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Decisione

72.2011.26

Spaccio di cocaina e falsa identità. Procedura abbreviata

5 aprile 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2. conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione

per avere,

ripetutamente, usando l’inganno, indotto un

funzionario ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità,

un fatto d’importanza giuridica,

e meglio

- a __________,

il 13.01.2005, presentando, all’ufficiale del registro civile, documenti

certificanti l’avvenuto matrimonio civile a __________ tra lui, indicato con la

falsa identità di __________ e __________; indotto il funzionario preposto

all’Ufficio dello stato civile a iscrivere sul registro informatizzato tale

unione riportante i suoi dati anagrafici falsi summenzionati,

- a __________,

il 9.03.2005, presentando la documentazione necessaria all’ottenimento del

permesso B, riportante, quale sua, la falsa identità di __________, ottenuto

dalle competenti autorità il citato permesso B riportante le menzionate false

generalità;

fatti avvenuti: nelle

indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: art.

253 CP,

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM

1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.

Di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 15 mesi di detenzione

da espiare, dedotto il carcere preventivo sofferto

di 42 giorni;

pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 18 mesi

di detenzione da espiare decretata nei suoi confronti dal Tribunale di polizia

di __________ del 24.11.2006.

Considerandi

2.

IM

1.

è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie,

il cui importo sarà stabilito dalla Corte Correzionale di Bellinzona.

ed inoltre 3. All’Avv.

DUF 1, difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art.

132.

CPP, è riconosciuto l’importo di CHF 2'487.70 a titolo di onorario e rimborso spese, a carico dello Stato.

4.

Ordina

la confisca della licenza di condurre no. __________ rilasciata il __________

(falsa) (art. 69 o 70 CP).

Presenti

§ Ministero

pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1;

§ l'imputato

IM 1 accompagnato dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espleti i pubblici

dibattimenti

dalle ore 09:30 alle

ore 09:35

- constatato

il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato

che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che le accuse concordano con le risultanze del

dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

82, 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22.

TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto

di accusa n. 25/2011 del 21 marzo 2011 contro IM 1 con le relative proposte è

approvato, con la seguente precisazione:

ad 2.: La tassa di giustizia di fr. 500.- e i

disborsi sono a carico del condannato.

2.

Questo

giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente

a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci

giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato

accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:

Per la Corte

delle assise correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta

spese:

Tassa di

giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Altri disborsi

(postali, tel., ecc.) fr. 55.--

fr. 755.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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