputato, il veicolo è rimasto nella
disponibilità delle persone che lo attendevano a __________ dal 7 al 10 ottobre
2010 e non è dato sapere quale uso ne abbiano fatto.
Ad ogni modo, non vi sono altri elementi che possano suffragare
l’ipotesi di un ulteriore viaggio da parte di IM 1, eccezion fatta per quel sms
di __________ indirizzato all’imputato, di cui si è già parlato sopra (e che
chiedeva a quest’ultimo di partire, sostanzialmente, all’inizio di ottobre). IM
1 ha dal canto suo sempre ribadito di non avere dato seguito all’indicazione
di __________ e di avere rimandato la partenza al 7 ottobre 2010.
Quanto al navigatore, è stato ritrovato memorizzato, nello spazio
riservato a “casa mia”, l’indirizzo di __________ di __________. Al riguardo
l’imputato non ha saputo fornire spiegazioni particolari, limitandosi ad
affermare di avere salvato lui l’indirizzo di __________ (cfr. VI Pol.
03.12.2010, pag. 4).
La documentazione cartacea sequestrata è costituita da due
bigliettini, sui quali ha affermato di avere annotato a mano le spese sostenute
per i viaggi. Su uno dei biglietti figura anche una calligrafia non
riconducibile all’imputato, il quale d’altronde aveva dichiarato di avere
h) Giusta l’art. 19 LStup
chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da alcaloidi o canapa per
produrre stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, fabbrica, estrae,
trasforma o prepara stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, deposita,
spedisce, trasporta, importa, esporta o transita stupefacenti, chiunque, senza
essere autorizzato, offre, distribuisce, vende, negozia per terzi, procura,
prescrive, mette in commercio o cede stupefacenti, chiunque, senza essere
autorizzato, possiede, detiene, compera o acquista in altro modo stupefacenti,
chiunque fa preparativi a questi scopi, chiunque finanzia un traffico illecito
di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento, chiunque
pubblicamente istiga al consumo di stupefacenti o rivela la possibilità di
acquistarli o di consumarli, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una
pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi la
pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una
pena pecuniaria.
Un caso è ad esempio grave se l’autore sa o deve presumere che la
sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in
pericolo la salute di parecchie persone (lett. a): il che è oggettivamente dato
già per quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113; con la
precisazione in DTF 114 IV 165), di 12 gr. di eroina pura o di 18 gr. di
cocaina pura (DTF 109 IV 145, con le precisazioni in DTF 119 IV 180 e 120 IV
334). Per quanto riguarda poi l’aspetto soggettivo, occorre tenere presente che
le nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante è ormai una realtà di comune
conoscenza (DTF 104 IV 211; cfr. anche 106 IV 232).
Equivale ad importazione il trasporto dello stupefacente già nel
territorio doganale svizzero (art. 3 Oprec - RS 812.121.3).
Dal profilo soggettivo il reato è intenzionale. Basta il dolo
eventuale che è dato allorquando l'agente, pur non volendo un determinato
risultato di rilevanza penale, lo accetta nel caso in cui si realizzi.
i) Alla luce di quanto
suesposto si ha che IM 1 è stato riconosciuto colpevole di infrazione aggravata
alla LFStup nelle circostanze indicate nell’atto d’accusa, non dovendosi
disquisire sulla portata giuridica del primo viaggio e degli ulteriori tre già
programmati, il PP avendo, opportunamente, limitato le imputazioni al solo
viaggio in occasione del quale è stato fermato.
4. Il processo di cui in
rassegna rappresenta, in sostanza, un caso in cui determinante è, in maniera
preponderante, la commisurazione della pena, laddove l’elemento chiave è la
gravità della colpa. L’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce esplicitamente che il
giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita
anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena
avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di
prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del
condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può
ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze
sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (sentenza del
Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF
128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di
prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la
pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad
esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar, n. 17 e 18 ad
art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza
relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers,
Handkommentar, n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale, per valutare la gravità
della colpa, entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che
hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito
(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,
l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione
dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà
personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,
pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44
consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288
consid. 2 pag. 289). In materia di stupefacenti il TF ha stabilito che il
criterio dei quantitativi non è sempre quello determinante, ma rimane un criterio
importante (DTF 6B 370/2007).
Vanno inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza
– la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui
ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali
precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47
con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag.
289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della
pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età,
agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva
ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007
del 17 aprile 2007, consid. 6.4,6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1
e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, n. 53 e
segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono
solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il
principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in
casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé
conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP)
diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole
invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base
alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v.
anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).
a) La colpa di IM 1 è
estremamente grave. Il primo pensiero della Corte va senz’altro agli importanti
quantitativi di droga trasportati. Quantitativi che riguardano ben due tipi di
droga pesante, la cui messa sul mercato avrebbe fruttato un guadagno illecito
ingente a fronte della messa in pericolo della salute di moltissime persone.
Altro fattore che ha impressionato molto negativamente la Corte è
la disponibilità dell’accusato di effettuare più viaggi su scala
internazionale. Inoltre, se, da un lato, è vero che la Corte ha accertato un
dolo, si fa per dire, soltanto eventuale quantomeno sui quantitativi e sui tipi
di stupefacente, dall’altro non va sminuita la disponibilità dell’accusato a
trasportare qualsiasi cosa illecita conto tenuto del fatto che egli,
consapevole di effettuare dei trasporti di merce illecita, non si è minimamente
peritato di verificare cosa effettivamente trasportava. In altri termini, per
lui, poteva essere di tutto, dalla droga in quantità ancora maggiore ad altri
oggetti ancora maggiormente pericolosi. Il tutto con il solo scopo del lucro
nonostante una situazione finanziaria personale oggettivamente non agevole, ma
nemmeno particolarmente difficile, se si pon mente al fatto che, da quanto
emerge dagli atti, non risultano particolari pressioni da parte dei creditori
da far perdere il senno all’imputato sin da spingerlo a tanto.
b) Detto che l’accusato non ha
precedenti e che tale circostanza non è di per sé atta a diminuire automaticamente
la pena (CARPE 25.05.11 in re N.), la Corte ha considerato a favore di IM 1 il
fatto che ha agito quale semplice corriere, per dolo eventuale anche se
lambisce il dolo diretto e che ha collaborato, quantunque in maniera non
immediata e nemmeno particolarmente dettagliata, con gli inquirenti,
limitandosi ad ammettere quanto, francamente, non poteva certo negare. A tale
riguardo la Corte non ha inteso dar prova di particolare severità nel
riconoscergli tale, seppur limitata, attenuante poiché conscia del fatto che
l’accusato ha agito nell’ambito di un traffico internazionale che è spesso
retto da delinquenti senza scrupoli e che, pertanto, una maggiore
collaborazione potrebbe anche essere foriera di spiacevoli conseguenze, una
volta liberato.
c) Alla luce di quanto
suesposto si giustificherebbe una pena detentiva di sei anni, che si inserisce
perfettamente nel solco della prassi ticinese in questi casi (sentenze Corti
criminali 8 ottobre 2004; 12 gennaio 2010 e CCRP 12.05.10).
Per la Corte l’attenuante di maggior peso è legata all’età
dell’accusato, tenuto conto che più la speranza di vita di una persona è
minore, maggiore è, in termini di sensibilità alla sanzione, l’incisività della
pena privativa della libertà. Pur tenuto conto che l’accusato gode di buona
salute, la Corte si è messa una mano sul cuore operando un’ulteriore riduzione
della pena, stabilendola in 5 anni, in considerazione pure del fatto che la
risocializzazione di IM 1 non pare porre problemi particolari, conto tenuto del
fatto che egli ha ribadito l’intenzione di espiare la pena in __________,
circostanza che la Corte non può che salutare positivamente.
5. Per l’art. 69 CP il giudice,
indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca
degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che
costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la
sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico (cpv. 1). Il giudice
può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti
(cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 70 CP il giudice ordina altresì la confisca dei
valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati
a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere
restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale
(cpv. 1). La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori
patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in
cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei
suoi confronti una misura eccessivamente severa (cvp. 2).
La Corte ha proceduto alle confische dei beni sequestrati che sono
stati direttamente coinvolti nel traffico.
In particolare è stata confiscata l’autovettura utilizzata per il
trasporto non solo perché è servita a commettere il reato, ma pure in quanto
compromette la sicurezza pubblica nella misura in cui , da una parte, la stessa
è stata modificata e presenta tre appositi nascondigli destinati
all’occultamento di stupefacente e, dall’altra, la ditta stessa e le persone ad
essa collegate sono sospettate dalle autorità __________ di polizia di essere
legate al traffico di stupefacenti.
Per il resto si rinvia al testo del dispositivo.
Visti gli artt. 12, 40, 42, 43,
47, 51, 69 e 70 CP;
19 cifra 2 LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla
Legge federale sugli stupefacenti
siccome riferita a una quantità di stupefacenti che sapeva o
doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie
persone,
per avere, senza essere autorizzato,
il 14 ottobre 2010 a __________, presso il valico doganale di __________,
proveniente dall’__________ e diretto in ______,
detenuto, importato, trasportato e transitato in Svizzera 11'943.42 grammi di eroina (grado di purezza medio 9.5%) e 5'970.60 grammi di cocaina (grado di purezza medio 69.5%) a bordo dell’autovettura __________ da lui
presa a noleggio e condotta, all’interno della quale la sostanza stupefacente
era stata occultata
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato:
2.1
alla pena detentiva di 5
(cinque) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento della tassa di
giustizia di CHF 1'000.- e dei disborsi.
3.
Il condannato è
mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena
e/o in vista della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).
§ Il mantenimento in
carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel
termine di 10 giorni (artt. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).
4.
È ordinata la confisca e la
distruzione di:
4.1
24 pani di eroina per un
totale di 11'943.42 grammi (rep. SAD 2010 nr. 3324.1);
4.2
6 pani di cocaina per un
totale di 5'970.60 grammi (rep. SAD 2010 nr. 3324.2).
5.
È ordinata la confisca di:
5.1
1 autovettura __________ di
colore __________, con chiave d’avviamento e relativa documentazione;
5.2
1 telefono cellulare Nokia
1661;
5.3
1 scheda SIM
Vodafone __________;
5.4
1
telefono cellulare LG __________;
5.5
1 scheda SIM Vodafone con
numero sconosciuto;
5.6
1 navigatore satellitare __________
con accumulatore;
5.7
documentazione cartacea (rep.
11804);
5.8
EUR 450.- .
6.
È ordinato il dissequestro
di:
6.1
1 telefono cellulare Nokia
1650;
6.2
1 scheda SIM Kruidvat nr. __________
6.3
1 telefono cellulare Samsung
GT-E1150;
6.4
1 scheda SIM Kruidvat nr. __________;
6.5
1 scheda SIM
Orange nr. __________;
6.6
1 scheda SIM Telefonica Movistar nr. __________
6.7
1 caricatore
Nokia;
6.8
1 caricatore
Samsung.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato. La retribuzione del difensore sarà
stabilita con decisione separata. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr.
. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 12'385.--
Traduzioni fr. 1'804.80
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 94.80
fr. 15'284.60
============