72.2012.70
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23 ottobre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
72.2012.70
Data decisione, Autorità:
23.10.2012, PENAL
Titolo:
Furto di lieve entità, violazione segreti privati, abuso impianto elaborazione dati, tutto per aver sottratto e aperto due buste proprietà di terzi contenente carta di credito e PIN per poi in seguito servirsene prelevando indebitamente CHF 1'000.00
ABUSO DI UN IMPIANTO PER L'ELABORAZIONE DI DATI
FURTO
VIOLAZIONE DI SEGRETI PRIVATI
art. 139 CPS
art. 147 CPS
art. 172ter CPS
art. 179 CPS
Incarto n.
72.2012.70
Lugano,
23 ottobre 2012/rs
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Locarno
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
MLaw Tanja
Gosic, segretaria
sedente
nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità
di accusatore privato:
ACPR 1, __________
contro
IM 1
e domiciliata
a in
rappresentata
da DUF 1
imputata, a
norma dell'atto d'accusa 63/2012 del 14.6.2012 emanato dal Procuratore Pubblico
PP 1, di
1. furto
di lieve entità
per avere, a __________, il 26 dicembre 2011, per
procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto almeno
due buste chiuse dalla casella della posta della signora ACPR 1;
2. violazione
di segreti privati
per avere, a __________, il 26 dicembre 2011,
senza averne il diritto e allo scopo di prendere cognizione del contenuto, aperto
due buste chiuse indirizzate alla signora ACPR 1, appropriandosi di una carta
VISA intestata a quest’ultima e del relativo codice PIN, poi utilizzati per
trarne illecito profitto;
3. abuso
di un impianto per l'elaborazione di dati (consumato e tentato)
per essersi, per procacciarsi un indebito
profitto, servita indebitamente della carta di credito VISA della signora ACPR
1 e del relativo codice PIN, prelevando indebitamente CHF 1'000.00 presso il
bancomat di UBS di __________, a __________, il 26 dicembre 2011,
nonché per avere effettuato sei ulteriori e
infruttuosi tentativi di prelevamento nelle successive ventiquattrore, sino al
ritiro della tessera presso il bancomat del __________ di __________;
fatti avvenuti: a __________
e a __________, il 26 e il 27 dicembre 2011, allorquando si trovava ancora nel
periodo di prova per la sospensione condizionale della pena di 7 mesi di
detenzione inflittale il 31.01.2007 dallo Strafgerichtspräsident di __________;
reati previsti:
dagli art. 139, richiamato l'art. 172ter CP, art. 179
CP, art. 147 cpv. 1 CP.
Presenti: - il
Ministero Pubblico, rappresentato dal Procuratore Pubblico PP 1;
- l’imputata
Fatti
IM 1, accompagnata dal suo difensore DUF 1;
- l’accusatrice
privata ACPR 1;
- l’interprete
per la lingua ___________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:08 alle ore 16:37.
Sentiti: - il
Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il quale precisa che i fatti
sono stati totalmente riconosciuti dall’imputata. Evidenzia che i reati
commessi dall’imputata non sono gravi, ma che i suoi precedenti penali pesano
molto sul giudizio. Richiama i precedenti penali di IM 1, sottolineando la
fiducia riposta in lei in ogni occasione da parte delle Corti giudicanti,
accordandole sempre la sospensione condizionale della pena. Fiducia che è stata
puntualmente, ad ogni occasione tradita. Evidenzia poi, che nella sentenza
dell’ultimo reato commesso nel 2007 nella quale è stata condannata a 7 mesi di
pena detentiva, era stata avvertita che sarebbe stata l’ultima volta che
avrebbe beneficiato della sospensione condizionale della pena. Nonostante
questo, IM 1 ha commesso reati durante il periodo di prova. In conclusione,
esprimendo una prognosi negativa, postula la conferma dell’atto d’accusa e la
revoca della precedente sospensione condizionale della pena di 7 mesi di
detenzione. Per i reati di cui oggi all’atto d’accusa, propone una pena
detentiva di 90 giorni, pena che deve essere espiata. Chiede infine che i fr.
25.- siano restituiti all’accusatrice privata a titolo di risarcimento danni;
- l’accusatrice
privata ACPR 1, la quale chiede la conferma del risarcimento di fr. 25.-;
- l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, la quale ripercorre la vita difficile
dell’imputata, sottolineandone i problemi di salute e familiari. Evidenzia il
cambiamento di vita dopo il trasferimento in Ticino nel 2010. Infatti, si è
allontanata dalla famiglia e ha richiesto una rendita AI, che le è stata
concessa, fattori che evitano la commissione dei piccoli reati dei quali è
stata autrice negli anni precedenti. Rileva la mancanza di prognosi negativa
per il motivo che l’imputata non ha una propensione a delinquere. Il reato qui
in questione è stato solo una ricaduta avvenuta 30 giorni prima della scadenza
del periodo di prova di cinque anni e inoltre si è verificato sotto le feste di
Natale, periodo difficile per chi ha problemi finanziari. Di tale circostanza
occorre tenere conto nell’ambito della commisurazione della pena. Mette in
evidenza come IM 1 abbia utilizzato una parte della somma sottratta al fine di
acquistare dei generi alimentari postulando il riconoscimento dell’attenuante
specifica della grave angustia. Conclude chiedendo che per i nuovi reati la
pena detentiva proposta dal Procuratore pubblico sia trasformata in pena
pecuniaria sospesa condizionalmente. Subordinatamente chiede lo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità e in via ancor più subordinata che venga emessa una
pena unica convertendo anche la precedente pena detentiva in pena pecuniaria
con il beneficio della sospensione condizionale per gran parte della condanna.
Preso
atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione
scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82
CPP;
visti gli art. 12, 40, 42,
46, 47, 49, 139 in rel. all’art. 172ter, 147 e 179 CP
82 , 135, 422 e segg. CPP
e 22 TG sulle spese;
dichiara e
pronuncia:
IM 1
1. è autrice
colpevole di
1.1. furto di
lieve entità
per avere,
a __________, il 26 dicembre 2011, per
procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto almeno
due buste chiuse dalla casella della posta della signora ACPR 1;
1.2. violazione
di segreti privati
per avere,
a __________, il 26 dicembre 2011, senza avere il
diritto e allo scopo di prendere cognizione del contenuto, aperto due buste
chiuse indirizzate alla signora ACPR 1, appropriandosi di una carta VISA
intestata a quest’ultima e del relativo codice PIN, poi utilizzati per trarne
illecito profitto;
1.3. abuso di
un impianto per l’elaborazione di dati (consumato e tentato)
per essersi,
per procacciarsi un indebito profitto, servita
indebitamente della carta di credito VISA della signora ACPR 1 e del relativo
codice PIN, prelevando indebitamente CHF 1000.- presso il bancomat di UBS di __________,
a __________, il 26 dicembre 2011, nonché per avere effettuato sei ulteriori e
infruttuosi tentativi di prelevamento nelle successive ventiquattro ore, sino
al ritiro della tessera presso il bancomat del di __________
e meglio come descritto nell’atto.
Considerandi
2.
Di
conseguenza,
IM 1 è condannata:
2.1
alla pena
detentiva di 60 (sessanta) giorni,
2.2
a versare
all’accusatrice privata ACPR 1 l’importo di fr. 25.- a titolo di risarcimento
danni;
2.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.
3.
Non si fa
luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta il
31.01.2007
4.
Le spese
per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135
cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione
separata.
Per la Corte delle
assise correzionali
Il Presidente La
segretaria
Distinta
spese:
Tassa di
giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Altri
disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 88.--
fr. 788.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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