72.2011.63
Truffa per mestiere in parte tentata per avere, fingendosi venditori ambulanti di tappeti, ingannato con astuzia numerose persone inducendole ad atti pregiudizievoli del patrimonio per fr. 95'600.- (c
22 settembre 2011Italiano25 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
72.2011.63
Data decisione, Autorità:
22.09.2011, PENAL
Titolo:
Truffa per mestiere in parte tentata per avere, fingendosi venditori ambulanti di tappeti, ingannato con astuzia numerose persone inducendole ad atti pregiudizievoli del patrimonio per fr. 95'600.- (consumati) e fr. 202'000.- (tentati)
TRUFFA
art. 146 cpv. 2 CPS
Incarto n.
72.2011.63
Lugano,
22 settembre 2011/da
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da: giudice Mauro Ermani,
presidente
Andrea
Minesso, vicecancelliere
sedente
nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi gli imputati, con l’annuenza del Difensore e del
Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare
nella causa penale Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
contro 1. IM 1,
patrocinato dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal 12 aprile 2011 al
15 luglio 2011 (95 giorni)
in carcerazione di sicurezza dal 16 luglio 2011
IM 2
patrocinato dall’avv.
DUF 2
in carcerazione preventiva dal 12 aprile 2011 al
15 luglio 2011 (95 giorni)
in carcerazione di sicurezza dal 16 luglio 2011
imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 62/2011
del 15 luglio 2011, di
ripetuta truffa, consumata e in parte tentata,
qualificata, siccome commessa per mestiere
per avere, nel giugno 2004, nell’estate 2010 e
nel periodo marzo-aprile 2011, agendo in correità fra di loro, nonché con terzi
ignoti, in diverse località della Svizzera, allo scopo di procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, ripetutamente ingannato con astuzia,
rispettivamente tentato di ingannare con astuzia, almeno trentasette persone,
affermando cose false e dissimulando cose vere, confermandone subdolamente
l’errore, così da indurle, rispettivamente tentando di indurle, ad atti
pregiudizievoli del proprio patrimonio.
Consistendo l’inganno astuto da un lato nel Lügengebäude
costruito dai correi qui accusati, i quali hanno mentito in merito a: nomi,
provenienza, cittadinanza, professione, rapporto di lavoro con negozi o
fabbriche presso i quali le vittime avevano già acquistato in precedenza
tappeti, situazione familiare e di parentela tra di loro e con i venditori già
conosciuti dalle vittime, qualità e provenienza dei tappeti, festeggiamento di
un particolare anniversario della ditta ______ produttrice di tappeti e
intenzione di omaggiare le vittime con un tappeto in caso di concessione di un
appuntamento al loro domicilio, e via di seguito. E, dall’altro, nello
sfruttare la particolare situazione di vulnerabilità in cui versavano le
vittime, persone prevalentemente anziane e sole e in alcuni casi in precario
stato di salute psico-fisico.
Trattasi di truffe e tentativi di truffe messe in
atto nell’ambito di una vera e propria organizzazione, nella quale gli accusati
operavano in coppia come pure in correità con terzi ignoti, e che ha permesso
loro di ottenere dapprima centinaia di nominativi e numeri di telefono di
persone residenti in Svizzera, le quali anni or sono avevano acquistato dei
tappeti in _______ o ______, per poi truffare o tentare di truffare queste
persone, le quali, nella maggior parte dei casi, al momento della commissione
del reato a loro danno, avevano raggiunto un’età matura e vivevano da soli,
rappresentando così un facile bersaglio per gli autori.
Le truffe consumate accertate ammontano a dieci,
mentre quelle tentate a trentacinque, delle quali – la maggior parte – sono
state realizzate contattando telefonicamente le vittime al proprio domicilio.
L’agire degli accusati, valutato nel suo insieme, permette di concludere per la
commissione per mestiere del reato di truffa, attuata con le usuali modalità
delle cosiddette Enkeltrickbetrug e Teppichbetrug.
Gli accusati, spacciandosi per venditori
ambulanti di tappeti, hanno fuor di ogni dubbio agito per mestiere, contattando
in una sola settimana prima dell’arresto oltre 140 persone in 20 Cantoni
svizzeri per un totale di 255 telefonate, senza contare le visite a domicilio,
ottenendo con questo agire delittuoso che venisse loro effettivamente
consegnato del denaro per un ammontare complessivo pari ad almeno CHF 95'600.--
, a fronte di tentativi per almeno CHF 202'000.--, ivi compresi gli episodi del
2004 e del 2010.
E meglio come esposto nel prosieguo in ordine
cronologico:
Fatti
I. IM 1 e
IM 2, agendo in correità fra di loro e con terzi ignoti
1. truffa,
qualificata
siccome commessa per mestiere al fine di
assicurarsi una considerevole e regolare fonte di reddito,
1.1 per avere
a __________ nella primavera-estate del 2010, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________
1.2 per
avere a __________ nell’estate del 2010, IM 1 e IM 2 in correità tra di loro e con terzi ignoti, ingannato con astuzia ACPR 3 inducendola a consegnar
loro CHF 700.--, non essendo riusciti ad ottenere i CHF 20'000.-- a lei
richiesti;
1.3 per
avere a __________, nel periodo di marzo-aprile 2011, verosimilmente il 7
aprile 2011, IM 1 e IM 2 in correità tra di loro e con terzi ignoti ingannato
con astuzia __________ inducendola a consegnar loro CHF 200.--;
1.4 per
avere in __________, in località non accertata, nel periodo di marzo-aprile
2011, IM 1 e IM 2 in correità tra di loro, ingannato con astuzia una vittima
rimasta ignota, inducendola a consegnar loro CHF 200.--;
1.5 per
avere a, nel periodo di marzo-aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________, al fine di
indurla a consegnar loro CHF 5'000.--, dei gioielli ed un tappeto di sua
proprietà;
1.6 per
avere a __________, nell’aprile del 2011, IM 1 e IM 2 in correità tra di loro e con terzi ignoti, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________
e __________;
1.7 per
avere a __________, il 4 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, ingannato con astuzia ACPR 2, inducendolo a consegnar loro CHF 3'500.--,
non essendo riusciti ad ottenere i CHF 12'000.-- a lui richiesti;
1.8 per
avere a __________, il 5 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 2, al fine di
indurlo a consegnar loro CHF 15'000.--;
1.9 per
avere a __________, il 5 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________;
1.10 per
avere a __________, il 6 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, ingannato con astuzia __________ e __________ inducendoli a consegnar
loro CHF 30'000.-- e cinque tappeti di lana provenienti dalla _______ valutati
in CHF 6'777.--, non essendo riusciti ad ottenere i CHF 100'000.-- a loro
richiesti;
1.11 per
avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________) e __________
1.12 per
avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________
1.13 per
avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 3
1.14 per
avere a __________ il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________
1.15 per
avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________;
1.16 per
avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________
1.17 per
avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________
1.18 per
avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________
1.19 per
avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________)
1.20 per
avere a __________ il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________);
1.21 per
avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________;
1.22 per
avere a __________ il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________
1.23 per
avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________
1.24 per
avere a __________ il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo una prima volta di ingannare con astuzia __________,
e così una seconda volta qualche giorno dopo;
1.25 per
avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________ della __________;
1.26 per
avere a __________), il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________);
1.27 per
avere a __________ il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________
1.28 per
avere a __________ il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________
1.29 per
avere a __________), il 7/8 aprile 2011, IM 1 e IM 2 in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________
1.30 per
avere a __________ il 7/9 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________
1.31 per
avere a __________ l’8 aprile 2011 (mattina), IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, ingannato con astuzia ACPR 4, inducendolo a consegnar loro CHF 11'500.--
e un tappeto di seta proveniente dalla __________ valutato in CHF 1'200.--, non
essendo riusciti ad ottenere i CHF 35'000.-- a lui richiesti;
1.32 per
avere a __________, l’8 aprile 2011 (pomeriggio), IM 1 e IM 2, in correità tra di loro e con terzi ignoti, ingannato con astuzia ACPR 4 inducendolo a consegnar
loro CHF 11'500.--, non essendo riusciti ad ottenere il considerevole maggiore
importo a lui richiesto;
1.33 per
avere a __________ l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________
1.34 per
avere a __________ l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________
1.35 per
avere a __________ l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________
1.36 per
avere a __________ l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________)
1.37 per
avere a __________), l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________);
1.38 per
avere a __________ l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________
1.39 per
avere a __________ l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________
1.40 per
avere a __________ il 12 aprile 2011IM 1 e IM 2 in correità tra di loro, ingannato con astuzia ACPR 1 inducendola a consegnar loro l’importo pari a
complessivi CHF 8'000.-- (dapprima CHF 3'000.-- e poco dopo ulteriori CHF
5'000.--);
1.41 per
avere a __________ il 12 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato di ingannare con astuzia ACPR 1 al fine di indurla a consegnar
loro ulteriori CHF 15'000.--;
Considerandi
II. IM 2, in correità con ignoti (art. 146 cpv. 2 CP)
2.
truffa,
qualificata
siccome commessa per mestiere al fine di
assicurarsi una considerevole e regolare fonte di reddito,
2.1
per
avere a __________ il 23 giugno 2004, IM 2 in correità con terzi ignoti, ingannato con astuzia ACPR 5, inducendola a consegnar loro l’importo pari a CHF
20'000.--;
2.2
per
avere a __________ il 26 giugno 2004, IM 2 in correità con terzi ignoti, ingannato con astuzia ACPR 5 inducendola a consegnar loro l’importo pari a CHF
10'000.--;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’
art. 146 cpv. 2 CP.
Presenti - il
Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dal suo difensore d'ufficio, avv. DUF 1,;
- l'imputato
IM 2, assistito dal suo difensore d'ufficio, avv. DUF 2;
- in
qualità di interprete per la lingua, IE 1
Espletato il pubblico mercoledì 21 settembre
2011, dalle ore 09:32 alle ore 19:15;
dibattimento giovedì 22
settembre 2011, dalle ore 13:47 alle ore 14:16.
Sentiti - la
Procuratrice pubblica PP 1, la quale, a titolo di premessa, osserva che il fenomeno
delle truffe commesse a danno di persone anziane, sole o malate (truffe dei
falsi nipoti, truffe dei tappeti) desta allarme sociale e rileva che la
giurisprudenza svolge una funzione determinante nel contrasto di tale forma di
criminalità. Passando al caso concreto, sottolinea che gli imputati non hanno
fornito alcuna collaborazione, hanno mentito spudoratamente e che l'inchiesta
si è rivelata difficoltosa a causa degli aspetti intercantonali della medesima.
Ritiene che gli imputati si trovassero in __________ unicamente con l'intento
di delinquere e passa in rassegna gli elementi a sostegno di tale affermazione.
Sottolinea che gli imputati hanno visitato molti Cantoni nonché effettuato
molte telefonate. Considera pacifico l'adempimento degli elementi costitutivi
dei reati e ciò per tutti i capi d'imputazione di cui all'atto d'accusa. Reputa
altresì realizzata l'aggravante del mestiere. Sostiene che i tentativi sono
tali e non semplici atti preparatori. Ricorda che l'inganno non riuscito, a
mente del Tribunale federale, non necessariamente è privo di carattere astuto.
Nella fattispecie gli imputati disponevano di un piano, di informazioni
riguardanti le vittime e si sono dimostrati con il loro atteggiamento molto
insistenti con quest'ultime. Soltanto grazie al caso o alla maggiore attenzione
prestata dalle potenziali vittime, i tentativi messi in atto dagli imputati non
sono andati a buon fine: ma il punto di non ritorno era stato oltrepassato.
Quanto alle truffe consumate, la pubblica accusa ribadisce che queste sono
state commesse mediante inganno astuto e per mestiere. Passa quindi in rassegna
i fatti oggetto dell'atto d'accusa, soffermandosi in particolare su alcuni
episodi, elencando i diversi elementi a carico degli imputati. Afferma di non
credere, alla luce di quanto emerso, che gli imputati abbiano mai effettuato
una vendita regolare. Chiede pertanto la conferma integrale dell'atto d'accusa.
Quanto alla commisurazione della pena, considerati i precedenti specifici degli
imputati, vista l'assenza di collaborazione, ritenuta altresì l'attitudine alla
menzogna, escluso qualsiasi riconoscimento dell'attenuante del sincero
pentimento, postula la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 18 mesi,
rimettendosi al giudizio della Corte per un'eventuale sospensione condizionale
(sebbene, a mente della pubblica accusa, la prognosi non appaia favorevole),
nonché la condanna di IM 2 alla pena detentiva di 21 mesi da espiare
integralmente (essendo in tal caso la prognosi certamente negativa). Chiede
infine che le pretese di risarcimento avanzate dagli accusatori privati siano
accolte, che gli imputati siano tenuti in solido a tale risarcimento e che sia
confiscato tutto quanto posto in sequestro, segnatamente l'autovettura Mercedes
(quantomeno a fini risarcitori);
- l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale tiene innanzitutto a
precisare che le truffe dei falsi nipoti, evocate dalla pubblica accusa, non
c'entrano nulla con le truffe dei tappeti e che soltanto in 17 dei 41 episodi
oggetto dell'atto d'accusa le asserite vittime avevano superato l'età di 65
anni. Ricorda che pure un commissario di polizia è stato contattato quale
potenziale cliente dagli imputati, a riprova dell'assenza di un piano astuto e
organizzato, di un disegno precostituito di sfruttamento di persone deboli,
anziane o facilmente influenzabili. Al contrario: a mente della difesa, si è in
presenza di un'acritica ricezione, da parte degli imputati, di una lista di
nominativi allestita da terzi. Contesta inoltre che agli imputati possa essere
rimproverata un'insistenza nella conduzione delle trattative. Ammette tuttavia
che tre truffe (ai danni della signora ACPR 1, del signor ACPR 4 e del signor ACPR
2) sono state effettivamente commesse, rispettivamente tentate. Ritiene che
debbano cadere le imputazioni di cui ai punti 1.2 e 1.13 (a causa del mancato
riconoscimento degli autori da parte della vittima e della presenza di terzi
ignoti quali possibili autori), 1.3 (scarso danno patrimoniale), 1.4
(l'asserita vittima non è neppure stata individuata), 1.8 (la lista dei
nominativi non era in possesso unicamente degli imputati e non si vede il
senso, per quest'ultimi, di negare l'episodio in questione), 1.11 (per le
stesse ragioni indicate per il punto 1.8) e 1.32 (la vittima era un appassionato
di tappeti orientali ed è possibile che quel giorno sia stato ingannato da
altre persone, ma certamente non da IM 1). Considera inoltre che gli episodi
del 2010 non possano essere ricondotti al suo assistito e che tutte le
telefonate, imputate nell'atto d'accusa quali tentativi, non possano costituire
reato: la soglia di punibilità non è stata raggiunta e, tutt'al più, potrebbero
configurare semplici atti preparatori (non punibili). Sostiene che gli
"Aktennotizen" allestiti dalle varie polizie cantonali e versati
all'incarto non siano sufficienti a sorreggere, da soli, le accuse. Quanto al
caso relativo ai signori __________, rileva che gli stessi non si sono
costituiti accusatori privati e ritiene che il contratto di compravendita debba
essere considerato valido sotto il profilo civile. Inoltre, nella trattativa il
prezzo inizialmente offerto dai venditori è stato considerevolmente ridotto nel
corso della trattativa, ciò che avrebbe dovuto destare qualche sospetto.
Riconosce che il suo assistito è stato reticente nell'inchiesta, ma di fronte
alla Corte non ha detto bugie e ha pienamente collaborato. Riconosce che le
vittime dei tre casi di truffa ammessi debbano ricevere un pieno indennizzo
(per un importo complessivo di CHF 23'000.-), mentre contesta di dover
risarcire i signori __________ con la somma di CHF 30'000.-. Afferma che il
denaro contante posto sotto sequestro appartiene al suo assistito e che,
dedotto l'importo di CHF 23'000.- di cui sopra, il saldo deve essere
dissequestrato in favore di quest'ultimo. Acconsente tuttavia alla trattenuta
del denaro per la copertura dei costi del procedimento e sottolinea come tale
disponibilità debba essere considerata nella commisurazione della pena. Per
contro, si oppone alla confisca dell'autovettura Mercedes. Chiede una riduzione
della pena richiesta dalla pubblica accusa, nonché la concessione del beneficio
della sospensione condizionale. Quanto alle spese, non si oppone a una
ripartizione ex aequo et bono oppure a metà delle medesime tra i due
coimputati;
- l’avv.
DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale mette in evidenza il numero
esiguo di accusatori privati come pure il fatto che nell'ultimo rapporto
d'inchiesta di polizia giudiziaria siano indicate unicamente sei vittime.
Richiamandosi alla decisione del GPC del 22 luglio 2011, afferma che l'atto
d'accusa (prima che fosse precisato) era troppo generico, che non vi è alcun
parallelismo con le truffe dei falsi nipoti, che deve essere analizzato ogni
caso concreto e che è necessaria una distinzione tra il tentativo e la
commissione del reato, considerato che una telefonata non costituisce
necessariamente un tentativo, ma potrebbe esser configurare unicamente un atto
preparatorio. Rileva che per valutare la vulnerabilità delle asserite vittime
non è sufficiente considerare la loro età e che non è stata specificata la
modalità con la quale le presunte vittime sarebbero state indotte all'atto
pregiudizievole per il loro patrimonio e in cosa consisterebbe il raggiro.
Insomma, a mente del difensore, la pubblica accusa si è basata sull'assunto,
semplice ma errato, secondo cui ogni telefonata sarebbe un tentativo di truffa
e ogni vendita una truffa consumata. Ripercorre le fasi dell'inchiesta
rilevando le lacune della stessa (mancanza di verbali d'interrogatorio delle
asserite vittime, assenza di certificati medici e di sistematiche perizie sul
valore dei tappeti). Afferma che la lista dei nominativi è semplicemente una
lista di clienti che hanno acquistato tappeti in __________ e non un elenco di
vittime predestinate. Il suo assistito ha ammesso tre truffe, le medesime
ammesse da IM 1. I tentativi imputati nell'atto d'accusa sono semplici
telefonate e potrebbero costituire tutt'al più atti preparatori non punibili.
Inoltre non vi è stato alcun inganno astuto: gli imputati si sono limitati a
mercanteggiare. Contesta nel dettaglio le imputazioni relative ai casi __________,
ACPR 4 (punto 1.32 dell'atto d'accusa), ACPR 3, __________, __________ e ACPR 5.
Ricorda che il carcere preventivo sofferto dal suo patrocinato è stato pesante,
vista la sua età e considerato il suo stato di salute. Pur riconoscendo il
lungo elenco dei precedenti penali, descrive il suo assistito come una persona
ormai dimessa, stanca, sulla soglia dell'età pensionale e chiede una massiccia
riduzione della pena, che a mente della difesa non dovrebbe superare i 14 mesi
di detenzione, di cui la metà (7 mesi) da espiare, il resto da porsi al
beneficio di una sospensione condizionale (quindi parziale) vista l'assenza di
una prognosi sfavorevole e considerata l'impossibilità di escludere un
ravvedimento. Infine non si oppone alla richiesta di dissequestro formulata dal
difensore del coimputato IM 1;
- il Procuratore
pubblico in replica, dopo avere ribadito che le menzogne proferite dagli
imputati formano un castello di bugie costitutivo di un inganno astuto, si
oppone alla richiesta di sospensione condizionale parziale avanzata dal
difensore di IM 2; quest'ultimo, ricorda la pubblica accusa, non ha scontato
neppure la pena di dieci mesi inflittagli in contumacia nel 1999 dalle autorità
giudiziarie del __________. Chiede pertanto la conferma dell'atto d'accusa e
della proposta di pena. Quanto al coimputato IM 1, precisa che, contrariamente
a quanto sostenuto dal suo difensore, il denaro sequestrato non appartiene a IM
1, bensì alle vittime;
- l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, in duplica, dopo avere rammentato che il suo assistito mai ha prestato la cauzione, afferma che i soldi spettano
certo alle vittime, ma in realtà si riferiva soltanto al caso __________ sul
piano civile;
- l’avv.
DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, in duplica, si riconferma nella sua richiesta di sospensione condizionale parziale della pena.
Preso
atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione
scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82
CPP;
visti gli artt. 12, 34,
40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 146 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 è
autore colpevole di:
ripetuta truffa aggravata (consumata e tentata), siccome commessa per mestiere, per avere, in
correità con IM 2, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto
(realizzato nella misura di almeno CHF 45'000.-):
1.1
a __________
nel periodo marzo-aprile 2011, tentato di ingannare con astuzia __________, al
fine di indurla in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;
1.2
a __________,
il 4 aprile 2011, ingannato con astuzia ACPR 2, inducendolo in tal modo ad atti
pregiudizievoli al proprio patrimonio;
1.3
a __________,
il 5 aprile 2011, tentato di ingannare con astuzia ACPR 2, al fine di indurlo
in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;
1.4
a __________
il 6 aprile 2011, ingannato con astuzia __________ e __________, inducendoli in
tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;
1.5
a __________,
l'8 aprile 2011, ingannato con astuzia ACPR 4, inducendolo in tal modo ad atti
pregiudizievoli al proprio patrimonio;
1.6
a __________,
il 12 aprile 2011, ingannato con astuzia ACPR 1, inducendola in tal modo ad
atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;
1.7
a __________
il 12 aprile 2011, tentato di ingannare con astuzia ACPR 1, al fine di indurla
in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel
relativo complemento del 2 agosto 2011 (e precisato nei considerandi).
2.
IM 2 è
autore colpevole di:
ripetuta truffa aggravata (consumata e tentata), siccome commessa per mestiere, per avere, in
correità con IM 1, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto
(realizzato nella misura di almeno CHF 45'000.-):
2.1
a __________ nel periodo marzo-aprile 2011, tentato di
ingannare con astuzia __________, al fine di indurla in tal modo ad atti pregiudizievoli
al proprio patrimonio;
2.2
a __________
il 4 aprile 2011, ingannato con astuzia ACPR 2 __________, inducendolo in tal
modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;
2.3
a __________
il 5 aprile 2011, tentato di ingannare con astuzia ACPR 2, al fine di indurlo
in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;
2.4
a __________,
il 6 aprile 2011, ingannato con astuzia __________ e __________, inducendoli in
tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;
2.5
a __________,
l'8 aprile 2011, ingannato con astuzia ACPR 4, inducendolo in tal modo ad atti
pregiudizievoli al proprio patrimonio;
2.6
a __________,
il 12 aprile 2011, ingannato con astuzia ACPR 1, inducendola in tal modo ad
atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;
2.7
a __________,
il 12 aprile 2011, tentato di ingannare con astuzia ACPR 1, al fine di indurla
in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel
relativo complemento del 2 agosto 2011 (e precisato nei considerandi).
3.
IM 1 è
prosciolto dalle imputazioni di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9,
1.
, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23,
1.
, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37,
1.38
e 1.39 dell'atto d'accusa.
4.
IM 2 è
prosciolto dalle imputazioni di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9,
1.
, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23,
1.
, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37,
1.
, 1.39, 2.1 e 2.2 dell'atto d'accusa.
5.
Di
conseguenza,
5.1
IM 1
è condannato:
5.1.1
alla pena
detentiva di 12 (dodici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
5.1.2
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 3 (tre).
5.2
IM 2
è condannato alla pena detentiva di 15 (quindici)
mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
6.
Il
condannato IM 2 è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione
della pena e/o in vista della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).
§ Il
mantenimento in carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami
penali nel termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).
§§ Il
Dispositivo
dispositivo nr. 1 della decisione 3 agosto 2011 del Presidente della Corte
delle assise correzionali, relativo alla scarcerazione di IM 2 previo deposito
di una cauzione di CHF 50'000.-, è caduco.
7. Il
condannato IM 1 è liberato.
§ Il
pubblico ministero può proporre a questo Tribunale, all’attenzione di chi
dirige il procedimento in sede di appello, di prorogare la carcerazione di
sicurezza (art. 231 cpv. 2 CPP).
8. IM 1 e IM
2 sono inoltre condannati in solido a versare:
8.1 all'accusatrice
privata ACPR 1 l'importo di CHF 8'000.- (ottomila) a titolo di risarcimento
danni;
8.2 all'accusatore
privato ACPR 2 l'importo di CHF 3'500.- (tremilacinquecento) a titolo di
risarcimento danni;
8.3 all'accusatore
privato ACPR 4 l'importo di CHF 11'500.- a titolo di risarcimento danni.
9. È ordinata
la confisca di:
9.1 un telefono
cellulare Samsung di colore nero 9.2 una carta SIM della compagnia
telefonica Lebara 9.3 un telefono
cellulare Nokia 1616-2 di colore nero 9.4 una
carta SIM della compagnia telefonica Sunrise 9.5 una
carta SIM della compagnia telefonica Ay Yildiz 9.6 un
telefono cellulare Nokia 6130i con carta SIM della compagnia telefonica Ay
Yildiz
9.7 una penna
USB blu e bianca Kingston;
9.8 un cd
platinum con scritte di colore nero;
9.9 documentazione
cartacea varia;
9.10 15 tappeti
(reperti da nr. 0985952 a nr. 0985959; da nr. 0985981 a nr. 0985985; nr. 0985990; nr. 248922);
9.11 una banconota
da EUR 20;
9.12 moneta per
EUR 1.36.
10. È ordinata
altresì la confisca:
10.1 dell'importo
di CHF 23'000.-, con assegnazione agli accusatori privati ACPR 1, ACPR 2 e ACPR
4 secondo quanto indicato al punto 8 del presente dispositivo;
10.2 dell'importo
di CHF 22'000.-.
11. È ordinato
il dissequestro dell'autovettura Mercedes targato __________, una volta
cresciuta in giudicato la presente sentenza.
12. Le spese per
le difese d’ufficio, a carico degli imputati, sono sostenute dallo Stato; resta
riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. Le retribuzioni dei difensori saranno
stabilite con decisione separata.
13. La tassa di
giustizia di CHF 1'500.- e i disborsi, per complessivi CHF 7'000.- (tassa di
giustizia e disborsi), sono a carico dei condannati, in solido, con
ripartizione interna in misura di ½ (un mezzo) ciascuno. Il rimanente è posto a
carico dello Stato.
14. È ordinato,
a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi di cui al
punto 13 del presente dispositivo, il sequestro conservativo sull'importo di
CHF 7'288.70.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 1'500.--
Inchiesta
preliminare fr. 12'637.50
Perizia fr. 1'130.--
Traduzioni fr. 500.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 230.65
fr. 15'998.15
============
Distinta spese come da dispositivo:
Tassa
di giustizia fr. 1'500.--
Disborsi fr. 5'500.--
fr. 7'000.--
============
A
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di
giustizia fr. 750.--
Disborsi fr. 2'750.--
fr. 3'500.--
============
A
carico di IM 2 (1/2)
Tassa di
giustizia fr. 750.--
Disborsi fr. 2'750.--
fr. 3'500.--
============
Il rimanente è a carico dello Stato.
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente Il
vicecancelliere
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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