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Decisione

72.2011.35

Spaccio di eroina da parte di sedicente cittadino straniero. Entrata e soggiorno illegale

30 maggio 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1 lett. a e b LStr.;

Presenti: - il Ministero pubblico,

rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1;

- l’imputato, accompagnato

dal suo difensore d’ufficio (con GP) avv. DUF 1.

Espleti i

pubblici dibattimenti dalle ore 14:05 alle ore 15:10.

Sentiti: - Il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l’atto d’accusa,

chiede che all’imputato sia comminata una pena aggiuntiva di 8 mesi di

detenzione;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito

dalla vendita di 100 grammi di eroina. In esito alla sua arringa, il legale

postula una massiccia riduzione della pena, da contenere in massimo 9 mesi di

detenzione, posta al beneficio della sospensione condizionale; non si oppone a

che il periodo di prova sia fissato al massimo legale.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti:

quesiti:

IM 1, sedicente

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo gennaio – 10

febbraio 2009, a __________ (__________) e __________ (__________), in 3

occasioni, in correità con terzi, venduto circa complessivi 150 grammi lordi di eroina?

1.1.1. trattasi di reato aggravato a

motivo del quantitativo?

1.2. infrazione alla LF sugli

stranieri, ripetuta

per essere, nel periodo fine 2008 – 10 febbraio 2009 e dal 20 al

23 luglio 2010, in 2 occasioni, entrato in Svizzera dal valico ferroviario di __________

e avere soggiornato a __________ e in altre imprecisate località, violando il

divieto d’entrata 10 gennaio 2005 emanato dall’autorità del Canton __________?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

Considerandi

2.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena?

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno

che al n. 1.1.1, 2., e in modo parzialmente affermativo al n. 1.1;

visti gli art. 12, 40, 42, 43,

44, 47, 49, 51 CP;

19.

cifra 1 e 2 LStup;

115.

cpv. 1 lett. a e b LStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1, sedicente

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo gennaio – 10

febbraio 2009, a __________ (__________) e __________ (__________), in correità

con terzi, venduto a __________ 47,45 grammi di eroina (grado di purezza del 21%);

1.2

infrazione alla LF sugli

stranieri, ripetuta

per essere, nel periodo fine 2008 – 10 febbraio 2009 e dal 20 al

23.

luglio 2010, in 2 occasioni, entrato in Svizzera dal valico ferroviario di __________

e avere soggiornato a __________ e in altre imprecisate località, violando il

divieto d’entrata 10 gennaio 2005 emanato dall’autorità del Canton __________;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Di conseguenza,

IM 1, sedicente, è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 6 (sei)

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena aggiuntiva a quella di 6

mesi di detenzione inflittagli il 23 febbraio 2011 dalla Staatsanwaltschaft di ______;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.– e dei disborsi.

3.

Il condannato è mantenuto

in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena e/o in vista

della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).

§ Il mantenimento in

carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel

termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).

4.

Le spese per la difesa

d’ufficio, a carico dell’imputato, sono sostenute dallo Stato; resta riservato

l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con

decisione separata.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 84.40

fr. 784.40

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