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Decisione

72.2012.62

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere detenuto, trasportato e importato in Svizzera 1'483.08 grammi netti di eroina (con grado di purezza variante tra il 12% e il 13%), sostanza co

16 agosto 2012Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I numeri applicati sulla ricevuta recate il nominativo del IM 1 in

possesso degli autisti erano __________ e __________

Immediatamente si individuava la persona e la si scortava in

ufficio per l’approfondimento necessario.

Rilevato l'identità esatta del sospettato:

IM 1, __________, citt. __________, ultimo domicilio: Via __________

- __________ (__________).

__________ __________, __________, registrato.

Considerandi

II IM 1 asseriva di non abitare più all'indirizzo menzionato, ma

era in cerca di casa e pernottava in alberghi del _________.

Eseguito tastamento, perquisizione, di una seconda borsa sportiva

recante un'etichetta con la numerazione __________ e altri effetti personali

dove e stata rinvenuta, in una borsa a tracolla, la ricevuta in possesso del IM

1.

che confermava la proprietà della borsa sportiva. Sulla ricevuta mancava la

numerazione __________ che da ricevuta in possesso degli autisti

attribuirebbero la proprietà del trolley al IM 1.

II telefono cellulare ritrovato sulla persona era spento.

In possesso del sospettato, oltre ai documenti originali, e stata

rinvenuta una carta di identità __________ contraffatta recante i dati del IM 1.

Dopo aver fatto allestire la dichiarazione di stato civile il IM 1

è stato messo in sicurezza e gli sono stati apposti dei sacchetti alle mani

come salvaguardia dei mezzi di prova.

Alle 0930 si stabiliva che il peso lordo della sostanza

stupefacente contenuta nei 3 pani era di grammi 1631.

Alle 1045 conferma che la sostanza contenuta nei pani è eroina

(analisi __________ eseguita __________ __________ e __________ __________)

Cronologia:

0540.

fermo torpedone in uscita. 0545-0610 controlli Ripol.

0605.

scortato torpedone in entrata per controllo approfondito.

0615.

individuato trolley abbandonato

0620.

scoperta dello stupefacente

0622.

avviso immediato alla __________ (__________) richiesto

rinforzi

0625.

tramite autisti e ricevute apposte sul trolley individuato

proprietario della borsa 0630 avviso __________ (__________)

0630.

arrivo rinforzo del __________ (____________________, __________

__________ e un collega _____________) 0635 eseguito test con drugwipe

(perforato un pane)

0640.

rinvenuto contraffazione

0700.

avviso __________ del tipo di stupefacente e peso stimato.

Informati anche che il sospettato era in possesso di un documento contraffatto

0710.

terminato controllo strutture bus e fatto spostare lato Nord

padiglione "G"

0715.

la __________ (__________) informava che il __________, la __________

e l'ufficiale di picchetto del __________ erano stati informati

0725.

informato cpp __________ al domicilio (poi giunto sul posto)

0755.

intervento di una pattuglia della __________

0800.

fine controllo bagagli di tutti i passeggeri

0810.

richiesta accertamenti __________

0830.

arrivo del __________ __________ __________ e __________

0830.

risposta __________ __________ negativo

0850.

intervento della Scientifica __________

0920.

isp __________ __________, con interprete, interroga autista

(vedi ricevuta in loro possesso recante due numerizzazioni)

0930.

stabilito dalla scientifica che il peso lordo esatto della

stupefacente è di grammi 1631, stupefacente in loro custodia

1035.

la pattuglia __________ can __________ __________ __________

partiva dal valico con il sospettato

1045.

conferma da analisi __________ che la sostanza stupefacente

ritrovata è eroina

1045.

la scientifica partiva dal valico con la sostanza

stupefacente

1130.

Termine degli accertamenti da parte della polizia cantonale e

il torpedone riprendeva il proprio viaggio

Riscontri __________ eseguiti dagli specialisti del __________:

IM 1:

- Sulla persona, mani e fronte, contaminazione indiretta ad

Haschisch e Marijuana.

- All’interno delle scarpe indossate contaminazione ambientale ad

eroina.

- Calze indossate contaminazione indiretta ad eroina.

- Giacca indossata contaminazione indiretta ad eroina.

- Interno Trolley incustodito all'interno della stiva del bus

contaminazione ambientale ad eroina.

- Sui pani contaminazione diretta all'eroina.

Autista __________:

- Sulla persona con esito negativo.

Dal momento della scoperta della stupefacente, tranne che per un

pane perforato con ago ispezione dal sgt __________, nessuno ha avuto modo di

accedere allo stupefacente fuorché gli specialisti della polizia cantonale”.

c) __________, responsabile

dell’intervento per le __________, interrogato al dibattimento, dopo aver

precisato che la decisione di controllare proprio quel torpedone era dovuta al

fatto che per esperienza, su quella tratta, a volte vengono intercettati

stupefacenti, ha dichiarato:

"

D: Com'è avvenuta l'operazione di controllo del torpedone

?

R: Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e sono stati

fatti mettere in fila. Ciascun passeggero è stato invitato a prendere il

proprio bagaglio.

D: E un bagaglio non è stato preso da nessuno, giusto ?

R: Sì.

D: Visto che il trolley non è stato reclamato da nessuno,

voi avete posto delle domande ai passeggeri ?

R: Ad alta voce è stato chiesto di chi era il trolley, ma

nessuno ha risposto.

D: Qualcuno ha indicato chi potesse essere il proprietario

?

R: No.

D: Perché ha chiesto al Suo collega, __________ __________,

di controllare il bagaglio?

R: Perché per esperienza so che i bagagli che nessuno

rivendica, di solito, nascondono qualcosa.

D: È stato controllato davanti a tutti ?

R: No, non è stato controllato alla vista dei passeggeri

perché il tutto è avvenuto all'interno dell'ufficio, dietro il bancone.

D: I passeggeri come hanno reagito ?

R: I passeggeri non sono stati informati che era stata

rinvenuta droga.

D: Soltanto i passeggeri sono stati sospettati ?

R: No. Poteva anche appartenere all'autista.

D: Come si è risaliti al detentore del trolley ?

R: Sulla base delle indicazioni dell'autista, che aveva una

lista sulla quale figuravano due bagagli riconducibili a IM 1”.

d) Il suo collega, di rango

appena inferiore, __________ ha confermato che si trattò di un controllo senza

avere preventivamente informazioni di intelligence, dovuto semplicemente al

fatto che “è comunque una tratta, quella __________, a rischio” e ha

spiegato in aula:

"

R: Abbiamo ritirato tutti i documenti dei passeggeri del

torpedone e poi abbiamo chiesto all'autista di consegnarci la ricevuta del

bagaglio rimasto non rivendicato.

D: Prima che l'autista vi desse la ricevuta, voi avevate

altre indicazioni?

R: No. Noi facciamo sempre attenzione quando vengono

scaricati i bagagli, perché non sappiamo ancora di chi sono. Tutti gli

occupanti del bus, compreso l'autista, vengono quindi osservati e sorvegliati.

Non può essere escluso nessun occupante del bus quale responsabile del bagaglio

non rivendicato, compreso l'autista”.

e) Dal canto suo il __________ __________,

sempre il 16 agosto 2012 in aula ha dichiarato:

"

D: Che funzione aveva quel giorno ?

R: Ho preso servizio quando la sostanza stupefacente era

stata già trovata e la persona era già stata fermata. Mi sono quindi occupato

della fase successiva.

D: In particolare, cosa è successo ?

R: IM 1 era già stato isolato. Ho accompagnato l'autista

dalla Polizia. Visto che all'inizio non si può escludere nessuno, avevo

richiesto un test per rilevare la presenza di stupefacenti (ionoscan) anche

sull'autista.

D: È la ragione per la quale l'autista è stato escluso dai

sospettati ?

R: Sì, anche se preciso che non è mia competenza escluderlo

dai sospettati, ovviamente.

D: Lei conosceva già l'autista ?

R: No, non ricordo di averlo già incontrato o controllato

in precedenza.

D: Ha eseguito Lei il test ionoscan ?

R: No, il test, da me ordinato, è stato compiuto da miei

colleghi appositamente formati. Mi è stato poi riferito l'esito negativo del

test sull'autista. Preciso che, quando ho ordinato il controllo, ho spiegato al

collega appositamente formato, i motivi per i quali avevo disposto la verifica

sull'autista. Ho ricevuto la risposta (esito negativo) mentre l'autista era

ancora in interrogatorio. L'esito di questi esami lo si conosce in pochi

secondi”.

4.

Circa i fatti di cui in

rassegna va innanzi tutto evidenziato che l’imputato ha sempre negato ogni suo

coinvolgimento, contestando in particolare di essere il possessore del trolley

nel quale è poi stata rinvenuta la droga. Per comprendere le tesi opposte di

accusa e difesa ed in particolare gli indizi a carico di IM 1, appare

senz’altro opportuno far riferimento al rapporto di polizia nel quale si legge:

"

IM 1 beneficia di un permesso di soggiorno __________ rilasciato

a __________ il 16.09.2009 e valido fino al 29.04.2012. Stando alle sue

dichiarazioni, era giunto in __________ nel 2008 e I'unico lavoro fisso da lui

svolto nella vicina penisola è stato quello di domestico, nel periodo dal 2009

al 2010, presso una non meglio precisata famiglia di origini ___________ che

dovrebbe risiedere a __________.

Per il resto del tempo trascorso in __________, IM 1 si sarebbe

arrangiato con saltuari lavori nel campo della falegnameria e nella

compra-vendita di vestiti, antiquariato ed altri vecchi oggetti in vari mercatini

nella zona di __________.

Verso Ie fine del 2010, IM 1 era rientrato in patria, dov'era

rimasto per circa 10 mesi, dopo di che aveva fatto ritorno in __________,

seguitando a svolgere piccole attività nella compra-vendita ambulante di

indumenti e oggetti vari.

Alcuni suoi connazionali conosciuti in Italia gli avrebbero poi

riferito che in __________ vi era la possibilità di trovare lavoro e qualcun

altro gli avrebbe pure indicato la città di __________.

Visto che in __________ c'era crisi e non era facile trovare

lavoro, IM 1 aveva quindi deciso di recarsi in __________ per cercare un

impiego come falegname.

Nel primo verbale d'interrogatorio il giorno del suo arresto, IM 1

aveva dichiarato che era partito in pullman per il __________, con un biglietto

della __________ pagato 75.- euro, in data 15 gennaio 2012.

Successivamente, però, ha corretto la data di partenza, sostenendo

d'essere partito da __________ il 4 gennaio 2012 e di essere giunto ad __________

il giorno seguente 5 gennaio.

Nel corso del mese di gennaio 2012, IM 1 era rimasto tra __________

e __________, svolgendo piccoli lavori occasionali di falegnameria per conto di

privati oppure arrangiandosi con commerci ambulanti di fiori, fazzoletti o

altre piccole cose.

Aveva dormito dove gli capitava, presso moschee, ospite di suoi

connazionali incontrati casualmente oppure su panchine pubbliche.

Sempre a suo dire, aveva poi deciso di rientrare in __________ con

I'intenzione di provare nuovamente a cercare un lavoro fisso, così da potere

chiedere il ricongiungimento famigliare con la moglie ed i suoi figli che

vivono in __________.

Ed anche perché accusava problemi agli occhi e voleva farsi

prescrivere un nuovo paio di occhiali dal medico di cui poteva usufruire in __________

grazie alla __________.

Era quindi ripartito da __________ il 27 gennaio 2012, alle ore

14:15, diretto a __________, sempre in pullman e con un altro biglietto della __________

pagato 72.- euro, titolo di viaggio che ha detto d'avere acquistato presso una

preposta agenzia di __________.

IM 1 ha ribadito di avere portato con se unicamente una borsa

sportiva con all'interno indumenti personali e nient'altro.

Ha pertanto sempre negato che la valigia trolley rinvenuta nel vano

portabagagli del torpedone fosse la sua, negando di conseguenza anche il

possesso dell'eroina contenuta al suo interno.

IM 1 ha pure categoricamente negato di essere coinvolto in

traffici di stupefacenti o di avere consumato qualsiasi tipo droga”.

In merito in particolare agli indizi a carico la polizia ha

rilevato nello stesso rapporto:

"

A cominciare dalle dichiarazioni rese da __________ __________,

uno dei due autisti del pullman in servizio sulla tratta __________ (__________)

- __________, il quale si era occupato di controllare i biglietti dei

passeggeri, apporre i nastri numerati sui loro bagagli ed applicare Ie relative

etichette coi numeri corrispondenti sui biglietti di viaggio.

Già in occasione del suo primo verbale d'interrogatorio del

28.01

, __________ aveva dichiarato di ricordarsi perfettamente che

I'imputato, al momento di presentarsi alla fermata di __________, aveva con sé

una borsa sportiva, portata sul pullman, ed una la valigia tipo trolley,

depositata nel vano portabagagli del torpedone.

Ha poi ribadito questa sua versione dei fatti nel successivo

verbale di confronto con IM 1, avvenuto presso il Ministero Pubblico il

31.03

, fornendo dichiarazioni più precise e circostanziate:

"il biglietto lo si può acquistare anche via internet, e il

biglietto elettronico e quello che si ritira in agenzia sono simili. Ogni

passeggero si presenta con due biglietti, uno che va consegnato all'autista e

uno è un documento di trasporto che resta con la persona.

Ad __________ dall'altra parte della strada è sita I'agenzia, e lì

mi sono recato allo sportello chiedendo all'operatore dell'agenzia quante

persone mancassero all'appello. Mi ha risposto che dovevano salire due persone

ad __________ e che solo una mancava all'appello, e che posso affermare essere

il qui presente IM 1. Posso riferire che allo sportello mi sono recato circa 5

- 7 minuti prima della partenza. L'imputato si è presentato 2 - 3 minuti prima

della partenza. Di questa ne sono assolutamente sicuro. Voglio precisare

inoltre al Magistrato che questo controllo con lo sportello lo faccio

regolarmente in quanto Ie liste dei passeggeri che acquistano il biglietto via

internet a volte non viene aggiornata.

Sono io che ho ritirato il biglietto a IM 1. Molto verosimilmente

ero in piedi davanti all'autobus ad attendere che salissero tutti i passeggeri,

intendo dire quelli che erano saliti ad __________ e che approfittavano

dell'attesa per fumare una sigaretta."

(…)

"In merito al fatto che io abbia riconosciuto il suo volto

fra quello di diverse persone, posso semplicemente ribattere che ad __________

sono salite 2 persone e non 30 ed inoltre io personalmente tratto con i

passeggeri (ritiro biglietti, carico bagaglio, ecc.).

Voglio inoltre riferire al Magistrato che è facile ricordare il

qui presente imputato in quanto ero anche contrariato dal fatto che fosse

arrivato all'ultimo momento e in più I'ho accompagnato appositamente sino al

vano contenente i bagagli che si trova sotto I'autobus ed inoltre eravamo solo

io e I'imputato ad avere fatto questo piccolo tragitto, nel senso che non c'era

nessun altro con noi.”

IM 1, per contro, ha negato la circostanza d'essere arrivato

all'ultimo momento alla partenza del pullman, sostenendo:

"Non corrisponde al vero che sono arrivato all'ultimo

momento, ma bensì 15-20 minuti prima che partisse il torpedone e subito ho

consegnato il biglietto, non ricordo a chi I'ho consegnato."

Comunque sia, confrontando la "lista passeggeri" della __________

__________, in possesso degli autisti, con Ie copie dei biglietti di viaggio di

tutte Ie persone che erano salite o scese alle varie fermate del bus oppure che

si trovavano ancora sul torpedone al momento del controllo a __________,

abbiamo la conferma che ad __________ erano effettivamente saliti unicamente IM

1, diretto a __________, ed un altro passeggero, tale __________, diretto a __________.

Inoltre, un particolare che si può osservare analizzando questa

"lista passeggeri" è che il nome di __________ risulta contrassegnato

con un segno a forma di "visto", sicuramente ad indicare la sua

presenza al momento della partenza.

Mentre accanto al nome di IM 1, si può notare come I'autista

avesse, almeno inizialmente, posto un segno a forma di "croce",

probabilmente ad indicarne I'assenza. Assenza che, in un secondo tempo, era

stata corretta con un segno a forma di "visto" aggiunto di fianco

alla "croce" ad indicare che IM 1 era finalmente arrivato, ma solo

dopo.

Questo particolare avvalora la versione di __________, secondo cui

IM 1 si era presentato alla partenza del bus solo all'ultimo momento, e che

quindi per lui era più facile ricordarsi Ie circostanze del loro incontro; non

da ultimo il fatto che IM 1 avesse con se due bagagli e non solo una borsa

sportiva.

Infatti, anche per quanta concerne il numero ed il tipo di bagagli

che IM 1 aveva con sé, Ie dichiarazioni di __________ sono state precise e

dettagliate:

"In merito alle etichette voglio precisare quanto segue.

Innanzitutto consegno al Magistrato 3 esemplari delle etichette (Doc. A

allegato al presente verbale) utilizzate normalmente per il bagaglio e i

biglietti (sono diverse ma hanno la stessa funzione).

Sono composte da 3 sezioni, Ie prime 2 (quelle che concernono i

biglietti) vengono applicate da me mentre la parte che va applicata sui

bagaglio può applicarla direttamente anche il viaggiatore, nel nostro caso

molto verosimilmente sono stato io ad applicarla ai bagagli. Spesso alcune

persone non sanno come fare e quindi do loro una mano (Ia sezione che va

applicata sul bagaglio deve essere staccata in un determinato modo e non tutti

sanno fare in modo automatico).

Voglio confermare che IM 1 ha portato con sé due bagagli (una

borsa tipo sportiva ed una valigia tipo trolley).

(…)

In merito al trolley, contenente l’eroina, posso riferire che ho

ritenuto che appartenesse al qui imputato in quanto al momento del fermo in

dogana tutti i passeggeri hanno ritirato le proprie valigie e nella stiva

rimaneva solamente il trolley in questione, e il qui imputato teneva in mano

una sola borsa mentre io ricordavo che lui ad ___________ ne aveva con sè due

ed essendo il viaggio iniziato lo stesso giorno non era difficile per me

ricordare gli aneddoti che ho riferito in precedenza. Voglio inoltre precisare

che nella stiva noi poniamo i bagagli suddividendo lo spazio in settore

riconducibile ai nomi d’imbarco in modo da meglio organizzare gli spazi e il

recupero del bagaglio una volta giunti a destinazione.”

Le dichiarazioni __________, cioè sul fatto che IM 1 al momento

dell’imbarco avesse con sé una borsa tipo sportiva ed una valigia, trovano

effettivo riscontro nella documentazione di viaggio.

Ci riferiamo, nel caso specifico, alle etichette numerate che __________

ha dichiarato di avere applicato sia sulla copia del biglietto di viaggio

rimasta in suo possesso (check-in or driver) sia su quella rimasta a IM 1 (trip

summary or overview).

Sul titolo di viaggio in possesso dell’autista vi erano infatti

applicate due etichette della __________ con i seguenti numeri in sequenza: __________

e __________.

L’etichetta con il numero __________ corrisponde al nastro

numerato attaccato sulla valigia trolley (al cui interno è stata rinvenuta

l’eroina);

mentre l’etichetta numero __________ corrisponde alla borsa sportiva

che IM 1 teneva con sé al momento del controllo in dogana e che ha confermato

essere la sua.

Sulla copia del titolo di viaggio in possesso di IM 1,

contrariamente a quello dell’autista, è stata trovata applicata unicamente

l’etichetta __________, corrispondente alla borsa sportiva.

A questo punto, sorge spontaneo chiedersi per quale motivo sul

biglietto rimasto in mano all’autista vi sono applicate due etichette riferite

a due bagagli (la borsa sportiva di IM 1 e la valigia trolley), mentre su

quello di IM 1 c’è solo l’etichetta della borsa sportiva e manca proprio quella

corrispondente alla valigia trolley con l’eroina.

IM 1, fin dal primo verbale d’interrogatorio, ha sempre negato che

aveva con sé anche una valigia trolley, oltre alla borsa sportiva, ed ha

continuato a negarlo anche nel verbale di confronto con l’autista, dichiarando:

“Ricordo che quando sono salito sull’autobus c’era un signore che

stava in piedi che ha preso il biglietto. Non è vero che avevo due valigie, ne

avevo una sola. Non capisco come ha fatto l’autista a comunicarmi di mettere

l’etichetta sulla borsa dal momento che le nostre lingue sono completamente

diverse. Io da solo ho pensato di apporre quest’etichetta sulla mia valigia.

Non riesco a capire come ha fatto a ricordare il mio volto fra circa 30

persone”

Da parte nostra, riteniamo alquanto inverosimile che __________

possa avere applicato sulla copia del titolo di viaggio rimasta in suo possesso

un’etichetta con il numero __________ corrispondente alla valigia trolley se

questa non fosse effettivamente appartenuta a IM 1.

Un numero che, oltretutto, è in sequenza con quello della borsa

sportiva __________, ciò che rende improbabile pure l’ipotesi di un eventuale

errore commesso al momento di applicare le etichette sui bagagli.

Riteniamo invece che IM 1, in occasione del controllo a __________,

resosi conto che i funzionari doganali avrebbero potuto aprire la valigia che

aveva portato con sé da __________ e scoprire il contenuto illecito, ha pensato

bene di staccare dal proprio titolo di viaggio l’etichetta numerata

corrispondente alla valigia, lasciandovi unicamente quella riferita alla borsa

sportiva.

Così facendo, dal suo punto di vista, nessuno avrebbe potuto

risalire a lui come proprietario di quella valigia ed eventualmente avrebbe

potuto negarne il possesso. Strategia che ha poi effettivamente messo in atto.

Vi è poi un altro punto delle dichiarazioni di IM 1 che non

coincide con i riscontri in nostro possesso e cioè quando dice di non avere mai

avuto a che fare con sostanze stupefacenti o di non avere mai fatto uso di

droghe.

L’esame tossicologico delle sue urine ha effettivamente dato

risultato negativo agli stupefacenti.

Tuttavia, il giorno del fermo in dogana, IM 1 era stato sottoposto

da parte degli specialisti delle Guardie di confine a dalle analisti sulla sua

persona mediante “Ionscan”, un’apparecchiatura adibita al rilevamento

molecolare di stupefacenti.

Per quanto attiene alle modalità del controllo ed ai risultati

ottenuti facciamo riferimento al rapporto redatto dai funzionari doganali.

Facciamo comunque rilevare che da questo controllo è emerso:

una contaminazione diretta all’hashish sulle mani;

una contaminazione diretta all’hashish sulla fornte;

una contaminazione indiretta all’hashish nelle tasche dei

pantaloni;

una contaminazione ambientale all’eroina all’interno delle scarpe;

una contaminazione indiretta all’eroina sulle calze;

una contaminazione indiretta all’eroina sulla giacca;

una contaminazione indiretta all’hashish sulla borsa sportiva;

una contaminazione indiretta all’eroina sull’asciugamano

all’interno borsa;

A tutto questo, vanno aggiunti i prelievi sulle sue mani e sotto

le sue unghie, effettuati dalla Polizia scientifica, anch’essa intervenuta sul

posto, che hanno messo in evidenza la presenza di tracce di cocaina sul palmo e

sul dorso della mano sinistra.

Messo di fronte a questi riscontri, IM 1 ha continuato a negare

sia il consumo di droghe sia qualsiasi altro tipo di contatto con sostanze

stupefacenti.

Non è stato tuttavia in grado di darci una spiegazione plausibile

su come le contaminazioni di cui sopra possano essersi verificate, limitandosi

a negare ogni suo possibile contatto con sostanze stupefacenti e fornendoci risposte

dal seguente contenuto:

“D: Le facciamo prendere atto che all’interno delle scarpe da lei

indossate era stata rilevata una contaminazione ambientale all’eroina? Come lo

spiega?

R: Io non sono in grado di spiegarmi il motivo, come ho detto la

prima volta che sono stato interrogato gli indumenti che indossavo li ho presi

presso la __________ in __________.

D: Lei sta dicendo che la __________ in __________ le ha dato dei

vestiti già contaminati con l’eroina?

R: No, questo non posso dirlo. Io quello che ho preso prima l’ho

lavato e poi me lo sono messo. Ho pure annusato l’indumento prima di metterlo

per sentire se profumava di sapone. Se non sento il profumo di sapone, lavo

l’indumento prima di mettermelo.

(…)

D: Le facciamo prendere atto che sulle calze da lei indossate era

stata riscontrata una contaminazione indiretta all’eroina. Come lo spiega?

R: Quello che mi state dicendo non è possibile, io non ho nulla a

che vedere con l’eroina.

D: Le calze prima di metterle le aveva lavate? Profumavano di sapone?

R: Sì, io metto sempre vestiti puliti e non sporchi.

A nostro modo di vedere, ritenere che tutte le contaminazioni con

sostanze stupefacenti derivati degli oppiacei riscontrate sulla persona di IM 1,

sui suoi indumenti ed addirittura sull’asciugamano che teneva nella sua borsa,

possano essersi prodotte in maniera accidentale, ci risulta molto inverosimili.

Pensiamo piuttosto che IM 1, malgrado lo abbia negato

ostinatamente, durante la sua permanenza in __________ non sia rimasto

sicuramente estraneo ad ambienti o a persone legati alla droga e non da ultimo

all’eroina, come quella trovata nella valigia trolley che dice non essere la

sua.

Nel prosieguo dell’inchiesta, tramite la Polizia scientifica, sono

stati eseguiti anche accertamenti volti a rilevare tracce di DNA sulla valigia

trolley o sulle cose rivenute al suo interno.

Nella fattispecie, sono stati inviati al laboratorio __________ di

__________, per essere analizzati, dei prelievi eseguiti sotto le maniglie

della valigia, su una maglietta a maniche corte e su 2 dei 3 “panetti” di

eroina.

Dai prelievi sulle maniglie non sono emersi profili di DNA

utilizzabili ai fini di una comparazione utile alla nnostra inchiesta. Per quanto

riguarda invece il contenuto della valigia, dal prelievo effettuato sulla maglietta

è stato estrapolato un profilo di DNA misto, composto cioè da un profilo

maggioritario e da uno minoritario.

Dai prelievi eseguiti sui “panetti” di eroina, è stato rilevato un

altro profilo misto, composto pure da un profilo maggioritario ed uno minoritario.

Dalle analisi è emerso che i due profili di DNA maggioritari

corrispondono entrambi ad una medesima persona di sesso maschile, ma che non

risulta essere IM 1, mentre il profilo di DNA minoritario non è utilizzabile ai

fini di una comparazione.

Al laboratorio __________ di __________, sono stati inviati

ulteriori prelievi, eseguiti questa volta sulle cerniere della valigia e su

altri capi d’abbigliamento contenuti, ma ugualmente non sono emerse tracce di

DNA riconducibili a IM 1.

Ciononostante, la nostra convinzione che la valigia trolley con

dentro l’eroina sia da attribuire a lui non viene meno.

Infatti, ai riscontri visti in precedenza, cioè la testimonianza

dell’autista e le etichette applicate sui titoli di viaggio e sui bagagli,

possiamo aggiungere le seguenti considerazioni.

Dall’analisi della memoria del telefono mobile marca LG utilizzato

da IM 1, come pure dalle carte Sim trovate in suo possesso, non sono emersi

contatti riconducibili al nostro territorio, ma unicamente a numeri italiani e

ad alcuni numeri con prefisso del __________.

Altri indizi che possano collegare IM 1 o la sostanza stupefacente

alla __________ non ne sono stati trovati.

Crediamo pertanto che l’eroina proveniente dal __________ fosse

destinata al mercato __________, verosimilmente del __________, e che il nostro

paese sia stato unicamente di transito.

In questo contesto, abbiamo motivo di credere che IM 1 possa avere

svolto il ruolo di “mulo”, cioè di persona alla quale era stato dato ad __________,

probabilmente da suoi connazionali, l’incarico di prendere “semplicemente” in

consegna la valigia con dentro la droga e di portarla a __________.

Una volta giunto a __________, IM 1 avrebbe dovuto consegnare la

valigia nelle mani qualcun altro, già avvisato del suo arrivo, e che gli

avrebbe magari elargito un compenso pattuito per il servizio reso.

Denaro di cui IM 1, ricordiamolo, aveva sicuramente bisogno viste

le sue condizioni finanziarie di immigrato senza lavoro, senza fissa dimora e

che doveva arrangiarsi come poteva per sopravvivere, sovente facendo capo alla __________.

Naturalmente, IM 1 non poteva certo ignorare la natura illecita

del suo agire e tanto meno che dentro la valigie che gli avevano affidato vi

fossero o vi potesse essere della droga.

Si può comunque spiegare il motivo per il quale negli effetti o

sui “panetti” di eroina contenuti all’interno della valigia non sia stato

riscontrato il suo DNA.

È verosimile credere che ad __________ gliel’abbiano consegnata

già pronta, magari poco prima di prendere il pullman per __________.

Osservazioni:

Presso le Autorità ___________, tramite di __________, sono stati

richiesti degli accertamenti sui numeri di telefono italiani trovati nella

rubrica telefonica di IM 1; utenze che per la maggior parte sono intestate a

cittadini stranieri residenti in ______, nessuno dei quali risulta avere

precedenti penali in quel paese o essere conosciuto sul nostro territorio.

Pure IM 1 risulta immune da precedenti penali nella vicina

penisola.

Abbiamo pure esperito accertamenti in __________, tramite canali

di polizia, volti a stabilire eventuali contatti di IM 1 con persone residenti

in quel paese e/o suoi precedenti penali, ma con esito negativo.

Sempre tramite i canali di polizia, abbiamo effettuato una

verifica per stabilire se a quella fermata dei pullman di __________ vi siamo

installate delle videocamere ed eventualmente la possibilità di ottenere delle

immagine, ma sempre con esito negativo.

In ultimo, ricordiamo che in possesso di IM 1 è stata trovata una

carta d’identità marocchina contraffatta, più precisamente si tratta della

fotocopia a colori di un documento di legittimazione.

Sul medesimo sono riportate le esatte generalità che figurano sul

passaporto __________ di IM 1, regolarmente rilasciato dal Consolato del __________

di __________, e sul permesso di soggiorno __________, regolarmente rilasciato

dalla Autorità __________.

5.

Come visto l’imputato è

stato posto a confronto con l’autista __________ davanti al PP, in presenza del

suo difensore. L’autista ha confermato il suo dire. Per dimostrare la sua buona

fede ha raccontato di aver avuto la sensazione dopo aver verificato a mano

della documentazione di viaggio in suo possesso chi avesse caricato il trolley

che nessuno dei passeggeri aveva riconosciuto come suo che la polizia (ossia le

GCF) già avesse individuato il possessore:

"

Voglio confermare che IM 1 ha portato con sé due bagagli (una

borsa tipo sportiva e una valigia tipo trolley). Per dimostrare la mia

buonafede, nel senso che non ho nulla contro l’imputato, voglio riferire che a __________

durante il controllo, nel vano contenente i bagagli sotto l’autobus, è rimasta

una sola valigia (trolley), non volendo additare direttamente qualcuno, in

particolare il qui presente iputato, ho annotato il numero corrispondente al

biglietto su un cartoncino e mi sono allontanato per verificarlo sul cedolino

in mio possesso. Quando sono tornato la Polizia aveva già capito a chi

apparteneva la valigia. Avevo intuito che il trolley rimasto potesse

appartenere IM 1 ma volevo essere sicuro ed è per quello che sono andato a

verificare nei miei documenti. La Polizia ha così anticipato quello che era la

mia supposizione. Per me questo fatto è risultato abbastanza curioso”.

6.

Per il processo indiziario,

l’indizio è una circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione

logica una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi; se la

circostanza indiziante non è certa devono avantutto accertarla altri elementi

di prova.

Si può fondare il giudizio di condanna mancando prove tranquillanti e sicure su

indizi, che tuttavia permettono un processo di induzione condotto con un metodo

rigorosamente logico e preciso.

L’esistenza o l’inesistenza di un fatto è provata quando il

giudice ne sia personalmente convinto. Egli deve essere moralmente certo. Tale

certezza morale non è data ove egli abbia ancora dubbi ossia quando non sia in

grado di escludere praticamente che nelle circostanze concrete la situazione di

fatto potrebbe essere diversa e giuridicamente non equivalente. Allorquando il

giudice penale, che per legge deve valutare liberamente le prove, raggiunge

tale convincimento, la prova dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto

risulta fornita. Va pure ricordato in questo contesto che il principio “in

dubio pro reo” non significa obbligo per il giudice di prosciogliere ogni volta

che egli, avuto riguardo ad una concreta fattispecie, abbia dei dubbi, ma

soltanto ove egli rimanga nel dubbio, cioè laddove le prove assunte non hanno

potuto procurargli la certezza dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto

rilevante. Devesi comunque trattare di dubbi concreti fondati su circostanze

certe e non di semplici ipotesi di interpretazioni divergenti dei fatti. Quando

comunque il giudice raggiunge senza incorrere in arbitrio una convinzione

determinata, tale principio dubitativo non può trovare applicazione. Inoltre

non è certamente lecito estendere tale principio fino al punto illogico di

valutare tutte le prove in maniera irrazionale solo per poter giungere ad una

dimostrazione favorevole all’imputato.

7.

In concreto la Corte è

partita dai riscontri oggettivi per poi confrontarli con le versioni

dell’autista e dell’imputato. Da questa analisi è risultato che l’imputato non

ha fornito una versione lineare e ha pure mentito. In particolare egli ha

sempre sostenuto di non aver mai nemmeno toccato droghe, mentre sotto le sue

unghie e sulla fronte è stato rinvenuto dell’hascisc. Così come all’interno del

suo bagaglio e nei calzini sono state trovate tracce di eroina.

Le spiegazioni da lui fornite sono apparse del tutto inverosimili

e contraddittorie. Al PP infatti, dopo non averne mai fatto cenno in precedenza

ha detto:

"

Per quanto attiene agli indumenti che portavo addosso,

contaminati con molecole di eroina, ho dichiarato che mi erano stati donati

dalla __________ in __________. Mi si chiede perché non l’avevo detto prima,

essendomi stata contestata la presenza di eroina già durante il mio primo

verbale del 28 gennaio 2012 (vedi contestazione a pag. 5). Il PP mi dice che in

quell’occasione non ho fatto cenno alcuno a vestiti donati dalla __________. Il

mio racconto è estremamente inverosimile. Per ogni prevedibile contestazione ho

pensato a delle risposte, che tuttavia appaiono chiaramente come delle bugie.

Mi si chiede di prendere posizione in merito.

Chiedo scusa al PP se non mi sono spiegato bene. Io credevo di

aver detto sin dal 28 gennaio 2012 che quei vestiti mi sono stati donati dalla __________

in __________. Poi mi sono accorto che questa precisazione non l’ho fatta

nonostante pensassi di averla chiaramente espressa”;

mentre ha riferito che, prima di indossarli, lui i calzini li

avrebbe lavati ed indossati solo una volta dopo aver verificato che erano

“profumati”, con il che non avrebbero potuto risultare contaminati. Ulteriore

elemento a carico dell’accusato è stato ritenuto il racconto circa le

circostanze che lo hanno spinto ad andare fino in __________. In particolare è

parso assai poco credibile che, senza soldi e senza lavoro, dall’_____ si sia

spinto fino in __________, senza una meta fissa, senza conoscere recapiti

precisi, in una generica ricerca di lavoro, senza nemmeno essere in grado di

indicare con precisione chi ha incontrato, a chi ha chiesto lavoro, dove,

presso chi ha pernottato, in quale via, ecc; ossia quelle minime informazioni

che chi viaggia deve essere in grado di fornire. A tale proposito è ben vero

che egli proviene da un paese fuori dell’area di Schengen dove, si narra,

intraprendere un viaggio avviene in maniera abitualmente meno organizzata

rispetto a noi, ma è altrettanto vero che IM 1 si trovava in __________ con un

regolare permesso già da diversi anni, con il che non può non aver appreso che

le ricerche di lavoro, per una persona regolare, da noi avvengono mediante i

canali ufficiali e non si parte all’avventura verso un paese che nemmeno si

conosce, senza prospettive e soprattutto senza conoscere nessuno, salvo poi far

rientro dopo pochi giorni e senza saper dire con precisione dove è stato e chi

ha frequentato, fatta eccezione per un nome buttato là all’ultimo

interrogatorio, senza possibilità di verifiche:

"

In data 3 febbraio 2012 (VP 3 febbraio 2012) ho dichiarato di

avere girato in cerca di lavoro a __________ e __________, dormivo dove mi

capitava, in moschea da amici __________, di cui tuttavia non ricordo né il

nome né altro per risalire alla loro identità. Mi si chiede se tutto questo lo

ritengo normale. Ossia, che mi si ospiti senza che mi si conosca, che mi si dia

del lavoro dimenticandomi poi l’identità di chi mi ha generosamente aiutato, insomma

tutto ciò, appare al PP come estremamente fantasioso, o perlomeno è indicativo

che sto mentendo. Mi si chiede di prendere posizione in merito.

Adesso mi vengono in mente alcuni nomi. Da __________ sono rimasto

3.

giorni (ho lavorato e dormito presso di lui, a __________). Nei miei effetti

personali dovrebbe esserci un foglietto con il suo numero di telefono”.

8.

L’autista è stato pure lui

sottoposto al medesimo controllo ed è risultato negativo. Questi ha fornito una

versione lineare e costante sia sulle circostanze che hanno preceduto

l’imbarco, sia in merito alle operazioni di registrazione dei passeggeri e dei

bagagli sia a quelle di controllo in dogana, così come i numeri delle due

ricevute sono risultati progressivi (finale 8 e 9), come è avvenuto per gli

altri passeggeri che portavano seco più di un bagaglio. Non tragga al proposito

in inganno l’impressione da lui avuta che prima ancora che fornisse la

documentazione, le forze dell’ordine avrebbero già individuato il passeggero

possessore del trolley non rivendicato da nessuno: si è infatti trattato di

un’impressione dovuta verosimilmente alla comprensibile confusione del momento.

9.

La Corte ha quindi

raggiunto il convincimento che il trolley contenente l’eroina apparteneva al IM

1.

sin dal suo imbarco ad __________. Non tragga al proposito in inganno

l’assenza di tracce biologiche dell’imputato e la presenza di profili non

identicabili o appartenenti a terze persone, rinvenuti sul trolley stesso e al

suo interno, compresi gli oggetti in esso contenuti. Questo semmai dimostra

come non sia stato IM 1 a caricare la droga all’interno della valigia e che

egli si è limitato a fare da corriere così come per altro ha dato modo di

intendere anticipando all’interrogante che nessuna traccia di sua pertinenza

sarebbe stata trovata (MP 23.03.12). Stesso discorso deve valere per il mancato

ritrovamento sull’imputato della ricevuta della valigia in questione che invece

l’autista pretende avergli consegnato ad __________: a parte il fatto che,

visto come il bus era stato fermato in vista di un evidente controllo IM 1 può

tranquillamente aver gettato tale ricevuta prima dell’intervento delle __________

approfittando della confusione del momento, l’ipotesi più probabile è che il

possessore se ne sia liberato sin dalla partenza, onde sviare eventuali

controlli, tanto più che l’autista ben sapeva, avendo in mano le sue ricevute,

a chi apparteneva di guisa che, all’arrivo, IM 1 avrebbe comunque potuto

riprendere possesso della sua valigia senza necessariamente dover mostrare la

ricevuta, così come, alla più disperata, avrebbe atteso che tutti gli altri

passeggeri avrebbero ripresero i loro bagagli per reimpossessarsi di quello

restante. L’accusa è quindi stata confermata.

10.

Quanto ai criteri

determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale.

L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla

colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni

personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il

legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione

l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata

alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono

eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con

rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi

aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni

marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non

potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II,

Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers,

op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47

cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis,

la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers,

op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della

colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno

indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito

(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,

pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata giurisprudenza-

la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui

ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali

precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47

con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag.

289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della

pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età,

agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva

ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid.

6.

;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre

2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op.

cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per

converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al

riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono

influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una

pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).

Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo

solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di

per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63

CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti

suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in

base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292;

v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la CCRP ha

costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione rientri

fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art.

63.

(ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta

confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma

occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive,

che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai

arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le

sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il

principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante

solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5

settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).

11.

La colpa di IM 1 è risultata

essere di una particolare gravità se rapportata al quantitativo di stupefacente

trasportato, anche se di purezza piuttosto bassa (12/13%) che non avrebbe

consentito di ulteriormente tagliare la sostanza. Resta che, comunque, si

tratta di una quantità tale da mettere in pericolo un numero considerevole di

persone. Quanto al ruolo di IM 1 si deve ritenere che ha agito quale semplice

corriere per conto di persone rimaste sconosciute, ma certamente di grado più

alto di lui nella scala dell’organizzazione. Insomma, come si dice in gergo, IM

1.

ha fatto da “mulo”, interpretando il suo ruolo fino in fondo, se solo si pon

mente alla testardaggine con cui ha voluto negare fino alla fine le sue responsabilità.

Per questo comportamento processuale di nulla collaborazione la Corte non ha

potuto operare sconti di pena. Ma non lo ha, per questo fatto, ulteriormente

penalizzato. Ha, anzi, tenuto conto delle sue condizioni personali difficili,

della sua situazione famigliare non agevole e delle sue oggettive difficoltà di

trovarsi un’occupazione onesta in __________. A suo favore è pure stata

considerata la sensibilità alla pena nella misura in cui in carcere si trova

completamente solo e non conosce persone che lo potrebbero andare a trovare.

Tutto ciò considerato e ben ponderato lo ha condannato alle pena di trenta mesi

di detenzione. Tenuto conto dell’assenza di precedenti specifici, che lo

stupefacente non era destinato molto probabilmente al mercato svizzero, e che, al

termine del procedimento, IM 1 sarà con ogni probabilità allontanato dalla Svizzera,

la prognosi non può dirsi completamente sfavorevole, di guisa che la Corte ha

fissato, per tener conto della sua colpa, in 10 mesi la parte di pena da espiare.

Per il resto è sospesa condizionalmente per tre anni, periodo di prova

leggermente più lungo del minimo edittale, ritenuto che, per ragioni di

prevenzione speciale, l’assenza di assunzione di responsabilità non consente

una prognosi completamente favorevole.

12.

Infine quanto in sequestro

viene confiscato quale corpus sceleris, ad eccezione degli oggetti

dissequestrati in quanto ritenuti oggetti personali dell’imputato, non

direttamente implicati nei fatti di questo procedimento.

Visti gli artt. 12, 40, 43, 44,

47, 51, 69, 70 CP;

19.

LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

Legge sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone, per avere, tra il 27 e il 28 gennaio 2012, da __________ (__________),

via __________, fino al valico doganale di __________, viaggiando come passeggero

sul pullmann targato (__________) __________ con destinazione finale __________

(__________), senza essere autorizzato, detenuto, trasportato e importato in

Svizzera 1'483.08 grammi netti di eroina (con grado di purezza variante tra il

12% e il 13%), sostanza contenuta in 3 "pani" occultati in una

valigia depositata nel vano bagagli del torpedone;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 30 (trenta)

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di

giustizia di CHF 1'500.-- (millecinquecento) e dei disborsi.

2.3

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa in ragione di 20 (venti) mesi, con un periodo di prova

di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

3.

È ordinata la confisca di

tutti gli oggetti sequestrati elencati nell'atto d'accusa nr. 56 del 6 giugno

2012, con contestuale distruzione della sostanza stupefacente, ad eccezione dei

seguenti oggetti che vengono dissequestrati, a crescita in giudicato della

sentenza, in favore di IM 1:

3.1

un telefono cellulare marca

LG con IMEI __________;

3.2

una carta SIM Wind nr. __________;

3.3

un caricatore per telefono

cellulare;

3.4

una carta memoria __________.

4.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La

retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente Il

vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'500.--

Inchiesta preliminare fr. 6'128.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 153.70

fr. 7'781.70

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