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Decisione

72.2011.95

Truffa, ripetuta; amministrazione infedele, ripetuta; falsità in documenti, ripetuta (art. 146 cpv 2, 158 cfr 1 cpv 1, 251 cfr 1 CP)

5 maggio 2015Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i loro ricordi soggettivamente veritieri. IM 1 è stato discretamente

collaborativo, ma ha anche mentito e si è contraddetto in corso d’inchiesta. Cita

a questo proposito le dichiarazioni circa le posizioni __________ e __________,

chiarite dopo diverse contestazioni da parte dell’imputato, che solo dopo tempo

ha ammesso le proprie responsabilità. In merito alla posizione contestata ACPR

5, la PP afferma che l’imputato a questo proposito ha dichiarato di non sapere

più se avesse o meno malversato. Il fatto che siano state prodotte delle contro

lettere nulla muta, essendo che anche per altre relazioni (es. __________ e __________)

in presenza di contro lettere l’imputato ha comunque ammesso di aver

malversato. Dunque questo discorso può valere anche per ACPR 5, ove i titolari,

anziani, possono anche aver firmato delle carte senza nemmeno sapere bene cosa

fossero. Per la relazione __________ (AI 499), IM 1 ha dichiarato di essere

esterrefatto. Per ACPR 2, IM 1 afferma di non aver mai presentato la titolare

del conto ad altri. In merito a ACPR 6, è stata sentita la signora anziana

titolare del conto che ha dichiarato essere tutte “balle” le affermazioni

dell’imputato. La PP in merito a queste relazioni ritiene gli ACP credibili.

Questo vale anche per la relazione ACPR 4, considerato inoltre come la ACPR 1

ha provveduto a siglare un accordo di risarcimento per questa relazione e per ACPR

6, prova che anche la banca crede ai titolari di detti conti.

Per la commisurazione della pena, non ci sono elementi per

ritenere che IM 1 abbia intascato personalmente del denaro e si sia arricchito.

La detenzione preventiva sofferta è stata breve per questo motivo. La colpa di IM

1 è comunque grave, per anni e anni si è preso gioco dei suoi clienti che si

fidavano ciecamente di lui, tanto che si accontentavano di ricevere solo

“pizzini manoscritti”. Nessuna delle persone interrogate ha mostrato un odio

particolare verso IM 1, tutti erano stupiti che un uomo come lui si fosse

macchiato di reati simili. Ma così è stato, e per milioni di franchi. Bisogna

tenere conto che il signor IM 1 è incensurato ed i reati sono in concorso.

Tutto ben ponderato chiede una pena di 3 anni da espiare, non si oppone ad

un’eventuale sospensione condizionale parziale e per la porzione da espiare si

affida alla Corte. Per quanto concerne i documenti in sequestro, ne chiede la

confisca. Per la liquidità sequestrata, chiede venga assegnata alla ACPR 1 la

quale ha già parzialmente risarcito i titolari dei conti;

§ RAAP

1, rappresentante degli accusatori privati tit. del conto ACPR 3 e ACPR 4, la

quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

per conto del titolare del conto ACPR 4 chiede l’accertamento

dell’esistenza del danno patrimoniale, così come indicato nell’AA e chiesto con

istanza di risarcimento a cui rinvia. Si associa alle richieste della PP per

l’esposizione dei fatti e del diritto. Sottolinea l’agire scaltro e privo di

scrupoli dell’imputato, volto ad ingannare i propri clienti e colleghi di banca

fino a causare un importante danno. Gli ACP sono ed erano persone anziane che

mediante molti sacrifici sono riusciti a risparmiare qualche euro. I suoi

mandanti, seppur non avevano particolari rapporti, immaginavano un

professionista, una persona seria e rispettabile. Invece, si nascondeva un

truffatore che gonfiava gli importi in conto alle rispettive relazioni. Il suo

comportamento è indubbiamente grave, la colpa è pesante per l’entità del danno

e perché non ha mostrato il benché minimo pentimento, soprattutto verso ACPR 4.

Ancora oggi in aula, si è attivato per cercare di dimostrare la sua innocenza

ed estraneità alle malversazioni su ACPR 4, dimostrando totale e assoluta

mancanza di collaborazione e assunzione di responsabilità. La ricostruzione

finanziaria ha dimostrato la fondatezza delle pretese dei suoi clienti. Le

dichiarazioni del figlio del titolare della relazione sono costanti, lineari e

coerenti. Non contesta tutti i prelevamenti, ma solo alcuni di essi,

dimostrando di essere credibile. Anche le dichiarazioni di __________

confortano le dichiarazioni dei suoi clienti. Chiede venga condannato per

ripetuta truffa per le malversazioni effettuate ai danni del conto ACPR 4 come

indicato nell’AA, e per amministrazione infedele riferita alla relazione ACPR 3.

Chiede vengano attribuiti i valori patrimoniali a ACPR 1 con cui si è già

accordata;

§ RAAP

3, rappresentante dell’accusatore privato tit. del conto ACPR 6, il quale

formula e motiva le seguenti conclusioni:

si associa a quanto detto dalla PP per la ricostruzione dei fatti

e del diritto e rileva come la sua cliente è da ritenere credibilissima per la

sua età, per il fatto che si sia presentata personalmente, e perché non c’è

prova della consegna dei soldi in __________ come da IM 1 sostenuto. La

credibilità di IM 1 è intaccata da varie bugie e contraddizioni. Ancora oggi,

l’imputato ha affermato di non sapere per quale motivo il figlio e/o la madre

avessero utilizzato questi soldi, né a che fine. Nel suo primo interrogatorio

aveva invece dato una spiegazione in tal senso, per dare credibilità al suo

racconto. Ne cita le dichiarazioni in cui affermava che il figlio aveva

necessità di soldi per il divorzio, sennonché si scopriva in seguito che egli

divorziò nel 1991. IM 1 ha poi allora affermato che i soldi sarebbero serviti

ad una ristrutturazione di un appartamento in __________, non fosse che è stato

poi provato che l’appartamento veniva acquistato già ristrutturato. Le sue

spiegazioni sono false e gli atti dimostrano che egli mente, e anche in malo

modo. Sul danno ed il nesso causale, rinvia al rapporto REF sui quattro

prelevamenti per totale di EUR 137'325.90, sui quali ha calcolato interessi

compensatori del 5% dai singoli prelievi sino alla data odierna, a cui vanno

aggiunti gli interessi moratori al 5% dalla data del dibattimento. Chiede la

condanna dell’imputato al pagamento di questo importo e delle spese legali,

così come indicato nell’istanza di risarcimento agli atti;

§ RAAP

5, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e motiva le

seguenti conclusioni:

evidenzia la collaborazione esemplare della ACPR 1 per la

determinazione delle operazioni come pure nella fase successiva volta a

semplificare la procedura. Questo ha permesso di rendere molto più rapida

l’inchiesta e pure il dibattimento odierno. Afferma come il fatto per la banca

di aver risarcito un cliente non significa che essa sia convinta che abbia

subito delle malversazioni. Vi sono comunque delle relazioni per cui la banca

ha ritenuto non sussistessero le premesse per procedere a dei risarcimenti,

prima di giungere ad un accertamento giudiziale sulle ipotesi di reato a carico

di IM 1. Auspica che ci sarà da parte della Corte un accertamento rigoroso per

quanto concerne queste posizioni.

Fa una riflessione generale: era il cliente stesso a chiedere la

consegna dei soldi a contanti in Italia senza il rilascio di ricevute, è un

sistema che rende impossibile la prova. Questo non può però essere addebitato

tutto a carico di una parte. Evidenzia un secondo aspetto in merito alle contro

lettere firmate che altro non sono che gli avvisi di addebito del conto, che in

fase successiva venivano sottoscritti a mo’ di ratifica dai clienti. A mente

della PP, se mancano le contro lettere, manca la prova della consegna e quindi

è malversazione. Nel caso del conto ACPR 5, sempre con riferimento all’allegato

3 del rapporto REF del 2011, le contro lettere emerse in fase successiva devono

essere tenute in conto e devono dunque essere defalcate le relative operazioni

che oggi figurano non vistate. In merito alle pretese civili di ACPR 1, rinvia

alla memoria prodotta agli atti con quantificazione provvisoria dell’importo,

che dipenderà dall’esito del procedimento penale. Chiede la condanna

dell’imputato e che l’importo sequestrato le venga assegnato;

§ DF

2, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

IM 1 si rivolgeva spontaneamente alla ACPR 1 ammettendo di aver

malversato a danno di clienti dell’istituto, è stato un passo difficile che ha

portato ad un’inchiesta importante che oggi si conclude. Spiace alla difesa

sentire oggi parlare di mancata collaborazione, essendo egli reo confesso per

malversazioni per almeno 14 milioni di euro, ricostruite anche grazie alle sue

stesse dichiarazioni. È lecito e comprensibile in una tale inchiesta non

ricordarsi, sbagliare e correggersi. Non è per questo che non si deve essere

considerato credibile. Egli è credibile per almeno 14 milioni di franchi, lo è

dunque anche per le sue restanti affermazioni, seppur si riferiscono ad importi

inferiori. Partendo dall’AA aggiornato sulla scorta dei termini di

prescrizione, al pt. 1 la difesa contesta le posizioni __________, __________, ACPR

4, __________, ACPR 5, ACPR 2 E ACPR 6. Gli importi non sono particolarmente

importanti. Se IM 1 avesse veramente malversato anche a danno di questi

clienti, non avrebbe alcun motivo utilitaristico per negarlo. La difesa afferma

che è anche possibile che i clienti, di una certa età, possano non ricordarsi

come e quando hanno ricevuto questi soldi, non essendovi traccia documentale.

La discriminante nella ricostruzione del malversato è sempre stata quella di

ritenere malversazioni le operazioni senza le contro lettere. DF 2 osserva che

questi documenti siano emersi con una certa discontinuità, alcuni addirittura

ad inchiesta chiusa. Ammette che può succedere, soprattutto in un caso simile

ove la banca ha subito una fusione. Questo contesto permette di ritenere che la

semplice mancanza della contro lettera non può essere letta come una sicura

prova di colpevolezza a carico di IM 1. Questo vale per __________, per

l’operazione di addebito di 21'400 euro, importo che IM 1 ricorda di avere

consegnato al titolare della relazione in un bar alla stazione centrale di __________.

Vale anche per __________ per l’operazione di 15'300.- euro e per ACPR 2 per

l’addebito di 39'780.- euro. Per quest’ultimo inoltre agli atti c’è l’ordine di

bonifico telefonico relativo a questa operazione (doc. 3 verbale 19 ottobre

2010 AI 498), questo documento non riporta il nome di IM 1, indica invece la

persona che ha ricevuto l’ordine telefonico, il consulente __________. In

merito alla relazione ACPR 6, si tratta di quattro operazioni per un totale di

137'326.- euro, avvenute la prima nell’ottobre 2000, la seconda nell’ottobre

2001, la terza nel novembre 2002, e la quarta nel settembre 2008. La difesa

precisa che secondo IM 1 quasi tutte le operazioni sono state effettuate dal

procuratore della relazione, ovvero il figlio della titolare. Egli è deceduto

nel 2009, e fino alla sua morte, né lui né la madre avevano mai sollevato

alcunché, anche se l’inchiesta IM 1 veniva già avviata nel novembre 2008. Solo

tre anni dopo, nell’aprile 2011, la titolare della relazione ACPR 6 sporgeva

denuncia sostenendo, “pur non potendolo giurare” che il figlio non

potesse aver prelevato quelle cifre dal conto senza avvisarla. Questo, a mente

della difesa, è sufficiente per l’applicazione del principio dell’in dubio pro

reo. La signora ha anche contestato un’operazione di addebito per la __________

di __________, società che gestiva trasporti di contanti sulla base di una

prassi consolidata all’interno della banca, a cui IM 1 era estraneo. Questa

operazione è stata poi ordinata il 25 settembre 2008, giorno in cui IM 1

ammetteva al direttore di aver malversato. È estremamente improbabile che egli

abbia deciso di malversare proprio lo stesso giorno in cui decideva di parlare.

Tutte e quattro le operazioni infine si situano in autunno, con molta

probabilità in quel periodo il procuratore o la titolare erano soliti avere

bisogno di importi consistenti. In genere, invece, il delinquere, come quello

imputato a IM 1, non è stagionale. In merito alla relazione ACPR 4, IM 1 ha

sempre affermato di non avere mai malversato a danni di questo conto, e di aver

incontrato i titolari in poche circostanze, di cui l’ultima nel marzo 2005,

quando il titolare era ricoverato in una clinica a __________. Per comodità, IM

1 veniva incaricato di presentare la documentazione del conto e chiedere la

firma sulle contro lettere. La signora in quell’occasione firmava 29 contro

lettere per altrettante operazioni effettuate fino a quella data. Ella chiedeva

inoltre la consegna di 500 fr. per le necessità correnti. Agli atti si trovano

tutte le contro lettere firmate il 15 marzo 2005. Non si trovano invece le

contro lettere per le operazioni che seguono questa data, ma per un preciso e

chiaro motivo: IM 1 non ha più incontrato i titolari in Svizzera dove poteva

sottoporre i documenti per la firma. Non erano abituati a trovarsi spesso,

prova ne è che quel giorno firmavano ben 29 contro lettere. Dopo il 15 marzo

2005, fino all’agosto 2008 ci sono state almeno 12 operazioni di prelievo, più

altre riconosciute. Solo le operazioni di prelievo contestate da IM 1 arrivano

a 102'000.- euro. Non c’è spazio per i titolari per contestare le operazioni di

addebito prima del marzo 2005, e dopo questa data fino al novembre 2006,

essendo che a questa data essi sapevano bene che il conto non presentava più

liquidità. In merito al conto __________ /__________, la difesa sottolinea

l’incoerenza delle dichiarazioni della titolare del conto e del marito, a sua

volta titolare di un’altra relazione presso la ACPR 1, sino a dimenticarsi

completamente di aver effettuato un’importante operazione immobiliare, finché IM

1 stesso non lo ha loro ricordato (AI 502). La lettura dei verbali dei due

coniugi è prova della poca trasparenza dei loro rapporti e delle loro

posizioni. In questo contesto di assoluta mancanza di trasparenza, la signora

ha pure evitato di riconoscere sette operazioni di accredito sul suo conto. La

difesa considera che non si può ritenere che quello che i coniugi non sanno

spiegare venga imputato a IM 1. Per la relazione ACPR 5, la difesa osserva che

i titolari non riconoscono una serie di accrediti, nemmeno l’accredito che

proviene dalla vendita di una loro partecipazione azionaria ad una società

americana del 23 gennaio 2001, o altri due accrediti riguardanti proventi di

vendita di loro immobili in Italia nel novembre e ottobre 2001. È sintomatico

secondo la difesa di gran confusione. Rileva che ad inchiesta chiusa, sono

emerse altre contro lettere per ben 12 operazioni di addebito firmate dal sig. ACPR

5 per un importo totale di 501'000.- euro. Riduce l’importo degli addebiti a

237'872.28 euro. Il fatto che siano emersi documenti dopo la chiusura

dell’inchiesta, è un elemento molto rilevante e conferma le difficoltà dei

titolari di ricordare come hanno attinto al loro conto. Tra le diverse

operazioni, l’ultima è stata effettuata dalla __________, parente della __________,

la cui prassi di consegna di fondi all’estero era la medesima a cui IM 1 era

estraneo. Indipendentemente da quello che ha deciso la banca a IM 1 preme di

non essere condannato per dei reati che non ha fatto. Dunque si distanzia dalle

decisioni di risarcimento della banca.

In diritto, non ha osservazioni relativamente alle imputazioni di

truffa e falsità in documenti 1 e 3 AA. Invece, per il pt. 2 per titolo di

amministrazione infedele semplice, viene rimproverato a IM 1 di aver

ripetutamente violato il proprio dovere dipendente dal mandato di

amministrazione del patrimonio di clienti, poiché, avendo fornito agli stessi

false informazioni sui conti, egli non avrebbe posto i clienti nella posizione

di determinarsi sui loro investimenti. Il danno è stato quantificato

paragonando la situazione patrimoniale dei conti ad una data ben precisa, 6

maggio 2008, per tenere conto della prescrizione, al 30 settembre 2008. Quando

da questo raffronto, pulito dalle movimentazioni patrimoniali, risultava un risultato

negativo, IM 1 è stato automaticamente ritenuto responsabile della perdita. La

difesa contesta l’assunto in base al quale il danno calcolato così sia in nesso

causale con la violazione del mandato da parte di IM 1. Si tratta di un calcolo

puramente teorico. Il mese di settembre 2008 è un mese che a livello mondiale è

rimasto impresso e ha comportato una vera e propria bufera sulle borse. Tutti

gli indici sono scesi brutalmente, lo SMI è tracollato. A fronte di un simile

evento, il calcolo teorico del danno così fatto si dimostra assolutamente

inattendibile. Le variazioni degli investimenti da giugno 2008 al 30 settembre

2008, hanno portato a delle minime differenze a sostegno della stabilità degli

investimenti inseriti nei portafogli curati da IM 1. Semmai, si sarebbe dovuto

verificare il profilo di ciascun cliente per stabilire se i titoli che aveva

nel portafoglio erano compatibili con i desideri del cliente. Venendo a mancare

il nesso causale, l’amministrazione infedele non è adempiuta. Chiede il

proscioglimento da questo capo d’accusa. L’interesse vero della difesa oggi

riguarda la commisurazione della pena. Lo scopo ultimo è quello di ottenere una

pena detentiva contenuta nei 2 anni interamente sospesa. A sostegno di tale

richiesta, DF 2 cita la motivazione a delinquere, egli ha delinquito per una

forma di orgoglio personale, per compiacere i clienti, tanto che il perito

giudiziario con riferimento a questa struttura caratteriale ha concluso per una

lieve scemata imputabilità. IM 1 si è presentato spontaneamente, ha permesso di

aprire l’inchiesta e ha collaborato totalmente con gli inquirenti. Da subito si

è mostrato disposto a risarcire, per quanto nelle sue possibilità, mettendo a

disposizione tutti i suoi averi: la casa famigliare a __________, un

appartamento e una casetta. Ha permesso agli inquirenti di raccogliere 1,2

milione di franchi, a totale disposizione degli accusatori privati, la ACPR 1.

Chiede dunque l’applicazione dell’attenuante specifica del sincero pentimento.

Questa concreta assunzione di responsabilità ha comportato per IM 1 l’adeguarsi

a condizioni di vita nettamente difficili, egli non si è sottratto. Ha locato

un appartamentino modesto, dal 2009 ha un’attività lavorativa che gli permette

di guadagnare poco, evitando di pesare a carico dell’assistenza sociale.

Un’eventuale pena da espiare comporterebbe la perdita dell’attività e

rimetterebbe in discussione la stabilità raggiunta. IM 1 è incensurato, ha 75

anni. Dai primi fatti sono trascorsi 15 anni, quasi 7 dagli ultimi. Chiede per

tutto l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso, e l’attenuante generica

della violazione del principio di celerità. Tutto ben considerato, chiede una

pena detentiva di 2 anni interamente sospesi. Per le pretese ACP non ha

osservazioni.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. Dal 1999 al 2008 IM 1 ha

compiuto diversi addebiti e accrediti su relazioni di clienti della banca (__________,

poi ACPR 1) in cui lavorava senza che questi avessero dato la loro

approvazione. Egli ha inoltre “gonfiato” delle relazioni, comunicando cioè ai

clienti situazioni patrimoniali false e superiori alla realtà.

Sono state analizzate 40 relazioni, indicate dalla ACPR 1 o delle

quali i titolari ne hanno contestato l’operatività, ed è risultato che 15 sono

state indebitamente addebitate e 18 sono state “gonfiate”.

Sono state rilevate almeno 157 operazioni originate da IM 1 senza

il consenso dei clienti.

L’atto d’accusa prevede per le malversazioni il reato di truffa e

di falsità in documenti.

Esso prevede invece per le “gonfiature” il reato di

amministrazione infedele e falsità i documenti.

I fatti riguardano clientela __________ con conti cifrati. IM 1

fungeva da persona di collegamento e informava sulla situazione delle relazione

a voce o per mezzo di foglietti manoscritti. Per permettere al cliente di

prelevare o depositare in Italia si faceva capo a persone che consegnavano o

ricevevano la liquidità in Italia e si facevano addebitare o accreditare il

corrispettivo (tolte le commissioni) su un conto in Svizzera. Un esempio di ciò

è il conto __________, che si occupava di intermediare il denaro per diversi

clienti:

"

__________ è un conto “piscina” conosciuto alla direzione __________

__________ e tollerato. […] Il titolare

della relazione __________ in pratica fungeva da “ufficio cambi”. Era un conto che

serviva per fare le compensazioni fra Italia e Svizzera. Al titolare di __________

rimaneva un 2% in entrata e un 2% in uscita”.

(AI 15)

Considerandi

2.

IM 1 è stato giudicato

colpevole di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti come da

Dispositivo

dispositivo della presente sentenza. Soltanto l’accusatore privato ACPR 6 ha

annunciato tempestivamente appello. Ritenuto che la pena è stata contenuta

entro i limiti dell’art. 82 cpv. 1 let b. CPP (la sentenza è stata motivata oralmente),

le motivazioni riguarderanno esclusivamente l’azione civile ai sensi degli art.

122 e ss CPP da parte del cliente ACPR 6.

3. Nella sua segnalazione, la

titolare del conto ACPR 6, dopo aver elencato gli addebiti non riconosciuti, ha

dichiarato:

"

Escludo nella maniera più assoluta di avere mai ordinato tali

addebiti, come escludo con certezza di avere mai ricevuto o beneficiato in

altro modo delle somme addebitate al conto e menzionate nella tabella. Preciso

infatti di non aver mai, dopo ol gennaio 1998, effettuato prelievi, ordinato

bonifici, né tantomeno ricevuto somme di denaro provenienti dal mio conto

summenzionato, ad eccezione forse di EUR 10'000 nel 2006/2007 e, ovviamente,

del bonifico di chiusura del conto nel dicembre 2009”

(AI 561).

Inoltre il nipote della titolare, interrogato in sua

rappresentanza:

"

Posso dire con certezza che non vi sono stati bonifici da ACPR 6

a favore di relazioni di mio padre in Italia, e neppure versamenti a contanti,

parimenti mio padre non ha effettuato acquisti di rilievo nel periodo in cui la

relazione ACPR 6 è stata addebitata. Questo mi fa ritenere che lui non abbia in

alcun modo fatto capo a tale relazione”

(AI 563).

Contestate sono, in definitiva, oggi, 4 operazioni eseguite dall’ottobre

2000 al settembre 2008, per complessivi Euro 137'326.--.

L’imputato da parte sua:

"

io non ho malversato in danno di ACPR 6” e “Io dico che alla

signora ACPR 6 non ho mai fatto avere dei soldi ad eccezione di piccoli

importi. Dico che io i soldi li ho consegnati al figlio __________”

(AI 575).

4. In mancanza di prove

dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi

(Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b) che, per

consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da cui

si può trarre, dopo un processo di induzione

condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro

valutazione d’insieme, una conclusione circa la

sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, op.

cit., § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale

penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss; Rep. 1980, 192,

consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si

può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi -

cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme,

consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non

può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in

part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).

5. Il principio della

presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14

cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare

l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la

valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di

una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del

materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei fatti,

permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie

medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31

consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del

19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10

cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole

all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31

consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;

STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; Tophinke, in Basler Kommentar,

Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers,

Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art.

10, n. 13, pag. 81; Verniory, in op. cit., ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47

pag. 73).

Di tutta evidenza, la particolarità del “servizio” offerto,

tramite il IM 1, in ultima analisi dalla banca (servizio, peraltro, come

rettamente evidenziato dal patrono dell’istituto di credito, richiesto

espressamente dal cliente stesso), non prevedeva di certo la sottoscrizione di ricevute

autentiche, rispettivamente di tracce documentali che consentissero la

ricostruzione esatta del denaro. Con il che, appare fin pleonastico, constatare

che non vi sono prove documentali che consentano di accertare chi,

effettivamente, ha eseguito le operazioni contestate su ordine di chi e chi ha,

in definitiva, ricevuto i soldi. Si tratta, in sostanza, della parola

dell’imputato contro quella dell’accusatrice privata.

6. Premesso che la Corte ha

ben presente quanto disposto dall’art. 53 CO giusta il quale:

"

1 Nel giudizio circa l’esistenza o la non esistenza

della colpa e la capacità o l’incapacità di discernimento il giudice non è

vincolato dalle disposizioni di diritto penale, che regolano l’imputabilità, né

dalla sentenza di assoluzione in sede penale.

2 Così pure il giudice civile non è vincolato dalla

sentenza penale circa l’apprezzamento della colpa e la determinazione del danno”,

il presente giudizio non deve essere affatto di rilievo

nell’eventuale causa civile che il cliente ACPR 6 dovesse incoare presso un

tribunale civile, uno degli scopi della norma essendo quello di evitare che una

persona abusi della procedura penale, essenzialmente gratuita, per ottenere un

risarcimento che, in sede civile, può essere fatto valere solo con i criteri (e

con l’assunzione dei relativi costi) stabiliti dal CPC, a mente del quale la

prova indiziaria è ammissibile solo a determinate ed eccezionali condizioni.

Detto questo la Corte ha condiviso le censure della difesa

espresse in arringa e meglio:

"

In merito alla relazione ACPR 6, si tratta di quattro operazioni

per un totale di 137'326.- euro, avvenute la prima nell’ottobre 2000, la

seconda nell’ottobre 2001, la terza nel novembre 2002, e la quarta nel

settembre 2008. La difesa precisa che secondo IM 1 quasi tutte le operazioni

sono state effettuate dal procuratore della relazione, ovvero il figlio della

titolare. Egli è deceduto nel 2009, e fino alla sua morte, né lui né la madre

avevano mai sollevato alcunché, anche se l’inchiesta IM 1 veniva già avviata

nel novembre 2008. Solo tre anni dopo, nell’aprile 2011, la titolare della

relazione ACPR 6 sporgeva denuncia sostenendo, “pur non potendolo giurare” che

il figlio non potesse aver prelevato quelle cifre dal conto senza avvisarla.

Questo, a mente della difesa, è sufficiente per l’applicazione del principio

dell’in dubio pro reo. La signora ha anche contestato un’operazione di addebito

per la __________ di __________, società che gestiva trasporti di contanti

sulla base di una prassi consolidata all’interno della banca, a cui IM 1 era

estraneo. Questa operazione è stata poi ordinata il 25 settembre 2008, giorno

in cui IM 1 ammetteva al direttore di aver malversato. È estremamente

improbabile che egli abbia deciso di malversare proprio lo stesso giorno in cui

decideva di parlare. Tutte e quattro le operazioni infine si situano in

autunno, con molta probabilità in quel periodo il procuratore o la titolare

erano soliti avere bisogno di importi consistenti. In genere, invece, il

delinquere, come quello imputato a IM 1, non è stagionale. ”

(verb. dib. p. 6).

In effetti se, da un lato, dalla stagionalità delle operazioni non

possono essere tratte delle conclusioni certe come ritiene invece la difesa

(che ha sostenuto l’evidenza di necessità di liquidità del figlio della

titolare del conto nei periodi autunnali), dall’altra parte la Corte ha

ritenuto insormontabili, sulla strada che porta alla colpevolezza dell’imputato,

le seguenti circostanze:

- la titubanza della madre

che non ha escluso che il figlio potesse aver prelevato del danaro senza

avvisarla;

- il lungo tempo lasciato

trascorrere dalla stessa accusatrice privata, senza fare un solo cenno alla

banca, dopo che l’inchiesta era stata da tempo avviata, laddove, tra l’altro,

la banca si è immediatamente attivata e ha adottato le necessarie misure del

caso;

- il fatto che è assai poco

verosimile che l’imputato abbia malversato ancora in concomitanza con la sua

imminente autodenuncia;

- l’assenza di interesse

pratico a negare, da parte dell’imputato, la circostanza, conto tenuto

dell’assoluta irrilevanza dell’importo in gioco, ben inteso per rapporto

all’enormità globale delle cifre malversate; tanto più che quanto appena

esposto non avrebbe avuto nessuna rilevanza per rapporto alla sua capacità di

risarcire e, soprattutto, nella determinazione della pena.

In merito a quest’ultimo aspetto, è bene precisare che: pena

detentiva di 24 mesi sospesi condizionalmente è stata pronunciata, e pena

detentiva di 24 mesi sospesi condizionalmente sarebbe stata pronunciata ad ogni

modo, anche nel caso in cui fosse stata ritenuta una sua colpevolezza in

relazione alla posizione ACPR 6.

Con il che l’imputato, beneficiando del dubbio, è stato prosciolto

da tale imputazione.

Visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 48, 49, 51, 69, 70, 97, 146, 158, 251 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. truffa ripetuta

per avere,

a __________,

a __________ ed in altre località svizzere ed estere,

nel periodo 6 maggio 2000 /

settembre 2008,

per procacciare ad altri un indebito profitto, approfittando della

sua posizione, in parte anche quale direttore, in seno alla __________, poi

diventata ACPR 1,

ripetutamente ingannato con astuzia, in almeno 106 occasioni, i

funzionari di __________, poi diventata ACPR 1, preposti all’esecuzione di

ordini di trasferimento, inducendoli ad atti pregiudizievoli del patrimonio di

diversi clienti,

ovvero ad addebitare i seguenti conti per un importo totale di EUR

15'024'397.47, parzialmente rimborsato, causando un danno complessivo di EUR 13'321'022.56:

No.

Relazione

Addebiti

EUR

Accrediti

EUR

Danno

EUR

1

__________

80'450.00

0.00

80'450.00

2

__________

516'456.90

0.00

516'456.90

3

__________

1'136'746.80

1'281'057.72

0.00

4

__________

21'400.00

0.00

21'400.00

5

ACPR 4

127'882.80

0.00

127'882.80

6

__________

5'783'237.73

0.00

5'783'237.73

7

__________

1'012'078.70

0.00

1'012'078.70

8

__________

1'042'344.86

414'028.11

628'316.75

9

__________

5'111'419.68

0.00

5'111'419.68

10

__________

152'600.00

162'490.00

0.00

11

ACPR 2

39'780.00

0.00

39'780.00

Totali

15'024'397.47

1'857'575.83

13'321'022.56

1.2. falsità in documenti

ripetuta

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al pt. 1.1,

per procacciare a terzi un indebito profitto,

formato e fatto uso di falsi documenti, in particolare estratti

patrimoniali falsi e ordini di pagamento contenenti indicazioni contrarie alla

verità, trasmettendoli ai funzionari preposti alla loro esecuzione allo scopo

di perfezionare le truffe di cui al pt. 1.1;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2. Il procedimento penale è

abbandonato per quanto concerne:

- l’accusa di truffa

ripetuta di cui al pt. 1 dell’atto d’accusa, con riferimento al periodo

temporale settembre 1999 / 5 maggio 2000; e

- l’accusa di

amministrazione infedele ripetuta di cui al pt. 2 dell’atto d’accusa, con

riferimento al periodo temporale 31 dicembre 2004 / 5 maggio 2008.

3. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di truffa di cui al pt. 1 dell’atto d’accusa per quanto

concerne le relazioni: __________, __________, ACPR 5 e ACPR 6; e dalle

imputazioni di amministrazione infedele di cui al pt. 2 dell’atto d’accusa, per

il periodo successivo al 5 maggio 2008.

4. Di conseguenza,

ritenuti:

la violazione del principio di celerità

il lungo tempo trascorso

la lieve scemata imputabilità

il sincero pentimento dimostrato

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 2 (due) anni, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

5. L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

6. IM 1 è inoltre condannato a

versare all’accusatrice privata ACPR 1, __________, EUR 13'321'022.56 più

interessi al 5% dal 30 giugno 2004 per titolo di risarcimento danni e fr.

199'376.55 (IVA inclusa) più interessi 5% dal 5 maggio 2015 per spese legali.

§ Sono accertate le pretese

del titolare del conto ACPR 2 di EUR 39'780.--, e del titolare del conto ACPR 4

di EUR 127'882.80.

7. Per il resto, tutti gli

accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

8. I valori patrimoniali in

sequestro di cui ai pt. 4, 5, 6 e 7 dell’elenco degli oggetti e valori

sequestrati indicati nell’atto d’accusa, sono interamente assegnati

all’accusatrice privata ACPR 1, __________, a copertura parziale delle proprie

pretese.

9. È ordinata la confisca della

documentazione sequestrata (pt. 1, 2 e 3 dell’elenco degli oggetti e valori

sequestrati indicati nell’atto d’accusa).

10. La tassa di giustizia di fr.

5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato nella misura dei

4/5; il rimanente è a carico dello Stato.

11. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: -

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese (4/5):

Tassa di giustizia fr. 4'000.--

Inchiesta preliminare fr. 568.00

Perizia fr. 6'588.04

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 176.40

fr. 11'332.44

============

Il rimanente è a carico

dello Stato.