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Decisione

72.2011.65

Ripetuto furto per mestiere, consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, ripetuta guida senza licenza di condurre o

26 settembre 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2. ripetuto

danneggiamento

per avere, in occasione dei summenzionati episodi indicati ai

punti 1.2 e 1.3 intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando in tal

modo dei danni per un importo complessivo imprecisato;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CPS;

2. ripetuta violazione

di domicilio

per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli

aventi diritto, in stabili altrui in occasione dei reati di cui ai punti 1.3,

1.4, 1.5, 1.9 e 1.10;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall’art. 186 CPS;

3. abuso di un impianto

per l'elaborazione di dati

per avere, il 5 marzo 2011 a ______, al fine di procacciarsi un indebito profitto, servendosi in modo abusivo della tessera Postcard e del PIN

sottratti precedentemente a ACPR_1 in occasione del furto di cui al punto 1.1,

influito su di un processo elettronico di trattamento dati, effettuando così il

prelevamento abusivo ad un Bancomat della locale ______, di CHF 1'000.00;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall’art. 147 cpv. 1 CPS;

4. ripetuta guida senza

licenza di condurre o nonostante la revoca

per avere, tra aprile e l’11 maggio 2011 nel sottoceneri

(soprattutto nel luganese), ripetutamente condotto veicoli a motore (in

particolare la vettura FORD targata ______ e la motoleggera PEUGEOT targata ______)

senza essere titolare della prescritta licenza di condurre;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall’art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr.;

5. ripetuta

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, tra aprile e l’11 maggio

2011, nel luganese, consumato almeno ca. 50 grammi di eroina e 15 grammi di cocaina;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup.

Presenti - il Procuratore pubblico PP_1,

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IMPU_1, assistito

dal suo difensore d’ufficio avv. DIUF_1.

Espleti i

pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 12:20.

Evase le seguenti

questioni la Presidente informa le

parti di avere rilevato due errori nell’atto d’accusa, e meglio un errore nella

numerazione dei capi d’imputazione nonché un errore nella data dell’episodio di

cui ai punti 1.1 e 3. (abuso di un impianto per l’elaborazione di dati)

dell’atto d’accusa, episodio che, come risulta inequivocabilmente dagli atti, è

avvenuto il 5 aprile 2011 e non il 5 marzo 2011.

Con l’accordo delle parti, l’atto di accusa viene quindi così

corretto:

-- la data del 5 marzo 2011 indicata ai punti 1., 1.1, e 3.

dell’atto d’accusa viene sostituita con la data del 5 aprile 2011;

-- l’imputazione di ripetuta violazione di domicilio diventa il

punto 3. dell’AA;

-- l’imputazione di abuso di un impianto per l’elaborazione di

dati diventa il punto 4. dell’AA;

-- l’imputazione di ripetuta guida senza licenza di condurre o

nonostante la revoca diventa il punto 5. dell’AA;

-- l’imputazione di ripetuta contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti diventa il punto 6. dell’AA.

Sentiti - il Procuratore

pubblico, il quale pone in evidenza che l’imputato, già condannato più

volte per furto e reati connessi, ha ricominciato a delinquere non appena

rilasciato di prigione. Passa in rassegna gli elementi a carico di IMPU_1 per i

quali egli va condannato anche per gli episodi di furto che contesta. Spiega i

motivi per i quali ritiene che l’aggravante del mestiere sia incontestabilmente

data. In conclusione, chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa e la

condanna dell’imputato, vista la prognosi infausta, alla pena detentiva di

24 mesi integralmente da espiare, a valere quale pena unica ex art. 89

cpv. 6 CP. Chiede altresì che vengano accolte le eventuali pretese degli

accusatori privati;

- l’avv. DIUF_1,

difensore dell’imputato, il quale sottolinea il sincero pentimento dimostrato

dal suo assistito nonché l’ampia collaborazione prestata agli inquirenti.

Ripercorre il difficile vissuto personale di IMPU_1, che ha problemi di

tossicodipendenza dall’età di 13 anni e che ha perso il padre, suo punto di

riferimento. Venendo ai fatti di cui all’atto d’accusa, per quanto concerne gli

episodi contestati dal suo patrocinato rileva che egli ha saputo giustificare

la sua presenza sui luoghi in questione. In relazione ai furti ammessi

evidenzia che gli stessi sono di lieve entità e si concentrano su un breve

lasso di tempo. Contesta l’aggravante del mestiere e invoca a favore di IMPU_1

l’attenuante della scemata imputabilità a motivo del consumo di stupefacenti. Postula

una massiccia riduzione della pena proposta dal Procuratore pubblico. In

considerazione della prognosi favorevole, che risulta in particolare dal

rapporto dell’Ufficio di patronato del 22.9.2011, e visto che l’imputato deve e

intende lasciare il territorio svizzero, chiede che la pena detentiva sia posta

a beneficio della sospensione condizionale, subordinatamente della sospensione

condizionale parziale. Chiede altresì che in favore di IMPU_1 venga disposto il

trattamento presso una comunità e che l’esecuzione della pena venga sospesa per

dar luogo al trattamento. Non si oppone al riconoscimento delle eventuali

pretese di risarcimento degli accusatori privati in relazione ai furti ammessi

dal suo assistito.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 19, 22, 30, 31,

40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 89, 103 segg., 139, 144, 147, 186 CP;

95 cifra 1 cpv. 1 LCStr;

19a cifra 1 LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IMPU_1

1. è

autore colpevole di:

1.1 ripetuto furto aggravato,

consumato e tentato

siccome commesso per mestiere,

per avere, nel periodo 4 aprile 2011

- 11 maggio 2011,

a ______, ______, ______, ______e ______,

per procacciarsi un indebito

profitto e al fine di appropriarsene,

in 15 occasioni sottratto e in

un’occasione tentato di sottrarre cose mobili altrui, per un valore complessivo

denunciato di fr. 21'436.10;

1.2 ripetuto danneggiamento

commesso in due occasioni per perpetrare o tentare di perpetrare due

dei suddetti furti;

1.3 ripetuta violazione di

domicilio

commessa in 5 occasioni per perpetrare 5 dei suddetti furti;

1.4 abuso di un impianto per

l’elaborazione di dati

per avere,

il 5 aprile 2011, a ______,

servendosi in modo abusivo di una tessera Postcard intestata a ACPR_1,

sottrattagli in occasione di uno dei summenzionati furti, indebitamente

prelevato da un Bancomat la somma di fr. 1'000.--

1.5 ripetuta guida senza

licenza di condurre o nonostante la revoca

per avere,

tra aprile e l’11 maggio 2011, nel Sottoceneri,

ripetutamente condotto veicoli a motore senza essere titolare

della licenza di condurre richiesta;

1.6 ripetuta contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

tra aprile e l’11 maggio 2011, nel Luganese,

consumato almeno 50 grammi di eroina e 15 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità,

trattandosi di pena parzialmente

aggiuntiva al decreto d’accusa 12.4.2011 e richiamata la decisione 11.11.2010 del

GIAP,

IMPU_1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 18

(diciotto) mesi, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 89 cpv. 6 CP, da

dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.-- e dei disborsi.

3.

La ______, ______, non

possiede qualità di accusatore privato.

4.

Le spese per la difesa

d’ufficio, a carico dell’imputato, sono sostenute dallo Stato; resta riservato

l’art. 135 cpv. 4 CPP.

La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione

separata.

Intimazione a: -

______

- ACPR_16,

Via Arca 6, 6855 Stabio

- ACPR_17, Via Crena 5, 6949

Comano

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 167.95

fr. 867.95

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