72.2012.23
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19 settembre 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2012.23
Lugano,
19 settembre 2014 /md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Sabrina Aldi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato da DUF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 17/2012 del 22.03.2012 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
1. truffa
per avere,
a __________, __________, __________ (__________) e __________,
nel periodo 9 novembre 2005 – 25 novembre 2005,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto,
ingannato con astuzia persone, affermando cose false
o dissimulando cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio altrui,
e meglio per avere,
agendo nella sua qualità di gestore patrimoniale
esterno presso la __________ (già __________), __________,
approfittando di tale ruolo e del rapporto di
fiducia esistente con i dipendenti dell’istituto,
ripetutamente ingannato astutamente questi ultimi,
comunicando loro, contrariamente al vero, che il cliente __________ necessitava
effettuare un bonifico a debito del conto no. __________ a lui intestato,
trasmettendo loro due ordini di bonifico compilati e
firmati dall’imputato, nonché uno scritto di conferma, falsificando le firme
del cliente,
ottenendo in questo modo il trasferimento indebito a
favore di una terza persona di complessivi € 244'000.00 (oltre a spese per €
6'000.00), denaro asseritamente utilizzato per partecipare al finanziamento per
il lancio di un brevetto di proprietà di __________,
arrecando un pregiudizio patrimoniale all’accusatore
privato __________ di € 250'000.00,
2. falsità in
documenti, ripetuta
per avere,
a __________, __________, __________ (__________) e __________,
in più occasioni, nel periodo 9 novembre 2005 – 25
novembre 2005,
al fine di nuocere al patrimonio altrui o di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
formato documenti falsi, attestando in documenti,
contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica,
nonché fatto uso, a scopo d’inganno, di tali
documenti,
e meglio per avere,
2.1. personalmente
apposto sulla “richiesta di bonifico” del 9 novembre 2005 la firma manoscritta
del titolare del conto no. __________ __________;
2.2. personalmente
apposto sul documento “disposizione di bonifico per deposito cauzionale” del 24
novembre 2005 la firma manoscritta del titolare del conto no. __________ __________;
2.3. personalmente
apposto sul documento “disposizione di bonifico per deposito cauzionale da __________”
del 25 novembre 2005 la firma manoscritta del titolare del conto no. __________
__________;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli
artt. 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1 e dal MLaw __________.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 14:25.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale precisa che per l’accusa i fatti sono chiari
così come lo è la loro qualifica giuridica. L’accusa ripercorre brevemente i
fatti, i punti principali dell’inchiesta, la denuncia di __________ e i
rapporti che l’imputato aveva con quest’ultimo. La perizia calligrafica
sostiene che le firme non sono di __________, e IM 1 dichiara che se le firme
non sono di __________ allora le ha fatte lui. Non si comprende la ragione per
la quale l’imputato ha firmato dei documenti apponendo la firma di __________
se questi era veramente a conoscenza degli investimenti. Infatti non
corrisponde al vero che vi era urgenza. Per l’accusa è pacifico che __________
non era a conoscenza dell’investimento e non era d’accordo con tale
investimento. La PP chiede la conferma dell’atto d’accusa. Il reato commesso
dall’imputato è grave, i fatti sono oggettivamente e soggettivamente gravi. Per
quanto attiene alla commisurazione della pena bisogna considerare il tempo
trascorso e la buona condotta tenuta dall’imputato dopo l’apertura del
procedimento. Chiede una pena detentiva di 12 mesi lasciando alla Corte di
valutare l’eventuale sospensione;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il ripercorre i fatti oggetto dell’inchiesta
sostenendo che non vi sono gli estremi per il reato di truffa dal momento che
l’inganno non può essere considerato astuto. Produce a questo proposito la
giurisprudenza relativa (doc. dib. 2). Chiede che si tenga conto della buona
condotta e del tempo trascorso.
Chiede che venga pronunciata una pena sospesa.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 43,
44, 47, 49, 51, 146, 251 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
Fatti
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. truffa
ripetuta
a __________, __________, __________ (__________) e __________,
nel periodo 9 novembre 2005 – 25 novembre 2005,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto,
agendo in qualità
di gestore patrimoniale esterno presso la __________, ripetutamente ingannato
astutamente i dipendenti di tale istituto, ottenendo in questo modo il
trasferimento indebito a favore di una terza persona di complessivi euro
244'000.00;
1.2. falsità in documenti
per avere,
a __________, __________, __________ (__________) e __________,
in più occasioni, nel periodo 9 novembre 2005 – 25
novembre 2005,
al fine di commettere le truffe di cui al punto 1.1 del
presente dispositivo, formato tre documenti falsi nonché fatto uso, a scopo
d’inganno, di tali documenti;
e meglio come descritto nell’atto
d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, pena totalmente aggiuntiva
a quella di cui alla sentenza 30.10.2012 del Tribunale di __________, Sezione
dei giudici per le indagini preliminari.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4.
La tassa di giustizia di
fr. 500.--(cinquecento) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
5.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
5.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 4'879.-- comprensiva di onorari e spese.
5.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. fr. 4'879.-- non
appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 117.40
fr. 817.40
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