72.2011.44
Furto di una barra d'oro di 12 kg per un valore di fr. 520'000.00 da parte dell'autista incaricato di trasportarla
23 ottobre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2011.44
Data decisione, Autorità:
23.10.2012, PENAL
Titolo:
Furto di una barra d'oro di 12 kg per un valore di fr. 520'000.00 da parte dell'autista incaricato di trasportarla
FURTO
art. 139 CPS
Incarto n.
72.2011.44
Lugano,
23 ottobre 2012/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
Andrea Minesso,
vicecancelliere
sedente
nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità
di accusatore privato:
ACPR 1
contro
IM 1
e domiciliato
a
DUF 1
in carcere
preventivo dal 16.2.2011 al 17.02.2011 (2 giorni)
imputato, a
norma dell'atto d'accusa 43/2011 del 16.5.2011 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
furto
per avere
a __________, __________, __________,
il 03/04.02.2011,
per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto,
sottratto, al fine di appropriarsene, una cosa
mobile altrui,
e meglio,
per avere, nell’ambito della sua attività
professionale di autista presso la __________ di __________, sottratto una
barra di oro del peso netto di kg 12,753 e valore di ca. CHF 520'000.00 (barra
n. AA56002, titolo 996) di proprietà della ACPR 1 __________, che egli stava
trasportando con il collega __________, per mezzo di un autocarro blindato,
unitamente ad altre 37 barre di oro e altra merce, all’aeroporto di __________
per la spedizione in India,_____
segnatamente,
giunto ad __________ per la sosta notturna,
approfittando di un momento di assenza del suo collega, recandosi nel vano
carico dell’autocarro, sfilando la citata barra di oro dalla plastica di
protezione e dal cartone della paletta che la conteneva, nascondendola dapprima
sotto la stessa paletta, riponendola il giorno seguente, all’aeroporto di __________,
approfittando nuovamente dell’assenza del collega, nella propria borsa degli
effetti personali poi depositata nella cabina di guida del veicolo, ed infine,
rientrato a __________ trasportandola con la propria vettura presso il suo
domicilio di __________ una volta fatto rientro a __________, nella propria
autovettura;
reato previsto:
dall’ art. 139 cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore
Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:00 alle ore 10:10.
Sentiti: - il
Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale precisa, rispetto
all'atto d'accusa, che l'imputato ha approfittato della conoscenza dei sistemi
di allarme per compiere il furto. Ritiene che la sua colpa non sia lieve e che
abbia agito per mero lucro, non essendo noti altri elementi che permettano di
considerare una diversa ipotesi. Il suo agire è stato comunque pianificato,
avendo approfittato dei momenti propizi. L'inchiesta non ha permesso di
chiarire due dubbi: il fatto che l'imputato non abbia ammesso subito (ciò che
avrebbe evitato problemi ai colleghi e ad altre persone) e la questione di
sapere se e chi ha tagliato l'imballaggio di plastica e cartone nel quale si
trovava la barra di oro. Sia quel che sia, l'imputato non ha precedenti, ha un
curriculum vitae dignitoso e si è impegnato reiteratamente a cercare,
trovandolo, un lavoro, senza nulla tacere circa i fatti di cui si discute oggi.
Inoltre bisogna considerare l'impegno da lui profuso per la famiglia, la
collaborazione fornita e, soprattutto, l'impegno alla restituzione della barra
Fatti
di oro. Per questi motivi, postulata la conferma dell'atto d'accusa, chiede la
condanna dell'imputato a una pena detentiva di venti mesi, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di due anni;
- l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale esordisce sottolineando come,
malgrado le premesse iniziali, non si sia certo in presenza di un caso di furto
alla Arsenio Lupin. A tale riguardo evidenzia la totale assenza di disegno
criminale da parte del suo patrocinato, che non aveva alcuna idea neppure di
cosa avrebbe fatto con la refurtiva. Non c'è alcuna preparazione, non c'è alcun
piano; la disorganizzazione è stata totale. A questo proposito sottolinea come
l'imputato sia stato finanche filmato dalle videocamere di sorveglianza e come
anche l'allarme sia scattato. Ripercorsi i fatti di cui all'atto d'accusa,
passa alla commisurazione della pena. A mente della difesa, si deve tenere
conto che si è trattato di un atto singolo, impulsivo (rimasto a tutt'oggi
senza spiegazione) e chiaramente non organizzato. Inoltre l'imputato non è in
alcun modo pericoloso per l'ordine pubblico, non ha precedenti, ha provato
dispiace per la delusione da lui creata nelle persone a lui vicine, ha
immediatamente restituito la barra di oro e ha reso piena confessione. Per
tutte queste ragioni, la pena merita di essere adeguatamente ridotta. Le
prospettive sono sicure (ha un lavoro, una famiglia e ha già 43 anni senza
alcun precedente penale), per cui il difensore postula la concessione del
beneficio della sospensione condizionale, rimettendosi comunque al giudizio
della Corte. Quanto all'importo di cinquemila franchi versato dall'imputato in
corso d'inchiesta, chiede la restituzione di un eventuale saldo residuo dopo
pagamento di tasse e spese.
Preso
atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione
scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82
CPP;
visti gli artt. 12, 40,
42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 139 CP;
82, 135, 238 e
segg., 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è
autore colpevole di:
1.1. furto
per avere, a __________, __________ e __________,
il 3/4 febbraio 2012, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
sottratto, al fine di appropriarsene, una cosa mobile altrui e meglio una barra
di oro del peso netto di 12.753 kg e del valore di circa CHF 520'000.-- di
proprietà della ACPR 1), che egli stava trasportando, quale autista presso la __________
a bordo di un autocarro blindato, in direzione dell'aeroporto di __________;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
Considerandi
2.
Di
conseguenza,
IM 1 è condannato:
2.1
alla pena
detentiva di 15 (quindici) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di CHF 500.-- (cinquecento) e dei disborsi.
2.3
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di
anni 2 (due).
3.
La nota
professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 1'141.55.--, comprensiva di
onorario, spese e Iva (CHF 1'000.-- + CHF 57.-- + CHF 84.55).
§ La
quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio è impugnabile alla
Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 393 cpv. 1
lett. b CPP).
4.
Deduzion
fatta della tassa di giustizia, delle spese processuali e delle note
professionali dei difensori (CHF 1'746.90 e CHF 1'141.55), è ordinata la
restituzione della cauzione di CHF 5'000.--.
Per la Corte delle
assise correzionali
Il Presidente Il
Vicecancelliere
Distinta
spese:
Tassa di
giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Altri
disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 93.85
fr. 793.85
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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