72.2012.34
Furto di circa 12 kg di oro sottoforma di lamine e relativa ricettazione. Falsa denuncia di un furto d'automobile. Infrazioni alle norme della circolazione. Introdotto in Svizzera un elettrochoc. Sinc
22 aprile 2013Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2012.34
Lugano,
22 aprile 2013/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Marco
Villa, Presidente
GI 1
GI 2
Orsetta
Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati
ACPR 1 ,
rappresentata dall’avv. RAAP 1
ACPR 2,
contro
IM 1
patrocinato dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 22 agosto 2011 al 22
settembre 2011 (32 giorni)
IM 2
patrocinato dall’avv. dott. DF 2
in carcerazione preventiva dal 1. settembre 2011 al 22
settembre 2011 (22 giorni)
imputati,
a norma dell’atto d’accusa nr. 28/2012 del 02 aprile 2012, di
Fatti
A. IM 1 singolarmente
1. furto
per avere,
a __________ e in altre località,
nel periodo giugno 2011 al 22 agosto 2011,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
sottratto alfine di appropriarsene cose mobili altrui,
e meglio,
per avere,
agendo nella sua qualità di dipendente (Supply Chair Manager)
della ACPR 1,
sottratto in cinque occasioni almeno kg 13 (arrotondato) di oro
sottoforma di lamine,
metallo prezioso da lui asportato previo taglio delle lamine in
formato A4 ed imballaggio delle stesse mediante nastro adesivo allo scopo di
nasconderle in buste di plastica e superare così il check point dell’azienda,
consegnando il suddetto oro, in ragione di grammi 10’237, ad IM 2
affinché quest’ultimo procedesse alla vendita (posto che kg 2.732 di oro gli
sono stati sequestrati al momento del fermo), vendita effettivamente avvenuta
per il tramite di __________,
conseguendo un guadagno personale di almeno Euro 305'000.00, somma
quest’ultima parzialmente utilizzata per scopi personali in ragione di almeno
Euro 80'000.00 e per il resto, in ragione di Euro 225'000.00, rinvenuta al suo
domicilio e posta sotto sequestro, nel frattempo restituita alla parte
danneggiata,
ritenuto infatti che
al 28.02.2012 IM 1 aveva risarcito la ACPR 1 in ragione di CHF 409'500.00, oltre a stipendi dell’ordine di complessivi CHF 10'000.00 trattenuti
dalla ACPR 1.
B. IM 2, singolarmente
Considerandi
2.
ricettazione
per avere,
a __________ e in altre località,
nel periodo giugno 2011 - fine luglio 2011,
aiutato IM 1 ad alienare complessivi kg 10.237 di oro, metallo
prezioso che sapeva o doveva presumere essere stato ottenuto da IM 1 mediante
un reato contro il patrimonio, segnatamente mediante il furto di cui al sub. 1
del presente atto d’accusa, prendendo in consegna il metallo prezioso da IM 1,
consegnandolo a sua volta a __________ per la vendita presso la
fonderia di quest’ultimo a __________,
incassando da __________, presso la sua fonderia o in esercizi
pubblici, il provento della vendita e consegnando almeno Euro 305'000.00 in contanti a IM 1 nonché trattenendo per sé almeno Euro 40'000.00 a valere quale guadagno personale,
somma parzialmente utilizzata per scopi personali in ragione di
almeno Euro 5'000.00 e per il resto, in ragione di Euro 35'000.00, posta sotto
sequestro,
3.
sviamento della
giustizia
per avere,
a __________,
in data 24 settembre 2005,
fatto all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile che
sapeva non commesso,
e meglio per avere,
denunciato falsamente alla Polizia Cantonale il furto da parte di
ignoti della vettura Mercedes-Benz ML 270, no. di telaio __________, targata __________,
del valore di CHF 33'000.00, di proprietà di sua moglie __________,
asseritamente posteggiata nei pressi del cimitero di __________ e sottratta
mentre lo stesso si intratteneva alla __________ dell’__________,
ritenuto che egli era in realtà consapevole che l’autoveicolo
l’aveva già consegnato nel mese di luglio 2005 ad una terza persona, la quale
l’avrebbe fatto sparire permettendogli di annunciare il furto
all’assicurazione;
4.
truffa, tentata
per avere,
a __________,
in data 26 settembre 2005,
agendo in correità con terza persona contro cui si procede
separatamente,
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
tentato di ingannare con astuzia la Società di ACPR 2, annunciando
rispettivamente inducendo la moglie ad annunciare alla Polizia, contrariamente
al vero, il furto da parte di ignoti della vettura Mercedes-Benz ML 270 del valore
di CHF 33'000 come descritto al punto 3. del presente atto d’accusa, sapendo
che in realtà la vettura non era stata oggetto di furto ma egli stesso l’aveva
consegnata ad una terza persona per farla sparire;
5.
grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere,
a _______,
in data 1 marzo 2011,
circolando su una strada nell’abitato, in direzione di __________,
a bordo del motoveicolo Harley targato __________, di sua proprietà, ad una
velocità di Km/h 77 (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente
limite di Km/h 50, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui
assumendosene il rischio;
6.
guida in stato di
inattitudine
per avere,
a __________,
in data 23 settembre 2011,
condotto l’autovettura Mercedes Benz 320 targata __________
essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.25 g/Kg – max. 1.69 g/Kg);
7.
Infrazione alla Larm
art. 33
per avere,
a __________ presso il __________,
in data 01.09.2011,
introdotto sul territorio svizzero un dispositivo che produce elettrochoc
denominato Taser.
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 139 cifra 1 CP, art. 160 cifra 1
CP, art. 304 cifra 1 CP, art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 22 CP, art.
90.
cifra 2 LCS, art. 91 cpv. 1 seconda frase LCS, art. 5 LARM e art. 33 LARM;
Presenti:
§ il
Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del
Ministero Pubblico;
§ l’imputato
IM 1, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1 accompagnata dalla
MLaw __________;
§ l’imputato
IM 2, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 2.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:05 alle ore
17:50.
Evase le seguenti
questioni: I. Verbale del
dibattimento
Il Presidente propone alle parti lo stralcio dall’atto d’accusa
dei seguenti sequestri:
- Euro 35'000.-
sequestrati al domicilio di IM 2;
Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato
di conseguenza.
In relazione al punto 5 dell’atto d’accusa il Presidente
precisa che la norma applicabile è l’art. 90 n. 2 previgente al 1.1.2013 e
l’atto d’accusa, con il consenso delle parti, è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il
quale in esito al suo intervento conclude chiedendo:
-- per IM 1, in ragione della sua piena collaborazione e del risarcimento all’AP nel frattempo effettuato (da
non considerarsi comunque quale attenuante specifica del sincero pentimento),
la condanna alla pena detentiva di 2 anni da porsi al beneficio della
sospensione condizionale con un periodo di prova di 2 anni;
-- per IM 2, rilevato che con
riferimento al reato di ricettazione non può essere ritenuta la sua buona fede,
avendo egli agito almeno per dolo eventuale, e incontestate le altre
imputazioni, la condanna alla pena detentiva di 20 mesi da porsi al beneficio
della sospensione condizionale con un periodo di prova di 2 anni.
Quo ai sequestri rinvia a quanto già verbalizzato;
§ l’avv.
DF 1, difensore di IM 1, il quale ritenuti in particolare la piena
confessione del suo assistito e l’integrale risarcimento dell’AP a valere quale
sincero pentimento ai sensi dell’art. 48 lett. d, conclude chiedendo una
riduzione della pena proposta dal PP;
§ l’avv.
dott. DF 2, difensore di IM 2, il quale dopo aver contestato la
realizzazione dell’elemento soggettivo quo al reato di ricettazione e ammessi
gli altri reati imputati, conclude chiedendo l’assoluzione del suo assistito
dal punto 3 dell’atto d’accusa, in subordine la commissione per dolo eventuale,
e in ragione degli sforzi profusi per il risarcimento dell’AP, la riduzione
della pena proposta dal PP;
§ il
Procuratore Pubblico, in replica ribadisce la realizzazione del reato di
ricettazione, almeno per dolo eventuale.
§ l’avv.
dott. DF 2, difensore di IM 2, non duplica.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 22 cpv. 1, 40,
42, 44, 47, 48 lett. d), 48a, 49, 51, 69, 139 n. 1, 146 cpv. 1, 160 n. 1 cpv. 1
e 304 n. 1 cpv. 1 CP;
90.
n. 2 vLCStr e 91 cpv. 1
LCStr;
33.
LArm;
17.
Legge di applicazione alla
LCStr;
80.
segg., 84 segg., 263 segg., 335
segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 è autore colpevole di:
1.1
furto
per avere, a __________, nel periodo giugno 2011/22.8.2011,
sottratto in cinque occasioni, a danno della ACPR 1, 12’969 grammi di oro sottoforma di lamine;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 2 è autore colpevole di:
2.1
ricettazione
per avere, a __________ e in altre località, nel periodo giugno
2011/fine luglio 2011, aiutato in più occasioni IM 1 ad alienare a __________ 10'237 grammi di oro sottoforma di lamine che sapeva o doveva presumere essere ottenuti mediante un
reato contro il patrimonio;
2.2
sviamento della giustizia
per avere, a __________, il 24.9.2005, falsamente denunciato alla
Polizia Cantonale il furto della vettura Mercedes-Benz ML 270 targata __________;
2.3
tentata truffa
per avere, a Lugano, il 26.9.2005, tentato di ingannare con
astuzia ACPR 2 annunciando rispettivamente inducendo la moglie ad annunciare
alla polizia e all’assicurazione il furto della suddetta Mercedes-Benz;
2.4
grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere, a __________, l’1.3.2011, circolando in abitato con il
motoveicolo Harley Davidson targato __________ alla velocità di 77 km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h;
2.5
guida in stato di
inattitudine
per avere, a __________, il 23.9.2011, condotto la vettura
Mercedes-Benz 320 targata __________ in stato d’ebrietà (alcolemia minima 1,25
- massima 1,69 per mille);
2.6
infrazione alla LF sulle
armi
per avere, senza diritto, a __________, l’1.9.2011, introdotto in
Svizzera un dispositivo che produce elettrochoc;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
3.
Di conseguenza, considerata
per entrambi gli imputati l’attenuante specifica del sincero pentimento:
3.1
IM 1 è condannato alla pena
detentiva di 16 (sedici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
IM 2 è condannato alla pena
detentiva di 20 (venti) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
4.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è
impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
5.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a IM 2 è condizionalmente sospesa e al condannato è
impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni.
6.
Per ogni pretesa nei
confronti di IM 2 l’AP ACPR 1 è rinviato al foro civile.
7.
IM 2 è condannato a versare
all’AP ACPR 2 Euro 2'426,54 a titolo di risarcimento danni.
8.
E’ ordinata la confisca a IM
1.
di
8.1
1 quaderno;
8.2
1 bloc notes;
8.3
1 mappetta di colore giallo
con dei fogli di lavoro;
8.4
1 penna biro grigio-rossa;
8.5
della carta straccia;
8.6
1 foglio quadrettato con
annotazioni a mano.
9.
E’ ordinata la confisca a IM
2.
di 1 apparecchio Taser elettrochoc.
10.
Previa revoca del blocco a RF
è dissequestrata la quota A (1/2) del fondo n. 747 del Comune di __________
intestato a IM 1.
11.
Previa deduzione della tassa
di giustizia e delle spese procedurali, a garanzia delle pretese di diritto
civile degli AP ACPR 1 e ACPR 2 è mantenuto nei confronti di IM 2 il sequestro
della relazione bancaria n. _______ a lui intestata presso banca __________
sino a crescita in giudicato della decisione 10.4.2013 del Presidente della
Corte delle assise criminali.
12.
L’importo di fr. 1'500.-
relativo al deposito cauzionale prestato da IM 2 è trattenuto sino a concorrenza
delle spese procedurali a carico di quest’ultimo.
13.
La tassa di giustizia di fr.
1’500.- e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1 2/5 e di IM 2 in ragione di 3/5 ciascuno.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'500.--
Inchiesta
preliminare fr. 2'308.70
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 387.70
fr. 4'196.40
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (2/5)
Tassa di giustizia fr. 600.--
Inchiesta preliminare fr. 923.48
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 155.08
fr. 1'678.56
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (3/5)
Tassa di giustizia fr. 900.--
Inchiesta preliminare fr. 1'385.22
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 232.62
fr. 2'517.84
============
Intimazione a:
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera