72.2011.78
Infrazioni aggravate alla LF sugli stupefacenti: per avere trasportato (400 g e 424.73 g), acquistato (324.73 g) e alienato (10.4 g) eroina
13 ottobre 2011Italiano31 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2011.78
Lugano,
13 ottobre 2011/da
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
GI 1
GI 2
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo Palazzo
di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli imputati,
con l’annuenza dei difensori e del Procuratore Pubblico, rinunciato, per
giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
1. IM 1
rappresentato
dall’avv. DF 1
in
carcerazione preventiva dal 18 maggio 2011 al 28 luglio 2011 (72 giorni)
in
esecuzione anticipata della pena dal 29 luglio 2011
2. IM 2
rappresentato
dall’avv. DUF 1
in
carcerazione preventiva dal 18 maggio 2011 al 20 maggio 2011 (3 giorni)
imputati,
a norma dell’atto d’accusa nr. 82/2011 del 26 agosto 2011, di
Fatti
A. IM 1 agendo
in correità con __________ e parzialmente in correità con IM 2,
1. infrazione alla
LF sugli stupefacenti aggravata,
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
in particolare,
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo marzo 2011 / 18 maggio 2011,
tra __________ e __________,
acquistato, detenuto, trasportato e alienato un imprecisato
quantitativo, ma almeno 735.13 grammi di eroina,
e meglio, per aver, senza essere autorizzato,
1.1. in data 5 marzo 2011, 23
marzo 2011,12 maggio 2011 e13 maggio 2011 tra __________ e __________,
trasportato complessivi 400
grammi di eroina, in particolare sia guidando la vettura Ford KA
targata TI __________, sia la vettura BMW targata TI __________, accompagnato
il fratello __________ a __________, dove quest’ultimo acquistava da un non
meglio precisato __________, in ciascuna occasione, 100
grammi di eroina, stupefacente destinato alla successiva vendita ad acquirenti
locali;
1.2. in data 17 marzo, 30 marzo,
18 maggio, 2011, tra __________ e __________, acquistato per conto di __________,
complessivi 324.73 grammi di eroina, in particolare recandosi, in
un’occasione lui alla guida e in due IM 2, a __________, dove acquistava lo
stupefacente da un non meglio precisato __________, stupefacente in parte poi
venduto da __________ a __________ e nella misura di 124.73
grammi sequestrato dalla Polizia al momento del fermo;
1.3. nel periodo ottobre 2010 /
maggio 2011, a __________ e a __________, alienato a acquirenti locali 10.4
grammi di eroina;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 19 cifra 2 LStup;
B. IM 2, agendo
in correità con __________, e parzialmente in correità con IM 1
infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
in particolare,
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo marzo 2011/ 18 maggio 2011,
tra __________ e __________,
trasportato un imprecisato quantitativo, ma almeno 424,73
grammi di eroina, in particolare accompagnando o IM 1 o __________,
mettendosi alla guida della vettura VW targata __________ e della vettura Ford
KA targata TI __________ sino a __________, dove, a dipendenza, __________ o IM
1, acquistavano lo stupefacente da un non meglio precisato __________,
stupefacente in parte rivenduto da __________ ad acquirenti, locali e nella
misura di 124.73 grammi sequestrato al momento del fermo.
Presenti
- il Procuratore
pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;
- l’imputato
IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1 e dal MLaw __________.
Espletato il pubblico dibattimento
dalle ore 09:30 alle ore 14:25.
Sentiti - il Procuratore
pubblico, il quale, premesso che entrambi gli imputati sono confessi, mette
in risalto la gravità della loro colpa. IM 2 si è prestato con estrema facilità
a commettere un reato così grave. La colpa di IM 1 è ancora maggiore, essendo
egli recidivo ed avendo egli delinquito durante l’espiazione della pena.
Entrambi hanno delinquito per soldi facili. A favore di IM 2 depongono per
contro la sua incensuratezza e l’ampia collaborazione prestata agli inquirenti.
In conclusione, postula la conferma integrale dell’atto d’accusa, proponendo
per IM 1 la pena detentiva di 2 anni e 6 mesi da espiare e per IM 2 la pena
detentiva di 15 mesi, da sospendere condizionalmente per un periodo di prova di
Considerandi
2.
anni. Chiede il mantenimento della cauzione per il pagamento di tassa e
spese;
- l’avv. DUF 1,
difensore di IM 2, il quale ripercorre la vita anteriore del suo assistito.
Evidenzia che IM 2 conosceva i fratelli __________ da molto tempo e che
confidava che gli offrissero un lavoro nel ristorante che stavano avviando.
Rileva che i fatti descritti nell’atto d’accusa e la loro qualifica giuridica
non sono contestati dal suo assistito, mettendo però in evidenza il ruolo
marginale da lui ricoperto. Sottolinea che IM 2 è sinceramente pentito e che è
qui oggi per assumersi le proprie responsabilità. Chiede che la Corte tenga
conto della piena e subitanea collaborazione prestata da IM 2, della sua
incensuratezza e della sua giovane età. Per quanto concerne la pena si associa
alla proposta della Pubblica Accusa. In merito agli oggetti in sequestro, si
riconferma in quanto richiesto in sede di istruttoria dibattimentale. Chiede lo
svincolo della cauzione, acconsentendo comunque che dalla stessa vengano
prelevate la tassa di giustizia e le spese;
- l’avv. DF 1,
difensore di IM 1, il quale ripercorre la vita anteriore del suo patrocinato.
Non contesta né i fatti imputati a IM 1 né la loro qualifica giuridica, ma
sottolinea il ruolo secondario avuto dallo stesso nel traffico di eroina messo
in piedi dal fratello __________. Invoca a favore del suo assistito
l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. a cifra 4 CP. Quali attenuanti
generiche invoca in particolare l’ampia e immediata collaborazione prestata da IM
1.
agli inquirenti, la breve durata dell’attività criminosa e il ruolo marginale
ricoperto nonché il sincero pentimento dimostrato. Chiede quindi che il suo
assistito venga condannato alla pena detentiva massima di 24 mesi. Date le
circostanze particolarmente favorevoli, che risultano dalla documentazione
prodotta in aula, chiede che la pena detentiva venga sospesa condizionalmente,
perlomeno nella misura di 12 mesi.
Considerato, in fatto ed in diritto
1.
IM 1, cittadino __________,
è nato il __________ a __________, dove ha vissuto fino all’età di __________
anni circa. In seguito si è trasferito con i genitori a __________ dove ha
frequentato le scuole dell’obbligo. Successivamente ha iniziato l’apprendistato
di __________ che però non ha concluso, preferendo lavorare con il padre, __________,
apprendendo in tal modo il mestiere di __________, professione che da allora ha
sempre svolto. Ha lavorato con il padre fino al 2002, quando si è trasferito a __________
lavorando come __________ a __________ fino al 2003, momento in cui torna a
lavorare con il padre che aveva rilevato un __________ a __________. Lavora
presso il __________ di __________ fino al 2006, quando il padre chiude il __________,
per cui la famiglia torna a __________, dove il padre riprende la gestione del
ristorante __________
Nel maggio 2006 IM 1
inizia a lavorare al __________ fino all’inizio del 2007, momento in cui si
licenzia perché non va d’accordo con la proprietaria. Agli atti vi è tuttavia
copia di una raccomandata 29.03.2007 del __________ dalla quale risulta che
egli è stato licenziato con effetto immediato per assenza ingiustificata. Tra
il 2007 ed il 2008 IM 1 resta disoccupato.
Nell’agosto 2007 IM 1
commette due furti in Italia, a __________ e a __________, per i quali verrà condannato
il 31.01.2008 alla pena di un anno e sei mesi di reclusione sospesi
condizionalmente (cfr. estratto casellario giudiziale italiano del __________,
AI 46).
Nel 2008 l’imputato
riprende a lavorare per il padre in un __________ a __________, fino a luglio
2008.
Nell’agosto 2008
l’imputato ottiene il permesso di dimora e si trasferisce in Svizzera, a __________,
presso l’allora compagna __________ e lavora presso il __________ di __________
per un mese e mezzo.
Il 9 febbraio 2009 IM 1 commette una rapina ai danni del __________
di __________, per la quale verrà processato e condannato dalla Corte delle
assise correzionali alla pena detentiva di 12 mesi (AI 6; cfr. estratto
casellario giudiziale svizzero del 18.05.2010, AI 35).
Dopo un ulteriore periodo di disoccupazione, l’imputato, a maggio
2010.
(nell’imminenza del processo per rapina) viene riassunto dal __________ in
qualità di __________.
Il 26 ottobre 2010 inizia a scontare, nella forma degli arresti
domiciliari, la pena di 12 mesi inflittagli con sentenza del 18.05.2010 (cfr.
decisione GPC del 18.05.2011, AI 4).
A dicembre 2010 smette di lavorare presso il __________. Agli atti
vi è il contratto di lavoro sottoscritto dall’imputato il 03.01.2011 con il __________
gestito dal fratello __________, la cui apertura era prevista per il 01.02.2011
ma che di fatto non ha mai aperto i battenti. Malgrado ciò, a partire da
gennaio 2011, l’imputato ha percepito uno stipendio mensile di
fr. 2'900.-- netti corrispostogli dal fratello __________ (VI PG IM 1, AI
5, all. 12, pag. 4).
Verso la fine del 2010 IM 1 avvia una relazione con la sua attuale
compagna, __________, una ragazza di __________ che lavora come __________
(verbale dibattimentale d’interrogatorio degli imputati, pag. 1).
A metà febbraio 2011 IM 1 da __________
si trasferisce a __________, presso l’appartamento di suo fratello in via __________.
Il 20 settembre 2011, l’Ufficio
della migrazione, Bellinzona, ha negato a IM 1 il rilascio del permesso di
dimora “B” con l’invito a lasciare la
Svizzera entro il 31 ottobre 2011 (cfr. doc. TPC 21), decisione che l’imputato
ha dichiarato in aula di aver impugnato (cfr. verbale d’interrogatorio, all. 1
al verbale del dibattimento).
L’imputato ha dichiarato di non
aver mai fatto uso di alcun genere di droga (VI PG 18.05.2011, AI 5, all. 12,
pag. 2). In effetti sia gli esami tossicologici effettuati durante gli arresti
domiciliari (AI 19) che quelli eseguiti al momento dell’arresto del
procedimento penale che ci occupa, hanno dato esito negativo (cfr. AI 75, all.
9).
1.1
In merito alla situazione
finanziaria si ha che l’imputato in Italia è stato dichiarato fallito con
sentenza del __________2007 del Tribunale __________. Al momento dell’arresto
risultava intestatario di due automobili, una BMW __________ e una Opel Corsa,
entrambe in leasing, i cui canoni ammontano a fr. 360.-- circa (AI 58) e fr.
535.
-- mensili. L’imputato ha dichiarato che la
BMW è stata acquistata da suo fratello __________ il quale a sua insaputa,
utilizzando i suoi documenti, ha sottoscritto il contratto di leasing a suo
nome e che quindi è quest’ultimo a far fronte al pagamento delle rate del
leasing (VI PP 19.07.2011, AI 69, pag. 4).
1.2
Quanto ai precedenti penali
si ha che IM 1 è stato condannato dal G.I.P. del Tribunale di __________, con
sentenza 31 gennaio 2008 (doc. TPC 3) alla pena di un anno e sei mesi di
reclusione sospesi condizionalmente, oltre al pagamento di una multa di €
400.
-, per furto continuato (a due riprese) e per guida di veicolo senza aver
conseguito la patente (anch’esso reato continuato).
Inoltre, come visto poco sopra, con sentenza del 18.05.2010, è
stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di Lugano, alla pena
detentiva di 12 mesi da espiare per la rapina commessa a __________ il
09.02.2009
L’esecuzione di detta pena, nella forma degli arresti domiciliari,
con il braccialetto elettronico, ha avuto inizio il 26.10.2010.
Con decisione 18.05.2011, il Giudice dei provvedimenti coercitivi,
preso atto che al 02.06.2011, IM 1 avrebbe scontato i 2/3 della pena, ha
disposto la liberazione condizionale dello stesso a far tempo dal 02.06.2011
con un periodo di prova di 1 anno (AI 4), decisione questa che il GPC ha poi
revocato il 23.05.2011 a seguito dell’arresto di IM 1 per i fatti che qui ci
occupano.
2.
IM 2, cittadino __________,
è nato a __________ il __________. Ha frequentato le scuole dell’obbligo,
conseguendo la licenza di scuola media ed un istituto tecnico __________.
Successivamente ha iniziato a lavorare come __________
. Ha lavorato per un paio di mesi all’__________ di __________ ed
in seguito presso il __________ dove si è infortunato. A seguito
dell’infortunio è rimasto un anno a casa, frequentando però un istituto __________
e, nel periodo estivo, lavorando al __________, fino a settembre 2010.
In seguito ha lavorato per __________ e come __________. Come attività
accessoria ha anche lavorato come __________ presso la __________ fino a
settembre 2011. Successivamente ha cercato un altro posto di lavoro ma non lo
ha trovato per cui al momento è senza occupazione.
IM 2, le cui analisi tossicologiche delle urine hanno dato esito
negativo (AI 26, all. 13), ha dichiarato di non consumare sostanze stupefacenti
(VI PG 18.05.2011, AI 5, all. 23, pag. 3).
L’imputato non ha precedenti penali in Svizzera (cfr. estratto del
casellario giudiziale svizzero del 18.05.2011, AI 2). Anche in Italia è
incensurato (estratto del casellario giudiziale italiano del 20.08.2011, doc.
dib. 5).
3.
In merito al rapporto tra i
due imputati c’è da dire che IM 1 ed IM 2, come del resto __________, si
conoscono e sono amici da diversi anni in quanto in passato IM 2 aveva lavorato
presso il ristorante __________ del padre di IM 1, a __________ (VI PP IM 2
19.05
, AI 6 inc. IM 2, pag. 2; VI PG 18.05.2011 IM 1, AI 5, all. 1, pag.
4). IM 2 ha dichiarato di essere stato a conoscenza dei problemi con la
giustizia avuti sia in Italia che in Svizzera da IM 1 (VR PP IM 2 19.05.2011,
AI 6 inc. IM 2, pag. 2).
4.
Nell’ambito dell’inchiesta
denominata “Tugema”, il 02.05.2011 ed il 17.05.2011 gli inquirenti avevano
posto sotto sorveglianza le utenze telefoniche __________ e __________ in uso a
tale “__________”, poi identificato in __________, fratello dell’imputato (cfr.
VI PG 18.05.2011 __________, AI 5, all. 1, pag. 2).
Grazie alla
sorveglianza telefonica il 18.05.2011 veniva intercettato IM 1 a bordo della
vettura VW Polo targata __________. In particolare dal rapporto di arresto
provvisorio (AI 5) risulta che IM 1 e IM 2 sono stati fermati il 18.05.2011
sulla strada cantonale di __________ a bordo del veicolo di IM 2.
Sulla
persona di IM 1, e meglio nella sua borsa a tracolla, venivano rinvenuti 13
minigrip contenenti eroina (136 grammi lordi; cfr. VI PP IM 2 19.05.2011, AI 6
inc. IM 2, pag. 4) mentre che la perquisizione dell’auto dava esito negativo.
La sostanza
stupefacente è risultata essere eroina con un peso netto di 124,73
grammi confezionata in 12 minigrip da circa 10
grammi netti ciascuno ed un minigrip da circa 5
grammi netti. L’eroina è stata analizzata e per due campioni è stato rilevato
un grado di purezza del 19% rispettivamente del 20% (AI 75, all. 11).
Poco dopo il
fermo dei due imputati, verso le ore 15.00 del medesimo giorno, gli inquirenti
si recavano presso l’abitazione di __________ fratello maggiore dell’imputato.
Dalla perquisizione dell’abitazione veniva rinvenuta diversa documentazione
cartacea contenente l’indicazione di cifre e conteggi riconducibili ad un
traffico di stupefacenti, diversi telefoni cellulari e diversi minigrip vuoti.
Con
decisione del 20.05.2011, il Giudice dei provvedimenti coercitivi confermava
l’arresto di IM 1 (cfr. AI 11). Lo stesso è rimasto in carcere preventivo fino
al processo mentre che IM 2, dopo essere stato sentito dal PP, è stato
scarcerato il 20.05.2011 dietro versamento di una cauzione di fr. 1'000.-- (AI
9.
inc. IM 2).
5.
Successivamente
all’arresto dei due imputati il 20.05.2011 (cfr. rapporto AI 13) gli inquirenti
richiedevano i tabulati retroattivi dell’utenza __________ intestata ed in uso
a IM 1 (sorveglianza approvata dal GPC con decisione del 23.5.2011,
AI 15). Attraverso l’esame dei tabulati retroattivi trasmessi dalla Sunrise il
23.5.2011
(AI 21) ed il 24.5.2011 (AI 23) gli inquirenti procedevano
all’identificazione e quindi all’interrogatorio degli acquirenti, stabilivano i
contatti tra gli imputati così come gli spostamenti da essi eseguiti (AI 22 e
24).
Con un distinto rapporto datato anch’esso 20.5.2011 (AI 11 inc. IM 2)
venivano richiesti i tabulati delle utenze __________ (intestata a IM 1 ma di
fatto in uso a IM 2) e __________ (intestata ed in uso a IM 2), sorveglianza
approvata dal GPC con decisione del 27.5.2011 (AI 17 inc. IM 2).
L’analisi dei tabulati trasmessi da Sunrise (AI 18 inc. IM 2), Swisscom
(AI 19 e 20 inc. IM 2) e Orange (AI 21 inc. IM 2) permetteva di stabilire i
contatti tra i venditori e gli acquirenti e di procedere ai relativi
interrogatori (AI 22 inc. IM 2) così come di ricostruire gli spostamenti dei
coimputati.
Nella presente inchiesta sono pertanto risultate rilevanti non solo le
intercettazioni telefoniche ma anche e soprattutto le informazioni relative
agli standort dei telefonini in uso a __________, IM 1 e IM 2 (cfr. rapporto
datato 7.6.2011, AI 33).
Gli standort hanno infatti consentito di risalire alle presenze dei
coimputati in Svizzera interna e di ricostruire i viaggi oltralpe effettuati
dai due accusati e da __________ (cfr. dischetti con i tabulati trasmessi a
questo Tribunale il 27.09.2011 di cui al doc. TPC 18).
6.
Effettuati gli
interrogatori delle persone coinvolte e degli acquirenti e sviluppata
l’inchiesta, il Procuratore pubblico con atto d’accusa del 26 agosto 2011
ha imputato ai due accusati l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.
IM 1, unitamente al fratello, avrebbe trasportato
complessivamente, in occasione di quattro viaggi, 400
grammi di eroina ed avrebbe inoltre acquistato in tre occasioni, recandosi ad __________
unitamente ad IM 2, 324,73 grammi di eroina poi trasportata in Ticino. Avrebbe
infine alienato ad acquirenti locali 10,4
grammi di eroina.
Ad IM 2 la Pubblica Accusa ha imputato il trasporto da __________
a __________, in quattro distinte occasioni, di complessivi 424,73
grammi di eroina, viaggi effettuati ponendosi alla guida dell’autovettura che
di volta in volta veniva usata per il viaggio, accompagnando o il coimputato IM
1.
o __________.
7.
Al dibattimento IM 1, come
aveva già fatto in corso d’inchiesta, ha pienamente confessato i propri reati
di droga (cfr. verbale dibattimentale d’interrogatorio degli imputati, pag.
2-3) ammettendo di aver accompagnato nel periodo marzo/maggio 2011
in occasione di quattro viaggi suo fratello __________ ad __________, dove
quest’ultimo acquistava lo stupefacente da tale __________, trasportandolo poi
in Ticino. Ammetteva inoltre di aver effettuato unitamente ad IM 2 (che
chiamava ugualmente in causa) altri tre viaggi per conto di suo fratello __________,
sempre destinati all’acquisto di eroina ad __________ (AI 5, all. 12).
L’imputato confermava pertanto la chiamata in correità nei confronti di suo
fratello __________ e di IM 2. Ammetteva infine di avere, nel periodo ottobre
2010/maggio 2011, alienato ad acquirenti locali complessivi 10,4
grammi di eroina (cfr. verbale PG del 26.05.2010, AI 75, all. 3; verbale PP
19.07
, AI 69) consegnando il denaro incassato al fratello __________.
8.
Anche IM 2, presentatosi al
dibattimento, ha ammesso in aula quanto già confessato in sede d’inchiesta,
segnatamente di avere, nel periodo marzo/maggio 2011, trasportato da __________
a __________ in quattro distinte occasioni, un quantitativo complessivo di 424,73
grammi di eroina, ponendosi alla guida della vettura che di volta in volta
veniva utilizzata ed accompagnando o IM 1 o __________ ad __________.
L’imputato ha precisato che inizialmente non aveva capito bene di cosa si
trattava ma che poi già in occasione del primo viaggio ha capito che si
trattava di acquisti di stupefacente. Ha dichiarato di aver effettuato i viaggi
poiché gli era stato promesso un posto di lavoro (verbale dibattimentale
d’interrogatorio degli imputati, pag. 3).
9.
L’esame dei tabulati
retroattivi delle utenze poste sotto sorveglianza ha permesso, come visto al
punto 3, di stabilire la presenza oltre Gottardo degli imputati, il numero
delle trasferte effettuate e quindi di riscontrare le dichiarazioni degli
stessi in merito ai viaggi effettuati in Svizzera interna volti agli acquisti
dell’eroina ed al conseguente trasporto dello stupefacente in Ticino in vista
della sua messa in commercio. In particolare grazie agli standort è stata ricostruita
la presenza dei coimputati oltre Gottardo nel periodo 03.03.2011 e fino al
18.05.2011
(cfr. AI 33).
Orbene,
sulla base di detti riscontri oggettivi e delle ammissioni degli accusati
(nonché delle testimonianze assunte dai vari acquirenti) si ha che entrambi
devono essere riconosciuti autori colpevoli di infrazione alla Legge federale
sugli stupefacenti aggravata a motivo del quantitativo con la conseguente
conferma delle rispettive imputazioni a loro carico di cui all’atto d’accusa,
che del resto le difese non hanno contestato.
10.
L’art. 47 CP stabilisce che
il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita. Quali criteri per la determinazione della colpa la
norma menziona il grado di lesione (o esposizione a pericolo) del bene
giuridico offeso, la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi
perseguiti, nonché, avuto riguardo alle circostanze interne ed esterne, secondo
la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione.
11.
In merito all’entità della
colpa di IM 1, la Corte non ha potuto che rimarcare la gravità oggettiva del
reato commesso come quello di infrazione aggravata alla Legge federale sugli
stupefacenti, la cui gravità, a fronte del quantitativo, risulta già solo dalla
comminatoria (ex art. 19 cifra 2 LF sugli stupefacenti) di una pena
minima non inferiore ad un anno di pena detentiva cui può essere
cumulata una pena pecuniaria. E’ grave inoltre che l’imputato abbia trattato
l’importante quantitativo di oltre 724
grammi di eroina in occasione di sette viaggi dimostrando con ciò una notevole
disponibilità alla reiterazione del reato al quale si è determinato liberamente,
posto come non vi sia agli atti il benché minimo elemento che indizi
l’esistenza di un rapporto di dipendenza dell’imputato dal fratello __________
né risulta che IM 1 abbia agito ad incitamento del fratello e quindi in modo
tale da concretare i presupposti dell’attenuante di cui all’art. 48 lett. a
cifra 4 CP, così come postulato dalla difesa. Del resto IM 1 stesso ha
dichiarato nei verbali resi di aver effettuato i viaggi per fare un “favore” al
fratello e non perché da lui dipendente.
Grave è ancora che IM 1 sapeva perfettamente dell’attività di
spaccio del fratello e che quindi l’eroina che trasportava rispettivamente
acquistava e trasportava da Emmen in Ticino, fatta eccezione per il
quantitativo sequestrato, veniva concretamente immessa sul mercato alimentando
in tal modo il consumo di decine e decine di consumatori. Ancora grave è che
l’imputato abbia trafficato eroina pur conoscendo gli effetti negativi che
l’uso di tale sostanza comporta (per esserne il fratello __________,
consumatore). Il movente di tale attività è il puro fine di lucro, l’illecito
guadagno benché l’imputato alleghi di aver effettuato i viaggi solo per fare un
favore al fratello __________. Infatti IM 1 sembra dimenticare la percezione
della somma di fr. 2'900.-- al mese che il fratello __________ gli
corrispondeva senza che parallelamente risulti per __________ alcuna
corrispondente fonte di entrata lecita tale da permettergli la dazione di tale
somma di denaro, ritenuto come il __________ presso il quale l’imputato avrebbe
dovuto lavorare (cfr. contratto agli atti) e che doveva essere aperto da __________
il 1 febbraio 2011, non ha mai aperto i battenti (cfr. verbali interrogatorio __________
18.05
; 31.05.2011 e 20.06.2011). Certo l’imputato ha dichiarato di
percepire questo importo per dei lavori che ha eseguito in questo locale in
vista della sua apertura ma, stante da un lato la mancata apertura dell’__________
e visti dall’altro i frequenti viaggi effettuati per l’approvvigionamento di
eroina, è lecito dedurne che detta attività - qualora sia mai stata un reale
progetto - sia rimasta allo stato embrionale (come del resto la precedente
attività che avrebbe dovuto essere aperta a __________, cfr. sentenza
18.05.2010
pagg. 5-6 e pagg. 19-20) e in ogni caso - come il presente
procedimento dimostra - è stata abbandonata per più facili ed immediati
guadagni.
Dal profilo soggettivo la Corte ha giudicato molto grave l’assenza
di scrupoli dimostrata da IM 1, che perfettamente consapevole dei suoi
precedenti penali, si è messo a trafficare eroina scegliendo senza alcuna
remora di delinquere in modo grave e ripetuto mentre stava scontando la
condanna alla pena di 12 mesi inflittagli il 18.05.2010 per l’ultimo reato che
in ordine di tempo aveva commesso. Il 26.10.2010 comincia ad espiare con il
braccialetto elettronico la (recente) condanna subita per la rapina e non trova
di meglio da fare, da lì a poco, che mettersi a trafficare eroina, effettuando
ben 7 viaggi in Svizzera interna dove non solo ha accompagnato il fratello __________
che provvedeva all’acquisto della sostanza stupefacente ma al quale l’imputato
si è sostituito nell’acquisto dell’eroina quando la trasferta ad __________
veniva da lui effettuata con IM 2, con il che è indiscutibile l’assunzione e lo
svolgimento da parte di IM 1 di un ruolo tutt’altro che secondario, come invece
preteso dalla difesa.
E’ grave ancora che l’attività criminale era in pieno svolgimento
ed espansione come dimostra anche il quantitativo, sensibilmente superiore ai
soliti 100 grammi – trasportati per ogni singolo viaggio -, sequestrato al
momento del fermo e sarebbe pertanto andata avanti se gli inquirenti non
fossero intervenuti, ponendovi fine, senza che l’imputato abbia mai avuto
ripensamenti di sorta.
IM 1, nonostante i suoi precedenti, non si è fatto alcuno scrupolo
di tradire la fiducia che le Autorità penali gli avevano accordato, tenuto
conto che la pena per la commissione della rapina era stata compressa e
contenuta in 12 mesi di pena detentiva allo scopo di permettergli di mantenere
il posto di lavoro che, nell’imminenza del processo aveva trovato (cfr.
sentenza 18.05.2010 pag. 17 consid. 11).
Grave è ancora che IM 1 non solo non tiene conto dei suoi
trascorsi giudiziari ma che neppure la privazione della libertà (subita
nell’ambito del procedimento per rapina e ancor prima in quello italiano per
furti: cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali 18.05.2010 pag. 17)
ha per lui valenza educativa.
Quella commessa dall’imputato è una ricaduta molto pesante
commessa poco tempo dopo l’incarcerazione subita e la relativa condanna e
sopratutto mentre stava espiando la pena di 12 mesi inflittagli, ciò che
aggrava in modo importante la sua colpa e getta una luce funesta sulla prognosi
futura.
Questo quadro negativo non è mitigato da alcuna particolare
circostanza attenuante. Nulla rende meno grave l’agire dell’imputato che ha
deliberatamente scelto di delinquere di nuovo, in modo grave, segnatamente
nell’ambito di un’attività di spaccio di eroina e nonostante l’esperienza di un
fratello __________ consumatore di tale sostanza.
La Corte ha considerato a suo favore la collaborazione con gli
inquirenti iniziata già dal primo verbale di interrogatorio e che è diventata
sempre più aderente alla realtà nel susseguirsi dei verbali per cui è considerato
reo confesso. È stato altresì considerato che l’attività delinquenziale si è
estesa sull’arco di pochi mesi.
La Corte ha preso atto della convenzione di risarcimento versata
agli atti dalla diligente difesa in merito all’indennizzo della vittima della
rapina. Tuttavia, esulando la stessa dal presente procedimento, la sua
sottoscrizione non può dar luogo al riconoscimento del sincero pentimento
neppure nella forma di attenuante generica.
Nella determinazione della pena la
Corte ha altresì considerato la carcerazione subita dall’imputato fino al
processo nonché il fatto che IM 1 dovrà scontare il residuo di pena della
precedente condanna, non trovando applicazione, nel concreto caso, l’art. 89
CP. Tutto ciò ha permesso alla Corte di comprimere la richiesta di pena ma non
oltre i due anni e 4 mesi, data la gravità della colpa dell’imputato e tenuto
altresì conto che l’Accusa ha formulato una richiesta di pena nella quale ha
già tenuto conto, tra l’altro, della collaborazione prestata dall’imputato.
12.
IM 1, come visto, è stato
condannato in Italia, il 31.01.2008 alla pena di un anno e 6 mesi di
reclusione. Il 18.05.2010 è stato condannato in Svizzera alla pena detentiva di
12.
mesi il che significa che per lui la questione della sospensione condizionale
della pena non si pone nei termini dell'assenza di prognosi negativa, ma in
quelli, molto più restrittivi, della presenza di circostanze particolarmente
favorevoli giusta l'art. 42 cpv. 2 CP che la
Corte in concreto non ha ravvisato.
IM 1 ha recidivato pesantemente commettendo un grave reato mentre
stava espiando la condanna a 12 mesi di pena detentiva e nonostante
l'esperienza della carcerazione subita, ciò che certamente non depone per la
presenza, nella sua condizione, di circostanze particolarmente favorevoli.
Il motivo della ricaduta, come già verificatosi in precedenza, è
di natura prettamente economica.
Orbene, la Corte constata che la situazione economica
dell'accusato resta precaria, per lo più connotata da diversi progetti
professionali ed iniziative imprenditoriali che restano sempre e solo allo
stadio di progetto con la parallela commissione però di reati da parte
dell’imputato che non ha fin’ora trovato una stabilità professionale, ciò che
non costituisce certo una circostanza particolarmente favorevole ma amplifica i
dubbi sulla sua condotta futura. E’ vero che agli atti è stata versata la
disponibilità all’assunzione dell’imputato da parte della ditta __________ di __________
(doc. dib. 3) ma tale circostanza – considerato che anche nell’imminenza del
precedente dibattimento IM 1 aveva trovato lavoro con la sua riassunzione al __________
- non è, visti i suoi trascorsi, sufficiente e comunque suscettiva di ribaltare
il pronostico negativo legato ai suoi precedenti seppur non specifici in quanto
le caratteristiche della ricaduta fanno sì che IM 1 non dia alcuna solida
garanzia di non ricadere nuovamente nella commissione di reati, tenuto anche
conto che l’imputato ha presentato ricorso avverso la decisione 20.09.2011
dell’Ufficio della migrazione di Bellinzona che gli ha negato il rilascio del
permesso B intimandogli di lasciare la
Svizzera entro il 31.10.2011 (doc. TPC 21). Infine, neppure la relazione
sentimentale con __________ benché permanga tutt’ora impermeabile alle vicende
giudiziarie dell’imputato, permette conclusioni diverse quo all’esistenza delle
circostanze particolarmente favorevoli nella misura in cui detto rapporto era
già esistente al momento della commissione del nuovo reato qui in discussione.
Pertanto, stanti i precedenti e non essendo ravvisabile nella sua situazione
alcuna circostanza particolarmente favorevole, non vi è alcuno spazio per la
sospensione neppure parziale della pena, così come postulato dalla difesa.
Infatti, per costante giurisprudenza, le condizioni soggettive previste
dall’art. 42 CP per la concessione della sospensione condizionale integrale
della pena, si applicano pure alla sospensione condizionale ex art. 43 CP (cfr.
sentenza della Corte di Appello e di revisione penale del 09.02.2011 in re M.R.
pag. 10; DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
13.
In merito ad IM 2, che non ha
presentato annuncio d’appello ed il cui Difensore si è associato alla richiesta
di pena della Pubblica Accusa, va detto brevemente che la
Corte nel determinare la sanzione a suo carico ha ritenuto la gravità
oggettiva del reato da lui commesso. A suo favore la
Corte ha considerato la presenza all’odierno dibattimento, la collaborazione
con gli inquirenti fin dal primo verbale d’interrogatorio, la disponibilità
durante l’inchiesta, il suo ruolo comunque “a rimorchio”, la buona condotta
tenuta in pendenza di procedimento con la contemporanea ricerca di un posto di
lavoro, la sua incensuratezza, elementi questi che hanno permesso di ritenere
che da questo primo inciampo nelle maglie della giustizia, IM 2 ne ha tratto i
debiti insegnamenti, distanziandosi da quanto commesso.
La pena a suo carico è stata quindi determinata in 15 mesi di pena
detentiva così come postulato dalla Pubblica Accusa, pena che, stante la
prognosi favorevole, ha potuto essere posta al beneficio della sospensione
condizionale di due anni.
14.
La Corte ha disposto la
confisca di tutti gli oggetti sequestrati, con la distruzione dello
stupefacente, eccezion fatta per taluni oggetti personali (I Phone con astuccio
di gomma e due cellulari Nokia) indicati nel dispositivo n. 5, dissequestrati
in favore dei condannati, previa cancellazione di tutti i dati in memoria. Il
marsupio è stato confiscato, essendo servito per la commissione del reato (art.
69.
CP).
15.
È stata altresì ordinata la
restituzione ad IM 2 della cauzione di fr. 1'000.--, dedotto il pagamento della
quota di tassa di giustizia e spese processuali a suo carico, essendosi lo
stesso presentato al dibattimento.
Visti gli art.: 12, 40, 42, 43,
44, 47, 49, 51, 69, 89 CP;
19.
cifre 1 e 2 LStup;
135, 239, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato,
in occasione di 4 viaggi effettuati tra il 5.3.2011 e il
13.5
,
trasportato complessivi 400
grammi di eroina da __________ a __________,
in 3 occasioni nel periodo 17.3.2011 - 18.5.2011, acquistato a __________
per conto di __________ complessivi 324,73
grammi di eroina,
nonché per avere, nel periodo ottobre 2010 / maggio 2011,
a __________ e a __________, alienato 10,4
grammi di eroina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 2 è autore colpevole di:
2.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato,
in occasione di 4 viaggi effettuati tra marzo 2011 e il 18.5.2011,
trasportato complessivi 424,73
grammi di eroina da __________ a __________,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
3.
Di conseguenza,
3.1
IM 1 è condannato:
3.1.1
alla pena detentiva di 2 (due)
anni e 4 (quattro) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
IM 2 è condannato:
3.2.1
alla pena detentiva di 15
(quindici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2.2
l’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e ad IM 2 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4.
È ordinata la confisca di:
- 124, 73
grammi di eroina, da distruggere;
- un marsupio di colore nero
(n. 14383);
- una tessera sunrise
prepaid (n. 14380);
- una carta sim sunrise (n.
14382);
- una carta Sim Swisscom __________
(n. 13973);
- una carta Sim Vodafone __________
(n. 13975);
- una tessera telefonica
Vodafone (senza Sim) Puk __________ (n.13976);
- una tessera banca __________
n. __________ (n. 14384).
5.
Previa cancellazione di
tutti i dati in memoria, è ordinato il dissequestro di:
- un telefono mobile marca
IPhone 4 di colore nero con astuccio di gomma (n. 14381), da restituire a IM 1;
- un telefono marca Nokia
imei __________ (n. 13972) e un telefono marca Nokia imei __________ (n.
13974), da restituire ad IM 2.
6.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 2, a carico dello stesso, sono sostenute dallo Stato; resta
riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà
stabilita con decisione separata.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 fino al 22.08.2011, a carico dello stesso, sono sostenute
dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione dell’avv. __________
sarà stabilita con decisione separata.
8.
È ordinata la restituzione
ad IM 2 della cauzione di fr. 1'000.--, dedotto il pagamento della quota di
tassa di giustizia e spese processuali a suo carico.
9.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.-- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con
ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.
10.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per
iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 5'712.--
Spese postali, tel., affr. in
blocco fr. 221.70
fr. 6'933.70
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'856.--
Spese postali, tel., affr. in
blocco fr. 110.85
fr. 3'466.85
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'856.--
Spese postali, tel., affr. in
blocco fr. 110.85
fr. 3'466.85
============
Intimazione a: -
- Comando della Polizia
cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
La Presidente La
vicecancelliera