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Decisione

72.2011.63

Truffa per mestiere in parte tentata per avere, fingendosi venditori ambulanti di tappeti, ingannato con astuzia numerose persone inducendole ad atti pregiudizievoli del patrimonio per fr. 95'600.- (c

22 settembre 2011Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I. IM 1 e

IM 2, agendo in correità fra di loro e con terzi ignoti

1. truffa,

qualificata

siccome commessa per mestiere al fine di

assicurarsi una considerevole e regolare fonte di reddito,

1.1 per avere

a __________ nella primavera-estate del 2010, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

1.2 per

avere a __________ nell’estate del 2010, IM 1 e IM 2 in correità tra di loro e con terzi ignoti, ingannato con astuzia ACPR 3 inducendola a consegnar

loro CHF 700.--, non essendo riusciti ad ottenere i CHF 20'000.-- a lei

richiesti;

1.3 per

avere a __________, nel periodo di marzo-aprile 2011, verosimilmente il 7

aprile 2011, IM 1 e IM 2 in correità tra di loro e con terzi ignoti ingannato

con astuzia __________ inducendola a consegnar loro CHF 200.--;

1.4 per

avere in __________, in località non accertata, nel periodo di marzo-aprile

2011, IM 1 e IM 2 in correità tra di loro, ingannato con astuzia una vittima

rimasta ignota, inducendola a consegnar loro CHF 200.--;

1.5 per

avere a, nel periodo di marzo-aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________, al fine di

indurla a consegnar loro CHF 5'000.--, dei gioielli ed un tappeto di sua

proprietà;

1.6 per

avere a __________, nell’aprile del 2011, IM 1 e IM 2 in correità tra di loro e con terzi ignoti, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

e __________;

1.7 per

avere a __________, il 4 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, ingannato con astuzia ACPR 2, inducendolo a consegnar loro CHF 3'500.--,

non essendo riusciti ad ottenere i CHF 12'000.-- a lui richiesti;

1.8 per

avere a __________, il 5 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 2, al fine di

indurlo a consegnar loro CHF 15'000.--;

1.9 per

avere a __________, il 5 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________;

1.10 per

avere a __________, il 6 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, ingannato con astuzia __________ e __________ inducendoli a consegnar

loro CHF 30'000.-- e cinque tappeti di lana provenienti dalla _______ valutati

in CHF 6'777.--, non essendo riusciti ad ottenere i CHF 100'000.-- a loro

richiesti;

1.11 per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________) e __________

1.12 per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

1.13 per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 3

1.14 per

avere a __________ il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

1.15 per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________;

1.16 per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

1.17 per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

1.18 per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

1.19 per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________)

1.20 per

avere a __________ il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________);

1.21 per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________;

1.22 per

avere a __________ il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

1.23 per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

1.24 per

avere a __________ il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo una prima volta di ingannare con astuzia __________,

e così una seconda volta qualche giorno dopo;

1.25 per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________ della __________;

1.26 per

avere a __________), il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________);

1.27 per

avere a __________ il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

1.28 per

avere a __________ il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

1.29 per

avere a __________), il 7/8 aprile 2011, IM 1 e IM 2 in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

1.30 per

avere a __________ il 7/9 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

1.31 per

avere a __________ l’8 aprile 2011 (mattina), IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, ingannato con astuzia ACPR 4, inducendolo a consegnar loro CHF 11'500.--

e un tappeto di seta proveniente dalla __________ valutato in CHF 1'200.--, non

essendo riusciti ad ottenere i CHF 35'000.-- a lui richiesti;

1.32 per

avere a __________, l’8 aprile 2011 (pomeriggio), IM 1 e IM 2, in correità tra di loro e con terzi ignoti, ingannato con astuzia ACPR 4 inducendolo a consegnar

loro CHF 11'500.--, non essendo riusciti ad ottenere il considerevole maggiore

importo a lui richiesto;

1.33 per

avere a __________ l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

1.34 per

avere a __________ l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

1.35 per

avere a __________ l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

1.36 per

avere a __________ l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________)

1.37 per

avere a __________), l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________);

1.38 per

avere a __________ l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

1.39 per

avere a __________ l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

1.40 per

avere a __________ il 12 aprile 2011IM 1 e IM 2 in correità tra di loro, ingannato con astuzia ACPR 1 inducendola a consegnar loro l’importo pari a

complessivi CHF 8'000.-- (dapprima CHF 3'000.-- e poco dopo ulteriori CHF

5'000.--);

1.41 per

avere a __________ il 12 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato di ingannare con astuzia ACPR 1 al fine di indurla a consegnar

loro ulteriori CHF 15'000.--;

Considerandi

II. IM 2, in correità con ignoti (art. 146 cpv. 2 CP)

2.

truffa,

qualificata

siccome commessa per mestiere al fine di

assicurarsi una considerevole e regolare fonte di reddito,

2.1

per

avere a __________ il 23 giugno 2004, IM 2 in correità con terzi ignoti, ingannato con astuzia ACPR 5, inducendola a consegnar loro l’importo pari a CHF

20'000.--;

2.2

per

avere a __________ il 26 giugno 2004, IM 2 in correità con terzi ignoti, ingannato con astuzia ACPR 5 inducendola a consegnar loro l’importo pari a CHF

10'000.--;

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’

art. 146 cpv. 2 CP.

Presenti - il

Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;

- l’imputato

IM 1, assistito dal suo difensore d'ufficio, avv. DUF 1,;

- l'imputato

IM 2, assistito dal suo difensore d'ufficio, avv. DUF 2;

- in

qualità di interprete per la lingua, IE 1

Espletato il pubblico mercoledì 21 settembre

2011, dalle ore 09:32 alle ore 19:15;

dibattimento giovedì 22

settembre 2011, dalle ore 13:47 alle ore 14:16.

Sentiti - la

Procuratrice pubblica PP 1, la quale, a titolo di premessa, osserva che il fenomeno

delle truffe commesse a danno di persone anziane, sole o malate (truffe dei

falsi nipoti, truffe dei tappeti) desta allarme sociale e rileva che la

giurisprudenza svolge una funzione determinante nel contrasto di tale forma di

criminalità. Passando al caso concreto, sottolinea che gli imputati non hanno

fornito alcuna collaborazione, hanno mentito spudoratamente e che l'inchiesta

si è rivelata difficoltosa a causa degli aspetti intercantonali della medesima.

Ritiene che gli imputati si trovassero in __________ unicamente con l'intento

di delinquere e passa in rassegna gli elementi a sostegno di tale affermazione.

Sottolinea che gli imputati hanno visitato molti Cantoni nonché effettuato

molte telefonate. Considera pacifico l'adempimento degli elementi costitutivi

dei reati e ciò per tutti i capi d'imputazione di cui all'atto d'accusa. Reputa

altresì realizzata l'aggravante del mestiere. Sostiene che i tentativi sono

tali e non semplici atti preparatori. Ricorda che l'inganno non riuscito, a

mente del Tribunale federale, non necessariamente è privo di carattere astuto.

Nella fattispecie gli imputati disponevano di un piano, di informazioni

riguardanti le vittime e si sono dimostrati con il loro atteggiamento molto

insistenti con quest'ultime. Soltanto grazie al caso o alla maggiore attenzione

prestata dalle potenziali vittime, i tentativi messi in atto dagli imputati non

sono andati a buon fine: ma il punto di non ritorno era stato oltrepassato.

Quanto alle truffe consumate, la pubblica accusa ribadisce che queste sono

state commesse mediante inganno astuto e per mestiere. Passa quindi in rassegna

i fatti oggetto dell'atto d'accusa, soffermandosi in particolare su alcuni

episodi, elencando i diversi elementi a carico degli imputati. Afferma di non

credere, alla luce di quanto emerso, che gli imputati abbiano mai effettuato

una vendita regolare. Chiede pertanto la conferma integrale dell'atto d'accusa.

Quanto alla commisurazione della pena, considerati i precedenti specifici degli

imputati, vista l'assenza di collaborazione, ritenuta altresì l'attitudine alla

menzogna, escluso qualsiasi riconoscimento dell'attenuante del sincero

pentimento, postula la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 18 mesi,

rimettendosi al giudizio della Corte per un'eventuale sospensione condizionale

(sebbene, a mente della pubblica accusa, la prognosi non appaia favorevole),

nonché la condanna di IM 2 alla pena detentiva di 21 mesi da espiare

integralmente (essendo in tal caso la prognosi certamente negativa). Chiede

infine che le pretese di risarcimento avanzate dagli accusatori privati siano

accolte, che gli imputati siano tenuti in solido a tale risarcimento e che sia

confiscato tutto quanto posto in sequestro, segnatamente l'autovettura Mercedes

(quantomeno a fini risarcitori);

- l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale tiene innanzitutto a

precisare che le truffe dei falsi nipoti, evocate dalla pubblica accusa, non

c'entrano nulla con le truffe dei tappeti e che soltanto in 17 dei 41 episodi

oggetto dell'atto d'accusa le asserite vittime avevano superato l'età di 65

anni. Ricorda che pure un commissario di polizia è stato contattato quale

potenziale cliente dagli imputati, a riprova dell'assenza di un piano astuto e

organizzato, di un disegno precostituito di sfruttamento di persone deboli,

anziane o facilmente influenzabili. Al contrario: a mente della difesa, si è in

presenza di un'acritica ricezione, da parte degli imputati, di una lista di

nominativi allestita da terzi. Contesta inoltre che agli imputati possa essere

rimproverata un'insistenza nella conduzione delle trattative. Ammette tuttavia

che tre truffe (ai danni della signora ACPR 1, del signor ACPR 4 e del signor ACPR

2) sono state effettivamente commesse, rispettivamente tentate. Ritiene che

debbano cadere le imputazioni di cui ai punti 1.2 e 1.13 (a causa del mancato

riconoscimento degli autori da parte della vittima e della presenza di terzi

ignoti quali possibili autori), 1.3 (scarso danno patrimoniale), 1.4

(l'asserita vittima non è neppure stata individuata), 1.8 (la lista dei

nominativi non era in possesso unicamente degli imputati e non si vede il

senso, per quest'ultimi, di negare l'episodio in questione), 1.11 (per le

stesse ragioni indicate per il punto 1.8) e 1.32 (la vittima era un appassionato

di tappeti orientali ed è possibile che quel giorno sia stato ingannato da

altre persone, ma certamente non da IM 1). Considera inoltre che gli episodi

del 2010 non possano essere ricondotti al suo assistito e che tutte le

telefonate, imputate nell'atto d'accusa quali tentativi, non possano costituire

reato: la soglia di punibilità non è stata raggiunta e, tutt'al più, potrebbero

configurare semplici atti preparatori (non punibili). Sostiene che gli

"Aktennotizen" allestiti dalle varie polizie cantonali e versati

all'incarto non siano sufficienti a sorreggere, da soli, le accuse. Quanto al

caso relativo ai signori __________, rileva che gli stessi non si sono

costituiti accusatori privati e ritiene che il contratto di compravendita debba

essere considerato valido sotto il profilo civile. Inoltre, nella trattativa il

prezzo inizialmente offerto dai venditori è stato considerevolmente ridotto nel

corso della trattativa, ciò che avrebbe dovuto destare qualche sospetto.

Riconosce che il suo assistito è stato reticente nell'inchiesta, ma di fronte

alla Corte non ha detto bugie e ha pienamente collaborato. Riconosce che le

vittime dei tre casi di truffa ammessi debbano ricevere un pieno indennizzo

(per un importo complessivo di CHF 23'000.-), mentre contesta di dover

risarcire i signori __________ con la somma di CHF 30'000.-. Afferma che il

denaro contante posto sotto sequestro appartiene al suo assistito e che,

dedotto l'importo di CHF 23'000.- di cui sopra, il saldo deve essere

dissequestrato in favore di quest'ultimo. Acconsente tuttavia alla trattenuta

del denaro per la copertura dei costi del procedimento e sottolinea come tale

disponibilità debba essere considerata nella commisurazione della pena. Per

contro, si oppone alla confisca dell'autovettura Mercedes. Chiede una riduzione

della pena richiesta dalla pubblica accusa, nonché la concessione del beneficio

della sospensione condizionale. Quanto alle spese, non si oppone a una

ripartizione ex aequo et bono oppure a metà delle medesime tra i due

coimputati;

- l’avv.

DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale mette in evidenza il numero

esiguo di accusatori privati come pure il fatto che nell'ultimo rapporto

d'inchiesta di polizia giudiziaria siano indicate unicamente sei vittime.

Richiamandosi alla decisione del GPC del 22 luglio 2011, afferma che l'atto

d'accusa (prima che fosse precisato) era troppo generico, che non vi è alcun

parallelismo con le truffe dei falsi nipoti, che deve essere analizzato ogni

caso concreto e che è necessaria una distinzione tra il tentativo e la

commissione del reato, considerato che una telefonata non costituisce

necessariamente un tentativo, ma potrebbe esser configurare unicamente un atto

preparatorio. Rileva che per valutare la vulnerabilità delle asserite vittime

non è sufficiente considerare la loro età e che non è stata specificata la

modalità con la quale le presunte vittime sarebbero state indotte all'atto

pregiudizievole per il loro patrimonio e in cosa consisterebbe il raggiro.

Insomma, a mente del difensore, la pubblica accusa si è basata sull'assunto,

semplice ma errato, secondo cui ogni telefonata sarebbe un tentativo di truffa

e ogni vendita una truffa consumata. Ripercorre le fasi dell'inchiesta

rilevando le lacune della stessa (mancanza di verbali d'interrogatorio delle

asserite vittime, assenza di certificati medici e di sistematiche perizie sul

valore dei tappeti). Afferma che la lista dei nominativi è semplicemente una

lista di clienti che hanno acquistato tappeti in __________ e non un elenco di

vittime predestinate. Il suo assistito ha ammesso tre truffe, le medesime

ammesse da IM 1. I tentativi imputati nell'atto d'accusa sono semplici

telefonate e potrebbero costituire tutt'al più atti preparatori non punibili.

Inoltre non vi è stato alcun inganno astuto: gli imputati si sono limitati a

mercanteggiare. Contesta nel dettaglio le imputazioni relative ai casi __________,

ACPR 4 (punto 1.32 dell'atto d'accusa), ACPR 3, __________, __________ e ACPR 5.

Ricorda che il carcere preventivo sofferto dal suo patrocinato è stato pesante,

vista la sua età e considerato il suo stato di salute. Pur riconoscendo il

lungo elenco dei precedenti penali, descrive il suo assistito come una persona

ormai dimessa, stanca, sulla soglia dell'età pensionale e chiede una massiccia

riduzione della pena, che a mente della difesa non dovrebbe superare i 14 mesi

di detenzione, di cui la metà (7 mesi) da espiare, il resto da porsi al

beneficio di una sospensione condizionale (quindi parziale) vista l'assenza di

una prognosi sfavorevole e considerata l'impossibilità di escludere un

ravvedimento. Infine non si oppone alla richiesta di dissequestro formulata dal

difensore del coimputato IM 1;

- il Procuratore

pubblico in replica, dopo avere ribadito che le menzogne proferite dagli

imputati formano un castello di bugie costitutivo di un inganno astuto, si

oppone alla richiesta di sospensione condizionale parziale avanzata dal

difensore di IM 2; quest'ultimo, ricorda la pubblica accusa, non ha scontato

neppure la pena di dieci mesi inflittagli in contumacia nel 1999 dalle autorità

giudiziarie del __________. Chiede pertanto la conferma dell'atto d'accusa e

della proposta di pena. Quanto al coimputato IM 1, precisa che, contrariamente

a quanto sostenuto dal suo difensore, il denaro sequestrato non appartiene a IM

1, bensì alle vittime;

- l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, in duplica, dopo avere rammentato che il suo assistito mai ha prestato la cauzione, afferma che i soldi spettano

certo alle vittime, ma in realtà si riferiva soltanto al caso __________ sul

piano civile;

- l’avv.

DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, in duplica, si riconferma nella sua richiesta di sospensione condizionale parziale della pena.

Preso

atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione

scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82

CPP;

visti gli artt. 12, 34,

40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 146 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è

autore colpevole di:

ripetuta truffa aggravata (consumata e tentata), siccome commessa per mestiere, per avere, in

correità con IM 2, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto

(realizzato nella misura di almeno CHF 45'000.-):

1.1

a __________

nel periodo marzo-aprile 2011, tentato di ingannare con astuzia __________, al

fine di indurla in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

1.2

a __________,

il 4 aprile 2011, ingannato con astuzia ACPR 2, inducendolo in tal modo ad atti

pregiudizievoli al proprio patrimonio;

1.3

a __________,

il 5 aprile 2011, tentato di ingannare con astuzia ACPR 2, al fine di indurlo

in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

1.4

a __________

il 6 aprile 2011, ingannato con astuzia __________ e __________, inducendoli in

tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

1.5

a __________,

l'8 aprile 2011, ingannato con astuzia ACPR 4, inducendolo in tal modo ad atti

pregiudizievoli al proprio patrimonio;

1.6

a __________,

il 12 aprile 2011, ingannato con astuzia ACPR 1, inducendola in tal modo ad

atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

1.7

a __________

il 12 aprile 2011, tentato di ingannare con astuzia ACPR 1, al fine di indurla

in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel

relativo complemento del 2 agosto 2011 (e precisato nei considerandi).

2.

IM 2 è

autore colpevole di:

ripetuta truffa aggravata (consumata e tentata), siccome commessa per mestiere, per avere, in

correità con IM 1, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto

(realizzato nella misura di almeno CHF 45'000.-):

2.1

a __________ nel periodo marzo-aprile 2011, tentato di

ingannare con astuzia __________, al fine di indurla in tal modo ad atti pregiudizievoli

al proprio patrimonio;

2.2

a __________

il 4 aprile 2011, ingannato con astuzia ACPR 2 __________, inducendolo in tal

modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

2.3

a __________

il 5 aprile 2011, tentato di ingannare con astuzia ACPR 2, al fine di indurlo

in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

2.4

a __________,

il 6 aprile 2011, ingannato con astuzia __________ e __________, inducendoli in

tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

2.5

a __________,

l'8 aprile 2011, ingannato con astuzia ACPR 4, inducendolo in tal modo ad atti

pregiudizievoli al proprio patrimonio;

2.6

a __________,

il 12 aprile 2011, ingannato con astuzia ACPR 1, inducendola in tal modo ad

atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

2.7

a __________,

il 12 aprile 2011, tentato di ingannare con astuzia ACPR 1, al fine di indurla

in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel

relativo complemento del 2 agosto 2011 (e precisato nei considerandi).

3.

IM 1 è

prosciolto dalle imputazioni di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9,

1.

, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23,

1.

, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37,

1.38

e 1.39 dell'atto d'accusa.

4.

IM 2 è

prosciolto dalle imputazioni di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9,

1.

, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23,

1.

, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37,

1.

, 1.39, 2.1 e 2.2 dell'atto d'accusa.

5.

Di

conseguenza,

5.1

IM 1

è condannato:

5.1.1

alla pena

detentiva di 12 (dodici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

5.1.2

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 3 (tre).

5.2

IM 2

è condannato alla pena detentiva di 15 (quindici)

mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

6.

Il

condannato IM 2 è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione

della pena e/o in vista della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).

§ Il

mantenimento in carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami

penali nel termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).

§§ Il

Dispositivo

dispositivo nr. 1 della decisione 3 agosto 2011 del Presidente della Corte

delle assise correzionali, relativo alla scarcerazione di IM 2 previo deposito

di una cauzione di CHF 50'000.-, è caduco.

7. Il

condannato IM 1 è liberato.

§ Il

pubblico ministero può proporre a questo Tribunale, all’attenzione di chi

dirige il procedimento in sede di appello, di prorogare la carcerazione di

sicurezza (art. 231 cpv. 2 CPP).

8. IM 1 e IM

2 sono inoltre condannati in solido a versare:

8.1 all'accusatrice

privata ACPR 1 l'importo di CHF 8'000.- (ottomila) a titolo di risarcimento

danni;

8.2 all'accusatore

privato ACPR 2 l'importo di CHF 3'500.- (tremilacinquecento) a titolo di

risarcimento danni;

8.3 all'accusatore

privato ACPR 4 l'importo di CHF 11'500.- a titolo di risarcimento danni.

9. È ordinata

la confisca di:

9.1 un telefono

cellulare Samsung di colore nero 9.2 una carta SIM della compagnia

telefonica Lebara 9.3 un telefono

cellulare Nokia 1616-2 di colore nero 9.4 una

carta SIM della compagnia telefonica Sunrise 9.5 una

carta SIM della compagnia telefonica Ay Yildiz 9.6 un

telefono cellulare Nokia 6130i con carta SIM della compagnia telefonica Ay

Yildiz

9.7 una penna

USB blu e bianca Kingston;

9.8 un cd

platinum con scritte di colore nero;

9.9 documentazione

cartacea varia;

9.10 15 tappeti

(reperti da nr. 0985952 a nr. 0985959; da nr. 0985981 a nr. 0985985; nr. 0985990; nr. 248922);

9.11 una banconota

da EUR 20;

9.12 moneta per

EUR 1.36.

10. È ordinata

altresì la confisca:

10.1 dell'importo

di CHF 23'000.-, con assegnazione agli accusatori privati ACPR 1, ACPR 2 e ACPR

4 secondo quanto indicato al punto 8 del presente dispositivo;

10.2 dell'importo

di CHF 22'000.-.

11. È ordinato

il dissequestro dell'autovettura Mercedes targato __________, una volta

cresciuta in giudicato la presente sentenza.

12. Le spese per

le difese d’ufficio, a carico degli imputati, sono sostenute dallo Stato; resta

riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. Le retribuzioni dei difensori saranno

stabilite con decisione separata.

13. La tassa di

giustizia di CHF 1'500.- e i disborsi, per complessivi CHF 7'000.- (tassa di

giustizia e disborsi), sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di ½ (un mezzo) ciascuno. Il rimanente è posto a

carico dello Stato.

14. È ordinato,

a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi di cui al

punto 13 del presente dispositivo, il sequestro conservativo sull'importo di

CHF 7'288.70.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 1'500.--

Inchiesta

preliminare fr. 12'637.50

Perizia fr. 1'130.--

Traduzioni fr. 500.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 230.65

fr. 15'998.15

============

Distinta spese come da dispositivo:

Tassa

di giustizia fr. 1'500.--

Disborsi fr. 5'500.--

fr. 7'000.--

============

A

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di

giustizia fr. 750.--

Disborsi fr. 2'750.--

fr. 3'500.--

============

A

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di

giustizia fr. 750.--

Disborsi fr. 2'750.--

fr. 3'500.--

============

Il rimanente è a carico dello Stato.

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il

vicecancelliere

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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