72.2012.124
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (in parte tentata), soggiorno illegale (art. 19 cpv. 2 LS in combinazione con l'art. 22 Cp, art. 115 cpv. 1 b LStr)
10 gennaio 2013Italiano40 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2012.124
Lugano,
10 gennaio 2013/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Rosa
Item, Presidente
GI 1 6
GI 2 7
Anna Grümann,
vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo , per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1, sedicente
Alias:
IM 1
IM 1
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 5
gennaio 2012 al 27 marzo 2012 (83 giorni)
in anticipata esecuzione della
pena 28 marzo 2012
imputat, a
norma dell’atto d’accusa nr. 112/2012 del 6 novembre 2012, di
1. infrazione aggravata
alla Legge federale sugli stupefacenti (in parte tentata)
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone,
in specie, per avere,
nel periodo settembre 2011/05 gennaio 2012, a __________, __________, __________, __________, __________,
senza essere autorizzato,
tentato di importare, agendo in correità con tali __________ e __________,
dalla __________ alla Svizzera 295.54 grammi netti di cocaina avente un grado di purezza variante tra il 34,9% ed il 35,7%,
trasportato da __________ a __________ 121,79 grammi netti di cocaina avente un grado di purezza variante tra il 25% ed il 28%,
sostanza tutta destinata alla vendita sul mercato locale,
acquistato, alienato, intermediato a __________, __________, __________
e __________, almeno 45 bolas contenenti cocaina per un peso complessivo di
almeno 27 grammi lordi,
e, meglio, per avere,
1.1. nel
corso del mese di dicembre 2011 tentato di importare dalla __________ alla Svizzera, agendo in correità con tali __________ e __________,
rimasti sconosciuti, 295,4 grammi netti di cocaina avente un grado di purezza
variante dal 34,9% al 35,7%, senza riuscire nel suo intento poiché il corriere __________
veniva fermata dalle Guardie di Confine al valico autostradale di __________;
1.2. il
05 gennaio 2012 trasportato sulla tratta ferroviaria __________ – __________,
occultandoli nella parte finale del suo intestino, 12 ovuli e 2 bolas
contenenti 121,79 grammi netti di cocaina avente un grado di purezza variante tra
il 25% ed il 28%;
1.3. acquistato
nel periodo settembre 2012/gennaio 2012
- circa 15/20 bolas
contenenti cocaina da persone rimaste sconosciute amiche di tale __________,
sostanza poi venduta sul mercato locale,
- circa 20 bolas da 0,5 grammi di cocaina da tale __________ o __________, sostanza poi venduta sul mercato locale,
1.4. venduto
nel periodo settembre 2011/05 gennaio 2012 a __________, __________, __________, __________, almeno 35 bolas contenenti cocaina, di cui almeno 14 così
ripartite a:
- __________: 1 bolas
contenenti cocaina per il prezzo di CHF 50.00,
- __________: 2 bolas
contenenti cocaina per il prezzo di CHF 150.00 cadauna e 1 bolas contenente
cocaina per il prezzo di CHF 50.00,
- __________: 1 bolas
contenente cocaina in cambio di un telefono Nokia,
- __________: 1 bolas
contenente cocaina per il prezzo di CHF 60.00 e 2 bolas contenenti cocaina per
il prezzo di CHF 50.00 cadauna,
- __________: 1 bolas
contenente cocaina per il prezzo di CHF 70.00,
- __________: 5 bolas
contenenti cocaina per il prezzo di CHF 400.00,
- le rimanenti 21 bolas
contenenti cocaina ad acquirenti rimasti sconosciuti;
1.5. nel
periodo novembre 2001/dicembre 2011 intermediato tra __________ ed un uomo di
colore rimasto sconosciuto, una vendita di cocaina vertente su 10 bolas
contenenti cocaina per 10 grammi lordi al prezzo di CHF 700.00;
2. soggiorno illegale
per avere soggiornato illegalmente in Svizzera nel periodo 24
settembre 2011/05 gennaio 2012, rendendosi irreperibile alle Autorità di
Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 LS in combinazione con
l’art. 22 CP, art. 115 cpv. 1 b LStr;
Presenti
§ il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
§ l’imputato IM 1, assistito dal suo
difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
§ l’'interprete __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalla ore 09:30 alle ore
14:45.
Evase le seguenti
questioni: I. Verbale del dibattimento
Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa viene così corretto:
- punto 1.1: 295,54 grammi netti di cocaina;
- punto 1.3: nel periodo
settembre 2011/gennaio 2012;
- punto 1.5: nel periodo
novembre 2011/dicembre 2011.
A domanda della Presidente, la Procuratrice pubblica precisa
che la cocaina acquistata di cui al punto 1.3 dell’atto d’accusa è la medesima
che l’imputato ha poi venduto così come imputato al punto 1.4 dell’atto
d’accusa.
La Presidente comunica alle parti che in relazione al punto 1.1
dell’atto d’accusa intende scostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti
giusta l’art. 344 CPP, prospettando il reato consumato in luogo del tentativo.
Dà quindi alle parti la facoltà di esprimersi in proposito:
- la PP è d’accordo;
- l’avv. DUF 1 non si
oppone.
Sentiti § il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il
quale sottolinea il comportamento poco collaborativo dell’imputato, che non ha
fornito elementi utili all’identificazione dei suoi fornitori di stupefacente.
Pone in rilievo il crescendo che ha portato IM 1, in pochi mesi, dallo spaccio di qualche bolas al trasporto di un ingente quantitativo di cocaina.
La colpa dell’imputato è quindi grave. In conclusione, chiede la conferma
integrale dell’atto d’accusa e la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 33
mesi. Detta pena ha da essere espiata, poiché la prognosi è del tutto
sfavorevole, trattandosi di un sedicente senza nessun legame con il nostro
territorio e la cui attività di spaccio è stata bloccata unicamente dal suo
arresto. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro, eccezion fatta per
la carta SIM __________, nonché la distruzione dello stupefacente;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato, il quale rileva che il suo assistito è un
piccolo spacciatore di bolas e non ha invece quello spessore criminale che la
Procuratrice pubblica gli ha attribuito. L’attività di spaccio di IM 1 non
raggiunge il quantitativo minimo per poterla qualificare di infrazione
aggravata. Per quanto concerne il trasporto da __________ a __________, si
tratta di un mero trasporto e non di smercio. In relazione al trasporto dalla __________,
Fatti
il contributo di IM 1, che non ha avuto nessun contatto con la corriera, si
riduce all’organizzazione del taxi da __________. La prognosi non può essere
ritenuta negativa per il solo fatto che IM 1 ha delinquito. In conclusione, avendo IM 1 già scontato oltre un anno di carcere, chiede la condanna del suo
patrocinato ad una pena detentiva, sospesa in tutto o in parte, che gli
consenta di ritrovare immediatamente la libertà.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. IM 1 (alias IM 1 nato il __________;
IM 1 nato il __________; IM 1 nato il __________) non ha esibito nessun
documento di legittimazione, per cui sulla sua identità non vi è alcuna
certezza.
In merito alla sua vita anteriore, il sedicente IM 1 ha dichiarato (VI PP 19.06.2012 pag. 3; verbale d’interrogatorio pagg. 1-2, all. 1 al
verbale del dibattimento) di essere nato il __________ a __________, in __________.
Figlio unico, avrebbe un fratellastro da parte di sua madre. All’età di 10 anni
suo padre sarebbe deceduto ed in seguito, quando lui aveva 12 anni, sarebbe
morta anche sua madre. Sarebbe quindi stato accolto, sempre ad __________,
dallo zio materno, sua moglie ed i loro due figli. A suo dire, la zia era molto
dura nei suoi confronti.
IM 1 ha dichiarato di essere andato a scuola solo fino alla terza
elementare. A seguito della guerra civile sarebbe stato aiutato a lasciare il
paese natio riparando in __________. Dal __________ sarebbe poi andato in __________,
dove avrebbe lavorato per quattro anni in qualità di operaio nelle saline.
Come risulta dall’incarto trasmesso dall’Ufficio federale della
migrazione (AI 152), il 4 luglio 2008 IM 1, a bordo di un barcone, ha lasciato la __________ in direzione dell’__________, sbarcando a __________, dove ha
inoltrato domanda d’asilo. A suo dire, in _____ IM 1 avrebbe lavorato fino a
quando si sarebbe infortunato. Rimasto senza risorse economiche, IM 1 ha quindi deciso di venire in Svizzera, dove ha depositato la prima domanda d’asilo in data
Considerandi
2.
maggio 2009. Successivamente, e più precisamente il
28.
febbraio 2010, il 20 novembre 2010 e il
15.
giugno 2011, IM 1 ha inoltrato altre tre domande di asilo in
Svizzera. L’Ufficio federale della migrazione non è mai entrato nel merito
delle sue domande d’asilo, disponendo il suo l’allontanamento dalla Svizzera
verso l’Italia, in quanto secondo i trattati internazionali applicabili in
materia le sue domande d’asilo sono di competenza __________.
IM 1 è incensurato nel nostro Paese (estratto del casellario
giudiziale del 03.01.2013, doc. TPC 12).
A suo dire, egli non ha precedenti penali nemmeno in __________ (verbale
d’interrogatorio pag. 2, all. 1 al verbale del dibattimento).
2.
L’arresto di IM 1 è
avvenuto a seguito del fermo della cittadina __________ __________ al valico
doganale di __________ il 17 dicembre 2011 poiché trovata in possesso, in
occasione della perquisizione personale, di 20 ovuli di cocaina (cfr. rapporto
d’arresto del 18.12.2011 e di inchiesta del 16.02.2012).
La cittadina __________ era diretta a __________ e viaggiava a
bordo del taxi con targhe ticinesi guidato da __________ sul quale era salita
alla stazione ferroviaria di __________.
La passeggera e la taxista venivano arrestate così come il marito
di quest’ultima, __________, pure lui taxista, titolare della ditta Taxi __________
di __________, il quale aveva ricevuto la richiesta della corsa da __________ a
__________, a suo dire, da una persona che in un primo tempo asseriva di non
conoscere (verbale PP 19.12.2011 pag. 2), salvo poi al contrario riconoscerlo
sulla fotografia che gli veniva sottoposta (verbale __________ del 11.01.2012).
Siccome, a suo dire, la moglie si trovava sulla strada di ritorno da __________,
lui le aveva chiesto di fermarsi alla stazione di __________ per prendere a
bordo la cliente.
Il 22 dicembre 2011 gli inquirenti chiedevano ed ottenevano la
sorveglianza telefonica in diretta del numero telefonico svizzero dal quale era
giunta la richiesta della corsa __________ al tassista (cfr. richiesta di
approvazione controllo telefonico dell’utenza ___________ del 22.12.2011, AI
36).
Gli ascolti delle telefonate permettevano agli inquirenti di
accertare che l’utente del numero sotto controllo era un uomo di origini ________
attivo nello spaccio di cocaina.
Il 3 gennaio 2012 la persona sotto controllo si metteva in
contatto con un connazionale residente nella zona di __________. Dai loro
discorsi si appurava che era intenzione dell’uomo sotto controllo di
raggiungere __________ per rifornirsi di sostanza stupefacente.
Il 5 gennaio 2012, grazie alla localizzazione del controllo
telefonico, gli inquirenti stabilivano che l’utente del numero sotto controllo
si stava dirigendo oltre __________. Nel pomeriggio la localizzazione indicava
che lo stesso stava facendo ritorno in __________ con il treno IR2187
proveniente da __________. Alle ore 22.45 di quella sera veniva fermato alla
stazione di __________, un cittadino __________ che veniva identificato in IM 1.
Lo stesso veniva accompagnato all’ospedale civico per i controlli del caso.
Dichiarava di aver occultato, nel retto, 12 corpi estranei contenenti una
sostanza a lui sconosciuta. Le radiografie che venivano effettuate mostravano
la presenza di almeno 7 corpi estranei nella parte terminale del suo intestino.
Durante l’ospedalizzazione, IM 1 espelleva 12 ovuli e due palline di una
sostanza che sottoposta ad analisi risultava essere cocaina per un peso netto
complessivo di 121.79 grammi (rapporto di pesata ed analisi dello stupefacente
AI 107).
IM 1 veniva arrestato.
3.
Effettuati gli
interrogatori delle persone coinvolte, dei diversi acquirenti e sviluppata
l’inchiesta, con atto d’accusa del 6 novembre 2012 la Pubblica accusa
ha imputato al sedicente cittadino __________ IM 1, l’infrazione aggravata alla
Legge federale sugli stupefacenti, in parte tentata, per avere:
- nel corso di dicembre 2011
tentato di importare dalla __________ alla Svizzera, agendo in correità con
tali __________ e __________, rimasti sconosciuti, 295,54 grammi netti di cocaina avente un grado di purezza variante dal 34,9% al 35,7%, senza riuscire
nel suo intento poiché il corriere __________ veniva fermata dalle Guardie di
confine al valico autostradale di __________ (punto 1.1 dell’AA)
nonché
- per avere il 05.01.2012
trasportato da __________ a __________ 12 ovuli e 2 bolas contenenti 121,79 grammi netti di cocaina avente un grado di purezza variante dal 25% al 28% (punto 1.2 dell’AA)
ed inoltre
- per avere acquistato, nel
periodo settembre 2011/gennaio 2012, complessivamente 35/40 bolas di cui circa
15/20 da sconosciuti fornitori amici di tale __________ e circa 20 bolas da 0,5 grammi da tale __________ o __________, sostanza da lui venduta sul mercato ticinese (punto 1.3
dell’AA)
nonché
- per avere venduto, tra
settembre 2011 ed il 5 gennaio 2012 tra __________, __________, __________ e __________,
almeno 35 bolas di cocaina a consumatori locali, solo in parte identificati tra
cui __________, __________, __________, __________, †__________, __________ e a
terzi rimasti sconosciuti (punto 1.4 dell’AA)
ed infine
- per avere, nel periodo
novembre/dicembre 2011, intermediato la vendita di 10 bolas contenenti circa 10 grammi lordi di cocaina per fr. 700.- tra __________ ed un cittadino di colore rimasto
sconosciuto (punto 1.5 dell’AA).
L’ulteriore imputazione di cui all’AA si riferisce al soggiorno
illegale dell’imputato nel periodo dal 24 settembre 2011 al 5 gennaio 2012,
rendendosi irreperibile alle Autorità di Polizia degli stranieri (punto 2.
dell’AA).
4.
IM 1 veniva ripetutamente interrogato
dalla Polizia e dalla Pubblica accusa e assumeva sin da subito un comportamento
apparentemente collaborativo ma mirante in realtà a sminuire la portata delle
sue responsabilità. Raccontava fin dall’inizio diverse bugie che lui stesso, posto
di fronte agli elementi raccolti a suo carico, ha poi, almeno in parte,
ritrattato nel corso dei verbali successivi rispettivamente giustificato in
modo diverso ma comunque in modo poco credibile e convincente.
L’imputato infatti trascurando i riscontri oggettivi in mano agli
inquirenti derivanti dal controllo telefonico - e quindi dalla conoscenza dei
suoi spostamenti, della sua destinazione e del contenuto delle telefonate - dichiarava
ad esempio, contrariamente al vero, di essere partito per __________ - e non
per __________ - tre giorni prima - e non il 5 gennaio 2012 - per andare dalla
sua fidanzata __________. Qui, per caso - a dispetto dell’appuntamento che
aveva preso - ha incontrato tale __________ - di cui inizialmente afferma di
non conoscere la nazionalità salvo poi affermare trattarsi di un cittadino __________
che abita a __________ - che gli ha dato 12 ovuli da trasportare in __________
e da consegnare ad un uomo che avrebbe dovuto incontrare alla stazione di __________
che gli avrebbe dato fr. 200.- quale compenso. Di questa persona che ha
dichiarato di non conoscere, non ha quindi fornito alcun elemento utile alla
sua identificazione. Ha ripetuto per diversi verbali, in modo caparbio ed
ostinato, di non essere a conoscenza del contenuto degli ovuli trasportati e
ciò anche a fronte del riscontro oggettivo costituito dal fatto che per
trasportarli da __________ a __________, li aveva nascosti nell’ano salvo poi
affermare di essere stato invece a conoscenza che si trattava di cocaina (cfr.
verbale PP 06.01.2012 pag. 3 e verbale polizia 16.01. 2012 pag. 2). La sostanza
stupefacente è stata analizzata ed è risultata avere un grado di purezza
variante dal 25% al 28% (cfr. rapporto di pesata ed analisi stupefacenti, AI
131, all. 11).
Successivamente, e meglio nel verbale del 09.02.2012 a pag. 5,
l’imputato - al contrario di quanto dichiarato fino a quel momento - dichiarava
che la cocaina da lui trasportata era - almeno in parte - destinata alla sua
attività di spaccio. La sostanza stupefacente l’aveva presa in un appartamento
a __________ dove si era recato con _____ e dove l’aveva poi nascosta
occultandola nell’ano. Una volta tornato a __________, 6 dei 12 ovuli di
cocaina avrebbe dovuto consegnarli ad una terza persona che lo avrebbe
contattato.
In riscontro all’affermazione circa lo sconosciuto destinatario di
parte degli ovuli da lui trasportati, va detto che gli inquirenti, dal
controllo telefonico non hanno rilevato nessuna chiamata giunta sull’utenza in
uso all’imputato, dal possibile destinatario della sostanza stupefacente. La
Corte, preso atto delle differenti dichiarazioni fornite dall’imputato su tale
punto, ha sorvolato sulla questione a sapere se il destinatario dei 6 ovuli
esiste o meno o se la cocaina era in realtà tutta destinata all’attività di
spaccio di IM 1, dal momento che l’imputazione della Pubblica accusa a carico
dell’imputato è riferita al trasporto della cocaina da __________ a __________.
Ora, detto trasporto è riscontrato oggettivamente dall’evacuazione di 12 ovuli
e due palline per un peso netto complessivo di 121,79 grammi di cocaina, che l’imputato non ha potuto negare e dalle telefonate dell’imputato con
l’utenza n. __________ in uso a __________, il cui contenuto gli è stato debitamente
contestato (cfr. verbale 09.02.2012 AI 102 con annessa la trascrizione delle
telefonate).
Ne consegue che il punto 1.2 dell’Atto d’accusa è stato
confermato.
5.
In merito all’attività di
spaccio IM 1 nel verbale 30 gennaio 2012 (pag. 2) riferisce che la stessa è
iniziata nel mese di settembre/ottobre 2011 quando ha rivisto __________.
Quando a seguito della domanda d’asilo, era stato trasferito a __________, i
servizi sociali cui a suo dire si era rivolto, gli dicevano che era difficile
trovare lavoro. Lui era riuscito comunque a lavorare come giardiniere nel parco
adiacente la Chiesa di __________, dove aveva avuto modo di incontrare __________
che gli chiese cosa facesse per vivere. Lui gli rispose che non c’era lavoro.
Fu così che __________, che lo conosceva già dai tempi di __________, lo
raccomandò a dei suoi amici che gli consegnavano due bolas di cocaina e gli
spiegavano che quando qualcuno gli avesse chiesto se aveva qualcosa, avrebbe
potuto dare le bolas. Dal momento che non aveva soldi, le bolas le avrebbe
pagate quando le avrebbe vendute. Il prezzo a cui avrebbe dovuto vendere le
palline, che avevano un costo di fr. 20.-, era di fr. 50.-/60.- ciascuna.
Questa a suo dire era la prima volta che aveva a che fare con sostanze
stupefacenti. Le palline ricevute riusciva a venderle a __________. Pagato la
persona che gli aveva consegnato le palline di cocaina, gliene chiedeva altre
da vendere. Il suo traffico era sempre andato avanti in questo modo: “vendevo
e di seguito compravo delle nuove palline” (verbale d’interrogatorio del
30.01
, pag. 3).
IM 1 riferisce di non essere in grado di indicare esattamente
quanta cocaina ha venduto in questo modo tenuto conto che a volte riusciva a
vendere e altre volte no e che a volte in una settimana vendeva 10 palline e
magari la settimana successiva, nulla. Altre volte vendeva 5 o 6 palline. La
cocaina la prendeva sempre dagli amici di __________.
Verso la fine di novembre 2011, le persone che gli davano le
palline di cocaina da vendere sono andate in __________. Lui si è quindi
trovato nella necessità di trovare altre persone che lo potessero rifornire
della sostanza stupefacente. All’inizio di dicembre 2011 aveva trovato un suo
connazionale che gli dava la cocaina per fare 5 bolas. Lui, a __________ nella
sua stanza, ha quindi preparato personalmente le bolas che aveva poi venduto al
prezzo di fr. 60.-/70.- ognuna perché erano più grandi delle precedenti. Ha
precisato che gli è capitato di vendere a credito ma di non aver poi più visto
il compratore e in un’occasione di aver ricevuto, in cambio di una pallina di
cocaina, un telefono cellulare Nokia.
Quando nel mese di dicembre 2011 ha finito la cocaina, ha incontrato tre persone di cui una l’aveva già conosciuta nel 2010 a __________ (cfr. verbale del 30.01.2012 pag. 3). Discuteva quindi con queste persone su come
fare per ricevere la cocaina da vendere. Uno di loro diceva che conosceva un __________
che poteva avere qualcosa e un suo amico lo informava invece che stava
arrivando della cocaina dalla __________, via __________, e gli chiedeva se
poteva chiamare un taxi per dire di andare a prendere una persona a __________.
Ha precisato che “sapevamo che era una donna che doveva venire, ma nessuno
sapeva chi fosse”. Mentre stavano aspettando il taxi, chiamava un uomo che
al telefono diceva che “con la donna non andava bene e che la donna non era
“buona” (cfr. verbale 30.01.2012 pag. 4).
6.
Sulla base di queste dichiarazioni
si ha in primo luogo che IM 1 ha ammesso di aver iniziato a spacciare cocaina nel
periodo settembre-ottobre 2011 con le palline dategli dagli amici di __________.
Gli inquirenti, grazie ai tabulati retroattivi hanno proceduto
all’identificazione di alcuni suoi acquirenti e hanno ricostruito parte dei
suoi traffici. La sua attività di spaccio, calcolata anche in funzione del
preventivo acquisto di bolas di cocaina che l’imputato ha ammesso oltre che
sulle dichiarazioni degli acquirenti identificati, è stata complessivamente di
almeno 35 bolas vendute corrispondenti - come precisato in aula - a circa 17 grammi di cocaina (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, all. 1 al verbale del
dibattimento), venduti ad acquirenti locali tra cui __________, __________, __________,
__________, †__________, __________ oltre che a terzi rimasti sconosciuti (cfr.
verbale 16.03.2012, AI 126; verbale 19.06.2012, AI 148).
L’imputato ha inoltre ammesso, anche in aula, di avere, nel
periodo novembre/dicembre 2011, intermediato la vendita di 10 bolas per
complessivi 10 grammi di cocaina tra † __________ e uno spacciatore di colore
rimasto sconosciuto, fatto che ha confermato e ribadito anche al dibattimento
(cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, all. 1 al verbale del
dibattimento).
Sulla base di detti riscontri e ritenuto che il punto 1.3 dell’AA
è riferito, come precisato dalla Pubblica accusa in aula, al preventivo
acquisto delle bolas di cui è stata imputata al punto successivo la vendita, i
punti 1.4 e 1.5 dell’Atto d’accusa hanno trovato integrale conferma.
7.
In merito all’importazione in
Svizzera di 295,54 grammi netti di cocaina (di cui al punto 1.1 dell’AA)
trasportati dalla cittadina __________ __________ (cfr. supra, considerando 2),
l’imputato ha dichiarato di non conoscere il tassista di __________, __________
(all. A al verbale 16.01.2012), cui ha chiesto la corsa da __________ a __________.
Ha negato di conoscere il tassista nonostante in base ai tabulati risultino con
lo stesso ben 43 contatti telefonici già a partire dal 09.12.2011 e nonostante
che il taxista lo abbia riconosciuto sulla foto che gli è stata sottoposta, come
un cliente che aveva già accompagnato in diversi posti - che ha indicato in
dettaglio - a __________ (cfr. verbale __________ del 11.01.2012 pag. 3-4). IM 1 ha affermato che il numero del taxista gli era stato dato da un suo amico.
L’imputato allo stesso modo ha dichiarato di non conoscere la
donna di cui alla fotografia (all. B del medesimo verbale) che gli veniva
sottoposta corrispondente a __________, che ha effettuato la corsa da __________
a __________, affermando “Penso che la stessa sia la moglie di un taxista”
(cfr. verbale 16.01.2012 pag. 6).
Ha negato infine di conoscere la corriera raffigurata nella
fotografia (all. C del verbale 16.01.2012 pag. 6) che ritrae la cittadina __________
__________, fermata il 17.12.2011 a __________ mentre entrava in __________ a
bordo del taxi guidato da __________.
Di fronte alla contestazione relativa alla cocaina trovata in
possesso della donna (20 ovuli) e del riscontro costituito dal fatto che la
richiesta di prendere la stessa alla stazione di __________ era giunta al
taxista __________ attraverso il numero telefonico in suo uso, l’imputato, come
visto, ha dichiarato che un suo amico gli ha domandato di chiamare un taxi
perché lui non parlava italiano. Ha aggiunto che “questo mio amico aveva
bisogno che il taxista andasse a prendere una ragazza presso la stazione di __________,
siccome la coppia voleva passare il natale assieme” (verbale
d’interrogatorio del 16.01.2012, pag. 7). Ha dichiarato che questo suo amico è
un cittadino __________ che parla __________, soprannominato “__________”, che
non aveva credito sul suo telefonino.
Posto di fronte alle telefonate intercorse con il taxista,
l’imputato ha ammesso poi quanto già riferito da __________ agli inquirenti, e
cioè che il taxista lo aveva chiamato informandolo del fermo - avvenuto alla
dogana di __________ - della donna a bordo del taxi (cfr. verbale 16.01.2012
pag. 7).
Nei verbali successivi l’imputato ha ammesso che la cocaina trasportata
dalla cittadina __________ __________ era destinata anche a lui. Dando delle
spiegazioni vaghe ed altalenanti, IM 1 ha dichiarato che ad attendere la cocaina erano in tre: lui stesso oltre a __________ e a tale __________, persone
queste rimaste ignote. Dopo aver organizzato il trasporto della donna __________
da __________ a __________, ha dichiarato che avrebbe atteso il suo arrivo a __________.
Una volta recuperata la cocaina, sarebbe stata divisa tra loro tre in parti o
meglio in una percentuale che non ha saputo indicare. Neppure ha precisato chi
avrebbe pagato la cocaina e chi avrebbe corrisposto il compenso alla corriera __________.
Nel verbale del 30.01.2012 gli inquirenti gli contestano che dal
tenore delle telefonate (in lingua __________ e tradotte da un interprete ufficiale)
acquisite grazie al controllo telefonico, il destinatario finale della cocaina
trasportata dalla __________ __________, risultava essere lui stesso. IM 1 ha risposto dichiarando che “la cocaina non era principalmente destinata a me ma al mio amico __________.
Io ne avrei presa una parte ma non sapevo quanto siccome non avevo idea di
quanta ne fosse arrivata”. Ha precisato che lui non aveva messo denaro per
l’acquisto di questa cocaina (cfr. verbale 30.01.2012 pag. 4) e ha ripetuto che
sapeva che la corriera sarebbe dovuta arrivare in centro a __________ e che lui
sarebbe “stato presente al suo arrivo”.
Ha precisato e ribadito ancora a pag. 5 del medesimo verbale che
la cocaina “l’avremmo divisa in tre. La cocaina non era stata pagata,
l’abbiamo ricevuta a credito. Io avrei dato i soldi a qualcuno che poi li
avrebbe fatti pervenire in __________”. Ha indicato inoltre che lui avrebbe
dato il denaro a __________ che era colui che conosceva meglio la persona in __________.
Ha dichiarato di non essere in possesso del numero di telefono di __________
che aveva visto l’ultima volta nel 2010 a __________.
Ha ripetuto ancora che la cocaina sarebbe stata divisa tra lui, __________
e __________ ma che non avevano discusso “su quanta cocaina ognuno avrebbe
ricevuto”. Ha aggiunto che nessuno di loro avrebbe dovuto dare soldi alla
corriera.
Ha dichiarato che il taxista non sapeva cosa trasportava la donna
e che personalmente non aveva mai fatto corse con questo taxista (cfr. verbale
12.06.2012
pag. 3-5-6; verbale 10.07.2012 pag. 2-3). Affermazione questa in
palese contrasto con le dichiarazioni di __________ il quale, nel verbale
dell’11.01.2012 a pag. 3-4, ha riconosciuto l’imputato quale suo cliente anche
se ha dichiarato di non sapere il suo nome o il soprannome ma ha indicato
diverse località e diversi esercizi pubblici in cui lo ha accompagnato con le
corse che aveva effettuate per lui (verbale __________ 11.01.2012 pag. 3-4).
8.
La Corte in merito a tale
punto (1.1 dell’AA) ha considerato innanzitutto il riscontro oggettivo
costituito dal fatto che, in base ai tabulati, è stato l’imputato, con l’utenza
in suo uso (n. __________) ad aver organizzato - così come del resto ha ammesso
lo stesso IM 1 (oltre che le dichiarazioni di __________ nei verbali del 18 e
19.12
) - con il taxista __________ la corsa da __________ a __________
della cittadina __________ __________ trovata in possesso di 295,54 grammi netti di cocaina.
La Corte ha inoltre considerato a comprova del coinvolgimento
dell’imputato nell’importazione della cocaina dalla __________, il contenuto
delle telefonate in lingua __________ del 23.12.2011, del 24.12.2011, del
25.12
, del 29.12.2011 e del 27.12.2011, che, debitamente tradotte, sono
state contestate all’imputato (verbale del 30.01.2012 AI98). Nel corso di
queste telefonate IM 1 - sentendosi protetto dall’uso della lingua __________
tanto da rifiutarsi di parlare in inglese di certe cose al telefono (cfr.
telefonata del 27.12.2011) - riferisce agli interlocutori, tra cui un’utenza __________
(__________- telefonata del 27.12.2011 ore 18:12), dell’avvenuto fermo della
corriera, del sequestro della “roba” che questa donna trasportava, del
quantitativo di “roba” dal quale avrebbe potuto guadagnare tanti soldi,
della sua preoccupazione per il rischio di essere arrestato a seguito
dell’avvenuto fermo della corriera.
La Corte ha considerato poi quale ulteriore elemento indiziante il
coinvolgimento dell’imputato, la circostanza che la stessa utenza spagnola di
cui alla telefonata del 27.12.2011 ore 18:12, aveva già chiamato l’imputato il
giorno successivo al fermo della corriera in particolare alle ore 17.25 del
18.12.2011
(cfr. tabulati telefonici di cui al doc. TPC 14).
In merito al quantitativo di cocaina importato dalla __________,
la Corte ha considerato l’imputato - incline, come visto, a raccontar bugie - non
credibile quando afferma di non aver saputo di che quantitativo di cocaina si
trattava e questo già solo per la semplice e logica considerazione che non
poteva certo pensare trattarsi di poche decine di grammi ma di un quantitativo
senz’altro importante dal momento che per l’invio in Svizzera è stata impiegata
una corriera proveniente dalla __________ con le conseguenti spese da sostenere
per il trasporto in particolare per l’aereo, per il soggiorno oltre che per il
compenso da corrispondere alla corriera. La Corte ha considerato ancora che IM
1, per sua stessa ammissione, in quel periodo era rimasto senza cocaina e che
il quantitativo importato dalla __________ è tutt’altro che estraneo all’attività
di IM 1, che non era limitata a quella di piccolo spacciatore da strada se appena
si pon mente al fatto che quando è stato fermato il 5 gennaio 2012 era in
possesso di oltre centoventi grammi netti di cocaina, ciò che a giudizio della
Corte comprova che i quantitativi che trattava erano diventati in breve tempo
importanti e che IM 1 godeva della fiducia dei fornitori. A conferma che
l’imputato era conosciuto, che il suo nome girava nell’ambiente con tutt’altra
fama che non quella di spacciatore di pochi grammi, la Corte ha considerato il
contenuto della telefonata, contestata all’imputato, del 26.12.2011 ore 16.53
con l’utenza __________ n. __________, in cui l’interlocutore chiede
all’imputato la disponibilità ad occuparsi di un quantitativo di sostanza
stupefacente dall’elevato grado di purezza che doveva perciò essere tagliata e
che si trovava già a __________. L’interlocutore riferisce a IM 1 che c’è a __________
un’altra persona che però non è in grado di occuparsene trattandosi di un piccolo
spacciatore (cfr. verbale 05.03.2012 AI 122). Richiesta che l’imputato non
rifiuta ma che anzi si dichiara disponibile ad eseguire.
La Corte ha considerato infine che l’imputato stesso, seppur in
modo tutt’altro che lineare (supra considerando 7), ha ammesso di aver
organizzato la corsa della corriera e di essere, insieme ai correi,
destinatario della sostanza stupefacente da questa trasportata, conformemente
all’imputazione a suo carico indicata nel punto 1.1 dell’Atto d’accusa con la
rettifica che la Corte ha ritenuto realizzata e non solo tentata la fattispecie
dell’importazione dal momento che il taxi con a bordo la corriera è stato
fermato il 17.12.2011 al valico doganale di __________ e pertanto quando la
cocaina si trovava già in territorio svizzero.
9.
Secondo l’art. 19 cpv.1
della LF sugli stupefacenti (LStup), chiunque intenzionalmente e senza essere
autorizzato tra l’altro acquista, aliena, trasporta, importa, detiene o negozia
per terzi stupefacenti oppure fa preparativi a questi scopi, è punito, se ha
agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno
cui può essere cumulata una pena pecuniaria. Un caso è grave se l’autore sa o deve
presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che
può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (cpv. 2 lett. a), il che
è oggettivamente dato già per i quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112
IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 12 grammi di eroina pura (DTF 109 IV 145, con le precisazioni in DTF 119 IV 180 e 120 IV 334). Per
quanto riguarda invece l’aspetto soggettivo, occorre tenere presente che le
nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante sono ormai una realtà di comune
conoscenza (DTF 104 IV 211; cfr. anche 106 IV 232).
10.
Ciò detto è pacifico che IM 1
con quanto fatto, si è reso autore colpevole di infrazione alla Legge federale
sugli stupefacenti (punto 1. dell’AA) aggravata a motivo del quantitativo di
cocaina trafficato avuto riguardo al grado di purezza variante per quella
trasportata il 5 gennaio 2012 da __________ a __________, dal 25/ al 28% e
dal 34,9% al 35,7% per quella importata in Svizzera il 17.12.2011.
11.
In merito all’imputazione di
soggiorno illegale (punto 2. dell’AA), va innanzitutto sottolineato che la
Pubblica accusa non ha - giustamente - imputato tale reato a IM 1 per avere
(illegalmente) soggiornato in Svizzera dopo la decisione di non entrata nel
merito dell’Ufficio federale della migrazione del 22 ottobre 2011, siccome tale
decisione è stata notificata a IM 1 solo il 12 luglio 2012, mentre si trovava già
in carcere (AI 154; verbale d’interrogatorio pag. 1, all. 1 al verbale
d’interrogatorio). IM 1 è imputato di soggiorno illegale in quanto si è reso “irreperibile
alle Autorità di Polizia degli stranieri” a far tempo dal 24 settembre
2011.
Ammesso e non concesso che l’imputato si sia reso irreperibile alle
Autorità di Polizia degli stranieri - al riguardo IM 1 ha dichiarato che “io non mi nascondevo dalla Polizia ma giravo per __________ e per altri posti”
(verbale d’interrogatorio pag. 5, all. 1 al verbale dibattimentale) - la
Corte ha ritenuto che per un richiedente l’asilo in possesso del permesso N, il
solo fatto di rendersi irreperibile non adempie i presupposti del reato di
soggiorno illegale previsto dall’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr e ha conseguentemente
prosciolto IM 1 dalla relativa imputazione.
12.
L'art. 47 CP stabilisce che
il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita
anteriore e delle condizioni personali di lui nonché dell’effetto che la pena
avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di
prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del
condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può
ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze
sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del
17.
aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV
97.
consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono
tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata
alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso
di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art.
47.
CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis
mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47
CP), a mente della quale, per valutare la gravità della colpa, entrano in
considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto
ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità
della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo
di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la
durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la
recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo
il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6
consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112
consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati - sempre secondo la citata giurisprudenza
- la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui
ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali
precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47
con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag.
289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della
pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età,
agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva
ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007,
consid. 6.4;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26
ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione
generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice,
espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale
possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo
a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).
Per giurisprudenza il giudice deve valutare la colpa partendo
dalla gravità oggettiva degli atti (DTF 112 IV 109). In materia di traffici di
stupefacenti il TF, pur ribadendo che il criterio dei quantitativi non è il
solo determinante, ha avuto modo di ribadire ancora di recente che esso resta
un criterio importante (DTF 6B 370/2007 e 6B 10 2010).
13.
In merito all’entità della
colpa di IM 1, sedicente, la Corte non ha potuto che rimarcare la gravità
oggettiva del reato commesso come quello di infrazione aggravata alla Legge
federale sugli stupefacenti, la cui gravità, a fronte del quantitativo, risulta
già solo dalla comminatoria (ex art. 19 cifra 2 LF sugli stupefacenti) di una pena
minima non inferiore ad un anno di pena detentiva cui può essere cumulata una
pena pecuniaria. E’ grave inoltre che l’imputato abbia trattato il quantitativo
di oltre 430 grammi di cocaina in un breve lasso di tempo dimostrando con ciò
una notevole disponibilità alla reiterazione del reato. Soggettivamente si ha
che è un fatto notorio che la droga faccia male e questo dato certamente non
sfuggiva all’imputato.
La Corte ha considerato che IM 1 si è dato allo spaccio per puro
spirito di lucro, non essendo egli un consumatore di sostanze stupefacenti e
che si è dato a questa “attività” con grande determinazione vero è che quando è
rimasto senza cocaina, non è stato con le mani in mano ma si è dato subito da
fare per cercarne altra arrivando a trattare in un breve lasso di tempo
quantitativi consistenti e diventando un riferimento importante nell’ambiente
dello spaccio, godendo, tra l’altro, della fiducia di coloro che gli affidavano
rispettivamente gli fornivano la sostanza stupefacente.
La Corte ha considerato che l’imputato è stato reticente e poco
collaborativo con gli inquirenti ciò che ha evinto in modo chiaro, tra l’altro,
dal fatto che quando durante gli interrogatori ha chiesto ed ottenuto di poter
parlare con il suo difensore, alla ripresa del verbale gli veniva chiesto se
aveva qualcosa di spontaneo da riferire, ha risposto che preferiva che gli
fossero fatte delle domande. Ciò a giudizio della Corte denota un agire furbo
ed accorto volto a non dire agli inquirenti più di quanto fosse necessario. L’imputato
ha raccontato poi fin dall’inizio, al momento del fermo, diverse bugie per
sminuire la portata delle sue responsabilità, dapprima negando di essere a
conoscenza che si trattava di cocaina e tentando poi di farsi passare come un
semplice trasportatore della sostanza da consegnare ad un non meglio indicato
destinatario rimasto sconosciuto rispettivamente di dare l’immagine di sé di
piccolo spacciatore che si limita a vendere due palline di cocaina per volta.
In questo tentativo, per la Corte mal riuscito, l’imputato ha infatti
dimenticato le diverse risultanze che disattendono l’affermazione di sé quale
piccolo spacciatore di poche bolas. A tal riguardo la Corte ha tenuto conto che
al momento del fermo l’imputato non era in possesso di qualche bolas ma di un
quantitativo di ben 121,79 grammi di cocaina. La Corte ha considerato poi
indicativa la richiesta pervenuta a IM 1 dall’utenza spagnola di occuparsi
della cocaina che già si trovava a __________, fatto che, a giudizio della
Corte, dimostra che l’imputato era conosciuto non quale piccolo spacciatore ma quale
persona, affidabile, in grado di trattare ben altri quantitativi di cocaina con
un elevato grado di purezza. Anche il quantitativo di cocaina importato dalla __________
era apprezzabile e con un grado di purezza di tutto rispetto (variante da 34,9%
al 35,7%) ad ulteriore riprova che l’imputato avrà pure iniziato, come dice,
con poche bolas di cocaina, ma in breve tempo era comunque diventato uno
spacciatore importante ed un sicuro riferimento nell’ambiente dei trafficanti.
La Corte ha considerato inoltre che l’imputato si è guardato bene
dal fornire indicazioni utili all’identificazione dei personaggi che di volta
in volta chiamava in causa, ciò vale sia per il __________, sia per __________
di __________ che per __________ che per il fornitore __________. Riguardo a
quest’ultimo è illuminante dell’attitudine assunta dall’imputato e della sua
volontà di proteggere il proprio fornitore, il confronto tra il contenuto della
telefonata intercettata e quanto afferma IM 1 (cfr. verbale d’interrogatorio
del 12.06.2012, pag. 4), allorché dichiara agli inquirenti - raccontando
un’ennesima bugia - di non sapere dove abita __________ e di incontrarlo sempre
e solo alla pensilina di __________, quando al contrario risulta in modo chiaro
dal contenuto della telefonata che IM 1 incontrava il fornitore presso il di
lui domicilio, ciò che secondo la Corte è un’ulteriore dimostrazione della fiducia
di cui godeva l’imputato.
Il comportamento di IM 1 che protegge l’anonimato di questo
fornitore ed in generale dei suoi contatti dimostra, a giudizio della Corte,
che l’imputato non si è affatto distanziato da quanto ha commesso e
dall’ambiente del traffico di stupefacenti.
A suo favore, così come postulato dalla difesa, la Corte ha
comunque considerato che alla fine, seppur con diverse bugie e parecchia
reticenza, confrontato con i riscontri oggettivi in mano agli inquirenti, con
il contenuto delle telefonate e dei suoi spostamenti, IM 1 ha ammesso l’attività di spaccio svolta, il trasporto di cocaina da ______ a ______ (che sarebbe
stato ben difficile negare avuto riguardo al modo in cui è stata trasportata la
cocaina) nonché di essere stato, con i correi rimasti sconosciuti, il
destinatario finale della cocaina trasportata dalla corriera __________ anche
se siamo ben lungi dal poter parlare di collaborazione con gli inquirenti
all’accertamento della verità. La Corte ha considerato infatti che i
quantitativi indicati nell’AA non sono il frutto di ammissioni immediate e spontanee
fatte dall’imputato subito dopo l’arresto, ma il risultato del lavoro degli
inquirenti, che attraverso il controllo telefonico hanno fermato l’imputato e
attraverso i tabulati telefonici hanno identificato ed interrogato gli
acquirenti, sottoponendone poi le dichiarazioni a IM 1 che ha ammesso
quantitativi di spaccio non sempre collimanti perfettamente con le chiamate in
correità degli acquirenti. Anche per la cocaina importata in Svizzera dalla
corriera __________, sono stati gli inquirenti a risalire ad IM 1 attraverso il
numero del cellulare che aveva in uso. La Corte ha considerato che l’attività
di spaccio di IM 1 era in piena espansione e sarebbe continuata con
quantitativi sempre più importanti se non fosse stato fermato dall’intervento
della Polizia dal momento che lo ha arrestato poiché sotto censura telefonica.
La Corte ha considerato che l’imputato, sedicente, e quale
richiedente l’asilo, invece di comportarsi correttamente nel Paese che
momentaneamente lo ospita, non trova di meglio da fare poco dopo essere giunto
in Svizzera, che mettersi a spacciare cocaina, dimostrando una notevole
determinazione visto che appena è rimasto senza la sostanza stupefacente, si è
attivato rapidamente e con successo, per procurarsela. La richiesta d’asilo presentata
da IM 1 - alla luce del fatto che siamo alla quarta domanda e che nel corso
delle precedenti gli è stato ben spiegato che competente per esaminare la sua
domanda d’asilo, è __________ e non la Svizzera, dove si ostina invece a
tornare - sembra essere solo un pretesto per giustificare la sua presenza sul
nostro territorio.
Sempre in merito alla sua condizione in __________ vi è inoltre la
circostanza che IM 1 è rimasto sedicente visto che non ha fatto alcuno sforzo
per avere un valido documento di identità tale da permettere di accertare in
modo ufficiale le sue generalità. L’assenza di un documento, visto anche i vari
alias di cui ha finora fatto uso, appare quindi alla luce dei fatti, del tutto
intenzionale e voluta così da impedire alle Autorità svizzere l’accertamento
della sua vera identità, ciò che non depone certo a suo favore.
La Corte ha considerato infine che l’imputato è incensurato per
cui tenuto conto del lungo carcere preventivo sofferto, della sua precaria
situazione familiare e personale e del proscioglimento in merito al soggiorno
illegale, ha ritenuto adeguata alla sua colpa una pena detentiva di 2 anni e 3
mesi che sono da espiare essendo la sua prognosi negativa dal momento che IM 1
non si è assunto pienamente la responsabilità di quanto commesso e non ha fatto
nulla per far pervenire alla Corte un valido documento d’identità tenuto conto
che siamo alla quarta domanda d’asilo. L’imputato non da quindi nessuna
garanzia che posto in libertà non ricominci a delinquere nuovamente.
14.
Da ultimo la Corte ha
ordinato la confisca della sostanza stupefacente, da distruggere, e degli altri
oggetti che sono riconducibili al traffico di stupefacenti.
15.
La tassa di giustizia di fr.
1'000.-- e le spese processuali sono state poste a carico dell’imputato, fatta
eccezione per le spese per la difesa d’ufficio, che sono a carico dello Stato,
riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
Visti gli art. 12, 40, 47, 51, 69
CP;
19.
cpv. 1 e cpv. 2 LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1, sedicente,
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere tale da poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
1.1.1
nel periodo settembre 2011 -
gennaio 2012,
a __________, __________, __________ e __________,
previo acquisto da tali __________ e __________ o __________,
alienato ad __________, __________, __________, __________, __________
e __________ nonché ad altri consumatori locali non identificati,
complessivamente circa 35 bolas corrispondenti a 17 grammi di cocaina;
1.1.2
nel mese di dicembre 2011,
importato dalla __________ in Svizzera,
agendo in correità con tali __________ e __________,
295,54 grammi netti di cocaina;
1.1.3
il 5 gennaio 2012,
trasportato da __________ a __________ 12 ovuli e 2 bolas
contenenti complessivamente 121,79 grammi netti di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 1, sedicente, è
prosciolto dall’imputazione di soggiorno illegale (punto 2. dell’atto
d’accusa).
3.
Di conseguenza,
IM 1, sedicente, è
condannato:
3.1
alla pena detentiva di 2
(due) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
al pagamento della tassa di
giustizia di Fr. 1'000.-- e dei disborsi.
4.
È ordinata la confisca di:
- 12 ovuli e 2 bolas
contenenti cocaina per un peso totale netto di 121,79 grammi, da distruggere;
- 1 telefono cellulare HTC
IMEI __________ (rep. n. 18514);
- 1 telefono cellulare Nokia
IMEI __________ (rep. n. 18516);
- 1 carta SIM __________ __________
(rep. n. 18517).
5.
È ordinato il dissequestro
di 1 carta SIM __________ __________ (rep. no. 18515).
6.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La
retribuzione del difensore viene stabilita con decisione separata.
7.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per
iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise
criminali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 15'311.15
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 130.--
fr. 16'441.15
============