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Decisione

72.2012.128

Ripetuta truffa per un totale di CHF 3'184'880.00

19 dicembre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi __________, persone vicine a IM 1 e che avevano fiducia in lui, ma

conosciute anche da __________, a sottoscrivere dei cosiddetti mandati di

collocazione per investimento a reddito fisso con beneficio prestabilito,

indicanti quale controparte __________, __________, riconducibile a __________,

ritenuto che sul mandato di collocazione per investimento a

reddito fisso con beneficio prestabilito del 25.10.1999 risultava la firma

di IM 1 quale Presidente della società __________,

ed a farsi consegnare rispettivamente a far consegnare a __________

a contanti complessivi CHF 580'080.23 (controvalore) tra il 25.10.1999 e

il 1.10.2003, dei quali CHF 288'461.67

la cui destinazione non è nota,

e ritenuto che i clienti hanno ricevuto a titolo di rimborso prima

dell’apertura dell’inchiesta CHF 80'465.02 con uno scoperto al momento della

denuncia di CHF 499'615.21,

sottacendo sia __________ che IM 1, che prospettò ai Signori __________

investimenti sicuri, che gli importi sarebbero stati investiti in titoli

azionari e quindi che trattavasi di investimenti a rischio, nonostante dalle

rassicurazioni avute sia da IM 1 che da __________ i coniugi __________

credessero di investire sul mercato immobiliare in __________, a __________, in

investimenti sicuri,

- indotto i Signori __________,

che avevano fiducia in lui e che lo stimavano, a bonificargli il 21 settembre 1999 a favore di una relazione a lui intestata ITL 300 mio (controvalore CHF 246'769.53),

dicendo loro che avrebbe proceduto a degli investimenti,

facendo loro sottoscrivere, tramite __________, un mandato di

collocazione per investimento a reddito fisso con beneficio prestabilito,

ritenuto che i Signori __________, sulla base delle informazioni

avute da IM 1, credevano che i loro denari sarebbero stati investiti nel mercato

immobiliare,

cagionando loro un danno di ITL 300 Mio, interamente rimasto

scoperto al momento dell’apertura dell’inchiesta,

- indotto unitamente a __________,

il Signor __________ a sottoscrivere due mandati di collocazione per

investimento a reddito fisso con beneficio prestabilito ed a far consegnare in

due tranches a __________, nel settembre e nell’ottobre 2003, complessivi EURO

200 mila (controvalore CHF 309'207,50), cliente che stimava IM 1, il quale

lo aveva rassicurato sulla bontà degli investimenti da effettuarsi con __________,

lasciando intendere di essere un investitore di successo e facendo

credere, contrariamente al vero, di riuscire a far fruttare il denaro che gli

veniva consegnato, raccontando di avere avuto successo con i precedenti

investimenti,

sottacendo a _______, che credeva di investire in una operazione

immobiliare a __________ (segnatamente l’acquisto e ristrutturazione dell’__________),

che della somma da lui consegnata, EURO 145'000.-- sono stati bonificati da __________

a favore della relazione intestata alla società __________ a __________ mentre

che per EURO 55'000.-- la destinazione non è conosciuta,

sottacendo loro che egli non aveva tenuto alcuna contabilità per

ogni cliente e di conseguenza non era in grado di allestire, se gli fosse stato

richiesto, un rendiconto di ogni cliente riferito all’andamento degli

investimenti,

sottacendo che gli importanti investimenti effettuati in __________

avevano portato a ingentissime perdite e che a far tempo dal novembre 2000 gli

investimenti in tali azioni erano destinati all’insuccesso e erano da

considerare fallimentari,

ricordato infine che IM 1 nel maggio 2011 ha risarcito i Signori __________, __________ e __________, che si sono di conseguenza

disinteressati al procedimento; facendo capo al provento della vendita di

immobili di sue società, immobili posti sotto sequestro dalla Magistratura e la

cui vendita a trattative private è stata approvata;

nei confronti di __________ si procede separatamente e l’incarto è

disgiunto;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti: dagli art. 146 cpv. 1 CP

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore

colpevole dei reati lui ascritti come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 2 anni;

dedotto il carcere preventivo sofferto di 127 giorni.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CP).

2. IM 1 è condannato al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare

sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre

3. Ordina il sequestro

conservativo dei seguenti oggetti:

- oggetti sequestrati presso

il domicilio di IM 1, il 7.06.2006 (AI 18):

classificatore colore blu con etichetta "__________" con

ricevute e/o riconoscimenti di debiti avvallate da __________.,

- oggetti sequestrati presso

il domicilio di IM 1, il 13.06.2006 (AI 44):

scatola documentazione A/O 26.02.1999,

- oggetti sequestrati presso

la __________ il 12.06.2006 (AI 44):

1 classatore blu - __________

1 classatore blu - __________

1 classatore blu - __________

1 classatore blu - __________

- oggetti sequestrati presso

il domicilio di IM 1 il 14.08.2006 (AI 262):

1 classificatore cliente __________; 1 classificatore cliente

coniugi __________; 1 classificatore cliente __________; 1 classificatore __________;

1 classificatore cliente coniugi __________; 1 classificatore cliente coniugi __________;

1 classificatore cliente coniugi __________; 1 classificato cliente __________;

1 classificatore cliente __________,

- oggetti sequestrati in

occasione del verbale di polizia del 04.09.2009 (AI 996):

1 classificatore colore blu con etichetta __________. di __________

04.08.2004/28.11.2006 contenente la documentazione completa del conto

dall'apertura alla chiusura,

4. Ordina, ad avvenuta

omologazione della presente proposta, il dissequestro a favore di IM 1 degli 8

quadri sequestrati presso la sua abitazione in data 01.12.2006 e conservati al

Museo __________ (AI 456 + AI 462),

Presenti: - il Ministero

Pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1;

- l’imputato

IM 1, accompagnato dal suo Difensore di fiducia avv. DF 1.

Espletato il pubblico

dibattimento dalle ore 16:30 alle ore 16:45.

- Constatato

il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato

che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta

legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato

che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di

causa;

- considerato

che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 116/2012

del 9 novembre 2012 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di Fr.

500.

-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3.

Questo giudizio è

definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,

al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla

comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di

accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 341.62

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 72.--

fr. 913.62

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