72.2012.107
Furto aggravato (in banda e per mestiere) – ripetuto, consumato e in parte tentato, ripetuta violazione di domicilio
28 novembre 2012Italiano64 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2012.107
Lugano,
28 novembre 2012/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Rosa
Item, Presidente
GI 1
GI 2
Anna Grümann,
vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1,
ACPR 5
ACPR 7,
ACPR 8,
ACPR 9,
ACPR 10,
ACPR 11,
ACPR 14,
ACPR 15,
ACPR 16,
ACPR 17
ACPR 18,
ACPR 19,
ACPR 21,
ACPR 22,
ACPR 23,
ACPR 24,
ACPR 27,
ACPR 29,
ACPR 30,
ACPR 31,
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
IM 2
rappresentata dall’avv. DF 1
entrambi in carcerazione preventiva dal 16 giugno 2012 al
3 settembre 2012 (80 giorni) e in carcerazione di sicurezza dal 4 settembre
2012
imputati,
a norma dell’atto d’accusa nr. 98/2012 del 3 settembre 2012, di
IM 1 e IM 2
1. furto aggravato (in
banda e per mestiere) – ripetuto, consumato e in parte tentato
siccome commesso per mestiere e come associati ad una banda intesa
a commettere furti,
per avere,
nel periodo 03.04.2012 – 16.06.2012,
in diverse località del Cantone Ticino, in almeno 32 occasioni,
agendo in correità tra loro, ed in un’occasione insieme a terzi, per
procacciarsi un indebito profitto ed alfine di appropriarsene, ripetutamente
sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, con astuzia, in abitazioni
private, a danno di persone anziane, cose mobili altrui (segnatamente oggetti
di valore come gioielli, monete orologi e denaro), per un valore parzialmente
quantificato dalle accusatrici private in CHF 301'294.00; refurtiva per
lo più non recuperata;
in particolare, operando, in modo professionale, sistematico,
regolare e secondo un preciso piano che consisteva nell’individuare l’anziana
signora in giro per strada, nel seguirla sino alla propria abitazione,
nell’entrare in contatto con la stessa fingendosi amici di un di lei parente e
quindi introducendosi con l’inganno presso l’abitazione dell’anziana signora al
solo scopo di derubarla,
così da conseguire un cospicuo indebito profitto utilizzato per
soddisfare i loro bisogni e quelli della famiglia,
e meglio per avere, nelle sotto elencate occasioni e circostanze:
1.1. il 03.04.2012, tra le
14.45 e le 15.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 6
(1920), denaro per un importo complessivo di CHF 3'000.00;
1.2. il 05.04.2012, tra le 09.30 e
le 12.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di __________ (__________),
1 orologio d’oro e gioielli (1 spilla, 1 collana, 2 anello e 3 braccialetti) per
un valore complessivo quantificato dall’accusatrice privata in CHF 3'550.00;
1.3. tra il 05.04.2012 e il 15.04.2012,
a __________, in via __________, tentato di sottrarre, a danno di __________. (__________),
cose mobili altrui;
1.4. il 16.04.2012, tra le 15.30 e
le 16.00, a __________ in via __________, a danno di ACPR 1__________), sottratto
1 orologio, gioielli vari (1 bracciale, 2 collane e 1 spilla), denaro in Euro
(380) e in CHF (3'700.00), per un valore complessivo quantificato
dall’accusatrice privata in CHF 17'700.00 ed Euro 380 (equivalenti a
circa CHF 456); rispettivamente a danno di __________ (__________), sottratto 1
orologio, 1 anello e 2 bracciali per un valore complessivo quantificato in CHF
11'700.00;
1.5. il 16.04.2012, tra le 17.30 e
le 17.45, a __________, in via __________, sottratto, a danno di __________ (__________),
una cassetta di sicurezza, una tessera bancaria e CHF 500.--;
1.6. il 26.04.2012, a __________,
in via __________, tentato di sottrarre, a danno di ACPR 2 (__________), cose
mobili altrui;
1.7. il 27.04.2012, , tra le 10.00
e le 11.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di __________ (__________),
gioielli (5 collane, 3 bracciali, 3 anelli e 3 paia di orecchini) per un valore
complessivo quantificato dall’accusatrice privata in CHF 100'000.00;
1.8. il 27.04.2012, tra le 11.45 e
le 11.50, a __________, in via __________, tentato di sottrarre, a danno di ACPR
3 (__________), cose mobili altrui;
1.9. il 03.05.2012, tra le 10.00 e
le 11.00, a __________, in via __________, tentato di sottrarre, a danno di __________
(__________), cose mobili altrui;
1.10. il 03.05.2012, tra le 11.30 e
le 12.00, a __________, in via __________, tentato di sottrarre, a danno di ACPR
4 (__________), cose mobili altrui;
1.11. il 03.05.2012, tra le 14.30 e
le 15.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 5 (__________),
un orologio e gioielli (2 ciondoli, 2 catene, 6 anelli, 6 catene e 6 paia di
orecchini) per un valore complessivo quantificato dall’accusatrice privata in CHF
6'530.00;
1.12. il 07.05.2012, tra le 11.30 e
le 11.40, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 7 (__________),
gioielli (2 braccialetti e 1 pietra) e monete (4 marenghi) per un valore
complessivo quantificato dall’accusatrice privata in CHF 7'000.00;
1.13. il 07.05.2012, tra le 12.30 e
le 13.30, a __________, in via __________, sottratto, a danno di __________ (__________),
denaro per un importo complessivo di CHF 500.00;
1.14. il 12.05.2012, tra le 09.00 e
le 09.45, a __________, in via __________, sottratto, a danno di __________ (__________),
denaro contante per un valore complessivo di CHF 2'300.00;
1.15. il 12.05.2012, tra le 13.00 e
le 15.00, a __________, via __________, sottratto, a danno di ACPR 8 (__________),
denaro in CHF (3'200.00) e gioielli (1 spilla, 6 orecchini, 2 bracciali, 2
collane e 2 anelli) per un valore complessivo parzialmente quantificato
dall’accusatrice privata in CHF 40'790.00;
1.16. il 20.05.2012, tra le 10.00 e
le 11.30, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 9 (__________),
gioielli (1 collana, 2 spille, 3 anelli e 1 bracciale) per un valore
quantificato dall’accusatrice privata in CHF 13'300.00;
1.17. il 24.05.2012, tra le ore
11.00 e le 11.10, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR
10 (__________), un libretto al portatore (del valore di CHF 6'000.00), una
cassaforte, un braccialetto e 3 marenghi per un valore complessivo quantificato
dall’accusatrice privata in CHF 33'970.00;
1.18. il 26.05.2012, tra le 09.30 e
le 10.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 11 (__________),
gioielli (1 bracciale, 1 spilla, 1 medaglia, 5 collane, 8 anelli, 3 paia di
orecchini, 2 gemelli) e 2 orologi per un valore complessivo parzialmente
quantificato dall’accusatrice privata in almeno CHF 10’490.00;
1.19. il 29.05.2012, tra le 14.30 e
le 15.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 12 (__________),
denaro (CHF 100.00), e gioielli (1 bracciale, 2 anelli, 2 orecchini e 1
collana) e 2 lingotti d’argento, per un valore quantificato dall’accusatrice
privata in CHF 1’990.00;
1.20. il 31.05.2012, tra le 09.55 e
le 10.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 13 (__________),
gioielli (2 paia di orecchini, 1 collana e 2 bracciali) per un valore
complessivo quantificato dall’accusatrice privata in CHF 2'000.00;
1.21. il 31.05.2012, alle 14.30, a __________,
in via __________, sottratto, a danno di __________ (__________), un borsello
con denaro per un valore complessivo quantificato dall’imputato in Dollari
500/600 (equivalente a circa 478 CHF);
1.22. il 04.06.2012, tra le 10.30 e
le 10.35, a __________, in via ______, tentato di sottrarre, a danno di ACPR 14
(__________) cose mobili altrui;
1.23. il 04.06.2012, tra le 13.00 e
le 14.00, a ______, in via _______, sottratto, a danno di ACPR 15 (__________),
gioielli (4 ciondoli, 3 anelli, 3 spille e 3 bracciali e 1 collana) per un
valore complessivo quantificato dall’accusatrice privata in CHF 16'450.00;
1.24. il 05.06.2012, tra le 10.30 e
le 11.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 16 (__________),
denaro (CHF 150.00), un orologio e 1 collana per un valore complessivo
quantificato dall’accusatrice privata in CHF 3'850.00;
1.25. il 06.06.2012, tra le 11.40 e
le 11.50, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 17 (__________),
gioielli (5 anelli, 1 paio di gemelli, 2 collane, 1 medaglia e 1 bracciale) e 2
orologi per un valore complessivo quantificato dall’accusatrice privata in CHF
21'250.00;
1.26. il 09.06.2012, tra le 09.30 e
le 10.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di __________ (__________),
denaro per un importo complessivo di CHF 1'390.00 e gioielli, non meglio
precisati e quantificati dall’accusatrice privata;
1.27. il 09.06.2012, tra le 11.00 e
le 11.30, a __________, in via __________, sottratto, a danno di __________ (__________),
un portafoglio e denaro per CHF 800.00;
1.28. il 09.06.2012, tra le 14.30 e
le 15.00, a __________, in via __________, tentato di sottrarre, a danno di ACPR
18 (__________), cose mobili altrui;
1.29. il 12.06.2012, tra le 09.00 e
le 09.05, a __________, in via __________, tentato di sottrarre, a danno di ACPR
19 (__________), cose mobili altrui;
1.30. il 12.06.2012, tra le 09.30 e
le 10.30, a __________, in via __________, sottratto, a danno di __________ (__________),
un orologio e gioielli (2 spille, 3 bracciali, 1 nello e 1 collana), per un
valore parzialmente quantificato dall’accusatrice privata in CHF 700.00;
1.31. il 12.06.2012, tra le 14.37 e
le 15.05, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 20 (__________)
denaro (almeno CHF 600.00) e gioielli (4 anelli, 1 collana e 1 spilla)
il cui valore non è stato quantificato dall’accusatrice privata;
1.32. il 16.06.2012, tra le 08.30 e
le 09.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 21 (__________),
gioielli per un valore non quantificato dall’accusatrice privata;
2. ripetuta violazione
di domicilio
per essersi indebitamente introdotti, con l’inganno, nelle abitazioni
di ACPR 11, ACPR 16 e __________, nelle circostanze di cui ai punti 1.18, 1.24
e 1.27, alfine di perpetrare i relativi furti;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 139 cifra 2 e 3 CP e art. 186 CP;
Presenti
- il
Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputata
IM 2, assistita dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore
21:30.
Sentiti - il Procuratore
Pubblico, il quale esordisce sottolineando che gli imputati agivano a danno
di vittime fragili e ingenue. Spiega i motivi per i quali in relazione ai punti
1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.22, 1.28 e 1.29 dell’atto d’accusa deve essere
ritenuto il tentativo, subordinatamente la desistenza. Ritiene adempiute sia
l’aggravante della banda sia quella del mestiere, avendo gli imputati agito in
modo organizzato e per procurarsi introiti regolari. Considera grave la colpa degli
imputati, che prendevano di mira persone anziane. Richiama i precedenti penali
specifici degli imputati, che non sono serviti da monito. In conclusione,
chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa e propone la condanna degli
imputati, tenuto conto anche della collaborazione prestata e del risarcimento
agli accusatori privati, alla pena detentiva di 32 mesi. Detta pena, visti i
precedenti degli imputati e ritenuto che non hanno un lavoro, deve essere
espiata. Postula altresì l’accoglimento delle pretese di risarcimento degli
accusatori privati;
- l’avv. DUF 1, difensore
di IM 1, il quale premette che il suo intervento è a favore di entrambi gli
imputati. Contesta, in diritto, le imputazioni di tentato furto, trattandosi di
atti preparatori non punibili. In subordine chiede che per questi otto casi
venga riconosciuta la desistenza. Chiede il proscioglimento di IM 1 dal furto
di cui al punto 1.29 dell’atto d’accusa, dato che ACPR 19 non fa alcun cenno
alla presenza di IM 1. Contesta la sussistenza del reato di violazione di
domicilio, dal quale IM 1 e IM 2 devono essere prosciolti;
- l’avv. DF 1, difensore
di IM 2, il quale premette che anche il suo intervento è a favore di entrambi
gli imputati. Sottolinea che IM 1 e IM 2 hanno riconosciuto le proprie
responsabilità, che hanno ampiamente collaborato con gli inquirenti e che hanno
risarcito quasi integralmente gli accusatori privati. Chiede quindi che venga
riconosciuta a favore di entrambi l’attenuante del sincero pentimento ai sensi
dell’art. 48 lett. d CP. Sottolinea inoltre che IM 1 e IM 2 hanno commesso i
furti per procurarsi i mezzi finanziari per provvedere alle cure del figlio
gravemente malato. Postula per entrambi il riconoscimento dell’attenuante
dell’aver agito in stato di grave angustia (art. 48 lett. a cifra 2 CP). Pone
in rilievo il precario stato di salute psichica di IM 1, per cui si può
dubitare che egli fosse pienamente in grado di valutare il carattere illecito
delle sue azioni. Mette in evidenza che il carcere preventivo sofferto è stato
molto duro per IM 1 e IM 2, che hanno tre figli a carico, di cui uno molto
malato. Rileva che IM 2 ha un solo precedente relativo a fatti del 2002 e che
ha sempre lavorato, per cui - ribadita la piena assunzione di responsabilità,
la collaborazione e la tacitazione degli accusatori privati - la prognosi è
positiva. Ritiene che una refurtiva complessiva di circa fr. 180'000.-- sia più
realistica rispetto a quanto denunciato. In conclusione chiede una massiccia
riduzione della pena detentiva proposta dalla Pubblica Accusa per IM 2, da
contenere in 24 mesi e da porre al beneficio della sospensione condizionale,
con conseguente immediata scarcerazione. Anche per IM 1 postula una massiccia
riduzione della pena proposta, da porre al beneficio della sospensione
condizionale parziale. Chiede inoltre che la pretesa di risarcimento della __________,
subentrata a ACPR 15, nonché quella di ACPR 7 vengano rinviate al foro civile.
Postula infine che la refurtiva sottratta ad ACPR 21 le venga restituita nonché
il dissequestro dell’automobile.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. IM 1 e IM 2, coimputati nel
presente procedimento, sono conviventi a __________ da diversi anni ed entrambi
genitori: hanno due figli gemelli in comune di 13 anni dei quali uno ammalato; IM
2 ha inoltre un figlio di 18 anni nato da una precedente relazione.
1.1. IM 1, cittadino __________, è
nato il __________ a __________ (__________). In merito alla sua vita, ha
riferito:
"
Sono nato a __________ e cresciuto con i miei genitori a __________,
in provincia di __________, dove ho frequentato le scuole dell’obbligo fino
alla terza media. Mio padre era un giostraio e pure mia mamma lavorava con lui.
Oggi sono tutti e due in pensione ed abitano a __________ in __________.
Ho due fratelli che vivono a __________ e con i quali ho un buon
rapporto. Entrambi lavorano in quel posto.
Dopo le scuole ho svolto il mestiere di muratore per diversi anni
ed ho pure aiutato i miei genitori nella loro attività conducente i camion
delle giostre avendo io la patente tipo C.
All’età di 22 anni ho iniziato la convivenza con IM 2 dalla quale ho avuto 3 figli.
Con lei siamo andati a convivere a __________. Ho lavorato presso
la medesima ditta fino al 2002 come muratore, quando in quell’anno sono stato
arrestato a __________ per lo stesso reato per il quale vengo oggi interrogato.
Ho preso una condanna di 2 anni di detenzione. Ho scontato in
carcere un anno e l’altro anno ho avuto gli arresti domiciliari.
Ho ripreso a lavorare sempre come muratore presso la medesima
ditta fino al 2008, anno in cui ho avuto un ulteriore condanna sempre per il
medesimo reato.
Mi sembra che la condanna fosse di un anno e 10 mesi, tutta
scontata fino a marzo scorso, agli arresti domiciliari a __________.
ADR che per i fatti di __________ anche IM 2 è stata
condannata ma con la condizionale. Mi sembra che abbia preso circa un anno di
pena. Preciso che non sono i medesimi fatti per i quali sono stato condannato
io, anche se io non li avevo commesso da solo quei reati. La mia compagna è
stata condannata per fatti simili, commessi unitamente con altre donne.
ADR che nei fatti del 2008 IM 2 non c’entra nulla. Anche in
questi fatti io avevo agito insieme a terzi.
Riprendendo il curriculum vitae posso dire che i miei 3 figli sono
di età, uno 18 anni e 2 gemelli di 13 anni. Uno dei due gemellini ha un serio
problema fisico, ha una paralisi cerebrale ed ha bisogno di costanti cure.
Riesce ad avere una vita più o meno regolare, tenuto conto ha dovuto subire
molti interventi chirurgici. Riesce a seguire la scuola pubblica ma con il
sostegno costante di due insegnanti di sostegno.
Quando io e IM 2 non sono in casa si occupa di lui mio figlio più
grande.
Tutti i miei figli vivono con noi.
ADR che dopo l’arresto del 2008 non ho più trovato un lavoro
ed è per questo che i miei problemi finanziari si sono aggravati molto, tenuto
conto che per le cure di mio figlio ho bisogno di denaro. Il motivo principale
dei miei furti risiede proprio in questa difficoltà economica.
ADR che ho molti debiti, soprattutto con il papà che mi
aiuta come può, e in particolare in favore dei nipoti. Sono sicuro che mio
padre mi aiuterà a risarcire, per quanto egli possa, le vittime qui in
Svizzera.
ADR che non possiedo alcun bene, né mobile né immobile. La
casa di __________ è a nostro uso a titolo gratuito. Il Comune ha stanziato un
credito ci ha dato la possibilità di utilizzare queste case.
Preciso che percepisco un’invalidità di € 270.—al mese per un
infortunio accaduto nel 2009. Ero caduto dal 1° piano. Mi sembra di ricordare
che l’invalidità si stata quantificata nel 70/80%.
IM 2 lavora presso un’agenzia immobiliare a ______ percependo un
salario diverso di volta in volta. In sostanza va a provvigione a dipendenza
delle case che riesce a vendere. Posso stimare un guadagno di IM 2 di poco
sopra i € 1'000.—lordi al mese”.
(verbale IM 1 17.06.2012 pag. 9, AI 2).
IM 1, incensurato in Svizzera (cfr. estratto del casellario
giudiziale del 17.06.2012), ha - come da lui dichiarato - diversi precedenti in
__________. Dall’estratto del casellario giudiziale __________ del 28.06.2012
risulta che lo stesso è stato condannato:
- il 14.07.1993 dalla Corte
di appello di __________ alla reclusione di mesi 4 nonché alla multa di Lire
400 per titolo di furto tentato in concorso;
- il 21.12.1994 dalla Corte
di appello di __________ alla reclusione di mesi 6 nonché alla multa di Lire
600 per titolo di furto;
- il 03.02.2004 dalla Corte
di appello di __________ alla reclusione di anni 2 e mesi 2 nonché alla multa
di Euro 500.- per i titoli di furto in concorso e truffa tentata in
concorso;
- il 30.04.2008 dal G.U.P.
del Tribunale di __________ alla reclusione di anni 1 e mesi 8 nonché alla
multa di Euro 1'000.- per i titoli di rapina, lesione personale,
sostituzione di persona, possesso di segni distintivi contraffatti e violazione
di domicilio;
- il 02.12.2009 dalla Corte
di appello di __________ alla reclusione di mesi 8 nonché alla multa di Euro
300.- per il titolo di associazione per delinquere;
- il 17.02.2011 dal
Tribunale in composizione monocratica di __________ alla reclusione di mesi 5 e
giorni 10 nonché alla multa di Euro 300.- per il titolo di furto in abitazione
tentato in concorso.
Va rilevato sin d’ora che le
ultime tre condanne si situano nei 5 anni precedenti la commissione dei nuovi
reati qui in discussione.
1.2. IM 2, cittadina __________, è
nata il __________ a __________ (__________). In merito alla sua vita, ha
riferito:
"
Io sono nata e cresciuta a __________ (__________). Lì ho
frequentato le scuole fino alla terza media. Ho poi iniziato a lavorare come
donna delle pulizie in case private. Poi mi sono ammalata di ernia al disco. Ho
poi iniziato l’attività di mediatrice immobiliare circa 6 anni fa. Ora
purtroppo l’attività l’ho chiusa perché non rendeva. Ho conosciuto IM 1, quanto io ero incinta di __________. Io non
ho alcun rapporto con il padre di __________, lui mi ha lasciata. Con IM 1 non
mi sono mai sposata ma dalla nostra unione sono nati tredici anni fa due
gemelli __________ detto __________ e __________.
Fatti
I problemi di salute di __________ sono emersi sin dalla nascita.
Per le cure di nostro figlio necessitiamo circa mensilmente di
circa Euro 1'000 al mese. Le spese sono per la piscina, per la ginnastica, per
la musica (deve infatti esercitare e muovere le dita) e per altro, medicamenti
vari. IM 1 percepisce Euro 250 al mese dall’invalidità a seguito del colto in
testa.
Io lavoro come camionista, ho la patente di camion. Io vado in
giro a guidare i camion che trascinano le giostre nei vari paesi. Percepisco
circa Euro 2'000 al mese.
Vivo nella casa di proprietà di mia mamma. Non pago alcun mutuo.
ADR che tutti e tre i miei figli vivono con me.
ADR che mio figlio __________ che ha 18 anni lavora come
giardiniere. È in prova non è un lavoro fisso.
ADR che con il mio stipendio devo mantenere la mia
famiglia, i miei figli ed IM 1.
Mia mamma si mantiene da sola con la sua pensione.
ADR che ho 2 sorelle e 2 fratelli. Anche loro vivono a __________,
a circa 5-6 km da dove vivo io.
Le mie sorelle si chiamano __________ e __________. I miei
fratelli si chiamano __________ e __________. Con loro avevo un buon rapporto
ora un po’ meno perché ho vergogna visto che continuo a chiedere loro soldi.
Loro a volte mi passano alcuni Euro, del tipo 20.30. A volte mi riempiono anche
il frigo. Loro lavorano tutti.
A volte il padre di IM 1 mi aiuta finanziariamente dandomi circa
100/150 euro al mese.
ADR che __________ frequenta la scuola pubblica. Inoltre ha
l’aiuto di due educatrici. Lui è stato vittima di paralisi cerebrale dalla nascita
con uno stato motorio rallentato. Ha 13 anni ma è come se ne avesse 6 per
autonomia, non è in grado di vestirsi e di lavarsi. Inizia a camminare e va in
bicicletta. La palestra ed il nuoto sono indispensabili per lui.
Oltre a ciò _______ è emofiliaco”.
(verbale IM 2 17.06.2012, AI 3).
IM 2, incensurata in Svizzera (cfr. estratto casellario giudiziale
del 17.06.2012), ha precedenti in __________. Dall’estratto del casellario
giudiziale ______ del 21.06.2012 risulta che la stessa è stata condannata:
- il 03.02.2004 dalla Corte
di Appello di __________ per truffa in concorso, furto in concorso,
ricettazione in concorso, alla pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione ed
alla multa di Euro 400.-;
- il 02.12.2009 dalla Corte
di Appello di __________ per associazione per delinquere alla pena di 8 mesi di
reclusione ed alla multa di Euro 300.-.
In merito a questi precedenti
al dibattimento IM 2 ha dichiarato di ricordarsi di queste due condanne,
relative agli stessi fatti. Ha precisato di essere stata riconosciuta da una
delle vittime, persona di 60 anni e che anche “mio marito, mia sorella e mia
madre erano stati arrestati”. Dopo l’esecuzione di 13 confronti, una
persona di 60 anni l’ha riconosciuta e quindi “sono stata condannata, anche
se non avevo fatto nulla”. Ha quindi aggiunto di essere “stata
condannata ingiustamente” (cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati,
pag. 3, all. 1 al verbale del dibattimento).
Anche nel caso di IM 2, si
rileva che la condanna del 02.12.2009 si situa nei 5 anni precedenti la
commissione dei reati oggetto del presente giudizio.
2. Dal rapporto d’inchiesta di
Polizia Giudiziaria risulta che dal mese di marzo 2012, gli inquirenti avevano constatato
l’inizio di una serie di furti commessi con astuzia ai danni di diverse persone
anziane inizialmente nella zona di __________ e dintorni per poi espandersi nel
__________, a __________ e nella zona del __________.
Ad agire erano un uomo ed una donna, in un’occasione un uomo solo
e il modus operandi era sempre lo stesso.
A fronte del crescere dei casi che nel mese di maggio 2012 registrava
un notevole aumento ed un ulteriore incremento nel mese di giugno 2012 e
considerata la particolarità del modus operandi, la Polizia Giudiziaria
iniziava l’inchiesta verificando innanzitutto l’esistenza di casi analoghi
nella vicina __________. Gli inquirenti ricevevano conferma dell’esistenza nel
nord __________ di furti con astuzia ai danni di persone anziane con lo stesso
modus operandi registrato in __________. Il Pool Antitruffe di __________ trasmetteva
agli inquirenti ticinesi, per il tramite del CCPD di __________, un book di
fotografie di uomini e donne, autori di tali reati.
2.1. Il 12 giugno 2012 a __________, in via __________, veniva commesso da un uomo e da una donna, con modalità analoghe
a quelle già registrate in altri casi, un furto ai danni di una donna anziana, ACPR
20. L’analisi dei filmati della videosorveglianza esistente all’interno ed
all’esterno dell’immobile, permetteva di identificare l’autovettura utilizzata
dagli autori in una __________ (nuovo modello), di colore grigio chiaro con
targhe __________.
Il filmato mostrava che una donna scesa dall’auto all’incrocio tra
via __________ e Via __________, percorreva a piedi il marciapiede fino ad
arrivare all’immobile di Via __________ dove all’esterno si trovava la vittima ACPR
20. L’auto percorreva via ______ in direzione di __________ per fermarsi oltre.
Poco dopo si vedeva un uomo che raggiungeva le due donne e dopo una discussione
all’esterno del palazzo, entravano nell’immobile e prendevano l’ascensore.
Identificata l’auto, la Polizia metteva in atto una serie di dispositivi sul
territorio cantonale per poter procedere al fermo degli autori.
2.2. Il 16 giugno 2012 verso le
ore 11.30, in via __________ a __________, i Reparti Mobili del Sottoceneri notavano
una __________ grigia targata __________, ferma a lato della strada con due
persone a bordo. Alla vista degli agenti l’auto partiva allontanandosi ma grazie
al dispositivo di fermo che era in atto veniva fermata dopo un po’, in Via del __________.
Alla guida della stessa vi era un uomo poi identificato in IM 1 e
quale passeggera anteriore una donna identificata in IM 2. Entrambi i fermati
avevano delle borsette all’interno delle quali vi erano due ricetrasmittenti
accese collegate mediante un cavo ad un auricolare che i due fermati avevano
nell’orecchio.
Dalla perquisizione dell’auto veniva rinvenuto un astuccio di
colore nero contenente della bigiotteria.
Il CCPD di __________ informava che queste due persone erano già
note in __________ per il reato di “truffa o furti agli anziani”, informazione
che trovava conferma nella presenza dei due fermati nel book di fotografie che
gli inquirenti avevano acquisito dai colleghi della vicina __________.
L’intervento del Gruppo delle Guardie di Confine specializzato nel
controllo dei veicoli, permetteva il ritrovamento all’interno della __________,
di diversi gioielli nascosti nel cambio dell’auto.
IM 1 e IM 2 venivano condotti presso il posto di Polizia a __________.
Contemporaneamente, alla Centrale Operativa della Polizia Cantonale giungeva la
segnalazione di un furto con astuzia commesso durante la mattina ai danni di
un’anziana signora a __________. La Polizia accertava che i gioielli trovati
nella __________ costituivano il bottino del furto commesso a ______.
Immediatamente verbalizzati, IM 2 negava di aver commesso reati,
rilasciando delle dichiarazioni di fantasia e assumendo un comportamento poco
collaborativo.
IM 1 al contrario, ammetteva di essere l’autore, unitamente alla convivente IM
2, del furto commesso quella mattina a __________ confermando che i gioielli
trovati nell’auto erano provento di quel furto. Ammetteva poi di aver commesso,
il 12.06.2012, il furto a __________, in via __________, sempre con IM 2.
Riconosceva nelle immagini della videosorveglianza la sua compagna e se stesso
come anche la __________ grigia da loro utilizzata. Dichiarava di non aver
commesso altri furti oltre a quelli ammessi (verbale 17.06.2001 pag. 6).
IM 1 e IM 2 venivano tratti in arresto.
3. Entrambi gli imputati, nel
corso dei successivi verbali di interrogatorio, confrontati dagli inquirenti
con la commissione di altri furti in danno di persone anziane che in sostanza
erano state derubate con lo stesso modus operandi da loro adottato, abbandonata
l’iniziale reticenza, hanno iniziato ad ammettere di aver perpetrato altri
furti e riconoscevano le abitazioni da loro “visitate” in occasione dei
sopralluoghi effettuati con gli inquirenti. Le dichiarazioni rese sono poi
state confermate davanti al Procuratore Pubblico che al termine dell’inchiesta
ha emanato a carico degli imputati l’Atto d’accusa redatto anche sulla base
delle loro ammissioni.
IM 1 e IM 2 hanno concordemente dichiarato di essere venuti in Ticino a
commettere furti a causa delle difficoltà economiche in cui versavano essendo
uno dei due gemelli gravemente ammalato e quindi bisognoso di cure costose e di
assistenza. IM 1 ha infatti dichiarato in sede d’inchiesta e
e ha ripetuto al dibattimento, di essere invalido al 70% e che i
soldi della sua pensione di € 270.- al mese non bastavano per andare avanti e
che quindi “con mia moglie abbiamo ripreso a commettere reati” (cfr.
verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 2, all. 1 al verbale del
dibattimento).
In aula IM 2 ha precisato che l’ultimo lavoro svolto era quello di
agente immobiliare ma che a causa del momento di crisi aveva dovuto chiudere
l’attività. Ha indicato di aver lavorato anche come camionista guadagnando
circa Euro 2'000.- al mese ma che “ultimamente anche questa attività era in
crisi”. Ha giustificato il fatto che il marito non avesse riferito nei
verbali di questa sua attività poiché non sempre sono stati insieme e che vi
sono stati periodi di interruzione della convivenza tanto che su un totale di
20 anni, sono stati insieme 10 anni. Ha dichiarato che il marito ha il vizio
del gioco alle macchinette dei bar e che beve.
Ha indicato di continuare ancora a lavorare come camionista,
portando in giro le giostre e ha aggiunto di aver perso a febbraio 2012, in un affare fatto con un socio relativo all’acquisto di uno stock di piastrelle, € 50'000.-,
denaro che aveva ricavato dalla vendita di una casa di sua proprietà e che “da
lì sono andata in tilt, tra le tasse da pagare e le prestazioni sanitarie di
mio figlio, ed inoltre ho anche altri due figli da mantenere”. Per questo
motivo “sono venuta qua a commettere furti” (cfr. verbale
d’interrogatorio degli imputati pag. 3, all. 1 al verbale del dibattimento).
IM 1 ha precisato che l’obiettivo preso di mira erano tutte
vittime anziane perché “gli anziani sono meno brillanti ed è più facile
convincerli in modo tale che noi potessimo entrare nelle loro case”
(verbale PP 17.06.2012 pag. 9). Analogamente IM 2 ha dichiarato in aula che “sceglievamo
le persone anziane perché sono più facili da convincere” (verbale
d’interrogatorio degli imputati pag. 3, all. 1 al verbale del dibattimento).
Stando alle dichiarazioni degli imputati, una volta raggiunto il
Ticino in auto, agivano solitamente in questo modo: mentre IM 1 cercava un
posteggio, la sua compagna IM 2 girava alla ricerca di una probabile vittima.
Quando riusciva ad agganciarne qualcuna lo comunicava, indicando dove si
trovava, al compagno, il quale posteggiata l’auto, la raggiungeva.
IM 1 ha precisato in proposito di aver acquistato le
ricetrasmittenti (cfr. verbale PP del 17.06.2012, AI 2, pag. 2) sequestrate
loro al momento del fermo, proprio in vista della perpetrazione dei furti. IM
1 e IM 2 hanno dichiarato che in diversi casi, almeno nella metà dei furti,
hanno invece seguito la vittima, anche per un chilometro, fino a quando questa
è giunta nei pressi della propria abitazione (verbale d’interrogatorio pag. 4,
all. 1 al verbale del dibattimento). Individuata in un modo o nell’altro
l’anziana che poteva fare al caso loro rispettivamente seguendo in due casi le
indicazioni date loro da tale “__________” - personaggio non meglio
identificato - IM 2 le si avvicinava, magari offrendosi di aiutarla a portare
la spesa e iniziava a parlare con la vittima. Di lì a poco veniva raggiunta dal
IM 1. Alla vittima, gli imputati
si presentavano spacciandosi per vecchi conoscenti o vecchi vicini
di casa o ancora come conoscenti o amici del figlio, della figlia o dei nipoti.
Era la vittima stessa che, senza accorgersene, forniva il nome dei propri
familiari rispettivamente erano gli imputati che seguendo fin sotto casa la
vittima, erano abili, nel mentre quest’ultima prendeva la corrispondenza dalla
cassetta della posta, a leggere sulla bucalettere il nome dell’anziana o quello
del figlio o della figlia. Acquisite in tal modo queste informazioni ne
facevano uso per carpire la fiducia della vittima allo scopo di entrare nella
sua abitazione per mettere a segno il furto.
La scusa utilizzata era sovente quella che stavano riattando un
appartamento poco lontano per cui chiedevano all’anziana di poter salire in
casa per visionare il pavimento/parquet dell’abitazione, così come, a loro
dire, erano stati consigliati dal parente della vittima che avevano dichiarato
di conoscere e/o di aver visto di recente.
In tutte le occasioni dei furti e all’evidente scopo di ingenerare
considerazione e di guadagnare la sua fiducia, IM 2 riferiva falsamente
all’anziana di essere incinta.
Una volta penetrati nell’abitazione dove per finire, nella maggior
parte dei casi, venivano invitati ad entrare, ricorrendo al pretesto che non si
fidavano degli operai/muratori che avevano in casa, chiedevano all’anziana
signora la cortesia di voler custodire per loro, per qualche giorno, un
astuccio contenente dei gioielli. Le chiedevano di custodire l’astuccio in un
posto sicuro, dove l’anziana teneva i suoi preziosi. La maggior parte delle
volte la vittima mostrava loro il suo “nascondiglio” dove gli autori riponevano
il loro astuccio. Talvolta in presenza della vittima ed allo scopo di
rassicurarla, uno dei due imputati faceva finta di telefonare con il cellulare
al familiare dell’anziana per confermare alla stessa la scusa della visione del
parquet/pavimento e la richiesta di custodire per loro i gioielli. Ottenuto il
favore dall’anziana, solitamente a questo punto IM 1 chiedeva di poter avere un
caffè e seguiva la vittima che si dirigeva in cucina per prepararlo, mentre IM
Considerandi
2.
- che come detto aveva riferito all’anziana di essere incinta - chiedeva di
poter andare in bagno. Con questa scusa, nella maggior parte dei casi, mentre IM
1.
in cucina si intratteneva con la vittima che preparava il caffè, IM 2
raggiungeva la stanza dove c’era il nascondiglio e sottraeva i valori della
vittima (gioielli, orologi e denaro contante) ritirando anche l’astuccio che
poco prima vi aveva riposto. Sottratti i gioielli e/o il denaro, si congedavano
e si allontanavano.
I ruoli dei due imputati erano quindi collaudati e ben definiti: IM
2.
approcciava e parlava con l’anziana vittima mentre il IM 1 le faceva da
spalla. Era IM 2 che raccontando di essere incinta e che stavano riattando il
loro appartamento, chiedeva di poter visionare il pavimento/parquet dell’abitazione
dell’anziana e successivamente era lei a chiedere alla vittima la cortesia di
poter nascondere i gioielli con la scusa che non si fidava degli operai/muratori
che avevano in casa. La maggior parte delle volte era IM 2 che effettuava il
furto mentre IM 1 si intratteneva con l’anziana signora con la richiesta di un
caffè. In qualche caso è stato invece lo stesso IM 1 a sottrarre i preziosi.
Effettuato il furto, rientravano in ____ dove, secondo quanto
dichiarato da IM 1, egli provvedeva a vendere la refurtiva sempre allo stesso
acquirente/ricettatore, al mercato di __________.
A detta di IM 1 il guadagno complessivo per tutti i furti perpetrati
in __________ era stato di Euro 10'000.-, mentre IM 2 ha dichiarato che la
refurtiva aveva fruttato loro la somma di Euro 20’000/30'000.-.
Entrambi hanno dichiarato di aver destinato il provento dei furti
al sostentamento della famiglia segnatamente al mantenimento del figlio
ammalato bisognoso di cure costose e di assistenza (verbale IM 1 17.07.2012,
AI 58, pag. 14; verbale IM 2 del 17.07.2012, AI 59, pag. 16; verbale
d’interrogatorio degli imputati, pag. 2 e pag. 3, all. 1 al verbale dibattimentale).
4.
Con l’Atto d’accusa in
rassegna il Procuratore pubblico ha rinviato a giudizio IM 1 e IM 2 per titolo
di furto aggravato, siccome commesso in banda e per mestiere, ripetuto,
consumato e tentato, per avere, nel periodo 03.04.2012 - 16.06.2012, in diverse
località del __________, in almeno 32 occasioni, agendo in correità tra loro
ed in un’occasione insieme a terzi, ripetutamente sottratto rispettivamente
tentato di sottrarre, con astuzia, in abitazioni private, a danno di persone
anziane, oggetti di valore come gioielli, monete, orologi e denaro contante, di
proprietà di terzi per un valore complessivo denunciato dalle vittime di Fr.
301'294.- (punto 1 dell’AA).
Il Procuratore pubblico ha imputato a IM 1 e IM 2 anche il reato
di ripetuta violazione di domicilio commesso in tre occasioni, segnatamente
quelle di cui ai punti 1.18, 1.24 e 1.27, per essersi indebitamente introdotti,
con l’inganno, nelle abitazioni di tre vittime, al fine di perpetrare i
relativi furti (punto 2 dell’AA).
5.
IM 1 e IM 2 dopo
un’iniziale reticenza, hanno, come visto, man mano ammesso i furti (consumati e
tentati) a loro addebitati.
Al dibattimento hanno ribadito la loro partecipazione ai 32
episodi di furto, tentato e consumato, confermando sostanzialmente quanto
avevano già dichiarato durante l’inchiesta, dimostrando IM 1 un’attitudine più
collaborativa della compagna IM 2 che ancora al dibattimento ha dichiarato e
preteso di far credere di essere venuta a __________, il giorno in cui sono
stati fermati - dopo aver commesso il furto a _______ - per vedere un albergo
vicino al lago e ciò nonostante che IM 1 avesse, solo pochi istanti prima,
confermato “… che il giorno in cui siamo stati fermati stavamo cercando
un’altra vittima” (cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 6), fatto
questo che IM 1 aveva oltretutto già ammesso durante l’inchiesta, in
particolare nel verbale del 17.06.2012 pag. 5. Su tale punto va comunque
rilevato che IM 2 si è contraddetta avendo già dichiarato a pag. 4 del medesimo
verbale che il giorno dell’arresto “eravamo venuti qua per commettere furti,
come la maggior parte delle volte” (cfr. verbale d’interrogatorio degli
imputati pag. 4).
In aula hanno indicato che solitamente partivano da casa verso le
06.
/06.30 per arrivare al confine verso le ore 08.30/09.00, dopo aver
percorso circa 250 chilometri e di aver utilizzato, per entrare in Svizzera, il
valico di __________ e qualche volta il valico di __________. Hanno precisato
che nei casi in cui hanno commesso in un solo giorno più furti, era a motivo
che nel primo o nei primi non avevano preso abbastanza refurtiva e che in
questi casi si spostavano tra __________ e __________ per non destare sospetti.
Gli imputati hanno negato l’esistenza di persone che effettuavano
preventivamente dei sopralluoghi volti all’individuazione di potenziali
vittime. A loro dire, solo in due casi, tale __________, rimasto ignoto, aveva
segnalato loro l’abitazione di due vittime che loro avevano visitato lo stesso
giorno mentre __________ era rimasto in auto ad attenderli (cfr. verbale
d’interrogatorio degli imputati pag. 5, all. 1 al verbale del dibattimento).
Hanno dichiarato che l’auto utilizzata per venire in Svizzera a commettere
furti, è di proprietà di un loro amico muratore che, a loro dire, gli aveva
prestato l’auto già da diverso tempo poiché dovevano acquistarla, cosa che però
non avevano ancora fatto. Va detto che IM 1 in merito all’auto aveva invece
dichiarato nel primo verbale del 17.06.2012 - quando a quel momento erano in
discussione solo il furto di __________ e di __________ - che __________ gli
aveva prestato l’auto solo una settimana prima (verbale 17.06.2012 pag. 3).
Quo ai valori sottratti
gli imputati hanno contestato in taluni casi l’ammontare della refurtiva
indicata dalle vittime. La Corte è consapevole che in casi simili possono
sussistere delle differenze involontarie tra i valori denunciati dalle parti
lese e quelle ammesse dai prevenuti. Tuttavia la Corte non ha trovato in
concreto validi motivi per distanziarsi dall’indicazione dell’ammontare della
refurtiva dichiarata dalle vittime con l’unica eccezione costituita dal caso
della signora (cfr. punto 1.7 dell’AA) che ha dichiarato un valore attuale dei
gioielli che le sono stati sottratti di Fr. 35'000.- ed un valore
all’acquisto, datato nel tempo, di Fr. 100'000.-. Orbene la Corte ha
considerato che per la refurtiva, fa indubbiamente stato il valore attuale di
quanto sottratto per cui ha tenuto conto dell’importo stimato di Fr. 35'000.-.
In merito all’ammontare della refurtiva, che in tal modo è
risultata essere di Fr. 236'294.-, va precisato che la Corte non ne ha
tenuto particolare conto nella commisurazione della pena, risultando la gravità
della colpa degli imputati già solo dal numero dei reati commessi, dalla
ripetitività e sistematicità del loro agire così come dall’organizzazione con
cui hanno commesso gli illeciti, elementi rispetto ai quali l’entità della
refurtiva è unicamente la logica conseguenza.
6.
In merito al danno subito
dalle vittime, le difese di IM 2 e IM 1 hanno proposto a tutti gli accusatori
privati danneggiati dai furti perpetrati dagli imputati, un risarcimento
parziale pari a circa il 60% del danno subito, reso possibile grazie alla messa
a disposizione - da parte della madre di IM 2 - di un importo complessivo di
circa Euro 100'000.-.
La maggior parte degli accusatori privati ha accettato il risarcimento
parziale, ritirando nel contempo la costituzione quale accusatore privato. Più
precisamente, sono stati risarciti gli accusatori privati _______, ACPR 1, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________
nonché le assicurazioni __________ (che aveva parzialmente risarcito ACPR 1), __________
(subentrata alle assicurate ACPR 5, ACPR 10, ACPR 13, ACPR 16 e ACPR 17), __________
(subentrata a ACPR 8 e a ACPR 11), __________ (che aveva risarcito ACPR 9) e __________
(subentrata ad ACPR 12), per un importo complessivo di Fr. 113'112.- (cfr. doc.
TPC 76 e doc. DIB 1).
Per contro, le accusatrici private ACPR 6, ACPR 7 e ACPR 20 hanno
rifiutato la proposta di risarcimento parziale. Pertanto, le istanze di
risarcimento inoltrate da ACPR 6 (AI 70) e da ACPR 20 (AI 110) sono rimaste in
essere, mentre che ACPR 20 non ha mai inoltrato alcuna istanza di risarcimento.
L’assicurazione __________, che ha risarcito la sua assicurata ACPR 15 (cfr.
doc. TPC 37), non si è costituita accusatore privato e non ha richiesto alcun
risarcimento e neppure ha dato seguito alla proposta di risarcimento formulata
dai Difensori degli imputati.
7.
Ai sensi dell’art. 139 CP è
punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque,
a scopo d’indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene, una cosa mobile
altrui.
Il furto è aggravato ed è perciò passibile di una pena massima di
dieci anni di pena detentiva o una pena pecuniaria minima non inferiore a 90
aliquote giornaliere, se l’autore fa mestiere di furto (cifra 2), oppure di una
pena massima di dieci anni di pena detentiva e di una pena minima di 180
aliquote giornaliere se l’autore ha agito in qualità di affiliato ad una banda
(cifra 3 cpv. 1).
L’aggravante della banda si giustifica per la maggior pericolosità
dei singoli componenti unitisi in sodalizio, dovendosi riconoscere, detto in
parole povere, che l’unione fa la forza o, meglio, influisce psichicamente e
fisicamente in modo negativo sul comportamento e sulla determinazione dei
correi. Occorre quindi che due o più persone si mettano assieme con la volontà,
espressa o tacita, di commettere in futuro più azioni criminose (più di due,
comunque) qualificate come furto, anche se non ancora ben definite e/o
pianificate, purché si tratti di un’unione stretta e stabile, dotata di un
minimo di organizzazione (DTF 124 IV 86; 124 IV 286).
L’aggravante dell’agire per mestiere implica invece un’attività
delittuosa ripetitiva, come tale denotante la prontezza del reo a reiterare
nello stesso campo, esercitata alla stregua di una professione, anche
accessoria, il che si deduce dal tempo e dai mezzi consacrati a tale attività,
dalla frequenza dei singoli atti durante un certo periodo e dall’intento di
garantirsi redditi non indifferenti e relativamente regolari (DTF 123 IV 116,
119.
IV 129, 117 IV 65, 116 IV 319 e 335).
Il simultaneo verificarsi di più circostanze aggravanti non
consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma può essere
considerato ai fini della commisurazione della pena (DTF 120 IV 330).
8.
Nel caso in esame è
indubbio che gli imputati hanno commesso il reato di furto e hanno agito sia in
banda che per mestiere, accertamento cui la Corte è giunta in considerazione
della professionalità e sistematicità con cui hanno operato, così come della
reiterazione dell’attività illecita protrattasi sull’arco di due mesi e 10
giorni e che è di fatto diventata un’importante - se non addirittura principale
- fonte di reddito.
La Corte ha quindi ritenuto IM 1 e IM 2 autori colpevoli di furto
aggravato, siccome commesso per mestiere (circostanza che, fra l’altro, ha
l’effetto di assorbire il tentativo; DTF 123 IV 113 e Corboz, Les infractions
en droit suisse, n. 15 ad art. 139 CP, pag. 241) e in banda, per avere in 32 occasioni
sottratto e/o tentato di sottrarre cose mobili altrui.
9.
In merito agli otto
tentativi di furto (punti 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.22, 1.28, 1.29) i
difensori - che all’inizio del pubblico dibattimento si sono costituiti in
collegio difensivo - hanno postulato il proscioglimento degli imputati in
quanto non sarebbe neppure cominciata l’esecuzione del reato e si tratterebbe
di atti preparatori di furto, come tali non punibili. In subordine la difesa ha
allegato trattarsi di desistenza di cui all’art. 23 CP. In ogni caso la difesa
ha postulato il proscioglimento di IM 1 dal tentativo di furto di cui al punto
1.29
dell’AA facendo valere che la vittima nella descrizione dei fatti si è
riferita solo ad IM 2 mentre IM 1 non lo ha nemmeno menzionato.
La Difesa ha inoltre contestato la realizzazione dei presupposti
del reato di violazione di domicilio.
10.
Il dire della difesa in
merito agli otto tentativi di furto non è stato seguito dalla Corte che ha
ritenuto in concreto che nel momento in cui gli imputati hanno avvicinato la
vittima rispettivamente hanno suonato il campanello della sua abitazione e
hanno iniziato a parlare con lei raccontandole le solite bugie e facendole le
solite richieste, hanno cominciato l’esecuzione del reato che prevedeva il
successivo ingresso nell’abitazione e la susseguente perpetrazione del furto,
come accaduto in tutti gli episodi di furto messi a segno. L’approccio della
vittima era quindi da considerarsi come la chiave per l’entrata nell’abitazione
di quest’ultima. La Corte ha quindi ritenuto che gli imputati quando hanno
approcciato le vittime iniziando a parlare con loro per carpirne la fiducia
raccontando loro le solite bugie, hanno raggiunto il punto di non ritorno vero
è che negli otto episodi di tentativo di furto è stato solo grazie al
comportamento della vittima che non sono potuti entrare nell’abitazione a
perpetrare il furto. Ne discende che in concreto a giudizio della Corte, la
soglia degli atti preparatori è stata superata per raggiungere lo stadio
successivo del tentativo.
Va da sé e per gli stessi motivi, che la Corte ha ritenuto in concreto che non
è possibile parlare di desistenza, che presuppone per il suo concreto ricorrere
l’astensione spontanea dalla consumazione del reato. In concreto il furto,
nelle otto occasioni, non è stato consumato, lo si ripete, per il comportamento
delle anziane e non per la spontanea desistenza degli imputati, i quali se
fossero riusciti a penetrare nell’abitazione, avrebbero senz’altro commesso il
furto in danno delle vittime, così come avvenuto in tutti gli episodi di furto
consumato. Difetta pertanto a giudizio della Corte, il requisito della
“spontaneità” necessario per aversi desistenza (art. 23 CP) per cui l’assunto
della difesa non ha trovato accoglimento.
Infine IM 1 è stato considerato autore del tentativo di furto di
cui al punto 1.29 dal momento che lui stesso ha ammesso questo tentativo di
furto, fallito solo in quanto la signora ACPR 19 - con la quale, tra l’altro, IM
2.
aveva già parlato in una precedente occasione - aveva rifiutato di farli
entrare dicendo loro al citofono che non faceva entrare nessuno in casa sua
(cfr. verbale IM 1 del 27.06.2012, pag. 2; verbale ACPR 19 del 28.06.2012, pag.
2). Ne consegue che poco importa che la vittima non lo abbia menzionato
descrivendo i fatti, dal momento che IM 1, come del resto ha pacificamente
ammesso (cfr. verbale IM 1 del 27.06.2012, pag. 2), era presente sul luogo con IM
2.
per la commissione del furto, rimasto, loro malgrado, allo stadio del
tentativo.
11.
Per l’art. 186 CP, chiunque,
indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa,
in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o
giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, è punito, a querela
di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
12.
In merito all’imputazione di
ripetuta violazione di domicilio di cui al punto 2 dell’AA, la Corte ha
ritenuto che gli imputati sono sempre stati invitati - anche se l’invito era
frutto di inganno - dalle vittime stesse dei furti ad entrare nella loro
abitazione, ciò che comporta che non si tratta di un’introduzione indebita e
contro la volontà degli aventi diritto così come invece esige la fattispecie
del reato di violazione di domicilio ex art. 186 CP. La Corte pertanto ha
prosciolto gli imputati dall’imputazione di cui al punto 2 dell’AA.
13.
L’art. 47 CP stabilisce che
il giudice deve commisurare la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della
vita anteriore, delle sue condizioni personali e dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita. Quali criteri per la determinazione della colpa, la norma menziona
il grado di lesione (o esposizione a pericolo) del bene giuridico offeso, la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, avuto
riguardo delle circostanze interne ed esterne, e della possibilità che l’autore
aveva di evitare la lesione.
14.
I difensori di entrambi gli
imputati hanno chiesto l’applicazione - rifiutata dalla Corte - dell’attenuante
specifica del sincero pentimento in considerazione del fatto che hanno ammesso
le loro colpe, della collaborazione fornita agli inquirenti e della pressoché
integrale tacitazione degli accusatori privati (cfr. doc. TPC 76 e doc. DIB 1).
Orbene a mente della Corte, in concreto queste circostanze da sole
non costituiscono tuttavia ed ancora, sincero pentimento ai sensi
dell’art. 48 lett. d CP, atteso che, secondo la restrittiva giurisprudenza
dell’alta Corte, il riconoscimento dell’attenuante è condizionata
all’adempimento di due condizioni cumulative: il sincero pentimento e il
risarcimento del danno (DTF 107 IV 89, con riferimenti).
Ora, la Corte ha considerato che i due imputati hanno sì
collaborato ammettendo i furti, ma non si può certo parlare di una
collaborazione piena dal momento che non tutto è stato chiarito della loro
attività delittuosa, si sono spesso contraddetti tra loro, non hanno riferito
in modo convincente sull’individuazione delle abitazioni da “visitare” e quindi
sulla scelta delle vittime né sul ruolo di “__________” che in due casi, come
ammesso dagli imputati stessi, ha indicato loro l’obiettivo prescelto,
partecipazione di __________ che, tra l’altro, IM 1 aveva negato (cfr. verbale
d’interrogatorio degli imputati pag. 5, all. 1 al verbale del dibattimento) e
che nell’inchiesta è rimasto sconosciuto dal momento che gli imputati non
hanno fornito alcun elemento utile alla sua identificazione (cfr. rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria, punto 8, pag. 34). Gli imputati sono stati
poco trasparenti nel riferire della loro condizione lavorativa e si sono anzi
contraddetti tra loro nell’indicare quella che era l’attività precedentemente
svolta da IM 2 e sul guadagno mensile percepito dalla stessa. Gli imputati si
sono contraddetti infine anche nell’indicare l’ammontare del profitto ricavato
dalla vendita dei valori sottratti, con delle differenze tutt’altro che
trascurabili (IM 1, che era colui che li vendeva, ha dichiarato infatti un
guadagno di € 10'000.-; IM 2 di € 20'000.-/30'000.-), risultando poco
convincenti. IM 2 ha continuato, come visto, anche al dibattimento ad affermare
di essere venuta il giorno del fermo a __________ per vedere un albergo vicino
al lago e non, almeno quale obiettivo principale, per cercare un’altra vittima
così come invece ammesso da IM 1 (cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati
pag. 6, all. 1 al verbale del dibattimento).
Oltre a queste risultanze, in merito al risarcimento - parziale -
della maggior parte delle vittime, la Corte ha considerato che ciò che osta al
riconoscimento dell’attenuante del sincero pentimento, è l’innegabile
constatazione che diversamente da quanto preteso dalla norma invocata, lo
sforzo particolare non è stato fatto dagli autori dei reati quanto piuttosto
della madre di IM 2, che, così come precisato dal difensore di IM 2 al
dibattimento (cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 4), ha messo a
disposizione l’importo per il risarcimento delle vittime.
IM 1 e IM 2 e con essi la difesa sembrano dimentichi del fatto che
occorre sì, dare prova di uno sforzo particolare che attesti tangibilmente
dell’avvenuto ravvedimento ma lo sforzo deve, per evidenti motivi e per
potergli giovare, essere e provenire da loro stessi, circostanza questa che in
concreto non è minimamente realizzata. Per tutti i motivi esposti l’avvenuto
risarcimento è parso alla Corte più un espediente processuale che quale espressione
di una vera volontà di emendamento. La Corte ha comunque tenuto in grande
considerazione agli effetti della commisurazione della pena l’avvenuto
risarcimento annotando anche la rarità di tali accadimenti in simili casi.
15.
La Difesa ha altresì
postulato l’applicazione dell’attenuante della grave angustia, rifiutata dalla Corte.
La grave angustia va infatti intesa come una situazione prossima a
quella dello stato di necessità, nella quale non appare possibile altra
soluzione che non la commissione di un reato, la cui gravità deve comunque
essere proporzionata a quella dello stato d’angustia, ciò che, in definitiva,
rende assai raro il riconoscimento di questa attenuante (Pellet, in:
Commentaire Romand, Basilea 2009, n. 19 ad art. 48 CP).
Gli imputati erano lungi dal trovarsi in tale condizione di
estremo bisogno. Basta ricordare a tal proposito che IM 2 ha investito nel mese
di febbraio 2012 ben € 50'000.- ricavato dalla vendita di una casa di sua
proprietà per l’acquisto di piastrelle che avrebbe potuto destinare al
mantenimento suo e della propria famiglia. Vi è inoltre ed ancora che oltre a
non pagare l’affitto della casa in cui vivono, messa a disposizione dalla madre
di IM 2 e tenuto conto che il figlio maggiore lavora come giardiniere, gli
imputati potevano contare sia sulle entrate di IM 2 (attiva come camionista)
che sulla rendita di invalidità, per quanto modesta, percepita da IM 1 e su
quella percepita dal figlio malato (di cui è stata accettata la revisione)
oltre che sull’indubbio sostegno della madre di IM 2 che in definitiva è colei
che ha messo a disposizione il denaro per il risarcimento parziale delle
vittime ciò che comprova la possibilità di aiuto concreto che gli imputati
potevano ricevere - prima ed invece di venire in Svizzera a commettere reati -
qualora glielo avessero richiesto. La stessa possibilità di chiedere aiuto al
padre l’aveva IM 1 che nel verbale 17.06.2012 si è dichiarato sicuro che il
padre l’avrebbe aiutato a risarcire le vittime, a maggior ragione poteva essere
certo del suo aiuto se si fosse rivolto a lui prima ed invece di venire in
Svizzera a commettere furti.
Inoltre, a mente della Corte, quand’anche si volesse ammettere,
per delirio d’ipotesi, la sussistenza di una situazione iniziale di grave
angustia - che per i motivi appena detti, non è data -, questa sarebbe comunque
venuta meno dopo la commissione dei primi furti, dovendosi infatti ritenere che
il guadagno conseguito illecitamente con la vendita dei preziosi, ha a quel
momento permesso agli imputati di aumentare le loro entrate e di migliorare
così la loro situazione economica.
Infine, a giudizio della Corte, l’assenza di una situazione di
grave angustia è comprovata in ultimo, dall’intenzione espressa dagli imputati
di volere, già da qualche mese, acquistare l’auto con la quale hanno commesso i
furti nonché dall’affermazione di IM 2 di avere l’intenzione di trascorrere una
settimana di vacanza in __________ in riva al lago. Ora, non vi è chi non veda
che questi progetti e prospettive sono inconciliabili e stridono fortemente con
l’esistenza di un reale stato di grave angustia.
16.
Sulla gravità oggettiva dei
fatti posti a giudizio non occorre spendere molte parole, commentandosi da sola
l’intensità del proposito criminale di chi si è reso colpevole di ben 32 furti
(24 consumati e 8 tentati) distribuiti su di un arco temporale di due mesi e 10
giorni, tutti in danno di persone anziane.
Oltre alla reiterazione dell’agire illecito va considerata l’organizzazione
e la scaltrezza con cui agivano gli imputati: a cominciare dalla scelta
dell’obiettivo - tutte persone anziane, sole e quindi più deboli e più facili
da ingannare e da convincere con le loro bugie -, al modo stesso in cui si
avvicinavano alle vittime -, fingendosi amici del figlio e della figlia o amici
di parenti o vecchi vicini di casa che avevano visto di recente, il giorno
stesso o il giorno prima -, alla suddivisione dei ruoli - che vedeva IM 2, una
donna, che diceva di essere incinta, che approcciava in modo convincente
l’anziana e con IM 1 che interveniva a farle da spalla al momento della
riuscita dell’approccio comunicativo con la vittima -, al dettaglio delle
ricetrasmittenti - che permetteva agli imputati di tenersi costantemente in
contatto e volto a segnalare a IM 1 la positività dell’avvicinamento o,
verificandosi il caso, eventuali situazioni di allerta -, all’uso di guanti che
avevano a portata di mano e che hanno sempre usato in tutti i furti che hanno
commesso fino all’accorgimento usato di spostarsi cambiando zona quando
commettevano più furti lo stesso giorno.
Notevole è anche la determinazione dei due imputati che percorrevano
ogni volta decine e decine di chilometri per raggiungere la Svizzera, incuranti
del figlio a casa ammalato, privato delle loro presenza e delle loro cure.
Va considerato ancora che l’attività delittuosa messa in atto dagli
imputati e che spaziava tra il distretto di __________, __________ e __________
è stata fermata solo grazie all’intervento degli inquirenti. Diversamente
sarebbero andati avanti ancora per chissà quanto tempo dal momento che quando
sono stati fermati a __________, dopo aver commesso il furto a __________,
erano in cerca di un’altra vittima.
È’ stata infine giudicata molto grave dalla Corte, la circostanza
che, per raggiungere il loro scopo, gli imputati si siano introdotti senza
scrupoli nelle abitazioni delle vittime e siano penetrati cioè proprio nel
luogo - la propria casa - in cui ci si sente più al sicuro e al riparo da inganni
o pericoli, violandone la riservatezza e la segreta intimità, rubando alle
anziane vittime non solo i gioielli ma anche i loro ricordi.
La colpa degli imputati è per tutti questi motivi oggettivamente molto grave. E
la riprova della gravità dei fatti a giudizio è data dal fatto che il comportamento
degli imputati configura ben due delle circostanze (benché non cumulabili) aggravanti
di cui all’art. 139 CP, sia quella della banda che quella del reato commesso
per mestiere, con conseguente aumento da 5 a 10 anni di pena detentiva, della comminatoria edittale massima.
La Corte ha considerato ancora che gli imputati hanno entrambi
oltre 40 anni di età e hanno pertanto delinquito in età matura e con la piena
consapevolezza dell’illiceità delle loro azioni di cui del resto erano ben
coscienti per le pregresse esperienze fatte in Italia e per i precedenti che
qui hanno collezionato.
Colpisce infine che neppure il fatto di essere genitori, tra gli
altri, di un figlio bisognoso di cure, sia servito a trattenerli dal compiere
questa lunga serie di furti senza mai un attimo di ripensamento o esitazione e
senza che fossero costretti dalla necessità o dal bisogno nella misura in cui IM
2, come visto, ha dichiarato di lavorare come camionista (attività che in
precedenza le aveva permesso di guadagnare circa Euro 2'000.- al mese: cfr.
verbale d’interrogatorio IM 2 pag. 2, allegato 1 al verbale del dibattimento),
attività che continua a svolgere tutt’ora guadagnando per ogni viaggio
Euro 100.-/150.-. L’entrata di questa attività sommata alla rendita di
invalidità percepita da IM 1 e a quella percepita per il figlio malato,
esentati come erano dal pagamento dell’affitto e tenuto conto che il figlio __________
lavora come giardiniere, non consente certo, come detto, di ritenerli versare
in una situazione di bisogno anche considerando la perdita di € 50'000.- che IM
2.
ha dichiarato di aver subito a febbraio 2012. La realtà è che entrambi hanno agito
allettati dalle prospettive di facile guadagno senza fare troppa fatica ma
mettendo in atto una collaudata esperienza maturata nell’essere dediti, come
dimostrano i precedenti, a tali attività illecite alle quali sono tutt’altro
che estranei i membri della famiglia IM 2 come emerge chiaramente dalla
decisione della Corte di appello di __________ del 16.06.2011 annessa allo
scritto 12.11.2012 del difensore di IM 2 a questo Tribunale (doc. TPC 45).
Essi sono inoltre entrambi pregiudicati: IM 1 ha subito, come
visto, 6 condanne (di cui quattro per furto) e IM 2 2 condanne, di cui una per
furto ed una per associazione per delinquere.
A favore degli imputati la Corte ha tenuto in grande
considerazione l’avvenuto parziale risarcimento delle parti danneggiate, la
collaborazione prestata che lo stesso Procuratore pubblico ha sottolineato ed
avente il duplice effetto positivo di accorciare i tempi dell’inchiesta e di
evitare, allo stesso tempo, ulteriori disagi alle anziane vittime costringendole
a riconoscimenti e confronti ed infine il corretto comportamento processuale.
La Corte ha considerato quale ulteriore fattore di attenuazione
generica della pena, la circostanza che di fronte al rifiuto della vittima gli
autori non hanno posto in essere alcuna forma di costrizione nei loro confronti
nonché la difficile situazione familiare dovuta alla malattia del figlio e la
lontananza dai loro affetti.
Tutto ciò considerato e ritenuto che la Corte ha reputato di
compensare la migliore collaborazione di IM 1 rispetto alla correa con il
maggior numero di precedenti che quest’ultimo ha in __________, alla luce della
comunque grave colpa dei due imputati e tenuto conto del carcere preventivo
sofferto, è stata considerata adeguata e per nulla severa la condanna di
entrambi gli imputati alla pena detentiva di 2 anni e 2 mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto, pena che, per le ragioni esposte qui di seguito,
deve essere espiata.
17.
Come già detto (supra punto 1.1),
per quanto qui di interesse, il 30.04.2008 IM 1 è stato condannato ad 1 anno e
8.
mesi ed alla multa di Euro 1'000.- mentre il 02.12.2009 è stato condannato
alla pena di 8 mesi di reclusione e alla multa di Euro 300.-.
IM 2 è stata condannata il 02.12.2009 alla pena di 8 mesi di reclusione
ed alla multa di Euro 300.-.
Entrambi gli imputati hanno commesso i nuovi reati a meno di 5
anni da queste precedenti condanne. Ne consegue che la sospensione parziale
della pena non si pone nei termini dell’assenza di prognosi negativa, ma in
quelli - molto più restrittivi - della presenza di circostanze particolarmente
favorevoli ai sensi dei combinati disposti di cui all’art. 42 cpv. 2 e 43 CP,
che nelle fattispecie concrete non risultano affatto date.
18.
Quo alle circostanze
particolarmente favorevoli ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP, secondo la
giurisprudenza, il giudice deve valutare se il rischio di recidiva può essere
compensato dalla sussistenza di circostanze particolarmente favorevoli, ciò che
è il caso, in particolare, se il reato da giudicare non ha nessun rapporto con
il reato anteriore oppure se le condizioni di vita del condannato si sono
modificate in modo particolarmente positivo (sentenza 19 maggio 2009 del
Tribunale federale, inc.6B.492/2008, consid. 3.1.2, con riferimenti).
In concreto, la Corte ha innanzitutto rilevato come per IM 1 e IM
2, appartenenti alla comunità __________ residente in _______ (cfr. sentenza
della Corte di Appello di __________ del 02.12.2009), la condanna che comporta
l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2, è per associazione per delinquere in
particolare “per essersi” con gli altri imputati “associati al
fine di commettere delitti di furto e di truffa ai danni di anziani…”. La
Corte ha perciò rilevato che gli stessi sono stati condannati nei 5 anni
precedenti, per la commissione del reato associativo (ex art. 416 CP Italiano)
che sottende la commissione di reati di furto e truffa agli anziani.
Anche la situazione personale, familiare ed economica degli imputati,
è lungi dall’avere carattere di circostanza favorevole ai sensi della
giurisprudenza dell’alta Corte.
IM 1, invalido, versa nella stessa situazione già da diverso tempo
ciò che non gli ha impedito di commettere ripetutamente reati unitamente alla
sua convivente IM 2. Quest’ultima lavorava già al tempo della commissione dei
reati qui in discussione ciò che però non l’ha trattenuta dal commettere i
reati di cui deve rispondere con il presente giudizio.
È vero che vi è stato il parziale risarcimento della maggior parte
delle vittime che si sono dichiarate soddisfatte e hanno perciò ritirato la
costituzione di accusatore privato e che nel corso del dibattimento gli
imputati hanno pronunciato e rivolto loro parole di scusa, ciò che la Corte non
ha mancato di considerare nella sua valutazione. È però altrettanto vero che la
loro situazione di persone che hanno vissuto e vivono in un ambiente dedito
alla commissione di simili reati fa concretamente temere che essi possano
comunque ricadere nell’illecito per far fronte al sostentamento proprio e della
propria famiglia.
La Corte ha tenuto, come già detto, in grande considerazione,
nell’ambito della commisurazione della pena, la circostanza dell’avvenuto
risarcimento della maggior parte degli accusatori privati ma questo dato,
benché elemento di valutazione positivo, è da solo insufficiente per permettere
di concludere per la presenza di circostanze particolarmente favorevoli ciò che
esclude che gli stessi possano beneficiare della sospensione condizionale -
anche solo parziale - della pena essendo già stato giudicato dalla Corte di
Appello e di revisione penale, che i presupposti della sospensione ex art. 42 e
ex art. 43, sono identici (cfr. sentenza CARP del 09.02.2011 in re M.R., inc.
17.2010
, consid. 3.3).
19.
La Corte ha disposto il
mantenimento in carcerazione di sicurezza di entrambi gli imputati, al fine di
garantire l’esecuzione della pena, rispettivamente in vista della procedura di
appello (art. 231 cpv. 1 CPP). In concreto è infatti dato il pericolo di fuga
degli imputati, poiché gli stessi non hanno alcun legame con il nostro
territorio ed hanno espresso a più riprese il forte desiderio di rientrare al
più preso in Italia per occuparsi dei loro figli.
20.
La richiesta di risarcimento
danni presentata da ACPR 6 (AI 70) per l’importo di Fr. 3'000.- .stata
integralmente accolta, essendo stata riconosciuta dagli imputati (verbale
d’interrogatorio degli imputati, pag. 8, all. 1 al verbale dibattimentale)
ed essendo comprovata dalla ricevuta di prelevamento del 3 aprile 2012 prodotta
da ACPR 6.
Per contro, l’istanza presentata da ACPR 7 (AI 110) deve essere rinviata al
competente foro civile, in quanto contestata dagli imputati (verbale
d’interrogatorio degli imputati, pag. 8, all. 1 al verbale del dibattimento) e
non sufficientemente comprovata.
21.
L’importo di Fr. 57.55 in sequestro è stato confiscato, avendo IM 1 per finire ammesso al dibattimento che questi
soldi, di cui è stato trovato in possesso il giorno del fermo, erano provento
di furto (verbale d’interrogatorio degli imputati, pag. 7, all. 1 al verbale
del dibattimento).
Per contro, sull’importo di Fr. 378.- sequestrato ad IM 2, di cui non è
comprovata l’origine illecita, è stato mantenuto il sequestro conservativo a
garanzia del pagamento di tassa di giustizia e spese procedurali.
22.
Quo al destino degli oggetti
sequestrati, devono essere dissequestrati e restituiti all’accusatore privato ACPR
21.
i gioielli e gli oggetti di cui gli imputati hanno dichiarato trattarsi
della refurtiva del furto commesso ai suoi danni e che la stessa ha riconosciuto
o non ha escluso appartenerle (rep. 21651 - 21653, 21655 e 21669).
La Corte ha invece disposto la confisca di tutti gli oggetti utilizzati dagli
imputati per perpetrare i furti (cacciavite, due paia di guanti, nastro
adesivo, trousse e astucci, ricetrasmittenti).
Sono stati altresì confiscati i gioielli provento di furto (ciondolo a forma di
croce, collana con perle bianche, spilla con pietra trasparente, braccialetto
con perline blu e gialle, pietra di colore verde e ciondolo di colore argento
con tre pietre rosse).
La Corte ha invece dissequestrato l’autovettura __________ utilizzata dagli
imputati, che va restituita a questi ultimi, in quanto aventi diritto e meglio
possessori al momento del sequestro.
Vengono altresì dissequestrati e restituiti agli imputati, in accordo con la
Pubblica Accusa, i telefonini e le schede SIM.
Anche i gioielli personali indossati dall’imputata (rep. 21678 - 21682) e il
fazzoletto in stoffa, così come i gioielli di proprietà di IM 1 (ciondolo ovale
raffigurante la Madonna, piccolo ciondolo con Madonna e Gesù e orologio __________),
di cui la Pubblica Accusa non ha chiesto la confisca, sono stati dissequestrati
in favore degli imputati.
Come postulato dalla Difesa e contrariamente a quanto richiesto dalla Pubblica Accusa,
la Corte ha disposto anche il dissequestro e la restituzione ad IM 2 della
bigiotteria che l’imputata riponeva nell’astuccio (rep. 21670 - 21676), poiché,
nonostante la stessa sia stata utilizzata per la commissione dei furti, fa
difetto il requisito - previsto dall’art. 69 CP - della pericolosità di tali
oggetti.
23.
Le note professionali
presentate dall’avv. DUF 1 per la difesa d’ufficio di IM 1 vengono
integralmente approvate, fatta eccezione per l’importo di Fr. 124.45 esposto
per l’IVA, essendo IM 1 domiciliato all’estero (art. 8 LIVA).
Viene inoltre aggiunto l’onorario per la partecipazione al dibattimento, pari a
6.
ore e 50 minuti comprese le trasferte (di cui 4 ore alla tariffa
oraria di Fr. 180.- e il rimanente a Fr. 250.- all’ora), per complessivi
Fr. 1'428.-.
Di conseguenza, all’avv. DUF 1 vengono riconosciuti in totale
Fr. 13'809.50.
A norma dell’art. 135 CPP, le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono
sostenute dallo Stato del Canton Ticino. Tuttavia, al dibattimento IM 1 - a
domanda della sottoscritta Presidente - ha dichiarato di essere disposto a far
fronte al pagamento dell’onorario del suo Difensore. In tali condizioni, ai
sensi dell’art. 135 cpv. 4 lett. a CPP, IM 1 viene condannato in questa sede a
risarcire allo Stato del Canton Ticino l’importo di Fr. 13'809.50.
24.
La tassa di giustizia di Fr.
1'000.- e le spese processuali sono a carico degli condannati in solido con
ripartizione interna di un mezzo ciascuno.
Visti gli art. 12, 22, 40, 47, 51,
69, 70, 139, 186 CP;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 e IM 2 cono coautori
colpevoli di:
1.1
furto aggravato,
siccome commesso in banda e per mestiere,
per avere,
nel periodo 03.04.2012 - 16.06.2012,
in diverse località del Canton __________,
agendo in correità tra loro ed in un’occasione in correità con
terzi,
per procacciarsi un indebito profitto ed alfine di appropriarsene,
tentato di sottrarre in 8 occasioni e sottratto in
24.
occasioni, cose mobili altrui per una refurtiva denunciata di
fr. 236'294.-,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 1 ed IM 2 sono
prosciolti dall’imputazione di ripetuta violazione di domicilio.
3.
Di conseguenza,
3.1
IM 1 è condannato:
3.1.1
alla pena detentiva di 2 (due)
anni e 2 (due) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
IM 2 è condannata:
3.2.1
alla pena detentiva di 2 (due)
anni e 2 (due) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.
Il condannato IM 1 è
mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena o
in vista della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).
§ Il mantenimento in
carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel
termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).
5.
La condannata IM 2 è
mantenuta in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena o
in vista della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).
§ Il mantenimento in
carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel
termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).
6.
IM 1 e IM 2 sono inoltre
condannati in solido a versare all’accusatore privato ACPR 6 l’importo di
fr. 3'000.-- a titolo di risarcimento danni.
7.
L’accusatore privato ACPR 7
è rinviato al competente foro civile.
8.
È ordinata la confisca di:
- fr. 57.55;
- cacciavite rosso n. 4
marca __________ (rep. n. 21647);
- paio di guanti in cotone
di colore beige (rep. n. 21648);
- nastro adesivo (rep. n.
21649);
- ciondolo a forma di croce
(rep. n. 21654);
- trousse
nera marca __________ (rep. n. 21656);
- collana
con perle bianche;
- spilla con pietra
trasparente (rep. n. 21658);
- astuccio
viola marca __________ (rep. n. 21659);
- braccialetto
con perline blu e gialle (rep. n. 21662);
- pietra di colore verde
(rep. n. 21663);
- ciondolo di colore argento
con 3 pietre rosse (rep. n. 21664);
- ricetrasmittente __________
nera con auricolare (rep. n. 21667);
- astuccio di colore nero
marca __________ (rep. n. 21677);
- ricetrasmittente marca __________
con auricolare (rep. n. 21685);
- guanti di cotone beige (rep.
n. 21686).
9.
A garanzia della copertura
delle spese, è mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di fr. 378.--
(art. 267 cpv. 3 CPP).
10.
È ordinato il dissequestro
di:
10.1
autovettura __________ grigia
targata __________ (rep. n. 20877), da restituire agli imputati;
10.2
da restituire a IM 1:
- ciondolo ovale
raffigurante la Madonna (rep. n. 21660);
- piccolo ciondolo con Madonna
e Gesù (rep. n. 21661);
- __________ nero IMEI __________
con utenza I (rep. n. 21665);
- scheda
SIM __________ __________ (rep. n. 21666);
- orologio __________ acciaio n. serie __________ (rep. n.
24650);
10.3
da restituire a IM 2:
- anello colore argento con
brillanti al centro pietra blu (rep. n. 21670);
- anello argento con
incastonata pietra trasparente (rep. n. 21671);
- orologio giallo __________
al quarzo n. 24817 (rep. n. 21672);
- catenina metallo giallo
bambino (rep. n. 21673);
- catenina color argento
bambino (rep. n. 21674);
- catena a maglie colore
giallo-bronzo (rep. n. 21675);
- ciondolo/croce a forma T
in legno con cordino (rep. n. 21676);
- anello fine senza scritte
metallo grigio (rep. n. 21678);
- anello metallo giallo con
brillante “______ 3.9.92” (rep. n. 21679);
- cavigliera marca __________
(rep. n. 21680);
- catena metallo grigio con
ciondolo a forma di croce con brillantini (rep. n. 21681);
- spilla in pietra verde a
forma di caramella (rep. n. 21682);
- __________ grigio IMEI __________
con utenza (rep. n. 21683);
- sim __________ (rep. n.
21684);
- fazzoletto bianco in
stoffa (rep. n. 21687);
10.4
da
restituire a ACPR 21:
- collana con ciondolo
“chicco d’oro” e segno zodiacale acquario (rep. n. 21651);
- collana con ciondolo
rotondo colorato (rep. n. 21652);
- spilla a forma di fiore
con pietre arancioni e perla bianca (rep. n. 21653);
- anello con brillante
bianco (rep. n. 21655);
- forbice d’ufficio (rep. n.
21669).
11.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato del Canton Ticino.
11.1
Le note professionali
dell’avv. DUF 1 sono approvate per fr. 13'809.50, comprensive di onorario e
spese.
11.2
IM 1 è tenuto a risarcire allo
Stato del Canton Ticino l’importo di fr. 13'809.50 (art. 135 cpv. 4 lett. a
CPP). Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 lett. b CPP.
12.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.--
e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna
in misura di ½ ciascuno.
13.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per
iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 7'282.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 496.90
fr. 8'778.90 ============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 3'641.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 248.45
fr. 4'389.45
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 3'641.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 248.45
fr. 4'389.45
============
Intimazione a:
Per la Corte delle assise
criminali
La Presidente La
vicecancelliera