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Decisione

72.2012.35

Rapina commessa da un richiedente l'asilo ai danni di un anziano e altri reati minori

19 giugno 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2. ricettazione

di poca entità

per avere, a __________ il 13.02.2012, acquistato

per complessivi CHF 200.-- (unitamente ad un IPhone 4) da una persona non

identificata il telefono cellulare HTC (IMEI __________) del valore denunciato

di CHF 299.00, che sapeva o doveva presumere essere stato ottenuto mediante un

reato contro il patrimonio e più precisamente dal furto commesso a __________

il 04.03.2012 a danno di ACPR 3 (refurtiva recuperata e restituita all’accusatrice

privata);

fatti avvenuti:

nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto:

dall’art. 160 cifra 1 CP combinato con l’art. 172ter CP;

3. contravvenzione

alla LF sul trasporto di viaggiatori

per avere intenzionalmente utilizzato senza

valido titolo di trasporto un treno delle Ferrovie Federali Svizzere sui seguenti

percorsi, per i quali avrebbe dovuto obliterare il

titolo di trasporto:

-- il

12.02.2012 sulle tratte __________ / __________ / __________ e ritorno;

-- il

13.02.2012 sulla tratta __________ / __________ e ritorno.

fatti avvenuti:

nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto:

dall’art. 57 cpv. 1 lett. a LTV.

Presenti: - il

Ministero Pubblico, rappresentato dal Procuratore Pubblico PP 1;

- l’imputato

IM 1, accompagnato dal suo Difensore d’ufficio avv. DUF 1;

- l’interprete.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 15:45.

Sentiti: - Il

Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma

integrale dell’atto d’accusa sia in fatto che in diritto. Per quanto attiene

alla commisurazione della pena, considera a favore dell’imputato la

collaborazione prestata e la sua incensuratezza. A suo detrimento pesano invece

numerosi fattori, segnatamente la circostanza di aver agito ai danni di una

persona anziana, la gravità oggettiva del reato, la futilità del movente e il

fatto di aver delinquito in età adulta. La prognosi, anche in considerazione

del fatto che l’imputato non ha prodotto validi documenti di legittimazione, è

negativa. Chiede quindi la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 16 mesi da

espiare. Per quanto concerne gli oggetti in sequestro, rinvia al verbale del

dibattimento;

- l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale pone in risalto il difficile

trascorso di IM 1 e la sua precaria situazione personale, anche sotto il

profilo finanziario. Sottolinea che il suo patrocinato si è reso conto

dell’errore commesso e che ha tratto i dovuti insegnamenti dalla carcerazione

fin qui sofferta. Pone l’accento sul fatto che egli è reo confesso ed ha

ampiamente collaborato con gli inquirenti. Sottolinea poi che IM 1 si trovava

sotto l’effetto dell’alcool al momento della commissione della rapina e che è

incensurato. In merito alla prognosi, occorre tener conto del fatto che egli si

sia pentito di quanto commesso e che ha pienamente collaborato. Postula quindi

la condanna del suo patrocinato ad una pena detentiva parzialmente sospesa.

Preso

atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione

scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82

CPP;

visti gli art. 12, 30

segg., 40, 47, 49, 51, 69, 103 segg., 140 cifra 1, 160 cifra 1,

172ter CP;

57 cpv. 1 lett. a

LTV;

82, 135, 422 e

segg. CPP e 22 LTG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

IM 1, sedicente

1. è autore

colpevole di:

1.1. rapina

per avere,

a __________, il 12 febbraio 2012,

agendo in correità con B.B.C.,

usando violenza, commesso un furto a danno di ACPR

1, sottraendogli un portamonete contenente denaro contante per circa fr.

200.--., la carta d’identità, la licenza di condurre, l’abbonamento generale

delle FFS nonché l’abbonamento ad una piscina;

1.2. ricettazione

di poca entità

per avere,

a __________, il 13 febbraio 2012,

acquistato per fr. 200.-- il telefono cellulare

HTC (unitamente ad un IPhone 4), sapendo o dovendo presumere che era stato

ottenuto mediante un reato contro il patrimonio;

1.3. contravvenzione

alla LF sul trasporto di viaggiatori

per avere intenzionalmente utilizzato senza

valido titolo di trasporto un treno delle FFS sulla tratta __________ - __________

- __________ e ritorno il 12 febbraio 2012 e sulla tratta __________ - __________

e ritorno il 13 febbraio 2012,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di

conseguenza,

IM 1, sedicente,

è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 14 (quattordici) mesi,

da

dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e dei disborsi.

3.

È ordinato

il dissequestro e la restituzione al condannato di:

- un

cellulare Nokia;

- un

cellulare Nokia;

- un paio

di scarpe da ginnastica Adidas;

- una

giacca nera con scritte verticali grigie;

- un

cappellino da base-ball nero con la croce svizzera;

- un

accendino;

- un

borsello color marrone (contenente 16 Euro in moneta).

4.

È ordinata

la confisca di un cellulare IPhone 4.

5.

È mantenuto

il sequestro conservativo, in quanto mezzi di prova nel procedimento contro il

correo, di:

- un

navigatore Tom Tom;

- un

navigatore Magellan;

- un

cannocchiale Pentax;

- un

videogioco Nintendo;

- un

pullover grigio;

- un

pullover beige;

- un paio

di guanti da lavoro;

- quattro

occhiali da uomo scuri (senza marca);

- tre

coltellini rossi tipo Victorinox.

6.

Le spese

per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135

cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione

separata.

Intimazione a:

accusatori privati:

Per la Corte delle

assise correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta

spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 1'676.--

Altri

disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 133.--

fr. 2'309.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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