72.2012.53
Omicidio colposo causando la morte di un pedone, guida in stato di inattitudine
19 aprile 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2012.53
Lugano,
19 aprile 2013/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Locarno
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
patrocinato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 46/2012 del 7.5.2012 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
1. omicidio colposo
per avere, a __________ il 27 marzo 2010 verso le ore 02:15,
cagionato per imprevidenza colpevole la morte del pedone __________,
__________, __________,
e meglio per avere
alla guida del veicolo a motore Audi __________ targato __________
di proprietà della __________ e __________, __________, nello stato
psico-fisico di cui al punto 2 del presente atto di accusa,
circolando su via __________, all’altezza del ponte sul fiume __________,
strada non illuminata artificialmente, ad una velocità dichiarata di 80 km/h, con inseriti i fari anabbaglianti,
omesso di prestare la dovuta attenzione e prudenza alla strada ed
alla circolazione, in particolare omesso di adattare la sua velocità alla
visibilità della strada percorsa ed al fondo umido, così da non rilevare la
presenza del pedone __________, tra il bordo destro ed il centro della corsia
di sua pertinenza, andandolo ad urtare con la parte anteriore della vettura e
provocandogli le gravi lesioni di cui al certificato medico 01 aprile 2010
dell’Ospedale __________ di __________ (sede __________), agli atti, che ne
hanno causato il decesso il __________;
2. guida in stato di
inattitudine
per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui
sub. 1, circolato alla guida del veicolo a motore Audi __________ targato __________
di proprietà della __________ e __________, __________, in stato di ebrietà
(alcolemia minima: 1.08 g/kg – alcolemia massima: 1.58 g/kg);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli artt. 117 e 12 cpv. 3 CP, 31, 32
LCstr, 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1 ONC, art. 91 cpv. 1 seconda frase LCS;
Presenti: - il
Ministero Pubblico, rappresentato dal Procuratore Pubblico PP 1;
- l’imputato
Fatti
IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1, accompagnato dal __________;
- l’interprete
__________.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 16:10.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico,
per la sua requisitoria, il quale rileva che l’imputato, contrariamente agli
altri utenti della strada, non si è accorto della frenesia causata dai due
pedoni che camminavano sulla strada e nemmeno ha visto i bilux fattigli da __________.
Oltre ad essere distratto, probabilmente anche a causa dell’eccessivo consumo
di alcool, la sua velocità non era adeguata alle circostanze (strada umida e
non illuminata). Sottolinea che secondo la perizia, se l’imputato avesse prestato
la necessaria attenzione, avrebbe potuto evitare l’impatto o comunque impattare
ad una minore velocità. Ricorda poi che in diritto penale non è data la
compensazione delle colpe, per cui il comportamento del pedone non interrompe
il nesso di causalità. In conclusione, chiede la conferma integrale dell’atto
d’accusa e propone la condanna dell’imputato, vista la sua grave colpa nonché
il concorso e tenuto conto in suo favore della sua condizione personale ed
incensuratezza, alla pena detentiva di 22 mesi, da porre al beneficio della
sospensione condizionale per un periodo di prova di anni 3, non essendo la
prognosi sfavorevole;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato, il quale sottolinea che su quel tratto di strada, per
di più di notte, non è immaginabile che vi siano dei pedoni. Richiama la
perizia tecnica agli atti, secondo cui il pedone prima di 40 metri di distanza non era visibile. Rileva poi che nemmeno il teste __________ ha visto i bilux
che invece __________ asserisce di aver azionato. Inoltre, evidenzia che le
persone che avevano scorto i pedoni sulla strada e segnalavano il pericolo agli
altri utenti della strada, si trovavano tutti più sopra rispetto a dove è
avvenuto l’investimento, per cui non erano di nessuna utilità per IM 1.
Sottolinea che il pedone non era un ostacolo prevedibile ai sensi della
giurisprudenza del Tribunale federale e ribadisce che IM 1 non ha ricevuto
nessun segnale di avvertimento, per cui ritiene che il suo comportamento non
configuri negligenza. Rileva poi che IM 1 ha reagito correttamente, sterzando a
sinistra. Pone in evidenza il comportamento estremamente pericoloso e contrario
alle norme della circolazione del pedone, che era sotto l’influsso di alcool. I
numerosi testi che hanno visto i pedoni quella notte, confermano che †__________
si spostava verso le automobili che gli venivano incontro. Queste
testimonianze, unitamente a quella del passeggero di IM 1, rendono credibile
che †__________ si sia improvvisamente parato davanti alla macchina di IM 1.
Questo comportamento, eccezionale e straordinario, non poteva essere previsto
da IM 1. Per tutti questi motivi, postula che il suo assistito venga prosciolto
dall’imputazione di omicidio colposo;
- il Procuratore Pubblico,
per la replica, il quale ribadisce in particolare che il nesso di causalità non
è interrotto dal comportamento del pedone. Per il resto, si riconferma nel suo
precedente intervento;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato, per la duplica, il quale si riconferma nelle proprie
conclusioni.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
Visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 49, 117 CP;
31, 32, 91 cpv. 1 LCStr;
2 cpv. 1, 4 cpv. 1 ONC;
82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. omicidio colposo
per avere,
a __________, il 27 marzo 2010, verso le ore 02:15,
cagionato per imprevidenza colpevole la morte del
pedone †__________ (__________),
in particolare per avere,
circolando in stato di comprovata ebrietà alla guida
della vettura Audi __________ targata __________, su via __________ in
direzione di __________, omesso di prestare la dovuta attenzione e prudenza,
per cui non scorse la presenza sulla propria corsia
di marcia del pedone †__________ che
investì con la parte anteriore destra della vettura, cagionandogli le gravi
lesioni che ne causarono il giorno stesso il decesso;
1.2. guida in stato di
inattitudine
per avere,
a Locarno, il 27 marzo 2010,
condotto il veicolo a motore Audi __________ targato __________ in
stato di comprovata ebrietà (alcolemia minima 1.08 g/kg e massima 1.58 g/kg),
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza, IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena detentiva di 12
(dodici) mesi;
2.2
al pagamento della tassa di
giustizia di Fr. 500.-- e dei disborsi.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
Intimazione a:
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 3'713.65
Perizia fr. 4'976.80
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 107.--
fr. 9'297.45
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