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Decisione

72.2012.149

Furto aggravato (banda) in 16 occasioni, per un valore complessivo denuciato di almeno CHF 50'362.90 e Euro 60.-; ripetuto danneggiamento per un danno complessivo denunciato di CHF 20'188.35 e Euro 15

7 febbraio 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

IM 1, accompagnato dal suo Difensore di fiducia avv. DF1.

Espleti i

pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 12:10.

Sentiti: - il Procuratore Pubblico,

per la sua requisitoria, il quale ripercorre i principali punti dell’inchiesta

ponendo l’accento sui furti contestati dall’imputato. Per quanto attiene

all’imputazione di cui al punto 1.2 dell’AA, si tratta di un furto tentato che

ha avuto luogo nelle zone dove l’imputato faceva i furti con la sua banda,

inoltre nel giardino è stata ritrovata parte della refurtiva del furto di cui

al punto 1.1. Sui fatti di cui al punto 1.6 dell’AA, rileva che il DNA di __________,

che girava con lui, è stato ritrovato sul luogo del furto. Sui fatti di cui al

punto 1.14, non è credibile si faccia coinvolgere da amici occasionali per fare

un furto e non ammetta di avere compiuto anche il secondo che è stato commesso

dalla stessa banda. Per quel che concerne i punti 1.17 e 1.18, osserva che sul

luogo del furto di cui al punto 1.17 è stata ritrovata una zappa proveniente dalla

casa di cui al punto 1.18 su cui è stato rinvenuto il DNA dell’imputato.

Sulla commisurazione della pena, sottolinea che l’imputato

commetteva i furti in banda con altre quattro persone, che si erano organizzate

dall’____ per poi venire a commettere i furti in Svizzera. Deve anche essere

ritenuta l’aggravante del mestiere perché l’imputato commetteva i furti per

avere più soldi alla fine del mese rispetto a quanto guadagnava in nero in ________

.

In conclusione, esprimendo una prognosi negativa, anche se c’è

stata una collaborazione parziale, l’accusa postula la conferma dell’AA e

propone una pena detentiva di 16 mesi interamente da espiare;

- l’avv. DF 1, Difensore

dell’imputato IM 1, il quale ripercorre l’atto d’accusa, precisando

innanzitutto che se un furto è stato commesso all’incirca nello stesso lasso di

tempo di un altro, non è prova sufficiente della colpevolezza dell’accusato.

Per quanto attiene all’imputazione di cui al punto 1.2 dell’AA, nel giardino è

stata ritrovata la refurtiva di un altro furto e questo due settimane dopo il

furto stesso. Ciò non basta per ammettere la responsabilità dell’imputato,

anche in considerazione del fatto in quel periodo ci sono stati molti furti nel

__________. Per quanto attiene all’imputazione di cui al punto 1.6, rileva che

non c’è alcun elemento oggettivo per potere accusare IM 1: il fatto che tale

furto è stato commesso nello stesso lasso di tempo di quello di cui al punto

1.5; non può essere considerato quale elemento oggettivo sufficiente. Per i

fatti di cui al punto 1.14, vale il medesimo discorso: a detta della difesa non

ci sono elementi oggettivi sufficienti. Inoltre, per quanto attiene

all’imputazione di cui al punto 1.17, non c’è la prova che IM 1 sia

effettivamente entrato nell’abitazione: egli può aver toccato la zappa nel

corso dei furti fatti prima. Sui fatti di cui al punto 1.18, sottolinea che non

esiste nessun elemento probatorio a carico: che IM 1 avrebbe avuto in mano la

zappa non basta. La difesa contesta la qualifica di furto per mestiere. A suo

dire, IM 1 aveva un lavoro, e benché abbia commesso 13 furti in 13 mesi, non

denota che il furto fosse la sua attività principale. Inoltre, il guadagno

complessivo non è tale da permettere di concludere che i furti sono stati

commessi per mestiere. Infine, IM 1 deve essere assolto dal reato di violazione

di domicilio per i tre casi in cui la querela è stata firmata da parenti dei

proprietari delle abitazioni in questione.

Per quanto riguarda la commisurazione della pena, a detta della

difesa, occorre tener conto del comportamento collaborativo di IM 1, nonché del

fatto che la refurtiva non sia stata usata per aumentare il tenore di vita ma

per aiutare sua madre ed i suoi fratelli. A suo dire, IM 1 si trovava in una

situazione che si avvicina allo stato di necessità e pertanto ha agito in stato

di grave angustia. La difesa aggiunge che in almeno due occasioni IM 1 si è

limitato a fare il “palo”. Rileva che la carcerazione preventiva di 5 mesi è

stata lunga e difficile, lontano dalla fidanzata e dalla figlia. Per IM 1

questo periodo di detenzione è stato sufficiente per capire che non deve più

commettere dei furti. Per concludere, rileva che ha un unico precedente di più

di 5 anni fa, un episodio singolo, altrimenti, a parte questo, non ha mai

commesso altri delitti. In conclusione, chiede il proscioglimento dei punti

1.2, 1.6, 1.14, 1.17, 1.18 di cui all’AA nonché la condanna a una pena

detentiva di 10 mesi completamente sospesi.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70 CP;

139 cifra 1 e 2, 144 e 186 CP e 115

cpv. 1 let. a LStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. furto aggravato,

siccome commesso in banda

per avere, nel periodo 9 giugno 2011

– 7 luglio 2012, in diverse località del Canton __________ e del Canton __________,

in 16 occasioni, in correità con terze persone, per procacciarsi un indebito

profitto ed alfine di appropriarsene, ripetutamente sottratto, rispettivamente

tentato di sottrarre, in abitazioni private, cose mobile altrui per un valore

complessivo denuciato di almento CHF 50'362.90 e Euro 60.-

1.2. ripetuto

danneggiamento

per avere, in occasione dei furti di cui al punto 1.1, in 15 occasioni,

in correità con terze persone, intenzionalmente deteriorato o distrutto, in

parte con attrezzi da scasso, cose altrui, per un danno complessivo denunciato

di CHF 20'188.35 e Euro 150.-;

1.3. ripetuta violazione di

domicilio

per essersi, in occasione dei furti di cui al punto 1.1, in 15

occasioni, in correità con terze persone, indebitamente introdotto in abitazioni

e locali, contro la volontà degli aventi diritto;

1.4. infrazione alla LF sugli

stranieri – ripetuta entrata illegale

per essere entrato in Svizzera, nel periodo dal 9 giugno 2011 al 9

novembre 2011, privo di validi documenti di legittimazione;

Considerandi

2.

È prosciolto dalle imputazioni

di cui ai punti 1.6, 1.14, 2.6, 2.14 e 2.13 dell’atto d’accusa nonché dalle

corrispondenti accuse di violazione di domicilio.

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

3.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

3.1

alla pena detentiva di 15

mesi.

3.2

al pagamento della tassa di

giustizia di CHF 500.- e dei disborsi.

3.3

l’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 8 mesi, con un periodo di prova di anni 3. Per

il resto è da espiare.

4.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La

retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 3'940.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 192.30

fr. 4'632.30

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