72.2011.94
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15 giugno 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
72.2011.94
Data decisione, Autorità:
15.06.2012, PENAL
Titolo:
Sviamento della giustizia per aver denunciato un furto mai avvenuto della sua carta di identità; Conseguimento fraudolento falsa attestazione per essersi fatto rilasciare falsa carta d'identità a nome del fratello; Falsità in documenti per essersi fatto rilasciare falso abb. mezzi pubblici
CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA FALSA ATTESTAZIONE
FALSITÀ IN DOCUMENTI
LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
SVIAMENTO DELLA GIUSTIZIA
art. 37 CPS
art. 251 CPS
art. 253 CPS
art. 304 CPS
Incarto n.
72.2011.94
Lugano,
15 giugno 2012/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Locarno
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
Andrea Minesso,
vicecancelliere
sedente
nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
patrocinato dall’avv.
DUF 1, __________
in esecuzione
di una condanna di un altro Cantone
attualmente
residente presso il __________
imputato, a
norma dell'atto d'accusa 94/2011 del 28.09.2011 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. sviamento della giustizia
per avere,
a __________,
in data 24 aprile 2010,
sporto all’autorità una falsa denuncia per un
atto punibile che egli sapeva non commesso,
e meglio,
per avere falsamente denunciato presso il Posto
di Polizia della stazione principale di __________, qualificandosi con le
generalità del fratello __________, di essere stato vittima, da parte di
persona di ignota identità, del furto del portamonete contenente la sua carta
d’identità;
2. falsità
in certificati
per avere,
a __________,
in data 11 maggio 2010,
al fine di migliorare la propria situazione, segnatamente
allo scopo di
coprire la sua latitanza, essendosi sottratto,
nel corso del mese di aprile 2010, all'espiazione della pena di 48 mesi di
detenzione che gli era stata inflitta dal Bezirksgericht di __________, non
rientrando al carcere di __________ al termine di un congedo e dandosi alla
fuga,
fatto contraffare una carta di legittimazione,
e meglio,
per avere indotto, sulla base della falsa
denuncia descritta sub 1, le competenti autorità della città di __________ a
rilasciare la carta d’identità n. __________ a nome del fratello __________,
apponendovi la falsa firma di quest'ultimo e facendo apporre la propria
fotografia;
3. falsità
in documenti
per avere,
a __________,
in data 24 maggio 2010,
al fine di procacciare a sé un indebito profitto,
fatto formare un documento falso,
e meglio,
per aver indotto, sulla base della falsa denuncia
descritta sub 1, un collaboratore FFS della stazione di __________ a rilasciare
l’abbonamento arcobaleno n. __________ a nome del fratello __________,
apponendovi la falsa firma di quest'ultimo e facendo apporre la propria
fotografia;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
dagli art. 251 cifra 1 CP, art. 252 CP e art. 304 cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore
pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato
Fatti
IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in
qualità di interprete per la lingua __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:05.
Evase le seguenti
questioni: Il Procuratore pubblico comunica di
modificare la qualifica giuridica del capo d'imputazione di cui al punto 2
dell'atto d'accusa e meglio da "falsità in certificati" (art. 252 CP)
a "conseguimento fraudolento di una falsa attestazione" (art. 253 CP)
in considerazione della giurisprudenza del Tribunale federale al riguardo (DTF
101 IV 306). Il Procuratore pubblico precisa che i fatti restano immutati
rispetto a quelli indicati nell'atto d'accusa.
Il difensore e
l'imputato non hanno nulla da eccepire in relazione alla predetta modifica.
L'atto d'accusa è
pertanto da ritenersi modificato nel senso indicato dal Procuratore pubblico.
Nel corso
dell'interrogatorio dell'imputato, il difensore chiede la sospensione della
causa. A mente del difensore, questa Corte, prima di giungere a sentenza,
dovrebbe attendere l'emanazione, da parte della competente autorità del Cantone
__________, della decisione sull'eventuale concessione della liberazione condizionale
dell'imputato.
Il Presidente rileva
che, in effetti, bisognerebbe sapere dalla competente autorità del Cantone di __________:
a) se i fatti noti, oggetto di questo procedimento, influenzano già da soli
quella che dovrà essere la decisione sulla concessione della libertà
condizionale; b) rispettivamente, in che misura una condanna per questi fatti
inciderà su detta decisione, e meglio se il tipo di pena (pecuniaria, lavoro di
pubblica utilità o detentiva) avrà di per sé una qualsiasi influenza.
Dopo discussione, le
parti e il giudice sono assolutamente d'accordo che venga pronunciata una pena
Considerandi
consistente in un lavoro di pubblica utilità (LPU). Questo perché tutti
concordano che non debba essere in alcun modo pregiudicato il percorso di
socializzazione già tracciato dalle competenti autorità di esecuzione. In
questo senso il Presidente precisa che la pena di LPU verrà inflitta proprio
per evitare, nella misura del possibile, di pregiudicare la concessione della
liberazione condizionale una volta espiati i due terzi della pena ancora in
esecuzione.
Sentiti: - Il
Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma
dell'atto d'accusa e formula la richiesta di condanna dell'imputato a un lavoro
di pubblica utilità di 720 ore;
- l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale chiede una riduzione della
pena proposta e meglio la riduzione del lavoro di pubblica utilità a 360 ore.
Preso
atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione
scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82
CPP;
visti gli artt. 12, 37,
47, 49, 69, 251, 253 e 304 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore
colpevole di:
1.1
sviamento
della giustizia
per avere, a __________, il 24 aprile 2010, fatto
all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile che egli sapeva non
commesso,
e meglio per avere falsamente denunciato presso
il posto di polizia della stazione principale di __________, qualificandosi con
le generalità del fratello __________, di essere stato vittima di un furto, ad
opera di un ignoto, del portamonete contenente la sua carta d'identità;
1.2
conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione
per avere, a __________, l'11 maggio 2010, usando
inganno, indotto un funzionario ad attestare in un documento pubblico,
contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, e meglio per avere
indotto, sulla base della falsa denuncia di cui al punto 1.1 del presente
Dispositivo
dispositivo, un funzionario della competente autorità della Città di __________
a rilasciare la carta d'identità nr. __________ a nome del fratello __________,
apponendovi la falsa firma di quest'ultimo e facendo apporre la propria
fotografia;
1.3. falsità
in documenti
per avere, a __________, il 24 maggio 2010, al
fine di procacciare a sé un indebito profitto, fatto formare un documento falso
e meglio per avere indotto, sulla base della falsa denuncia di cui al punto 1.1
del presente dispositivo, un collaboratore delle FFS di __________ a rilasciare
un abbonamento arcobaleno n. __________ a nome del fratello __________,
apponendovi la falsa firma di quest'ultimo e facendo apporre la propria
fotografia;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
2. IM 1 è
prosciolto dall’imputazione di falsità in certificati.
3. Di
conseguenza,
IM 1 è condannato:
3.1. a prestare 480
(quattrocento) ore di lavoro di pubblica utilità;
3.2. al pagamento
della tassa di giustizia di CHF 500.-- (cinquecento) e dei disborsi.
4. È ordinata
la confisca di tutti gli oggetti sequestrati, elencati nell'atto d'accusa nr.
94 del 28 settembre 2011.
5. Le spese
per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135
cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione
separata.
Per la Corte delle
assise correzionali
Il Presidente Il
vicecancelliere
Distinta
spese:
Tassa di
giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Altri
disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 73.40
fr. 773.40
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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