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Decisione

72.2011.6

Infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere alienato, acquistato e trasportato complessivi 92.86 gr di eroina; Contravvenzione alla LF stupefacenti per avere posseduto e consumato eroina. Norme di

23 ottobre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:34 alle ore 12:42.

Sentiti: - il

Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rileva che i

problemi con i quantitativi sono frequenti in questo genere di procedimento;

solitamente si procede al confronto tra le dichiarazioni degli acquirenti e

quelle del venditore e, nel caso in cui fossero contrastanti, si valuta la

credibilità delle persone coinvolte, considerato però che non si vede quale

possa essere l'interesse dell'acquirente a dichiarare un quantitativo superiore

a quello reale, se non per mettere in difficoltà il venditore. Ad ogni modo, i

punti da 1.1.4 a 1.1.8 dell'atto d'accusa (per circa complessivi 17 grammi di cocaina) non sono contestati, così come non lo sono i punti 1.2 e 2., a differenza dei

punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3. Per quanto riguarda il caso di __________ (1.1.1),

il Procuratore si dice disposto a lasciare cadere l'imputazione causa mancanza

di prove (vista la relazione temporale e considerato che, stranamente, ______si

reca soltanto in un'occasione da IM 1). Per il caso __________ (1.1.2), invece,

il capo d'accusa è mantenuto: il periodo corrisponde a quello del consumo di IM

1, la vendita è stata ammessa e il quantitativo indicato da __________ non è

stato escluso dall'imputato (che ha dichiarato al riguardo che "sì, può

essere"). In relazione ai 60 grammi di cocaina alienati a __________ dall'imputato (1.1.3), il Procuratore riconosce che il caso in questione è

problematico. Vero è che in corso d'inchiesta non è stata posta una precisa

domanda sul quantitativo venduto, ma l'imputato ha pur sempre ammesso la

vendita: non ha contestato i 60 grammi, per cui chi tace acconsente. Inoltre IM

1 non è credibile, avendo cambiato versione. Ancora: i 300 minigrip possono

apparire tanti, ma occorre ricordare che l'imputato non aveva molto altro da

fare e che è necessario suddividere la sostanza se la si vuole vendere in

confezioni da quaranta franchi. Se poi consideriamo tutte le indicazioni sui

quantitativi acquistati da IM 1 così come emergono dai verbali

d'interrogatorio, un quantitativo di almeno 40 grammi venduto a __________ è, dopo un calcolo approssimativo, un risultato assai verosimile. Per

questi motivi, la Pubblica accusa si dice d'accordo nel caso in cui i 60 grammi di cocaina di cui al punto 1.1.3 venissero ridotti a 40 grammi. Passando alla commisurazione della pena, rileva che il precedente del 2003 ha un suo peso. Ammette che la perdita del lavoro è stata destabilizzante per l'imputato, ma ciò

non costituisce una sufficiente giustificazione, in particolare per gettare via

gli sforzi non solo personali, ma anche delle altre persone che sono state

coinvolte e della stessa Corte che lo ha giudicato nel 2003. Tutto considerato,

postulata la conferma dell'atto d'accusa nel senso precisato in arringa, chiede

che IM 1 sia condannato a una pena detentiva di 15 mesi, non opponendosi a

un'eventuale sospensione condizionale della stessa ma a condizione che il

periodo di prova sia fissato a cinque anni. Chiede infine la confisca di tutto

quanto in sequestro;

- l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale ritiene che la fattispecie in

esame non sia certo sorprendente, essendo piuttosto frequente. Contesta alcuni

capi dell'atto d'accusa. Per il punto 1.1.1, prende atto della disponibilità

del Procuratore a lasciar cadere l'imputazione. Per quanto riguarda __________

(1.1.2), rileva che il periodo temporale non torna, essendo antecedente a

quello delle vendite riconosciuto dal suo patrocinato (a quel momento consumava

soltanto, ma non vendeva ancora). Nel dubbio, pertanto, anche il punto 1.1.2

deve cadere. In relazione a __________ (punto 1.1.3) constata invece che almeno

una parte del periodo indicato (2009) non ha nulla a che vedere con l'imputato,

che ha riconosciuto soltanto quello successivo (2010). Contesta poi la

ricostruzione del quantitativo operata dal Procuratore in arringa e sostiene

che il risultato non può essere 40 grammi. Considerato che l'imputato ha dichiarato oggi in aula che poteva trattarsi della metà di 60 grammi, chiede che tutt'al più l'infrazione sia ammessa per un quantitativo di 30 grammi. Contesta, in generale, che le vendite siano iniziate prima della primavera 2010. IM 1 non

si è comunque arricchito, ma ha sostenuto il suo consumo. Per l'accusa di

contravvenzione alla Legge sugli stupefacenti, la difesa chiede che sia

riconosciuta la prescrizione per una parte della medesima. Passando alla

commisurazione della pena, ricorda i trascorsi non idilliaci del suo patrocinato,

che è tossico dall'età di 19 anni e che ha un precedente specifico risalente al

2003. All'imputato però è sempre piaciuto lavorare: essendo fallita nel 2008 la

ditta presso la quale era impiegato, IM 1 si è arrangiato con lavoretti

sporadici, che purtroppo non sono stati in grado di assicurargli alcuna

continuità, conducendolo a restare a casa senza un'occupazione. Comunque IM 1

non ha mai venduto stupefacente per scopo di lucro e inoltre gli va

riconosciuta una scemata responsabilità in considerazione del suo consumo. La

tossicodipendenza è nel frattempo migliorata e la disponibilità ad assumere

qualsiasi lavoro dimostra impegno. Malgrado alcune leggere divergenze,

l'imputato è stato tutto sommato collaborativo, così come lo era stato nel

procedimento del 2003. Il difensore postula pertanto una riduzione della pena

proposta, rimettendosi, per la quantificazione della stessa, al giudizio della

Corte. Rileva che, nonostante non possa ancora definirsi completamente sicura,

la situazione odierna del suo assistito denota una certa stabilità (la presenza

della madre e della sorella; la terapia; il fatto che il precedente specifico

del 2003 risalga ormai a quasi dieci anni fa). Vista l'assenza di elementi

oggettivi in senso contrario, a mente della difesa occorre concedere la

sospensione condizionale della pena in modo tale da permettere all'imputato di

mantenere il centro di gravità da lui appena trovato. Chiede che il periodo di

prova di cinque anni richiesto dal Procuratore sia ridotto a tre o quattro e

non si oppone alla confisca di quanto in sequestro;

- il Procuratore

pubblico in replica rileva che __________ è nato il ____________: da ciò ne

discende che il compleanno a cui egli si riferisce non può essere quello del

2010 poiché a quel momento IM 1 si trovava in prigione, bensì quello del 2009. __________

ha dichiarato che voleva tirarsi fuori dalla droga, ragione per cui doveva

esserci entrato prima del 25 novembre 2009; e ciò non corrisponde a quanto

affermato da IM 1, ossia che avrebbe iniziato a vendere a partire dal 2010.

- l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, in duplica evidenzia che, a mente di IM 1, __________ stava uscendo dalla droga "nell'ultimo periodo",

ossia prima del novembre 2010. Il ragionamento della pubblica accusa sarebbe

condivisibile soltanto se __________ fosse attendibile: ma la difesa contesta

la sua credibilità.

Preso

atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione

scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82

CPP;

visti gli artt. 12, 40,

42, 44, 47, 49, 51, 69, 70 CP;

19, 19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________,

__________, __________ e in altre località della __________, nel periodo dal 2009

al 9 novembre 2010, alienato, acquistato e trasportato complessivi 92.86 grammi di eroina e meglio:

1.1.1. a __________,

__________ e in altre località del __________, nel periodo dal 2009 al 9

novembre 2010, alienato a diverse persone un quantitativo imprecisato di eroina

ma almeno complessivi 77.2 grammi;

1.1.2. il 9 novembre

2010 acquistato a __________ e successivamente trasportato sulla tratta

ferroviaria __________ – __________ 15.66 grammi di eroina (con grado di purezza del 12%) destinati alla vendita;

1.2. contravvenzione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato:

1.2.1. a __________,

__________ e in altre località della __________, nel periodo dal 23 ottobre

2009 al 9 novembre 2010, consumato un imprecisato quantitativo di eroina;

1.2.2. a __________

sulla tratta ferroviaria __________ – __________ e a __________ presso il suo

domicilio, il 9 novembre 2010, posseduto complessivi 32.7 grammi di eroina, sostanza stupefacente destinata al consumo personale;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

IM 1 è

prosciolto dall'imputazione di cui al punto 1.1.1. dell'atto d'accusa.

3.

Di

conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1 è condannato:

3.1

alla pena

detentiva di 13 (tredici) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

3.2

al pagamento

della tassa di giustizia di CHF 500.-- (cinquecento) e dei disborsi.

3.3

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di

anni 3 (tre).

4.

Per la durata

del periodo di prova, a valersi quali norme di condotta ai sensi dell'art. 44

cpv. 2 CP, è fatto ordine a IM 1 di non frequentare le persone indicate al

punto 1.1. dell'atto d'accusa e di continuare il trattamento presso il Centro

di consulenza e aiuto _______ come da certificato medico 19 ottobre 2012 del

dr. __________.

5.

È ordinata

la confisca di tutto quanto posto in sequestro ed elencato nell'atto d'accusa

nr. 6/2011 del 4 febbraio 2011, con distruzione della sostanza stupefacente.

6.

La nota

professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 1'941.75 comprensiva di

onorario, spese e Iva.

§ La quantificazione

della retribuzione del difensore d’ufficio è impugnabile alla Corte dei reclami

penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 393 cpv. 1 lett. b CPP).

Per la Corte delle

assise correzionali

Il Presidente Il

vicecancelliere

Distinta

spese:

Tassa di

giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 592.80

Altri

disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 78.85

fr. 1'171.65

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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