Lexipedia

Decisione

72.2012.47

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 giugno 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i tentativi di truffa, in quanto, si è ancora allo stadio di atti preparatori.

Per queste ragioni la difesa chiede una pena detentiva inferiore ai 2 anni,

sospesa condizionalmente e la restituzione di tutto quanto sequestrato.

Posti dal Presidente, con

l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti:

IM 1

1. è autrice colpevole di

ripetuta truffa?

1.1. trattasi di reato aggravato

siccome commesso per mestiere?

Considerandi

2.

può beneficiare della

sospensione condizionale della pena?

3.

deve un risarcimento all’

accusatrice privata ACPR 11 e se sì in quale misura?

4.

deve essere ordinata in

tutto o in parte la confisca e/o il sequestro conservativo di quanto in

sequestro ed elencato nell’atto di accusa?

Considerato, in fatto ed in diritto

che l’imputata è autrice colpevole dei reati a lei ascritti;

che l’atto d’accusa deve pertanto essere integralmente confermato;

che la corretta pena per il grave reato commesso di truffa

aggravata siccome commessa per mestiere ammonta a 30 mesi di pena detentiva,

con computo del carcere preventivo sofferto, stante la natura particolarmente

odiosa del reato, commesso in danno di persone anziane e vista l’ingente

refurtiva di ammontare superiore a complessivi fr. 300'000.--;

che detta pena può nondimeno essere parzialmente sospesa in misura

di 20 mesi con un periodo di prova di 3 anni, mentre che per 10 mesi essa è da

espiare;

che va accolta la pretesa risarcitoria di fr. 154'000.--

dell’accusatrice privata ACPR 11;

che va pronunciata la confisca della carta SIM sequestrata

all’accusata mentre che sugli importi di fr. 492.20 e Euro 268.03 è mantenuto

il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tasse e spese di

giustizia;

che per il resto gli oggetti sequestrati, indicati nell’atto

d’accusa sono dissequestrati in favore dell’accusata;

che tali spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'000.-- sono a

carico dell’accusata.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti;

visti gli art. 12, 40, 42, 43,

44, 47, 49, 51, 69, 70,146 CP;

135, 422 e segg. CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1

è autrice colpevole di:

truffa aggravata siccome commessa per mestiere

per avere,

tra il 2 agosto 2011 e l’8 febbraio 2012, a __________, __________, __________ ed altre località del Canton __________, in correità con

terzi, agendo per mestiere, ingannato con astuzia più persone inducendo 8 di esse alla consegna di denaro e

gioielli per un valore complessivo di fr. 285'000.-, e tentato di ingannarne

altre 12, tentando di ottenere denaro e gioielli per almeno fr. 285’000.-- e EUR

10'000.-/20'000.-;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannata:

2.1

alla pena detentiva di 30

(trenta) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

a versare all’accusatrice

privata ACPR 11 fr. 154'000.- a titolo di risarcimento danni;

2.3

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi.

3.

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa in ragione di 20 (venti) mesi, con un periodo di prova

di anni 3 (tre). Per il resto, ovvero per 10 mesi, essa è da espiare.

4.

La condannata è mantenuta

in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena o in vista

della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).

§ Il mantenimento in

carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel

termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).

5.

È ordinata la confisca

della carta SIM. Sull’importo di fr. 492.20 e EUR 268.03 è mantenuto il

sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia.

Per il resto, gli oggetti sequestrati sono dissequestrati in favore di IM 1.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La

retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello

va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto

oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della

sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di

revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 30'318.50

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 270.80

fr. 31'589.30

===========