Lexipedia

Decisione

72.2012.70

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 ottobre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

IM 1, accompagnata dal suo difensore DUF 1;

- l’accusatrice

privata ACPR 1;

- l’interprete

per la lingua ___________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:08 alle ore 16:37.

Sentiti: - il

Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il quale precisa che i fatti

sono stati totalmente riconosciuti dall’imputata. Evidenzia che i reati

commessi dall’imputata non sono gravi, ma che i suoi precedenti penali pesano

molto sul giudizio. Richiama i precedenti penali di IM 1, sottolineando la

fiducia riposta in lei in ogni occasione da parte delle Corti giudicanti,

accordandole sempre la sospensione condizionale della pena. Fiducia che è stata

puntualmente, ad ogni occasione tradita. Evidenzia poi, che nella sentenza

dell’ultimo reato commesso nel 2007 nella quale è stata condannata a 7 mesi di

pena detentiva, era stata avvertita che sarebbe stata l’ultima volta che

avrebbe beneficiato della sospensione condizionale della pena. Nonostante

questo, IM 1 ha commesso reati durante il periodo di prova. In conclusione,

esprimendo una prognosi negativa, postula la conferma dell’atto d’accusa e la

revoca della precedente sospensione condizionale della pena di 7 mesi di

detenzione. Per i reati di cui oggi all’atto d’accusa, propone una pena

detentiva di 90 giorni, pena che deve essere espiata. Chiede infine che i fr.

25.- siano restituiti all’accusatrice privata a titolo di risarcimento danni;

- l’accusatrice

privata ACPR 1, la quale chiede la conferma del risarcimento di fr. 25.-;

- l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, la quale ripercorre la vita difficile

dell’imputata, sottolineandone i problemi di salute e familiari. Evidenzia il

cambiamento di vita dopo il trasferimento in Ticino nel 2010. Infatti, si è

allontanata dalla famiglia e ha richiesto una rendita AI, che le è stata

concessa, fattori che evitano la commissione dei piccoli reati dei quali è

stata autrice negli anni precedenti. Rileva la mancanza di prognosi negativa

per il motivo che l’imputata non ha una propensione a delinquere. Il reato qui

in questione è stato solo una ricaduta avvenuta 30 giorni prima della scadenza

del periodo di prova di cinque anni e inoltre si è verificato sotto le feste di

Natale, periodo difficile per chi ha problemi finanziari. Di tale circostanza

occorre tenere conto nell’ambito della commisurazione della pena. Mette in

evidenza come IM 1 abbia utilizzato una parte della somma sottratta al fine di

acquistare dei generi alimentari postulando il riconoscimento dell’attenuante

specifica della grave angustia. Conclude chiedendo che per i nuovi reati la

pena detentiva proposta dal Procuratore pubblico sia trasformata in pena

pecuniaria sospesa condizionalmente. Subordinatamente chiede lo svolgimento del

lavoro di pubblica utilità e in via ancor più subordinata che venga emessa una

pena unica convertendo anche la precedente pena detentiva in pena pecuniaria

con il beneficio della sospensione condizionale per gran parte della condanna.

Preso

atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione

scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82

CPP;

visti gli art. 12, 40, 42,

46, 47, 49, 139 in rel. all’art. 172ter, 147 e 179 CP

82 , 135, 422 e segg. CPP

e 22 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

IM 1

1. è autrice

colpevole di

1.1. furto di

lieve entità

per avere,

a __________, il 26 dicembre 2011, per

procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto almeno

due buste chiuse dalla casella della posta della signora ACPR 1;

1.2. violazione

di segreti privati

per avere,

a __________, il 26 dicembre 2011, senza avere il

diritto e allo scopo di prendere cognizione del contenuto, aperto due buste

chiuse indirizzate alla signora ACPR 1, appropriandosi di una carta VISA

intestata a quest’ultima e del relativo codice PIN, poi utilizzati per trarne

illecito profitto;

1.3. abuso di

un impianto per l’elaborazione di dati (consumato e tentato)

per essersi,

per procacciarsi un indebito profitto, servita

indebitamente della carta di credito VISA della signora ACPR 1 e del relativo

codice PIN, prelevando indebitamente CHF 1000.- presso il bancomat di UBS di __________,

a __________, il 26 dicembre 2011, nonché per avere effettuato sei ulteriori e

infruttuosi tentativi di prelevamento nelle successive ventiquattro ore, sino

al ritiro della tessera presso il bancomat del di __________

e meglio come descritto nell’atto.

Considerandi

2.

Di

conseguenza,

IM 1 è condannata:

2.1

alla pena

detentiva di 60 (sessanta) giorni,

2.2

a versare

all’accusatrice privata ACPR 1 l’importo di fr. 25.- a titolo di risarcimento

danni;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.

3.

Non si fa

luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta il

31.01.2007

4.

Le spese

per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135

cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione

separata.

Per la Corte delle

assise correzionali

Il Presidente La

segretaria

Distinta

spese:

Tassa di

giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Altri

disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 88.--

fr. 788.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster