72.2012.103
Cittadino straniero colpevole di furto aggravato, per avere sottratto denaro contante in tre occasioni per un totale di fr. 260'000 tramite operazioni di cambio valuta e compravendita fittizia (rip-de
14 settembre 2012Italiano138 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2012.103
Lugano,
14 settembre 2012/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani,
Presidente
Andrea Minesso, vicecancelliere
sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
patrocinato dall’ RAAP 1
ACPR 6
ACPR 7
ACPR 8
contro
IM 1,
e domiciliato a
Alias:
IM
1
rappresentato dall’ DF 1 e
dall’avv. DF 2
in carcerazione preventiva dal
4 giugno 2012 al 16 agosto 2012 (74 giorni) in seguito, in carcerazione di
sicurezza, con possibilità di scarcerazione mediante deposito di una cauzione
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 95/2012 del 14.8.2012 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
1. ripetuto furto aggravato
siccome commesso per mestiere in quanto associato a una banda intesa
a commettere furti o rapine,
agendo in modo sistematico e regolare e secondo un piano preciso, ogni
qualvolta se ne presentava l’occasione, e conseguendo un cospicuo indebito
profitto, utilizzato per soddisfare i propri bisogni e quelli della famiglia,
per avere
nel periodo compreso fra il 22 giugno 2011 e il 19 aprile 2012
a __________, __________ e __________ e in altre località,
agendo sempre in correità con terze persone, ognuno con proprio
ruolo,
per procacciare a sé o ad altri indebito profitto ed alfine di
appropriarsene,
ripetutamente sottratto cose mobili altrui, e meglio denaro
contante, nonché gioielli e orologi, per un complessivo importo denunciato pari
a CHF 430'000, refurtiva non recuperata,
e meglio per avere,
1.1. a __________ il 22.6.2011, a
danno di ACPR 1,
qualificandosi sotto false generalità di IM 1,
agendo in correità con ignoti, fra cui il sedicente __________ sottratto
al fine di appropriarsene, denaro contante in banconote da CHF 1'000.00 cadauna
per un valore complessivo pari a CHF 100'000.00,
e meglio per avere,
pianificato, con __________ e altro ignoto autore,
l’operazione illecita, facendo credere, quale unico interlocutore,
a ACPR 1, di essere interessato all’acquisto di un immobile di proprietà del
medesimo da questi offerto in vendita su internet al prezzo di CHF 480'000 e
ponendo quale condizione imprescindibile alla concretizzazione dell’acquisto,
un’operazione precontrattuale di cambio valuta,
dopo aver personalmente incontrato, in veste di acquirente, ACPR 1
a __________ presso l’hotel __________ in __________ unitamente a __________
e aver posto la condizione precontrattuale sopradescritta,
e per questo pianificato un successivo incontro con ACPR 1 e la di
lui figlia,
a __________, in __________ presso l’hotel __________, a cui ha
lasciato presenziare unicamente __________, mantenendo egli nel contempo il
contatto telefonico con le vittime,
e __________ dopo aver mostrato a __________ 4 banconote autentiche
da EUR 500.00 cadauna, oggetto della millantata operazione di cambio-valuta,
dopo consegna da parte di __________ di due buste contenenti CHF 50'000.00 in contanti cadauna, e in attesa quest’ultima di ricevere la contropartita in EUR e
controllarne l’esattezza,
essersi dato __________ alla fuga con il denaro contante ricevuto,
salendo sul veicolo già presente sul parcheggio antistante il ristorante,
facendo intendere abilmente che sarebbe andato a prendere il resto
del denaro da consegnare,
avvicinandosi invece all’auto, salirvi a bordo dove era già
presente terzo ignoto autore, e dandosi in fine alla fuga con il denaro
contante precedentemente sottratto, senza lasciare traccia e spartendo in
seguito il bottino;
1.2. a __________, il 29.10.2011,
a danno di ACPR 3 e ACPR 2
qualificandosi sotto false generalità di IM 1,
agendo in correità con ignoto, sedicente __________, quest’ultimo
qualificatosi anche sotto false generalità di __________,
sottratto al fine di appropriarsene, denaro contante per un valore
complessivo pari a CHF 60'000,
e meglio per avere,
pianificato, con __________,
l’operazione illecita, facendo credere alle vittime, quale unico
interlocutore, di essere interessato all’acquisto di un immobile di proprietà
di ACPR 2 offerto da questa in vendita su internet al prezzo di CHF 220'000 e
ponendo quale condizione imprescindibile alla concretizzazione dell’acquisto,
un’operazione precontrattuale di cambio di banconote in franchi svizzeri, da
eseguirsi contestualmente al pagamento della prima rata del prezzo di acquisto
dell’immobile,
organizzato l’incontro per eseguire l’operazione di cambio,
a __________ presso il bar __________” con ACPR 3 e ACPR 2
e nell’occasione aver mostrato e consegnato a ACPR 3 4 banconote
autentiche da EUR 1'000.00 cadauna, oggetto della millantata operazione di
cambio taglio,
ricevuto da ACPR 3 due buste bianche contenenti denaro a contanti per
complessivi CHF 60'000.00, autentici e suddivisi in banconote di piccolo taglio,
consegnato contestualmente ad ACPR 3 due buste bianche chiuse
contenenti il denaro come da accordi, ma contraffatto con la scritta “FACSIMILE
FALSO” e custodito in buste bianche;
e, mentre ACPR 3 all’interno della toilette del bar procedeva al
controllo della completezza ed autenticità del denaro contante ricevuto,
essersi dato alla fuga con il denaro contante, salendo sul veicolo
già presente sul parcheggio antistante il ristorante, dove era già presente __________,
senza lasciare traccia e spartendo in seguito il bottino;
1.3. A __________, il 17 aprile 2012, a danno di ACPR 4,
qualificandosi sotto false generalità di IM 1,
agendo in correità con ignoto, sedicente __________,
sottratto al fine di appropriarsene gioielli e orologi per un
valore commerciale complessivo di CHF 170'000.00,
e meglio per avere
pianificato, con __________,
l’operazione illecita, facendo credere alla vittima, quale unico
interlocutore, di essere interessato all’acquisto di gioielli e orologi offerti
da ACPR 4 in vendita in internet, per il prezzo di CHF 165'000.00;
organizzato un incontro con ACPR 4,
a __________ presso il ristorante dell’hotel __________,
al quale ha lasciato presenziare solo __________ N, mantenendo
egli nel contempo il contatto telefonico con la vittima;
accertando __________ la correttezza dei preziosi oggetto della
millantata compravendita,
e ricevendo da ACPR 4 due borse contenenti i preziosi, lasciando
quest’ultimo in attesa di ricevere il prezzo di acquisto,
e dandosi alla fuga con i preziosi ricevuti, salendo sul veicolo
già presente sul parcheggio antistante l’hotel,
segnatamente uscendo dal locale e facendo intendere abilmente che
sarebbe andato a prendere il denaro da consegnare,
e avvicinatosi all’auto, salirvi invece a bordo dove era già
presente IM 1 medesimo, e fuggire entrambe con i preziosi precedentemente
sottratti, senza lasciare traccia e spartendo in seguito il bottino;
1.4. a __________, il 19 aprile 2012, a danno di ACPR 5,
qualificandosi sotto false generalità di IM 1 rispettivamente IM 1,
agendo in correità con sedicente __________, identificato in __________
(alias __________),
sottratto al fine di appropriarsene, denaro contante in banconote
da CHF 1'000.00 cadauna per un valore complessivo pari a CHF 100'000.00,
e meglio per avere,
pianificato, con __________,
l’operazione illecita, facendo credere alla vittima, quale unico interlocutore,
di essere interessato all’acquisto di un immobile di proprietà di ACPR 5 e da
questi offerto in vendita su internet al prezzo di CHF 800'000 e ponendo quale
condizione imprescindibile alla concretizzazione dell’acquisto un’operazione precontrattuale
di cambio valuta, contestualmente al pagamento di un acconto sul prezzo di
acquisto e alla firma di un precontratto,
organizzato l’incontro con ACPR 5,
a __________ presso il bar “__________”, __________ e
nell’occasione mostrato e consegnato a ACPR 5 due banconote autentiche da EUR
500.00, oggetto della millantata operazione di cambio valuta,
e consegnato a ACPR 5 il denaro contante come da accordi, ma
contraffatto con la scritta “FACSIMILE FALSO”, custodito chiuso in una mappetta
di colore blu;
ricevuto contestualmente dal medesimo due buste contenenti denaro contante
autentico per complessivi CHF 100'000.00,
e, mentre ACPR 5 procedeva al controllo della completezza ed
autenticità del denaro contante ricevuto,
essersi dato alla fuga, salendo sul veicolo già presente sul
parcheggio antistante il locale,
facendo intendere abilmente che sarebbe andato a prendere il
precontratto da firmare e avvicinandosi all’auto dove era già presente il
correo __________ e dandosi alla fuga con il denaro contante sottratto, senza
lasciare traccia e spartendo in seguito il bottino;
Fatti
avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 139 cifra 2 e cifra 3 cpv.
2 CP;
ALTERNATIVAMENTE per
i punti 1.1, 1.2 e 1.4 di cui sopra
2. ripetuta truffa,
qualificata,
siccome commessa per mestiere, al fine di assicurarsi una considerevole
e regolare fonte di reddito,
agendo in modo sistematico e regolare e secondo un piano preciso,
ogni qualvolta se ne presentava l’occasione, e conseguendo un cospicuo indebito
profitto, utilizzato per soddisfare i propri bisogni e quelli della famiglia,
per avere
nel periodo compreso fra il 22 giugno 2011 e il 19 aprile 2012
a __________, __________ e __________ e in altre località,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato
con astuzia diverse persone affermando cose false o dissimulando cose vere,
oppure confermandone subdolamente l’errore, indicendole in tal modo ad atti
pregiudizievoli al proprio o altrui patrimonio;
segnatamente,
agendo sempre in correità con terze persone, ognuno con proprio
ruolo,
ingannato con astuzia le vittime, coinvolgendole in un’operazione
di cambio valuta o compravendita fittizia,
facendo loro credere, contrariamente al vero, di ricevere in
cambio denaro contante autentico,
e così ripetutamente ottenuto dalle vittime la consegna di denaro
contante autentico, nonché gioielli e orologi autentici, per un complessivo
importo denunciato pari a CHF 430'000,
conseguendo così un indebito profitto;
e meglio per avere,
2.1. a __________ il 22.6.2011, a
danno di ACPR 1,
qualificandosi
sotto false generalità di IM 1,
agendo in
correità con ignoti, fra cui il sedicente __________ ingannato ACPR 1, e la di
lui figlia,
configurandosi l’inganno astuto nel presentarsi a ACPR 1 sotto
false generalità, facendogli credere di essere interessato all’acquisto di un
immobile di sua proprietà da questi offerto in vendita su internet al prezzo di
CHF 480'000 e proponendogli una fittizia operazione precontrattuale di cambio
valuta necessaria per la concretizzazione della compravendita, e offrendo
contestualmente una commissione in favore della vittima,
e pianificato, al fine di perfezionare quanto sopra, con __________
e altro ignoto autore
un incontro a __________, in __________ presso l’hotel
Internazionale,
a cui ha lasciato presenziare unicamente __________, mantenendo
egli nel contempo il contatto telefonico con le vittime,
ed eseguendo l’operazione di cambio valuta mostrando e consegnando
a __________ 4 banconote autentiche da EUR 500.00 cadauna, autenticità
verificata dalla vittima,
facendo così credere alla vittima che tutta la somma concordata e
ancora in attesa di consegna, fosse altrettanto autentica,
inducendo in tal modo __________ in errore a consegnargli due
buste contenenti complessivi CHF 100'000.00 autentici in contanti,
salvo poi non consegnare la contropartita e fuggire;
2.2. a __________, il 29.10.2011,
a danno di ACPR 3 e ACPR 2
qualificandosi sotto false generalità di IM 1,
agendo in correità con ignoto, sedicente __________, quest’ultimo
qualificatosi anche sotto false generalità di __________,
ingannato con astuzia le vittime,
configurandosi l’inganno astuto nel presentarsi a ACPR 3 e ACPR 2
sotto false generalità, facendogli credere di essere interessato all’acquisto
di un immobile di proprietà di ACPR 2 offerto da questa in vendita su internet
al prezzo di CHF 220'000 e proponendo contestualmente al pagamento della prima
rata del prezzo di acquisto, una fittizia operazione precontrattuale di cambio
di tagli di banconote in franchi svizzeri, offrendo nel contempo una
commissione in favore delle vittime;
e pianificato, al fine di perfezionare quanto sopra, con __________
un incontro a __________ presso il bar “__________”,
ed eseguendo l’operazione di cambio mostrando e consegnando a ACPR
3 4 banconote autentiche da EUR 1'000.00 cadauna, autenticità verificata dalle
vittime,
facendo così credere a queste ultime che tutta la somma concordata
e consegnata in due buste chiuse, fosse altrettanto autentica,
e inducendo in tal modo ACPR 3 e ACPR 2 in errore a consegnargli contestualmente denaro contante autentico per complessivi CHF 60'000.00, suddivisi
in banconote di piccolo taglio,
e in seguito fuggire,
sfruttando l’esecuzione dello scambio in luogo pubblico in modo da
ritardare la verifica del denaro da parte delle vittime, rivelatosi in fine
contraffatto;
2.3. a __________, il 19 aprile 2012, a danno di ACPR 5,
qualificandosi sotto false generalità di __________,
agendo in correità con sedicente __________, identificato in __________
(alias __________),
ingannato con astuzia la vittima,
configurandosi l’inganno astuto nel presentarsi a ACPR 5 sotto
false generalità, facendogli credere di essere interessato all’acquisto di un
immobile di sua proprietà offerto in vendita su internet al prezzo di CHF
800'000, e ponendo quale condizione imprescindibile alla concretizzazione
dell’acquisto un’operazione precontrattuale di cambio valuta, contestualmente
al pagamento di un acconto sul prezzo di acquisto e alla firma di un
precontratto, offrendo nel contempo un tasso di cambio favorevole alla vittima,
e pianificato, al fine di perfezionare quanto sopra, con __________
un incontro con ACPR 5 a __________ presso il bar “__________”, __________,
ed eseguendo l’operazione di cambio mostrando e consegnando a ACPR
5 due banconote autentiche da EUR 500.00, autenticità verificata dalla vittima,
facendo così credere a quest’ultima che tutta la somma concordata
e consegnata all’interno di una mappetta fosse altrettanto autentica;
inducendo in tal modo ACPR 5 in errore a consegnargli contestualmente denaro contante per complessivi CHF 100'000.00,
e in seguito fuggire, sfruttando l’esecuzione dello scambio in
luogo pubblico in modo da ritardare la verifica del denaro da parte della
vittima, rivelatosi in fine contraffatto;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dall’art. 146 cpv. 1 e cpv. 2 CP;
Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dai suoi difensori di fiducia, avv. DF 1 e DF 2;
- l’avv. RAAP 1, patrocinatrice
di fiducia dell’accusatore privato ACPR 5;
- l’interprete
__________.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 17:26.
Evase le
seguenti
questioni: I. Verbale
del dibattimento
Il Procuratore pubblico ritiene
che non ci siano gli estremi per procedere in relazione al reato di messa in
circolazione di monete false (art. 242 CP). A mente della Pubblica accusa, le
banconote sono sì contraffatte, ma le stesse sono già a prima vista
riconoscibili come tali. Inoltre le banconote sono state consegnate all'interno
di buste e in mazzette, per cui non si è in presenza di un atto destinato a
mettere in circolazione singole banconote e, d'altro canto, non era neppure
questo lo scopo dell'imputato.
L'avv. DF 1 si associa alla
Pubblica accusa e osserva che, già in occasione del verbale d'interrogatorio
dinanzi al Giudice dei provvedimenti coercitivi, la difesa aveva rilevato che
si trattava di banconote cosiddette da "Monopoli".
L'avv. DF 2 rileva inoltre che
il reato non è comunque contemplato nell'atto d'accusa, ragione per cui la
competenza di questa Corte è data.
Il Presidente si ritira per
deliberare sulla questione posta.
Considerandi
II. Dispositivo
delle questioni pregiudiziali
vista l'istanza del 12 settembre
2012, riproposta il 14 settembre 2012 in sede dibattimentale, presentata dall'avv. RAAP 1, patrocinatrice dell'accusatore privato ACPR 5, con la quale
viene contestata la competenza di questa Corte;
previo esame del fatto e del
diritto,
ritenuto, in particolare, che,
indipendentemente dalla questione a sapere se i fatti descritti nell'atto
d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, l'art. 333 cpv. 3
CPP dispone che l'accusa non può essere estesa se ne derivasse una diversa
competenza giurisdizionale e che, in tale caso, il pubblico ministero avvia una
procedura preliminare;
richiamati gli artt. 77, 80, 84,
333, 339 CPP;
decreta
1.
L’istanza
presentata dall'avv. RAAP 1 è respinta.
§ Di
conseguenza, è data la competenza di questa Corte in relazione dell'atto
d'accusa nr. 95 del 14 luglio 2012.
III. Verbale
del dibattimento
Il Presidente chiede alla Difesa
e alla Pubblica accusa di esprimersi sulla qualifica giuridica (furto o truffa)
del reato in relazione ai punti 1.1, 1.2, 1.4 e, in alternativa, 2.1, 2.2 e 2.3
dell'atto d'accusa.
L'avv. DF 2, a nome del collegio di difesa, ritiene che la corretta qualifica giuridica sia quella di furto.
Il Procuratore pubblico si dice
convinto che si tratti di furto. Coerentemente con l'atto d'accusa formulato,
però, vuole porre quale alternativa la qualifica giuridica di truffa.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico,
per la sua requisitoria, il quale, dopo avere ricordato che l'imputato ha
soltanto 19 anni, ripercorre le circostanze della nascita dell'inchiesta e
passa in rassegna i vari capi d'accusa. Rileva che l'imputato ha ammesso i
fatti soltanto nel momento in cui gli sono stati contestati (o stavano per
essergli contestati) i riscontri oggettivi. Per quanto riguarda il caso ACPR 4,
afferma che l'imputato ha sicuramente guidato quell'automobile visto il
ritrovamento di una traccia del suo DNA sul volante della stessa, ma è
cosciente che ciò non basta per una condanna. Tuttavia diversi indizi e
circostanze sostengono l'ipotesi accusatoria. Innanzitutto, il sedicente IM 1
parlava il _______ e il sedicente __________ l'inglese: la descrizione dell'accompagnatore
di IM 1 nel caso ACPR 1 è analoga a quella dell'autore nel caso ACPR 4. Il
modus operandi, poi, è il medesimo. Inoltre l'imputato è legato a persone che
maneggiano soldi falsi. Infine esiste un collegamento, relativo a un numero di
telefono, tra un caso di "rip-deal" avvenuto nel marzo 2011 nel
Cantone __________ e il caso ACPR 5. Ad ogni modo, l'imputato non ha fornito
una chiara e disinteressata collaborazione. Ciò detto, il Procuratore
evidenzia, nell'ordine, il comportamento processuale tenuto da IM 1
(caratterizzato dalle molte bugie dette), il ruolo da questi ricoperto (ossia
quello di autore principale a tutti gli effetti, peraltro con l'aggravante
della banda, oltre che del mestiere), nonché la qualifica giuridica dei reati
commessi (il furto). In relazione a quest'ultimo aspetto, il Procuratore rileva
che il momento determinante è rappresentato dallo scambio del denaro: il
possesso della vittima non è interrotto, poiché la consegna dei soldi avviene
sotto condizione (cfr. Basler Kommentar, nr.i 53 e 54 ad art. 139). Nel caso ACPR
3, ad esempio, la consegna era limitata nel tempo, affinché si potesse
procedere al conteggio del denaro ricevuto. La truffa è stata comunque inserita
nell'atto d'accusa quale ipotesi alternativa, considerato che il modo di
procedere è stato ingannatore, sebbene sia servito soltanto per giungere alla
fase dello scambio dei soldi. Per quanto attiene alle pretese di risarcimento
avanzate dagli accusatori privati nel corso dell'inchiesta, il Procuratore le
ripresenta in questa sede (ad eccezione di quella del signor ACPR 5, essendo
quest'ultimo rappresentato in aula da un legale), sottolineando che, nel caso ACPR
4, sono tre le parti lese (ACPR 4, i signori ACPR 7 e la ACPR 6), rinviando per
il resto alla documentazione da loro prodotta. In conclusione, nonostante la
giovane età, tenuto conto dell'ambiente familiare, dei precedenti specifici,
dell'atteggiamento raramente collaborativo, delle bugie, del fatto che abbia
cambiato il suo "look" per ostacolare i riconoscimenti, della
predisposizione a delinquere dimostrata sin da bambino, nonché dei dubbi sul
suo contratto di lavoro, dopo avere postulato la conferma dell'atto d'accusa,
ritenuto che la prognosi è negativa, chiede la condanna dell'imputato a una
pena detentiva di 16 mesi nonché la confisca di tutto quanto in sequestro;
- l’avv. RAAP 1,
rappresentante dell’accusatore privato ACPR 5, la quale si associa in linea di
principio al Procuratore per quanto riguarda gli aspetti penali, ma sostiene
che la qualifica giuridica corretta del reato è quella del concorso tra
l'appropriazione semplice e la truffa. A mente del legale si è in presenza di
due contratti: quello relativo al cambio di valuta e quello inerente la
compravendita dell'immobile. I presupposti del furto non sono dati, non essendo
adempiuto il requisito dello spossesso. Il signor ACPR 5 ha volontariamente consegnato il denaro all'imputato, per cui si deve parlare di appropriazione
semplice, mentre per quanto attiene alla consegna da parte dell'imputato delle
banconote contraffatte è il reato di truffa a realizzarsi. Quanto agli aspetti
civili, postula il risarcimento della somma di CHF 100'000.-- meno EUR 2'000.--
oltre a interessi del 5% dal 19 aprile 2012, il risarcimento delle spese
sostenute dal suo assistito per gli incontri con l'imputato (CHF 1'498.75 oltre
interessi del 5% dal 19 aprile 2012) nonché il risarcimento delle spese legali
(CHF 6'500.--);
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale non contesta i tre casi in cui il suo
assistito ha reso piena confessione (casi ACPR 1, ACPR 3 / ACPR 2 e ACPR 5),
talvolta mediante immediate ammissioni, altre volte dopo qualche interrogatorio
in più. Al riguardo tiene a sottolineare che il procedimento non è dovuto
soltanto all'attività inquirente svolta, ma anche alla collaborazione fornita
dall'imputato. Ad ogni modo, rileva che il Procuratore ha avanzato soltanto
ipotesi: ma le sentenze si scrivono con le certezze, ossia all'indicativo, non
con il condizionale. Contesta, uno per uno, gli elementi che proverebbero, a
mente della Pubblica accusa, la responsabilità dell'imputato nel caso ACPR 4
(milioni di persone parlano il _______; IM 1 conosce soltanto qualche parola in
inglese; per la traccia di DNA sul volante dell'autovettura Opel, l'imputato ha
fornito la sua spiegazione; il procedimento penale nei confronti del padre di IM
1, la cui presenza sull'Opel era emersa, si trova su un binario morto; il modus
operandi è diverso, come dimostra il genere di refurtiva). Afferma che non
soltanto non ci sono prove, ma non ci sono neppure indizi; l'unico riscontro è
la traccia di DNA, ma un indizio non fa una prova. Inoltre rileva il mancato
riconoscimento, sia facciale sia vocale, dell'imputato da parte di ACPR 4.
Peraltro quest'ultimo non si è detto certo che fosse proprio IM 1 l'autista neppure nel suo ultimo email, con il quale ritornava su quanto dichiarato in precedenza:
in realtà, ACPR 4 ha voluto trovare un colpevole a tutti i costi.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore, poi, non è vero che le
ammissioni fatte dall'imputato siano dovute al suo riconoscimento da parte
delle vittime, visto che ACPR 5 ha impiegato del tempo prima di riconoscerlo e
per ACPR 3, ACPR 2 e la testimone __________ non è stato evidente riconoscerlo
sulle fotografie mostrate loro. Oltre a ciò va ricordato che non è sicuro che
la fotografia nr. 4 sulla scheda segnaletica denominata "____________"
ritragga proprio IM 1. Tutti questi problemi, tuttavia, non si sono più posti
proprio perché l'imputato ha confessato. In virtù del principio della
presunzione d'innoncenza, l'imputato deve però essere assolto dal punto 1.3
dell'atto d'accusa. Quanto alla qualifica giuridica, ritiene che debba essere
applicato l'art. 139 CP in luogo dell'art. 146 CP, essendo la sottrazione preponderante
rispetto all'inganno. La correità non è contestata, salvo nel caso ACPR 1,
avendo l'imputato in quella circostanza effettuato una mera comparsata, con l'animus
socii, non auctoris. La nozione di banda esige l'adempimento di
diverse condizioni cumulative: il difensore riconosce che si è in presenza di
due autori, di una certa organizzazione, ma dubita che si possa parlare di una
squadra stabile e di una serie d'infrazioni (DTF 104 IV 221): la seconda
persona non è mai la stessa, per cui l'applicazione dell'aggravante è
contestata. Quanto al mestiere, rileva che l'imputato trae un reddito regolare
non dall'attività illecita (dovuta a una circostanza particolare, ossia la
nascita della figlia), bensì dalla sua occupazione lecita (DTF 116 IV 330). Sulle
pretese degli accusatori privati, si dice d'accordo alla restituzione del
maltolto, opponendosi per contro alla richiesta di ACPR 4, rilevando a titolo
abbondanziale che l'assicurazione ha subìto un danno indiretto e agli atti non
risulta alcuna delega. Quanto alle pretese dell'accusatore privato ACPR 5, si
rimette al giudizio della Corte per il risarcimento delle spese legali, mentre
contesta le spese di viaggio, visto lo scopo di mettere in atto un contratto la
cui legalità risulta assai dubbiosa;
- l'avv. dr. DF 2,
difensore dell'imputato IM 1, il quale ritiene che la questione cardine del
processo sia la commisurazione della pena. A tale proposito, postula una pena
sospesa condizionalmente, poiché: non vi è nessun motivo legale per non
concedere tale beneficio; la pena inflitta a IM 1 in __________ non è una pena detentiva; l'atteggiamento di quest'ultimo durante l'inchiesta è stato
positivo. Per il caso ACPR 4, ribadisce la richiesta di proscioglimento citando
e illustrando la giurisprudenza della Corte di appello e di revisione penale
nel caso __________. Mette in evidenza la giovane età del suo assistito, il
concreto ravvedimento (le ammissioni di responsabilità, gli intendimenti
futuri), la dura carcerazione già subìta presso La Farera (non è il suo mondo),
la paternità e la prospettiva di lavoro che lo attende. Rileva che quanto ha
incassato dimostra il suo ruolo marginale. Si associa alla contestazione circa
l'aggravante della banda e del mestiere, ricordando che la prima è riconosciuta
in modo restrittivo (Basler Kommentar, nr.i 116 e 120 ad art. 139). Non va
neppure sottovalutato il comportamento delle vittime, che hanno accettato
operazioni anomale pur di incassare una commissione sul cambio valuta. Non
contesta la qualifica giuridica di furto. Rammentato che la pena deve avere
anche una finalità rieducativa e non opponendosi a un periodo prova superiore
ai due anni, chiede che la pena sia inferiore a quella postulata dalla Pubblica
accusa e che, soprattutto, la stessa sia posta interamente al beneficio della
sospensione condizionale.
Considerato, in
fatto ed in diritto
I. CURRICULUM VITAE
Per quanto riguarda il curriculum vitae dell'imputato, dagli atti,
segnatamente dai verbali d'interrogatorio, emerge quanto segue.
Dal verbale d'interrogatorio (in seguito: VI) PP dell'imputato del
5.
giugno 2012 (pagg. 2-3):
"
Il PP mi chiede di esporre un mio breve curriculum vitae.
Rispondo che sono nato a __________ sul fiume __________, sono
cresciuto nella regione di __________ con mia madre e i miei nonni materni. Io
ho dei fratelli ma non sono cresciuto insieme a loro.
ADR che non so dove sia mio padre in quanto non c’era molto
durante la mia infanzia. Anche oggi ho pochi contatti con mio padre.
Ho frequentato le scuole dell’obbligo in __________. Preciso che
ho frequentato le scuole elementari e poi le medie non conseguendo tutta via la
licenza. Attualmente sto recuperando la licenza frequentando una scuola
professionale a tempo pieno. Ho chiesto di poter lavorare parzialmente e ho
quindi trovato un’attività a tempo parziale nell’ambito delle pulizie, attività
che svolgo nell’orario serale e raramente nel week end su chiamata del datore
di lavoro. Da questa attività percepisco più o meno EUR 400.-- al mese.
ADR mia mamma provvede al mio sostentamento. Mia mamma a sua volta
riceve assistenza sociale. Per questo motivo non sono in grado di pagare da
solo alle spese legali e non so chi potrà assumersele.
A questo punto il mio legale fa richiesta di pormi al beneficio
del gratuito patrocinio in ragione delle mie ridotte disponibilità economiche.
ADR mio padre non vive con noi, ho pochi contatti con lui o quasi
nessuno. Con lui comunico o in __________ lingua __________ oppure in __________.
Non parlo con lui in __________ e credo che lui lo sappia molto poco. Non so
dire che tipo di lavoro svolga mio padre perché tra di noi non c’è praticamente
contatto.
Il PP mi chiede se confermo di essere IM 1 nato il __________
Rispondo che al 100% sono io. Non ho altri nomignoli.
ADR che non ho fratelli gemelli.
Il PP mi chiede se conosco __________ e __________, che sulla base
delle informazioni raccolte sono identità da me dichiarate.
Rispondo che non so da dove arrivino questi nomi ed è la prima
volta che vengo in __________.
ADR che non ho mai utilizzato questo nominativi ne in __________
ne all’estero."
Sempre dal medesimo verbale sopra citato, pagg. 4 e 6-7, in relazione ai rapporti con il padre sui quali l'imputato è a dir poco reticente (a carico del
padre, __________, è peraltro aperto un procedimento penale presso il Ministero
pubblico; cfr. infra, capitolo III, "circostanze dell'arresto"):
"
ADR che non so dove vive mio padre, non ci incontriamo mai e
praticamente non abbiamo contatti.
(…)
Il PP mi chiede se confermo che __________ è il nome di mio padre.
Rispondo che in realtà non conosco bene il nome di mio padre e
meglio non so esattamente come si scrive. Lo hanno sempre chiamato _____. Ieri
per sveltire le pratiche in Polizia ho indicato questo nome perché mio nonno
paterno si chiama __________.
Il PP mi dice che in sua compagnia sono stato più volte
controllato dalle autorità di Polizia __________ a __________ e in altre
località.
Rispondo che è la prima volta che vado a __________. Suppongo
addirittura che sia possibile che vi sia qualcuno che ha usato la mia identità,
ciò che i __________ sono soliti fare.
Il PP mi fa prendere atto che sono stato fermato in compagni di
altre persone nel comune di __________ che si trova in __________ in provincia
di __________, fra cui una persona che risponde al cognome di __________ una
con il mio stesso cognome e una donna che risponde al nome di __________.
Rispondo che effettivamente __________ mi dice qualcosa è un posto
che si trova in __________ in cui sono stato l’anno scorso. Ero in compagnia di
mio padre __________ e __________ che è mia sorella. C’era anche la compagna di
mio padre che si chiama __________. Eravamo in giro in roulotte in vacanza. Ero
convinto che __________ fosse in __________. Mi ricordo che siamo stati fermati
per un controllo dalle autorità di Polizia ma non mi ricordo se ci hanno fatto
delle fotografie.
Il PP mi fa rilevare che è un po’ strano che io dichiari di non
vedere quasi mai mio padre per poi dichiarare di essere stato in vacanza con
lui, i miei fratelli e la sua compagna solo la scorsa estate.
Rispondo che ho dichiarato di vederlo poco, quindi vuol dire che
ogni tanto ci vediamo."
Ancora, dal VI PP dell'imputato del 5 luglio 2012 (pag. 5):
"
(…) ho una compagna di nome __________ con una bambina piccola
che è mia figlia (ha sette mesi e si chiama __________). (…)
L’avv. DF 1 chiede da quanto tempo io e __________ ci
frequentiamo.
Rispondo che io e __________ ci frequentiamo dal 2010. __________
e la bambina vivono in __________ con la mamma di __________."
Quanto alla madre, dal VI PP dell'imputato del 12 luglio 2012
(pag. 5):
"
L’avv. DF 1 mi chiede di precisare la situazione personale della
madre e spiegare la mia relazione con lei.
Anzitutto voglio nuovamente scusarmi per ciò che ho commesso.
Ribadisco quanto ho detto all’inizio verbale circa la mia sofferenza a seguito
del carcere e delle possibili conseguenze della continuazione della
carcerazione. Mi dichiaro comunque disposto a collaborare. Sono cosciente di
quello che ho combinato e che sono determinato a modificare il mio stile di
vita. Inoltre mia mamma è gravemente malata.
Lei però da quando è iniziata la sua carcerazione non mi ha mai
sottoposto una sola richiesta di autorizzazione telefonica per chiamare sua
mamma. Come mai?
Il mio avvocato produce un formulario di richiesta di assistenza
pubblica che mia madre ha inoltrato in data 05.11.2011 alle autorità __________
di __________, unitamente a un certificato medico datato 29.09.2011 firmato
dalla dottoressa __________ presso cui è in cura mia madre per una malattia di
tipo psichiatrico (plico ALLEGATO 2). Soffre di una forte depressione. Non ho
voluto chiamarla per non farla preoccupare a seguito della mia carcerazione e
aggravare il suo stato depressivo."
Sempre sul curriculum vitae dell'imputato, dal VI PP del 26 luglio
2012.
(pagg. 2-3):
"
Interrogatorio sulla situazione personale (art. 161 CPP)
Curriculum vitae
Ha qualcosa da aggiungere alle dichiarazioni rilasciate in
occasione del primo verbale (verbale arresto 5.6.2012) in merito al suo curriculum
vitae?
Confermo le mie precedenti dichiarazioni rilasciate nel verbale
citato. Aggiungo però quanto segue.
Non ho terminato la scuola dell’obbligo, ho smesso di frequentare
la scuola in __________ all’età di 15/16 anni; sono stato bocciato qualche anno,
inoltre avevo problemi di disciplina presso l’istituto scolastico e infine sono
stato espulso. Per terminare la scuola dell’obbligo dovrei frequentare ancora
un anno circa di scuola. In seguito ho personalmente trovato alcuni lavori
saltuari grazie ai quali guadagnavo pochi soldi. L’ufficio del lavoro non mi ha
mai trovato un posto di lavoro. Voglio anche dire che è mia intenzione in
futuro frequentare una scuola professionale che mi permetta di svolgere
un’attività professionale e conseguire nel contempo almeno la licenza di scuola
dell’obbligo. I costi della scuola professionale sono a carico dello stato.
Durante la frequentazione di questa scuola che prevede insieme studio e lavoro,
l’allievo viene affiancato da un orientatore sociale che lo accompagna durante
il percorso scolastico fornendo assistenza pratica e psicologica.
ADR confermo che quando svolgevo il __________ percepivo un
guadagno mensile pari a circa EUR 400.- esentasse. Lo stato mi accordava dei
sussidi supplementari per contribuire al mio sostentamento. Dico inoltre,
confermando le mie precedenti dichiarazioni, che io vivevo con mia mamma e che
lei percepisce l’assistenza sociale, e anche per questo motivo che lo stato
aiutava anche me con piccoli sussidi.
ADR ho due fratelli uno di 13 e uno di 14 anni circa che si
chiamano __________ e __________; siamo fratelli con stesso papà e stessa
mamma. Loro vivono in __________ presso altri membri della famiglia,
precisamente presso la mia pro zia, perché la mia famiglia ha deciso di
mandarli là dove vi sono scuole migliori. Abbiamo vissuto per qualche anno
insieme in __________ dopo la loro nascita con la mamma. Mio papà non ha mai
vissuto con noi.
ADR come avevo già dichiarato, con il papà non ho contatti da
tanti anni e neppure la mamma ha contatti con lui. Sono separati di fatto già
da quando ero molto molto piccolo.
ADR mia mamma non lavora e praticamente non ha mai lavorato perché
soffre di problemi di salute gravi, come ho già dichiarato e documentato
tramite un certificato medico presentato in occasione di un precedente verbale
dal mio legale.
A questo il PP mi fa prendere atto che acquisisce all’incarto il
verbale di mio padre __________ di data 12.07.2011 di cui all’incarto INC.
2011.
5577 (ALLEGATO 1) e che dallo stesso emerge quanto segue.
Mi viene precisato che il verbale fa parte dell’incarto citato, il
cui rapporto di segnalazione è già stato acquisito agli atti (AI 12) in quanto
in quel momento potevano esserci correlazioni con me, in ragione dei fatti
analoghi rimproveratimi e delle impronte dattiloscopiche sulle banconote fac
simile rinvenute fra i reperti.
Mi viene chiesto di precisare come e perché sono arrivato in __________.
R: la sera prima dei fatti, e quindi il 10.07.2011, ho avuto una
lite con la mia ragazza (la quale secondo le nostre tradizioni è mia moglie),
mi trovavo in __________, dove ero arrivato da circa una settimana, il paese si
chiama __________.
ADR che nel corso di questa settimana ho potuto conoscere meglio
la famiglia di mia moglie __________ (detta __________ o __________, dipende),
non ho conosciuto altre persone in particolare.
ADR che il padre della mia compagna si chiama __________. La madre
per contro si chiama __________ (o forse __________, non so quale delle due
iniziali sia corretta). La mia ragazza ha pure un fratello che di nome fa __________.
Non sono in grado di indicare i nomi degli altri famigliari anche
perché spesso fra di noi usiamo dei soprannomi.
ADR che quando sono arrivato in __________ dapprima abbiamo
alloggiato in albergo, poi su insistenza della famiglia della mia compagna ci
siamo trasferiti al campo. Per me era la prima volta che soggiornavo in un
campo.
Preciso alla verbalizzante che uno dei motivi del litigio con la
mia ragazza perché al momento un suo zio è grave malato di cancro, al momento
però non si sa fra quanto morirà, se fra una settimana o fra alcuni mesi. Io
invece voglio tornare a vivere a casa mia con la mia famiglia.”
Le dichiarazioni di suo padre e le sue si contraddicono, in
particolare per quanto concerne i contatti con la mamma. Ha qualcosa da dire in
merito?
Rispondo che mio padre può dire qualsiasi cosa, ma è certo che non
era con mia mamma come lui dichiara perché non si vedono mai e mia madre è
sempre stata in __________. Mia mamma non si chiama __________ si chiama __________.
ADR Io ho una fidanzata __________ e una bambina che non ha
neanche 1 anno, come ho dichiarato; entrambe vivono dalla famiglia della mia
fidanzata in __________. La mamma della mia fidanzata è molto malata e per
questo motivo io mandavo i soldi che ottenevo con i miei reati alla mia
fidanzata perché aiutasse anche sua mamma. Io non sono certo al 100% che sia
figlia mia, dovrei fare il test del DNA, però mando comunque soldi per il suo
sostentamento. Sono comunque stato varie volte a trovarla non appena avevo
tempo.
ADR che il mio domicilio è in __________ a __________. È capitato
che mi recassi presso i ________ nei pressi di __________ in visita, ma non vi
ho mai vissuto. Sono stato la prima volta al ___________ con mio cugino (maggio
2011.
circa), quello con cui sono stato fermato in occasione del mio arresto. Il
viaggio sarà durato 9/10 ore perché siamo venuti in auto. Non siamo andati a
visitare nessuno di particolare, nessun parente né amico, sapevamo che c’era un
___________ e abbiamo deciso di andare a vederlo. Nella prima occasione nel ___________
ho conosciuto una ragazza che sono tornato a trovare altre volte; lei mi ha
anche dato del denaro per aiutarmi. Ho conosciuto molte altre persone e sono
tornato a trovare la ragazza e nel mio secondo viaggio al ___________ sono
stato reclutato da __________ per fare da “traduttore” nel reato ai danni dei
sigg ACPR 1. In un’altra occasione successiva (la terza) ho conosciuto __________
e mi ha coinvolto nel reato ai danni della Sig ACPR 3, se non sbaglio siamo a
giugno 2011.
ADR che quando mi sono recato a __________ nel febbraio 2011 per
incontrare il Sig. ACPR 5 sono andato in auto dalla __________ con mio cugino e
non abbiamo fatto soste. Siamo passati dal __________.
Il PP mi fa pretendere atto che le mie dichiarazioni non sono
credibili, in particolare il fatto che io sia partito dalla __________ e abbia
affrontato un lungo viaggio solo per andare a “visitare” un ___________ a __________
dove non avevo parenti o amici, considerato inoltre che non disponevo di somme
di denaro che mi permettessero di fare viaggi e che mia mamma stava male e che
aveva bisogno di me (come io stesso ho dichiarato).
Continuo a dire che sono andato in visita al ___________ anche se
non conoscevo nessuno. È vero che mia mamma stava male ma volevo staccarmi un
po’ da quella situazione."
Quanto alle prospettive future, l'imputato ha prodotto una
proposta di contratto di lavoro in occasione dell'interrogatorio del 12 luglio
2012:
"
L’avv. DF 1 produce agli atti una proposta di contratto di lavoro
per l’imputato. Si tratta in realtà di una nuova proposta del precedente datore
di lavoro con impiego aumentato al 100% e con dunque un aumento del salario.
Questo contratto è firmato dal datore di lavoro e reca la data del 09.07.2012.
Queste nuove condizioni contrattuali potrebbero avere inizio dal
01.08
"
(VI PP del 12 luglio 2012 dell'imputato, pag. 5).
Su tale questione, visto che il cosiddetto contratto, prodotto dal
legale dell'imputato, non era affatto completo (conteneva unicamente
l'intestazione e le clausole 3 e 5), il magistrato inquirente è tornato nel
corso dell'interrogatorio finale del 26 luglio 2012:
"
ADR che alla fine di questo procedimento una volta rilasciato
intendo tornare in __________ a __________, la città nei pressi del paese __________
in cui vivo con mia mamma. A __________ lavorerò infatti ho già una proposta a
tempo pieno, si tratta del contratto di lavoro che il mio legale ha già
presentato agli atti in occasione del penultimo verbale.
Il PP mi fa prendere atto anzitutto che il contratto presentato
nel verbale 11.07.2012 riporta sotto l’indicazione “Arbeitnehmer” ossia
dipendente, un nome che non corrisponde al mio e che il contratto non è firmato
dal datore di lavoro; inoltre non è completo, poiché menziona solo il capoverso
3.
e 5 ciò che lascia intendere che vi sia un’altra parte del contratto di
lavoro che non è stata prodotta. Mi invita quindi a presentare per il tramite
del mio legale una copia comprensiva di tutte le pagine e delle condizioni
contrattuali.
Rispondo che il datore di lavoro è una persona di origine turca e
probabilmente ha fatto un errore sottoscrivendo il contratto nel punto
sbagliato. Confermo comunque che __________ è il mio datore di lavoro. Il
contratto di lavoro di cui si tratta è in realtà un complemento (“Nachtrag”) e
quindi non menziona le altre condizioni contenute però nel contratto originale
nel 2011.
Il PP mi chiede di fornire tramite il mio legale il contratto
originale firmato con il datore di lavoro nel 2011 entro il termine del
03.08
"
(VI PP del 26 luglio 2012, pag. 10).
L'intero contratto è stato prodotto (non in originale, ma per fax)
in data 3 agosto 2012 dall'avv. DF 1 (AI 89). Da notare come il contratto
iniziale (quello con effetto dal 1° agosto 2008) prevedesse un salario lordo
mensile di EUR 400.-- (per 36 ore di lavoro settimanali, cfr. punto 5 del
contratto), mentre quello "nuovo" uno stipendio lordo di EUR 2'075.--
(per 40 ore settimanali, cfr. punto 5).
II. PRECEDENTI PENALI
Per quanto riguarda i precedenti penali del diciannovenne IM 1,
gli estratti del casellario giudiziale di __________, __________ e __________
non riportano alcuna iscrizione.
L'imputato ha tuttavia dichiarato, sin dal primo interrogatorio,
di avere precedenti penali da minorenne:
"
Il PP mi chiede se ho dei precedenti penali.
Rispondo che ho subito più di un procedimento penale in __________
per furti con scasso ma ero ancora minorenne e non ho subito pene"
(da: VI PP del 5 giugno 2012 dell'imputato, pag. 3).
E ancora, nel verbale finale del 26 luglio 2012:
"
Lei ha dichiarato di avere dei precedenti con la giustizia, in
particolare in __________, mi può spiegare di cosa si tratta e se ha subito
processi, sanzioni e tempi di espiazione?
Confermo d’aver avuto dei precedenti con la giustizia avevo 12/13
anni. Avevo commesso dei furtarelli in appartamenti. Già allora sono stato
arrestato e portato in Polizia per accertamenti ma non sono rimasto in carcere.
Non ho subito condanne. Fino a 14 anni erano tutti delitti minori e non ho
quindi subito condanne. In seguito sono stato coinvolto in Rip Deal e
condannato con sospensione condizionale della pena.
ADR non ricordo esattamente la pena che mi avevano inflitto ma
credo che si trattasse di una pena detentiva di qualche anno con la
condizionale. Si tratta di una serie di furti nei quali era coinvolto pure mio
padre e almeno una decina di altre persone.
ADR non ho condanne recenti, l’ultima risale a quando avevo 15/16
anni.
ADR mi sono trovato confrontato con la giustizia __________ alcune
volte, ma solo una volta vi è stato un seguito e meglio una condanna. Tutti i
reati li ho commessi in compagnia di amici conosciuti in “brutte compagnie”. E
questo sin da quando ero bambino/adolescente.
ADR che da maggiorenne non ho subito condanne, fino ad ora.
Mi rendo conto che sono stato coinvolto in reati molto giovane e
che ho quindi schivato il carcere solo per questo motivo. Ora ho intenzione di
rimettermi in riga, a seguito dell’esperienza che ho patito qui in carcere in __________.
E mi sono anche convinto che è proprio ora di cambiare strada perché il crimine
non paga.
A domanda dell’Avv. DF 1 che mi chiede se sono sicuro di essere
stato condannato da minorenne effettivamente a pene detentive sospese di
qualche anno oppure invece se si trattava solamente di qualche mese, rispondo
che ero minorenne e che ora che ci penso può darsi che le condanne fossero solo
di qualche mese.
È stato sentito da un Procuratore in __________ rispettivamente ha
subito un processo?
Non ho subito processi ma sono sicuramente stato interrogato da un
Magistrato"
(da: VI PP del 26 luglio 2012, pag. 5).
Dalla sentenza del Landgericht di __________ del 20 novembre 2008,
prodotta agli atti dal Ministero pubblico, risulta che IM 1 (processato
insieme, tra gli altri, alla madre e al padre) è stato condannato, da
minorenne, a una pena ("Einheitsjugendstrafe") di 2 anni per
furto in banda per 3 casi, tentativo di furto in banda, truffa aggravata e
tentativo di truffa aggravata per 27 casi.
III. CIRCOSTANZE
DELL’ARRESTO
1.
IM 1 è stato fermato la
sera del 4 giugno 2012 alle ore 20:35 dalle Guardie di confine a __________,
presso il valico autostradale di __________, e incarcerato dalla Polizia cantonale
il 5 giugno 2012 alle ore 00:30, in esecuzione del mandato di cattura emesso
dal Ministero pubblico del Cantone __________ (PP __________) il 20 (e il 27)
gennaio 2012 (AI 5 e 7).
Al momento del fermo, IM 1 si trovava a bordo dell'autovettura
Mercedes __________ in compagnia di __________ (nato __________), il quale,
dopo i controlli, è stato lasciato proseguire, non risultando nulla a suo
carico. Stando a quanto dichiarato dall'imputato, __________ IM 1 sarebbe suo
cugino.
2.
Con rapporto d'inchiesta
del 16 dicembre 2011 la Polizia giudiziaria (SREF) ha chiesto l'emanazione del
suddetto mandato, individuando in IM 1 l'autore della truffa "rip deal" avvenuta il 22 giugno 2011 a __________ a danno di ACPR 1 e della di lui
figlia __________, i quali avevano richiesto l'intervento delle forze
dell'ordine e denunciato l'accaduto.
Dal predetto rapporto di polizia si evince che l'automobile
utilizzata dagli autori del "rip deal" a danno dei signori ACPR 1 -
una Fiat Stilo di colore bianco, targata __________, intestata a tale __________
(deceduto il 27 novembre 2010, arcinoto alle autorità di polizia __________
quale prestanome di autovetture usate da __________ per commettere furti; cfr.
AI 4, rapporto d'inchiesta 16 dicembre 2011) - é stata rinvenuta il 12 agosto 2011 a __________.
I rilievi effettuati sulla Fiat Stilo hanno permesso di
evidenziare una traccia di DNA riconducibile a __________ (nata il __________ __________,
__________, cittadina __________), la quale era stata fermata a __________ e in
seguito arrestata l'11 luglio 2011 unitamente a __________ (nato il __________
a __________, __________, cittadino __________), _______________ (nato il _______________,
cittadino __________) e __________ (nato __________, cittadino __________).
Quest'ultimo, ossia __________, come risulta dagli atti dell'incarto che ci qui
occupa, altro non è che il padre dell'imputato IM 1.
I quattro - __________, __________, __________ e __________ –
erano stati arrestati poiché trovati in possesso di diverse mazzette di
banconote da EUR 500.-- con la scritta "Facsimile". Il giorno
successivo sono stati rilasciati, non avendo il GPC accolto la domanda di
carcerazione preventiva presentata dalla PP __________.
3.
Le mazzette di banconote
false sono state trasmesse alla Scientifica. Su una fascetta che le avvolgeva è
stata rinvenuta un'impronta appartenente al qui imputato IM 1. Questi era stato
sottoposto a dattiloscopia a ___________, in __________, il 18 luglio 2005 e le
impronte erano state inserite nella banca dati svizzera AFIS (cfr. rapporto di
comparazione dattiloscopica del 10 agosto 2011 della Scientifica, in AI 12).
4.
Il 25 novembre 2011 sono
stati nuovamente interrogati ACPR 1 e __________. Quest'ultima ha riconosciuto,
tra le fotografie che le sono state sottoposte, IM 1 "al 95%" quale
individuo che ella aveva conosciuto come __________ IM 1, uno degli autori del
"rip deal". IM 1 è peraltro noto alle autorità di polizia __________
per reati analoghi e risulta che sia stato controllato da quelle __________ in
più circostanze, in compagnia di __________.
Inoltre, un'impronta del IM 1 era stata rinvenuta anche su una fascetta
che avvolgeva le banconote false utilizzate nell'ambito di un'altra inchiesta
in corso, inerente il "rip deal" commesso a danno di ACPR 3 e ACPR 2
–il 29 ottobre 2011 a __________.
Da qui il mandato di cattura nei confronti di IM 1, eseguito il 4
giugno 2012 al valico doganale di __________.
IM 1 è in carcere dal 5 giugno 2012.
Il GPC (giudice __________) ha ordinato la carcerazione preventiva
per 6 settimane (ossia fino al 16 luglio 2012) con decisione 7 giugno 2012
(pericolo di fuga e pericolo di collusione).
Con decisione 19 luglio 2012, il GPC ha prorogato la carcerazione
preventiva di un mese, ossia fino al 16 agosto 2012 (pericolo di fuga e
pericolo di collusione).
Con decisione 13 agosto 2012, il GPC ha accolto la domanda di
scarcerazione 31 luglio 2012 ordinando l'adozione di misure sostitutive, ossia
il deposito di una cauzione di CHF 70'000.-- previa verifica della provenienza
lecita e della provenienza economica del denaro.
In seguito, con decisione 23 agosto 2012 il GPC ha accolto la
domanda di carcerazione di sicurezza per un periodo scadente venerdì 14
settembre 2012 (compreso), respingendo nel contempo l'istanza 16 agosto 2012
tendente all'accettazione del denaro per la cauzione presentata dai difensori.
Con decisione 10 settembre 2012, il GPC ha respinto la domanda 30
agosto 2012 (la seconda presentata in tal senso) dei difensori in relazione
all'accettazione dei soldi per la cauzione, in sostanza non avendo l’imputato
provato l’origine lecito del denaro relativo alla cauzione.
L’imputato è quindi in carcere dal giorno del suo arresto.
IV. I FATTI E GLI
ACCERTAMENTI DELLA CORTE
L'atto d'accusa in esame concerne, al di là della questione della
qualifica giuridica dei reati, su cui si tornerà in seguito, quattro episodi di
"rip deal":
● il 22 giugno 2011, a __________, a danno di ACPR 1 (capi d'accusa 1.1 e, in alternativa, 2.1);
● il 29 ottobre 2011, a __________, a danno di ACPR 3 e ACPR 2 (capi d'accusa 1.2 e, in alternativa, 2.2);
● il 17 aprile 2012, a __________, a danno di ACPR 4 (capo d'accusa 1.3);
● il 19 aprile 2012, a __________, a danno di ACPR 5 (capi d'accusa 1.4 e, in alternativa, 2.3).
In estrema sintesi, nel corso del primo interrogatorio (il 5
giugno 2012, dinanzi alla PP), l'imputato ha inizialmente contestato tutte le
accuse (a quel momento inerenti soltanto il caso ACPR 1), salvo poi, alla fine
del medesimo, ammettere un suo coinvolgimento, seppur assai limitato (a suo
dire, sarebbe stato reclutato da tale __________ soltanto per avere contatti
telefonici con i signori ACPR 1, ricavando EUR 500.--).
Va inoltre rilevato che l'imputato si è rasato i capelli dopo
essere stato incarcerato: a mente degli inquirenti, allo scopo di rendere più
difficile un eventuale riconoscimento in occasione dei prevedibili confronti
con le vittime; a dire dell'imputato, per questioni d'igiene e, sempre a suo
dire, di pulci.
Nel caso ACPR 3, l'imputato ha ammesso il reato soltanto in
occasione del confronto con le vittime.
Quanto al caso ACPR 5, egli ha ammesso il reato nell'interrogatorio
dinanzi al PP del 12 luglio 2012 delle ore 09:00, ossia qualche ora prima che
fosse esperito il confronto diretto con la vittima (iniziato alle 11:45 del
medesimo giorno).
Per ciò che riguarda il caso ACPR 4, l'imputato ha sempre contestato un suo coinvolgimento, malgrado il ritrovamento di una sua traccia
di DNA sul volante della vettura utilizzata nell'episodio di "rip
deal" in questione. Sul riconoscimento di IM 1 da parte di ACPR 4 si
ritornerà più avanti.
1) "Rip deal" a
danno di ACPR 1
(capi d'accusa 1.1, in alternativa 2.1)
a) __________ (__________, di
professione tecnica dentale) è la figlia di ACPR 1 (__________, pensionato).
Per lo svolgimento dei fatti, dal punto di vista delle vittime, si
rinvia ai verbali d'interrogatorio delle medesime, che sono stati riassunti dal
PP nei seguenti termini nel verbale del 5 giugno 2012:
"
I Sigg. ACPR 1 dichiarano di essere stati “truffati” da sedicente
IM 1 che avrebbe preso contatto con loro perché intenzionato ad acquisire un
immobile di loro proprietà ubicato in __________, pubblicizzato in internet.
Dopo alcuni contatti telefonici e via posta elettronica, si è
svolto un incontro a __________ il 17.6.2011 fra i sigg. ACPR 1 e il sedicente IM
1.
accompagnato da un secondo sconosciuto per discutere l’acquisto.
IM 1 ha spiegato ai denuncianti che, non essendo lui un cittadino
svizzero, avrebbe potuto comperare l’immobile solo attraverso una società a
quel momento priva di liquidità. Avrebbe pertanto avuto necessità di disporre
della somma di CHF 100'000.-- che il signor ACPR 1 avrebbe potuto procurargli
in cambio di Euro 80'000.-- oltre ad un “premio” di (ulteriori) Euro 8'000.--.
L’importo pari a CHF 100'000 è stato consegnato dai sigg. ACPR 1 a __________ durante un incontro prestabilito nelle vicinanze dell’Hotel __________ ad una persona
inviata da __________, rivelatosi secondo quanto dichiarato dalle vittime, lo
sconosciuto presente nell’incontro di __________.
Lo sconosciuto, inviato da __________, si è presentato con la
vettura Fiat Stilo bianca targata __________ (attualmente sotto sequestro)
condotta da altro ignoto non identificato.
Prima di consegnare il denaro, __________ ha chiesto allo
sconosciuto di mostrarle il denaro, ossia gli Euro. Con lo sconosciuto si è
diretta verso la Fiat Stilo bianca. Dopo aver verificato l’autenticità di
alcune banconote mostratele, ha consegnato l’importo in CHF allo sconosciuto,
il quale si è poi dileguato con il denaro"
(VI PP del 5 giugno 2012 dell'imputato, pag. 5).
Vale la pena precisare, in aggiunta a quanto sopra, che in questo
caso, nell'incontro per la consegna del denaro, __________ ha chiesto di poter
verificare l'autenticità del denaro. E meglio, all'appuntamento (presso
l'Albergo __________ a __________) si è presentato quello che IM 1 (ossia IM 1)
aveva indicato ai signori ACPR 1 essere il suo "chauffeur", in quanto
IM 1 era in ritardo a causa del traffico. __________ ha fatto capire allo
"chauffeur" che voleva vedere il denaro: lei e lo
"chauffeur" sono quindi usciti dal ristorante e quest'ultimo ha preso
alcune banconote (quattro banconote da EUR 500.--, per la precisione) da una
busta che si trovava nell'automobile. La __________ ha quindi preteso di
recarsi in banca per verificarne l'autenticità, ciò che ha fatto procedendo a
un cambio da EUR a CHF presso la vicina sede della ____ (e non del _____ , come
erroneamente dichiarato dalla vittima). Lo "chauffeur" è rimasto in
attesa fuori dall'istituto bancario, mentre la __________ cambiava gli euro in
franchi svizzeri. Al ritorno al ristorante, il padre della __________, al quale
__________ aveva comunicato il buon esito del cambio in banca (consegnandogli
pure i CHF 2'380.-- appena cambiati e dicendogli che la banca aveva accettato
gli euro e che quindi i soldi erano da ritenere "buoni"), ha
consegnato i soldi allo "chauffeur", che poi è uscito - seguito da __________
a qualche metro di distanza (" (…) mio padre ha tolto dalla tasca le
due buste e le ha date a me che a mia volta le ho date in mano al tizio.
Eravamo convinti che si sarebbe fermato a contare i soldi, ma invece gli ha
dato una rapida occhiata. Lui mi ha detto "change money", si è alzato
e si è diretto verso la macchina. Era per me chiaro che stava andando alla
macchina a prendere gli euro da darmi"; "(…) ho voluto
seguirlo per sicurezza"; "Ho anche pensato che avremmo contato
i soldi in macchina", cfr. VI __________ del 22 giugno 2011, pag. 7) -
dirigendosi verso la sua vettura (dove lo attendeva un'altra persona, seduta al
volante) e si è dileguato. Raggiunto sul cellulare dalla __________, IM 1
accampava diverse scuse per guadagnare tempo e evitare che venisse allertata
immediatamente la Polizia.
__________ ha riconosciuto, "al 95%", in
fotografia, IM 1 quale persona da lei conosciuta con il nome di IM 1. Il padre,
ACPR 1 (nato nel _______) non ha invece potuto riconoscere nessuno tra le
fotografie sottopostegli.
b) __________ era seduta al
ristorante __________ a __________ (Albergo __________) e ha potuto assistere a
una parte della scena.
Quanto al provento di reato, si tratta di CHF 100'000.--, meno CHF
2'387.20 (il cambio delle banconote per un totale di EUR 2'000.-- consegnate a __________,
cfr. ricevuta), ossia EUR 97'612.80.
Tale somma è stata chiesta, quale risarcimento del danno, da parte
degli accusatori privati ACPR 1 (per la precisione, la cifra richiesta è quella
di CHF 97'618.--; nel verbale finale, appare probabile che l'importo indicato –
CHF 97'168.-- – sia frutto di un errore materiale).
c) Il reato è stato ammesso da
IM 1 ma nei termini seguenti: a suo dire, egli avrebbe avuto un ruolo
"secondario". Ciò contrasta con quanto dichiarato sopra dalle
vittime. Inoltre, sempre a dire dell'imputato, egli avrebbe ricevuto unicamente
un importo di EUR 500.-- per il suo "lavoro".
Dal primo verbale d'interrogatorio dinanzi al PP:
"
A questo punto decido (ndr: dopo che il PP gli stava prospettando
gli elementi a sostegno della domanda di carcerazione preventiva che avrebbe
presentato nei suoi confronti) di dichiarare che effettivamente con la
questione dei signori ACPR 1 io c’entro qualche cosa. Io ero stato reclutato
unicamente per avere contatti telefonici con queste persone. Ho visto i sigg. ACPR
1.
a __________. Per questa mia attività ho ricevuto EUR 500.—. Chi mi ha
chiesto di fare queste telefonate è un tale che si chiama __________ se non
erro di cognome fa __________, ma non lo conosco. Dico questo perché non voglio
stare in carcere lontano da mia madre"
(VI PP del 5 giugno 2012 dell'imputato, pag. 5).
Dal verbale d'interrogatorio finale dinanzi al PP:
"
(…) Furto commesso a __________ in data 22.6.2011 ai danni dei
Sigg. ACPR 1 (padre e figlia, domiciliati nel __________) per un importo di CHF
100'000.—, usando l’ALIAS IM 1 intenzionato ad acquisire un immobile di loro
proprietà pubblicizzato in internet. La FIAT stilo usata dagli autori è stata
ritrovata a ____________ e sequestrata. La Sig. ACPR 1 l’ha riconosciuta in foto.
Lei ha ammesso il reato.
Ha qualcosa da dire in merito?
Rispondo che confermo i fatti e di essere l’autore di questo
reato. Voglio anche aggiungere che il mio coinvolgimento in questo reato si è
limitato al ruolo di traduttore. Sono cosciente di essere stato coinvolto nel
reato e mi dispiace molto.
Voglio anche dire che i fatti da me commessi gli ho tutti ammessi,
non voglio più avere sospesi con la legge. A questo proposito dico che gli
unici casi che mi vedono coinvolto come autore sono quelli dichiarati, con ACPR
4.
non c’entro nulla, ieri durante il confronto era la prima volta che lo vedevo
e lo sentivo parlare.
Il PP mi sottopone le foto di __________ e __________ (ALLEGATO 2)
Mi chiede se sono le persone che hanno partecipato alla commissione dei reati
per di cui vengo accusato.
Rispondo che la persona raffigurata al numero 6 non so chi sia e
non l’ho mai visto, quello al numero 10 potrei averlo già visto ma non mi
ricordo dove, ma non so comunque il suo nome.
Lei ha indicato tale __________ quale compartecipe al reato ai
danni dei Sigg ACPR 1. Le persone raffigurate nelle foto n. 6 e n. 10 (ALLEGATO
2) si chiamano __________, cognome identico a quello di __________, da lei
indicato come partecipante nel furto ai danni dei sigg ACPR 1).
Rispondo che ne prendo atto, ma queste persone non sono __________
"
(VI PP del 26 luglio 2012 dell'imputato, pag. 6).
"
(…) Per il ACPR 1 ho guadagnato solo EUR 500.—perché ho fatto
solo da traduttore"
(VI PP del 26 luglio 2012 dell'imputato, pag. 8).
2) "Rip deal" a
danno di ACPR 3 e ACPR 2
(capi d'accusa 1.2 e, in alternativa, 2.2)
a) ACPR 3 (_____, impiegata) è
la figlia di ACPR 2 (______, pensionata).
Qui di seguito, il riassunto, ad opera del PP nel verbale di
confronto, delle dichiarazioni rese da ACPR 3:
"
In occasione del suo verbale 29.10.2011 dinnanzi alle autorità di
polizia lei ha dichiarato di essere stata vittima di una truffa commessa in suo
danno in data 29.10.2011 a __________. Riassumendo i fatti lei ha dichiarato di
aver posto in vendita sul sito www.____________.ch l’abitazione di proprietà di
sua madre ubicata a __________ nel __________ per un prezzo di ca. EURO
200'000.00. In data 10 agosto ha ricevuto una email da una persona interessata
annunciatasi come IM 1. Seguivano alcuni contatti telefonici e email fra lei,
sua madre e IM 1 inerenti alla compravendita della casa da parte di IM 1. In seguito IM 1 le avrebbe chiesto di incontravi in __________ a __________ il 29.10.2011: in
quell’occasione lui le avrebbe consegnato CHF 100'000 quale acconto sul prezzo
di acquisto dell’immobile (parte in via ufficiosa) alla quale sarebbe seguita
la “fase notarile”, e chiedendole di aiutarlo a cambiare una somma in banconote
di taglio grosso, di cui questi disponeva per un totale di CHF 60'000 in banconote di tagli più piccoli, che gli necessitavano per la sua attività commerciale
indipendente dalla sua attività di compravendita.
Di fatto all’incontro di __________ presso il Bar “__________” lei
si sarebbe presentata accompagnata da sua madre ACPR 2 e da un’amica __________
.
Vi avrebbe raggiunto IM 1, vi sareste seduti al tavolo. Dopo aver
bevuto (voi un caffè e IM 1 dell’acqua), lei e IM 1 sareste usciti sul piazzale
del Bar per lo scambio di denaro che lui aveva dichiarato di avere in auto,
alla guida della quale a suo dire vi era il suo autista.
Prima di consegnare il denaro da lei portato, lei avrebbe chiesto
a IM 1 di mostrarle il denaro, ossia le banconote di grosso taglio per un
totale di CHF 60'000. Cosa effettivamente avvenuta. Ricevute 4 banconote da CHF
1'000.00 da IM 1, ritenuta da lei l’autenticità delle stesse, lei ha consegnato
a sua volta due buste contenenti ciascuna CHF 30'000 (importo suddiviso in
piccoli tagli) a IM 1. Mentre lei controllava le banconote ricevute e si
accorgeva della falsità delle stesse, IM 1 si dileguava, con l’importo da lei
consegnatole precedentemente.
Conferma quanto dichiarato e qui sopra riportato? Ha altro da
aggiungere?
Voglio precisare che prima dell’incontro di __________ avevo
contattato il notaio __________ per informarmi su chi avrebbe dovuto pagare le
tasse relative alla compra-vendita, il notaio mi aveva risposto che erano a
carico dell’acquirente. Questo per dire che le trattative di compra-vendita
erano concrete, anche se non avevamo ancora sottoscritto il rogito. Aggiunto
anche che quando eravamo seduti al Bar a __________ IM 1 ha subito proposto di fissare un incontro presso il notaio __________ per la firma del rogito, per
rassicurarla che le cosa andavano avanti per il verso giusto. Questo l’ho
comunque già dichiarato davanti alla Polizia, in un interrogatorio in cui era
presente l’avv. DF 1"
(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e ACPR 3, pagg.
4-5).
Va precisato che la ACPR 3, prima di consegnare il denaro al
sedicente IM 1, ha dato un'occhiata all'interno della busta che questi le aveva
dato. In seguito, la ACPR 3 diceva a IM 1 che, prima di partire, voleva
controllare il denaro; IM 1 però le consigliava di farlo all'interno del
ristorante (lo scambio delle buste era avvenuto sul piazzale, vicino all'auto
di IM 1), per ragioni di sicurezza. IM 1 ha seguito la ACPR 3 all'interno del ristorante, rimanendo vicino alla porta d'entrata, mentre questa si recava
nella toilette per procedere alla verifica. Aperta la busta, ACPR 3 si è
accorta che si trattava di banconote con la scritta "Facsimile", è
uscita immediatamente sul piazzale e ha visto che l'autovettura con a bordo IM
1.
e l'autista stava partendo a forte velocità. ACPR 3 ha poi provato a chiamare il numero del telefono cellulare di IM 1, ma questi non ha risposto. ACPR
3.
ha quindi provato a chiamare __________. In effetti, poco prima
dell'incontro con __________, ACPR 3 aveva ricevuto una telefonata da tale __________,
che in precedenza non aveva mai sentito prima e che si era presentato come
padre di __________. aveva avvertito la ACPR 3 di non preoccuparsi se il figlio
fosse stato nervoso, perché era la sua prima trattativa, e che ad ogni modo li
avrebbe raggiunti più tardi per mangiare qualcosa insieme. Come detto, dopo che
IM 1 si era dileguato, la ACPR 3 ha chiamato il sedicente padre, __________, il
quale ha risposto e, con alcune scuse, ha tentato di guadagnare tempo per evitare
che la vittima chiamasse subito la Polizia.
b) Quanto al riconoscimento del
qui imputato:
"
ACPR 3
Lei riconosce la voce del sig. IM 1 nella voce del Sig. IM 1, qui
presente. Riconosce in IM 1 il Sig. IM 1
La persona che è davanti a me in questo momento, che mi si dice
chiamarsi IM 1, è la persona che si è presentata a me come IM 1 e che ho visto
a __________. Sono sicura al 100%"
(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e ACPR 3, pag. 6).
Anche la madre, signora ACPR 2, ha riconosciuto IM 1 quando ha avuto modo di poterlo vedere di persona:
"
Lei riconosce nel qui presente IM 1 il Sig. IM 1?
Rispondo di si. La persona qui presente è il signor IM 1 però
quando l’ho visto io era vestito bene, aveva un pullover a dolcevita. Inoltre
il suo aspetto era senza barba e aveva i capelli più marroni e più lunghi.
Effettivamente nelle foto che mi erano state presentate in
occasione del verbale di Polizia (ALLEGATO 1), data anche la qualità delle
fotografie non avevo riconosciuto il signor IM 1, ad eccezione di una
somiglianza nella foto 4 dell’allegato “__________”.
Nella foto dell’allegato numero 8, ora che ho davanti fisicamente
la persona riconosco che si tratta di IM 1 "
(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e ACPR 2, pag. 5).
Sui fatti, la signora ACPR 2 ha confermato la versione riassuntiva proposta dal PP (vedi sopra):
"
I fatti sono andati così come descritto. Non posso dire di più
perché nel momento dello scambio dei soldi tra mia figlia e il signor IM 1 io
ero rimasta all’interno del Bar"
(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e ACPR 2, pag. 5).
c) __________ () è un'amica di
ACPR 3. __________ era presente al momento dei fatti perché ha accompagnato, a
bordo della propria autovettura, le due donne - madre e figlia - a __________
in vista dell'incontro d'affari programmato.
__________ è la cameriera del bar __________ di __________, ossia
dell'esercizio pubblico dove si è svolto l'incontro tra ACPR 3, ACPR 2,
presente anche la __________, con il sedicente IM 1 (ossia IM 1).
La __________, in occasione del verbale di confronto con IM 1, ha confermato sia la versione dei fatti resa dalle vittime, sia il riconoscimento dell'imputato.
d) Sono state rinvenute le
impronte dell'imputato sulla busta contenente il denaro falso consegnato a ACPR
3.
(cfr. rapporto comparazione dattiloscopica 13 novembre 2011 della
Scientifica).
La refurtiva ammonta a CHF 60'000.--.
Un importo di CHF 30'000.-- era stato consegnato alla figlia dalla
madre. La madre e la figlia avanzano una pretesa di risarcimento di CHF 28'000.--
a testa (ossia, CHF 30'000.- meno CHF 2'000.-, avendo ricevuto in totale CHF
4'000.- in banconote autentiche), per un totale, quindi, di CHF 56'000.--.
e) In occasione del confronto
con ACPR 3, dopo che questa lo aveva riconosciuto e una pausa chiesta dal suo
legale, l'imputato ha dichiarato:
"
IM 1
Ha qualcosa da aggiungere in merito a quanto fino ad ora
dichiarato?
A questo punto, dopo aver riflettuto bene, voglio dichiarare che
effettivamente ho commesso io i fatti ai danni della signora ACPR 3 e ACPR 2.
Sono io il signor IM 1. Voglio scusarmi per quello che ho fatto, mi rincresce,
ma avevo bisogno di soldi perché ho una compagna di nome __________ con una
bambina piccola che è mia figlia (ha sette mesi e si chiama __________). I
fatti sono andati così come descritto dalla signora ACPR 3, i soldi ricevuti li
ho usati per acquistare beni necessari per la cura del bambino. Come avevo già
dichiarato in merito al caso dei signori ACPR 1, voglio dire che dei CHF
100'000.-- sottratti a questi signori io ho ricevuto solo EUR 500.—per la mia
partecipazione che si è limitata unicamente a quella di traduttore, perché le
persone che hanno commesso i fatti non parlavano ________.
L’avv. DF 1 chiede da quanto tempo io e __________ ci frequentiamo.
Rispondo che io e __________ ci frequentiamo dal 2010. __________
e la bambina vivono in __________ con la mamma di __________ "
(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e ACPR 3, pag. 7).
f) IM 1 ha quindi confermato la sua ammissione anche nei due successivi confronti (con ACPR 2 e __________):
"
Lei ha qualcosa da dire in merito ai fatti che le vengono
contestati, commessi a __________ il 29.10.2011 ai danni della signora ACPR 3 e
della qui presente signora ACPR 2.
A questo punto, come dichiarato pocanzi durante il confronto con
la signora ACPR 3, voglio dichiarare che effettivamente ho commesso io i fatti
ai danni della signora ACPR 3 e ACPR 2. Riconosco inoltre la signora ACPR 2
come vittima presente a __________. Sono io il signor IM 1. Voglio scusarmi per
quello che ho fatto, mi rincresce, ma come ho detto avevo bisogno di soldi per
mantenere la mia compagna e mia figlia"
(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e ACPR 2, pag. 4).
"
IM 1
Lei ha qualcosa da dire in merito ai fatti che le vengono
contestati, commessi a __________ il 29.10.2011 ai danni della signora ACPR 3 e
della qui presente signora ACPR 2, anche in considerazione delle dichiarazioni
rilasciate quest’oggi nei precedenti verbali di confronto.
Riconfermo quanto dichiarato pocanzi durante il confronto con la
signora ACPR 3, e signora ACPR 2. Io ho commesso i fatti ai danni della signora
ACPR 3 e ACPR 2. Riconosco inoltre la signora __________, che ho visto a __________
il giorno dei fatti che mi vengono contestati. Sono io il signor IM 1"
(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e __________, pag.
3).
g) Nel verbale d'interrogatorio
del 12 luglio 2012, l'imputato ha dichiarato, in relazione all'episodio a danno
delle signore ACPR 3 e ACPR 2 (ammettendo quindi di avere avuto un ruolo più
importante rispetto a quanto da lui asserito in un primo tempo e di avere
ricevuto CHF 20'000.--):
"
(…) nel maggio/giugno del 2011 sono stato a una festa di
matrimonio di gente delle mie parti e ho nell’occasione conosciuti tale __________.
Questo è il suo nome di battesimo non conosco altri dati della persona, non so
dire se si tratta di un soprannome.
Discutendo con lui delle mie necessità di denaro, siamo finiti a
parlare di una possibile truffa ai danni di una persona di cui lui aveva già il
contatto telefonico.
Mi spiego meglio dicendo che io non ho chiesto a __________ di
poter partecipare a una truffa ma è lui che individuando in me la persona
giusta mi ha proposto di partecipare con lui ad un reato che aveva già in mente.
Io ero la persona “giusta” perché in grado di esprimermi in ________ con le
potenziali vittime che di fatto parlavano _______. Preciso che queste vittime
sono le persone ACPR 3 e ACPR 2 con le quali ho già fatto un confronto
ammettendo di essere l’autore del reato in loro danno.
A questo punto __________ mi ha detto che avrei potuto guadagnare
e mi ha spiegato che si trattava di un guadagno senza tanti rischi. In sostanza
io avrei dovuto contattare telefonicamente la vittima, proporre uno scambio di
valuta e di conseguenza ricevere il denaro da quest’ultima, sempre nel contesso
di una transazione immobiliare.
__________ avrebbe partecipato come autista. Ciò che poi ha fatto.
ADR che __________ è la persona che ha chiamato la signora ACPR 3
annunciandosi come il padre di IM 1, il mio alias. Per quanto concerne il caso ACPR
3.
l’accordo per la spartizione del bottino è stata di CHF 20'000.-- per me e il
resto per __________.
ADR che è __________ ad avere organizzato/ recuperato l’automobile
e i soldi falsi. Inizialmente comunque i ruoli nella commissione della truffa
avrebbero dovuto essere i seguenti: lui il protagonista in contatto le vittime
e io l’autista, Siccome io parlavo bene _______ come le vittime abbiamo
scambiato i ruoli"
(VI PP del 12 luglio 2012 dell'imputato, pag. 3).
h) In occasione del verbale
finale, IM 1 si è limitato a quanto segue:
"
(…) Furto commesso a __________ in data 25.10.2011 ai danni della
Sig. ACPR 3 e ACPR 2 (domiciliate a __________ (__________)) per un importo
complessivo di CHF 60'000.00, usando l’ALIAS IM 1 intenzionato all’acquisto di
un immobile delle vittime ubicato in _______ e pubblicizzato su internet.
L’auto usata dagli autori è stata controllata in ___ dalle autorità un mese
prima e alla guida vi era lei. Sono state inoltre rinvenute tracce
dattiloscopiche a lei appartenenti sulle buste contenenti i soldi falsi. La
sig. ACPR 3 l’ha riconosciuta in foto e tramite la voce, come pure la testimone
__________. Lei ha ammesso il reato. Ha indicato tale __________ quale suo complice
che non ha potuto essere identificato visti pochi elementi da lei forniti per
l’identificazione.
Ha qualcosa da dire in merito?
Rispondo che confermo i fatti e di essere l’autore. Non posso
fornire altri dati di __________. Ora che rifletto __________ ha i capelli
abbastanza lunghi color castano chiaro, viso lungo e sottile e labbra grosse,
altro circa 1,75 ed avrà circa tra i 35 e i 40 anni. Secondo quello che so lui
vive in ______ e ha comunque contatti a __________ presso il ___________ di _____"
(VI PP del 26 luglio 2012 dell'imputato, pagg. 6-7).
3) "Rip deal" a
danno di ACPR 4
(capo d'accusa 1.3)
a) ACPR 4, nato nel __________,
è un orafo e scultore domiciliato a __________ l, nel __________. Il 17 aprile
2012.
denuncia alla Polizia cantonale quanto occorsogli la mattina stessa a __________.
Riferisce di avere pubblicato un annuncio su una rivista specializzata ("______")
che dispone anche di un sito internet (sul web l'inserzione è stata pubblicata
il 6 marzo 2012) poiché intenzionato a vendere alcuni oggetti di valore (pietre
preziose e gioielli). Una parte di questi oggetti apparteneva in realtà a un
suo amico collezionista e alla di lui moglie, i signori ACPR 7. Una settimana
dopo la pubblicazione dell'annuncio sul sito www._________.ch, la redazione del
sito ha trasmesso a ACPR 4 i dati di una persona interessata. ACPR 4 si è
quindi messo in relazione con quest'ultima, tramite email e anche mediante
contatti telefonici. La persona interessata all'acquisto degli oggetti di
valore in questione si è presentata con il nome di IM 1 di __________; il suo
numero di telefono cellulare era un numero __________ (prefisso __________). ACPR
4.
ricorda di avere intrattenuto una dozzina di contatti (telefonici e mail) con
IM 1, fino al mezzogiorno del 17 aprile 2012. Parlava molto bene il ________ ,
senza particolari accenti. Inizialmente IM 1 aveva proposto di incontrarsi a __________,
ma ACPR 4 ha rifiutato, dicendo che avrebbe preferito non oltrepassare la
frontiera. IM 1 lo ha poi richiamato, proponendo un incontro il giorno 17
aprile 2012 a mezzogiorno presso il posteggio dell'Hotel __________ di __________.
Il 17 aprile 2012 ACPR 4 è partito, a bordo della sua automobile,
in direzione di __________, dove è giunto verso le ore 11.00. Ha posteggiato la
propria vettura presso la stazione __________ di __________ e si è recato con
un taxi all'Hotel __________, portando con sé gli oggetti di valore. Arrivato
in anticipo (11.30), è entrato nel bar del __________ per un caffè. Mentre
aspettava IM 1, ACPR 4 ha riferito di avere annotato il numero di targa di
alcuni veicoli con targa ______ che transitavano nel posteggio. Alla domanda a
sapere per quale ragione lo avesse fatto, ACPR 4 ha risposto: "(…) di aver notato questi numeri unicamente perché avevo poche informazioni
della persona con quale avrei dovuto fare l'affare e il tutto mi metteva a
disagio. Avevo un certo timore che potesse andare qualcosa storto." (VI
Polizia del 17 aprile 2012 di ACPR 4, pag. 5).
A mezzogiorno IM 1 non è arrivato. Alle ore 12.15 (orario secondo
la vittima; la Polizia ha controllato il cellulare della vittima e questo
indicava le 12.58; a mente di ACPR 4, però, il suo telefono non indica sempre
l'orario corretto), ACPR 4 ha ricevuto una telefonata da IM 1 (da un numero di
un cellulare _____), il quale lo informava che si trovava ancora a __________,
che al suo posto sarebbe venuta un'altra persona, di nome __________, e che
lui, IM 1, sarebbe arrivato poco dopo. Verso le 12.35, il sedicente __________
si è presentato nel bar, da solo. ACPR 4 non ha visto con quale veicolo sia
sopraggiunto. I due si sono intrattenuti per una quindicina di minuti, durante
i quali __________ ha visionato l'elenco degli oggetti in vendita e gli oggetti
stessi (che ACPR 4 teneva in due borse). ACPR 4 gli ha mostrato in particolare
alcuni gioielli. Il prezzo, di CHF 165'000.--, era stato fissato in precedenza
con IM 1, per cui non c'è stata alcuna trattativa al riguardo con __________. __________
ha quindi detto a ACPR 4 che avrebbe portato le due borse con i gioielli nella
sua autovettura e che sarebbe tornato con il denaro, pregandolo di controllare
i soldi all'interno dei bagni del bar per non destare sospetti. ACPR 4 ha rifiutato, affermando che voleva concludere l'affare con IM 1. __________ ha risposto che IM 1
era ancora occupato per impegni di lavoro e lo ha chiamato al telefono. IM 1 ha quindi confermato a ACPR 4 quanto riferitogli da __________, invitando a concludere con
quest'ultimo. A quel punto, ACPR 4 ha detto a __________ di essere d'accordo di
andare insieme a lui con le due borse alla vettura e ricevere lì il denaro
pattuito.
__________ ha quindi preso le due borse e si è diretto verso il
posteggio. ACPR 4 ha esitato un attimo, poiché voleva chiamare la cameriera per
saldare il conto, allorquando ha notato un'automobile sopraggiungere dal
posteggio e fermarsi all'entrata. __________ è uscito frettolosamente con le
due borse dirigendosi verso il lato del passeggero della vettura. ACPR 4,
resosi conto di quanto stava accadendo, è uscito di corsa dal bar e, stando a
quanto riferito nel suo verbale del 17 aprile 2012, ha visto __________ salire sull'auto, chiudere la portiera e la ripartenza con la sgommata. ACPR
4.
è arrivato vicino all'automobile, ma non ha potuto far nulla. Si è segnato il
numero di targa (_______), ma non ha potuto vedere di quale nazione fosse. ACPR
4.
ha riconosciuto presso il posto di polizia il modello dell'auto sulla quale __________
è fuggito (inizialmente pensava a una Peugot, ma poi ha identificato l'Opel
Omega berlina di colore scuro, targata _______, che gli era stata mostrata in
fotografia dalla Polizia essendo stata subito ritrovata, abbandonata in un
posteggio a __________). ACPR 4 ha potuto descrivere i connotati di __________
(cfr. VI Polizia del 17 aprile 2012, pag. 6), affermando che sarebbe stato
capace di riconoscerlo ("Sicuramente sarei in grado di
riconoscerlo", VI Polizia del 17 aprile 2012, pag. 7).
Quanto all'autista, ACPR 4 ha dichiarato, nel verbale del 17 aprile 2012 (ossia in occasione del primo interrogatorio, avvenuto il giorno
stesso dei fatti): "Chi guidava l'auto era sicuramente un uomo ma non
sono riuscito a vederlo meglio" (pag. 7).
Resosi conto di quanto successo, ACPR 4 ha telefonato subito a IM 1, il quale ha risposto, dicendosi sorpreso e chiedendogli di attendere
il suo arrivo, visto che si trovava, a suo dire, ancora a __________. ACPR 4
dal canto suo lo ha informato che avrebbe chiamato la Polizia, ma IM 1 lo ha
pregato di non farlo fino al suo arrivo. ACPR 4 a quel punto ha terminato la conversazione e avvisato le forze dell'ordine.
Presso il posto di Polizia per la denuncia, ACPR 4 ha affermato: "Mi rendo conto solo ora che ________ aveva fretta, parlava velocemente ed
era palesemente nervoso" (VI Polizia del 17 aprile 2012, pag. 7).
A ACPR 4 è stato chiesto se la persona con la quale aveva avuto i
contatti telefonici e che si faceva chiamare IM 1 fosse sempre la stessa. Al
riguardo, ACPR 4: "Rispondo, adesso che ci penso, di aver avuto
l'impressione in due occasioni che l'interlocutore facesse fatica ad esprimersi
fluentemente in ______, mentre tutte le altre volte parlava benissimo il ________"
(VI Polizia del 17 aprile 2012, pag. 7).
Il 27 giugno 2012, la Polizia ha interrogato nuovamente ACPR 4,
sottoponendogli documentazione fotografica raffigurante delle persone, tra cui
l'imputato IM 1. Va detto che ACPR 4 non ha saputo riconoscere nessuno con
certezza, pur esprimendo alcune indicazioni e sostenendo, comunque, che avrebbe
potuto essere più sicuro in occasione di un confronto personale. Per i
dettagli, vale la pena rinviare al testo delle dichiarazioni di ACPR 4 nel
verbale d'interrogatorio di Polizia del 27 giugno 2012.
Ad ogni buon conto, in data 25 luglio 2012 è stato esperito il
confronto, dinanzi al PP, tra ACPR 4 e IM 1. Per i dettagli, si rinvia al
verbale in questione. Quanto all'essenziale (ndr: nella foto n. 8, la foto di IM
1, citata nel passaggio di verbale che segue, ACPR 4 aveva riscontrato, in
occasione dell'interrogatorio di Polizia, una somiglianza con l'autore; per i
dettagli, cfr. VI Polizia del 27 giugno 2012 di ACPR 4):
"
Lei riconosce nel qui presente IM 1 il Sig. IM 1 e/o il signor __________?
Rispondo che non lo riconosco. Io comunque voglio precisare che
non ho visto in faccia l’autista dell’auto con cui __________ è fuggito. È
avvenuto tutto talmente velocemente che ho fatto appena in tempo a scansarmi
per evitare di essere investito dall’auto che partiva a tutta velocità. Il __________
non era neppure entrato completamente entrato nell’auto.
Le faccio prendere atto che il qui presente signor IM 1 è la
persona raffigurata sulla foto n. 8 dell’ALLEGATO 3.
Rispondo che ne prendo atto.
Riconosce la sua voce per averla già sentita?
Rispondo che certamente il qui presente IM 1 parla perfettamente ______.
Non riesco tuttavia ad attribuire la sua voce con il signor IM 1."
"
IM 1
Le faccio prendere atto che gli indizi a suo carico per la
presente fattispecie sono i seguenti:
Ø L’auto utilizzata
dagli autori del reato Opel OMEGA nera targata __________ è stata controllata
nel gennaio 2012 su territorio ________ con a bordo __________, suo padre, __________,
__________, e __________;
Ø Che esami del DNA
eseguiti sulle tracce rinvenute sul volante del suddetto veicolo hanno
riscontrato un DNA appartenente a lei
Ø La vittima dice che IM
1, parlava molto bene _______, con accento __________;
Cos’ha da dire in merito?
Rispondo che assolutamente non sono io l’autore di questo reato.
Non sono ne il signor IM 1 ne il signor __________. I reati da me commessi li ho
ammessi. È possibile che io abbia toccato il volante dell’auto se questa si
trovava al ____________ fuori __________, per esempio posso averla usata per
andare a prendere le sigarette.
ADR che io ho la licenza di guida, conseguita in __________, dal
29.05.2011
Voglio aggiungere che comunque non ricordo di aver toccato il
volante di quell’auto.
Le faccio prendere atto di quanto segue: tutte le vittime dei
reati da lei ammessi (ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 5), compreso il signor ACPR 4
riconoscono o comunque riconoscono con alto grado di somiglianza, nella persona
raffigurata alla foto 4 del documento “____________” l’autore dei furti in loro
danno. Io ritengo che la persona raffigurata alla foto 4 sia lei. Per questo
motivo ritengo che lei non dica il vero quando dice di non essere coinvolto nel
reato ai danni del signor ACPR 4.
Ne prendo atto.
ACPR 4
Lei signor ACPR 4 ha qualcosa da aggiungere alle sue dichiarazioni
odierne?
Vorrei dire che riflettendoci preciso che non posso escludere che
il qui presente IM 1 sia IM 1 o __________. Non vorrei comunque proprio
escluderlo. Non posso tuttavia neppure confermare che sia uno degli autori"
(VI PP confronto del 25 luglio 2012 tra ACPR 4 e IM 1, pagg. 6-7).
ACPR 4 ritornerà su quanto da lui fino a quel momento dichiarato
in corso d'inchiesta con l’e-mail del 5 agosto 2012 inviata al PP 1 (dopo
l'annuncio della chiusura dell'istruzione, avvenuta a fine luglio 2012), alla
cui lettura vale la pena rinviare. In sostanza, con l’e-mail in questione, ACPR
4.
sostiene di essersi ricordato di avere visto per un momento ("für
einen kurzen Moment") l'autista - spiegandone il motivo - e di
poterlo identificare in IM 1. Da notare come ACPR 4 si dica convinto,
all'inizio dell’e-mail, che, nel "rip deal" commesso a suo danno,
siano tre le persone coinvolte: IM 1 (che non ha la voce di IM 1), __________
e, appunto, l'autista.
b) __________ è la responsabile
del bar __________, ha riferito quanto da lei visto fornendo i connotati di __________
(che le aveva dato l'idea di essere uno ________).
c) __________ è un dipendente
delle __________, che lavorava, il giorno dei fatti, presso il cantiere __________
(____________________) a __________. Insieme ai colleghi di lavoro __________ e
__________, durante la pausa di mezzogiorno, si trovava sul piazzale __________.
Verso le 12.50, __________ ha visto un'Opel di colore scuro, con targhe __________,
fermarsi proprio davanti ai container del cantiere. Dall'auto sono scesi due
uomini, "ben vestiti con dei completi scuri" (VI Polizia del 17
aprile 2012 di __________, pag. 2), che hanno prelevato due trolley dal sedile
posteriore. Avevano fretta e hanno posteggiato non rispettando completamente le
linee di demarcazione. I due si sono quindi incamminati verso la stazione e,
percorsa una ventina di metri, hanno aperto il baule di una Mercedes di colore
grigio chiaro, gettando i trolley all'interno dello stesso, "con una
certa foga" (pag. 2). __________ non ha visto, a differenza dei suoi
compagni, l'arrivo della Mercedes. __________ non ha visto né chi fosse al
volante della Mercedes né se vi fosse un'altra persona al fianco del
conducente; ha però visto che i due uomini hanno preso posto sul sedile
posteriore della vettura. Non ha notato la targa. L'auto è poi ripartita in
direzione sud. La scena ha attirato l'attenzione di __________ e dei suoi
compagni. __________ è stato in grado di fornire i connotati dei due uomini
(uno, 170 cm, corporatura robusta, 30/40 anni, capelli corti neri, carnagione
bianca, completo scuro; l'altro, 175 cm, corporatura normale, 30/40 anni,
capelli scuri corti, vestito di scuro), ma non ha saputo dire chi fosse dei due
al volante della Opel.
Il 25 giugno 2012 la Polizia ha sottoposto le fotografie di alcune
persone (tra cui IM 1) al testimone. __________ non è stato in grado di
riconoscere nessuno (cfr. VI Polizia del 25 giugno 2012 di __________).
d) __________, operaio delle __________
che pure si trovava sul piazzale della stazione __________ di __________ per la
pausa di mezzogiorno, ha riferito alla Polizia la scena di cui sopra. Ha anche
dichiarato che, poco prima che la Mercedes ripartisse, il conducente ha gettato
alcuni fogli fuori dal finestrino. In seguito, una volta ripartita la Mercedes,
__________ e altri colleghi si sono avvicinati alla Opel abbandonata e qualcuno
ha chiamato la Polizia. __________ ha descritto così i due uomini scesi dalla
Opel: l'autista era un uomo con i capelli ricci neri taglio normale, 35/40
anni, 160-170 cm, corporatura normale, vestito elegante con completo scuro,
carnagione chiara; il passeggero era invece un uomo con i capelli lisci castano
scuro taglio normale, con occhiali da vista con lenti rettangolari, circa 30
anni, più basso dell'autista, corporatura robusta, carnagione chiara, anche lui
vestito elegante con completo scuro. Quanto alle persone sopraggiunte con la
Mercedes, si trattava di un uomo (al volante) e di una donna con occhiali da
sole scuri, con capelli neri lisci e lunghi oltre le spalle. A domanda della
Polizia a sapere se fosse in grado di riconoscere le persone in questione, __________
ha risposto: "credo di poterlo fare unicamente per il passeggero della
Opel e meglio quello robusto che portava occhiali da vista. È lui che mi ha
colpito maggiormente." (VI Polizia del 17 aprile 2012 di ____, pag.
3).
Il 25 giugno 2012 la Polizia ha sottoposto le fotografie di alcune
persone (tra cui IM 1) al testimone. __________ non è stato in grado di
riconoscere nessuno (cfr. VI Polizia del 25 giugno 2012 di __________).
e) __________ è un muratore che
lavora presso la ditta __________ a __________. Il giorno dei fatti, verso le
12.
, ha raggiunto, a bordo del furgone della ditta sul quale si trovava da
solo, il __________ a __________ per bere un caffè. Uscito dal bar alle 12.51
(aveva guardato l'ora), ha notato un veicolo fermo dietro il suo furgone che
gli impediva l'uscita. A bordo di quest'auto c'era un uomo che ha prontamente
spostato la propria vettura di qualche metro per permettere a __________ di
uscire con il furgone. __________ si è quindi diretto sul cantiere del piazzale
____________________ a __________, dove alle 13 ha ripreso il lavoro. Dopo alcuni minuti, alla stazione si è rimesso alla guida del furgone
fermandosi alla fine del posteggio per discutere con il suo capo. In quel
momento, ha notato arrivare a forte velocità una Opel Omega di colore scuro con
targhe ____________, a bordo della quale vi erano due uomini, tra cui
l'autista, che era la stessa persona che aveva visto nel posteggio del __________.
In seguito __________ ha assistito alla stessa scena descritta dai testimoni __________
e __________ (l'Opel che viene posteggiata in tutta fretta, i due uomini che
scendono con i due trolley, l'arrivo della Mercedes con a bordo un uomo e una
donna, gli altri due che salgono con i trolley sulla Mercedes, i fogli di carta
che vengono gettati per terra, la ripartenza a forte velocità in direzione
sud). A mente di __________, l'uomo alla guida della Opel Omega aveva un'età di
30/35 anni, alto 170/175 cm, corporatura media, capelli scuri corti abbastanza
ricci e carnagione olivastra, senza barba e senza baffi, completo scuro
elegante. L'altro uomo sceso dalla Opel aveva circa 35/40 anni, alto 165/170
cm, corporatura robusta, capelli scuri corti e pettinati in avanti, carnagione
olivastra, senza barba e senza baffi, completo scuro elegante. Quanto agli
occupanti della Mercedes, __________ ha visto soltanto di spalle la donna
(capelli scuri lisci e lunghi) e che l'autista era un uomo.
Il 25 giugno 2012 la Polizia ha sottoposto le fotografie di alcune
persone (tra cui IM 1) al testimone. __________ non è stato in grado di
riconoscere nessuno (cfr. VI Polizia del 25 giugno 2012 di __________).
f) Sul volante
dell'autovettura Opel Omega abbandonata dagli autori del rip deal è stata
rinvenuta una traccia di DNA riconducibile all'imputato IM 1.
g) Quanto alla refurtiva va
detto che si tratta - diversamente dagli altri tre episodi indicati nell'atto
d'accusa, che riguardano una compravendita di un immobile e il cambio valuta di
denaro contante - degli oggetti di valore indicati nell'elenco prodotto
dall'accusatore privato. Il loro valore sarebbe di CHF 170'000.-- (stando alla
richiesta di risarcimento presentata da ACPR 4). Una parte degli oggetti
apparteneva ai signori ACPR 7, che difatti hanno presentato una domanda di
risarcimento per la parte (CHF 3'195.--, su un danno complessivo di CHF
43'050.--) non coperta dall'assicurazione (la __________, che pure si è
costituita accusatrice privata), ciò che peraltro porrebbe un problema di
coordinamento con la pretesa di ACPR 4 (che aveva inizialmente riferito di
agire anche per loro).
L'imputato contesta di avere mai commesso il reato in questione.
Non sa sostanzialmente fornire una spiegazione della ragione per cui sono state
rilevate le tracce del suo DNA sul volante dell'automobile utilizzata per il
"rip deal" in questione.
Anche se negli altri casi di cui all'atto d'accusa IM 1 non ha mai
funto da autista, si ricorda comunque che, stando a quanto da lui dichiarato,
nel caso ACPR 3 era inizialmente previsto che fosse lui a guidare l'automobile,
salvo poi scambiare i ruoli in ragione della sua migliore conoscenza del _______
(cfr. VI PP del 12 luglio 2012 dell'imputato, pag. 3). Nel caso ACPR 4, però,
il sedicente IM 1 sapeva parlare bene il _______. Si aggiunga, a titolo
informativo, che IM 1 ha dichiarato di avere conseguito in __________ la
licenza di condurre il 29 maggio 2011 (cfr. VI PP confronto ACPR 4 e IM 1, pag.
6).
Dal verbale di confronto con ACPR 4 (ndr: estratti in parte già
riprodotti sopra, nelle dichiarazioni dell'accusatore privato, per evidenziare
la dinamica dell'interrogatorio e meglio il fatto che ACPR 4 non abbia escluso
che IM 1 potesse essere coinvolto soltanto alla fine, dopo che il PP aveva
elencato all'imputato le risultanze a suo carico):
"
Il PP mi fa prendere atto che il verbale odierno è stato agendato
in ragione di nuove emergenze di causa e meglio vi sono elementi per ritenere
che io sia coinvolto quale autore nei fatti commessi a __________ il 17.04.2012
a danno del signor ACPR 4.
Rispondo che ne prendo atto.
Lei ha qualcosa da dire in merito ai fatti commessi a ____ il
17.04.2012
ai danni del qui presente signor ACPR 4?
Voglio dire che io ho ammesso i casi precedentemente contestatemi;
con il qui presente ACPR 4 non ho nulla a che fare, non lo conosco ed è qui la
prima volta che lo vedo.
(…)
"
IM 1
Le faccio prendere atto che gli indizi a suo carico per la
presente fattispecie sono i seguenti:
Ø L’auto utilizzata
dagli autori del reato Opel OMEGA nera targata (__) __________ è stata
controllata nel gennaio 2012 su territorio _______ con a bordo __________, suo
padre, __________, __________, e __________;
Ø Che esami del DNA
eseguiti sulle tracce rinvenute sul volante del suddetto veicolo hanno
riscontrato un DNA appartenente a lei
Ø La vittima dice che IM
1, parlava molto bene _______, con accento __________;
Cos’ha da dire in merito?
Rispondo che assolutamente non sono io l’autore di questo reato.
Non sono ne il signor IM 1 ne il signor __________. I reati da me commessi li
ho ammessi. È possibile che io abbia toccato il volante dell’auto se questa si
trovava al _____________ fuori __________, per esempio posso averla usata per
andare a prendere le sigarette.
ADR che io ho la licenza di guida, conseguita in __________, dal
29.05.2011
Voglio aggiungere che comunque non ricordo di aver toccato il
volante di quell’auto.
Le faccio prendere atto di quanto segue: tutte le vittime dei
reati da lei ammessi (ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 5), compreso il signor ACPR 4
riconoscono o comunque riconoscono con alto grado di somiglianza, nella persona
raffigurata alla foto 4 del documento “____________” l’autore dei furti in loro
danno. Io ritengo che la persona raffigurata alla foto 4 sia lei. Per questo
motivo ritengo che lei non dica il vero quando dice di non essere coinvolto nel
reato ai danni del signor ACPR 4.
Ne prendo atto"
(VI PP del 25 luglio 2012 di confronto tra ACPR 4 e IM 1, pag. 4 e
pagg. 6-7).
h) Dal verbale d'interrogatorio
finale dell'imputato:
"
(…) Furto commesso a __________ in data 17.04.2012 ai danni di ACPR
4.
(domiciliato a __________) per un importo pari a CHF 170'000.00, usando IM 1.
L’auto usata dagli autori OPEL Omega con targhe ____________ è stata
sequestrata, il suo DNA è stato rinvenuto sul volante.
Ha qualcosa da dire in merito?
Rispondo che con questo caso non ho nulla a che fare. L’ho detto
anche prima. Non so spiegarmi come mai ci siano le tracce del mio DNA sul
volante"
(VI PP del 26 luglio 2012 di IM 1, pagg. 7-8).
4) Rip deal" a danno di
ACPR 5
(capo d'accusa 1.4, alternativamente 2.3)
a) ACPR 5 (nato nel _____,
pensionato, residente a __________) ha sporto denuncia il 20 aprile 2012 presso
la Polizia cantonale di ______, in relazione a un episodio di "rip
deal" avvenuto a suo danno a _____ il 19 aprile 2012.
ACPR 5 possedeva una casa di vacanza in __________, a __________,
che era intenzionato a vendere. Ha quindi pubblicato un annuncio sul sito __________.
All'inizio dell'anno 2011, ACPR 5 ha ricevuto una telefonata da un sedicente
signor IM 1 (da un numero di un cellulare con prefisso __________), al quale la
vittima ha inviato per mail la documentazione relativa all'immobile. Le
trattative sono proseguite e IM 1 ha proposto alla vittima di incontrare la
persona che voleva investire nell'affare, tale __________, a __________.
L'incontro a __________ ha effettivamente avuto luogo, ma alla presenza del
solo IM 1. IM 1 ha informato ACPR 5 che avrebbe voluto pagare "notariell"
CHF 540'000.-- del prezzo totale di CHF 800'000.--, mentre avrebbe versato "privat"
CHF 300'000.-- . Il pagamento, a mente di IM 1, avrebbe potuto essere
effettuato in __________, __________, __________, __________ o __________. I
due si sono lasciati rimanendo d'accordo che si sarebbero risentiti per
telefono. ACPR 5 nel frattempo si è rivolto al suo consulente, il quale lo ha
reso attento al fatto che l'operazione era pericolosa e che poteva trattarsi di
riciclaggio; a mente del consulente, l'affare avrebbe potuto essere concluso
unicamente appoggiandosi a conti bancari. Il 4 marzo 2011, ACPR 5 ha telefonato a IM 1, il quale si era detto non contento della proposta trattandosi di denaro in
nero. Il 7 marzo 2011 IM 1 ha richiamato ACPR 5 informandolo che avrebbe pagato
"privat" unicamente CHF 200'000.--. Il consulente di ACPR 5,
da questi interpellato, gli sconsigliava nuovamente di procedere. ACPR 5 ha quindi informato IM 1 che l'operazione era illegale. IM 1 ha voluto parlare con il consulente, dicendo poi a ACPR 5 che il suo consulente era un vecchio. In seguito, IM 1 non
si è fatto più sentire.
A un anno di distanza circa da quanto sopra, senza che fosse stata
presentata alcuna concreta offerta per l'immobile in __________, il 2 marzo
2012.
tale IM 1, dalla __________ (prefisso __________), ha telefonato a ACPR 5.
Quest'ultimo ha riconosciuto in IM 1 il signor IM 1, sia per la voce, sia
perché faceva riferimento a documentazione di un anno prima. IM 1 rispose che
nel frattempo si era sposato e aveva assunto il cognome della moglie. ACPR 5 e IM
1.
si sono quindi accordati per la compravendita dell'immobile, con un cambio
valuta di EUR 100'000.-- contro CHF 100'000.-- e il pagamento di ulteriori EUR
300'000.--. L'incontro era stato fissato per il 19 aprile 2012 a __________ (IM 1 aveva proposto inizialmente un incontro in __________, e meglio a __________
dove a suo dire egli abitava; poi a __________, perché ACPR 5 non era
d'accordo; e, infine, a __________, poiché quest'ultimo voleva che il tutto
avvenisse in __________).
Giunto a __________, ACPR 5 si è recato alla __________, dando
seguito all'indicazione fornitagli da IM 1 per telefono alle ore 12 del
medesimo giorno. Verso le ore 13 è arrivato IM 1, che ACPR 5 ha riconosciuto, trattandosi della stessa persona da lui incontrata a __________, ossia IM 1.
Sedutosi al tavolo, IM 1 ha subito chiesto se ACPR 5 avesse con sé i soldi e
quest'ultimo gli ha mostrato CHF 10'000.-, ma IM 1 voleva vedere tutto il
denaro, per cui ACPR 5 ha inserito i CHF 10'000.- in una delle due buste e gli
ha passato entrambe le buste (contenenti complessivi CHF 100'000.--). IM 1 ha quindi infilato le dita in una delle due per verificare le banconote, dicendosi soddisfatto, e
ha proposto di uscire per ricevere gli Euro. ACPR 5 si è ripreso le due buste,
dicendo di voler vedere dapprima gli Euro. I due si sono quindi recati verso la
vettura di IM 1 e questi ha consegnato a ACPR 5 un "pacchetto" ("Schachtel
mit einem Gummiband", VI Polizia ____ del 24 aprile 2012 di ACPR 5,
pag. 4). ACPR 5 lo ha aperto e IM 1 ha preso due banconote. Queste sono state
verificate da ACPR 5, che le ha ritenute autentiche. "Die
anderen Noten waren in Bündeln, ich glaube zu 50'000 EUR. Dann
war ich leichtgläubig" (cfr. VI Polizia ____ del 24 aprile 2012 di ACPR
5, pag. 4).
A domanda a sapere perché abbia dichiarato di essere stato un
"credulone", ACPR 5 ha risposto di avere preso il pacchetto, di avere
consegnato i franchi svizzeri a IM 1, di avere riposto quanto ricevuto nella
valigia e di essere rientrato, insieme a IM 1, nel ristorante. IM 1 ha poi chiesto a ACPR 5 se volesse una ricevuta per il denaro e questi ha risposto che si attendeva
la sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita. IM 1 ha quindi detto che sarebbe andato velocemente a prendere il contratto nella sua automobile. Dopo
di che, IM 1 lo ha chiamato al telefono informandolo che doveva andare a
recuperare il contratto in questione in ufficio. IM 1 ha pensato che, nell'attesa, avrebbe potuto controllare, nella toilette del ristorante, il denaro
ricevuto mediante un apparecchio, che aveva portato seco, per la verifica delle
banconote. L'apparecchio ha segnalato che le banconote non erano autentiche e a
quel momento ACPR 5 si è accorto, guardandole meglio, la scritta
"facsimile". ACPR 5 ha quindi telefonato a IM 1, ma questi non ha
risposto. In occasione dell'interrogatorio, ACPR 5 ha poi fornito i connotati di IM 1 (che parlava un buon __________, con un accento che gli
ricordava __________, e meglio la regione __________), dicendo che lo avrebbe
potuto riconoscere. Inoltre, al volante dell'auto di IM 1, c'era un'altra persona
(il suo "Kurier") che però ACPR 5 non ha potuto vedere bene e
che non saprebbe riconoscere. Si aggiunga che ACPR 5 è stato in grado di
fornire i numeri di serie delle banconote consegnate a IM 1 (100 banconote da
CHF 1'000.--) poiché aveva preso nota dei medesimi.
Il 14 giugno 2012 la Polizia cantonale di _______ ha sottoposto
una serie di fotografie a ACPR 5, il quale ha riconosciuto IM 1.
Anche in occasione del confronto con IM 1, avvenuto il 12 luglio
2012, ACPR 5 ha riconosciuto l'imputato (che peraltro aveva ammesso i fatti)
nei termini seguenti:
"
Lei riconosce nel qui presente IM 1 il Sig. IM 1
Rispondo che la voce di IM 1 corrisponde a quella di IM 1
rispettivamente IM 1. Fisicamente al momento dei fatti sia a __________ che a _____
si è presentato diversamente. La voce è sicuramente quella e la fisionomia è la
medesima. Ma nei nostri incontri si è sempre presentato molto ben vestito e mi
è rimasta impressa la sua apparenza molto simpatica. Riconosco nella persona
davanti a me i tratti di IM 1 e IM 1 ma non posso dire che lo riconosco al
100%, ma la voce ribadisco è quella"
(VI PP confronto del 12 luglio 2012 tra ACPR 5 e IM 1, pag. 4).
E ancora (la foto n. 8 è quella di IM 1):
"
Il PP mi mostra la documentazione fotografica che viene annessa
al presente verbale quale ALLEGATO 2 e mi chiede se riconosco qualcuno.
Comincio con il dire che sono un pessimo fisionomista. Alla foto
n. 8 riconosco, anche se non al 100%, il signor IM 1 per la conformazione del
viso e il qui presente IM 1"
(VI PP confronto del 12 luglio 2012 tra ACPR 5 e IM 1, pag. 5).
b) Quanto al maltolto è emerso
che si è trattato della somma di CHF 100'000.-- meno EUR 2'000.-- (4 banconote
da EUR 500.-).
Sulle citate false banconote sono, di poi, state rinvenute le
impronte digitali appartenenti all’imputato e a tale __________
c) IM 1 ha ammesso il reato (a prescindere dalla sua qualifica giuridica) giusto qualche ora prima che
avvenisse il confronto con la vittima. L'imputato ha affermato di avere
ricevuto, una volta spartito il bottino, una somma di CHF 30'000.--, nonostante
avesse segnalato la vittima e recitato il ruolo principale.
Dal verbale d'interrogatorio dinanzi al PP del 12 luglio 2012 (ore
09:00):
"
Voglio spiegare che dopo l’interrogatorio di settimana scorsa ho
riflettuto molto in carcere. Io soffro molto l’attuale carcerazione e sono
molto preoccupato e ho molta paura di rimanere li. Sento molto la mancanza
della mia famiglia, in particolare di mia mamma e della mia amica.
Detto questo voglio ammettere di aver commesso un ulteriore reato
tipo un rip deal. Si tratta di una truffa commessa a __________, non ricordo
bene dove, circa in aprile 2012 la somma sottratta ammonta a CHF 100'000.-- e
la vittima è il signor ACPR 5.
Comincio con il dire che circa a metà del 2011 io avevo contattato
questa persona per la compravendita di un’immobile e avevamo fissato
un’incontro a __________ per discutere dell’affare (non ricordo il luogo
preciso ma si tratta di un luogo pubblico).
ADR il contatto del signor ACPR 5 non me lo ha fornito nessuno. Io
sono andato in internet a vedere gli annunci per la compravendita di immobili e
ho visto l’inserzione di ACPR 5 con il suo numero telefonico.
ADR che si tratta del primo caso di rip deal che ho messo in atto.
Io avevo sentito parlare dei miei connazionali presso i _____ in _______, a __________,
di questo tipo di truffe e avevo quindi capito come funzionavano. Ho quindi
deciso di farlo da solo perché avevo bisogno di soldi. Si tratta come ho detto
del contatto con il signor ACPR 5 al quale avrei proposto la classica
compravendita di un’immobile unitamente ad un cambio valuta. Nell’ambito di
quest’ultima operazione vi sarebbe stato uno scambio di denaro a contanti e
quindi la consegna di denaro falso alla vittima.
Con il ACPR 5 tuttavia la truffa non è andata in porto perché ACPR
5.
non aveva voluto concludere l’affare. Ora che ci penso il motivo è perché non
sono riuscito a spiegarli bene la procedura della compravendita.
ADR ACPR 5 è una persona anziana o meglio di mezza età, comunque
non giovane. Mi ricordo che aveva i capelli bianchi ed era molto alto senza
altri dettagli particolari.
Continuo con il dire che nel maggio/giugno del 2011 sono stato a
una festa di matrimonio di gente delle mie parti e ho nell’occasione conosciuti
tale __________. Questo è il suo nome di battesimo non conosco altri dati della
persona, non so dire se si tratta di un soprannome.
Discutendo con lui delle mie necessità di denaro, siamo finiti a
parlare di una possibile truffa ai danni di una persona di cui lui aveva già il
contatto telefonico.
Mi spiego meglio dicendo che io non ho chiesto a __________ di
poter partecipare a una truffa ma è lui che individuando in me la persona
giusta mi ha proposto di partecipare con lui ad un reato che aveva già in
mente. Io ero la persona “giusta” perché in grado di esprimermi in __________
con le potenziali vittime che di fatto parlavano __________. Preciso che queste
vittime sono le persone ACPR 3 e ACPR 2 con le quali ho già fatto un confronto
ammettendo di essere l’autore del reato in loro danno.
A questo punto __________ mi ha detto che avrei potuto guadagnare
e mi ha spiegato che si trattava di un guadagno senza tanti rischi. In sostanza
io avrei dovuto contattare telefonicamente la vittima, proporre uno scambio di
valuta e di conseguenza ricevere il denaro da quest’ultima, sempre nel contesso
di una transazione immobiliare.
__________ avrebbe partecipato come autista. Ciò che poi ha fatto.
ADR che __________ è la persona che ha chiamato la signora ACPR 3
annunciandosi come il padre di IM 1, il mio alias. Per quanto concerne il caso ACPR
3.
l’accordo per la spartizione del bottino è stata di CHF 20'000.-- per me e il
resto per __________.
ADR che è __________ ad avere organizzato/ recuperato l’automobile
e i soldi falsi. Inizialmente comunque i ruoli nella commissione della truffa
avrebbero dovuto essere i seguenti: lui il protagonista in contatto le vittime
e io l’autista, Siccome io parlavo bene __________ come le vittime abbiamo
scambiato i ruoli.
Visto che la truffa ai danni di ACPR 3 era andata in porto, ho
deciso di ricontattare il signor ACPR 5 e procedere con le stesse modalità
usate nella truffa ACPR 3. Nel caso ACPR 5 si trattava di una compravendita di
un’immobile di proprietà della vittima che non ricordo dove fosse situato. La
mia proposta d’acquisto era chiaramente una scusa, in realtà io miravo
unicamente all’operazione di cambio valuta.
Con il signor ACPR 5 ho trattato unicamente io e non ha
partecipato nessun altro. Ora che ricordo però a __________ era presente
un’altra persona che come al solito fungeva d’autista. Si tratta di una persona
che ho conosciuto in un bar di __________ e si chiama __________ oppure __________.
In questo caso si tratta del suo nome di battesimo, comunque non ho visto un
documento ufficiale. Sarei in grado di riconoscere questa persona.
Tornando alla truffa dico che io e ACPR 5 ci siamo incontrati a __________
presso un luogo pubblico (ristorante), non ricordo dove esattamente, ma non
eravamo nelle vicinanze del lago. In questo ristorante io sono arrivato con le
banconote per un totale di EUR 200'000.--/300'000.-- false, in un porta
documenti. In realtà alcune banconote erano autentiche ed erano posizionate
sopra il malloppo di banconote false, queste le ho mostrate a ACPR 5.
ADR i soldi falsi sono stati reperiti da __________.
Lo scambio di denaro è avvenuto fuori dal ristorante. Eravamo
all’esterno però non c’è una ragione specifica per la quale la consegna è
avvenuta all’esterno. Comunque era quello che avevo fatto con la signora ACPR 3
e l’ho ripetuto. Dopo lo scambio siamo rientrati al ristorante, ma dopo poco
con la scusa di aver dimenticato qualche cosa in auto me ne sono andato. L’auto
era parcheggiata fuori dal ristorante e c’era alla guida __________.
ADR per questa truffa il mio guadagno è stato solo di CHF
30'000.--. Infatti __________ pretendeva una grossa percentuale del denaro
perché diceva che era stato molto dispendioso trovare il denaro falso, tra
l’altro molto ben fatto, e che l’auto era stata molto costosa. Io non ho potuto
obbiettare e quindi ho accettato questa ripartizione.
Il PP mi dice che sono poco credibile quando dico di aver
conosciuto le altre persone che hanno partecipato ai reati insieme a me. In
particolare sono molto evasivo indicando unicamente i nomi di battesimo o i
soprannomi, e così facendo rendo difficoltoso rintracciare queste persone. Mi
contesta inoltre che tutte le queste persone le avrei conosciute in bar o
feste, frequentati da _______, e che in genere non è consuetudine parlare fra
estranei al bar di reati. Significa che mi conoscevano già e/o sapevano che ero
predisposto alla commissione di reati oppure che mi sono proposto io.
Rispondo che si tratta di persone che conosco in modo superficiale
per questo non so dire molto di più sulle loro generalità.
ADR che ho commesso i rati con queste persone perché per fare una
truffa non c’è bisogno di conoscere meglio i proprio compagni.
Qual era il suo alias usato nei contatti con il signor ACPR 5?
Non me lo ricordo.
Il PP mi comunica che le autorità di Polizia del Canton __________
hanno segnalato a questo Ministero una truffa tipo rip deal denunciata presso
di loro da ACPR 5 per fatti commessi a __________ il 19 aprile 2012 in suo danno. L’autore del reato in questo caso si faceva chiamare IM 1, IM 1. Ha qualcosa da dire in merito?
Si tratta chiaramente del reato da me ammesso e di cui ho appena
riferito sopra. Effettivametne ora ricordo che ho utilizzato i nomi IM 1 e IM 1
per contrattare con ACPR 5.
Conosce una persona di nome __________?
No.
Conosce il signor __________?
No, non conosco la persona con questo nome.
Il PP mi sottopone documentazione fotografica che viene allegata
al presente verbale quale ALLEGATO 1 e mi chiede se mi riconosco in alcune
fotografie.
Rispondo che mi riconosco nella fotografia n. 8, non mi riconosco
in nessun’altra fotografia. In particolare non mi riconosco nella fotografia n.
4.
dell’allegato __________.
Riconosce qualcun altro in queste fotografie?
Nella foto n. 5 riconosco mio padre"
(VI PP del 12 luglio 2012 di IM 1, pagg. 3-5).
Dal verbale di confronto del 12 luglio 2012 (ore 11:45) con la
vittima ACPR 5:
"
IM 1
Lei ha qualcosa da dire in merito ai fatti che commessi a __________
il 19.04.2012 ai danni del qui presente signor ACPR 5.
Voglio dire che sono io l’autore di questi fatti come ho ammesso
stamane in occasione del mio verbale. Mi dispiace molto di quello che ho fatto.
(…)
IM 1
Lei cosa ha da dire?
Rispondo che ribadisco le mie dichiarazioni nel mio verbale
odierno. Io riconosco il signori ACPR 5 nella vittima della truffa da me
commessa. Come dicevo nel mio verbale di questa mattina è vero che ci siamo
incontrati a __________ e un anno dopo a __________ che con la scusa di
acquistare un immobile in __________ ho proposto a ACPR 5 un cambio valuta.
Questo scambio si è verificato a ____ in occasione del quale ho ricevuto CHF
100'000.- da parte di ACPR 5 consegnando invece a lui valuta in EUR falsa"
(VI PP confronto del 12 luglio 2012 tra ACPR 5 e IM 1, pagg. 4-5).
Dal verbale finale dell'imputato del 26 luglio 2012:
"
(…) Furto commesso in data 19.4.2012 a ______ ai danni di ACPR 5
(domiciliato a ______) per un importo pari a CHF 100'000.00, usando l’ALIAS IM
1.
e IM 1, intenzionato all’acquisto di un immobile ubicato in __________, di
proprietà della vittima e pubblicizzato in internet. Sono state rinvenute
tracce dattiloscopiche sulla mappetta contenente i soldi appartenenti a lei e a
tale __________. Lei ha ammesso il reato e ha indicato in __________ l’altro
partecipante al reato.
Ha qualcosa da dire in merito?
Rispondo che confermo anche i fatti che concernano ACPR 5 e di
essere l’autore. Mi dispiace per il danno causato.
Lei ha indicato tale __________ quale compartecipe al reato. Le
sottopongo documentazione fotografica (ALLEGATO 3) e le chiedo se si tratta
della persona che ha commesso insieme a lei il reato in questione.
Rispondo che __________ è una persona con la carnagione molto
scura. Avrà un’età di circa 20/25 anni non posso dare altri dettagli. Sono
sicuro che la persona nella fotografia non è __________. Questa persona non
l’ho mai vista.
Le faccio prendere atto che si tratta di __________, Alias di __________,
suo parente e conosciuto in __________ per reati tipo rip deal commessi anche
insieme a me, di cui sono state rinvenute le tracce dattiloscopiche nel “caso IM
1”.
Ha qualcosa da dire in merito?
Rispondo che non ho nessuna idea sul perché le sue impronte siano
finite li. Conosco __________ è un mio lontano parente. Da bambini abbiamo
commesso dei reati insieme. __________ non mi dice niente"
(VI PP del 26 luglio 2012 di IM 1, pag. 7).
5) Dal verbale finale
del 26 luglio 2012 dell'imputato:
"
In buona sostanza il PP mi dice che emerge dagli atti che io sono
autore –in parte reo confesso- unitamente a terze persone rimaste ignote, di
furti aggravati siccome commessi come associato ad una banda intesa a
commettere furti e per mestiere (art. 139 cifra 2 e 3 CP), procacciandomi
refurtiva per un totale quantificato in CHF 430'000.00. Secondo le mie
dichiarazioni io avrei spartito con terze persone tuttora non identificate la
refurtiva in ragione di una percentuale che arrivava fino al 30%/40%.
Sempre dagli atti emerge che si tratta di reati tipo Rip Deal
commessi ai danni di vittime domiciliate in __________ nel periodo compreso fra
febbraio 2011 e aprile 2012. Io ho agito con la chiara volontà di associarmi a
terze persone, in quanto da solo non ero in grado di delinquere. Si tratta di
più infrazioni indipendenti, fra me e i miei correi vi era una collaborazione
nel commettere il reato e ci siamo successivamente suddivisi il bottino secondo
le rispettive necessità. Il reato è pure aggravato dal mestiere, ritenuto che
ho consacrato all’attività delittuosa importante tempo, mezzi, frequenza e
regolarità e ho agito secondo un metodo particolare, così da trarne un apporto
notevole al mio finanziamento, rendendo quindi i furti un’attività accessoria.
Il mio contributo nella commissione dei reati è principale in quanto sono
sempre stato la controparte nelle trattative con le vittime e fondamentale
grazie alla mia conoscenza della lingua __________ che ha permesso di
approcciare senza problemi con vittime di lingua madre __________.
Ha qualcosa da dire in merito?
Rispondo che nel caso ACPR 5 io ho fatto unicamente quello che mi
ha detto __________ non potevo fare altrimenti e quindi io gli ho consegnato i
soldi che chiedeva. Per il ACPR 1 ho guadagnato solo EUR 500.—perché ho fatto
solo da traduttore. Per quanto concerne il caso ACPR 3 non mi ricordo, circa
EUR 20'000.--.
Chi sceglieva la vittima, chi controllava in internet, chi
contattava le persone
Rispondo che nel caso ACPR 3 è __________ ad avermi indicato le
persone che io ho poi contattato. Lui aveva recuperato nome e numero telefonico
in internet dove c’era l’annuncio della vendita della casa della signora ACPR 2.
Alla fine io ho contattato queste persone ACPR 3 e ACPR 2. Dopo la prima
telefonata alle vittime ho sempre avuto io il contatto telefonico, via e-mail e
personale con queste persone. I dettagli da comunicare mi venivano suggeriti da
__________.
Per quanto concerne il caso ACPR 1 è __________ che mi ha fornito
tutte le coordinate per contattare queste persone.
Nel caso ACPR 5 la prima volta mi sono mosso da solo e la truffa
non è stata realizzata. In seguito è subentrato __________. In questo caso sono
io che ho parlato a ________ di una possibile vittima individuata in ACPR 5.
Lui si è proposto di partecipare, se ricordo bene ha anche avuto qualche
colloqui telefonico con il ACPR 5 spacciandosi per me, o meglio identificandosi
con la mia identità di IM 1.
Il PP mi fa prendere atto che il modus operandi mio e dei miei
correi è il seguente:
- contatti via internet e per telefono in lingua __________ con
vittime di lingua madre __________;
- approccio a vittime con intenzione di acquistare immobili o
altri beni pubblicizzati in internet;
- proposta di scambio denaro valuta quale operazione necessaria
per finalizzare l’acquisto dell’immobile;
- spesso primo incontro per un approccio con le vittime e
guadagnare la fiducia;
- sottrazione degli oggetti al momento dell’incontro;
Rispondo che prendo atto e che confermo che questo era il
procedere con le vittime. Questo modo di procedere l’ho appreso dagli ___________.
Il PP mi fa prendere atto che quanto appena dichiarato è in
contraddizione con le mie precedenti dichiarazioni; infatti la prima volta che
ho tentato di commettere un Rip Deal era in febbraio 2011 a __________ ai danni di ACPR 5 e che la prima volta che sono stato a __________ al campo dove
soggiornano gli _______ era maggio 2011 come precedentemente dichiarato.
Ora che ci penso in realtà la prima volta che ho imparato questo
modo di commettere reati, ossia il procedere descritto sopra, ero a __________
presso un ___________ dove mi ero recato con mio cugino che voleva sposare una
ragazza che viveva li. Lì mi sono accorto che le persone che commettevano
questo tipo di reati, Rip Deal (questo termine l’ho scoperto successivamente
navigando in internet), guidavano macchine belle e che avevano soldi e quindi
ho deciso di provare anch’io a commettere questi reati per ottenere soldi, sono
stato attirato dalla dolcevita"
(VI PP del 26 luglio 2012 dell'imputato, pagg. 8-9).
V. DIRITTO
1) Il "rip-deal"
La fattispecie di "rip-deal" può, in linea teorica,
adempiere i requisiti di diverse infrazioni penali, a dipendenza del caso
concreto.
Nell'atto d'accusa in esame, l'imputazione principale concerne il
reato di furto e, in alternativa, quello di truffa.
A livello federale non risulta giurisprudenza specifica al riguardo.
La Corte di cassazione penale del Cantone di ____, con sentenza
del 20 marzo 2006, in un caso di "rip deal" (operazione di cambio
valuta nell'ambito di una compravendita immobiliare), ha ritenuto adempiuta la
fattispecie di truffa. In particolare, ha respinto l'argomento, sollevato dal
ricorrente, secondo cui l'inganno non poteva considerarsi astuto. A mente della
Corte, il modo di procedere degli autori rappresentava invece un caso classico
di truffa: la scelta di un hôtel di lusso, l'arrivo ostentato del preteso
acquirente, la messa in scena curata sin nei dettagli, "tout concourait
à donner confiance, à éblouir la victime et à rendre crédible la perspective du
gain important que l'on pouvait faire miroiter à la victime pour la convaincre
de commettre un acte préjudiciable à ses intérêts. C'était
astucieux et il était bien difficile pour la future victime d'opérer un
contrôle quelconque".
2) Il
reato di furto
Le aggravanti di mestiere e banda
Ai sensi dell’art. 139 cifra 1 CP è punito con la reclusione fino
a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, a scopo d’indebito profitto,
sottrae una cosa mobile altrui alfine di appropriarsene.
Perché ci sia furto occorre che il reo abbia sottratto ad
altri la cosa: in questo senso egli deve avere leso il possesso altrui e
costituito un nuovo possesso sulla cosa (DTF
115.
IV 104 consid. 1 c/aa). La nozione di possesso ai sensi di questa
disposizione va distinta dall'omonimo termine del diritto civile (art. 919 CC; v.
già DTF 71 IV 87
consid. 3). In ambito penale la giurisprudenza definisce il possesso (Gewahrsam,
possession) come potere fattuale sulla cosa secondo le regole della vita
sociale. Esso presuppone l'effettiva disponibilità della cosa unitamente alla
volontà di possederla (DTF
112.
IV 9 consid. 2a pag. 11 e rinvii).
Secondo CORBOZ (Les infractions en droit suisse,
vol. I, 3a ed., n. 7 ad art. 139), il possessore può mostrarsi
disponibile a trasferire volontariamente il possesso della cosa, ma a certe
condizioni; in questo caso, colui che s'impossessa della cosa senza osservare
le condizioni fissate commette una sottrazione. A titolo di esempio, è citato
il caso in cui venga forzato un apparecchio automatico per la distribuzione di
merce contro pagamento (DTF 104 IV 72).
Il furto è aggravato, e perciò passibile di una pena massima di
dieci anni di reclusione o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote
giornaliere se l’autore fa mestiere del furto (art. 139 cifra 2 CP), oppure,
con pena massima di dieci anni di reclusione o con una pena pecuniaria non
inferiore a 180 aliquote giornaliere, se l’autore ha agito in qualità di
affiliato ad una banda si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma
pericolosa, oppure ancora si è dimostrato particolarmente pericoloso per il
modo in cui ha perpetrato il furto (art. 139 cifra 3 CP).
Secondo la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere laddove
risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza
degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni
auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa
stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. E’ necessario che
la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e relativamente
regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 2; DTF 116 IV 319,
consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).
Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una
commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la
disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del
tipo in questione.
Innanzitutto, dunque, è necessario che il prevenuto abbia già
compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dall’altro la
giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può
parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare
quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e l’ammontare
della refurtiva. Così, ad esempio, possono essere sufficienti 5 furti in una
settimana con un bottino complessivo di fr. 2'000.-, mentre non lo sarebbero 5
furti in un anno, per lo stesso ammontare. La verifica non può essere fatta in
maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander
Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea
2007, n. 93 ad art. 139).
In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l’autore ha agito
con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la
volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle
entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di
vita.
Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito
dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10%
e, a volte, del 25%. E’ stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo
mensile di fr. 1'000.- per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente
quello di fr. 500.- mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.- (DTF 123 IV
113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute entrate per fr. 250.-
al mese (DTF 116 IV 319, 334 seg.). Non è necessario che l’autore riesca concretamente
ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44;
DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti
l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare
basta (DTF 123 IV 113, 117).
Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero
imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco
problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale, da
aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente
effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una
prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su
quando da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti,
i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel
Alexander Niggli/ Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 102 ad
art. 139).
Secondo la giurisprudenza l'aggravante della banda è data qualora
due o più persone manifestano, espressamente o per atti concludenti, la volontà
di associarsi in vista di commettere in futuro più azioni criminose,
indipendenti, qualificate come furto oppure come rapina, anche se non ancora
ben definite e/o pianificate. Secondo il Tribunale federale per l'applicazione
di questa aggravante, è sufficiente che gli autori prevedevano o
ipotizzino più di due future azioni criminose (DTF 122 IV 265, 100 IV
219, 102 IV 166; Schubarth, Komm., all’art. 137 n. 129 ss; Trechsel, Kurzkomm.,
all’art. 139 n. 16 s.; Rehberg - Schmid, Strafrecht III, § 8 n. 4.2.;
Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 13 n. 100-102;
Noll, Schweiz. Strafrecht, BT I, p. 140 s.).
Con riferimento al quesito a sapere se due persone fossero
sufficienti a costituire una banda il TF ha stabilito che, per decidere se
sussista una banda, vanno valutati, più che il numero di partecipanti, il grado
d'organizzazione e l'intensità della collaborazione esistente tra gli autori.
In particolare, è data l'affiliazione ad una banda se
l’organizzazione (almeno accennata con la ripartizione dei ruoli o del lavoro)
e l'intensità della collaborazione raggiungono una dimensione tale che si possa
parlare di una squadra solida e stabile ancorché durata poco tempo (DTF 124 IV
86; 124 IV 286).
Dal profilo soggettivo è sufficiente che l'autore abbia voluto e
conosciuto le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda.
L'elemento della banda deve essere ammesso solo se l'intenzione dell'autore porta
sulla perpetrazione in comune di più infrazioni (DTF 124 IV 86; 122 IV 265, 120
IV 317; 105 IV 181).
L'aggravante della banda si giustifica per la maggior pericolosità
dei singoli componenti derivante dal fatto che, detto in parole povere,
l’unione fa la forza o, meglio, influisce psichicamente e fisicamente in modo
negativo sul loro comportamento e sulla loro determinazione (DTF 78 IV 233).
Il simultaneo verificarsi di più circostanze aggravanti non
consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma può essere
considerato ai fini della determinazione della pena nel contesto
dell'applicazione dell’art. 63 CP (DTF 120 IV 330; SJ 1997, 181).
3) Il reato di truffa
Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è
punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma
subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio od altrui. Ai sensi dell'art. 146 cpv. 2 CP, se il colpevole
fa mestiere della truffa, la pena à una pena detentiva sino a dieci anni o una
pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.
Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia é ammessa se
l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre
fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la
cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla
controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi
rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128
IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno
astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto
se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano
tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito
critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa
quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia
le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere
verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno
(DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).
Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi
fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità
(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare
l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e
non pubblicate 6B.409/2007 del 9.10.2007 nonché 6S.417/2005 del 24.3.2006)
anche se vi è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità
della vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi
all’impunità dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei
casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso,
nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto
del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre
parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima,
alfine di evitare l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte
le misure di prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa
se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (ARZT, Basler
Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 146 no. 10
segg., DONATSCH, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo, 2008, § 18, pag. 194
segg., CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Stämpfli, Berna, 2002,
art. 146, no. 16 segg., DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28 e non pubblicate
6S.18/2007 del 2.3.2007 nonché 6S.168/2006 del 6.11.2006). L’attitudine
sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta, credulona od
anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al
riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si
trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la
dabbenaggine della vittima comporta perciò l’automatica assoluzione
dell’autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di
protezione della vittima, nella misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta
a suo favore (DTF non pubblicata 6S.168/2006 del 6.11.2006).
Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato
presuppone un errore da parte del truffato (ARZT, op. cit., art. 146, no. 72
segg., DONATSCH, op. cit., § 18, pag. 207 segg. e CORBOZ, op.cit., Vol. I, art.
146, no. 24 segg.), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (ARZT,
op. cit., art. 146, no. 77 segg., DONATSCH, op. cit., § 18, pag. 208 segg. e
CORBOZ, op.cit., Vol. I, art. 146, no. 27 segg.), un danno patrimoniale (ARZT,
op. cit., art. 146, no. 86 segg., DONATSCH, op. cit., § 18, pag. 212 segg. e
CORBOZ, op.cit., Vol. I, art. 146, no. 32 segg.), un nesso causale tra la
disposizione patrimoniale e il danno (TRECHSEL, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo, 2008, art. 146, no. 29 e
CORBOZ, op.cit., Vol. I, art. 146, no. 38) nonché l’arricchimento dell’autore.
Per quel che concerne l’aspetto soggettivo l’autore deve
consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire
un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla
realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente
(ARZT, op. cit., art. 146, no. 118 segg., DONATSCH, op. cit., § 18, pag. 217
segg., TRECHSEL, op. cit., art. 146, no. 31 e CORBOZ, op. cit., Vol. I, art.
146, no. 39 segg.).
4.
In concreto
a) Innanzitutto IM 1 non può
essere condannato per l'episodio di "rip deal" avvenuto a danno di ACPR
4.
in ragione dell'insufficienza delle prove addotte perché l'unico riscontro
oggettivo che lo collega a ACPR 4 è infatti il ritrovamento del suo DNA sul
volante dell'automobile utilizzata dagli autori. A ciò si contrappongono le
circostanze che nel primo interrogatorio dinanzi alla Polizia, ACPR 4 ha riferito di essere in grado di riconoscere il sedicente __________, ma di essersi soltanto reso
conto che l'autista era un uomo senza però vederlo meglio; il mancato e certo
riconoscimento di IM 1 da parte di ACPR 4 stesso sia tra le fotografie
sottopostegli, sia, soprattutto, in occasione del confronto diretto, seguito
poi dal tardivo “riconoscimento” quale autista, avvenuto mediante l'invio di
uno scritto al magistrato inquirente, a inchiesta sostanzialmente chiusa, con
riferimento al fatto che gli autori dovevano per forza essere tre; nonché il
fatto che la refurtiva, gioielli e pietre preziose, diverge dal denaro contante
degli altri episodi ed il fatto che IM 1 non abbia svolto, negli altri casi, il
ruolo di autista. Si tratta di circostanze che costituiscono dubbi
insormontabili sulla via del riconoscimento della responsabilità penale
dell’imputato.
b) Per quanto riguarda gli
altri tre episodi (ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 5), le questioni riguardanti la
qualifica giuridica possono essere così ritenute.
ll reato di furto presuppone una sottrazione, ossia la lesione del
possesso da parte della vittima e la costituzione di un nuovo possesso da parte
dell'autore. Come già sopra ricordato, il possesso, dal punto di vista penale,
corrisponde al potere fattuale sulla cosa secondo le regole della vita sociale
e implica, da un lato, l'effettiva disponibilità della cosa, dall'altro, la
volontà di possederla.
Il reato di truffa, invece, presuppone, come noto, che l'inganno
possa essere qualificato come astuto e che lo stesso conduca la vittima, in
errore, a compiere un atto pregiudizievole degli interessi pecuniari. In questo
caso, la vittima deve mantenere una certa libertà di scelta ed è la stessa
vittima a ledere gli interessi pecuniari (suoi o di un terzo). L'atto di
disposizione è ogni atto o omissione che comporti direttamente un pregiudizio
patrimoniale.
Nei tre casi che ci occupano, determinate è sapere se le vittime
avessero già trasmesso o no il possesso del denaro all'autore. Nel caso di
risposta negativa, occorrerebbe valutare se l'inganno, che si è senz'altro
realizzato, può essere qualificato come astuto ai sensi della norma che reprime
la truffa.
c) Nel caso ACPR 1, va detto
che __________ voleva vedere il denaro dei potenziali acquirenti, i quali le
hanno consegnato quattro banconote da EUR 500.-- che la ACPR 1 ha verificato in un istituto bancario, procedendo a un cambio valuta in CHF. Tornata dalla banca
nel ristorante, la ACPR 1 ha consegnato il denaro appena cambiato al padre,
dicendo che i soldi erano "buoni". A quel punto, il padre consegna le
due buste alla figlia, la quale le dà a sua volta al sedicente IM 1. I ACPR 1
erano convinti, a dire di __________, che IM 1 si sarebbe fermato a contare i
soldi, ma invece, dopo una rapida occhiata, si è alzato, dicendo "change
money" e dirigendosi verso l'automobile. Per la ACPR 1, era chiaro che
stava andando a prendere i soldi che lei e il padre avrebbero dovuto ricevere,
ma, come da lei dichiarato, "Siccome è partito con i nostri soldi, ho
voluto seguirlo per sicurezza." Per la ACPR 1, quindi, IM 1 non era
ancora il possessore del denaro ricevuto, tant'è che la ACPR 1 si è tenuta,
anche da un punto di vista "fisico", vicina al denaro. Quello che
ella considerava ancora "suo" ("(…) è partito verso la
macchina con i nostri soldi"). Gli autori sono però riusciti a fuggire
con la loro auto - e il denaro.
d) Nel caso ACPR 3 (asserito
cambio di moneta svizzera in tagli più piccoli), il sedicente IM 1 (ossia IM 1)
ha consegnato la busta con i soldi (falsi) a ACPR 3 e questa, prima di
consegnargli il suo denaro, ha guardato rapidamente all'interno della busta,
notando delle mazzette di banconote da CHF 1'000.-- avvolte da fascette
bianche. A quel punto la ACPR 3 ha consegnato a IM 1 due buste bianche
contenenti complessivamente CHF 30'000.-- e un ulteriore un sacchetto di
plastica giallo contenente ulteriori CHF 30'000.-- (per un totale di CHF
60'000.--, in tagli da 20, 50, 100 e 200). Ma dopo avergli consegnato il denaro,
la ACPR 3 ha detto a IM 1 che prima che partisse, voleva controllare i soldi. A
quel punto, IM 1 le consigliava, per ragioni di sicurezza, di controllarli
all'interno del ristorante e, a quel punto, entrata la ACPR 3 - da sola - nella
toilette per compiere la verifica, IM 1 ne ha approfittato per dileguarsi.
Dal momento che la ACPR 3 ha chiaramente detto a IM 1 che voleva controllare il denaro ricevuto prima che questi partisse, si può ritenere che
la ACPR 3 non avesse ancora trasmesso il possesso dei soldi a IM 1 e che
questi, scappando mentre la ACPR 3 compieva la verifica di quanto ricevuto,
abbia "leso" il possesso della ACPR 3 che ancora sussisteva sui soldi
consegnati a IM 1. Tant'è che, a mente della vittima, IM 1 non avrebbe potuto
andarsene, e quindi disporre pienamente di quanto ricevuto (costituzione di un
nuovo possesso), prima che la verifica fosse esperita.
e) Quanto all'episodio ACPR 5,
va detto che, dopo la consueta verifica di alcune banconote (vere) consegnatele
dal sedicente IM 1 (rispettivamente IM 1) scelte da quest'ultimo dal pacchetto
("Schachtel") contenente il denaro (falso, a parte, appunto,
alcune banconote), la vittima ha preso il pacchetto in questione e consegnato i
suoi soldi a IM 1. Quando IM 1 chiese a ACPR 5 se era possibile avere una
ricevuta per il denaro, ACPR 5 rispose che si sarebbe aspettato di firmare un
contratto preliminare. A quel punto IM 1, accampando la scusa di dover andare a
prendere il contratto in auto, uscì. Poi IM 1, per guadagnare evidentemente
ancora del tempo, telefonò a ACPR 5 informandolo che si stava recando in
ufficio per recuperare il contratto in questione. Nell'attesa, ACPR 5 decise
allora di verificare (con un apparecchio apposito) il denaro ricevuto e
finalmente si accorse dell'accaduto. Ora, se da un lato è vero che in un primo
tempo IM 1 uscì soltanto, a suo dire, per andare a prendere il contratto
nell'auto, dall'altra va pur detto che ACPR 5 non sembrò più voler esercitare
il possesso sui soldi da lui consegnati all'autore. Tant'è che, una volta
effettuato lo scambio, il pensiero corse alla sottoscrizione del contratto.
Soltanto durante l'attesa per il ritorno di IM 1 (che si stava asseritamente
recando in ufficio e che quindi avrebbe potuto anche, teoricamente, depositare
i soldi tornando unicamente con il contratto), ACPR 5 controllò le banconote di
euro ricevute. D'altro canto, è da rilevare che ACPR 5 aveva portato con sé un
apparecchio apposito per la verifica dell'autenticità delle banconote, per cui
ci si può chiedere quando ACPR 5 avrebbe voluto controllarle (a meno che si sia
accontentato dell'esame, peraltro eseguito senza l'ausilio dell'apparecchio,
delle banconote autentiche che gli sono state sottoposte all'inizio). In tal
senso, si può quindi ritenere che anche ACPR 5, così come le altre vittime di IM
1, non avesse ancora trasferito il pieno possesso del denaro all'asserita
controparte contrattuale, essendo condizionato alla sottoscrizione del
contratto e, eventualmente, all'uso dell'apparecchio di verifica.
Per il resto è appena il caso di rilevare che la diversa costruzione
giuridica proposta dalla patrocinatrice del ACPR 5 non avrebbe mutato nulla
sull’esito concreto del procedimento: la pena sarebbe stata uguale poiché la
gravità oggettiva e soggettiva dell’agire dell’imputato non muta a dipendenza
della qualifica giuridica del reato, stanti anche le comminatorie di pena assai
similari mentre, quel che più conta nell’interesse dell’accusatore privato, le
sue pretese risarcitorie sono state sostanzialmente ammesse e non sarebbero
mutate per effetto della qualifica giuridica proposta dall’accusatore privato.
Con il che l’imputato è stato riconosciuto colpevole di furti per
tutti i tre gli episodi ritenuti, la Corte avendo considerato preminente
l’elemento della volontà delle vittime di non essersi giuridicamente
spossessate del denaro, la consegna perfezionandosi soltanto con la contemporanea
dazione del contro volare.
f) Quanto al ruolo
dell’imputato, egli è risultato correo in tutti e tre gli episodi e meglio,
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, anche nel caso ACPR 1, laddove IM
1.
ha preso parte appieno al disegno criminoso, accompagnando il correo anche
in _____, nelle fasi preliminari al realizzarsi dell’evento, avallando
pienamente e coscientemente tutto quanto accaduto.
g) Per quel che concerne
l’aggravante della banda la Corte ha condiviso la tesi della difesa non tanto
perché gli attori cambiavano quanto per il fatto che, al di là dei contatti
emersi dai vari controlli di polizia ricordati dalla PP in arringa, non sono
stati evidenziati legami sufficienti per ritenere che vi fosse una vera e
propria organizzazione come eretto dalla giurisprudenza del TF (DTF 124 IV 86
citato).
h) Diverso è invece il discorso
per il mestiere. È infatti stato accertato che IM 1 non ha entrate particolari,
non ha fonti regolari di sostentamento al di là dell’attività delittuosa di cui
in rassegna ed ha raccolto, con la stessa, diverse centinaia di migliaia di
franchi in soli 10 mesi, incassando per sé una cifra ben superiore al guadagno
medio di un anno al suo paese; denaro poi investito per vivere e, come da lui
stesso dichiarato, in vizi ed in beni voluttuari. Anche la preparazione dei
“colpi” dimostra un investimento di energia notevole, con tanto di trasferte
internazionali e secondo un piano ben determinato. Ne discende che ben si deve
ritenere data l’aggravante del mestiere.
5) Il reato di messa in
circolazione di monete false
a) L'art. 242 cpv. 1 CP prevede
che chiunque metta in circolazione come genuini o inalterati monete,
cartamonete o biglietti di banca contraffatti o alterati, è punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Poco importa che la moneta sia "bien ou mal imitée"; ma
occorre ciò malgrado che sussista un rischio di confusione (DTF 123 IV 58). Il
rischio di confusione deve essere ammesso a partire dal momento in cui persone
distratte, nelle condizioni più sfavorevoli, potrebbero essere tratti in
inganno (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., n. 9 ad art.
240). Il comportamento punibile consiste a mettere in circolazione la moneta
contraffatta o falsificata; è sufficiente che la stessa passi di mano in mano
(DTF 80 IV 265).
Sulla sussistenza o meno del reato (che è di competenza federale)
si può discutere, anche se non si possa negare che, malgrado la presenza delle
scritte "Facsimile" e "Facsimile Ristorante ___________",
le stesse abbiano caratteristiche (posizione, colore, sfondo, grandezza) per
cui rischiano di non balzare immediatamente agli occhi di una persona poco
attenta. È anche vero che le vittime si sono accorte relativamente in fretta di
avere ricevuto carta straccia. Ad ogni modo, la questione può rimanere
irrisolta, alla luce dell'art. 333 cpv. 3 CPP che dispone, in un caso simile,
che il pubblico ministero avvii una procedura preliminare.
Sia che sia la questione non ha da essere ulteriormente sindacata,
nella misura in cui tale imputazione non è stata inserita nell’atto d’accusa.
b) La patrona di ACPR 5 ha chiesto che si faccia luogo al rinvio degli atti per incompetenza della Corte giudicante
trattandosi di reato di competenza federale.
A parte il fatto che non si capisce la portata pratica di tale
eccezione per l’accusatore privato da lei rappresentato, le cui pretese,
diversamente dall’ipotesi che comporterebbe un rinvio dell’intero dossier, sono
state in gran parte ammesse, forza è constatare che tale reato non è oggetto di
qeusto procedimento. La Corte ha proceduto a giudicare i fatti che le sono
stati sottoposti con l’atto d’accusa nei tempi compatibili con la carcerazione
di sicurezza cui è sottoposto l’imputato. Qualora l’autorità competente
dovesse, se del caso, ritenere dati altri fatti, rispetto all’atto d’accusa,
pure essi costitutivi di reato, nulla le vieterà di avviare una nuova procedura
che, se dovesse giungere ad un giudizio di condanna, comporterà l’applicazione
di una pena aggiuntiva (art. 49 II CP), sempreché non si tratti di un caso
d’applicazione dell’art. 52 CP. La richiesta è quindi stata respinta. Si
osserva al riguardo che un reclamo, su tale questione, presentato alla CRP è
già stato dichiarato inammissibile. Contro tale giudizio è tuttora pendente un
gravame al TF (1B 553/2012/BHJ).
VI. DELLA PENA
1) Quanto ai criteri
determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale.
L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla
colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni
personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il
legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione
l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata
alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono
eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con
rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi
aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni
marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non
potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II,
Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers,
op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47
cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a
pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i
moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze
interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis,
la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers,
op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della
colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno
indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito
(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,
l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione
dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà
personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,
pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44
consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288
consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata giurisprudenza-
la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui
ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali
precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47
con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag.
289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della
pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età,
agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva
ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid.
6.
;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre
2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op.
cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per
converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al
riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono
influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una
pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).
Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume
rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in
modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente
art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi
concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere
giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150;
116.
IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la CCRP ha
costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione rientri
fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art.
63.
(ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta
confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma
occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive,
che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai
arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le
sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il
principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante
solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5
settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).
2) Detto che il criterio
determinante è la colpa del reo, va innanzi tutto osservato che l’azione penale
resta un’azione pubblica. I diritti dell’accusatore privato non si estendono
alla commisurazione della pena come tale poiché la sanzione risponde a criteri
di ordine pubblico che devono giocoforza prescindere dalle emozioni che
possono, in modo anche comprensibile, suscitare nella vittima le azioni
criminali dell’imputato. Il diritto penale moderno considera, infatti, quale
fattore primario della pena, oltre alla punizione come tale reo, la sua
risocializzazione, nell’ottica soprattutto di offrire, a chi ha sbagliato, la
possibilità di redimersi e di reinserirsi nel tessuto sociale, sì da evitare
che ricada nella commissione di nuovi reati.
3) La colpa di IM 1 non ha da
essere considerata affatto lieve. E’ vero che si è, per così dire, limitato a
tre episodi, ma altrettanto vero è che gli stessi hanno fruttato un bottino
assai consistente, così come il suo agire ha evidenziato un’intensità criminale
non trascurabile, una buona organizzazione e un importante impiego di mezzi già
solo per i trasferimenti. Il movente è risultato, dipoi, tutt’altro che
onorevole, ma piuttosto egoistico. La Corte non ha infatti creduto alle
ristrettezze economiche quale motore dell’agire di IM 1, tanto da farlo
delinquere per garantire sostentamento alla famiglia. Gli atti relativi ai
tentativi di ottenere la libertà provvisoria mediante la prestazione di una
cauzione dimostrano infatti come la madre, in assistenza e con precedenti
penali analoghi, sia riuscita in pochi giorni a farsi prestare, da due persone
diverse, due volte CHF 70'000.-, di guisa che ben si deve ritenere come
l’imputato sia attorniato da persone (famigliari ed amici) pronte a dargli una
mano senza chiedere nessuna garanzia in cambio così come, per la sua difesa, ha
potuto sin dall’inizio godere delle prestazioni di ben due legali, entrambi di
fiducia. In altri termini, per sfamare la famiglia, non era certo né necessario
né utile venire in __________ a delinquere. A ciò aggiungasi che egli stesso ha
ammesso di aver destinato i propri proventi anche per vivere al di sopra delle
proprie possibilità. Ad aggravare la colpa va detto che l’imputato ha
approfittato di vittime deboli, non già economicamente, ma poco avvezze agli
affari, che hanno avuto la sventura di fidarsi di lui, di un giovanotto ben
vestito, che si presentava bene, parlava in maniera educata e raccontava cose
apparentemente credibili e meglio, in sostanza, che appariva del tutto affidabile.
4) Mitigano la colpa
dell’accusato la giovane età ed il fatto che, nella misura in cui si è rivolto
a vittime pronte a fare affari illeciti (dal conseguimento fraudolento
all’usura), la violazione dell’ordine pubblico non è stata di particolare
intensità, a differenza di altri casi (truffe dei tappeti, del falso nipote) in
cui persone anziane sono state indotte a versare cifre anche inferiori, ma che
costituivano tutto quanto di cui disponevano. Tutto ciò considerato e ben
ponderato è parsa equa la condanna di IM 1 ad una pena detentiva di 14 mesi.
5) Resta la questione della
sospensione condizionale della pena. Oggettivamente IM 1 ha dei precedenti specifici, anche se non ci troviamo in un caso di applicazione dell’art. 42 II
CP. La sua situazione personale odierna, rispetto a prima dell’arresto, non è
affatto mutata. Il contratto di lavoro presentato non appare documento
sufficiente ad attestare che, davvero, una volta scarcerato, IM 1 avrà un
lavoro a disposizione. Troppi sono infatti i dubbi che suscitano le firme,
diverse tra loro, il fatto che non sia redatto su una seria carta intestata, la
circostanza che nulla si sa di questo fantomatico datore di lavoro e sulle sue
reali possibilità di assumerlo. Anche il comportamento processuale di IM 1 è
tutt’altro che rassicurante perché ha mentito su più fronti (vedasi ad esempio
i suoi rapporti con il padre) ed ha ammesso buona parte dei fatti solo perché
le evidenze non gli davano altra scelta. Sempre un’analisi oggettiva e
distaccata degli atti evidenzia come egli frequenta e vive in ambienti
criminogeni: è lui stesso ad aver detto (per spiegare il suo DNA sull’auto
coinvolta nel caso ACPR 4) che le auto che girano negli ambienti in cui vive
vengono usate per commettere reati come quelli di cui in rassegna e di aver
appreso, proprio in quegli ambienti, la tecnica dei rip deal. IM 1 vive in una
famiglia appartenente ad una comunità chiusa, in cui genitori e parenti hanno
dei precedenti specifici, ossia in ambiente in cui, giocoforza, dovrà far rientro
al momento della scarcerazione. In realtà, al di là delle parole, non è emersa
alcuna volontà di autentico ravvedimento e nulla di concreto permette di
formulare una prognosi non negativa: senza mezzi, senza lavoro, tornando negli
ambienti da cui è venuto, le probabilità che IM 1 torni a delinquere sono molto
elevate.
6) La Corte ha ritenuto, a
fronte della prognosi negativa, due fattori che le hanno permesso di sospendere
parzialmente la pena e meglio gli effetti che il carcere preventivo sofferto
dovrebbero aver avuto su di lui e la probabile adozione di provvedimenti
amministrativi che lo terranno lontano dalla __________ per alcuni anni. E’
stata quindi fissata in 8 mesi la parte sospesa, con un periodo di prova di tre
anni visto l’alto rischio di recidiva.
Detto che una soluzione diversa significherebbe un’inammissibile
banalizzazione della colpa, per le stesse ragioni già esposte dal GPC nelle
decisioni sulle richieste di scarcerazione su cauzione in atti, la carcerazione
di sicurezza viene mantenuta per garantire l’esecuzione della pena. Non lo è, a
scanso di equivoci, per garantire la procedura d’appello, visto che né difesa
né accusa hanno presentato annuncio. A tale mantenimento non potrà essere,
invece, ovviato mediante la prestazione di una cauzione già solo per il fatto
che l’imputato, in ben due occasioni, non è stato in grado di provare l’origine
lecita dei fondi.
VII. RICHIESTE DI RISARCIMENTO
1) “Richieste di risarcimento da parte degli accusatori privati
Vengo invitato a prendere posizione in merito alle richieste di
risarcimento formulate dagli accusatori privati e meglio
- ACPR 1: CHF 97'168.--
- ACPR 3 e ACPR 2: CHF 56'000.--
- ACPR 5 CHF 97'600.--
- ACPR 4 CHF 170'000.-- (controvalore
gioielli)
Mi viene inoltre fatto prendere atto che i signori ACPR 7,
proprietari di alcuni orologi sottratti a ACPR 4, avranno la possibilità di
costituirsi anch’essi accusatori privati.
Con il caso ACPR 4 non c’entro niente. Per quanto concerne il
danno subito dalle altre vittime, intendo inviare loro una lettera di scuse che
sto già preparando. Aggiungo che vorrei scusarmi con tutte le vittime e che
durante questo lungo periodo di carcerazione mi sono reso conto di quello che
ho fatto e che non voglio avere più nulla a che fare con la giustizia. Questo
periodo in carcere mi ha portato a riflettere è quindi la carcerazione è stata
sia un vantaggio che uno svantaggio. Il vantaggio è che mi ha permesso di
capire che ora voglio condurre una vita onesta. Ribadisco che mia mamma soffre
di problemi di nervi e di problemi psicologici e necessita del mio aiuto. Se
devo pensare a una prospettiva di vita penso ad una vita con un lavoro
ufficiale che mi permetta di provvedere al mio sostentamento in modo autonomo e
definitivamente senza commettere altri reati"
(VI PP del 26 luglio 2012 dell'impuatto, pagg. 9-10).
2) Tutte le pretese degli
accusatori privati, tranne quelle di ACPR 4 stando il giudizio di
proscioglimento, sono state accolte nella misura in cui hanno postulato la
restituzione del maltolto.
Sui costi di patrocinio avanzati da ACPR 5 è appena il caso di
costatare la mancata puntuale contestazione da parte della difesa sia del
principio (era poi necessario far capo ad un legale che fosse presente
all’intero dibattimento ?) sia del quantum esposto, di guisa che ben si deve
constatare un’acquiescenza processuale.
Per quel che concerne le spese di viaggio e di spostamento
avanzate da ACPR 5, forza è constatare come la transazione appariva sin
dall’inizio illecita e l’accusatore privato era pure stato al riguardo messo
sull’attenti dal suo commercialista, con il che, in base al principio della
buona fede, queste spese non possono essere rifuse.
VIII. CONFISCHE E DISSEQUESTRI
1) Per l’art. 69 CP il giudice,
indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca
degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che
costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la
sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico (cpv. 1). Il giudice
può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti
(cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 70 CP il giudice ordina la confisca dei valori
patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a
determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere
restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale
(cpv. 1). Sono considerati valori patrimoniali giusta detta norma tutti i
vantaggi economici illeciti con un proprio determinabile valore economico.
Pertanto, sono tali non solo le cose materiali, come biglietti di banca, le
pietre preziose ed i beni immobili, ma anche i diritti reali limitati, i
crediti, le cartevalori e di diritti immateriali. Essi devono provenire dal
reato del quale sono il risultato: deve, dunque, sussistere, tra il reato e
l’ottenimento di questi valori, un nesso di causalità.
Anche i valori sostitutivi, propri e impropri, sottostanno alla
confisca giusta l’art. 70 cpv. 1 CP. I beni sostitutivi impropri (“unechte
Surrogate”) possono essere confiscati solo in presenza di una traccia cartacea
(“paper trail”) riconducibile all’originario provento di reato. I beni
sostitutivi propri (“echte Surrogate”) possono invece essere confiscati solo se
è dimostrato che essi hanno sostituito il bene originale (DTF 126 I 97,
considerandi 3 c) bb) e cc); Trechsel et al.,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, San Gallo 2008, Art. 70, n. 2; Schmid [Hrsg.], Kommentar Einziehung,
organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Bd. I, 2. ed.,
Zurigo/Basilea/ ______ 2007, Art. <70/72, n. 17).
Il valore patrimoniale da confiscare deve essere facilmente
identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo
beneficiario (DTF 126 I 97, considerando 3 c) cc)).
In conformità all’art. 73 CP, quanto confiscato viene assegnato
dal giudice al danneggiato se quest’ultimo, in seguito a un crimine o a un
delitto, patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere
che il danno non gli sarà risarcito dall’autore.
In concreto va confiscato tutto quanto posto in sequestro ed
elencato nell'atto d'accusa (tra cui la Fiat Stilo), ad eccezione di quanto
segue:
- Opel Omega: intestata a
tale __________ (__________, residente a __________), veicolo in __________ segnalato,
tra l'altro, come senza assicurazione obbligatoria; cfr. all. 29 a rapporto inchiesta polizia) legata al "rip deal" a danno di ACPR 4: va mantenuta in
sequestro;
- targhe di controllo __________
rinvenute in baule Opel Omega;
- banconote false: vanno
mantenute in sequestro (vista possibile apertura per reato messa in
circolazione di monete false).
2) In merito alla richiesta di
attribuire alla parte civile ACPR 5 l’automobile in sequestro è appena il caso
di rilevare che la confisca è ordinata non quale provento di reato, ma quale
mezzo per commetterlo. Per intenderci, a beneficio della patrona di ACPR 5, per
tracciare un parallelo che ha perlomeno il pregio di essere chiaro,
l’automobile può essere attribuita all’accusatore privato solo se è provento
del reato o è stata acquistata con lo stesso, e non se è il mezzo per
commetterlo, un po’ come non può essere attribuito alle vittime l’arma di un
delitto.
L’automobile, così come gli oggetti indicati al dispositivo n. 7,
viene pertanto dissequestrata, fatto salva l’eventualità di un provvedimento di
sequestro in vista di confisca che la PP dovesse eventualmente ordinare in
ambito di altri procedimenti, terzi rispetto al presente.
Visti gli artt. 12, 34, 40, 43,
44, 47, 49, 51, 69, 70, 139 CP;
41.
e segg. CO;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
furto aggravato
siccome commesso per mestiere,
per avere, a __________, _____ e __________, nel periodo tra il 22
giugno 2011 e il 19 aprile 2012, per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, in tre occasioni, al fine di appropriarsene, sottratto denaro
contante altrui e meglio:
1.1.1
il 22 giugno 2011, a __________, sotto le false generalità di IM 1, agendo in correità con terzi, sottratto denaro
contante per un importo complessivo di CHF 100'000.-- ai danni di ACPR 1;
1.1.2
il 29 ottobre 2011, a __________, sotto le false generalità di IM 1, agendo in correità con terzi, sottratto denaro
contante per un importo complessivo di CHF 60'000.-- ai danni di ACPR 3 e ACPR
2;
1.1.3
il 19 aprile 2012, a __________, sotto le false generalità di IM 1 rispettivamente IM 1, agendo in correità con
terzi, sottratto denaro contante per un importo complessivo di CHF 100'000.-- ai
danni di ACPR 5;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 1 è prosciolto dai capi d'imputazione di furto in banda, di
furto di cui al punto 1.3. nonché dai capi d'imputazione alternativi di truffa
di cui ai punti 2.1., 2.2. e 2.3. dell'atto d'accusa.
3.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato:
3.1
alla pena detentiva di 14
(quattordici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
a versare ai seguenti
accusatori privati, a titolo di risarcimento danni, i seguenti importi:
3.2.1
a ACPR 1, CHF
97'613.-- oltre interessi del 5% dal 22.06.2011;
3.2.2
a ACPR 2,
CHF 28'000.-- oltre interessi del 5% dal 29.10.2011;
3.2.3
a ACPR 3, CHF 28'000.-- oltre
interessi del 5% dal 29.10.2011;
3.2.4
a ACPR 5, CHF 97'600.--
oltre interessi del 5% dal 19.04.2012, nonché CHF 6'500.-- oltre interessi del
5% dal 12.09.2012;
3.3
al
pagamento della tassa di giustizia di CHF 500.-- e dei disborsi.
4.
L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa in ragione di 8 (otto) mesi, con un periodo di prova
di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.
5.
Il condannato è mantenuto in
carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena o in vista
della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).
§ Il dispositivo nr. 1.1.
della decisione del 13 agosto 2012 del Giudice dei provvedimenti coercitivi,
relativo alla possibilità di scarcerazione, segnatamente mediante il versamento
di una cauzione di CHF 70'000.--, è caduco.
§§ Il mantenimento in
carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel
termine di 10 giorni (artt. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).
6.
È ordinata la confisca di:
6.1
1 autovettura Fiat Stilo di
colore bianco con targa __________;
6.2
diverse banconote da CHF
1'000.-- cadauna con la scritta "Fac Simile – __________ ";
6.3
1 busta bianca contenente
fascette bianche stracciate;
6.4
2 bicchieri con dicitura
"Valser";
6.5
1 tazzina caffè;
6.6
1 piattino caffè;
6.7
1 cucchiaino caffè;
6.8
1 mappetta contenente banconote
contraffatte con la scritta "FAC-SIMILE".
7.
È ordinato, nell'ambito del
presente procedimento, il dissequestro, riservati i provvedimenti di sequestro
in altri procedimenti, di:
7.1
1 autovettura Opel Omega di
colore blu scuro con targa __________
7.2
1 bottiglia di vetro 33 cl
acqua Valser gasata;
7.3
1 bicchiere di vetro 20 cl;
7.4
2 targhe di controllo (__________;
7.5
1 chiavetta USB con filmati
videosorveglianza Hotel __________
8.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente Il
vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 7'012.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 272.55
fr. 7'784.55
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