72.2011.86
Spaccio di eroina da parte di tossicodipendente
21 settembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
72.2011.86
Data decisione, Autorità:
21.09.2011, PENAL
Titolo:
Spaccio di eroina da parte di tossicodipendente
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2011.86
Lugano,
21 settembre 2011 /md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da: giudice Claudio Zali,
Presidente
Marco
Masoni, vicecancelliere
sedente
nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art.
358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
pubblico
contro IM 1,
patrocinato dall’avv. DUF 1, _________
in carcerazione preventiva dal 27.5.2011 al 2.8.2011
(68 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 3 agosto
2011
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 73/2011
del 6 settembre 2011, di
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che
sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone,
in particolare,
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo dicembre 2010/ maggio 2011,
a _________ presso il __________ ed in altre
imprecisate località,
1.1. venduto a diversi consumatori locali tra cui __________, __________ e __________,
__________, __________, __________ e __________, __________, __________, tale __________
e tale __________ __________, e altri non identificati, un imprecisato
quantitativo ma almeno 400 grammi di eroina, sostanza
confezionata per la massima parte in buste dosi da 0.2 grammi vendute al prezzo variante di circa fr. 40.-- o minigrip da 1 grammo di eroina venduti al prezzo di fr. 100.--/120.--
1.2. offerto
a __________ un imprecisato quantitativo ma almeno 200 grammi di eroina;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art.
Fatti
19 cifra 2 LStup.;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a _________ e altre imprecisate località,
nel periodo dicembre 2010/27 maggio 2011,
personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 300 grammi
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art.
19a LStup.;
considerati: gli
artt. 12, 19, 40, 42, 47 CP e 358 ess CPP;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM
1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 20 mesi da
espiare;
dedotto il carcere preventivo sofferto di 68 giorni.
Considerandi
2.
All’avv.
DUF 1 , difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla
Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3
CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
3.
IM
1.
è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie,
il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre 4. Ordina
la confisca di:
- 27
Minigrip sporchi di polvere marrone
- 1 busta
dose di eroina vuota
c/o Polizia Scientifica, __________
- un
minigrip con all’interno 4 minigrip vuoti,
- 4
bigliettini con numeri telefonici
- 1 pesola
da gr. 30
- una
cannucola di color viola
- una
bilancia “Digital Scale max 500 gr”.
- una
bilancia elettronica marca Diamond model
- una
scheda sim Sunrise Always a smile
(art. 69 o 70 CP).
c/o Servizio reperti, __________, incarto
numero __________
5.
È ordinato il dissequestro del cellulare marchia Nokia di colore
nero, previa cancellazione della memoria
Presenti: - il
Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 11:00
alle ore 11:20.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che le accuse concordano con le risultanze del
dibattimento e con gli atti di causa;
richiamati gli art.: 12, 19, 40, 42, 47 CP
19.
e 19 a LStup
50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto
di accusa n. 73/2011 del 6 settembre 2011 conrtro IM 1 con le relative proposte
così come modificato al dibattimento è approvato.
1.1
Di
conseguenza IM 1 avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità è
condannato alla pena detentiva di 16 mesi da espiare dedotto il carcere
preventivo sofferto di 68 giorni.
2.
Il
condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione
della pena (art. 231 cpv. 1 lett. a CPP).
Il mantenimento in carcerazione di sicurezza è
impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 222
CPP).
3.
La tassa
di giustizia di fr. 200.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
Le spese per la difesa d’ufficio, a carico
dell’imputato, sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4
CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
4.
Questo
giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente
a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci
giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato
accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il
vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 950.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 80.10
fr. 1'230.10
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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