72.2011.8
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
21 dicembre 2011Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2011.8
Lugano,
21 dicembre 2011
/da
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro Ermani,
Presidente
GI 1 12
GI 2 13
Andrea Minesso, vicecancelliere
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1
ACPR 2
rappresentati dagli avv. RAAP 1
e ______,
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1,
in carcere preventivo dal 16
settembre 2003 al 23 settembre 2004 (374 giorni)
imputato a norma dell'atto
d'accusa 7/2011 del 25.02.2011, di
1. amministrazione infedele
qualificata,
siccome commessa per procacciare a sé e ad altri un indebito
profitto,
per avere,
a __________ e __________, nonché in altre località,
nel periodo 1999 – aprile 2003,
agendo in qualità di vicedirettore, operatore sui cambi e
responsabile della contabilità della ACPR 1 (ora ACPR 1),
obbligato per legge e negozio giuridico a gestire gli interessi
patrimoniali dell’istituto bancario e a sorvegliarne la gestione, oltre che ad
amministrare il patrimonio dei clienti,
ripetutamente violato i propri doveri,
danneggiando in tal modo il patrimonio di clienti investitori per
un importo che non ha potuto essere quantificato in sede d’inchiesta,
rispettivamente il patrimonio della ACPR 1 per complessivi CHF 92'617'538.68
(84'248'275.68 + 8'369'263.00),
danno nel frattempo coperto dall’ ACPR 2 (ora ACPR 2),
in specie per avere:
1.1 nel periodo 1999 –
dicembre 2002,
ripetutamente effettuato, per conto di un gruppo di clienti della ACPR
1 (clienti __________) e per sé stesso (relazione no. __________), sui conti di
ACPR 1 presso __________ (conti “__________”), numerose operazioni speculative
a termine su divise, in parte senza disporre di sufficiente copertura,
decidendo sull’attribuzione delle stesse solo a risultato noto e,
allorquando le operazioni comportavano delle perdite rilevanti, attribuendo in
gran parte queste ultime a determinati clienti ____ad esclusione del conto ___,
oppure alla banca ad esclusione dei clienti forex e/o del conto ____,
in particolare effettuato in data 18.04.2002 (valuta 23.04.2002),
senza avere la necessaria copertura, le operazioni n. ____, ____, ____ e _____
di complessivi USD 197'000'000.00 contro JPY 25'719'138'000.00, e, avendo
constatato una perdita di asseriti CHF 5'000'000.00 circa ma almeno di CHF
1'007'157.00, deciso di non chiudere tali operazioni, ma di attribuire alla
banca la perdita maturata e di tenere in essere le operazioni all’insaputa dei
vertici dell’istituto bancario ed in contrasto con le disposizioni interne
concernenti le operazioni in proprio su divise,
incrementando successivamente l’esposizione della banca di USD
300'000'000.00 tra il 23.10.2002 ed il 02.12.2002, segnatamente
-
in data 23.10.2002 intraprendendo un’ulteriore operazione di USD
100'000'000.00 contro EUR
-
in data 28.11.2002 intraprendendo un’ulteriore operazione di YEN contro
100'000'000 di EUR
-
in data 02.12.2002 intraprendendo un’ulteriore operazione di YEN contro
100'000'000 di EUR,
provocando con il suo agire
-
un danno ai clienti investitori che non ha potuto essere quantificato in
sede d’inchiesta,
-
la messa a repentaglio del patrimonio della ACPR 1, rispettivamente,
dopo perdite di CHF 4'000'000.-- a fine 2000 e di CHF 12'000'000.-- a fine
2001, un pregiudizio effettivo complessivo di CHF 84'248'275.68 al
31.12.2002, perdita quest’ultima registrata sul conto interno “movimento
transitori divise” della banca,
ritenuto che nello stesso periodo (1999-2002) i clienti __________
ed il conto 163 hanno registrato utili di complessivi CHF 14'662'631.00, di cui
CHF 930'000.00 prelevati dall’accusato per contanti dal conto 163 e
destinati almeno per la metà a profitto proprio;
ritenuto altresì che l’accusato ha diminuito rispettivamente
celato il danno causato alla banca mediante i trasferimenti abusivi di cui sub.
2 e gli artifizi contabili di cui sub 3.2.2,
ritenuto inoltre che in data 19.08.2004 e 07.03.2005 l’accusato ha
restituito complessivi EUR 232'348.99 (pari a CHF 342'813.-- al cambio del
giorno) a titolo di parziale risarcimento;
1.2 nel periodo 05.02.2003
– 01.04.2003,
ripetutamente effettuato, nel tentativo di rientrare dalle perdite
realizzate con le operazioni di cui sub 1.1 ed evitare di risponderne
personalmente, numerose operazioni speculative su metalli preziosi,
in particolare compravendendo sui conti di ACPR 1 presso __________
(conti “__________”), all’insaputa dei vertici dell’istituto bancario e in
contrasto con le disposizioni interne concernenti le operazioni in proprio, i
metalli preziosi di cui alle operazioni n. __________ per un volume complessivo
di USD 90'565'560.00,
mettendo in tal modo a repentaglio il patrimonio della ACPR 1
rispettivamente danneggiandolo concretamente per complessivi CHF 8'369'263.00
al 01.04.2003 (data di chiusura delle operazioni).
2. abuso di un impianto per
l’elaborazione di dati, ripetuto
per avere
a __________,
il 27 dicembre 2002
al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
segnatamente di occultare parzialmente, ovvero diminuire, le perdite a carico
della ACPR 1 di cui sub. 1,
servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati,
influito su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione
di dati e provocato, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un
trasferimento di attivi a danno di clienti della ACPR 1,
e meglio per avere,
indebitamente trasferito a danno di quattro clienti ed a favore
del conto no. _____ "Movimento transitori divise" della ACPR 1, i
seguenti attivi:
-
CHF 1'700'000.00 addebitati alla relazione n. ____
-
CHF 1'460'000.00 addebitati alla relazione n. _____
-
CHF 530'000.00 addebitati alla relazione n. ______
-
CHF 910'000.--, addebitati alla relazione n. ______
ritenuto che i clienti __________, __________, __________ e __________
si sono nel frattempo accordati con la banca e disinteressati del procedimento.
3. falsità in documenti,
ripetuta
per avere,
a __________,
nel periodo fine 2000 – 2003,
in qualità di vicedirettore e responsabile della contabilità della
ACPR 1,
segnatamente quale responsabile per l’allestimento dei bilanci e
del conto economico della banca,
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente formato documenti falsi, rispettivamente attestato o
fatto attestare in documenti, contrariamente alla verità, fatti d’importanza
giuridica, nonché fatto uso, a scopo d’inganno, di tali documenti,
e meglio per avere,
Fatti
3.1 al fine di effettuare
operazioni speculative a termine su divise sul conto 163, intestato a __________
e di cui __________ era indicato quale avente diritto economico, e di prelevare
gli utili derivanti dalle stesse camuffando il proprio agire:
-
aperto in data 08.06.2001 il libretto al portatore n. ____ con un
versamento iniziale di CHF 100'000.00, apponendo la falsa firma di __________
sul formulario di apertura conto, mettendolo poi a garanzia del conto 163,
-
prelevato in data 19.02.2003 dal libretto al portatore n. ____
l’importo di CHF 100'000.00, apponendo la falsa firma di __________ sulla fiche
di prelevamento,
-
prelevato dal conto ___ gli utili derivanti dalle suddette operazioni,
per complessivi CHF 930'000.00, apponendo in numerose occasioni la falsa firma
di __________ sulle fiches di prelevamento;
3.2 al fine di occultare
temporaneamente le perdite a carico della ACPR 1 conseguite a fine 2000 (per
CHF 4'000'000.00), a fine 2001 (per CHF 12'000'000.00) e a fine 2002 (per CHF
84'248'275.68),
falsificato la contabilità dell’istituto bancario, omettendo di
effettuare correttamente le registrazioni e facendo capo a vari “artifizi
contabili”, falsificando in tal modo i bilanci ed i conti economici annuali
della banca
in particolare:
3.2.1 registrato, nei periodi
dicembre 2000 – gennaio 2001 e dicembre 2001 – gennaio 2002 sul conto no. __________
Movimento transitori divise, entrate provenienti da conti di clienti della ACPR
1 e corrispondenti per importo alla perdita conseguita a fine anno (CHF
4'000'000 nel 2000 e CHF 12'000'000 nel 2001), stornando i medesimi importi
all’inizio dell’anno successivo;
3.2.2 registrato, nel periodo
aprile-dicembre 2002, le operazioni sulle divise da lui attribuite alla ACPR 1
sul conto no. __________ Movimento transitori divise, omettendo di registrarle
sui rispettivi conti valute, evitando in tal modo che il sistema informatico
contabilizzasse automaticamente il risultato delle singole transazioni (pari
alla perdita di CHF 84'248'275.68) sul conto economico,
nonché, onde camuffare tale perdita,
-
registrato, a fine dicembre 2002, sul conto no. __________ transitori
divise, entrate per complessivi CHF 27'619’890.00 provenienti da conti di
clienti della Banca ___________, stornando il medesimo importo a gennaio 2003,
-
registrato, a fine dicembre 2002, sul conto no. __________ Movimento
transitori divise, entrate per circa CHF 52'673'000.00, provenienti
dall’acquisto a credito presso __________ di biglietti di banca e dalla rivendita
di parte degli stessi __________ ed alla __________, omettendo
contemporaneamente di registrare il debito derivante dall’acquisto a credito
delle banconote rispettivamente l’uscita delle stesse banconote a seguito della
rivendita,
-
registrato, a fine dicembre 2002, sul conto no. __________ Movimento
transitori divise entrate per complessivi CHF 416'743.45, provenienti da conti
di clienti della ACPR 1 e destinati dai clienti al pagamento di fatture di fine
anno, procedendo solo ad inizio 2003 al pagamento delle stesse,
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di
tempo;
reati previsti: dagli art. 147 cpv. 1 CP, art. 158 cifra 1
cpv. 3 CP, art. 251 CP; richiamato l’art. 48 lett. e CP e la violazione del
principio di celerità;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato
colpevole di amministrazione infedele aggravata, ripetuto abuso di un impianto
per l’elaborazione dati e ripetuta falsità in documenti, e meglio come
descritto sopra.
Considerandi
2.
Di conseguenza IM 1
è condannato:
2.1
alla pena di 2 (due)
anni, 11 (undici) mesi e 20 (venti) giorni di detenzione, dedotto il carcere
preventivo sofferto,
a valere quale pena interamente aggiuntiva a quella di 10 (dieci)
aliquote giornaliere inflittagli dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in
data 17 settembre 2007, con beneficio della sospensione condizionale per 3
(tre) anni;
2.2
al pagamento delle
tasse di giustizia e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa condizionalmente in ragione di anni 2 (due), con un
periodo di prova di 2 (due) anni. Per il resto è da espiare.
4.
Per le loro pretese
di risarcimento le parti civili ACPR 1 e ACPR 2 sono rinviate al competente
foro civile.
Presenti: - il
Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l'avv.
DF 1 (difensore dell'imputato IM 1);
- l'avv.
RAAP 1, accompagnato dall'avv. __________, in rappresentanza degli accusatori
privati ACPR 1 e ACPR 2.
Espletato il pubblico
dibattimento, mercoledì 21 dicembre 2011 dalle ore 09:30 alle ore 10:27.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli artt.: 50, 61 LOG;135, 358 e segg., in
particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
ordina/decreta: 1. L’atto di accusa n. 7/2011
del 25 febbraio 2011 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le
seguenti modifiche:
1.1
punto 2. delle
proposte dell'atto d'accusa:
Di conseguenza, ritenuta la
violazione del principio di celerità, IM 1 è condannato:
1.2
punto 2.1. delle
proposte dell'atto d'accusa:
alla pena di 3 (tre) anni di
detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto,
a valere quale pena unica
richiamato il decreto d'accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 17
settembre 2007.
1.3
punto 3. delle
proposte dell'atto d'accusa:
L'esecuzione della pena
detentiva è sospesa condizionalmente in ragione di 1 (un) anno, 11 (undici) mesi
e 22 (ventidue) giorni, con un periodo di prova di 2 (due) anni. Per il resto è
da espiare.
2.
La tassa di
giustizia di CHF 10'000.- (diecimila) e i disborsi sono posti a carico del
condannato.
3.
Questo giudizio è
definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,
al Presidente della Corte delle assise criminali, entro dieci giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di
accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente Il
vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 10'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'694.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 160.55
fr. 14'854.55
===========