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Decisione

72.2011.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 dicembre 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

3.1 al fine di effettuare

operazioni speculative a termine su divise sul conto 163, intestato a __________

e di cui __________ era indicato quale avente diritto economico, e di prelevare

gli utili derivanti dalle stesse camuffando il proprio agire:

-

aperto in data 08.06.2001 il libretto al portatore n. ____ con un

versamento iniziale di CHF 100'000.00, apponendo la falsa firma di __________

sul formulario di apertura conto, mettendolo poi a garanzia del conto 163,

-

prelevato in data 19.02.2003 dal libretto al portatore n. ____

l’importo di CHF 100'000.00, apponendo la falsa firma di __________ sulla fiche

di prelevamento,

-

prelevato dal conto ___ gli utili derivanti dalle suddette operazioni,

per complessivi CHF 930'000.00, apponendo in numerose occasioni la falsa firma

di __________ sulle fiches di prelevamento;

3.2 al fine di occultare

temporaneamente le perdite a carico della ACPR 1 conseguite a fine 2000 (per

CHF 4'000'000.00), a fine 2001 (per CHF 12'000'000.00) e a fine 2002 (per CHF

84'248'275.68),

falsificato la contabilità dell’istituto bancario, omettendo di

effettuare correttamente le registrazioni e facendo capo a vari “artifizi

contabili”, falsificando in tal modo i bilanci ed i conti economici annuali

della banca

in particolare:

3.2.1 registrato, nei periodi

dicembre 2000 – gennaio 2001 e dicembre 2001 – gennaio 2002 sul conto no. __________

Movimento transitori divise, entrate provenienti da conti di clienti della ACPR

1 e corrispondenti per importo alla perdita conseguita a fine anno (CHF

4'000'000 nel 2000 e CHF 12'000'000 nel 2001), stornando i medesimi importi

all’inizio dell’anno successivo;

3.2.2 registrato, nel periodo

aprile-dicembre 2002, le operazioni sulle divise da lui attribuite alla ACPR 1

sul conto no. __________ Movimento transitori divise, omettendo di registrarle

sui rispettivi conti valute, evitando in tal modo che il sistema informatico

contabilizzasse automaticamente il risultato delle singole transazioni (pari

alla perdita di CHF 84'248'275.68) sul conto economico,

nonché, onde camuffare tale perdita,

-

registrato, a fine dicembre 2002, sul conto no. __________ transitori

divise, entrate per complessivi CHF 27'619’890.00 provenienti da conti di

clienti della Banca ___________, stornando il medesimo importo a gennaio 2003,

-

registrato, a fine dicembre 2002, sul conto no. __________ Movimento

transitori divise, entrate per circa CHF 52'673'000.00, provenienti

dall’acquisto a credito presso __________ di biglietti di banca e dalla rivendita

di parte degli stessi __________ ed alla __________, omettendo

contemporaneamente di registrare il debito derivante dall’acquisto a credito

delle banconote rispettivamente l’uscita delle stesse banconote a seguito della

rivendita,

-

registrato, a fine dicembre 2002, sul conto no. __________ Movimento

transitori divise entrate per complessivi CHF 416'743.45, provenienti da conti

di clienti della ACPR 1 e destinati dai clienti al pagamento di fatture di fine

anno, procedendo solo ad inizio 2003 al pagamento delle stesse,

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di

tempo;

reati previsti: dagli art. 147 cpv. 1 CP, art. 158 cifra 1

cpv. 3 CP, art. 251 CP; richiamato l’art. 48 lett. e CP e la violazione del

principio di celerità;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarato

colpevole di amministrazione infedele aggravata, ripetuto abuso di un impianto

per l’elaborazione dati e ripetuta falsità in documenti, e meglio come

descritto sopra.

Considerandi

2.

Di conseguenza IM 1

è condannato:

2.1

alla pena di 2 (due)

anni, 11 (undici) mesi e 20 (venti) giorni di detenzione, dedotto il carcere

preventivo sofferto,

a valere quale pena interamente aggiuntiva a quella di 10 (dieci)

aliquote giornaliere inflittagli dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in

data 17 settembre 2007, con beneficio della sospensione condizionale per 3

(tre) anni;

2.2

al pagamento delle

tasse di giustizia e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa condizionalmente in ragione di anni 2 (due), con un

periodo di prova di 2 (due) anni. Per il resto è da espiare.

4.

Per le loro pretese

di risarcimento le parti civili ACPR 1 e ACPR 2 sono rinviate al competente

foro civile.

Presenti: - il

Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;

- l'avv.

DF 1 (difensore dell'imputato IM 1);

- l'avv.

RAAP 1, accompagnato dall'avv. __________, in rappresentanza degli accusatori

privati ACPR 1 e ACPR 2.

Espletato il pubblico

dibattimento, mercoledì 21 dicembre 2011 dalle ore 09:30 alle ore 10:27.

- Constatato

il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato

che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta

legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato

che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di

causa;

- considerato

che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli artt.: 50, 61 LOG;135, 358 e segg., in

particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22.

TG sulle spese;

ordina/decreta: 1. L’atto di accusa n. 7/2011

del 25 febbraio 2011 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le

seguenti modifiche:

1.1

punto 2. delle

proposte dell'atto d'accusa:

Di conseguenza, ritenuta la

violazione del principio di celerità, IM 1 è condannato:

1.2

punto 2.1. delle

proposte dell'atto d'accusa:

alla pena di 3 (tre) anni di

detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto,

a valere quale pena unica

richiamato il decreto d'accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 17

settembre 2007.

1.3

punto 3. delle

proposte dell'atto d'accusa:

L'esecuzione della pena

detentiva è sospesa condizionalmente in ragione di 1 (un) anno, 11 (undici) mesi

e 22 (ventidue) giorni, con un periodo di prova di 2 (due) anni. Per il resto è

da espiare.

2.

La tassa di

giustizia di CHF 10'000.- (diecimila) e i disborsi sono posti a carico del

condannato.

3.

Questo giudizio è

definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,

al Presidente della Corte delle assise criminali, entro dieci giorni dalla

comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di

accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente Il

vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 10'000.--

Inchiesta preliminare fr. 4'694.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 160.55

fr. 14'854.55

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