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Decisione

72.2011.39

Coazione usando violenza e minaccia con una pistola, ripetuti furto, danneggiamento, violazione domicilio e infrazione e contravvenzione LF stupefacenti. Altri reati minori. Per un imputato procedura

20 luglio 2011Italiano81 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti, egli risponde:

"

Un po’ per il mio passato e per la paura che ho ancora oggi, non

volevo denunciare i due alla polizia. Oggi la mia amica __________ ed il mio

amico __________, e per il fatto che temo seriamente per la mia incolumità, mi

hanno convinto a presentarmi a denunciare l’accaduto.”

(VI Pol. IM 2 28.02.11, pag. 3).

In seguito, dagli atti emerge che la Polizia ha proceduto il

04.03.11 ad interrogare __________, la compagna di IM 2, mentre in data

10.03.11 si è rivolta al Magistrato inoltrando una richiesta tesa

all’ottenimento di ordini di perquisizione e mandati di accompagnamento per __________,

IM 1 e __________ (AI 1).

IM 1 viene poi arrestato in data 14.03.11, arresto successivamente

confermato dal GPC in data 15.03.11 (rapporto d’arresto provvisorio, AI 6;

istanza di carcerazione preventiva, AI 12; verbale d’audizione e di decisione

del GPC 15.03.11, AI 14). Interessante quanto dichiara al GPC, il quale gli

chiede se non avesse avuto paura che la Polizia potesse venire ad arrestarlo

(visto che era stato informato da __________ circa la denuncia sporta da IM 2

nei suoi confronti):

"

In un primo tempo ho pensato che non gli avrebbero creduto perché

sono due scoppiati e hanno spessissimo a che fare con la polizia per guai loro.

Inoltre ho visto che la polizia non arrivava e quindi ho pensato di aver avuto

ragione sulla credibilità che avrebbero potuto dare loro gli agenti.”

(pag. 2).

IM 2 viene invece arrestato soltanto una settimana dopo, il

21.03.11, ossia il giorno in cui, in occasione del confronto tra lui e IM 1

dinanzi alla PP, quest’ultimo lo chiama in causa per l’asserita rapina a mano

armata ai danni di __________ nel dicembre 2010 (verbale PP di confronto IM 1 /

IM 2 21.03.11, AI 33; rapporto d’arresto provvisorio di IM 2, AI 38; decisione

GPC 23.03.11, AI 48):

"

TV: voglio dire per completezza come stanno le cose in realtà.

Quando siamo usciti per andare incontro a __________ a IM 2 è venuta l’idea di

rapinare il ragazzo. Mentre passeggiavamo su __________, lo stesso mi ha detto

di andare a prendere la pistola a casa mia e così siamo arrivati sino a casa

nel cortine, dove era posteggiato il mio scooter. Lui sapeva che io avevo una

pistola perché l’aveva vista in precedenza. Ho alzato la sella dello scooter ed

ho preso la pistola infilandomela nella tasca della giacca.

Casa mia è fra la casa di IM 2 ed il cinema __________ dove

abbiamo poi incontrato il ragazzo. L’idea della rapina è venuta ad entrambi

perché la cocaina precedente faceva schifo.

Abbiamo detto al ragazzo di accompagnarci a casa perché avremmo

verificato la qualità della cocaina.

Giunti a casa, qualcuno ha chiuso a chiave la porta, o IM 2 o __________,

io ho tolto la giacca e l’ho appoggiata sul letto. Non ricordo che la pistola

sia caduta dalla tasca della giacca, ad ogni buon conto io l’ho presa ed ho

cominciato a minacciare il ragazzo di “cacciare tutta la roba”. Anche IM 2 come

me diceva “caccia la roba, lui è ____________, dagli tutto, è pericoloso, ti

può ammazzare”.

Non ricordo se il ragazzo ha tirato fuori la cocaina ed i soldi

oppure se è stato IM 2 a svuotargli le tasche.

Tutto quanto detto in merito al resto lo ribadisco. Ho voluto

precisare quanto sopra perché è giusto che anche lui si prenda le sue

responsabilità.

Mi viene chiesto il perché ho detto solo ora che IM 2 c’entra con

la rapina.

Rispondo che io non lo volevo mettere nei guai perché non pensavo

che lui sarebbe andato a dire dell’esistenza dell’arma e perché prima del

verbale, quando è entrato in udienza, lo stesso mi ha aggredito a parole.

ADR che non ho detto del coinvolgimento di IM 2 per i motivi sopra

esposti e non perché avevo paura. Vero è che fuori c’è mia moglie, da sola, e

forse pure incinta. Non so quindi cosa le può succedere.”

(VI PP confronto IM 1/IM 2 21.03.11, pagg. 4-5).

Fino a quel momento, IM 1 era stato interrogato tre volte: dalla

Polizia il 14.03.11 (in quell’occasione IM 1, con reticenza, dichiara di avere

impugnato una pistola giocattolo da lui trovata sul tavolo dell’appartamento di

IM 2 e di avere minacciato __________ al fine di ottenere la cocaina

gratuitamente, affermando però che era stato IM 2 a prelevare materialmente la

cocaina e il denaro a danno del corriere di __________); dal Magistrato

inquirente il 15.03.11 nell’ambito dell’arresto (IM 1 continua a negare di

avere avuto con sé un’arma vera e propria, ribadendo che si trattava di una

pistola giocattolo); infine, dal Giudice dei provvedimenti coercitivi, sempre

il 15.03.11 (IM 1 sostiene ancora la versione del revolver giocattolo, da lui

afferrato ad un certo punto per minacciare __________). Sulle varie versioni,

comunque, torneremo in dettaglio più avanti.

Quanto all’imputazione di ripetuto furto (tentato e consumato) di

cui al punto 2.2. dell’atto d’accusa del 21 aprile 2011, il coinvolgimento di IM

2 è emerso in corso d’inchiesta grazie alle corrispondenze tra le tracce di DNA

ritrovate sui luoghi dei due furti e il DNA del predetto imputato.

Da segnalare che nell’ambito dell’inchiesta sono state effettuate

le seguenti perquisizioni: presso i domicili dei due imputati (AI 6, AI 17),

presso il domicilio della __________, compagna di IM 2 (AI 20), presso quello

di __________, madre di IM 1 (AI 21) e presso il negozio __________ a __________

(per il sequestro della pistola, AI 30).

3. A prescindere dal 1°

capo d’imputazione, con le sue subordinate, a carico di IM 2 e IM 1, sulle

singole imputazioni si ha quanto segue.

a) IM 1 è stato ritenuto autore

colpevole dei reati di cui ai n. 1.2.; 3.1; e 3.2. dell’atto di accusa del 21

aprile 2011. Reo confesso, non occorre disquisire oltre.

b) IM 3 è stata ritenuta

colpevole dei furti, rispettivamente dei danneggiamenti e della violazione di

domicilio, commessi in correità con IM 2 e di infrazione alla LF Stup, reati

esposti nell’atto di accusa dell’11 agosto 2010.

c) Astrazion fatta, anche per

lui come per IM 1, dell’imputazione di cui al N 1.1. dell’AA 21.04.2011, IM 2 è

stato riconosciuto colpevole di tutti i reati ascrittigli ad eccezione

dell’infrazione alla LF sulle armi (N. 2.1. dell’AA 21.04.2011) non essendo

emersi elementi sufficienti per affermare che sia stato effettivamente istigato

da lui a prendere l’arma e dal tentato furto ai danni della ACPR 2 (n. 2.2.1.

dell’AA 21.04.2011) poiché non vi sono prove decisive a suo carico, la sola sua

presenza nelle vicinanze non bastando ad affermare una sua responsabilità. Per

il resto le altre accuse sono state confermate.

4. La rapina, detta della

roulette russa

a) La Corte ha ritenuto la

testimonianza di __________ credibile ed equidistante. Posto di fronte alle

versioni di IM 1 che ha riferito di ricordare solo alcuni particolari e di non

rammentarne altri e di IM 2 che ne ha dette un po’ di tutti i colori, il

racconto di __________ è apparso lineare e senza fronzoli.

b) Questa la versione resa da __________,

che ha ribadito sostanzialmente il suo dire anche in occasione dei verbali di

confronto con gli imputati (all. 9 AI 75 e AI 58):

"

Ho in uso il telefono n. _____________, tessera prepagata

registrata a nome di mia madre ma in mio esclusivo uso.

Questa mattina sono stato raggiunto da agenti di Polizia a __________

presso il domicilio di mia nonna e subito mi è stato un ordine di

accompagnamento coattivo ed un ordine i perquisizione emessi dalla PP PP 1.

Ho preso atto subito delle motivazione di tali ordini che ho

sottoscritto.

Mi è stato spiegato il motivo di tali ordini e mi sono subito

dichiarato disposto a collaborare.

In mia costante presenza è stato eseguito un controllo presso la

casa della nonna come pure la perquisizione del mio appartamento di __________.

Non è stato rinvenuto ne sequestrato nulla.

A precisa domanda rispondo che sono ancora domiciliato a __________

in Via __________, appartamento da cui sono però stato sfrattato in data 09.03.2011 a causa di mancato pagamento. Non ho più nessuna chiave del mio appartamento ed

il proprietario ha pure provveduto al cambio del cilindro.

Stamani per entrare abbiamo dovuto far capo appunto al

proprietario.

Ritrovandomi a dover uscire da casa ho trovato alloggio

provvisorio presso mia nonna di 88 anni.

Lavoro in modo parziale presso __________ di __________ dal 22 dicembre 2011 e la mia occupazione è di 17/20 ore a settimana. Percepisco fr 17.- netti

all’ora.

Mi sono annunciato alla disoccupazione ma sono stato rifiutato.

Non ho altre entrate finanziarie.

Fino all’estate 2010 ero occupato a tempo pieno a __________

presso il ristorante __________ quale cuoco.

A causa di problemi fisici ho dovuto subire un intervento

chirurgico alla schiena e da allora non posso più fare il cuoco.

Ho terminato la convalescenza verso novembre 2010.

Vengo ora invitato a voler chiarire il mio rapporto con gli

stupefacenti.

Fino all’estate 2010 tutto andava bene, avevo un bel stipendio ed

un buon lavoro. Avevo però anche molti dolori alla schiena e le terapie mediche

non mi aiutavano. Ne parlai con un pizzaiolo che lavorava al Ristorante __________,

tale __________. Egli mi consigliò di provare con la cocaina. Lo stesso __________

mi vendette 0,7 grammi di cocaina che pagai fr 120.-.

Non sapevo come consumare la sostanza e con __________ l’abbiamo

sniffata.

Non essendo pratico di queste sostanze non so dire se la cocaina

mi abbia fatto un buon effetto. So solo che i dolori sono spariti.

Da agosto 2010 sino ad ottobre – novembre 2010 a __________ da solo, mi sono procurato complessivamente circa 15/20 grammi di cocaina sempre

per uso personale.

La sostanza la trovavo a __________ zona stazione da cittadini _________

o al parco __________ da varia gente. Acquistavo di regola un grammo alla volta

che pagavo Fr. 100/120.- al grammo.

Devo ammettere che inizialmente consumavo per combattere i dolori

alla schiena ma poi il consumo mi era piaciuto ed ho continuato anche dopo

l’operazione.

ADR: dal mio amico __________ di __________ del quale non so

fornire dettagli, non ho acquistato altra cocaina e non ho con lui nessun altro

contatto.

Vengo ora invitato a chiarire i miei rapporti con __________.

Conosco __________ da quando eravamo alle scuole medie. Pur non

essendo grandi amici ci siamo sempre frequentati. Nel tempo ho saputo che era

stato arrestato per questioni di droga. L’ho rivisto nel corso del 2010

saltuariamente in quanto la mia ex ragazza non sopportava __________.

Verso novembre 2010 mi sono lasciato con la ragazza ed ho iniziato

a frequentare __________ più spesso anche perchè a causa della perdita del

lavoro avevo perso vari amici.

Parlando con lui gli ho confidato che facevo uso di cocaina ed

egli mi disse che pure lui aveva ripreso tale consumo dopo il rilascio dal

carcere.

Comunque io verso novembre 2010, per la cocaina che mi serviva mi

rivolgevo a gente del parchetto. Non so ora indicare chi siano queste persone.

A __________ ho acquistato in “__________” un paio di grammi.

A questo punto ho deciso per qualche settimana di astenermi dal

consumo.

In questo periodo ho sempre frequentato __________, sinché verso

fine novembre / inizio dicembre 2010, parlando con __________ egli mi disse che

aveva ottenuto un contatto a __________ per acquistare cocaina.

Non so dove lui in precedenza prendesse la cocaina. Benché a

conoscenza del reciproco consumo ognuno si arrangiava per conto proprio.

__________ sapeva che io ero in possesso della licenza di

condurre. L’intenzione era di viaggiare con auto di noleggio siccome nessuno di

noi ha un veicolo.

Fatto sta che verso novembre 2010, con __________ abbiamo eseguito

la prima trasferta a __________ dove in un bar nei pressi della stazione FFS

abbiamo acquistato complessivamente 20 grammi di cocaina ( 10 per me e 10 per __________) da un cittadino di ________, non so dire se ________ o ___________.

Prima della partenza __________ aveva fatto tutti gli accordi.

Io non ho assistito allo scambio siccome ho atteso nel bar mentre __________

e lo spacciatore sono andati alla toilette.

Per questo acquisto io ho impiegato fr 900.-., denaro proveniente

dai miei risparmi che ora sono finiti.

Siamo rientrati a casa nostra senza consumare nulla. Io ho sempre

guidato l’auto che avevamo noleggiato all’Interrace.

Il noleggio è stato pagato in parti uguali da entrambi.

Da parte mia ho consumato personalmente tutta la sostanza che mi è

bastata per circa un mese.

Non so che destinazione abbia dato __________ alla sua parte di

cocaina.

Verso inizio dicembre 2010, __________ mi fece la proposta di

eseguire un altro viaggio. Nuovamente abbiamo noleggiato l’auto ed abbiamo

raggiunto __________, solito bar.

Dalla medesima persona abbiamo acquistato la cocaina: complessivamente

20 grammi (10 per me e 10 per __________).

Lo scambio è avvenuto nelle stesse modalità del giorno precedente.

Tornato a casa abbiamo diviso la sostanza.

Sia io che __________ ne abbiamo consumata solo una parte. Eravamo

intenzionati a fare un terzo viaggio ma non avevamo denaro a disposizione.

Decidemmo allora di unire la sostanza rimasta e venderla al

dettaglio.

Avevamo ancora 5 grammi.

La sostanza l’ho tenuta io a casa mia perché __________ non voleva

tenerla.

Per le vendite non avevamo fatto accordi particolari: se c’era

l’occasione avremmo piazzato la cocaina.

Sta di fatto che __________ ha ricevuto una chiamata da tale IM 1

che cercava cocaina.

__________ mi avvisò invitandomi a raggiungere la persona presso

la stazione e portare 1 grammo di cocaina.

Cosa che io ho fatto. Alla stazione ho incontrato questo IM 1

accompagnato da colui che seppi essere IM 2 ed ho consegnato la sostanza che mi

venne pagato fr 100.-.

Le scambio denaro/cocaina l’ho fatto con IM 1.

Dopo questa consegna sono andato a casa di __________. Lui mi

disse che dovevo tornare al __________ di __________, perchè IM 1 voleva altri 5 grammi di cocaina. Io a casa ne avevo ancora 4 ma mi recai da solo all’appuntamento. Era sera tardi

e __________ non voleva uscire perché la madre gli creava problemi.

Portai questi 4 grammi di cocaina al luogo stabilito. IM 1 con IM

2 mi dissero che si doveva tornare a __________ a casa di IM 2 nei pressi del __________

per recuperare il denaro.

Una volta giunti, costatai la presenza in casa anche della __________,

amica di IM 2.

Io consegnai la cocaina mettendola sul tavolo. IM 1 e IM 2 si sono

divisi la sostanza e l’hanno consumata in vena. IM 1 è subito “andato fuori di

testa” ed ha estratto la pistola dalla tasca della giacca, minacciandomi.

Asseriva che la sostanza non era buona.

I particolari inerenti la minaccia li racconterò successivamente.

ADR: che io non ho consumato cocaina con i due uomini.

Dopo l’accaduto del 23.12.2010, presso l’abitazione IM 2, ho riferito a __________ che avevo lasciato la cocaina al IM 1 senza potere

incassare il denaro.

Non avevamo più cocaina ed eravamo ancora intenzionati a fare

qualche vendita per racimolare qualche soldo.

Con gli ultimi soldi, abbiamo eseguito un terzo viaggio a __________

dove dalla stessa persona e con gli accordi stabiliti da __________, abbiamo

acquistato ancora 20 grammi di cocaina. Se ricordo bene era il mese di gennaio

2011.

Da parte mia ho interamente consumato i miei 10 grammi di cocaina nel corso di quel mese. Da allora non ho più eseguito trasferte a tale scopo ma

mi sono limitato al consumo di un grammo di cocaina acquistato a __________.

Non ricordo chi me la venduta.

Da inizio febbraio non consumo più stupefacenti e sono disposto a

sottopormi all’esame tossicologico.

Non so dire che destinazione __________ abbia dato alla sua parte

di cocaina.

Ammetto che in alcune circostanze io e __________ giravamo per __________

con la cocaina in tasca. Questo comportamento era per eventualmente piazzare

qualche grammo se sulla strada qualcuno ce ne faceva richiesta. Però nessuno si

avvicinava e noi non andavamo ad offrirne. Io avevo paura e __________ avendo

già precedenti non voleva esporsi.

Ricordo però che in una circostanza, mentre eravamo __________”, __________

ha venduto Fr. 50.- di cocaina alla __________. La sostanza la tenevo io perché

__________ temeva un controllo della polizia.

ADR: riconfermo le intenzioni di vendere la dettaglio, fatto che

però non abbiamo mai concluso se non quella consegna al IM 1.

Verso fine febbraio 2011, mentre ero in giro con __________,

casualmente abbiamo incontrato il IM 2 in __________ a __________ nei pressi

dell’ospedale.

__________ ricordandosi delle minacce di cui ero stato vittima lo

ha avvicinato sferrandogli un pugno al mento. IM 2 di riflesso cadeva a terra.

__________ pretendeva il denaro a pagamento della cocaina ed il

denaro che mi aveva rubato. Mentre IM 2 era a terra, __________ gli diede dei

calci alle gambe.

Io non ho assolutamente partecipato a questi atti, ma ho

allontanato __________ permettendo al IM 2 di rialzarsi. Ci siamo poi recati

presso il bancomat del __________ in __________, affinché il IM 2 prelevasse il

denaro che ci doveva. Il suo conto però risultava essere scoperto.

__________ si è arrabbiato, gli ha fatto togliere le scarpe e la

giacca e le gettò in un cassonetto della spazzatura. Inoltre si fece consegnare

da IM 2 l’orologio e me lo consegnò quale risarcimento.

Indossai l’orologio al polso, oggetto che ho poi perso una sera a

carnevale a __________. Posso aggiungere che mi ero recato in una gioielleria

per fare valutare l’orologio, ma mi fu detto che era una marca sconosciuta ed

un oggetto di nessun valore.

Considerandi

Mi vengono sottoposte una serie di fotografie (allegato A)

dalle quali mi viene chiesto se riconosco qualcuno dei personaggi ivi

raffigurati.

Riconosco nell’uomo raffigurato nella foto 18, lo

spacciatore che mi ha venduto un paio di grammi di cocaina presso la stazione

FFS di __________ e che prendo atto essere __________, __________, __________.

Mi viene sottoposta una serie di fotografie (allegato B) e

mi viene chiesto se riconosco qualcuno. Dalle foto riconosco al n. 1

__________ ed al n. 2 IM 2.

Prima dei fatti raccontati nel presente verbale,io il IM 2, la __________

ed il IM 1 non li avevo mai conosciuti ed incontrati.

Da questo momento vengo sentito quale vittima/persona informata

sui fatti.

…omissis…

Prendo ora atto di venire sentito in merito ai fatti avvenuti a __________

presso l’appartamento di IM 2.

Come specificato nella prima parte del verbale, nel corso del mese

di dicembre 2010, ricordo bene la data perché era poco prima di natale ed

indico il 23.12.2010 ho eseguito delle consegne di cocaina a IM 1 e IM 2, come

indicatomi da __________.

Ribadisco e riconfermo che dopo un primo incontro avvenuto nei pressi

del “__________” per la consegna di 4 grammi di cocaina siamo andati a __________.

IM 1 ed io siamo entrati in casa, dove già vi era la __________.

Appena entrati, se ricordo bene, IM 2 ha chiuso la porta a chiave.

L’appartamento era un monolocale con bagno separato.

Appena entrato io mi sono seduto su di una sedia a sinistra della

porta d’entrata ed ho appoggiato tutto, ovvero la cocaina sul tavolo. IM 2 e IM

1, hanno aperto il sachettino contenente la cocaina e subito ne hanno consumata

per via endovenosa. IM 2 per questo consumo si era fatto aiutare dalla __________,

mentre IM 1 si arrangiava da solo. Io e __________ non abbiamo consumato.

Improvvisamente, IM 1, estrasse dalla tasca della sua giacca una

pistola.

La impugnò e la rivolse contro di me, gridando “la sostanza è una

merda”, …..”dammi quella giusta altrimenti ti sparo, ti sparo ad una

gamba”…..”non esci vivo di qua, ti ammazzo”.

Io mi sono alzato in piedi avvicinandomi alla porta tentando di

scappare. IM 1 si è accorto e sempre tenendo la pistola in pugno mi si è

avvicinato, spingendomi di forza contro la porta e dandomi un colpo con la

pistola nei testicoli. Ho sentito un forte dolore. Lui in questi frangenti

puntava la pistola, mettendola a contatto con il mio corpo, sia sull’addome che

alla tempia.

Io ero molto spaventato e mi sentivo veramente in pericolo. Sono

poi riuscito sedermi su di una sedia. IM 1 manteneva il suo atteggiamento

minaccioso armato di pistola rivolta alla mia persona.

IM 2 si è limitato a dirmi di assecondarlo consegnando la cocaina

buona perché IM 1 faceva sul serio. Io gli risposi che non avevo altra cocaina

alche, IM 2 disse a IM 1 “fai quello che vuoi”. Solo la __________ ha tentato

di calmare il IM 1 invitandolo a stare tranquillo e non mettersi nei casini.

Io continuavo a dire che non avevo niente, di non farmi del male e

di lasciarmi andare.

Ad un certo momento, IM 1, sotto la minaccia della pistola puntata

alla testa, mi fece andare in bagno.

Qui mi faceva spogliare totalmente, in quanto voleva controllare

se avessi qualche cosa nascosta su di me. Ha controllato tutti i miei

indumenti. Non trovando nulla mi ha poi fatto rivestire.

Nella circostanza si impossessava del mio portamonete. Da qui

prelevò Fr. 300.- (1 banconota da 200.- e 1 banconota da 100.-). Ricordo che si

voleva prendere pure gli spiccioli, ma gli chiesi di lasciarmi almeno quelli.

ADR: che IM 2 e __________, mentre IM 1 mi fece spogliare in

bagno, se ne sono rimasti in disparte a consumare la cocaina, quei 4 grammi che gli avevo portato.

ADR: che ricordo di avere notato prima dei fatti, la pistola

cadere a terra uscendo da una tasca della giacca del IM 1, che era appoggiata

sul letto. Ho visto bene che la pistola è caduta da quella tasca, e ricordo che

la giacca del IM 1 era tipo “piumino” di coloro scuro.

ADR: che all’arrivo in casa non avevo assolutamente notato altre

armi.

ADR: che dopo avermi perquisito e rifatto posizionare al tavolo la

discussione è continuata ancora per una ventina di minuti, IM 1 sempre armato

che insisteva per avere la cocaina buona, ed io che continuavo a dire che non

avevo altra. Solo più tardi, IM 1 appoggiò la pistola sul tavolo vicino al IM 2

e si iniettò della cocaina. A questo punto IM 2 disse di andarmene e di non

dire nulla a nessuno. Io in tutta fretta ho aperto la porta e sono rientrato a

casa.

Posso ancora precisare che mentre ero sotto minaccia di IM 1, lui

ad un certo punto aveva chiamato telefonicamente usufruendo del mio apparecchio

__________ sapendo che la cocaina era la sua. IM 1 al telefono gli disse che mi

avrebbe ammazzato. Non so cosa __________ abbia detto. Io ero disperato e

piangevo.

ADR: che l’arma in possesso di IM 1 era una pistola a tamburo,

tipo quelle dei film western, canna lunga. Non ho notato se IM 1 tenesse il

dito nel grilletto, però l’ho visto prendere da tasca dei colpi e caricare

l’arma. Prima mise un colpo e successivamente altri due o tre. Non ha mai

esploso nessun colpo.

Subito rientrato a casa mia ho chiamato _____ raccontandogli

l’accaduto.

A seguito di questi avvenimenti sono poi successi quei fatti

inerenti il 26 febbraio 2011.

Il verbale viene sospeso alle ore 13.00 per essere sottoposto al Magistrato.

Nel frattempo mi viene concesso di bere dell’acqua minerale e

mangiare un dolce.

D.

E’

disposto/a a partecipare ad un eventuale interrogatorio di confronto con

l’imputato?

R.

Sono

disposto in quanto necessario per l’inchiesta anche se temo eventuali

ritorsioni da parte del IM 1.

Il presente verbale viene ripreso alle ore 15.05.

Il Procuratore Pubblico dispone per un interrogatorio di

confronto.

Il verbale viene ripreso alle ore 1630.

Ho sostenuto un verbale di confronto con IM 1.

Riconfermo tutte le mie versioni.

Rilascio

D.

Lei deve tenersi a disposizione

delle autorità di perseguimento penale e deve comunicare immediatamente

eventuali cambiamenti di indirizzo a chi dirige il procedimento. Ha capito?

R.

Si.

Mi vengono consegnati i depliant “Avete subito una violenza o un

reato?” e il “foglio informativo sull’aiuto alle vittime”. Il presente verbale

d’interrogatorio vale quale ricevuta.

D.

Giusta l’art. 165 CPP,

vengo ammonito, sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, a serbare il segreto

sull’interrogatorio, come pure sull’oggetto dello stesso, fino al 14.09.2011 (art. 165 CPP). L’art. 292 CP recita infine che “chiunque non ottempera ad una

decisione a lui intimata da un’autorità competente o da un funzionario

competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo è

punito con la multa”. Ha capito?

R.

Si ho compreso.”

c) E’ quindi stato accertato

che __________ è stato effettivamente minacciato con la pistola, che IM 2 ha

attivamente partecipato al reato consigliando la vittima di obbedire al IM 1

altrimenti sarebbero stati guai seri, perquisendola alla ricerca dello

stupefacente, ammonendola di portare, in una successiva occasione, della roba

buona e condividendo, per finire, con IM 1 la cocaina sottratta, una volta

lasciato partire __________.

5.

La qualifica del reato

a) La rapina è un reato

patrimoniale. Come noto non può essere oggetto di furto una cosa “fuori

mercato”. La cocaina è una droga e, come tale, non può essere oggetto di reato

patrimoniale. Per la Corte l’agire degli imputati è stato sin dall’inizio

finalizzato ad impadronirsi di cocaina di buona qualità. Infatti, saputo dalla __________

che __________ vendeva “roba buona”, si sono rivolti a quest’ultimo il quale li

ha indirizzati al __________. Ricevuta e consumata la prima dose, si sono

accorti che era di pessima qualità. Hanno così deciso di farsi “rimborsare” a

loro modo. Convinti che l’uomo avrebbe tenuto addosso della cocaina di buona

qualità (come quella che __________ aveva procurato a __________, compagna di IM

2), lo hanno attirato in casa della __________ e lo hanno minacciato e poi

perquisito con lo scopo di sottrargli cocaina (di buona qualità). In effetti

quello che volevano quella sera era proprio di passare una serata all’insegna

del consumo di alcol e di droga che avesse un effetto importante. Il fatto che,

per finire, abbiano trattenuto anche la somma di fr. 100.- (300.- secondo la

vittima, ma la questione non ha potuto essere meglio accertata) trovata sulla

vittima, ancora non configura rapina poiché la messa fuori causa della vittima,

mediante le minacce, era finalizzata alla sottrazione della droga, la presa di

possesso del denaro avvenuta per altro in una fase successiva, essendo avulsa

dal contesto delle minacce, tanto più che, per finire, gli autori si sono

limitati all’importo relativo alla prima transazione nella quale era, dal loro

punto di vista, stata consegnata della droga di scarsa qualità.

b) Nella fattispecie è stato

ritenuto il reato di coazione in concorso con l’infrazione alla LF Stup per

essersi per finire scambiati la cocaina sottratta ed averne offerta una parte

alla __________. Certo, la durata della costrizione imposta a __________ non è

stata trascurabile e, se ancora non configura, da sola, un sequestro di

persona, poco ci è mancato.

6.

Le pene

a) Quanto ai criteri

determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale.

L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla

colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni

personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il

legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione

l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata

alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono

eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con

rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi

aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni

marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non

potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II,

Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers,

op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47

cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis,

la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers,

op. cit., n. 4 ad art. 47 CP), a mente della quale, per valutare la gravità

della colpa, entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che

hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito

(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,

pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata giurisprudenza-

la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui

ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali

precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47

con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag.

289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della

pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età,

agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva

ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid.

6.

;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre

2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op.

cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per

converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al

riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare

la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena

superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).

Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume

rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in

modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente

art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi

concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere

giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150;

116.

IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la CCRP ha

costantemente affermato e ribadito che, per sostenere che una sanzione rientri

fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art.

63.

(ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta

confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma

occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive,

che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai

arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le

sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il

principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante

solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5

settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).

b) IM 1 ha avuto un ruolo di

maggiore responsabilità nella coazione che resta il reato più grave, nella

misura in cui ha preso lui l’arma con la quale ha gravemente minacciato la

vittima. Quanto al movente la Corte lo ha considerato egoistico, mosso dal suo

desiderio non solo di consumare cocaina, che gli è valso una riduzione della

pena per aver agito in stato di lieve scemata imputabilità, ma anche di

vendicare lo sgarbo subito nella precedente fornitura. Ad aggravare la sua

colpa vi sono poi il concorso di reati nella misura in cui, con più atti, ha

violato più beni protetti ed il fatto che ha delinquito nel periodo di prova.

Tutto ben ponderato la Corte ha ritenuto adeguata una pena detentiva di 21 mesi

a valersi quale pena unica.

c) A carico di IM 2, oltre

alla gravità oggettiva dei fatti qui ritenuti, pesano in modo importante i suoi

precedenti. Egli ha infatti raggiunto un’età in cui i confini tra bene e male,

tra lecito ed illecito dovrebbero essere ben chiari. Tuttavia egli non sembra

lasciarsi impressionare dall’espiazione di pene anche di lunga durata. Nemmeno

il suo trasferimento in __________, lontano dagli ambienti criminogeni dove

aveva vissuto, ha sortito gli effetti sperati. IM 2 pare preferire, al lavoro

onesto, una vita fatta di espedienti, non lontana da compagnie malavitose come

il mondo della droga. Non traggano al proposito in inganno le generose

esternazioni dell’________ che si è occupata di lui: in realtà egli, nella sua

vita, ha spesso delinquito e nemmeno quando si è trasferito in __________ ha

brillato per costanza ed impegno sul piano lavorativo.

Anche per IM 2 valgono le medesime considerazioni fatte per IM 1

sul concorso di reati, con maggiore incidenza per il maggior numero di infrazioni

commesse, per aver delinquito in attesa di giudizio, per aver coinvolto una

giovane ragazza madre nei suoi balzani intendimenti e, per finire, per aver

commesso anche diversi furti.

La Corte, nell’infliggergli la pena, è consapevole che,

inevitabilmente, le autorità amministrative lo allontaneranno dal paese e ne ha

tenuto conto a suo favore nella misura in cui tale circostanza suonerà quale

ulteriore sanzione. Per il resto la Corte, a riduzione della colpa, ha ritenuto

che ha agito in stato di lieve scemata imputabilità, con le precisazioni, sul movente,

già fatte anche per IM 1 e che valgono anche per lui. In definitiva la Corte ha

ritenuto adeguta una pena detentiva di 30 mesi.

d) IM 3 ha avuto un ruolo

marginale nella commissione dei reati a lei ascritti. In definitiva ha dovuto

essere giudicata da una Corte d’assise criminali solo perché, da un lato, il

correo IM 2 ha ulteriormente delinquito e, dall’altro, perché non è comparsa

alla prima citazione di questo tribunale. Per lei una pena detentiva di sei

mesi appare senz’altro adeguata, una pena pecuniaria non potendo entrare in

linea di conto viste le asserite sue precarie condizioni economiche che sono

alla base della sua mancata comparsa in aula. La sua assenza dal territorio

nazionale rende, per il resto, del tutto inefficace, dal profilo della

prevenzione speciale, una condanna a prestare del lavoro di pubblica utilità.

7.

La sospensione

condizionale

a) Per l’art. 42 CP il giudice

sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di

pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena

senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere

nuovi crimini o delitti.

Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a

una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena

pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.

Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere

una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’articolo

106.

Mentre il vecchio diritto (art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP) richiedeva una

prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il

nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (Kuhn, La nouvelle partie générale du Code

pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In

questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto

tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata

l’impossibilità di fare previsioni (positive) più o meno sicure sul presumibile

comportamento futuro del condannato come previsto dall’art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP,

ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati

nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva

(CCRP 3 agosto 2007 in re D.). Al riguardo, l’art. 42 cpv. 1 CP, preso ad

litteram, richiede, per finire, una sorta di doppio pronostico: la

previsione (“Vorhersage”) sul comportamento futuro del condannato in caso di

sospensione condizionale della pena, come pure la previsione sul comportamento

(futuro) dello stesso condannato in caso di espiazione della pena, ritenuto che

a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della pena (soltanto) nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore non si farà condizionare

in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione della sanzione (sentenza

CCRP citata; Stratenwerth, op. cit., n. 19 ad § 5; Stratenwerth/Wohlers, op cit., n. 9 ad. art. 42 CP).

Giusta I'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere

parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica

utilità o di una pena detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere

sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può

eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione

parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da

eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della

liberazione condizionale (art. 86

CP) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire

(art. 43 cpv. 3 CP).

Secondo giurisprudenza, prima di determinarsi

sull'incidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare,

rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve

verificare che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole

sulla sua futura condotta (art. 42

cpv. 1 CP). L'art. 43 CP, che regola la sospensione

condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento

nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi

poco chiare (CCRP 14.11.07 in re Z.; CCRP 31.3.2008 in re K.).

b) La prognosi di IM 1 è

tutt’altro che rassicurante. La precedente condanna, i suoi legami con il mondo

della droga, criminogeni per antonomasia, uniti all’assenza di un progetto di

inserimento serio nel mondo del lavoro così come le sue reticenze nel

raccontare i fatti in aula, non lasciano intravvedere nulla di positivo.

Sennonché il rapporto dell’__________ agli atti (doc TPC 24), unito al fatto

che, in definitiva, IM 1 per la prima volta si è trovato in detenzione, durata

peraltro alcuni mesi, lasciano aperto ancora uno spiraglio di ottimismo e

rendono la prognosi non (ancora) del tutto negativa; con il che questa Corte

ordina la sua immediata scarcerazione. Ciò detto IM 1 deve essere fermamente

avvertito che, alla prossima infrazione, scatteranno nuovamente le manette ed,

allora, non potrà più vantare scusanti. Onde puntellare ulteriormente questa

prognosi assai fumosa, si impone la fissazione di un periodo di prova di

quattro anni.

c) IM 2 è il classico caso di

prognosi infausta. Basta una spassionata lettura del suo curriculum per

escludere ogni dubbio al riguardo. Ha delinquito ad intervalli regolari,

commettendo anche reati gravissimi, ledendo più beni protetti e non lasciandosi

impressionare dall’espiazione di pene detentive. Trasferitosi in __________, in

poco tempo, non ha cambiato il suo stile di vita. Nonostante l’età ormai non

più giovanissima, ha continuato a frequentare gli stessi ambienti e ad

infrangere la legge, di guisa che la pena inflitta è interamente da espiare.

d) IM 3, incensurata e che ha

lasciato definitivamente la __________, dove avrebbe avuto pochissime chance di

essere risocializzata, non rappresenta un pericolo dal puto di vista della

prevenzione né generale né tantomeno speciale. La pena può pertanto essere

sospesa con un periodo di prova di due anni.

8.

Le spese

L’attribuzione dei costi processuali è stata operata in base alle

rispettive responsabili degli imputati, nelle proporzioni indicate nel

Dispositivo

dispositivo.

Visti gli artt. 12, 19, 40, 42,

43, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 126, 139, 140, 144, 172ter, 180, 181, 186 CP;

95, 96 LCStr; 19, 19a LStup; 33, 34 LArm;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1. coazione

per avere,

la sera/notte del 23/24 dicembre 2010, a __________, presso l’abitazione di IM 2 in __________,

in correità con quest’ultimo,

munitosi di una pistola RECK

Partner cal. 22, usando violenza e minaccia di grave danno contro __________ e

intralciandone la libertà d’agire, costretto quest’ultimo a fare e tollerare

determinati atti, e meglio come descritto nell’atto d’accusa, nell’atto di

notifica delle accuse subordinate e precisato nei considerandi;

1.2. infrazione alla LStup

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. del

presente dispositivo,

in correità con IM 2,

offerto e distribuito almeno

una pallina di cocaina;

1.3. infrazione e

contravvenzione alla LArm

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. del

presente dispositivo,

senza diritto, posseduto una

pistola marca RECK Partner cal. 22 nr. arma precedentemente acquistata senza il

necessario permesso d’acquisto di armi;

1.4. contravvenzione alla LStup

per avere,

nel periodo 23 dicembre 2010 – 14 marzo 2011,

a __________ ed in altre località,

senza essere autorizzato,

acquistato 1.5 grammi di eroina e 2 grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata al proprio consumo

personale.

2. IM 2 è autore colpevole di:

2.1. coazione

per avere,

la sera/notte del 23/24 dicembre 2010, a __________, presso l’abitazione di IM 2 in __________,

in correità con IM 1 (il quale

si era munito di una pistola RECK Partner cal. 22), usando violenza e minaccia

di grave danno contro __________ e intralciandone la libertà d’agire, costretto

quest’ultimo a fare e tollerare determinati atti, e meglio come descritto

nell’atto d’accusa, nell’atto di notifica delle accuse subordinate e precisato

nei considerandi;

2.2. ripetuto furto

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo sotto elencate,

per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, sottratto,

rispettivamente tentato di sottrarre al fine di appropriarsene cose mobili

altrui e meglio per avere:

2.2.1. in correità con IM 3, il 19

ottobre 2008, a __________, ai danni di __________, dopo essersi introdotti nell’abitazione

di quest’ultima, sottratto diverse borsette e borse nonché denaro contante per

un valore complessivo denunciato di CHF 600.-;

2.2.2. in correità con IM 3, il 19

ottobre 2008, a __________ (__________), ai danni di __________, dopo essere

penetrati nella casa di quest’ultima, sottratto 16 collane per un valore

complessivo denunciato di CHF 9'130.-, 5 orecchini per un valore complessivo di

CHF 320.-, 1 orologio e 2 stecche di sigarette;

2.2.3. in correità con terzi, il 31

marzo 2009, a __________, dopo aver infranto il finestrino dell’autovettura

Chevrolet Trans Sport targata __________ di proprietà di ACPR_4, sottratto un

navigatore GPS marca Navmann del valore di circa CHF 400.-;

2.2.4. tra l’11 e il 12 dicembre 2009, a __________, ai danni della ACPR_5, dopo aver infranto il vetro di una finestra ed essersi

introdotto negli uffici della ditta, sottratto un computer portatile marca Dell

per un valore denunciato di CHF 902.-, un computer portatile marca Acer per un

valore denunciato di CHF 1'000.-, nonché denaro contante per CHF 70.-;

2.2.5. tra il 31 gennaio 2011 e il 1°

febbraio 2011, a __________, in __________, ai danni della società ACPR 1, __________,

sottratto stecche di sigarette, dolciumi vari e biglietti della lotteria, per

un valore complessivo denunciato di CHF 3'498.-;

2.3. ripetuto danneggiamento

per avere intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso

inservibili cose altrui e meglio per avere:

2.3.1. nelle circostanze di cui al

punto 2.2.1. del presente dispositivo, in correità con IM 3, danneggiato il

letto matrimoniale di __________;

2.3.2. nelle circostanze di cui al

punto 2.2.3. del presente dispositivo, danneggiato il navigatore GPS ed il

vetro dell’autovettura di ACPR_4;

2.3.3. nelle circostanze di cui al

punto 2.2.4. del presente dispositivo, danneggiato una recinzione ed il vetro

di una finestra;

2.3.4. il 1° gennaio 2011, a __________, in __________, deteriorato il vetro della vetrina del negozio della ACPR 2, per

un valore di danno denunciato di CHF 2'000.-;

2.3.5. nelle circostanze di cui al

punto 2.2.5. del presente dispositivo, deteriorato la struttura di sostegno dei

biglietti della lotteria, per un valore di danno denunciato di CHF 100.-;

2.4. ripetuta violazione di

domicilio

per essersi, indebitamente e

contro la volontà degli aventi diritto, introdotto in una casa, in

un’abitazione o in uno spiazzo, corte o giardino e meglio per essersi:

2.4.1. nelle circostanze di cui ai

punti 2.2.1. e 2.2.2. del presente dispositivo, in correità con IM 3,

introdotto nelle abitazioni di __________ e __________;

2.4.2. nelle circostanze di cui al

punto 2.3.4. del presente dispositivo, introdotto in uno spiazzo e poi in una

casa;

2.5. infrazione alla LStup

per avere, senza essere autorizzato,

2.5.1. nelle circostanze di cui al

punto 2.2.2. del presente dispositivo, in correità con IM 3, detenuto e

trasportato un imprecisato quantitativo ma almeno 500 grammi di marijuana;

2.5.2. il 12 marzo 2009, da __________

a __________, accompagnando, con il proprio autoveicolo Opel Vectra targato __________,

__________ e __________, sapendo o dovendo presumere che questi avevano

acquistato e portavano su di loro circa 30 g di eroina, trasportato in __________ detto stupefacente;

2.5.3. il 16 giugno 2010, a __________, offerto a __________ una dose di cocaina del peso di 0.6 grammi;

2.5.4. nelle circostanze di tempo e

di luogo di cui al punto 2.1. del presente dispositivo,

in

correità con IM 1,

offerto e distribuito almeno

una pallina di cocaina;

2.6. conducenti senza

l’assicurazione di responsabilità civile

per avere, il 10 novembre 2008, a __________, circolando al volante dell’autoveicolo BMW targato __________ senza

assicurazione, condotto un veicolo a motore benché sapesse o dovesse presumere

sprovvisto della prescritta assicurazione di responsabilità civile;

2.7. minacce

per avere, nel periodo

settembre 2008-marzo 2009, a __________, rivolgendosi a __________ e affermando

che lo avrebbe picchiato se non gli avesse restituito i soldi a suo dire

dovutigli, usando grave minaccia, incusso spavento o timore al predetto;

2.8. vie di fatto

per avere, il 15 marzo 2009, a __________, colpendo al volto con un giornale __________, commesso vie di fatto contro

quest’ultimo;

2.9. contravvenzione alla LStup

per avere, senza essere autorizzato:

2.9.1. il 1° maggio 2009, a __________, detenuto 2 grammi di marijuana, sostanza stupefacente destinata al proprio

consumo personale;

2.9.2. il 16 giugno 2010, a __________, detenuto una dose di cocaina del peso di 0.6 grammi, sostanza stupefacente destinata al proprio consumo personale;

2.9.3. nel periodo 12 agosto 2010 –

10 marzo 2011, a __________ ed in altre località, acquistato un imprecisato

quantitativo di cocaina, ma almeno 2 grammi, sostanza stupefacente destinata al proprio consumo personale;

2.10. guida nonostante la revoca

per avere, il 3 dicembre 2010, a __________, condotto l’autoveicolo

Peugeot 106 targato __________,

nonostante la revoca della licenza di condurre pronunciata nei suoi confronti

dalla competente autorità amministrativa in data 2 novembre 2010.

3. IM 3 in contumacia è

autrice colpevole di:

3.1. ripetuto furto

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo sotto elencate,

per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, sottratto al

fine di appropriarsene cose mobili altrui e meglio per avere:

3.1.1. in correità con IM 2, il 19

ottobre 2008, a __________, ai danni di __________, dopo essersi introdotti

nell’abitazione di quest’ultima, sottratto diverse borsette e borse nonché

denaro contante per un valore complessivo denunciato di CHF 600.-;

3.1.2. in correità con IM 2, il 19

ottobre 2008, a __________ (__________), ai danni di __________, dopo essere

penetrati nella casa di quest’ultima, sottratto 16 collane per un valore

complessivo denunciato di CHF 9'130.-, 5 orecchini per un valore complessivo di

CHF 320.-, 1 orologio e 2 stecche di sigarette;

3.1.3. il 28 novembre 2008, a _____, ai danni del supermercato ACPR_3, sottratto merce diversa per un valore complessivo di

CHF 333.-;

3.2. danneggiamento

per avere intenzionalmente deteriorato cose altrui e meglio per

avere, nelle circostanze di cui al punto 3.1.1. del presente dispositivo, in

correità con IM 2, danneggiato il letto matrimoniale di __________;

3.3. ripetuta violazione di

domicilio

per essersi, indebitamente e contro la volontà degli aventi

diritto, introdotta in una casa, in un’abitazione o in uno spiazzo, corte o

giardino e meglio per essersi nelle circostanze di cui ai punti 3.1.1. e 3.1.2.

del presente dispositivo, in correità con IM 2, introdotta nelle abitazioni di __________

e __________;

3.4. infrazione alla LStup

per avere, senza essere autorizzata, nelle circostanze di cui al

punto 3.1.2. del presente dispositivo, in correità con IM 2, un imprecisato

quantitativo ma almeno 500 grammi di marijuana.

4. IM 1 è prosciolto dalle

imputazioni di rapina aggravata, di cui al punto 1.1. dell’atto d’accusa del 21

aprile 2011, nonché di presa d’ostaggio aggravata e di sequestro di persona e

rapimento di cui all’atto di notifica delle accuse subordinate del 1° giugno

2011.

5. IM 2 è prosciolto dalle

imputazioni di rapina aggravata di cui al punto 1.1., di infrazione alla LArm

di cui al punto 2.1. e di tentato furto di cui al punto 2.2.1. dell’atto

d’accusa del 21 aprile 2011, nonché di presa d’ostaggio aggravata e di

sequestro di persona e rapimento di cui all’atto di notifica delle accuse

subordinate del 1° giugno 2011.

6. Di conseguenza,

6.1. IM 1

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

è condannato:

6.1.1. alla pena detentiva di 21

(ventuno) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valersi quale pena

unica ai sensi dell’art. 46 CP, richiamato il decreto d’accusa del 3 novembre

2008 del Ministero pubblico del Cantone Ticino (INC.2008.7092).

6.1.2. L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4

(quattro).

6.2. IM 2

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

è condannato:

6.2.1. alla pena detentiva di 2 (due)

anni e 6 (sei) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

6.3. IM 3 in contumacia

è condannata:

6.3.1 alla pena detentiva di 6 (sei)

mesi.

6.3.2 L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

7. Il condannato IM 2 è

mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena

e/o in vista della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).

§ Il mantenimento in

carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel

termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).

8. Il condannato IM 1 è

liberato.

§ Il pubblico ministero può

proporre a questo Tribunale, all’attenzione di chi dirige il procedimento in

sede di appello, di prorogare la carcerazione di sicurezza (art. 231 cpv. 2

CPP).

9. È ordinata la confisca di:

9.1. 3 paia di guanti in lattice

nero;

9.2. 1 pistola marca Partner cal.

22, nr. __________;

9.3. 1 pistola airsoftung in

plastica, di colore nero, marca Villa, serie _________.

10. È ordinata la confisca e la

distruzione di:

10.1. 1 sacchetto di plastica

contenente 390 grammi di canapa

10.2. 15 grammi di marijuana

1 bola di cocaina

del peso di 0.6 grammi

11. Le spese per le difese

d’ufficio, a carico degli imputati IM 2 e IM 3, sono sostenute dallo Stato; resta

riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione dei difensori sarà stabilita

con decisione separata.

12. La tassa di giustizia di CHF 1'000.-

e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna

in misura di CHF 450.- a carico di IM 1, di CHF 450.- a carico di IM 2 e di CHF

100.- a carico di IM 3.

13. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

14. Parallelamente all’istanza di

nuovo giudizio o in sua vece, la condannata IM 3 può anche interporre appello

contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In

tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise

criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla

comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla

Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della

sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 2'467.90

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 441.70

fr. 3'909.60

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (45%)

Tassa di giustizia fr. 450.--

Inchiesta preliminare fr. 1'110.56

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 198.77

fr. 1'759.32

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (45%)

Tassa di giustizia fr. 450.--

Inchiesta preliminare fr. 1'110.56

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 198.77

fr. 1'759.32

============

Distinta spese a

carico di IM 3 (10%)

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 246.79

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 44.17

fr. 390.96

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Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente Il

vicecancelliere