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Decisione

72.2012.124

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (in parte tentata), soggiorno illegale (art. 19 cpv. 2 LS in combinazione con l'art. 22 Cp, art. 115 cpv. 1 b LStr)

10 gennaio 2013Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

il contributo di IM 1, che non ha avuto nessun contatto con la corriera, si

riduce all’organizzazione del taxi da __________. La prognosi non può essere

ritenuta negativa per il solo fatto che IM 1 ha delinquito. In conclusione, avendo IM 1 già scontato oltre un anno di carcere, chiede la condanna del suo

patrocinato ad una pena detentiva, sospesa in tutto o in parte, che gli

consenta di ritrovare immediatamente la libertà.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. IM 1 (alias IM 1 nato il __________;

IM 1 nato il __________; IM 1 nato il __________) non ha esibito nessun

documento di legittimazione, per cui sulla sua identità non vi è alcuna

certezza.

In merito alla sua vita anteriore, il sedicente IM 1 ha dichiarato (VI PP 19.06.2012 pag. 3; verbale d’interrogatorio pagg. 1-2, all. 1 al

verbale del dibattimento) di essere nato il __________ a __________, in __________.

Figlio unico, avrebbe un fratellastro da parte di sua madre. All’età di 10 anni

suo padre sarebbe deceduto ed in seguito, quando lui aveva 12 anni, sarebbe

morta anche sua madre. Sarebbe quindi stato accolto, sempre ad __________,

dallo zio materno, sua moglie ed i loro due figli. A suo dire, la zia era molto

dura nei suoi confronti.

IM 1 ha dichiarato di essere andato a scuola solo fino alla terza

elementare. A seguito della guerra civile sarebbe stato aiutato a lasciare il

paese natio riparando in __________. Dal __________ sarebbe poi andato in __________,

dove avrebbe lavorato per quattro anni in qualità di operaio nelle saline.

Come risulta dall’incarto trasmesso dall’Ufficio federale della

migrazione (AI 152), il 4 luglio 2008 IM 1, a bordo di un barcone, ha lasciato la __________ in direzione dell’__________, sbarcando a __________, dove ha

inoltrato domanda d’asilo. A suo dire, in _____ IM 1 avrebbe lavorato fino a

quando si sarebbe infortunato. Rimasto senza risorse economiche, IM 1 ha quindi deciso di venire in Svizzera, dove ha depositato la prima domanda d’asilo in data

Considerandi

2.

maggio 2009. Successivamente, e più precisamente il

28.

febbraio 2010, il 20 novembre 2010 e il

15.

giugno 2011, IM 1 ha inoltrato altre tre domande di asilo in

Svizzera. L’Ufficio federale della migrazione non è mai entrato nel merito

delle sue domande d’asilo, disponendo il suo l’allontanamento dalla Svizzera

verso l’Italia, in quanto secondo i trattati internazionali applicabili in

materia le sue domande d’asilo sono di competenza __________.

IM 1 è incensurato nel nostro Paese (estratto del casellario

giudiziale del 03.01.2013, doc. TPC 12).

A suo dire, egli non ha precedenti penali nemmeno in __________ (verbale

d’interrogatorio pag. 2, all. 1 al verbale del dibattimento).

2.

L’arresto di IM 1 è

avvenuto a seguito del fermo della cittadina __________ __________ al valico

doganale di __________ il 17 dicembre 2011 poiché trovata in possesso, in

occasione della perquisizione personale, di 20 ovuli di cocaina (cfr. rapporto

d’arresto del 18.12.2011 e di inchiesta del 16.02.2012).

La cittadina __________ era diretta a __________ e viaggiava a

bordo del taxi con targhe ticinesi guidato da __________ sul quale era salita

alla stazione ferroviaria di __________.

La passeggera e la taxista venivano arrestate così come il marito

di quest’ultima, __________, pure lui taxista, titolare della ditta Taxi __________

di __________, il quale aveva ricevuto la richiesta della corsa da __________ a

__________, a suo dire, da una persona che in un primo tempo asseriva di non

conoscere (verbale PP 19.12.2011 pag. 2), salvo poi al contrario riconoscerlo

sulla fotografia che gli veniva sottoposta (verbale __________ del 11.01.2012).

Siccome, a suo dire, la moglie si trovava sulla strada di ritorno da __________,

lui le aveva chiesto di fermarsi alla stazione di __________ per prendere a

bordo la cliente.

Il 22 dicembre 2011 gli inquirenti chiedevano ed ottenevano la

sorveglianza telefonica in diretta del numero telefonico svizzero dal quale era

giunta la richiesta della corsa __________ al tassista (cfr. richiesta di

approvazione controllo telefonico dell’utenza ___________ del 22.12.2011, AI

36).

Gli ascolti delle telefonate permettevano agli inquirenti di

accertare che l’utente del numero sotto controllo era un uomo di origini ________

attivo nello spaccio di cocaina.

Il 3 gennaio 2012 la persona sotto controllo si metteva in

contatto con un connazionale residente nella zona di __________. Dai loro

discorsi si appurava che era intenzione dell’uomo sotto controllo di

raggiungere __________ per rifornirsi di sostanza stupefacente.

Il 5 gennaio 2012, grazie alla localizzazione del controllo

telefonico, gli inquirenti stabilivano che l’utente del numero sotto controllo

si stava dirigendo oltre __________. Nel pomeriggio la localizzazione indicava

che lo stesso stava facendo ritorno in __________ con il treno IR2187

proveniente da __________. Alle ore 22.45 di quella sera veniva fermato alla

stazione di __________, un cittadino __________ che veniva identificato in IM 1.

Lo stesso veniva accompagnato all’ospedale civico per i controlli del caso.

Dichiarava di aver occultato, nel retto, 12 corpi estranei contenenti una

sostanza a lui sconosciuta. Le radiografie che venivano effettuate mostravano

la presenza di almeno 7 corpi estranei nella parte terminale del suo intestino.

Durante l’ospedalizzazione, IM 1 espelleva 12 ovuli e due palline di una

sostanza che sottoposta ad analisi risultava essere cocaina per un peso netto

complessivo di 121.79 grammi (rapporto di pesata ed analisi dello stupefacente

AI 107).

IM 1 veniva arrestato.

3.

Effettuati gli

interrogatori delle persone coinvolte, dei diversi acquirenti e sviluppata

l’inchiesta, con atto d’accusa del 6 novembre 2012 la Pubblica accusa

ha imputato al sedicente cittadino __________ IM 1, l’infrazione aggravata alla

Legge federale sugli stupefacenti, in parte tentata, per avere:

- nel corso di dicembre 2011

tentato di importare dalla __________ alla Svizzera, agendo in correità con

tali __________ e __________, rimasti sconosciuti, 295,54 grammi netti di cocaina avente un grado di purezza variante dal 34,9% al 35,7%, senza riuscire

nel suo intento poiché il corriere __________ veniva fermata dalle Guardie di

confine al valico autostradale di __________ (punto 1.1 dell’AA)

nonché

- per avere il 05.01.2012

trasportato da __________ a __________ 12 ovuli e 2 bolas contenenti 121,79 grammi netti di cocaina avente un grado di purezza variante dal 25% al 28% (punto 1.2 dell’AA)

ed inoltre

- per avere acquistato, nel

periodo settembre 2011/gennaio 2012, complessivamente 35/40 bolas di cui circa

15/20 da sconosciuti fornitori amici di tale __________ e circa 20 bolas da 0,5 grammi da tale __________ o __________, sostanza da lui venduta sul mercato ticinese (punto 1.3

dell’AA)

nonché

- per avere venduto, tra

settembre 2011 ed il 5 gennaio 2012 tra __________, __________, __________ e __________,

almeno 35 bolas di cocaina a consumatori locali, solo in parte identificati tra

cui __________, __________, __________, __________, †__________, __________ e a

terzi rimasti sconosciuti (punto 1.4 dell’AA)

ed infine

- per avere, nel periodo

novembre/dicembre 2011, intermediato la vendita di 10 bolas contenenti circa 10 grammi lordi di cocaina per fr. 700.- tra __________ ed un cittadino di colore rimasto

sconosciuto (punto 1.5 dell’AA).

L’ulteriore imputazione di cui all’AA si riferisce al soggiorno

illegale dell’imputato nel periodo dal 24 settembre 2011 al 5 gennaio 2012,

rendendosi irreperibile alle Autorità di Polizia degli stranieri (punto 2.

dell’AA).

4.

IM 1 veniva ripetutamente interrogato

dalla Polizia e dalla Pubblica accusa e assumeva sin da subito un comportamento

apparentemente collaborativo ma mirante in realtà a sminuire la portata delle

sue responsabilità. Raccontava fin dall’inizio diverse bugie che lui stesso, posto

di fronte agli elementi raccolti a suo carico, ha poi, almeno in parte,

ritrattato nel corso dei verbali successivi rispettivamente giustificato in

modo diverso ma comunque in modo poco credibile e convincente.

L’imputato infatti trascurando i riscontri oggettivi in mano agli

inquirenti derivanti dal controllo telefonico - e quindi dalla conoscenza dei

suoi spostamenti, della sua destinazione e del contenuto delle telefonate - dichiarava

ad esempio, contrariamente al vero, di essere partito per __________ - e non

per __________ - tre giorni prima - e non il 5 gennaio 2012 - per andare dalla

sua fidanzata __________. Qui, per caso - a dispetto dell’appuntamento che

aveva preso - ha incontrato tale __________ - di cui inizialmente afferma di

non conoscere la nazionalità salvo poi affermare trattarsi di un cittadino __________

che abita a __________ - che gli ha dato 12 ovuli da trasportare in __________

e da consegnare ad un uomo che avrebbe dovuto incontrare alla stazione di __________

che gli avrebbe dato fr. 200.- quale compenso. Di questa persona che ha

dichiarato di non conoscere, non ha quindi fornito alcun elemento utile alla

sua identificazione. Ha ripetuto per diversi verbali, in modo caparbio ed

ostinato, di non essere a conoscenza del contenuto degli ovuli trasportati e

ciò anche a fronte del riscontro oggettivo costituito dal fatto che per

trasportarli da __________ a __________, li aveva nascosti nell’ano salvo poi

affermare di essere stato invece a conoscenza che si trattava di cocaina (cfr.

verbale PP 06.01.2012 pag. 3 e verbale polizia 16.01. 2012 pag. 2). La sostanza

stupefacente è stata analizzata ed è risultata avere un grado di purezza

variante dal 25% al 28% (cfr. rapporto di pesata ed analisi stupefacenti, AI

131, all. 11).

Successivamente, e meglio nel verbale del 09.02.2012 a pag. 5,

l’imputato - al contrario di quanto dichiarato fino a quel momento - dichiarava

che la cocaina da lui trasportata era - almeno in parte - destinata alla sua

attività di spaccio. La sostanza stupefacente l’aveva presa in un appartamento

a __________ dove si era recato con _____ e dove l’aveva poi nascosta

occultandola nell’ano. Una volta tornato a __________, 6 dei 12 ovuli di

cocaina avrebbe dovuto consegnarli ad una terza persona che lo avrebbe

contattato.

In riscontro all’affermazione circa lo sconosciuto destinatario di

parte degli ovuli da lui trasportati, va detto che gli inquirenti, dal

controllo telefonico non hanno rilevato nessuna chiamata giunta sull’utenza in

uso all’imputato, dal possibile destinatario della sostanza stupefacente. La

Corte, preso atto delle differenti dichiarazioni fornite dall’imputato su tale

punto, ha sorvolato sulla questione a sapere se il destinatario dei 6 ovuli

esiste o meno o se la cocaina era in realtà tutta destinata all’attività di

spaccio di IM 1, dal momento che l’imputazione della Pubblica accusa a carico

dell’imputato è riferita al trasporto della cocaina da __________ a __________.

Ora, detto trasporto è riscontrato oggettivamente dall’evacuazione di 12 ovuli

e due palline per un peso netto complessivo di 121,79 grammi di cocaina, che l’imputato non ha potuto negare e dalle telefonate dell’imputato con

l’utenza n. __________ in uso a __________, il cui contenuto gli è stato debitamente

contestato (cfr. verbale 09.02.2012 AI 102 con annessa la trascrizione delle

telefonate).

Ne consegue che il punto 1.2 dell’Atto d’accusa è stato

confermato.

5.

In merito all’attività di

spaccio IM 1 nel verbale 30 gennaio 2012 (pag. 2) riferisce che la stessa è

iniziata nel mese di settembre/ottobre 2011 quando ha rivisto __________.

Quando a seguito della domanda d’asilo, era stato trasferito a __________, i

servizi sociali cui a suo dire si era rivolto, gli dicevano che era difficile

trovare lavoro. Lui era riuscito comunque a lavorare come giardiniere nel parco

adiacente la Chiesa di __________, dove aveva avuto modo di incontrare __________

che gli chiese cosa facesse per vivere. Lui gli rispose che non c’era lavoro.

Fu così che __________, che lo conosceva già dai tempi di __________, lo

raccomandò a dei suoi amici che gli consegnavano due bolas di cocaina e gli

spiegavano che quando qualcuno gli avesse chiesto se aveva qualcosa, avrebbe

potuto dare le bolas. Dal momento che non aveva soldi, le bolas le avrebbe

pagate quando le avrebbe vendute. Il prezzo a cui avrebbe dovuto vendere le

palline, che avevano un costo di fr. 20.-, era di fr. 50.-/60.- ciascuna.

Questa a suo dire era la prima volta che aveva a che fare con sostanze

stupefacenti. Le palline ricevute riusciva a venderle a __________. Pagato la

persona che gli aveva consegnato le palline di cocaina, gliene chiedeva altre

da vendere. Il suo traffico era sempre andato avanti in questo modo: “vendevo

e di seguito compravo delle nuove palline” (verbale d’interrogatorio del

30.01

, pag. 3).

IM 1 riferisce di non essere in grado di indicare esattamente

quanta cocaina ha venduto in questo modo tenuto conto che a volte riusciva a

vendere e altre volte no e che a volte in una settimana vendeva 10 palline e

magari la settimana successiva, nulla. Altre volte vendeva 5 o 6 palline. La

cocaina la prendeva sempre dagli amici di __________.

Verso la fine di novembre 2011, le persone che gli davano le

palline di cocaina da vendere sono andate in __________. Lui si è quindi

trovato nella necessità di trovare altre persone che lo potessero rifornire

della sostanza stupefacente. All’inizio di dicembre 2011 aveva trovato un suo

connazionale che gli dava la cocaina per fare 5 bolas. Lui, a __________ nella

sua stanza, ha quindi preparato personalmente le bolas che aveva poi venduto al

prezzo di fr. 60.-/70.- ognuna perché erano più grandi delle precedenti. Ha

precisato che gli è capitato di vendere a credito ma di non aver poi più visto

il compratore e in un’occasione di aver ricevuto, in cambio di una pallina di

cocaina, un telefono cellulare Nokia.

Quando nel mese di dicembre 2011 ha finito la cocaina, ha incontrato tre persone di cui una l’aveva già conosciuta nel 2010 a __________ (cfr. verbale del 30.01.2012 pag. 3). Discuteva quindi con queste persone su come

fare per ricevere la cocaina da vendere. Uno di loro diceva che conosceva un __________

che poteva avere qualcosa e un suo amico lo informava invece che stava

arrivando della cocaina dalla __________, via __________, e gli chiedeva se

poteva chiamare un taxi per dire di andare a prendere una persona a __________.

Ha precisato che “sapevamo che era una donna che doveva venire, ma nessuno

sapeva chi fosse”. Mentre stavano aspettando il taxi, chiamava un uomo che

al telefono diceva che “con la donna non andava bene e che la donna non era

“buona” (cfr. verbale 30.01.2012 pag. 4).

6.

Sulla base di queste dichiarazioni

si ha in primo luogo che IM 1 ha ammesso di aver iniziato a spacciare cocaina nel

periodo settembre-ottobre 2011 con le palline dategli dagli amici di __________.

Gli inquirenti, grazie ai tabulati retroattivi hanno proceduto

all’identificazione di alcuni suoi acquirenti e hanno ricostruito parte dei

suoi traffici. La sua attività di spaccio, calcolata anche in funzione del

preventivo acquisto di bolas di cocaina che l’imputato ha ammesso oltre che

sulle dichiarazioni degli acquirenti identificati, è stata complessivamente di

almeno 35 bolas vendute corrispondenti - come precisato in aula - a circa 17 grammi di cocaina (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, all. 1 al verbale del

dibattimento), venduti ad acquirenti locali tra cui __________, __________, __________,

__________, †__________, __________ oltre che a terzi rimasti sconosciuti (cfr.

verbale 16.03.2012, AI 126; verbale 19.06.2012, AI 148).

L’imputato ha inoltre ammesso, anche in aula, di avere, nel

periodo novembre/dicembre 2011, intermediato la vendita di 10 bolas per

complessivi 10 grammi di cocaina tra † __________ e uno spacciatore di colore

rimasto sconosciuto, fatto che ha confermato e ribadito anche al dibattimento

(cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, all. 1 al verbale del

dibattimento).

Sulla base di detti riscontri e ritenuto che il punto 1.3 dell’AA

è riferito, come precisato dalla Pubblica accusa in aula, al preventivo

acquisto delle bolas di cui è stata imputata al punto successivo la vendita, i

punti 1.4 e 1.5 dell’Atto d’accusa hanno trovato integrale conferma.

7.

In merito all’importazione in

Svizzera di 295,54 grammi netti di cocaina (di cui al punto 1.1 dell’AA)

trasportati dalla cittadina __________ __________ (cfr. supra, considerando 2),

l’imputato ha dichiarato di non conoscere il tassista di __________, __________

(all. A al verbale 16.01.2012), cui ha chiesto la corsa da __________ a __________.

Ha negato di conoscere il tassista nonostante in base ai tabulati risultino con

lo stesso ben 43 contatti telefonici già a partire dal 09.12.2011 e nonostante

che il taxista lo abbia riconosciuto sulla foto che gli è stata sottoposta, come

un cliente che aveva già accompagnato in diversi posti - che ha indicato in

dettaglio - a __________ (cfr. verbale __________ del 11.01.2012 pag. 3-4). IM 1 ha affermato che il numero del taxista gli era stato dato da un suo amico.

L’imputato allo stesso modo ha dichiarato di non conoscere la

donna di cui alla fotografia (all. B del medesimo verbale) che gli veniva

sottoposta corrispondente a __________, che ha effettuato la corsa da __________

a __________, affermando “Penso che la stessa sia la moglie di un taxista”

(cfr. verbale 16.01.2012 pag. 6).

Ha negato infine di conoscere la corriera raffigurata nella

fotografia (all. C del verbale 16.01.2012 pag. 6) che ritrae la cittadina __________

__________, fermata il 17.12.2011 a __________ mentre entrava in __________ a

bordo del taxi guidato da __________.

Di fronte alla contestazione relativa alla cocaina trovata in

possesso della donna (20 ovuli) e del riscontro costituito dal fatto che la

richiesta di prendere la stessa alla stazione di __________ era giunta al

taxista __________ attraverso il numero telefonico in suo uso, l’imputato, come

visto, ha dichiarato che un suo amico gli ha domandato di chiamare un taxi

perché lui non parlava italiano. Ha aggiunto che “questo mio amico aveva

bisogno che il taxista andasse a prendere una ragazza presso la stazione di __________,

siccome la coppia voleva passare il natale assieme” (verbale

d’interrogatorio del 16.01.2012, pag. 7). Ha dichiarato che questo suo amico è

un cittadino __________ che parla __________, soprannominato “__________”, che

non aveva credito sul suo telefonino.

Posto di fronte alle telefonate intercorse con il taxista,

l’imputato ha ammesso poi quanto già riferito da __________ agli inquirenti, e

cioè che il taxista lo aveva chiamato informandolo del fermo - avvenuto alla

dogana di __________ - della donna a bordo del taxi (cfr. verbale 16.01.2012

pag. 7).

Nei verbali successivi l’imputato ha ammesso che la cocaina trasportata

dalla cittadina __________ __________ era destinata anche a lui. Dando delle

spiegazioni vaghe ed altalenanti, IM 1 ha dichiarato che ad attendere la cocaina erano in tre: lui stesso oltre a __________ e a tale __________, persone

queste rimaste ignote. Dopo aver organizzato il trasporto della donna __________

da __________ a __________, ha dichiarato che avrebbe atteso il suo arrivo a __________.

Una volta recuperata la cocaina, sarebbe stata divisa tra loro tre in parti o

meglio in una percentuale che non ha saputo indicare. Neppure ha precisato chi

avrebbe pagato la cocaina e chi avrebbe corrisposto il compenso alla corriera __________.

Nel verbale del 30.01.2012 gli inquirenti gli contestano che dal

tenore delle telefonate (in lingua __________ e tradotte da un interprete ufficiale)

acquisite grazie al controllo telefonico, il destinatario finale della cocaina

trasportata dalla __________ __________, risultava essere lui stesso. IM 1 ha risposto dichiarando che “la cocaina non era principalmente destinata a me ma al mio amico __________.

Io ne avrei presa una parte ma non sapevo quanto siccome non avevo idea di

quanta ne fosse arrivata”. Ha precisato che lui non aveva messo denaro per

l’acquisto di questa cocaina (cfr. verbale 30.01.2012 pag. 4) e ha ripetuto che

sapeva che la corriera sarebbe dovuta arrivare in centro a __________ e che lui

sarebbe “stato presente al suo arrivo”.

Ha precisato e ribadito ancora a pag. 5 del medesimo verbale che

la cocaina “l’avremmo divisa in tre. La cocaina non era stata pagata,

l’abbiamo ricevuta a credito. Io avrei dato i soldi a qualcuno che poi li

avrebbe fatti pervenire in __________”. Ha indicato inoltre che lui avrebbe

dato il denaro a __________ che era colui che conosceva meglio la persona in __________.

Ha dichiarato di non essere in possesso del numero di telefono di __________

che aveva visto l’ultima volta nel 2010 a __________.

Ha ripetuto ancora che la cocaina sarebbe stata divisa tra lui, __________

e __________ ma che non avevano discusso “su quanta cocaina ognuno avrebbe

ricevuto”. Ha aggiunto che nessuno di loro avrebbe dovuto dare soldi alla

corriera.

Ha dichiarato che il taxista non sapeva cosa trasportava la donna

e che personalmente non aveva mai fatto corse con questo taxista (cfr. verbale

12.06.2012

pag. 3-5-6; verbale 10.07.2012 pag. 2-3). Affermazione questa in

palese contrasto con le dichiarazioni di __________ il quale, nel verbale

dell’11.01.2012 a pag. 3-4, ha riconosciuto l’imputato quale suo cliente anche

se ha dichiarato di non sapere il suo nome o il soprannome ma ha indicato

diverse località e diversi esercizi pubblici in cui lo ha accompagnato con le

corse che aveva effettuate per lui (verbale __________ 11.01.2012 pag. 3-4).

8.

La Corte in merito a tale

punto (1.1 dell’AA) ha considerato innanzitutto il riscontro oggettivo

costituito dal fatto che, in base ai tabulati, è stato l’imputato, con l’utenza

in suo uso (n. __________) ad aver organizzato - così come del resto ha ammesso

lo stesso IM 1 (oltre che le dichiarazioni di __________ nei verbali del 18 e

19.12

) - con il taxista __________ la corsa da __________ a __________

della cittadina __________ __________ trovata in possesso di 295,54 grammi netti di cocaina.

La Corte ha inoltre considerato a comprova del coinvolgimento

dell’imputato nell’importazione della cocaina dalla __________, il contenuto

delle telefonate in lingua __________ del 23.12.2011, del 24.12.2011, del

25.12

, del 29.12.2011 e del 27.12.2011, che, debitamente tradotte, sono

state contestate all’imputato (verbale del 30.01.2012 AI98). Nel corso di

queste telefonate IM 1 - sentendosi protetto dall’uso della lingua __________

tanto da rifiutarsi di parlare in inglese di certe cose al telefono (cfr.

telefonata del 27.12.2011) - riferisce agli interlocutori, tra cui un’utenza __________

(__________- telefonata del 27.12.2011 ore 18:12), dell’avvenuto fermo della

corriera, del sequestro della “roba” che questa donna trasportava, del

quantitativo di “roba” dal quale avrebbe potuto guadagnare tanti soldi,

della sua preoccupazione per il rischio di essere arrestato a seguito

dell’avvenuto fermo della corriera.

La Corte ha considerato poi quale ulteriore elemento indiziante il

coinvolgimento dell’imputato, la circostanza che la stessa utenza spagnola di

cui alla telefonata del 27.12.2011 ore 18:12, aveva già chiamato l’imputato il

giorno successivo al fermo della corriera in particolare alle ore 17.25 del

18.12.2011

(cfr. tabulati telefonici di cui al doc. TPC 14).

In merito al quantitativo di cocaina importato dalla __________,

la Corte ha considerato l’imputato - incline, come visto, a raccontar bugie - non

credibile quando afferma di non aver saputo di che quantitativo di cocaina si

trattava e questo già solo per la semplice e logica considerazione che non

poteva certo pensare trattarsi di poche decine di grammi ma di un quantitativo

senz’altro importante dal momento che per l’invio in Svizzera è stata impiegata

una corriera proveniente dalla __________ con le conseguenti spese da sostenere

per il trasporto in particolare per l’aereo, per il soggiorno oltre che per il

compenso da corrispondere alla corriera. La Corte ha considerato ancora che IM

1, per sua stessa ammissione, in quel periodo era rimasto senza cocaina e che

il quantitativo importato dalla __________ è tutt’altro che estraneo all’attività

di IM 1, che non era limitata a quella di piccolo spacciatore da strada se appena

si pon mente al fatto che quando è stato fermato il 5 gennaio 2012 era in

possesso di oltre centoventi grammi netti di cocaina, ciò che a giudizio della

Corte comprova che i quantitativi che trattava erano diventati in breve tempo

importanti e che IM 1 godeva della fiducia dei fornitori. A conferma che

l’imputato era conosciuto, che il suo nome girava nell’ambiente con tutt’altra

fama che non quella di spacciatore di pochi grammi, la Corte ha considerato il

contenuto della telefonata, contestata all’imputato, del 26.12.2011 ore 16.53

con l’utenza __________ n. __________, in cui l’interlocutore chiede

all’imputato la disponibilità ad occuparsi di un quantitativo di sostanza

stupefacente dall’elevato grado di purezza che doveva perciò essere tagliata e

che si trovava già a __________. L’interlocutore riferisce a IM 1 che c’è a __________

un’altra persona che però non è in grado di occuparsene trattandosi di un piccolo

spacciatore (cfr. verbale 05.03.2012 AI 122). Richiesta che l’imputato non

rifiuta ma che anzi si dichiara disponibile ad eseguire.

La Corte ha considerato infine che l’imputato stesso, seppur in

modo tutt’altro che lineare (supra considerando 7), ha ammesso di aver

organizzato la corsa della corriera e di essere, insieme ai correi,

destinatario della sostanza stupefacente da questa trasportata, conformemente

all’imputazione a suo carico indicata nel punto 1.1 dell’Atto d’accusa con la

rettifica che la Corte ha ritenuto realizzata e non solo tentata la fattispecie

dell’importazione dal momento che il taxi con a bordo la corriera è stato

fermato il 17.12.2011 al valico doganale di __________ e pertanto quando la

cocaina si trovava già in territorio svizzero.

9.

Secondo l’art. 19 cpv.1

della LF sugli stupefacenti (LStup), chiunque intenzionalmente e senza essere

autorizzato tra l’altro acquista, aliena, trasporta, importa, detiene o negozia

per terzi stupefacenti oppure fa preparativi a questi scopi, è punito, se ha

agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno

cui può essere cumulata una pena pecuniaria. Un caso è grave se l’autore sa o deve

presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che

può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (cpv. 2 lett. a), il che

è oggettivamente dato già per i quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112

IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 12 grammi di eroina pura (DTF 109 IV 145, con le precisazioni in DTF 119 IV 180 e 120 IV 334). Per

quanto riguarda invece l’aspetto soggettivo, occorre tenere presente che le

nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante sono ormai una realtà di comune

conoscenza (DTF 104 IV 211; cfr. anche 106 IV 232).

10.

Ciò detto è pacifico che IM 1

con quanto fatto, si è reso autore colpevole di infrazione alla Legge federale

sugli stupefacenti (punto 1. dell’AA) aggravata a motivo del quantitativo di

cocaina trafficato avuto riguardo al grado di purezza variante per quella

trasportata il 5 gennaio 2012 da __________ a __________, dal 25/ al 28% e

dal 34,9% al 35,7% per quella importata in Svizzera il 17.12.2011.

11.

In merito all’imputazione di

soggiorno illegale (punto 2. dell’AA), va innanzitutto sottolineato che la

Pubblica accusa non ha - giustamente - imputato tale reato a IM 1 per avere

(illegalmente) soggiornato in Svizzera dopo la decisione di non entrata nel

merito dell’Ufficio federale della migrazione del 22 ottobre 2011, siccome tale

decisione è stata notificata a IM 1 solo il 12 luglio 2012, mentre si trovava già

in carcere (AI 154; verbale d’interrogatorio pag. 1, all. 1 al verbale

d’interrogatorio). IM 1 è imputato di soggiorno illegale in quanto si è reso “irreperibile

alle Autorità di Polizia degli stranieri” a far tempo dal 24 settembre

2011.

Ammesso e non concesso che l’imputato si sia reso irreperibile alle

Autorità di Polizia degli stranieri - al riguardo IM 1 ha dichiarato che “io non mi nascondevo dalla Polizia ma giravo per __________ e per altri posti”

(verbale d’interrogatorio pag. 5, all. 1 al verbale dibattimentale) - la

Corte ha ritenuto che per un richiedente l’asilo in possesso del permesso N, il

solo fatto di rendersi irreperibile non adempie i presupposti del reato di

soggiorno illegale previsto dall’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr e ha conseguentemente

prosciolto IM 1 dalla relativa imputazione.

12.

L'art. 47 CP stabilisce che

il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita

anteriore e delle condizioni personali di lui nonché dell’effetto che la pena

avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di

prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del

condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può

ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze

sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del

17.

aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV

97.

consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono

tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata

alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso

di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art.

47.

CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis

mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47

CP), a mente della quale, per valutare la gravità della colpa, entrano in

considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto

ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità

della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo

di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la

durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la

recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo

il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6

consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112

consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati - sempre secondo la citata giurisprudenza

- la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui

ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali

precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47

con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag.

289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della

pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età,

agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva

ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007,

consid. 6.4;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26

ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione

generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice,

espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale

possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo

a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).

Per giurisprudenza il giudice deve valutare la colpa partendo

dalla gravità oggettiva degli atti (DTF 112 IV 109). In materia di traffici di

stupefacenti il TF, pur ribadendo che il criterio dei quantitativi non è il

solo determinante, ha avuto modo di ribadire ancora di recente che esso resta

un criterio importante (DTF 6B 370/2007 e 6B 10 2010).

13.

In merito all’entità della

colpa di IM 1, sedicente, la Corte non ha potuto che rimarcare la gravità

oggettiva del reato commesso come quello di infrazione aggravata alla Legge

federale sugli stupefacenti, la cui gravità, a fronte del quantitativo, risulta

già solo dalla comminatoria (ex art. 19 cifra 2 LF sugli stupefacenti) di una pena

minima non inferiore ad un anno di pena detentiva cui può essere cumulata una

pena pecuniaria. E’ grave inoltre che l’imputato abbia trattato il quantitativo

di oltre 430 grammi di cocaina in un breve lasso di tempo dimostrando con ciò

una notevole disponibilità alla reiterazione del reato. Soggettivamente si ha

che è un fatto notorio che la droga faccia male e questo dato certamente non

sfuggiva all’imputato.

La Corte ha considerato che IM 1 si è dato allo spaccio per puro

spirito di lucro, non essendo egli un consumatore di sostanze stupefacenti e

che si è dato a questa “attività” con grande determinazione vero è che quando è

rimasto senza cocaina, non è stato con le mani in mano ma si è dato subito da

fare per cercarne altra arrivando a trattare in un breve lasso di tempo

quantitativi consistenti e diventando un riferimento importante nell’ambiente

dello spaccio, godendo, tra l’altro, della fiducia di coloro che gli affidavano

rispettivamente gli fornivano la sostanza stupefacente.

La Corte ha considerato che l’imputato è stato reticente e poco

collaborativo con gli inquirenti ciò che ha evinto in modo chiaro, tra l’altro,

dal fatto che quando durante gli interrogatori ha chiesto ed ottenuto di poter

parlare con il suo difensore, alla ripresa del verbale gli veniva chiesto se

aveva qualcosa di spontaneo da riferire, ha risposto che preferiva che gli

fossero fatte delle domande. Ciò a giudizio della Corte denota un agire furbo

ed accorto volto a non dire agli inquirenti più di quanto fosse necessario. L’imputato

ha raccontato poi fin dall’inizio, al momento del fermo, diverse bugie per

sminuire la portata delle sue responsabilità, dapprima negando di essere a

conoscenza che si trattava di cocaina e tentando poi di farsi passare come un

semplice trasportatore della sostanza da consegnare ad un non meglio indicato

destinatario rimasto sconosciuto rispettivamente di dare l’immagine di sé di

piccolo spacciatore che si limita a vendere due palline di cocaina per volta.

In questo tentativo, per la Corte mal riuscito, l’imputato ha infatti

dimenticato le diverse risultanze che disattendono l’affermazione di sé quale

piccolo spacciatore di poche bolas. A tal riguardo la Corte ha tenuto conto che

al momento del fermo l’imputato non era in possesso di qualche bolas ma di un

quantitativo di ben 121,79 grammi di cocaina. La Corte ha considerato poi

indicativa la richiesta pervenuta a IM 1 dall’utenza spagnola di occuparsi

della cocaina che già si trovava a __________, fatto che, a giudizio della

Corte, dimostra che l’imputato era conosciuto non quale piccolo spacciatore ma quale

persona, affidabile, in grado di trattare ben altri quantitativi di cocaina con

un elevato grado di purezza. Anche il quantitativo di cocaina importato dalla __________

era apprezzabile e con un grado di purezza di tutto rispetto (variante da 34,9%

al 35,7%) ad ulteriore riprova che l’imputato avrà pure iniziato, come dice,

con poche bolas di cocaina, ma in breve tempo era comunque diventato uno

spacciatore importante ed un sicuro riferimento nell’ambiente dei trafficanti.

La Corte ha considerato inoltre che l’imputato si è guardato bene

dal fornire indicazioni utili all’identificazione dei personaggi che di volta

in volta chiamava in causa, ciò vale sia per il __________, sia per __________

di __________ che per __________ che per il fornitore __________. Riguardo a

quest’ultimo è illuminante dell’attitudine assunta dall’imputato e della sua

volontà di proteggere il proprio fornitore, il confronto tra il contenuto della

telefonata intercettata e quanto afferma IM 1 (cfr. verbale d’interrogatorio

del 12.06.2012, pag. 4), allorché dichiara agli inquirenti - raccontando

un’ennesima bugia - di non sapere dove abita __________ e di incontrarlo sempre

e solo alla pensilina di __________, quando al contrario risulta in modo chiaro

dal contenuto della telefonata che IM 1 incontrava il fornitore presso il di

lui domicilio, ciò che secondo la Corte è un’ulteriore dimostrazione della fiducia

di cui godeva l’imputato.

Il comportamento di IM 1 che protegge l’anonimato di questo

fornitore ed in generale dei suoi contatti dimostra, a giudizio della Corte,

che l’imputato non si è affatto distanziato da quanto ha commesso e

dall’ambiente del traffico di stupefacenti.

A suo favore, così come postulato dalla difesa, la Corte ha

comunque considerato che alla fine, seppur con diverse bugie e parecchia

reticenza, confrontato con i riscontri oggettivi in mano agli inquirenti, con

il contenuto delle telefonate e dei suoi spostamenti, IM 1 ha ammesso l’attività di spaccio svolta, il trasporto di cocaina da ______ a ______ (che sarebbe

stato ben difficile negare avuto riguardo al modo in cui è stata trasportata la

cocaina) nonché di essere stato, con i correi rimasti sconosciuti, il

destinatario finale della cocaina trasportata dalla corriera __________ anche

se siamo ben lungi dal poter parlare di collaborazione con gli inquirenti

all’accertamento della verità. La Corte ha considerato infatti che i

quantitativi indicati nell’AA non sono il frutto di ammissioni immediate e spontanee

fatte dall’imputato subito dopo l’arresto, ma il risultato del lavoro degli

inquirenti, che attraverso il controllo telefonico hanno fermato l’imputato e

attraverso i tabulati telefonici hanno identificato ed interrogato gli

acquirenti, sottoponendone poi le dichiarazioni a IM 1 che ha ammesso

quantitativi di spaccio non sempre collimanti perfettamente con le chiamate in

correità degli acquirenti. Anche per la cocaina importata in Svizzera dalla

corriera __________, sono stati gli inquirenti a risalire ad IM 1 attraverso il

numero del cellulare che aveva in uso. La Corte ha considerato che l’attività

di spaccio di IM 1 era in piena espansione e sarebbe continuata con

quantitativi sempre più importanti se non fosse stato fermato dall’intervento

della Polizia dal momento che lo ha arrestato poiché sotto censura telefonica.

La Corte ha considerato che l’imputato, sedicente, e quale

richiedente l’asilo, invece di comportarsi correttamente nel Paese che

momentaneamente lo ospita, non trova di meglio da fare poco dopo essere giunto

in Svizzera, che mettersi a spacciare cocaina, dimostrando una notevole

determinazione visto che appena è rimasto senza la sostanza stupefacente, si è

attivato rapidamente e con successo, per procurarsela. La richiesta d’asilo presentata

da IM 1 - alla luce del fatto che siamo alla quarta domanda e che nel corso

delle precedenti gli è stato ben spiegato che competente per esaminare la sua

domanda d’asilo, è __________ e non la Svizzera, dove si ostina invece a

tornare - sembra essere solo un pretesto per giustificare la sua presenza sul

nostro territorio.

Sempre in merito alla sua condizione in __________ vi è inoltre la

circostanza che IM 1 è rimasto sedicente visto che non ha fatto alcuno sforzo

per avere un valido documento di identità tale da permettere di accertare in

modo ufficiale le sue generalità. L’assenza di un documento, visto anche i vari

alias di cui ha finora fatto uso, appare quindi alla luce dei fatti, del tutto

intenzionale e voluta così da impedire alle Autorità svizzere l’accertamento

della sua vera identità, ciò che non depone certo a suo favore.

La Corte ha considerato infine che l’imputato è incensurato per

cui tenuto conto del lungo carcere preventivo sofferto, della sua precaria

situazione familiare e personale e del proscioglimento in merito al soggiorno

illegale, ha ritenuto adeguata alla sua colpa una pena detentiva di 2 anni e 3

mesi che sono da espiare essendo la sua prognosi negativa dal momento che IM 1

non si è assunto pienamente la responsabilità di quanto commesso e non ha fatto

nulla per far pervenire alla Corte un valido documento d’identità tenuto conto

che siamo alla quarta domanda d’asilo. L’imputato non da quindi nessuna

garanzia che posto in libertà non ricominci a delinquere nuovamente.

14.

Da ultimo la Corte ha

ordinato la confisca della sostanza stupefacente, da distruggere, e degli altri

oggetti che sono riconducibili al traffico di stupefacenti.

15.

La tassa di giustizia di fr.

1'000.-- e le spese processuali sono state poste a carico dell’imputato, fatta

eccezione per le spese per la difesa d’ufficio, che sono a carico dello Stato,

riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

Visti gli art. 12, 40, 47, 51, 69

CP;

19.

cpv. 1 e cpv. 2 LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1, sedicente,

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere tale da poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

1.1.1

nel periodo settembre 2011 -

gennaio 2012,

a __________, __________, __________ e __________,

previo acquisto da tali __________ e __________ o __________,

alienato ad __________, __________, __________, __________, __________

e __________ nonché ad altri consumatori locali non identificati,

complessivamente circa 35 bolas corrispondenti a 17 grammi di cocaina;

1.1.2

nel mese di dicembre 2011,

importato dalla __________ in Svizzera,

agendo in correità con tali __________ e __________,

295,54 grammi netti di cocaina;

1.1.3

il 5 gennaio 2012,

trasportato da __________ a __________ 12 ovuli e 2 bolas

contenenti complessivamente 121,79 grammi netti di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1, sedicente, è

prosciolto dall’imputazione di soggiorno illegale (punto 2. dell’atto

d’accusa).

3.

Di conseguenza,

IM 1, sedicente, è

condannato:

3.1

alla pena detentiva di 2

(due) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento della tassa di

giustizia di Fr. 1'000.-- e dei disborsi.

4.

È ordinata la confisca di:

- 12 ovuli e 2 bolas

contenenti cocaina per un peso totale netto di 121,79 grammi, da distruggere;

- 1 telefono cellulare HTC

IMEI __________ (rep. n. 18514);

- 1 telefono cellulare Nokia

IMEI __________ (rep. n. 18516);

- 1 carta SIM __________ __________

(rep. n. 18517).

5.

È ordinato il dissequestro

di 1 carta SIM __________ __________ (rep. no. 18515).

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La

retribuzione del difensore viene stabilita con decisione separata.

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 15'311.15

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 130.--

fr. 16'441.15

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