72.2012.35
Rapina commessa da un richiedente l'asilo ai danni di un anziano e altri reati minori
19 giugno 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
72.2012.35
Data decisione, Autorità:
19.06.2012, PENAL
Titolo:
Rapina commessa da un richiedente l'asilo ai danni di un anziano e altri reati minori
RAPINA
REATO DI POCA ENTITÀ
RICETTAZIONE
CPS
art. 69 CPS
art. 160 cf. 1 CPS
art. 172ter CPS
art. 57 cpv. 1 let. a LTV
Incarto n.
72.2012.35
Mendrisio,
19 giugno 2012/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Locarno
composta da:
giudice Rosa
Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente
nell’aula penale di questo Palazzo Pretorio, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità
di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
contro
sedicente IM 1
patrocinato
dall’avv. DUF 1
in carcerazione
preventiva dal 14 febbraio 2012 al 28 febbraio 2012 (15 giorni)
posto in anticipata esecuzione della pena dal 29 febbraio 2012
imputato, a
norma dell'atto d'accusa 30/2012 del 6 aprile 2012 emanato dal Procuratore Pubblico
PP 1, di
1. rapina
per avere,
a __________,
verso le ore 00.30 del 12.02.2012,
agendo in correità con B.B.C. (attualmente
latitante),
dopo aver seguito e raggiunto da tergo a passo
spedito la vittima che, appena scesa dal treno, stava camminando sulla pubblica
via onde rincasare,
usandole personalmente violenza, segnatamente
mettendole la mano sinistra alla bocca e la destra sulla spalla sinistra per
poi spingerla contro una siepe,
permettendo così a B.B.C. di sfilarle il
portafoglio da una tasca posteriore dei pantaloni,
commesso un furto a danno di ACPR 1 (1932) con
una refurtiva costituita dal suddetto portamonete contenente del denaro
contante per circa CHF 200.--, la carta d’identità, la licenza di condurre,
l’abbonamento generale delle FFS nonché l’abbonamento ad una piscina, per un
valore complessivo non determinato (refurtiva non recuperata),
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto:
dall’art. 140 cifra 1 CP;
Fatti
2. ricettazione
di poca entità
per avere, a __________ il 13.02.2012, acquistato
per complessivi CHF 200.-- (unitamente ad un IPhone 4) da una persona non
identificata il telefono cellulare HTC (IMEI __________) del valore denunciato
di CHF 299.00, che sapeva o doveva presumere essere stato ottenuto mediante un
reato contro il patrimonio e più precisamente dal furto commesso a __________
il 04.03.2012 a danno di ACPR 3 (refurtiva recuperata e restituita all’accusatrice
privata);
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto:
dall’art. 160 cifra 1 CP combinato con l’art. 172ter CP;
3. contravvenzione
alla LF sul trasporto di viaggiatori
per avere intenzionalmente utilizzato senza
valido titolo di trasporto un treno delle Ferrovie Federali Svizzere sui seguenti
percorsi, per i quali avrebbe dovuto obliterare il
titolo di trasporto:
-- il
12.02.2012 sulle tratte __________ / __________ / __________ e ritorno;
-- il
13.02.2012 sulla tratta __________ / __________ e ritorno.
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto:
dall’art. 57 cpv. 1 lett. a LTV.
Presenti: - il
Ministero Pubblico, rappresentato dal Procuratore Pubblico PP 1;
- l’imputato
IM 1, accompagnato dal suo Difensore d’ufficio avv. DUF 1;
- l’interprete.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 15:45.
Sentiti: - Il
Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma
integrale dell’atto d’accusa sia in fatto che in diritto. Per quanto attiene
alla commisurazione della pena, considera a favore dell’imputato la
collaborazione prestata e la sua incensuratezza. A suo detrimento pesano invece
numerosi fattori, segnatamente la circostanza di aver agito ai danni di una
persona anziana, la gravità oggettiva del reato, la futilità del movente e il
fatto di aver delinquito in età adulta. La prognosi, anche in considerazione
del fatto che l’imputato non ha prodotto validi documenti di legittimazione, è
negativa. Chiede quindi la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 16 mesi da
espiare. Per quanto concerne gli oggetti in sequestro, rinvia al verbale del
dibattimento;
- l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale pone in risalto il difficile
trascorso di IM 1 e la sua precaria situazione personale, anche sotto il
profilo finanziario. Sottolinea che il suo patrocinato si è reso conto
dell’errore commesso e che ha tratto i dovuti insegnamenti dalla carcerazione
fin qui sofferta. Pone l’accento sul fatto che egli è reo confesso ed ha
ampiamente collaborato con gli inquirenti. Sottolinea poi che IM 1 si trovava
sotto l’effetto dell’alcool al momento della commissione della rapina e che è
incensurato. In merito alla prognosi, occorre tener conto del fatto che egli si
sia pentito di quanto commesso e che ha pienamente collaborato. Postula quindi
la condanna del suo patrocinato ad una pena detentiva parzialmente sospesa.
Preso
atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione
scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82
CPP;
visti gli art. 12, 30
segg., 40, 47, 49, 51, 69, 103 segg., 140 cifra 1, 160 cifra 1,
172ter CP;
57 cpv. 1 lett. a
LTV;
82, 135, 422 e
segg. CPP e 22 LTG sulle spese;
dichiara e
pronuncia:
IM 1, sedicente
1. è autore
colpevole di:
1.1. rapina
per avere,
a __________, il 12 febbraio 2012,
agendo in correità con B.B.C.,
usando violenza, commesso un furto a danno di ACPR
1, sottraendogli un portamonete contenente denaro contante per circa fr.
200.--., la carta d’identità, la licenza di condurre, l’abbonamento generale
delle FFS nonché l’abbonamento ad una piscina;
1.2. ricettazione
di poca entità
per avere,
a __________, il 13 febbraio 2012,
acquistato per fr. 200.-- il telefono cellulare
HTC (unitamente ad un IPhone 4), sapendo o dovendo presumere che era stato
ottenuto mediante un reato contro il patrimonio;
1.3. contravvenzione
alla LF sul trasporto di viaggiatori
per avere intenzionalmente utilizzato senza
valido titolo di trasporto un treno delle FFS sulla tratta __________ - __________
- __________ e ritorno il 12 febbraio 2012 e sulla tratta __________ - __________
e ritorno il 13 febbraio 2012,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di
conseguenza,
IM 1, sedicente,
è condannato:
2.1
alla pena
detentiva di 14 (quattordici) mesi,
da
dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e dei disborsi.
3.
È ordinato
il dissequestro e la restituzione al condannato di:
- un
cellulare Nokia;
- un
cellulare Nokia;
- un paio
di scarpe da ginnastica Adidas;
- una
giacca nera con scritte verticali grigie;
- un
cappellino da base-ball nero con la croce svizzera;
- un
accendino;
- un
borsello color marrone (contenente 16 Euro in moneta).
4.
È ordinata
la confisca di un cellulare IPhone 4.
5.
È mantenuto
il sequestro conservativo, in quanto mezzi di prova nel procedimento contro il
correo, di:
- un
navigatore Tom Tom;
- un
navigatore Magellan;
- un
cannocchiale Pentax;
- un
videogioco Nintendo;
- un
pullover grigio;
- un
pullover beige;
- un paio
di guanti da lavoro;
- quattro
occhiali da uomo scuri (senza marca);
- tre
coltellini rossi tipo Victorinox.
6.
Le spese
per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135
cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione
separata.
Intimazione a:
accusatori privati:
Per la Corte delle
assise correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta
spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 1'676.--
Altri
disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 133.--
fr. 2'309.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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