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Decisione

72.2012.107

Furto aggravato (in banda e per mestiere) – ripetuto, consumato e in parte tentato, ripetuta violazione di domicilio

28 novembre 2012Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

I problemi di salute di __________ sono emersi sin dalla nascita.

Per le cure di nostro figlio necessitiamo circa mensilmente di

circa Euro 1'000 al mese. Le spese sono per la piscina, per la ginnastica, per

la musica (deve infatti esercitare e muovere le dita) e per altro, medicamenti

vari. IM 1 percepisce Euro 250 al mese dall’invalidità a seguito del colto in

testa.

Io lavoro come camionista, ho la patente di camion. Io vado in

giro a guidare i camion che trascinano le giostre nei vari paesi. Percepisco

circa Euro 2'000 al mese.

Vivo nella casa di proprietà di mia mamma. Non pago alcun mutuo.

ADR che tutti e tre i miei figli vivono con me.

ADR che mio figlio __________ che ha 18 anni lavora come

giardiniere. È in prova non è un lavoro fisso.

ADR che con il mio stipendio devo mantenere la mia

famiglia, i miei figli ed IM 1.

Mia mamma si mantiene da sola con la sua pensione.

ADR che ho 2 sorelle e 2 fratelli. Anche loro vivono a __________,

a circa 5-6 km da dove vivo io.

Le mie sorelle si chiamano __________ e __________. I miei

fratelli si chiamano __________ e __________. Con loro avevo un buon rapporto

ora un po’ meno perché ho vergogna visto che continuo a chiedere loro soldi.

Loro a volte mi passano alcuni Euro, del tipo 20.30. A volte mi riempiono anche

il frigo. Loro lavorano tutti.

A volte il padre di IM 1 mi aiuta finanziariamente dandomi circa

100/150 euro al mese.

ADR che __________ frequenta la scuola pubblica. Inoltre ha

l’aiuto di due educatrici. Lui è stato vittima di paralisi cerebrale dalla nascita

con uno stato motorio rallentato. Ha 13 anni ma è come se ne avesse 6 per

autonomia, non è in grado di vestirsi e di lavarsi. Inizia a camminare e va in

bicicletta. La palestra ed il nuoto sono indispensabili per lui.

Oltre a ciò _______ è emofiliaco”.

(verbale IM 2 17.06.2012, AI 3).

IM 2, incensurata in Svizzera (cfr. estratto casellario giudiziale

del 17.06.2012), ha precedenti in __________. Dall’estratto del casellario

giudiziale ______ del 21.06.2012 risulta che la stessa è stata condannata:

- il 03.02.2004 dalla Corte

di Appello di __________ per truffa in concorso, furto in concorso,

ricettazione in concorso, alla pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione ed

alla multa di Euro 400.-;

- il 02.12.2009 dalla Corte

di Appello di __________ per associazione per delinquere alla pena di 8 mesi di

reclusione ed alla multa di Euro 300.-.

In merito a questi precedenti

al dibattimento IM 2 ha dichiarato di ricordarsi di queste due condanne,

relative agli stessi fatti. Ha precisato di essere stata riconosciuta da una

delle vittime, persona di 60 anni e che anche “mio marito, mia sorella e mia

madre erano stati arrestati”. Dopo l’esecuzione di 13 confronti, una

persona di 60 anni l’ha riconosciuta e quindi “sono stata condannata, anche

se non avevo fatto nulla”. Ha quindi aggiunto di essere “stata

condannata ingiustamente” (cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati,

pag. 3, all. 1 al verbale del dibattimento).

Anche nel caso di IM 2, si

rileva che la condanna del 02.12.2009 si situa nei 5 anni precedenti la

commissione dei reati oggetto del presente giudizio.

2. Dal rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria risulta che dal mese di marzo 2012, gli inquirenti avevano constatato

l’inizio di una serie di furti commessi con astuzia ai danni di diverse persone

anziane inizialmente nella zona di __________ e dintorni per poi espandersi nel

__________, a __________ e nella zona del __________.

Ad agire erano un uomo ed una donna, in un’occasione un uomo solo

e il modus operandi era sempre lo stesso.

A fronte del crescere dei casi che nel mese di maggio 2012 registrava

un notevole aumento ed un ulteriore incremento nel mese di giugno 2012 e

considerata la particolarità del modus operandi, la Polizia Giudiziaria

iniziava l’inchiesta verificando innanzitutto l’esistenza di casi analoghi

nella vicina __________. Gli inquirenti ricevevano conferma dell’esistenza nel

nord __________ di furti con astuzia ai danni di persone anziane con lo stesso

modus operandi registrato in __________. Il Pool Antitruffe di __________ trasmetteva

agli inquirenti ticinesi, per il tramite del CCPD di __________, un book di

fotografie di uomini e donne, autori di tali reati.

2.1. Il 12 giugno 2012 a __________, in via __________, veniva commesso da un uomo e da una donna, con modalità analoghe

a quelle già registrate in altri casi, un furto ai danni di una donna anziana, ACPR

20. L’analisi dei filmati della videosorveglianza esistente all’interno ed

all’esterno dell’immobile, permetteva di identificare l’autovettura utilizzata

dagli autori in una __________ (nuovo modello), di colore grigio chiaro con

targhe __________.

Il filmato mostrava che una donna scesa dall’auto all’incrocio tra

via __________ e Via __________, percorreva a piedi il marciapiede fino ad

arrivare all’immobile di Via __________ dove all’esterno si trovava la vittima ACPR

20. L’auto percorreva via ______ in direzione di __________ per fermarsi oltre.

Poco dopo si vedeva un uomo che raggiungeva le due donne e dopo una discussione

all’esterno del palazzo, entravano nell’immobile e prendevano l’ascensore.

Identificata l’auto, la Polizia metteva in atto una serie di dispositivi sul

territorio cantonale per poter procedere al fermo degli autori.

2.2. Il 16 giugno 2012 verso le

ore 11.30, in via __________ a __________, i Reparti Mobili del Sottoceneri notavano

una __________ grigia targata __________, ferma a lato della strada con due

persone a bordo. Alla vista degli agenti l’auto partiva allontanandosi ma grazie

al dispositivo di fermo che era in atto veniva fermata dopo un po’, in Via del __________.

Alla guida della stessa vi era un uomo poi identificato in IM 1 e

quale passeggera anteriore una donna identificata in IM 2. Entrambi i fermati

avevano delle borsette all’interno delle quali vi erano due ricetrasmittenti

accese collegate mediante un cavo ad un auricolare che i due fermati avevano

nell’orecchio.

Dalla perquisizione dell’auto veniva rinvenuto un astuccio di

colore nero contenente della bigiotteria.

Il CCPD di __________ informava che queste due persone erano già

note in __________ per il reato di “truffa o furti agli anziani”, informazione

che trovava conferma nella presenza dei due fermati nel book di fotografie che

gli inquirenti avevano acquisito dai colleghi della vicina __________.

L’intervento del Gruppo delle Guardie di Confine specializzato nel

controllo dei veicoli, permetteva il ritrovamento all’interno della __________,

di diversi gioielli nascosti nel cambio dell’auto.

IM 1 e IM 2 venivano condotti presso il posto di Polizia a __________.

Contemporaneamente, alla Centrale Operativa della Polizia Cantonale giungeva la

segnalazione di un furto con astuzia commesso durante la mattina ai danni di

un’anziana signora a __________. La Polizia accertava che i gioielli trovati

nella __________ costituivano il bottino del furto commesso a ______.

Immediatamente verbalizzati, IM 2 negava di aver commesso reati,

rilasciando delle dichiarazioni di fantasia e assumendo un comportamento poco

collaborativo.

IM 1 al contrario, ammetteva di essere l’autore, unitamente alla convivente IM

2, del furto commesso quella mattina a __________ confermando che i gioielli

trovati nell’auto erano provento di quel furto. Ammetteva poi di aver commesso,

il 12.06.2012, il furto a __________, in via __________, sempre con IM 2.

Riconosceva nelle immagini della videosorveglianza la sua compagna e se stesso

come anche la __________ grigia da loro utilizzata. Dichiarava di non aver

commesso altri furti oltre a quelli ammessi (verbale 17.06.2001 pag. 6).

IM 1 e IM 2 venivano tratti in arresto.

3. Entrambi gli imputati, nel

corso dei successivi verbali di interrogatorio, confrontati dagli inquirenti

con la commissione di altri furti in danno di persone anziane che in sostanza

erano state derubate con lo stesso modus operandi da loro adottato, abbandonata

l’iniziale reticenza, hanno iniziato ad ammettere di aver perpetrato altri

furti e riconoscevano le abitazioni da loro “visitate” in occasione dei

sopralluoghi effettuati con gli inquirenti. Le dichiarazioni rese sono poi

state confermate davanti al Procuratore Pubblico che al termine dell’inchiesta

ha emanato a carico degli imputati l’Atto d’accusa redatto anche sulla base

delle loro ammissioni.

IM 1 e IM 2 hanno concordemente dichiarato di essere venuti in Ticino a

commettere furti a causa delle difficoltà economiche in cui versavano essendo

uno dei due gemelli gravemente ammalato e quindi bisognoso di cure costose e di

assistenza. IM 1 ha infatti dichiarato in sede d’inchiesta e

e ha ripetuto al dibattimento, di essere invalido al 70% e che i

soldi della sua pensione di € 270.- al mese non bastavano per andare avanti e

che quindi “con mia moglie abbiamo ripreso a commettere reati” (cfr.

verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 2, all. 1 al verbale del

dibattimento).

In aula IM 2 ha precisato che l’ultimo lavoro svolto era quello di

agente immobiliare ma che a causa del momento di crisi aveva dovuto chiudere

l’attività. Ha indicato di aver lavorato anche come camionista guadagnando

circa Euro 2'000.- al mese ma che “ultimamente anche questa attività era in

crisi”. Ha giustificato il fatto che il marito non avesse riferito nei

verbali di questa sua attività poiché non sempre sono stati insieme e che vi

sono stati periodi di interruzione della convivenza tanto che su un totale di

20 anni, sono stati insieme 10 anni. Ha dichiarato che il marito ha il vizio

del gioco alle macchinette dei bar e che beve.

Ha indicato di continuare ancora a lavorare come camionista,

portando in giro le giostre e ha aggiunto di aver perso a febbraio 2012, in un affare fatto con un socio relativo all’acquisto di uno stock di piastrelle, € 50'000.-,

denaro che aveva ricavato dalla vendita di una casa di sua proprietà e che “da

lì sono andata in tilt, tra le tasse da pagare e le prestazioni sanitarie di

mio figlio, ed inoltre ho anche altri due figli da mantenere”. Per questo

motivo “sono venuta qua a commettere furti” (cfr. verbale

d’interrogatorio degli imputati pag. 3, all. 1 al verbale del dibattimento).

IM 1 ha precisato che l’obiettivo preso di mira erano tutte

vittime anziane perché “gli anziani sono meno brillanti ed è più facile

convincerli in modo tale che noi potessimo entrare nelle loro case”

(verbale PP 17.06.2012 pag. 9). Analogamente IM 2 ha dichiarato in aula che “sceglievamo

le persone anziane perché sono più facili da convincere” (verbale

d’interrogatorio degli imputati pag. 3, all. 1 al verbale del dibattimento).

Stando alle dichiarazioni degli imputati, una volta raggiunto il

Ticino in auto, agivano solitamente in questo modo: mentre IM 1 cercava un

posteggio, la sua compagna IM 2 girava alla ricerca di una probabile vittima.

Quando riusciva ad agganciarne qualcuna lo comunicava, indicando dove si

trovava, al compagno, il quale posteggiata l’auto, la raggiungeva.

IM 1 ha precisato in proposito di aver acquistato le

ricetrasmittenti (cfr. verbale PP del 17.06.2012, AI 2, pag. 2) sequestrate

loro al momento del fermo, proprio in vista della perpetrazione dei furti. IM

1 e IM 2 hanno dichiarato che in diversi casi, almeno nella metà dei furti,

hanno invece seguito la vittima, anche per un chilometro, fino a quando questa

è giunta nei pressi della propria abitazione (verbale d’interrogatorio pag. 4,

all. 1 al verbale del dibattimento). Individuata in un modo o nell’altro

l’anziana che poteva fare al caso loro rispettivamente seguendo in due casi le

indicazioni date loro da tale “__________” - personaggio non meglio

identificato - IM 2 le si avvicinava, magari offrendosi di aiutarla a portare

la spesa e iniziava a parlare con la vittima. Di lì a poco veniva raggiunta dal

IM 1. Alla vittima, gli imputati

si presentavano spacciandosi per vecchi conoscenti o vecchi vicini

di casa o ancora come conoscenti o amici del figlio, della figlia o dei nipoti.

Era la vittima stessa che, senza accorgersene, forniva il nome dei propri

familiari rispettivamente erano gli imputati che seguendo fin sotto casa la

vittima, erano abili, nel mentre quest’ultima prendeva la corrispondenza dalla

cassetta della posta, a leggere sulla bucalettere il nome dell’anziana o quello

del figlio o della figlia. Acquisite in tal modo queste informazioni ne

facevano uso per carpire la fiducia della vittima allo scopo di entrare nella

sua abitazione per mettere a segno il furto.

La scusa utilizzata era sovente quella che stavano riattando un

appartamento poco lontano per cui chiedevano all’anziana di poter salire in

casa per visionare il pavimento/parquet dell’abitazione, così come, a loro

dire, erano stati consigliati dal parente della vittima che avevano dichiarato

di conoscere e/o di aver visto di recente.

In tutte le occasioni dei furti e all’evidente scopo di ingenerare

considerazione e di guadagnare la sua fiducia, IM 2 riferiva falsamente

all’anziana di essere incinta.

Una volta penetrati nell’abitazione dove per finire, nella maggior

parte dei casi, venivano invitati ad entrare, ricorrendo al pretesto che non si

fidavano degli operai/muratori che avevano in casa, chiedevano all’anziana

signora la cortesia di voler custodire per loro, per qualche giorno, un

astuccio contenente dei gioielli. Le chiedevano di custodire l’astuccio in un

posto sicuro, dove l’anziana teneva i suoi preziosi. La maggior parte delle

volte la vittima mostrava loro il suo “nascondiglio” dove gli autori riponevano

il loro astuccio. Talvolta in presenza della vittima ed allo scopo di

rassicurarla, uno dei due imputati faceva finta di telefonare con il cellulare

al familiare dell’anziana per confermare alla stessa la scusa della visione del

parquet/pavimento e la richiesta di custodire per loro i gioielli. Ottenuto il

favore dall’anziana, solitamente a questo punto IM 1 chiedeva di poter avere un

caffè e seguiva la vittima che si dirigeva in cucina per prepararlo, mentre IM

Considerandi

2.

- che come detto aveva riferito all’anziana di essere incinta - chiedeva di

poter andare in bagno. Con questa scusa, nella maggior parte dei casi, mentre IM

1.

in cucina si intratteneva con la vittima che preparava il caffè, IM 2

raggiungeva la stanza dove c’era il nascondiglio e sottraeva i valori della

vittima (gioielli, orologi e denaro contante) ritirando anche l’astuccio che

poco prima vi aveva riposto. Sottratti i gioielli e/o il denaro, si congedavano

e si allontanavano.

I ruoli dei due imputati erano quindi collaudati e ben definiti: IM

2.

approcciava e parlava con l’anziana vittima mentre il IM 1 le faceva da

spalla. Era IM 2 che raccontando di essere incinta e che stavano riattando il

loro appartamento, chiedeva di poter visionare il pavimento/parquet dell’abitazione

dell’anziana e successivamente era lei a chiedere alla vittima la cortesia di

poter nascondere i gioielli con la scusa che non si fidava degli operai/muratori

che avevano in casa. La maggior parte delle volte era IM 2 che effettuava il

furto mentre IM 1 si intratteneva con l’anziana signora con la richiesta di un

caffè. In qualche caso è stato invece lo stesso IM 1 a sottrarre i preziosi.

Effettuato il furto, rientravano in ____ dove, secondo quanto

dichiarato da IM 1, egli provvedeva a vendere la refurtiva sempre allo stesso

acquirente/ricettatore, al mercato di __________.

A detta di IM 1 il guadagno complessivo per tutti i furti perpetrati

in __________ era stato di Euro 10'000.-, mentre IM 2 ha dichiarato che la

refurtiva aveva fruttato loro la somma di Euro 20’000/30'000.-.

Entrambi hanno dichiarato di aver destinato il provento dei furti

al sostentamento della famiglia segnatamente al mantenimento del figlio

ammalato bisognoso di cure costose e di assistenza (verbale IM 1 17.07.2012,

AI 58, pag. 14; verbale IM 2 del 17.07.2012, AI 59, pag. 16; verbale

d’interrogatorio degli imputati, pag. 2 e pag. 3, all. 1 al verbale dibattimentale).

4.

Con l’Atto d’accusa in

rassegna il Procuratore pubblico ha rinviato a giudizio IM 1 e IM 2 per titolo

di furto aggravato, siccome commesso in banda e per mestiere, ripetuto,

consumato e tentato, per avere, nel periodo 03.04.2012 - 16.06.2012, in diverse

località del __________, in almeno 32 occasioni, agendo in correità tra loro

ed in un’occasione insieme a terzi, ripetutamente sottratto rispettivamente

tentato di sottrarre, con astuzia, in abitazioni private, a danno di persone

anziane, oggetti di valore come gioielli, monete, orologi e denaro contante, di

proprietà di terzi per un valore complessivo denunciato dalle vittime di Fr.

301'294.- (punto 1 dell’AA).

Il Procuratore pubblico ha imputato a IM 1 e IM 2 anche il reato

di ripetuta violazione di domicilio commesso in tre occasioni, segnatamente

quelle di cui ai punti 1.18, 1.24 e 1.27, per essersi indebitamente introdotti,

con l’inganno, nelle abitazioni di tre vittime, al fine di perpetrare i

relativi furti (punto 2 dell’AA).

5.

IM 1 e IM 2 dopo

un’iniziale reticenza, hanno, come visto, man mano ammesso i furti (consumati e

tentati) a loro addebitati.

Al dibattimento hanno ribadito la loro partecipazione ai 32

episodi di furto, tentato e consumato, confermando sostanzialmente quanto

avevano già dichiarato durante l’inchiesta, dimostrando IM 1 un’attitudine più

collaborativa della compagna IM 2 che ancora al dibattimento ha dichiarato e

preteso di far credere di essere venuta a __________, il giorno in cui sono

stati fermati - dopo aver commesso il furto a _______ - per vedere un albergo

vicino al lago e ciò nonostante che IM 1 avesse, solo pochi istanti prima,

confermato “… che il giorno in cui siamo stati fermati stavamo cercando

un’altra vittima” (cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 6), fatto

questo che IM 1 aveva oltretutto già ammesso durante l’inchiesta, in

particolare nel verbale del 17.06.2012 pag. 5. Su tale punto va comunque

rilevato che IM 2 si è contraddetta avendo già dichiarato a pag. 4 del medesimo

verbale che il giorno dell’arresto “eravamo venuti qua per commettere furti,

come la maggior parte delle volte” (cfr. verbale d’interrogatorio degli

imputati pag. 4).

In aula hanno indicato che solitamente partivano da casa verso le

06.

/06.30 per arrivare al confine verso le ore 08.30/09.00, dopo aver

percorso circa 250 chilometri e di aver utilizzato, per entrare in Svizzera, il

valico di __________ e qualche volta il valico di __________. Hanno precisato

che nei casi in cui hanno commesso in un solo giorno più furti, era a motivo

che nel primo o nei primi non avevano preso abbastanza refurtiva e che in

questi casi si spostavano tra __________ e __________ per non destare sospetti.

Gli imputati hanno negato l’esistenza di persone che effettuavano

preventivamente dei sopralluoghi volti all’individuazione di potenziali

vittime. A loro dire, solo in due casi, tale __________, rimasto ignoto, aveva

segnalato loro l’abitazione di due vittime che loro avevano visitato lo stesso

giorno mentre __________ era rimasto in auto ad attenderli (cfr. verbale

d’interrogatorio degli imputati pag. 5, all. 1 al verbale del dibattimento).

Hanno dichiarato che l’auto utilizzata per venire in Svizzera a commettere

furti, è di proprietà di un loro amico muratore che, a loro dire, gli aveva

prestato l’auto già da diverso tempo poiché dovevano acquistarla, cosa che però

non avevano ancora fatto. Va detto che IM 1 in merito all’auto aveva invece

dichiarato nel primo verbale del 17.06.2012 - quando a quel momento erano in

discussione solo il furto di __________ e di __________ - che __________ gli

aveva prestato l’auto solo una settimana prima (verbale 17.06.2012 pag. 3).

Quo ai valori sottratti

gli imputati hanno contestato in taluni casi l’ammontare della refurtiva

indicata dalle vittime. La Corte è consapevole che in casi simili possono

sussistere delle differenze involontarie tra i valori denunciati dalle parti

lese e quelle ammesse dai prevenuti. Tuttavia la Corte non ha trovato in

concreto validi motivi per distanziarsi dall’indicazione dell’ammontare della

refurtiva dichiarata dalle vittime con l’unica eccezione costituita dal caso

della signora (cfr. punto 1.7 dell’AA) che ha dichiarato un valore attuale dei

gioielli che le sono stati sottratti di Fr. 35'000.- ed un valore

all’acquisto, datato nel tempo, di Fr. 100'000.-. Orbene la Corte ha

considerato che per la refurtiva, fa indubbiamente stato il valore attuale di

quanto sottratto per cui ha tenuto conto dell’importo stimato di Fr. 35'000.-.

In merito all’ammontare della refurtiva, che in tal modo è

risultata essere di Fr. 236'294.-, va precisato che la Corte non ne ha

tenuto particolare conto nella commisurazione della pena, risultando la gravità

della colpa degli imputati già solo dal numero dei reati commessi, dalla

ripetitività e sistematicità del loro agire così come dall’organizzazione con

cui hanno commesso gli illeciti, elementi rispetto ai quali l’entità della

refurtiva è unicamente la logica conseguenza.

6.

In merito al danno subito

dalle vittime, le difese di IM 2 e IM 1 hanno proposto a tutti gli accusatori

privati danneggiati dai furti perpetrati dagli imputati, un risarcimento

parziale pari a circa il 60% del danno subito, reso possibile grazie alla messa

a disposizione - da parte della madre di IM 2 - di un importo complessivo di

circa Euro 100'000.-.

La maggior parte degli accusatori privati ha accettato il risarcimento

parziale, ritirando nel contempo la costituzione quale accusatore privato. Più

precisamente, sono stati risarciti gli accusatori privati _______, ACPR 1, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________

nonché le assicurazioni __________ (che aveva parzialmente risarcito ACPR 1), __________

(subentrata alle assicurate ACPR 5, ACPR 10, ACPR 13, ACPR 16 e ACPR 17), __________

(subentrata a ACPR 8 e a ACPR 11), __________ (che aveva risarcito ACPR 9) e __________

(subentrata ad ACPR 12), per un importo complessivo di Fr. 113'112.- (cfr. doc.

TPC 76 e doc. DIB 1).

Per contro, le accusatrici private ACPR 6, ACPR 7 e ACPR 20 hanno

rifiutato la proposta di risarcimento parziale. Pertanto, le istanze di

risarcimento inoltrate da ACPR 6 (AI 70) e da ACPR 20 (AI 110) sono rimaste in

essere, mentre che ACPR 20 non ha mai inoltrato alcuna istanza di risarcimento.

L’assicurazione __________, che ha risarcito la sua assicurata ACPR 15 (cfr.

doc. TPC 37), non si è costituita accusatore privato e non ha richiesto alcun

risarcimento e neppure ha dato seguito alla proposta di risarcimento formulata

dai Difensori degli imputati.

7.

Ai sensi dell’art. 139 CP è

punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque,

a scopo d’indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene, una cosa mobile

altrui.

Il furto è aggravato ed è perciò passibile di una pena massima di

dieci anni di pena detentiva o una pena pecuniaria minima non inferiore a 90

aliquote giornaliere, se l’autore fa mestiere di furto (cifra 2), oppure di una

pena massima di dieci anni di pena detentiva e di una pena minima di 180

aliquote giornaliere se l’autore ha agito in qualità di affiliato ad una banda

(cifra 3 cpv. 1).

L’aggravante della banda si giustifica per la maggior pericolosità

dei singoli componenti unitisi in sodalizio, dovendosi riconoscere, detto in

parole povere, che l’unione fa la forza o, meglio, influisce psichicamente e

fisicamente in modo negativo sul comportamento e sulla determinazione dei

correi. Occorre quindi che due o più persone si mettano assieme con la volontà,

espressa o tacita, di commettere in futuro più azioni criminose (più di due,

comunque) qualificate come furto, anche se non ancora ben definite e/o

pianificate, purché si tratti di un’unione stretta e stabile, dotata di un

minimo di organizzazione (DTF 124 IV 86; 124 IV 286).

L’aggravante dell’agire per mestiere implica invece un’attività

delittuosa ripetitiva, come tale denotante la prontezza del reo a reiterare

nello stesso campo, esercitata alla stregua di una professione, anche

accessoria, il che si deduce dal tempo e dai mezzi consacrati a tale attività,

dalla frequenza dei singoli atti durante un certo periodo e dall’intento di

garantirsi redditi non indifferenti e relativamente regolari (DTF 123 IV 116,

119.

IV 129, 117 IV 65, 116 IV 319 e 335).

Il simultaneo verificarsi di più circostanze aggravanti non

consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma può essere

considerato ai fini della commisurazione della pena (DTF 120 IV 330).

8.

Nel caso in esame è

indubbio che gli imputati hanno commesso il reato di furto e hanno agito sia in

banda che per mestiere, accertamento cui la Corte è giunta in considerazione

della professionalità e sistematicità con cui hanno operato, così come della

reiterazione dell’attività illecita protrattasi sull’arco di due mesi e 10

giorni e che è di fatto diventata un’importante - se non addirittura principale

- fonte di reddito.

La Corte ha quindi ritenuto IM 1 e IM 2 autori colpevoli di furto

aggravato, siccome commesso per mestiere (circostanza che, fra l’altro, ha

l’effetto di assorbire il tentativo; DTF 123 IV 113 e Corboz, Les infractions

en droit suisse, n. 15 ad art. 139 CP, pag. 241) e in banda, per avere in 32 occasioni

sottratto e/o tentato di sottrarre cose mobili altrui.

9.

In merito agli otto

tentativi di furto (punti 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.22, 1.28, 1.29) i

difensori - che all’inizio del pubblico dibattimento si sono costituiti in

collegio difensivo - hanno postulato il proscioglimento degli imputati in

quanto non sarebbe neppure cominciata l’esecuzione del reato e si tratterebbe

di atti preparatori di furto, come tali non punibili. In subordine la difesa ha

allegato trattarsi di desistenza di cui all’art. 23 CP. In ogni caso la difesa

ha postulato il proscioglimento di IM 1 dal tentativo di furto di cui al punto

1.29

dell’AA facendo valere che la vittima nella descrizione dei fatti si è

riferita solo ad IM 2 mentre IM 1 non lo ha nemmeno menzionato.

La Difesa ha inoltre contestato la realizzazione dei presupposti

del reato di violazione di domicilio.

10.

Il dire della difesa in

merito agli otto tentativi di furto non è stato seguito dalla Corte che ha

ritenuto in concreto che nel momento in cui gli imputati hanno avvicinato la

vittima rispettivamente hanno suonato il campanello della sua abitazione e

hanno iniziato a parlare con lei raccontandole le solite bugie e facendole le

solite richieste, hanno cominciato l’esecuzione del reato che prevedeva il

successivo ingresso nell’abitazione e la susseguente perpetrazione del furto,

come accaduto in tutti gli episodi di furto messi a segno. L’approccio della

vittima era quindi da considerarsi come la chiave per l’entrata nell’abitazione

di quest’ultima. La Corte ha quindi ritenuto che gli imputati quando hanno

approcciato le vittime iniziando a parlare con loro per carpirne la fiducia

raccontando loro le solite bugie, hanno raggiunto il punto di non ritorno vero

è che negli otto episodi di tentativo di furto è stato solo grazie al

comportamento della vittima che non sono potuti entrare nell’abitazione a

perpetrare il furto. Ne discende che in concreto a giudizio della Corte, la

soglia degli atti preparatori è stata superata per raggiungere lo stadio

successivo del tentativo.

Va da sé e per gli stessi motivi, che la Corte ha ritenuto in concreto che non

è possibile parlare di desistenza, che presuppone per il suo concreto ricorrere

l’astensione spontanea dalla consumazione del reato. In concreto il furto,

nelle otto occasioni, non è stato consumato, lo si ripete, per il comportamento

delle anziane e non per la spontanea desistenza degli imputati, i quali se

fossero riusciti a penetrare nell’abitazione, avrebbero senz’altro commesso il

furto in danno delle vittime, così come avvenuto in tutti gli episodi di furto

consumato. Difetta pertanto a giudizio della Corte, il requisito della

“spontaneità” necessario per aversi desistenza (art. 23 CP) per cui l’assunto

della difesa non ha trovato accoglimento.

Infine IM 1 è stato considerato autore del tentativo di furto di

cui al punto 1.29 dal momento che lui stesso ha ammesso questo tentativo di

furto, fallito solo in quanto la signora ACPR 19 - con la quale, tra l’altro, IM

2.

aveva già parlato in una precedente occasione - aveva rifiutato di farli

entrare dicendo loro al citofono che non faceva entrare nessuno in casa sua

(cfr. verbale IM 1 del 27.06.2012, pag. 2; verbale ACPR 19 del 28.06.2012, pag.

2). Ne consegue che poco importa che la vittima non lo abbia menzionato

descrivendo i fatti, dal momento che IM 1, come del resto ha pacificamente

ammesso (cfr. verbale IM 1 del 27.06.2012, pag. 2), era presente sul luogo con IM

2.

per la commissione del furto, rimasto, loro malgrado, allo stadio del

tentativo.

11.

Per l’art. 186 CP, chiunque,

indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa,

in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o

giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, è punito, a querela

di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

12.

In merito all’imputazione di

ripetuta violazione di domicilio di cui al punto 2 dell’AA, la Corte ha

ritenuto che gli imputati sono sempre stati invitati - anche se l’invito era

frutto di inganno - dalle vittime stesse dei furti ad entrare nella loro

abitazione, ciò che comporta che non si tratta di un’introduzione indebita e

contro la volontà degli aventi diritto così come invece esige la fattispecie

del reato di violazione di domicilio ex art. 186 CP. La Corte pertanto ha

prosciolto gli imputati dall’imputazione di cui al punto 2 dell’AA.

13.

L’art. 47 CP stabilisce che

il giudice deve commisurare la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della

vita anteriore, delle sue condizioni personali e dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita. Quali criteri per la determinazione della colpa, la norma menziona

il grado di lesione (o esposizione a pericolo) del bene giuridico offeso, la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, avuto

riguardo delle circostanze interne ed esterne, e della possibilità che l’autore

aveva di evitare la lesione.

14.

I difensori di entrambi gli

imputati hanno chiesto l’applicazione - rifiutata dalla Corte - dell’attenuante

specifica del sincero pentimento in considerazione del fatto che hanno ammesso

le loro colpe, della collaborazione fornita agli inquirenti e della pressoché

integrale tacitazione degli accusatori privati (cfr. doc. TPC 76 e doc. DIB 1).

Orbene a mente della Corte, in concreto queste circostanze da sole

non costituiscono tuttavia ed ancora, sincero pentimento ai sensi

dell’art. 48 lett. d CP, atteso che, secondo la restrittiva giurisprudenza

dell’alta Corte, il riconoscimento dell’attenuante è condizionata

all’adempimento di due condizioni cumulative: il sincero pentimento e il

risarcimento del danno (DTF 107 IV 89, con riferimenti).

Ora, la Corte ha considerato che i due imputati hanno sì

collaborato ammettendo i furti, ma non si può certo parlare di una

collaborazione piena dal momento che non tutto è stato chiarito della loro

attività delittuosa, si sono spesso contraddetti tra loro, non hanno riferito

in modo convincente sull’individuazione delle abitazioni da “visitare” e quindi

sulla scelta delle vittime né sul ruolo di “__________” che in due casi, come

ammesso dagli imputati stessi, ha indicato loro l’obiettivo prescelto,

partecipazione di __________ che, tra l’altro, IM 1 aveva negato (cfr. verbale

d’interrogatorio degli imputati pag. 5, all. 1 al verbale del dibattimento) e

che nell’inchiesta è rimasto sconosciuto dal momento che gli imputati non

hanno fornito alcun elemento utile alla sua identificazione (cfr. rapporto

d’inchiesta di polizia giudiziaria, punto 8, pag. 34). Gli imputati sono stati

poco trasparenti nel riferire della loro condizione lavorativa e si sono anzi

contraddetti tra loro nell’indicare quella che era l’attività precedentemente

svolta da IM 2 e sul guadagno mensile percepito dalla stessa. Gli imputati si

sono contraddetti infine anche nell’indicare l’ammontare del profitto ricavato

dalla vendita dei valori sottratti, con delle differenze tutt’altro che

trascurabili (IM 1, che era colui che li vendeva, ha dichiarato infatti un

guadagno di € 10'000.-; IM 2 di € 20'000.-/30'000.-), risultando poco

convincenti. IM 2 ha continuato, come visto, anche al dibattimento ad affermare

di essere venuta il giorno del fermo a __________ per vedere un albergo vicino

al lago e non, almeno quale obiettivo principale, per cercare un’altra vittima

così come invece ammesso da IM 1 (cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati

pag. 6, all. 1 al verbale del dibattimento).

Oltre a queste risultanze, in merito al risarcimento - parziale -

della maggior parte delle vittime, la Corte ha considerato che ciò che osta al

riconoscimento dell’attenuante del sincero pentimento, è l’innegabile

constatazione che diversamente da quanto preteso dalla norma invocata, lo

sforzo particolare non è stato fatto dagli autori dei reati quanto piuttosto

della madre di IM 2, che, così come precisato dal difensore di IM 2 al

dibattimento (cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 4), ha messo a

disposizione l’importo per il risarcimento delle vittime.

IM 1 e IM 2 e con essi la difesa sembrano dimentichi del fatto che

occorre sì, dare prova di uno sforzo particolare che attesti tangibilmente

dell’avvenuto ravvedimento ma lo sforzo deve, per evidenti motivi e per

potergli giovare, essere e provenire da loro stessi, circostanza questa che in

concreto non è minimamente realizzata. Per tutti i motivi esposti l’avvenuto

risarcimento è parso alla Corte più un espediente processuale che quale espressione

di una vera volontà di emendamento. La Corte ha comunque tenuto in grande

considerazione agli effetti della commisurazione della pena l’avvenuto

risarcimento annotando anche la rarità di tali accadimenti in simili casi.

15.

La Difesa ha altresì

postulato l’applicazione dell’attenuante della grave angustia, rifiutata dalla Corte.

La grave angustia va infatti intesa come una situazione prossima a

quella dello stato di necessità, nella quale non appare possibile altra

soluzione che non la commissione di un reato, la cui gravità deve comunque

essere proporzionata a quella dello stato d’angustia, ciò che, in definitiva,

rende assai raro il riconoscimento di questa attenuante (Pellet, in:

Commentaire Romand, Basilea 2009, n. 19 ad art. 48 CP).

Gli imputati erano lungi dal trovarsi in tale condizione di

estremo bisogno. Basta ricordare a tal proposito che IM 2 ha investito nel mese

di febbraio 2012 ben € 50'000.- ricavato dalla vendita di una casa di sua

proprietà per l’acquisto di piastrelle che avrebbe potuto destinare al

mantenimento suo e della propria famiglia. Vi è inoltre ed ancora che oltre a

non pagare l’affitto della casa in cui vivono, messa a disposizione dalla madre

di IM 2 e tenuto conto che il figlio maggiore lavora come giardiniere, gli

imputati potevano contare sia sulle entrate di IM 2 (attiva come camionista)

che sulla rendita di invalidità, per quanto modesta, percepita da IM 1 e su

quella percepita dal figlio malato (di cui è stata accettata la revisione)

oltre che sull’indubbio sostegno della madre di IM 2 che in definitiva è colei

che ha messo a disposizione il denaro per il risarcimento parziale delle

vittime ciò che comprova la possibilità di aiuto concreto che gli imputati

potevano ricevere - prima ed invece di venire in Svizzera a commettere reati -

qualora glielo avessero richiesto. La stessa possibilità di chiedere aiuto al

padre l’aveva IM 1 che nel verbale 17.06.2012 si è dichiarato sicuro che il

padre l’avrebbe aiutato a risarcire le vittime, a maggior ragione poteva essere

certo del suo aiuto se si fosse rivolto a lui prima ed invece di venire in

Svizzera a commettere furti.

Inoltre, a mente della Corte, quand’anche si volesse ammettere,

per delirio d’ipotesi, la sussistenza di una situazione iniziale di grave

angustia - che per i motivi appena detti, non è data -, questa sarebbe comunque

venuta meno dopo la commissione dei primi furti, dovendosi infatti ritenere che

il guadagno conseguito illecitamente con la vendita dei preziosi, ha a quel

momento permesso agli imputati di aumentare le loro entrate e di migliorare

così la loro situazione economica.

Infine, a giudizio della Corte, l’assenza di una situazione di

grave angustia è comprovata in ultimo, dall’intenzione espressa dagli imputati

di volere, già da qualche mese, acquistare l’auto con la quale hanno commesso i

furti nonché dall’affermazione di IM 2 di avere l’intenzione di trascorrere una

settimana di vacanza in __________ in riva al lago. Ora, non vi è chi non veda

che questi progetti e prospettive sono inconciliabili e stridono fortemente con

l’esistenza di un reale stato di grave angustia.

16.

Sulla gravità oggettiva dei

fatti posti a giudizio non occorre spendere molte parole, commentandosi da sola

l’intensità del proposito criminale di chi si è reso colpevole di ben 32 furti

(24 consumati e 8 tentati) distribuiti su di un arco temporale di due mesi e 10

giorni, tutti in danno di persone anziane.

Oltre alla reiterazione dell’agire illecito va considerata l’organizzazione

e la scaltrezza con cui agivano gli imputati: a cominciare dalla scelta

dell’obiettivo - tutte persone anziane, sole e quindi più deboli e più facili

da ingannare e da convincere con le loro bugie -, al modo stesso in cui si

avvicinavano alle vittime -, fingendosi amici del figlio e della figlia o amici

di parenti o vecchi vicini di casa che avevano visto di recente, il giorno

stesso o il giorno prima -, alla suddivisione dei ruoli - che vedeva IM 2, una

donna, che diceva di essere incinta, che approcciava in modo convincente

l’anziana e con IM 1 che interveniva a farle da spalla al momento della

riuscita dell’approccio comunicativo con la vittima -, al dettaglio delle

ricetrasmittenti - che permetteva agli imputati di tenersi costantemente in

contatto e volto a segnalare a IM 1 la positività dell’avvicinamento o,

verificandosi il caso, eventuali situazioni di allerta -, all’uso di guanti che

avevano a portata di mano e che hanno sempre usato in tutti i furti che hanno

commesso fino all’accorgimento usato di spostarsi cambiando zona quando

commettevano più furti lo stesso giorno.

Notevole è anche la determinazione dei due imputati che percorrevano

ogni volta decine e decine di chilometri per raggiungere la Svizzera, incuranti

del figlio a casa ammalato, privato delle loro presenza e delle loro cure.

Va considerato ancora che l’attività delittuosa messa in atto dagli

imputati e che spaziava tra il distretto di __________, __________ e __________

è stata fermata solo grazie all’intervento degli inquirenti. Diversamente

sarebbero andati avanti ancora per chissà quanto tempo dal momento che quando

sono stati fermati a __________, dopo aver commesso il furto a __________,

erano in cerca di un’altra vittima.

È’ stata infine giudicata molto grave dalla Corte, la circostanza

che, per raggiungere il loro scopo, gli imputati si siano introdotti senza

scrupoli nelle abitazioni delle vittime e siano penetrati cioè proprio nel

luogo - la propria casa - in cui ci si sente più al sicuro e al riparo da inganni

o pericoli, violandone la riservatezza e la segreta intimità, rubando alle

anziane vittime non solo i gioielli ma anche i loro ricordi.

La colpa degli imputati è per tutti questi motivi oggettivamente molto grave. E

la riprova della gravità dei fatti a giudizio è data dal fatto che il comportamento

degli imputati configura ben due delle circostanze (benché non cumulabili) aggravanti

di cui all’art. 139 CP, sia quella della banda che quella del reato commesso

per mestiere, con conseguente aumento da 5 a 10 anni di pena detentiva, della comminatoria edittale massima.

La Corte ha considerato ancora che gli imputati hanno entrambi

oltre 40 anni di età e hanno pertanto delinquito in età matura e con la piena

consapevolezza dell’illiceità delle loro azioni di cui del resto erano ben

coscienti per le pregresse esperienze fatte in Italia e per i precedenti che

qui hanno collezionato.

Colpisce infine che neppure il fatto di essere genitori, tra gli

altri, di un figlio bisognoso di cure, sia servito a trattenerli dal compiere

questa lunga serie di furti senza mai un attimo di ripensamento o esitazione e

senza che fossero costretti dalla necessità o dal bisogno nella misura in cui IM

2, come visto, ha dichiarato di lavorare come camionista (attività che in

precedenza le aveva permesso di guadagnare circa Euro 2'000.- al mese: cfr.

verbale d’interrogatorio IM 2 pag. 2, allegato 1 al verbale del dibattimento),

attività che continua a svolgere tutt’ora guadagnando per ogni viaggio

Euro 100.-/150.-. L’entrata di questa attività sommata alla rendita di

invalidità percepita da IM 1 e a quella percepita per il figlio malato,

esentati come erano dal pagamento dell’affitto e tenuto conto che il figlio __________

lavora come giardiniere, non consente certo, come detto, di ritenerli versare

in una situazione di bisogno anche considerando la perdita di € 50'000.- che IM

2.

ha dichiarato di aver subito a febbraio 2012. La realtà è che entrambi hanno agito

allettati dalle prospettive di facile guadagno senza fare troppa fatica ma

mettendo in atto una collaudata esperienza maturata nell’essere dediti, come

dimostrano i precedenti, a tali attività illecite alle quali sono tutt’altro

che estranei i membri della famiglia IM 2 come emerge chiaramente dalla

decisione della Corte di appello di __________ del 16.06.2011 annessa allo

scritto 12.11.2012 del difensore di IM 2 a questo Tribunale (doc. TPC 45).

Essi sono inoltre entrambi pregiudicati: IM 1 ha subito, come

visto, 6 condanne (di cui quattro per furto) e IM 2 2 condanne, di cui una per

furto ed una per associazione per delinquere.

A favore degli imputati la Corte ha tenuto in grande

considerazione l’avvenuto parziale risarcimento delle parti danneggiate, la

collaborazione prestata che lo stesso Procuratore pubblico ha sottolineato ed

avente il duplice effetto positivo di accorciare i tempi dell’inchiesta e di

evitare, allo stesso tempo, ulteriori disagi alle anziane vittime costringendole

a riconoscimenti e confronti ed infine il corretto comportamento processuale.

La Corte ha considerato quale ulteriore fattore di attenuazione

generica della pena, la circostanza che di fronte al rifiuto della vittima gli

autori non hanno posto in essere alcuna forma di costrizione nei loro confronti

nonché la difficile situazione familiare dovuta alla malattia del figlio e la

lontananza dai loro affetti.

Tutto ciò considerato e ritenuto che la Corte ha reputato di

compensare la migliore collaborazione di IM 1 rispetto alla correa con il

maggior numero di precedenti che quest’ultimo ha in __________, alla luce della

comunque grave colpa dei due imputati e tenuto conto del carcere preventivo

sofferto, è stata considerata adeguata e per nulla severa la condanna di

entrambi gli imputati alla pena detentiva di 2 anni e 2 mesi, da dedursi il

carcere preventivo sofferto, pena che, per le ragioni esposte qui di seguito,

deve essere espiata.

17.

Come già detto (supra punto 1.1),

per quanto qui di interesse, il 30.04.2008 IM 1 è stato condannato ad 1 anno e

8.

mesi ed alla multa di Euro 1'000.- mentre il 02.12.2009 è stato condannato

alla pena di 8 mesi di reclusione e alla multa di Euro 300.-.

IM 2 è stata condannata il 02.12.2009 alla pena di 8 mesi di reclusione

ed alla multa di Euro 300.-.

Entrambi gli imputati hanno commesso i nuovi reati a meno di 5

anni da queste precedenti condanne. Ne consegue che la sospensione parziale

della pena non si pone nei termini dell’assenza di prognosi negativa, ma in

quelli - molto più restrittivi - della presenza di circostanze particolarmente

favorevoli ai sensi dei combinati disposti di cui all’art. 42 cpv. 2 e 43 CP,

che nelle fattispecie concrete non risultano affatto date.

18.

Quo alle circostanze

particolarmente favorevoli ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP, secondo la

giurisprudenza, il giudice deve valutare se il rischio di recidiva può essere

compensato dalla sussistenza di circostanze particolarmente favorevoli, ciò che

è il caso, in particolare, se il reato da giudicare non ha nessun rapporto con

il reato anteriore oppure se le condizioni di vita del condannato si sono

modificate in modo particolarmente positivo (sentenza 19 maggio 2009 del

Tribunale federale, inc.6B.492/2008, consid. 3.1.2, con riferimenti).

In concreto, la Corte ha innanzitutto rilevato come per IM 1 e IM

2, appartenenti alla comunità __________ residente in _______ (cfr. sentenza

della Corte di Appello di __________ del 02.12.2009), la condanna che comporta

l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2, è per associazione per delinquere in

particolare “per essersi” con gli altri imputati “associati al

fine di commettere delitti di furto e di truffa ai danni di anziani…”. La

Corte ha perciò rilevato che gli stessi sono stati condannati nei 5 anni

precedenti, per la commissione del reato associativo (ex art. 416 CP Italiano)

che sottende la commissione di reati di furto e truffa agli anziani.

Anche la situazione personale, familiare ed economica degli imputati,

è lungi dall’avere carattere di circostanza favorevole ai sensi della

giurisprudenza dell’alta Corte.

IM 1, invalido, versa nella stessa situazione già da diverso tempo

ciò che non gli ha impedito di commettere ripetutamente reati unitamente alla

sua convivente IM 2. Quest’ultima lavorava già al tempo della commissione dei

reati qui in discussione ciò che però non l’ha trattenuta dal commettere i

reati di cui deve rispondere con il presente giudizio.

È vero che vi è stato il parziale risarcimento della maggior parte

delle vittime che si sono dichiarate soddisfatte e hanno perciò ritirato la

costituzione di accusatore privato e che nel corso del dibattimento gli

imputati hanno pronunciato e rivolto loro parole di scusa, ciò che la Corte non

ha mancato di considerare nella sua valutazione. È però altrettanto vero che la

loro situazione di persone che hanno vissuto e vivono in un ambiente dedito

alla commissione di simili reati fa concretamente temere che essi possano

comunque ricadere nell’illecito per far fronte al sostentamento proprio e della

propria famiglia.

La Corte ha tenuto, come già detto, in grande considerazione,

nell’ambito della commisurazione della pena, la circostanza dell’avvenuto

risarcimento della maggior parte degli accusatori privati ma questo dato,

benché elemento di valutazione positivo, è da solo insufficiente per permettere

di concludere per la presenza di circostanze particolarmente favorevoli ciò che

esclude che gli stessi possano beneficiare della sospensione condizionale -

anche solo parziale - della pena essendo già stato giudicato dalla Corte di

Appello e di revisione penale, che i presupposti della sospensione ex art. 42 e

ex art. 43, sono identici (cfr. sentenza CARP del 09.02.2011 in re M.R., inc.

17.2010

, consid. 3.3).

19.

La Corte ha disposto il

mantenimento in carcerazione di sicurezza di entrambi gli imputati, al fine di

garantire l’esecuzione della pena, rispettivamente in vista della procedura di

appello (art. 231 cpv. 1 CPP). In concreto è infatti dato il pericolo di fuga

degli imputati, poiché gli stessi non hanno alcun legame con il nostro

territorio ed hanno espresso a più riprese il forte desiderio di rientrare al

più preso in Italia per occuparsi dei loro figli.

20.

La richiesta di risarcimento

danni presentata da ACPR 6 (AI 70) per l’importo di Fr. 3'000.- .stata

integralmente accolta, essendo stata riconosciuta dagli imputati (verbale

d’interrogatorio degli imputati, pag. 8, all. 1 al verbale dibattimentale)

ed essendo comprovata dalla ricevuta di prelevamento del 3 aprile 2012 prodotta

da ACPR 6.

Per contro, l’istanza presentata da ACPR 7 (AI 110) deve essere rinviata al

competente foro civile, in quanto contestata dagli imputati (verbale

d’interrogatorio degli imputati, pag. 8, all. 1 al verbale del dibattimento) e

non sufficientemente comprovata.

21.

L’importo di Fr. 57.55 in sequestro è stato confiscato, avendo IM 1 per finire ammesso al dibattimento che questi

soldi, di cui è stato trovato in possesso il giorno del fermo, erano provento

di furto (verbale d’interrogatorio degli imputati, pag. 7, all. 1 al verbale

del dibattimento).

Per contro, sull’importo di Fr. 378.- sequestrato ad IM 2, di cui non è

comprovata l’origine illecita, è stato mantenuto il sequestro conservativo a

garanzia del pagamento di tassa di giustizia e spese procedurali.

22.

Quo al destino degli oggetti

sequestrati, devono essere dissequestrati e restituiti all’accusatore privato ACPR

21.

i gioielli e gli oggetti di cui gli imputati hanno dichiarato trattarsi

della refurtiva del furto commesso ai suoi danni e che la stessa ha riconosciuto

o non ha escluso appartenerle (rep. 21651 - 21653, 21655 e 21669).

La Corte ha invece disposto la confisca di tutti gli oggetti utilizzati dagli

imputati per perpetrare i furti (cacciavite, due paia di guanti, nastro

adesivo, trousse e astucci, ricetrasmittenti).

Sono stati altresì confiscati i gioielli provento di furto (ciondolo a forma di

croce, collana con perle bianche, spilla con pietra trasparente, braccialetto

con perline blu e gialle, pietra di colore verde e ciondolo di colore argento

con tre pietre rosse).

La Corte ha invece dissequestrato l’autovettura __________ utilizzata dagli

imputati, che va restituita a questi ultimi, in quanto aventi diritto e meglio

possessori al momento del sequestro.

Vengono altresì dissequestrati e restituiti agli imputati, in accordo con la

Pubblica Accusa, i telefonini e le schede SIM.

Anche i gioielli personali indossati dall’imputata (rep. 21678 - 21682) e il

fazzoletto in stoffa, così come i gioielli di proprietà di IM 1 (ciondolo ovale

raffigurante la Madonna, piccolo ciondolo con Madonna e Gesù e orologio __________),

di cui la Pubblica Accusa non ha chiesto la confisca, sono stati dissequestrati

in favore degli imputati.

Come postulato dalla Difesa e contrariamente a quanto richiesto dalla Pubblica Accusa,

la Corte ha disposto anche il dissequestro e la restituzione ad IM 2 della

bigiotteria che l’imputata riponeva nell’astuccio (rep. 21670 - 21676), poiché,

nonostante la stessa sia stata utilizzata per la commissione dei furti, fa

difetto il requisito - previsto dall’art. 69 CP - della pericolosità di tali

oggetti.

23.

Le note professionali

presentate dall’avv. DUF 1 per la difesa d’ufficio di IM 1 vengono

integralmente approvate, fatta eccezione per l’importo di Fr. 124.45 esposto

per l’IVA, essendo IM 1 domiciliato all’estero (art. 8 LIVA).

Viene inoltre aggiunto l’onorario per la partecipazione al dibattimento, pari a

6.

ore e 50 minuti comprese le trasferte (di cui 4 ore alla tariffa

oraria di Fr. 180.- e il rimanente a Fr. 250.- all’ora), per complessivi

Fr. 1'428.-.

Di conseguenza, all’avv. DUF 1 vengono riconosciuti in totale

Fr. 13'809.50.

A norma dell’art. 135 CPP, le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono

sostenute dallo Stato del Canton Ticino. Tuttavia, al dibattimento IM 1 - a

domanda della sottoscritta Presidente - ha dichiarato di essere disposto a far

fronte al pagamento dell’onorario del suo Difensore. In tali condizioni, ai

sensi dell’art. 135 cpv. 4 lett. a CPP, IM 1 viene condannato in questa sede a

risarcire allo Stato del Canton Ticino l’importo di Fr. 13'809.50.

24.

La tassa di giustizia di Fr.

1'000.- e le spese processuali sono a carico degli condannati in solido con

ripartizione interna di un mezzo ciascuno.

Visti gli art. 12, 22, 40, 47, 51,

69, 70, 139, 186 CP;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 e IM 2 cono coautori

colpevoli di:

1.1

furto aggravato,

siccome commesso in banda e per mestiere,

per avere,

nel periodo 03.04.2012 - 16.06.2012,

in diverse località del Canton __________,

agendo in correità tra loro ed in un’occasione in correità con

terzi,

per procacciarsi un indebito profitto ed alfine di appropriarsene,

tentato di sottrarre in 8 occasioni e sottratto in

24.

occasioni, cose mobili altrui per una refurtiva denunciata di

fr. 236'294.-,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 ed IM 2 sono

prosciolti dall’imputazione di ripetuta violazione di domicilio.

3.

Di conseguenza,

3.1

IM 1 è condannato:

3.1.1

alla pena detentiva di 2 (due)

anni e 2 (due) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

IM 2 è condannata:

3.2.1

alla pena detentiva di 2 (due)

anni e 2 (due) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.

Il condannato IM 1 è

mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena o

in vista della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).

§ Il mantenimento in

carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel

termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).

5.

La condannata IM 2 è

mantenuta in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena o

in vista della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).

§ Il mantenimento in

carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel

termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).

6.

IM 1 e IM 2 sono inoltre

condannati in solido a versare all’accusatore privato ACPR 6 l’importo di

fr. 3'000.-- a titolo di risarcimento danni.

7.

L’accusatore privato ACPR 7

è rinviato al competente foro civile.

8.

È ordinata la confisca di:

- fr. 57.55;

- cacciavite rosso n. 4

marca __________ (rep. n. 21647);

- paio di guanti in cotone

di colore beige (rep. n. 21648);

- nastro adesivo (rep. n.

21649);

- ciondolo a forma di croce

(rep. n. 21654);

- trousse

nera marca __________ (rep. n. 21656);

- collana

con perle bianche;

- spilla con pietra

trasparente (rep. n. 21658);

- astuccio

viola marca __________ (rep. n. 21659);

- braccialetto

con perline blu e gialle (rep. n. 21662);

- pietra di colore verde

(rep. n. 21663);

- ciondolo di colore argento

con 3 pietre rosse (rep. n. 21664);

- ricetrasmittente __________

nera con auricolare (rep. n. 21667);

- astuccio di colore nero

marca __________ (rep. n. 21677);

- ricetrasmittente marca __________

con auricolare (rep. n. 21685);

- guanti di cotone beige (rep.

n. 21686).

9.

A garanzia della copertura

delle spese, è mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di fr. 378.--

(art. 267 cpv. 3 CPP).

10.

È ordinato il dissequestro

di:

10.1

autovettura __________ grigia

targata __________ (rep. n. 20877), da restituire agli imputati;

10.2

da restituire a IM 1:

- ciondolo ovale

raffigurante la Madonna (rep. n. 21660);

- piccolo ciondolo con Madonna

e Gesù (rep. n. 21661);

- __________ nero IMEI __________

con utenza I (rep. n. 21665);

- scheda

SIM __________ __________ (rep. n. 21666);

- orologio __________ acciaio n. serie __________ (rep. n.

24650);

10.3

da restituire a IM 2:

- anello colore argento con

brillanti al centro pietra blu (rep. n. 21670);

- anello argento con

incastonata pietra trasparente (rep. n. 21671);

- orologio giallo __________

al quarzo n. 24817 (rep. n. 21672);

- catenina metallo giallo

bambino (rep. n. 21673);

- catenina color argento

bambino (rep. n. 21674);

- catena a maglie colore

giallo-bronzo (rep. n. 21675);

- ciondolo/croce a forma T

in legno con cordino (rep. n. 21676);

- anello fine senza scritte

metallo grigio (rep. n. 21678);

- anello metallo giallo con

brillante “______ 3.9.92” (rep. n. 21679);

- cavigliera marca __________

(rep. n. 21680);

- catena metallo grigio con

ciondolo a forma di croce con brillantini (rep. n. 21681);

- spilla in pietra verde a

forma di caramella (rep. n. 21682);

- __________ grigio IMEI __________

con utenza (rep. n. 21683);

- sim __________ (rep. n.

21684);

- fazzoletto bianco in

stoffa (rep. n. 21687);

10.4

da

restituire a ACPR 21:

- collana con ciondolo

“chicco d’oro” e segno zodiacale acquario (rep. n. 21651);

- collana con ciondolo

rotondo colorato (rep. n. 21652);

- spilla a forma di fiore

con pietre arancioni e perla bianca (rep. n. 21653);

- anello con brillante

bianco (rep. n. 21655);

- forbice d’ufficio (rep. n.

21669).

11.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato del Canton Ticino.

11.1

Le note professionali

dell’avv. DUF 1 sono approvate per fr. 13'809.50, comprensive di onorario e

spese.

11.2

IM 1 è tenuto a risarcire allo

Stato del Canton Ticino l’importo di fr. 13'809.50 (art. 135 cpv. 4 lett. a

CPP). Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 lett. b CPP.

12.

La tassa di giustizia di fr. 1'000.--

e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna

in misura di ½ ciascuno.

13.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 7'282.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 496.90

fr. 8'778.90 ============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 3'641.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 248.45

fr. 4'389.45

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 3'641.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 248.45

fr. 4'389.45

============

Intimazione a:

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente La

vicecancelliera