72.2011.36
Grave infrazione alla Legge Federale sugli stupefacenti per aver detenuto, importato e trasportato 1'018,72 grammi netti di cocaina con grado di purezza medio del 25,62%
17 luglio 2012Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2011.36
Lugano,
17 luglio 2012/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo Palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
già domiciliata a
rappresentata dall’ DUF 1
in carcerazione preventiva dal
3 novembre 2010 al 1. febbraio 2011 (91 giorni)
imputata, a norma dell’atto
d’accusa nr. 38/2011 del 20 aprile 2011 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
grave infrazione alla Legge Federale sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e
meglio, per avere, senza essere autorizzata,
in data 2/3 novembre 2010, detenuto, importato e trasportato da __________
a __________, attraverso il Valico doganale di __________, 1'018,72 grammi netti di cocaina con grado di purezza medio del 25,62% (grado di purezza variante da 15,8 a 29,4 %), con l’intenzione di raggiungere __________ dove avrebbe dovuto consegnare lo
stupefacente a terze persone non meglio identificate di nazionalità dominicana;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cifra 2 LStup;
Presenti: - il Procuratore
Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’avv.
DUF 1, difensore d’ufficio dell’imputata, nonché il lic. iur. __________;
- l’interprete
Fatti
di lingua spagnola.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:15.
Evase le
seguenti
questioni: La Presidente constata che
l’imputata non si è presentata all’odierno dibattimento senza presentare
giustificazioni.
La Presidente richiama il verbale del dibattimento del 24
maggio 2012, dibattimento al quale l’imputata pure non aveva partecipato, senza
giustificazione.
La Presidente constata che l’imputata, di ignota dimora, è
stata nuovamente citata a comparire in data odierna tramite pubblicazione nel
Foglio ufficiale del 5 giugno 2012 (doc. TPC 18).
La Presidente constata altresì che l’imputata ha avuto sufficienti
opportunità di esprimersi sul reato a lei contestato e che la situazione
probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in sua assenza.
Le parti danno atto che oggi vi sono le condizioni per
procedere in contumacia.
La Corte, preso atto di tutto ciò, decide di far luogo al
dibattimento in contumacia.
Sentiti: - il
Procuratore Pubblico, il quale in esito alla sua requisitoria chiede la
conferma integrale dell’atto d’accusa e propone la condanna dell’imputata alla
pena detentiva di 24 mesi. Non si oppone alla sospensione condizionale della
pena e propone un periodo di prova di anni tre;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputata, il quale sottolinea la difficile situazione personale
ed economica della sua assistita al momento dei fatti. Chiede che non venga
dato eccessivo peso al fatto che IM 1 non si sia presentata al dibattimento,
viste le elevate spese che una tale trasferta comporta. Postula l’applicazione
dell’attenuante specifica dell'aver agito sotto l'impressione di una grave
minaccia. Chiede che sia tenuto debito conto dell’ampia collaborazione prestata
e della sua incensuratezza. Visto il tempo trascorso dai fatti, chiede una
riduzione della pena proposta dal Procuratore pubblico, associandosi alla
richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 47,
51, 69 CP;
19 cifra 2 LStup;
82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg. CPP e 22 LTG;
dichiara e pronuncia in contumacia:
IM 1
1. è autrice colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzata,
il 2/3 novembre 2010, detenuto, trasportato ed importato da __________
in __________, attraverso il valico doganale di __________, 1'018,72 grammi netti di cocaina,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannata:
2.1
alla pena detentiva di 24 (ventiquattro)
mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 500.-- e dei disborsi.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 3
(tre).
4.
È ordinata la confisca di:
- grammi 1'018.72 di
cocaina, da distruggere;
- un telefono cellulare marca
Samsung (IMEI 3597736014114);
- una carta SIM Lebara
(spagnola) con numero utenza __________;
- un caricatore cellulare
Samsung;
- documentazione cartacea
varia.
5.
È ordinato il dissequestro
del libretto di risparmio intestato all’imputata.
6.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La
retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
7.
La condannata è resa
attenta al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente
sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al
Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 20'862.15
Pubblicazione su FU fr. 307.50
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 89.70
fr. 21'759.35
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