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Decisione

72.2011.78

Infrazioni aggravate alla LF sugli stupefacenti: per avere trasportato (400 g e 424.73 g), acquistato (324.73 g) e alienato (10.4 g) eroina

13 ottobre 2011Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

A. IM 1 agendo

in correità con __________ e parzialmente in correità con IM 2,

1. infrazione alla

LF sugli stupefacenti aggravata,

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

in particolare,

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo marzo 2011 / 18 maggio 2011,

tra __________ e __________,

acquistato, detenuto, trasportato e alienato un imprecisato

quantitativo, ma almeno 735.13 grammi di eroina,

e meglio, per aver, senza essere autorizzato,

1.1. in data 5 marzo 2011, 23

marzo 2011,12 maggio 2011 e13 maggio 2011 tra __________ e __________,

trasportato complessivi 400

grammi di eroina, in particolare sia guidando la vettura Ford KA

targata TI __________, sia la vettura BMW targata TI __________, accompagnato

il fratello __________ a __________, dove quest’ultimo acquistava da un non

meglio precisato __________, in ciascuna occasione, 100

grammi di eroina, stupefacente destinato alla successiva vendita ad acquirenti

locali;

1.2. in data 17 marzo, 30 marzo,

18 maggio, 2011, tra __________ e __________, acquistato per conto di __________,

complessivi 324.73 grammi di eroina, in particolare recandosi, in

un’occasione lui alla guida e in due IM 2, a __________, dove acquistava lo

stupefacente da un non meglio precisato __________, stupefacente in parte poi

venduto da __________ a __________ e nella misura di 124.73

grammi sequestrato dalla Polizia al momento del fermo;

1.3. nel periodo ottobre 2010 /

maggio 2011, a __________ e a __________, alienato a acquirenti locali 10.4

grammi di eroina;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: art. 19 cifra 2 LStup;

B. IM 2, agendo

in correità con __________, e parzialmente in correità con IM 1

infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

in particolare,

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo marzo 2011/ 18 maggio 2011,

tra __________ e __________,

trasportato un imprecisato quantitativo, ma almeno 424,73

grammi di eroina, in particolare accompagnando o IM 1 o __________,

mettendosi alla guida della vettura VW targata __________ e della vettura Ford

KA targata TI __________ sino a __________, dove, a dipendenza, __________ o IM

1, acquistavano lo stupefacente da un non meglio precisato __________,

stupefacente in parte rivenduto da __________ ad acquirenti, locali e nella

misura di 124.73 grammi sequestrato al momento del fermo.

Presenti

- il Procuratore

pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato

IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;

- l’imputato

IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1 e dal MLaw __________.

Espletato il pubblico dibattimento

dalle ore 09:30 alle ore 14:25.

Sentiti - il Procuratore

pubblico, il quale, premesso che entrambi gli imputati sono confessi, mette

in risalto la gravità della loro colpa. IM 2 si è prestato con estrema facilità

a commettere un reato così grave. La colpa di IM 1 è ancora maggiore, essendo

egli recidivo ed avendo egli delinquito durante l’espiazione della pena.

Entrambi hanno delinquito per soldi facili. A favore di IM 2 depongono per

contro la sua incensuratezza e l’ampia collaborazione prestata agli inquirenti.

In conclusione, postula la conferma integrale dell’atto d’accusa, proponendo

per IM 1 la pena detentiva di 2 anni e 6 mesi da espiare e per IM 2 la pena

detentiva di 15 mesi, da sospendere condizionalmente per un periodo di prova di

Considerandi

2.

anni. Chiede il mantenimento della cauzione per il pagamento di tassa e

spese;

- l’avv. DUF 1,

difensore di IM 2, il quale ripercorre la vita anteriore del suo assistito.

Evidenzia che IM 2 conosceva i fratelli __________ da molto tempo e che

confidava che gli offrissero un lavoro nel ristorante che stavano avviando.

Rileva che i fatti descritti nell’atto d’accusa e la loro qualifica giuridica

non sono contestati dal suo assistito, mettendo però in evidenza il ruolo

marginale da lui ricoperto. Sottolinea che IM 2 è sinceramente pentito e che è

qui oggi per assumersi le proprie responsabilità. Chiede che la Corte tenga

conto della piena e subitanea collaborazione prestata da IM 2, della sua

incensuratezza e della sua giovane età. Per quanto concerne la pena si associa

alla proposta della Pubblica Accusa. In merito agli oggetti in sequestro, si

riconferma in quanto richiesto in sede di istruttoria dibattimentale. Chiede lo

svincolo della cauzione, acconsentendo comunque che dalla stessa vengano

prelevate la tassa di giustizia e le spese;

- l’avv. DF 1,

difensore di IM 1, il quale ripercorre la vita anteriore del suo patrocinato.

Non contesta né i fatti imputati a IM 1 né la loro qualifica giuridica, ma

sottolinea il ruolo secondario avuto dallo stesso nel traffico di eroina messo

in piedi dal fratello __________. Invoca a favore del suo assistito

l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. a cifra 4 CP. Quali attenuanti

generiche invoca in particolare l’ampia e immediata collaborazione prestata da IM

1.

agli inquirenti, la breve durata dell’attività criminosa e il ruolo marginale

ricoperto nonché il sincero pentimento dimostrato. Chiede quindi che il suo

assistito venga condannato alla pena detentiva massima di 24 mesi. Date le

circostanze particolarmente favorevoli, che risultano dalla documentazione

prodotta in aula, chiede che la pena detentiva venga sospesa condizionalmente,

perlomeno nella misura di 12 mesi.

Considerato, in fatto ed in diritto

1.

IM 1, cittadino __________,

è nato il __________ a __________, dove ha vissuto fino all’età di __________

anni circa. In seguito si è trasferito con i genitori a __________ dove ha

frequentato le scuole dell’obbligo. Successivamente ha iniziato l’apprendistato

di __________ che però non ha concluso, preferendo lavorare con il padre, __________,

apprendendo in tal modo il mestiere di __________, professione che da allora ha

sempre svolto. Ha lavorato con il padre fino al 2002, quando si è trasferito a __________

lavorando come __________ a __________ fino al 2003, momento in cui torna a

lavorare con il padre che aveva rilevato un __________ a __________. Lavora

presso il __________ di __________ fino al 2006, quando il padre chiude il __________,

per cui la famiglia torna a __________, dove il padre riprende la gestione del

ristorante __________

Nel maggio 2006 IM 1

inizia a lavorare al __________ fino all’inizio del 2007, momento in cui si

licenzia perché non va d’accordo con la proprietaria. Agli atti vi è tuttavia

copia di una raccomandata 29.03.2007 del __________ dalla quale risulta che

egli è stato licenziato con effetto immediato per assenza ingiustificata. Tra

il 2007 ed il 2008 IM 1 resta disoccupato.

Nell’agosto 2007 IM 1

commette due furti in Italia, a __________ e a __________, per i quali verrà condannato

il 31.01.2008 alla pena di un anno e sei mesi di reclusione sospesi

condizionalmente (cfr. estratto casellario giudiziale italiano del __________,

AI 46).

Nel 2008 l’imputato

riprende a lavorare per il padre in un __________ a __________, fino a luglio

2008.

Nell’agosto 2008

l’imputato ottiene il permesso di dimora e si trasferisce in Svizzera, a __________,

presso l’allora compagna __________ e lavora presso il __________ di __________

per un mese e mezzo.

Il 9 febbraio 2009 IM 1 commette una rapina ai danni del __________

di __________, per la quale verrà processato e condannato dalla Corte delle

assise correzionali alla pena detentiva di 12 mesi (AI 6; cfr. estratto

casellario giudiziale svizzero del 18.05.2010, AI 35).

Dopo un ulteriore periodo di disoccupazione, l’imputato, a maggio

2010.

(nell’imminenza del processo per rapina) viene riassunto dal __________ in

qualità di __________.

Il 26 ottobre 2010 inizia a scontare, nella forma degli arresti

domiciliari, la pena di 12 mesi inflittagli con sentenza del 18.05.2010 (cfr.

decisione GPC del 18.05.2011, AI 4).

A dicembre 2010 smette di lavorare presso il __________. Agli atti

vi è il contratto di lavoro sottoscritto dall’imputato il 03.01.2011 con il __________

gestito dal fratello __________, la cui apertura era prevista per il 01.02.2011

ma che di fatto non ha mai aperto i battenti. Malgrado ciò, a partire da

gennaio 2011, l’imputato ha percepito uno stipendio mensile di

fr. 2'900.-- netti corrispostogli dal fratello __________ (VI PG IM 1, AI

5, all. 12, pag. 4).

Verso la fine del 2010 IM 1 avvia una relazione con la sua attuale

compagna, __________, una ragazza di __________ che lavora come __________

(verbale dibattimentale d’interrogatorio degli imputati, pag. 1).

A metà febbraio 2011 IM 1 da __________

si trasferisce a __________, presso l’appartamento di suo fratello in via __________.

Il 20 settembre 2011, l’Ufficio

della migrazione, Bellinzona, ha negato a IM 1 il rilascio del permesso di

dimora “B” con l’invito a lasciare la

Svizzera entro il 31 ottobre 2011 (cfr. doc. TPC 21), decisione che l’imputato

ha dichiarato in aula di aver impugnato (cfr. verbale d’interrogatorio, all. 1

al verbale del dibattimento).

L’imputato ha dichiarato di non

aver mai fatto uso di alcun genere di droga (VI PG 18.05.2011, AI 5, all. 12,

pag. 2). In effetti sia gli esami tossicologici effettuati durante gli arresti

domiciliari (AI 19) che quelli eseguiti al momento dell’arresto del

procedimento penale che ci occupa, hanno dato esito negativo (cfr. AI 75, all.

9).

1.1

In merito alla situazione

finanziaria si ha che l’imputato in Italia è stato dichiarato fallito con

sentenza del __________2007 del Tribunale __________. Al momento dell’arresto

risultava intestatario di due automobili, una BMW __________ e una Opel Corsa,

entrambe in leasing, i cui canoni ammontano a fr. 360.-- circa (AI 58) e fr.

535.

-- mensili. L’imputato ha dichiarato che la

BMW è stata acquistata da suo fratello __________ il quale a sua insaputa,

utilizzando i suoi documenti, ha sottoscritto il contratto di leasing a suo

nome e che quindi è quest’ultimo a far fronte al pagamento delle rate del

leasing (VI PP 19.07.2011, AI 69, pag. 4).

1.2

Quanto ai precedenti penali

si ha che IM 1 è stato condannato dal G.I.P. del Tribunale di __________, con

sentenza 31 gennaio 2008 (doc. TPC 3) alla pena di un anno e sei mesi di

reclusione sospesi condizionalmente, oltre al pagamento di una multa di €

400.

-, per furto continuato (a due riprese) e per guida di veicolo senza aver

conseguito la patente (anch’esso reato continuato).

Inoltre, come visto poco sopra, con sentenza del 18.05.2010, è

stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di Lugano, alla pena

detentiva di 12 mesi da espiare per la rapina commessa a __________ il

09.02.2009

L’esecuzione di detta pena, nella forma degli arresti domiciliari,

con il braccialetto elettronico, ha avuto inizio il 26.10.2010.

Con decisione 18.05.2011, il Giudice dei provvedimenti coercitivi,

preso atto che al 02.06.2011, IM 1 avrebbe scontato i 2/3 della pena, ha

disposto la liberazione condizionale dello stesso a far tempo dal 02.06.2011

con un periodo di prova di 1 anno (AI 4), decisione questa che il GPC ha poi

revocato il 23.05.2011 a seguito dell’arresto di IM 1 per i fatti che qui ci

occupano.

2.

IM 2, cittadino __________,

è nato a __________ il __________. Ha frequentato le scuole dell’obbligo,

conseguendo la licenza di scuola media ed un istituto tecnico __________.

Successivamente ha iniziato a lavorare come __________

. Ha lavorato per un paio di mesi all’__________ di __________ ed

in seguito presso il __________ dove si è infortunato. A seguito

dell’infortunio è rimasto un anno a casa, frequentando però un istituto __________

e, nel periodo estivo, lavorando al __________, fino a settembre 2010.

In seguito ha lavorato per __________ e come __________. Come attività

accessoria ha anche lavorato come __________ presso la __________ fino a

settembre 2011. Successivamente ha cercato un altro posto di lavoro ma non lo

ha trovato per cui al momento è senza occupazione.

IM 2, le cui analisi tossicologiche delle urine hanno dato esito

negativo (AI 26, all. 13), ha dichiarato di non consumare sostanze stupefacenti

(VI PG 18.05.2011, AI 5, all. 23, pag. 3).

L’imputato non ha precedenti penali in Svizzera (cfr. estratto del

casellario giudiziale svizzero del 18.05.2011, AI 2). Anche in Italia è

incensurato (estratto del casellario giudiziale italiano del 20.08.2011, doc.

dib. 5).

3.

In merito al rapporto tra i

due imputati c’è da dire che IM 1 ed IM 2, come del resto __________, si

conoscono e sono amici da diversi anni in quanto in passato IM 2 aveva lavorato

presso il ristorante __________ del padre di IM 1, a __________ (VI PP IM 2

19.05

, AI 6 inc. IM 2, pag. 2; VI PG 18.05.2011 IM 1, AI 5, all. 1, pag.

4). IM 2 ha dichiarato di essere stato a conoscenza dei problemi con la

giustizia avuti sia in Italia che in Svizzera da IM 1 (VR PP IM 2 19.05.2011,

AI 6 inc. IM 2, pag. 2).

4.

Nell’ambito dell’inchiesta

denominata “Tugema”, il 02.05.2011 ed il 17.05.2011 gli inquirenti avevano

posto sotto sorveglianza le utenze telefoniche __________ e __________ in uso a

tale “__________”, poi identificato in __________, fratello dell’imputato (cfr.

VI PG 18.05.2011 __________, AI 5, all. 1, pag. 2).

Grazie alla

sorveglianza telefonica il 18.05.2011 veniva intercettato IM 1 a bordo della

vettura VW Polo targata __________. In particolare dal rapporto di arresto

provvisorio (AI 5) risulta che IM 1 e IM 2 sono stati fermati il 18.05.2011

sulla strada cantonale di __________ a bordo del veicolo di IM 2.

Sulla

persona di IM 1, e meglio nella sua borsa a tracolla, venivano rinvenuti 13

minigrip contenenti eroina (136 grammi lordi; cfr. VI PP IM 2 19.05.2011, AI 6

inc. IM 2, pag. 4) mentre che la perquisizione dell’auto dava esito negativo.

La sostanza

stupefacente è risultata essere eroina con un peso netto di 124,73

grammi confezionata in 12 minigrip da circa 10

grammi netti ciascuno ed un minigrip da circa 5

grammi netti. L’eroina è stata analizzata e per due campioni è stato rilevato

un grado di purezza del 19% rispettivamente del 20% (AI 75, all. 11).

Poco dopo il

fermo dei due imputati, verso le ore 15.00 del medesimo giorno, gli inquirenti

si recavano presso l’abitazione di __________ fratello maggiore dell’imputato.

Dalla perquisizione dell’abitazione veniva rinvenuta diversa documentazione

cartacea contenente l’indicazione di cifre e conteggi riconducibili ad un

traffico di stupefacenti, diversi telefoni cellulari e diversi minigrip vuoti.

Con

decisione del 20.05.2011, il Giudice dei provvedimenti coercitivi confermava

l’arresto di IM 1 (cfr. AI 11). Lo stesso è rimasto in carcere preventivo fino

al processo mentre che IM 2, dopo essere stato sentito dal PP, è stato

scarcerato il 20.05.2011 dietro versamento di una cauzione di fr. 1'000.-- (AI

9.

inc. IM 2).

5.

Successivamente

all’arresto dei due imputati il 20.05.2011 (cfr. rapporto AI 13) gli inquirenti

richiedevano i tabulati retroattivi dell’utenza __________ intestata ed in uso

a IM 1 (sorveglianza approvata dal GPC con decisione del 23.5.2011,

AI 15). Attraverso l’esame dei tabulati retroattivi trasmessi dalla Sunrise il

23.5.2011

(AI 21) ed il 24.5.2011 (AI 23) gli inquirenti procedevano

all’identificazione e quindi all’interrogatorio degli acquirenti, stabilivano i

contatti tra gli imputati così come gli spostamenti da essi eseguiti (AI 22 e

24).

Con un distinto rapporto datato anch’esso 20.5.2011 (AI 11 inc. IM 2)

venivano richiesti i tabulati delle utenze __________ (intestata a IM 1 ma di

fatto in uso a IM 2) e __________ (intestata ed in uso a IM 2), sorveglianza

approvata dal GPC con decisione del 27.5.2011 (AI 17 inc. IM 2).

L’analisi dei tabulati trasmessi da Sunrise (AI 18 inc. IM 2), Swisscom

(AI 19 e 20 inc. IM 2) e Orange (AI 21 inc. IM 2) permetteva di stabilire i

contatti tra i venditori e gli acquirenti e di procedere ai relativi

interrogatori (AI 22 inc. IM 2) così come di ricostruire gli spostamenti dei

coimputati.

Nella presente inchiesta sono pertanto risultate rilevanti non solo le

intercettazioni telefoniche ma anche e soprattutto le informazioni relative

agli standort dei telefonini in uso a __________, IM 1 e IM 2 (cfr. rapporto

datato 7.6.2011, AI 33).

Gli standort hanno infatti consentito di risalire alle presenze dei

coimputati in Svizzera interna e di ricostruire i viaggi oltralpe effettuati

dai due accusati e da __________ (cfr. dischetti con i tabulati trasmessi a

questo Tribunale il 27.09.2011 di cui al doc. TPC 18).

6.

Effettuati gli

interrogatori delle persone coinvolte e degli acquirenti e sviluppata

l’inchiesta, il Procuratore pubblico con atto d’accusa del 26 agosto 2011

ha imputato ai due accusati l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.

IM 1, unitamente al fratello, avrebbe trasportato

complessivamente, in occasione di quattro viaggi, 400

grammi di eroina ed avrebbe inoltre acquistato in tre occasioni, recandosi ad __________

unitamente ad IM 2, 324,73 grammi di eroina poi trasportata in Ticino. Avrebbe

infine alienato ad acquirenti locali 10,4

grammi di eroina.

Ad IM 2 la Pubblica Accusa ha imputato il trasporto da __________

a __________, in quattro distinte occasioni, di complessivi 424,73

grammi di eroina, viaggi effettuati ponendosi alla guida dell’autovettura che

di volta in volta veniva usata per il viaggio, accompagnando o il coimputato IM

1.

o __________.

7.

Al dibattimento IM 1, come

aveva già fatto in corso d’inchiesta, ha pienamente confessato i propri reati

di droga (cfr. verbale dibattimentale d’interrogatorio degli imputati, pag.

2-3) ammettendo di aver accompagnato nel periodo marzo/maggio 2011

in occasione di quattro viaggi suo fratello __________ ad __________, dove

quest’ultimo acquistava lo stupefacente da tale __________, trasportandolo poi

in Ticino. Ammetteva inoltre di aver effettuato unitamente ad IM 2 (che

chiamava ugualmente in causa) altri tre viaggi per conto di suo fratello __________,

sempre destinati all’acquisto di eroina ad __________ (AI 5, all. 12).

L’imputato confermava pertanto la chiamata in correità nei confronti di suo

fratello __________ e di IM 2. Ammetteva infine di avere, nel periodo ottobre

2010/maggio 2011, alienato ad acquirenti locali complessivi 10,4

grammi di eroina (cfr. verbale PG del 26.05.2010, AI 75, all. 3; verbale PP

19.07

, AI 69) consegnando il denaro incassato al fratello __________.

8.

Anche IM 2, presentatosi al

dibattimento, ha ammesso in aula quanto già confessato in sede d’inchiesta,

segnatamente di avere, nel periodo marzo/maggio 2011, trasportato da __________

a __________ in quattro distinte occasioni, un quantitativo complessivo di 424,73

grammi di eroina, ponendosi alla guida della vettura che di volta in volta

veniva utilizzata ed accompagnando o IM 1 o __________ ad __________.

L’imputato ha precisato che inizialmente non aveva capito bene di cosa si

trattava ma che poi già in occasione del primo viaggio ha capito che si

trattava di acquisti di stupefacente. Ha dichiarato di aver effettuato i viaggi

poiché gli era stato promesso un posto di lavoro (verbale dibattimentale

d’interrogatorio degli imputati, pag. 3).

9.

L’esame dei tabulati

retroattivi delle utenze poste sotto sorveglianza ha permesso, come visto al

punto 3, di stabilire la presenza oltre Gottardo degli imputati, il numero

delle trasferte effettuate e quindi di riscontrare le dichiarazioni degli

stessi in merito ai viaggi effettuati in Svizzera interna volti agli acquisti

dell’eroina ed al conseguente trasporto dello stupefacente in Ticino in vista

della sua messa in commercio. In particolare grazie agli standort è stata ricostruita

la presenza dei coimputati oltre Gottardo nel periodo 03.03.2011 e fino al

18.05.2011

(cfr. AI 33).

Orbene,

sulla base di detti riscontri oggettivi e delle ammissioni degli accusati

(nonché delle testimonianze assunte dai vari acquirenti) si ha che entrambi

devono essere riconosciuti autori colpevoli di infrazione alla Legge federale

sugli stupefacenti aggravata a motivo del quantitativo con la conseguente

conferma delle rispettive imputazioni a loro carico di cui all’atto d’accusa,

che del resto le difese non hanno contestato.

10.

L’art. 47 CP stabilisce che

il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita. Quali criteri per la determinazione della colpa la

norma menziona il grado di lesione (o esposizione a pericolo) del bene

giuridico offeso, la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi

perseguiti, nonché, avuto riguardo alle circostanze interne ed esterne, secondo

la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

11.

In merito all’entità della

colpa di IM 1, la Corte non ha potuto che rimarcare la gravità oggettiva del

reato commesso come quello di infrazione aggravata alla Legge federale sugli

stupefacenti, la cui gravità, a fronte del quantitativo, risulta già solo dalla

comminatoria (ex art. 19 cifra 2 LF sugli stupefacenti) di una pena

minima non inferiore ad un anno di pena detentiva cui può essere

cumulata una pena pecuniaria. E’ grave inoltre che l’imputato abbia trattato

l’importante quantitativo di oltre 724

grammi di eroina in occasione di sette viaggi dimostrando con ciò una notevole

disponibilità alla reiterazione del reato al quale si è determinato liberamente,

posto come non vi sia agli atti il benché minimo elemento che indizi

l’esistenza di un rapporto di dipendenza dell’imputato dal fratello __________

né risulta che IM 1 abbia agito ad incitamento del fratello e quindi in modo

tale da concretare i presupposti dell’attenuante di cui all’art. 48 lett. a

cifra 4 CP, così come postulato dalla difesa. Del resto IM 1 stesso ha

dichiarato nei verbali resi di aver effettuato i viaggi per fare un “favore” al

fratello e non perché da lui dipendente.

Grave è ancora che IM 1 sapeva perfettamente dell’attività di

spaccio del fratello e che quindi l’eroina che trasportava rispettivamente

acquistava e trasportava da Emmen in Ticino, fatta eccezione per il

quantitativo sequestrato, veniva concretamente immessa sul mercato alimentando

in tal modo il consumo di decine e decine di consumatori. Ancora grave è che

l’imputato abbia trafficato eroina pur conoscendo gli effetti negativi che

l’uso di tale sostanza comporta (per esserne il fratello __________,

consumatore). Il movente di tale attività è il puro fine di lucro, l’illecito

guadagno benché l’imputato alleghi di aver effettuato i viaggi solo per fare un

favore al fratello __________. Infatti IM 1 sembra dimenticare la percezione

della somma di fr. 2'900.-- al mese che il fratello __________ gli

corrispondeva senza che parallelamente risulti per __________ alcuna

corrispondente fonte di entrata lecita tale da permettergli la dazione di tale

somma di denaro, ritenuto come il __________ presso il quale l’imputato avrebbe

dovuto lavorare (cfr. contratto agli atti) e che doveva essere aperto da __________

il 1 febbraio 2011, non ha mai aperto i battenti (cfr. verbali interrogatorio __________

18.05

; 31.05.2011 e 20.06.2011). Certo l’imputato ha dichiarato di

percepire questo importo per dei lavori che ha eseguito in questo locale in

vista della sua apertura ma, stante da un lato la mancata apertura dell’__________

e visti dall’altro i frequenti viaggi effettuati per l’approvvigionamento di

eroina, è lecito dedurne che detta attività - qualora sia mai stata un reale

progetto - sia rimasta allo stato embrionale (come del resto la precedente

attività che avrebbe dovuto essere aperta a __________, cfr. sentenza

18.05.2010

pagg. 5-6 e pagg. 19-20) e in ogni caso - come il presente

procedimento dimostra - è stata abbandonata per più facili ed immediati

guadagni.

Dal profilo soggettivo la Corte ha giudicato molto grave l’assenza

di scrupoli dimostrata da IM 1, che perfettamente consapevole dei suoi

precedenti penali, si è messo a trafficare eroina scegliendo senza alcuna

remora di delinquere in modo grave e ripetuto mentre stava scontando la

condanna alla pena di 12 mesi inflittagli il 18.05.2010 per l’ultimo reato che

in ordine di tempo aveva commesso. Il 26.10.2010 comincia ad espiare con il

braccialetto elettronico la (recente) condanna subita per la rapina e non trova

di meglio da fare, da lì a poco, che mettersi a trafficare eroina, effettuando

ben 7 viaggi in Svizzera interna dove non solo ha accompagnato il fratello __________

che provvedeva all’acquisto della sostanza stupefacente ma al quale l’imputato

si è sostituito nell’acquisto dell’eroina quando la trasferta ad __________

veniva da lui effettuata con IM 2, con il che è indiscutibile l’assunzione e lo

svolgimento da parte di IM 1 di un ruolo tutt’altro che secondario, come invece

preteso dalla difesa.

E’ grave ancora che l’attività criminale era in pieno svolgimento

ed espansione come dimostra anche il quantitativo, sensibilmente superiore ai

soliti 100 grammi – trasportati per ogni singolo viaggio -, sequestrato al

momento del fermo e sarebbe pertanto andata avanti se gli inquirenti non

fossero intervenuti, ponendovi fine, senza che l’imputato abbia mai avuto

ripensamenti di sorta.

IM 1, nonostante i suoi precedenti, non si è fatto alcuno scrupolo

di tradire la fiducia che le Autorità penali gli avevano accordato, tenuto

conto che la pena per la commissione della rapina era stata compressa e

contenuta in 12 mesi di pena detentiva allo scopo di permettergli di mantenere

il posto di lavoro che, nell’imminenza del processo aveva trovato (cfr.

sentenza 18.05.2010 pag. 17 consid. 11).

Grave è ancora che IM 1 non solo non tiene conto dei suoi

trascorsi giudiziari ma che neppure la privazione della libertà (subita

nell’ambito del procedimento per rapina e ancor prima in quello italiano per

furti: cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali 18.05.2010 pag. 17)

ha per lui valenza educativa.

Quella commessa dall’imputato è una ricaduta molto pesante

commessa poco tempo dopo l’incarcerazione subita e la relativa condanna e

sopratutto mentre stava espiando la pena di 12 mesi inflittagli, ciò che

aggrava in modo importante la sua colpa e getta una luce funesta sulla prognosi

futura.

Questo quadro negativo non è mitigato da alcuna particolare

circostanza attenuante. Nulla rende meno grave l’agire dell’imputato che ha

deliberatamente scelto di delinquere di nuovo, in modo grave, segnatamente

nell’ambito di un’attività di spaccio di eroina e nonostante l’esperienza di un

fratello __________ consumatore di tale sostanza.

La Corte ha considerato a suo favore la collaborazione con gli

inquirenti iniziata già dal primo verbale di interrogatorio e che è diventata

sempre più aderente alla realtà nel susseguirsi dei verbali per cui è considerato

reo confesso. È stato altresì considerato che l’attività delinquenziale si è

estesa sull’arco di pochi mesi.

La Corte ha preso atto della convenzione di risarcimento versata

agli atti dalla diligente difesa in merito all’indennizzo della vittima della

rapina. Tuttavia, esulando la stessa dal presente procedimento, la sua

sottoscrizione non può dar luogo al riconoscimento del sincero pentimento

neppure nella forma di attenuante generica.

Nella determinazione della pena la

Corte ha altresì considerato la carcerazione subita dall’imputato fino al

processo nonché il fatto che IM 1 dovrà scontare il residuo di pena della

precedente condanna, non trovando applicazione, nel concreto caso, l’art. 89

CP. Tutto ciò ha permesso alla Corte di comprimere la richiesta di pena ma non

oltre i due anni e 4 mesi, data la gravità della colpa dell’imputato e tenuto

altresì conto che l’Accusa ha formulato una richiesta di pena nella quale ha

già tenuto conto, tra l’altro, della collaborazione prestata dall’imputato.

12.

IM 1, come visto, è stato

condannato in Italia, il 31.01.2008 alla pena di un anno e 6 mesi di

reclusione. Il 18.05.2010 è stato condannato in Svizzera alla pena detentiva di

12.

mesi il che significa che per lui la questione della sospensione condizionale

della pena non si pone nei termini dell'assenza di prognosi negativa, ma in

quelli, molto più restrittivi, della presenza di circostanze particolarmente

favorevoli giusta l'art. 42 cpv. 2 CP che la

Corte in concreto non ha ravvisato.

IM 1 ha recidivato pesantemente commettendo un grave reato mentre

stava espiando la condanna a 12 mesi di pena detentiva e nonostante

l'esperienza della carcerazione subita, ciò che certamente non depone per la

presenza, nella sua condizione, di circostanze particolarmente favorevoli.

Il motivo della ricaduta, come già verificatosi in precedenza, è

di natura prettamente economica.

Orbene, la Corte constata che la situazione economica

dell'accusato resta precaria, per lo più connotata da diversi progetti

professionali ed iniziative imprenditoriali che restano sempre e solo allo

stadio di progetto con la parallela commissione però di reati da parte

dell’imputato che non ha fin’ora trovato una stabilità professionale, ciò che

non costituisce certo una circostanza particolarmente favorevole ma amplifica i

dubbi sulla sua condotta futura. E’ vero che agli atti è stata versata la

disponibilità all’assunzione dell’imputato da parte della ditta __________ di __________

(doc. dib. 3) ma tale circostanza – considerato che anche nell’imminenza del

precedente dibattimento IM 1 aveva trovato lavoro con la sua riassunzione al __________

- non è, visti i suoi trascorsi, sufficiente e comunque suscettiva di ribaltare

il pronostico negativo legato ai suoi precedenti seppur non specifici in quanto

le caratteristiche della ricaduta fanno sì che IM 1 non dia alcuna solida

garanzia di non ricadere nuovamente nella commissione di reati, tenuto anche

conto che l’imputato ha presentato ricorso avverso la decisione 20.09.2011

dell’Ufficio della migrazione di Bellinzona che gli ha negato il rilascio del

permesso B intimandogli di lasciare la

Svizzera entro il 31.10.2011 (doc. TPC 21). Infine, neppure la relazione

sentimentale con __________ benché permanga tutt’ora impermeabile alle vicende

giudiziarie dell’imputato, permette conclusioni diverse quo all’esistenza delle

circostanze particolarmente favorevoli nella misura in cui detto rapporto era

già esistente al momento della commissione del nuovo reato qui in discussione.

Pertanto, stanti i precedenti e non essendo ravvisabile nella sua situazione

alcuna circostanza particolarmente favorevole, non vi è alcuno spazio per la

sospensione neppure parziale della pena, così come postulato dalla difesa.

Infatti, per costante giurisprudenza, le condizioni soggettive previste

dall’art. 42 CP per la concessione della sospensione condizionale integrale

della pena, si applicano pure alla sospensione condizionale ex art. 43 CP (cfr.

sentenza della Corte di Appello e di revisione penale del 09.02.2011 in re M.R.

pag. 10; DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

13.

In merito ad IM 2, che non ha

presentato annuncio d’appello ed il cui Difensore si è associato alla richiesta

di pena della Pubblica Accusa, va detto brevemente che la

Corte nel determinare la sanzione a suo carico ha ritenuto la gravità

oggettiva del reato da lui commesso. A suo favore la

Corte ha considerato la presenza all’odierno dibattimento, la collaborazione

con gli inquirenti fin dal primo verbale d’interrogatorio, la disponibilità

durante l’inchiesta, il suo ruolo comunque “a rimorchio”, la buona condotta

tenuta in pendenza di procedimento con la contemporanea ricerca di un posto di

lavoro, la sua incensuratezza, elementi questi che hanno permesso di ritenere

che da questo primo inciampo nelle maglie della giustizia, IM 2 ne ha tratto i

debiti insegnamenti, distanziandosi da quanto commesso.

La pena a suo carico è stata quindi determinata in 15 mesi di pena

detentiva così come postulato dalla Pubblica Accusa, pena che, stante la

prognosi favorevole, ha potuto essere posta al beneficio della sospensione

condizionale di due anni.

14.

La Corte ha disposto la

confisca di tutti gli oggetti sequestrati, con la distruzione dello

stupefacente, eccezion fatta per taluni oggetti personali (I Phone con astuccio

di gomma e due cellulari Nokia) indicati nel dispositivo n. 5, dissequestrati

in favore dei condannati, previa cancellazione di tutti i dati in memoria. Il

marsupio è stato confiscato, essendo servito per la commissione del reato (art.

69.

CP).

15.

È stata altresì ordinata la

restituzione ad IM 2 della cauzione di fr. 1'000.--, dedotto il pagamento della

quota di tassa di giustizia e spese processuali a suo carico, essendosi lo

stesso presentato al dibattimento.

Visti gli art.: 12, 40, 42, 43,

44, 47, 49, 51, 69, 89 CP;

19.

cifre 1 e 2 LStup;

135, 239, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

in occasione di 4 viaggi effettuati tra il 5.3.2011 e il

13.5

,

trasportato complessivi 400

grammi di eroina da __________ a __________,

in 3 occasioni nel periodo 17.3.2011 - 18.5.2011, acquistato a __________

per conto di __________ complessivi 324,73

grammi di eroina,

nonché per avere, nel periodo ottobre 2010 / maggio 2011,

a __________ e a __________, alienato 10,4

grammi di eroina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 2 è autore colpevole di:

2.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

in occasione di 4 viaggi effettuati tra marzo 2011 e il 18.5.2011,

trasportato complessivi 424,73

grammi di eroina da __________ a __________,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

3.

Di conseguenza,

3.1

IM 1 è condannato:

3.1.1

alla pena detentiva di 2 (due)

anni e 4 (quattro) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

IM 2 è condannato:

3.2.1

alla pena detentiva di 15

(quindici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2.2

l’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e ad IM 2 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

È ordinata la confisca di:

- 124, 73

grammi di eroina, da distruggere;

- un marsupio di colore nero

(n. 14383);

- una tessera sunrise

prepaid (n. 14380);

- una carta sim sunrise (n.

14382);

- una carta Sim Swisscom __________

(n. 13973);

- una carta Sim Vodafone __________

(n. 13975);

- una tessera telefonica

Vodafone (senza Sim) Puk __________ (n.13976);

- una tessera banca __________

n. __________ (n. 14384).

5.

Previa cancellazione di

tutti i dati in memoria, è ordinato il dissequestro di:

- un telefono mobile marca

IPhone 4 di colore nero con astuccio di gomma (n. 14381), da restituire a IM 1;

- un telefono marca Nokia

imei __________ (n. 13972) e un telefono marca Nokia imei __________ (n.

13974), da restituire ad IM 2.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 2, a carico dello stesso, sono sostenute dallo Stato; resta

riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà

stabilita con decisione separata.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 fino al 22.08.2011, a carico dello stesso, sono sostenute

dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione dell’avv. __________

sarà stabilita con decisione separata.

8.

È ordinata la restituzione

ad IM 2 della cauzione di fr. 1'000.--, dedotto il pagamento della quota di

tassa di giustizia e spese processuali a suo carico.

9.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.-- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

10.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 5'712.--

Spese postali, tel., affr. in

blocco fr. 221.70

fr. 6'933.70

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 2'856.--

Spese postali, tel., affr. in

blocco fr. 110.85

fr. 3'466.85

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 2'856.--

Spese postali, tel., affr. in

blocco fr. 110.85

fr. 3'466.85

============

Intimazione a: -

- Comando della Polizia

cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente La

vicecancelliera