72.2011.35
Spaccio di eroina da parte di sedicente cittadino straniero. Entrata e soggiorno illegale
30 maggio 2011Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2011.35
Mendrisio,
30 maggio 2011/rb
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da: giudice Claudio Zali, Presidente
Valentina Tognetti, vicecancelliere
sedente nell’aula
penale di questo Palazzo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati,
avendovi l’imputato, con l’annuenza del Difensore e del Procuratore pubblico,
rinunciato, per giudicare
nella causa penale Ministero pubblico
contro IM 1, sedicente
patrocinato dall’avv. DUF 1, __________
in carcerazione preventiva dal 24 febbraio 2011 al 20 aprile 2011
(56 giorni)
in carcerazione di sicurezza dal 21 aprile 2011
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 37/2011 del 20 aprile
2011, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e
meglio, per avere, senza essere autorizzato, a __________ (__________) e __________
(__________),
nel periodo gennaio 2009 – 10 febbraio 2009, in tre occasioni,
agendo in correità con tali “__________” e “__________”, suoi
connazionali non identificati, venduto a __________ complessivamente circa
150 grammi lordi di eroina, al prezzo di fr. 160.- il sacchetto
minigrip da circa 5 grammi l’uno, di cui 47.45 grammi netti (grado di purezza del 21%) sequestrati dalla Polizia cantonale a __________,
il 10 febbraio 2009;
2. entrata e soggiorno
illegale
per essere entrato in Svizzera, dal valico ferroviario di __________,
ed avere soggiornato illegalmente a __________ ed in altre imprecisate
località, in almeno due occasioni e meglio da fine anno 2008 al 10 febbraio
2009 e dal 20 al 23 luglio 2010, violando il divieto d’entrata 10 gennaio 2005
emanato dall’autorità del Canton __________, per tempo indeterminato;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cifra 1 e 2 LStup. e 115 cpv.
Fatti
1 lett. a e b LStr.;
Presenti: - il Ministero pubblico,
rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1;
- l’imputato, accompagnato
dal suo difensore d’ufficio (con GP) avv. DUF 1.
Espleti i
pubblici dibattimenti dalle ore 14:05 alle ore 15:10.
Sentiti: - Il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l’atto d’accusa,
chiede che all’imputato sia comminata una pena aggiuntiva di 8 mesi di
detenzione;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito
dalla vendita di 100 grammi di eroina. In esito alla sua arringa, il legale
postula una massiccia riduzione della pena, da contenere in massimo 9 mesi di
detenzione, posta al beneficio della sospensione condizionale; non si oppone a
che il periodo di prova sia fissato al massimo legale.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti:
quesiti:
IM 1, sedicente
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo gennaio – 10
febbraio 2009, a __________ (__________) e __________ (__________), in 3
occasioni, in correità con terzi, venduto circa complessivi 150 grammi lordi di eroina?
1.1.1. trattasi di reato aggravato a
motivo del quantitativo?
1.2. infrazione alla LF sugli
stranieri, ripetuta
per essere, nel periodo fine 2008 – 10 febbraio 2009 e dal 20 al
23 luglio 2010, in 2 occasioni, entrato in Svizzera dal valico ferroviario di __________
e avere soggiornato a __________ e in altre imprecisate località, violando il
divieto d’entrata 10 gennaio 2005 emanato dall’autorità del Canton __________?
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
Considerandi
2.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena?
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno
che al n. 1.1.1, 2., e in modo parzialmente affermativo al n. 1.1;
visti gli art. 12, 40, 42, 43,
44, 47, 49, 51 CP;
19.
cifra 1 e 2 LStup;
115.
cpv. 1 lett. a e b LStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1, sedicente
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo gennaio – 10
febbraio 2009, a __________ (__________) e __________ (__________), in correità
con terzi, venduto a __________ 47,45 grammi di eroina (grado di purezza del 21%);
1.2
infrazione alla LF sugli
stranieri, ripetuta
per essere, nel periodo fine 2008 – 10 febbraio 2009 e dal 20 al
23.
luglio 2010, in 2 occasioni, entrato in Svizzera dal valico ferroviario di __________
e avere soggiornato a __________ e in altre imprecisate località, violando il
divieto d’entrata 10 gennaio 2005 emanato dall’autorità del Canton __________;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2.
Di conseguenza,
IM 1, sedicente, è condannato:
2.1
alla pena detentiva di 6 (sei)
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena aggiuntiva a quella di 6
mesi di detenzione inflittagli il 23 febbraio 2011 dalla Staatsanwaltschaft di ______;
2.2
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 500.– e dei disborsi.
3.
Il condannato è mantenuto
in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena e/o in vista
della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).
§ Il mantenimento in
carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel
termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).
4.
Le spese per la difesa
d’ufficio, a carico dell’imputato, sono sostenute dallo Stato; resta riservato
l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con
decisione separata.
5.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 84.40
fr. 784.40
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