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Decisione

72.2012.103

Cittadino straniero colpevole di furto aggravato, per avere sottratto denaro contante in tre occasioni per un totale di fr. 260'000 tramite operazioni di cambio valuta e compravendita fittizia (rip-de

14 settembre 2012Italiano138 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 139 cifra 2 e cifra 3 cpv.

2 CP;

ALTERNATIVAMENTE per

i punti 1.1, 1.2 e 1.4 di cui sopra

2. ripetuta truffa,

qualificata,

siccome commessa per mestiere, al fine di assicurarsi una considerevole

e regolare fonte di reddito,

agendo in modo sistematico e regolare e secondo un piano preciso,

ogni qualvolta se ne presentava l’occasione, e conseguendo un cospicuo indebito

profitto, utilizzato per soddisfare i propri bisogni e quelli della famiglia,

per avere

nel periodo compreso fra il 22 giugno 2011 e il 19 aprile 2012

a __________, __________ e __________ e in altre località,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato

con astuzia diverse persone affermando cose false o dissimulando cose vere,

oppure confermandone subdolamente l’errore, indicendole in tal modo ad atti

pregiudizievoli al proprio o altrui patrimonio;

segnatamente,

agendo sempre in correità con terze persone, ognuno con proprio

ruolo,

ingannato con astuzia le vittime, coinvolgendole in un’operazione

di cambio valuta o compravendita fittizia,

facendo loro credere, contrariamente al vero, di ricevere in

cambio denaro contante autentico,

e così ripetutamente ottenuto dalle vittime la consegna di denaro

contante autentico, nonché gioielli e orologi autentici, per un complessivo

importo denunciato pari a CHF 430'000,

conseguendo così un indebito profitto;

e meglio per avere,

2.1. a __________ il 22.6.2011, a

danno di ACPR 1,

qualificandosi

sotto false generalità di IM 1,

agendo in

correità con ignoti, fra cui il sedicente __________ ingannato ACPR 1, e la di

lui figlia,

configurandosi l’inganno astuto nel presentarsi a ACPR 1 sotto

false generalità, facendogli credere di essere interessato all’acquisto di un

immobile di sua proprietà da questi offerto in vendita su internet al prezzo di

CHF 480'000 e proponendogli una fittizia operazione precontrattuale di cambio

valuta necessaria per la concretizzazione della compravendita, e offrendo

contestualmente una commissione in favore della vittima,

e pianificato, al fine di perfezionare quanto sopra, con __________

e altro ignoto autore

un incontro a __________, in __________ presso l’hotel

Internazionale,

a cui ha lasciato presenziare unicamente __________, mantenendo

egli nel contempo il contatto telefonico con le vittime,

ed eseguendo l’operazione di cambio valuta mostrando e consegnando

a __________ 4 banconote autentiche da EUR 500.00 cadauna, autenticità

verificata dalla vittima,

facendo così credere alla vittima che tutta la somma concordata e

ancora in attesa di consegna, fosse altrettanto autentica,

inducendo in tal modo __________ in errore a consegnargli due

buste contenenti complessivi CHF 100'000.00 autentici in contanti,

salvo poi non consegnare la contropartita e fuggire;

2.2. a __________, il 29.10.2011,

a danno di ACPR 3 e ACPR 2

qualificandosi sotto false generalità di IM 1,

agendo in correità con ignoto, sedicente __________, quest’ultimo

qualificatosi anche sotto false generalità di __________,

ingannato con astuzia le vittime,

configurandosi l’inganno astuto nel presentarsi a ACPR 3 e ACPR 2

sotto false generalità, facendogli credere di essere interessato all’acquisto

di un immobile di proprietà di ACPR 2 offerto da questa in vendita su internet

al prezzo di CHF 220'000 e proponendo contestualmente al pagamento della prima

rata del prezzo di acquisto, una fittizia operazione precontrattuale di cambio

di tagli di banconote in franchi svizzeri, offrendo nel contempo una

commissione in favore delle vittime;

e pianificato, al fine di perfezionare quanto sopra, con __________

un incontro a __________ presso il bar “__________”,

ed eseguendo l’operazione di cambio mostrando e consegnando a ACPR

3 4 banconote autentiche da EUR 1'000.00 cadauna, autenticità verificata dalle

vittime,

facendo così credere a queste ultime che tutta la somma concordata

e consegnata in due buste chiuse, fosse altrettanto autentica,

e inducendo in tal modo ACPR 3 e ACPR 2 in errore a consegnargli contestualmente denaro contante autentico per complessivi CHF 60'000.00, suddivisi

in banconote di piccolo taglio,

e in seguito fuggire,

sfruttando l’esecuzione dello scambio in luogo pubblico in modo da

ritardare la verifica del denaro da parte delle vittime, rivelatosi in fine

contraffatto;

2.3. a __________, il 19 aprile 2012, a danno di ACPR 5,

qualificandosi sotto false generalità di __________,

agendo in correità con sedicente __________, identificato in __________

(alias __________),

ingannato con astuzia la vittima,

configurandosi l’inganno astuto nel presentarsi a ACPR 5 sotto

false generalità, facendogli credere di essere interessato all’acquisto di un

immobile di sua proprietà offerto in vendita su internet al prezzo di CHF

800'000, e ponendo quale condizione imprescindibile alla concretizzazione

dell’acquisto un’operazione precontrattuale di cambio valuta, contestualmente

al pagamento di un acconto sul prezzo di acquisto e alla firma di un

precontratto, offrendo nel contempo un tasso di cambio favorevole alla vittima,

e pianificato, al fine di perfezionare quanto sopra, con __________

un incontro con ACPR 5 a __________ presso il bar “__________”, __________,

ed eseguendo l’operazione di cambio mostrando e consegnando a ACPR

5 due banconote autentiche da EUR 500.00, autenticità verificata dalla vittima,

facendo così credere a quest’ultima che tutta la somma concordata

e consegnata all’interno di una mappetta fosse altrettanto autentica;

inducendo in tal modo ACPR 5 in errore a consegnargli contestualmente denaro contante per complessivi CHF 100'000.00,

e in seguito fuggire, sfruttando l’esecuzione dello scambio in

luogo pubblico in modo da ritardare la verifica del denaro da parte della

vittima, rivelatosi in fine contraffatto;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti: dall’art. 146 cpv. 1 e cpv. 2 CP;

Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dai suoi difensori di fiducia, avv. DF 1 e DF 2;

- l’avv. RAAP 1, patrocinatrice

di fiducia dell’accusatore privato ACPR 5;

- l’interprete

__________.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 17:26.

Evase le

seguenti

questioni: I. Verbale

del dibattimento

Il Procuratore pubblico ritiene

che non ci siano gli estremi per procedere in relazione al reato di messa in

circolazione di monete false (art. 242 CP). A mente della Pubblica accusa, le

banconote sono sì contraffatte, ma le stesse sono già a prima vista

riconoscibili come tali. Inoltre le banconote sono state consegnate all'interno

di buste e in mazzette, per cui non si è in presenza di un atto destinato a

mettere in circolazione singole banconote e, d'altro canto, non era neppure

questo lo scopo dell'imputato.

L'avv. DF 1 si associa alla

Pubblica accusa e osserva che, già in occasione del verbale d'interrogatorio

dinanzi al Giudice dei provvedimenti coercitivi, la difesa aveva rilevato che

si trattava di banconote cosiddette da "Monopoli".

L'avv. DF 2 rileva inoltre che

il reato non è comunque contemplato nell'atto d'accusa, ragione per cui la

competenza di questa Corte è data.

Il Presidente si ritira per

deliberare sulla questione posta.

Considerandi

II. Dispositivo

delle questioni pregiudiziali

vista l'istanza del 12 settembre

2012, riproposta il 14 settembre 2012 in sede dibattimentale, presentata dall'avv. RAAP 1, patrocinatrice dell'accusatore privato ACPR 5, con la quale

viene contestata la competenza di questa Corte;

previo esame del fatto e del

diritto,

ritenuto, in particolare, che,

indipendentemente dalla questione a sapere se i fatti descritti nell'atto

d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, l'art. 333 cpv. 3

CPP dispone che l'accusa non può essere estesa se ne derivasse una diversa

competenza giurisdizionale e che, in tale caso, il pubblico ministero avvia una

procedura preliminare;

richiamati gli artt. 77, 80, 84,

333, 339 CPP;

decreta

1.

L’istanza

presentata dall'avv. RAAP 1 è respinta.

§ Di

conseguenza, è data la competenza di questa Corte in relazione dell'atto

d'accusa nr. 95 del 14 luglio 2012.

III. Verbale

del dibattimento

Il Presidente chiede alla Difesa

e alla Pubblica accusa di esprimersi sulla qualifica giuridica (furto o truffa)

del reato in relazione ai punti 1.1, 1.2, 1.4 e, in alternativa, 2.1, 2.2 e 2.3

dell'atto d'accusa.

L'avv. DF 2, a nome del collegio di difesa, ritiene che la corretta qualifica giuridica sia quella di furto.

Il Procuratore pubblico si dice

convinto che si tratti di furto. Coerentemente con l'atto d'accusa formulato,

però, vuole porre quale alternativa la qualifica giuridica di truffa.

Sentiti: - il Procuratore Pubblico,

per la sua requisitoria, il quale, dopo avere ricordato che l'imputato ha

soltanto 19 anni, ripercorre le circostanze della nascita dell'inchiesta e

passa in rassegna i vari capi d'accusa. Rileva che l'imputato ha ammesso i

fatti soltanto nel momento in cui gli sono stati contestati (o stavano per

essergli contestati) i riscontri oggettivi. Per quanto riguarda il caso ACPR 4,

afferma che l'imputato ha sicuramente guidato quell'automobile visto il

ritrovamento di una traccia del suo DNA sul volante della stessa, ma è

cosciente che ciò non basta per una condanna. Tuttavia diversi indizi e

circostanze sostengono l'ipotesi accusatoria. Innanzitutto, il sedicente IM 1

parlava il _______ e il sedicente __________ l'inglese: la descrizione dell'accompagnatore

di IM 1 nel caso ACPR 1 è analoga a quella dell'autore nel caso ACPR 4. Il

modus operandi, poi, è il medesimo. Inoltre l'imputato è legato a persone che

maneggiano soldi falsi. Infine esiste un collegamento, relativo a un numero di

telefono, tra un caso di "rip-deal" avvenuto nel marzo 2011 nel

Cantone __________ e il caso ACPR 5. Ad ogni modo, l'imputato non ha fornito

una chiara e disinteressata collaborazione. Ciò detto, il Procuratore

evidenzia, nell'ordine, il comportamento processuale tenuto da IM 1

(caratterizzato dalle molte bugie dette), il ruolo da questi ricoperto (ossia

quello di autore principale a tutti gli effetti, peraltro con l'aggravante

della banda, oltre che del mestiere), nonché la qualifica giuridica dei reati

commessi (il furto). In relazione a quest'ultimo aspetto, il Procuratore rileva

che il momento determinante è rappresentato dallo scambio del denaro: il

possesso della vittima non è interrotto, poiché la consegna dei soldi avviene

sotto condizione (cfr. Basler Kommentar, nr.i 53 e 54 ad art. 139). Nel caso ACPR

3, ad esempio, la consegna era limitata nel tempo, affinché si potesse

procedere al conteggio del denaro ricevuto. La truffa è stata comunque inserita

nell'atto d'accusa quale ipotesi alternativa, considerato che il modo di

procedere è stato ingannatore, sebbene sia servito soltanto per giungere alla

fase dello scambio dei soldi. Per quanto attiene alle pretese di risarcimento

avanzate dagli accusatori privati nel corso dell'inchiesta, il Procuratore le

ripresenta in questa sede (ad eccezione di quella del signor ACPR 5, essendo

quest'ultimo rappresentato in aula da un legale), sottolineando che, nel caso ACPR

4, sono tre le parti lese (ACPR 4, i signori ACPR 7 e la ACPR 6), rinviando per

il resto alla documentazione da loro prodotta. In conclusione, nonostante la

giovane età, tenuto conto dell'ambiente familiare, dei precedenti specifici,

dell'atteggiamento raramente collaborativo, delle bugie, del fatto che abbia

cambiato il suo "look" per ostacolare i riconoscimenti, della

predisposizione a delinquere dimostrata sin da bambino, nonché dei dubbi sul

suo contratto di lavoro, dopo avere postulato la conferma dell'atto d'accusa,

ritenuto che la prognosi è negativa, chiede la condanna dell'imputato a una

pena detentiva di 16 mesi nonché la confisca di tutto quanto in sequestro;

- l’avv. RAAP 1,

rappresentante dell’accusatore privato ACPR 5, la quale si associa in linea di

principio al Procuratore per quanto riguarda gli aspetti penali, ma sostiene

che la qualifica giuridica corretta del reato è quella del concorso tra

l'appropriazione semplice e la truffa. A mente del legale si è in presenza di

due contratti: quello relativo al cambio di valuta e quello inerente la

compravendita dell'immobile. I presupposti del furto non sono dati, non essendo

adempiuto il requisito dello spossesso. Il signor ACPR 5 ha volontariamente consegnato il denaro all'imputato, per cui si deve parlare di appropriazione

semplice, mentre per quanto attiene alla consegna da parte dell'imputato delle

banconote contraffatte è il reato di truffa a realizzarsi. Quanto agli aspetti

civili, postula il risarcimento della somma di CHF 100'000.-- meno EUR 2'000.--

oltre a interessi del 5% dal 19 aprile 2012, il risarcimento delle spese

sostenute dal suo assistito per gli incontri con l'imputato (CHF 1'498.75 oltre

interessi del 5% dal 19 aprile 2012) nonché il risarcimento delle spese legali

(CHF 6'500.--);

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale non contesta i tre casi in cui il suo

assistito ha reso piena confessione (casi ACPR 1, ACPR 3 / ACPR 2 e ACPR 5),

talvolta mediante immediate ammissioni, altre volte dopo qualche interrogatorio

in più. Al riguardo tiene a sottolineare che il procedimento non è dovuto

soltanto all'attività inquirente svolta, ma anche alla collaborazione fornita

dall'imputato. Ad ogni modo, rileva che il Procuratore ha avanzato soltanto

ipotesi: ma le sentenze si scrivono con le certezze, ossia all'indicativo, non

con il condizionale. Contesta, uno per uno, gli elementi che proverebbero, a

mente della Pubblica accusa, la responsabilità dell'imputato nel caso ACPR 4

(milioni di persone parlano il _______; IM 1 conosce soltanto qualche parola in

inglese; per la traccia di DNA sul volante dell'autovettura Opel, l'imputato ha

fornito la sua spiegazione; il procedimento penale nei confronti del padre di IM

1, la cui presenza sull'Opel era emersa, si trova su un binario morto; il modus

operandi è diverso, come dimostra il genere di refurtiva). Afferma che non

soltanto non ci sono prove, ma non ci sono neppure indizi; l'unico riscontro è

la traccia di DNA, ma un indizio non fa una prova. Inoltre rileva il mancato

riconoscimento, sia facciale sia vocale, dell'imputato da parte di ACPR 4.

Peraltro quest'ultimo non si è detto certo che fosse proprio IM 1 l'autista neppure nel suo ultimo email, con il quale ritornava su quanto dichiarato in precedenza:

in realtà, ACPR 4 ha voluto trovare un colpevole a tutti i costi.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore, poi, non è vero che le

ammissioni fatte dall'imputato siano dovute al suo riconoscimento da parte

delle vittime, visto che ACPR 5 ha impiegato del tempo prima di riconoscerlo e

per ACPR 3, ACPR 2 e la testimone __________ non è stato evidente riconoscerlo

sulle fotografie mostrate loro. Oltre a ciò va ricordato che non è sicuro che

la fotografia nr. 4 sulla scheda segnaletica denominata "____________"

ritragga proprio IM 1. Tutti questi problemi, tuttavia, non si sono più posti

proprio perché l'imputato ha confessato. In virtù del principio della

presunzione d'innoncenza, l'imputato deve però essere assolto dal punto 1.3

dell'atto d'accusa. Quanto alla qualifica giuridica, ritiene che debba essere

applicato l'art. 139 CP in luogo dell'art. 146 CP, essendo la sottrazione preponderante

rispetto all'inganno. La correità non è contestata, salvo nel caso ACPR 1,

avendo l'imputato in quella circostanza effettuato una mera comparsata, con l'animus

socii, non auctoris. La nozione di banda esige l'adempimento di

diverse condizioni cumulative: il difensore riconosce che si è in presenza di

due autori, di una certa organizzazione, ma dubita che si possa parlare di una

squadra stabile e di una serie d'infrazioni (DTF 104 IV 221): la seconda

persona non è mai la stessa, per cui l'applicazione dell'aggravante è

contestata. Quanto al mestiere, rileva che l'imputato trae un reddito regolare

non dall'attività illecita (dovuta a una circostanza particolare, ossia la

nascita della figlia), bensì dalla sua occupazione lecita (DTF 116 IV 330). Sulle

pretese degli accusatori privati, si dice d'accordo alla restituzione del

maltolto, opponendosi per contro alla richiesta di ACPR 4, rilevando a titolo

abbondanziale che l'assicurazione ha subìto un danno indiretto e agli atti non

risulta alcuna delega. Quanto alle pretese dell'accusatore privato ACPR 5, si

rimette al giudizio della Corte per il risarcimento delle spese legali, mentre

contesta le spese di viaggio, visto lo scopo di mettere in atto un contratto la

cui legalità risulta assai dubbiosa;

- l'avv. dr. DF 2,

difensore dell'imputato IM 1, il quale ritiene che la questione cardine del

processo sia la commisurazione della pena. A tale proposito, postula una pena

sospesa condizionalmente, poiché: non vi è nessun motivo legale per non

concedere tale beneficio; la pena inflitta a IM 1 in __________ non è una pena detentiva; l'atteggiamento di quest'ultimo durante l'inchiesta è stato

positivo. Per il caso ACPR 4, ribadisce la richiesta di proscioglimento citando

e illustrando la giurisprudenza della Corte di appello e di revisione penale

nel caso __________. Mette in evidenza la giovane età del suo assistito, il

concreto ravvedimento (le ammissioni di responsabilità, gli intendimenti

futuri), la dura carcerazione già subìta presso La Farera (non è il suo mondo),

la paternità e la prospettiva di lavoro che lo attende. Rileva che quanto ha

incassato dimostra il suo ruolo marginale. Si associa alla contestazione circa

l'aggravante della banda e del mestiere, ricordando che la prima è riconosciuta

in modo restrittivo (Basler Kommentar, nr.i 116 e 120 ad art. 139). Non va

neppure sottovalutato il comportamento delle vittime, che hanno accettato

operazioni anomale pur di incassare una commissione sul cambio valuta. Non

contesta la qualifica giuridica di furto. Rammentato che la pena deve avere

anche una finalità rieducativa e non opponendosi a un periodo prova superiore

ai due anni, chiede che la pena sia inferiore a quella postulata dalla Pubblica

accusa e che, soprattutto, la stessa sia posta interamente al beneficio della

sospensione condizionale.

Considerato, in

fatto ed in diritto

I. CURRICULUM VITAE

Per quanto riguarda il curriculum vitae dell'imputato, dagli atti,

segnatamente dai verbali d'interrogatorio, emerge quanto segue.

Dal verbale d'interrogatorio (in seguito: VI) PP dell'imputato del

5.

giugno 2012 (pagg. 2-3):

"

Il PP mi chiede di esporre un mio breve curriculum vitae.

Rispondo che sono nato a __________ sul fiume __________, sono

cresciuto nella regione di __________ con mia madre e i miei nonni materni. Io

ho dei fratelli ma non sono cresciuto insieme a loro.

ADR che non so dove sia mio padre in quanto non c’era molto

durante la mia infanzia. Anche oggi ho pochi contatti con mio padre.

Ho frequentato le scuole dell’obbligo in __________. Preciso che

ho frequentato le scuole elementari e poi le medie non conseguendo tutta via la

licenza. Attualmente sto recuperando la licenza frequentando una scuola

professionale a tempo pieno. Ho chiesto di poter lavorare parzialmente e ho

quindi trovato un’attività a tempo parziale nell’ambito delle pulizie, attività

che svolgo nell’orario serale e raramente nel week end su chiamata del datore

di lavoro. Da questa attività percepisco più o meno EUR 400.-- al mese.

ADR mia mamma provvede al mio sostentamento. Mia mamma a sua volta

riceve assistenza sociale. Per questo motivo non sono in grado di pagare da

solo alle spese legali e non so chi potrà assumersele.

A questo punto il mio legale fa richiesta di pormi al beneficio

del gratuito patrocinio in ragione delle mie ridotte disponibilità economiche.

ADR mio padre non vive con noi, ho pochi contatti con lui o quasi

nessuno. Con lui comunico o in __________ lingua __________ oppure in __________.

Non parlo con lui in __________ e credo che lui lo sappia molto poco. Non so

dire che tipo di lavoro svolga mio padre perché tra di noi non c’è praticamente

contatto.

Il PP mi chiede se confermo di essere IM 1 nato il __________

Rispondo che al 100% sono io. Non ho altri nomignoli.

ADR che non ho fratelli gemelli.

Il PP mi chiede se conosco __________ e __________, che sulla base

delle informazioni raccolte sono identità da me dichiarate.

Rispondo che non so da dove arrivino questi nomi ed è la prima

volta che vengo in __________.

ADR che non ho mai utilizzato questo nominativi ne in __________

ne all’estero."

Sempre dal medesimo verbale sopra citato, pagg. 4 e 6-7, in relazione ai rapporti con il padre sui quali l'imputato è a dir poco reticente (a carico del

padre, __________, è peraltro aperto un procedimento penale presso il Ministero

pubblico; cfr. infra, capitolo III, "circostanze dell'arresto"):

"

ADR che non so dove vive mio padre, non ci incontriamo mai e

praticamente non abbiamo contatti.

(…)

Il PP mi chiede se confermo che __________ è il nome di mio padre.

Rispondo che in realtà non conosco bene il nome di mio padre e

meglio non so esattamente come si scrive. Lo hanno sempre chiamato _____. Ieri

per sveltire le pratiche in Polizia ho indicato questo nome perché mio nonno

paterno si chiama __________.

Il PP mi dice che in sua compagnia sono stato più volte

controllato dalle autorità di Polizia __________ a __________ e in altre

località.

Rispondo che è la prima volta che vado a __________. Suppongo

addirittura che sia possibile che vi sia qualcuno che ha usato la mia identità,

ciò che i __________ sono soliti fare.

Il PP mi fa prendere atto che sono stato fermato in compagni di

altre persone nel comune di __________ che si trova in __________ in provincia

di __________, fra cui una persona che risponde al cognome di __________ una

con il mio stesso cognome e una donna che risponde al nome di __________.

Rispondo che effettivamente __________ mi dice qualcosa è un posto

che si trova in __________ in cui sono stato l’anno scorso. Ero in compagnia di

mio padre __________ e __________ che è mia sorella. C’era anche la compagna di

mio padre che si chiama __________. Eravamo in giro in roulotte in vacanza. Ero

convinto che __________ fosse in __________. Mi ricordo che siamo stati fermati

per un controllo dalle autorità di Polizia ma non mi ricordo se ci hanno fatto

delle fotografie.

Il PP mi fa rilevare che è un po’ strano che io dichiari di non

vedere quasi mai mio padre per poi dichiarare di essere stato in vacanza con

lui, i miei fratelli e la sua compagna solo la scorsa estate.

Rispondo che ho dichiarato di vederlo poco, quindi vuol dire che

ogni tanto ci vediamo."

Ancora, dal VI PP dell'imputato del 5 luglio 2012 (pag. 5):

"

(…) ho una compagna di nome __________ con una bambina piccola

che è mia figlia (ha sette mesi e si chiama __________). (…)

L’avv. DF 1 chiede da quanto tempo io e __________ ci

frequentiamo.

Rispondo che io e __________ ci frequentiamo dal 2010. __________

e la bambina vivono in __________ con la mamma di __________."

Quanto alla madre, dal VI PP dell'imputato del 12 luglio 2012

(pag. 5):

"

L’avv. DF 1 mi chiede di precisare la situazione personale della

madre e spiegare la mia relazione con lei.

Anzitutto voglio nuovamente scusarmi per ciò che ho commesso.

Ribadisco quanto ho detto all’inizio verbale circa la mia sofferenza a seguito

del carcere e delle possibili conseguenze della continuazione della

carcerazione. Mi dichiaro comunque disposto a collaborare. Sono cosciente di

quello che ho combinato e che sono determinato a modificare il mio stile di

vita. Inoltre mia mamma è gravemente malata.

Lei però da quando è iniziata la sua carcerazione non mi ha mai

sottoposto una sola richiesta di autorizzazione telefonica per chiamare sua

mamma. Come mai?

Il mio avvocato produce un formulario di richiesta di assistenza

pubblica che mia madre ha inoltrato in data 05.11.2011 alle autorità __________

di __________, unitamente a un certificato medico datato 29.09.2011 firmato

dalla dottoressa __________ presso cui è in cura mia madre per una malattia di

tipo psichiatrico (plico ALLEGATO 2). Soffre di una forte depressione. Non ho

voluto chiamarla per non farla preoccupare a seguito della mia carcerazione e

aggravare il suo stato depressivo."

Sempre sul curriculum vitae dell'imputato, dal VI PP del 26 luglio

2012.

(pagg. 2-3):

"

Interrogatorio sulla situazione personale (art. 161 CPP)

Curriculum vitae

Ha qualcosa da aggiungere alle dichiarazioni rilasciate in

occasione del primo verbale (verbale arresto 5.6.2012) in merito al suo curriculum

vitae?

Confermo le mie precedenti dichiarazioni rilasciate nel verbale

citato. Aggiungo però quanto segue.

Non ho terminato la scuola dell’obbligo, ho smesso di frequentare

la scuola in __________ all’età di 15/16 anni; sono stato bocciato qualche anno,

inoltre avevo problemi di disciplina presso l’istituto scolastico e infine sono

stato espulso. Per terminare la scuola dell’obbligo dovrei frequentare ancora

un anno circa di scuola. In seguito ho personalmente trovato alcuni lavori

saltuari grazie ai quali guadagnavo pochi soldi. L’ufficio del lavoro non mi ha

mai trovato un posto di lavoro. Voglio anche dire che è mia intenzione in

futuro frequentare una scuola professionale che mi permetta di svolgere

un’attività professionale e conseguire nel contempo almeno la licenza di scuola

dell’obbligo. I costi della scuola professionale sono a carico dello stato.

Durante la frequentazione di questa scuola che prevede insieme studio e lavoro,

l’allievo viene affiancato da un orientatore sociale che lo accompagna durante

il percorso scolastico fornendo assistenza pratica e psicologica.

ADR confermo che quando svolgevo il __________ percepivo un

guadagno mensile pari a circa EUR 400.- esentasse. Lo stato mi accordava dei

sussidi supplementari per contribuire al mio sostentamento. Dico inoltre,

confermando le mie precedenti dichiarazioni, che io vivevo con mia mamma e che

lei percepisce l’assistenza sociale, e anche per questo motivo che lo stato

aiutava anche me con piccoli sussidi.

ADR ho due fratelli uno di 13 e uno di 14 anni circa che si

chiamano __________ e __________; siamo fratelli con stesso papà e stessa

mamma. Loro vivono in __________ presso altri membri della famiglia,

precisamente presso la mia pro zia, perché la mia famiglia ha deciso di

mandarli là dove vi sono scuole migliori. Abbiamo vissuto per qualche anno

insieme in __________ dopo la loro nascita con la mamma. Mio papà non ha mai

vissuto con noi.

ADR come avevo già dichiarato, con il papà non ho contatti da

tanti anni e neppure la mamma ha contatti con lui. Sono separati di fatto già

da quando ero molto molto piccolo.

ADR mia mamma non lavora e praticamente non ha mai lavorato perché

soffre di problemi di salute gravi, come ho già dichiarato e documentato

tramite un certificato medico presentato in occasione di un precedente verbale

dal mio legale.

A questo il PP mi fa prendere atto che acquisisce all’incarto il

verbale di mio padre __________ di data 12.07.2011 di cui all’incarto INC.

2011.

5577 (ALLEGATO 1) e che dallo stesso emerge quanto segue.

Mi viene precisato che il verbale fa parte dell’incarto citato, il

cui rapporto di segnalazione è già stato acquisito agli atti (AI 12) in quanto

in quel momento potevano esserci correlazioni con me, in ragione dei fatti

analoghi rimproveratimi e delle impronte dattiloscopiche sulle banconote fac

simile rinvenute fra i reperti.

Mi viene chiesto di precisare come e perché sono arrivato in __________.

R: la sera prima dei fatti, e quindi il 10.07.2011, ho avuto una

lite con la mia ragazza (la quale secondo le nostre tradizioni è mia moglie),

mi trovavo in __________, dove ero arrivato da circa una settimana, il paese si

chiama __________.

ADR che nel corso di questa settimana ho potuto conoscere meglio

la famiglia di mia moglie __________ (detta __________ o __________, dipende),

non ho conosciuto altre persone in particolare.

ADR che il padre della mia compagna si chiama __________. La madre

per contro si chiama __________ (o forse __________, non so quale delle due

iniziali sia corretta). La mia ragazza ha pure un fratello che di nome fa __________.

Non sono in grado di indicare i nomi degli altri famigliari anche

perché spesso fra di noi usiamo dei soprannomi.

ADR che quando sono arrivato in __________ dapprima abbiamo

alloggiato in albergo, poi su insistenza della famiglia della mia compagna ci

siamo trasferiti al campo. Per me era la prima volta che soggiornavo in un

campo.

Preciso alla verbalizzante che uno dei motivi del litigio con la

mia ragazza perché al momento un suo zio è grave malato di cancro, al momento

però non si sa fra quanto morirà, se fra una settimana o fra alcuni mesi. Io

invece voglio tornare a vivere a casa mia con la mia famiglia.”

Le dichiarazioni di suo padre e le sue si contraddicono, in

particolare per quanto concerne i contatti con la mamma. Ha qualcosa da dire in

merito?

Rispondo che mio padre può dire qualsiasi cosa, ma è certo che non

era con mia mamma come lui dichiara perché non si vedono mai e mia madre è

sempre stata in __________. Mia mamma non si chiama __________ si chiama __________.

ADR Io ho una fidanzata __________ e una bambina che non ha

neanche 1 anno, come ho dichiarato; entrambe vivono dalla famiglia della mia

fidanzata in __________. La mamma della mia fidanzata è molto malata e per

questo motivo io mandavo i soldi che ottenevo con i miei reati alla mia

fidanzata perché aiutasse anche sua mamma. Io non sono certo al 100% che sia

figlia mia, dovrei fare il test del DNA, però mando comunque soldi per il suo

sostentamento. Sono comunque stato varie volte a trovarla non appena avevo

tempo.

ADR che il mio domicilio è in __________ a __________. È capitato

che mi recassi presso i ________ nei pressi di __________ in visita, ma non vi

ho mai vissuto. Sono stato la prima volta al ___________ con mio cugino (maggio

2011.

circa), quello con cui sono stato fermato in occasione del mio arresto. Il

viaggio sarà durato 9/10 ore perché siamo venuti in auto. Non siamo andati a

visitare nessuno di particolare, nessun parente né amico, sapevamo che c’era un

___________ e abbiamo deciso di andare a vederlo. Nella prima occasione nel ___________

ho conosciuto una ragazza che sono tornato a trovare altre volte; lei mi ha

anche dato del denaro per aiutarmi. Ho conosciuto molte altre persone e sono

tornato a trovare la ragazza e nel mio secondo viaggio al ___________ sono

stato reclutato da __________ per fare da “traduttore” nel reato ai danni dei

sigg ACPR 1. In un’altra occasione successiva (la terza) ho conosciuto __________

e mi ha coinvolto nel reato ai danni della Sig ACPR 3, se non sbaglio siamo a

giugno 2011.

ADR che quando mi sono recato a __________ nel febbraio 2011 per

incontrare il Sig. ACPR 5 sono andato in auto dalla __________ con mio cugino e

non abbiamo fatto soste. Siamo passati dal __________.

Il PP mi fa pretendere atto che le mie dichiarazioni non sono

credibili, in particolare il fatto che io sia partito dalla __________ e abbia

affrontato un lungo viaggio solo per andare a “visitare” un ___________ a __________

dove non avevo parenti o amici, considerato inoltre che non disponevo di somme

di denaro che mi permettessero di fare viaggi e che mia mamma stava male e che

aveva bisogno di me (come io stesso ho dichiarato).

Continuo a dire che sono andato in visita al ___________ anche se

non conoscevo nessuno. È vero che mia mamma stava male ma volevo staccarmi un

po’ da quella situazione."

Quanto alle prospettive future, l'imputato ha prodotto una

proposta di contratto di lavoro in occasione dell'interrogatorio del 12 luglio

2012:

"

L’avv. DF 1 produce agli atti una proposta di contratto di lavoro

per l’imputato. Si tratta in realtà di una nuova proposta del precedente datore

di lavoro con impiego aumentato al 100% e con dunque un aumento del salario.

Questo contratto è firmato dal datore di lavoro e reca la data del 09.07.2012.

Queste nuove condizioni contrattuali potrebbero avere inizio dal

01.08

"

(VI PP del 12 luglio 2012 dell'imputato, pag. 5).

Su tale questione, visto che il cosiddetto contratto, prodotto dal

legale dell'imputato, non era affatto completo (conteneva unicamente

l'intestazione e le clausole 3 e 5), il magistrato inquirente è tornato nel

corso dell'interrogatorio finale del 26 luglio 2012:

"

ADR che alla fine di questo procedimento una volta rilasciato

intendo tornare in __________ a __________, la città nei pressi del paese __________

in cui vivo con mia mamma. A __________ lavorerò infatti ho già una proposta a

tempo pieno, si tratta del contratto di lavoro che il mio legale ha già

presentato agli atti in occasione del penultimo verbale.

Il PP mi fa prendere atto anzitutto che il contratto presentato

nel verbale 11.07.2012 riporta sotto l’indicazione “Arbeitnehmer” ossia

dipendente, un nome che non corrisponde al mio e che il contratto non è firmato

dal datore di lavoro; inoltre non è completo, poiché menziona solo il capoverso

3.

e 5 ciò che lascia intendere che vi sia un’altra parte del contratto di

lavoro che non è stata prodotta. Mi invita quindi a presentare per il tramite

del mio legale una copia comprensiva di tutte le pagine e delle condizioni

contrattuali.

Rispondo che il datore di lavoro è una persona di origine turca e

probabilmente ha fatto un errore sottoscrivendo il contratto nel punto

sbagliato. Confermo comunque che __________ è il mio datore di lavoro. Il

contratto di lavoro di cui si tratta è in realtà un complemento (“Nachtrag”) e

quindi non menziona le altre condizioni contenute però nel contratto originale

nel 2011.

Il PP mi chiede di fornire tramite il mio legale il contratto

originale firmato con il datore di lavoro nel 2011 entro il termine del

03.08

"

(VI PP del 26 luglio 2012, pag. 10).

L'intero contratto è stato prodotto (non in originale, ma per fax)

in data 3 agosto 2012 dall'avv. DF 1 (AI 89). Da notare come il contratto

iniziale (quello con effetto dal 1° agosto 2008) prevedesse un salario lordo

mensile di EUR 400.-- (per 36 ore di lavoro settimanali, cfr. punto 5 del

contratto), mentre quello "nuovo" uno stipendio lordo di EUR 2'075.--

(per 40 ore settimanali, cfr. punto 5).

II. PRECEDENTI PENALI

Per quanto riguarda i precedenti penali del diciannovenne IM 1,

gli estratti del casellario giudiziale di __________, __________ e __________

non riportano alcuna iscrizione.

L'imputato ha tuttavia dichiarato, sin dal primo interrogatorio,

di avere precedenti penali da minorenne:

"

Il PP mi chiede se ho dei precedenti penali.

Rispondo che ho subito più di un procedimento penale in __________

per furti con scasso ma ero ancora minorenne e non ho subito pene"

(da: VI PP del 5 giugno 2012 dell'imputato, pag. 3).

E ancora, nel verbale finale del 26 luglio 2012:

"

Lei ha dichiarato di avere dei precedenti con la giustizia, in

particolare in __________, mi può spiegare di cosa si tratta e se ha subito

processi, sanzioni e tempi di espiazione?

Confermo d’aver avuto dei precedenti con la giustizia avevo 12/13

anni. Avevo commesso dei furtarelli in appartamenti. Già allora sono stato

arrestato e portato in Polizia per accertamenti ma non sono rimasto in carcere.

Non ho subito condanne. Fino a 14 anni erano tutti delitti minori e non ho

quindi subito condanne. In seguito sono stato coinvolto in Rip Deal e

condannato con sospensione condizionale della pena.

ADR non ricordo esattamente la pena che mi avevano inflitto ma

credo che si trattasse di una pena detentiva di qualche anno con la

condizionale. Si tratta di una serie di furti nei quali era coinvolto pure mio

padre e almeno una decina di altre persone.

ADR non ho condanne recenti, l’ultima risale a quando avevo 15/16

anni.

ADR mi sono trovato confrontato con la giustizia __________ alcune

volte, ma solo una volta vi è stato un seguito e meglio una condanna. Tutti i

reati li ho commessi in compagnia di amici conosciuti in “brutte compagnie”. E

questo sin da quando ero bambino/adolescente.

ADR che da maggiorenne non ho subito condanne, fino ad ora.

Mi rendo conto che sono stato coinvolto in reati molto giovane e

che ho quindi schivato il carcere solo per questo motivo. Ora ho intenzione di

rimettermi in riga, a seguito dell’esperienza che ho patito qui in carcere in __________.

E mi sono anche convinto che è proprio ora di cambiare strada perché il crimine

non paga.

A domanda dell’Avv. DF 1 che mi chiede se sono sicuro di essere

stato condannato da minorenne effettivamente a pene detentive sospese di

qualche anno oppure invece se si trattava solamente di qualche mese, rispondo

che ero minorenne e che ora che ci penso può darsi che le condanne fossero solo

di qualche mese.

È stato sentito da un Procuratore in __________ rispettivamente ha

subito un processo?

Non ho subito processi ma sono sicuramente stato interrogato da un

Magistrato"

(da: VI PP del 26 luglio 2012, pag. 5).

Dalla sentenza del Landgericht di __________ del 20 novembre 2008,

prodotta agli atti dal Ministero pubblico, risulta che IM 1 (processato

insieme, tra gli altri, alla madre e al padre) è stato condannato, da

minorenne, a una pena ("Einheitsjugendstrafe") di 2 anni per

furto in banda per 3 casi, tentativo di furto in banda, truffa aggravata e

tentativo di truffa aggravata per 27 casi.

III. CIRCOSTANZE

DELL’ARRESTO

1.

IM 1 è stato fermato la

sera del 4 giugno 2012 alle ore 20:35 dalle Guardie di confine a __________,

presso il valico autostradale di __________, e incarcerato dalla Polizia cantonale

il 5 giugno 2012 alle ore 00:30, in esecuzione del mandato di cattura emesso

dal Ministero pubblico del Cantone __________ (PP __________) il 20 (e il 27)

gennaio 2012 (AI 5 e 7).

Al momento del fermo, IM 1 si trovava a bordo dell'autovettura

Mercedes __________ in compagnia di __________ (nato __________), il quale,

dopo i controlli, è stato lasciato proseguire, non risultando nulla a suo

carico. Stando a quanto dichiarato dall'imputato, __________ IM 1 sarebbe suo

cugino.

2.

Con rapporto d'inchiesta

del 16 dicembre 2011 la Polizia giudiziaria (SREF) ha chiesto l'emanazione del

suddetto mandato, individuando in IM 1 l'autore della truffa "rip deal" avvenuta il 22 giugno 2011 a __________ a danno di ACPR 1 e della di lui

figlia __________, i quali avevano richiesto l'intervento delle forze

dell'ordine e denunciato l'accaduto.

Dal predetto rapporto di polizia si evince che l'automobile

utilizzata dagli autori del "rip deal" a danno dei signori ACPR 1 -

una Fiat Stilo di colore bianco, targata __________, intestata a tale __________

(deceduto il 27 novembre 2010, arcinoto alle autorità di polizia __________

quale prestanome di autovetture usate da __________ per commettere furti; cfr.

AI 4, rapporto d'inchiesta 16 dicembre 2011) - é stata rinvenuta il 12 agosto 2011 a __________.

I rilievi effettuati sulla Fiat Stilo hanno permesso di

evidenziare una traccia di DNA riconducibile a __________ (nata il __________ __________,

__________, cittadina __________), la quale era stata fermata a __________ e in

seguito arrestata l'11 luglio 2011 unitamente a __________ (nato il __________

a __________, __________, cittadino __________), _______________ (nato il _______________,

cittadino __________) e __________ (nato __________, cittadino __________).

Quest'ultimo, ossia __________, come risulta dagli atti dell'incarto che ci qui

occupa, altro non è che il padre dell'imputato IM 1.

I quattro - __________, __________, __________ e __________ –

erano stati arrestati poiché trovati in possesso di diverse mazzette di

banconote da EUR 500.-- con la scritta "Facsimile". Il giorno

successivo sono stati rilasciati, non avendo il GPC accolto la domanda di

carcerazione preventiva presentata dalla PP __________.

3.

Le mazzette di banconote

false sono state trasmesse alla Scientifica. Su una fascetta che le avvolgeva è

stata rinvenuta un'impronta appartenente al qui imputato IM 1. Questi era stato

sottoposto a dattiloscopia a ___________, in __________, il 18 luglio 2005 e le

impronte erano state inserite nella banca dati svizzera AFIS (cfr. rapporto di

comparazione dattiloscopica del 10 agosto 2011 della Scientifica, in AI 12).

4.

Il 25 novembre 2011 sono

stati nuovamente interrogati ACPR 1 e __________. Quest'ultima ha riconosciuto,

tra le fotografie che le sono state sottoposte, IM 1 "al 95%" quale

individuo che ella aveva conosciuto come __________ IM 1, uno degli autori del

"rip deal". IM 1 è peraltro noto alle autorità di polizia __________

per reati analoghi e risulta che sia stato controllato da quelle __________ in

più circostanze, in compagnia di __________.

Inoltre, un'impronta del IM 1 era stata rinvenuta anche su una fascetta

che avvolgeva le banconote false utilizzate nell'ambito di un'altra inchiesta

in corso, inerente il "rip deal" commesso a danno di ACPR 3 e ACPR 2

–il 29 ottobre 2011 a __________.

Da qui il mandato di cattura nei confronti di IM 1, eseguito il 4

giugno 2012 al valico doganale di __________.

IM 1 è in carcere dal 5 giugno 2012.

Il GPC (giudice __________) ha ordinato la carcerazione preventiva

per 6 settimane (ossia fino al 16 luglio 2012) con decisione 7 giugno 2012

(pericolo di fuga e pericolo di collusione).

Con decisione 19 luglio 2012, il GPC ha prorogato la carcerazione

preventiva di un mese, ossia fino al 16 agosto 2012 (pericolo di fuga e

pericolo di collusione).

Con decisione 13 agosto 2012, il GPC ha accolto la domanda di

scarcerazione 31 luglio 2012 ordinando l'adozione di misure sostitutive, ossia

il deposito di una cauzione di CHF 70'000.-- previa verifica della provenienza

lecita e della provenienza economica del denaro.

In seguito, con decisione 23 agosto 2012 il GPC ha accolto la

domanda di carcerazione di sicurezza per un periodo scadente venerdì 14

settembre 2012 (compreso), respingendo nel contempo l'istanza 16 agosto 2012

tendente all'accettazione del denaro per la cauzione presentata dai difensori.

Con decisione 10 settembre 2012, il GPC ha respinto la domanda 30

agosto 2012 (la seconda presentata in tal senso) dei difensori in relazione

all'accettazione dei soldi per la cauzione, in sostanza non avendo l’imputato

provato l’origine lecito del denaro relativo alla cauzione.

L’imputato è quindi in carcere dal giorno del suo arresto.

IV. I FATTI E GLI

ACCERTAMENTI DELLA CORTE

L'atto d'accusa in esame concerne, al di là della questione della

qualifica giuridica dei reati, su cui si tornerà in seguito, quattro episodi di

"rip deal":

● il 22 giugno 2011, a __________, a danno di ACPR 1 (capi d'accusa 1.1 e, in alternativa, 2.1);

● il 29 ottobre 2011, a __________, a danno di ACPR 3 e ACPR 2 (capi d'accusa 1.2 e, in alternativa, 2.2);

● il 17 aprile 2012, a __________, a danno di ACPR 4 (capo d'accusa 1.3);

● il 19 aprile 2012, a __________, a danno di ACPR 5 (capi d'accusa 1.4 e, in alternativa, 2.3).

In estrema sintesi, nel corso del primo interrogatorio (il 5

giugno 2012, dinanzi alla PP), l'imputato ha inizialmente contestato tutte le

accuse (a quel momento inerenti soltanto il caso ACPR 1), salvo poi, alla fine

del medesimo, ammettere un suo coinvolgimento, seppur assai limitato (a suo

dire, sarebbe stato reclutato da tale __________ soltanto per avere contatti

telefonici con i signori ACPR 1, ricavando EUR 500.--).

Va inoltre rilevato che l'imputato si è rasato i capelli dopo

essere stato incarcerato: a mente degli inquirenti, allo scopo di rendere più

difficile un eventuale riconoscimento in occasione dei prevedibili confronti

con le vittime; a dire dell'imputato, per questioni d'igiene e, sempre a suo

dire, di pulci.

Nel caso ACPR 3, l'imputato ha ammesso il reato soltanto in

occasione del confronto con le vittime.

Quanto al caso ACPR 5, egli ha ammesso il reato nell'interrogatorio

dinanzi al PP del 12 luglio 2012 delle ore 09:00, ossia qualche ora prima che

fosse esperito il confronto diretto con la vittima (iniziato alle 11:45 del

medesimo giorno).

Per ciò che riguarda il caso ACPR 4, l'imputato ha sempre contestato un suo coinvolgimento, malgrado il ritrovamento di una sua traccia

di DNA sul volante della vettura utilizzata nell'episodio di "rip

deal" in questione. Sul riconoscimento di IM 1 da parte di ACPR 4 si

ritornerà più avanti.

1) "Rip deal" a

danno di ACPR 1

(capi d'accusa 1.1, in alternativa 2.1)

a) __________ (__________, di

professione tecnica dentale) è la figlia di ACPR 1 (__________, pensionato).

Per lo svolgimento dei fatti, dal punto di vista delle vittime, si

rinvia ai verbali d'interrogatorio delle medesime, che sono stati riassunti dal

PP nei seguenti termini nel verbale del 5 giugno 2012:

"

I Sigg. ACPR 1 dichiarano di essere stati “truffati” da sedicente

IM 1 che avrebbe preso contatto con loro perché intenzionato ad acquisire un

immobile di loro proprietà ubicato in __________, pubblicizzato in internet.

Dopo alcuni contatti telefonici e via posta elettronica, si è

svolto un incontro a __________ il 17.6.2011 fra i sigg. ACPR 1 e il sedicente IM

1.

accompagnato da un secondo sconosciuto per discutere l’acquisto.

IM 1 ha spiegato ai denuncianti che, non essendo lui un cittadino

svizzero, avrebbe potuto comperare l’immobile solo attraverso una società a

quel momento priva di liquidità. Avrebbe pertanto avuto necessità di disporre

della somma di CHF 100'000.-- che il signor ACPR 1 avrebbe potuto procurargli

in cambio di Euro 80'000.-- oltre ad un “premio” di (ulteriori) Euro 8'000.--.

L’importo pari a CHF 100'000 è stato consegnato dai sigg. ACPR 1 a __________ durante un incontro prestabilito nelle vicinanze dell’Hotel __________ ad una persona

inviata da __________, rivelatosi secondo quanto dichiarato dalle vittime, lo

sconosciuto presente nell’incontro di __________.

Lo sconosciuto, inviato da __________, si è presentato con la

vettura Fiat Stilo bianca targata __________ (attualmente sotto sequestro)

condotta da altro ignoto non identificato.

Prima di consegnare il denaro, __________ ha chiesto allo

sconosciuto di mostrarle il denaro, ossia gli Euro. Con lo sconosciuto si è

diretta verso la Fiat Stilo bianca. Dopo aver verificato l’autenticità di

alcune banconote mostratele, ha consegnato l’importo in CHF allo sconosciuto,

il quale si è poi dileguato con il denaro"

(VI PP del 5 giugno 2012 dell'imputato, pag. 5).

Vale la pena precisare, in aggiunta a quanto sopra, che in questo

caso, nell'incontro per la consegna del denaro, __________ ha chiesto di poter

verificare l'autenticità del denaro. E meglio, all'appuntamento (presso

l'Albergo __________ a __________) si è presentato quello che IM 1 (ossia IM 1)

aveva indicato ai signori ACPR 1 essere il suo "chauffeur", in quanto

IM 1 era in ritardo a causa del traffico. __________ ha fatto capire allo

"chauffeur" che voleva vedere il denaro: lei e lo

"chauffeur" sono quindi usciti dal ristorante e quest'ultimo ha preso

alcune banconote (quattro banconote da EUR 500.--, per la precisione) da una

busta che si trovava nell'automobile. La __________ ha quindi preteso di

recarsi in banca per verificarne l'autenticità, ciò che ha fatto procedendo a

un cambio da EUR a CHF presso la vicina sede della ____ (e non del _____ , come

erroneamente dichiarato dalla vittima). Lo "chauffeur" è rimasto in

attesa fuori dall'istituto bancario, mentre la __________ cambiava gli euro in

franchi svizzeri. Al ritorno al ristorante, il padre della __________, al quale

__________ aveva comunicato il buon esito del cambio in banca (consegnandogli

pure i CHF 2'380.-- appena cambiati e dicendogli che la banca aveva accettato

gli euro e che quindi i soldi erano da ritenere "buoni"), ha

consegnato i soldi allo "chauffeur", che poi è uscito - seguito da __________

a qualche metro di distanza (" (…) mio padre ha tolto dalla tasca le

due buste e le ha date a me che a mia volta le ho date in mano al tizio.

Eravamo convinti che si sarebbe fermato a contare i soldi, ma invece gli ha

dato una rapida occhiata. Lui mi ha detto "change money", si è alzato

e si è diretto verso la macchina. Era per me chiaro che stava andando alla

macchina a prendere gli euro da darmi"; "(…) ho voluto

seguirlo per sicurezza"; "Ho anche pensato che avremmo contato

i soldi in macchina", cfr. VI __________ del 22 giugno 2011, pag. 7) -

dirigendosi verso la sua vettura (dove lo attendeva un'altra persona, seduta al

volante) e si è dileguato. Raggiunto sul cellulare dalla __________, IM 1

accampava diverse scuse per guadagnare tempo e evitare che venisse allertata

immediatamente la Polizia.

__________ ha riconosciuto, "al 95%", in

fotografia, IM 1 quale persona da lei conosciuta con il nome di IM 1. Il padre,

ACPR 1 (nato nel _______) non ha invece potuto riconoscere nessuno tra le

fotografie sottopostegli.

b) __________ era seduta al

ristorante __________ a __________ (Albergo __________) e ha potuto assistere a

una parte della scena.

Quanto al provento di reato, si tratta di CHF 100'000.--, meno CHF

2'387.20 (il cambio delle banconote per un totale di EUR 2'000.-- consegnate a __________,

cfr. ricevuta), ossia EUR 97'612.80.

Tale somma è stata chiesta, quale risarcimento del danno, da parte

degli accusatori privati ACPR 1 (per la precisione, la cifra richiesta è quella

di CHF 97'618.--; nel verbale finale, appare probabile che l'importo indicato –

CHF 97'168.-- – sia frutto di un errore materiale).

c) Il reato è stato ammesso da

IM 1 ma nei termini seguenti: a suo dire, egli avrebbe avuto un ruolo

"secondario". Ciò contrasta con quanto dichiarato sopra dalle

vittime. Inoltre, sempre a dire dell'imputato, egli avrebbe ricevuto unicamente

un importo di EUR 500.-- per il suo "lavoro".

Dal primo verbale d'interrogatorio dinanzi al PP:

"

A questo punto decido (ndr: dopo che il PP gli stava prospettando

gli elementi a sostegno della domanda di carcerazione preventiva che avrebbe

presentato nei suoi confronti) di dichiarare che effettivamente con la

questione dei signori ACPR 1 io c’entro qualche cosa. Io ero stato reclutato

unicamente per avere contatti telefonici con queste persone. Ho visto i sigg. ACPR

1.

a __________. Per questa mia attività ho ricevuto EUR 500.—. Chi mi ha

chiesto di fare queste telefonate è un tale che si chiama __________ se non

erro di cognome fa __________, ma non lo conosco. Dico questo perché non voglio

stare in carcere lontano da mia madre"

(VI PP del 5 giugno 2012 dell'imputato, pag. 5).

Dal verbale d'interrogatorio finale dinanzi al PP:

"

(…) Furto commesso a __________ in data 22.6.2011 ai danni dei

Sigg. ACPR 1 (padre e figlia, domiciliati nel __________) per un importo di CHF

100'000.—, usando l’ALIAS IM 1 intenzionato ad acquisire un immobile di loro

proprietà pubblicizzato in internet. La FIAT stilo usata dagli autori è stata

ritrovata a ____________ e sequestrata. La Sig. ACPR 1 l’ha riconosciuta in foto.

Lei ha ammesso il reato.

Ha qualcosa da dire in merito?

Rispondo che confermo i fatti e di essere l’autore di questo

reato. Voglio anche aggiungere che il mio coinvolgimento in questo reato si è

limitato al ruolo di traduttore. Sono cosciente di essere stato coinvolto nel

reato e mi dispiace molto.

Voglio anche dire che i fatti da me commessi gli ho tutti ammessi,

non voglio più avere sospesi con la legge. A questo proposito dico che gli

unici casi che mi vedono coinvolto come autore sono quelli dichiarati, con ACPR

4.

non c’entro nulla, ieri durante il confronto era la prima volta che lo vedevo

e lo sentivo parlare.

Il PP mi sottopone le foto di __________ e __________ (ALLEGATO 2)

Mi chiede se sono le persone che hanno partecipato alla commissione dei reati

per di cui vengo accusato.

Rispondo che la persona raffigurata al numero 6 non so chi sia e

non l’ho mai visto, quello al numero 10 potrei averlo già visto ma non mi

ricordo dove, ma non so comunque il suo nome.

Lei ha indicato tale __________ quale compartecipe al reato ai

danni dei Sigg ACPR 1. Le persone raffigurate nelle foto n. 6 e n. 10 (ALLEGATO

2) si chiamano __________, cognome identico a quello di __________, da lei

indicato come partecipante nel furto ai danni dei sigg ACPR 1).

Rispondo che ne prendo atto, ma queste persone non sono __________

"

(VI PP del 26 luglio 2012 dell'imputato, pag. 6).

"

(…) Per il ACPR 1 ho guadagnato solo EUR 500.—perché ho fatto

solo da traduttore"

(VI PP del 26 luglio 2012 dell'imputato, pag. 8).

2) "Rip deal" a

danno di ACPR 3 e ACPR 2

(capi d'accusa 1.2 e, in alternativa, 2.2)

a) ACPR 3 (_____, impiegata) è

la figlia di ACPR 2 (______, pensionata).

Qui di seguito, il riassunto, ad opera del PP nel verbale di

confronto, delle dichiarazioni rese da ACPR 3:

"

In occasione del suo verbale 29.10.2011 dinnanzi alle autorità di

polizia lei ha dichiarato di essere stata vittima di una truffa commessa in suo

danno in data 29.10.2011 a __________. Riassumendo i fatti lei ha dichiarato di

aver posto in vendita sul sito www.____________.ch l’abitazione di proprietà di

sua madre ubicata a __________ nel __________ per un prezzo di ca. EURO

200'000.00. In data 10 agosto ha ricevuto una email da una persona interessata

annunciatasi come IM 1. Seguivano alcuni contatti telefonici e email fra lei,

sua madre e IM 1 inerenti alla compravendita della casa da parte di IM 1. In seguito IM 1 le avrebbe chiesto di incontravi in __________ a __________ il 29.10.2011: in

quell’occasione lui le avrebbe consegnato CHF 100'000 quale acconto sul prezzo

di acquisto dell’immobile (parte in via ufficiosa) alla quale sarebbe seguita

la “fase notarile”, e chiedendole di aiutarlo a cambiare una somma in banconote

di taglio grosso, di cui questi disponeva per un totale di CHF 60'000 in banconote di tagli più piccoli, che gli necessitavano per la sua attività commerciale

indipendente dalla sua attività di compravendita.

Di fatto all’incontro di __________ presso il Bar “__________” lei

si sarebbe presentata accompagnata da sua madre ACPR 2 e da un’amica __________

.

Vi avrebbe raggiunto IM 1, vi sareste seduti al tavolo. Dopo aver

bevuto (voi un caffè e IM 1 dell’acqua), lei e IM 1 sareste usciti sul piazzale

del Bar per lo scambio di denaro che lui aveva dichiarato di avere in auto,

alla guida della quale a suo dire vi era il suo autista.

Prima di consegnare il denaro da lei portato, lei avrebbe chiesto

a IM 1 di mostrarle il denaro, ossia le banconote di grosso taglio per un

totale di CHF 60'000. Cosa effettivamente avvenuta. Ricevute 4 banconote da CHF

1'000.00 da IM 1, ritenuta da lei l’autenticità delle stesse, lei ha consegnato

a sua volta due buste contenenti ciascuna CHF 30'000 (importo suddiviso in

piccoli tagli) a IM 1. Mentre lei controllava le banconote ricevute e si

accorgeva della falsità delle stesse, IM 1 si dileguava, con l’importo da lei

consegnatole precedentemente.

Conferma quanto dichiarato e qui sopra riportato? Ha altro da

aggiungere?

Voglio precisare che prima dell’incontro di __________ avevo

contattato il notaio __________ per informarmi su chi avrebbe dovuto pagare le

tasse relative alla compra-vendita, il notaio mi aveva risposto che erano a

carico dell’acquirente. Questo per dire che le trattative di compra-vendita

erano concrete, anche se non avevamo ancora sottoscritto il rogito. Aggiunto

anche che quando eravamo seduti al Bar a __________ IM 1 ha subito proposto di fissare un incontro presso il notaio __________ per la firma del rogito, per

rassicurarla che le cosa andavano avanti per il verso giusto. Questo l’ho

comunque già dichiarato davanti alla Polizia, in un interrogatorio in cui era

presente l’avv. DF 1"

(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e ACPR 3, pagg.

4-5).

Va precisato che la ACPR 3, prima di consegnare il denaro al

sedicente IM 1, ha dato un'occhiata all'interno della busta che questi le aveva

dato. In seguito, la ACPR 3 diceva a IM 1 che, prima di partire, voleva

controllare il denaro; IM 1 però le consigliava di farlo all'interno del

ristorante (lo scambio delle buste era avvenuto sul piazzale, vicino all'auto

di IM 1), per ragioni di sicurezza. IM 1 ha seguito la ACPR 3 all'interno del ristorante, rimanendo vicino alla porta d'entrata, mentre questa si recava

nella toilette per procedere alla verifica. Aperta la busta, ACPR 3 si è

accorta che si trattava di banconote con la scritta "Facsimile", è

uscita immediatamente sul piazzale e ha visto che l'autovettura con a bordo IM

1.

e l'autista stava partendo a forte velocità. ACPR 3 ha poi provato a chiamare il numero del telefono cellulare di IM 1, ma questi non ha risposto. ACPR

3.

ha quindi provato a chiamare __________. In effetti, poco prima

dell'incontro con __________, ACPR 3 aveva ricevuto una telefonata da tale __________,

che in precedenza non aveva mai sentito prima e che si era presentato come

padre di __________. aveva avvertito la ACPR 3 di non preoccuparsi se il figlio

fosse stato nervoso, perché era la sua prima trattativa, e che ad ogni modo li

avrebbe raggiunti più tardi per mangiare qualcosa insieme. Come detto, dopo che

IM 1 si era dileguato, la ACPR 3 ha chiamato il sedicente padre, __________, il

quale ha risposto e, con alcune scuse, ha tentato di guadagnare tempo per evitare

che la vittima chiamasse subito la Polizia.

b) Quanto al riconoscimento del

qui imputato:

"

ACPR 3

Lei riconosce la voce del sig. IM 1 nella voce del Sig. IM 1, qui

presente. Riconosce in IM 1 il Sig. IM 1

La persona che è davanti a me in questo momento, che mi si dice

chiamarsi IM 1, è la persona che si è presentata a me come IM 1 e che ho visto

a __________. Sono sicura al 100%"

(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e ACPR 3, pag. 6).

Anche la madre, signora ACPR 2, ha riconosciuto IM 1 quando ha avuto modo di poterlo vedere di persona:

"

Lei riconosce nel qui presente IM 1 il Sig. IM 1?

Rispondo di si. La persona qui presente è il signor IM 1 però

quando l’ho visto io era vestito bene, aveva un pullover a dolcevita. Inoltre

il suo aspetto era senza barba e aveva i capelli più marroni e più lunghi.

Effettivamente nelle foto che mi erano state presentate in

occasione del verbale di Polizia (ALLEGATO 1), data anche la qualità delle

fotografie non avevo riconosciuto il signor IM 1, ad eccezione di una

somiglianza nella foto 4 dell’allegato “__________”.

Nella foto dell’allegato numero 8, ora che ho davanti fisicamente

la persona riconosco che si tratta di IM 1 "

(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e ACPR 2, pag. 5).

Sui fatti, la signora ACPR 2 ha confermato la versione riassuntiva proposta dal PP (vedi sopra):

"

I fatti sono andati così come descritto. Non posso dire di più

perché nel momento dello scambio dei soldi tra mia figlia e il signor IM 1 io

ero rimasta all’interno del Bar"

(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e ACPR 2, pag. 5).

c) __________ () è un'amica di

ACPR 3. __________ era presente al momento dei fatti perché ha accompagnato, a

bordo della propria autovettura, le due donne - madre e figlia - a __________

in vista dell'incontro d'affari programmato.

__________ è la cameriera del bar __________ di __________, ossia

dell'esercizio pubblico dove si è svolto l'incontro tra ACPR 3, ACPR 2,

presente anche la __________, con il sedicente IM 1 (ossia IM 1).

La __________, in occasione del verbale di confronto con IM 1, ha confermato sia la versione dei fatti resa dalle vittime, sia il riconoscimento dell'imputato.

d) Sono state rinvenute le

impronte dell'imputato sulla busta contenente il denaro falso consegnato a ACPR

3.

(cfr. rapporto comparazione dattiloscopica 13 novembre 2011 della

Scientifica).

La refurtiva ammonta a CHF 60'000.--.

Un importo di CHF 30'000.-- era stato consegnato alla figlia dalla

madre. La madre e la figlia avanzano una pretesa di risarcimento di CHF 28'000.--

a testa (ossia, CHF 30'000.- meno CHF 2'000.-, avendo ricevuto in totale CHF

4'000.- in banconote autentiche), per un totale, quindi, di CHF 56'000.--.

e) In occasione del confronto

con ACPR 3, dopo che questa lo aveva riconosciuto e una pausa chiesta dal suo

legale, l'imputato ha dichiarato:

"

IM 1

Ha qualcosa da aggiungere in merito a quanto fino ad ora

dichiarato?

A questo punto, dopo aver riflettuto bene, voglio dichiarare che

effettivamente ho commesso io i fatti ai danni della signora ACPR 3 e ACPR 2.

Sono io il signor IM 1. Voglio scusarmi per quello che ho fatto, mi rincresce,

ma avevo bisogno di soldi perché ho una compagna di nome __________ con una

bambina piccola che è mia figlia (ha sette mesi e si chiama __________). I

fatti sono andati così come descritto dalla signora ACPR 3, i soldi ricevuti li

ho usati per acquistare beni necessari per la cura del bambino. Come avevo già

dichiarato in merito al caso dei signori ACPR 1, voglio dire che dei CHF

100'000.-- sottratti a questi signori io ho ricevuto solo EUR 500.—per la mia

partecipazione che si è limitata unicamente a quella di traduttore, perché le

persone che hanno commesso i fatti non parlavano ________.

L’avv. DF 1 chiede da quanto tempo io e __________ ci frequentiamo.

Rispondo che io e __________ ci frequentiamo dal 2010. __________

e la bambina vivono in __________ con la mamma di __________ "

(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e ACPR 3, pag. 7).

f) IM 1 ha quindi confermato la sua ammissione anche nei due successivi confronti (con ACPR 2 e __________):

"

Lei ha qualcosa da dire in merito ai fatti che le vengono

contestati, commessi a __________ il 29.10.2011 ai danni della signora ACPR 3 e

della qui presente signora ACPR 2.

A questo punto, come dichiarato pocanzi durante il confronto con

la signora ACPR 3, voglio dichiarare che effettivamente ho commesso io i fatti

ai danni della signora ACPR 3 e ACPR 2. Riconosco inoltre la signora ACPR 2

come vittima presente a __________. Sono io il signor IM 1. Voglio scusarmi per

quello che ho fatto, mi rincresce, ma come ho detto avevo bisogno di soldi per

mantenere la mia compagna e mia figlia"

(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e ACPR 2, pag. 4).

"

IM 1

Lei ha qualcosa da dire in merito ai fatti che le vengono

contestati, commessi a __________ il 29.10.2011 ai danni della signora ACPR 3 e

della qui presente signora ACPR 2, anche in considerazione delle dichiarazioni

rilasciate quest’oggi nei precedenti verbali di confronto.

Riconfermo quanto dichiarato pocanzi durante il confronto con la

signora ACPR 3, e signora ACPR 2. Io ho commesso i fatti ai danni della signora

ACPR 3 e ACPR 2. Riconosco inoltre la signora __________, che ho visto a __________

il giorno dei fatti che mi vengono contestati. Sono io il signor IM 1"

(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e __________, pag.

3).

g) Nel verbale d'interrogatorio

del 12 luglio 2012, l'imputato ha dichiarato, in relazione all'episodio a danno

delle signore ACPR 3 e ACPR 2 (ammettendo quindi di avere avuto un ruolo più

importante rispetto a quanto da lui asserito in un primo tempo e di avere

ricevuto CHF 20'000.--):

"

(…) nel maggio/giugno del 2011 sono stato a una festa di

matrimonio di gente delle mie parti e ho nell’occasione conosciuti tale __________.

Questo è il suo nome di battesimo non conosco altri dati della persona, non so

dire se si tratta di un soprannome.

Discutendo con lui delle mie necessità di denaro, siamo finiti a

parlare di una possibile truffa ai danni di una persona di cui lui aveva già il

contatto telefonico.

Mi spiego meglio dicendo che io non ho chiesto a __________ di

poter partecipare a una truffa ma è lui che individuando in me la persona

giusta mi ha proposto di partecipare con lui ad un reato che aveva già in mente.

Io ero la persona “giusta” perché in grado di esprimermi in ________ con le

potenziali vittime che di fatto parlavano _______. Preciso che queste vittime

sono le persone ACPR 3 e ACPR 2 con le quali ho già fatto un confronto

ammettendo di essere l’autore del reato in loro danno.

A questo punto __________ mi ha detto che avrei potuto guadagnare

e mi ha spiegato che si trattava di un guadagno senza tanti rischi. In sostanza

io avrei dovuto contattare telefonicamente la vittima, proporre uno scambio di

valuta e di conseguenza ricevere il denaro da quest’ultima, sempre nel contesso

di una transazione immobiliare.

__________ avrebbe partecipato come autista. Ciò che poi ha fatto.

ADR che __________ è la persona che ha chiamato la signora ACPR 3

annunciandosi come il padre di IM 1, il mio alias. Per quanto concerne il caso ACPR

3.

l’accordo per la spartizione del bottino è stata di CHF 20'000.-- per me e il

resto per __________.

ADR che è __________ ad avere organizzato/ recuperato l’automobile

e i soldi falsi. Inizialmente comunque i ruoli nella commissione della truffa

avrebbero dovuto essere i seguenti: lui il protagonista in contatto le vittime

e io l’autista, Siccome io parlavo bene _______ come le vittime abbiamo

scambiato i ruoli"

(VI PP del 12 luglio 2012 dell'imputato, pag. 3).

h) In occasione del verbale

finale, IM 1 si è limitato a quanto segue:

"

(…) Furto commesso a __________ in data 25.10.2011 ai danni della

Sig. ACPR 3 e ACPR 2 (domiciliate a __________ (__________)) per un importo

complessivo di CHF 60'000.00, usando l’ALIAS IM 1 intenzionato all’acquisto di

un immobile delle vittime ubicato in _______ e pubblicizzato su internet.

L’auto usata dagli autori è stata controllata in ___ dalle autorità un mese

prima e alla guida vi era lei. Sono state inoltre rinvenute tracce

dattiloscopiche a lei appartenenti sulle buste contenenti i soldi falsi. La

sig. ACPR 3 l’ha riconosciuta in foto e tramite la voce, come pure la testimone

__________. Lei ha ammesso il reato. Ha indicato tale __________ quale suo complice

che non ha potuto essere identificato visti pochi elementi da lei forniti per

l’identificazione.

Ha qualcosa da dire in merito?

Rispondo che confermo i fatti e di essere l’autore. Non posso

fornire altri dati di __________. Ora che rifletto __________ ha i capelli

abbastanza lunghi color castano chiaro, viso lungo e sottile e labbra grosse,

altro circa 1,75 ed avrà circa tra i 35 e i 40 anni. Secondo quello che so lui

vive in ______ e ha comunque contatti a __________ presso il ___________ di _____"

(VI PP del 26 luglio 2012 dell'imputato, pagg. 6-7).

3) "Rip deal" a

danno di ACPR 4

(capo d'accusa 1.3)

a) ACPR 4, nato nel __________,

è un orafo e scultore domiciliato a __________ l, nel __________. Il 17 aprile

2012.

denuncia alla Polizia cantonale quanto occorsogli la mattina stessa a __________.

Riferisce di avere pubblicato un annuncio su una rivista specializzata ("______")

che dispone anche di un sito internet (sul web l'inserzione è stata pubblicata

il 6 marzo 2012) poiché intenzionato a vendere alcuni oggetti di valore (pietre

preziose e gioielli). Una parte di questi oggetti apparteneva in realtà a un

suo amico collezionista e alla di lui moglie, i signori ACPR 7. Una settimana

dopo la pubblicazione dell'annuncio sul sito www._________.ch, la redazione del

sito ha trasmesso a ACPR 4 i dati di una persona interessata. ACPR 4 si è

quindi messo in relazione con quest'ultima, tramite email e anche mediante

contatti telefonici. La persona interessata all'acquisto degli oggetti di

valore in questione si è presentata con il nome di IM 1 di __________; il suo

numero di telefono cellulare era un numero __________ (prefisso __________). ACPR

4.

ricorda di avere intrattenuto una dozzina di contatti (telefonici e mail) con

IM 1, fino al mezzogiorno del 17 aprile 2012. Parlava molto bene il ________ ,

senza particolari accenti. Inizialmente IM 1 aveva proposto di incontrarsi a __________,

ma ACPR 4 ha rifiutato, dicendo che avrebbe preferito non oltrepassare la

frontiera. IM 1 lo ha poi richiamato, proponendo un incontro il giorno 17

aprile 2012 a mezzogiorno presso il posteggio dell'Hotel __________ di __________.

Il 17 aprile 2012 ACPR 4 è partito, a bordo della sua automobile,

in direzione di __________, dove è giunto verso le ore 11.00. Ha posteggiato la

propria vettura presso la stazione __________ di __________ e si è recato con

un taxi all'Hotel __________, portando con sé gli oggetti di valore. Arrivato

in anticipo (11.30), è entrato nel bar del __________ per un caffè. Mentre

aspettava IM 1, ACPR 4 ha riferito di avere annotato il numero di targa di

alcuni veicoli con targa ______ che transitavano nel posteggio. Alla domanda a

sapere per quale ragione lo avesse fatto, ACPR 4 ha risposto: "(…) di aver notato questi numeri unicamente perché avevo poche informazioni

della persona con quale avrei dovuto fare l'affare e il tutto mi metteva a

disagio. Avevo un certo timore che potesse andare qualcosa storto." (VI

Polizia del 17 aprile 2012 di ACPR 4, pag. 5).

A mezzogiorno IM 1 non è arrivato. Alle ore 12.15 (orario secondo

la vittima; la Polizia ha controllato il cellulare della vittima e questo

indicava le 12.58; a mente di ACPR 4, però, il suo telefono non indica sempre

l'orario corretto), ACPR 4 ha ricevuto una telefonata da IM 1 (da un numero di

un cellulare _____), il quale lo informava che si trovava ancora a __________,

che al suo posto sarebbe venuta un'altra persona, di nome __________, e che

lui, IM 1, sarebbe arrivato poco dopo. Verso le 12.35, il sedicente __________

si è presentato nel bar, da solo. ACPR 4 non ha visto con quale veicolo sia

sopraggiunto. I due si sono intrattenuti per una quindicina di minuti, durante

i quali __________ ha visionato l'elenco degli oggetti in vendita e gli oggetti

stessi (che ACPR 4 teneva in due borse). ACPR 4 gli ha mostrato in particolare

alcuni gioielli. Il prezzo, di CHF 165'000.--, era stato fissato in precedenza

con IM 1, per cui non c'è stata alcuna trattativa al riguardo con __________. __________

ha quindi detto a ACPR 4 che avrebbe portato le due borse con i gioielli nella

sua autovettura e che sarebbe tornato con il denaro, pregandolo di controllare

i soldi all'interno dei bagni del bar per non destare sospetti. ACPR 4 ha rifiutato, affermando che voleva concludere l'affare con IM 1. __________ ha risposto che IM 1

era ancora occupato per impegni di lavoro e lo ha chiamato al telefono. IM 1 ha quindi confermato a ACPR 4 quanto riferitogli da __________, invitando a concludere con

quest'ultimo. A quel punto, ACPR 4 ha detto a __________ di essere d'accordo di

andare insieme a lui con le due borse alla vettura e ricevere lì il denaro

pattuito.

__________ ha quindi preso le due borse e si è diretto verso il

posteggio. ACPR 4 ha esitato un attimo, poiché voleva chiamare la cameriera per

saldare il conto, allorquando ha notato un'automobile sopraggiungere dal

posteggio e fermarsi all'entrata. __________ è uscito frettolosamente con le

due borse dirigendosi verso il lato del passeggero della vettura. ACPR 4,

resosi conto di quanto stava accadendo, è uscito di corsa dal bar e, stando a

quanto riferito nel suo verbale del 17 aprile 2012, ha visto __________ salire sull'auto, chiudere la portiera e la ripartenza con la sgommata. ACPR

4.

è arrivato vicino all'automobile, ma non ha potuto far nulla. Si è segnato il

numero di targa (_______), ma non ha potuto vedere di quale nazione fosse. ACPR

4.

ha riconosciuto presso il posto di polizia il modello dell'auto sulla quale __________

è fuggito (inizialmente pensava a una Peugot, ma poi ha identificato l'Opel

Omega berlina di colore scuro, targata _______, che gli era stata mostrata in

fotografia dalla Polizia essendo stata subito ritrovata, abbandonata in un

posteggio a __________). ACPR 4 ha potuto descrivere i connotati di __________

(cfr. VI Polizia del 17 aprile 2012, pag. 6), affermando che sarebbe stato

capace di riconoscerlo ("Sicuramente sarei in grado di

riconoscerlo", VI Polizia del 17 aprile 2012, pag. 7).

Quanto all'autista, ACPR 4 ha dichiarato, nel verbale del 17 aprile 2012 (ossia in occasione del primo interrogatorio, avvenuto il giorno

stesso dei fatti): "Chi guidava l'auto era sicuramente un uomo ma non

sono riuscito a vederlo meglio" (pag. 7).

Resosi conto di quanto successo, ACPR 4 ha telefonato subito a IM 1, il quale ha risposto, dicendosi sorpreso e chiedendogli di attendere

il suo arrivo, visto che si trovava, a suo dire, ancora a __________. ACPR 4

dal canto suo lo ha informato che avrebbe chiamato la Polizia, ma IM 1 lo ha

pregato di non farlo fino al suo arrivo. ACPR 4 a quel punto ha terminato la conversazione e avvisato le forze dell'ordine.

Presso il posto di Polizia per la denuncia, ACPR 4 ha affermato: "Mi rendo conto solo ora che ________ aveva fretta, parlava velocemente ed

era palesemente nervoso" (VI Polizia del 17 aprile 2012, pag. 7).

A ACPR 4 è stato chiesto se la persona con la quale aveva avuto i

contatti telefonici e che si faceva chiamare IM 1 fosse sempre la stessa. Al

riguardo, ACPR 4: "Rispondo, adesso che ci penso, di aver avuto

l'impressione in due occasioni che l'interlocutore facesse fatica ad esprimersi

fluentemente in ______, mentre tutte le altre volte parlava benissimo il ________"

(VI Polizia del 17 aprile 2012, pag. 7).

Il 27 giugno 2012, la Polizia ha interrogato nuovamente ACPR 4,

sottoponendogli documentazione fotografica raffigurante delle persone, tra cui

l'imputato IM 1. Va detto che ACPR 4 non ha saputo riconoscere nessuno con

certezza, pur esprimendo alcune indicazioni e sostenendo, comunque, che avrebbe

potuto essere più sicuro in occasione di un confronto personale. Per i

dettagli, vale la pena rinviare al testo delle dichiarazioni di ACPR 4 nel

verbale d'interrogatorio di Polizia del 27 giugno 2012.

Ad ogni buon conto, in data 25 luglio 2012 è stato esperito il

confronto, dinanzi al PP, tra ACPR 4 e IM 1. Per i dettagli, si rinvia al

verbale in questione. Quanto all'essenziale (ndr: nella foto n. 8, la foto di IM

1, citata nel passaggio di verbale che segue, ACPR 4 aveva riscontrato, in

occasione dell'interrogatorio di Polizia, una somiglianza con l'autore; per i

dettagli, cfr. VI Polizia del 27 giugno 2012 di ACPR 4):

"

Lei riconosce nel qui presente IM 1 il Sig. IM 1 e/o il signor __________?

Rispondo che non lo riconosco. Io comunque voglio precisare che

non ho visto in faccia l’autista dell’auto con cui __________ è fuggito. È

avvenuto tutto talmente velocemente che ho fatto appena in tempo a scansarmi

per evitare di essere investito dall’auto che partiva a tutta velocità. Il __________

non era neppure entrato completamente entrato nell’auto.

Le faccio prendere atto che il qui presente signor IM 1 è la

persona raffigurata sulla foto n. 8 dell’ALLEGATO 3.

Rispondo che ne prendo atto.

Riconosce la sua voce per averla già sentita?

Rispondo che certamente il qui presente IM 1 parla perfettamente ______.

Non riesco tuttavia ad attribuire la sua voce con il signor IM 1."

"

IM 1

Le faccio prendere atto che gli indizi a suo carico per la

presente fattispecie sono i seguenti:

Ø L’auto utilizzata

dagli autori del reato Opel OMEGA nera targata __________ è stata controllata

nel gennaio 2012 su territorio ________ con a bordo __________, suo padre, __________,

__________, e __________;

Ø Che esami del DNA

eseguiti sulle tracce rinvenute sul volante del suddetto veicolo hanno

riscontrato un DNA appartenente a lei

Ø La vittima dice che IM

1, parlava molto bene _______, con accento __________;

Cos’ha da dire in merito?

Rispondo che assolutamente non sono io l’autore di questo reato.

Non sono ne il signor IM 1 ne il signor __________. I reati da me commessi li ho

ammessi. È possibile che io abbia toccato il volante dell’auto se questa si

trovava al ____________ fuori __________, per esempio posso averla usata per

andare a prendere le sigarette.

ADR che io ho la licenza di guida, conseguita in __________, dal

29.05.2011

Voglio aggiungere che comunque non ricordo di aver toccato il

volante di quell’auto.

Le faccio prendere atto di quanto segue: tutte le vittime dei

reati da lei ammessi (ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 5), compreso il signor ACPR 4

riconoscono o comunque riconoscono con alto grado di somiglianza, nella persona

raffigurata alla foto 4 del documento “____________” l’autore dei furti in loro

danno. Io ritengo che la persona raffigurata alla foto 4 sia lei. Per questo

motivo ritengo che lei non dica il vero quando dice di non essere coinvolto nel

reato ai danni del signor ACPR 4.

Ne prendo atto.

ACPR 4

Lei signor ACPR 4 ha qualcosa da aggiungere alle sue dichiarazioni

odierne?

Vorrei dire che riflettendoci preciso che non posso escludere che

il qui presente IM 1 sia IM 1 o __________. Non vorrei comunque proprio

escluderlo. Non posso tuttavia neppure confermare che sia uno degli autori"

(VI PP confronto del 25 luglio 2012 tra ACPR 4 e IM 1, pagg. 6-7).

ACPR 4 ritornerà su quanto da lui fino a quel momento dichiarato

in corso d'inchiesta con l’e-mail del 5 agosto 2012 inviata al PP 1 (dopo

l'annuncio della chiusura dell'istruzione, avvenuta a fine luglio 2012), alla

cui lettura vale la pena rinviare. In sostanza, con l’e-mail in questione, ACPR

4.

sostiene di essersi ricordato di avere visto per un momento ("für

einen kurzen Moment") l'autista - spiegandone il motivo - e di

poterlo identificare in IM 1. Da notare come ACPR 4 si dica convinto,

all'inizio dell’e-mail, che, nel "rip deal" commesso a suo danno,

siano tre le persone coinvolte: IM 1 (che non ha la voce di IM 1), __________

e, appunto, l'autista.

b) __________ è la responsabile

del bar __________, ha riferito quanto da lei visto fornendo i connotati di __________

(che le aveva dato l'idea di essere uno ________).

c) __________ è un dipendente

delle __________, che lavorava, il giorno dei fatti, presso il cantiere __________

(____________________) a __________. Insieme ai colleghi di lavoro __________ e

__________, durante la pausa di mezzogiorno, si trovava sul piazzale __________.

Verso le 12.50, __________ ha visto un'Opel di colore scuro, con targhe __________,

fermarsi proprio davanti ai container del cantiere. Dall'auto sono scesi due

uomini, "ben vestiti con dei completi scuri" (VI Polizia del 17

aprile 2012 di __________, pag. 2), che hanno prelevato due trolley dal sedile

posteriore. Avevano fretta e hanno posteggiato non rispettando completamente le

linee di demarcazione. I due si sono quindi incamminati verso la stazione e,

percorsa una ventina di metri, hanno aperto il baule di una Mercedes di colore

grigio chiaro, gettando i trolley all'interno dello stesso, "con una

certa foga" (pag. 2). __________ non ha visto, a differenza dei suoi

compagni, l'arrivo della Mercedes. __________ non ha visto né chi fosse al

volante della Mercedes né se vi fosse un'altra persona al fianco del

conducente; ha però visto che i due uomini hanno preso posto sul sedile

posteriore della vettura. Non ha notato la targa. L'auto è poi ripartita in

direzione sud. La scena ha attirato l'attenzione di __________ e dei suoi

compagni. __________ è stato in grado di fornire i connotati dei due uomini

(uno, 170 cm, corporatura robusta, 30/40 anni, capelli corti neri, carnagione

bianca, completo scuro; l'altro, 175 cm, corporatura normale, 30/40 anni,

capelli scuri corti, vestito di scuro), ma non ha saputo dire chi fosse dei due

al volante della Opel.

Il 25 giugno 2012 la Polizia ha sottoposto le fotografie di alcune

persone (tra cui IM 1) al testimone. __________ non è stato in grado di

riconoscere nessuno (cfr. VI Polizia del 25 giugno 2012 di __________).

d) __________, operaio delle __________

che pure si trovava sul piazzale della stazione __________ di __________ per la

pausa di mezzogiorno, ha riferito alla Polizia la scena di cui sopra. Ha anche

dichiarato che, poco prima che la Mercedes ripartisse, il conducente ha gettato

alcuni fogli fuori dal finestrino. In seguito, una volta ripartita la Mercedes,

__________ e altri colleghi si sono avvicinati alla Opel abbandonata e qualcuno

ha chiamato la Polizia. __________ ha descritto così i due uomini scesi dalla

Opel: l'autista era un uomo con i capelli ricci neri taglio normale, 35/40

anni, 160-170 cm, corporatura normale, vestito elegante con completo scuro,

carnagione chiara; il passeggero era invece un uomo con i capelli lisci castano

scuro taglio normale, con occhiali da vista con lenti rettangolari, circa 30

anni, più basso dell'autista, corporatura robusta, carnagione chiara, anche lui

vestito elegante con completo scuro. Quanto alle persone sopraggiunte con la

Mercedes, si trattava di un uomo (al volante) e di una donna con occhiali da

sole scuri, con capelli neri lisci e lunghi oltre le spalle. A domanda della

Polizia a sapere se fosse in grado di riconoscere le persone in questione, __________

ha risposto: "credo di poterlo fare unicamente per il passeggero della

Opel e meglio quello robusto che portava occhiali da vista. È lui che mi ha

colpito maggiormente." (VI Polizia del 17 aprile 2012 di ____, pag.

3).

Il 25 giugno 2012 la Polizia ha sottoposto le fotografie di alcune

persone (tra cui IM 1) al testimone. __________ non è stato in grado di

riconoscere nessuno (cfr. VI Polizia del 25 giugno 2012 di __________).

e) __________ è un muratore che

lavora presso la ditta __________ a __________. Il giorno dei fatti, verso le

12.

, ha raggiunto, a bordo del furgone della ditta sul quale si trovava da

solo, il __________ a __________ per bere un caffè. Uscito dal bar alle 12.51

(aveva guardato l'ora), ha notato un veicolo fermo dietro il suo furgone che

gli impediva l'uscita. A bordo di quest'auto c'era un uomo che ha prontamente

spostato la propria vettura di qualche metro per permettere a __________ di

uscire con il furgone. __________ si è quindi diretto sul cantiere del piazzale

____________________ a __________, dove alle 13 ha ripreso il lavoro. Dopo alcuni minuti, alla stazione si è rimesso alla guida del furgone

fermandosi alla fine del posteggio per discutere con il suo capo. In quel

momento, ha notato arrivare a forte velocità una Opel Omega di colore scuro con

targhe ____________, a bordo della quale vi erano due uomini, tra cui

l'autista, che era la stessa persona che aveva visto nel posteggio del __________.

In seguito __________ ha assistito alla stessa scena descritta dai testimoni __________

e __________ (l'Opel che viene posteggiata in tutta fretta, i due uomini che

scendono con i due trolley, l'arrivo della Mercedes con a bordo un uomo e una

donna, gli altri due che salgono con i trolley sulla Mercedes, i fogli di carta

che vengono gettati per terra, la ripartenza a forte velocità in direzione

sud). A mente di __________, l'uomo alla guida della Opel Omega aveva un'età di

30/35 anni, alto 170/175 cm, corporatura media, capelli scuri corti abbastanza

ricci e carnagione olivastra, senza barba e senza baffi, completo scuro

elegante. L'altro uomo sceso dalla Opel aveva circa 35/40 anni, alto 165/170

cm, corporatura robusta, capelli scuri corti e pettinati in avanti, carnagione

olivastra, senza barba e senza baffi, completo scuro elegante. Quanto agli

occupanti della Mercedes, __________ ha visto soltanto di spalle la donna

(capelli scuri lisci e lunghi) e che l'autista era un uomo.

Il 25 giugno 2012 la Polizia ha sottoposto le fotografie di alcune

persone (tra cui IM 1) al testimone. __________ non è stato in grado di

riconoscere nessuno (cfr. VI Polizia del 25 giugno 2012 di __________).

f) Sul volante

dell'autovettura Opel Omega abbandonata dagli autori del rip deal è stata

rinvenuta una traccia di DNA riconducibile all'imputato IM 1.

g) Quanto alla refurtiva va

detto che si tratta - diversamente dagli altri tre episodi indicati nell'atto

d'accusa, che riguardano una compravendita di un immobile e il cambio valuta di

denaro contante - degli oggetti di valore indicati nell'elenco prodotto

dall'accusatore privato. Il loro valore sarebbe di CHF 170'000.-- (stando alla

richiesta di risarcimento presentata da ACPR 4). Una parte degli oggetti

apparteneva ai signori ACPR 7, che difatti hanno presentato una domanda di

risarcimento per la parte (CHF 3'195.--, su un danno complessivo di CHF

43'050.--) non coperta dall'assicurazione (la __________, che pure si è

costituita accusatrice privata), ciò che peraltro porrebbe un problema di

coordinamento con la pretesa di ACPR 4 (che aveva inizialmente riferito di

agire anche per loro).

L'imputato contesta di avere mai commesso il reato in questione.

Non sa sostanzialmente fornire una spiegazione della ragione per cui sono state

rilevate le tracce del suo DNA sul volante dell'automobile utilizzata per il

"rip deal" in questione.

Anche se negli altri casi di cui all'atto d'accusa IM 1 non ha mai

funto da autista, si ricorda comunque che, stando a quanto da lui dichiarato,

nel caso ACPR 3 era inizialmente previsto che fosse lui a guidare l'automobile,

salvo poi scambiare i ruoli in ragione della sua migliore conoscenza del _______

(cfr. VI PP del 12 luglio 2012 dell'imputato, pag. 3). Nel caso ACPR 4, però,

il sedicente IM 1 sapeva parlare bene il _______. Si aggiunga, a titolo

informativo, che IM 1 ha dichiarato di avere conseguito in __________ la

licenza di condurre il 29 maggio 2011 (cfr. VI PP confronto ACPR 4 e IM 1, pag.

6).

Dal verbale di confronto con ACPR 4 (ndr: estratti in parte già

riprodotti sopra, nelle dichiarazioni dell'accusatore privato, per evidenziare

la dinamica dell'interrogatorio e meglio il fatto che ACPR 4 non abbia escluso

che IM 1 potesse essere coinvolto soltanto alla fine, dopo che il PP aveva

elencato all'imputato le risultanze a suo carico):

"

Il PP mi fa prendere atto che il verbale odierno è stato agendato

in ragione di nuove emergenze di causa e meglio vi sono elementi per ritenere

che io sia coinvolto quale autore nei fatti commessi a __________ il 17.04.2012

a danno del signor ACPR 4.

Rispondo che ne prendo atto.

Lei ha qualcosa da dire in merito ai fatti commessi a ____ il

17.04.2012

ai danni del qui presente signor ACPR 4?

Voglio dire che io ho ammesso i casi precedentemente contestatemi;

con il qui presente ACPR 4 non ho nulla a che fare, non lo conosco ed è qui la

prima volta che lo vedo.

(…)

"

IM 1

Le faccio prendere atto che gli indizi a suo carico per la

presente fattispecie sono i seguenti:

Ø L’auto utilizzata

dagli autori del reato Opel OMEGA nera targata (__) __________ è stata

controllata nel gennaio 2012 su territorio _______ con a bordo __________, suo

padre, __________, __________, e __________;

Ø Che esami del DNA

eseguiti sulle tracce rinvenute sul volante del suddetto veicolo hanno

riscontrato un DNA appartenente a lei

Ø La vittima dice che IM

1, parlava molto bene _______, con accento __________;

Cos’ha da dire in merito?

Rispondo che assolutamente non sono io l’autore di questo reato.

Non sono ne il signor IM 1 ne il signor __________. I reati da me commessi li

ho ammessi. È possibile che io abbia toccato il volante dell’auto se questa si

trovava al _____________ fuori __________, per esempio posso averla usata per

andare a prendere le sigarette.

ADR che io ho la licenza di guida, conseguita in __________, dal

29.05.2011

Voglio aggiungere che comunque non ricordo di aver toccato il

volante di quell’auto.

Le faccio prendere atto di quanto segue: tutte le vittime dei

reati da lei ammessi (ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 5), compreso il signor ACPR 4

riconoscono o comunque riconoscono con alto grado di somiglianza, nella persona

raffigurata alla foto 4 del documento “____________” l’autore dei furti in loro

danno. Io ritengo che la persona raffigurata alla foto 4 sia lei. Per questo

motivo ritengo che lei non dica il vero quando dice di non essere coinvolto nel

reato ai danni del signor ACPR 4.

Ne prendo atto"

(VI PP del 25 luglio 2012 di confronto tra ACPR 4 e IM 1, pag. 4 e

pagg. 6-7).

h) Dal verbale d'interrogatorio

finale dell'imputato:

"

(…) Furto commesso a __________ in data 17.04.2012 ai danni di ACPR

4.

(domiciliato a __________) per un importo pari a CHF 170'000.00, usando IM 1.

L’auto usata dagli autori OPEL Omega con targhe ____________ è stata

sequestrata, il suo DNA è stato rinvenuto sul volante.

Ha qualcosa da dire in merito?

Rispondo che con questo caso non ho nulla a che fare. L’ho detto

anche prima. Non so spiegarmi come mai ci siano le tracce del mio DNA sul

volante"

(VI PP del 26 luglio 2012 di IM 1, pagg. 7-8).

4) Rip deal" a danno di

ACPR 5

(capo d'accusa 1.4, alternativamente 2.3)

a) ACPR 5 (nato nel _____,

pensionato, residente a __________) ha sporto denuncia il 20 aprile 2012 presso

la Polizia cantonale di ______, in relazione a un episodio di "rip

deal" avvenuto a suo danno a _____ il 19 aprile 2012.

ACPR 5 possedeva una casa di vacanza in __________, a __________,

che era intenzionato a vendere. Ha quindi pubblicato un annuncio sul sito __________.

All'inizio dell'anno 2011, ACPR 5 ha ricevuto una telefonata da un sedicente

signor IM 1 (da un numero di un cellulare con prefisso __________), al quale la

vittima ha inviato per mail la documentazione relativa all'immobile. Le

trattative sono proseguite e IM 1 ha proposto alla vittima di incontrare la

persona che voleva investire nell'affare, tale __________, a __________.

L'incontro a __________ ha effettivamente avuto luogo, ma alla presenza del

solo IM 1. IM 1 ha informato ACPR 5 che avrebbe voluto pagare "notariell"

CHF 540'000.-- del prezzo totale di CHF 800'000.--, mentre avrebbe versato "privat"

CHF 300'000.-- . Il pagamento, a mente di IM 1, avrebbe potuto essere

effettuato in __________, __________, __________, __________ o __________. I

due si sono lasciati rimanendo d'accordo che si sarebbero risentiti per

telefono. ACPR 5 nel frattempo si è rivolto al suo consulente, il quale lo ha

reso attento al fatto che l'operazione era pericolosa e che poteva trattarsi di

riciclaggio; a mente del consulente, l'affare avrebbe potuto essere concluso

unicamente appoggiandosi a conti bancari. Il 4 marzo 2011, ACPR 5 ha telefonato a IM 1, il quale si era detto non contento della proposta trattandosi di denaro in

nero. Il 7 marzo 2011 IM 1 ha richiamato ACPR 5 informandolo che avrebbe pagato

"privat" unicamente CHF 200'000.--. Il consulente di ACPR 5,

da questi interpellato, gli sconsigliava nuovamente di procedere. ACPR 5 ha quindi informato IM 1 che l'operazione era illegale. IM 1 ha voluto parlare con il consulente, dicendo poi a ACPR 5 che il suo consulente era un vecchio. In seguito, IM 1 non

si è fatto più sentire.

A un anno di distanza circa da quanto sopra, senza che fosse stata

presentata alcuna concreta offerta per l'immobile in __________, il 2 marzo

2012.

tale IM 1, dalla __________ (prefisso __________), ha telefonato a ACPR 5.

Quest'ultimo ha riconosciuto in IM 1 il signor IM 1, sia per la voce, sia

perché faceva riferimento a documentazione di un anno prima. IM 1 rispose che

nel frattempo si era sposato e aveva assunto il cognome della moglie. ACPR 5 e IM

1.

si sono quindi accordati per la compravendita dell'immobile, con un cambio

valuta di EUR 100'000.-- contro CHF 100'000.-- e il pagamento di ulteriori EUR

300'000.--. L'incontro era stato fissato per il 19 aprile 2012 a __________ (IM 1 aveva proposto inizialmente un incontro in __________, e meglio a __________

dove a suo dire egli abitava; poi a __________, perché ACPR 5 non era

d'accordo; e, infine, a __________, poiché quest'ultimo voleva che il tutto

avvenisse in __________).

Giunto a __________, ACPR 5 si è recato alla __________, dando

seguito all'indicazione fornitagli da IM 1 per telefono alle ore 12 del

medesimo giorno. Verso le ore 13 è arrivato IM 1, che ACPR 5 ha riconosciuto, trattandosi della stessa persona da lui incontrata a __________, ossia IM 1.

Sedutosi al tavolo, IM 1 ha subito chiesto se ACPR 5 avesse con sé i soldi e

quest'ultimo gli ha mostrato CHF 10'000.-, ma IM 1 voleva vedere tutto il

denaro, per cui ACPR 5 ha inserito i CHF 10'000.- in una delle due buste e gli

ha passato entrambe le buste (contenenti complessivi CHF 100'000.--). IM 1 ha quindi infilato le dita in una delle due per verificare le banconote, dicendosi soddisfatto, e

ha proposto di uscire per ricevere gli Euro. ACPR 5 si è ripreso le due buste,

dicendo di voler vedere dapprima gli Euro. I due si sono quindi recati verso la

vettura di IM 1 e questi ha consegnato a ACPR 5 un "pacchetto" ("Schachtel

mit einem Gummiband", VI Polizia ____ del 24 aprile 2012 di ACPR 5,

pag. 4). ACPR 5 lo ha aperto e IM 1 ha preso due banconote. Queste sono state

verificate da ACPR 5, che le ha ritenute autentiche. "Die

anderen Noten waren in Bündeln, ich glaube zu 50'000 EUR. Dann

war ich leichtgläubig" (cfr. VI Polizia ____ del 24 aprile 2012 di ACPR

5, pag. 4).

A domanda a sapere perché abbia dichiarato di essere stato un

"credulone", ACPR 5 ha risposto di avere preso il pacchetto, di avere

consegnato i franchi svizzeri a IM 1, di avere riposto quanto ricevuto nella

valigia e di essere rientrato, insieme a IM 1, nel ristorante. IM 1 ha poi chiesto a ACPR 5 se volesse una ricevuta per il denaro e questi ha risposto che si attendeva

la sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita. IM 1 ha quindi detto che sarebbe andato velocemente a prendere il contratto nella sua automobile. Dopo

di che, IM 1 lo ha chiamato al telefono informandolo che doveva andare a

recuperare il contratto in questione in ufficio. IM 1 ha pensato che, nell'attesa, avrebbe potuto controllare, nella toilette del ristorante, il denaro

ricevuto mediante un apparecchio, che aveva portato seco, per la verifica delle

banconote. L'apparecchio ha segnalato che le banconote non erano autentiche e a

quel momento ACPR 5 si è accorto, guardandole meglio, la scritta

"facsimile". ACPR 5 ha quindi telefonato a IM 1, ma questi non ha

risposto. In occasione dell'interrogatorio, ACPR 5 ha poi fornito i connotati di IM 1 (che parlava un buon __________, con un accento che gli

ricordava __________, e meglio la regione __________), dicendo che lo avrebbe

potuto riconoscere. Inoltre, al volante dell'auto di IM 1, c'era un'altra persona

(il suo "Kurier") che però ACPR 5 non ha potuto vedere bene e

che non saprebbe riconoscere. Si aggiunga che ACPR 5 è stato in grado di

fornire i numeri di serie delle banconote consegnate a IM 1 (100 banconote da

CHF 1'000.--) poiché aveva preso nota dei medesimi.

Il 14 giugno 2012 la Polizia cantonale di _______ ha sottoposto

una serie di fotografie a ACPR 5, il quale ha riconosciuto IM 1.

Anche in occasione del confronto con IM 1, avvenuto il 12 luglio

2012, ACPR 5 ha riconosciuto l'imputato (che peraltro aveva ammesso i fatti)

nei termini seguenti:

"

Lei riconosce nel qui presente IM 1 il Sig. IM 1

Rispondo che la voce di IM 1 corrisponde a quella di IM 1

rispettivamente IM 1. Fisicamente al momento dei fatti sia a __________ che a _____

si è presentato diversamente. La voce è sicuramente quella e la fisionomia è la

medesima. Ma nei nostri incontri si è sempre presentato molto ben vestito e mi

è rimasta impressa la sua apparenza molto simpatica. Riconosco nella persona

davanti a me i tratti di IM 1 e IM 1 ma non posso dire che lo riconosco al

100%, ma la voce ribadisco è quella"

(VI PP confronto del 12 luglio 2012 tra ACPR 5 e IM 1, pag. 4).

E ancora (la foto n. 8 è quella di IM 1):

"

Il PP mi mostra la documentazione fotografica che viene annessa

al presente verbale quale ALLEGATO 2 e mi chiede se riconosco qualcuno.

Comincio con il dire che sono un pessimo fisionomista. Alla foto

n. 8 riconosco, anche se non al 100%, il signor IM 1 per la conformazione del

viso e il qui presente IM 1"

(VI PP confronto del 12 luglio 2012 tra ACPR 5 e IM 1, pag. 5).

b) Quanto al maltolto è emerso

che si è trattato della somma di CHF 100'000.-- meno EUR 2'000.-- (4 banconote

da EUR 500.-).

Sulle citate false banconote sono, di poi, state rinvenute le

impronte digitali appartenenti all’imputato e a tale __________

c) IM 1 ha ammesso il reato (a prescindere dalla sua qualifica giuridica) giusto qualche ora prima che

avvenisse il confronto con la vittima. L'imputato ha affermato di avere

ricevuto, una volta spartito il bottino, una somma di CHF 30'000.--, nonostante

avesse segnalato la vittima e recitato il ruolo principale.

Dal verbale d'interrogatorio dinanzi al PP del 12 luglio 2012 (ore

09:00):

"

Voglio spiegare che dopo l’interrogatorio di settimana scorsa ho

riflettuto molto in carcere. Io soffro molto l’attuale carcerazione e sono

molto preoccupato e ho molta paura di rimanere li. Sento molto la mancanza

della mia famiglia, in particolare di mia mamma e della mia amica.

Detto questo voglio ammettere di aver commesso un ulteriore reato

tipo un rip deal. Si tratta di una truffa commessa a __________, non ricordo

bene dove, circa in aprile 2012 la somma sottratta ammonta a CHF 100'000.-- e

la vittima è il signor ACPR 5.

Comincio con il dire che circa a metà del 2011 io avevo contattato

questa persona per la compravendita di un’immobile e avevamo fissato

un’incontro a __________ per discutere dell’affare (non ricordo il luogo

preciso ma si tratta di un luogo pubblico).

ADR il contatto del signor ACPR 5 non me lo ha fornito nessuno. Io

sono andato in internet a vedere gli annunci per la compravendita di immobili e

ho visto l’inserzione di ACPR 5 con il suo numero telefonico.

ADR che si tratta del primo caso di rip deal che ho messo in atto.

Io avevo sentito parlare dei miei connazionali presso i _____ in _______, a __________,

di questo tipo di truffe e avevo quindi capito come funzionavano. Ho quindi

deciso di farlo da solo perché avevo bisogno di soldi. Si tratta come ho detto

del contatto con il signor ACPR 5 al quale avrei proposto la classica

compravendita di un’immobile unitamente ad un cambio valuta. Nell’ambito di

quest’ultima operazione vi sarebbe stato uno scambio di denaro a contanti e

quindi la consegna di denaro falso alla vittima.

Con il ACPR 5 tuttavia la truffa non è andata in porto perché ACPR

5.

non aveva voluto concludere l’affare. Ora che ci penso il motivo è perché non

sono riuscito a spiegarli bene la procedura della compravendita.

ADR ACPR 5 è una persona anziana o meglio di mezza età, comunque

non giovane. Mi ricordo che aveva i capelli bianchi ed era molto alto senza

altri dettagli particolari.

Continuo con il dire che nel maggio/giugno del 2011 sono stato a

una festa di matrimonio di gente delle mie parti e ho nell’occasione conosciuti

tale __________. Questo è il suo nome di battesimo non conosco altri dati della

persona, non so dire se si tratta di un soprannome.

Discutendo con lui delle mie necessità di denaro, siamo finiti a

parlare di una possibile truffa ai danni di una persona di cui lui aveva già il

contatto telefonico.

Mi spiego meglio dicendo che io non ho chiesto a __________ di

poter partecipare a una truffa ma è lui che individuando in me la persona

giusta mi ha proposto di partecipare con lui ad un reato che aveva già in

mente. Io ero la persona “giusta” perché in grado di esprimermi in __________

con le potenziali vittime che di fatto parlavano __________. Preciso che queste

vittime sono le persone ACPR 3 e ACPR 2 con le quali ho già fatto un confronto

ammettendo di essere l’autore del reato in loro danno.

A questo punto __________ mi ha detto che avrei potuto guadagnare

e mi ha spiegato che si trattava di un guadagno senza tanti rischi. In sostanza

io avrei dovuto contattare telefonicamente la vittima, proporre uno scambio di

valuta e di conseguenza ricevere il denaro da quest’ultima, sempre nel contesso

di una transazione immobiliare.

__________ avrebbe partecipato come autista. Ciò che poi ha fatto.

ADR che __________ è la persona che ha chiamato la signora ACPR 3

annunciandosi come il padre di IM 1, il mio alias. Per quanto concerne il caso ACPR

3.

l’accordo per la spartizione del bottino è stata di CHF 20'000.-- per me e il

resto per __________.

ADR che è __________ ad avere organizzato/ recuperato l’automobile

e i soldi falsi. Inizialmente comunque i ruoli nella commissione della truffa

avrebbero dovuto essere i seguenti: lui il protagonista in contatto le vittime

e io l’autista, Siccome io parlavo bene __________ come le vittime abbiamo

scambiato i ruoli.

Visto che la truffa ai danni di ACPR 3 era andata in porto, ho

deciso di ricontattare il signor ACPR 5 e procedere con le stesse modalità

usate nella truffa ACPR 3. Nel caso ACPR 5 si trattava di una compravendita di

un’immobile di proprietà della vittima che non ricordo dove fosse situato. La

mia proposta d’acquisto era chiaramente una scusa, in realtà io miravo

unicamente all’operazione di cambio valuta.

Con il signor ACPR 5 ho trattato unicamente io e non ha

partecipato nessun altro. Ora che ricordo però a __________ era presente

un’altra persona che come al solito fungeva d’autista. Si tratta di una persona

che ho conosciuto in un bar di __________ e si chiama __________ oppure __________.

In questo caso si tratta del suo nome di battesimo, comunque non ho visto un

documento ufficiale. Sarei in grado di riconoscere questa persona.

Tornando alla truffa dico che io e ACPR 5 ci siamo incontrati a __________

presso un luogo pubblico (ristorante), non ricordo dove esattamente, ma non

eravamo nelle vicinanze del lago. In questo ristorante io sono arrivato con le

banconote per un totale di EUR 200'000.--/300'000.-- false, in un porta

documenti. In realtà alcune banconote erano autentiche ed erano posizionate

sopra il malloppo di banconote false, queste le ho mostrate a ACPR 5.

ADR i soldi falsi sono stati reperiti da __________.

Lo scambio di denaro è avvenuto fuori dal ristorante. Eravamo

all’esterno però non c’è una ragione specifica per la quale la consegna è

avvenuta all’esterno. Comunque era quello che avevo fatto con la signora ACPR 3

e l’ho ripetuto. Dopo lo scambio siamo rientrati al ristorante, ma dopo poco

con la scusa di aver dimenticato qualche cosa in auto me ne sono andato. L’auto

era parcheggiata fuori dal ristorante e c’era alla guida __________.

ADR per questa truffa il mio guadagno è stato solo di CHF

30'000.--. Infatti __________ pretendeva una grossa percentuale del denaro

perché diceva che era stato molto dispendioso trovare il denaro falso, tra

l’altro molto ben fatto, e che l’auto era stata molto costosa. Io non ho potuto

obbiettare e quindi ho accettato questa ripartizione.

Il PP mi dice che sono poco credibile quando dico di aver

conosciuto le altre persone che hanno partecipato ai reati insieme a me. In

particolare sono molto evasivo indicando unicamente i nomi di battesimo o i

soprannomi, e così facendo rendo difficoltoso rintracciare queste persone. Mi

contesta inoltre che tutte le queste persone le avrei conosciute in bar o

feste, frequentati da _______, e che in genere non è consuetudine parlare fra

estranei al bar di reati. Significa che mi conoscevano già e/o sapevano che ero

predisposto alla commissione di reati oppure che mi sono proposto io.

Rispondo che si tratta di persone che conosco in modo superficiale

per questo non so dire molto di più sulle loro generalità.

ADR che ho commesso i rati con queste persone perché per fare una

truffa non c’è bisogno di conoscere meglio i proprio compagni.

Qual era il suo alias usato nei contatti con il signor ACPR 5?

Non me lo ricordo.

Il PP mi comunica che le autorità di Polizia del Canton __________

hanno segnalato a questo Ministero una truffa tipo rip deal denunciata presso

di loro da ACPR 5 per fatti commessi a __________ il 19 aprile 2012 in suo danno. L’autore del reato in questo caso si faceva chiamare IM 1, IM 1. Ha qualcosa da dire in merito?

Si tratta chiaramente del reato da me ammesso e di cui ho appena

riferito sopra. Effettivametne ora ricordo che ho utilizzato i nomi IM 1 e IM 1

per contrattare con ACPR 5.

Conosce una persona di nome __________?

No.

Conosce il signor __________?

No, non conosco la persona con questo nome.

Il PP mi sottopone documentazione fotografica che viene allegata

al presente verbale quale ALLEGATO 1 e mi chiede se mi riconosco in alcune

fotografie.

Rispondo che mi riconosco nella fotografia n. 8, non mi riconosco

in nessun’altra fotografia. In particolare non mi riconosco nella fotografia n.

4.

dell’allegato __________.

Riconosce qualcun altro in queste fotografie?

Nella foto n. 5 riconosco mio padre"

(VI PP del 12 luglio 2012 di IM 1, pagg. 3-5).

Dal verbale di confronto del 12 luglio 2012 (ore 11:45) con la

vittima ACPR 5:

"

IM 1

Lei ha qualcosa da dire in merito ai fatti che commessi a __________

il 19.04.2012 ai danni del qui presente signor ACPR 5.

Voglio dire che sono io l’autore di questi fatti come ho ammesso

stamane in occasione del mio verbale. Mi dispiace molto di quello che ho fatto.

(…)

IM 1

Lei cosa ha da dire?

Rispondo che ribadisco le mie dichiarazioni nel mio verbale

odierno. Io riconosco il signori ACPR 5 nella vittima della truffa da me

commessa. Come dicevo nel mio verbale di questa mattina è vero che ci siamo

incontrati a __________ e un anno dopo a __________ che con la scusa di

acquistare un immobile in __________ ho proposto a ACPR 5 un cambio valuta.

Questo scambio si è verificato a ____ in occasione del quale ho ricevuto CHF

100'000.- da parte di ACPR 5 consegnando invece a lui valuta in EUR falsa"

(VI PP confronto del 12 luglio 2012 tra ACPR 5 e IM 1, pagg. 4-5).

Dal verbale finale dell'imputato del 26 luglio 2012:

"

(…) Furto commesso in data 19.4.2012 a ______ ai danni di ACPR 5

(domiciliato a ______) per un importo pari a CHF 100'000.00, usando l’ALIAS IM

1.

e IM 1, intenzionato all’acquisto di un immobile ubicato in __________, di

proprietà della vittima e pubblicizzato in internet. Sono state rinvenute

tracce dattiloscopiche sulla mappetta contenente i soldi appartenenti a lei e a

tale __________. Lei ha ammesso il reato e ha indicato in __________ l’altro

partecipante al reato.

Ha qualcosa da dire in merito?

Rispondo che confermo anche i fatti che concernano ACPR 5 e di

essere l’autore. Mi dispiace per il danno causato.

Lei ha indicato tale __________ quale compartecipe al reato. Le

sottopongo documentazione fotografica (ALLEGATO 3) e le chiedo se si tratta

della persona che ha commesso insieme a lei il reato in questione.

Rispondo che __________ è una persona con la carnagione molto

scura. Avrà un’età di circa 20/25 anni non posso dare altri dettagli. Sono

sicuro che la persona nella fotografia non è __________. Questa persona non

l’ho mai vista.

Le faccio prendere atto che si tratta di __________, Alias di __________,

suo parente e conosciuto in __________ per reati tipo rip deal commessi anche

insieme a me, di cui sono state rinvenute le tracce dattiloscopiche nel “caso IM

1”.

Ha qualcosa da dire in merito?

Rispondo che non ho nessuna idea sul perché le sue impronte siano

finite li. Conosco __________ è un mio lontano parente. Da bambini abbiamo

commesso dei reati insieme. __________ non mi dice niente"

(VI PP del 26 luglio 2012 di IM 1, pag. 7).

5) Dal verbale finale

del 26 luglio 2012 dell'imputato:

"

In buona sostanza il PP mi dice che emerge dagli atti che io sono

autore –in parte reo confesso- unitamente a terze persone rimaste ignote, di

furti aggravati siccome commessi come associato ad una banda intesa a

commettere furti e per mestiere (art. 139 cifra 2 e 3 CP), procacciandomi

refurtiva per un totale quantificato in CHF 430'000.00. Secondo le mie

dichiarazioni io avrei spartito con terze persone tuttora non identificate la

refurtiva in ragione di una percentuale che arrivava fino al 30%/40%.

Sempre dagli atti emerge che si tratta di reati tipo Rip Deal

commessi ai danni di vittime domiciliate in __________ nel periodo compreso fra

febbraio 2011 e aprile 2012. Io ho agito con la chiara volontà di associarmi a

terze persone, in quanto da solo non ero in grado di delinquere. Si tratta di

più infrazioni indipendenti, fra me e i miei correi vi era una collaborazione

nel commettere il reato e ci siamo successivamente suddivisi il bottino secondo

le rispettive necessità. Il reato è pure aggravato dal mestiere, ritenuto che

ho consacrato all’attività delittuosa importante tempo, mezzi, frequenza e

regolarità e ho agito secondo un metodo particolare, così da trarne un apporto

notevole al mio finanziamento, rendendo quindi i furti un’attività accessoria.

Il mio contributo nella commissione dei reati è principale in quanto sono

sempre stato la controparte nelle trattative con le vittime e fondamentale

grazie alla mia conoscenza della lingua __________ che ha permesso di

approcciare senza problemi con vittime di lingua madre __________.

Ha qualcosa da dire in merito?

Rispondo che nel caso ACPR 5 io ho fatto unicamente quello che mi

ha detto __________ non potevo fare altrimenti e quindi io gli ho consegnato i

soldi che chiedeva. Per il ACPR 1 ho guadagnato solo EUR 500.—perché ho fatto

solo da traduttore. Per quanto concerne il caso ACPR 3 non mi ricordo, circa

EUR 20'000.--.

Chi sceglieva la vittima, chi controllava in internet, chi

contattava le persone

Rispondo che nel caso ACPR 3 è __________ ad avermi indicato le

persone che io ho poi contattato. Lui aveva recuperato nome e numero telefonico

in internet dove c’era l’annuncio della vendita della casa della signora ACPR 2.

Alla fine io ho contattato queste persone ACPR 3 e ACPR 2. Dopo la prima

telefonata alle vittime ho sempre avuto io il contatto telefonico, via e-mail e

personale con queste persone. I dettagli da comunicare mi venivano suggeriti da

__________.

Per quanto concerne il caso ACPR 1 è __________ che mi ha fornito

tutte le coordinate per contattare queste persone.

Nel caso ACPR 5 la prima volta mi sono mosso da solo e la truffa

non è stata realizzata. In seguito è subentrato __________. In questo caso sono

io che ho parlato a ________ di una possibile vittima individuata in ACPR 5.

Lui si è proposto di partecipare, se ricordo bene ha anche avuto qualche

colloqui telefonico con il ACPR 5 spacciandosi per me, o meglio identificandosi

con la mia identità di IM 1.

Il PP mi fa prendere atto che il modus operandi mio e dei miei

correi è il seguente:

- contatti via internet e per telefono in lingua __________ con

vittime di lingua madre __________;

- approccio a vittime con intenzione di acquistare immobili o

altri beni pubblicizzati in internet;

- proposta di scambio denaro valuta quale operazione necessaria

per finalizzare l’acquisto dell’immobile;

- spesso primo incontro per un approccio con le vittime e

guadagnare la fiducia;

- sottrazione degli oggetti al momento dell’incontro;

Rispondo che prendo atto e che confermo che questo era il

procedere con le vittime. Questo modo di procedere l’ho appreso dagli ___________.

Il PP mi fa prendere atto che quanto appena dichiarato è in

contraddizione con le mie precedenti dichiarazioni; infatti la prima volta che

ho tentato di commettere un Rip Deal era in febbraio 2011 a __________ ai danni di ACPR 5 e che la prima volta che sono stato a __________ al campo dove

soggiornano gli _______ era maggio 2011 come precedentemente dichiarato.

Ora che ci penso in realtà la prima volta che ho imparato questo

modo di commettere reati, ossia il procedere descritto sopra, ero a __________

presso un ___________ dove mi ero recato con mio cugino che voleva sposare una

ragazza che viveva li. Lì mi sono accorto che le persone che commettevano

questo tipo di reati, Rip Deal (questo termine l’ho scoperto successivamente

navigando in internet), guidavano macchine belle e che avevano soldi e quindi

ho deciso di provare anch’io a commettere questi reati per ottenere soldi, sono

stato attirato dalla dolcevita"

(VI PP del 26 luglio 2012 dell'imputato, pagg. 8-9).

V. DIRITTO

1) Il "rip-deal"

La fattispecie di "rip-deal" può, in linea teorica,

adempiere i requisiti di diverse infrazioni penali, a dipendenza del caso

concreto.

Nell'atto d'accusa in esame, l'imputazione principale concerne il

reato di furto e, in alternativa, quello di truffa.

A livello federale non risulta giurisprudenza specifica al riguardo.

La Corte di cassazione penale del Cantone di ____, con sentenza

del 20 marzo 2006, in un caso di "rip deal" (operazione di cambio

valuta nell'ambito di una compravendita immobiliare), ha ritenuto adempiuta la

fattispecie di truffa. In particolare, ha respinto l'argomento, sollevato dal

ricorrente, secondo cui l'inganno non poteva considerarsi astuto. A mente della

Corte, il modo di procedere degli autori rappresentava invece un caso classico

di truffa: la scelta di un hôtel di lusso, l'arrivo ostentato del preteso

acquirente, la messa in scena curata sin nei dettagli, "tout concourait

à donner confiance, à éblouir la victime et à rendre crédible la perspective du

gain important que l'on pouvait faire miroiter à la victime pour la convaincre

de commettre un acte préjudiciable à ses intérêts. C'était

astucieux et il était bien difficile pour la future victime d'opérer un

contrôle quelconque".

2) Il

reato di furto

Le aggravanti di mestiere e banda

Ai sensi dell’art. 139 cifra 1 CP è punito con la reclusione fino

a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, a scopo d’indebito profitto,

sottrae una cosa mobile altrui alfine di appropriarsene.

Perché ci sia furto occorre che il reo abbia sottratto ad

altri la cosa: in questo senso egli deve avere leso il possesso altrui e

costituito un nuovo possesso sulla cosa (DTF

115.

IV 104 consid. 1 c/aa). La nozione di possesso ai sensi di questa

disposizione va distinta dall'omonimo termine del diritto civile (art. 919 CC; v.

già DTF 71 IV 87

consid. 3). In ambito penale la giurisprudenza definisce il possesso (Gewahrsam,

possession) come potere fattuale sulla cosa secondo le regole della vita

sociale. Esso presuppone l'effettiva disponibilità della cosa unitamente alla

volontà di possederla (DTF

112.

IV 9 consid. 2a pag. 11 e rinvii).

Secondo CORBOZ (Les infractions en droit suisse,

vol. I, 3a ed., n. 7 ad art. 139), il possessore può mostrarsi

disponibile a trasferire volontariamente il possesso della cosa, ma a certe

condizioni; in questo caso, colui che s'impossessa della cosa senza osservare

le condizioni fissate commette una sottrazione. A titolo di esempio, è citato

il caso in cui venga forzato un apparecchio automatico per la distribuzione di

merce contro pagamento (DTF 104 IV 72).

Il furto è aggravato, e perciò passibile di una pena massima di

dieci anni di reclusione o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote

giornaliere se l’autore fa mestiere del furto (art. 139 cifra 2 CP), oppure,

con pena massima di dieci anni di reclusione o con una pena pecuniaria non

inferiore a 180 aliquote giornaliere, se l’autore ha agito in qualità di

affiliato ad una banda si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma

pericolosa, oppure ancora si è dimostrato particolarmente pericoloso per il

modo in cui ha perpetrato il furto (art. 139 cifra 3 CP).

Secondo la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere laddove

risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza

degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni

auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa

stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. E’ necessario che

la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e relativamente

regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 2; DTF 116 IV 319,

consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).

Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una

commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la

disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del

tipo in questione.

Innanzitutto, dunque, è necessario che il prevenuto abbia già

compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dall’altro la

giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può

parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare

quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e l’ammontare

della refurtiva. Così, ad esempio, possono essere sufficienti 5 furti in una

settimana con un bottino complessivo di fr. 2'000.-, mentre non lo sarebbero 5

furti in un anno, per lo stesso ammontare. La verifica non può essere fatta in

maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander

Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea

2007, n. 93 ad art. 139).

In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l’autore ha agito

con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la

volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle

entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di

vita.

Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito

dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10%

e, a volte, del 25%. E’ stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo

mensile di fr. 1'000.- per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente

quello di fr. 500.- mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.- (DTF 123 IV

113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute entrate per fr. 250.-

al mese (DTF 116 IV 319, 334 seg.). Non è necessario che l’autore riesca concretamente

ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44;

DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti

l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare

basta (DTF 123 IV 113, 117).

Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero

imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco

problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale, da

aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente

effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una

prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su

quando da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti,

i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel

Alexander Niggli/ Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 102 ad

art. 139).

Secondo la giurisprudenza l'aggravante della banda è data qualora

due o più persone manifestano, espressamente o per atti concludenti, la volontà

di associarsi in vista di commettere in futuro più azioni criminose,

indipendenti, qualificate come furto oppure come rapina, anche se non ancora

ben definite e/o pianificate. Secondo il Tribunale federale per l'applicazione

di questa aggravante, è sufficiente che gli autori prevedevano o

ipotizzino più di due future azioni criminose (DTF 122 IV 265, 100 IV

219, 102 IV 166; Schubarth, Komm., all’art. 137 n. 129 ss; Trechsel, Kurzkomm.,

all’art. 139 n. 16 s.; Rehberg - Schmid, Strafrecht III, § 8 n. 4.2.;

Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 13 n. 100-102;

Noll, Schweiz. Strafrecht, BT I, p. 140 s.).

Con riferimento al quesito a sapere se due persone fossero

sufficienti a costituire una banda il TF ha stabilito che, per decidere se

sussista una banda, vanno valutati, più che il numero di partecipanti, il grado

d'organizzazione e l'intensità della collaborazione esistente tra gli autori.

In particolare, è data l'affiliazione ad una banda se

l’organizzazione (almeno accennata con la ripartizione dei ruoli o del lavoro)

e l'intensità della collaborazione raggiungono una dimensione tale che si possa

parlare di una squadra solida e stabile ancorché durata poco tempo (DTF 124 IV

86; 124 IV 286).

Dal profilo soggettivo è sufficiente che l'autore abbia voluto e

conosciuto le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda.

L'elemento della banda deve essere ammesso solo se l'intenzione dell'autore porta

sulla perpetrazione in comune di più infrazioni (DTF 124 IV 86; 122 IV 265, 120

IV 317; 105 IV 181).

L'aggravante della banda si giustifica per la maggior pericolosità

dei singoli componenti derivante dal fatto che, detto in parole povere,

l’unione fa la forza o, meglio, influisce psichicamente e fisicamente in modo

negativo sul loro comportamento e sulla loro determinazione (DTF 78 IV 233).

Il simultaneo verificarsi di più circostanze aggravanti non

consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma può essere

considerato ai fini della determinazione della pena nel contesto

dell'applicazione dell’art. 63 CP (DTF 120 IV 330; SJ 1997, 181).

3) Il reato di truffa

Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è

punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma

subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio od altrui. Ai sensi dell'art. 146 cpv. 2 CP, se il colpevole

fa mestiere della truffa, la pena à una pena detentiva sino a dieci anni o una

pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia é ammessa se

l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre

fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la

cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla

controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi

rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128

IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno

astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto

se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano

tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito

critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa

quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia

le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere

verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno

(DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).

Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi

fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità

(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare

l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e

non pubblicate 6B.409/2007 del 9.10.2007 nonché 6S.417/2005 del 24.3.2006)

anche se vi è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità

della vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi

all’impunità dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei

casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso,

nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto

del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre

parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima,

alfine di evitare l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte

le misure di prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa

se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (ARZT, Basler

Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 146 no. 10

segg., DONATSCH, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo, 2008, § 18, pag. 194

segg., CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Stämpfli, Berna, 2002,

art. 146, no. 16 segg., DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28 e non pubblicate

6S.18/2007 del 2.3.2007 nonché 6S.168/2006 del 6.11.2006). L’attitudine

sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta, credulona od

anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al

riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si

trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la

dabbenaggine della vittima comporta perciò l’automatica assoluzione

dell’autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di

protezione della vittima, nella misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta

a suo favore (DTF non pubblicata 6S.168/2006 del 6.11.2006).

Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato

presuppone un errore da parte del truffato (ARZT, op. cit., art. 146, no. 72

segg., DONATSCH, op. cit., § 18, pag. 207 segg. e CORBOZ, op.cit., Vol. I, art.

146, no. 24 segg.), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (ARZT,

op. cit., art. 146, no. 77 segg., DONATSCH, op. cit., § 18, pag. 208 segg. e

CORBOZ, op.cit., Vol. I, art. 146, no. 27 segg.), un danno patrimoniale (ARZT,

op. cit., art. 146, no. 86 segg., DONATSCH, op. cit., § 18, pag. 212 segg. e

CORBOZ, op.cit., Vol. I, art. 146, no. 32 segg.), un nesso causale tra la

disposizione patrimoniale e il danno (TRECHSEL, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo, 2008, art. 146, no. 29 e

CORBOZ, op.cit., Vol. I, art. 146, no. 38) nonché l’arricchimento dell’autore.

Per quel che concerne l’aspetto soggettivo l’autore deve

consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire

un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla

realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente

(ARZT, op. cit., art. 146, no. 118 segg., DONATSCH, op. cit., § 18, pag. 217

segg., TRECHSEL, op. cit., art. 146, no. 31 e CORBOZ, op. cit., Vol. I, art.

146, no. 39 segg.).

4.

In concreto

a) Innanzitutto IM 1 non può

essere condannato per l'episodio di "rip deal" avvenuto a danno di ACPR

4.

in ragione dell'insufficienza delle prove addotte perché l'unico riscontro

oggettivo che lo collega a ACPR 4 è infatti il ritrovamento del suo DNA sul

volante dell'automobile utilizzata dagli autori. A ciò si contrappongono le

circostanze che nel primo interrogatorio dinanzi alla Polizia, ACPR 4 ha riferito di essere in grado di riconoscere il sedicente __________, ma di essersi soltanto reso

conto che l'autista era un uomo senza però vederlo meglio; il mancato e certo

riconoscimento di IM 1 da parte di ACPR 4 stesso sia tra le fotografie

sottopostegli, sia, soprattutto, in occasione del confronto diretto, seguito

poi dal tardivo “riconoscimento” quale autista, avvenuto mediante l'invio di

uno scritto al magistrato inquirente, a inchiesta sostanzialmente chiusa, con

riferimento al fatto che gli autori dovevano per forza essere tre; nonché il

fatto che la refurtiva, gioielli e pietre preziose, diverge dal denaro contante

degli altri episodi ed il fatto che IM 1 non abbia svolto, negli altri casi, il

ruolo di autista. Si tratta di circostanze che costituiscono dubbi

insormontabili sulla via del riconoscimento della responsabilità penale

dell’imputato.

b) Per quanto riguarda gli

altri tre episodi (ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 5), le questioni riguardanti la

qualifica giuridica possono essere così ritenute.

ll reato di furto presuppone una sottrazione, ossia la lesione del

possesso da parte della vittima e la costituzione di un nuovo possesso da parte

dell'autore. Come già sopra ricordato, il possesso, dal punto di vista penale,

corrisponde al potere fattuale sulla cosa secondo le regole della vita sociale

e implica, da un lato, l'effettiva disponibilità della cosa, dall'altro, la

volontà di possederla.

Il reato di truffa, invece, presuppone, come noto, che l'inganno

possa essere qualificato come astuto e che lo stesso conduca la vittima, in

errore, a compiere un atto pregiudizievole degli interessi pecuniari. In questo

caso, la vittima deve mantenere una certa libertà di scelta ed è la stessa

vittima a ledere gli interessi pecuniari (suoi o di un terzo). L'atto di

disposizione è ogni atto o omissione che comporti direttamente un pregiudizio

patrimoniale.

Nei tre casi che ci occupano, determinate è sapere se le vittime

avessero già trasmesso o no il possesso del denaro all'autore. Nel caso di

risposta negativa, occorrerebbe valutare se l'inganno, che si è senz'altro

realizzato, può essere qualificato come astuto ai sensi della norma che reprime

la truffa.

c) Nel caso ACPR 1, va detto

che __________ voleva vedere il denaro dei potenziali acquirenti, i quali le

hanno consegnato quattro banconote da EUR 500.-- che la ACPR 1 ha verificato in un istituto bancario, procedendo a un cambio valuta in CHF. Tornata dalla banca

nel ristorante, la ACPR 1 ha consegnato il denaro appena cambiato al padre,

dicendo che i soldi erano "buoni". A quel punto, il padre consegna le

due buste alla figlia, la quale le dà a sua volta al sedicente IM 1. I ACPR 1

erano convinti, a dire di __________, che IM 1 si sarebbe fermato a contare i

soldi, ma invece, dopo una rapida occhiata, si è alzato, dicendo "change

money" e dirigendosi verso l'automobile. Per la ACPR 1, era chiaro che

stava andando a prendere i soldi che lei e il padre avrebbero dovuto ricevere,

ma, come da lei dichiarato, "Siccome è partito con i nostri soldi, ho

voluto seguirlo per sicurezza." Per la ACPR 1, quindi, IM 1 non era

ancora il possessore del denaro ricevuto, tant'è che la ACPR 1 si è tenuta,

anche da un punto di vista "fisico", vicina al denaro. Quello che

ella considerava ancora "suo" ("(…) è partito verso la

macchina con i nostri soldi"). Gli autori sono però riusciti a fuggire

con la loro auto - e il denaro.

d) Nel caso ACPR 3 (asserito

cambio di moneta svizzera in tagli più piccoli), il sedicente IM 1 (ossia IM 1)

ha consegnato la busta con i soldi (falsi) a ACPR 3 e questa, prima di

consegnargli il suo denaro, ha guardato rapidamente all'interno della busta,

notando delle mazzette di banconote da CHF 1'000.-- avvolte da fascette

bianche. A quel punto la ACPR 3 ha consegnato a IM 1 due buste bianche

contenenti complessivamente CHF 30'000.-- e un ulteriore un sacchetto di

plastica giallo contenente ulteriori CHF 30'000.-- (per un totale di CHF

60'000.--, in tagli da 20, 50, 100 e 200). Ma dopo avergli consegnato il denaro,

la ACPR 3 ha detto a IM 1 che prima che partisse, voleva controllare i soldi. A

quel punto, IM 1 le consigliava, per ragioni di sicurezza, di controllarli

all'interno del ristorante e, a quel punto, entrata la ACPR 3 - da sola - nella

toilette per compiere la verifica, IM 1 ne ha approfittato per dileguarsi.

Dal momento che la ACPR 3 ha chiaramente detto a IM 1 che voleva controllare il denaro ricevuto prima che questi partisse, si può ritenere che

la ACPR 3 non avesse ancora trasmesso il possesso dei soldi a IM 1 e che

questi, scappando mentre la ACPR 3 compieva la verifica di quanto ricevuto,

abbia "leso" il possesso della ACPR 3 che ancora sussisteva sui soldi

consegnati a IM 1. Tant'è che, a mente della vittima, IM 1 non avrebbe potuto

andarsene, e quindi disporre pienamente di quanto ricevuto (costituzione di un

nuovo possesso), prima che la verifica fosse esperita.

e) Quanto all'episodio ACPR 5,

va detto che, dopo la consueta verifica di alcune banconote (vere) consegnatele

dal sedicente IM 1 (rispettivamente IM 1) scelte da quest'ultimo dal pacchetto

("Schachtel") contenente il denaro (falso, a parte, appunto,

alcune banconote), la vittima ha preso il pacchetto in questione e consegnato i

suoi soldi a IM 1. Quando IM 1 chiese a ACPR 5 se era possibile avere una

ricevuta per il denaro, ACPR 5 rispose che si sarebbe aspettato di firmare un

contratto preliminare. A quel punto IM 1, accampando la scusa di dover andare a

prendere il contratto in auto, uscì. Poi IM 1, per guadagnare evidentemente

ancora del tempo, telefonò a ACPR 5 informandolo che si stava recando in

ufficio per recuperare il contratto in questione. Nell'attesa, ACPR 5 decise

allora di verificare (con un apparecchio apposito) il denaro ricevuto e

finalmente si accorse dell'accaduto. Ora, se da un lato è vero che in un primo

tempo IM 1 uscì soltanto, a suo dire, per andare a prendere il contratto

nell'auto, dall'altra va pur detto che ACPR 5 non sembrò più voler esercitare

il possesso sui soldi da lui consegnati all'autore. Tant'è che, una volta

effettuato lo scambio, il pensiero corse alla sottoscrizione del contratto.

Soltanto durante l'attesa per il ritorno di IM 1 (che si stava asseritamente

recando in ufficio e che quindi avrebbe potuto anche, teoricamente, depositare

i soldi tornando unicamente con il contratto), ACPR 5 controllò le banconote di

euro ricevute. D'altro canto, è da rilevare che ACPR 5 aveva portato con sé un

apparecchio apposito per la verifica dell'autenticità delle banconote, per cui

ci si può chiedere quando ACPR 5 avrebbe voluto controllarle (a meno che si sia

accontentato dell'esame, peraltro eseguito senza l'ausilio dell'apparecchio,

delle banconote autentiche che gli sono state sottoposte all'inizio). In tal

senso, si può quindi ritenere che anche ACPR 5, così come le altre vittime di IM

1, non avesse ancora trasferito il pieno possesso del denaro all'asserita

controparte contrattuale, essendo condizionato alla sottoscrizione del

contratto e, eventualmente, all'uso dell'apparecchio di verifica.

Per il resto è appena il caso di rilevare che la diversa costruzione

giuridica proposta dalla patrocinatrice del ACPR 5 non avrebbe mutato nulla

sull’esito concreto del procedimento: la pena sarebbe stata uguale poiché la

gravità oggettiva e soggettiva dell’agire dell’imputato non muta a dipendenza

della qualifica giuridica del reato, stanti anche le comminatorie di pena assai

similari mentre, quel che più conta nell’interesse dell’accusatore privato, le

sue pretese risarcitorie sono state sostanzialmente ammesse e non sarebbero

mutate per effetto della qualifica giuridica proposta dall’accusatore privato.

Con il che l’imputato è stato riconosciuto colpevole di furti per

tutti i tre gli episodi ritenuti, la Corte avendo considerato preminente

l’elemento della volontà delle vittime di non essersi giuridicamente

spossessate del denaro, la consegna perfezionandosi soltanto con la contemporanea

dazione del contro volare.

f) Quanto al ruolo

dell’imputato, egli è risultato correo in tutti e tre gli episodi e meglio,

contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, anche nel caso ACPR 1, laddove IM

1.

ha preso parte appieno al disegno criminoso, accompagnando il correo anche

in _____, nelle fasi preliminari al realizzarsi dell’evento, avallando

pienamente e coscientemente tutto quanto accaduto.

g) Per quel che concerne

l’aggravante della banda la Corte ha condiviso la tesi della difesa non tanto

perché gli attori cambiavano quanto per il fatto che, al di là dei contatti

emersi dai vari controlli di polizia ricordati dalla PP in arringa, non sono

stati evidenziati legami sufficienti per ritenere che vi fosse una vera e

propria organizzazione come eretto dalla giurisprudenza del TF (DTF 124 IV 86

citato).

h) Diverso è invece il discorso

per il mestiere. È infatti stato accertato che IM 1 non ha entrate particolari,

non ha fonti regolari di sostentamento al di là dell’attività delittuosa di cui

in rassegna ed ha raccolto, con la stessa, diverse centinaia di migliaia di

franchi in soli 10 mesi, incassando per sé una cifra ben superiore al guadagno

medio di un anno al suo paese; denaro poi investito per vivere e, come da lui

stesso dichiarato, in vizi ed in beni voluttuari. Anche la preparazione dei

“colpi” dimostra un investimento di energia notevole, con tanto di trasferte

internazionali e secondo un piano ben determinato. Ne discende che ben si deve

ritenere data l’aggravante del mestiere.

5) Il reato di messa in

circolazione di monete false

a) L'art. 242 cpv. 1 CP prevede

che chiunque metta in circolazione come genuini o inalterati monete,

cartamonete o biglietti di banca contraffatti o alterati, è punito con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Poco importa che la moneta sia "bien ou mal imitée"; ma

occorre ciò malgrado che sussista un rischio di confusione (DTF 123 IV 58). Il

rischio di confusione deve essere ammesso a partire dal momento in cui persone

distratte, nelle condizioni più sfavorevoli, potrebbero essere tratti in

inganno (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., n. 9 ad art.

240). Il comportamento punibile consiste a mettere in circolazione la moneta

contraffatta o falsificata; è sufficiente che la stessa passi di mano in mano

(DTF 80 IV 265).

Sulla sussistenza o meno del reato (che è di competenza federale)

si può discutere, anche se non si possa negare che, malgrado la presenza delle

scritte "Facsimile" e "Facsimile Ristorante ___________",

le stesse abbiano caratteristiche (posizione, colore, sfondo, grandezza) per

cui rischiano di non balzare immediatamente agli occhi di una persona poco

attenta. È anche vero che le vittime si sono accorte relativamente in fretta di

avere ricevuto carta straccia. Ad ogni modo, la questione può rimanere

irrisolta, alla luce dell'art. 333 cpv. 3 CPP che dispone, in un caso simile,

che il pubblico ministero avvii una procedura preliminare.

Sia che sia la questione non ha da essere ulteriormente sindacata,

nella misura in cui tale imputazione non è stata inserita nell’atto d’accusa.

b) La patrona di ACPR 5 ha chiesto che si faccia luogo al rinvio degli atti per incompetenza della Corte giudicante

trattandosi di reato di competenza federale.

A parte il fatto che non si capisce la portata pratica di tale

eccezione per l’accusatore privato da lei rappresentato, le cui pretese,

diversamente dall’ipotesi che comporterebbe un rinvio dell’intero dossier, sono

state in gran parte ammesse, forza è constatare che tale reato non è oggetto di

qeusto procedimento. La Corte ha proceduto a giudicare i fatti che le sono

stati sottoposti con l’atto d’accusa nei tempi compatibili con la carcerazione

di sicurezza cui è sottoposto l’imputato. Qualora l’autorità competente

dovesse, se del caso, ritenere dati altri fatti, rispetto all’atto d’accusa,

pure essi costitutivi di reato, nulla le vieterà di avviare una nuova procedura

che, se dovesse giungere ad un giudizio di condanna, comporterà l’applicazione

di una pena aggiuntiva (art. 49 II CP), sempreché non si tratti di un caso

d’applicazione dell’art. 52 CP. La richiesta è quindi stata respinta. Si

osserva al riguardo che un reclamo, su tale questione, presentato alla CRP è

già stato dichiarato inammissibile. Contro tale giudizio è tuttora pendente un

gravame al TF (1B 553/2012/BHJ).

VI. DELLA PENA

1) Quanto ai criteri

determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale.

L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla

colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni

personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il

legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione

l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata

alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono

eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con

rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi

aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni

marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non

potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II,

Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers,

op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47

cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis,

la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers,

op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della

colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno

indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito

(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,

pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata giurisprudenza-

la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui

ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali

precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47

con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag.

289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della

pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età,

agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva

ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid.

6.

;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre

2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op.

cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per

converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al

riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono

influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una

pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).

Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume

rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in

modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente

art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi

concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere

giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150;

116.

IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la CCRP ha

costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione rientri

fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art.

63.

(ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta

confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma

occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive,

che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai

arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le

sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il

principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante

solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5

settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).

2) Detto che il criterio

determinante è la colpa del reo, va innanzi tutto osservato che l’azione penale

resta un’azione pubblica. I diritti dell’accusatore privato non si estendono

alla commisurazione della pena come tale poiché la sanzione risponde a criteri

di ordine pubblico che devono giocoforza prescindere dalle emozioni che

possono, in modo anche comprensibile, suscitare nella vittima le azioni

criminali dell’imputato. Il diritto penale moderno considera, infatti, quale

fattore primario della pena, oltre alla punizione come tale reo, la sua

risocializzazione, nell’ottica soprattutto di offrire, a chi ha sbagliato, la

possibilità di redimersi e di reinserirsi nel tessuto sociale, sì da evitare

che ricada nella commissione di nuovi reati.

3) La colpa di IM 1 non ha da

essere considerata affatto lieve. E’ vero che si è, per così dire, limitato a

tre episodi, ma altrettanto vero è che gli stessi hanno fruttato un bottino

assai consistente, così come il suo agire ha evidenziato un’intensità criminale

non trascurabile, una buona organizzazione e un importante impiego di mezzi già

solo per i trasferimenti. Il movente è risultato, dipoi, tutt’altro che

onorevole, ma piuttosto egoistico. La Corte non ha infatti creduto alle

ristrettezze economiche quale motore dell’agire di IM 1, tanto da farlo

delinquere per garantire sostentamento alla famiglia. Gli atti relativi ai

tentativi di ottenere la libertà provvisoria mediante la prestazione di una

cauzione dimostrano infatti come la madre, in assistenza e con precedenti

penali analoghi, sia riuscita in pochi giorni a farsi prestare, da due persone

diverse, due volte CHF 70'000.-, di guisa che ben si deve ritenere come

l’imputato sia attorniato da persone (famigliari ed amici) pronte a dargli una

mano senza chiedere nessuna garanzia in cambio così come, per la sua difesa, ha

potuto sin dall’inizio godere delle prestazioni di ben due legali, entrambi di

fiducia. In altri termini, per sfamare la famiglia, non era certo né necessario

né utile venire in __________ a delinquere. A ciò aggiungasi che egli stesso ha

ammesso di aver destinato i propri proventi anche per vivere al di sopra delle

proprie possibilità. Ad aggravare la colpa va detto che l’imputato ha

approfittato di vittime deboli, non già economicamente, ma poco avvezze agli

affari, che hanno avuto la sventura di fidarsi di lui, di un giovanotto ben

vestito, che si presentava bene, parlava in maniera educata e raccontava cose

apparentemente credibili e meglio, in sostanza, che appariva del tutto affidabile.

4) Mitigano la colpa

dell’accusato la giovane età ed il fatto che, nella misura in cui si è rivolto

a vittime pronte a fare affari illeciti (dal conseguimento fraudolento

all’usura), la violazione dell’ordine pubblico non è stata di particolare

intensità, a differenza di altri casi (truffe dei tappeti, del falso nipote) in

cui persone anziane sono state indotte a versare cifre anche inferiori, ma che

costituivano tutto quanto di cui disponevano. Tutto ciò considerato e ben

ponderato è parsa equa la condanna di IM 1 ad una pena detentiva di 14 mesi.

5) Resta la questione della

sospensione condizionale della pena. Oggettivamente IM 1 ha dei precedenti specifici, anche se non ci troviamo in un caso di applicazione dell’art. 42 II

CP. La sua situazione personale odierna, rispetto a prima dell’arresto, non è

affatto mutata. Il contratto di lavoro presentato non appare documento

sufficiente ad attestare che, davvero, una volta scarcerato, IM 1 avrà un

lavoro a disposizione. Troppi sono infatti i dubbi che suscitano le firme,

diverse tra loro, il fatto che non sia redatto su una seria carta intestata, la

circostanza che nulla si sa di questo fantomatico datore di lavoro e sulle sue

reali possibilità di assumerlo. Anche il comportamento processuale di IM 1 è

tutt’altro che rassicurante perché ha mentito su più fronti (vedasi ad esempio

i suoi rapporti con il padre) ed ha ammesso buona parte dei fatti solo perché

le evidenze non gli davano altra scelta. Sempre un’analisi oggettiva e

distaccata degli atti evidenzia come egli frequenta e vive in ambienti

criminogeni: è lui stesso ad aver detto (per spiegare il suo DNA sull’auto

coinvolta nel caso ACPR 4) che le auto che girano negli ambienti in cui vive

vengono usate per commettere reati come quelli di cui in rassegna e di aver

appreso, proprio in quegli ambienti, la tecnica dei rip deal. IM 1 vive in una

famiglia appartenente ad una comunità chiusa, in cui genitori e parenti hanno

dei precedenti specifici, ossia in ambiente in cui, giocoforza, dovrà far rientro

al momento della scarcerazione. In realtà, al di là delle parole, non è emersa

alcuna volontà di autentico ravvedimento e nulla di concreto permette di

formulare una prognosi non negativa: senza mezzi, senza lavoro, tornando negli

ambienti da cui è venuto, le probabilità che IM 1 torni a delinquere sono molto

elevate.

6) La Corte ha ritenuto, a

fronte della prognosi negativa, due fattori che le hanno permesso di sospendere

parzialmente la pena e meglio gli effetti che il carcere preventivo sofferto

dovrebbero aver avuto su di lui e la probabile adozione di provvedimenti

amministrativi che lo terranno lontano dalla __________ per alcuni anni. E’

stata quindi fissata in 8 mesi la parte sospesa, con un periodo di prova di tre

anni visto l’alto rischio di recidiva.

Detto che una soluzione diversa significherebbe un’inammissibile

banalizzazione della colpa, per le stesse ragioni già esposte dal GPC nelle

decisioni sulle richieste di scarcerazione su cauzione in atti, la carcerazione

di sicurezza viene mantenuta per garantire l’esecuzione della pena. Non lo è, a

scanso di equivoci, per garantire la procedura d’appello, visto che né difesa

né accusa hanno presentato annuncio. A tale mantenimento non potrà essere,

invece, ovviato mediante la prestazione di una cauzione già solo per il fatto

che l’imputato, in ben due occasioni, non è stato in grado di provare l’origine

lecita dei fondi.

VII. RICHIESTE DI RISARCIMENTO

1) “Richieste di risarcimento da parte degli accusatori privati

Vengo invitato a prendere posizione in merito alle richieste di

risarcimento formulate dagli accusatori privati e meglio

- ACPR 1: CHF 97'168.--

- ACPR 3 e ACPR 2: CHF 56'000.--

- ACPR 5 CHF 97'600.--

- ACPR 4 CHF 170'000.-- (controvalore

gioielli)

Mi viene inoltre fatto prendere atto che i signori ACPR 7,

proprietari di alcuni orologi sottratti a ACPR 4, avranno la possibilità di

costituirsi anch’essi accusatori privati.

Con il caso ACPR 4 non c’entro niente. Per quanto concerne il

danno subito dalle altre vittime, intendo inviare loro una lettera di scuse che

sto già preparando. Aggiungo che vorrei scusarmi con tutte le vittime e che

durante questo lungo periodo di carcerazione mi sono reso conto di quello che

ho fatto e che non voglio avere più nulla a che fare con la giustizia. Questo

periodo in carcere mi ha portato a riflettere è quindi la carcerazione è stata

sia un vantaggio che uno svantaggio. Il vantaggio è che mi ha permesso di

capire che ora voglio condurre una vita onesta. Ribadisco che mia mamma soffre

di problemi di nervi e di problemi psicologici e necessita del mio aiuto. Se

devo pensare a una prospettiva di vita penso ad una vita con un lavoro

ufficiale che mi permetta di provvedere al mio sostentamento in modo autonomo e

definitivamente senza commettere altri reati"

(VI PP del 26 luglio 2012 dell'impuatto, pagg. 9-10).

2) Tutte le pretese degli

accusatori privati, tranne quelle di ACPR 4 stando il giudizio di

proscioglimento, sono state accolte nella misura in cui hanno postulato la

restituzione del maltolto.

Sui costi di patrocinio avanzati da ACPR 5 è appena il caso di

costatare la mancata puntuale contestazione da parte della difesa sia del

principio (era poi necessario far capo ad un legale che fosse presente

all’intero dibattimento ?) sia del quantum esposto, di guisa che ben si deve

constatare un’acquiescenza processuale.

Per quel che concerne le spese di viaggio e di spostamento

avanzate da ACPR 5, forza è constatare come la transazione appariva sin

dall’inizio illecita e l’accusatore privato era pure stato al riguardo messo

sull’attenti dal suo commercialista, con il che, in base al principio della

buona fede, queste spese non possono essere rifuse.

VIII. CONFISCHE E DISSEQUESTRI

1) Per l’art. 69 CP il giudice,

indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca

degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che

costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la

sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico (cpv. 1). Il giudice

può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti

(cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 70 CP il giudice ordina la confisca dei valori

patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a

determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere

restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale

(cpv. 1). Sono considerati valori patrimoniali giusta detta norma tutti i

vantaggi economici illeciti con un proprio determinabile valore economico.

Pertanto, sono tali non solo le cose materiali, come biglietti di banca, le

pietre preziose ed i beni immobili, ma anche i diritti reali limitati, i

crediti, le cartevalori e di diritti immateriali. Essi devono provenire dal

reato del quale sono il risultato: deve, dunque, sussistere, tra il reato e

l’ottenimento di questi valori, un nesso di causalità.

Anche i valori sostitutivi, propri e impropri, sottostanno alla

confisca giusta l’art. 70 cpv. 1 CP. I beni sostitutivi impropri (“unechte

Surrogate”) possono essere confiscati solo in presenza di una traccia cartacea

(“paper trail”) riconducibile all’originario provento di reato. I beni

sostitutivi propri (“echte Surrogate”) possono invece essere confiscati solo se

è dimostrato che essi hanno sostituito il bene originale (DTF 126 I 97,

considerandi 3 c) bb) e cc); Trechsel et al.,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, San Gallo 2008, Art. 70, n. 2; Schmid [Hrsg.], Kommentar Einziehung,

organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Bd. I, 2. ed.,

Zurigo/Basilea/ ______ 2007, Art. <70/72, n. 17).

Il valore patrimoniale da confiscare deve essere facilmente

identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo

beneficiario (DTF 126 I 97, considerando 3 c) cc)).

In conformità all’art. 73 CP, quanto confiscato viene assegnato

dal giudice al danneggiato se quest’ultimo, in seguito a un crimine o a un

delitto, patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere

che il danno non gli sarà risarcito dall’autore.

In concreto va confiscato tutto quanto posto in sequestro ed

elencato nell'atto d'accusa (tra cui la Fiat Stilo), ad eccezione di quanto

segue:

- Opel Omega: intestata a

tale __________ (__________, residente a __________), veicolo in __________ segnalato,

tra l'altro, come senza assicurazione obbligatoria; cfr. all. 29 a rapporto inchiesta polizia) legata al "rip deal" a danno di ACPR 4: va mantenuta in

sequestro;

- targhe di controllo __________

rinvenute in baule Opel Omega;

- banconote false: vanno

mantenute in sequestro (vista possibile apertura per reato messa in

circolazione di monete false).

2) In merito alla richiesta di

attribuire alla parte civile ACPR 5 l’automobile in sequestro è appena il caso

di rilevare che la confisca è ordinata non quale provento di reato, ma quale

mezzo per commetterlo. Per intenderci, a beneficio della patrona di ACPR 5, per

tracciare un parallelo che ha perlomeno il pregio di essere chiaro,

l’automobile può essere attribuita all’accusatore privato solo se è provento

del reato o è stata acquistata con lo stesso, e non se è il mezzo per

commetterlo, un po’ come non può essere attribuito alle vittime l’arma di un

delitto.

L’automobile, così come gli oggetti indicati al dispositivo n. 7,

viene pertanto dissequestrata, fatto salva l’eventualità di un provvedimento di

sequestro in vista di confisca che la PP dovesse eventualmente ordinare in

ambito di altri procedimenti, terzi rispetto al presente.

Visti gli artt. 12, 34, 40, 43,

44, 47, 49, 51, 69, 70, 139 CP;

41.

e segg. CO;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

furto aggravato

siccome commesso per mestiere,

per avere, a __________, _____ e __________, nel periodo tra il 22

giugno 2011 e il 19 aprile 2012, per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, in tre occasioni, al fine di appropriarsene, sottratto denaro

contante altrui e meglio:

1.1.1

il 22 giugno 2011, a __________, sotto le false generalità di IM 1, agendo in correità con terzi, sottratto denaro

contante per un importo complessivo di CHF 100'000.-- ai danni di ACPR 1;

1.1.2

il 29 ottobre 2011, a __________, sotto le false generalità di IM 1, agendo in correità con terzi, sottratto denaro

contante per un importo complessivo di CHF 60'000.-- ai danni di ACPR 3 e ACPR

2;

1.1.3

il 19 aprile 2012, a __________, sotto le false generalità di IM 1 rispettivamente IM 1, agendo in correità con

terzi, sottratto denaro contante per un importo complessivo di CHF 100'000.-- ai

danni di ACPR 5;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 è prosciolto dai capi d'imputazione di furto in banda, di

furto di cui al punto 1.3. nonché dai capi d'imputazione alternativi di truffa

di cui ai punti 2.1., 2.2. e 2.3. dell'atto d'accusa.

3.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

3.1

alla pena detentiva di 14

(quattordici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

a versare ai seguenti

accusatori privati, a titolo di risarcimento danni, i seguenti importi:

3.2.1

a ACPR 1, CHF

97'613.-- oltre interessi del 5% dal 22.06.2011;

3.2.2

a ACPR 2,

CHF 28'000.-- oltre interessi del 5% dal 29.10.2011;

3.2.3

a ACPR 3, CHF 28'000.-- oltre

interessi del 5% dal 29.10.2011;

3.2.4

a ACPR 5, CHF 97'600.--

oltre interessi del 5% dal 19.04.2012, nonché CHF 6'500.-- oltre interessi del

5% dal 12.09.2012;

3.3

al

pagamento della tassa di giustizia di CHF 500.-- e dei disborsi.

4.

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa in ragione di 8 (otto) mesi, con un periodo di prova

di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

5.

Il condannato è mantenuto in

carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena o in vista

della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).

§ Il dispositivo nr. 1.1.

della decisione del 13 agosto 2012 del Giudice dei provvedimenti coercitivi,

relativo alla possibilità di scarcerazione, segnatamente mediante il versamento

di una cauzione di CHF 70'000.--, è caduco.

§§ Il mantenimento in

carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel

termine di 10 giorni (artt. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).

6.

È ordinata la confisca di:

6.1

1 autovettura Fiat Stilo di

colore bianco con targa __________;

6.2

diverse banconote da CHF

1'000.-- cadauna con la scritta "Fac Simile – __________ ";

6.3

1 busta bianca contenente

fascette bianche stracciate;

6.4

2 bicchieri con dicitura

"Valser";

6.5

1 tazzina caffè;

6.6

1 piattino caffè;

6.7

1 cucchiaino caffè;

6.8

1 mappetta contenente banconote

contraffatte con la scritta "FAC-SIMILE".

7.

È ordinato, nell'ambito del

presente procedimento, il dissequestro, riservati i provvedimenti di sequestro

in altri procedimenti, di:

7.1

1 autovettura Opel Omega di

colore blu scuro con targa __________

7.2

1 bottiglia di vetro 33 cl

acqua Valser gasata;

7.3

1 bicchiere di vetro 20 cl;

7.4

2 targhe di controllo (__________;

7.5

1 chiavetta USB con filmati

videosorveglianza Hotel __________

8.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente Il

vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 7'012.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 272.55

fr. 7'784.55

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