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Decisione

72.2011.86

Spaccio di eroina da parte di tossicodipendente

21 settembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

19 cifra 2 LStup.;

2. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a _________ e altre imprecisate località,

nel periodo dicembre 2010/27 maggio 2011,

personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 300 grammi

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art.

19a LStup.;

considerati: gli

artt. 12, 19, 40, 42, 47 CP e 358 ess CPP;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM

1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 20 mesi da

espiare;

dedotto il carcere preventivo sofferto di 68 giorni.

Considerandi

2.

All’avv.

DUF 1 , difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla

Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3

CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.

3.

IM

1.

è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie,

il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre 4. Ordina

la confisca di:

- 27

Minigrip sporchi di polvere marrone

- 1 busta

dose di eroina vuota

c/o Polizia Scientifica, __________

- un

minigrip con all’interno 4 minigrip vuoti,

- 4

bigliettini con numeri telefonici

- 1 pesola

da gr. 30

- una

cannucola di color viola

- una

bilancia “Digital Scale max 500 gr”.

- una

bilancia elettronica marca Diamond model

- una

scheda sim Sunrise Always a smile

(art. 69 o 70 CP).

c/o Servizio reperti, __________, incarto

numero __________

5.

È ordinato il dissequestro del cellulare marchia Nokia di colore

nero, previa cancellazione della memoria

Presenti: - il

Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato

IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 11:00

alle ore 11:20.

- Constatato

il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato

che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che le accuse concordano con le risultanze del

dibattimento e con gli atti di causa;

richiamati gli art.: 12, 19, 40, 42, 47 CP

19.

e 19 a LStup

50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22.

TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto

di accusa n. 73/2011 del 6 settembre 2011 conrtro IM 1 con le relative proposte

così come modificato al dibattimento è approvato.

1.1

Di

conseguenza IM 1 avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità è

condannato alla pena detentiva di 16 mesi da espiare dedotto il carcere

preventivo sofferto di 68 giorni.

2.

Il

condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione

della pena (art. 231 cpv. 1 lett. a CPP).

Il mantenimento in carcerazione di sicurezza è

impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 222

CPP).

3.

La tassa

di giustizia di fr. 200.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

Le spese per la difesa d’ufficio, a carico

dell’imputato, sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4

CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

4.

Questo

giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente

a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci

giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato

accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente Il

vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 950.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 80.10

fr. 1'230.10

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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