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Decisione

72.2011.60

Estorsione di un orologio a mezzo di minacce e colpi; spaccio e consumo di cocaina

27 ottobre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

19 cpv. 1 e 19a n. 1 LStup;

80 segg., 84 segg., 135, 136 segg., 263 segg.,

335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. estorsione

consumata e tentata il 26.2.2011 a Locarno, a

danno di ACPR 1;

1.2. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo

novembre 2010/gennaio 2011, a __________ e __________, alienato 1 grammo di cocaina e procurato 34 grammi di cocaina;

1.3. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo

6.8.2009/10.5.2011, a __________, __________ e altre località, consumato 61 grammi di cocaina e detenuto 2 buste dosi di eroina per il suo consumo;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di rapina di cui al punto 1 dell’atto d’accusa;

3.

Di

conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva inflitta a IM 1 è sospesa in ragione di 9 (nove) mesi e al

condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni. Per il resto di 6

(sei) mesi è da espiare.

5.

IM 1 è

condannato a versare all’AP ACPR 1 fr. 750.- a titolo di torto morale.

5.1

Per ogni altra pretesa l’AP ACPR

1.

è rinviato al foro civile.

6.

E’

ordinata la confisca a IM 1 di:

6.1

fr. 310.-

previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e dei

disborsi per la retribuzione del difensore di IM 1 e del patrocinatore dell’AP ACPR

1;

6.2

2 buste dosi

di eroina da distruggere;

6.3

0,1 grammo di cocaina da distruggere;

6.4

1 bilancia

elettronica di colore grigio;

6.5

1 carta SIM __________;

6.6

1 cassettino

interno in plastica nera con tracce di cocaina.

7.

E’

ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 di

7.1

1 caricatore

Samsung;

7.2

1 cellulare

Samsung __________.

8.

La tassa

di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.

9.

Le spese

di difesa di IM 1, a suo carico, sono sostenute dallo Stato. Resta riservato

l’art. 135 cpv. 4 CPP.

9.1

Le note

professionali dell’avv. DUF 1 del 4.7.2011 e del 27.10.2011 sono approvate per

fr. 5'445,35, comprensive di onorario, spese e IVA.

§ La

quantificazione della retribuzione del difensore è impugnabile alla Corte dei

reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 393 cpv. 1 lett. b

CPP).

10.

Le spese di

patrocinio dell’AP ACPR 1, a suo carico, sono sostenute dallo Stato. Resta

riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP nonché l’art. 138 cpv. 1 e 2 CPP.

10.1

Le note

professionali dello studio legale __________ del 12.5.2011 e del 13.10.2011

sono approvate per fr. 1'633,50, comprensive di onorario, spese e IVA.

§ La

quantificazione della retribuzione del difensore è impugnabile alla Corte dei

reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 393 cpv. 1 lett. b

CPP).

Intimazione a:

Per la Corte delle

assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta

spese:

Tassa di

giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 224.--

Altri

disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 116.05

fr. 840.05

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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