72.2012.40
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, infrazione alla LF sugli stupefacenti, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cfr 1 e 2 LStup, 19a LStup)
22 giugno 2012Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2012.40
Lugano,
22 giugno 2012/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Rosa
Item, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2 giudice a
latere
Anna Grümann,
vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1,
patrocinato dall’avv. DUF 1, __________
in carcerazione preventiva dal 24.03.2011
al 22.05.2011 (60 giorni)
in anticipata esecuzione della
misura dal 23.05.2011;
imputato,
a norma dell’atto d’accusa nr. 34/2012 del 16 aprile 2012, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere
poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte
persone, e meglio per avere, senza essere autorizzato,
1.1 a __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e in altre imprecisate località,
nel periodo luglio 2009 - 24 marzo 2011,
alienato e in parte offerto, in più occasioni, a vari spacciatori
e/o tossicodipendenti locali e in particolare ad __________ (ca. 4 gr.), __________
(ca. 2 gr.), __________ (ca. 100 gr.), __________ (ca. 10 gr.), __________ (ca.
2 gr.), __________ (ca. 7 gr.), __________ (ca. 50 gr.), __________ (ca. 25
gr.), __________ __________ (ca. 85 gr.), __________ __________ (ca. 20 gr.), __________
(ca. 7 gr.), __________ (ca. 150 gr.), __________ (ca. 15 gr.), __________ __________
(ca. 20 gr.), __________ (ca. 20 gr.), __________ (ca. 1 gr.), __________ (ca.
140 gr.), __________ (ca. 80 gr.), __________ (ca. 3 gr.), __________ (ca. 40
gr.), __________ (ca. 70 gr.), __________ (ca. 5 gr.), __________ (ca. 15 gr.),
__________ (ca. 50 gr.), __________ (ca. 3 gr.), __________ (ca. 250 gr.), __________
(ca. 15 gr.), __________ (ca. 70 gr.), __________ (ca. 100 gr.), __________ (ca.
20 gr.), __________ (ca. 12 gr.), __________ (ca. 12 gr.), __________ (ca. 20
gr.) e tale “__________” (ca. 25 gr.), un imprecisato quantitativo di cocaina,
valutato in almeno 1'448 grammi lordi, con grado di purezza indeterminato, sottoforma
di palline di circa 0,7/1 grammo l’una, al prezzo di fr. 100.-/120.- il grammo,
sostanza previamente acquistata a _____ e in altre località, da __________,
__________ e da spacciatori africani non identificati, al prezzo di fr.
650.-/750.- l’ovulo di circa 10 grammi l’uno;
1.2 a __________, il 24 marzo 2011,
detenuto 10.93 grammi netti di cocaina (con grado di purezza del 26.3%),
sostanza destinata alla vendita a terzi e al suo consumo personale se non fosse
stata sequestrata dalla Polizia cantonale al momento del suo arresto;
2. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, a __________ e in altre imprecisate località,
nel periodo luglio 2009 - 24 marzo 2011, senza essere autorizzato,
alienato e in parte offerto, in più occasioni, in particolare ad __________,
__________, __________, __________ e __________, almeno 400/450 grammi di
marijuana, al prezzo di fr. 15.-/18.- il grammo, sostanza acquistata da spacciatori
non identificati;
3. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, nel periodo primavera 2009 – 24 marzo 2011,
a __________ e in altre imprecisate località, senza essere
autorizzato, consumato intenzionalmente un imprecisato quantitativo di cocaina
(ma almeno 500 grammi), sostanza acquistata nelle circostanze descritte al
punto 1 del presente atto d’accusa;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cifra 1 e 2 LS e 19a LS;
Presenti
- il Procuratore
pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM
1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il pubblico
dibattimento:
venerdì 22 giugno 2012, dalle
ore 09:30 alle ore 12:20.
Evase le seguenti
questioni: La
Presidente chiede al Procuratore pubblico - a titolo di questione pregiudiziale
- se alla luce dei decreti d’accusa 17.06.2010 e 15.11.2010 (doc. TPC 11),
intende modificare il periodo e il quantitativo dell’imputazione di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 3. AA).
PP: Modifico il punto 3.
dell’atto d’accusa nel seguente modo:
- periodo:
7 luglio 2010 - 24 marzo 2011;
- quantitativo:
mi rimetto a quanto dirà l’imputato durante l’istruttoria dibattimentale.
[...], il PP precisa che
l’accusa di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 3. AA) viene modificata
in relazione al quantitativo, che è di 400 grammi.
Sentiti § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa, ad eccezione del punto
3., che va confermato così come modificato durante l’istruttoria dibattimentale.
Chiede inoltre la derubrica dell’imputazione di cui al punto 1.2 dell’atto
d’accusa in contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. Considerati, da un
lato, il lungo periodo in cui l’imputato ha delinquito e l’importante quantitativo
di stupefacente spacciato e, dall’altro, l’ampia collaborazione prestata agli
inquirenti, la scemata imputabilità e la sostanziale incensuratezza, chiede la
condanna di IM 1 alla pena detentiva di 2 anni e 8 mesi. Visto l’esito
positivo del collocamento presso __________, non si oppone alla sospensione
della pena detentiva per consentire la continuazione del trattamento
stazionario. Postula infine la confisca di quanto in sequestro, fatta eccezione
per gli oggetti indicati durante l’istruttoria dibattimentale che possono
essere dissequestrati;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato, il quale sottolinea che il suo assistito è
egli stesso una vittima della droga. IM 1 ha commesso degli sbagli e se ne è assunto la responsabilità. Ha deciso di cambiare vita ancora prima di venire
arrestato, chiedendo che gli fosse nominato un curatore, rivolgendosi ad
Ingrado e intraprendendo passi concreti per sottoporsi ad una cura
disintossicante stazionaria. Dopo l’arresto ha immediatamente collaborato con
gli inquirenti. È pienamente confesso per tutti i quantitativi indicati
nell’atto d’accusa, che in parte sono maggiori rispetto a quelli dichiarati
dagli acquirenti. Pone in risalto il successo del trattamento stazionario che
sta seguendo, grazie al quale sta iniziando una riqualifica professionale e che
gli fornisce un valido sostegno per il reinserimento nella società, per cui non
ricadrà negli stessi errori una volta a piede libero. Tenuto conto dell’effetto
che la pena avrà su di lui, della lieve scemata imputabilità dovuta al consumo,
del sincero pentimento dimostrato (ai sensi dell’art. 48 CP), ritiene che
quanto scontato finora da IM 1 sia sufficiente e chiede quindi che venga
immediatamente posto in libertà.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. IM 1 è nato a l’__________
(__________) il __________ da genitori __________. E’ giunto in __________ il __________
poiché aveva conosciuto, a __________, una cittadina __________. Ha un fratello
che vive negli __________ e una sorella che vive in __________, con i quali ha
regolari contatti.
Nel suo Paese natio ha frequentato le scuole dell’obbligo senza
concludere una formazione professionale. Prima di arrivare in __________ ha
lavorato come scenografo al teatro dell’__________. Giunto sul nostro
territorio, ha chiesto asilo politico ma nelle more della procedura ha
contratto matrimonio con __________, dalla quale ha avuto un figlio di nome __________
che ha ora __________ anni e vive con la madre. Ha divorziato dalla moglie nel
2007. Dopo il divorzio vede regolarmente il figlio per il mantenimento del
quale il contributo alimentare è di fr. 700.- mensili.
Da quando è giunto in __________, IM 1 ha lavorato principalmente nell’ambito della ristorazione nel Canton __________ e successivamente
per sei anni in qualità di operaio/aiuto magazziniere presso la ditta __________,
che si occupa di imballaggi flessibili. Si è licenziato a marzo 2009 poiché a
causa del consumo di cocaina non riusciva più ad andare al lavoro. E’ stato
quindi in disoccupazione, percependo un’indennità di circa fr. 4'000.- mensili,
fino a febbraio 2011. A causa dei debiti che ha accumulato, ha dichiarato
al PP che il salario gli era stato pignorato in ragione di fr. 2'800.- mensili,
ivi compreso il contributo alimentare per il figlio. Da gennaio 2011 è stato in
malattia e dal mese di marzo 2011 avrebbe dovuto percepire l’assistenza fino al
termine della malattia (AI 18: verbale PP 25.03.2011).
La Commissione tutoria regionale 8, sede di Lugano Est, il 17
marzo 2011, facendo seguito all’istanza presentata dall’imputato il 16 dicembre
2010, ha istituito una curatela volontaria ex art. 394 CCS e ha nominato quale
curatore il signor __________, Lugano, sostituito in data __________ con il
sig. __________ (cfr. doc. TPC 8).
Riguardo alla sua situazione finanziaria, dall’estratto
dell’Ufficio esecuzioni del 18.06.2012 l’imputato risulta aver accumulato
attestati di carenza beni per oltre fr. 38'000.-. Ha inoltre esecuzioni
pendenti per più di fr. 27'000.- (cfr. doc. TPC 10).
Dall’estratto del casellario giudiziale IM 1 non risulta avere
precedenti penali (cfr. TPC 9).
L’imputato ha dichiarato sia in Polizia che davanti alla Pubblica
accusa di essere consumatore di cocaina “da circa 18 anni”, con un
periodo di pausa dal 2001 al 2006, coincidente con la nascita del figlio __________.
Ha dichiarato poi di aver, dal 2007 al 2009, ripreso a consumare cocaina in
modo saltuario mentre dall’inizio del 2010 e fino all’arresto ha cominciato a
consumare cocaina in modo più frequente e che negli ultimi 6 mesi prima
dell’arresto il suo consumo è aumentato.
Nel verbale PP ha dichiarato che dopo aver ripreso saltuariamente
il consumo “in particolare negli ultimi 3 anni è stato il periodo più duro”
(cfr. verbale polizia 24.04.2011 e verbale PP 25.03.2011 pag. 2).
Le analisi cui è stato sottoposto in occasione dell’arresto
confermano il suo essere dedito al consumo di tale sostanza stupefacente (cfr. all.
12 al rapporto d’inchiesta). Per il consumo di cocaina l’imputato era stato
sanzionato con due decreti d’accusa emessi a suo carico il 17.06.2010 ed
il 15.11.2010 (cfr. decreto n. 2781 e n. 4972 di cui al doc. TPC 11).
A dire dell’imputato era sua ferma intenzione, prima dell’arresto,
entrare in clinica per disintossicarsi completamente e cambiare stile di vita,
trovare un lavoro e migliorare i contatti con il figlio.
A conferma di tale proposito il curatore ha prodotto agli atti il
certificato medico 25.03.2011 del dottor __________ di Ingrado, che attesta che
IM 1 “da più di sei mesi gode di una presa a carico psicoterapica per cura
la sua dipendenza da cocaina presso il nostro servizio. Un mese fa si è rivolto
al sottoscritto con la richiesta di un ricovero presso una clinica, conscio del
fatto di non riuscire da solo a rinunciare alla sostanza. Mostrandosi il
paziente molto motivato alla disintossicazione da cocaina, è stato organizzato
il ricovero presso il reparto chiuso della clinica psichiatrica __________, che
avrebbe dovuto cominciare proprio oggi.” (cfr. AI 42).
Anche davanti al Giudice dei provvedimenti coercitivi il 26 marzo
2011, l’imputato ha dichiarato di essere “dipendente da sostanze
stupefacenti, cocaina, proprio ieri dovevo entrare in clinica a __________ per
la disintossicazione. Per procurarmi della cocaina ho dovuto anche venderla”
(cfr. AI 20).
Circostanze dell’arresto
2. Nell’ambito dell’inchiesta
denominata __________ gli inquirenti, grazie alle censure telefoniche attivate
su diverse utenze, tra cui quelle in uso all’imputato (__________) ed una in
uso a __________, cittadino della __________, raccoglievano diversi elementi
indizianti un consistente traffico di cocaina, sulla base dei quali il
24.03.2011 venivano spiccati i mandati di accompagnamento coattivo e gli ordini
di perquisizione e sequestro nei confronti di IM 1 e del cittadino __________
(cfr. rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 27.11.2011).
Il 24 marzo 2011 venivano entrambi fermati a __________ in via __________
a bordo di una Peugeot targata __________ condotta da IM 1, mentre __________
occupava il sedile lato passeggero. Al momento del fermo, IM 1 veniva trovato
in possesso di 11,2 grammi lordi di cocaina. Dopo essere stato interrogato, IM
1 veniva quindi tratto in arresto così come __________, che a sua volta veniva
trovato in possesso di sostanza stupefacente. Quest’ultimo, come l’inchiesta ha
dimostrato, è risultato poi essere uno dei fornitori di IM 1, contro il quale
la Pubblica accusa ha proceduto separatamente.
3. IM 1 fin dal primo verbale
di interrogatorio ammetteva di essere consumatore di cocaina da circa 18 anni e
di essere dedito alla vendita della sostanza stupefacente.
4. Effettuati gli
interrogatori delle persone coinvolte, dei numerosi acquirenti e dei fornitori
e sviluppata l’inchiesta, con atto d’accusa del 16 aprile 2012 il Procuratore
pubblico ha imputato all’accusato l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.
IM 1 avrebbe trafficato un quantitativo di almeno 1’448 grammi lordi di cocaina (punto 1.1 AA) nel periodo luglio 2009 - 24 marzo 2011. Avrebbe inoltre
detenuto, al momento del fermo, 10,93 grammi netti di cocaina con un grado di purezza del 26.3%, destinata alla vendita a terzi e al suo consumo personale
(punto 1.2 AA). L’imputazione ulteriore (cfr. punto 2 dell’AA) concerne, per il
medesimo periodo, l’alienazione e l’offerta di almeno 400/450 grammi di
marijuana. Infine vi è l’imputazione di contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti per il consumo di un imprecisato quantitativo ma almeno 500 grammi di cocaina (punto 3 AA) tra la primavera 2009 e il 24 marzo 2011.
5. IM 1, come accennato, fin
dall’inizio dell’inchiesta ammetteva l’attività di spaccio di cocaina per
finanziare il proprio consumo personale. Dichiarava tuttavia tempi e
quantitativi sensibilmente inferiori a quelli che l’inchiesta ha poi dimostrato
(cfr. verbale di polizia 24.03.2011 pag. 3). Infatti man mano che si sviluppava
l’inchiesta e si susseguivano i verbali con gli inquirenti, che attraverso le
censure ed i tabulati retroattivi delle utenze __________ e __________ in uso
all’imputato identificavano ed interrogavano i numerosi acquirenti che avevano
avuto con lui contatti per acquisti di cocaina (oltre che di marijuana), i
quantitativi inizialmente ammessi da IM 1 lievitavano in modo importante verso
l’alto. L’imputato, messo di fronte alle dichiarazioni degli acquirenti, ha confermato
di aver loro venduto cocaina ma ha ridotto i quantitativi per i quali era
chiamato in causa. A titolo di esempio l’acquirente __________ dichiarava di
aver acquistato da IM 1, nel periodo luglio 2009/ marzo 2011, complessivamente 560 grammi di cocaina (cfr. verbale 09.02.2011), a fronte dei quali l’imputato ammette vendite per
complessivi 150 grammi; __________ dichiarava di aver acquistato dall’imputato
nel corso di un anno e mezzo complessivamente 200 grammi di cocaina, a fronte di un’ammissione di vendita dell’imputato limitata a 80 grammi; __________ dichiarava di aver acquistato cocaina da IM 1 nel corso degli ultimi 6 anni per
un totale di 200 grammi di cocaina, che l’imputato riduce a 140 grammi; __________ dichiarava di aver acquistato da IM 1 dall’inizio del 2009 fino a marzo 2011 un
quantitativo di almeno 300/350 grammi di cocaina, che IM 1 riduce a 250 grammi (cfr. verbale di Polizia 07.04.2011, AI 50).
Tutto ciò per spiegare l’importante differenza dei quantitativi di
spaccio indicati dalla Polizia nel rapporto d’inchiesta con quelli ammessi
dall’imputato. Lo stesso, infatti, posto di fronte ai quantitativi di spaccio
cui la Polizia era giunta sulla base delle chiamate in causa dei numerosi
acquirenti confortate dal numero dei contatti telefonici attestati dai
tabulati, li ha sostanzialmente ridimensionati in occasione del verbale del
25.08.2011, ammettendo un quantitativo di spaccio di 1000/1500 grammi di
cocaina venduta e ceduta gratuitamente oltre a 500 grammi consumati personalmente (cfr. verbale 25.08.2011).
In merito ai fornitori, l’imputato ha dichiarato di aver
acquistato da __________ 60/70 grammi di cocaina, 1000 grammi lordi (850 grammi netti) dalla persona indicata come “l’olandese volante” poi
identificata in __________ (cfr. verbale 17.05.2011) ed il rimanente da
spacciatori africani non meglio identificati. IM 1 ha confermato la chiamata in correità nei confronti dei fornitori ed in particolare nei confronti
del fornitore più importante, vale a dire __________, mantenendola ferma e
salda anche a confronto in merito all’acquisto di 1000 grammi lordi (850 grammi netti) di cocaina (cfr. AI 114 verbale di confronto 25.08.2011 IM 1/__________).
Ha indicato di aver acquistato la cocaina al prezzo di fr. 650/750.- l’ovulo di
circa 10 grammi e di averla rivenduta al prezzo di fr. 100.-/120.- fr. al
grammo. Ha precisato di non aver guadagnato nulla dalla vendita di cocaina
(cfr. verbale PP 17 maggio 2011 pag. 9).
La Pubblica Accusa ha stilato l’atto d’accusa sui quantitativi
ammessi dall’imputato.
6. IM 1 al dibattimento ha
confermato i propri reati di droga, ammettendo la vendita rispettivamente
l’offerta di complessivi 1'448 grammi lordi di cocaina nonché l’alienazione e
l’offerta di almeno 400/450 grammi di marijuana, acquistata da spacciatori non
meglio identificati.
Al dibattimento, in merito alla detenzione di 10,93 grammi netti di cocaina di cui era in possesso al momento del fermo (avente un grado di purezza
del 26.3%), ha precisato essere tutta destinata al proprio consumo personale
(cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 2, all. 1 al verbale del
dibattimento), ciò che ha comportato la modifica dell’imputazione di cui al
punto 1.2 da infrazione in contravvenzione.
L’imputato, pertanto, rispetto ai quantitativi di spaccio indicati
nell’AA, risulta reo confesso. Lo stesso ha giustificato il proprio agire con
l’esigenza di far fronte all’onere derivante dal suo importante consumo di
cocaina.
7. Ciò detto, è pacifico che IM
1, con quanto fatto, si è reso autore colpevole di infrazione alla Legge
Federale sugli stupefacenti (punto 1 dell’AA) aggravata a motivo del
quantitativo di cocaina trattato.
Analogamente l’imputato si è reso autore colpevole di infrazione
alla Legge Federale sugli stupefacenti in merito alla vendita ed all’offerta di
400/450 grammi di marijuana (cfr. punto 2 dell’AA).
Altrettanto pacifica è infine la contravvenzione alla LFStup a
motivo del consumo di cocaina (punto 3 dell’AA) per il periodo che il PP in
aula ha ridotto dal 7 luglio 2010 al 24.03.2011, essendo stato l’imputato per
il consumo pregresso già sanzionato con due decreti d’accusa trasmessi a questo
Tribunale il 20.06.2012 (cfr. doc. TPC 11). Di conseguenza anche il
quantitativo consumato è stato ridotto a 400 grammi di cocaina sulla base delle dichiarazioni fatte dallo stesso imputato al dibattimento
(cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato pag. 3).
Collocamento
8. Il 23 maggio 2011 - cioè
poco meno di due mesi dopo l’arresto - IM 1 è stato posto in anticipata esecuzione
della pena e collocato (in prova) presso Villa __________ (cfr. AI 104).
La motivazione che spingeva l’imputato a cambiare vita e la
volontà di mantenere nel tempo tale motivazione si evincono in modo chiaro dal
rapporto intermedio del 25.01.2012 (cfr. AI 120), allestito dopo otto mesi di
permanenza di IM 1 presso il Centro ed indirizzato all’Ufficio dell’assistenza
riabilitativa. Il direttore di Villa __________, unitamente all’assistente
sociale __________, tracciano “un bilancio positivo rispetto a questi primi
mesi di terapia [...]; sostanzialmente possiamo indicare che gli obiettivi
elaborati nel piano di esecuzione della pena in data 27.07.2011, per quanto
concerne il primo e secondo periodo di terapia, sono stati raggiunti”.
Su richiesta di questa Corte di esprimersi sull’evoluzione della
situazione in vista della celebrazione del dibattimento, il direttore di Villa __________
e l’assistente sociale __________, nel rapporto del 6 giugno 2012 (doc.
TPC 8), dopo aver indicato i percorsi effettuati nel frattempo da IM 1,
comunicano:
"
In conclusione possiamo pertanto tracciare un bilancio positivo
in merito all’andamento di questo paziente a Villa __________, a parte un
periodo piuttosto delicato all’inizio del mese di marzo 2012, coincidente con il
suo trasferimento presso la nostra sede di via __________; da allora il
paziente è riuscito a ritrovare una buona stabilità a livello psicofisico,
confermando il suo impegno e la sua motivazione che ha espresso sin dalla sua
ammissione presso il nostro Centro.
Va ora concretizzato l’obiettivo del reinserimento lavorativo,
rispetto al quale il signor IM 1 denota talvolta un certo scoraggiamento, in
quanto ritiene che per via della sua condizione di ex-tossicodipendente in
terapia in un Centro non sia un candidato molto interessante per i datori di
lavoro. Anche per questa ragione ha voluto nuovamente far capo all’ex-suocero,
al fine di avere un sostegno per trovare un posto di lavoro. Attendiamo
peraltro le risposte alle numerose candidature da lui inviate per un posto di
tirocinio come impiegato di logista. Con l’avvio di un lavoro esterno si porrà
anche la questione della gestione finanziaria, rispetto alla quale il paziente
ha denotato in passato grossi problemi, accumulando diversi debiti, di cui circa
CHF 50'000.-- con l’ex-suocero più altri CHF 30'000.-- con diversi altri
creditori.
Il paziente dovrà infatti abituarsi a vivere con delle entrate
contenute, soprattutto qualora dovesse avvalersi dell’assegno di
riqualificazione professionale che non dovrebbe superare i CHF 3'000.-- al
mese; sarà questo un aspetto per il quale dovrà trovare una buona intesa con il
suo curatore, adeguandosi ad un nuovo tenore finanziario più contenuto rispetto
a quanto avveniva in passato.
A tal proposito nutriamo delle preoccupazioni su questo versante,
piuttosto che un’eventuale ricaduta nel consumo di cocaina; il paziente denota
infatti un senso di frustrazione riguardo alla sua situazione finanziaria
problematica, condizione che potrebbe al limite riportarlo a cercare degli
espedienti per poter vivere con maggior agiatezza. Questo aspetto va quindi
monitorato con attenzione anche in futuro, per evitare alla peggio che egli si
presti nuovamente a ricorrere ad attività illegali per poter acquisire un
livello di vita adeguato alle sue pretese.”
(doc. TPC 8 pag. 2).
9. L'art. 47 CP stabilisce che
il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita
anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena
avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di
prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del
condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può
ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze
sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del
17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV
97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono
tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata
alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso
di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art.
47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis
mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47
CP), a mente della quale, per valutare la gravità della colpa, entrano in
considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto
ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità
della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il
modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in
seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il
comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di
emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con
rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati - sempre secondo la citata
giurisprudenza - la situazione familiare e professionale dell’autore,
l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,
gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44
consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288
consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale
all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato
di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai
rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del
17 aprile 2007, consid. 6.4;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005
del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione
generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice,
espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale
possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano
luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV
342).
Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume
rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in
modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente
art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi
concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere
giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV
150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la
CCRP ha costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione
rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme
all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta
confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma
occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive,
che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai
arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le
sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il
principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante
solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5
settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).
Per giurisprudenza il giudice deve valutare la colpa partendo
dalla gravità oggettiva degli atti (DTF 112 IV 109). In materia di traffici di
stupefacenti il TF, pur ribadendo che il criterio dei quantitativi non è il
solo determinante, ha avuto modo di ribadire ancora di recente che esso resta
un criterio importante (DTF 6B 370/2007 e 6B 10 2010).
10. In concreto non vi è dubbio
che la colpa dell’accusato è grave per l’importante quantità di cocaina venduta
ed offerta con il conseguente pericolo che tale agire ha costituito per un
numero importante di consumatori nonché per il periodo piuttosto lungo in cui
questi ha delinquito reiterando nell’illecito. E’ un fatto notorio che la droga
faccia male e per IM 1 doveva essere particolarmente chiaro e tangibile, tenuto
conto che lui stesso è un consumatore.
A favore dell’accusato la Corte ha invece considerato, dapprima il
fatto che IM 1 si è dato allo spaccio non per puro spirito di lucro ma per
poter finanziare il suo importante consumo. Parallelamente la Corte ha
considerato a suo favore la scemata imputabilità (di grado lieve) derivante da
questo importante consumo, così come postulato dalla Difesa, nonché l’ampia
collaborazione prestata agli inquirenti, ivi compresa la chiamata in correità
che ha effettuato a riguardo del suo fornitore più importante, che l’accusato
ha sempre mantenuto, anche a confronto, ferma e chiara.
La Corte ha pertanto tenuto conto che IM 1 ha senz’altro collaborato all’accertamento della verità. Tuttavia la Corte ha anche considerato che
Fatti
i quantitativi indicati nell’AA non sono il frutto di ammissioni immediate e
spontanee fatte da IM 1 subito dopo l’arresto, ma il risultato del lavoro degli
inquirenti, che attraverso le censure ed i tabulati telefonici hanno man mano
identificato ed interrogato i numerosi acquirenti, sottoponendone poi le
dichiarazioni a IM 1, che ha ammesso quantitativi di spaccio che non sempre,
come visto, collimano perfettamente con le chiamate in correità degli
acquirenti.
La Corte ha considerato ancora che malgrado i proclami e le intenzioni di IM 1 di
voler smettere con la cocaina, di fatto non ha smesso spontaneamente di
delinquere ma è stato fermato grazie all’intervento della Polizia, dal momento
che è stato arrestato poiché sotto censura telefonica e considerato che
malgrado i dichiarati intenti espressi fino a quel momento di smetterla con l’uso
di cocaina, al momento del fermo è stato trovato in compagnia di uno dei suoi
fornitori ed in possesso di ben 10,93 grammi netti di cocaina appena acquistati. La Corte, pertanto, al di là dell’ampia collaborazione prestata non ha
ravvisato in concreto il ricorrere dell’elemento dello sforzo particolare
esatto dalla giurisprudenza affinché sia dato il riconoscimento dell’attenuante
del sincero pentimento così come invocato dalla Difesa.
Quindi tenuto conto che l’accusato è sostanzialmente incensurato,
la Corte, non da ultimo anche per rafforzare la misura del collocamento, ha
ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di anni 2 anni e 3 mesi.
In applicazione dell’art. 57 CP, visto il buon esito avuto, sin qui, del
collocamento e viste le buone possibilità di riuscita futura, la Corte ha
deciso di sospendere l’esecuzione della pena per permettere la prosecuzione del
collocamento a __________. IM 1 deve essere in chiaro che se la misura non
continuerà a dare i risultati positivi sin qui ottenuti, difficilmente potrà
evitare il carcere. Detto in altri termini: la giustizia gli ha offerto
l’opportunità di reinserirsi nella società senza dover necessariamente tornare
in carcere ed ora dipende solo da lui coglierla e continuare sulla strada che è
stata tracciata.
11. Da ultimo la Corte ha
ordinato la confisca della sostanza stupefacente, da distruggere, e degli altri
oggetti che sono riconducibili al traffico di stupefacenti, mentre che a
richiesta dell’imputato e non essedosi il Procuratore pubblico opposto, sono
stati dissequestrati un notebook, una scheda SD, una videocamera e una chiave
USB.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese processuali sono
state poste a carico dell’imputato, fatta eccezione per le spese per la difesa
d’ufficio, che sono a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
Visti gli art. 12, 19, 40, 47, 49,
51, 56, 57, 60, 69, 103 segg. CP;
19 cifre 1 e 2 e 19a LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 LTG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione, in parte
aggravata, alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________, __________, __________,
__________, __________, __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo luglio 2009 - 24 marzo 2011,
alienato e offerto complessivamente 1'448 grammi lordi di cocaina e 400/450 grammi di marijuana;
1.2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________ ed in altre imprecisate località,
1.2.1. nel periodo 7 luglio 2010 - 24
marzo 2011,
consumato circa 400 grammi di cocaina;
1.2.2. il 24 marzo 2011, detenuto 10,93 grammi netti di cocaina destinati al suo consumo personale;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel verbale del
dibattimento e precisato nei considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza, avendo
agito in stato di lieve scemata imputabilità, IM 1 è condannato:
2.1
alla pena detentiva di anni 2
(due) e mesi 3 (tre), da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 1000.-- e dei disborsi.
3.
Nei confronti del
condannato è ordinato il trattamento stazionario in un’istituzione
specializzata giusta l’art. 60 CP.
4.
L'esecuzione della pena
detentiva è sospesa ex art. 57 CP per far luogo al trattamento stazionario di
cui sopra.
5.
È ordinata la confisca di:
- 10.93 grammi netti di cocaina, da distruggere;
- un notebook marca Olidata
no. __________;
- un notebook marca Acer,
non funzionante;
- un cellulare marca Nokia
IMEI no. __________;
- un cellulare marca Samsung
IMEI no. __________ ;
- un cellulare marca Sony
Ericsson IMEI no. __________;
- un cellulare marca LG IMEI
no. __________;
- un cellulare marca Alcatel
IMEI no. __________ ;
- un Palm Zire no. __________;
- una carta SIM Lebara no. __________
;
- una carta SIM Lebara no. __________;
- una carta SIM Vodafone no.
__________;
- un cellulare marca Samsung
con no. IMEI illeggibile, senza batteria;
- una confezione Orange
Internet Everywhere;
- una carta SIM no. __________;
- documentazione cartacea;
- un cellulare marca Nokia
IMEI no. __________;
- una carta SIM no. __________.
6.
È ordinato il dissequestro
di:
- un notebook marca Compaq
no. __________;
- una scheda __________;
- una videocamera marca Sony
__________ no. __________;
- una chiave USB Modem
Sunrise IMEI no. __________
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La
retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
8.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per
iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Per la Corte delle assise
criminali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 10'989.40
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 140.--
fr. 12'129.40
============