72.2011.26
Spaccio di cocaina e falsa identità. Procedura abbreviata
5 aprile 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
72.2011.26
Data decisione, Autorità:
05.04.2011, PENAL
Titolo:
Spaccio di cocaina e falsa identità. Procedura abbreviata
CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA FALSA ATTESTAZIONE
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
SENTENZA
art. 358 CPP-TI
art. 361 CPP-TI
art. 362 CPP-TI
art. 253 CPS
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2011.26
Lugano,
5 aprile 2011/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise correzionali di
Bellinzona
composta da:
Agnese
Balestra-Bianchi, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art.
358 e ss. CPP
proposta dal
Ministero pubblico
contro
IM 1,
Alias:
__________,
__________,
in carcerazione
preventiva dal 14 gennaio 2011 al 25 febbraio 2011 (42 giorni)
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 25/2011 del 21 marzo 2011,
di
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che
sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
tra __________, __________, __________ e __________,
nel periodo luglio 2009/dicembre 2009,
venduto un imprecisato quantitativo di cocaina ma
almeno 340 grammi,
- 290 grammi a __________,
- 30 grammi a __________,
- 20 grammi a __________;
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto:
art. 19 cifra 2 LFStup;
Fatti
2. conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione
per avere,
ripetutamente, usando l’inganno, indotto un
funzionario ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità,
un fatto d’importanza giuridica,
e meglio
- a __________,
il 13.01.2005, presentando, all’ufficiale del registro civile, documenti
certificanti l’avvenuto matrimonio civile a __________ tra lui, indicato con la
falsa identità di __________ e __________; indotto il funzionario preposto
all’Ufficio dello stato civile a iscrivere sul registro informatizzato tale
unione riportante i suoi dati anagrafici falsi summenzionati,
- a __________,
il 9.03.2005, presentando la documentazione necessaria all’ottenimento del
permesso B, riportante, quale sua, la falsa identità di __________, ottenuto
dalle competenti autorità il citato permesso B riportante le menzionate false
generalità;
fatti avvenuti: nelle
indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: art.
253 CP,
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM
1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
Di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 15 mesi di detenzione
da espiare, dedotto il carcere preventivo sofferto
di 42 giorni;
pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 18 mesi
di detenzione da espiare decretata nei suoi confronti dal Tribunale di polizia
di __________ del 24.11.2006.
Considerandi
2.
IM
1.
è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie,
il cui importo sarà stabilito dalla Corte Correzionale di Bellinzona.
ed inoltre 3. All’Avv.
DUF 1, difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art.
132.
CPP, è riconosciuto l’importo di CHF 2'487.70 a titolo di onorario e rimborso spese, a carico dello Stato.
4.
Ordina
la confisca della licenza di condurre no. __________ rilasciata il __________
(falsa) (art. 69 o 70 CP).
Presenti
§ Ministero
pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1;
§ l'imputato
IM 1 accompagnato dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espleti i pubblici
dibattimenti
dalle ore 09:30 alle
ore 09:35
- constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che le accuse concordano con le risultanze del
dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
82, 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto
di accusa n. 25/2011 del 21 marzo 2011 contro IM 1 con le relative proposte è
approvato, con la seguente precisazione:
ad 2.: La tassa di giustizia di fr. 500.- e i
disborsi sono a carico del condannato.
2.
Questo
giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente
a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci
giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato
accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte
delle assise correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta
spese:
Tassa di
giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Altri disborsi
(postali, tel., ecc.) fr. 55.--
fr. 755.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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