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Decisione

72.2012.71

Infrazione LStup in parte aggravata (alinazione di 3'896 grammi di marijuana con guadagno di almeno CHF 22'105), tentata coazione, ripetuto danneggiamento, ricettazione, diffamazione, ingiuria, denunc

9 aprile 2013Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi precedenti verbali, l’imputato ha ammesso di essere l’autore della

pubblicazione incriminata, egli ha spiegato di averlo fatto semplicemente

"

per far sapere al suo datore di lavoro, alla sua famiglia e ai

suoi amici che consumava stupefacenti”

(all 1 verb. dib. p. 4).

La spiegazione non regge. Infatti, l’informazione è stata

pubblicata sul profilo Facebook di ACPR_4. In tale pubblicazione, inerente

alcune pagine di due decisioni del GPC, figurano diverse chiamate in correità,

definite “sputtanatori”. Ora, se davvero voleva semplicemente far conoscere ad

amici e conoscenti la circostanza che ACPR 4 fosse un consumatore di droga, non

vi sarebbe stata alcuna ragione di utilizzare quel mezzo, sul profilo dello

stesso ACPR_4 e quei toni (sputtanatori). In realtà egli era al corrente, per

il tramite del difensore, che era imminente l’interrogatorio di __________. Di

tutta evidenza, quella pubblicazione, non poteva che avere lo scopo di

intimorire il teste a non fare il suo nome tra i fornitori, diversamente

sarebbe finito anche lui su Facebook, con grave danno per la sua reputazione.

Con il che anche questa accusa è stata confermata.

3.5. Ripetuta diffamazione

a) Per quel che concerne le

accuse di cui ai N. 5.1 e 5.2. va detto che, manifestamente, pubblicare

documenti, rispettivamente comunicare a terzi, notizie che ledono l’onore di

una persona configura diffamazione. Sia nel caso della pubblicazione in

Facebook sia nelle mail del 25 gennaio 2012, l’accusato ha, in sostanza,

comunicato a terzi che le persone ivi menzionate, sono dei tossicodipendenti.

Di tutta evidenza si tratta di affermazioni che, di principio, ledono il

sentimento di essere uomo d’onore, di rispettabilità di una persona e della sua

onorabilità.

b) Di per sé le notizie sono

vere. Resta quindi da stabilire se l’imputato può essere ammesso alla prova

della verità. La risposta è senz’altro negativa. Innanzi tutto non vi era alcun

interesse maggiore, né privato né pubblico, a pubblicare notizie del genere nei

confronti delle vittime. In realtà, con il titolo “verbali sputtanatori” non vi

è altra spiegazione al fatto che l’accusato abbia voluto vendicarsi delle

chiamate di correo, “sputtanando”, lui, le persone che avevano riferito della

sua attività di spaccio agli inquirenti. Con il che le accuse sono state

confermate.

c) Relativamente alla scritta

“ACPR_4 infame”, va detto che, nello stesso ordine di idee di cui sopra, a IMPU_1

non è affatto andata giù che l’ACPR 4 abbia fatto il suo nome agli inquirenti,

di guisa che egli ben aveva motivo di astio nei suoi confronti e, quindi, per

insultarlo anche pubblicamente. Così __________ in polizia:

"

Posso dire che è chiaro che a scrivere quella frase nel palazzo

di ACPR_4 è stato IMPU_1. Lo dico perché si arriva logicamente a questa

conclusione. Il discorso di IMPU_1 quando lo incontri è solo ed esclusivamente

“mi hanno sputtanato”. Il giorno che sono stato arrestato ho visto in una

celletta qua al Farera che c’era scritto (presumo con il ferro di un accendino)

in maniera “graffiata” “ACPR 3 infame, __________ infame”. Quindi mi sembra

molto logico dire chi ha scritto quella frase nel palazzo di ACPR_4”

(PS 05.03.12).

Circa l’autore di detta espressione, la Corte ha quindi condiviso

il ragionamento della PP espresso nel verbale 20 aprile 2012 a p. 28 e meglio:

"

Tale imputazione è sorretta dai seguenti principali risultanze

probatorie (inc. 2011.8422):

dalla querela sporta da ACPR 4. il 19.12.2011 (in PS 19.12.2011, allegato

all’AI 157- dichiarazioni confermate a confronto con IMPU_1 il 02.03.2012. pag.

5)

dalla fotografia della scritta oggetto di querela (DOC A allegato al PS

19.12.2011 in AI 157)

dall’inverosimiglianza delle dichiarazioni di IMPU_1 circa la sua estraneità al

gesto (VI PP 10.02.2012 pag. 14 e VI PP 02.03.2012 e VI PP 06.03.2012, pag.

18-20) per altro smentite dalle risultanze in atti;

dall’evidenza paragonabile con tutti gli scritti di IMPU_1 in atti della

calligrafia dell’imputato rilevabile dalla scritta in questione;

dalle dichiarazioni di __________ rese in PS 05.03.2012 (allegato all’AI 182)

che conferma di avere visto IMPU_1 nel palazzo ACPR 4 il giorno dei fatti;

dalla documentazione fotografica in atti dell’entrata principale di Via __________

__________ (AI 187);

dalle spiegazioni rese da IMPU_1 circa il significato del termine sputtanatore e/o infame

ovvero denunciatore mendace (VI PP 25.11.2011, pag. 6)”.

Ha, per contro, ritenuto che si tratta di un semplice giudizio di

valori, e meglio che l’espressione come tale non esprime un complesso o delle

circostanze di fatto, di guisa che la questione è stata giudicata siccome configurante

il reato di ingiuria e non di diffamazione.

3.6. Calunnia

a) Detto che, a differenza

della diffamazione, la calunnia comporta la consapevolezza di dire cose false

allo scopo di nuocere all’onorabilità della vittima, è emerso dall’AI 285:

"

Tale imputazione è sorretta dalle seguenti principali risultanze

probatorie (inc. 2011.10003 e inc. 2001.8422):

dalla querela sporta da ACPR 3. il 28.11.2011 (in PS 28.11.2011, allegato

all’AI 125)

dalla relativa pubblicazione in Facebook del 28 novembre 2011 AI 122, in cui viene specificato che ACPR 3 ha acquistato e venduto ingenti quantitativi di marijuana ed

anche della cocaina, sotto il titolo “verbali sputtanatori edizione 2011”;

dalle dichiarazioni di __________ di data 28.11.2011 (AI123) confermate a

confronto con IMPU_1 in VI PP 02.03.2012;

dall’inverosimiglianza delle dichiarazioni di IMPU_1 circa la sua estraneità

alla pubblicazione (VI PP 02.12.2011, pag. 2 e segg. - AI 130) ritenuto come

siano state pubblicate pagine con sue annotazioni scritte a mano e l’album sia

intitolato con la frase edizione 2011 relativa quindi alla nuova inchiesta;

dalle spiegazioni rese da IMPU_1 circa il significato del termine sputtanatore e/o infame

ovvero denunciatore mendace (VI PP 25.11.2011, pag. 6)”

(MP 20.04.2012, p. 27).

b) Richiesto di fornire le

spiegazioni al fatto, nel medesimo verbale IMPU_1 ha dichiarato:

"

Contesto le accuse della PP e mi rifaccio alle mie precedenti

dichiarazioni. Aggiungo inoltre che dato che sono venuto a conoscenza che __________

è incinta, intendo segnalare alla commissione tutoria questo fatto. Riguardo al

concetto di “sputtanatore” io mi rifaccio a quanto già dichiarato. Per me non è

un insulto. Inoltre aggiungo che sia ACPR 3 che __________ non si sono

impegnati a cercare lavoro nel periodo successivo alla scarcerazione di ACPR 3

e questo lo so perché li ho visti in giro a fare nulla e fare cose poche idonee

per due persone che stanno per avere un bambino. Nonostante io contesto le

accuse, io voglio dire che anche se avessi pubblicato le pagine di quelle

decisioni informando così datori di lavoro di elementi poco idonei alla loro

selezione di personale, sono fiero di essere un calunniatore perché a volte la

nostra società, tramite la legge, protegge chi commette reati”.

c) La Corte non ha ritenuto

sufficienti gli indizi per spingersi fino a considerare il reato di calunnia.

Certo è che, ancora una volta, le spiegazioni di IMPU_1 non reggono: egli aveva

in realtà lo stesso motivo, già riferito sopra, per mettere in cattiva luce il ACPR

3, che lo aveva coinvolto quale suo principale fornitore nell’inchiesta del

2011 e nessun interesse è ammissibile per divulgare, in quei toni, quelle

notizie, per giunta rivelatesi non interamente vere. L’accusato è quindi stato

condannato per diffamazione.

3.7. Denuncie mendaci

a) Giusta l’art. 303 CP:

" 1. Chiunque

denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona

che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,

chiunque in altro modo ordisce mene subdole per

provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,

è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

2. Se la denuncia mendace concerne una

contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena

pecuniaria.”.

Dal profilo soggettivo, in particolare, occorre il dolo diretto,

quello eventuale non essendo sufficiente (DTF 76 IV 244).

b) Relativamente all’accusa di

cui al N. 7.1. dell’AA IMPU_1 è reo confesso, avendo ammesso di aver denunciato

il __________ per un fatto non vero per vendicare la circostanza che costui

aveva fatto altrettanto con lui, tanto che la cosa gli è valsa un DA proprio

per tale reato. IMPU_1 ha ammesso di aver agito per rabbia, consapevole che

sarebbe stato aperto, come è stato aperto per lui, un ingiusto procedimento.

L’accusa è stata ammessa.

c) Per quanto concerne la

denuncia mendace nei confronti dell’agente __________, a mente della Corte, la

questione ha da essere distinta in due parti. La prima, che concerne l’accusa

che __________ sarebbe uno spacciatore di droga, non solo è totalmente falsa,

ma l’accusato l’ha proferita ben sapendo di non disporre di alcun elemento a

supporto e che, ciononostante, la Magistratura avrebbe, come è suo dovere in

casi del genere, aperto un fascicolo. Del resto, richiesto di fornire le prove

del suo assunto, IMPU_1 non ha saputo sostanziare alcunché, limitandosi, in

aula, a riferire che __________ sarebbe socio in affari con la madre di ACPR 3

nella gestione di un bar. Ciò che, quand’anche fosse vero, nulla dimostra circa

il preteso spaccio di droga. In realtà IMPU_1 ce l’ha con __________ perché

questi, nell’esercizio delle sue funzioni, ha eseguito l’inchiesta di polizia

nei suoi confronti sin dal 2008. L’accusa altro non è, quindi, che il frutto di

una vendetta, così come vendetta è stata la pubblicazione dei verbali di coloro

che definisce “sputtanatori”, al fine di far sottoporre la vittima ad un

ingiusto procedimento.

d) Diverso è, invece, il

discorso per l’accusa di aver avuto un ruolo nella morte dell’agente __________

Ciò, non tanto perché avesse buoni motivi per dubitare di un coinvolgimento del

__________, quanto per il fatto che, al momento di inviare lo scritto al MP,

ancora non si può affermare che IMPU_1 sapesse dell’innocenza certa del __________,

tanto che lo stesso MP ha emesso la decisione di sua competenza soltanto in

epoca successiva. Con il che IMPU_1 è stato assolto in quanto posto al

beneficio del dubbio sul dolo diretto.

3.8. Vie di fatto

a) La questione è in qualche

modo legata all’insulto (infame) che l’accusato ha scritto sul muro e di cui si

è detto prima. Così ACPR_4 in occasione del verbale di confronto, per altri

fatti, del 2 marzo 2012 davanti al PP, rispettivamente la versione di IMPU_1

(AI 175):

"

Mi trovavo in piazza __________ a __________. Erano le 13/13:30.

Io ero in compagnia di __________, che abita a __________, credo in Via __________.

Ci stavamo recando a piedi verso il __________. Ad un tratto IMPU_1 si è

avvicinato, ha iniziato a spingermi e a provocarmi. Mi chiedeva perché lo avevo

“sputtanato” in Polizia. Mi ha chiesto per quale motivo avevo confermato di

avere comperato dell’erba da lu. Non mi ha picchiato, ma è arrivato verso di me

in modo aggressivo, dicendomi quanto da me riferito. Da parte mia non c’è stata

reazione, né verbale, né fisica. In realtà gli ho risposto che ho fatto bene a

“sputtanarlo” e io intendevo che avevo fatto bene ad andare in Polizia a

riferire delle scritte ritrovate a casa mia, in cui vi era scritto “ACPR_4, __________

e ACPR 3 infami”. IMPU_1, quando mi rimproverava di averlo “sputtanato”,

parlava del fatto che io ero andato in Polizia a denunciarlo per diffamazione e

calunnia.

ADR che confermo che IMPU_1 mi aveva anche chiesto per quale motivo avevo

confermato di avere comperato dell’erba da lui in Polizia.

Dopodichè, io stavo per reagire alle provocazioni di IMPU_1 ma è intervenuto il

mio amico __________ e mi ha portato via. Quando me ne stavo andando via, ho

visto che IMPU_1 era rimasto in Piazza __________”.

b) Quel giorno, in Piazza __________,

era presente __________, amico di ACPR_4, il quale, in occasione del suo

interrogatorio di polizia del 12 marzo 2012, ha dichiarato:

"

Vengo quindi invitato a raccontare quanto ho visto quel

pomeriggio del 25.02.2012.

Ero in compagnia di ACPR_4. Siamo usciti da casa sua e siamo arrivati in piazza

__________ a __________. Abbiamo incontrato in questa Piazza __________ che

parlava con IM 1. Poi sempre io e ACPR_4 ci siamo spostati circa in mezzo alla

Piazza dove abbiamo salutato __________. Poi con ACPR_4 ci siamo incamminati

verso il castello. Venivamo raggiunti da IMPU_1il quale ha iniziato ad

aggredire verbalmente ACPR_4. Inoltre gli dava qualche spinta. IMPU_1 diceva a ACPR_4

con tono minaccioso: “perché mi hai sputtanato”. Non gridava ma il tono di IMPU_1

era minaccioso. Le spinte a ACPR_4 erano sul petto con le due mani per due

volte. ACPR_4 non è comunque caduto.

Poi IMPU_1 ha messo una mano sulla guancia di ACPR_4 come per mimare una sberla

ma senza dargliela. In breve è come se gli ha dato una spinta ma sulla guancia.

Anche in questo caso ACPR_4 non è né caduto né si è fatto male. A questo punto

io ho difeso ACPR_4, separandolo da IMPU_1 e portandolo via. Io mi sono messo tra

IMPU_1 e ACPR_4”.

c) Richiesto di prendere

posizione, IMPU_1 in aula si è limitato a dire che può darsi che quel giorno si

trovasse in Piazza ______ ma che l’accusa è del tutto inventata. Quanto al

teste si è limitato a dire che è un amico della controparte e quindi non

credibile.

d) Per la Corte, ancora una

volta, queste spiegazioni non reggono. Innanzi tutto IMPU_1 non ha dato una

spiegazione su cosa è successo, ma si è limitato a contestare la versione della

vittima, aggiungendo che la violenza non farebbe parte del suo DNA.

Secondariamente non si capisce per quale motivo il teste avrebbe dovuto

raccontare una menzogna, tanto più che si è attenuto a quanto strettamente ha

visto, senza aggiungere fronzoli, non negando certo di essere un amico dell’ACPR_4.

In terzo luogo, di nuovo, ACPR_4 è uno dei tanti ad aver, per così dire,

“sputtanato” lo IMPU_1 in polizia, raccontando della sua attività di spaccio,

di guisa che aveva più di una ragione per avercela con lui. L’accusa, che si

riferisce esclusivamente a qualche lieve spintone (non certo violento) e che

non ha avuto influenza significativa nella commisurazione della pena, è stata

quindi confermata.

3.9. Violazione della LFPPC

Gli atti dimostrano che IMPU_1 non ha ottemperato al suo obbligo

di servire la PC come indicato nell’AA. Ha preteso di aver avvertito che era

impossibilitato a presentarsi per ragioni scolastiche, senza tuttavia fornire

alcuna prova al riguardo. Le sue giustificazioni pretese in aula (all. 1 verb.

dib. p. 6) fondate su malcelate insinuazioni che sarebbe una sorta di

macchinazione, ordita da un agente suo ex compagno di scuola con cui non

sarebbe mai andato d’accordo, nonché sul fatto che avrebbe avvisato due volte

le autorità, senza poter disporre di mezzi per pagare la raccomandata e,

quindi, averne la prova, non sono apparse né attendibili né serie. In merito

all’ex compagno di scuola, ancora nulla una volta nulla emerge dagli se non le

congetture dello stesso imputato, mentre sul costo della raccomandata non vi è

chi non veda come, per procacciarsi la droga, l’imputato i mezzi li ha trovati.

Con il che anche questa accusa è stata ammessa.

3.10. Consumo di droghe.

L’accusa è stata ammessa limitatamente, come preteso dalla difesa,

ai 6.78 g. di marijuana detenuti e sequestrati dalla polizia, considerato come

il consumo degli altri 20 g è avvenuto, in gran parte, nel periodo precedente i

tre anni di cui al termine legale di prescrizione. Nell’impossibilità di

determinare esattamente quanti, di questi 20 grammi, sono stati consumati prima del 9 aprile 2010, in applicazione del principio in dubio pro

reo, la Corte li ha ritenuti tutti antecedenti, di guisa che lo ha, su questo

punto, assolto per insufficienza di prove.

3.11. Art. 292 CP.

In occasione del verbale 25 novembre 2011 (AI 113), che faceva

seguito alla citata mancata concessione della proroga della carcerazione

preventiva da parte del GPC, IMPU_1 veniva formalmente diffidato come segue:

"

Richiamata la decisione del GPC di data 14 ottobre 2011,

confermata dalla CRP in data 8 novembre 2011, la carcerazione preventiva scade

in data odierna.

Le faccio prendere atto che fino a conclusione del presente procedimento

penale, lei non deve direttamente o indirettamente comunicare o rendere

accessibile a terzi in qualsiasi modo (social network e mezzi di comunicazione

compresi) qualsiasi informazione riguardante il presente procedimento penale.

In caso contrario potrà incorrere nel reato di favoreggiamento di cui all’art.

305 CP.

Le faccio altresì prendere atto che fino a conclusione del presente

procedimento penale lei non deve prendere contatto direttamente o

indirettamente con nessuna delle persone coinvolte nel presente procedimento.

Quanto sopra le viene intimato sotto comminatoria dell’art. 292 CP che recita.

“Disobbedienza a decisioni dell’autorità. Chiunque non ottempera ad una

decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario

competente sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo è

punito con la multa.”

Le comunico, inoltre, che deve tenersi a disposizione della autorità di

perseguimento penale di comunicare immediatamente al Ministero Pubblico del

Cantone ____ eventuali cambiamenti di indirizzo.

Ha compreso quanto le ho detto?

R: si, ho compreso quanto mi è stato detto”.

Già solo pochi giorni dopo ha crassamente violato tale ordine,

facendo pubblicare quanto indicato al N. 11.1. dell’AA. Richiesto di dare

spiegazioni al dibattimento ha riferito che, fatta salva la fattispecie del N.

11.2., egli non sarebbe colpevole del reato ascrittogli.

"

Secondo me non è stata disobbedienza a decisioni dell’autorità,

forse salvo nel caso del punto 11.2. Per la legge sui social network, il

responsabile delle pubblicazioni è l’amministratore o il gestore del sito

internet (…..)La PP 1 non aveva rispettato il principio di celerità, così come

stabilito dalla decisione del GPC. Volevo renderla attenta sul fatto che non

sempre si possono rispettare le norme”

(all. 1 verb. dib. p. 6).

Ogni commento appare inutile, le giustificazioni di IMPU_1

risultando del tutto pretestuose, il suo agire essendo dettato, esclusivamente,

dal suo astio nei confronti dei suoi “sputtanatori”, in barba al rispetto di

qualsiasi regola che gli imponga un comportamento diverso da quello che lui

vuole. Anche questa imputazione è stata confermata.

4. Della pena.

a) Quanto ai criteri

determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale.

L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla

colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni

personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il

legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione

l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata

alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono

eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con

rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi

aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni

marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non

potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II,

Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers,

op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv.

2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis,

la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers,

op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della

colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno

indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito

(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,

pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata giurisprudenza-

la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui

ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali

precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47

con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag.

289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della

pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età,

agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva

ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid.

6.4;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre

2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op.

cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per

converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al

riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono

influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una

pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).

Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume

rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in

modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente

art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi

concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere

giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150;

116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la CCRP ha

costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione rientri

fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art.

63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta

confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma

occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive,

che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai

arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le

sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il

principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante

solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5

settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).

b) La colpa di IMPU_1 è

sicuramente di una certa gravità. Dal profilo oggettivo, al di là dei

quantitativi che, per la marijuana, non si situano a livelli particolarmente

alti, va rilevato che egli ha però coinvolto nei propri traffici una quarantina

di persone, mettendone in pericolo la salute, conto tenuto anche del tenore di

THC piuttosto elevato. IMPU_1 ha agito su un lungo periodo, 5 anni, in maniera

imperterrita, tanto che nemmeno il suo arresto ha avuto effetti dissuasivi. Da

questo traffico ha tratto un reddito importante, nonostante già ricevesse la

pubblica assistenza che gli garantiva il minimo vitale. In altri termini egli

ha delegato alla pubblica assistenza il compito di provvedere al suo

sostentamento, dedicando il tempo libero allo spaccio di droga. In realtà IMPU_1

è uno che ha scelto di vivere così, in maniera parassitaria, nonostante abbia i

mezzi intellettuali e le risorse fisiche per essere produttivo come lo

dimostrano le sue doti nel campo della musica, che però si rifiuta di mettere a

profitto preferendo, appunto, gli aiuti sociali. La lunga lista di reati

ritenuti a suo carico fa stato di una pluralità di beni protetti violati,

commessi in buona parte per vendicarsi di chi, dal suo punto di vista, ha osato

raccontare una verità a lui scomoda rispettivamente svolgere correttamente le

sue funzioni inquirenti. In questo senso non ha esitato a ricorrere

all’intimidazione e alla diffamazione che non tradiscono un certo qual senso di

impunità. La descrizione del suo comportamento processuale, da sola, dimostra

come egli non si sia affatto assunto la benché minima responsabilità, di guisa

che, sotto questo aspetto, non possono essergli riconosciute attenuanti. Tutto

ciò ben ponderato, ritenuto come l’incensuratezza è, per costante

giurisprudenza, un criterio neutro (e non attenuante) nella commisurazione

della pena, è parso equo condannare IMPU_1 ad una pena detentiva di 16 mesi.

c) Recentemente la CARP,

quantunque non fosse oggetto di impugnativa, in un obiter dictum, ha ricordato

che in caso di condanna anche per contravvenzione alla LFStup occorre,

necessariamente, infliggere al reo, oltre alla pena principale, anche la multa.

Per adempiere a tale esigenza, la Corte infligge, quindi, a IMPU_1 pure una

multa che, considerate le sue nulle capacità finanziarie, viene fissata nel

minimo di legge. Considerato che la legge non impone dei minimi, la Corte ha

fatto riferimento, per analogia, all’importo minimo che la giurisprudenza ha

attribuito alla pena pecuniaria stabilita, per un’aliquota giornaliera, in CHF

10.-- (DTF 135 IV 180).

d) Resta la

questione della sospensione condizionale. La prognosi appare, invero,

estremamente problematica non tanto per l’atteggiamento processuale di totale

diniego delle proprie responsabilità, quanto perchè, nonostante la prima

carcerazione, riavuta la libertà (provvisoria) ha nuovamente commesso il

medesimo tipo di reato così come, dopo essere stato incarcerato una seconda

volta ed essere di nuovo stato liberato con la precisa diffida a non pubblicare

alcunché riguardo l’inchiesta, solo pochi giorni ha volutamente e crassamente

violato tali norme di condotta, dimostrando una scarsissima propensione al

rispetto delle regole. Nemmeno il curriculum scolastico appare

tranquillizzante, se solo si pon mente al fatto che, dalla sua scarcerazione,

ha interrotto gli studi perché, a suo dire, la scuola era di troppo basso

livello e non insegnava con la celerità che lui si aspetta. Ancora una volta,

alla formazione in prospettiva di garantirsi il proprio sostentamento in

maniera lecita, IMPU_1 ha preferito approfittare degli aiuti sociali. In altri termini,

senza una professione - e la voglia di lavorare per guadagnarsi da vivere in

modo lecito – e senza la costanza di seguire una formazione che gli garantisca

in futuro la necessaria indipendenza economica, non è difficile credere che IMPU_1

preferirà continuare nella sua attività illecita. Sennonché, non essendovi

impedimenti legali alla sospensione condizionale, ritenuto come, per finire,

anche la PP non se l’è sentita di chiedere una pena detentiva da espiare, la

Corte, con un estremo sforzo di comprensione e di umanità, nella speranza che,

con questa condanna, finalmente IMPU_1, nonostante la persistenza a negare

anche l’evidenza, possa finalmente ritrovare un modus vivendi scevro da

attività illecite, ha per finire interamente sospeso la pena inflitta,

fissando, tuttavia, il periodo di prova in tre anni.

5. Accessori

a) La tassa di

giustizia ed i disborsi sono a carico dell’imputato riconosciuto colpevole.

b) Come richiesto

dalla PP, le pretese degli accusatori privati sono rinviate al foro civile.

c) Tutto quanto

in sequestro, ad eccezione di quanto qui sotto riferito, deve essere confiscato

in quanto corpus celeris, con contestuale distruzione dello stupefacente. Sul

PC portatile Acer Aspire è mantenuto il sequestro conservativo a (parziale)

copertura dei costi processuali a carico dell’imputato. E’ stato, per contro,

ordinato il dissequestro dei cellulari.

Visti gli artt. 12, 22, 40, 42,

44, 47, 49, 51, 69, 70, 126, 144, 160, 173, 177, 181, 292, 303 CP;

19 LStup; 68 LPPC;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IMPU_1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione

alla Legge sugli stupefacenti, in parte aggravata

per avere, senza essere autorizzato,

nel __________ e in altre località del Cantone ___:

1.1.1. nel periodo dall’estate 2006

al 13 ottobre 2011, alienato, in innumerevoli occasioni, a 38 consumatori e/o

spacciatori, complessivamente, almeno 3'896 grammi di marijuana, realizzando, trafficando per mestiere, un guadagno considerevole di almeno

CHF 22'105.--;

1.1.2. nel mese di dicembre 2006 e

nel mese di settembre 2011, in due occasioni, alienato almeno 11.83 grammi di cocaina;

1.2. ripetuto danneggiamento

per avere, a __________, nel periodo dal 22 settembre 2008 al 6

ottobre 2008, intenzionalmente danneggiato mediante scritte con un pennarello

indelebile tre facciate dello stabile di Piazza __________ di proprietà dello __________,

nonché una facciata dello ACRP_2 sito in Via __________ di proprietà __________,

__________, __________;

1.3. ricettazione

per avere, a __________, nel periodo da giugno a luglio 2008,

acquistato da terzi due PC portatili marca Acer del valore di circa CHF

1'900.-- l’uno, pagandoli CHF 450.-- l’uno, sapendo o dovendo presumere essere

stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio, più precisamente

mediante il furto commesso da terzi presso la scuola professionale di __________

il 21/22 giugno 2008;

1.4. tentata coazione

per avere, pubblicando il 28 novembre 2011 sul profilo Facebook di

ACPR_4, all’interno di un album di immagini denominato “verbali sputtanatori

edizione 2011”, tre pagine di due decisioni del Giudice dei provvedimenti

coercitivi, in cui erano indicati i nominativi dei suoi acquirenti di

marijuana, tentato di costringere __________, fratello di ACPR 4, a non fare il suo nome quale fornitore di marijuana in occasione dell’imminente interrogatorio

previsto per il 30 novembre 2011, usando così minaccia di grave danno nei

confronti della predetta vittima e intralciando la sua libertà d’agire;

1.5. ripetuta diffamazione

per avere, a __________ e in altre località del Cantone ____, con

l’intento di fare della maldicenza in assenza di un interesse pubblico o altro

motivo sufficiente:

1.5.1. il 28 novembre 2011, divulgato

fatti relativi alla vita privata di ACPR 3 suscettibili di incolparlo

pubblicamente di una condotta disonorevole e fatti che potevano nuocere alla

sua reputazione, pubblicando sul proprio profilo Facebook e su quello di ACPR_4

e di __________, alcune pagine di due decisioni del Giudice dei provvedimenti

coercitivi;

1.5.2. il 25 gennaio 2012, comunicato

a terzi e divulgato fatti relativi alla vita privata di ACPR 5 suscettibili di

incolparlo di una condotta disonorevole e fatti che potevano nuocere alla sua

reputazione, inviando un e-mail alla Federazione Svizzera dei __________ e al

Centro __________ di __________, in cui comunicava che ACPR 5, dipendente di

quest’ultimo Centro, “usa stupefacenti ed è stato accusato di consumo e

acquisto di sostanze” e a cui allegava una pagina di una decisione del

Giudice dei provvedimenti coercitivi;

1.6. ingiuria

per avere, nel periodo tra il 6 e il 7 dicembre 2011, offeso in

altro modo con scritti l’onore di ACPR_4 e meglio scrivendo la dicitura “ACPR_4

infame” su una parete dell’atrio dello stabile residenziale sito in Via __________

a __________;

1.7. ripetuta denuncia mendace

per avere, sapendo di dire il falso contro una persona che sapeva

essere innocente al fine di provocare contro di essa un procedimento penale:

1.7.1. a __________, l’11 settembre 2008, in occasione di un interrogatorio dinanzi al Procuratore pubblico, denunciato per vendetta

all’autorità di perseguimento penale __________ come colpevole di un delitto,

in particolare di avere venduto 150 grammi di marijuana nel periodo precedente il mese di agosto 2008;

1.7.2. a ____, il 3 novembre 2011,

presso il carcere giudiziario, denunciato all’autorità di perseguimento penale

l’agente __________ come colpevole di un delitto e meglio di essere “(…) uno

dei maggiori spacciatori della zona”;

1.8. vie di fatto

per avere, a __________, il 25 febbraio 2012, commesso vie di

fatto contro ACPR_4, dandogli spintoni con le mani nell’ambito di una

discussione da lui iniziata con il rimprovero a quest’ultimo di averlo “sputtanato

in Polizia”, senza tuttavia cagionargli un danno al corpo o alla salute;

1.9. infrazione contro la Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

per non avere dato seguito,

senza giustificazione alcuna, in qualità di persona soggetta all’obbligo di

servire nella protezione civile, all’ordine di convocazione al corso “ITB

assistenza” svoltosi a __________ dal 9 al 13 febbraio 2009;

1.10. contravvenzione alla Legge

sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel _____, il 13 ottobre

2011, detenuto 6.78 grammi di marijuana (con un tenore di THC variante tra il

9.4% e l’11%) destinati al suo consumo personale;

1.11. disobbedienza a decisioni

dell’autorità

per non avere, ripetutamente, a __________ e in altre località del

Cantone ____, ottemperato alla decisione del Procuratore pubblico,

notificatagli sotto comminatoria dell’art. 292 CP in occasione del verbale di

interrogatorio del 25 novembre 2011, di non comunicare direttamente o

indirettamente a terzi fatti relativi al procedimento penale a suo carico, e

meglio per avere:

1.11.1. il 28 novembre 2011, pubblicato

in Facebook, sul suo profilo e su quello di altri, alcune pagine di due

decisioni del Giudice dei provvedimenti coercitivi;

1.11.2. il 25 gennaio 2012, inviato via

e-mail alla Federazione Svizzera dei Centri __________ e al Centro __________

di __________, una pagina della decisione del Giudice dei provvedimenti

coercitivi in cui sono indicate le persone coinvolte che lo chiamavano in

causa;

1.11.3. il 27 gennaio 2012, inviato via

e-mail alla Commissione tutoria regionale 14 di __________, una pagina della

decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi in cui sono indicate le

persone che lo chiamavano in causa;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

IMPU_1 è prosciolto

dalle imputazioni di diffamazione di cui al punto 5.3 dell’atto d’accusa, di

calunnia di cui al punto 6 dell’atto d’accusa, di denuncia mendace di cui al

punto 7.2 dell’atto d’accusa limitatamente alla denuncia inerente __________ di

essere il responsabile del decesso dell’agente di polizia … __________ nonché

dall’imputazione di contravvenzione alla Legge sugli stupefacenti di cui al

punto 10 dell’atto d’accusa limitatamente al consumo di 20 grammi di marijuana.

3.

Di conseguenza,

IMPU_1 è condannato:

3.1

alla pena detentiva di 16

(sedici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento di una multa di

CHF 10.-- (dieci);

3.3

al pagamento della tassa di

giustizia di CHF 500.-- (cinquecento) e dei disborsi.

4.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

5.

Gli accusatori privati sono

rinviati al competente foro civile.

6.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro, con contestuale distruzione degli stupefacenti, di

cui all’elenco dell’atto d’accusa nr. 64 del 15 giugno 2012, ad eccezione di

quanto previsto ai punti 7 e 8 del presente dispositivo.

7.

A garanzia di tassa di

giustizia e spese processuali, é ordinato il sequestro conservativo del PC

portatile Acer Aspire.

8.

È ordinato il dissequestro

dei quattro telefoni cellulari elencati nell’atto d’accusa nr. 64 del 15 giugno

2012.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La

retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

10.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente Il

vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 4'655.20

Multa fr. 10.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 151.55

fr. 5'316.75

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