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Decisione

72.2012.53

Omicidio colposo causando la morte di un pedone, guida in stato di inattitudine

19 aprile 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1, accompagnato dal __________;

- l’interprete

__________.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 16:10.

Sentiti: - il Procuratore Pubblico,

per la sua requisitoria, il quale rileva che l’imputato, contrariamente agli

altri utenti della strada, non si è accorto della frenesia causata dai due

pedoni che camminavano sulla strada e nemmeno ha visto i bilux fattigli da __________.

Oltre ad essere distratto, probabilmente anche a causa dell’eccessivo consumo

di alcool, la sua velocità non era adeguata alle circostanze (strada umida e

non illuminata). Sottolinea che secondo la perizia, se l’imputato avesse prestato

la necessaria attenzione, avrebbe potuto evitare l’impatto o comunque impattare

ad una minore velocità. Ricorda poi che in diritto penale non è data la

compensazione delle colpe, per cui il comportamento del pedone non interrompe

il nesso di causalità. In conclusione, chiede la conferma integrale dell’atto

d’accusa e propone la condanna dell’imputato, vista la sua grave colpa nonché

il concorso e tenuto conto in suo favore della sua condizione personale ed

incensuratezza, alla pena detentiva di 22 mesi, da porre al beneficio della

sospensione condizionale per un periodo di prova di anni 3, non essendo la

prognosi sfavorevole;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato, il quale sottolinea che su quel tratto di strada, per

di più di notte, non è immaginabile che vi siano dei pedoni. Richiama la

perizia tecnica agli atti, secondo cui il pedone prima di 40 metri di distanza non era visibile. Rileva poi che nemmeno il teste __________ ha visto i bilux

che invece __________ asserisce di aver azionato. Inoltre, evidenzia che le

persone che avevano scorto i pedoni sulla strada e segnalavano il pericolo agli

altri utenti della strada, si trovavano tutti più sopra rispetto a dove è

avvenuto l’investimento, per cui non erano di nessuna utilità per IM 1.

Sottolinea che il pedone non era un ostacolo prevedibile ai sensi della

giurisprudenza del Tribunale federale e ribadisce che IM 1 non ha ricevuto

nessun segnale di avvertimento, per cui ritiene che il suo comportamento non

configuri negligenza. Rileva poi che IM 1 ha reagito correttamente, sterzando a

sinistra. Pone in evidenza il comportamento estremamente pericoloso e contrario

alle norme della circolazione del pedone, che era sotto l’influsso di alcool. I

numerosi testi che hanno visto i pedoni quella notte, confermano che †__________

si spostava verso le automobili che gli venivano incontro. Queste

testimonianze, unitamente a quella del passeggero di IM 1, rendono credibile

che †__________ si sia improvvisamente parato davanti alla macchina di IM 1.

Questo comportamento, eccezionale e straordinario, non poteva essere previsto

da IM 1. Per tutti questi motivi, postula che il suo assistito venga prosciolto

dall’imputazione di omicidio colposo;

- il Procuratore Pubblico,

per la replica, il quale ribadisce in particolare che il nesso di causalità non

è interrotto dal comportamento del pedone. Per il resto, si riconferma nel suo

precedente intervento;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato, per la duplica, il quale si riconferma nelle proprie

conclusioni.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

Visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 117 CP;

31, 32, 91 cpv. 1 LCStr;

2 cpv. 1, 4 cpv. 1 ONC;

82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. omicidio colposo

per avere,

a __________, il 27 marzo 2010, verso le ore 02:15,

cagionato per imprevidenza colpevole la morte del

pedone †__________ (__________),

in particolare per avere,

circolando in stato di comprovata ebrietà alla guida

della vettura Audi __________ targata __________, su via __________ in

direzione di __________, omesso di prestare la dovuta attenzione e prudenza,

per cui non scorse la presenza sulla propria corsia

di marcia del pedone †__________ che

investì con la parte anteriore destra della vettura, cagionandogli le gravi

lesioni che ne causarono il giorno stesso il decesso;

1.2. guida in stato di

inattitudine

per avere,

a Locarno, il 27 marzo 2010,

condotto il veicolo a motore Audi __________ targato __________ in

stato di comprovata ebrietà (alcolemia minima 1.08 g/kg e massima 1.58 g/kg),

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza, IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena detentiva di 12

(dodici) mesi;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di Fr. 500.-- e dei disborsi.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

Intimazione a:

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 3'713.65

Perizia fr. 4'976.80

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 107.--

fr. 9'297.45

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