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Decisione

72.2011.88

Furti consumati e tentati, commessi per mestiere, sottraendo, in correità con un terzo, cose mobili per decine di migliaia di franchi. Ripetuti danneggiamenti e violazioni di domicilio. Ripetute entra

20 ottobre 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

252 CP;

31, 35 DPMin;

115 cpv. 1 lett. a LStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IMPU_1

1. è autrice colpevole di:

1.1. furto aggravato, consumato

e tentato

siccome commesso per mestiere e in banda,

per avere,

a ________, _______e ___________,

tra il 27.05.2011 ed il 30.05.2011,

agendo in correità con la minorenne ________ (________),

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

in un’occasione sottratto cose mobili altrui per un valore

complessivo denunciato di fr. 76'490.00 e in 7 occasioni tentato di sottrarre

cose mobili altrui;

1.2. ripetuto danneggiamento

commesso in 9 occasioni al fine di

commettere il furto e i tentati furti di cui sopra;

1.3. ripetuta violazione di

domicilio

commessa in 7 occasioni al fine di commettere il furto e parte dei

tentati furti di cui sopra;

1.4. ripetuta entrata illegale

commessa il 27.05.2011 e il 30.05.2011 entrando in _________sprovvista

di validi documenti di legittimazione;

1.5. falsità in certificati

per avere,

il 2.6.2011, al valico doganale di ____________,

al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso a scopo

d’inganno di un documento di legittimazione falso,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

IMPU_1 è prosciolta

dalle imputazioni di:

2.1

tentato furto di cui al punto

1.7

dell’atto d’accusa;

2.2

danneggiamento di cui al

punto 2.8. dell’atto d’accusa;

2.3

violazione di domicilio in

relazione al furto di cui al punto 1.7. dell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza, IMPU_1

è condannata:

3.1

alla pena detentiva di 8

(otto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena

unica ai sensi dell’art. 46 CP;

3.2

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.-- e dei disborsi.

4.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di 3

(tre) anni.

5.

Non si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale della pena inflitta dal Magistrato dei minorenni

con decreto del 14.10.2010 poiché quella pronunciata al dispositivo 3.1.

costituisce pena unica ex art. 46 cpv. 1 CP.

6.

È ordinata la confisca di:

- un cellulare marca Nokia

IMEI n. ______________;

- una carta SIM Wind n. ______________;

- un pezzo di plastica

ovale;

- una carta d’identità

croata n. _____________a nome di ________________.

7.

Sugli importi di fr. 69.85

e di € 1.80 è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di

tassa e spese di giustizia.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio fino al 21.09.2011 sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art.

135.

cpv. 4 CPP. La retribuzione dell’avv. _______________ sarà stabilita con

decisione separata.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 2'293.75

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 83.75

fr. 2'877.50

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