72.2012.104
Ripetuta truffa da parte di un'imputata per avere ingannato con astuzia dipendenti della Posta persuadendoli a consegnarle sistematicamente denaro che ella non era autorizzata ad incassare per un tota
4 novembre 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2012.104
Lugano,
4 novembre 2013 /md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
contro
IM 1
e domiciliato a
imputata, a norma dell'atto
d'accusa 96/2012 del 24.08.2012 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. truffa, ripetuta
per avere,
a __________,
nel periodo 2005 – 2010,
nella sua veste di aiuto farmacista presso la Farmacia
Internazionale del __________ di __________ (di seguito Farmacia), presso la
quale lavorava dal 2002, addetta, tra le altre cose, ai pagamenti ed
all’incasso di polizze di pagamento con numero di referenza (di seguito PPR)
emesse a favore della Farmacia,
approfittando della grande fiducia in lei riposta dal farmacista
dr. __________ e del rapporto di fiducia instauratosi negli anni tra lei e i
funzionari de “__________” di __________,
al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, in
particolare per potersi assicurare un’entrata supplementare,
ripetutamente e sistematicamente ingannato con astuzia i
funzionari de “__________” di __________,
affermando cose false o dissimulando cose vere,
approfittando subdolamente dell’errore in cui essi si venivano a
trovare, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio della Farmacia, per
un ammontare complessivo di CHF 217'651.04,
e meglio per avere,
ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari de “__________”,
sottoponendo loro per l’incasso, PPR da lei precedentemente sottratte,
all’insaputa del dr. __________, dall’ufficio di quest’ultimo presso la
Farmacia e sulle quali aveva apposto un falso visto alfine di ottenerne il
pagamento, ben sapendo che il falso visto non sarebbe stato verificato dai
funzionari de “__________” in quanto era persona conosciuta da anni quale
dipendente della Farmacia,
inducendo in tal modo, con inganno, i funzionari de “__________”
ad atti pregiudizievoli al patrimonio della Farmacia, persuadendoli a
consegnarle sistematicamente denaro che ella non era autorizzata ad incassare,
configurandosi l’inganno astuto:
- nell’apporre su PPR che
erano state da lei intenzionalmente sottratte al controllo del dr. __________
per approvazione e apposizione del visto, dei falsi visti, così da poter
procedere all’incasso delle stesse presso “__________”;
- nello sfruttare, in
generale, il grande rapporto di fiducia esistente con il dr. __________,
sapendo in particolare che egli non procedeva alla verifica delle PPR
incassate;
- nello sfruttare il grande
rapporto di fiducia esistente con i dipendenti de “__________”, i quali non
effettuavano ulteriori verifiche in merito all’incasso delle PPR in ragione del
rapporto di confidenza instauratosi con gli anni, essendo sempre le medesime
persone a presentarsi a ritirare il denaro in nome e per conto della Farmacia;
ottenendo in tal modo l’incasso, in realtà non dovuto, delle PPR
indebitamente sottratte, per un valore complessivo:
- per l’anno 2005 di CHF
16'304.98;
- per l’anno 2006 di CHF
26'581.88;
- per l’anno 2007 di CHF
47'322.42;
- per l’anno 2008 di CHF
70'798.09;
- per l’anno 2009 di CHF
53'368.50;
- per l’anno 2010 di CHF
3'275.17;
per un importo totale pari a CHF 217'651.04, importo utilizzato
per scopi personali,
ritenuto che l’imputata ha nel frattempo provveduto a risarcire completamente
l’importo delle malversazioni alla Farmacia;
2. falsità in documenti,
ripetuta
per avere,
a __________,
nel periodo 2005 – 2010,
in più occasioni,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
formato documenti falsi ed attestato in documenti, contrariamente
alla verità, fatti di importanza giuridica,
nonché fatto uso, a scopo d’inganno, di tali documenti,
e meglio per avere,
falsificato ripetutamente le PPR intestate alla Farmacia,
apponendo sulle stesse un segno inventato a valere quale visto, allo scopo di
presentarle allo sportello de “__________” per ottenere il pagamento in realtà
non autorizzato delle stesse, come descritto al punto 1.;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1
CP;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarata
autrice colpevole dei reati a lei scritti come sopra.
Fatti
di conseguenza IM 1 è condannata:
1.1 alla pena di 240 (duecentoquaranta)
aliquote giornaliere di CHF 60.00 (sessanta) cadauna, corrispondenti a
complessivi CHF 14'400.00 (quattordicimilaquattrocento);
Pena interamente aggiuntiva alla pena di 140 (centoquaranta)
aliquote giornaliere a CHF 80.00, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni, decretata nei suoi confronti in data 28 novembre 2011 dal Ministero pubblico del cantone Ticino.
1.2 L’esecuzione della
pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni
(art. 42 e segg. CP).
Ed inoltre 2. IM 1 è condannata al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
Presenti: -il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,
- l’imputata IM 1, assistita
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 14:45 alle ore 15:08.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
Considerandi
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 96/2012
del 24 agosto 2012 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
2.
La tassa di giustizia di fr.
500.
-- e i disborsi sono posti a carico della condannata.
3.
Questo giudizio è definitivo.
Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al
Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di
accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 77.--
fr. 777.--
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