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Decisione

72.2011.94

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 giugno 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- in

qualità di interprete per la lingua __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:05.

Evase le seguenti

questioni: Il Procuratore pubblico comunica di

modificare la qualifica giuridica del capo d'imputazione di cui al punto 2

dell'atto d'accusa e meglio da "falsità in certificati" (art. 252 CP)

a "conseguimento fraudolento di una falsa attestazione" (art. 253 CP)

in considerazione della giurisprudenza del Tribunale federale al riguardo (DTF

101 IV 306). Il Procuratore pubblico precisa che i fatti restano immutati

rispetto a quelli indicati nell'atto d'accusa.

Il difensore e

l'imputato non hanno nulla da eccepire in relazione alla predetta modifica.

L'atto d'accusa è

pertanto da ritenersi modificato nel senso indicato dal Procuratore pubblico.

Nel corso

dell'interrogatorio dell'imputato, il difensore chiede la sospensione della

causa. A mente del difensore, questa Corte, prima di giungere a sentenza,

dovrebbe attendere l'emanazione, da parte della competente autorità del Cantone

__________, della decisione sull'eventuale concessione della liberazione condizionale

dell'imputato.

Il Presidente rileva

che, in effetti, bisognerebbe sapere dalla competente autorità del Cantone di __________:

a) se i fatti noti, oggetto di questo procedimento, influenzano già da soli

quella che dovrà essere la decisione sulla concessione della libertà

condizionale; b) rispettivamente, in che misura una condanna per questi fatti

inciderà su detta decisione, e meglio se il tipo di pena (pecuniaria, lavoro di

pubblica utilità o detentiva) avrà di per sé una qualsiasi influenza.

Dopo discussione, le

parti e il giudice sono assolutamente d'accordo che venga pronunciata una pena

Considerandi

consistente in un lavoro di pubblica utilità (LPU). Questo perché tutti

concordano che non debba essere in alcun modo pregiudicato il percorso di

socializzazione già tracciato dalle competenti autorità di esecuzione. In

questo senso il Presidente precisa che la pena di LPU verrà inflitta proprio

per evitare, nella misura del possibile, di pregiudicare la concessione della

liberazione condizionale una volta espiati i due terzi della pena ancora in

esecuzione.

Sentiti: - Il

Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma

dell'atto d'accusa e formula la richiesta di condanna dell'imputato a un lavoro

di pubblica utilità di 720 ore;

- l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale chiede una riduzione della

pena proposta e meglio la riduzione del lavoro di pubblica utilità a 360 ore.

Preso

atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione

scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82

CPP;

visti gli artt. 12, 37,

47, 49, 69, 251, 253 e 304 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore

colpevole di:

1.1

sviamento

della giustizia

per avere, a __________, il 24 aprile 2010, fatto

all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile che egli sapeva non

commesso,

e meglio per avere falsamente denunciato presso

il posto di polizia della stazione principale di __________, qualificandosi con

le generalità del fratello __________, di essere stato vittima di un furto, ad

opera di un ignoto, del portamonete contenente la sua carta d'identità;

1.2

conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione

per avere, a __________, l'11 maggio 2010, usando

inganno, indotto un funzionario ad attestare in un documento pubblico,

contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, e meglio per avere

indotto, sulla base della falsa denuncia di cui al punto 1.1 del presente

Dispositivo

dispositivo, un funzionario della competente autorità della Città di __________

a rilasciare la carta d'identità nr. __________ a nome del fratello __________,

apponendovi la falsa firma di quest'ultimo e facendo apporre la propria

fotografia;

1.3. falsità

in documenti

per avere, a __________, il 24 maggio 2010, al

fine di procacciare a sé un indebito profitto, fatto formare un documento falso

e meglio per avere indotto, sulla base della falsa denuncia di cui al punto 1.1

del presente dispositivo, un collaboratore delle FFS di __________ a rilasciare

un abbonamento arcobaleno n. __________ a nome del fratello __________,

apponendovi la falsa firma di quest'ultimo e facendo apporre la propria

fotografia;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

2. IM 1 è

prosciolto dall’imputazione di falsità in certificati.

3. Di

conseguenza,

IM 1 è condannato:

3.1. a prestare 480

(quattrocento) ore di lavoro di pubblica utilità;

3.2. al pagamento

della tassa di giustizia di CHF 500.-- (cinquecento) e dei disborsi.

4. È ordinata

la confisca di tutti gli oggetti sequestrati, elencati nell'atto d'accusa nr.

94 del 28 settembre 2011.

5. Le spese

per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135

cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione

separata.

Per la Corte delle

assise correzionali

Il Presidente Il

vicecancelliere

Distinta

spese:

Tassa di

giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Altri

disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 73.40

fr. 773.40

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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