Lexipedia

Decisione

72.2012.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 settembre 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. truffa

ripetuta

a __________, __________, __________ (__________) e __________,

nel periodo 9 novembre 2005 – 25 novembre 2005,

allo scopo di procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto,

agendo in qualità

di gestore patrimoniale esterno presso la __________, ripetutamente ingannato

astutamente i dipendenti di tale istituto, ottenendo in questo modo il

trasferimento indebito a favore di una terza persona di complessivi euro

244'000.00;

1.2. falsità in documenti

per avere,

a __________, __________, __________ (__________) e __________,

in più occasioni, nel periodo 9 novembre 2005 – 25

novembre 2005,

al fine di commettere le truffe di cui al punto 1.1 del

presente dispositivo, formato tre documenti falsi nonché fatto uso, a scopo

d’inganno, di tali documenti;

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, pena totalmente aggiuntiva

a quella di cui alla sentenza 30.10.2012 del Tribunale di __________, Sezione

dei giudici per le indagini preliminari.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

La tassa di giustizia di

fr. 500.--(cinquecento) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

5.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 4'879.-- comprensiva di onorari e spese.

5.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. fr. 4'879.-- non

appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 117.40

fr. 817.40

============